Cass. pen., sez. I, sentenza 18/04/1995, n. 5466
CASS
Sentenza 18 aprile 1995

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In tema di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, l'aggravante prevista dall'art. 416-bis comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa. Con riferimento alla stabile dotazione di armi della organizzazione mafiosa denominata "Cosa nostra" può ritenersi che la circostanza costituisca fatto notorio non ignorabile.

In tema di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, l'attribuzione della qualità di "uomo d'onore" ad un soggetto, finché emerge e resta nell'ambito del procedimento in cui il collaboratore di giustizia riferisce tale qualifica, ha valore di una "notitia criminis" al pari di ogni altra e deve essere approfondita come tutte, ma quando viene introdotta nel processo a carico dell'accusato assume dignità di elemento di prova e deve essere valutata alla stregua dei criteri fissati dall'art. 192 cod. proc. pen., che riconosce alle dichiarazioni rese dal coimputato o dell'imputato di reato connesso o collegato valore di prova e non di mero indizio, purché esse trovino in altri elementi o dati probatori che possono essere di qualunque natura, e che devono essere rafforzativi di tali dichiarazioni accusatorie e consentire un inequivocabile collegamento logico con i fatti del processo e la persona degli accusati. Per quanto riguarda poi la prova della appartenenza all'associazione mafiosa, la ricostruzione della rete dei rapporti personali, dei contatti, delle cointeressenze e delle frequentazioni assume rilevanza ai fini della dimostrazione della "affectio societatis" anche se non attinente alla condotta associativa delineata dalla norma e a maggior ragione se non ad uno dei reati scopo del sodalizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/04/1995, n. 5466
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5466
    Data del deposito : 18 aprile 1995

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