Sentenza 22 aprile 2010
Massime • 1
In tema di intercettazioni in procedimenti per delitti di criminalità organizzata, legittimamente il decreto di autorizzazione del giudice si fonda su informative di polizia giudiziaria. Conf. sez. I, 28 aprile 2010 n. 20270, non massimata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2010, n. 20262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20262 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/04/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 1207
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO RA Maria - Consigliere - N. 2363/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO FR N. IL 03/07/1984;
avverso l'ordinanza n. 1349/2009 TRIB. LIBERTÀ di BARI, del 23/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO Oscar che ha richiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;
il difensore non è presente.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 23.11.2009 il Tribunale di Bari, costituito ex art. 309 c.p.p., pronunciando sull'istanza di riesame proposta da AF RA avverso il provvedimento del Gip dello stesso Tribunale in data 31.10.2009 impositivo di custodia cautelare in carcere, escludeva l'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, rigettando nel resto la proposta istanza. Si procede a carico del AF e di altri coindagati per concorso nei reati di porto in luogo pubblico di armi comuni e da guerra e di ricettazione di tre motociclette. L'odierno ricorrente ed altri quattro complici venivano arrestati la sera del 28 ottobre 2009 in flagranza dei reati in parola. Il gruppo degli indagati, visti i carabinieri che li avevano intercettati, si era dato alla fuga rifugiandosi nella vicina casa di una cugina del AF. In base ad intercettazioni per altro procedimento, per omicidio aggravato, risultava che il commando si stava attrezzando per compiere un'azione armata al fine di sopprimere persone rivali. Dalle stesse intercettazioni ambientali nell'auto di un coindagato, tale HE GA, si aveva la conferma che il gruppo si era dotato delle armi e dei motocicli rinvenuti e sequestrati sul posto in cui i Carabinieri avevano proceduto al controllo. Nella circostanza erano stati sequestrati anche altri oggetti particolarmente significativi, quali guanti in lattice, un casco integrale, un passamontagna, ecc..
Sussistevano quindi - riteneva il suddetto Tribunale - gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati ascritti, mentre le esigenze cautelari di grado massimo risultavano integrate dalla rilevante gravità dei fatti e dalla personalità del AF, gravato da significativo precedente di condanna per tentata estorsione.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto indagato che motivava il gravame deducendo: - i decreti autorizzativi delle intercettazioni erano largamente omissati;
- gli stessi contenevano richiamo alle richieste degli organi di p.g., senza che fosse possibile conoscere neanche quest'ultime; - vi era stata proroga oltre il quindicesimo giorno, L. n. 203 del 1991, ex art. 13, per la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 7 stessa legge, aggravante poi esclusa in sede di riesame.
3. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge. Il ricorso si riferisce, palesemente, solo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (nulla deducendo in punto esigenze cautelari) e - in tale ambito - fa esclusivo riferimento alle intercettazioni telefoniche ed ambientali. Va dapprima rilevato, però, come l'impugnata ordinanza fondi la sua decisione su un robusto complesso di elementi che ben si estendono anche al di là dei risultati delle intercettazioni, ed in particolare sulle dirette osservazioni da parte dei Carabinieri, nonché sull'oggettività del materiale sequestrato (le armi e le munizioni nonché le moto di cui all'imputazione, ed altresì gli altri significativi oggetti sopra ricordati: guanti in lattice, un passamontagna, un casco, ecc). L'ordinanza in esame, poi, pone a fondamento della propria decisione anche le dichiarazioni dei protagonisti della vicenda, avendo alcuni dei coindagati espresso parziali ammissioni in fatto e risultando le dichiarazioni del AF (tese ad accreditare una sua presenza occasionale ed inconsapevole) assolutamente inattendibili. Tale corposo e convergente materiale accusatorio, basilare nel tessuto motivazionale dell'impugnata ordinanza e sicuramente di per sè più che sufficiente a giustificare la ricorrenza - allo stato ed a questi fini - del requisito della gravità indiziaria, non è in alcun modo attinto dai motivi del proposto ricorso. L'impugnata ordinanza conserva quindi, comunque, le sue ragioni di piena validità. Ciò detto, vale in ogni modo rilevare l'infondatezza dei motivi proposti. Ed invero, in tema di autorizzazione alle intercettazioni, risulta legittimo recepire le risultanze delle informative redatte dalla polizia giudiziaria (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 1625 in data 0612.2002, Rv. 223283, Moxhaku, proprio in tema di criminalità organizzata). Quanto alla questione delle parti omissate, premesso che, in questa fase, sia legittimo per il P.M. tutelare il segreto investigativo e trasmettere parti oscurate (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 25589 in data 17.06.2005, Rv. 232105, Plaku;
ecc), vale rilevare la non autosufficienza del ricorso sul punto, affermando solo ma non allegando - e quindi impedendo a questa Corte il vaglio di quanto asserito - la scarsa comprensibilità del testo non oscurato. Quanto poi alla deduzione in ordine alla durata delle intercettazioni ed alle relative proroghe, la giurisprudenza di questa Corte ha già stabilito che la nozione di "criminalità organizzata" di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 13 non debba essere intesa in senso formale,
con stretto riferimento alla contestazione come formulata, ma in senso sostanziale, avuto riguardo al quadro investigativo che si prospettava e che è stato contestato in fatto (cfr. Cass. Pen. Sez. 5, n. 46221 in data 20.10.2003, Rv. 227481, Altamura e altro:
"...comprende i reati realizzati da una pluralità di soggetti che, allo scopo di commettere più delitti, costituiscono un apparato organizzativo..") di tal che risulta irrilevante che il Tribunale del riesame abbia poi escluso - sempre allo stato ed a questi fini - l'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art.
7. Nessuna deduzione - come già rilevato - propone il ricorrente in punto esigenze cautelari.
Il ricorso, del tutto infondato, è dunque inammissibile ex art. 591 c.p.p. e art. 606 c.p.p., comma 3.
Alla declaratoria di inammissibilità segue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, in tal misura ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende. Deve seguire altresì la comunicazione prevista dall'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente AF RA al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2010