Sentenza 18 aprile 1995
Massime • 2
In tema di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, l'aggravante prevista dall'art. 416-bis comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa. Con riferimento alla stabile dotazione di armi della organizzazione mafiosa denominata "Cosa nostra" può ritenersi che la circostanza costituisca fatto notorio non ignorabile.
In tema di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, l'attribuzione della qualità di "uomo d'onore" ad un soggetto, finché emerge e resta nell'ambito del procedimento in cui il collaboratore di giustizia riferisce tale qualifica, ha valore di una "notitia criminis" al pari di ogni altra e deve essere approfondita come tutte, ma quando viene introdotta nel processo a carico dell'accusato assume dignità di elemento di prova e deve essere valutata alla stregua dei criteri fissati dall'art. 192 cod. proc. pen., che riconosce alle dichiarazioni rese dal coimputato o dell'imputato di reato connesso o collegato valore di prova e non di mero indizio, purché esse trovino in altri elementi o dati probatori che possono essere di qualunque natura, e che devono essere rafforzativi di tali dichiarazioni accusatorie e consentire un inequivocabile collegamento logico con i fatti del processo e la persona degli accusati. Per quanto riguarda poi la prova della appartenenza all'associazione mafiosa, la ricostruzione della rete dei rapporti personali, dei contatti, delle cointeressenze e delle frequentazioni assume rilevanza ai fini della dimostrazione della "affectio societatis" anche se non attinente alla condotta associativa delineata dalla norma e a maggior ragione se non ad uno dei reati scopo del sodalizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/04/1995, n. 5466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5466 |
| Data del deposito : | 18 aprile 1995 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 18.4.1995 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE la PENALE SENTENZA
N. 514 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Renato TERESI Presidente
1. Dott. Bruno ROSSI Consigliere REGISTRO GENERALE
->> N. 3800/95 2. Enrico SPAGNA MUSSO
»
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Piero MOCALI 3.
»
UFFICIO COPIE-
Richiesta copia studio 4. » RT DA dal Sig. RR per diritti L. 16000 ha pronunciato la seguente
11 7 B 1995 SENTENZA
AL CANCELLIERE asul ricorso proposto da NE Giuseppe, nato S.Mauro Castelverde 11 24.12.1925; NE
SE, nato a Cefalù il 9.4.1948; MACAIONE ND, nato a [...] il [...]; RR
SE, nato a [...] il [...]; CC LV, nato a [...] il [...]; PA
AN, nato Isnello il 20.7.1945; CATANZARO a
EN, nato a [...] il [...]; RE peppino, nato GA 1'8.11.1936; CALANDRA a
Capizzi il 13.7.1946; GAETA SE, nato a Imerese il 18.2.1940; ER,nato a [...], nato a [...] il [...];
e dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo;
UFFIC
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avverso la sentenza della Corte d'appello di Richieets Palermo, in data 15.3.1994; t 24006 per din
IL CANCELLIERE.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82 A. Spinosi Roma
Udito, per la parte civile, l'avv.:
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generäle IT ESPOSITO
che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto al NE (cl.1948) e al MA;
rigetto di tutti gli altri ricorsi;
Udit i i difensori: avv. CO™ INZERILLO
(AP); RA AM ė IV REINA (EC); NZ
NZ FR (DR); CO TI
US in sost.Nino RM (UF); AR
AZ TU e IS¨¨¨ RR
(AE); CO US ė IV NA (NE
GALLINA MONTANAcl. 1925); LV
(RR); RA SI
(CA); LV LI (NE
cl.1948); RA CAMPO (AN); NA LV
SS (MA); IN FATTO
presente procedimento, sorto a Palermo dietro Il
l'impulso delle dichiarazioni accusatorie rese dal giustizia AN collaboratore della Calderone, venne poi trasferito per competenza a giudice istruttore di quel Termini Imerese;
il sentenza-ordinanza del Tribunale, con 20.3.1992, rinviava a giudizio dinanzi a quel per quanto ancora rileva in questa Tribunale
SE Farinella (cl.1925),SE sede
NE (cl.1948), EN AN imputati del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (capo A della rubrica); SE NE (cl.48) imputato dei delitti di cui agli artt. 629,61 n.7 c.p. e 12 L.
n.497/1974 .- e 61 n.2 c.p. (capi B e C); SE
NE (cl.25), imputato del delitto di cui agli c.p. (саро D); ND artt.110,56,629,61 n. 7
delitto di cui agli MA, imputato del c.p. (capo E); SE artt.56,110 e 629
RR, LV "CA, AN AP
EN AT, imputati del delitto di cui all'art. 416 c.p. (capo F); il
RR, inoltre, imputato del delitto di cui agli artt.110,318,321 c.p. (capoG); IN
EC, SE DR, ER AE e AN
GI imputati del delitti di cui all'art.416 e 416 bis Nc.p. (capo Me NE SE (cl.25) imputato i dei delitti di cui agli artt. 10-12 L.
n.497/1974,110 e 629 c.p. (capi O e P)...
Con sentenza del 9.1.1993, il Tribunale dichiarava
RR, il due NE,il MA, il i
CA,il AP, il AT,il EC, il
Calandra e il Gaeta colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti sub A, B, E, F, G, N (in quest'ultimo assorbito il capo M), escluse le aggravanti contestate sub B, esclusa l'aggravante ex art.629 cpv. in riferimento all'art.628 comma 3
n. 3 sub E, esclusa l'aggravante ex art.112 c.p. sub
N; e, concesse al DR attenuanti generiche equivalenti residue alle ritenute aggravanti, nonché applicata al RR, al
CA, al AT,al AP,al MA e al
NE (cl.48) la diminuente del rito abbreviato,li condannava: NE (CI.25) a nove anni di reclusione;
EC a sei anni e otto mesi di reclusione;
AE a cinque anni e quattro mesi reclusione;
DRdi a tre anni di reclusione;
NE (cl.48) a quattro anni di reclusione e 2 milioni di lire di multa;
MA a tre anni di reclusione e 800.000 lire di multa;
CA a due anni e due mesi di reclusione;
RR a due anni, sei mesi di
150.000___Hire di multa;
APreclusione e-
AT ad un anno di reclusione ciascuno.
Adottate le pronunce accessorie (
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)
consequenziali, il Tribunale assolveva il NE
(cl.25) dalle imputazioni sub D, O e P;
il NE
(cl.48) e il Maranto dalla imputazione sub A;
il
UF dalle imputazioni sub M ed N.
Il medesimo Tribunale, con sentenza dell'11.2.1993
a conclusione di un separato procedimento, assolve- va il NE dalla imputazione di cui agli artt. 12 L. n. 497/1974 e 61 n.2 c.p. (capo C).
Entrambe le sentenze venivano appellate dal P.M. e dağli imputati condannati. Con la decisione di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo, riuniti i due procedimenti, dichiarava NE (cl. 48) colpevole anche del reato sub C,e ritenuta la continuazione nonché concesse attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti, determinava la pena in tre anni di reclusione e 3 milioni di multa;
dichiarava il UF colpeovle del delitto¨ di cui al capo N in esso assorbito il capo M
-
e lo condannava a sei anni di reclusione, oltre alle pronunce * accessorie. Assolveva il RR
dalla imputazione sub G, eliminando la relativa pena;
riduceva la pena inflitta al CA a due anni di reclusione, confermando nel resto le
sentenze di primo grado. Passando ad esaminare le singole posizioni, così argomentavano i giudici di appello:
quanto a US NE (cl.1925) sua.Egli era raggiunto da prove certe, circa.la partecipazione ad un sodalizio criminoso di stampo - mafioso, quale rappresentante del mandamento di
GA e S.Mauro Castelverde, secondo le convergenti dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di
-
giustizia e del teste SC.
L'intrinseca credibilità dei primi era stata. vagliata in molteplici sedi giurisdizionali ed era quindi fuori discussione. AN Calderone lo. aveva descritto come elemento assai importante, per nascosto sicuro numerosissimiaver al temuto. Aveva latitanti,nonché assai feroce e
stretti legami con i CO e con i corleonesi ed infatti il collaboratore lo aveva incontrato ad una cerimonia nuziale cui aveva assistito. il :
vertice di Cosa nostra;
lo aveva poi visitato in un luogo che aveva descritto. Aveva infine accennato agli stretti rapporti tra il NE e CO-
Madonia, dopo la uccisione del quale molto si era.
-
adirato, come aveva confermato AN AD.
Tutte le indicazioni del LD, suscettibili di riscontro, lo avevano trovato: era stata accertata. la stretta amicizia con Io AD, interessato. alle nozze di cui sopra;
il coimputato DR
-
aveva confermato la presenza in tale occasione del pentito, e lo stesso NE aveva dovuto ammettere di esservi stato. La collocazione temporale era stata accertata in riferimento ad un agaguato il. medesimo mafioso avvenuto al vero la descrizione dei giorno;
corrispondeva luoghi concernenti la visita allo AD;
erano
.:
state confermate tube le notizie che il LD. aveva fornito circa il Madonia. Provati anche documentalmente (da un assegno) i rapporti con
EL CO, nonché con alcuni de coimputati nel presente procedimento.
Come l'esperienza processuale insegnava, proprio la fra gli affiliatifitta rete di collegamenti uno dei cardini dell'efficienza delcostituisce sodalizio criminale e dunque uno degli indici rivelatori della comune appartenenza a Cosa
dunque anche i legami nostra. Significativi erano i coimputati e altri "uomini con con d'onore", sottoposti a misure di prevenzione e la cui comune conscenza derivava, nonostante il diniego degli interessati, dal ritrovamento in loro possesso dei numeri telefonici.
Anche MM TA e CO NO NO
avevano nominato il NE, cui concordemente attribuovano la qualità di "uomo d'onore", seppure il primo non lo conoscesse personalmente ma solo di fama. Il NO lo aveva incontrato presso una residenza del AD e, attraverso un altro affiliato, ne aveva ricevuto i saluti durante un periodo di detenzione. E, per quanto il NE lo negasse, i suoi rapporti con Bontade e Mannoia dovevano ritenersi certi, per il riscontro che tali ultime informazioni date dal collaboratore avevano trovato.
Più di recente --lo aveva accusato it pentito
DA Di AG, che aveva riferito di avere presentato, su incarico di TO II, il mafioso
NG SI (già a tale titolo endannato) ad alcuni imprenditori e al NE e al EC, per questioni di appalti e di tangenti.Il Di AG aveva in particolare dichiarato di aver incontrato una prima volta il NE a GA,dove un mafioso glielo presentato come саро del aveva mandamento;
egli a sua volta gli aveva presentato il
SI; un secondo incontro era avvenuto a
Palermo, dove il era giunto col NE
SI, sempre di definire lo scopo con pubblico appalto;
i relativi l'assegnazione di un stati definiti in --un- terzo accordi erano incontro, presenti fra gli altri Di
AG, NE, EC, CA, La AR e
SI: tutte persone coinvolte in affari mafiosi. L'appalto sarebbe poi stato assegnato secondo le modalità descritte dal pentito.
Il quale aveva poi nuovamente contatuato il
NE in casa del SI, dovendosi parlare delle tangenti destinate ai politici.
-Doveva infine ricordarsi che il Di AG aveva
NE prima fisicamente descritto e
EC, riconoscendoli poi formalmente in sede successive processuale.Le indagini avevano riscontrato le dichiarazioni accusatorie, sia per il ruolo svolto dal SI e per i luoghi che costui frequentava;
sia per i collegamenti fra il
Di AG e II, alla cattura del quale il primo aveva dato un contributo determinante. Era stata altresì accertata la conoscenza fra il NE e il Siino (che il primo aveva escluso), mentre lo stesso EC aveva dovuto prenderne atto.Del. resto esisteva al riguardo anche documentazione fotografica.
Sia il NE che il EC avevano stretti
contatti con l'imprenditore Cataldo Farinella
(frattanto defunto) aggiudicatario dell'appalto di cui sopra e il tutto veniva ampliamente dimostrato da una intercettazione telefonica.
-Gli episodi riferiti erano tutti logicamente dimostravano il ruolo di controlloconcatenati e svolto dalla mafia in materia di lavori pubblici. Ma ciò che maggiormente rilevava, sotto il profilo dell'accertamento di responsabilità per il reato in esame, era la straordinaria convergenza
_delle narrazioni dei collaboratori diversi sulla qualità di uomo d'onore e sul ruolo rilevante rivestito dal NE, il cui nome del resto era stato percepito in carcere anche dal pentito
SE CH, che lo accomunava al EC. In tale contesto dovevano ¨essere valutate -le- dichiarazioni. del, teste avevaSC, che ascendenze familiari mafiose e che pure aveva indicato il NE come capomafia della zona di residenza, fra l'altro accennando alla parte avuta da costui nell'appalto sopra ricordato. erano poi le dichiarazioni di NE.. Vi
AL, riferite da. due ufficiali dei :
Carabinieri, che erano attendibili in quanto costui aveva offerto un rilevante contributo alla cattura di latitanti,ed in particolare. di EL :
CO. Egli sarebbe poi stato ucciso, a conferma dell'esattezza della collaborazione prestata.Quand'anche effettivamente il AL non fosse stato un mafioso formalmente affiliato, erano-
c erti i suoi rapporti con CO,del quale era intimo fiduciario. Quindi era logico accreditarne l'attendibilità quando parlava di incontri e rapporti fra costui e il NE, del resto in armonia con le dichiarazioni dei sopra citati collaboratori.
L'imputazione ex art.416 bis c.p. era dunque provata e nella forma aggravata per il ruolo preminente rivestito dal NE. Irrilevante
era, al riguardo, l'intervenuta assoluzione da altre ipotesi criminose che, come l'estrosione, ben potevano integrare gli scopi del sodalizio criminoso:infatti, il- reato associativo ha caratteristiche di indipendenza rispetto ai reati- fine e su esso si erano concentrate rilevanti resultanze probatorie.
Grazie alla sua incensuratezza, la pena inflitta al
NE era stata contenuta in termini di
autorizzavam oderatezza;
ma nulla alla concessione delle attenuanti generiche, in forza della Sua qualità di capomafia. Né appariva applicabile. la diminuente del rito abbreviato, richiesto dal prevenuto e motivatamente negato dal P.M. Il procedimento, difatti, non poteva svolgersi,nei confronti del NE, allo stato a degli atti, in quanto il P.M. aveva avanzato richieste istruttorie utili ai fini della decisione erin secondo grado, addirittura alcuni degli imputati avevano proposto analoghe istanze.
Ciò Corte passavadetto, la ad occuparsi dell'imputazione di tentata estorsione mossa al
NE, per la quale era intervenuta assoluzione impugnata dal P.M., che tuttavia i giudici di appello ritenevano infondata e che non accoglievano. Sul punto non vi è stata ulteriore doglianza accusatoria.
quanto a IN EC
Egli era stato dichiarato colpevole dell'ipotesi delittuosa ex art. 416 bis c.p. (assorbente quella di cui all'art.416), con decisione impugnata sia dal
.
P.M. che dal prevenuto.
Per quanto, concerneva quest'ultimo, appariva anzitutto infondata l'eccezione di nullità riferita alla pretesa mancanza di correlazione tra accusa e reato ritenuto. Al EC era stata contestata la partecipazione a Cosa nostra l'originario " - con mandato di cattura;
e dunque aveva avuto modo di difendersi al riguardo, ancorché nel provvedimento di rinvio a giudizio l'imputazione ex art.416 bis c.p. non fosse stata ulteriormente qualificata sotto il porfilo dell'affiliazione.
Nel merito di tale accusa, doveva ritenersi raggiunta la piena prova, in forza delle convergenti dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori
LD, NO, Di AG e CH.
11 LD era stato il primo parlare di ignoto agli lui, fino ad allora inquirenti, indicandolo come vicerappresentante. della famiglia di GA e braccio destro del. suddetto NE. Fra i due vi era stata personale conoscenza, come dimostrava. il riconoscimento
. era credibilefotografico;
quindi il Calderone quando narrava della di lui partecipazione alle nozze delle quali si è già detto, anche perché ne aveva dato una fisica ed anagrafica descrizione corrispondente al vero. Per i rapporti con il
NE, valeva quanto sopra riportato;
erano però confermati anche i legami con il coimputato
DR (documentati da intercettazioni telefoniche) e con l'altro coimputato TA era reciproca ammissione. La sul che vi partecipazione alle nozze era provata anche dalla certa conoscenza fra il EC e il padre dello sposo, , AD (la nubenda era figlia del CO denominato "il Senatore"), se il secondo sentì il bisogno di telefonargli, all'indomani .di un processo nel quale il figlio era stato assolto, la sua soddisfazione.
Quindi, le accuse del LD erano.. esatte e
tutt'altro che generiche o irrilevanti;
anche perché convergevano con quelle del NO (che ne aveva sentito parlare per la sua qualità di uomo d'onore) e del Di AG, che ripetutamente ne parlava, accomunandolo al NE nei termini già visti. Altrettanto andava detto per i legami stabiliti fra i due dalle dichiarazioni del
CH. Il reato sussisteva e nella forma aggravata, in ragione del ruolo spiccato che costui rivestiva nel mandamento di GA. La pena inflitta era stata contenuta nel minimo edittale e quindi non v'era spazio per ulteriore riduzione in forza. di inconcedibili attenuanti.Valevano anche per il
EC le considerazioni sopra svolte circa il diniego della riduzione di pena ex art.442 c.p.p.
Quanto all'aggravante ex art.112 c.p.,del cul mancato dolutoriconoscimento ilsi era che essa non trova P.M., occorreva. osservare applicazione-- nei reati associativi, dove la pluralità degli agenti è elemento costitutivo della fattispecie normativa.
quanto a SE DR Anch'egli era stato dichiarato reo del delitto ex art. 416 bis c.p., con decisione impugnata sia da lui che dal P.M. (quest'ultimo per l'infondato motivo già esaminato per la posizione precedente).
concordante era il quadro Grave, preciso e indiziante la sua affiliazione a Cosa nostra.
Principale elemento d'accusa,le dichiarazioni del
LD. Questi reiteratamente lo aveva indicato
(riconoscendolo fotograficamente) come uomo d'onore famiglia di Mistretta, presente anche alle della nozze CO-AD. Secondo il pentito,il DR
(figlio di un suo intimo amico, frattanto deceduto)
era devoto al NE, suo "padrino" di mafia. dichiarazioni, non calunniose né prodotto di Le malanimo, rese dal LD non erano generiche e trovavano riscontri nell'accertata amicizia fra il padre del DR e il pentito;
in una cessione di fucili (ammessa dall'imputato) che il LD gli aveva fittiziamente e fiduciariamente intestato
(tanto che in parte poi sarebbero finiti al figlio del LD); nell'assunzione del Calandra da parte dell'imprenditore Costanzo, che invano l'imputato tentava di attribuire ad un amico (di recente assunzione a sua volta e quindi del tutto privo di ascendente in tal senso), quando invece il
LD precisava che era intervenuto suo fratello, su richiesta del padre del DR.Tale episodio manifestava la capacità di penetrazione della mafia e contemporaneamente vi ricollegava l'imputato.Il quale aveva ammesso di avere intrattenuto rapporti amichevoli con amici del defunto padre,la mafiosità dei quali era poi stata accertata. In particolare ciò valeva per gli AD di Bagheria, verso i quali il Calandra si era espresso in termini di autentica venerazione, pur conoscendone l'attività illegale. E ciò valeva anche per i legami con altri coimputati nel presente procedimento, in particolare il prefato NE conversazioni. _ che(sul esistevano... documentate. telefoniche). Non si trafava evidentemente. di :
semplice e normale amicizia, stante la qualità degli interlocutori.
Nell'agenda del DR erano annotati i nomi di mafiosi, uno dei quali era lo zio del teste
SC sopra ricordato, il quale aveva a sua. volta confermato i rapporti di amicizia con il prevenuto. Fosse о non attendibile il teste, resta il dato storico dell'annotazione in agenda.Lo stesso imputato aveva ammesso la conoscenza, fra gli altri, del mafioso SI, anch'egli annotato nella rubrica telefonica.
Questa fitta rete di rapporti non poteva considerarsi irrilevante --sotto il profilo accusatorio, giacché il DR li coltivava anche dopo la morte del padre e ad onta della diversità di residenza e di occupazione. E ne usciva quindi confortata la dichiarazione del LD, secondo cui il DR era : stato affiliato per
"tradizione familiare" e,specificamente, chi aveva fatto da scorta armata al fratello quando vi erano lotte con i Cursoti di Catania.
Dal complesso di tali elementi, l'appartenenza del
DR doveva ritenersi Cosa nostra a provata, ancorché non fossero resultate sue partecipazioni alla perpetrazione di specifiche ipotesi criminose finalizzate agli scopi del sodalizio. E se era vero che tutte le accuse.
specificamente riguardanti il DR risalivano ad epoca antecedente il 1978, ciò non di meno doveva ritenersi che il vincolo associativo si
fosse oltre tale epoca protratto, come dimostrava il permanere dei rapporti con il NE, il
EC ed altri giusta lacoimputati
-
documentazione telefonica intercettata.
La pena inflitta aveva tenuto conto del suo ruolo marginale, onde al prevenuto erano state anche concesse generiche attenuanti, che tuttavia nulla giustificava a valutare come prevalenti, anziché equivalenti, rispetto alle contestate aggravanti.
quanto ad ER AE
Era stata ritenuta la sua responsabilità per il delitto așșociativo qualificato, in esso ricompresa la fattispecie ordinaria, con decisione impugnata sia dal P.M. (per l'infondato motivo sopra richiamato) che dal prevenuto.
Questi aveva sollevato. la medesima eccezione
.. proposta dal EC e rigettata dalla Corte palermitana nei termini sopra visti.
Principale elemento d'accusa a suo carico erano le dei: convergenti dichiarazioni collaboratori
LD, NO e CH...
I
aveva. indicato quale uomo Il primo lo :
d'onore, documentandone la personale conoscenza T
mediante riconoscimento fotografico, confortata da. indicazioni somatiche e anagrafiche.Egli aveva. aggiunto di avergli consegnato denaro destinato al fratello SE e proveniente dall'imprenditore
L
CO, al quale era stata assicurata protezione.
mafiosa.
T
Analoga individuazione proveniva dal
NO; mentre anche il CH lo indicava quale uomo d'onore, da lui personalmente conosciuto..
---
durante visite rese in carcere al fratello, mafioso a sua volta e condetenuto.
Tali dichiarazioni convergevano, pur essendo state rese e, seppure in successioneautonomamente di a specifiche circostanze di tempo, ancorate stati riscontrati i dati fatto.Del resto, erano. individuanti resi noti dal LD;
così come da. pregresse pronunce giurisdizionali era emerso il ruolo preponderante del fratello SE, cui il tutti.. i AE era sottoposto, così. come
-
collaboratori dichiaravano. Mentre la prolungata e onerosa "protezione" assicurata all'impresa..
CO era stata confermata da AS CO.
e copriva ampiamente il tempo in cui vi sarebbe :::
narrata dal LD. I luoghi stata la dazione d'incontro indicati dal CH erano stati esattamente verificati e quindi il ompendio accusatorio era tutt'altro che generico e inaffidabile, anche per dellail riscontro documentazione carceraria,per gli episodi ivi inseriti dal CH
Del resto, lo stesso AE aveva ammesso di avere sempre condiviso ogni attività economica con il
L fratello, la comunanza di interessi con il quale atteso il suo spessore criminale era particolarmente significativa. Cio era da riferire in particolare alla cogestione di un'impresa di calcestruzzi, nella quale figurava sempre un parente di più di un parente di rilevanti esponenti mafiosi (come Di SÙ e AL, arrestati insieme e poi condannati).
Osservava altresì la Corte palermitana che era infondata la tesi che, tutt'al più, potesse al AE addebitarsi la responsabilità del semplice delitto associativo, essendo stata introdotta la
fattispecie qualificata in epoca successiva ai fatti addebitatigli.Ma la persistenza del vincolo che notoriamente diveniva punibileassociativo - erain forza dellä normativa più recente documentata anche nel 1982, epoca dei colloqui carcerari riferiti dal CH e durante i quali il AE fungeva da informatore mafioso;
per non parlare dell'attività imprenditoriale ancora viva nel 1984, quando il mafioso Di SÙ venne trovato a bordo di un veicolo aziendale.
Dovevano altresì essere confermate le già ritenute aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art.416 bis c.p.,poiché esse attengono alla natura, alle caratteristiche e al modus operandi di Cosa nostra, associazione criminale notoriamente dotata di armi e finanziata attraverso attività illecite,
e si estendono a Stutti i partecipanti, avendo natura oggettiva.
Inapplicabile era _ l'attenuante -ex art.114 c. p., poiché in tema di associazione mafiosa ciascun associato contribuisce in l'apporto di
-modo essenziale al conseguimento dei fini ed al rafforzamento del sodalizio, attraverso la capillare infiltrazione nel tessuto sociale.
La pena era stata contenuta nel minimo edittale e non vi era spazio quindi per ulteriore riduzione, in forza di inconcedibili attenuanti generiche.
quanto a EN AN Costui era stato assolto dalla imputazione ex art. 416 bis c.p. per non aver commesso il fatto, né
l'impugnazione proposta al riguardo dal P.M. appariva fondata.
L'accusa a suo carico originava dalle
AL, così comedichiarazioni di NE
riportate da un ufficiale dei Carabinieri, il quale aveva dichiarato di averne appreso la qualità di grosso del AN, legatissimo al mafioso
NE e vicino a EL CO;
braccio armato del AN era un killer di nome NO
TI o simile, latitante e già condannato per omicidio;
il AL aveva partecipato a numerose riunione conviviali mafiose, presente fra gli altri appunto il AN.
Osservava al riguardo la Corte che il AL e l'ufficiale loro attendibilitàavevano una alcune significative intrinseca, essendovi indicazioni fornite dal_ corrispondenze fra le primo ed alcuni dati di fatto in possesso della
Corte stessa:ad esempio,i rapporti di affari tra il Maranto. e i David,la proprietà di una ricca villa,l'identificabilità del killer nel latitante
Schittino, le indicazioni geografiche "di poco imprecise. E tuttavia le dichiarazioni del AL non erano riscontrate.
Era rimasta indimostrata l'ospitalità offerta a
EL CO per favorirne la latitanza;
indimostrati addirittura i rapporti con -costui da parte del AN in relazione a che vi era stato provvedimento di archiviazione. Vi erano altre emergenze probatorie (dichiarazioni- di NG SC, rapporti personali e di affari il con il NE e coimputato con il SI .edCI, conoscenza altri mafiosi, interesse del AN a rilevare una cava sul cui titolare venivano esercitate illecite pressioni) dalle quali poteva ricavarsi che l'imputato gravitasse in ambienti mafiosi;
tuttavia il quadro indiziario non era quello richiesto dall'art.192 c.p.p. per una pronuncia di reità.
Lo SC non lo aveva neppure riconosciuto;
non v'erano elementi concludenti per la tentata estorsione;
equivoci erano i rapporti con altri appartenenti a Cosa nostra:il AN conosceva il
NE, a favore. _del quale aveva _ effettuato trasporti di foraggio e con il quale c'era stato uno scambio di assegni giustificato da una necessità finanziaria per l'acquisto di un veicolo;
certa era anche la conoscenza con il coimputato CI, essendo compaesani ed amici Vi era in proposito una telefonata intercettata, il cui contenuto peraltro (riguardando un invito a mangiare delle profiteroles, in prossimità dell'ora di pranzo) non si prestava univocamente ad intepretazioni criptiche.Vi era stato l'ingresso della moglie del CI in una società del
AN, che aveva avuto, dopo essere stata rilevata in stato di quasi decozione, sostanziosi incarichi d'appalto; tuttavia l'interferenza della mafia era solo sospettabile. Così andava detto per le altre illecite attività. L'insufficienza del materiale probatorio era del resto confermata dall'analoga opinione nutrita dai giudici cui era - stata invano reiteratamente richiesta l'applicazione di una misura preventiva a carico del AN, l'assoluzione del quale andava dunque confermata.. quanto ad AN UF
-
sua assoluzione dal di cui all'art. 416 La delitto bis c.p. era stata fondatamente impugnata dal
P.M., essendovi a suo carico sufficienti elementi di prova, costituiti dalle dichiarazioni del Galati riportate dall'Ufficiale dei Carabinieri, cui si aggiungevano le concordanti dichiarazioni accusatorie del Di AG ed ulteriori indizi.
Secondo il AL, il UF aveva funto da garante del latitante EL CO, dopo l'arresto di altro
.
Imafioso che di ciò precedentemente si occupava;
il collaboratore aveva dato dettagliate e verificate descrizioni luoghi, dovedei avvenivano, tra
CO con ill'altro, incontri diretti del
UF. L'informatore erá dunque ben a conoscenza di ciò che riferiva, come avrebbe poi dimostrato il contributo essenziale da costui dato alla cattura del latitante..
Le frequentazioni fra il UF e noti esponenti mafiosi erano state accertate nel corso delle indagini;
lo stesso imputato aveva dovuto ammettere di avere untilizzato un'autovettura descritta dai
Carabinieri per andare a trovare gli imparentati mafiosi AN, nelle stesse ore in cui era solito. recarsi il CO.
Il Tribunale aveva dubitato del resoconto offerto dall'Ufficiale dei Carabinieri,non certo sotto il profilo della malafede, bensì in relazione ad una possibile sovrapposizione e quindi inesattezza dei ricordi:ma il teste aveva riportato solo ciò che il Galati gli aveva confidato, senza ricorrere alle proprie cognizioni, derivanti da autonome attività investigative.
Non incrinava la credibilità del teste de relato, la circostanza che non ris ultasse traccia documentale dei mafiosi TI e IN si che all'arresto fosse pervenuti pedinando il UF:tale lacuna non significava che la circostanza non fosse vera, siccome oralmente riferito, dal momento che lo stesso UF aveva ammesso di conoscere il mafioso Puccio, in una cui proprietà il suddetto arresto era avvenuto. In tale circostanza il
UF non venne denunciato per favoreggiamento solo perché non vi erano sufficienti elementi cognitivi per affermare che la sua presenza fosse favoreggiatrice. Ma essa era reale ed è sintomatica degli stretti legami fra il prevenuto e gli altri esponenti di mafia.
C'erano necessariamente delle imprecisioni e delle nel resoconto lacune mnemoniche del testimone, giustificabili tuttavia anche con il numero rilevante di brillanti operazioni antimafia da lui dirette, anocrché non sempre personalmente partecipandovi il che poteva spiegare talune
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difformità. Doveva poi ritenersi che, nel proporre il UF, dopo tali fatti, per l'applicazione di
. una misura di prevenzione, l'Ufficiale avesse enfatizzato piuttosto i rapporti del UF con il defunto mafioso PA, anziché quelli di più recente scoperta, proprio perché, come precisato dal testimone, occorreva allora trovarne i riscontri. Il collaboratore Di AG aveva affermato di conoscere personalmente il UF, presentatogli da altri mafiosi come uomo d'onore e a lui noto come gestore del mandamento di Termini Imerese e
Caccamo.La sua autorità era tale che addirittura il coimputato AE si era lamentato di doverglisi sempre rivolgere e proprio l'incontro fra tutti era stato disposto da II, per sistemare le controversie interne..
Il Di AG ne aveva dato descrizione fisica e anagrafica,corrispondente al vero specialmente per una infermità fisica (d'onde il soprannome di
"manuzza"), riconoscendolo successivamente anche in fotografia. Invano, dunque, l'imputato negava la personale conoscenza con il collaboratore. dichiarazioni di quest'ultimo e quelle del Le
AL coincidevano circa il ruolo rilevante ciò dovevano aggiungersi rivestito dal UF.A
altri indizi, come la fitta rete di accertati rapporti personali e patrimoniali con numerose altre persone di sicura estrazione mafiosa (come la presenza il al processo contro catturato
TI, attestata dal collaboratore EN-SA
e parzialmente ammessa dal prevenuto, che falsamente si giustificava con questioni di giustizia che lo concernevano;
come gli scambi di titoli bancari con l'TI medesimo e con il mafioso NZ Di Gesù; come i rapporti economici con ¨ l'altro catturato IN).
Ed anche il pentito CH aveva dichiarato di aver sentito take del UF dal Puccio, come di "persona alla quale ci si poteva rivolgere",durante un periodo di accertata comune
detenzione....
Sussisteva quindi la responsabilità del prevenuto il delitto associativo qualificato ed per aggravato, relativamente al quale pareva equa la pena di sei anni di reclusione, mentre non sussistevano ragioni per I a concessione "di attenuanti generiche, attesa la posizione di spicco assunta dal UF nel sodalizio criminoso e ritenuto che della sua incensuratezza già si fosse fatto calcolo nella commisurazione della pena stessa.
quanto a SE NE (cl.1948)
Costui era stato condannato od assolto, come sopra si è riportato, in due diversi procedimenti, qui riuniti. Il NE aveva impugnato la pronuncia di condanna, il P.M. entrambe le decisioni adottate nei di lui confronti.
Riteneva la Corte territoriale che le doglianze del
NE relativamente alla condanna per estorsione, non fossero fondate. Era certo che costui,a cavallo fra la primavera e l'estate del
1982, si fosse recato a Cefalù per trovare il suo vecchio ampico EN ZA, chiedendogli il pagamento di una tangente, per.. terze persone non specificate, su dei lavori che costui stava svolgendo;
e.. che, al rifiuto del ZA, il
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NE avesse fatto notare che ciò comportava dei rischi. Poco tempo dopo, una betoniera.. del
ZA era stata gravemente danneggiata e quindi vi era stato il pagamento della tangente a mani del NE. Nemmeno in tale occasione costui, pur ribadendo il suo. ruolo di intermediario, aveva voluto svelare l'identità dei mandanti.
Al riguardo, il NE aveva sempre sostenuto di essere stato costretto a tenere tale comportamento intimidito pure- da ⠀⠀ persone che avevano lui, estorcendogli somme di denaro;
il ZA e il fratello avevano infatti confermato che il suo atteggiamento nella circostanza della ric éestaxa
■denotava un certo turbamento. E la Corte d'appello riteneva, condividendo l'opinione dei primi giudici, che effettivamente il NE non fosse l'ideatore dell'azione. -criminosa,come del resto era logico stanti i pregressi rapporti di amicizia e anche la modestia della somma pretesa;
ma non appariva · sostenibile che egli fosse stato costretto ad agire dietro analoghe pulsioni estorsioni estorsive: intanto, delle pretese subìte, il NE mai aveva fatto denuncia, né era emersa alcuna prova al riguardo, tutto restando circoscritto. alle dichiarazioni di undell'interessato, con eccezione danneggiamento subìto dalle autovetture di clienti dell'albergo da lui gestito, che però poteva trovare anche una diversa causa.
In ogni caso, le richieste al ZA erano state perentorie e di valore intimidatorio, reiterandosi dopo il rifiuto di costui con la prospettazione di
...
un male futuro ma certo:era dunque evidente che egli. aveva agito à con dolo e senza alcuna coartazione della volontà: ne era significativa riprova la circostanza che, delle minacce a sua volta pretesamente subìte, il NE non aveva fatto alcun accenno al ZA, come invece sarebbe logicamente avvenuto ove lo stesso NE avesse rischi Purcorso analoghi potendosi, dunque, ammettere che il prevenuto avesse agìto su richiesta di altri, doveva concludersi che la sua adesione era stata spontanea e senza che esimente di fisicofosse intervenuta úna costringimento o di stato dinecessità, come defensionalmente era stato prospettato.
▼Correttamente il Tribunale aveva escluso le aggravanti contestate Cal NE quella introdotta dalla L. n. 646/1982, perché il fatto è anteriore alla sua entrata in vigore;
quella ex art.61 n. 7 c.p.,stante la non grande rilevanza' degli aspetti economici del reato.
Dalla responsabilità per l'estorsione, derivava quella per il concorso nel porto dell'espòòsivo con il quale era sṭata danneggiata la betoniera del
ZA, implicitamente contestato stante l'asserita qualità di intermediatore riconosciuta dallo stesso imputato. Sussisteva l'aggravante ex art.61 n.2
c.pl, ad onta della mancata contestazione del delitto di danneggiamento (peraltro coperto da 17
stato il porto sicuramenteamnistia); essendo funzionale alla commissione dell'estorsione..
E quindi, avendo agito a tal fine;
egli doveva.. rispondere anche del delitto strumentale, entrato nell'ordinario sviluppo del} piano criminoso progettato dai mandanti.
Quanto al delitto Dassociativo qualificato, la pronuncia assolutoria di primo grado meritava difetto di prove 'certe circaconferma, per l'inserimento del NE nella cosca diretta' dall'omonimo cugino. Certamente era di - grande rilievo probatorio la partecipazione al delitto ex art.629 c.p.,il cui provento doveva ritenersi diretto a vantaggio della stessa cosca solo sul piano della deduzione logica, non su quello giuridico,dal momento che a costui tale delitto
-=
era> stato neppure contestato. Non poteva non trascurarsi del tutto l'argomento che dell'attuale - imputato ci si fosse serviti per quell'unica operazione criminale, sfruttando la preesistente conoscenza fra il LL e il ZA.Che
quest'ultimo (il quale non aveva denunciato il fatto e solo a distanza di anni si era confidato con. i Carabinieri) palesasse timore verso il
NE per un sospetto circa la di lui appartenenza mafiosa, non era - elemento- specificamente dimostrativo di ciò. Anche perché molto di quanto il ZA, aveva rivelato o non aveva trovato riscontro o si era addirittura mostrato inconsistente, avendo egli esternato anche impressioni soggettive e incontrollabili notizie de relato.
Era certamente inquietante la circostanza che il
NE avesse avvicinato il ZA in prossimità della sua convocazione dinanzi agli inquirenti, ma tale comportamento era stato, tenuto da altro indagato, poi prosciolto anche dall'imputazione esaminata. Ed ambiguo : doveva comportamento del . NE considerarsi il dibattimentale (quando si era durante un'udienza rivolto al ZA dicendogli l'indecifrabile frase "tu non hai avuto relazioni con nessuno"), ma non si andava al di là anche in tal caso di un semplice indizio. E, quanto ad un secondo attentato subìto dal ZA, nessun aggancio era stato offerto con il primo, non essendo il NE
intervenuto con qualche ruolo specifico. Mentre dei1'affermazione --riferita- dall'Ufficiale
Carabinieri come proveniente dal AL e relativa alla individuazione dell'albergo gestito dal
NE come rifugio di mafiosi latitanti, le indicazioni avrebbero portato non a lui ma al cuginomentre erano incerte le analoghe notizie date dallo SC, per il contrasto con tre punto esisteva anche _un fonti testimoniali.Sul diniego da parte del ZA dinanzi al magistrato.Vi era solo la certezza di un soggiorno da parte di PO AL, peraltro presentatosi sotto copertura di false generalità.
D'altra parte, il NE avava dato ampia collaborazione alla giustizia, per cui le sue dichiarazioni dovevano avere un certo credito. Ed in complesso non vi erano certezze circa la sua qualità di uomo d'onore, anche alla stregua della circostanza che nessuno dei collaboratori ne aveva fatto cenno. Il LD aveva alluso ad un parente. dell'altro NE di cui sopra,ma la coincidenza della parentela era elemento troppo labile,cui se e opp oneva un altro assai serio:cioè che anchene nel caso dell'attuale NE si sarebbe dovuto trattare di un mafioso dal ruolo spiccato, il che non era documentato nel processo.
Da ultimo anche l'appartenenza del NE ad una loggia massonica compromessa con la mafia, restava dato sospetto ma probatoriamente non decisivo.
Le due imputazioni delle quali il prevenuto doveva rispondere, andavano unificate ex art. 81 _cpv.
c.p;erano concedibili le generiche, attesa la sua C.
sostanziale incensuratezza e la secondarietà del equivalenti suo ruolo, da valutarsi come all'aggravante contestata per il delitto satellite. :
Nöð ēra invece applicabile la diminuente ex art.442
c.p.p.,impugnata dal P.M., in quanto il dissenso del medesimo era ingiustificato, essendo il procedimento decidibile- allo stato degli atti, assunti con formale istruzione e ai quali i dibattimenti niente avevano aggiunto. Equa pena era dunque quella di tre anni di reclusione e 3 milioni di multa.
quanto ad ND MA affermato la penale Il Tribunale ne aveva responsabilità delitto di tentata per il estorsione,con pronuncia impugnata dall'imputato e. dal P.M..
Secondo le dichiarazioni dell'imprenditore Giovanni
Di NA confortate dalle testimonianze --di
Francesco Di NA e LV Di Giorgi
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dopo il danneggiamento di una pala meccanica dal fornitore primo subito, il MA,suo palesando personali conoscenze nell'ambiente del crimine, aveva tenuto dapprima un comportamento solidale e protettivo, indicandogli poi la matrice estorsiva del fatto, con reiterati inviti a fare un regalo ad ignoti "amici", *da ultimo indicato nel versamento di 1 milione di lire per ogni edificio edificato nel complesso cui l'impresa Di NA era dedita..
La narrazione della parte offesa,resa dapprima ai carabinieri,era stata confermata dinanzi al P.M. e poi al G.I.;il Di TO aveva anche fatto il nome di due persone, viste in compagnia del
MA, e descritto con costante precisione gli atteggiamenti da costui assunti, senza mai denotare malanimo o rancore;
le sue dichiarazioni erano state come sopra confermate da due testi. Parziali modifiche temporali .e aggiustamento di taluni dettagli, non ne avevano sostanzialmente modificato il contenuto;
il Di TO non aveva pagato ed anzi si era rivolto ai Carabinieri, ma aveva egualmente ricevuto telefonate minatorie e reiterate richieste di "pizzo". da parte del
MA, cui pure aveva notificato la modestia della sua condizione economica. aveva cambiato In dibattimento, il Di NA non immutata solo versione dei fatti, che non veniva perché il
-1'imputato, nel teste asseriva che formulargli le estorsive, appariva richieste tono il MA dispiaciuto;
infatti, qualunque avesse usato, non veniva meno la costante minacciosa pressione esercitata sul Di Cristina. Non poteva infatti sottovalutarsi il significato della parola
"amici" usato nei confronti di persone delle quali si rifiutava di rendere nota l'identità e le cui allarichieste erano comunque collegate subìta dal Di reiteratamente intimidazione
: NA. 2.
Doveva dunque ritenersi dimostrata la piena partecipazione al piano criminoso da parte del
MA, con un contributo causale notevole al tentativo. --di estorsione.. che,per le ----sue
caratteristiche, in nessun modo poteva qualificarsi come truffa, secondo una subordinata tesi difensiva.Infatti, nemmeno l'imputato aveva ammesso di aver posto in essere semplici raggiri e la sua condotta si era correlata a specifici atti intimidatori, dipendenti dall'opera di altre a lui collegate.E neppure era persone individuabile un semplice favoreggiamento, stante concorso offerto alla messa in essere di atti il tipici dell'ipotesi delittuosa di cui all'art.629
c.p..
| Correttamente erano state ritenute le aggravanti di cui all'art.628 c.3 n.1 c.p. (in forza della pluralità di persone cui l'agente _faceva riferimento) e all'art.61 n.7,essendo il compendio estorsivo quantificabile in 40 milioni di lire. Era stata invece legittimamente esclusa l'aggravante ex art.628 c.3 n.3 c.p.,non essendo stato raccolto alcun concreto indizio che i mandanti del delitto appertenessero ad associazione mafiosa.
Il MA era immeritevole di attenuanti generiche, atteso il carattere subdolo della sua condotta e tenendo conto del comportamento trasceso i limiti della processuale, che aveva giusta difesa, giungendo ad alimentare falsi
¡sospetti su testimoni. Ciò doveva prevalere sulla sua incensuratezza.
La doglianza del P.M. circa l'applicazione della diminuente del abbreviato rito era infondata, essendo già acquisite state nell'istruzione formale tutte le prove а carico dell'imputato, potendosi quindi decidere il processo allo stato degli atti. quanto .a SE RR, LV
CA, AN AP e EN AT
Il Tribunale li eveva tutti ritenuti colpevoli del delitto di cui all'art.416 c.p., finalizzato alla turbativa della libertà degli incanti.
Tale imputazione era stata elevata sulla scorta del contenuto di conversazioni telefoniche fra in riferimento costoro intercorse, intercettate alla originaria imputazione ex art. 416 bis
c.p.,per quale erano stati denunciati.
Di tali intercettazioni il RR ė il AP
avevano eccepito l'inutilizzabilità, in riferimento all'attuale imputazione, ai sensi degli artt. 226 bis e 226 quater c.p.p. 1930.
Riteneva la Corte territoriale che tale eccezione fosse intercettazione eranoinfondata:tali poenae, sialecite,ratione riferimento in all'originaria ipotesi di che a reato quella, aggravata,di cui al contestato art. 416
c.p.; l'art. 226 quater non si attagliava al caso in essendo le ridette ´intercettazioniesame, non raccolte in un procedimento diverso;
nella specie, non poteva poi parlarsi né di esecuzione. difforme dalle pr escrizioni di legge, né in mancanza di un idoneo quadro indiziario;
e quindi, per la regolarità formale che aveva presieduto a tale operazione, era irrilevante la circostanza che l'originaria imputazione sia diversa da quella che ha poi dato luogo a procedimento, diventando intercettazioni le utilizzabili nei confronti di qualunque soggetto a carico del quale abbiano consentito l'accertamento di elementi di responsabilità.
Il solo AP aveva, poi, eccepito la nullità della sentenza di primo grado, per violazione del combinato disposto degli artt.376 e 395 c.p.p.
1930. Anch'essa era infondata. resoEd invero, all'imputato, nell'interrogatorio dinanzi al P.M., era stato contestato anche il reato associativo, onde il rinvio a giudizio era legittimo ancorché il AP non fosse stato sentito anche dal G.I.
Nel merito, appariva incontestabile che i quattro imputati avessero reiteratamente in più occasioni condizionato, predeterminandone l'esito, le d'appalto svoltesi nel gare madonita.Costoro ammettevano la comprensorio concorsuale commissione dei relativi reati di turbata libertà degli incanti,ma negavano che ciò avvenisse in un quadro di criminalità organizzata.
Ed invece la stabilità del vincolo ed il generico programma criminoso loro comune trovava riscontro nel materiale probatorio, massime nel contenuto delle suddette conversazioni telefoniche.
Dalle stesse resualtava anzitutto il ruolo centrale rivestito dal CA e dal RR,il primo dei quali contribuiva in modo essenziale a pilotare le gare, individuando le possibili modalità di intervento e gli condizionamento, contattando imprenditori, ricevendo dando notizie, interessandosi dell'esecuzione delle modalità concordate e dei fini perseguìti;il secondo, a sua volta,dava istruzioni e consigli al primo, intervenendo personalmente, anche se non direttamente interessato,per la definizione di situa zioni pregiudizievoli. agliIl trattamente sanzionatorio riservato attuali imputati non era rivedibile, essendo state contenute le pene nel minimo edittale o di esso in prossimità, mentre il diniego di attenuanti generiche era legittimato dalla gravità dei fatti, dalla persistenza della condotta criminosa e dal contegno processuale, tranne che per il di CA, le cui - parziali ammissioni responsabilità valevano la riduzione inizialmente descritta. Avverso tale pronuncia, ricorrevano per cassazione il P.G. e gli imputati condannati.
Il ricorso del P.G.
Era anzitutto impugnata l'assoluzione del AN dalla imputazione di cui all'art. 416 bis c.p.,per violazione di legge e vizio della motivazione.
L'inesatta disarticolata valutazione degli indizi era alla base della decisione assolutoria.La Corte d'appello non aveva valutato il dato emergente secondo il quale il detto imputato, legatissimo al Farinella (a sua volta intimo di EL RE), era collocato dal AL nell'area vincente dello schieramento mafioso. Così.
come, seppure minorecon efficacia probatoria, resultava dalle dichiarazioni dello
SC e del ZA.
Quanto ai legami col NE, era irrilevante che : essi intrattenessero anche rapporti leciti, dal momento che il thema decidendum era la loro a Cosa nostra, ovvero appartenenza ad un'associazione criminosa in cui i legami fra gli affiliati possono avere svariate colorazioni. E
di rilevante incidenza probatoria era il fatto che proprio mentre si intensificavano i contatti del
AN con il mafioso SI, la quasi decotta : impresa del figlio del primo, potesse aggiudicarsi un grosso e redditizio appalto pubblico. Del quale era stato magna pars appunto il NE, che certamente non lo avrebbe fatto assegnare a persona estranea alla consorteria mafiosa. D'altra parte,i rapporti con il siino non avevano natura certa nel senso ipotizzato dalla Corte relativamente alla vendita di autoveicoli, ma chiaramente si.
riferivano alla comune appartenenza mafiosa. Doveva infine lamentarsi la mancata valutazione di una intimidazione verso certo GN AT, sol perché. era andata a produrre l'effetto.essa non desiderato. Il P.G. censurava poi assoluzione del NE
(cl.1948) dalla imputazione di cui all'art. 416 bis c.p. per violazione di legge e vizio della motivazione.
La Corte aveva sottovalutato la rilevanza degli elementi di reità, anzitutto in relazione alla partecipazione del NE all'estorsione in danno del vazzana, della quale la matrice mafiosa era apprezzabile solo in termini di non probabilità, avendo il NE testualmente detto all'imprenditore a GA?Dovete "Siete pagare!" errore tecnico della mancata contestazione del reato anche al capocosca
NE (cl.1925) non poteva impingere sul piano probatorio, facendo diventare non univoco un
elemento comunque definito dalla sentenza "grave".
Doveva poi considerarsi l'avvicinamento del
ZA da parte del NE in occasione della deida parteconvocazione del primo
Carabinieri, che da un lato indicava il perseverare. nel comportamento mafioso e,dall'altro, dimostrava il collegamento con un'organizzazione criminale dotata di illeciti canali informativi.
Ed anche meritevole di apprezzamento era il fatto che il ---ZA avesse subìto un secondo attentato, con richiesta di esborso di denaro, che lui "sapeva a chi doveva portare". Ovvero al
NE, come nel primo caso.
La Corte aveva ritenuto riscontrata l'affermazione del AL e dello Sciortino, secondo cui presso l'albergo del NE trovavano rifugio i latitanti;
era illogico però ritenere che, solo per l'uso di documenti falsi da parte dei medesimi,l'albergatore li ospitasse in buona fede.
Del resto,il comportamento mafioso del NE era proseguito anche in dabattimento, con la pronucnia di una frase che illogicamente era stata ritenuta "indecifrabile" dalla sentenza impugnata.
La Corte aveva poi ritenuto che anche il NE avesse subito un estorsione e comunque avesse poi "
offerto auna valida collaborazione alla giustizia: ma la prima circostanza non era punto dimostrativa dell'assunto, avendo. il collaboratore.
SA confermato che anche un uomo d'onore poteva pagare la tangente, così come un normale cittadino paga le tasse; ed in fat non era nemmeno provata. Quantò alla seconda, il NE aveva confermato solo ciò che era Formai acquisita conoscenza processuale. della qualità Ed infine, la mancata indicazione dei mafiosa del prevenuto da parte collaboratori, era elemento negativo che non poteva
- trasformarsi in liberatoria e poi nemmeno corrispondeva al vero, avendo il LD fornito valide indicazioni individuanti il NE.
Nei confronti del quale era da ultimo censurabile la pena applicata,per violazione del minimo edittale.La Corte aveva correttamente escluso le aggravanti dell'art.61 n.7 c.p. e dell'avere agito facendo parte di un'associazione mafiosa, ma aveva trascurato la residua aggravante ex art.629 comma comma- 3. n. 1relazione all'art.628 2,in c.p.,concernete l'uso delle armi (tale dovendosi ritenere l'impiego di esplosivo).
Nei riguardi del MA,il P.G. denunciava la manifesta illogicità del'esclusione dell'aggravante ex art.628 c.3 n.3 C.p.,sulla base della matrice A mafiosa dell'estorsione a costui addebitata.
Per tutti tali motivi era chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
Il ricorso di SE NE (cl.1925).
Nell'interesse di costui si deducevano violazione di legge e vizio della motivazione. La sentenza di appello aveva proceduto ad una verifica esterna dichiarazioni delle concernenti non accusatorie, attraverso riscontri già la condotta associativa in se stessa, bensì elementi di nessun valore probatorio, non afferendo alla persona del ricorrente. Il fatto che LD fosse riscontrato circa la descrizione di luoghi ove sarebbe avvenuta una riunione mafiosa, non vi avesse ilsignificava che NE
del NO codetenzione partecipato;
l'accertata con il mafioso che gli aveva parlato del
NE,non provava nulla oltre al fatto storico della codetenzione;
i contatti del Di AG con investivano il terzi mafiosi, non ricorrente. L'assoluzione dai reati-fine della pretesa associazione era dimostrazione ulteriore della carenza di qualunque illecita condotta. quanto Anche la pretesa convergenza delle dichiarazioni accusatorie, nessuna delle stesse confluiva su fatti tipicizzanti la condotta mafiosa; il
BUscetta, anzi, mai aveva chimato in causa il il Di AG era stato smentitoNE, mentre la verifica delle sue proprio attraverso dichiarazioni.
Gli altri elementi utilizzati dalla Corte d'appello avrebbero potuto avere un qualche rilievo in sede di applicazione di misura preventiva, non certo in un processo penale.
La sentenza impugnata meritava poi censura per il diniego della diminuente del rito, avendo essa utilizzato elementi di prova già esistenti, mentre nessuna rilevante. -novità aveva- portato il dibattimento. Con un doveroso giudizio ex post, detta diminuente competeva comunque al NE.
I ricorsi di IN EC
Con il primo dei ricorsi, si eccepiva anzitutto che la sentenza di appello aveva confermato la pronuncia di responsabilità del ricorrente per aver assunto una "posizione di preminenza" in mafiosa con quattroun'associazione coimputati, divenuta in motivazione l'associazione
"Cosa nostra"; era palese l'immutazione del fatto contestato.Ad altri coimputati era stata invece contestata esplicitamente l'appartenenza ad. una
ramificazione di tale sodalizio.A carico del Barreca si era ritenuta l'aggravante dell'essere affiliato ad associazione armata, con riferimento, in primo grado, ad un'arma posseduta da lui;
ed in notoria disponibilità di armi dasecondo, alla :
parte di Cosa nostra.
Le motivazioni con le quali la sentenza impugnata eccezioneaveva disatteso la preliminare,erano infondate;
infatti, il G.I., con la sua sentenza-
a giudizio il ordinanza, aveva rinviatao
EC, senza contestargli (come invece accaduto per altri) l'appartenenza specifica a Cosa nostra;e l'aggravante di cui al comma bis dell'art. 416 Yc.p. era stata contestata solo in
dibattimento. Pertanto, all'originaria imputazione formulata dal G.I. di Palermo,era seguita quella del G.I. naturale (come tale determinato in sede di risoluzione del conflitto di competenza) di
Termini Imerese e quindi il EC solo dalla seconda doveva difendersi.
Era dunque indubitabile che non vi fosse correlazione tra accusa e reato ritenuto in sentenza.
Nel merito, la sentenza impugnata aveva ignorato-le- buone informazioni dei carabinieri sul conto del
EC, anche dopo l'emissione del provvedimento cattura;
aveva affermato l'attendibilità. di intrinseca dei collaboratori senza tener conto delle vere... causali della collaborazione, che consente grandi margini di libertà e di privilegio a chi, comunque, collabori;
ed aveva ignorato le lacune e le contraddizioni segnalate con i motivi: di appello, dando rilievo di oggettivo riscontro a circostanze storiche di nessun rilievo in senso.
accusatorio (come la partecipazione cad- un telefonata di un padre il cuimatrimonio la stato assolto nel clamoroso figlio era maxiprocesso) trasformando in elementi. di valutazione accusatoria perfino le mancate indicazioni dei pentiti.
Quanto poi alla posizione di preminenza attribuita al EC nel sodalizio mafioso,ciò che resultava poteva solo essere la qualità di vice capo di una automaticamentefamiglia periferica, non trasformabile in ruolo rilevante dell'associazione l'aggravante che ne derivava era Cosa nostra. E
immotivatamente ritenutacosì stata sussistere;
altrettanto doveva dirsi per il diniego delle attenuanti generiche,su sui erano stati ignorati i motivi di appello. Mentre era carente ogni specifica argomentazione sul diniego della diminuente ex art.442 c.p.p.
Con il primo motivo del secondo ricorso proposto nell'interesse del EC, la sentenza d'appello era censurata per violazione di legge e vizio della- motivazione. ricorso che precede, si In particolare, come nel delle dichiarazioni dei criticava la valutazione
NO eraw indirette e collaboratori:quelle del non riscontrate;
generiche e prive di verifiche oggettive quelle del CH;
quanto a quelle del
LD, se poteva credersi ad una conoscenza fisica da parte sua del EC,non v'era alcuna del contenuto delle accuse:ilprova
LD, invero, non aveva riferito alcun dato
storico di qualche concretezza a carico del ricorrente.La Corte, poi, aveva attribuito valenza accusatoria a semplici rapporti di conoscenza ed amicizia, che giustificavano invece gli incontri e le conversazioni contestate.
Anche le dichiarazioni del Di AG avevano ricevuto precise smentite in fatto;e la stessa sentenza si esprimeva, in premessa, in termini di dubbio sulle relative verifiche, salvo poi non tenere conto del resultato,complessivamente favorevole al EC. Con il secondo motivo era denunciato il vizio di motivazione, relativamente alla attribuzione di un 3.ruolo direttivo al EC, nel sodalizio 2. uniche criminoso:le circostanze precise enucleabili riguardo, provenivano al dalle
Di AG, che sul punto la dichiarazioni del impugnata aveva revocato in stessa pronuncia
: dubbio.
Analogo vizio era denunciato con il terzo 1
ritenuta sussistezna delle' motivo, per a dell'art. 416 bis c.p.;ancorché si aggravanti assuma che cosa nostra sia un unico aggregato, è incontestabile che essa si articoli in autonome famiglie. Ciò avrebbe reso necessaria una specifica motivazione circa la disponibilità di armi e il reinvestimento degli utili illeciti in attività economiche.
Con il quarto motivo si deduceva il vizio di motivazione attinente la commisurazione della minimapena, che -avrebbe dovuto essere
ulterioremente ridotta con la concesione doverosa delle attenuanti generiche e della diminuente ex art.442 c.p.p. .
Con l'ultimo motivo di ricorso, la sentenza era censurata ¨per violazione dell'art. 477 c.p.p
1930, nei 'termini già esposti nel ricorso che precede.
__
Il ricorso di SE DR
Con il primo motivo si deduceva la nullità della violazione della competenza sentenza, per territoriale.
Il DR avrebbe dovuto essere giudicato in relazione alla localizzazione in Mistretta della sua pretesa attività illecita, e quindi non dal
Tribunale di Termini Imerese. Il contrario criterio adottato dai giudici di detto tribunale ¨si riferiva ad una generica dichiarazione del
LD retrodatate fino al 1976/77, quando la contestazione che lo riguardava, arrivava fino al
1988.
Con il secondo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in punto di responsabilità. Erroneamente la Corte palermitana concretezza accusatoria-- alle- aveva dato incocnludenti dichiarazioni del solo con una serie diLD, legittimate asserzioni, congetture,illazioni. presunzioni, laddove era stato trascurato il dato certo concernente la definitività del non luogo a procedere da parte del Tribunale di Catania, circa l'applicazione di misura preventiva al DR.
La sentenza impugnata aveva inoltre trascurato i criteri di valutazione della prova dettati dall'art. 192 c.p.p.,principalmente in relazione alla circostanza che le dichiarazioni del caferone erano attinenti ad epoca lontana da quella nella quale si era ritenuto permanesse il vincolo associativo del DR, anche dopo la morte del padre, che era la persona con la quale il LD medesimo aveva avuto qualche rapporto. E 1
riscontri di tali dichiarazioni erano stati individuati dalla Corte d'appello in circostanze banali e talora lealmente ammesse dallo stesso imputato. Mentre nessun reale elemento probatorio dell'adesione del DR a Cosa nostra era stato ricercato ed evidenziato..
Con il terzo motivo si denunciava la carenza di motivazione logica per il diniego di valutazione della prevalenza delle concesse attenuanti generiche, in una posizione del tutto marginale, quale quella del ricorrente.
Il ricorso di ER AE
Con il primo motivo si denunciava. erronea..
applicazione di legge e vizio della motivazione in punto di responsabilità.
Anzitutto era stata tortuosa l'identificazione del ricorrente come la persona della quale parlavano
LD NO, senza e. conoscerne le generalità. La conclusione positiva al riguardo era apodittica e trascurava i veri e propri dati di. incompatibilità fisica. Il che era grave,visto che la conoscenza dei due pentiti con il Calderone risaliva alla medesima epoca;
mentre gli argomenti utilizzati per superare tale ostacolo, erano illogici ed irrazionali, collegandosi all'attuale visione dell'imputato da parte dei giudici di merito, che lo vedevano molti anni dopo i fatti descritti dai collaboratori..
Le dichiarazioni del LD, comunque, erano state dettagliatamente criticate con i motivi di appello, senza trovare adeguata risposta nella sentenza impugnata: sia per l'epoca nella quale doveva essere avvenuto il pagamento della tangente
(e sulla quale i dati di riferimento del pentito non corrispondevano), sia per l'individuazione dell'appalto cui la tangente si riferiva.
Valutando le narrazioni dei pentiti, la Corte
d'appello aveva loro conferito requisiti in realtà
inesistenti; in particolare andava rilevato, circa la pretesa convergenza del molteplice, che una pluralità di dichiarazioni accusatorie può assuregere a livello di riscontro probatorio non per il loro semplice sommarsi ma per l'incontro e l'omogeneizzazione dei loro contenuti - il che non era nella specie. E le circostanze che la Corte aveva indicato quali riscontri erano del tutto estranee alla posizione del Gaeta o al tema probatorio a lui relativo.
Addirittura abnorme poteva considerarsi l'uso delle dichiarazioni del CH, il quale aveva sempre ammesso trattarsi di circostanze apprese de relato e per le quali non vi era soddisfacente riscontro.
Con il secondo motivo di ricorso, era denunciata la violazione dell'art.477 c.p.p. 1930; infatti, al
AE era stato contestato il delitto di cui Hall'art.416 c.p. con quattro degli attuali coimputati;
e il delitto di cui all'art.416 bis,in riferimento alla sua adesione ad un'associazione di tipo mafioso, non specificata.Era dunque illegittimo attribuirgli, invece, la partecipazione al sodalizio
- denominato "Cosa nostra", per la mancata indicazione iniziale dei necessari riferimenti e delle necessarie circostanze di fatto.
Con il terzo motivo, era denunciato violazione di legge e vizio dela motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza delle aggravanti del delitto associativo, in conseguenza non di specifiche argomentazioni concernenti gli imputati, ma il sodalizio criminoso Cosa nostra.
Con il quarto motivo la sentenza era censurata per violazione di legge e vizio della motivazione, in riferimento alla denegata applicazione degli artt.62 e 114 c.p.;per quest'ultimo era stata artificiosamente oggettiva creata una inapplicabilità, mentre per le generiche non erano. state prese. in considerazione le caratteristiche soggettive del prevenuto. aggiunti, sempre di ricorso Con motivi del AE, si segnalava violazione nell'interesse dell'art.192 nella valutazione degli c.p.p. probatori elementi d'accusa,provenienti esclusivamente da collaboratori della giustizia;
in particolare era sottolineato che i riscontri reciproci tra chiamanti in correità dovevano essere sostanziati da elementi probatori oggettivi e significativi, non generici o de relato, come nella. specie. E si lamentava, altresì, erronea applicazione l'omesso di legge per delle acertamento caratteristiche fisiche del fratello del ricorrente, nonché per l'omesso esame delle fonti di riferimento del pentito Marchese. Da ultimo, era censurato il travisamento di fatto operato dalla Corte d'appello,in riferimento alla ritenuta partecipazione del Gaeta a Cosa nostra" come conseguenza dei rapporti d'affari con il fratello: Il ricorso di AN UF.
Con unico, ma articolato, motivo, era de cunciato II
vizio di motivazione e il travisamento di fatto, in punto di responsabilità.
L'assoluzione pronunciata in primo grado era stata ribaltata, con rivalutazione delle dichiarazioni
AL,riferite dall'Ufficiale del dei
Carabinieri. Contrariamente a quanto affermava la sentenza impugnata, il processo non aaveva offerto riscontri attendibili al riguardo:era stato dato per scontato che EL CO frequentasse una casa di campagna della famiglia AN, attraverso la quale il UF avrebbe offerto protezione al latitante. Ma agli AN, nulla ŝtato era contestato e quindi era emerso il lecito motivo - na vecchia amicizia familiare per cui il una
UF frequentava quella famiglia e quella casa.
Ma lo stesso teste referente era stato vittima della forza di suggestione che su lui esercitava il pregiudizio circa la caratteristica mafiosa del
UF, sia rapporto all'asserita in frequentazione da parte di costui delle udienze di un processo contro presunti mafiosi;
sia per il vero e proprio travisamento in cui i giudici d'appello erano caduti nell'affermare l'esistenza di contatti fra il UF e costoro,prima del loro arresto, sulla base non di resultanze documentali,ma di comunicazioni orali del tutto insostenibili.
Nessun contributo era stato dato ad un quadro probatorio così carente, dalle dichiarazioni del Di. AG
, sopraggiunte in secondo grado:i suoi as- UF seriti rapporti con il Dx , per la soluzione circostanza di una controversia fra mafiosi, era vrimasta priva di qualunque supporto probatorio. Per il resto, nessun riferimento v'era fra la posizione del UF e quanto aveva dichiarato il detito collaboratore.
I ricorsi di SE NE (cl.1948) Con il primo motivo del primo ricorso, si censurava la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio della motivazione in punto di responsabilità- per il delitto di cui all'art.629 c.p.
I giudici di appello avevano ribadito e con maggior forza arogmentativa, il convincimento del Tribunale circa la cogenza dell'intervento del NE
presso l'imprenditore ZA, ad opera di terzi;
era irrazionale sul piano giuridico avere non di meno affermato la colpevolezza del ricorrente,trascurando l'applicazione dell'art.54 c.p. che in casi del genere esime la condotta da punibilità.
Con il secondo- motivo, si denunciavano violazione di legge e vizio della motivazione, in ordine alla violazione della legge suglicondanna per esplosivi.Il relativo capo d'imputazione contemplava il porto materiale dell'esplosivo utilizzato per l'attentato al ZA;
la unaffermato concorso.Corte, invece, aveva materiale, ritenendo che la condotta del prevenuto si inserisse nell'iter causale produttivo del reato come diretta fonte di produzione dell'evento, senza indagare affatto sulla prevedibilità e sulla concreta previsione dell'evento stesso da parte del
NE.
un unicoCon il secondo ricorso, contenente motivo, la sentenza era criticata per avere espresso una motivazione solo apparente. Era stata trascurata la mancanza di volontà del NE, intervenuto presso il ZA solo perché costretto, come dimostrava la sua condotta,quale resultante anche dalle deposizioni della persona offesa. E quanto alla legge sugli violazione.. della mancava ogni prova sul nesso esplosivi, egualmente fra la medesima e l'estorsione; mentre,quanto alla affermazione di responsabilità in concorso, era..
- "
necessaria dimostrazione della carente la previsione dell'evento da parte del prevenuto attuale. 3 :
Infine, mancava anche la motivazione circa il giudizio di sola equivalenza delle concesse attenuanti generiche, laddove la condotta di vita del NE faceva propendere per la prevalenza delle stesse sulle aggravanti in questione.
Il ricorso di ND MA
Nel di lui interesse erano denunciati violazione di legge e vizio della motivazione.
Una volta _esclusa, definitivamente,la partecipazione del MA al reato associativo e qualificata la sua condotta come attività di intermediazione, era necessario accertare a quali avesse agito,per qualificare fini costui giuridicamente e - sotto il profilo penale tale condotta.
Era emerso nel processo che il MA, i cui rapporti con il Di NA erano rimasti ottimi, era stato pregato dal medesimo di indagare sull'attentato immediatamente, masubìto, non quando la recezione di telefonate estorsive aveva. il quadro. Il illuminato in tal senso al solo fine di indagato MA, quindi, aveva aiutare un amico,il che escludeva il concorso nell'estorsione e poteva, eventualmente, lasciare aperto il varco o alla truffa (stanti i dubbi del
Di NA, che quindi poteva essere indotto in errore) о al favoreggiamento (derivante da una attività. precedentementeausiliatrice, non--
intendeva compiere promessa, verso chi ipotesi, a maggior l'estorsione). Questa seconda ragione... è individuabile quando, come nella specie, l'agente abbia come finalità il proprio tornaconto - com'era nel caso di specie.
La sentenza era dunque carente nell'esame del dolo del delitto ex art.629 c.p., così come per la denegata concessione di generiche attenuanti ad un incensurato. Il ricorso di SE RA diCon il primo motivo si lamentava violazione legge e vizio della motivazione in punto di responsabilità.
L'esistenza di reati concernenti la libertà degli incanti era indubbia;
la a Corte d'appello aveva pretermesso l'esame della natura degli accordi intercorsi fra il Ferrara e il CA,quale intercettazionidalleresultava telefoniche, delineandosi un quadro probatorio in nessun modo sussumibile alla fattispecie legale del delitto associativo. Questa ultima figura caratterizzata dall'autonomia rispetto ai reati- scopo,dal numero degli associati, dalla permanenza del vincolo criminoso elementi tutti al cui
-
la Corte si era sottratta, non accertamento cogliendo, dal probatorio materiale disposizione, la natura estemporanea degli accordi, l'eventualità della partecipazione di altri soggetti
- il che doveva condurre all'esclusione del più grave reato.
Con il secondo motivo, si lamentava vizio della motivazione, relativamente alla utilizzabilità
delle intercettazioni telefoniche.
Le ragioni prospettate per ottenerne l'autorizzazione non erano quelle reali, in quanto ciò che si voleva accertare non era l'ipotesi associativa, ma quella della turbata libertà degli incanti;
escluso il delitto ex art. 416 bis c.p.,le intercettazioni illegittimamente erano state utilizzate. per una fattispecie legale diversa, incorrendo in divieto di legge.
Analoga censura andava infine mossa agli argomenti utilizzati per il diniego di attenuanti e della sospensione condizionale della pena, per nulla consistenti.
Il ricorso di LV CA
Con il primo motivo si censurava la sentenza impugnata, per violazione di legge e vizio della motivazione, in rapporto al delitto associativo.
I giudici di -appello. avevano correttamente individuato le teoriche differenze frøa concorso nei reati e reato associativo, ma nel procedere dell'argomentare avevanperso di vista gli elementi costitutivi della seco nda ipotesi, limitandosi solo a prendere in considerazione le conversazioni telefoniche intercettate.Dal .cui complesso, peraltro, non resultava affatto provato il vinculum sceleris, anzi escluso dalla possibilità che, di, volta in volta, diversi fossero i soggetti interessati a determinare le turbative diasta. E dunque non era spiegatao affatto perché fosse stata affermata la sussistenza dell'ipotesi di reato ex art. 416 c.p.
Con.. il secondo motivo era lamentata la
contraddittorietà logica fra l'aver attribuito al
CA contemporaneamente la qualità di "motore" delle attività associativeed "esecutore"
criminose.
Con il terzo motivo si censurava il vizio di motivazione in ordine alla denegata concessione delle attenuanti generiche, senza che fosse dato ricostruire logicamente il pensiero dei giudici d'appello sul punto.
Il ricorso di AN AP- Con il primo motivo era riproposta la disattesa eccezione di nullità della sentenza, per violazione del'at.376'c.p.p. 1930.
Il AP,infatti, era stato rinviato a giudizio senza che mai il G.I. lo avesse interrogato.Egli era stato sentito solo dal P.M.,che aveva spiccato nei suoi confronti l'ordine di cattura;
era quindi infondata l'ordinanza che aveva disatteso tale eccezione, seguìta poi dalla sentenza di appello.Il citatatesto della norma appare, invero, chiaro, laddove richiede che l'interrogatorio sia reso dinanzi al G.I. che è il formale, nettamentedominus dell'istruzione
.distinta da quella sommaria.Nel caso in esame, non vi era stato alcun "mandato" rimasto senza effetto, ma solo un "ordine" di cattura eseguito;
ciò che mancava, era la resa dinanzi al G.I., comedell'interrogatorio presupposto inevitabile per il rinvio a giudizio.
Con il secondo motivo, era denunciato il vizio di motivazione in punto di responsabilità. Per la sussistenza del reato associativo, andava dimostrata la preesistenza e la sopravvivenza del vincolo, rispetto alla commissione dei singoli reati-scopo;per dimostrare il quale non bastava certo il fine comune, che è proprio anche dei simplici concorrenti nel delitto. Conseguentemente tale elemento caratterizzatore era rimasto del tutto indimostrato.
Con il terzo motivo era censurato il diniego delle attenuanti generiche, argomentato genericamente e con vuote formule di stile.
Il ricorso di EN AT
Con il primo motivo, si eccepiva la nullità della sentenza impugnata, per violazione di legge in punto di utilizzazione delle intercettazioni telefoniche. Esse, invero, erano state akikiizÄHKEµEX autorizzate per un diverfo reato e non per quello in ordine al quale vi era stata condanna.
Con il secondo motivo era denunciato vizio della motivazione.La sentenza di appello avrebbe dovuto individuare e giustificare sul piano argomentativo il coinvolgimento del ricorrente nel sodalizio punto si leggeva in criminoso:nulla sul effetti, era coinvolto in sentenza.Il AT, in un solo episodio, nel quale dava un riservato consiglio e poi l'asta andava ad altro aggiudicatario.
Analoghe carenze motivazionali si coglievano quanto alla sussistenza, nell'imputato del nexakia cessario elemento psicologico del delitto associativo, che era negato dalla condotta setssa costui, che aveva rapporti con il solodi
A CA.
Con il terzo motivo di ricorso, si denunciava violazione di legge in punto di configurazione giuridica del reato ex art.416 c.p.
Occorreva la dismostrazione di una persistenza del vincolo associativo e della sussistenza di un piano indefinito di reati,per il che non bastava la partecipazione plurima a ggare certo
,di d'appalto, d volta in volta concordata senza necessità di un previo la Corte programma. Se
d'appello su ciò si fosse soffermata adeguatamente, avrebbe semplice accertato la concorsualità del delitto ex- art. 353 c.p. --e
nient'altro.
Per tutti i motivi esposti dai cennati ricorsi, era chiesto l'annullamento della sentenza de qua.
Nell'interesse del AE venivano poi presentati motivi aggiunti ed ulteriori similari motivi.
IN DIRITTO
Ritiene la Corte di dover inizialmente esaminare il ricorso del P.G.,per quanto concerne la posizione AN, rinviando la valutazione delle ulteriori doglianze unitamente all'esame dei ricorsi di parte privata.
Deve affermarsi l'infondatezza di tale, ricorso.
sul punto la La Corte d'appello, confermando decisione di primo grado, ha sostanzialmente pronunciato un'assoluzione per insufficienza del quadro probatorio gravante sul prevenuto. Elementi
(anche rilevanti, come la testimonianza de relato circa le dichiarazioni del AL;
o come l'affidamento di sostanziosi appalti, in una situazione di quasi decozione della società da costui gestita) che sono di segno negativo a carico del AN, ed altri a lui favorevoli (come il mancato riconoscimento da parte dello
SC;o come l'archiviazione della notitia-
criminis concernente suoi rapporti con il mafioso
EL CO) sono stati valutati e soppesati dai giudici di merito, senza incorrere in vizi logico- giuridici.
Il P.G. ricorrente, del resto, sostiene sì -la illogicità della pronuncia assolutoria,ma critica la motivazione della sentenza impugnata unicamente in base ad una rivalutazione delle medesime circostanze di fatto esaminate nei precedenti gradi di giudizio, introducendo, quindi, e in buona sostanza, una pretesa di riconsiderazione --del-
contenuto delle prove previamente valutate, il che inammissibile in sede di giudizio di cassazione. Né può sfuggire che la critica alle argomentazioni dei primi giudici si adagia talora su mere congetture (ad esempio, l'affermazione che il NE, magna pars nell'l'assegnazione degli appalti, non avrebbe favorito il AN se non a lui legato da vincoli mafiosi:quando è proprio la prova su tali legami ad essere carente, secondo le condivisibili dellaaffermazioni sentenza impugnata) ; e _tal'altra indica carenze che non sussistono (come la pretesa mancata considerazione significato probatorio delle intimidazioni del esercitate sull'AT, quando la sentenza esamina e valuta senza mende del ragionamento tale circostanza di fatto).
E quindi il ricorso va sul punto rigettato.
Passando quindi all'esame dei ricorsi delle parti private, osserva la Corte: quanto alla posizione di SE NE
(cl.1925), che, il ricorso non è accoglibile.
Il problema che il ricorrente pone è di rilevante. interesse concernendo la valutazione ex art.192
- probatorio c.p.p. del materiale tin e praticamente comune a tutti i prevenuti, dichiarati colpevoli del delitto associativo qualificato:e dunque, quanto si verrà argomentando a proposito del NE, potrà poi essere oggetto di richiamo a proposito di altre posizioni.
Come la sentenza chiaramente enuncia, il quadro probetoric sostanziato dalle dichiarazioni accusatorie di più d'un collaboratore di giustizia, che attribuisce al ricorrente la qualità di "uomo d'onore", investito di peculiari incarichi nella organizzazione denominata "Cosa nostra".
giurisprudenza In Sl affermato che tale attribuzione, di per sé, non abbia alcun valore indiziante, costituendo piuttosto - una "notitia criminis " bisognevole di indagini e, per così dire, di un riempimento contenutistico (si veda, per impostazione. particolarmente una rigorosa, Sez.I,14.10.1993, n. 4165).Tale affermazione
è condivisibile, con un essenziale correttivo: finché
l'accusa di appartenenza ad associazione mafiosa come sopra formulata, emerge e resta nell'ambito del in cui viene resa dal collaboratore, è processo indubbiamente notitia criminis da approfondire al pari di tutte le altre.Ma quando essa venga "
ed utilizzata nel processo a carico introdotta di elemento- di dell'accusato, assume dignità prova.L'art.192 c.p.p.,invero opportunamente il _ problema, inrazionalizzando- precedenza variamente dibattuto, della chiamata. in correità o in reità non ha svalautato sul
- ai commi 3 e 4
piano probatorio le dichiarazioni- dal
- rese coimputato di un medesimo reato 0 da persona imputata in un procedimento connesso o di un reato collegato a quello per cui si procede (ed in questa o quella posizione si collocano i collaboratori de quibus) perché ha riconosciuto a tali dichiarazioni valore di prova e non di mero indizio, stabilendo che, esse debbano trovare riscontro in altri elementi 0 dati probatori, che possono essere di qualsiasi tipo o natura (si veda, sul punto, Sez. Un. 6.12.1991, Scala;
conf. Sez.Un.3.2.1990, Belli).
Si tratta dunque di fonti: di prova non autosufficienti, ma che, oltre -a richiedere una
valutazione di intrinseca credibilità, sostanzialmen te. sotto il profilo della genuinità, della spontaneità, del disinteresse, della costanza. _e della coerenza logica ,esigono l'esistenza di elementi di sostegno che, pur potendo essere ripetesi di qualsivoglia specie e natura
(nonché suscettibili. .di globale ed organica valutazione) debbono denotare compatibilità con le dichiarazioni accusatorie, essere delle medesime rafforzative _e consentire un inequivocabile collegamento logico (se non storico) con i fatti del processo e con la persona degli accusati.
(cfr.,fra le altre, Sez.I,25.5.1994,n.2494).
Per quanto concerne la posizione dell'attuale ricorrente, non si fa questione di intrinseca credibilità dei collaboratori:- e quindi su tale punto può semplicemente richiamarsi quanto argomenta Corte d'appello. Diversa è. la la questione del loro riscontro, sostenendosi che quelli indicati dai giudici di merito non sono elementi esterni che concernano. la condotta associativa.. Sul punto, non concorda questa Corte Tenuto
presente che al NE si contesta il solo.. 3
- bis. .p. - (con delitto ex art.416
esclusione, quindi, della commissione di qualsivoglia delitto-scopo) occorre evitare l'errore .logico di intendere, per condotta associativa, quella tipicizzante diverse e inconferenti ipotesi -criminose. In altre parole, ciò che assume rilievo, nella specie, è criminoso accertare la sussistenza del sodalizio nei suoi vari elementi costitutivi e quindi verificarne l'appartenenza del prevenuto:è opinione di. questa Corte che, sotto tali:
aspetti, la decisione impugnata non presti il J
fianco a censure.
Il primo aspetto del thema probandum non offre, per vero,difficolta particolari;
lecitamente
Corte palermitana ha inquadrato nella categoria del notorio come tale delineato dalla storia giudiziaria,a tacere d'altro, del Paese
l'esistenza di un sodalizio criminoso denominato
"Cosa nostra", la sua matrice mafiosa derivante dal perseguimento del controllo territoriale con metodi di sanguinosa violenza, la ricchissima disponibilità đi armi,la innumerevole serie di delitti "commessi: in altre parole, è lecito affermare che non si possa revocare in dubbio con Ie l'esistenza della mafia in Sicilia e
.1'esistenza caratteristiche individuate dell'associazione mafiosa "Cosa nostra Sul 31
che, per la verità, non si muovono obiezioni neppure dallo schieramento difensivo.
Più delicato, evidentemente, era provare l'affiliazione álla medesima, da parte degli imputati cuï⠀⠀ si contestava il delitto ex art.416 bis c.p. 1 giudici di merito hanno avuto a materiale disposizione, tuttavia,un ampio probatorio, derivante sia dalle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, sia laboriosissime _indagini dall'esito di confermative: appare correttamente motivato il giudizio di appartenenza "Cosa nostra" di coloro- che ne sono accusati.
Per quan to concerne il primo aspetto, attribuivano sin dall'inizio la qualità di uomo d'onore al
-1 di cui qui si tratta, ma con una NE valenza che poi S1 vedrà estendersi ad altri di una sia il LD che il NO, in forza diretta personale conoscenza;
durante l'iter processuale, si sono aggiunti analoghi contributi probatori da parte del Di AG, autore anche di un formale riconoscimento;
ciò dicasi a tacere del fatto che anche TA confermava, seppure de relato, la qualità di uomo d'onore dallo spiccato
NE.L'argomentare della Corte profilo,del palermitana avrebbe anche potuto convergere in unicoarrestarsi, difronte al resultato aqusatorio di dichiarazioni provenienti da direzioni diverse e da persone delle quali anzitutto per la certa partecipazione personale alle vicende di "Cosa nostra" e quindi per la diretta e profonda conoscenza delle sue componenti
è indubitabile l'attendibilità; con in più umane - il· requisito del riscontro reciprocamente offerto, stante il fondo di assoluta corrispondenza sul punto delle dichiarazioni rese, alla stregua di un principio giurisprudenziale costantemente affermato (cfr.,per tutte, Sez.VI, 9.11.1993,n.3221).
D'altra parte, avanzando il ricorrente censure in merito all'acquisizione di riscontri,deve anzitutto ricordarsi che la chiamata di correo non può considerarsi come elemento estraneo da verificare e, quindi, come estranea alla prova che sarebbe costituita esclusivamente dai riscontri;
né questi possono -essere - intesi come prove autonome
¤kexdiкek´¤MEN★EXXX×××××××̵ªÌ≤#K±µµ=N±@XØØNÉEKNANØ
e dirette dei fatti oggetto dell'imputazione, bensì come elementi che, direttamente l'attendibilità indirettamente, confermano della chiamata in correità, che resta la prima ed
(vedasi, sul essenziale fonte di prova punto, Sez. II, 7.12.1993, n. 4947).
Ma i giudici di merito, con pazientissimo lavoro di raccolta e cernita del materiale probatorio acquisito, hanno anche disegnato tutta la rete dei rapporti personali, dei contatti continui, delle cointeressenze, delle frequentazioni si che potrebbero definire esclusivamente intermafiose
-
come è tipico dei sodalizi anche leciti delineare ambiti di interrelazione personale molto stretta
--
che, in buona sostanza, rappresentano la prova e dell'adesione all'associazione criminosa, per la "affectio forza dimostrativa di una perdurante societatis". che contengono.Con la conseguenza ulteriore,che quelli definiti dal ricorrente pseudoriscontri, perché non attinenti la "condotta associativa",ne sono _ invece autentica dismostrazione, giacché, come esattamente affermato 7
nella sentenza impugnata, proprio la fitta rete di
[collegamenti fra gli affiliati (e se ne è dato ampiamente atto nella parte narrativa del fatto) costituisce uno dei cardini dell'efficienza del
sodalizio criminale e dunque uno degli indici rivelatori della comune appartenenza a "Cosa
nostra".A meno che e il dubbio sorge, perché il mpy ricorrente di nuovo invoca a riprova della sua estraneità, l'assoluzione da qualunque ipotesi di
"reato-scopo" non si identifichi la condotta associativa con la concreta realizzazione dei. criminosi fini del sodalizio, equivoco questo che peraltro già si è sopra respinto..
.pluralità di dichiarazioni Certamente, la accusatorie, la, loro soluzione nel tempo,la triste abbondanza di un patrimonio di esprienze e ricordi criminali da parte dei pentiti, può determinare
l'insorgere di smagliature e discrasie, pure di un certo peso, rilevabili tanto all'interno-di dette dichiarazioni quanto nel reciproco confronto
e qualche generico accenno il ricorrente lo
- opera;
ma. ciò non implica di per sé (come la giurisprudenza chiarito:cfr.ha -già
Sez.VI,18.2.1994, n.360) il venir meno della loro
base di sostanziale affidabilità, quando, sualla adeguata motivazione, risulti dimostrata (come a questa Corte appare sia avvenuto nel caso in esame), la convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali.
Anche perché al contributo offerto dai pentiti,la ricorrentesentenza. _ aggiunge e il significativamente non vi accenna la testimonianza SC e quella, de relato per : della fonte, la cui l'intervenuta morte violenta stata indicata quale uccisione correttamente è
conferma della rilevanza e della veridicità del contenuto probatorio offerto,del AL:entrambe confermative della qualità di "uomo d'onore" di un cderto spicco, in capo al NE di cui trattasi.
Ciò posto in punto di responsabilità, la sentenza impugnata appare meritevole di conferma anche per こ
l'aspetto sanzionatorio e, in particolare, per il diniego dell'attenuante del _ rito abbreviato, chiesto e non concesso al NE. Sul
punto, i giudici di appello hanno esposto una adeguata motivazione che, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, investe proprio un giudizio ex post, sostanzialmente rifacendosi al contributo probatorio essenziale offerto dai vari gradi del dibattimento, e quindi valutando la decidibilità del processo allo stato degli atti, in riferimento al contenuto argomentativo della sentenza di primo secondo grado, alla ⚫ stregua di un iter e
-
logico,convalidato dalla giurisprudenza di questa
Corte (cfr. Sez. I, 15.4.1991, Capece).
Ne consegue il rigetto del ricorso.
quanto alla posizione di IN EC, che il ricorso è infondato.
Non appare aver pregio l'eccezione di nullità della sentenza, per violazione dell'art.477 c.p.p,
1930 (che regola il processo de quo), nei termini sopra esposti. Il principio ispiratore di tale norma era,pacificamente, quello di garantire il contraddittorio e di tenere informato l'imputato dell'accusa di cui deve rispondere;
garanzia che veniva lesa solo quando la trasformazione, la sostituzione o la variazione del fatto assumessero caratteristiche di immutazione tali da risolversi in una sostanziale menomazione del diritto di difesa. Ma tale menomazione va negata, e conseguentemente deve escludersi ia violazione
.
L dell'art.477 citato, ogni qual volta 1'imputato- abbia,comunque, avuto conoscenza del fatto ritenuto in sentenza.Per fatto conosciuto, naturalmente, va
" inteso non solo quello enunciato nell'ordinanza di
+ rinvio a giudizio (come qui pretenderebbe il ricorrente), ma anche quello consacrato in o ogni diverso tipo di atto processuale, che abbia offerto la possibilità di un sicuro apprendimento da parte dell'imputato; in particolare, assolve a tali finalità la contestazione del fatto avvenuta l'ordin il mandato, cui sia seguìto un con interrogatorio, che abbia consentito di svolgere una difesa sul fatto poi 'ritenuto in sentenza.Due, conclusivamente, sono i requisiti 1
dell'art.477:una sostanziale diversità, nel suo contenuto essenziale, del fatto ritenuto rispetto a quello contestato è è una menomazione del diritto d difesa (si vedano, sui vari punti qui trattati:Sez.IV,2.12.1980, ARni;
id., 23.1.1981,
Franchi;Sez. V, 4.6.1980, Grillo;
Sez. 1,29.10.1979, Bel lizzi;
Sez.VI,10.10.1980, Biagetti). Nella specie, come giudici di merito hanno spiegato, il EC venne raggiunto da provvedimento di cattura emesso dal G. I. di bis Palermo, per il reato di cui all'art. 416
c.p., in relazione alla sua appartenenza a "Cosa nostra"; quindi, ancorché di Terminiil G. I.
Imerese, nella ordinanza di rinvio a sua avesse .fatto _ specifico giudizio, non vi.
-
riferimento, tale' caratteristica del fatto addebitatogli ġli era nota. Ne può dirsi che, a parte la mancata lesione del diritto di difesa,vi sostanziali immutazioni, giacchésiano state
l'evolversi del procedimento ha consentito di chiarire aspetti dell'imputazione che non hanno localizzazione temporo-spaziale mutato la dell'ipotesi accusatoria (con rituale contestazione di aggravanti nei preliminari del dibattimento), né quella soggettiva;
perché se vero che, nella rubricazione del delitto associativo qualificato,il Barreca era accomunato ad imputati diversi da quelli nei cui confronti era stata mantenuta la contestazione del G.I. di
‚è _ altrettantoPalermo, vero che, comunque, l'associazione. criminosa. di appartenenza veniva indicata come costituita da
limitando quindi il suooltre dieci persone, non raggio d'azione ai quattro specificamente coimputati. Circa le doglianze concernenti il merito accusatorio, deve anzitutto respingersi quella che contesta l'intrinseca attendibilità dei collaboratori, in relazione all'interesse alla propria libertà che li avrebbe indotti al pentimento. Senza
.contare, invero, che il perseguimento _ di personali benefici è il fondamento razionale della legislazione premiale al riguardo, che ha inteso favorire le dissociazioni e le collaborazioni con il contrappeso di qualche vantaggio processuale, in giurisprudenza è stato già osservato che, in tema di valutazione delle dichiarazini accusatorie rese dal cosiddetto "collaborante", è del tutto
inconferente che costui, essendo normalmente autore di reati di una certa gravità, miri alla fruizionie in funzione della di misure premiali prestata, dovendo invece farsi collaborazione.
riferimento, ai fini della verifica della sua atendibilità soggettiva, ad altri parametri quali
-
quelli indicati a proposito della precedente posizione processuale in presenza dei quali resta irrilevante anche il motivo per il quale il
è indotto a formulare le suecollabgoratore si accuse (cfr. Sez.I,6.5.1994,n.2100). Ma il ricorrente non appunta le sue doglianze su alcuno dei criteri valutativi di cui sopra, onde la doglianza appare infondata. Così come privo di
rilevanza è, nel quadro probatorio pazientemente e meticolosamente ricostruito nelle istanze di merito, la circostanza che i giudici non abbiano tenuto conto delle buone informazioni offerte dai carabinieri a proposito del EC, perfino dopo l'arresto del medesimo. Non si vede, infatti,in qual modo una informativa di polizia possa validamente contrastare le acquisizioni processuali assistite dalle garanzie del dibattimento e della istruttoria probatoria.
Anche perché, alla luce dei principi interpretativi di carattere generale, che fanno da sostanziale premessa anche all'esame della posizione EC, e tenuto conto del ponderoso materiale dimostrativo della sua affiliazione esposto dalla sentenza impugnata, è di tutta evidenza la genericità e,per certi aspetti,la inammissibilità delle critiche opposte ricorrente, il -quale pretende- dal introdurre in sede di legittimità una rivalutazione dei contenuti probatori, che non le appartiene minimamente.Resta l'efficacia probatoria delle chiamate in correità da parte di ben quattro collaboratori,sia pure differentemente atteggiate diretta conoscenza del corroborate: lae
LD, che aveva colmato lacune conoscitive degli inquirenti;
quelle analoghe del Di
AG; quelle, seppure de relato,del NO e del
CH, introducevano ad un quadro probatorio in cui-convergevano gli accertati rapporti con gli altri elementi mafiosi già visti per la posizione
NE.
Anche al ruolo di preminenza del EC nell'organizzazione criminosa, era infondatamente
_1a sentenzacontestato;invero, secondo _ impugnata,non il solo Di AG (come opina il ricorrente) ma anche e principalmente il Calderone, ne avevano individuato lo specifico rilievo e l'incarico direttivo, che certamente non può sminuirsi solo per la collocazione periferica del EC, il quale comunque, ancorché non posto al centro di "Cosa Nostra", era pur sempre:
vicecapo di una famiglia, con le conseguenze che lan legge vi ricollega in punto di aggravante.
Infondata è anche la doglianza relativa all'altra aggravante: si sostiene, invero, che in primo grado ne sia stata dedotta la sussistenza in relazione al possesso di un'arma personale da parte del
è avvenuto con EC;
mentre in appello, ciò riferimento___ alle_ esclusivo Loggettive
-
organizzative caratteristiche del sodalizio. Premesso che fra le due argomentazioni non v'è contrasto, perché la seconda nemmeno implicitamente esclud e la prima, va comunque osservato che i giudici del agravame sono partiti di livello constatazione, anch'essadalla
-
nostra"ampiamente notorio,che è "Cosa
associazione delinquenziale dotata di armamento e ne hanno derivato la responsabilità aggravata anche per il EC, sulla base del corretto principio che l'aggravante dell'art. 416 bis comma
4 c.p. è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi o che lo ignori per colpa, quest'ultima essendo da riconoscere,di regola, in considerazione della natura stessa dell'organizzazione, che si avvalga di armi quale mezzo più efficace per la realizzazione dei suoi peculiari obiettivi di intimidazione, di assoggettamento e di - omertà
(vedasi,per numerosi riferimenti utili
Sez.1,30.1.1992, Altadonna e altri).
Quanto, infine, all'aspetto. sanzionatorio dell'impugnata decisione, appare infondata la critica di immotivatezza del diniego di
attenuanti, avendo correttamente la Corte
spiegatone il perché, con ragionamento validamente giustificativo,sul piano logico-giuridico, dell'esercizio della relativa facol tà discrezionale. Quanto poi alla mancata applicazione della diminuente del rito, valgono anche.. in questo caso. le considerazioni precedentemente svolte a proposito del NE.
Il ricorso va pertanto rigettato.
- quanto alla posizione di SE DR,che il ricorso è infondato.
L'eccezione di incompetenza territoriale contenuta nel primo motivo, è chiaramente inammissibile, in "
quanto non ha formato oggetto di doglianza con i motivi di appello e non può, conseguentemente, essere proposta in sede di legittimità. Ad. abundantiam, occorre rilevare che, comunque,la Corte ha validamente argomentato circa la sua insussistenza.
- secondo motivo è infondato, non apparendo la Il
denunciata illogicità illegalità della motivazione, in punto di responsabilità. Questa,dif fatti, non ancorata a dichiarazionistata accusatorie generiche e isolate: il LD, sulla base della personale conoscenza, attestata da un riconoscimento fotografico,gli attribuisce la
d'onore" trovando ri uomoqualità di " riscontro oltre che nei numerosi elementi di decisivo raccordo fra la persona del DR "
l'organizzazione mafiosa, diligentemente esposti nella sentenza impugnata e riportati nella parte in quella intestazione narrativa del fatto It. che, avvenuta nellafittizia di armi da fuoco perfetta consapevolezza del ricorrente, è stata con perfetta logicità ritenuta la verifica della fra il relazione mafiosa intercorrente
'organizzazione di LD,il Calandra e altro modo potendo appartenenza, in nessun spiegarsi una. condotta così pericolosa compromettente, non subìta -forzosamente ma liberamente accettata dall'imputato.
Il quale, poi, aveva dovuto ammettere la persistente frequentazione con gli amici mafiosi del defunto padre mafioso, senza che né le occupazioni né altri leciti interessi tenessero in vita tale legame. E giustamente la sentenza di appello ne ha tratto
© convincimento _ corroborante _ la tesi accusatoria, perché tali elementi di valutazione illuminano la disponibilità del Calandra verso
e comprovano quella che aulicamente "Cosa nostra"
definisce "affectio societatis". e che, in si rivelatore certo sintomo
-sostanza, è
dell'affiliazione. aggiunto che la Corte palermitana ha Va
documentato il suo permanere ancheefficacemente oltre l'epoca di riferimento delle dichiarazioni del LD, individuano significative circostanze di fatto in tal senso;
senza conatare che a tale materiale probatorio si è aggiunta la conforme testimonianza dello SC.
E' ignfine infondato il terzo motivo di ricorso, attinente alla commisurazione della pena;
in particolare, appare priva di pregio la doglianza circa la la valutazione di sola equivalenza delle attenuanti generiche, con riferimento alla posizione marginale del ricorrente, ovvero ad una circostanza di fatto che i giudici di merito hanno già preso in considerazione per l'applicazione dell'art.62 bis c.p. e che non può avere anche l'ulteriore valenza qui invocata.
Il ricorso deve dunque essere respinto.
quanto alla posizione di ER AE, che il ri corso è infondato.
Occorre preliminarmente fare chiarezza circa
l'assistenza defensionale da costui avuta.
11 AE era tutelato da due difensori di fiducia regolarmente nominati (dei quali uno estensore dei motivi di ricorso, originari ed aggiunti);il dichiarazione proveniente dal9.2.1995,con carcere,il AE nominava un terzo difensore e solo
(con comunicazione pervenuta a questa Corte il
10.3.1995, revocava implicitamente il secondo "
difensore di fiducia, confermando l'estensore dei motivi e il terzo avvocato nominato. Consequenza di tale modo di procedere, deve ritenersi l'inammissibilità dei motivi aggiunti depositati dal nuovo difensore.- in data.
8.3.1995, cioè prima che la revoca dell'altro, gli conferisse legittimazione a rappresentare e. difendere l'imputato nel giudizio di legittimità.E. r ciò non per un improprio richiamo all'art.24 delle norme di attuazione del vigente codice di rito. penale (come ha oggi obiettato un difensore),ma per una corretta interpretazione della previgente normativa, alla stregua della quale si era ritenuto. che la nomina di un nuovo difensore di fiducia non importa la revoca del difensore precedentemente. nominato, dovendo essere .. fatta: _la revoca espressamente . oppure .con dichiarazione che comporti necessariamente la volontà di revocare il mandato al precedente. conferito.
difensore; principio che trovava applicazione anche quando l'imputato, assistito da difensore di fiducia. dibattimento, nominio nella nel dichiarazione di impugnazione un nuovo difensore. di fiducia senza fare alcuna menzione del
:.specie),il cui precedente (come nel casq di
l'intero. mandato non revocato è valido per
(cfr.cognizione.. procedimento_ di
Sez.V.110.11.1976, Rep. 1978,410). Sono invece ammissibili, sotto tale profilo,gli ulteriori motivi aggiunti, presentati dal non più terzo difensore in data 25.3.1995.
Intende quindi la Corte darsi carico di prendere in considerazione quelle doglianze che hanno carattere.. preliminare e che non .siano già contenute nei motivi principali di ricorso:si intende. _considerazione, perprenderle in dichiararne la inammissibilità. Lo stesso difensore ammette che, nella disciplina del codice di rito penale del 1930, i motivi aggiunti che avessero. carattere di assoluta novità erano sanzionati da inammissibilità; da ciò trae spunto per eccepire l'illegittimità. costituzionale delle relative disposizioni, sper una irragionevole disparità di trattamento rispetto a chi venga processato con il nuovo rito,il quale consente la presentazione di. motivi. nuovi.Ma tale disparità è insussistente, perché, al riguardo, la giurisprudenza. di questa Corte si è consolidata nel senso di ritenere che i motivi "nuovi" che possono essere presentati dalla che ha proposto. parte l'impugnazione, fino al quindicesimo giorno precedente l'udienza di trattazione del ricorso, debbono consistere in ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta- rivolta al. giudice dell'impugnazione, peraltro sempre nei limiti dei capi o punti della decisione impugnata. In altri termini,con i motivi nuovi non possono impugnarsi parti del provvedimento che non sono _ state oggetto _ della _ primitiva impugnazione;
altrimenti opinandosi, infatti, verrebb
è bero frustrati i termini, la cui Osservanza :
sanzionata _ con _ 1'inammissibilità ___ del gravame, prescritti dalla legge per la proposizione
(cfr.del'impugnazione sul punto _
Sez.I,10.11.1993, n.1300).
Questa Corte, pertanto, non prenderà in esame altra
-
D doglianza che non investa la questione di nullità della violazione dell'art.477 per sentenza c.p.p.,oggetto del secondo motivo di ricorso (ma avente, eevidentemente, rilevanza preliminare) tempestivamente presentato..
Sul punto, le censure del ricorrente appaiono contrastabili con lo stesso ragionamento in punto
☑ diritto. svolto riguardo. alla posizione.
EC. Né. rileva (come invece sostenuto - nei motivi aggiunti) che la posizione. sostanziale dei due imputati sia diversa per vicende processuali discriminanti:la Corte. d'appello. ha colto correttamente la identità delle cause e. delle ragioni della dedotta nullità, indubbiamente comuni ai due prevenuti;
nessun rimprovero può dunque muoversi alla decisione impugnata, per avervi fatto come questa Corte fa espresso rinvio. Anche perché non è dato cogliere ragioni in diritto nuove o non esaminate â proposito della precedente posizione processuale, che abbiano qualche specifico rilievo giuridico nell'aspetto qui esaminato.
Ciò premesso, e considerando il primo motivo di ricorso, se ne deve affermare l'infondatezza.
Il nucleo accusatorio gravante sul AE, è dato dalle congiunte e corrispondenti dichiarazioni accusatorie del LD,del NO e del esaminate dalla Corte CH, ampiamente d'appello. Nessun dubio sulla identificazione personale del AE da parte di costoro, che si è concretizzata in un riconoscimento fotografico,il quale risolve tutte le perplessità formulate sul punto dal ricorrente. Per le argomentazioni già escludersi che le precedentemente svolte, deve chiamate in correità siano vuote di contenuto realmente accusatorio e quindi semplicemente si sommino,senza riscontrarsi.
"uomo d'onore" è L'attribuzione della qualità di fonti;
la rete di specifica e convergente da tre rapporti di tipo mafioso e con mafiosi, ampiamente disegnata dai giudici di merito,a dimostrazione dell'appartenenenza al sodalizio criminoso. E senza che (come si insinua nei motivi tempestivamente aggiunti) vi sia sovrapposizione o confusione con la figura de fratello,giacché la sentenza impugnata,da un lato descrive autonomamente la personalità di notevole statura criminale del di carattere congiunto e pol "trae motivo
e ininterrotta accusatorio da una costante condivisione di interessi fra i due, che peraltro è
- ammessa stesso - ricorrente:Deve dunque dallo punto,qualunque travisamento del escludersi, sul fatto, riaffermandosi invece la legittimità dell'acquisizione probatoria della sussistenza del- delitto associativo anche con metodo logico-
deduttivo, in base ad elementi conoscitivi anche indiretti, che però colgano l'essenza del fenomeno mafioso nella segretezza del aggregativo rapporti di comparaggio, nel diffuso vincolo, anei clima di omertà: tutti elementi che la sentenza nel permanere degli impugnata individua strettissimi legami fra i prevenuti e persone associate (si veda, per utili sicuramente riferimenti, Sez.III,16.1.1992, Sconosciuto e altro).
Deve, quindi, ulteriormente smentirsi l'assunto difensivo che dal materiale probatorio non siano emersi indici di partecipazione ad associazione di tipo mafioso da parte del AE, giacché la relativa condotta può assumere forme e contenuti qualsiasi diversi, consistendo in contributo apprezzabile.
- - --sul
-- piano
.concreto.
causale, all'esistenza_
.rafforzamento
O al dell'associazione quindi nella realizzazione dell'offesa tipica agli interessi tutelati dalla norma penale incriminatrice, qualunque sia, il ruolo o il compito che il partecipe svolga nell'ambito
(così dell'associazione criminale considerata
Sez.1,25.2.1991, Grassonelli). va detto, al riguardo, che le argomentazioni E fittamente esposte nella sentenza impugnata appaiono rispettose dei principi giuridici e correttamente saldate a circostanze di fatto, sulle..
quali il sindacato di questa Corte non ha ragione di intervenire.
La censura contenuta nel terzo motivo di ricorso, in relazione alla ritenuta aggravante ex art.416 bis c:4 c.p. è infondata per le considerazioni già analogamente svolte riguardo la posizione del
coimputato EC.
Quanto al quarto motivo, concernente la della pena, la concessione commisurazione ex art.114 c.p. è stata dell'attenuante legittimamente negata dalla Corte d'appello, nella insindacabile valutazione discrezionale del contributo causale (ritenuto, non illogicamente, lontano da quella assoluta marginalità che ---la legge richiederebbe) offerto dal prevenuto alla commissione del delitto imputatogli. Per ciò che attiene alle attenuanti generiche, il giudizio di congruità della pena inflitta nel minimo
-
edittale - non è validamente contrastato da non meglio specificate considerazioni soggettive, cui il ricorrente genericamente si richiama.
Il ricorso va quindi rigettato.
quanto alla posizione di AN UF, che il ricorso
è infondato.
La rivalutazione, in senso accusatorio, operata dai giudici di secondo grado del materiale probatorio ritenuto insufficiente dal Tribunale, appare corretta.
Non v'è dubbio che la testimonianza de relato, resa dall'Ufficiale dei Carabinieri,sia in sé legittima ex art.195 c.p.p.,per la morte della intervenuta. Anzi, questofonte, frattanto evento, collocato logicamente dalla Corte
palermitana in un quadro punitivo della collaborazione prestata dal AL, è stato correttamente individuato come capace di rafforzarne la credibilità.A ciò si aggiunga che
è- un Ufficiale dei il _ referente
Carabinieri, ovvero un testimone disinteressato e sollecitato solo da motivi di giustizia.
L'esclusione di qualunque motivo di obiettiva sospettabilità della genuinità delle circostanze da costui riferite, è stata operata con persuasiva argomentazione dai secondi giudici, la cui valutazione al riguardo, deve dunque ritenersi sottratta ad un ulteriore vaglio, anche perché le censure del ricorrente, al riguardo, investono sia aspetti del fatto, sia parti della motivazione,cui non si opppone una articolata critica di logicità, ma semplicemente un contrario asserto: il che non vale, evidentemente, a costituire una censura attendibile di travisamento del fatto (il fatto, qui,è semplicemente prospettato in modo diverso dalla sentenza, con inammissibile procedere nel giudizio di legittimità).
Che poi il resoconto del teste referente non abbia riscontri documentali, ètrovato "stato sentenzapersuasivamente spiegato dalla impugnata, che, esclusa ogni sovrapposizione di esperienze professionali dirette e di confidenze ricevute, ha conferito definitiva credibilità alle riportate affermazioni del AL.
Dalle quali con i riscontri fattuali, che
- in una parte del individuano sia le frequentazioni da specifica UF di ambienti mafiosi, sia la personale disponibilità a servire il latitante l'appartenenza del medesimo a "Cosa CO
dallanostra" è ulteriormente corroborata personale conoscenza da parte del Di AG (a nulla rilevando che costui abbia parlato solo nel giudizio di appello, dal momento che l'offerta di collaborazione è notoriamente maturata in epoca recente, ma- con grande caratura di intrinseca la collaborazione decisivaattendibilità, stante prestata alla cattura di noti e pericolosi latitanti),d'onde perviene la attribuzione della qualità di "uomo d'onore", addirittura gestore del mandamento di Termini Imerese e Caccamo con le implicazioni sul piano della penale responsabilità, già chiarite a proposito di precedenti posizioni processuali.
Giustamente la Corte territoriale ha sottolineato la valenza delle indicazioni offerte dal Di AG caratteristiche fisiche del circa le
UF; onde, il dniego da parte di quest'ultimo logicamente della reciproca conoscenza, rafforza l'assunto accusatorio. Allargando poi la propria 7 ricerca, fino alla individuazione di quei fitti e continuativi rapporti intepersonali e di interesse, che già si è visto costituire prova dell'appartenenza 'sodalizio al tüfti in un criminoso, sviluppandosi ambito caratterizzato dalla qualificazione mafiosa.
Il ricorso va conseguentemente rigettato.
quanto alla posizione di SE NE
(cl.1948),che il suo ricorso è infondato. Che la partecipazione di costui all'episodio :
estorsivo in danno del ZA, debba considerarsi come concorso nel delitto ascrittogli,è stato ineccepibilmente motivato dalla sentenza impugnata. La quale ha giustamente escluso che possa avere una qualche efficacia esimente la circostanza che l'iniziativa di tale estorsione non sia sorta in capo al NE,ma ad altri,di un ambiente del quale si dirà in seguito. Ed infatti, una adesione volontaria e costante, nonché decisivamente efficiente sul piano causale, non può certo essere qualificata come inidonea _a determina e tale concorso:specialmente per la ragione che la pretesa coercizione esercitata sul
NE dagli ideatori del piano, non ha trovato alcuna confiera probatoria.La Corte d'appello ha ilcorrettamente evidenziato come
NE, svelando al ZA il mandato estorsivo ricevuto, ma non l'identità dei mandanti;
reiterando perentoriamente e minacciosamente le richieste estorsive, aveva coscientemente e volontariamente il compendio indotto. costui a pagare dell'esorsione.
E sempre con logico argomentare,i secondi giudici la tesi difensiva del hanno Osservato come circa la coercizione della propria
-NE
analoghe Minacce a volontà, determinata da sua
-sia solo un tardivovolta ricevute espediente:sia perché di ciò costui mai aveva fatto partecipe il Vazzana (oggetto di continua■intimidazione) sia perché delle pretese estorsioni subìte mai vi era stata denuncia e solo in occasione di un danneggiamente a carico dei clienti del proprio albergo (episodio, peraltro, non chiarito e la denuncia del quale era stata resa
inevitabile proprio perché colpito era un numero rilevante di terze persone), era stata informata la pubblica autorità.
A fronte di tale logico ragionamento, il ricorrente oppone solo una rinnovata richiesta di applicazione dell'esimente dello stato di necessità о della forza maggiore, a sostegno della quale nessun valido argomento è tuttavia posto.
Né alcuna merita l'affermazione di censura responsabilità del NE, qui attinente anche il reato satellite, relativo alla detenzione e al porto saltare la dell'esplosivo con il quale fu fatta macchina operatrice del NA. La sentenza impugnata rivela la consequenzialità fra le minacce esplicitamente -formulate- dal NE e il danneggiamento subito dal ZA, trovando in ciò con sapevole adeguata conferma alla sua partecipazione all'attentato e quindi della sua corresponsabilità per la violazione della sugli esplosivi. Non disciplina appare, insomma, giustificata critica del la ricorrente, circa auna inadeguata motivazione della sussistenza dell'elemento psicologico, quando poi quello della condotta materiale qui non ha rilevanza processuale, potendo certamente il ricorrente rispondere dell'imputazione elevatagli non solo per un concorso materiale, ma anche e più il contributo morale ragionevolmente per dato,partecipando al piano estorsivo .ed. _
esplicitando conseguenze dannose in caso di inadempienza,alla consumazione dello specifico reato.
Infondato è l'ulteriore motivo di impugnazione da parte del NE, circa la commisurazione della pena;
circa la concessione delle generiche e il relativo bilanciamento con le aggravanti, la motivazione della sentenza, analizzando sia gli :aspetti soggettivi sia quelli oggettivi del coumalat are approvate- fatto, ha dato adeguata ed esauriente giustificazione dell'esercizio del C relativo potere discrezionale, né alcun nuovo
rilevante elemento di valutazione adduce il ricorrente.
Va, in proposito, osservato che anche il ricorso del P.G attinente sempre alla strutturazione della pena è inammissibile, in quanto la doglianza oggi esposta non aveva formato oggetto dell'apello proposto a suo tempo dal P.M., onde per il divieto della reformatio in pejus, la sentenza di secondo grado non può essere toccata in punto di misura
.
della sanzione inflitta.
Fondata appare invece l'impugnazione del all'assoluzione, dal delitto P.G., relativamente.
associativo, pronunciata dai giudici di merito nei confronti del medesimo NE. La sentenza, invero, presenta al riguardo evidente aspetti di illogicità. Essa, come si è visto, ha affermato la volontarietà e la penale rilevanza della partecipazione del prevenuto all'episodio estorsivo nei confronti del ZA:non appare convincente che tale circostanza, unitamente agli altri risvolti probatori, non sia stata ritenuta sufficiente a motivare la sussistenza del delitto ex art. 416 bis c.p.
La Corte territoriale non ha né affermato né escluso la matrice mafiosa del'estorsione de qua;
ma tale ambiguo atteggiamento argomentativo,è, in logico contrasto con diverse evenienze:se taluno ricorse aalla collaborazione del NE, trovando che più conta, senza pronta adesione, e, quel ricorrere ad alcuna minatoria coercizione, doveva:
evidentemente contare disu un rapporto disponibilità sicuramente consolidatosi per - una previa intercorrenza di rapporti non leciti.Ne appare prova logica il primo approccio da parte del
NE verso il ZA ("Siete a GA?Dovete pagare!") il cui collegamento con un ambiente delinquenziale volto al controllo del territorio e alla imposizione di, oneri illeciti ovvero di matrice evidentemente - mafiosa appare innegabile. Senza contare che, in um ambiente quale
GA, notoriamente (e anche da questo processo)
individuato _ come _soggiacente. a "Cosas nostra",ipotizzare che in concorrenza, con tale organizzazione, formazioni criminali nom: mafiose tentassero di imporren: il proprio dominio territoriale (senza,tuttavia, che ine scaturissero le ben note: e sanguinose ritorsioni) ricorrendo in via autonoma alle estorsioni, appare difficilmente: sostenibile sul piano della logica e delle comuni conoscenze. Anche perché, da parte del NE, non sono mancate condotte ulteriori, sempre rivelatrici di comportamento mafioso: come l'avvicinamentoun del NA nella imminenza di una sua.
convocazione, ai presentazione, dietro carabinieri,della quale l'apprendimento poteva informativi sicuramente. farsi risalire a canali illegali;
e Come la frase di chiaro significato. subornatorio. rivolta al. medesimo dal
NE, addirittura nel corso del dibattimento.
Episodi entrambi : che la sentenza. impugnata sottovaluta, cadendo peraltro in palese illogicità argomentativa.
A ciò aggiungasi che il AL e lo. Sciortino. accusavano entrambi il NE di dare rifetto, nel proprio albergo,a latitanti;
la Corte palermitana ha ritenuto che l'accusa fosse provata con riferimento addirittura a PO AL, ma ha poi svalutato™™ il rilievo compromissorio della priva invero di circostanza, con l'osservazione logica e di attendibilità che costui si era presentato con falsi documenti: come se una persona del genere, latitante nel proprio ambito.
territoriale, potesse in tal modo sottrarsi ad una realistica identificazione. La sentenza ha molto ampiamente esposto anche le ragioni delle proprie dubbiezze, specie in relazione dar parte dei 24 indicazione alla mancata gli altri elementi che ecollaboratori; ma questi potrebbero giuocare a favore del prevenuto, dovranno essere rivalutati in un quadro argomentativo che elimini le illogicità e le incongruenze sopra evidenziate. 41 12
La sentenza deve _dunque in parte qua, essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte.
d'appello di Palermo che dovrà riconsiderare la: posizione del NE in riferimento alla imputazione ex art.416 bis cap., senza incorrere in רי vizi di motivazione sotto il profilo logico.
quanto alla posizione di ND MA, che sono infondati sia il ricorso del P.G. che quello dell'imputato.
- che investe la Quanto alla impugnazione del P.G. sola esclusione ddll'aggravante ex art.628 comma n. 3 c.p. la motivazione della sentenza impugnata
(che cioè non vi fossero concreti indizi circa l'appartenenza dei mandanti dell'episodio estorsivo ad 'associazione mafiosa) è corretta, in rapporto- alla esclusione che a tale ambiente appartenesse lo
MA. E le censure del P.G. sono al stesso riguardo generiche e non rapportate a concretí
aspetti probatori del processo.
Quanto alle doglianze del prevenuto, esse pacifiche essendo tutte le resultanze di fatto circa la partecipazione al tentativo i estorsione in danno del Di NA investono solo la qualificazione giuridica del fatto stesso.Che però è stato sussunto correttamente alla normativa degli artt. 56-629 c.p., né può essere come truffa aggravata qualificato™
favoreggiamento. pacifico,invero, che il criterio differenziale E"
fra la truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario e l'estorsione, risiede nel diverso modo in cui viene prospettato il danno, in vista del quale la persona offesa si induce a quella azione od omissione da cui deriva il conseguimento dell'ingiusto profitto dell'agente.Si ha truffa aggravata, quando il danno viene prospettato non come certo e sicuro, ma saltanto come.
possibile ed mai proveniente eventuale,e direttamente o indirettamente dall'imputato, giacché in tal caso l'offeso non è coartato nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando __ errore.Si in stato di ha, invece, estorsione, quando il danno è prospettato
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.
come certo e sicuro ad opera del reo о di altri, perché in tale ipotesi l'offeso è posto nell'alternativa ineluttabile di far conseguire all'agente il voluto profitto o di subire il danno minacciato.-
Calati nella presente realtà processuale,tali principi nettamente individuano la condotta del quanto egli MA come estorsiva, in dichiaratamente agiva per conto di "amici" cui era evidentemente collegato e le sue prospettazioni minacciose erano sicuramente confrete e reali,non già immaginarie;
mentre è chiaro che il Di TO non versava affatto in uno stato di errore,per esservi stato indotto dall'altro.E a nulla rileva che il MA abbia inizialmente assunto un ruolo quasi di intermediazione asseritamente pacifica, se poi la sua condotta si è efficacemente inserita in un iter minatorio ed estorsivo, adeguatamente documentato nella sentenza de qua.
Ma v a escluso anche che il ricorrente abbia rivestito soltanto la qualità. semplicel del favoreggiatore, giacché la semplice lettura della ne impedisce l'applicazione quando la norma condotta sia intervenuta prima che sia commesso il delitto principale,e fuori dalle ipotesi di concorso nel medesimo. Qui è agevole rilevare come il MA sia intervenuto nella fase consumativa del tentativo (se così è lecito esprimersi) dell'estorsione, cui ha offerto un continuativo
-contributo causale, compiendo quindi- atti tipici, costitutivi del delitto stesso.
Infondate appaiono le censure alla motivazione sul dolo, del quale è prova evidente la volontaria e intimidatrice ripetuta azione verso il Di
NA; nonché quelle concernenti la concessione generiche, riguardo alle quali ladi attenuanti la correttamente valutato Corte _ ha senso negativo, del pessimo preponderanza,in formalecontegno. processuale, sualla
-tratta di una valutazione incensuratezza:si che, priva di discrezionale _ mende logico-giuridiche, non può essere ulteriormente sindacata in questa sede.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato..
posizione di SE quanto alla
CA, AN AP e RR, Saalvatore
EN AT, che i ricorsi sono infondati.
Così come hanno fatto i giudici di appello, ritiene questa Corte di dover esaminare congiuntamente tali posizioni, giacché non solo costoro rispondono del medesimo delitto ex art.416 c.p.,ma hanno avanzato, sostanzialmente, identiche censure verso la sentenza impugnata.
Il solo AP ha posto una preliminare eccezione di nullità dell'intero procedimento, per violazione dell'art.376 c.p.p. 1930
- peraltro priva di secondo grado, invero, ha pregio. La sentenza di
richiamato il correttamente nella vigenza di detto principio, consolidatosi condizione richiesta da codice, secondo cui la detta norma per il rinvio a giudizio, deve ritenersi soddisfatta allorché un imputato sia stato interrogato (come nel caso del AP) sul fatto costituente reato dal P.M. e quindi senza l'interrogatorio siadistinguersi se stato da un ordine di determinato da un mandato cattura.Se è vero, infatti, che è il ilG. I. dire, dell'istruzione formale, è dominus, per così unaproprio, evidentemente,per anche vero che valutazione- di completezza dintale fase processuale che il AP è stato rinviato a giudizio dopo l'interrogatorio reso al P.M.e non al G.I.
Nel merito dell'imputazione, i ricorrenti, pur non contestando l'indicazione fatta dalla sentenza impugnata degli elementi costitutivi del delitto ammettendo la associativo __ e corretta individuazione di quelli differenziali rispetto al semplice concorso in una pluralità di reati, si dolgono generalizzato difetto di per un motivazione al riguardo. Deve, tuttavia, anzitutto osservarsi che l'affermazione di responsabilità
degli attuali ricorrenti è stata conforme nei due gradi del giudizio, onde le due motivazioni si Censure integrano;
né pare avere fondamento quella che principalmente denuncia l'inesistenza di un previo accordo associativo per l'indimostrata sussistenza del vincolo criminoso. Infatti,la Corte ha individuato nella acquisita capacità di questo gruppo di imprenditori di controllare previamente. ogni appalto, destinandone l'assegnazione a persone face nti parte della cerchia di riferimento non già accordi, mauna estemporaneità di una stabilizzazione che presuppone, logicamente, una nucleo organizzativo, una affectio societatis, una di delitti,qui programmazione. _ indefinita _ _
consistiti nella turbativa dei pubblici incanti.La circostanza che talora i consorti potessero-
variare, non sminuisce il permanere del sodalizio,del quale dimostra anzi la capacità funzionale pur nel relativo alternarsi dei partecipi e dei beneficiari.Valido supporto probatorio sono state ritenute le intercettazioni telefoniche, sulla cui legittimità la motivazione della sentenza impugnata è ineccepibile: non ha,invero, alcun rilievo che l'ipotesi delittuosa da ultimo ritenuta non sia la stessa ipotizzata a giustificazione delle stesse;
la validità dell'atto istruttorio commisura, invero, con riferimento si alla ressofase processuale nella quale interviene: altrimenti _ ragionando , bisognerebbe concludere, paradossalmente, che le intercettazioni disposte non potrebbero essere utilizzate nemmeno in favore dell'inquisito il che evidentemente non è.
Quanto, infine, al diniego delle attenuanti generiche, censurato dal RA,dal SI e dal AP,occorre ribadire la perfetta adeguatezza delle relative motivazioni, che hanno preso in considerazione gli aspetti oggettivi e soggettivi del fatto, alla luce dei criteri -enunciati dall'art.133 c.p.
I ricorsi vanno dunque rigettati.
Seguono le statuizioni ulteriori indicate nel dispositivo.
P. Q. M.
•
annulla la sentenza impugnata nei confronti di
NE SE fu ARno, limitatamente alla imputazione di cui all'art. 416 bis c.p. e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio.
Rigetta Lutti gli altri ricorsi e condanna UF
AN, APx--- --Antonino, Catanzaro
EN, EC IN, DR SE, AE Al berto,NE SE fu OM, RR GI pe,CA LV, NE SE fu MI no, e MA ND al pagamento in solido delle spese processuali, e ciascuno al versamento della somma di £.500.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 18.4.1995
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IL PRESIDENTE
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
12 MAG. 1995 OLLABORATORE DI CANCELLERIA Angelilli Mariangemy AR IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA