Sentenza 31 maggio 2017
Massime • 1
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai fini dell'attribuzione della qualifica di capo è necessaria la verifica dell'effettivo esercizio del ruolo di vertice che lo renda riconoscibile, sia pure sotto l'aspetto sintomatico, sia all'esterno, che nell'ambito del sodalizio, realizzando un effettivo risultato di assoggettamento interno.
Commentari • 3
- 1. Ruolo apicale nelle associazioni mafiose e interesse a ricorrere: la Corte ribadisce la necessità della prova del comando (Cass. Pen. n.18593/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 settembre 2025
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 28.11 - 17.12.2024 nei confronti di Am.De. con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato alla predetta la misura della custodia in carcere ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 416-bis, comma 2 cod. pen. in relazione alla partecipazione con posizione apicale al clan Am. - Pa. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Am.De. deducendo con unico motivo violazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e 416-bis, comma 2, cod. pen., avendo la ordinanza …
Leggi di più… - 2. Art. 416-bis - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (1)https://www.filodiritto.com/
- 3. Associazione mafiosa: cosa distingue il ruolo apicale (e di direzione) da quello di organizzatore?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 24 marzo 2022
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 416-bis) Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto Il Tribunale di Reggio Calabria, investito ex art. 309 cod. proc. pen., aveva rigettato la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di un indagato, avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari con il quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di: a) partecipazione, con ruolo verticistico e dirigenziale nel settore delle estorsioni, di una cosa mafiosa (capo 1); b) cessione, in concorso con altri, di 3 …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/05/2017, n. 40530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40530 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2017 |
Testo completo
40530-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente Sent. n. sez. 861 Giacomo Paoloni UP 31/05/2017 NA Petruzzellis Stefano Mogini R.G.N. 2362/2017 Ersilia Calvanese Relatore Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dal 1. Procuratore generale presso la Corte di appello di AP 2. NA GE, nato a [...] il [...] 3. IA AL, nato a [...] il [...] 4. NT LU, nato a [...] il [...] 5. RA EP, nato a [...] il [...] 6. AL IO, nato a [...] il [...] 7. AT AE, nato a [...] il [...] 8. AL NA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/04/2016 della Corte assise di appello di AP visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marinella De Masellis, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso del P.G., con annullamento con rinvio relativamente a NA e RA per i capi E) e F), ed il rigetto dei motivi di ricorso dei ricorrenti inanmissibilite per NA, IA, NT, RA, AL, AT ed AL;
uditi i difensori, per NA e NT, avv. Claudio Davino che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del P.G. e l'accoglimento dei ricorsi dei suoi assistiti;
per RA, avv. Saverio Senese, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del P.G. e l'accoglimento del ricorso del proprio assistito;
per IA, avv. Claudio Sforza, che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso;
per NT e AL, avv. IG Ferro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;
per AL, avv. Patrizia Sebastianelli, che chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 giugno 2014 pronunciata dal Giudice LLudienza preliminare del Tribunale di AP, all'esito di giudizio abbreviato, GE NA, AL IA, EP RA e IO AL erano stati dichiarati responsabili dei reati di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo A), LLomicidio di GE RI e del tentato omicidio di AL NT e EN La RT (capo E), nonché di reati in materia di armi (capo F) e condannati ciascuno alla pena LLergastolo;
LU NT era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 416-bis (capo A), 378 (capo G) e 424 (capo H) cod. pen. ed era stato condannato alla pena di anni otto di reclusione;
AE AT era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 416- bis cod. pen. (capo A) e condannato alla pena di anni dodici di reclusione;
infine NA AL era stata dichiarata responsabile dei reati di cui agli artt. 378 (capo G) e 424 (capo H) cod. pen. e condannata alla pena di anni due e mesi due di reclusione. La Corte di assise di appello di AP, con sentenza LL8 aprile 2016, in parziale accoglimento dei gravami presentati dai suddetti imputati, assolveva NA e RA dai reati sub E) e F) per non aver commesso il fatto, rideterminando per l'effetto la pena per la restante imputazione di cui all'art. 416-bis cod. pen.; riduceva la pena nei confronti di AL, mentre confermava nel resto le statuizioni della sentenza di primo grado.
2. Agli imputati NA, RA, AT, IA, AL e NT era stato contestato al capo A) di aver fatto parte, i primi due con la veste di capi ed organizzatori, DAassociazione camorristica delle famiglie Abete- NA-Notturno-Aprea, sorta dalla scissione a partire DAaprile-maggio 2011 dal clan TO-Pagano, di cui era stata parte integrante, e alleatasi poi con le famiglie IN RA, MA e LE, per poi contrapporsi ad esse con una successiva scissione avvenuta a far data dal luglio 2012. L'associazione (come le stesse faide interne che ne avevano determinato la nuova compagine) era finalizzata a mantenere il controllo sul territorio dei quartieri napoletani di DI e IA (ovvero delle zone denominate «Monterosa», «i Sette Palazzi», «Chalet Bakù» e «i Puffi») e alla commissione di una pluralità di reati (omicidi, estorsioni, traffico di droga, reati in materia di armi, riciclaggio) per poi acquisirne gli illeciti profitti e vantaggi, con lo scopo principale di condurre la gestione di tutte le piazze di spaccio site nei suddetti quartieri, con la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Le sentenze di merito esponevano le evidenze probatorie, utilizzate per ricostruire le vicende, la composizione e l'attività LLassociazione suddetta, costituite in particolare dalle propalazioni provenienti da collaboratori che avevano rivestito un ruolo all'interno del sodalizio (i fratelli IN e AE AT e IO MA) o che erano stati membri attivi del clan prima della scissione con i IN (IO IA) o che erano stati personaggi di spicco del clan avverso (RO IN e AN IA). Secondo la sentenza di primo grado, concordemente i suddetti collaboratori, anche di differente affiliazione camorristica, avevano ricostruito le faide interne dei clan, che dal 2004 si erano avvicendati nel controllo del territorio di DI e IA per svolgere i loro traffici illeciti, sino all'ennesima ultima spaccatura (la cosiddetta terza faida) tra le 5 famiglie camorristiche che si erano alleate nel 2011 per contrapporsi ai Pagano-TO: da un lato il gruppo Abete-NA-Notturno-Aprea e DAaltro quello dei IN RA (nel quale erano confluiti i MA e i LE). La scissione era stata segnata dal duplice omicidio nel gennaio 2012 di AF TA e IG NT, affiliati al gruppo criminale Abete-NA (e del quale si era autoaccusato il collaboratore IA, appartenente ai MA), che i IN RA avevano fatto figurare come opera dei Pagano-TO, ma la cui vera paternità venne poi svelata in occasione del tentato omicidio di IO SP, esponente di vertice degli NA, avvenuto nel luglio 2012, che aveva platealmente smascherato il tradimento dei IN RA. Da quel momento il gruppo Abete-NA si era organizzato con batterie di fuoco, posizionate nelle roccaforti possedute (Monterosa, Chalet Baku, Sette Palazzi, Case dei Puffi), che dovevano rispondere all'unico obiettivo: uccidere i rivali IN RA per riaffermare il controllo del territorio. Le dichiarazioni dei collaboratori, secondo il primo giudice, concordemente avevano attribuito ad GE NA il ruolo di esponente di spicco del clan, responsabile dello stesso con il potere di individuare gli obiettivi da colpire nelle faide che avevano impegnato il sodalizio criminale per affermare la supremazia sul territorio. 6 3 A seguito LLultima spaccatura con i IN RA, ruolo di primissimo piano era stato attribuito dai medesimi collaboratori e dal collaboratore AN RA anche a EP RA, capo della famiglia dei Notturno, posto alla direzione e organizzazione di uno dei gruppi di fuoco impegnati nella faida contro le famiglie avverse, dotato del potere di decidere gli omicidi da eseguire e che si avvaleva di soggetti di notevole spessore criminale come AL AS, oltre che alla gestione della cassa del clan (provvedeva lui stesso a corrispondere gli stipendi). Secondo la sentenza di primo grado, i collaboratori in modo convergente avevano indicato gli altri partecipanti al sodalizio, tra questi il AL e il IA, con il ruolo di killer per conto LLorganizzazione, inseriti nei gruppi di fuoco e autori LLagguato mortale di cui al capo E); il NT, quale affiliato al clan, posto alle dirette dipendenze del cugino AL e stipendiato dal clan, addetto allo svolgimento di plurime funzioni nell'interesse del sodalizio, come aveva dimostrato, in modo sintomatico, il contributo prestato in occasione LLomicidio sub E).
3. Gli imputati NA, RA, IA e AL erano stati ritenuti responsabili in primo grado anche dei reati di cui ai capi E) e F), in concorso con IO MA e AE AT. I fatti descritti nelle sentenze di merito possono così sintetizzarsi. Il 28 agosto 2012 alle 18.20 veniva rinvenuto presso il complesso VE Celeste di IA il corpo di GE RI, attinto mortalmente da colpi di arma da fuoco;
contestualmente venivano ricoverati in ospedale AL NT e EN La RT, entrambi feriti da colpi da arma da fuoco agli arti rispettivamente superiori ed inferiori. Le indagini di p.g. avevano identificato l'arma da fuoco utilizzata per l'aggressione come quella adoperata per l'omicidio di IR NO del 25 settembre 2011, esponente rilevante affiliato del gruppo MA;
il fratello della vittima, AL RI, che aveva assistito ai fatti da un balcone, aveva descritto le modalità LLagguato (i primi colpi erano stati esplosi dai due passeggeri, seduti sul sedile posteriore, di una OL blu, con quattro persone a bordo, successivamente uno di essi, seduto sul lato anteriore, con un cappellino da pescatore, era sceso continuando a sparare all'indirizzo del fratello, che aveva tentato la fuga). Il solo La RT aveva fornito qualche indicazione sui fatti, dichiarando di essere stato sorpreso in compagnia del RI (del quale faceva «il palo>> nella piazza di spaccio della VE rossa) DAarrivo di una OL Blu condotta da un uomo con il cappellino con visiera che aveva preso a sparare nella loro direzione. 4 G La svolta nelle indagini era intervenuta grazie alle propalazioni del novembre 2012 dei fratelli IN e AE AT e della loro madre NA AL e di IO MA. Quest'ultimo (all'epoca in stato di custodia per l'omicidio di AL AN) e AE AT si erano, in modo autonomo, auto-denunciati di aver preso parte all'agguato, fornendo dichiarazioni molto particolareggiate sulla fase organizzativa ed esecutiva e al contempo informazioni utili per individuare i complici e coloro che avevano fornito un contributo post delictum (come LU NT); IN AT aveva riferito, in modo speculare, fatti appresi nello ore successive al delitto dagli autori materiali, nonché facenti parte del suo patrimonio conoscitivo;
NA AL aveva reso dichiarazioni relativamente alla fase post delictum alla quale aveva preso parte con le condotte descritte nei capi G) e H). A consolidare il quadro probatorio si erano aggiunte anche le dichiarazioni del collaboratore AN RA, su quanto da lui appreso grazie alla sua conoscenza degli affiliati del gruppo criminale Abete-AB-Notturno e al legame personale che lo legava ad GE NA: il propalante aveva fornito notizie sia per contestualizzare il delitto (iscrivendolo nella faida contro i IN RA deliberata da GE AB), sia per ricostruirne la dinamica e gli autori materiali. Secondo il primo giudice, queste dichiarazioni erano da ritenersi coerenti con quelle rese dagli altri collaboratori e utili anche per stabilire quanto accaduto nella fase post delictum.
3.1. Secondo quanto ricostruito dal giudice di primo grado, l'agguato delittuoso si veniva ad iscrivere nella faida conseguente all'ulteriore spaccatura nell'associazione camorristica dei gruppi degli Abbete-AB-Notturno e dei IN RA, sorta dopo la scissione del clan Pagano: l'obiettivo (i tre uomini) era stato individuato dai capi del gruppo Abete-AB-Notturno, ovvero da GE NA e da EP RA;
i killer IO MA, IO AL e AL IA erano stati condotti in auto dopo l'agguato da AE AT presso la madre NA AL per appoggio;
la AL con LU NT si erano quindi occupati della distruzione delle armi e LLauto. Quanto ai due mandanti, il Giudice LLudienza preliminare aveva evidenziato che costoro avevano deliberato un vero e proprio stato di guerra, dopo l'attentato alla vita di IO SP nel luglio 2012, che aveva platealmente smascherato il tradimento dei IN RA, individuando gli esponenti della cosca concorrente da colpire e predisponendo batterie di fuoco funzionali al perseguimento degli scopi, e che tra gli obiettivi erano stati individuati in modo specifico GE RI, esponente di spicco del clan IN RA, la cui soppressione era stata deliberata nel corso di una riunione nella 5 G roccaforte dei vertici (Monterosa) svoltasi quindici giorni prima LLesecuzione alla quale aveva partecipato IO MA, convocato a tal fine. Per l'operazione era stata delegata la batteria di fuoco dei Sette Palazzi, in quanto prossima al territorio in cui si muovevano il RI e gli altri due affiliati del gruppo IN e nella quale operavano IO AL e AL IA, ai quali erano stati affiancati in supporto AE AT e il MA (killer del clan già sperimentato), operativi presso la batteria di fuoco dei Puffi. Secondo il primo giudice si era data esecuzione ad una strategia di attacco, che si iscriveva nel programma offensivo di più ampio raggio del sodalizio criminale volto all'eliminazione dei concorrenti, che non poteva che essere deliberata dai capi, ai cui ordini prestavano incondizionata obbedienza i gruppi di fuoco del clan: erano stati i capi infatti a premurarsi, allo scopo di rendere proficuo il raid mortale, di rinforzare la batteria di fuoco dei Sette Palazzi, delegata all'esecuzione, dopo che i suoi componenti avevano già intrapreso l'attività di osservazione LLarea e degli obiettivi (posizionandosi in un'apposita abitazione posta sulla zona e dalla quale era agevole l'osservazione) e predisposto le armi e i mezzi per l'agguato. Tanta accurata predisposizione, prima LLarrivo dei due rinforzi, rendeva evidente che AL e IA, per ordine dei capi, ben sapessero l'obiettivo da colpire, tanto da venire il AL richiamato dai capi il giorno stesso LLomicidio per non aver ancora concluso l'operazione. A supportare questa ricostruzione erano state richiamate dalla sentenza di primo grado le convergenti propalazioni del MA, dei fratelli AT e di AN RA. I dichiaranti avevano concordemente indicato il movente LLagguato, ovvero la faida interna con il clan IN RA, identificando il momento deliberativo del delitto nell'agguato teso teso a IO SP, e gli obiettivi da colpire (tutte le persone di rilievo della cosca avversa). Concordemente i collaboratori (i fratelli AT e MA, intranei al clan stesso, e AN GI, IO IA, AN RA e RO IN) avevano indicato le dinamiche interne al sodalizio per l'assunzione delle decisioni sugli obiettivi da colpire. NA era colui al quale era rimesso il potere di individuare gli obiettivi, era lui a capo della batteria di fuoco del Monterosa, deputata prevalentemente a colpire personaggi di spicco dello schieramento avverso. RA, dopo la ultima spaccatura del clan, era a capo LLorganizzazione dei Notturno, federata agli NA, con un ruolo di primo piano quanto al potere di decidere gli omicidi da eseguire, organizzando le batterie di fuoco e gestendo la cassa degli stipendi. 6 G Erano stati in particolare i fratelli AT, intranei al sottogruppo capeggiato dal RA, ad evidenziare che, dopo il tradimento dei IN RA, si era reso necessario, per far guerra al gruppo avversario, che ogni decisione fosse adottata congiuntamente dai capi clan. IN AT, attingendo dal suo personale patrimonio di conoscenze, aveva sottolineato come nessun delitto potesse essere commesso senza l'ordine di NA e RA e che era NA, una volta deliberata la strategia del terrore, a decidere le persone da colpire con la batteria di fuoco, insieme a AL AS e EP RA, che comunicavano le decisioni del primo. AE AT aveva rilasciato dichiarazioni speculari quanto al ruolo LLNA all'interno del clan, alla scelta degli obiettivi e alla costituzione dei gruppi di fuoco (RA nella batteria Chalet Bakù e NA a capo della batteria Monterosa): aveva indicato in NA e RA i capi indiscussi LLassociazione e delle batterie di fuoco e aveva riferito di riunioni indette dai due capi clan nelle quali era stata deliberata la strategia di attacco contro la cosca avversa IN RA (colpire i maggiori esponenti di chi li stava attaccando, i IN RA). AN RA aveva appreso dallo stesso NA che questi aveva posto nel mirino tutte le persone di rilievo della associazione avversa, delegando le batterie di fuoco di cui poteva disporre. IO MA aveva fornito i dettagli sul mandato espresso a lui conferito dai due capi NA e RA per l'agguato mortale da eseguire contro il RI (si era recato da costoro ricevendo l'incarico). IN AT aveva dichiarato di sapere prima LLomicidio, in quanto facente parte delle batterie di fuoco del clan, che GE RI «doveva morire» e che il mandato ad uccidere era stato conferito dai due capi NA e RA, provvedendo poi al pagamento dei killer, al rientro DAagguato. Il collaboratore aveva raccontato di aver personalmente constatato, il giorno prima LLagguato, l'opera di appostamento svolta dalla batteria dei Sette Palazzi nell'appartamento posto all'undicesimo piano di quella postazione per seguire il RI ed ucciderlo. Aveva altresì precisato, così distinguendo le sue fonti di conoscenza, che quanto era avvenuto il giorno LLomicidio gli era stato raccontato dal fratello AE. In particolare, IN AT aveva riferito che a dare loro l'ordine di uccidere RI furono NA e RA (ci hanno chiamato e ci avevano detto: o vi muovere o lo ammazziamo noi>>) e che dopo l'omicidio gli stessi avevano consegnato loro i soldi. AE AT aveva rilasciato dichiarazioni convergenti con quelle del MA, ma che prescindevano dalle sue confidenze, in ordine alla designazione 7 proveniente dai capi dei tre obiettivi da colpire e LLira dei capi per il ritardo nell'esecuzione LLordine di uccidere RI, nonostante il lungo periodo di osservazione e il rinforzo costituito DAarrivo del MA. In particolare, il collaborante aveva dichiarato di aver fatto parte della squadra formata da IA, AL, MA, addetta dalla postazione dei Sette Palazzi per monitorare l'arrivo degli obiettivi da colpire, e che lo stesso giorno LLomicidio era stato loro trasmesso, tramite i due componenti AL e MA, il messaggio dei capi NA e RA che si erano adirati perché nonostante fosse passato un mese e il trasferimento del MA (fatto spostare ad hoc nella batteria per ordine dei capi perché più esperto negli omicidi) non avessero ancora ammazzato nessuno. Lo stesso collaboratore aveva evidenziato che il giorno dopo l'esecuzione mortale aveva ricevuto da AN LL la ricompensa da consegnare agli altri killer, proveniente dai capi NA e RA, gli unici ad avere la cassa del clan, e che lo stesso CA lo aveva poi chiamato a Chalet Bakù il giorno dopo l'agguato per riferirgli la soddisfazione di questi ultimi per quel che avevano fatto. Il Giudice LLudienza preliminare aveva osservato che, alla luce delle dichiarazioni di IN AT e AE AT, quali associati, che, a prescindere da quanto loro esposto dal MA, avevano riferito che erano stati NA e RA a dare precise direttive sulla uccisione di RI e dei due accoliti della IN RA, la dichiarazione di conferma di IO MA, quale fonte diretta LLincarico omicidiario, veniva a chiudere il cerchio probatorio anche sui mandanti. Non vi era infatti, secondo Giudice LLudienza preliminare, un problema di autonomia genetica delle dichiarazioni dei fratelli AT in ordine mandato omicidiario: IN AT aveva fornito dati di conoscenza personale sul punto, mentre le dichiarazioni di AE AT, in ordine ai dati di diretta percezione e che prescindevano dalle dichiarazioni del MA, venivano a riscontrarsi con quelle di IO MA. Secondo il primo giudice, IN AT aveva dichiarato sia fatti appresi dai sodali (come quelli relativi alla fase esecutiva) sia quelli in cui aveva riportato dati di sua personale conoscenza (al punto da sembrare il protagonista sia del conferimento LLincarico omicida, sia LLout out di cui si è detto, sia della fase successiva all'esecuzione del delitto), dimostrando comunque di essere a conoscenza delle dinamiche associative, tanto aver potuto constatare che nessun delitto poteva essere commesso senza l'ordine di NA e RA. AE AT aveva riferito con dovizia di particolari della fase preparatoria e esecutiva LLomicidio, a cui ebbe a prendere parte attiva, indicando i complici e i ruoli, narrando per cognizione diretta della causale 8 LLomicidio RI, LLordine dato dai vertici NA e RA di uccidere RI, NT e La RT, in quanto «braccio armato della VE» pronti a uccidere;
aveva riferito per diretta cognizione LLira dei capi (ed in particolare di NA) per il ritardo nell'esecuzione LLomicidio del RI, spronando i preposti a concludere. In ordine a quest'ultimo episodio significativo secondo il primo giudice quanto alla riconducibilità del mandato la sentenza di primo grado aveva evidenziato come AE AT non avesse meramente riferito di cose apprese in via indiretta, ma fosse il diretto protagonista LLepisodio, in quanto destinatario delle rimostranze dei capi, veicolate tramite i due sodali, per un omicidio alla cui commissione era stato direttamente preposto: e proprio su questa insistenza che lo stesso giorno i sodali avevano consumato l'agguato mortale. Il medesimo episodio era stato narrato de auditu anche dal fratello IN e, come fonte diretta, anche dal MA, che tuttavia, pur ricostruendo la vicenda in modo analogo, aveva indicato il AL come il convocato e ambasciatore della rabbia e RA come l'autore della convocazione. Tale discrasia, secondo il Tribunale, non veniva ad elidere il nucleo centrale dei racconti: la convocazione il giorno LLomicidio «al vertice» (identificato da tutti i collaboratori in NA e RA); i motivi e le conseguenze della stessa convocazione. Tale dato, unitamente alla conclamata imprescindibilità LLordine di entrambi i capi di commettere gli omicidi e alla preventiva identificazione dei bersagli ed organizzazione del delitto, consentiva per il Giudice LLudienza preliminare di qualificare NA e RA quali mandati e/o istigatori LLagguato mortale. Ad ulteriormente corroborare il quadro probatorio il Giudice LLudienza preliminare aveva evidenziato che era altresì emerso che AE AT fosse a diretta conoscenza della provenienza LLordine anche da un altro episodio significativo, verificatosi nella fase immediatamente successiva al delitto, allorquando questi si era recato allo Chalet Bakù per riferire a RA l'avvenuta esecuzione, rapportandosi con LL, che il giorno dopo lo aveva convocato nel medesimo posto per riferirgli che NA e RA erano contenti LLesecuzione: questo episodio dimostrava che le conoscenze di AE AT andavano ben oltre le mere confidenze del MA, rese da rendendosi quale autonoma fonte di riscontro alle dichiarazioni quest'ultimo. Ulteriore riscontro era infine costituito da quanto i collaboratori avevano riferito in ordine alla corresponsione da parte dei capi della somma di danaro 9 quale corrispettivo per l'esecuzione del delitto, altro episodio significativo della riconducibilità a NA e RA LLordine di uccidere. Conclusivamente, la sentenza di primo grado aveva stabilito che la riconducibilità del mandato omicidiario ai capi NA e RA si fondasse da un lato sulle dichiarazioni di MA, fonte diretta altamente qualificata, che avevano trovato riscontro sia nella chiamata in correità di AE AT (de auditu unicamente rispetto al conferimento solenne LLincarico, ma non anche quanto alla individuazione dei mandanti e alla fase esecutiva) sia nella chiamata in correità di IN AT, che de relato sia dal fratello sia dal MA, aveva confermato l'attendibilità di entrambi e la valenza probatoria quanto al fatto reato e alla riferibilità soggettiva dello stesso a NA e RA.
3.2. Relativamente alle modalità esecutive LLagguato, la sentenza di primo grado aveva evidenziato che IO MA, auto accusandosi LLagguato delittuoso, aveva raccontato per cognizione diretta tutti i dettagli LLoperazione, dai mezzi utilizzati (una OL blu a suo dire già pronta per l'uso 15 giorni prima) ai correi (AE AT come staffetta, IA e AL armati facenti parte con lui del gruppo di fuoco, che a bordo LLauto guidata dal AL avevano compiuto l'agguato), alle modalità esecutive (AL e IA aveva sparato all'indirizzo degli obiettivi già DAauto, MA era sceso per uccidere il RI, colpendolo di spalle mentre stava fuggendo e poi mentre era rovinato a terra), alla fase immediatamente successiva (AE AT con una Transalp li aveva anticipati aspettandoli a casa della madre dove il gruppo di fuoco si era poi rifugiato;
la madre si era occupata di bruciare l'auto e distruggere le armi con AN NT, parente del AL). AE AT si era autoaccusato di aver preso parte all'agguato, indicando il AL, come colui che era alla guida LLauto, IO MA come il killer che aveva sparato e AL IA come l'altro componente della squadra;
aveva riferito della fase successiva al delitto allorquando il gruppo di fuoco aveva trovato rifugio presso la casa della madre e alle operazioni svolte dalla madre con il NT per distruggere l'auto e le armi. La madre degli AT aveva reso dichiarazioni coerenti rispetto a quelle dei figli, indicando il suo ruolo e i protagonisti della vicenda, compreso il figlio AE, a lei noti e indicati nominativamente nel NT, AL, MA e IA. IN AT aveva riferito de relato in modo convergente della fase esecutiva, così come raccontatagli dai protagonisti (la madre, MA, AL e IA). 1 10 0 AN RA aveva narrato de relato circostanze dettagliate del delitto apprese sia da un componente della squadra dello Chalet Bakù sia da taluni partecipi e dal CA, delineando il ruolo di AL, del IA e dal MA e dello stesso CA (che si era occupato di monitorare i comportamenti delle vittime per poi restare in attesa delle informazioni circa l'esito LLagguato, che aveva provveduto a riportare ad NA).
4. In sede di appello, mentre erano confermate le condanne per gli altri imputati e per le restanti imputazioni, erano state ritenute insufficienti le prove raccolte per fondare la responsabilità di GE NA e EP RA per i reati di cui ai capi E) e F). La Corte di assise di appello disponeva la rinnovazione LListruttoria dibattimentale con l'esame richiesto dal P.M. del coimputato per il reato associativo EP AM, che, dopo la sentenza di primo grado, aveva iniziato a collaborare fornendo informazioni utili in ordine ai fatti, e con la citazione del teste AN CA, chiesta dalla difesa del IA, ai sensi LLart. 195 cod. proc. pen.
4.1. Preliminarmente la Corte di assise di appello rigettava la censura proposta dalla difesa di NA in ordine all'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee auto-etero accusatorie rese dal MA e IN AT (mancanza della lettura degli avvisi ex art. 64 cod. proc. pen. e omissione LLavviso di nominare un difensore) e la censura comune agli imputati appellanti relativa all'attendibilità delle fonti collaborative. Quanto alla prima censura, la Corte di assise di appello riteneva l'eccezione non deducibile, vertendosi in giudizio abbreviato, rilevando che in ogni caso le dichiarazioni Di MA erano state confermate in sede di interrogatorio. Relativamente alla seconda questione, la Corte territoriale riteneva in particolare non determinante ad escludere l'attendibilità dei dichiaranti lo stretto rapporto di parentela esistente tra alcuni di essi (alla luce della confessione resa da alcuni di essi per reati gravissimi) ovvero i motivi sottesi alla scelta collaborativa, quali i benefici premiali o l'incolumità per la propria vita. Neppure poteva essere esclusa la spontaneità ed autonomia del loro narrato in quanto frutto di pregressi incontri o accordi, alla luce di alcune discrasie nelle versioni singolarmente fornite, evidenziate dalle stesse difese. La stessa Corte territoriale rilevava inoltre che per tutti i restanti imputati per il reato di cui al capo A) e anche per MA per il reato di omicidio, per i quali era proceduto separatamente, si era giunti a sentenza di condanna (irrevocabile per MA) sulla base delle fonti dichiarative utilizzate nel presente 11 6 procedimento, e che in sede di appello gli imputati avevano ammesso gli addebiti rinunciando ai motivi di gravame. Infine la Corte di assise di appello escludeva che elemento che potesse minare la idoneità delle dichiarazioni del collaboratore AM fosse la circostanza della decisione della scelta collaborativa solo dopo la condanna di primo grado: questi, intraneo al sodalizio criminoso, non si era limitato ad ammettere i fatti per i quali era stato tratto a giudizio, ma aveva riconosciuto la sua diretta partecipazione per altri omicidi, estranei al processo in corso.
4.2. Quanto ai gravami di IA e AL, la Corte di assise di appello non accoglieva le censure con sui si era contestata la loro responsabilità per l'imputazione di cui al capo E). Le denunciate divergenze nella ricostruzione della vicenda delle fonti dichiarative, ovvero di quanto dichiarato dai collaboratori AE AT e MA e il teste oculare AL RI, non riguardavano aspetti del nucleo centrale del loro narrato (numero di persone presenti sull'auto utilizzata per l'agguato; posizione degli sparatori). La diversa ricostruzione dei fatti ad opera del teste oculare, che aveva assistito attonito ed impaurito all'omicidio del fratello, tanto da raggiungerlo nel luogo dove era stato colpito mortalmente solo all'arrivo della polizia, aveva comunque confermato la dinamica LLagguato: aveva visto sopraggiungere un veicolo con più persone a bordo e aveva visto esplodere colpi di pistola da entrambi i lati del veicolo verso il gruppetto di persone, tra le quali vi era anche il fratello, aveva visto scendere dal veicolo una persona armata ed inseguire il congiunto con chiara intenzione omicida. Le denunciate divergenze trovavano logica spiegazione in una non corretta percezione da parte del teste, posizionato dal balcone della sua abitazione, che per la concitazione del momento aveva attribuito i colpi esplosi da ambo i lati della autovettura agli occupanti posizionati suoi sedili posteriori, credendo che quindi fossero in numero di quattro. Era invece perfettamente coincidente il racconto delle suddette fonti quanto ai particolari LLabbigliamento del killer (cappellino modello pescatore, pantalone tipo bermuda e occhiali da sole) Secondo la Corte di assise di appello non erano neppure decisive per minare l'attendibilità dei collaboratori sopra indicati talune divergenze sottolineate dalla difesa nella ricostruzione della vicenda da essi fornita, che a converso ne dimostravano l'autonomia: si trattava di aspetti marginali e comunque compatibili con le non omogenee capacità mnemoniche individuali (partecipazione dei correi alla riunione che aveva preceduto l'agguato; la collocazione delle armi all'interno LLauto;
posto occupato nell'auto dai 12 partecipanti alla vicenda omicidiaria;
la disponibilità della OL blu utilizzata per l'agguato). La circostanza che la OL blu fosse stata oggetto di rapina tre giorni prima LLomicidio - e non 15 giorni prima come riferito dai collaboratori era spiegabile con la circostanza che si trattava di fatto (la rapina) non caduto sotto la diretta percezione del dichiarante ed era quindi verosimile che fosse stato narrato in modo impreciso o che fosse riferito ad altro veicolo poi alla fine non utilizzato. Né le dichiarazioni rese dai suddetti collaboratori potevano dirsi prive di in autonomia: MA quando aveva reso le prime dichiarazioni era stato di fermo per altro omicidio e non era a conoscenza di quanto solo pochi giorni prima aveva dichiarato AE AT. La Corte di assise di appello riteneva inoltre non sussistenti i denunciati contrasti tra la versione fornita dal MA e i rilievi balistici e le risultanze LLautopsia: MA aveva riferito di aver esploso tutti i colpi del caricatore mirando tra la schiena e il cranio» del RI e sul luogo del rinvenimento del cadavere di quest'ultimo erano stati repertati 13 bossoli di una stessa pistola semiautomatica, calibro «9 mm x 21» e l'autopsia aveva accertato che la vittima era stata attinta da 4 colpi di arma da fuoco a carica unica, indicando una direzione dei colpi compatibile con la versione del collaboratore.
4.3. Venivano rigettate anche le censure proposte da AL IA in ordine alla condanna per il reato di cui al capo A). Quanto alla sussistenza del reato associativo e alla partecipazione degli imputati al sodalizio criminale, la Corte di assise di appello richiamava le plurime dichiarazioni accusatorie indicate nella sentenza di primo grado, la cui attendibilità era stata confermata dalle ammissioni di responsabilità fatte dagli altri imputati giudicati separatamente, e quelle rese nel giudizio di appello dal coimputato AM. La Corte territoriale riteneva autonome le dichiarazioni di quest'ultimo, viste talune imprecisioni nel suo narrato (auto utilizzata dai killers;
posto occupato nel veicolo) e evidenziava la assenza di incertezza da parte dei collaboratori nel riconoscimento fotografico del IA (era stato MA a fornire plausibile spiegazione dei motivi per i quali lui e la AL non avevano riconosciuto il IA in foto, dovuti al carattere datato della immagine).
4.4. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di assise di appello rigettava altresì la richiesta del IA di esclusione della ritenuta aggravante della premeditazione (essendo irrilevante il fatto che fosse restio a commettere l'omicidio, visto che nessun collaboratore aveva riferito di una sua intenzione di abbandonare il programma criminoso o di una imposizione o costrizione nei suoi confronti), come anche quella comune anche al AL per la concessione delle 13 circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., non avendo costoro indicato nessun elemento positivo da valutare.
4.5. Anche il gravame di NT era rigettato. La Corte di assise di appello richiamava ad ulteriore riscontro di quanto esposto dal primo giudice anche le dichiarazioni del coimputato AM, che aveva descritto il ruolo del NT nella fase susseguente il delitto e all'ingresso di questi del sodalizio come vedetta armata, operando nei Sette Palazzi. Relativamente al trattamento sanzionatorio, era respinta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., non avendo l'imputato indicato nessun elemento positivo da valutare, evidenziandosi, quanto alla dosimetria la pena, che primo giudice aveva già valutato la entità della partecipazione all'associazione di cui al capo A), determinando la pena in anni 9 di reclusione, con aumento per la continuazione in modo del tutto adeguato alla gravità dei reati-satellite.
4.6. Quanto alla partecipazione di RA e NA ai reati di cui ai capi E) e F), la Corte di assise di appello rilevava che le dichiarazioni del MA, pur dettagliate in ordine all'episodio LLagguato al RI e al mandato conferito da costoro (aveva dichiarato che i suddetti volevano colpire i capi esponenti della IN RA e RI ne era il capo, in quanto comandava la VE ed era il dirigente della piazza di spaccio;
e che lo avevano incaricato quindici giorni prima LLuccisione del RI, AL NT e di un certo TÀ e che l'ordine era di uccidere uno dei tre, ma se almeno stavano insieme i primi due di ucciderli entrambi;
che gli avevano detto di andare ai Sette Palazzi, all'undicesimo piano, alla casa di «o' maresciallo», dove c'erano il AL e il IA dove avevano la visuale della piazza della VE) erano risultate prive dei necessari riscontri esterni. AE AT, pur confermando che MA e AL erano stati chiamati prima LLagguato dai predetti capi nello stesso giorno e che poi si erano entrambi recati da lui nel covo della casa di «o' maresciallo» all'undicesimo piano di fronte alla VE, dove c'era anche il IA, aveva riferito di un generico mandato omicidiario in quanto non riferito in modo specifico a RI - loro conferito dai capi e comunque di una informazione appresa de relato dalla stessa fonte (MA). Il collaboratore aveva riferito infatti di aver appreso da MA e AL al loro ritorno dalla convocazione dai capi allo chalet Bakù che NA aveva detto che non stavano facendo nulla, perché stavano lì da un mese e non avevano ucciso ancora nessuno;
e che il 28 si erano messi quindi a guardare in strada vedendo il RI e il NT. In un successivo interrogatorio, aveva poi 14 precisato che l'ordine di ammazzare RI era venuto tramite AL che aveva riferito che NA e RA avevano mandato a dire loro che non erano felici che non l'avevano fatto» ovvero ammazzare i gestori della piazza della VE celeste di cui RI, NT e un certo TÀ, sollecitandoli ad essere operativi su queste vicende. Secondo la stessa Corte di assise di appello, erano da ritenersi estremamente generiche» le dichiarazioni assunte in appello dal collaboratore EP AM, componente del gruppo di fuoco dello Chalet Bakù, che, dopo aver riferito che erano RI e GE LI gli obiettivi del loro clan per colpire i loro rivali LE, federati con i IN RA, si era limitato ad affermare che qualche mese prima LLomicidio quale componente di uno dei gruppi di fuoco dello Chalet Bakù aveva ricevuto personalmente da RA ed NA l'incarico di uccidere il RI. Né risultavano utili le restanti dichiarazioni rese DAAM. Questi aveva dichiarato di non aver partecipato all'omicidio perché avevano partecipato gli imputati del presente procedimento, appreso avendolo personalmente da NA, RA, AL e IA;
che il giorno prima LLomicidio si era incontrato allo Chalet Bakù con tutti i vertici del clan Abete- NA-Notturno, tra i quali RA e NA, apprendendo da RA che mentre lui se ne era andato in vacanza loro erano rimasti lì a cercare di ammazzare qualche rivale» e assistendo al colloquio tra RA e NA, in cui quest'ultimo aveva riferito al primo che aveva mandato a chiamare quelli dei Sette Palazzi, ovvero ossia AF GI, IA, AL e MA che erano nel gruppo di fuoco dei Sette Palazzi perché era da tempo che la batteria non commetteva nessun reato e che loro puntavano a GE LI o al RI per fare un danno al clan della IN RA;
che NA aveva commentato «vediamo se sono capaci altrimenti andiamo noi e facciamo vedere in quanto tempo uccidiamo questi due scemi>>; che il giorno dopo AN CA allo Chalet Bakù aveva riferito che AL e IA avevano faticato».
4.7. Di contro, la Corte di assise di appello non accoglieva le censure proposte dai medesimi imputati NA e RA relativamente al reato di cui al capo A). Mentre la Corte di assise di appello definiva estremamente generici i motivi proposti dal primo, richiamava quanto al secondo le convergenti dichiarazioni dei collaboratori MA e i fratelli AT in ordine al ruolo verticistico dallo stesso rivestito, tanto da avere il potere di decidere della vita o morte degli avversari. 15 Non accoglieva infine neppure la richiesta degli imputati in ordine alle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., per le stesse ragioni degli altri appellanti.
4.8. La Corte di assise di appello non accoglieva la richiesta di AE AT e NA AL di concessone delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., in quanto gli elementi valorizzati dalle difese (l'ampia confessione, che aveva svelato anche informazioni riguardanti altri concorrenti ed eventi delittuosi) erano stati posti a fondamento del riconoscimento LLattenuante di cui all'art. 8 1. n. 203 del 1991, mentre il comportamento successivo alla collaborazione era da ritenersi «obbligato», pena la perdita del programma di protezione.
5. Avverso suddetta la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di assise di appello di AP e gli imputati indicati in epigrafe, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
5.1. Nel ricorso del Procuratore generale è censurata la sentenza impugnata limitatamente alle assoluzioni di NA e RA dai capi E) e F), deducendo quali motivi di annullamento il vizio di motivazione e la erronea applicazione LLart. 192, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorrente, dopo aver ripercorso i principi espressi dalla Suprema Corte in tema di chiamata de relato, critica la sentenza nella misura in cui non ha ritenuto quale valido riscontro alle propalazioni di MA e di AE AT le dichiarazioni di EP AM. Quest'ultimo avrebbe riferito informazioni apprese direttamente da NA e RA, sia nel momento precedente alla commissione, nella riunione dei Sette Palazzi, in ordine al mandato ad uccidere conferito da costoro al MA, al AL e al IA, sia nella fase successiva, in cui i due capi avevano commentato soddisfatti il buon esito della missione. In particolare, il ricorrente trascrive nel corpo del ricorso le dichiarazioni rese DAAM relativamente all'incontro avvenuto il 27 agosto 2012, ovvero il giorno prima LLomicidio, presso lo Chalet Bakù. In tale incontro si era discusso con i capi NA e RA delle azioni omicidiarie che erano state messe in campo dal clan e AM aveva personalmente assistito al colloquio tra NA e TA allorquando quest'ultimo aveva riferito al primo di aver mandato a chiamare quelli dei Sette Palazzi, ricevendo da NA la risposta mò vediamo se sono capaci, altrimenti andiamo noi e facciamo vedere in quanto poco tempo uccidiamo questi due scemi», e era stato incaricato da 16 G RA di avvisare AN CA del fatto che era stato chiamato il gruppo dei Sette Palazzi, in modo da fargli sapere qualcosa. Lo stesso AM aveva dichiarato di aver avvisato CA, che gli aveva risposto di aver inviato l'imbasciata tramite AE AT, che gli avrebbe fatto sapere;
che, incontrato il giorno dopo, CA gli aveva riferito che IA, MA e AL avevano «faticato» ad uccidere il RI e avevano ferito NT e un altro ragazzo, e che stava andando a comunicare la notizia a NA e RA che era «tutto a posto» e di aver poi saputo che costoro erano soddisfatti su come avevano eseguito l'omicidio del RI e che era stato incaricato il CA di dare una ricompensa economica ai killer;
aveva visto tre-quattro giorni dopo MA, AL e IA recarsi dai capi e di aver sentito questi ultimi commentare le modalità LLomicidio in modo molto soddisfatto, per come MA aveva inseguito e ucciso il RI (RA aveva detto all'NA «ci hanno messo un po' di tempo, però hanno fatto risultato uccidendo GE RI»>). Secondo il ricorrente, per la specificità, l'indipendenza e l'autonomia genetica, le propalazioni di AM costituivano riscontro individualizzante in relazione alle circostanze rilevanti al thema probandum.
5.2. Il difensore di NA GE e di LU NT, con atto congiunto, ha enunciato i seguenti motivi. - il vizio di motivazione e la erronea applicazione della legge penale, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori MA e IN AT per mancanza degli avvisi ex art. 64 cod. proc. pen. Secondo i ricorrenti, le spontanee dichiarazioni rese da MA al P.M. in data 28 novembre 2012 non sarebbero utilizzabili contra alios perché non precedute dagli avvisi previsti dalla citata norma e neppure contra se in quanto nel rendere dichiarazioni autoaccusatorie non sarebbe stato avvisato della facoltà di nominare un difensore. Né tale inutilizzabilità risulterebbe sanata dal successivo verbale del 5 dicembre 2012 di conferma delle precedenti propalazioni, posto che erano state coperte con omissis le dichiarazioni confermate, non consentendo di comprendere quali. Rilevano i ricorrenti che anche il collaboratore IN AT aveva reso il 24 novembre 2012 spontanee dichiarazioni al P.M. e, pur emergendo dalle stesse indizi a suo carico, non sarebbe stato invitato a nominare un difensore. Nel successivo interrogatorio tenuto nella medesima giornata, la gran parte delle precedenti dichiarazioni risulterebbe non svelata con omissis. - il vizio di motivazione e la erronea applicazione della legge processuale (artt. 125, comma 3, 546 e 192 cod. proc. pen.), violazione LLart. 192, comma 17 G 3, cod. proc. pen., omessa risposta alle doglianze difensive e motivazione apparente. Quanto alla partecipazione di NA al sodalizio camorristico, la Corte di assise di appello avrebbe liquidato con motivazione apparente le doglianze versate nei motivi di appello, che lamentavano l'inadeguatezza della motivazione in punto di responsabilità e la genericità delle propalazioni dei collaboratori, che oltre a limitarsi a riferire di una loro deduzione circa il ruolo di capo clan da parte del ricorrente NA, presentavano incoerenze, illogicità e contraddizioni in ordine all'unico riferimento specifico attribuitogli (fare la guerra ai IN), nonché l'omessa valutazione delle dichiarazioni di IO IA, che aveva escluso che NA fosse un capo. Relativamente all'imputato NT, si lamenta la apparente, illogica, parziale risposta fornita dalla Corte di assise di appello alle censure di appello, con le quali la difesa aveva contestato in modo dettagliato la credibilità soggettiva dei dichiaranti e la attendibilità delle loro dichiarazioni e ritenuto inidonee a dimostrare il coinvolgimento degli imputati nelle vicende descritte nei capi di imputazione, perché generiche, illogiche e contraddittorie (la genesi della collaborazione LLintero nucleo degli AT, la paura per ritorsioni, lo scambio tra di essi delle informazioni, la lettura da parte di MA degli atti processuali, le contraddizioni nelle dichiarazioni di MA e di NA AL in ordine alla posizione del ricorrente per i capi G e H, la genericità delle propalazioni sul ruolo del ricorrente nell'associazione di cui al capo A, peraltro anche contraddette da altre di segno opposto). Secondo il ricorrente, inadeguata e viziata sarebbe anche la motivazione in ordine alle dichiarazioni rese in fase di appello DAAM, in quanto generiche (si sarebbe limitato a ad attribuire al ricorrente il ruolo di «affiliato al clan», senza ulteriori particolari). In ogni caso si criticano le modalità di valutazione della prova dichiarativa relativa ai collaboratori di giustizia (limitata alla sola verifica della presenza di riscontri esterni, senza aver preliminarmente condotto l'analisi della loro attendibilità intrinseca). -Vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. nella massima estensione. La motivazione, anche per il trattamento sanzionatorio, sarebbe mancante, avendo la Corte di assise di appello soltanto rilevato la mancata allegazione da parte della difesa di positivi elementi idonei.
5.3. AL IA deduce quattro motivi di annullamento: Vizio di motivazione e violazione LLart. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. 18 La motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente per la partecipazione ai reati relativi all'agguato di cui al capo E) risulterebbe insufficiente, in alcune parti, palesemente carente e contraddittoria. La Corte di assise di appello avrebbe affrontato in modo generico il tema LLattendibilità del «gruppo AT», alla luce della loro decisione collegiale di avviare la collaborazione con la giustizia, non rispondendo alle questioni sollevate sul punto dai motivi di gravame quanto alla autonomia e spontaneità delle loro singole propalazioni. La sentenza non avrebbe poi fornito risposta in ordine alle discrasie rilevabili ictu oculi nel narrato dei collaboratori quanto alla fase successiva all'esecuzione LLomicidio, liquidate come aspetti accessori dei loro racconti. Il ricorrente elenca quindi tutte le divergenze, ritenute per nulla marginali, risultanti dai racconti dei collaboratori: - dinamica LLomicidio (divergenze tra il narrato del teste oculare, fratello della vittima in grado di riferire dettagli precisi anche sull'abbigliamento dei killer - circa le modalità della sparatoria, il numero dei killer, la posizione in auto di quello che aveva finito il RI, e quanto narrato dai collaboratori;
divergenze tra il narrato di AM che de relato parla di una Ford ST utilizzata dal commando, anziché di una OL, riferisce della posizione degli occupanti diversa da quella indicata dai collaboratori MA e AE AT). - la direzione dei colpi inferti alla vittima (contrariamente all'esito LLesame autoptico che ha riscontrato ferite da arma da fuoco alla coscia destra con ingresso anteriore, e ala gamba sinistra, alla zona toracica e alla regione scapolare, IN AT avrebbe affermato che il RI venne colpito nella parte posteriore, MA avrebbe ammesso di aver colpito alla schiena il RI e poi alla nuca da distanza ravvicinata); -- le fasi successive all'omicidio (AE AT e la madre avrebbero offerto un racconto del tutto diverso ed inconciliabile tra loro;
quanto alla distruzione delle armi, il racconto reso da questi ultimi contrasterebbero anche con le dichiarazioni di MA); - disponibilità LLauto OL (secondo MA, il veicolo era già disponibile al commando quindici giorni prima LLomicidio e al suo interno sarebbero state allocate da lui stesso personalmente le armi;
in realtà la stessa auto era stata oggetto di rapina appena due giorni prima LLomicidio). -- Vizio di motivazione e violazione LLart. 577, terzo comma, cod. pen. La sentenza impugnata avrebbe fornito una carente risposta ai motivi di appello, in particolare in ordine al difetto del cosiddetto elemento cronologico (tenuto conto che i collaboratori avevano riferito che la decisione omicidiaria 19 venne assunta poco prima della sua esecuzione e senza la preventiva individuazione dei bersagli). - Vizio di motivazione e violazione LLart. 416-bis cod. pen. Nel fondare il giudizio di responsabilità del ricorrente per il capo A), risulterebbero pretermesse le dichiarazioni del collaboratore IA, che pur dimostrando di essere perfettamente a conoscenza delle dinamiche interne al clan, avrebbe escluso prima della scissione la partecipazione del ricorrente al clan, collocandolo, dopo la scissione, tra i ragazzi dediti allo spaccio dei IN nella piazza della VE (quindi nella consorteria avversa ai killer del commando), come anche quelle di AN GI, membro di primissimo piano dei MA, che nulla aveva detto in ordine alla figura del ricorrente, alimentando così più di qualche dubbio sulla sua asserita partecipazione. - Vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. La sentenza avrebbe motivato sul punto in modo del tutto carente.
5.4. Il difensore di LU NT e IO AL, con atto congiunto, deduce difetto di motivazione e violazione di legge. La sentenza impugnata avrebbe fornito una valutazione del compendio probatorio non aderente alle emergenze processuali, conferendo alla prova dichiarativa una notevole dignità, attestandosi sulle medesime posizioni del primo giudice, senza alcuna criticità, nonostante le consistenti censure difensori, completamente trascurate. In particolare risulterebbe superata con una certa facilità la questione della attendibilità soggettiva dei dichiaranti e della genesi della collaborazione del nucleo familiare degli AT e del MA (problematica della autonomia e spontaneità della collaborazione, in quanto la scelta di collaborazione sarebbe venuta subito dopo l'omicidio effettuato per errore di AL AN nell'ottobre 2012, per il quale erano implicati sia i fratelli AT sia MA, che era stato uno degli esecutori LLomicidio, arrestato per tale titolo il giorno prima della sua scelta collaborativa;
la scelta sarebbe stata concordata tra i dichiaranti del gruppo AT;
i dichiaranti del gruppo AT avrebbero ammesso di aver appreso da MA particolari della vicenda;
MA aveva potuto apprendere delle dichiarazioni fatte dagli AT), non certo attribuibile a pentimento, bensì volta a scaricare su altri le proprie uniche responsabilità (avendo motivi di personale astio nei confronti della vittima e temendo ritorsioni), come dimostrerebbero le divergenze sui punti più significativi ed essenziali della vicenda LLomicidio RI, liquidate anch'esse con motivazione generica e in parte contraddittoria, se non illogica. 20 Le dichiarazioni di MA striderebbero vistosamente con le prove obiettive acquisite agli atti (l'esame autoptico, in ordine alla direzione dei colpi, e la consulenza balistica, in ordine alle armi usate per l'agguato e il numero dei colpi esplosi;
la prova testimoniale del fratello della vittima, in merito alla dinamica omicidiaria;
la relazione di p.g. in ordine alla data della rapina della OL usata per l'agguato), ma ciononostante la Corte di assise di appello le avrebbe valorizzate superando solo perché reo confesso ogni contraddizione, ogni dubbio e illogicità. Anche le dichiarazioni dei fratelli AT sarebbero contrastanti tra loro e con quelle della loro madre, nonostante i frenetici incontri intervenuti nei giorni precedenti alla loro decisione di avviare la scelta collaborativa ed in ogni caso nessuno di essi era presente sulla scena del delitto. Non risulterebbe vagliata correttamente l'attendibilità neppure LLAM, risoltosi a collaborare solo dopo la sua condanna per il reato associativo, le cui dichiarazioni de relato contrasterebbero con la ricostruzione della dinamica LLagguato (tipo di auto, posizionamento dei killer nell'auto) e le cui differenze risultano sbrigativamente superate dalla Corte di assise di appello come piccole imprecisioni. Le stesse considerazioni sono avanzate dal AL e dal NT in ordine al capo A) e dal NT per il reato di favoreggiamento. Quanto al capo A), per l'imputato NT la Corte di assise di appello non avrebbe tenuto conto LLannullamento della misura cautelare per assenza di gravità indiziaria, avendo basato la sua condanna sulle stesse prove generiche, contrastanti con altre di segno opposto (secondo AE annunziata non era propriamente un affiliato): la Corte di assise di appello avrebbe valorizzato un unico episodio criminoso (il favoreggiamento) per inferirne un suo consapevole ruolo partecipativo, non considerando tra l'altro il rapporto di parentela tra NT ed il AL che giustificava l'aiuto prestato. Anche in ordine al favoreggiamento emergerebbe un quadro probatorio privo di certezza: MA prima attribuiva il medesimo compito ad altri per poi virare sulla figura del NT, che neppure conosceva;
la AL ne avrebbe fornito una descrizione non aderente, per poi procedere ad un suo riconoscimento che appare quanto mai sospetto;
la stessa AL avrebbe reso una versione inverosimile sulle armi presenti sull'auto. Secondo la difesa, NT dovrebbe rispondere solo del favoreggiamento e non del reato associativo (o comunque il primo dovrebbe ritenersi assorbito nell'ambito di qest'ultimo). Pertanto non sarebbe sussistente neppure l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991, trattandosi di condotta del tutto sganciata DAassociazione e per la quale difetterebbe il dolo specifico. 21 ५ Quanto al trattamento sanzionatorio, NT lamenta l'inflizione di una pena severa, non adeguata ai criteri ex art. 133 cod. pen., e senza la concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. (trattandosi di soggetto che ha sempre lavorato e che avrebbe svolto nella vicenda un ruolo defilato). Per AL si censura inoltre la ritenuta aggravante della premeditazione, per la mancanza di un intervallo temporale tra la fase ideativa e quella della esecuzione: in tal senso militerebbero le dichiarazioni di AE AT (sulla decisione assunta nell'immediatezza del fatto) e la recente rottura che avrebbe giustificato l'omicidio.
5.5. I difensori di EP RA propongono quale motivo di annullamento la assenza di motivazione in ordine alla sua ritenuta responsabilità per il reato sub A) nel ruolo di capo della cosca degli Abete-Notturno. La sentenza impugnata, ricorrendo alla tecnica motivazionale per relationem, non avrebbe considerato le censure di appello in cui si contestava da un lato la estrema genericità delle fonti dichiarative utilizzate dal primo giudice circa il ruolo di capo del ricorrente e DAaltro la loro assoluta inconciliabilità con altre propalazioni di maggiore spessore delinquenziale (IO IA, RO IN e AN RA) che avevano invece attribuito al medesimo un ruolo gerarchicamente subordinato all'interno del clan. evidenziato che AEIn particolare nell'appello, la difesa aveva AT era stato l'unico ad attribuire al RA il ruolo di gestore della cassa e di killer, mentre i restanti collaboratori avrebbero soltanto riferito del ruolo svolto da questi nella decisione degli obiettivi da colpire;
che RO IN aveva attribuito il ruolo generico di referente sul territorio degli Abete- Notturno;
AN RA, anch'egli in modo generico, aveva assegnato al RA il ruolo di vice di NA GE, senza peraltro aver mai avuto con l'imputato diretti rapporti. I giudici LLappello avrebbero dovuto indicare le ragioni per le quali le dichiarazioni definite convergenti» in ordine alla generica appartenenza del RA al clan Abete-NA potessero legittimare l'affermazione di colpevolezza, già immotivatamente espressa dal primo giudice. La Corte di assise di appello avrebbe omesso inoltre di dare risposta alle rilevate evidenti discrasie e contraddizioni emergenti dal narrato dei singoli collaboratori circa il ruolo apicale del ricorrente (IA lo aveva definito come mero lecchino di Abete;
IA lo aveva inquadrato come mero latore delle volontà di Abete, unico ed incontrastato leader;
IN aveva confermato il ruolo di RA, quale trasmettitore delle decisioni del capo Abete, rimarcandone la posizione subordinata. 22 Il difensore in vista LLudienza pubblica ha depositato il 12 maggio 2017 una memoria di replica al ricorso del P.G., con cui chiede che ne dichiarata l'inammissibilità o comunque il rigetto, in quanto il ricorrente avrebbe chiesto alla Corte di cassazione di dare una interpretazione delle risultanze processuali (dichiarazioni rese da EP AM) diversa da quella ritenuta in sentenza, valutata dallo stesso ricorrente soltanto non condivisibile.
5.6. Il difensore di AE AT deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 e 62-bis cod. pen.. La Corte di assise di appello non avrebbe valutato il comportamento successivo ai fatti di assoluta rescissione dal suo passato criminale e di resipiscenza, che non coincide con il contributo offerto dalla sua collaborazione, ma riguarda la sua piena confessione ancor prima della contestazione dei fatti. Non sarebbe quindi ostativa la concessione di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, che si baserebbe su presupposti diversi.
5.7. Il difensore di NA AL denuncia vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena. La Corte di assise di appello non avrebbe ritenuto la ricorrente meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. perché non vi sarebbero altri elementi da valutare oltre alla confessione resa, mentre andava valutata la scelta della stessa di intraprendere un nuovo percorso di vita nel rispetto della legalità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti, ad eccezione di quello del Procuratore generale, non possono essere accolti per i motivi di seguito indicati.
2. Sono inammissibili i ricorsi proposti da AE AT e NA AL. La censura di AE AT, limitata al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., è manifestamente infondata. Va ribadito il consolidato e condivisibile orientamento, secondo cui gli elementi posti a fondamento della concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (cosiddetta attenuante della «dissociazione attuosa»), non possono essere utilizzati una seconda volta per giustificare anche 23 G il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (per tutte, Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi, Rv. 258136). Sul punto, la Corte di assise di appello ha evidenziato che proprio la confessione, richiamata dal ricorrente a supporto della richiesta per il riconoscimento LLulteriore attenuante, era stata utilizzata dalla sentenza di primo grado per concedere all'imputato l'attenuante speciale nella massima estensione. Sono affette da aspecificità le censure di NA AL, anch'esse rivolte al diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen.: la ricorrente non correlandosi al tessuto motivazionale della sentenza impugnata, si è limitata a sottoporre alla Corte di cassazione la stessa questione già esaminata dalla Corte di assise di appello con motivazione adeguata e priva di vizi logico- giuridici, così finendo per chiedere al giudice di legittimità un'inammissibile rivalutazione nel merito.
3. E' infondato il ricorso di AL IA.
3.1. Il primo motivo non ha fondamento. La Corte di assise di appello ha adeguatamente risposto ai punti indicati dal ricorrente, non incorrendo nelle violazioni dedotte in ordine alla logicità e correttezza giuridica della motivazione. Quanto alla valutazione delle chiamate in correità dei collaboratori AE e IN AT e della loro madre NA AL, la Corte di assise di appello ha escluso che l'appartenenza di costoro al medesimo gruppo familiare venisse a costituire elemento di per sé negativo per la loro credibilità e per l'attendibilità delle loro dichiarazioni, tenuto conto che, le loro propalazioni, accompagnate dalle loro stesse confessioni per reati gravissimi, avevano attinto anche persone a loro legate da vincoli di parentela. La Corte territoriale, prima di esaminare i riscontri esterni al loro narrato ha puntualmente evidenziato di quelle stesse dichiarazioni la spontaneità (in particolare le dichiarazioni, di natura anche confessoria, di AE AT e NA AL erano state rese in un momento in cui i costoro non era stati raggiunti nemmeno da sospetti), la coerenza e logicità (i collaboratori erano a conoscenza dei fatti sia perché persone stabilmente intranee nella malavita organizzata operante nei quartieri di DI e IA e per loro legami familiari;
si trattava di avvenimenti narrati in modo coerente alle dinamiche camorristiche). La stessa Corte ha poi valorizzato, quale ulteriore dato processuale che veniva a confermare l'attendibilità delle loro propalazioni, la circostanza che le stesse dichiarazioni erano state poste a fondamento della sentenza di condanna 24 per i medesimi fatti di IO MA (irrevocabile) e dei sodali per il reato di cui al capo A), che in appello avevano rinunciato ai motivi di gravame, ammettendo gli addebiti. Quanto poi alle dedotte discrasie, la risposta della Corte di assise di appello appare completa e priva di illogicità manifeste. Questa Corte ha più volte affermato che, in presenza di più fonti dichiarative, non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto;
e che comunque, spetta pur sempre al giudice il potere-dovere di valutare se eventuali discrasie possano trovare plausibile spiegazione in ragioni diverse da quelle ipotizzabili nel mendacio di uno o più dichiaranti (Sez. 1, n. 2328 del 14/04/1995, Carbonaro, Rv. 201294) e che proprio le eventuali discrasie su alcuni punti possono talora confermarne la reciproca autonomia delle dichiarazioni, perché fisiologiche in presenza di narrazioni dello stesso fatto provenienti da soggetti diversi (Sez. 2, n. 25795 del 19/06/2012, Bernardo, Rv. 253418). Va infine rammentato che in presenza di plurime dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o collegato, sulla base delle quali la sentenza di merito abbia affermato la responsabilità LLimputato, non può validamente prospettarsi, in sede di legittimità, come motivo di censura, il solo fatto che le dichiarazioni accusatorie ritenute concordanti presentino in realtà fra loro divergenze e discrasie, quando queste attengano ad elementi di natura circostanziale e non vengano indicate (salvo che siano rilevabili ictu oculi) le ragioni per le quali, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuta attribuire loro una specifica e decisiva rilevanza nel senso sopra illustrato: la mancanza di una tale indicazione rende, quindi, di per sè, inammissibile il ricorso per difetto dei necessari requisiti di specificità (Sez. 1, n. 19683 del 19/03/2003, AL, Rv. 223848). Nel caso in esame, la Corte di assise di appello, facendo buon governo dei richiamati principi, non ha sottovalutato in modo illogico gli elementi indicati nel gravame. Quanto alla dinamica LLomicidio, le non coincidenti circostanze riferite dal teste oculare (il fratello della vittima) rispetto alle dichiarazioni dei collaboratori non riguardavano aspetti del nucleo centrale del loro narrato e comunque trovavano ragionevole spiegazione in una non corretta percezione da parte del teste della scena del delitto dovuta alla posizione di osservazione (balcone della sua abitazione), in uno alla concitazione del momento (tanto da rimanere 25 «attonito ed impaurito» nella sua posizione sino all'arrivo della polizia): tali fattori rendevano plausibile che il teste avesse attribuito i colpi sparati da ambo i lati LLauto agli occupanti del sedile posteriore, credendo quindi che fossero in quattro. Era invece rilevante che il racconto del teste coincidesse per il resto perfettamente alle propalazioni dei collaboratori in ordine alla dinamica, ai mezzi e persino nei dettagli LLabbigliamento del killer. Né l'argomentazione risulta contraddetta dalla ritenuta attendibilità del teste circostanze di dettaglio riferite, posto che le segnalate divergenze su dipendevano tanto dalla posizione di osservazione, che aveva potuto falsare la percezione di alcuni dati rispetto ad altri, quanto da un plausibile stato emotivo che poteva aver determinato ragionevolmente la catalizzazione LLattenzione del teste su circostanze «più forti», rendendo meno preciso il ricordo degli altri elementi presenti nella scena. Relativamente alle denunciate divergenze relative al racconto LLAM rispetto ai restanti collaboratori, va evidenziato che la collaborazione in ordine ai fatti LLagguato mortale si è realizzata solo in fase di appello e che la sentenza impugnata ha sottolineato di aver utilizzato le sue dichiarazioni, come riscontro delle altre chiamate in correità, solo in ordine ai fatti avvenuti in sua presenza, tra i quali si poneva la confessione ricevuta dal AL durante la comune detenzione in carcere, il che veniva a spiegare alcune imprecisioni nel suo racconto su particolari, quali l'auto utilizzata e il posto occupati dai killer nel veicolo. Anche in merito alla direzione dei colpi inferti alla vittima, la spiegazione della Corte di assise di appello è esente da censure, avendo evidenziato la compatibilità dei rilievi balistici e delle risultanze LLautopsia con quanto narrato dal MA, risultando inammissibile in questa sede la rilettura delle emergenze probatorie sollecitata dal ricorrente. In ordine alle discrasie rinvenibili nei racconti dei collaboratori sulle fasi successive all'omicidio, la censura è aspecifica, in quanto il ricorrente non si correla con la motivazione della sentenza impugnata, là dove ha evidenziato che le propalazioni LLAL (richiamate dalla difesa come parametro di riferimento) erano meramente integrative di un quadro già completo ed autosufficiente. Quanto all'inconciliabilità reciproca delle dichiarazioni dei collaboratori MA e AE AT (per quelle di AL si è già detto sulla loro non decisività) sulla fase relativa alla distruzione delle armi utilizzate per l'agguato mortale, è sufficiente rilevare che nell'appello non si rinviene alcuna critica del ricorrente sullo specifico punto e che la censura risulta in ogni caso anche 26 generica. Infatti, il ricorrente non consente alla Corte di cassazione di poter apprezzare la decisività della critica, essendosi limitato a descrivere il narrato di MA, sostenendo che lo stesso «non lascia possibilità di convergenza>> con quanto invece, in relazione a questo segmento LLazione delittuosa hanno descritto IA AE e la di lui madre». Va anche rilevato che per questa fase, in fase di appello, si erano aggiunte le corroboranti dichiarazioni di AM, che la sentenza impugnata definisce di «conferma» delle dichiarazioni rese dai collaboratori. Non si rinvengono nell'appello le critiche versate in questa sede sulle divergenze tra le dichiarazioni di MA e quelle di AE AT (per la AL si rinvia a quanto osservato in precedenza) in ordine alla circostanza della consegna del danaro proveniente dai capi del clan. In ogni caso la lettura delle dichiarazioni rese da quest'ultimo, riportate nel corpo della motivazione, non consente di avallare la dedotta inconciliabilità in termini oggettivi e non opinabili sul momento della effettiva consegna del danaro, trattandosi piuttosto di questione di preclusa interpretazione del significato di una prova (tra tante, Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087). La questione LLerronea indicazione da parte del MA della data in cui era entrato nella disponibilità LLauto OL, utilizzata per l'agguato, non risulta minare la motivazione della sentenza impugnata, alla luce della ragionata spiegazione fornita dal giudicante, fondata sulla diversificazione dei ruoli all'interno LLorganizzazione (erano altri ad occuparsi del reperimento dei veicoli da utilizzare nei raid o comunque nelle attività illecite del clan), che rendevano plausibile l'imprecisione sul veicolo poi effettivamente utilizzato. Né viene a contrastare la logicità di questa conclusione l'obiezione difensiva, secondo cui il MA aveva dichiarato di aver posizionato personalmente nell'auto in questione anche le armi. Anche a voler tacere che il ricorrente non ha sollevato tale specifica questione in appello, dalle dichiarazioni del MA riportate nella sentenza di primo grado si evince che il collaboratore non aveva specificato il momento in cui le aveva posizionate sul veicolo (AE AT aveva confermato in ogni caso la presenza delle armi nella OL, prelevate la sera prima LLomicidio per essere pulite).
3.2. Il secondo motivo, relativo all'aggravante della premeditazione, non ha fondamento alcuno. E' sufficiente rilevare che nell'appello, il ricorrente aveva solo contestato il mancato apprezzamento della «continuità e perseveranza nel proposito criminoso», in quanto l'imputato, «pur eventualmente a conoscenza dei propositi illeciti», doveva ritenersi estraneo alla specifica scelta operativa e determinativa. 27 G Pertanto, circoscritto DAappellante il tema specifico sottoposto alla Corte territoriale all'atteggiamento «restio» LLimputato a commettere l'omicidio (e sul quale la sentenza impugnata ha puntualmente risposto), non può certo parlarsi di difetto di motivazione in relazione ai diversi aspetti fattuali introdott in questa sede.
3.3. Non ha pregio neppure il terzo motivo relativo al reato di cui al capo A) della rubrica. La critica, incentrata sulla omessa considerazione delle propalazioni di IO IA, non si correla con il ragionamento giustificativo della sentenza impugnata, che ha valorizzato, quale ulteriore riscontro della partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale, le dichiarazioni rese in sede di giudizio di appello dal coimputato EP AM, secondo cui dal 2011 il ricorrente era entrato a far parte del gruppo Abete-NA-Notturno, quale referente della piazza dei Puffi, e dal giugno 2012 era andato a far parte del gruppo di fuoco dei Sette Palazzi, non occupandosi più del traffico di stupefacenti. AM aveva anche dichiarato di essere stato il sodale al quale il ricorrente si relazionava nella gestione della piazza si spaccio. Pertanto, gli argomenti difensivi risultano comunque assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. IA, definito dalla sentenza di primo grado quale «membro di assoluto rilievo del clan TO PA, entrato in guerra con gli Abete-NA con la scissione del maggio 2011, era quindi a conoscenza delle dinamiche interne del sodalizio sino a quella data, tant'è che la stessa sentenza di primo grado aveva evidenziato che il predetto, fuggito da DI nel gennaio 2012 per rendersi latitante, non era in grado di riferire e riconoscere i componenti più giovani degli NA-Abete-Notturno. In tale prospettiva, le dichiarazioni di IA (che avevano escluso la presenza del ricorrente nella compagine associativa ancora legata al gruppo degli TO-Pagano e che lo avevano invece collocato nel sodalizio avverso tra i nuovi ragazzi» che lavoravano nelle piazze di spaccio e poi tra quelli che svolgevano il ruolo di vedetta armata della VE) risultano saldarsi coerentemente, sia per il dato temporale sia per il ruolo attribuito, con quelle sopraggiunte in sede di appello LLAM, voce di dentro» della nuova compagine formatasi dopo la spaccatura (che comprendeva all'epoca anche i IN nei quali IA aveva inserito il ricorrente). Stante il carattere assorbente delle dichiarazioni rese DAAM, risulta altresì irrilevante la critica connessa al mero silenzio LLaltro collaboratore, AN GI, sulla figura del IA: dalla sentenza di primo grado non risulta che gli sia stato chiesto di stilare l'elenco completo dei partecipanti, 28 mentre appare significativo che il dichiarante si era allont inato dal gruppo per poi farvi ritorno allorquando la sua compagine (i AR o) aveva iniziato a contrapporsi agli Abete-NA.
3.4. Appare generica l'ultima critica, relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. La Corte di assise di appello ha giustificato la conferma sul punto della sentenza di primo grado sul rilievo della genericità del motivo, posto che il ricorrente non aveva sostenuto la richiesta con l'indicazione di elementi positivi di valutazione. In questa sede il ricorrente si è limitato a lamentare il difetto di motivazione, senza tuttavia confrontarsi con la ragione giustificatrice del diniego. E d'altronde nell'appello il ricorrente aveva soltanto invocato la concessione delle suddette circostanze attenuanti senza alcuna esplicitazione delle ragioni di fatto e di diritto che dovevano sostenere la richiesta.
4. Non può essere accolto il ricorso di IO AL.
4.1. Il primo motivo, comune al NT, si incentra sulla tenuta logico- giuridica della sentenza impugnata relativamente al tema della credibilità dei collaboratori AE e IN AT e di IO MA, riprendendo profili di critica esposti, con sovrapponibili declinazioni, anche dal ricorso di IA. Va preliminarmente evidenziato quale sia il perimetro di controllo in ordine alle dedotte critiche: sono infatti non consentite in questa sede censure, che pur lamentando l'erronea applicazione LLart. 192, comma 3, cod. proc. pen., vengano a fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti DAart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (tra tante, Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis, Rv. 266924). Esaminate quindi le censure in questa prospettiva, deve evidenziarsi che, in sede di appello il ricorrente si era lamentato LLomessa verifica, al di là della convergenza del narrato dei collaboratori sopra indicati, LLautonomia e della spontaneità delle loro chiamate, che non avevano tenuto conto, per un verso, dei legami di parentela esistenti tra i dichiaranti del «gruppo AT>> e del momento in cui era maturata la loro scelta di collaborare (dopo l'omicidio AN) e, per altro verso, della circolarità delle dichiarazioni di costoro con quelle rese dal MA. La Corte di assise di appello ha adeguatamente affrontato le suddette questioni non incorrendo in manifesti vizi logici o errori di diritto. 29 G Come è stato autorevolmente affermato (Sez. U, n. 2 804 del 29/11/2 12, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145), ai fini della corretta valutazione del mezzo di prova della chiamata in correità o in reità, contenuta nelle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da uno dei soggetti indicati nell'art. 192, commi 3 e 4, coa proc. pen., il giudice deve conformarsi alla verifica «a tre tempi>> a) della credibilità del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti col chiamato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all'accusa nei confronti del chiamato;
b) della attendibilità intrinseca della chiamata, in base ai criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; c) LLattendibilità oggettiva della dichiarazione, attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa;
il tutto secondo una metodologia non necessariamente rigida, nel senso cioè che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate. Invero, la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra prova dichiarativa, devono essere valutate unitariamente, discendendo ciò dai generali criteri epistemologici e non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., sotto tale profilo, alcuna specifica regola derogatoria. Su tali direttrici si sono mossi í Giudici di merito nella valutazione delle fonti dichiarative e segnatamente di quelle segnalate dal ricorrente. Quanto al nucleo familiare degli AT si è già detto relativamente al ricorso di IA, al quale si rinvia. Va altresì evidenziato, anche con riferimento alle dichiarazioni rese dal MA, che la sentenza impugnata ha anche considerato i motivi che potevano aver concorso nell'adozione della loro scelta collaborativa (sui quali insiste in questa sede il ricorrente), ritenendoli di per sé non ostativi ad una valutazione positiva della credibilità del collaboratore. Va sul punto rammentato il più volte affermato principio di diritto, secondo cui il generico interesse a fruire dei benefici premiali non intacca la credibilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti perché l'interesse a collaborare in vista dei benefici di legge non va confuso con l'interesse concreto a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi, dovendosi quindi escludere che per quelli tra di essi che accettino di diventare collaboranti per motivi pratici>> (come, ad esempio, per il timore per la propria incolumità personale od anche soltanto per usufruire dei benefici di legge), valgano regole più restrittive rispetto a quelle generali (Sez. 2, n. 39241 del 08/10/2010, Montesarchio, Rv. 248771). In tal caso, pertanto, l'attendibilità intrinseca della propalazione deve essere valutata secondo le regole generali LLart. 192, comma 3 del codice di 30 G rito, ovvero mediante un'analisi attenta del comportamento complessivo del dichiarante e dei contenuti concreti della relativa propalazione. Quanto poi alla mancanza di autonomia delle dichiarazioni del «gruppo AT», frutto, secondo la tesi difensiva, di pregressi incontri e accord intercorsi al loro interno, deve ribadirsi che la giurisprudenza di legittimità richiede al giudice di verificare se la convergenza di plurime chiamate non sia l'esito di collusione o comunque il frutto di condizionamenti o reciproche influenze (tra tante, Sez. 6, n. 4157 del 09/10/2012, dep. 2013, C., Rv. 254292). Sul punto la sentenza impugnata, nel farsi carico di questa verifica, ha rilevato che proprio le discrasie stigmatizzate dal ricorrente nel loro rispettivo narrato costituivano un indice della assenza di un artificioso allineamento delle loro dichiarazioni. Relativamente alla chiamata proveniente dal MA, il ricorrente non si confronta con quanto hanno affermato dai Giudici di appello, secondo cui questi, quando rese le sue prime dichiarazioni non era a conoscenza di quelle rese solo pochi giorni prima da AE AT.
4.2. Quanto poi alle dedotte divergenze delle dichiarazioni dei collaboratori in ordine alla vicenda LLomicidio RI, il ricorrente, oltre ad avanzare precluse argomentazioni di merito sulla valutazione della attendibilità dei dichiaranti, ripropone questioni adeguatamente e in modo lineare risolte dalla sentenza impugnata. In ordine alle dichiarazioni di MA e alla loro divergenza con prove obiettive acquisite agli atti, il ricorrente, correlandosi in modo generico alle argomentazioni espresse dalla Corte di assise di appello e finendo per reiterare le medesime censure versate nell'appello, ha toccato gran parte degli aspetti coincidenti con quelli già esaminati per la posizione di IA al § 3.1. del considerato in diritto» e ai quali si rinvia, onde evitare inutili ripetizioni. Per le restanti discrasie della chiamata del MA, non attinte dal ricorso ora richiamato e vertenti su dettagli non collimanti con la versione della vicenda omicidiaria resa da altri collaboratori, va osservato che la Corte di assise di appello, lungi DAessersi affidata, come sostenuto dal ricorrente, al solo dato costituito dalla confessione del propalante, ha ritenuto di valorizzare il nucleo centrale degli elementi di accusa forniti da ciascuno di essi, evidenziando in modo coerente come le singole capacità mnemoniche di ciascuno non potessero essere identiche e focalizzate sui medesimi particolari della medesima vicenda. Risultano assorbite dalla complessiva ricostruzione operata dalla Corte di assise di appello le censure sugli esiti delle indagini tecniche (presenza di un'unica pistola), posto che era stato lo stesso teste oculare, più volte evocato dallo stesso ricorrente come indice per verificare l'affidabilità del narrato dei 31 G collaboratori, ad aver affermato che i colpi era stato sparati da ambo i lati LLautovettura dagli occupanti della stessa. Quanto in particolare all'esito della consulenza balistica, il ricorrente sottopone alla Corte di cassazione una rilettura del materiale probatorio nor consentita in questa sede, non raffrontandosi con le conclusioni fatte proprie dai Giudici LLappello circa la assenza di divergenze tra quanto accertato dal consulente e quanto riferito dal collaboratore. Anche sul numero dei colpi esplosi dal MA, la Corte di assise di appello fornisce adeguata e plausibile spiegazione, rilevando che quest'ultimo aveva dichiarato di aver esploso tutti i colpi presenti nel caricatore. Relativamente alla valutazione delle dichiarazioni rese da AM, il ricorrente non valuta che le sue dichiarazioni non sono state utilizzate a suo carico per la vicenda LLagguato nei confronti del RI, ma solo (pag. 65) quale riscontro per il reato associativo.
4.3. Le censure avanzate dal ricorrente per la valutazione delle fonti ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. utilizzate per il reato associativo si incentrano sui medesimi profili di inattendibilità dei dichiaranti, già esaminati al § 4.2 del considerato in diritto>>. E' sufficiente osservare, a fronte della assai laconica affermazione LLinattendibilità LLAM, che la Corte di assise di appello ha vagliato in modo adeguato tale punto, anche valorizzando sia la sua confessione per reati estranei al giudizio in corso, sia gli accertati rapporti con il AL che lo rendevano credibile destinatario delle sue confidenze, sia infine le imprecisioni delle sue narrazioni sintomo di non artificioso allineamento delle sue propalazioni.
4.4. Non può essere accolto neppure il motivo relativo alla aggravante della premeditazione. Deve essere premesso che il ricorrente in sede di appello aveva dedicato sintetiche considerazioni sul riconoscimento della suddetta aggravante, meramente ipotizzando che la decisione omicidiaria fosse stata assunta all'istante ovvero poco prima della commissione LLomicidio stesso. Tenuto conto delle generiche e viepiù perplesse doglianze difensive, la risposta della Corte di assise di appello, che ha rinviato alla complessiva ricostruzione della vicenda, accolta dalla sentenza impugnata, dalla quale emergeva che tra l'omicidio e la predisposizione dei mezzi e l'esecuzione del piano fosse intercorso un apprezzabile lasso temporale nel quale era rimasto persistente il proposito criminoso, non risulta all'evidenza censurabile. Le diverse argomentazioni spese in questa sede per criticare, con incursioni nel merito, la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale non sono 32 G consentite, finendo le stesse per sollecitare una rilettura cegli elementi di fatto posti a sostegno della decisione.
5. Anche il ricorso di GE NA non ha fondamento, lambendo in più punti l'inammissibilità.
5.1. Non può essere accolto il primo motivo. Risulta infatti aspecifica l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore MA. E' sufficiente osservare che la Corte di assise di appello ha evidenziato che le spontanee dichiarazioni rese dal coimputato MA al P.M. in data 28 novembre 2012 erano state confermate dal predetto nel successivo interrogatorio del 5 dicembre 2012, dopo la loro «integrale lettura». In tale prospettiva, il rilievo difensivo, secondo cui la circostanza che il testo delle precedenti dichiarazioni sia stato coperto dagli omissis (così da non consentire la verifica di quali dichiarazioni siano state confermate), non ha alcun pregio. L'analoga eccezione relativa alle dichiarazioni rese da IN AT è infondata. Come esattamente ha rilevato la sentenza impugnata, le dichiarazioni spontanee rese DAindagato alla polizia giudiziaria sono utilizzabili in sede di giudizio abbreviato nei confronti dei chiamati in reità o in correità (tra tante, Sez. 5, n. 13917 del 16/02/2017, Pernicola, Rv. 269598; Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, dep. 2012, Bianco, Rv. 252852), in quanto l'art. 350, comma 6, cod. proc. pen. ne limita l'inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento. Invero, le dichiarazioni spontanee rese DAindagato sono utilizzabili in sede di giudizio abbreviato anche in mancanza LLavvertimento di cui all'art. 64, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., previsto solo per l'interrogatorio e non per le dichiarazioni di cui all'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 48508 del 03/11/2009 - dep. 18/12/2009, Di Ronza, Rv. 245622), alle quali non è assimilabile (Sez. 4, n. 15018 del 25/02/2011, Amata, Rv. 250228; Sez.3, n. 46040 del 13/11/2008, Bamba, Rv. 241776).
5.2. Il secondo motivo, incentrato sul vizio di motivazione apparente e difetto di motivazione in ordine alle doglianze difensive, non può essere accolto. E' sufficiente rilevare che il relativo motivo di appello in ordine al capo A) era stato articolato in modo generico. Il ricorrente aveva infatti criticato in termini generali la logicità ed adeguatezza della motivazione e la convergenza delle fonti collaborative, enucleando soltanto due critiche specifiche: l'attribuzione al ricorrente del ruolo di capo clan solo sulla base di una deduzione (la detenzione del padre e degli 33 zii), in assenza di dichiarazioni di condotte o decisioni ass nte da lui assunt⚫ in questa qualità (non potendosi considerare pacifica la decis one di fare la gue ra ala IN); la omessa considerazione delle dichiarazioni di IA (che aveva riferito che il ricorrente non aveva la veste di capo e che aveva indicato quale unico referente della famiglia NA IO SP). Pertanto relativamente alle laconiche critiche sopra indicate nessuna censura merita la sentenza impugnata che tale genericità ha rilevato, richiamando per relationem la motivazione della sentenza di primo grado. Come di recente affermato, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico LLimpugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Nel caso in esame, non può all'evidenza sostenersi che la sentenza di primo grado non avesse una struttura argomentativa più che adeguata e articolata. Quanto agli aspetti specifici sopra indicati, relativi al ruolo di capo attribuito al ricorrente, il motivo non si pone in relazione con le argomentazioni della sentenza impugnata, che, lungi dal far ricorso ad un mero ragionamento deduttivo, ha riportato i passaggi salienti delle dichiarazioni dei collaboratori che concordemente avevano indicato nel ricorrente il capo indiscusso del sodalizio: era costui che comandava e che aveva il potere di assumere le decisioni del gruppo e soprattutto quelle di morte. Queste argomentazioni, che facevano leva sull'affidabilità delle «voci di dentro» del clan, venivano a privare di rilevanza alle dichiarazioni di IA. Come già osservato per il ricorso di IA (cfr. § 3.3 del «considerato in diritto»), IA era «membro di assoluto rilievo del clan TO PA, entrato in guerra con gli Abete-NA con la scissione del maggio 2011, e quindi a conoscenza delle dinamiche interne del sodalizio sino a quella data. Pur senza tacere che, come si evince dalla sentenza di primo grado, anche IA aveva indicato il ricorrente come colui che aveva assunto le redini del sodalizio dopo la spaccatura».
5.3. E' aspecifica la censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. La sentenza impugnata ha negato il riconoscimento di dette circostanze sul rilievo che l'imputato non aveva allegato nel gravame alcun elemento meritevole di essere valutato a suo favore. - G - - 34 In questa sede, il ricorrente, nel criticare la motivazione sul punto definendola di mero di stile, non ha dedotto, a sostegno de vizio motivazionale, quali fossero gli elementi positivi posti a sostegno della richiesta. Va rammentato che il riconoscimento delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore LLimputato, con la conseguenza che, quando la relativa richiesta non specifichi gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità LListanza, l'onere di motivazione del diniego LLattenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (per tutte, Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460).
6. Analoga sorte va assegnata al ricorso di LU NT.
6.1. In ordine all primo motivo del ricorso proposto a mezzo LLavv. Davino, comune al ricorrente NA, si è già detto al § 5.1 del «considerato in diritto».
6.2. Relativamente al secondo motivo del medesimo atto di ricorso, deve rilevarsi che non ha fondamento alcuno la censura di difetto o vizio di motivazione per il capo A) con riferimento alle «dettagliate» critiche avanzate in appello in ordine alla credibilità dei collaboratori e alla attendibilità delle loro propalazioni. L'appello del ricorrente per il capo A) si incentrava invero soltanto sulla genericità delle chiamate dei pentiti (il ricorrente era stato definito sommariamente quale «persona affiliata», non avendo addirittura AE AT definito come tale), posto che l'imputato aveva unici rapporti con il cugino AL e che doveva ritenersi insufficiente la sola condotta di favoreggiamento in funzione della prova della stabile partecipazione (avrebbe soltanto favorito il cugino), che aveva giustificato la decisione assunta in sede cautelare di annullamento nei suoi confronti la misura cautelare per tale titolo. Devono pertanto essere ritenute non consentite in questa sede tutte le censure di vizio di motivazione, volte in realtà ad introdurre in questa sede argomentazioni diverse o che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio (tra tante, Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis, Rv. 266924). Così circoscritto l'ambito del controllo sulla motivazione sul suddetto capo, va rilevato che nel ricorso si sono riproposte le medesime critiche versate nei motivi di appello appuntate sulla genericità LLapporto dichiarativo dei propalanti, ritenendo in ogni caso ininfluente la sopraggiunta collaborazione 35 G LLAM, che avrebbe soltanto attribuito al ricorrente veste di affili. to>> senza ulteriori particolari. Il motivo non è fondato, in quanto la sentenza impugnata ha richiamat, per superare le sopra riportate obiezioni difensive, le dichiarazioni del coimputat AM, che, contrariamente all'assunto del ricorrente, aveva descritto in termini positivi e concreti quale fosse stato il ruolo rivestito dal NT all'interno del sodalizio, ovvero quello di «vedetta» armata operante nei Sette Palazzi. La circostanza poi che il ricorrente fosse il cugino di un associato non si pone in antitetico contrasto con la ricostruzione effettuata dai giudici di merito, trattandosi di associazione criminale nella quale i vincoli familiari costituivano un elemento qualificante del vincolo associativo. Il mutamento del quadro probatorio, grazie alle propalazioni LLAM, rendeva infine privo di alcun valore il richiamo alla vicenda cautelare (anche a voler tacere della intrinseca rilevanza del giudicato cautelare sulla valenza probatoria degli indizi nel giudizio).
6.3. Neppure ha fondamento il motivo proposto nel medesimo atto quanto ai capi H) e G). In sede di appello, il ricorrente, congiuntamente ad altro coimputato attinto dalle imputazioni di cui ai capi E) e F), aveva contestato la credibilità delle fonti dichiarative e l'attendibilità del loro narrato con specifico riferimento alla vicenda omicidiaria, contestando la convergenza del loro narrato e le discrasie con altre fonti di prova. Per la posizione del NT, nell'appello si osservava soltanto, viepiù in termini stringati, quanto alla credibilità dei dichiaranti, che questi si erano risolti a collaborare per paura di ritorsioni, colpendo in maniera indiscriminata gli imputati, e, in ordine all'attendibilità del loro racconto, da un lato l'inverosimiglianza delle chiamate provenienti dal MA e DAAL (il primo aveva attribuito al ricorrente il compito di far sparire l'autovettura e le armi impiegate, dopo aver assegnato ad altri la medesima funzione;
la seconda aveva reso dichiarazioni contrastanti con quelle del figlio AE in ordine alla presenza delle armi nell'auto) e DAaltro il «sospetto» riconoscimento fotografico operato dalla AL (avendo quest'ultima fornito in sede di interrogatorio una descrizione del ricorrente non corrispondente a quella reale). Relativamente alla credibilità dei dichiaranti, tema comune negli appelli della gran parte dei ricorrenti, la sentenza impugnata ha ampiamente risposto, anche con riferimento alla figura del collaboratore AM, come già si è detto ai §§ 4.1 e 4.3 del considerato in diritto>>. Quanto all'attendibilità delle loro chiamate nei confronti del NT, la sentenza impugnata ha richiamato, quale riscontro delle propalazioni dei 36 collaboratori già utilizzate in primo grado, le sopra giunte dichiara ioni LLAM che avevano confermato il ruolo avuto dal ricorrente nella sparizi ne delle armi e nell'incendio LLautovettura. Il ricorrente, avendo riproposto in questa sede i medesimi rilievi critic avanzati con l'appello, limitandosi ad una critica generica sulle dichiarazioni rese DAAM (definendo soltanto «riduttivo» il suo dichiarato, in quanto scevro di qualsiasi tipo di contributo), ha finito pertanto per avanzare censure aspecifiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
6.4. Nel primo motivo di ricorso proposto congiuntamente con AL, il ricorrente articola le medesime critiche sulla credibilità dei collaboratori già esaminate al § 4.1 del «considerato in diritto» e alle quali si rinvia per evitare inutili ripetizioni. Relativamente al capo A), nel medesimo ricorso sono avanzate censure sovrapponibili a quelle già esaminate al § 6.2 del considerato in diritto>> (genericità delle chiamate in ordine al ruolo assunto dal ricorrente nel sodalizio e ininfluenza delle dichiarazioni LLAM;
la decisione assunta in sede cautelare), che ancora una volta in modo sommario liquidano, come prive di utilità, le dichiarazioni LLAM. Pertanto, anche per esse si rinvia al medesimo paragrafo.
6.5. Nel primo motivo proposto congiuntamente al AL, sono sviluppate critiche anche al ritenuto reato di favoreggiamento aggravato. Anche a voler tacere della inammissibile perplessità del motivo (Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535), le critiche, riprendendo anch'esse deduzioni già esaminate (tra l'altro viepiù sganciate dalle sopraggiunte dichiarazioni LLAM), devono essere rigettate per i motivi già indicati al § 6.3 del considerato in diritto». In quanto non dedotta in sede di appello, non può essere esaminata la censura sul difetto di dolo specifico ai fini LLaggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991. Non ha fondamento alcuno infine la richiesta di assorbimento del reato di favoreggiamento nel reato associativo. La contestazione di una condotta partecipativa, consistente nell'essere addetto alla distruzione o dispersione di cose utilizzate negli omicidi o di tracce eventualmente lasciate, di certo non assorbe le ipotesi delittuose poste in essere dal sodale per la concreta realizzazione del programma criminoso.
6.6. Non possono essere accolti infine neppure i motivi versati in entrambi gli atti di ricorso vertenti sul trattamento sanzionatorio. Nell'atto proposto congiuntamente con il AL, si sostiene soltanto che la Corte, stante l'incensuratezza del ricorrente e il ruolo defilato, avrebbe potuto 37 G riconoscere le attenuanti generiche e quanto meno infliggere una sanzione meno severa, adeguata al fatto e congrua alla luce dei parametri di cui all'art. 133 c. d. pen. Si tratta all'evidenza di una censura non consentita, in quanto non enuclea nessuno dei vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. Quanto all'atto proposto congiuntamente con NA, con cui si è dedotto il vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., deve ritenersi non censurabile la motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto non allegati da parte della difesa positivi elementi idonei di valutazione a tal fine. A tal riguardo, si rinvia a quanto sul punto osservato al § 5.3 del considerato in diritto» in ordine alla comune censura.
7. Non ha fondamento il ricorso di EP RA. Tutte le critiche alla motivazione della sentenza impugnata devono essere poste in raffronto con quanto dedotto dal ricorrente in sede di appello. Invero, come più volte ha affermato questa Corte, è legittimo il ricorso alla motivazione per relationem se l'appellante si sia limitato alla mera riproposizione delle questioni di fatto o di diritto già espressamente ed adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, ovvero abbia formulato deduzioni generiche, apodittiche, superflue o palesemente inconsistenti;
quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte (tra tante, sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola, Rv. 256435). In sede di appello, il ricorrente, quanto al capo A), aveva censurato come «generica» la sua collocazione all'interno del gruppo Abete-NA-Notturno- Aprea, a fronte comunque di propalazioni per nulla sovrapponibili: IA era stato l'unico a riferire della gestione da parte del ricorrente di una piazza di spaccio ai Sette Palazzi, l'AL, estranea al sodalizio, avrebbe soltanto sentito parlare» del ricorrente come «uno dei pezzi grossi del clan»; AE AT era stato l'unico ad ascrivere al ricorrente il ruolo di gestore della cassa del clan e di killer, non riscontrandosi così con quelle del fratello IN e del MA, che avevano soltanto tratteggiato le prerogative del ricorrente sugli obiettivi da colpire;
RO IN, nell'attribuire genericamente al ricorrente il ruolo di referente sul territorio degli Abete-Notturno, aveva soltanto riferito della 38 G veste di intermediario da questi svolto in occasione di un ncontro a Milano che avrebbe saldato l'alleanza degli Abete-NA- Nottu no con ON li- MA;
AN RA, nel definire laconicamente il ricorrente quale vice 'i GE NA», aveva ammesso di non averlo mai conosciuto e di ave trattato solo con l'NA). Secondo l'appellante, viepiù criticabile era la ritenuta attribuzione del ruolo verticistico all'interno del sodalizio, in ordine al quale era sussistente un netto ed evidente contrasto tra le propalazioni dei collaboratori, di cui talune avrebbero enfatizzato i poteri decisionali LLimputato (i fratelli AT e il MA), rispetto ad altri (IA, IA, IN e RA), che avevano assegnato al medesimo imputato una posizione gerarchicamente subordinata ai veri e propri capi del sodalizio. Alla luce di queste critiche, la risposta fornita dalla Corte di assise di appello non risulta censurabile. Con particolare riferimento poi all'ipotesi LLart. 416-bis cod. pen., è stato osservato da questa Corte come costituisca nozione presupposta della fattispecie normativa una modalità di formazione della associazione di stampo mafioso, cui è necessariamente connessa una strutturazione gerarchica per soggezione- adesione o affiliazione, avanzamenti e gradi, che rende indispensabile per assurgere a ruolo dirigenziale un precedente e verificato percorso da associato e il conferimento del grado apicale, riconosciuto e condiviso dalla compagine associativa, così da realizzare contemporaneamente anche quell'assoggettamento interno che, al pari LLassoggettamento esterno, connota la fattispecie. Ai fini che qui interessano, l'assunzione del ruolo, deve in ogni caso obiettivamente manifestarsi, almeno sotto l'aspetto sintomatico, divenendo così riconoscibile e riconosciuta, oltre che ab externo, nell'ambito del sodalizio e realizzando quindi un effettivo risultato di assoggettamento interno (Sez. 1, n. { 3137 del 19/12/2014, dep. 2015, Terracchio, Rv. 262487). Orbene, applicata questa regola di diritto alla fattispecie in esame, va evidenziato che la Corte di assise di appello ha valorizzato, al fine di dimostrare la suddetta assunzione, e quindi viepiù il ruolo di sodale, da parte del ricorrente le chiamate dei sodali della stessa compagine criminale in questione, i quali, rispetto alle voci esterne al sodalizio, avevano potuto constatare direttamente ed in concreto le forme di esternazione della sua posizione apicale e quindi di un effettivo esercizio di tale ruolo. In questa prospettiva, risultavano assorbenti per la Corte di assise di appello (e in tal senso ha richiamato, a corredo della motivazione, quanto dettagliatamente evidenziato dal primo giudice) le dichiarazioni rese dai tre 39 S sodali IN e AE AT e IO Marinc che concordemonte avevano indicato il ricorrente come colui che poteva decid re, quale capo, d lla vita e della morte degli avversari. In particolare i primi due dichiaranti, quali affiliati del gruppo Abete Notturno, avevano riconosciuto nel ricorrente il ruolo di capo e referente della suddetta famiglia, tanto da gestirne «tutti i soldi» (entrambi si erano dichiarati stipendiati dal ricorrente) e da assumere, con l'NA, le decisioni a nome del sodalizio e decidere «la morte» (era infatti il ricorrente a dover dare il proprio assenso ai killer sugli obiettivi da colpire), fornendo tra l'altro le armi al sodalizio (era sempre il ricorrente infatti a organizzare le batterie di fuoco). MA, arruolato con i Notturno, aveva fornito convergenti dichiarazioni, indicando nel ricorrente e nell'NA coloro che avevano il potere di decidere gli obiettivi da colpire, avendo il primo il potere di assumere anche decisioni in proprio. Né queste dichiarazioni risultavano discordanti con le voci di quei collaboratori indicati dal ricorrente: le conoscenze di costoro, quali esterni al sodalizio, come evidenziato dalla sentenza di primo grado, non potevano di certo risultare approfondite alle dinamiche interne del gruppo criminale, risultando comunque convergenti sulla riconoscibilità ab externo del ruolo verticistico (IN e RA).
8. Deve ritenersi invece fondato il ricorso del Procuratore generale.
8.1. Il tema evocato dal ricorrente è quello della corretta applicazione delle regole per la valutazione della chiamata in correità o in reità contenuta nelle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da soggetti indicati nell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. ed in particolare della verifica esterna LLattendibilità della dichiarazione, attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa. Nell'ambito di tale questione, il ricorrente sottopone alla Corte di cassazione anche il controllo sull'applicazione dei principi dettati in tema di chiamata de relato.
8.2. Il punto di partenza LLanalisi della piattaforma probatoria da parte della Corte di assise di appello è stata la chiamata in correità di IO MA, ritenuta l'unica fonte di prova del mandato omicidario conferito dagli imputati NA e MO. Secondo la sentenza impugnata, questa chiamata non aveva trovato alcun valido riscontro nè nelle dichiarazioni del coimputato AE AT, che aveva riferito di un mandato generico, ovvero non riferito in modo specifico al RI, e che comunque avevano come fonte diretta lo stesso MA (pur evidenziando la stessa Corte che il dichiarante aveva appreso dal AL che 40 questi ultimi avevano sollecitato l'eliminazione fisica degli avversari che gestivano la piazza di spaccio della VE Celeste), nè in cuelle LLimputato di reato connesso AM EP, che nel riferire di una riurione indetta il giori o prima LLomicidio dai due capi e di aver appreso del mandato omicidiario ne confronti di RI conferito qualche mese prima da costoro a componenti del gruppo di fuoco dello Chalet Bakù, aveva reso dichiarazioni estremamente generiche.
8.3. Preliminarmente devono essere richiamati i criteri, più volte affermati da questa Corte sin dalla sentenza delle Sezioni Unite Scala (Sez. U, n. 1048 del 06/12/1991, dep. 1992, Scala, Rv. 189182), in tema di valutazione della prova contenuta in dichiarazioni di coimputati o imputati di reato connesso o collegato. Risulta invero ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità, in tema d'interpretazione del canone di valutazione probatoria fissato DAart. 192, comma 3, cod. proc. pen., l'operazione logica conclusiva di verifica giudiziale della chiamata in reità di un collaboratore di giustizia, alla stregua della quale essa, perché possa assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato ed essere posta a fondamento di un'affermazione di responsabilità, necessita, oltre che del positivo apprezzamento in ordine alla sua intrinseca attendibilità, anche di riscontri esterni, convergenti e individualizzanti, in relazione al fatto che forma oggetto LLaccusa e alla specifica condotta criminosa LLincolpato. Quanto alla tipologia e all'oggetto dei riscontri, la genericità LLespressione altri elementi di prova» utilizzata DAart. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l'interpretazione secondo cui, in subiecta materia, vige il principio della libertà dei riscontri», nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma. E' appena il caso di puntualizzare che in tema di prova del mandato omicidiario, la indicazione di un possibile «interesse» LLimputato al delitto, pur non potendo costituire, di per sé sola, riscontro estrinseco ed individualizzante della chiamata in correità, spiega una funzione orientativa (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255144). Quanto all'oggetto del riscontro, si è precisato per un verso che non è richiesto che il riscontro integri la prova del fatto, in quanto lo stesso perderebbe la sua funzione «gregaria» per tramutarsi nella prova principale, da sola sufficiente, e per altro verso che l'elemento di riscontro individualizzante deve 41 G confermare non necessariamente in via diretta la con otta illecita asc itta all'accusato, bensì le dichiarazioni del propalante e quind la loro attendibilità, nella parte di riferimento (Sez. U, n. 36267 del 30/05 2006, Spennato, in motivazione). Il carattere "individualizzante" si caratterizza infatti per il profilo LLinerenza soggettiva al fatto, cioè del riferirsi ad ulteriori, specifiche, circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere» (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226090). Quanto alla tipologia del riscontro, si è evidenziato altresì che i riscontri possono essere costituiti anche fonti dichiarative della medesima natura di quella principale e anche da dichiarazioni de auditu rese dal coimputato o da imputato in procedimento connesso o collegato: quindi qualunque elemento probatorio, diretto o indiretto che sia può essere legittimamente utilizzato a conferma LLattendibilità delle stesse. riscontro è invece costituito L'unico limite alla individuazione del DAesigenza che esso sia «estraneo>> nel senso di provenienza ab externo - - rispetto alle dichiarazioni da confermare, dovendosi scongiurare una verifica tautologica, autoreferenziale ed affetta dal vizio della circolarità. Si è quindi affermato che, in presenza di riscontri costituiti da chiamate in reità o in correità (anche de auditu) il giudice deve procedere alla verifica che le ulteriori dichiarazioni accusatorie siano connotate da: a) convergenza delle chiamate in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
b) indipendenza - intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente da suggestioni o - condizionamenti inquinanti;
c) specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia il fatto nella sua oggettività che la riferibilità soggettiva dello stesso alla persona LLincolpato, fermo restando che deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della concordanza delle plurime dichiarazioni d'accusa sul nucleo centrale e più significativo della questione fattuale da decidere;
d) autonomia «genetica», vale a dire derivazione non da un'unica fonte, onde evitare il rischio della circolarità della notizia, che vanificherebbe la valenza LLelemento di riscontro esterno e svuoterebbe di significato lo stesso concetto di convergenza del molteplice (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143).
8.4. Ciò premesso, a fronte del materiale probatorio utilizzato, costituito da plurime chiamate in correità o in reità, anche de relato, la sentenza impugnata, pur avendo programmaticamente dichiarato di volersi ispirare ai suddetti principi, richiamandoli nella premessa circa le regole di valutazione della portata delle propalazioni di MA, li ha, per contro, inosservati nei passaggi 42 argomentativi riguardanti l'analisi delle prove di colpevolezza in ordine ai d litti contestati ai capi E) e F). In realtà, la Corte di assise di appello si è limitata a ver ficare la attendibili à oggettiva della chiamata in correità del MA - che aveva indicato in Abbinant e RA coloro che gli avevano conferito l'ordine di uccidere i tre obiettivi vittime LLagguato del 28 agosto 2012 - nella ricerca di riscontri esterni che confermassero esclusivamente il suddetto mandato nei termini descritti da costui, senza portare la propria attenzione sulla valenza indiziante di altri elementi, che, in quanto dotati di connotazione individualizzante, si prestavano, complessivamente considerati e valutati, a confermare ab extrinseco in quanto - con essa compatibili e di questa rafforzativi, l'attendibilità della chiamata in correità in relazione al coinvolgimento di costoro nei fatti-reato di cui si discute. La sentenza impugnata ha invero ritenuto dirimente che nessuno altro dei collaboratori avesse confermato di aver ricevuto lo specifico mandato omicidiario dai due imputati (AE AT) o di essere a conoscenza un siffatto incarico (EP AM), non attribuendo, quindi, valenza dimostrativa ad altri seri e consistenti elementi fattuali, indicativi dello specifico e concreto contributo concorsuale degli imputati nella realizzazione del crimine. Muovendo dagli elementi segnalati dal ricorrente, ovvero dalle dichiarazioni di AE AT e di EP AM, si osserva quanto segue. Dalla stessa sentenza impugnata (pag. 72) si evince che AE AT aveva riferito di un incontro con NA e RA, avvenuto il giorno prima LLomicidio in cui erano stati chiamati AL e MA allo Chalet Baku, mentre entrambi, con lo stesso dichiarante, già si trovano nella postazione di osservazione allestita ad hoc nella VE Celeste per la eliminazione degli obiettivi;
al ritorno sia MA che AL (pag. 74) aveva riportato alla batteria lo scontento dei capi perché, nonostante fosse passato un mese dal loro insediamento, non avevano ancora ucciso nessuno («che noi non l'avevamo fatto»), sollecitandoli quindi ad agire con l'eliminazione degli obiettivi («i gestori della piazza» della VE Celeste, segnatamente RI, NT ed un certo TÀ). Sempre la sentenza impugnata aveva dato atto che EP AM (pag. 76) aveva riferito che RI era il responsabile dello spaccio per i IN nella VE Celeste e che questi era, con GE LI, l'obiettivo da colpire nella lotta tra i due clan avversi e di aver partecipato il 27 agosto 2012 alla riunione presso lo Chalet Bakù nella quale si erano dati raccolta tutti i vertici delle famiglie Abete-NA-Notturno, tra i quali i due capi NA e RA;
che in tale incontro i due lo avevano informato di aver «mandato a chiamare» i componenti del gruppo di fuoco dei Sette Palazzi perché era da tempo che non 43 commettevano nessun reato per impossessarsi della Vel Celeste e che oro puntavano a LI o al RI per creare un danno ai inella, dichiarandosi l'NA pronto a colpire i due personalmente se la batteria di fuoco non i fosse rivelata capace. Il ricorrente segnala inoltre che lo stesso AM aveva riferito di essere stato inviato al termine della suddetta riunione da RA ad avvisare AN CA che erano stati mandati a chiamare «quelli là dei Sette Palazzi» e di fare sapere qualcosa al primo e che costui gli aveva risposto di aver avvisato AE AT e di occuparsi lui di informare il RA;
che il giorno dopo AN CA gli aveva detto che IA, MA e AL avevano faticato» nell'uccidere il RI e ferire gli altri due, aggiungendo che stava andando da RA e NA a riferire che «era tutto a posto>>; che aveva personalmente constatato la soddisfazione di questi ultimi per come MA avesse realizzato l'omicidio, commentando «ci hanno messo un po' di tempo, però hanno fatto risultato uccidendo GE RI>>. Orbene, quanto alle dichiarazioni di AE AT, è la stessa sentenza impugnata a ricollegare la fonte della conoscenza da parte di quest'ultimo circa la provenienza del mandato proveniente da NA e RA (ordine di eliminare fisicamente i tre obiettivi della IN) non solo al MA, ma anche al AL, allorquando questi ultimi erano tornati DAincontro del 27 agosto 2012 allo Chalet Bakù con i suddetti capi. In tal modo, è la stessa Corte territoriale ad aver escluso la natura esclusivamente «circolare>> LLinformazione, in quanto proveniente da fonti dirette diverse. Quanto alle dichiarazioni di EP AM, è sempre la sentenza impugnata ad evidenziare che questi aveva confermato non solo l'oggetto della riunione tenuta dai due capi (eliminazione degli obiettivi della IN), ma soprattutto, per averlo udito personalmente, il loro messaggio di sollecitazione ad operare diretto al gruppo di fuoco addetto al compito (che era stato convocato a tal fine). Coerente a tale quadro probatorio, si veniva ad aggiungere la circostanza riferita DAAM sulla puntuale informazione «di ritorno» fornita al RA da parte di LL («tutto è a posto»), all'esito LLesecuzione compiuta dai killer, con correlata soddisfazione espressa da entrambi i capi. Tirando le fila del discorso, la Corte di assise di appello, pur a fronte di elementi di riscontro, indicativi dello specifico e concreto contributo concorsuale degli imputati NA e RA nella realizzazione dei reati di cui ai capi E) e F), ha erroneamente focalizzato la sua attenzione nella ricerca di elementi che confermassero lo specifico, personale, incarico ricevuto dagli esecutori direttamente da costoro. 44 Val la pena di aggiungere, quanto alla specificità dell carico, che secondo un condivisibile e consolidato principio, nel caso di coi cidenza col capo di un'organizzazione criminale di tipo mafioso direttamente i teressato (come nel caso di specie) all'eliminazione fisica degli autori della scissione intervenuta ne nucleo originario degli affiliati, può legittimamente connotarsi di un margine di determinatezza meno stringente quanto ai relativi contenuti: il mandato generico impartito dal capo di un'organizzazione mafiosa di eliminare i componenti di un clan rivale comporta il necessario concorso del mandante negli omicidi commessi, senza che il margine di indeterminatezza inerente al mandato possa ritenersi incompatibile col principio di colpevolezza, trattandosi di incarico relativo a un ambito definito di possibili vittime (Sez. 5, n. 47739 del 12/11/2003, Arena, Rv. 227777; Sez. 5, n. 30070 del 20/03/2009, C., in motivazione;
Sez. 1, n. 26345 del 20/04/2017, AN, in motivazione). S'impone dunque l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi E) ed F) della rubrica nei confronti di NA GE e RA EP per nuovo giudizio che tenga conto, nella valutazione del complessivo quadro probatorio, dei principi suddetti.
8. Conclusivamente, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di NA GE e RA EP limitatamente ai reati di cui ai capi E) ed F) della rubrica e rinvia per nuovo giudizio su tali capi ad altra sezione della Corte di assise di appello di AP. I ricorsi di NA, RA, IA, AL e NT devono essere rigettati, con le conseguenze di legge. I ricorsi di AE AT e NA AL devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento alla cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro 1.500.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NA GE e RA EP limitatamente ai reati di cui ai capi E) ed F) della rubrica e rinvia per nuovo giudizio su tali capi ad altra sezione della Corte di assise di appello di AP. Rigetta i ricorsi dei predetti NA e RA, che condanna al pagamento delle spese processuali. 45 Rigetta i ricorsi di IA AL, AL IO e NT LU, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di AT AE e AL NA, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento dell somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31/05/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paoloni Ersilia Calvanese Tiana, DEPOSITATO IN CANCELLERIA F 6 SET 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Hiero SP Z I O N E 4 46 6