Sentenza 8 ottobre 2014
Massime • 5
In tema di stupefacenti, la circostanza aggravante dell'associazione armata, ex art. 74, quarto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, pur se, diversamente da quella prevista dall'art. 416 bis, comma quinto, cod. pen. per l'associazione di tipo mafioso, richiede unicamente la disponibilità di armi da parte del sodalizio, non esigendo anche la correlazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti dalla consorteria, implica, però, necessariamente la prova che l'uso delle armi non sia esclusivamente personale del soggetto che le detiene.
La richiesta di giudizio immediato può essere presentata dal pubblico ministero nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare dopo la conclusione del procedimento dinanzi al tribunale del riesame e prima che la decisione sia divenuta definitiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto tempestiva la richiesta di giudizio immediato presentata prima della conclusione del giudizio di rinvio davanti al Tribunale del riesame a seguito dell'annullamento da parte della Corte di cassazione dell'ordinanza restrittiva).
In tema di perizia, non è configurabile alcuna nullità nel caso in cui, dopo l'avviso dato a verbale relativamente a giorno, ora e luogo fissati per l'inizio delle operazioni peritali, venga omessa una ulteriore comunicazione formale ai difensori e consulenti tecnici di parte circa il giorno e l'ora di prosecuzione delle operazioni fuori dell'ufficio, gravando sui difensori l'onere di procurarsi le necessarie informazioni, attesa la differente formulazione testuale del secondo comma dell'art. 229 cod. proc. pen., rispetto a quella del primo comma del medesimo articolo.
Ai fini della configurabilità del reato di partecipazione a un'associazione per delinquere comune o di tipo mafioso, non è necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo.
Il decreto con cui è disposto il giudizio immediato cosiddetto custodiale, ex art. 453, comma primo bis, cod. pen., in relazione ad un reato per il quale la custodia cautelare non è stata applicata è viziato da nullità a regime intermedio, soggetta alle condizioni ed ai limiti di deducibilità previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., e non da nullità assoluta, in quanto non difetta l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale.
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- 1. Inutilizzabilità mai a danno dell'imputato (Cass. 19496/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 settembre 2021
L'inutilizzabilità patologica opera solo "in malam partem" e non può risolversi a danno dell'imputato. L'istituto della inutilizzabilità di cui all'art. 191 c.p.p. è posto a garanzia delle posizioni difensive e colpisce le prove illegittimamente acquisite contro divieti di legge, quindi in danno del giudicabile vale a dire come prove a carico. Tale istituto, pertanto, in tutte le sue articolazioni (una delle quali è rappresentata dall'ipotesi prevista dall'art. 195 c.p.p., comma 1) non può essere applicato per ignorare un elemento di giudizio favorevole alla difesa che, invece, deve essere considerato e discusso secondo i canoni logico razionali propri alla funzione giurisdizionale. …
Leggi di più… - 2. Cosa può comportare l’omessa comunicazione da parte del perito nominato nel corso del dibattimentoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 agosto 2021
(Annullamento con rinvio) Il fatto La Corte d'Appello di Napoli confermava una sentenza del Tribunale di Torre Annunziata con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589 c.p., comma 2, perché con imprudenza, negligenza ed imperizia ed in violazione dell'art. 145 C.d.S., alla guida della propria auto, si immetteva su strada avente diritto di precedenza, senza dare la precedenza, nonostante il segnale di STOP, così cagionando la morte di un motociclista il quale sopraggiungeva dal lato destro, andando ad impattare contro il veicolo condotto dall'accusato, decedendo sul colpo. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la sentenza della Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/10/2014, n. 18756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18756 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2014 |
Testo completo
: * 18 756/ 15 : REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 08/10/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 2893/2014 GENNARO MARASCA Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE SILVANA DE BERARDINIS Dott. - Consigliere - N. 24132/2014 Dott. AR ZAZA Rel. Consigliere - Dott. ROSA PEZZULLO - - Consigliere - Dott. PAOLO MICHELI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UO IO N. IL 01/12/1967 ER AR N. IL 21/12/1967 CELENTANO FABIO N. IL 06/05/1958 FR CE NC N. IL 04/10/1958 FUSCO ENNIO N. IL 18/02/1948 ON LE N. IL 12/04/1964 GI GI N. IL 03/11/1969 GI TO N. IL 24/03/1983 SCOPPETTA ALFONSO N. IL 12/06/1972 VICCARO GIUSEPPE N. IL 18/11/1972 avverso la sentenza n. 2851/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 19/06/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione di NG MI, per il capo S3), non previsto come reato, con esclusione della pena di un anno di reclusione;
rigetto nel resto per tutti i ricorsi;
uditi i difensori dell'imputato NG MI, avv.ti Vittorio Giaquinto e Bernardo Brancaccio, che hanno illustrato i motivi di ricorso, concludendo per l'annullamento della sentenza;
uditi i difensori dell'imputato EL FA, avv.ti Massimo Preziosi e AN Aricò, che hanno concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per l'annullamento della sentenza;
avv. Marcoudito il difensore dell'imputato AO NC CE, SC in sostituzione dell'avv. NI Abet, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore dell'imputato DO NI, avv. Ettore Stravino, in sostituzione dell'avv. NI Cirillo, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; udito il difensore dell'imputato FI AR, avv. NC Strazzullo, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; udito il difensore dell'imputato SC LF, avv.to Teresa SO, che ha illustrato i motivi di ricorso, insistendo per l'annullamento della sentenza;
uditi i difensori dell'imputato RO US, avv.ti Ettore Stravino e AN Aricò, che hanno concluso riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per l'annullamento della sentenza;
udito il difensore degli imputati GI IG e GI SA, avv.to Luciana Biondi Polito, che si è riportata ai motivi di ricorso, insistendo per il loro accoglimento;
uditi i difensori dell'imputato SC IO, avv.ti Teresa SO e Bernardo Brancaccio, che hanno illustrato i motivi di ricorso insistendo per l'annullamento della sentenza RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19.6.2013 la Corte di Appello di Napoli ha confermato l'affermazione di responsabilità di: -NG MI, per i reati associativi di cui capi A, B, nonché per i reati di cui ai capi E2, G2, H2, 12 e S3, rideterminando la pena, ritenuta la continuazione tra tutti i reati, nella misura di anni ventitré di reclusione;
-SC LF, per i reati di cui ai capi U e 01, rideterminando la pena per il reato di cui al capo U, previa esclusione della contestata aggravante di cui all'art. 73, comma 6, D.P.R. 309/90, nella misura di anni sette di reclusione ed euro 27.000,00 di multa, e per i reati di cui al capo 01, con la già " ritenuta continuazione, nella misura di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa, e, quindi, nella misura complessiva di anni otto e mesi sei di reclusione ed euro 27.300,00 di multa;
-RO US, per il reato associativo di cui al capo B, nonché per i reati di cui ai capi Z1, P2, T2, U2, V2 e A3, rideterminando la pena, ritenuta la continuazione tra tutti i reati, nella misura di anni ventuno e mesi sei di reclusione;
-DO NI, per il reato di cui al capo L1, rideterminando la pena nella misura di anni sette di reclusione ed euro 30.000,00 di multa;
-FI AR, per il reato associativo di cui al capo A, nonché per i reati di cui ai capi Q2 e U3, rideterminando la pena, con la già ritenuta continuazione, per il capo A nella misura di anni otto di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, ed in ordine al reato di cui al capo Q2, nella misura di anni otto di reclusione ed euro 40.000,00 di multa e, quindi, nella misura complessiva di anni sedici di reclusione ed euro 41.500,00 di multa;
EL FA e AO NC CE, per il reato associativo di cui al capo B, nonchè per il reato di cui al capo E3, rideterminando la pena, con la già ritenuta continuazione, nella misura di anni diciassette di reclusione ciascuno;
-SC IO, per il reato di cui al capo A del procedimento n. 1392/07 R.G.Trib., riunito al presente procedimento n. 645/10 R.G.Trib, (riciclaggio continuato) in esso assorbito l'omogeneo reato di cui al capo G4), a lui ascritto in concorso con CC IA e AN NC, nei confronti dei quali si è proceduto separatamente, rideterminando la pena nella misura di anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro 2.200,00 di multa;
-GI IG e GI SA, per il reato di cui al capo 13, rideterminando la pena, con la già ritenuta continuazione, nella misura di anni sette mesi sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa ciascuno.
1.1. La sentenza impugnata muove dalla premessa- richiamando sul punto la sentenza di primo grado- della sussistenza di due associazioni, e specificamente di un'associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p., denominata clan LL - LI ON (capo A), avente per scopo la - commissione di delitti (estorsioni, traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e porto d'armi, omicidi), per l'acquisizione del controllo di attività lecite ed illecite nelle zone di Boscotrecase, Boscoreale, Trecase, Torre Annunziata e paesi limitrofi, in modo da conseguire, direttamente od indirettamente, la gestione ed il controllo di attività economiche, ovvero di realizzare vantaggi e profitti ingiusti, 2 con a capo LL US (cl. '76) e LL NI, nonché di un'associazione, ai sensi dell'art. 74 commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. 309/90 (capo B), con numero superiore a dieci partecipi, finalizzata a commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del medesimo decreto, avente lo scopo di importare dall'estero (Spagna ed Olanda) ed introdurre sul territorio nazionale ingenti quantitativi da commercializzare di sostanza stupefacente, parte della quale caduta in sequestro in varie occasioni, dotata di una stabile organizzazione e di un'ampia dotazione di mezzi (veicoli e locali con cui trasportare e presso cui custodire la sostanza) e risorse finanziarie, con accurata ripartizione dei compiti e con stabili collegamenti operativi sul territorio nazionale ed estero (in particolare in Spagna), facente capo a LL US.cl. 76, LL NI, e ON RI... Gli imputati rispondono, alcuni, di partecipazione ad una od entrambe le associazioni e di vari reati fine, altri, senza partecipare a tali associazioni, di acquisto, detenzione, o cessione illecita di stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 D.P.R. 309/90, ovvero di altre ipotesi delittuose, con agevolazione dell'attività dell'associazione ex art. 416 bis c.p.. 2. Avverso la predetta sentenza NG MI, a mezzo dei suoi difensori di fiducia, ha proposto due ricorsi, con i quali lamenta:
2.1. con il ricorso, affidato a tre motivi, a firma dell'avv. Vittorio Giaquinto: -con il primo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., per violazione di legge in relazione agli artt. 178 c.p.p. 416 bis, 648 ter c.p., 74 e 73 DPR 309/90 e per motivazione carente, illogica e contraddittoria, atteso che la Corte territoriale non ha motivato in ordine a quanto evidenziato nella memoria difensiva depositata dalla difesa circa la mancanza di prova della partecipazione dell'imputato alle associazioni contestate ai capi A) e B) e l'insussistenza del delitto di riciclaggio di cui al capo S3), vizio questo determinante la nullità della sentenza;
in particolare, non vi è prova in ordine all'adesione dell'imputato all'associazione camorristica denominata clan LL, essendo i reati fine circoscritti agli stupefacenti e non essendo, comunque, il mero rapporto di frequentazione con LL US sufficiente a fondare l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto in questione, così come è stato rilevato per il coimputato NE, assolto da tale delitto associativo;
il soprannome OZ annotato nel libro mastro sequestrato nella villa a AU non è riferibile all'imputato, essendo emerso dal dibattimento che tale soggetto andava individuato nel Cirillo, laddove, per quanto concerne l'ulteriore condotta attribuita all'imputato di reinvestimento e reimpiego del denaro provento delle attività illecite del sodalizio, con condotta di intermediazione tra LL US e PA GU, ebbene, quest'ultimo è stato condannato per il delitto di ricettazione e non per quello di reimpiego, con 3 яв esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91; né vi è prova della partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, non essendo stato dimostrato che le presunte compravendite di stupefacente fossero sorrette dalla volontà dell'imputato di aderire al programma criminoso dell'associazione; inoltre, la partecipazione al delitto associativo di cui all'art. 74 DPR 309/90 si fonda sui risultati delle conversazioni intercettate, ma la Corte territoriale non ha valutato la circostanza che tali conversazioni sono prive del connotato di chiarezza e della decifrabilità dei significati;
per quanto concerne, poi, i singoli episodi di cui all'art. 73, l'imputato ha chiarito il contenuto delle conversazioni, ma la Corte territoriale non ha valutato che il contenuto ambiguo F delle conversazioni captate non può ritenersi sufficiente a fondare la declaratoria di responsabilità; anche a voler considerare tali conversazioni sufficienti per i singoli episodi, non lo sono per il delitto associativo di cui all'art. 74, non emergendo appunto la prova della preventiva adesione al programma;
per quanto concerne, infine, il reato S3 relativo al reimpiego di denaro, andava riservato al ricorrente il medesimo trattamento dello PA, per il quale è stata esclusa l'ipotesi di cui all'art. 648 ter c.p., riqualificata in quella meno grave di cui all'art. 648 c.p.; la Corte territoriale non ha in alcun modo motivato in - ordine a tale disparità di trattamento, né in relazione al fatto che non vi è in atti • la prova che il denaro ricevuto dallo PA sia stato in realtà materialmente investito e, dunque, immesso nel circuito economico;
-con il secondo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 7 L. 203/91, 62 bis e 133 c.p., atteso che la motivazione si presenta carente, illogica e contraddittoria in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 1. 203/91 ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
la Corte territoriale ha riconosciuto la circostanza aggravante speciale ex art. 7 legge 203/91, pur in mancanza di prova in ordine alla consapevolezza e volontà dell'imputato di agevolare attraverso la propria condotta l'attività dell'associazione camorristica, non motivando sul comportamento in concreto assunto al fine della sussistenza di detta aggravante, neppure con riferimento alla consumazione dei reati in . materia di stupefacenti;
inoltre, i giudici d'appello si limitano a richiamare l'estrema gravità delle condotte contestate in relazione all'istanza di concessione delle attenuanti generiche senza considerare l'incensuratezza dell'imputato ed il comportamento processuale dello stesso;
-con il terzo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 12 sexies L. 306/92, atteso che i beni immobili sono stati acquistati dall'imputato con denaro proveniente dall'eredità del padre, NG IG, (per € 80.000,00, come da assegni circolari di € 10.000,00 cadauno) e dalle donazioni effettuate dalla 4 प्र madre ai figli del ricorrente (quanto ad € 40.000,00, come dalla copia dei quattro titoli tratti sulla banca ICCREA); nulla, poi, viene detto con riguardo ai beni mobili;
2.2. con il ricorso, affidato ad otto motivi, a firma dell'avv. Bernardo Brancaccio: -con il primo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p., per mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 416 bis c.p., limitandosi la sentenza impugnata a richiamare le valutazioni del primo giudice, senza riferimenti all'appartenenza dell'imputato al sodalizio mafioso, incentrando la sua analisi sulla dimostrazione dell'appartenenza dell'imputato al sodalizio ex art. 74 D.P.R. 309/90, ma la.. partecipazione a tale associazione non comporta ex se la partecipazione all'altro sodalizio;
ove identificabile nel "Mozz", la partecipazione dell'imputato al sodalizio ex art. 416 bis c.p. avrebbe dovuto comportare la vendita in esclusiva dei suoi prodotti caseari ai ristoranti della zona, taglieggiandoli, ma ciò non è avvenuto;
inoltre, l'attività di reimpiego di denaro, può essere effettuata anche con riguardo al denaro proveniente dall'attività ex art. 74; -con il secondo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in riferimento agli artt. 648 ter c.p., atteso che, come evidenziato nelle recenti sentenze di legittimità (S.U. n. 25191/2014), l'autore del reato di cui all'art. 648 ter c.p. deve essere estraneo all'associazione a delinquere stante la clausola di riserva;
l'attività di riciclaggio contestata al ricorrente in qualità di associato deve essere qualificata come attività di reimpiego dei proventi dell'attività illecita dell'associazione a delinquere della quale egli stesso faceva parte;
ne consegue che nessuna responsabilità può ravvisarsi a carico dell'imputato in relazione a tale ipotesi di reato, essendo assorbita l'attività di riciclaggio nella condotta associativa, in virtù della clausola di esclusione;
-con il terzo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in riferimento all'art. 7 L. 203/91, atteso che tale contestata aggravante richiede per la sua configurazione il dolo specifico di agevolare l'associazione mafiosa, che non è ravvisabile a carico del ricorrente, il cui unico obiettivo era quello di saldare il debito usurario al LL, recidendo, per sua libera determinazione, ogni . rapporto con il predetto dal 2006, estinta ogni pretesa usuraria;
-con il quarto motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p., in relazione alla violazione dei criteri di dosimetria della pena di cui all'art. 133 c.p., essendo stata irrogata una pena esorbitante;
l'imputato, infatti, è soggetto incensurato, che si è determinato al crimine non per libera 5 : scelta, ma perché letteralmente costretto dal LL e dal 2006 non ha più avuto rapporti con quest'ultimo; -con il quinto motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p., in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, stante il difetto di motivazione sul punto;
-con il sesto motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p., in relazione alla mancata osservanza delle norme in materia di confisca di beni di presunta provenienza illecita, atteso che i beni immobili costituiti dal terreno alla via Serroni in Battipaglia e dall'abitazione nella medesima località sono stati acquistati con denaro proveniente in parte dalla successione mortis _causa del padre, NG IG (come. da assegni ricevuti per € 80000,00 dalla.. sorella NG Sabatina, in virtù di cessione della sua quota sull'immobile ereditario), in altra parte con i soldi donati da sua madre ai nipoti (suoi figli di primo letto) e con la residua parte con una linea di credito con la banca di credito cooperativo;
-con il settimo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p., in relazione alla violazione di cui all'art. 192/1 e 2 c.p.p., atteso che i quattro episodi di cui all'art. 73 DPR 309/90 non si fondano su una prova certa;
-con l'ottavo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione alla violazione dell'art. 74 D.P.R. 309/90, atteso che la sentenza impugnata è assolutamente carente dal punto di vista motivazionale, in ordine alla partecipazione dell'imputato all'associazione a delinquere capeggiata da LL US, attiva nel commercio internazionale di sostanza stupefacente;
in particolare, la notizia riferita dal teste Petrocelli, circa la sua frequentazione con i colombiani, tra cui CH ND UL ES, trovato morto, insieme alla sua compagna, nei pressi di Tarragona, è incompleta, non evidenziando che il delitto di cui il CH fu vittima avvenne in ambito passionale;
quanto alla frequentazione di altri colombiani, essa è riconducibile ai rapporti amìcali che aveva con alcuni parenti della moglie e all'attività di commerciante di smeraldi da lui svolta;
dal primo momento, infatti, l'imputato aveva evidenziato che i rapporti con gli amici colombiani erano destinati all'acquisto di smeraldi, produzione tipica colombiana che acquistava recandosi all'estero e che rivendeva ad un suo amico gioielliere, che si trovava sulla riviera romagnola;
totalmente trascurata è stata la versione difensiva dei fatti relativi all'auto carica di 700 kg. di cocaina, che non è stata mai rinvenuta e, quanto alle intercettazioni a bordo della SAAB tra il NG e PA GU SÉ, persona alla quale aveva prestato molto danaro da investire in operazioni andate male, le stesse pur essendo non prive di un certo significato, possono 6 t essere lette con la differente chiave lettura che l'imputato offre, vale a dire sue esagerazioni, al fine di spaventare lo PA ed indurlo alla restituzione del danaro da questi investito.
3. RO US, ha proposto due ricorsi a mezzo dei propri difensori di fiducia, Ettore Stravino e AN Aricò, lamentando:
3.1. con i primi due motivi di entrambi i ricorsi: - la violazione e falsa applicazione della legge processuale penale, con riferimento all'art. 453, comma 1-ter c.p.p., nonché la mancanza della motivazione, atteso che la richiesta di giudizio immediato è stata avanzata dalla Procura, quando si era ancora in attesa di trattare davanti al Tribunale del Riesame. il giudizio di rinvio, dalla Cassazione, che aveva, appunto, annullato l' ordinanza restrittiva, sicchè il decreto di giudizio immediato è nullo;
se è pur vero, infatti, che il prevalente orientamento giurisprudenziale è nel senso di ritenere che sia sufficiente la definizione del procedimento ex art. 309 c.p.p., e non anche la definitività dell'emessa ordinanza restrittiva, è altrettanto vero che detta interpretazione tradisce la ratio della norma, come inequivocabilmente dimostrato dall'espresso richiamo in essa contenuto al decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame;
in ogni caso, il provvedimento impugnato risulta viziato anche sotto il diverso profilo della totale mancanza di motivazione sul punto;
- la violazione e falsa applicazione della legge processuale penale in relazione all'art. 229/2 c.p.p., con specifico riferimento alla perizia fonica avente ad oggetto la trascrizione integrale di tutte le intercettazioni ambientali e telefoniche in atti, nonchè la mancanza della motivazione;
in particolare, dopo l'avvenuto inizio delle operazioni peritali ed il primo incontro del 9 agosto 2010, al quale hanno partecipato per il RO il difensore, avv. D'Onofrio, ed i consulenti tecnici di parte (come si desume dal relativo verbale allegato al ricorso), i periti hanno svolto le restanti trascrizioni e, dunque, proseguito nello svolgimento delle operazioni peritali, senza dare alcun avviso, nemmeno informale, alle parti, ai loro difensori o ai consulenti, in tal modo impedendo alle parti di partecipare alle operazioni peritali, dando luogo ad una nullità di generale, inquadrabile nella previsione dell'art. 178 lett. e) c.p.p.; la questione si presenta assolutamente decisiva, fondandosi l'emessa condanna praticamente solo sulle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche ed ambientali;
3.2. con il ricorso a firma dell'avv. Aricò, lamenta, altresì: -con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione della legge processuale penale, con riferimento agli artt. 192 e 533 c.p.p., nonché la violazione e falsa applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 74 d.p.r. 309/90, e la contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza della motivazione, atteso che 7 la Corte di Appello di Napoli è giunta all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il contestato reato associativo, in assenza di elementi probatori certi dai quali desumere la sussistenza dei presupposti di cui al citato art. 74 d.P.R. 309/90, elevando a dignità di prova elementi che tali non sono, perché qualificabili solo come meri indizi, e, dall'altra, mancando di valutarli, alla luce dell'intero contesto nel quale tali elementi erano inseriti;
in particolare, vi è in atti la prova che il RO è estraneo all'organizzazione del clan e alla suddivisione dei profitti, come peraltro attestato dal libro mastro sequestrato a AU, che smentisce anche la circostanza che il RO fosse la testa di ponte tra il LL e la cellula laziale del clan;
inoltre, la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto della mancata indicazione del RO tra i partecipi alle fasi. organizzative dei singoli fatti contestati, la mancata conoscenza non solo dei dettagli delle singole operazioni, ma persino della commissione di molte di esse, nonchè l'estemporaneità degli interventi nei singoli fatti delittuosi ed in tal senso è emblematico l'episodio di cui al capo T2; quantunque la condotta partecipativa possa atteggiarsi nelle più differenti forme, è altrettanto vero che i giudici del merito avrebbero dovuto domandarsi se nella fattispecie in esame un soggetto che non sa nulla dell'organizzazione dei singoli traffici delittuosi ed ha contatti sempre con un unico soggetto, possa dirsi veramente partecipe del sodalizio criminoso e ciò alla stregua degli stessi criteri enucleati dalla giurisprudenza in materia;
non vi è nel provvedimento impugnato un riferimento a dati concreti dai quali possa evincersi l'affectio societatis ed il cennato vizio motivazionale, è la più evidente manifestazione dell'illogicità della ricostruzione operata in sentenza, oltre che della già lamentata violazione della legge, con specifico riferimento all'art. 74 D.P.R. 309/90; -con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione della legge processuale penale, con riferimento agli artt. 192 e 533 c.p.p., nonché la violazione e falsa applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 73 d.P.R. 309/90 e la contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza della motivazione, atteso che la Corte di Appello rispetto ai singoli episodi delittuosi, si fonda sui contenuti non esaustivi delle diverse intercettazioni telefoniche, mancando di "rileggere" tali dati alla luce delle emergenze dibattimentali e del fatto che l'imputato è stato coinvolto nei singoli atti criminali in maniera sempre improvvisa ed estemporanea ed, a volte, dopo che i reati erano stati consumati, come ad esempio, in relazione al capo T2, ovvero con riguardo agli altri capi;
-con il quinto motivo, la violazione e falsa applicazione della legge processuale penale, con riferimento all'art.7 L. n. 203/1991, atteso che difettano nella fattispecie in esame gli elementi caratterizzanti l'aggravante in questione, non 8 essendovi la consapevolezza da parte dell'imputato di fornire un contributo al perseguimento dei fini del clan;
-con il sesto motivo, la violazione e falsa applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 3 e 4 della legge 146/2006, nonchè contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza della motivazione, atteso che la configurabilità della speciale aggravante della transnazionalità risulta applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione a delinquere, ma nel provvedimento impugnato manca ogni riferimento a tale distinto gruppo criminale, cosìcchè la decisione emessa deve ritenersi irrimediabilmente viziata, sotto il duplice profilo della violazione di legge e della mancanza di motivazione;
-con il settimo motivo, la violazione e falsa applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 80, comma secondo, d.P.R. 309/90, nonchè contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza della motivazione, atteso che non vi è alcun riferimento al grado di tossicità della sostanza sequestrata, sicchè, addirittura, la stessa capacità dopante deve ritenersi presunta;
la recente pronuncia delle S.U. della Cassazione evidenzia come non sia corretto ragionare in termini di peso complessivo della sostanza e che, invece, sia necessario ragionare in termini di "dosi soglia", calcolate sulla base dell'effettiva quantità di principio attivo riscontrata nella sostanza detenuta;
alla luce di tali principi il provvedimento impugnato è illegittimo, omettendo ogni valutazione al riguardo;
-con l'ottavo motivo, la violazione di legge e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio;
in particolare, la Corte territoriale ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche, sulla base della gravità dei fatti e del comportamento processuale dell'imputato, senza considerare il suo ruolo marginale;
tale valutazione è censurabile, in quanto viola i criteri sanciti dall'art. 133 c.p., in forza dei quali non può non ritenersi che un incensurato, che abbia anche in parte ammesso determinate condotte, meriti il riconoscimento delle invocate attenuanti;
3.3. con il ricorso a firma dell'avv. Stravino lamenta anche: -con il terzo motivo, la mancanza e/o manifesta contraddittorietà e/o illogicità del giudizio di colpevolezza del RO, in ordine al concorso nella detenzione e nel trasporto illecito di 16 Kg. di cocaina di cui al capo d'imputazione Z1; in particolare, la motivazione del giudizio di responsabilità dell'imputato è frutto di un evidente travisamento delle risultanze probatorie, come si evince dalla conversazione del 13.12.2004 ore 21.54, sicchè anche a voler ritenere che il RO, presente nell'auto a bordo della quale sarebbe stato programmato l'episodio delittuoso, fosse a conoscenza dell'effettivo e concreto scopo del viaggio, egli non diede neppure un minimo contributo, né materiale, né 9 psicologico alla sua preparazione ed effettuazione, né l'incarico di prendere in consegna la Lancia Y, dotata di un vano segreto, aveva relazione con il viaggio commesso al Di Biasio, come non vi è prova che l'incarico sia stato eseguito dal RO e che vi sia corrispondenza con la Lancia Y nella quale venne rinvenuta dai C.C. di Formia la somma di € 531.940,00; -con il quarto motivo, la mancanza e/o manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione del giudizio di colpevolezza del RO, in ordine al concorso nell'illecita detenzione e nell'illecito trasporto da AN CO e NO a Boscotrecase di un imprecisato, ma ingente, quantitativo di cocaina, di cui al capo d'imputazione P2, atteso che la Corte territoriale ha ritenuto il RO colpevole di tale imputazione, ricavandone la prova dalle conversazioni telefoniche intercettate il 23 marzo 2006, dal sequestro di 116 kg. di cocaina rinvenuta lo stesso giorno in un terreno attiguo all'abitazione di Boscotrecase della famiglia LL-ON e dai dati di tracciamento e localizzazione della SIM usata da US LL, ma tali elementi non paiono sufficienti per ritenere provato che la cocaina sequestrata in Boscotrecase fosse stata, in tutto od in parte, ivi trasportata proprio quel giorno da US LL o, comunque, dal RO;
il fatto che quel giorno US LL fosse diretto a Boscotrecase, facendosi accompagnare da un'autovettura guidata dal RO e da un'altra autovettura con a bordo AF OS e RI ON, così come la rocambolesca discesa al volo del LL dall'autovettura sulla quale viaggiava e le conversazioni intercettate non forniscono prova certa che taluna delle autovetture trasportasse un quantitativo ingente di sostanze stupefacenti, ben potendo trovare la vicenda spiegazioni alternative;
le conversazioni sull'utenza in uso a US LL dimostrano che costui lasciò l'autovettura condotta dal RO per recarsi a bordo di quella dell'OS, ma, anche a voler ammettere che una delle due autovetture trasportasse cocaina, nulla dimostra che ne fosse consapevole anche il RO, al quale era stato chiesto da NI LL il favore di accompagnare a Boscotrecase il fratello US;
-con il quinto motivo, la mancanza e/o manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione del giudizio di colpevolezza del RO in ordine al concorso nell'illecito acquisto ed importazione dalla Spagna in Italia di kg 54,555 di 3 cocaina, di cui al capo d'imputazione T2, atteso che il RO venne coinvolto nella vicenda solo quando il camion che trasportava la predetta sostanza stupefacente verso il basso Lazio era stato già fermato da oltre tre ore da una pattuglia della G.di F. e nessun contributo poteva più fornire alla prosecuzione dell'attività criminosa in questione;
-con il sesto motivo, la mancanza e/o manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione del giudizio di colpevolezza del RO, in ordine al concorso 10 nell'illecito acquisto, nell'illecita importazione dalla Spagna in Italia, nell'illecito trasporto e nell'illecita detenzione di un imprecisato- ma non inferiore a 35 Kg. - quantitativo di cocaina, di cui al capo d'imputazione U2, nonché nell'illecito acquisto e nell'illecita importazione dalla Spagna all'Italia di un imprecisato quantitativo di cocaina, di cui al capo d'imputazione V2, atteso che le emergenze processuali considerate dalla sentenza impugnata denunziano, tuttavia, ancora una volta, l'inesistenza di elementi che indichino, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il RO, tirato in ballo da US LL all'improvviso ed allorché il camion che trasportava la sostanza stupefacente, proveniente dall'Italia settentrionale, si approssimava al casello autostradale di Cassino, fosse pienamente consapevole delle ragioni per le quali il LL aveva richiesto il suo aiuto e, dunque, avesse agito con il dolo di concorso necessario per ritenerlo colpevole dei delitti in questione;
medesime risultanze, inoltre, consentono di escludere decisamente che il RO abbia fornito un qualche contributo all'illecito acquisto ed all'illecita importazione dalla Spagna all'Italia, che costituiscono le uniche condotte contestate in relazione al quantitativo di sostanza stupefacente di cui al capo d'imputazione V2; -con il settimo motivo, la mancanza e/o manifesta illogicità e/o contraddittorietà del giudizio di colpevolezza del RO in ordine all'illecita detenzione ed all'illecito porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo, di cui al capo d'imputazione A3, atteso che il contenuto della conversazione del 10 giugno 2006 tra il RO e colei che era allora la sua fidanzata, RO LS, non consente logicamente di escludere che la pistola in possesso del RO fosse solo un giocattolo, sia pur non riconoscibile come tale, per non aver l'estremità della canna occlusa dal prescritto visibile tappo rosso, così come non consente di ricavare la detenzione di detta arma da parte del RO in circostanze di tempo e di luogo diverse, cioè anteriori o successive.
3.3.1. Con i restanti motivi del ricorso, a firma dell'avv. Stravino, il RO ha dedotto questioni in buona parte sovrapponibili a quelle di cui al ricorso dell'avv. Aricò e relative, segnatamente, al vizio motivazionale in merito alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la partecipazione all'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90, al vizio motivazionale in merito alla ritenuta ricorrenza delle aggravanti di cui all'art. 7 I. 203/91, della transnazionalità ex art. 4 L. 146/2006 e di cui all'art. 80/2 d.P.R. 309/90, in relazione ai capi Z1, P2,T2 e U2; inoltre, lamenta: -il vizio motivazionale relativo alla sussistenza dell' aggravante di cui all'art. 80/1 lett. d) d.P.R. 309/90, in relazione al capo P2, circostanza questa che è stata solo enunciata in imputazione, ma non esplicitata e dimostrata;
11 т - il vizio motivazionale relativo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 74/4 D.P.R. 309/90, atteso che non risulta dimostrato in alcun modo che l'associazione, sia pure a mezzo di uno o più dei suoi membri, avesse la disponibilità di armi;
l'unico episodio in cui compare un'arma è quello emergente dalla conversazione del 10.6.2010, ma dalla quale non è possibile evincere che tale arma, in possesso del RO, fosse nella disponibilità dell'associazione; - il vizio motivazionale relativo alla sussistenza dell'aggravante dell'art. 112 n. 4 c.p. in relazione ai capi P2 e T2, per essere stati i reati in questione commessi avvalendosi di un minore, circostanza della quale non vi è prova, - il vizio motivazionale e la violazione di legge, in merito alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 5 L.895/67 per i delitti di cui al capo.. A3, atteso che non ricorrono nella fattispecie elementi per non riconoscere tale speciale attenuante;
- il vizio motivazionale in merito al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., in relazione a tutti i delitti per i quali l'imputato è stato giudicato, nonché in merito alla determinazione della pena.
4.FI AR, per il tramite del suo difensore di fiducia, ha proposto distinti ricorsi per cassazione, deducendo, con il primo ricorso, plurimi profili di nullità della sentenza impugnata, per i vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b), c) e d) c.p.p., in relazione agli artt. 268 e 603 c.p.p. e agli artt. 416 bis c.p., 629 n. 1 e 2, c.p., nonché 73/1 e 6 d.P.R. 309/90 e 81 c.p.; in particolare, il ricorrente adduce che le prove assunte a suo carico (dichiarazioni del collaboratore di giustizia RE NI, testimonianze dei verbalizzanti ed il tenore di alcune conversazioni telefoniche, specificamente quelle corrispondenti ai numeri 512 e 516) non sarebbero sufficienti al fine del giudizio di responsabilità; la posizione del RE, è da premettere, non è quella di teste diretto dell'accusa, atteso che le dichiarazioni assunte e qualificate quali prove di responsabilità non sono altro che un "sentito dire", avendo lo stesso collaborante evidenziato in data 4.03.2011, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, di non conoscere la situazione societaria della ditta OT e di non avere una conoscenza diretta in merito all'infiltrazione del LL nella ditta in questione, ma tale circostanza costituisce un elemento supposto del collaborante, sulla base di una confidenza ricevuta dallo stesso ricorrente, che, però, in sede di interrogatorio non ha confermato tale confidenza;
nella specie, dunque, trattasi di testimonianza de relato, ossia di un mero indizio, che, a norma dell'art. 192/2° comma c.p.p. può concorrere con altri elementi a formare la prova della colpevolezza;
la trascrizione della conversazione telefonica n. 516 del 4.5.2006, come già evidenziato in appello, non è "fedele", non corrispondendo al reale contenuto della conversazione che comprova, invece, l'estraneità dal FI ai 12 fatti;
a seguito della contestazione sul contenuto di tale conversazione, la Corte territoriale avrebbe dovuto provvedere -piuttosto che consegnare un supporto magnetico contenente la conversazione alla difesa del ricorrente- al riascolto della conversazione, o nominare un consulente, al fine di valutare l'affidabilità della prova, disponendo la rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p.; in particolare, l'ordine di acquisto per LL IA venne ricevuto per il C.O.S. (Consorzio Ortofrutticolo stabiese) e non dalla ditta Scatognelle, come comprovato dalla documentazione in atti;
inoltre, manca la prova che la ditta Scatognelle svolgesse attività nel periodo in contestazione, mentre l'elemento fondante che doveva, in ogni caso, essere considerato, era quello che il teste AS, ha dichiarato di non aver subito minacce per l'acquisto della merce;
anche. la motivazione sulla "qualifica" personale di OS RU, nella conversazione n. 512, contestata al FI, non risulta esatta, atteso che l'OS dalla documentazione in atti risulta che nel periodo in contestazione era un dipendente della LA NG, come riferito dallo stesso RE;
quest'ultimo, poi, riferisce altresì che il LL aveva concesso la somma di € 50.000,00 al FI per l'acquisto di attrezzature necessarie per la sua azienda, circostanza questa riferita anche dall'imputato che lo esclude dalle condotte partecipative all'associazione; se fosse vera la dichiarazione del RE, in ordine all'intromissione del LL nella ditta Scatognelle, non si configurerebbe il ruolo di partecipe dell'imputato, essendo stato estromesso dalla conduzione della ditta ed operando sotto vessazione;
per quanto concerne il reato di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti, le risultanze delle intercettazioni non possono costituire prova certa di responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio, del coinvolgimento dell'imputato nelle ipotesi di reato in contestazione, dovendo, invece, tali conversazioni essere interpretate in relazione all'ammanco di denaro, il cui autore viene individuato nel fratello del ricorrente, FI AF, ai danni del LL;
nelle conversazioni tra il LL e l'imputato, molte "allusioni" che il primo rivolge al secondo sono delle minacce, nemmeno tanto velate, tanto è vero che il LL pretendeva la restituzione di quanto sottratto da FI AF dal fratello AR, ma prendeva le distanze dalla vicenda, ciò a dimostrare la sua estraneità ai fatti, come emerge dalla conversazione n. 1187 dell' 11.05.2006, indicata in sentenza;
in ogni caso, l'intercettazione telefonica captata deve avere contenuti di chiarezza, decifrabilità di significati, senza lasciare margini di dubbio sul significato complessivo delle conversazioni, elementi questi che non si ravvisano nella fattispecie;
i giudici d'appello, poi, non motivano in ordine al mancato accoglimento della richiesta di continuazione tra i reati di cui ai capi A, U3 e Q2; inoltre, con riguardo al provvedimento di confisca dei beni, ove le motivazioni addotte nel ricorso comprovassero 13 T l'estraneità del ricorrente all'ipotesi associativa, verrebbero, di conseguenza, meno i presupposti del provvedimento patrimoniale di confisca;
nell'ipotesi di confisca ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. 306/92, assume rilievo la correlazione tra un patrimonio ingiustificato ed una persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna, o applicata la pena patteggiata, ma la sentenza impugnata, nel valorizzare il concetto di sproporzione e la prova testimoniale proveniente dal teste NI, non dà peso alla lettura degli atti contabili che, sono stati depositati dalla difesa, tendenti a comprovare la corretta relazione tra patrimonio e beni;
in sostanza la sentenza impugnata non considera che il teste NI non ha mai dato riscontro contabile della ditta Scatognella, non valuta il reddito complessivo del nucleo familiare dell'imputato che può giustificare ampiamente il possesso dei beni, ma valuta erroneamente l'estensione dei terreni che riguardano le particelle catastali di appartenenza della moglie del condannato;
che nella memoria della difesa è stata allegata tutta la situazione contabile che dava ampia spiegazione delle vicende economiche e finanziarie che hanno permesso l'acquisto ed il mantenimento società, affrontando in modo preciso e matematico il concetto di proporzione, ma la Corte territoriale non valuta la circostanza, né spiega il motivo della inaffidabilità della documentazione contabile, facendo leva sulla dichiarazione testimoniale, non riscontrata da documentazione contabile.
4.1.Con altro ricorso il FI lamenta la nullità della sentenza per mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606 lett. c) c.p.p., in relazione all'art. 12 sexies L. 302/92; in particolare, la Corte territoriale sul presupposto della condanna del FI per i reati di partecipazione all'associazione a delinquere e per i reati relativi alla sostanza stupefacente, opera la confisca dei beni all'imputato, ritenendo pienamente applicabile il principio dettato dall'art. 12 sexies L. 302/92 ed affida la motivazione del provvedimento di confisca alla prova della sproporzione tra reddito e beni e alla dichiarazione testimoniale resa dal m.llo NI, che chiarisce di non aver effettuato accertamenti sulla ditta Scatognella;
l'analisi effettuata dal Tribunale e dalla Corte sul patrimonio e sul reddito del FI è inesatta, in quanto il m.llo NI non dà una valutazione complessiva della situazione dell'imputato e comunque non è stata considerata la documentazione contabile prodotta dalla parte;
dalla dichiarazione del teste qualificato non può evincersi la caratteristica di sproporzione, così come descritta dalla Suprema Corte, in quanto il teste NI non inserisce tra i dati da valutare i redditi di attività del nucleo famigliare del FI che avrebbero costituito un elemento di valutazione in ordine al concetto di sproporzione. 14 4.2.Il FI ha depositato in data 11 agosto 2014 motivi aggiuntivi con i quali ha sviluppato ulteriormente tutte le questioni già proposte.
5. AO NC CE ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, affidato a nove motivi, con i quali lamenta: -con il primo motivo, la ricorrenza del vizio di violazione di legge e di motivazione, ai sensi dell'art.606, primo comma, lett. c) ed e), c.p.p, con conseguente nullità della sentenza in ordine al solo capo B), in relazione al disposto di cui agli artt. 453, comma 1 bis, e 455, comma 2, c.p.p. e 178/1 lett. b) c.p.p., in tema di validità e presupposti del giudizio immediato c.d. "custodiale", non essendo stata applicata per il capo B) la custodia cautelare, nonchè l'illogicità e la carenza. della motivazione sul punto, anche sulla base_ dell'effetto estensivo dell'impugnazione del coimputato EL, data l'identità della questione trattata, ai sensi dell'art. 568 c.p.p.; in particolare, il ricorrente- premesso di essere stato tratto a giudizio immediato cd. "custodiale", previsto dagli artt. 453, comma 1 bis, e 455/2 c.p.p., sia in relazione al delitto di cui al capo E3 (per il quale era stata applicata la misura cautelare), che per il delitto associativo di cui al capo B (per il quale non era in atto misura custodiale) e che non risulta dagli atti eccepita in primo grado la questione dell'invalidità del decreto di giudizio immediato, pur avendo il Tribunale affrontato la questione- ha dedotto che la disciplina del giudizio immediato "custodiale" prevede che tale rito possa instaurarsi esclusivamente in relazione alle imputazioni per le quali vi è lo stato di custodia cautelare, laddove per il capo B) non era in atto alcuna misura;
nel caso di specie, poi, ove si consideri quanto evidenziato alla pg. 36 della sentenza di primo grado, circa il disposto giudizio immediato nei confronti dell'imputato limitatamente al capo E3), la condanna del AO in ordine al delitto associativo è nulla, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) c.p.p., per violazione delle norme concernenti l' esclusività dell'azione penale in capo al P.M.; la sentenza, dunque, va annullata con restituzione degli atti al P.M., quanto al delitto di cui al capo B) della rubrica, atteso che la valutazione operata dalla Corte territoriale in merito a tale questione -circa la mancata tempestiva eccezione di nullità e la sanatoria ex art. 182 c.p.p., trattandosi di nullità da qualificarsi a regime intermedio- si presenta errata;
-con il secondo motivo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. c) ed e) c.p.p, in ordine al solo capo E3); invero, nella rubrica del capo E3), si contesta al AO, unitamente ad AM US, SO SA ed altri soggetti, di aver acquistato ed importato "dalla Spagna ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, di cui kg. 32,348 caduti in sequestro in data 25/02/2008 in Napoli;
Kg 104,116 in data 26/02/2008 in Fisciano (Sa) ..dal novembre 2007 al 26.2.2008 ", laddove l'imputato, andava 15 assolto dall'imputazione E3, per l'assenza di corrispondenza tra le condotte del AO e l'epoca di contestazione;
la contestazione come formulata, attiene ai due viaggi a seguito dei quali è avvenuto il sequestro, verificatisi però 1 successivamente rispetto al periodo che i giudici di merito individuano come significativo per l'uscita di scena del AO dall'organizzazione, in quanto ritenuto non affidabile;
la sentenza impugnata, benchè sia stata formulata tale eccezione, alcunchè ha evidenziato sul punto ed anche a voler considerare come riferibile al AO la partecipazione a due importazioni di sostanza stupefacente, non meglio identificate, in data 14-17 gennaio 2008 e 24-30 gennaio 2008, per essere stati monitorati i relativi trasporti dei carichi considerati di copertura, occorreva verificare se tali condotte potessero rientrare nell'imputazione di cui al capo E3, che si riferisce inequivocamente alle importazioni di febbraio 2008; nel caso in cui l'imputazione non contenesse le contestazioni mosse risulterebbe irrimediabilmente leso il diritto di difesa dell'imputato, con conseguente nullità delle sentenze di merito, in relazione al disposto di cui agli artt. 521 e 522 c.p.p.; -con il terzo e quarto motivo, i vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p, sia con riferimento al capo B) che al capo E3) della rubrica, per l'erronea applicazione dell'art. 192/2, c.p.p. in relazione agli artt. 4 e 73 del DPR 309/90 e per l'illogicità e contraddittorietà della motivazione;
ed invero, i Giudici di primo e secondo grado, non hanno fatto buon governo dell'unanime interpretazione giurisprudenziale a tenore della quale, per ritenere integrata la partecipazione all'associazione per delinquere, non è sufficiente il concorso in taluno dei reati fine riconducibile all'associazione medesima, ma occorre l'assunzione di un ruolo funzionale all'associazione e alle sue dinamiche . operative, che sia espressione non occasionale dell'adesione al sodalizio e alla sua sorte, con l'immanente coscienza e volontà di farne parte e di contribuire al . suo illecito sviluppo;
il giudice delle indagini preliminari, sulla base dello stesso . materiale probatorio (rimasto immutato), poi, utilizzato dai giudici di primo e . secondo grado, aveva escluso la presenza di un grave quadro indiziario a carico . dell'imputato, per il delitto di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 . D.P.R., in ragione del limitatissimo spazio temporale di "attività" del predetto, per soli due mesi, dal dicembre 2007 al gennaio 2008; il giudice d'appello si limita a richiamare lo stesso argomento illogico sostenuto dal Giudice di primo grado, secondo cui le modalità di spedizione utilizzate dal AO sono le stesse di quelle individuate per le spedizioni che coinvolgono il EL e per le quali è intervenuto il sequestro;
illogica, poi, appare l' indicazione della natura 1 indiziaria del linguaggio convenzionale ("maiali" piuttosto che "coca cole"), interpretandosi tale linguaggio come destinato a dissimulare lo stupefacente, 16 solo presupponendo, a base del ragionamento, ciò che, invece, il dato dovrebbe puntare a dimostrare, con chiara autoreferenzialità del percorso logico che come tale diviene palesemente illogico (prima si dovrebbe dimostrare che c'era dello stupefacente e poi si dovrebbe ritenere il frasario soltanto convenzionale); nessuna risposta, poi, ha dato la Corte territoriale rispetto alle chiare spiegazioni che l'imputato ha fornito sin dal primo grado in ordine ai contatti ed al trasporto effettuato unitamente al SO, il quale ben avrebbe potuto utilizzare il AO, esperto trasportatore accreditato presso il grossista Makrò, per acquisire credito e modalità di trasporto da utilizzare in secondo momento;
la sentenza di secondo grado si spende nel rappresentare gli elementi indiziari a carico del EL in ordine alla partecipazione al delitto di cui al capo E3), per inferirne,.. in modo illogico, le medesime emergenze probatorie anche per la corresponsabilità del AO, ricavando automaticamente, dalla responsabilità per il capo E3, anche quella per la partecipazione al delitto associativo di cui al capo B) della rubrica, essendo significativo anche un solo episodio contestato come reato fine e l'esistenza di contatti con personaggi chiave dell'associazione (LL, SO ed altri), ma tali contatti non sono provati e, comunque, essi sono sporadici ed quindi irrilevanti;
contraddittoria è, poi, l'affermazione secondo la quale, mentre il AO procedeva al trasporto del carico, il EL coordinava le operazioni di scarico e stoccaggio, laddove la stessa sentenza conferma che i due erano intervenuti in momenti diversi;
nella sentenza impugnata, poi, risulta trascurata l'occasionalità e la scarsa pregnanza del contributo eventualmente offerto;
perché un soggetto possa ritenersi raggiunto da fondati sospetti di inserimento in un'organizzazione criminale è necessario che gli elementi probatori siano di per sé certi, ossia rappresentati da circostanze oggettive e idonee a fondare un giudizio di qualificata probabilità di tale inserimento;
-con il quinto motivo, i vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett.b) ed e), c.p.p. in ordine al capo B) della rubrica, per erronea applicazione dell'art. 74/4 del D.P.R. 309/90, in relazione alla ritenuta estensione della circostanza aggravante dell'associazione armata al AO, nonché la carenza di motivazione sul punto, atteso che, secondo la Corte territoriale, basta il mero possesso di un'arma, da parte di uno qualunque dei componenti dell'organizzazione, nella specie il RO, per dar corpo all'aggravante in questione, senza considerare che è l'associazione dedita al narcotraffico che deve connotarsi per il possesso di armi;
-con il sesto motivo, i vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e), c.p.p, in ordine, sia al capo B), che al capo E3) della rubrica, per erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/1991, sia sotto forma oggettiva, dell'utilizzo del metodo mafioso, che sotto forma della finalità agevolatrice, nonché illogicità della motivazione sul punto;
la Corte territoriale 17 to non ha indagato per ciascun concorrente, e quindi neppure per il AO, sull'esistenza di una prova, anche solo indiziaria, della componente psicologica dell'aggravante in questione, chiaramente connotata da un dolo specifico;
non basta per la configurabilità dell'aggravante la semplice consapevolezza della possibilità che dal reato che si commette derivi l'agevolazione dell'attività dell'associazione, ma occorre che, nella coscienza dell'idoneità del delitto perpetrato a realizzare l'agevolazione suddetta, questa finalità abbia costituito pure motivo specifico della spinta criminosa, con la conseguenza che al dolo previsto per il delitto commesso devono accompagnarsi elementi aggiuntivi, dimostrativi in modo univoco, ovvero altrimenti rivelatori della particolare ..strumentalità dell'azione delittuosa;
-con il settimo motivo, i vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., sia in ordine al capo B) che al capo E3) della rubrica, per erronea applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 146/2006, in relazione alla ritenuta estensione al AO della circostanza aggravante della transnazionalità, mancando la prova di quel "quid pluris" richiesto dalla norma costituito dalla esistenza del gruppo criminale organizzato, operante all'estero, rispetto al concorso di persone nel reato;
generici sono gli argomenti circa la sussistenza di rapporti con narcotrafficanti colombiani, operanti in territorio spagnolo;
- con l'ottavo motivo, i vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e), c.p.p., in ordine al capo E3), per erronea applicazione dell'art. 80/2 del D.P.R. 309/90, in relazione alla ritenuta circostanza aggravante dell'ingente quantità dello stupefacente trattato;
in capo al AO non si rinviene una continuativa e professionale attività di spaccio e la circostanza che nelle due vicende non si sia proceduto a sequestri non consente di individuare e determinare il quantitativo di sostanza stupefacente;
la nozione di ingente quantità, evocata dalla disposizione aggravatrice, contenuta nell' art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, richiede un'applicazione giudiziale che si muova quanto più possibile su parametri improntati a criteri oggettivi, e, quindi, verificabili;
-con il nono motivo, i vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e), c.p.p, in ordine all'erronea applicazione 133 e 62 bis c.p., in relazione al mancato contenimento della pena nel minimo, nonché alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, diniego questo, privo di motivazione.
5.1. AO in data 19.9.2014 ha presentato motivi nuovi, evidenziando, tra l'altro, che altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli ha escluso per i medesimi fatti per cui il AO è stato condannato l'aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/90. 6.EL FA ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore di fiducia, lamentando: 18 W -con il primo motivo, la violazione degli articoli 405, 453/1 bis, 453 comma 1 ter, 453 cpv. c.p.p., nonché degli artt. 309 e 178/1 lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 606, primo comma, lett. c) c.p.p., avendo la Corte d'Appello disatteso genericamente tutti i motivi di gravame senza soffermarsi specificamente sul primo motivo dell'appello relativo alla nullità del decreto di giudizio immediato e di tutti gli atti consecutivi;
in particolare, nel caso di specie, difettava il presupposto della richiesta di giudizio immediato, sia per la non definitività del procedimento di cui all'art. 309 c.p.p., che per la insussistenza dello stato di custodia cautelare per il capo B della rubrica, reato per il quale si sarebbe dovuto procedere separatamente, avendo il Gip del Tribunale di Napoli provveduto al giudizio immediato nei confronti del EL,. con.. decreto del....... 5/03/2010 limitatamente al capo E3; tale violazione integra una nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., eccezione sulla quale la Corte territoriale non si è pronunciata;
-con il secondo motivo, la violazione dell'art. 74 D.P.R. 309/1990 (capo B) in relazione all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., atteso che la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, evidenziando che è possibile desumere la partecipazione dell'imputato al sodalizio dalla commissione di singoli episodi criminosi, purchè siano espressione non occasionale dell'adesione e, poi, contraddittoriamente non ha considerato che il EL è subentrato secondo l'impostazione accusatoria- in un periodo di tempo molto - limitato, coinvolto in un unico episodio, tanto è vero che il G.i.p. aveva escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza;
la circostanza che il EL si sarebbe occupato "stabilmente di fornire all'organizzazione i documenti ed i carichi di copertura necessari per trasportare ingenti quantitativi" trova smentita nel fatto che ciò è stato accertato una sola volta, all'arrivo del carico in data 25/02/2008; inoltre, la motivazione della sentenza impugnata si è espressa con travisamento della legittima interpretazione delle risultanze processuali, in quanto è stata prospettata un' ipotesi di concorso del EL con il AO, nonostante nel dibattimento fosse emerso in modo inconfutabile che quest'ultimo era stato sostituito dal primo, non coinvolto nelle attività antecedenti al 30.1.2008; -con il terzo motivo, la violazione degli artt. 81 c.p. e 73 della legge 309/1990 (capo E3) in relazione all'art. 606, primo comma, lettere b) ed e) c.p.p., atteso che non si comprende, se l'aumento per la continuazione ritenuto in sentenza si riferisca all'unica presunta violazione dell'art. 73 della legge citata, ovvero anche alla continuazione interna di cui al capo E3; in particolare, l'indicazione della pena base per il più grave delitto di cui al capo B) non consente di verificare se la originaria contestazione di cui al capo E3 sia stata valutata in un'unica 19 violazione, ovvero in più violazioni in esecuzione del medesimo disegno criminoso;
per quanto riguarda il carico caduto in sequestro il 26/02/2008 in Fisciano, la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, non essendo stato rinvenuto il verbale di sequestro e non risultando dimostrato il ruolo del EL, nonché il suo coinvolgimento nelle presunte trattative con i fornitori all'estero; -con il quarto motivo, la violazione degli artt. 73 D.P.R. 309/1990 e 192 c.p.p. in relazione all'art. 606, primo comma, lettera b) ed e) c.p.p., atteso che la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di cui al capo E3, attribuendo anch'essa valenza indiziante a fatti non caratterizzati dai connotati tipici previsti.. dall'art. 192 c.p.p. e che quindi non erano utilizzabili al predetto fine;
la Corte territoriale si è limitata a dedurre dalla presenza dell'imputato sul luogo dello scarico la consapevolezza del contenuto dell'unico carico che si apprestava a ricevere, senza tenere conto che l'asserita illiceità dell'importazione non atteneva in modo esclusivo alla circostanza che si trattasse di sostanze stupefacenti;
-con il quinto motivo, la violazione dell'art.7 legge 203/1991, in relazione all'art.606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., risolvendosi la motivazione della sentenza impugnata sul punto in enunciazioni svincolate dalle censure mosse in appello;
-con il sesto motivo, la violazione degli articoli 3 e 4 della legge 146/2006, 74 DPR 309/90, 2 e 59 cpv. c.p. in relazione all'art.606, primo comma, comma lettere b) ed e) c.p.p., atteso che la compatibilità dell'aggravante con il reato associativo è configurabile sempre che il gruppo criminale transnazionale non coincida con l'associazione stessa;
-con il settimo motivo, la violazione dell'art.80 DPR 309/90, in relazione all'art.606, primo comma lett. b) ed e) c.p.p., atteso che la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sussistenza di tale aggravante, ritenendo che anche quando lo stupefacente non sia stato sequestrato, ovvero quando alcun accertamento sulla quantità di principio attivo sia stato effettuato, "deve tenersi conto del dato ponderale", ma tale valutazione si presenta censurabile;
-con l'ottavo motivo, la violazione dell'art.74, comma IV DPR 309/90, in relazione all'art.606 lettere b) ed e) c.p.p., atteso che nell'attribuire tale aggravante all'imputato è stata configurata una sorta di responsabilità oggettiva smentita dall'occasionalità della sua attività e dal rapporto di amicizia con il SO e non con il LL;
-con il nono motivo, la violazione degli artt. degli art. 62 bis, 81 e 133 c.p. in relazione all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., essendo stata negata la concessione delle generiche con motivazione illogica e contraddittoria. 20 7. DO NI, per il tramite del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, con i quali lamenta: -con il primo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 73 DPR 309/90, non comprendendosi le motivazioni giuridiche e logiche che sorreggono la dichiarazione di responsabilità . dell'imputato in relazione a tale reato;
dalla sentenza impugnata si evince che . l'ipotesi accusatoria sarebbe provata dalle intercettazioni telefoniche, peraltro, assai scarne, dalle quali emerge il ruolo svolto dal DO, quale spacciatore intento a procurarsi droga da cedere ad altri soggetti, non meglio identificati;
la Corte territoriale, in proposito, non fa che appiattirsi su quanto affermato nella sentenza di primo grado dal Tribunale, che interpreta il linguaggio criptico. utilizzato nelle conversazioni quale prova incontrovertibile dell'attività di spaccio, L senza valutare quanto dedotto dalla difesa, sia nei motivi di appello, che in sede di discussione;
pur volendo, ritenere che le frasi utilizzate fossero riferite alla sostanza stupefacente, non può dirsi minimamente provata la condotta di spaccio in capo all'imputato, il quale si è limitato semplicemente a chiedere la consegna della sostanza per uso personale;
l'imputato, infatti, persona perbene ed incensurata, di buona famiglia, al di fuori di qualsivoglia contesto criminale, intrattiene una serie di conversazioni telefoniche, determinate nel tempo con un unico interlocutore, inidonee ad individuare il ruolo e le modalità di una condotta di spaccio, non altrimenti provata, in mancanza peraltro di sequestri, o prove diverse che possano, al di là di ogni ragionevole dubbio, corroborare la sua responsabilità; -con il secondo motivo, il vizio di cui all'art 606, primo comma, lett. b) c.p.p., in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/90, atteso che la pena irrogata appare eccessiva e spropositata, non considerando i criteri ex art. 133 c.p.; in particolare, il Tribunale prima e la Corte di Appello, poi, hanno irrogato una pena superiore al minimo edittale e non hanno fornito giustificazione in merito al mancato riconoscimento della predetta attenuante che, invece, doveva trovare ingresso, atteso che, in assenza di riscontri obiettivi in ordine allo stupefacente ceduto, qualità e quantità su tutti, non si poteva negare la concessione dell'attenuante in parola, di fatto minando la sua reale portata applicativa;
inoltre, l'adempimento dell'obbligo della motivazione in ordine alla determinazione della pena non può essere assolto con un mero richiamo all'art. 133 c.p.. 8.GI IG e GI SA, a mezzo del loro difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, con il quale lamentano la ricorrenza nella sentenza impugnata di plurime violazioni di legge e vizi di motivazione, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., in 21 о relazione agli artt. 62 bis, 114, 133 e 69 c.p., 73/5 d. P.R. n. 309/90, nonchè il vizio motivazionale in relazione alla dichiarata inammissibilità dei motivi di appello, con cui era stata chiesta la revoca del provvedimento di confisca dei beni sequestrati ai prevenuti;
in particolare, va censurato, innanzitutto, l'acritico rinvio, in assenza del corredo di autonome valutazioni, al contenuto dell' ordinanza, con la quale in primo grado era stata rigettata l' eccezione processuale relativa all'incompetenza territoriale, in relazione al "locus commissi delicti", identificabile nel circondario del Tribunale di Nocera Inferiore, luogo nel quale era stato operato l'intervento dei verbalizzanti e disposta la perquisizione, con il sequestro del mezzo utilizzato per l'illecito trasporto;
inoltre, manca in sentenza adeguata motivazione circa il principale motivo di appello, riguardante. la mancanza oggettiva di elementi idonei a sostenere l'accusa mossa a loro carico, stante le insufficienti e povere argomentazioni sviluppate in sentenza, fondate esclusivamente su una ricostruzione dei fatti priva di ogni riscontro e su un' interpretazione di alcuni dati sprovvisti di valenza probatoria, operate dall'unico teste di accusa;
risulta assente, poi, la motivazione in merito alla chiesta esclusione della "continuazione interna", per la quale vi era stato dai Giudici di prime cure un aumento di pena di mesi sei di reclusione, ovvero almeno il ridimensionamento di tale sanzione;
quanto al trattamento sanzionatorio dei ricorrenti, nessuna distinzione è stata operata in relazione alle condotte che si assumono essere state dagli stessi tenute, pur avendo i Giudici d'appello riconosciuto in sentenza che solo GI IG ha rivestito il ruolo di organizzatore delle operazioni di trasporto dello stupefacente a mezzo camion di copertura ed individuazione del corriere;
merita censura, inoltre, il diniego di concessione delle attenuanti generiche, non risultando valutata la buona personalità e la vita anteatta degli imputati, incensurati, completamente estranei al mondo della criminalità, così come è carente la motivazione in ordine alla mancata concessione dell' attenuante di cui al comma 5° dell'art. 73 D.P.R. 309/90; infine, si presenta erronea la valutazione circa l'inammissibilità del motivo di appello afferente la chiesta revoca della disposta confisca dei beni di GI IG, in quanto aspecifico, laddove era stata dedotta l' insussistenza dei presupposti oggettivo e soggettivo di applicabilità del provvedimento ablativo, sicchè nessuna ulteriore precisazione avrebbe dovuto essere effettuata.
9.SC LF ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, lamentando: - con il primo motivo, in relazione al reato di cui al capo U, la violazione di legge, in relazione all'art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p., per motivazione carente e illogica, atteso che la Corte d'Appello è giunta alla conferma del giudizio di 2 我 2 22 condanna in base al collegamento di indizi contraddittori, illogici e certamente insufficienti, inidonei singolarmente e congiuntamente a fondare l'assunto della responsabilità; ed invero, la presenza del NE nel luogo dello stoccaggio dello stupefacente in AN CO e NO nulla aggiunge rispetto al fatto che l'arrivo o della sostanza stupefacente è rimasta una mera ipotesi investigativa legata al tenore delle conversazioni fra lo SC ed il NE, non essendovi in atti la conferma della cessione avvenuta alle ore 12,00; l'indicazione di un appuntamento per tale orario, come si evince dalla conversazione n. 4982 del 1.9.04, appare di per sé insignificante e l'assenza di ogni ulteriore conversazione fra i due interlocutori, a partire dall'ultima delle ore 9:58 del 15.9.04 n. 4982, nulla dimostra in ordine all' avvenuta consegna allo SC;
. orbene, se è vero che la prova indiziaria è regolata dall'art. 192, comma secondo, c.p.p. non vi è spazio, né per indizi incerti, né per circostanze non univoche, né per valutazioni che derivino dai dati indiziari incerti;
-con il secondo motivo, il vizio motivazionale di cui all'art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p., con riguardo al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte disatteso la richiesta di estensione del vincolo della continuazione anche al reato contestato al capo 01), in assenza di reale motivazione, posto che la disomogeneità dei reati considerati (detenzione e porto d'armi e stupefacenti) non è un indice esclusivo al fine di escludere l'applicazione di cui all'art. 81 c.p.; in particolare, la Corte non ha considerato la distanza cronologica dei due reati e la circostanza che la detenzione dell'arma era funzionale all'attività di spaccio;
10. SC IO ha proposto due ricorsi per cassazione a mezzo dei suoi difensori di fiducia, lamentando, 10.1. con il ricorso a firma a firma dell'avv. Brancaccio, affidato a quattro motivi: -con il primo motivo, la violazione dell'art. 606, comma primo, lett. e) c.p.p., per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 7 della legge 203/91, atteso che l'impugnata sentenza, erroneamente applicando il disposto di tale norma ha ritenuto configurabile in capo all'imputato l'aggravante in questione, laddove nella correlata sentenza del 06.06.2008, emessa a carico dei concorrenti, CC AN IG e AN NC (che avevano scelto rito abbreviato), oramai divenuta definitiva, l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/91 è stata esclusa;
tale esclusione è stata motivata dalla considerazione del fatto che i due avevano agito, non tanto per aiutare l'organizzazione a delinquere, con la quale non avevano avuto mai alcun rapporto (se non con qualcuno dell'intima cerchia del LL e solo per rapportarsi a lui), quanto piuttosto per aiutare una singola persona (benché capo clan), con cui avevano sempre intrattenuto rapporti di tipo personale;
costituisce, 23 pertanto, la base della contraddittoria ed illogica motivazione, che sui medesimi fatti rispetto ai quali CC, AN e SC avevano agito, in concorso tra loro, quest'ultimo, poi, riceva una pena aggravata dal citato articolo 7, mentre i principali protagonisti della vicenda vengano condannati per il solo reato di riciclaggio, con l'esclusione dell'aggravante; -con il secondo motivo, la violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p. in relazione all'erronea applicazione dell'art. 7 L. 203/1991, tenuto conto della genesi dei rapporti tra il LL ed il CC, piccolo imprenditore nel settore dell'abbigliamento, destinato al fallimento, genero del SC, il quale aveva chiesto con il socio AN, al LL in prestito dei soldi;
in cambio il LL aveva _ chiesto al CC, tramite il SC, che lavorava in banca,...di trasformare banconote di piccolo taglio in biglietti da 200 e 500 euro utili per i pagamenti internazionali;
il SC, completamente ignaro di tali retroscena, aveva accettato di trasformare il denaro, convinto che si trattasse di provento dell'attività di vendita di abbigliamento, che, una volta trasformato in banconote di grande taglio serviva per acquistare capi in "nero" dai commercianti del nord Italia, che non potevano ricevere in pagamento banconote da 5 e 10 euro;
quando ha iniziato a nutrire qualche sospetto e si è reso conto dell'illecita provenienza del denaro non ha più effettuato la chiesta trasformazione del denaro;
la sua condotta non è stata, tuttavia, mai improntata ad agevolare l'attività dell'associazione e nella prima fase pensava di aiutare il genero ed il AN;
-con il terzo motivo, la violazione dell'art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p., per difetto e contraddittorietà della motivazione, in ordine al diniego delle generiche, nonostante il suo comportamento ineccepibile, con piena ammissione delle responsabilità; -con il quarto motivo, la violazione dell'art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p., per carenza di motivazione, in ordine alla continuazione interna tra i diversi episodi di riciclaggio, non specificando la sentenza impugnata il numero di violazioni a lui attribuito, limitandosi ad individuare un aumento di pena di un anno e mezzo in più; 10.2. con il ricorso a firma a firma dell'avv. SO, affidato ad un unico motivo, la violazione dell'art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p., in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991, atteso che il ricorrente non conosceva il LL, né risultano, dai dati investigativi, contatti con lo stesso o con altri affiliati, di talchè non appare provata la finalità di agevolare il clan camorristico LL;
la condotta a lui contestata è stata indirizzata all'ausilio del CC e del AN. 24 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Premessa generale e questioni riguardanti più ricorrenti. La sentenza impugnata contiene ampi richiami alla parte generale, nonché all'illustrazione degli elementi di responsabilità relativi a ciascun imputato della sentenza di primo grado, condividendone il ragionamento. All'uopo deve richiamarsi il principio, secondo cui non sussiste mancanza, o vizio di motivazione, allorquando il giudice di secondo grado, in conseguenza della ritenuta completezza e correttezza dell'indagine svolta in primo grado, confermi la decisione del primo giudice. In tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un _ risultato organico e inscindibile al quale occorre, in ogni caso, fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. In questa prospettiva, nella motivazione della sentenza, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi logicamente le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di avere tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive, che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione (Sez. VI, n. 49970 del adottata 19/10/2012). Giova richiamare, altresì, i principi più volte affermati da questa Corte, secondo i quali, la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato о trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014; Sez. Un., n. 17 del 21/06/2000). Nel caso di specie deve rilevarsi che la sentenza impugnata, nel riportarsi più volte alla sentenza di primo grado, lo ha fatto senza violare i principi sopra enunciati. 25 5 2 1.1. Aggravante di cui all'art. 4 L. n. 146/2006. In relazione a più reati tra quelli rispettivamente ascritti agli imputati e specificamente, oltre al delitto associativo di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 (capo B), anche per i reati di cui ai capi T2), U2), V2), ascritti a RO US, Q2) ascritto a FI AR ed E3), ascritto EL FA e AO NC, risulta configurata l'aggravante di cui all'art. 4 L. 146 /2006, in merito alla ricorrenza della quale sono state svolte, solo da alcuni dei ricorrenti (RO, EL e AO) specifiche deduzioni circa l'insussistenza dei presupposti per la configurabilità di essa. Tali doglianze, tuttavia, implicando la risoluzione di questioni di diritto di carattere generale vanno valutate in questa sede estensivamente... con riguardo a tutti gli imputati per i quali tale aggravante. risulta riconosciuta, in applicazione del principio dell'effetto estensivo dell'impugnazione, secondo il quale in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, giova anche nei confronti del coimputato che ha proposto ricorso per motivi diversi da quelli accolti, con conseguente applicabilità della disciplina prevista dall'art. 627, comma quinto, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 46202 del 02/10/2013). Peraltro, sussiste l'interesse dell'imputato all'esclusione di una circostanza aggravante, anche quando gli effetti aggravatori del trattamento sanzionatorio siano stati neutralizzati dal giudizio di prevalenza con circostanze attenuanti o da un unico aumento di pena, posto che il riconoscimento della sussistenza di un'aggravante, qualificando il fatto in termini di maggiore gravità, può comunque avere influenza sulla determinazione della pena ex art. 133 cod. pen. (arg. ex Sez. 6, n. 19188 del 10/01/2013 Rv. 255071).
1.1.1.La questione della ricorrenza dell'aggravante in questione risulta affrontata e risolta nella sentenza impugnata specificamente con riguardo al delitto associativo di cui all'art. 74 (capo B), limitandosi sul punto i giudici d'appello a richiamare l'arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 18374 del 31/01/2013, circa la compatibilità dell'aggravante di cui all'art. 4 L. n. 146/2006, con il delitto associativo, "semprechè il gruppo criminale transnazionale non coincida con l'associazione stessa". All'uopo la Corte territoriale ha evidenziato che tale coincidenza, nel caso in esame, non sussiste, per come reso evidente dalla contestazione e dalle argomentazioni svolte dal Tribunale di Torre Annunziata, sulla base del testimoniale raccolto a dibattimento e delle propalazioni dei collaboratori di giustizia;
“invero, sia dalla formulazione del capo B) dell'imputazione, sia dalla motivazione della sentenza di primo grado, risultano soltanto i contatti di LL US e dei suoi emissari con singoli referenti all'estero (narcotrafficanti colombiani) di stanza in Spagna (o, nel caso dei fratelli GI, in Olanda), neppure compiutamente 26 identificati, fornitori della sostanza stupefacente, con i quali venivano condotte le trattative per l'acquisto di grosse partite di stupefacenti da introdurre nel territorio nazionale, senza che risulti delineata una parallela struttura associativa (della quale si ignora l'organigramma e i ruoli affidati a ciascun partecipe) operante all'estero in collegamento o addirittura in rapporto simbiotico con l'associazione operante in Italia e prova ne sia l'esistenza di vari canali di approvvigionamento su cui il LL poteva contare, riuscendo a reperire la Ε cocaina per la successiva distribuzione sul mercato interno, anche in periodi di stasi del mercato internazionale".
1.1.2. Tale percorso motivazionale, pur partendo dalla premessa di voler considerare la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, di fatto, poi, nell'esaminare in concreto la tematica relativa alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 4 L. 146/2006, non applica compiutamente i principi espressi nella : suddetta pronuncia n. 18374/2013, sicchè la sentenza impugnata sul punto va annullata, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli. Ed invero, questa Corte dopo aver precisato che il generico riferimento normativo "a qualsiasi reato", contenuto negli artt. 3 e 4 Legge 16/03/2006 n. 146, purchè punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, esclude che tale particolare aggravante possa applicarsi solo ai reati-fine e non anche al reato associativo, che costituisce il mezzo per la relativa consumazione - ha evidenziato che la formulazione normativa dell'aggravante dell'art. 4, nella parte in cui evoca il contributo causale, lascia chiaramente intendere che presupposto indefettibile della sua applicazione è la mancanza di immedesimazione, richiedendo, piuttosto, che associazione per delinquere e gruppo criminale organizzato si pongano come entità o realtà organizzative affatto diverse. La locuzione "dare contributo" postula, infatti, "alterità" o diversità tra i soggetti interessati (ossia tra soggetto agente- il gruppo organizzato- e realtà plurisoggettiva -trattandosi, appunto, di aggregazione delinquenziale, beneficiaria dell'apporto causale), nel senso che il gruppo criminale organizzato, peraltro impegnato in attività criminali in più di uno Stato, deve aver contribuito alla commissione del reato associativo, cioè alla costituzione od all'agevolazione, in qualsiasi forma, dell'associazione formatasi ed operante in ambito nazionale, sicchè dalla sfera di operatività della circostanza aggravante deve essere espunta l'ipotesi in cui il gruppo organizzato sia esso stesso associazione per delinquere (così come deve pure essere espunta l'ipotesi che l'associazione abbia sue articolazioni periferiche in altri Stati, od anche l'ipotesi che parte dei sodali della stessa consorteria operino all'estero, oppure gli effetti sostanziali dell'attività 27 della stessa consorteria si producano oltre confine). In conclusione, l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, correttamente richiamato dai giudici d'appello è che "la speciale aggravante della L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 4, è applicabile al reato associativo, semprechè il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione stessa". Tale principio risulta elaborato sulla base della ulteriore precisazione, secondo cui la configurabilità dell'aggravante in questione postula una necessaria autonomia tra la condotta che integra il reato "comune" e quella che vale a realizzare il "contributo" prestato dal gruppo "transnazionale", giacchè, ove i due fatti si realizzassero reciprocamente all'interno di una sola condotta, mancherebbe la ragione d'essere per ipotizzare la diverse, e più grave, lesione del bene protetto. Si avrebbe, in tale ipotesi, un'unica associazione per delinquere "transnazionale", ossia una fattispecie complessa, secondo il paradigma dell'art. 84 c.p., comma 1, in cui la circostanza aggravante - corrispondente, del resto, alla previsione della L. n. 146 del 2006, art. 3, lett. c) - verrebbe a porsi come elemento costitutivo del reato associativo transnazionale. Si tratterebbe, però, non già di un'autonoma fattispecie di reato non prefigurata dal legislatore della novella e neppure enucleatane in via ermeneutica - bensì di una "ordinaria" associazione per delinquere cui inerisce lo speciale connotato della transnazionalità, con ogni conseguenziale implicazione. In tale prospettiva, occorre, dunque, verificare se ed in che limiti il contributo di un gruppo organizzato transnazionale, che in sè potrebbe già presentare, in ipotesi, tutti i connotati per realizzare la fattispecie di una associazione finalizzata alla commissione di determinati delitti divenendo per ciò stesso perseguibile in base al quadro normativo vigente possa - rappresentare, a sua volta, quella autonoma condotta "aggravatrice" rispetto alla stessa fattispecie associativa. -Ebbene, poichè quel contributo ancorchè realizzato in forma associativa deve - ontologicamente rappresentare una condotta materialmente scissa da quella che è necessaria per realizzare la fattispecie-base, se ne può dedurre che l'aggravante in questione non risulta compatibile con la figura della associazione i per delinquere, in tutti i casi in cui le due condotte associative coincidano sul piano strutturale e funzionale, dando luogo ad un'unica associazione transnazionale. Ove, invece, l'associazione per delinquere "basti a se stessa", nel senso che i relativi associati o parte di essi ed il programma criminoso posto a fulcro del sodalizio realizzino il fatto-reato, a prescindere da qualsiasi tipo di contributo esterno, ben può immaginarsi che, a tale condotta, altra (e autonoma) se ne possa affiancare, al fine di estendere le potenzialità dell'agire del sodalizio in campo internazionale;
con la conseguenza che, ove un siffatto contributo sia fornito da persone che in modo organizzato sono chiamate a 28 prestare tale collaborazione, non potrà negarsi che il reato-base assuma dei - 1. connotati di intrinseca maggiore pericolosità, tale da giustificare l'applicazione della aggravante in questione. Il tutto, ovviamente, a prescindere dalla i circostanza che il contributo offerto dal "gruppo criminale organizzato impegnato } in attività criminali in più di uno Stato" renda, poi, quello stesso gruppo partecipe o concorrente nel reato associativo "comune", posto che è proprio quel contributo a rappresentare il quid pluris che giustifica la ratio aggravatrice, che non può certo ritenersi assorbita dalle regole ordinarie sul concorso nei reati.
1.1.3. Alla luce di tutti i principi richiamati, deve concludersi, pertanto, che la Corte territoriale non ha dato conto, nel suo argomentare, dell'elemento principale per la riferibilità dell'aggravante in questione al reato associativo.di.cui.... al capo B, ossia dell'esistenza di un delineato "gruppo criminale organizzato", impegnato in attività criminali in più di uno Stato, e, quindi, del contributo di tale gruppo alla commissione del reato associativo di cui al capo B), cioè alla costituzione od all'agevolazione, in qualsiasi forma, dell'associazione formatasi ed operante in ambito nazionale, esclusa l'ipotesi in cui il gruppo organizzato sia stesso associazione per delinquere. esso In sede di giudizio di rinvio, pertanto, giudici d'appello dovranno motivare, individuando appunto il "gruppo criminale organizzato", tenendo all'uopo conto, altresì, del concetto espresso dall'art. 2, punto a) della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta nel corso della Conferenza di Palermo del 12-15 dicembre 2000, intesa come "Convenzione di Palermo" o TOC Convention (da Transnational Organized Crime Convention), secondo cui "gruppo criminale organizzato" è "un gruppo T strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone : che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale"; per "gruppo strutturato", deve intendersi poi un gruppo "che non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata". Si tratta, dunque, secondo quanto evidenziato dalle Sezioni Unite, di nozione composita, dai tratti descrittivi ben distinti da quelli che connotano le nozioni di concorso di persone nel reato di cui all'art. 110 c.p. e di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p.. "Gruppo organizzato" è, certamente, un quid pluris rispetto al mero concorso di persone (Sez. 6, n. 7470 del 21/01/2009, Colombu, Rv. 243038), ma è con pari certezza un minus rispetto all' associazione per delinquere. Per la sua - 29 configurazione è, infatti, richiesta soltanto una certa stabilità dei rapporti, un minimo di organizzazione senza formale definizione dei ruoli, la non occasionalità od estemporaneità della stessa, la costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale;
invece, ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 416 c.p., anche alla luce di ricorrente lettura di questa Corte, occorrono un'articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione dei ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati (tra le altre, Sez. 6, n. 3886 del 07/11/2011, dep. il 31/01/2012, Papa, Rv. 251562).
1.1.4.Per quanto concerne, poi, la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 4 L. n. 146/2006, in relazione agli ulteriori reati riguardanti gli episodi di spaccio di cui ai capi T2), U2), V2) Q2), E3), anche qui la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame, non essendo stata compiuta dai giudici d'appello la verifica dei presupposti per l'operatività della medesima aggravante. In particolare, come già evidenziato con riferimento al reato associativo, al di là del mero riferimento nei capi di imputazione ad un gruppo criminale organizzato, operante su scala transnazionale, manca l'individuazione del "gruppo" e la condotta agevolatrice da esso posta in essere in relazione ai plurimi reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Nella premessa della sentenza delle Sezioni Unite n. 18374/2013 è stato precisato che il reato transnazionale non costituisce un'autonoma fattispecie di reato, ma la transnazionalità è un predicato riferibile a qualsiasi delitto, a condizione che sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia riferibile ad un gruppo criminale organizzato, anche se operante solo in ambito nazionale e ricorra, in via alternativa, una delle situazioni descritte dall'art. 3 della L. n. 146/2006. Il reato transnazionale, tuttavia, non prevede, sanzione alcuna e non è in sè soggetto ad aggravamento di pena, mentre la sussistenza della speciale aggravante di cui all'art. 4 è, invece, già di per sè, sintomo univoco di transnazionalità, di talchè il reato comune aggravato è sempre - e reato transnazionale, ai fini della stessa legge di ratifica. necessariamente- Sebbene uno degli indici della transnazionalità c.d. soggettiva sia il "coinvolgimento" di un gruppo criminale organizzato transnazionale, ai fini dell'aggravamento di pena è necessario un più elevato coefficiente di coinvolgimento, ossia la prestazione di un contributo causale alla commissione del reato, giacchè solo siffatta situazione, per discrezionale scelta del legislatore, è ritenuta di maggiore gravità ed allarme sociale. Anche tale aspetto nella sentenza impugnata non risulta compiutamente 30 affrontato, sicchè in sede di rinvio la Corte territoriale individuerà il contributo causale del gruppo criminale alla commissione dei singoli reati di cui all'art. 73 indicati.
1.2. Aggravante di cui all'art. 74, quarto comma, D.P.R. 309/90. Per il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo B) -ascritto L a NG MI, RO US, EL FA e AO NC- risulta configurata l'aggravante di cui al quarto comma dell'art.74 D.P.R. 309/90, per essere l'associazione armata, avendo i partecipanti alla stessa la disponibilità di armi per il conseguimento delle finalità dell'organizzazione medesima. Premessa la sussistenza dell'associazione di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 descritta al capo B) della rubrica avendo i giudici di merito rilevato che il - "gruppo criminale" facente capo a LL US fosse dotato di un'organizzazione stabilmente dedita al traffico di stupefacenti, per partite rilevanti, disponendo di uomini e mezzi allo scopo, utilizzando il reticolo di rapporti intessuti con i sodali, diversi canali di approvvigionamento della sostanza, basi logistiche (la villa del LL in AN CO e NO), sofisticate forme di copertura, un'organizzazione di tipo gerarchico e schemi operativi collaudati e non avendo, peraltro, gli imputati contestato significativamente la ricorrenza della stessa, quanto piuttosto la partecipazione di ciascuno al sodalizio- deve osservarsi che la sentenza impugnata ha ritenuto la configurabilità dell'aggravante in questione, sulla base "delle molteplici risultanze istruttorie, comprensive delle propalazioni dei collaboratori di giustizia e dei risultati dell'attività di captazione dai quali è emerso incontrastato il dato della disponibilità di armi da parte di taluno degli associati (cfr. RO US in relazione al capo A3), dato confortato dalle acquisizioni probatorie, in ordine alle spedizioni punitive ordinate dal LL, cui partecipavano persone armate (v. tentativo di gambizzazione subito da FI AR e il pestaggio di GI AF)". Tale succinta motivazione, tuttavia, non dà conto di tutti gli elementi necessari, al fine di ritenere la configurabilità dell'aggravante in parola. Ed invero, la circostanza aggravante dell' associazione armata, prevista dall'art. 74, quarto comma, del d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309- circostanza questa oggettiva che va riferita all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe- se è pur vero che per la sua configurabilità, diversamente da quella analoga, ipotizzata dall'art. 416 bis, quinto comma, cod. pen., quanto all'associazione per delinquere di stampo mafioso, richiede unicamente la disponibilità di armi, non esigendo anche la correlazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti dall'associazione criminosa, secondo i principi più volte affermati 31 da questa Corte (Sez. I, n. 21040 del 12/05/2010 Rv. 247557; Rv. 244904), correttamente richiamati dai Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009 giudici d'appello, tuttavia, richiede nel contempo la prova che la disponibilità e l'uso delle armi non sia esclusivamente personale del soggetto che le detiene (Sez. 1, n. 21957 del 06/05/2010). Nel caso di specie, invece, la Corte territoriale, nell'effettuare un generico richiamo alle "molteplici risultanze istruttorie, comprensive delle propalazioni dei collaboratori di giustizia e dei risultati dell'attività di captazione", non dà conto delle singole propalazioni, o dei punti delle conversazioni captate, dalle quali si ricaverebbe specificamente la disponibilità di armi in capo al sodalizio di cui all'art. 74 e non, piuttosto, alla parallela associazione mafiosa ex art. 416 bis c.p. Il fugace richiamo, poi, alla disponibilità da parte di RO US di un'arma omette di affrontare la tematica relativa all'uso esclusivamente personale, o meno, di essa, atteso che, come si evidenzierà a proposito delle doglianze svolte dall'imputato con riguardo al capo A3, quest'ultimo portò l'arma in questione fuori dalla propria abitazione in occasione dell'incontro con la fidanzata ed all'uopo non è stato chiarito dalla sentenza impugnata a quali ragioni di "tutela" fosse ispirata tale condotta, proprio al fine di escludere appunto l'uso esclusivamente personale. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata in punto di ritenuta aggravante dell'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, contestata al capo B) della rubrica a NG MI, RO US, EL FA e AO NC, con rinvio per nuovo esame in merito alla ricorrenza dei presupposti per la configurabilità dell'aggravante medesima.
1.3. Ricadute della sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014. I reati di cui al capo I1), contestato a DO NI, 13), contestato a GI IG e GI SA ed U), contestato a SC LF, si riferiscono tutti ad episodi di acquisto e detenzione illecita, ai fini dello spaccio, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/90 di quantitativi di sostanza stupefacente di tipo imprecisato, non accertato nell'esatto ammontare. Tutti i predetti imputati hanno svolto censure in merito alla pena loro inflitta, ritenendola in sostanza eccessiva. Quantunque non precisato nella motivazione della sentenza impugnata, nella parte relativa alla pena irrogata a ciascuno degli imputati, il trattamento sanzionatorio applicato per tutti e tre gli episodi in questione, pur riguardando essi diversi periodi (mentre gli episodi di cui ai capi I1 e 13 indicano quale epoca del commesso reato anche un arco temporale successivo alla modifica del primo comma dell'art. 73 d.p.r. 309/90 e segnatamente, il capo 11, dal settembre 2004 ed in epoca successiva a tale data ed il capo 13 dal 6.7.2007 al 32 25.7.2007, il capo U descrive la condotta commessa sino 15.9.2004, epoca antecedente alla modifica), deve ritenersi quello di cui al primo comma dell'art. 73, come sostituito dall'articolo 4-bis del D.L. 30 settembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in Legge 21 febbraio 2006, n. 49, tenuto conto della pena base considerata. Va, tuttavia, considerato che, con la sentenza n. 32 del 2014, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, inseriti, in sede di conversione, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 (nota come "legge Fini-Giovanardi"), con i quali era stata innovata la normativa in tema di sostanze stupefacenti e psicotrope, contenuta _.nel 1990, .d.P.R.
9. ottobre.. ..n.. ...309, con la modifica, tra l'altro, del sistema tabellare disciplinato dai previgenti articoli 13 e 14 del Testo unico- raggruppando all'interno di un'unica Tabella tutte le sostanze stupefacenti o psicotrope precedentemente articolate in distinte Tabelle, ai sensi degli allora vigenti artt. 13 e 14 d.P.R. 309/1990- e del trattamento sanzionatorio per le condotte illecite di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti, sopprimendo ogni distinzione basata sulla diversa natura delle sostanze droganti. La sanzione novellata, come prevista dal comma primo, era della reclusione da sei a venti anni, nonché della multa da euro 26.000 a euro 260.000, mentre l'originario testo del menzionato art. 73 Jervolino - Vassalli, al contrario, era caratterizzato da una netta distinzione della risposta sanzionatoria, a seconda che le condotte illecite avessero avuto ad oggetto le sostanze inserite nelle tabelle I e III (cosiddette "droghe pesanti") - per le quali era prevista al comma primo la reclusione da otto a venti anni e la multa da cinquanta a cinquecento milioni di lire (da euro 25.822 a euro 258.228) - ovvero quelle di cui alle tabelle II e IV (cosiddette "droghe leggere") - per le quali era prevista al comma quarto la reclusione da due a sei anni e la multa da dieci a centocinquanta milioni (da euro 5.164 a euro 77.468). Giovanardi" sono stati dichiaratiGli articoli 4-bis e 4-vicies ter della "legge Fini - costituzionalmente illegittimi per violazione dell'art. 77, comma secondo, Cost., avendo la Corte costituzionale riscontrato un "difetto di omogeneità, e quindi di nesso funzionale, tra le disposizioni del decreto legge e quelle impugnate, introdotte dalla legge di conversione", che si presentato "diverse per materia e per finalità rispetto ai contenuti e alle finalità del decreto-legge in cui sono inserite".state Il carattere prettamente procedurale del vizio ha comportato, la declaratoria di illegittimità costituzionale dei due articoli nella loro interezza, e, per espressa indicazione della Consulta, a seguito della caducazione delle disposizioni in questione, tornano a ricevere applicazione l'art. 73 del d.P.R. 309 del 1990 e le 33 W relative tabelle, in quanto mai validamente abrogati, nella formulazione precedente alle modifiche apportate con le disposizioni caducate. In tale contesto, deve rilevarsi come nella fattispecie in esame, la mancata individuazione del "tipo" di stupefacente oggetto di illecito traffico, nei tre episodi di cui ai capi 11), 13) ed U), non ha assunto in sede di merito rilevanza, stante l'unicità del trattamento sanzionatorio contemplato dal primo comma dell'art. 73, come sostituito dall'art.
4-bis del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, per le condotte illecite di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti, privo di ogni distinzione basata sulla diversa natura delle sostanze droganti. A seguito della pronuncia di incostituzionalità n. 32 del 2014, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre. 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, ha comportato la reintroduzione di trattamenti sanzionatori diversificati e per le droghe cosiddette "pesanti" di un trattamento sanzionatorio favorevole per il meno reo. Orbene, la mancata individuazione nella fattispecie in esame della natura dello . stupefacente illecitamente commercializzato non può determinare, allo stato, il : mantenimento del medesimo trattamento sanzionatorio, in ossequio al principio della irretroattività della legge penale meno favorevole, in base al quale la norma incriminatrice dichiarata incostituzionale può continuare a trovare applicazione per le condotte realizzate nel corso della sua vigenza, ove la sua disciplina conduca in concreto ad un trattamento più favorevole per l'imputato (Sez. 4, n.44808 del 26/09/2014). La riviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella precedente formulazione implica, piuttosto, che in assenza di indicazioni sulla qualità della droga illecitamente detenuta, deve guardarsi come trattamento più favorevole per il reo, l'assimilazione all'esito della comparazione delle diverse discipline sostanziali succedutesi nel tempo e degli interventi della Consulta- delle condotte di cui ai capi 11), 13) ed U) all'illecita detenzione di droga cd. leggera, con la conseguente applicazione del regime sanzionatorio di cui al comma quarto dell'art. 73, appunto nella formulazione antecedente alle modifiche del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in relazione alle predette ipotesi di reato.
2. I ricorsi di NG MI 2.1. Il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di NG MI, dall'avv. Bernardo Brancaccio, in relazione al reato di cui al capo S3 (di cui agli att. 81 cpv,110 e 648 ter comma 1 e 2 c.p., circa il reimpiego in attività finanziarie e prodotti finanziari di una somma complessiva non inferiore a 34 to 350.000 euro in danaro contante, ricevuta da LL US cl. 76 provento . dalle attività delittuose del clan "LL-LI-ON") - che assorbe parte del primo motivo di ricorso a firma dell'avv. Giaquinto- è fondato per quanto di ragione. All'uopo deve premettersi che, per quanto si evidenzierà innanzi, non sono : meritevoli di accoglimento le doglianze del NG, volte a contestare la ricorrenza di univoci elementi di responsabilità in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminale di tipo mafioso denominato clan LL-LI -ON (capo "A" della rubrica), nell'ambito del quale risulta a lui attribuita la qualità di reinvestitore e riciclatore in prodotti finanziari, anche attraverso lo stabile concorso di PA GU JO, di ingenti somme di denaro, provento delle attività criminali riconducibili al clan. In tale contesto occorre considerare i principi espressi nella recente pronuncia delle S.U. di questa Corte n. 25191 del 27/02/2014, secondo i quali non è configurabile il concorso fra i delitti di cui agli artt. 648-bis, o 648-ter, cod. pen. e quello di associazione mafiosa, quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego nei confronti dell'associato abbia ad oggetto denaro, beni, o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa, operando, in tal caso, la clausola nelle predette disposizioni.di riserva contenuta In proposito, questa Corte ha premesso che, con la L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 24, è stato introdotto nel codice penale l'art. 648 ter ("impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita"), che configura come illecito penale l'impiego in attività economiche o finanziarie di quegli stessi proventi illeciti (denaro, beni e altre utilità) richiamati nella descrizione dell'oggetto materiale del delitto di riciclaggio, al fine di non lasciare vuoti di tutela a valle dei delitti di riciclaggio e ricettazione e di sanzionare anche la fase terminale delle operazioni di recycling (il c.d. integration stage), ossia l'integrazione del denaro di provenienza illecita nei circuiti economici, attraverso l'immissione nelle strutture dell'economia legale dei capitali previamente ripuliti e che la nuova fattispecie, è stata disegnata in forma residuale rispetto ai delitti di ricettazione e di riciclaggio, come si desume dalla doppia clausola nell'incipit della disposizione ("fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis"), rendendo possibile la responsabilità per la condotta anche quando non è dato provare che l'agente che impiega il bene proveniente da delitto sia consapevole di tale provenienza al momento in cui l'ha ricevuto, mentre vi sia la prova di tale consapevolezza (comunque necessaria) in un altro e successivo momento in una particolare forma di progressione criminosa, composta secondo un'ideale scala di disvalore.crescente Tanto premesso, questa Corte si è posta il problema- alla luce della natura 35 plurioffensiva della fattispecie che, pur se collocata tra i delitti contro il patrimonio, appare maggiormente orientata alla tutela dalle aggressioni al mercato e all'ordine economico e ad evitare l'inquinamento delle operazioni economico/finanziarie (Sez. 2, n. 4800 del 11/11/2009, Aschieri, Rv. 246276)- del nesso esistente tra le connotazioni del delitto di reimpiego e la clausola, contenuta nell'incipit della disposizione, che prevede l'impunità nei confronti di colui che abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto, concludendo nel senso che la previsione che esclude l'applicabilità dei delitti di riciclaggio e reimpiego di capitali nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto costituisce una deroga al concorso di reati, ...che trova la sua ragione di essere nella valutazione, tipizzata dal legislatore, di ritenere l'intero disvalore dei fatti ricompreso nella punibilità del solo delitto presupposto, evidenziando che il delitto di associazione di tipo mafioso : costituisce di per sè una fonte di ricchezza illecita suscettibile di riciclaggio o di reimpiego, indipendentemente dalla commissione di singoli reati-fine, rientrando tra gli scopi dell'associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività lecite per mezzo del metodo mafioso (Sezione 6, n. 45643 del 30/10/2009, Papale;
Sez. 1, n. 6930 del 27/11/008, Ceccherini, Rv. 243223; Sez. 1, n. 2451 del 27/11/2008, Franchetti, Rv. 242723; Sez. 1, n. 1439 del 27/11/2008, Benedetti, Rv. 242665; Sez. 1, n. 1024 del 27/11/2008, Di Cosimo, Rv. 242512; del Sez. 1, 6931 27/11/2008, Diana). n. Una volta riconosciuta la capacità dell'associazione mafiosa in quanto tale di produrre ricchezze illecite e ammessa la possibilità che il delitto previsto dall'art. 416 bis c.p., possa rientrare nella categoria dei reati-presupposto della fattispecie di riciclaggio, le condizioni e i limiti della configurabilità del concorso fra il delitto associativo ex art. 416 bis c.p., e quelli di (riciclaggio e) reimpiego di cui all'art. 648 ter c.p. vanno ricostruiti in base al fatto tipico nelle sue : connotazioni oggettive e soggettive, alla provenienza dei beni oggetto delle attività di riciclaggio o reimpiego e ai principi in tema di concorso nel reato presupposto. L'estraneità del soggetto che ripulisce o reimpiega il denaro, i beni o le altre utilità, sia all'organizzazione mafiosa, che ai delitti fine, rende configurabile, nei suoi riguardi, in presenza dei rispettivi elementi costitutivi, le contestazioni di riciclaggio o reimpiego, essendo da escludere qualsiasi suo apporto alla commissione dei reati presupposto. Il concorso del soggetto, non appartenente all'associazione mafiosa, nei soli reati-fine espressione dell'operatività della stessa, comporta la responsabilità in ordine agli stessi, aggravati ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, quando l'oggetto dell'attività di riciclaggio o di reimpiego sia costituito da denaro, beni o altre utilità conseguiti proprio grazie alla commissione dei suddetti reati. Qualora il soggetto non B 36 fornisca alcun apporto all'associazione mafiosa, ma si occupi esclusivamente di riciclare o reimpiegare il denaro, i beni, le altre utilità prodotti proprio dalla stessa, sono integrati i presupposti applicativi delle sole fattispecie previste, rispettivamente, dall'art. 648 bis c.p., o dall'art. 648 ter c.p., non sussistendo alcun contributo alla commissione del reato presupposto. Il partecipe del sodalizio di stampo mafioso che, invece, nella ripartizione dei ruoli e delle funzioni all'interno dell'associazione, abbia il compito di riciclare o reimpiegare la ricchezza prodotta dall'organizzazione in quanto tale, non è punibile per autoriciclaggio, in quanto oggetto della sua condotta sono il denaro, i beni, le altre utilità provenienti dall'associazione cui egli fornisce il suo consapevole e volontario contributo. nt to the In definitiva, non è configurabile il concorso fra i delitti di cui gli artt. 648 bis, o 648 ter, c.p. e quello di cui all'art. 416 bis c.p., quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego riguardi denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa (Sez. un., 27/02/2014 n. 25191). Proprio alla stregua di siffatto principio, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riguardo al capo S3, per non essere il fatto previsto come reato e l'aumento di pena pari ad un anno per tale reato deve essere eliminato. Ed invero, al NG, partecipe del sodalizio mafioso denominato clan "LL-LI -ON" (capo "A" della rubrica) risulta attribuito nell'ambito di tale associazione il ruolo di riciclatore e reinvestitore del denaro provento delle attività illecite del sodalizio, attraverso lo stabile concorso di PA GU JO (condotta questa che, per quanto si dirà innanzi, è stata ritenuta dai giudici di merito, senza illogicità, adeguatamente dimostrata), sicchè la condotta a lui ascritta di reimpiego ai sensi dell'art. 648 ter c.p. (capo S3) di una somma complessiva non inferiore ad € 350.000,00, ricevuta da LL US in attività finanziarie e prodotti finanziari, servendosi all'uopo del mediatore creditizio PA GU JO, risulta del tutto sovrapponibile alla prima quale espressione della partecipazione al sodalizio, e non è quindi autonomamente perseguibile.
2.2. La sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame con riguardo alle aggravanti di cui all'art. 4 L. n. 146/2006 e all'art. 74, comma 4, d.P.R. 309/90, riconosciute in relazione al capo B) ascritto all'imputato. All'uopo si rimanda alle apposite trattazioni di cui ai paragrafi 1.1. e 1.2. Fondati si presentano il terzo motivo di ricorso a firma dell'avv. Giaquinto ed il sesto motivo di ricorso a firma dell'avv. Brancaccio, aventi ad oggetto la confisca dei beni dell'imputato ex art. 12 sexies L.306/92, di cui si dirà innanzi.
2.3. Le doglianze di cui al primo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse del NG, anche motivazionali, contenuti nella sentenzarelative ai vizi, 37 to impugnata, con riguardo alla partecipazione del predetto ai delitti associativi di cui ai capi A) e B), nonché contenute nel settimo ed ottavo motivo del ricorso a firma dell'avv. Brancaccio, riguardanti rispettivamente gli episodi di cui all'art. 73 D.R.R. 309/90 e l'associazione dedita al narcotraffico di cui al capo B), si presentano in più punti generiche e, comunque, infondate. Ed invero, la preliminare doglianza contenuta nel ricorso a firma dell'avv. Giaquinto circa la mancata risposta in merito alle questioni dedotte con la memoria difensiva in punto di assenza di prova della partecipazione dell'imputato alle associazioni di cui ai capi capi A) e B) si presenta priva di specificità e, comunque, svolta in violazione della regola dell'autosufficienza del ricorso, non essendo state esattamente riportate in questa sede le deduzioni svolte nella memoria delle quali sarebbe stata omessa la valutazione. La sentenza impugnata, in ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto nei ricorsi, ha dato compiutamente conto, senza incorrere in vizi motivazionali, degli elementi di responsabilità a carico del NG in ordine ai delitti associativi a lui ascritti. Va precisato preliminarmente che, in merito alla sussistenza delle due associazioni- quella dedita al narcotraffico e quella di stampo mafioso- capeggiate entrambe da LL US c.'76, non sono state svolte dagli imputati censure specifiche e, comunque, i giudici di merito hanno evidenziato gli elementi dai quali emerge la sussistenza dei precisati sodalizi, nonchè conformemente ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.Un., 25/09/2008, n. 1149)- l'autonomia delle due associazioni con conseguente possibilità di concorso, tra i due delitti associativi. Il reato di associazione per delinquere, sia generica o di stampo mafioso, invero, concorre con il delitto di . associazione per delinquere dedita al traffico degli stupefacenti, anche quando sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi, atteso che i due reati tutelano beni giuridici in parte diversi: il primo tutela l'ordine pubblico, l'altro, oltre alla tutela dell'ordine pubblico - finalità tipica di tutti i delitti associativi- mira alla difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e della sua diffusione;
se una . associazione venga costituita al solo scopo di operare nel settore del traffico . degli stupefacenti, gli agenti non potranno essere puniti a doppio titolo, ovvero per la violazione dell'art. 416 c.p. e dell'art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, mentre se l'associazione ha lo scopo di commettere il traffico di stupefacenti ed anche altri reati, è ben possibile che gli agenti vengano puniti per entrambi i reati, ipotesi questa ritenuta sussistente nella fattispecie in esame.
2.3.1. Per quanto concerne l'associazione mafiosa di cui al capo A), la sentenza d'appello e la richiamata sentenza di primo grado, nell'indicare le plurime fonti di 38 prova a carico dell'imputato- e, segnatamente, le dichiarazioni rese dal maresciallo US Petrocelli, del R.O.S. dei C.C. di Salerno, le risultanze delle conversazioni e comunicazioni telefoniche, intercettate dal febbraio 2005 al gennaio 2006 sulle varie utenze utilizzate dall'imputato e dal complice PA GU SÉ, le conversazioni tra presenti captate nelle autovetture, gli incontri, monitorati dalla P.G., dell'imputato con il capoclan e con gli altri componenti dell'associazione- hanno messo in risalto come il compito principale del NG all'interno del sodalizio camorristico facente capo a LL US fosse quello di reimpiegare in attività finanziare lecite il denaro proveniente dalle attività illecite, di cui si è già detto sub 2.1 (nella sentenza impugnata viene dato atto che dalle intercettazioni e dall'attività di osservazione posta in essere dalla P.G., simultaneamente all'ascolto, è emersa la conferma di almeno quattro dazioni di . denaro del LL al NG). Inoltre, per quanto emerge dalle sentenze di merito, . l'imputato, in sede di esame, pur protestandosi innocente in relazione ai fatti di • . narcotraffico a lui ascritti, ha ammesso di aver ricevuto da LL US euro € 150.000,00, espressamente destinati ad essere investiti nei prodotti finanziari di vario tipo offerti dallo PA. . Orbene, può convenirsi, che l'attività di reimpiego delle ricchezze illecite costituisce indubbiamente una delle attività nevralgiche dei clan di cui all'art. 416 bis, che ormai è ben possibile ritenere tipica e di supporto delle attività criminali del sodalizio mafioso, sicchè, in tale contesto, non appare illogica, od in altro modio viziata, la valutazione dei giudici di merito, secondo cui lo svolgimento non occasionale, per un arco significativo di tempo (circa un anno), di tale attività da parte dell'imputato, a mezzo del mediatore creditizio, PA GU JO, in uno agli ulteriori elementi descritti nelle sentenze di appello e di primo grado, è condotta adeguatamente idonea a rappresentare l'adesione del NG all'associazione in questione. D'altra parte, ai fini dell'accertamento dell'appartenenza all'associazione ex art. 416 bis cod. pen., ciò che rileva - posta l'esistenza, di fatto, della struttura delinquenziale prevista dalla legge è - l'innestarsi del contributo apportato dal singolo agente nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune, ovvero dell'attività delittuosa conforme al del 14/02/2014).piano associativo (Sez. 5, n. 13071 In merito, poi, alla deduzione, secondo la quale i proventi dell'attività illecita "reimpiegati" in attività economiche e finanziarie ben potevano riferirsi all'attività dell'associazione ex art. 74 e, quindi, la condotta in questione non essere sintomatica dell'adesione al sodalizio ex art. 416 bis c.p., occorre rilevare che, nella fattispecie in esame, risulta attribuita all'imputato una condotta congruente con quella di cui all'art. 648 ter c.p. e l'attività di immissione nelle strutture dell'economia legale dei capitali provento dell'attività illecita costituisce, 39 per quanto già detto, una delle attività nevralgiche, caratterizzati proprio il sodalizio mafioso, essendo l'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 dedita alla commissione di più delitti ex art. 70 e 73. 2.3.2. Per quanto concerne il delitto associativo sub B), il primo motivo di entrambi i ricorsi e l'ottavo motivo del ricorso a firma dell'avv. Brancaccio si presentano alquanto generici, non svolgendo l'imputato censure specifiche volte a contestare il ragionamento esposto nelle sentenze di merito, circa gli elementi di responsabilità rappresentativi della sua adesione all'associazione dedita al narcotraffico. In proposito, va innanzitutto evidenziato che il NG è stato condannato altresì, in concorso con LL US ed altri sodali, per quattro ... episodi di acquisto illecito di ingenti. quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina da un'associazione stanziale in Spagna (capi E2, G2, H2, 12), svolgendo K compiti di intermediazione tra i fornitori dello stupefacente, appartenenti a cartelli di narcotrafficanti colombiani operanti in territorio spagnolo, e LL US, acquirente e destinatario della droga importata dalla Spagna in Italia, capo e promotore dell'organizzazione. Orbene, in materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, deve innanzitutto evidenziarsi come la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e risultino compiute con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di fare parte dell'organizzazione (Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014). Nel caso di specie, le condotte di cui ai quattro episodi indicati, che non hanno, peraltro, costituito oggetto di contestazione specifica in questa sede, per quanto si dirà innanzi, presentano senz'altro le predette caratteristiche per l'importanza e lo sviluppo delle medesime e, comunque, la sentenza impugnata dà atto che all'esito della copiosa ed articolata attività investigativa, tra cui intercettazioni e pedinamenti in territorio estero, è emerso come il NG fosse pienamente inserito nel sodalizio, con un ruolo di primaria importanza, gestendo in prima persona i contatti e le trattative per la fornitura dello stupefacente, in qualità di intermediario tra il LL ed i narcotrafficanti, recandosi personalmente in Spagna, al fine di condurre le illecite trattative con elementi delle organizzazioni fornitrici, residenti nella penisola iberica. La circostanza, poi, secondo la quale i contatti del NG con i narcotrafficanti colombiani troverebbe giustificazione nel commercio di smeraldi dal medesimo espletata risulta smentita dal contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione e dalle risultanze della complessa attività investigativa svolta. Lo stesso imputato, si 40 to legge nella sentenza impugnata, nel fornire spiegazioni in merito al contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, relative al reato fine di cui al capo G2, ha ammesso che in tali conversazioni si faceva riferimento alla sostanza stupefacente, quantunque abbia tentato di giustificare il tenore dei colloqui con la spiegazione ritenuta dalla Corte territoriale "ardita", di un tentativo di ingannare il LL, inscenando la trattiva con i colombiani per accattivarsi la benevolenza di quest'ultimo. Tali elementi, in uno alla valutazione della intensità e frequenza delle operazioni legate al narcotraffico, organizzate dall'imputato attraverso la sua mediazione, succedutesi nel tempo senza soluzione di continuità, con i medesimi complessi moduli organizzativi, della entità degli approvvigionamenti, della capacità di fruire di canali diversificati per il rifornimento della droga e delle relazioni del predetto, in grado di interfacciarsi con persone di notevole spessore criminale, tra cui CH ND JU ES, hanno indotto i giudici d'appello a ritenere, in sostanza, con ragionamento immune da censure, che l'imputato fosse pienamente aderente al programma criminale del sodalizio in questione, contribuendo all'attuazione di esso (Sez. 2, n. 43327 del 08/10/2013). Del tutto generica e, comunque, manifestamente infondata, si presenta, poi, la doglianza, secondo la quale, la prova in merito alla responsabilità dell'imputato si fonda sul contenuto ambiguo delle conversazioni captate. Ed invero, i giudici d'appello, nel rispetto dei principi affermati da questa Corte secondo cui, in tema di valutazione della prova, con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione (Sez. 6, n. 29350 del 03/05/2006)- hanno evidenziato come le conversazioni ed i messaggi captati, pur contenendo un frasario convenzionale, risultano facilmente decifrabili, in quanto gli interlocutori utilizzano termini che non trovano una spiegazione coerente con il tema del discorso, né possono altrimenti spiegarsi con il riferimento ad attività lavorative lecite svolte dagli imputati: i fornitori colombiani venivano, infatti, indicati come i fotografi e la cocaina come "fotografia/fotografie". In tale contesto, pertanto, deve escludersi che il contenuto delle conversazioni intercettate presenti aspetti di "ambiguità" vista l'immediata decifrazione di esso, che peraltro non ha costituito oggetto di censure e, comunque, come già sopra evidenziato, lo stesso NG ha ammesso, in relazione al capo G2, che nelle conversazioni intercettate effettivamente si faceva riferimento alla sostanza stupefacente. 41 P 2.3.3. Generiche e, quindi, inammissibili si presentano le doglianze di cui al settimo motivo di ricorso a firma dell'avv. Bracaccio, con il quale l'imputato si duole del fatto che i quattro episodi di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 a lui ascritti non si fondano su una prova certa. Ed invero, il ricorrente omette di confrontarsi con le articolate e compiute argomentazioni delle sentenze di merito, con le quali, analizzati gli elementi raccolti a suo carico, all'esito della composita attività di indagine svolta, è stata riconosciuta la sua responsabilità. Come è noto, una delle cause di inammissibilità del ricorso per Cassazione va individuata proprio nella genericità dei motivi di ricorso, in violazione dell'art. 581 lett. c) c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso in Cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione,... stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, violazione che, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), determina l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. V, 03/04/2013 n. 35249; Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Arruzzoli e altri, rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rappo e altro, rv. 219087).
2.4. Infondati si presentano il secondo motivo di ricorso a firma dell'avv. Giaquinto ed il terzo motivo di ricorso a firma dell'avv. Brancaccio, con i quali il ricorrente si duole, tra l'altro, del riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, in relazione ai delitti riguardanti il narcotraffico. Ed invero, appare immune da censure la valutazione operata dalla Corte territoriale, circa la ricorrenza dell'aggravante in questione, in considerazione del fatto che tutte le vicende che vedono coinvolto l'imputato, rappresentano la chiara realizzazione del programma camorristico, collocandosi il narcotraffico nelle ordinarie attività del sodalizio e, peraltro, le modalità operative sono esse stesse espressione tipica della componente del reato associativo, essendo indubbio che il NG pose in essere le illecite attività, non solo per ottenere un tangibile tornaconto economico, ma anche nell'interesse dello stesso clan camorristico LL-LI- ON. Tali argomentazioni si presentano in linea con i principi più volte enunciati da questa Corte, secondo cui la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella L. n. 203 del 1991, può qualificare la condotta di chi, anche senza essere organicamente inserito in un'associazione mafiosa, offra un contributo al perseguimento dei suoi fini, a condizione che tale comportamento risulti assistito, sulla base di idonei dati indiziari o sintomatici, da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale (Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012 Rv. 253218). 42 A maggior ragione nel caso del NG, il suo organico inserimento nel sodalizio mafioso facente capo a LL US e l'adesione al programma criminoso del sodalizio rende meglio riconoscibile la finalizzazione consapevole del contegno agevolatore. In particolare, anche ove dovesse intendersi la condotta di agevolazione come rivolta al vertice dell'associazione, in dipendenza della stretta colleganza e frequentazione del NG con LL US, con il quale risponde in concorso dei vari episodi di narcotraffico, ciononostante deve ritenersi integrata la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991, riferendosi essa al "core business" della stessa associazione, in quanto costituente la finalità fondamentale della struttura verticistica,. con la conseguenza che, in tal caso, gli interessi del capo e quelli dell'associazione si identificano (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013).
2.5. Gli ulteriori motivi dei ricorsi proposti dal NG- che si riferiscono al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche (parte del secondo motivo di ricorso dell'avv. Giaquinto, nonché il quarto e quinto motivo di ricorso dell'avv. Brancaccio)- restano assorbiti dalla nuova valutazione che la Corte territoriale dovrà compiere, in dipendenza dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in punto di riconoscimento delle indicate aggravanti. In sede di rinvio la Corte territoriale dovrà provvedere all'eliminazione dell'aumento di pena per il reato di cui all'art. 648 ter c.p. oggetto di annullamento senza rinvio per quanto detto.
2.6. Il terzo motivo di ricorso a firma dell'avv. Giaquinto ed il sesto motivo di ricorso a firma dell'avv. Brancaccio, in relazione alla disposta confisca, ai sensi dell'art. 12 sexies L. 306/92, sono fondati per quanto di ragione e sul punto la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame. Ed invero, il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale non avrebbe considerato che i beni immobili oggetto di confisca, siti in Battipaglia in via Serroni (un'abitazione di tipo economico ed un terreno), sarebbero stati acquistati con denaro proveniente dall'eredità del padre, NG IG (per € 80.000,00, come da assegni circolari di € 10.000,00 cadauno) e dalle donazioni effettuate ai figli del ricorrente, dalla madre IA AR (quanto ad € 40.000,00 come da quattro titoli tratti sulla banca ICCREA), il tutto come da documentazione prodotta in appello, mentre ha omesso la motivazione in merito ai beni mobili. La Corte territoriale, in proposito, si è limitata ad evidenziare che il NG non avrebbe fornito in appello ulteriori prove documentali attestanti la legittima provenienza dei beni oggetto di confisca, riproponendo le medesime censure formulate in primo grado, non adducendo elementi nuovi e diversi da quelli che hanno formato oggetto del decreto del Gip e successivamente della sentenza di 43 P primo grado, con la quale, all'esito dell'istruttoria, è stato disposto il dissequestro degli unici beni che apparivano di provenienza lecita. Tale motivazione all'evidenza non dà conto di quanto dedotto dal ricorrente, circa la legittima provenienza dei beni oggetto di confisca, deduzioni queste asseritamente assistite dalla produzione in copia degli assegni. Giova richiamare in proposito i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui in tema di sequestro e confisca ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, la presunzione di illegittima provenienza delle risorse patrimoniali oggetto di ablazione, deve escludersi in presenza di fonti lecite e proporzionate di produzione, sia che esse siano costituite dal reddito dichiarato ai fini fiscali, sia che provengano dall'attività economica svolta, benché non evidenziata, in tutto o in parte, nella dichiarazione dei redditi ed il giudice ha l'obbligo di prendere in considerazione tutta la documentazione prodotta, in merito dalla difesa, fornendo adeguata motivazione in ordine alle giustificazioni fornite dagli interessati beni in ordine alla lecita provenienza dei (Sez. 1, n. 9678 del 05/11/2013). Ad analoghi doveri motivazionali è tenuto all'evidenza il giudice, anche nel caso, come quello in esame, in cui l'asserita fonte "lecita" della ricchezza impiegata per l'acquisto degli immobili sia costituita da un lascito mortis causa, ovvero da un atto di liberalità, compiutamente verificato. L'omessa motivazione in merito alle allegazioni del ricorrente rende la motivazione apparente e, quindi, censurabile anche sotto il versante della violazione di legge.
3.I ricorsi di RO US 3.1. I motivi dei ricorsi di RO US riguardanti la riconosciuta aggravante della transnazionalità di cui all'art. 4 della legge 146/2006 e la ritenuta aggravante di cui all'art. 74/4 d.P.R. 309/90, sono fondati sicchè la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame su tali punti. Per la trattazione delle tematiche proposte con tali motivi di ricorso e delle ragioni della loro fondatezza si rimanda ai paragrafi 1.1 e 1.2. 3.2. Il primo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di RO US - circa la nullità del decreto di giudizio immediato di cui all'art. 453/1 ter c.p.p., non essendo stato ancora definito, all'epoca della sua emissione, il giudizio di rinvio dalla cassazione innanzi al Tribunale del riesame, a seguito dell'annullamento dell'ordinanza restrittiva- non merita accoglimento. Ed invero, è sufficiente richiamare in proposito i principi ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui l'interpretazione del comma 1 ter dell'art. 453 c.p.p., introdotto dal D.L. n. 92 del 2008, art. 2, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni nella L. n. 125 del 2008 ed in particolare del concetto di "definizione del procedimento di cui all'art. 309 c.p.p.", all'esito del quale può essere richiesto il giudizio 44 ར immediato cautelare, deve essere effettuata nel senso che il P.M. può presentare tale istanza nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare dopo la conclusione del procedimento dinanzi al tribunale del riesame e prima ancora che la relativa decisione diventi definitiva (Sez. I, n. 42305 del • 11/11/2010, Rv. 249023; sez. 1^ n. 3310 del 21/12/2011, Rv. 251842; Sez. 2, + n. 17362 del 06/04/2011, Rv. 250078 imp. Caputo). _L'espresso riferimento contenuto nell'art. 453 c.p.p., comma 1 ter, soltanto alla "definizione del procedimento" di cui all'art. 309 c.p.p. e non alla "definitività" del provvedimento conclusivo di tale procedimento, o al decorso dei termini per la richiesta di riesame (non dunque alla decorrenza dei termini di qualsivoglia ulteriore impugnazione.), unitamente all'assenza d'ogni richiamo all'art. 311 c.p.p., .con riguardo non solo al ricorso avverso la decisione del giudice del riesame (comma 1), ma anche al ricorso per saltum (comma 2), rende evidente come il legislatore abbia inteso limitare la necessità della dilazione prevista da detta disposizione al solo esaurimento del gravame di merito (Sez. 2, n. 35613 del 15/06/2012, Rv. 253896). Tale opzione interpretativa risulta la sola coerente con la ratio legis, che ha introdotto nel sistema processuale il cosiddetto giudizio immediato cautelare, con la chiara finalità di accelerare i processi nei confronti di imputati detenuti e - ¿ diminuire le possibilità di scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari, finalità che verrebbe ad essere . frustrata in modo significativo, nel caso in cui si dovesse ritenere, invece, il ricorso al rito immediato subordinato alla definizione del giudizio di legittimità in • ordine al provvedimento del tribunale del riesame ed alle conseguenti possibili fasi rescissorie (Sez. F, n. 38560 del 26/08/2014). Peraltro, qualunque sia l'interpretazione accolta in ordine all'applicazione dell'art. 453 c.p.p., comma 1 ter, la pendenza del ricorso per cassazione sul provvedimento de libertate emesso dal Tribunale del riesame non potrebbe mai paralizzare l'iniziativa del P.M., che potrebbe sempre optare per il giudizio nelle forme ordinarie (Sez. 2, n. 35613 del 15/06/2012, Rv. 253896). Inoltre, l'interpretazione accolta non presenta profili di contrasto con i principi costituzionali in tema di diritto di difesa e giusto processo, in quanto il principio che il processo deve svolgersi nel contraddittorio fra le parti, in condizioni di parità, non è evocabile in relazione alle forme introduttive del giudizio che, per quanto concerne il giudizio immediato, trovano giustificazione nelle peculiari esigenze di celerità e risparmio di risorse processuali che connotano tale rito alternativo (Corte Cost. ord. n. 203 del 2002). Per quanto concerne, poi, la doglianza relativa al difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata sul punto, si osserva che tale vizio non si ravvisa, 45 dovendo, come evidenziato in premessa, leggersi la sentenza di appello in uno a quella di primo grado che su tale questione di diritto, di carattere generale, : sollevata pure da altri imputati, ha dato ampia risposta richiamando nella motivazione del rigetto la sentenza di questa Corte n. 17362 del 06/04/2011. 3.3. Il secondo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse del RO è inammissibile, siccome manifestamente infondato per plurime ragioni. Innanzitutto l'art. 229 c.p.p. prevede al primo comma che il perito indica il giorno l'ora ed il luogo in cui inizierà le operazioni peritali ed il giudice ne fa dare atto nel verbale, laddove, al secondo comma prevede testualmente che "della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti" Dal mero confronto tra i due commisi evince chiaramente che ben diversa è la portata della notizia dell""avvio" delle operazioni peritali rispetto alla eventuale continuazione, per la quale è prevista una comunicazione senza formalità, chiara differenza questa che ha portato la più recente e del tutto condivisibile giurisprudenza di questa Corte, a ritenere- facendo proprio un più risalente indirizzo di legittimità che in tema di perizia, il diritto dei difensori e dei consulenti tecnici di parte di ricevere notizia del giorno, . e luogo fissati per le operazioni peritali affinchè possano assistervi è ora soddisfatto con la notizia relativa all'inizio delle operazioni e non è, pertanto, configurabile alcuna nullità nel caso in cui, dopo il suddetto avviso, venga omessa un'ulteriore comunicazione circa il giorno e l'ora di prosecuzione delle operazioni fuori dell'ufficio, gravando sui difensori l'onere di procurarsi le necessarie informazioni (Sez. 5, n. 25403 del 15/02/2013 Rv. 256319; Sez. 2^, n. 7814 del 26/09/1990, Rv. 187871). A ciò va aggiunto che nel caso in esame: -non risultano offerti dal ricorrente concreti elementi di valutazione circa l'effettiva continuazione delle operazioni peritali successivamente al 9.8.2010; -non dovendo essere riportata a verbale "formalmente" la data di continuazione delle operazioni peritali, contrariamente a quanto supposto dal ricorrente, non risultano forniti elementi in base ai quali evincere che il difensore dell'imputato non sia stato avvisato "informalmente" della continuazione delle operazioni . successivamente al 9.8.2010; -in ogni caso, come si evince dal verbale allegato al ricorso a firma dell'avv. Aricò, le operazioni peritali hanno avuto inizio in data 28.7.2010 e pare che si siano concluse in data 9.8.2010, sicchè non si comprende -e comunque non viene indicato- di quale omessa successiva attività peritale la difesa del RO non sia stata "informalmente" avvisata;
-infine, il difensore presente alle operazioni peritali del 9.8.2010, avv. D'Onofrio, che assisteva in quella sede l'imputato, prima della conclusione delle operazioni 46 D si allontanava, sicchè era compito dello stesso informarsi della data dell'eventuale continuazione delle operazioni.
3.4. Il terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. Aricò, volto a contestare la ritenuta responsabilità del RO in merito al delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, è infondato, ai limiti dell'inammissibilità. Il ricorrente ripropone in questa sede censure in buona parte sostanzialmente sovrapponibili a quelle svolte in sede di appello- secondo quanto è dato evincere dalla sentenza impugnata- in ordine alle quali la Corte territoriale, senza incorrere in vizi, ha dato ampia ed esauriente risposta. D'altra parte, le circostanze indicate in questa sede come non considerate dalla Corte territoriale e, quindi in grado di inficiare il ragionamento svolto e, segnatamente, l'assenza di elementi colleganti l'imputato all'attività di "organizzazione" del clan e alla suddivisione : dei profitti (per quanto emergente dal libro mastro sequestrato nel quale non vi + è menzione del RO), o la mancata indicazione del RO tra i partecipi alle fasi organizzative dei singoli fatti contestati nonché l'estemporaneità degli interventi nei singoli fatti delittuosi, omette, invero, di confrontarsi con quanto evidenziato nella sentenza impugnata e pare tradursi in una sollecitazione ad una valutazione alternativa del medesimo materiale già esaminato dai giudici di merito e, quindi, un ulteriore giudizio di merito, come tale non consentito in questa sede. fondatezzaI giudici d'appello hanno dato ampiamente conto della dell'impostazione accusatoria, secondo la quale il RO, da considerarsi uomo di fiducia di LL US, era pienamente inserito nel sodalizio dedito al narcotraffico di cui al capo B e ciò sulla base di convergenti dati probatori, tra cui: l'interlocuzione costante con i vertici dell'associazione, fatto questo costituente un importante indice rivelatore della partecipazione al contesto associativo, il contenuto delle conversazioni intercettate con l'utilizzo di termini convenzionali, di allusioni mai esplicitate, alla reciproca stabile affidabilità tra gli interlocutori, all'immediata comprensione del frasario utilizzato, spesso neanche compiuto, al clima confidenziale in cui si svolgono le conversazioni intercettate "in ambientale", la partecipazione del predetto, costante nel tempo (per un lasso di circa due anni-dal 2004 al 2006- con condotte anche cronologicamente molto ravvicinate) a transazioni riguardanti quantitativi di droga ingenti, la immediata e completa disponibilità manifestata ad ogni richiesta di intervento formulata dal capoclan, al fine di assicurare la buona riuscita dell'operazione e la conoscenza da parte dell'imputato del luogo ove erano custodite le scorte di stupefacenti, il denaro e altro materiale "compromettente". Tali elementi e la partecipazione dell'imputato all' importazione di un carico ingente di cocaina, effettuato nel dicembre 2004 in assenza del LL, all'epoca detenuto, per la quale era stato 47 B approntato un autocarro munito di doppio fondo e caricato di mobili antichi per far apparire la liceità dell'operazione di trasporto, secondo la Corte territoriale sono indicativi non di una mera vicinanza dell'imputato a LL US, ma del coinvolgimento del RO negli illeciti traffici, anche a prescindere dalla presenza del LL, e la stabilità del suo contributo operativo, prestato anche al di fuori di specifiche richieste di intervento da parte del capoclan. Tali valutazioni non appaiono illogiche e si presentano congruenti al fine di ritenere l'imputato pienamente inserito nel sodalizio dedito al narcotraffico, facente capo a LL US, in linea con i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui in materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminosa può essere…… desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, quando siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, un ruolo specifico della persona, funzionale all' associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e risultino compiute con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di fare parte dell'organizzazione (Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014). Per ritenere sussistente tra soggetti una relazione riconducibile alla affectio societatis rilevano le circostanze della durata dell'accordo criminoso, le modalità di azione e collaborazione, il contenuto economico delle transazioni, la rilevanza obiettiva che il contraente, riveste per l'associazione (Sez. 5, n. 32081 del 2014). Nel caso di specie tale indagine risulta compiutamente effettuata dai giudici di merito, che sono appunto pervenuti al convincimento della qualità di associato del RO, anche tenendo conto di uno degli elementi che la difesa ritiene, invece, non dimostrativo di una stabile adesione al sodalizio, ossia l'estemporaneità della partecipazione. Giova richiamare in proposito il principio affermato da questa Corte, secondo cui proprio la partecipazione non estemporanea dell'imputato ai reati fine che connotano il programma criminoso dell' associazione costituisce indice sintomatico dell'intraneità dell'agente al sodalizio criminoso (Sez. 1, n. 29959 del 05/06/2013), essendo rappresentativo di una "messa a disposizione"piena e certa sulla quale il sodalizio fa affidamento per la realizzazione del programma criminoso.
3.5. Il quarto motivo di ricorso dell'avv. Aricò è infondato, ai limiti dell'inammissibilità, atteso che, con deduzioni generiche, il ricorrente si duole del fatto che la responsabilità dell'imputato, in ordine agli episodi di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 a lui ascritti, si fonda sul contenuto asseritamente non esaustivo delle diverse intercettazioni, senza una rilettura di tali dati, alla luce delle emergenze dibattimentali. Ora, a prescindere dal rilievo che una rilettura degli 48 esiti delle intercettazioni giammai potrebbe essere effettuata in questa sede, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello della "rilettura" degli elementi posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via : esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. . 6402, ric. Dessimone e altri;
Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella), in ogni caso il ricorrente non indica quali sarebbero le emergenze dibattimentali che richiederebbero tali rilettura.
3.6. I motivi di ricorso a firma dell'avvocato Stravino, relativi ai singoli episodi di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, ascritti all'imputato sono infondati.
3.6.1. Non merita accoglimento, invero, il terzo motivo di ricorso relativo al capo Z1, con il quale si deduce alquanto genericamente un travisamento delle... : risultanze probatorie e, specificamente, della conversazione del 13.12.2004, ore 21.54, intercettata a bordo dell'auto nella quale era presente il RO, il coimputato Di Biasio e LS RO, nel corso della quale era stata programmata la "trasferta" a Milano per la consegna dei 16 Kg. di cocaina. In proposito occorre premettere che in sede di legittimità è possibile prospettare un'. interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. (Sez. 5, n. 7465 del : 28/11/2013). Nel caso di specie, invece, il ricorrente deduce un imprecisato travisamento in dipendenza, pare di comprendere, del fatto che non avrebbe partecipato attivamente alla conversazione, ma tale deduzione -a parte il fatto : che avrebbe dovuto essere corredata dall'indicazione specifica dei punti della . conversazione dai quali si evince tale assunto- in ogni caso, omette di confrontarsi con gli ulteriori elementi enunciati nella sentenza impugnata che comprovano il pieno coinvolgimento del RO in tale episodio. La sentenza di appello, poi, ha dato ampiamente conto delle medesime E doglianze riproposte in questa sede- e segnatamente del fatto che l'incarico di prendere in consegna la Lancia Y dotata di un vano segreto non avesse relazione con il viaggio commesso al Di Biasio e che non vi sarebbe prova che l'incarico sia stato eseguito dal RO o che vi sia corrispondenza con la Lancia Y nella quale fu rinvenuta dai C.C. di Formia la somma di € 531.940,00- ritenendole tutte infondate. Ed invero, la Corte territoriale ha evidenziato come si presenti eloquente, in merito al ruolo avuto dal RO nella vicenda, la conversazione n. 49 R 243 del 15.12.2004, in merito all'incarico dato dal D'IC al RO di attendere, nei pressi di una "chiesetta", l'arrivo di un'auto Lancia Y di colore azzurro (dotata di doppiofondo con congegno elettronico di apertura) al fine di prenderla in consegna, evidenziando il D'IC che nell'auto (nel caso di incasso immediato) ci sarebbero stati i soldi provenienti dall'illecito traffico della partita di 16 Kg. di cocaina, che il RO avrebbe dovuto occultare nella base operativa di AU ("aspetta che arriva ... con la Y UR ... se ha i soldi li porti a AU") e la deduzione secondo la quale non vi sarebbe evidenza della consegna effettiva della macchina all'imputato, mai fermato a bordo della stessa, resta confutata e superata dal sequestro operato dalla P.G., che, proprio all'interno di una autovettura Lancia Y, rinveniva la somma di 531.940,00 euro, occultata in.un. vano segreto, la cui apertura era comandata da un congegno elettronico, corrispondente a quello descritto da D'IC IC. La sentenza impugnata, poi, ha dato atto che lo stesso RO, nel corso dell'esame svolto nel dibattimento di primo grado, ha ammesso di essere stato incaricato di prendere in consegna la macchina in questione "Quella è la macchina che mi hanno chiesto che dovevo portare io a AU", a nulla valendo le successive proteste di innocenza in ordine alla mancata consapevolezza da . parte sua della esistenza nell'autovettura di un doppio fondo, nel quale era stato E occultato del denaro, trattandosi di dichiarazioni rese in aperto e stridente contrasto con le risultanze intercettive. Gli elementi in questione ed i numerosi altri enunciati nella sentenza impugnata quali il costante monitoraggio effettuato dal RO per la riuscita dell'operazione, come emergente dal contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione dà conto della compartecipazione dell'imputato all'episodio di narcotraffico in questione avendo svolto anche l'attività materiale di messa in sicurezza del prezzo della fornitura dello stupefacente contenuto nell'auto Lancia Y. D'altra parte per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (Sez. 4, n. 4383 del 10/12/2013 Rv. 258185). Neppure potrebbe parlarsi nella fattispecie in esame- come pare alludere il motivo di ricorso -di connivenza posto che in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, 50 inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile è richiesto, invece, un contributo partecipativo morale o : materiale alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo - psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito (Sez. 6, n. 44633 del 31/10/2013 Rv. 257810).
3.6.2. Del pari non merita accoglimento il quarto motivo di ricorso, relativo al vizio di motivazione della sentenza impugnata, circa l'affermazione di responsabilità dell'imputato, in ordine al capo d'imputazione P2 -riguardante l'episodio del trasporto di 116 kg. di cocaina in data 23.6.2006 da AN CO e NO a Boscotrecase, in concorso con OS AF, LL NI, i minorenni ON MI e LL ND ed altri- atteso che il ricorrente ripropone in sostanza in questa sede, le medesime censure che hanno costituito oggetto di compiuta analisi e valutazione da parte della Corte territoriale, che, con motivazione immune da vizi le ha ritenute infondate. Compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione del giudice di merito;
incompiutezza che derivi dal non aver tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa (Sez. IV 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6^, Sentenza n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989, imp. Moschetti ed altri). La sentenza impugnata risulta adeguatamente e congruamente motivata in merito alla corresponsabilità dell'imputato con riguardo a tale ipotesi delittuosa, mettendo in risalto che, dal tenore delle conversazioni oggetto di intercettazione, oltre che dal costante monitoraggio compiuto, si ricavava che l'illecito trasporto del carico di cocaina, occultato all'interno di una delle due autovetture impiegate nell'operazione, era stato affidato proprio al RO, coadiuvato da LL US, con il ruolo di "staffettista", unitamente alla madre ON RI e ad OS AF;
il riscontro della attività illecita in atto era costituito dal rinvenimento nello stesso contesto temporale, sul terreno attiguo all'abitazione della famiglia LL-ON in Boscotrecase, di un ingente quantitativo di cocaina custodito all'interno di valigie trolley e sacchi simili a quelli utilizzati per la spazzatura, mentre era in corso una febbrile attività di occultamento e stoccaggio;
i responsabili del tentativo di occultamento si davano alla fuga, ma si riusciva a identificare uno dei correi ON MI, la cui carta di identità era rinvenuta nella tasca interna di un giubbino 51 abbandonato vicino ai luoghi ove erano stati scoperti i sacchi contenenti la sostanza stupefacente. La Corte territoriale, in particolare, ha ritenuto emblematica ai fini della dimostrazione che il RO trasportasse il carico di stupefacente e che di ciò fosse consapevole, la conversazione n. 385 alle ore 16.38 del 23.3.2006, intercettata sull'utenza in uso a LL US, intercorsa tra quest'ultimo e ON MI, nel corso della quale il ON rassicurava il medesimo LL che l'autovettura con lo stupefacente trasportato dal RO era stata prelevata da OS AF ("quell'altro se....se n'è andato solo lui con la macchina, per non farsi vedere") e che OS AF già si era diretto presso il luogo ove doveva essere occultata la droga ("se n'è andato a casa?"), mentre a Pompei assieme al ON era rimasto soltanto il RO ("stiamo io e quello con i capelli lunghi"); il LL, quindi, ordinava al RO il rientro in SS. CO e NO ("a lui lo faccio andare via, a quest'altro?") e al ON di raggiungerlo, ("ah, e va bene, e tu fatti lasciare da qualche parte e te ne vai..."). Tale sequenza temporale degli avvenimenti, secondo i giudici d'appello, si incastra perfettamente, atteso che il ON si trovava a Pompei alle ore 16,38, allorchè riceveva la telefonata dal LL, mentre il controllo della polizia presso l'abitazione di Boscotrecase avveniva alle ore 17,00, quando il ON e l'OS, con il carico trasportato, erano già giunti a destinazione, provvedendo il primo, unitamente ad altri affiliati già presenti in loco, ad occultare la droga appena arrivata. Dunque, in siffatto contesto, risulta immune da censure la valutazione secondo la quale il RO fosse pienamente compartecipe dell'illecita operazione, avendo curato il trasporto della droga ben sapendo di cosa si trattasse, tenuto conto del tenore della conversazione n. 385/2006, con la quale LL US si assicurava del buon esito del trasporto ed ordinava al RO- a mezzo del ON- di rientrare. La versione dei fatti del RO, secondo cui il suo ruolo è consistito nell'accompagnare LL US per fare un favore a LL NI, che glielo aveva chiesto, si pone, come evidenziato dalla Corte territoriale, in stridente contrasto con le modalità con le quali è avvenuto il viaggio, mediante l'utilizzo di staffette e con le precauzioni adottate attraverso la bonifica dei caselli autostradali nonché con l'eccessivo stato di agitazione evincibile dalle captazioni effettuate in quel frangente per la presenza in loco delle forze di polizia, sì da indurre il LL addirittura a buttarsi dall'auto in movimento.
3.6.3 Infondato, ai limiti dell' inammissibilità, si presenta altresì il quinto motivo di ricorso, con il quale l'imputato adduce il vizio di motivazione della 52 sentenza impugnata, in merito all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti per il capo d'imputazione T2, (illecito acquisto ed importazione per la cessione a terzi di un ingente quantitativo di cocaina pari a complessivi 54,555 chilogrammi dal 28.8.06 e sino al 30.8.06, data del sequestro eseguito in Cassino), essendo egli intervenuto quando già si era verificato il sequestro dell'autocarro trasportante la sostanza stupefacente. Anche in questo caso l'imputato ripropone le medesime doglianze di cui all'atto di appello, omettendo di confrontarsi con le argomentazioni prive di vizi logici, con le quali la sentenza impugnata ha ritenuto l'infondatezza di esse. Ed invero, il ruolo del RO nella vicenda in esame viene ricostruito, sulla base del tenore delle conversazioni telefoniche intercettate, come di "ausilio" al buon esito... dell'operazione, provvedendo a perlustrare la zona di interesse ed a comunicare a LL US le sorti del camion che trasportava la sostanza stupefacente, preservandone il carico, assicurandone l'arrivo a destinazione, o, comunque, consentendo di limitare il danno per l'organizzazione, a nulla rilevando il segmento operativo dell'impresa delittuosa in cui l'imputato si è inserito o le motivazioni baseposte a del suo intervento. -La Corte ha precisato -e sul punto non sono state mosse contestazioni che il RO ha assunto un ruolo cruciale proprio nel momento in cui LL US, giunto presso il casello autostradale di Cassino per lo stoccaggio dello stupefacente avvedutosi della presenza di una pattuglia della Guardia di Finanza si allontanava e, non riuscendo a comunicare con i corrieri, inviava sui luoghi l'imputato, suo uomo di fiducia, al fine di essere avvisato di eventuali ulteriori controlli. In quel momento al casello di Cassino si trovava solo il camion "pulito" e non quello contenente lo stupefacente del quale il LL non conosceva ancora le sorti, sicchè l'operazione non era ancora da ritenersi pregiudicata. In tale contesto va inserita, dunque, la condotta l'imputato, che, in esecuzione degli ordini, provvedeva appunto a riferire in tempo reale notizie al capo sulle operazioni svolte dalla Guardia di Finanza, e, quindi, solo dopo essersi avveduto che l'operazione era pregiudicata a riferire ciò, ricevendo l'ordine da LL NI, con il quale l'imputato pure era in contatto telefonico, di spostare l'auto di uno dei corrieri, per non destare sospetti, e di eliminare il materiale compromettente. Peraltro, si Tegge nella sentenza impugnata, il RO ha reso a dibattimento dichiarazioni parzialmente confessorie, non negando di aver posto in essere la condotta indicata, pur evidenziando di non sapere del carico di droga, circostanza questa, tuttavia, smentita dal contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione nel pomeriggio del 30.8.2006, tra il RO ed i fratelli LL, ove a dispetto del linguaggio convenzionale utilizzato da questi ultimi, il significato di esse ed il riferimento al carico di droga è stato immediatamente 53 B. percepito dall'imputato e chiaramente decifrato dagli organi investigativi. Inoltre, senza illogicità la Corte territoriale ha ritenuto che la circostanza che il RO fosse stato allertato solo quando la buona riuscita dell'illecito traffico poteva essere compromessa è circostanza oltremodo indicativa del pieno coinvolgimento dell'imputato nell'illecito affare. Gli elementi indicati, dunque, si presentano congruenti al fine di ritenere la condivisione da parte del RO dell'illecita operazione. D'altra parte, questa Corte ha più volte evidenziato che non può, non ritenersi partecipe colui che manifesta anche tacitamente la sua adesione volontaria all'altrui piano criminoso, anche quando la realizzazione di questo abbia avuto inizio prima che ne venisse a conoscenza, ma sia ancora in corso ed esplichi una qualsiasi attività, nell'ambito della realizzazione collettiva, che si esaurisca in un rafforzamento della volontà dei compartecipi di commettere il delitto o in un contributo, qualunque ne sia la natura e l'incidenza, nell'eziologia e nella dinamica, nella consumazione collettiva del reato (cfr. per tutte Sez. 2 n. 8017 del 17/06/1992).
3.6.4. Non merita accoglimento il sesto motivo di ricorso, anch'esso ai limiti dell'inammissibilità, con il quale l'imputato adduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i delitti di cui ai capi U2 (concorso nell'illecito acquisto, importazione dalla Spagna in Italia, trasporto e illecita detenzione di un imprecisato, ma non inferiore a 35 Kg., di cocaina dal 18.6.06 e sino al 23.6.06, data in cui veniva introdotto in Italia lo stupefacente) e V2 (concorso nell'illecito acquisto e importazione dalla Spagna all'Italia di un imprecisato quantitativo di cocaina dal 24.6.06 e sino al 29.6.06, data in cui veniva introdotto in Italia lo stupefacente). Anche per tali episodi al RO risulta attribuito il compito di coadiuvare LL US nella fase finale dell'operazione, concernente la "bonifica" dei caselli autostradali, l'assistenza ai corrieri, nonché lo stoccaggio della droga e tale condotta, come si legge nella sentenza impugnata, emerge chiaramente dal contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione. Per quanto concerne il capo U2 la Corte territoriale ha evidenziato che LL US, secondo un ripetuto schema operativo, dopo aver ultimato in Spagna le trattative con i narcotrafficanti colombiani, aveva fatto ritorno in AN CO e NO per presiedere alle operazioni di stoccaggio dello stupefacente, al fine del successivo smercio nel mercato interno recandosi presso l'abitazione del RO quando i camion deputati al trasporto dello giàstupefacente si trovavano in Italia. Il RO ha ammesso di aver accompagnato il 23.6.2006 LL US presso il casello autostradale di Cassino e di avergli fornito il proprio cellulare per effettuare alcune conversazioni, sebbene aggiungendo di non sapere che il 54 TO capoclan stesse attendendo un carico di stupefacenti. Tale circostanza, anche qui, risulta smentita, oltre che dal ruolo di "bonifica" e di "assistenza" per il completamento delle operazioni di trasporto e stoccaggio dello stupefacente assunto dall'imputato, dal fatto che durante le captazioni in ambientale dei colloqui intercorsi tra LL US e l'imputato quest'ultimo era sempre presente a fianco del capo, ascoltando le continue comunicazioni telefoniche con lo staffettista, con il quale lui stesso in alcuni frangenti interloquiva direttamente (come emerge dalla tel. n. 3699 del 23.6.2006, ore 13,51, in cui il RO si sincerava che tutto fosse a posto, a seguito dei timori suscitati dalla perdita dei contatti tra il NE e i corrieri a bordo dell'altro camion). Emblematica al fine di attestare che l'imputato era intento a presidiare la zona di passaggio.dei. camion per la bonifica è stata ritenuta la circostanza che la fidanzata dell'imputato, mentre si trovava a transitare nei pressi di un incrocio, avvistato il fidanzato, che, in compagnia di LL US, vigilava sul percorso al fine di scorgere a distanza l'eventuale presenza delle forze dell'ordine, che potevano costituire un pericolo per il carico illecito (come confermato dallo stesso imputato nel corso della conversazione n. 3725), comprendendo la fase delicata del momento, desisteva dal farsi notare mantenendosi con discrezione a distanza. Privo di vizi motivazionali, dunque, si presenta la valutazione dei giudici d'appello, che, in base alla riportate emergenze ed a tutte le altre indicate nella sentenza impugnata, ha ritenuto l'imputato pienamente compartecipe anche di tale fatto delittuoso, dovendo richiamarsi quanto già evidenziato sub 3.6.3 in punto di diritto. Inoltre, in tema di concorso materiale di persone nel reato, è penalmente rilevante non solo l'ausilio necessario ma anche quello che si limita ad agevolare dell'obiettivo finale о facilitare il conseguimento (Sez. 4, n. 6664 del 28/01/1993), anche quando dunque il contributo del correo fase finale dell'attività delittuosa alla limitato sia (Sez. 2, n. 10778 del 25/01/2002). Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo al capo V2, in relazione al quale la compartecipazione del RO mediante l'attività di ausilio a LL US nella fase finale dell'operazione, concernente la bonifica dei caselli autostradali, l'assistenza ai corrieri e lo stoccaggio della droga illecitamente importata dalla Spagna all'Italia è stata desunta anche in questo caso dal contenuto inequivoco delle conversazioni oggetto di intercettazione. Infatti, dai colloqui captati a cornetta aperta tra LL US e RO US, dalle conversazioni telefoniche intercorse tra LL US, LL NI ed il RO e da quelle degli altri correi si ricava, secondo la Corte territoriale, l'impegno profuso non solo dal LL, ma anche dal RO per la 55 buona riuscita dell'operazione, partecipando attivamente alle operazioni correlate all'arrivo del carico. In proposito, la Corte territoriale ha indicato come emblematiche in tal senso il contenuto delle conversazioni n. 11683 del 29.6.2006, ore 17,00, in cui RO US e LL US chiedevano a LL NI notizie sulla droga, ricevendo rassicurazioni in proposito, e quella n. 3992 del 29.6.06 riguardante lo spostamento della droga dall'abitazione di LL NI, conversazione nella quale il RO si informava appunto di tale spostamento ricevendone risposta positiva. Immune da censure si presenta, pertanto, anche in tal caso, la valutazione della corte territoriale che ha ritenuto, in base agli indicati elementi il RO compartecipe all'episodio delittuoso in esame, emergendo il consapevole contributo dell'imputato al buon esito. delle operazione di importazione della droga consistente nell'assistere i corrieri e nell'ausilio allo stoccaggio dello stupefacente.
3.6.5. Infondato si presenta, poi, il settimo motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole del vizio motivazionale in ordine all'avvenuto riconoscimento a suo carico del reato di detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo (capo A3), ben potendo la pistola oggetto delle conversazioni captate identificarsi in una pistola giocattolo. Neppure in questo caso il ricorrente si confronta con le argomentazioni del tutto logiche e coerenti che hanno condotto la Corte territoriale ad escludere che nei colloqui intercettati in ambientale tra il RO e la fidanzata TA all'interno della vettura dell'imputato (cfr. conversazione n. 774 del 10 giugno 2006) si discorresse di una pistola giocattolo. In particolare, nella sentenza impugnata senza illogicità ed in maniera convincente sono state considerate come dirimenti in proposito la reazione della donna alla vista dell'arma, avendo la stessa, con tono estremamente agitato, contestato al compagno di aver portato con sé la pistola in quella circostanza e la reazione del RO che rassicurava la compagna terrorizzata, evidenziando che l'arma non era rivolta contro di lei e promettendole di non portarla più dietro in sua compagnia. Non è illogica inoltre la conclusione secondo cui ove si fosse trattato di pistola giocattolo, il RO certamente avrebbe spento sul nascere le rimostranze della ragazza, con un intervento chiarificatore, che, invece, non risulta essere intervenuto nel corso della conversazione.
3.7. Con il quinto motivo di ricorso a firma dell'avv. Aricò e con analogo motivo del ricorso a firma dell'avv. Stravino il ricorrente si duole della ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991 nei suoi confronti. La Corte territoriale, in particolare, ha ritenuto ricorrente la suddetta aggravante, in considerazione del pregnante contributo offerto dal RO nel traffico illecito di stupefacenti costituente la principale e più lucrativa attività del clan 56 LL-LI-ON, valutato unitamente alla componente strettamente fiduciaria che caratterizzava il suo rapporto diretto con LL US, come attestata dalla frequentazione della sua abitazione, dal maneggio di rilevantissimi quantitativi di stupefacente, di danaro e di conoscenze sulla delicatissima documentazione "compromettente", che l'imputato doveva far sparire per volere del capo, in occasione dell'intervento della P.G. presso la roccaforte del clan. La valorizzazione del rapporto fiduciario con il capoclan e la congruenza delle attività criminali al fine della ricorrenza dell'aggravante in parola fa buon governo dei principi recentemente espressi da questa Corte- che si richiameranno anche _con riferimento ad altri imputati- secondo cui integra la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991, la condotta di agevolazione che abbia per beneficiario il vertice di una associazione mafiosa, nella persona del capomafia, quando si riferisca al "core business" della stessa associazione, in quanto costituente la finalità fondamentale della struttura verticistica, con la conseguenza che, in tal caso, gli interessi del capo e quelli dell'associazione identificano (Sez. 5, n. 1706 del 12/11/2013).si Nel caso di specie, inoltre, il coinvolgimento dell'imputato in grosse operazioni di illecita importazione di droga e la sua indiscussa disponibilità, all'occorrenza, nel coadiuvare i sodali per la riuscita degli illeciti affari dà con evidenza conto della volontà dell'imputato alla sopravvivenza e alla espansione del sodalizio criminoso di appartenenza.
3.8. Vanno respinti il settimo motivo di ricorso a firma dell'avv. Aricò e l' analogo motivo del ricorso a firma dell'avv. Stravino, relativi al vizio motivazionale e alla violazione e falsa applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 80, comma secondo, d.P.R. 309/90 applicato in relazione ai capi Z1,P2,T2 e U2 . Ed invero, la nota pronuncia delle S.U. n. 36258 del 24/05/2012- secondo cui in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata- va letta in relazione a quanto, successivamente a tale pronuncia, è stato precisato sempre da questa Corte, secondo cui la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 (ingente quantità) deve ritenersi sussistente quando, pur in difetto della verifica di fatto del contenuto di principio attivo della sostanza, si tratti di quantitativo oggettivamente eccezionale sotto il profilo ponderale, tale da esporre a grave pericolo la salute pubblica in 57 considerazione della destinazione allo smercio di esso ed in rapporto alla possibilità di soddisfare le richieste di numerosissimi consumatori per l'assai elevato numero di dosi ricavabili (Sez.2, n. 16540 del 27/03/2013). Nel caso di specie le operazioni di importazione di cocaina che hanno visto coinvolto il RO, la maggior parte delle quali conclusesi con il sequestro dello stupefacente, e per le quali è stata configurata l'aggravante in questione, si riferiscono tutte a quantitativi davvero ingenti di droga (ad es. kg. 16 di cocaina, capo Z1; Kg. 116 di cocaina, capo P2; kg 54 circa, capo T2; non meno di 35 kg. di cocaina capo U2), sicchè si presenta immune da vizi la valutazione di fatto compiuta della Corte territoriale circa il riconoscimento per tali episodi dell'aggravante di cui all'art. 80/2 d.P.R.309/90. 3.9. Per quanto concerne i motivi di ricorso a firma dell'avv. Stravino, circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80/1 lett. d) d.P.R. 309/90, in relazione al capo P2, e dell'aggravante di cui all'art. 112 n. 4 c.p., in relazione ai capi P2 e T2, si osserva che, sulla base di quanto riportato nella sentenza impugnata, le censure svolte in sede di appello non afferivano a tali tematiche, sicchè esse non possono essere proposte per la prima volta in questa sede. In ogni caso, per quanto concerne l'aggravante di cui all'art. 112 n. 4 c.p. la Corte territoriale nel valutare la condotta del RO per le ipotesi delittuose di cui ai capi P2 e T2 ha dato ampiamente conto della partecipazione e dell'attività compiuta dal minore ON MI in relazione a tali episodi delittuosi.
3.10. Per quanto concerne il motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 5 L.895/67 per i delitti di cui al capo A3,anche qui non risulta, sulla base di quanto riportato nella sentenza impugnata, che tale tema sia stato portato all'attenzione dei giudici d'appello, sicchè non può essere proposto per la prima volta in questa sede, richiedendo, peraltro, la ricorrenza dei presupposti dell'invocata attenuante, una valutazione di fatto che non può essere compiuta in questa sede.
3.11. I motivi di ricorso riguardanti la determinazione della pena nei confronti dell'imputato, ivi compresa la valutazione sulla mancata concessione delle generiche, restano assorbiti dal nuovo esame che la Corte territoriale dovrà compiere in relazione a quanto evidenziato sub 3.1. 4.Il ricorso di FI AR 4.1 La sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame con riguardo all'aggravante di cui all'art. 4 L. n. 146/2006, riconosciuta in relazione al capo Q2 ascritto a FI AR. Sul punto si rimanda all'apposita trattazione di cui al par.
1.1. Nel resto il ricorso è infondato ed in più punti si presenta ai limiti dell'inammissibilità. In merito, deve rilevarsi come il ricorrente, in relazione ai 58 reati a lui ascritti, si limiti ad elencare in premessa sette motivi di ricorso, enunciando i relativi vizi dai quali sarebbe affetta la sentenza impugnata, omettendo, poi, nella parte argomentativa, di ancorare ciascuno dei vizi addotti a punti specifici della sentenza d'appello, sviluppando spesso doglianze disancorate dal percorso motivazionale della sentenza.
4.2. Con la prima doglianza il ricorrente effettua valutazioni di merito e processuali, alquanto confuse, circa l'inidoneità degli elementi a suo carico - consistenti nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia RE NI, nelle testimonianze dei verbalizzanti e nel contenuto di alcune conversazioni telefoniche, specificamente corrispondenti ai numeri 512 e 516- a fondare il giudizio di condanna nei suoi confronti. Procede, in particolare, ad un' analisi atomizzata di tali elementi, provvedendo a chiarire in premessa che le dichiarazioni del collaborante RE sono in realtà dichiarazioni de relato, sicchè andavano valutate a norma dell'art. 192/2° comma c.p.p. e svolge, quindi, censure sul contenuto delle conversazioni oggetto delle intercettazioni, nonché sulle valutazioni relative alle dichiarazioni dei testi escussi in dibattimento.
4.3. Giova premettere brevemente in fatto che, secondo la ricostruzione operata dalle sentenze di merito, FI AR gestiva l'azienda ortofrutticola "OT IL (formalmente in titolarità della moglie) e versando tale ditta in difficoltà economiche si era rivolto a LL US, che, per la sua disponibilità di ingenti capitali, non aveva avuto difficoltà a finanziarne le attività commerciali. Nel corso del tempo il LL, forte degli investimenti fatti, aveva assunto sempre maggiore potere all'interno dell' azienda, finendo per acquisire, di fatto, il ruolo di socio e amministratore delle medesime, condizionando le strategie e metodologie dell'impresa con l'introduzione di strumenti illeciti;
in tale ottica, le forniture di frutta e verdura non erano più lasciate alla libera scelta imprenditoriale, ma dovevano essere imposte (e, per di più, a prezzi maggiorati) ai titolari dei ristoranti della zona. L'essere "scesi a patti" col LL, implicava necessariamente una completa adesione al suo programma criminale, contemplante lo sfruttamento dell'apparato organizzativo dell'azienda per i più disparati fini illeciti del sodalizio. Tale metodo sarebbe stato utilizzato da LL US, anche, tra gli altri, con RE NI, AN IN e con tutti gli altri imprenditori che avevano accettato il suo sostegno economico. Le vicende della ditta "OT", infatti, sono strettamente connesse a quelle della "LA NG", società gestita di fatto da AN IN e RE NI, che aveva anch'essa fatto ricorso alle risorse finanziarie del LL. Le due imprese erano complementari, poiché la ditta OT si occupava della fornitura di frutta e verdura a ristoranti e alberghi della zona vesuviana;
la LA 59 NG si occupava della fornitura di tutti gli altri generi alimentari;
le sedi operative delle due imprese si trovavano a Torre Annunziata, in Via Torretta di Siena, l'una di fonte all'altra. Al FI, dunque, viene contestato di essere divenuto partecipe del sodalizio facente capo a LL US (capo A), imponendo nell'ambito dell'associazione ai titolari di ristoranti ubicati nel comprensorio vesuviano, forte della sua appartenenza al clan, l'acquisto di merce (frutta e ortaggi) della propria azienda e mettendo a disposizione dell'organizzazione automezzi pesanti da utilizzare per l'importazione ed il trasporto ingenti partite di sostanze stupefacenti, di essere corresponsabile altresì della condotta estorsiva in danno della legale rappresentante del ristorante LL IA, per averla costretta a rifornirsi di prodotti ortofrutticoli dalla ditta "OT IL, a prescindere da una sua utilità e convenienza perpetrata avvalendosi della capacità di omertà e di assoggettamento promanante dalla partecipazione dei predetti all'organizzazione di stampo camorristico clan "LL-LI-ON" (capo U3), nonché di essere compartecipe con LL US, OS AF, FI AF ed altri soggetti, anche rimasti ignoti, alle illecite operazioni di acquisto in territorio spagnolo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un quantitativo imprecisato, organizzando materialmente i mezzi di trasporto e quanto necessario per introdurre lo stupefacente in Italia, individuando a tal fine il relativo corriere nella persona del fratello FI AF (capo Q2).
4.4. Tanto premesso, si osserva che, per quanto concerne le dichiarazioni rese dal collaborante RE NI, la Corte territoriale si è attenuta al protocollo valutativo di cui all'art. 192 c.p.p. e, senza incorrere in vizi, ha ritenuto il predetto pienamente attendibile -per la spontaneità della sua scelta collaborativa, avvenuta allorchè era in stato di libertà e per essersi autoaccusato di gravi reati, nonché per la mancata emersione di sentimenti di rancore o di vendetta nei confronti del FI- mettendo in risalto il plurimi elementi di riscontro alle dichiarazioni dallo stesso rese. Innanzitutto deve rilevarsi come il propalante riferisce di fatti che lo hanno visto personalmente coinvolto, essendo un imprenditore del settore alimentare, rivoltosi al LL per problemi di ridotta liquidità, quindi, a conoscenza diretta delle modalità, attraverso le quali il medesimo LL utilizzava le strutture imprenditoriali da lui finanziate per scopi illeciti. D'altra parte, come ha evidenziato lo stesso collaborante, il deposito della LA NG e quello della ditta OT si trovavano l'uno di fronte all'altro e proprio in dipendenza di tale vicinanza aveva potuto constare la presenza di LL US in compagnia del FI presso la ditta OT. In ogni caso, anche a voler, in parte, considerare de relato le dichiarazioni del RE, riguardando fatti riferitigli dallo stesso FI e da quest'ultimo non 60 又 confermati, esse, alla stregua dei principi più volte affermati da questa Corte, possono costituire elemento indiziario idoneo a fondare la dichiarazione di colpevolezza, ove confortate, ai sensi dell'art 192, comma terzo, cod. proc. pen., da riscontri estrinseci certi, univoci, specifici, individualizzanti, e tali da consentire un collegamento diretto ed obiettivo con i fatti contestati e con la persona imputata (Sez. 6, n. 16939 del 20/12/2011). Nel caso di specie, i riscontri alle dichiarazioni del propalante, secondo cui i ristoranti della zona vesuviana dovevano acquistare (sebbene non in esclusiva) la frutta dalla ditta OT, a prezzi maggiorati del 30/40%, trovano conferma, in base a quanto evidenziato dalla Corte territoriale, senza incorrere in vizi, in precisi elementi individualizzanti e segnatamente nel contenuto delle.. conversazioni n. 512 e 516, oggetto di intercettazioni, oltre che nelle dichiarazioni dei testi escussi. Ed invero, nella telefonata n. 512 il FI riceveva l'ordine da parte di OS RU di recarsi al ristorante "LL IA", per ricevere un'ordinazione di frutta e verdura, mentre in quella successiva n. 516, sempre del maggio 2006, in uscita dall'utenza in uso al FI, quest'ultimo, non potendo recarsi personalmente presso il ristorante LL IA, contattava un soggetto che lavorava nella propria azienda (tale NI), invitandolo a raggiungere l'esercizio in questione a nome e per conto del "ragioniere LL", da identificarsi, in LL US, spesso appellato come "ragioniere" o "commercialista".
4.5. Per quanto concerne il contenuto della conversazione n. 516, il ricorrente adduce l'errata interpretazione del contenuto di essa perché "falsata" da una trascrizione non "fedele", ma non indica esattamente in quali punti la conversazione sarebbe stata non correttamente trascritta, sicchè la doglianza si traduce in un'asserzione del tutto generica in violazione della regola della specificità dei motivi di ricorso ai sensi dell'art. 581 c.p.p., lett. c) c.p.p. Non merita censura, poi, la decisione operata dalla corte territoriale di rigettare la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 c.p.p., mediante nuova trascrizione, o nuovo ascolto del file audio della conversazione n. 516 non ricorrendo i presupposti per procedere a tanto. Invero, la Corte territoriale richiama correttamente in proposito il principio di legittimità, secondo cui la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori (Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013), evenienza questa non ravvisabile nel caso di specie. 61 Il percorso motivazionale che ha condotto i giudici di appello a respingere la richiesta di rinnovazione appare priva di vizi logici ed è perciò incensurabile in questa sede, come più volte evidenziato da questa Corte, secondo cui può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale, qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla di determinate prove in appello ( Sez. 6, n. 1400riassunzione del 22/10/2014). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha esposto compiutamente le ragioni per le quali ha ritenuto che l'espressione di cui alla conversazione n. 516 fosse proprio "mi ha chiamato il ragioniere LL che vi dovevo chiamare che dovete fare l'ordine" e che il ragioniere LL si identificasse con LL US e non con tale LL NI, ragioniere del C.O.S. (Consorzio Ortofrutticolo stabiese), ed il motivo del colloquio;
inoltre, senza illogicità ha evidenziato come la lettura alternativa proposta dall'imputato non spiegherebbe le ragioni dell'invito perentorio ricevuto dall'OS nella precedente telefonata, mentre sarebbe illogico ritenere che il FI nell'interloquire con tale NI (anche a voler ammettere che NI si identifichi in LL NI), facesse riferimento a se stesso, e comunque ciò contrasterebbe con le dichiarazioni di AS RL, che ha riferito di aver visto il FI una o due volte, sì che la spendita del nome di quest'ultimo non avrebbe sortito l'effetto sperato.
4.6. Per quanto concerne le ulteriori questioni proposte dall'imputato, esse si traducono in un' inammissibile sollecitazione ad una valutazione alternativa del medesimo materiale probatorio già esaminato dal Tribunale e dai giudici d'appello e, quindi, in un ulteriore giudizio di merito, come tale non consentito in questa sede. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri;
Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella). La Corte territoriale, in particolare, ha dato compiuta, ed esaustiva risposta a tutte le deduzioni proposte anche in questa sede e senza illogicità ha evidenziato: -quanto alla deduzione, secondo cui l'ordine di acquisto per LL IA venne ricevuto per il C.O.S. (Consorzio Ortofrutticolo stabiese) e non dalla ditta 62 Scatognella, ove veritiera renderebbe priva di spiegazione plausibile la precedente telefonata (n.512) ricevuta dal FI da parte di OS RU;
-quanto al mancato svolgimento di attività commerciale da parte della ditta OT all'epoca dei fatti essa è smentita dalle dichiarazioni del teste AS RL, figlio della titolare del ristorante LL IA, che ha riferito di essersi rivolto all'epoca dei fatti alla predetta ditta per ricevere forniture, sicchè essa era pienamente operativa;
inoltre, tale circostanza contrasta con quanto riferito dall'imputato in sede di esame e asserito dalla difesa nella istanza volta a ottenere la revoca della confisca e il dissequestro dei beni confiscati al FI, in ordine alla esistenza di un attivo societario sino all'intervenuto sequestro;
-quanto all'inattendibilità del teste AS, in merito alle mancate pressioni per l'acquisto di prodotti ortofrutticoli, ha ampiamente argomentato sugli elementi dai quali può dedursi la reticenza di tale teste (tra cui il carattere elusivo e generico delle sue affermazioni); -quanto allo spessore criminale di OS RU e la sua contiguità al clan LL ha specificamente indicato gli elementi da cui è possibile ricavarlo, tra cui le spese sostenute dal clan, anche per il mantenimento della famiglia, in occasione del suo arresto perché trovato in possesso di kg. 15 di cocaina.
4.7. Per quanto concerne le doglianze relative all'insussistenza di elementi denotanti l'adesione dell'imputato al sodalizio ex art. 416 bis c.p. si presenta assorbente, al fine della dimostrazione della piena adesione dell'imputato al sodalizio mafioso di cui al capo A), a dispetto delle ragioni di "bisogno" che lo avevano indotto ad avvicinarsi al LL, la circostanza secondo cui il FI si è reso autore dei reati fine di cui ai capi Q2 ed U3, prendendo parte personalmente alle azioni estorsive ricevendone un immediato e diretto vantaggio economico. All'uopo giova richiamare il principio, secondo cui in tema di reato associativo, la partecipazione non estemporanea dell'imputato ai reati fine che connotano il programma criminoso dell'associazione costituisce indice sintomatico dell'intraneità dell'agente al sodalizio criminoso (Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014). Inoltre, la Corte territoriale individua senza illogicità come emblematici al fine della compartecipazione dell'imputato al reato associativo in esame, ulteriori elementi quali il suo coinvolgimento nelie vicende più "delicate" dell'associazione, come ad esempio, nel caso dell'ausilio nella "caccia all'uomo" organizzata dal LL per trovare FI AF, suo fratello, ovvero il rinvenimento presso l'abitazione di OT AN un dipendente del - Tribunale di Torre Annunziata che aveva avuto l'ordine di trafugare gli atti giudiziari -di un fascicolo riguardante OT IL, moglie del FI, circostanza denotante piena adesione dello stesso al sodalizio criminale, godendo 63 di tutti i benefici legati a tale adesione, compresi quelli legati all'infedele esercizio delle proprie funzioni da parte di un dipendente del Tribunale.
4.8. Per quanto concerne, poi, il reato di cui al capo di cui al capo Q2, l'imputato ha contestato in questa sede, del tutto genericamente ed inammissibilmente, il contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione, non idoneo a comprovare la sua responsabilità in relazione a tale fatto delittuoso. All'uopo deve rilevarsi come in materia di intercettazioni telefoniche, costituisca questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono ... recepite (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013). motivazionaleOrbene, la sentenza impugnata non palesa alcun vizio nell'intepretazione delle conversazioni oggetto di intercettazione, dalle quali emerge chiaramente che LL US si era rivolto al FI, pur l'organizzazione di un trasporto di stupefacente dalla Spagna e quest'ultimo gli procurava quale corriere il fratello, FI AF, appunto autotrasportatore;
quest'ultimo giunto in Spagna, con una ingente quantità di danaro da consegnare ai fornitori esteri, al momento di ricevere lo stupefacente da trasportare in Italia, non definiva l'operazione, essendosi indebitamente appropriato di una parte del danaro ricevuto in consegna da LL US e, pertanto, i fornitori stranieri si erano rifiutati di consegnargli lo stupefacente per una somma inferiore a quella in precedenza convenuta;
il LL venuto a conoscenza del comportamento "scorretto" del corriere pretendeva che i fratelli FI gli rendessero conto dell'ammanco ed all'esito di successivi febbrili contatti al fine di risolvere la questione dell'ammanco, FI AR veniva fatto oggetto di un pestaggio da parte del LL e dai suoi uomini . Sulla base dei descritti elementi la Corte territoriale, conformemente a quanto ritenuto dal primo giudice, in base alla chiara decifrabilità delle conversazioni ha senza ritenuto la piena compartecipazione dell'imputato ai fatti in contestazione, avendo organizzato il convoglio per la Spagna che doveva trasportare il denaro dall'Italia alla Spagna e la droga nel percorso inverso, coinvolgendo il fratello AF e tale valutazione non appare censurabile.
4.9. Va respinta la doglianza dell'imputato circa l'omessa motivazione da parte della Corte territoriale in merito al mancato accoglimento della richiesta di continuazione tra i reati di cui ai capi A, U3 e Q2, avendo i giudici d'appello richiamato in proposito le motivazioni espresse dal Tribunale, condividendone il contenuto. All'uopo il giudice di primo grado ha dato compiutamente conto delle ragioni ostative all'accoglimento della richiesta, evidenziando come solo i delitti 64 又 contestati ai capi A e U3 andassero riuniti nel vincolo della continuazione, essendo evidente per essi il medesimo disegno criminoso, laddove dovesse essere, invece, escluso dalla continuazione il delitto di cui al capo Q2, considerato che la sua commissione da parte del FI era da considerarsi occasionale e determinato da esigenze contingenti e non preventivamente prevedibili dell'associazione criminosa. Avverso tale specifica valutazione il ricorrente non sviluppa alcuna censura.
4.10. Le doglianze contenute in entrambi i ricorsi proposti dall'imputato relative all'insussistenza dei presupposti dell'operata confisca sono in parte del tutto generiche ed in parte infondate.
4.10.1. Va premesso che all'imputato sono stati confiscati, ai sensi dell'art. 12 sexies L. 306/92, quattro appezzamenti di terreno e due unità immobiliari, site in Torre Annunziata, nonché svariati beni mobili registrati, dei quali non ha giustificato la provenienza e di cui risulta avere la disponibilità, aventi un valore sproporzionato rispetto alle capacità reddituali del suo nucleo familiare pari a - 237.594 euro. La Corte territoriale ha confermato la valutazione del giudice di primo grado circa la provenienza illecita delle risorse economiche utilizzate per l'acquisto dei beni, stante il rilevante accumulo patrimoniale di beni e le disponibilità economiche in capo ai componenti del nucleo familiare del FI, in particolare OT IL, moglie dell'imputato e titolare dell'omonima ditta individuale, in assenza, per i predetti soggetti, di mezzi economici adeguati, in relazione all'entità delle dette possidenze, stante la carenza di redditi del FI e la irrisorietà di quelli prodotti, valutazione questa avvalorata ancor più dalla situazione di grave disagio economico della ditta OT, dedotta dal medesimo FI. Inoltre, ha evidenziato la Corte territoriale, i veicoli in proprietà del FI risultano acquistati in epoche in cui alcun reddito risulta essere stato prodotto, ovvero in presenza di redditi di ammontare assolutamente irrisorio incompatibile anche con un accumulo di pregressi risparmi e, - pertanto, inidonei a giustificare gli effettuati esborsi, dovendosi, poi, tener conto in una considerazione che non sia parcellizzata ai soli beni del FI -anche delle disponibilità necessarie per le ulteriori esigenze collegate alla vita quotidiana della famiglia, nonché per far fronte alla gestione dei detti beni.
4.10.2. Le valutazioni compiute dalla Corte territoriale hanno fatto buon governo dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la condanna per uno dei reati indicati nel D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, commi 1 e 2, comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato (dal che la possibilità dell'adozione del sequestro preventivo), allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di 65 detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi (Sez. 4, n. 35707 del 2013). La giurisprudenza di questa Corte ha precisato, altresì, che è irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto e, quindi, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna, o che il loro valore superi provento del medesimo reato (cfr. Cass. Sez. Un., n. 920 del 17/12/2003), con la puntualizzazione, tuttavia, che "la presunzione di illegittima acquisizione degli stessi da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non _ siano "ictu oculi". estranei al. reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla commissione di quest'ultimo" (Sez. 1^, Sentenza n. 2634 del Rv.11/12/2012, 254250; Rv. 226051; Sez. 5^, n. 2469 del Sez. 1^, n. 11049 del 05/02/2001, 211763). 23/04/1998, Rv.
4.10.3. Il ricorrente adduce di aver prodotto documentazione non considerata dai giudici d'appello, senza specificare, tuttavia, in che cosa consistesse tale documentazione e cosa esattamente attestasse;
del pari generico è poi il riferimento a dati contabili ed al contenuto di una memoria depositata nel giudizio. Ad ogni buon conto la Corte territoriale ha dato atto nella sentenza impugnata che la difesa ha prodotto documentazione afferente la ditta individuale di OT IL (atti giudiziari, scritture private relative all'acquisto del terreno sito in Torre Annunziata contrada Torretta di Siena;
fatture ed effetti cambiari, bozza di contratto di locazione interceduto fra OT IL e LA NG s.r.l.), documentazione questa che, senza illogicità non è stata, comunque, ritenuta idonea a comprovare la liceità delle originarie disponibilità poste a fondamento delle indicate acquisizioni patrimoniali, non avendo l'appellante dedotto di aver svolto attività lavorativa presso l'azienda agricola della moglie, né avendo in alcun modo provato la lecita provenienza delle fonti di reddito. Adduce, poi, che non sarebbe stato valutato il reddito complessivo del suo nucleo familiare, laddove sia il primo giudice che la Corte territoriale hanno dichiarato di aver appunto considerato "la capacità reddituale del nucleo familiare pari a- 237.594 euro", né risultano addotti elementi idonei a contrastare tale dato. Infine, adduce la nullità della sentenza, per la mancata assunzione di una prova decisiva, ma non individua esattamente in che cosa consisterebbe tale prova, né dà conto di averne fatto richiesta nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 606 primo comma, lett. c) c.p.p., limitandosi a rilevare una 66 又 "diseguale" considerazione della documentazione contabile di parte rispetto agli accertamenti della Guardia di Finanza e alle dichiarazioni testimoniali del m.llo NI.
5. Il ricorso di AO NC CE 5.1. Il ricorso di AO NC CE è fondato in relazione al quinto motivo di ricorso relativo alla ritenuta aggravante di cui all' art. 74/4 D.P.R. 309/90, nonché al settimo motivo di ricorso, relativo alla riconosciuta aggravante della transnazionalità di cui all'art. 4 della legge 146/2006, sicchè la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame su tali punti. Per la trattazione delle tematiche-proposte con tali motivi di ricorsore delle - ragioni della loro fondatezza si rimanda ai paragrafi 1.1 e 1.2. Resta assorbito dal nuovo esame che la Corte territoriale sarà tenuta a compiere in sede di rinvio il nono motivo di ricorso, con il quale il AO si duole del trattamento sanzionatorio e della mancata concessione delle attenuanti, che dovranno essere di conseguenza rivalutati all'esito del giudizio di rinvio. I restanti motivi di ricorso, tenuto conto anche delle precisazioni di cui ai motivi nuovi, vanno rigettati. Al AO risulta contestata la partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico di cui al capo B) - occupandosi di fornire all'organizzazione i documenti ed i carichi di copertura necessari per trasportare ingenti quantitativi di droga importati dalla Spagna e recandosi anche in territorio iberico per sovrintendere personalmente alle operazioni di carico e trasbordo del narcotico- nonché risultano attribuiti vari episodi di narcotraffico di cui al capo E3. 5.2. Il primo motivo di ricorso, circa la nullità del decreto di giudizio immediato e delle sentenze di merito in relazione al reato ascritto all'imputato al capo B), emessi in assenza dei presupposti per procedere al giudizio immediato cautelare ex art. 453, comma 1 bis, c.p.p., è infondata. In particolare, secondo l'assunto del ricorrente, per il delitto associativo di cui al capo B) non sarebbe stata applicata la misura custodiale (applicata solo per il capo E3), sicchè non poteva essere disposto il giudizio immediato nei suoi confronti anche per il suddetto reato, ma, nel contempo lo stesso deducente ha ammesso di non aver sollevato in la relativa eccezione. primo grado Il primo giudice, ciononostante, d'ufficio, aveva rilevato che, pur potendosi dubitare della legittimità del decreto di giudizio immediato, con riferimento ai reati per i quali il Tribunale del riesame aveva annullato la misura cautelare (ovvero, per i quali la richiesta di misura cautelare fosse stata rigettata), tuttavia la predetta situazione -semprechè rientrante in un'ipotesi di nullità generale, sindacabile dal giudice del dibattimento- poteva, al più, configurare una mallità di 67 ordine generale a regime intermedio, non comportando eventuali irregolarità in cui sia incorso il Pubblico Ministero nella scelta del rito alcuna violazione delle concernenti l'iniziativa dell'organo dell'accusa nel promovimento norme dell'azione penale;
tali violazioni ricorrono, infatti, solo nell'ipotesi in cui la decisione riguardi un'imputazione non contestata ritualmente, o estesa a soggetti diversi dagli imputati, sicchè ogni eventuale nullità -in ipotesi a regime intermedio- è ormai definitamente sanata, posto che l'eccezione andava proposta, ai sensi dell'art. 182/2 c.p.p., immediatamente, dopo il compimento e quindi, alla dell'atto dibattimentale. prima udienza Tale valutazione non merita censura. Ed invero, come evidenziato da questa ✓ Corte, la carenza dei presupposti per disporre il giudizio immediato (ad es. per….. assenza dell'evidenza della prova) non può, in difetto di espressa previsione normativa (come pure delle condizioni per la sua riconducibilità a taluna delle ipotesi di nullità di ordine generale previste dall'art. 178 c.p.p.), in alcun modo di nullità del giudizio dedotta come causa essere (Sez. 1, n. 9553 del 14/07/2000, Rv. 216813). Con specifico riguardo, poi, alla carenza dei requisiti per disporre il giudizio immediato cd. custodiale, come già evidenziato, questa Corte ha rilevato come la violazione della norma processuale di cui all'art. 453 c.p.p., comma 1-ter, non integra, la nullità prevista dall'art. 178, comma 1, lett. b), dello stesso codice, sanzionata come assoluta ex art. 179, comma 1, poiché essa non esclude l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, che, viceversa, è postulata come esercitata seppure intempestivamente, ne' contraddice la necessaria partecipazione del pubblico ministero al procedimento, la cui inosservanza, peraltro, costituisce una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 180 c.p.p.. (Sez. 1 n. 15239 del 07/12/2011). Analogamente, nel caso di specie, l'aver disposto il giudizio immediato, ai sensi dell'art. 453, comma 1 bis, c.p.p., anche per un reato in relazione al quale non è stata applicata la misura custodiale, non integra, un caso di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179/1 c.p.p., in quanto non attiene ad alcuna delle ipotesi in tale norma contemplate, e specificamente a quella dedotta concernente l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale. L'ipotesi alternativamente prospettata dal ricorrente, secondo cui il giudizio immediato sarebbe stato disposto nei confronti dell'imputato esclusivamente in relazione al capo E3), trova smentita in quanto evidenziato dallo stesso giudice di primo grado che si è interrogato proprio sulla legittimità del decreto di giudizio immediato con riferimento ai reati per i quali era stata annullata la misura cautelare, ovvero rigettata la richiesta di applicazione di essa. Anche nel caso prospettato, tuttavia, non viene in rilievo il vizio di cui all'art.178/1 lett. b) c.p.p., avendo il P.M. presentato richiesta di giudizio immediato che, per quello 68 又 che è dato comprendere dall'argomentare del ricorrente, sarebbe stata accolta solo in relazione al reato E3. 5.3 Il secondo motivo di ricorso, circa l'assenza di corrispondenza tra le condotte ascritte all'imputato e l'epoca di contestazione del reato di cui al capo E3, è destituito di fondamento. Va innanzitutto precisato che il capo di imputazione in questione attribuisce, tra gli altri, al AO ed al EL, rispettivamente in concorso con i LL ed altri, il reato di cui all'art. 73 comma 1, 1 bis e 6 D.P.R. 309/90, per avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illecitamente acquistato ed importato dalla Spagna, allo scopo di destinarla alla cessione a terzi, ingenti quantitativi di sostanza _ stupefacente del tipo. cocaina, di cui: kg. 32,348 caduti in sequestro in data 25.2.08 in Napoli;
kg. 104,116 caduti in sequestro in data 26.2.08 in Fisciano, occupandosi il AO, unitamente a SO SA, dell'organizzazione del trasporto della sostanza stupefacente dalla Spagna all'Italia, utilizzando società direttamente e/o indirettamente agli stessi riconducibili, per l'acquisto della merce di "copertura" ed il EL, quale soggetto deputato a ricevere la sostanza stupefacente appena giunta nel luogo di destinazione. Dalla lettura dell'imputazione emerge evidente, dunque- ove necessaria tale precisazione- che plurimi sono stati gli episodi di importazione dalla Spagna della sostanza stupefacente, conclusisi solo in due occasioni in sequestri dello stupefacente (in 25 26.2.2008).edata Alcuna incompatibilità, pertanto, vi è tra quanto evidenziato nelle sentenze di merito, circa "allontanamento" del AO dal sodalizio già alla data del 1 febbraio 2008, rispetto alla contestazione, che, attraverso la precisazione "di cui Kg....caduti in sequestro", lascia chiaramente intendere che solo gli ultimi episodi si erano conclusi con il rinvenimento della droga mentre altri precedenti, sempre di illecita importazione, avvenuti con la cooperazione del AO, non avevano avuto il medesimo esito. evidenziato che dal contenuto delleInfatti, la sentenza impugnata, ha conversazioni captate e dalle operazioni di monitoraggio emerge la piena compartecipazione del AO nei fatti di cui al capo E3, avvenuti tra il dicembre 2007 e il gennaio 2008, cooperando nel trasporto di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente acquistati in Spagna, con SO SA, preposto alla conduzione delle trattative con i fornitori, all'acquisto dello stupefacente e alla organizzazione degli aspetti logistici, compreso il trasporto della droga da Valencia a Scafati, con furgoni caricati con merce di copertura, attraverso modalità ripetitive consistenti: nell'acquisto presso il centro commerciale "Makro" di Valencia (Spagna) della merce di copertura (bibite e generi casalinghi); l'affidamento del trasporto all'agenzia spagnola "Commercial 69 Virosque", che, a sua volta, lo commissionava alla "Transitalia Srl"; la presenza in Spagna di una persona che presenziava alle fasi di trasporto della droga, dal deposito sino al luogo di carico della stessa a bordo dei semirimorchi della Transitalia;
la presenza in Italia di una persona che accoglieva il carico destinato al deposito di Scafati. In particolare, la sentenza impugnata ha individuato cinque ordini di carico relativi a consegne di merce proveniente dalla Spagna e destinata allo stesso deposito di Scafati, caricata presso la Makrò di Valencia, nelle date: 14/1/08 (consegna effettuata il 18/01/2008 con semirimorchio tg. AB53567), 24/1/08 (consegna effettuata il 30/01/2008 con semirimorchio tg. AA26655), 30/1/08 ...(consegna effettuata il 04/02/2008 con semirimorchio tg. AD30951), 20/2/08. (merce trasportata a bordo del semirimorchio tg. AE60955, nel quale il 25.2.2008 erano rinvenuti e sequestrati i 32 kg. di cocaina ); 22/2/08 (merce caricata a bordo del rimorchio tg. AC41953 in arrivo dalla Spagna, che sarà controllato e sequestrato il 26.2.2008). In tale contesto, la Corte territoriale, dopo aver dato atto che dalla conversazione n. 812, intercorsa in data 1.2.2008 tra il AO e CU AN, confermata dalla successiva n. 1158 del 9.2.2008, si ricava l'allontanamento dell'imputato dal sodalizio a decorrere da tale epoca, ha ritenuto che la mancanza di un sequestro direttamente riferibile a trasporti nel periodo in cui il AO è stato "operativo" non è circostanza idonea ad escludere la compartecipazione dell'imputato agli episodi riconducibili ad epoca ai sequestri di fine febbraioantecedente 2008. All'uopo, la sentenza impugnata ha, senza vizi motivazionali, ricavato precisi elementi di responsabilità a carico del AO nell'illecito trasporto della droga, evincibili dalle emergenze del servizio di pedinamento e di osservazione posto in essere dal G.I.C.O. in data 30.1.2008, che consentiva di acclarare l'incontro tra l'imputato, sopraggiunto a bordo di una Opel Corsa e l'autista dell'autoarticolato, fermo in attesa, e dalle telefonate successivamente intercettate (n. 586, 597, 598, 614), che davano conto dello scarico e della consegna effettuati, nonché dal tenore esplicito delle conversazioni, quanto all'operazione illecita tra il 14 e il 18 gennaio 2008, tutte compiutamente sintetizzate e riportate nei passi salienti dalle sentenze di merito. La sentenza di primo grado, richiamata da quella d'appello, indica con chiarezza la partecipazione del AO ai due episodi di importazione del 14/18 gennaio 2008 e del 24/30 gennaio 2008), partecipazione comprovata per tabulas a seguito dell'acquisizione, presso la sede "Trans Italia" di Mercato San Severino, dei documenti relativi ai carichi di copertura, acquistati presso il grossista "Makrò" di Valencia e a lui intestati. 70 Inoltre, sono state ritenute pure emblematiche della compartecipazione dell'imputato agli episodi delittuosi, le conversazioni nel corso delle quali il AO palesa le difficoltà incontrate (per la mancata monetizzazione di alcuni titoli di credito) nel pagamento dei vettori internazionali, con conseguente blocco della partenza dalla Spagna del carico di copertura, mentre le captazioni in ambientale (n. 493 e 494) danno conto della presenza del LL accanto al AO e dell'oggetto del loro conversare (il trasporto di merce). I documenti ritrovati dalla Guardia di Finanza il 15.1.2008 nella macchina guidata da AN CU (bolle di accompagnamento relative al mese precedente), unitamente alla chiara espressione "il fatto della coca cola" utilizzata dal CU per indicare al AO il contenuto. delle carte sequestrate, sono stati ritenuti, poi, senza, incorrere in illogicità, rappresentativi, altresì, dell'esistenza di una precedente operazione di importazione del dicembre 2007 che ha visto quale compartecipe l'imputato, posta in essere con modalità analoghe alle predette.
5.4. Non meritano accoglimento il terzo e quarto motivo di ricorso, relativi all'erronea applicazione dell'art. 192/2, c.p.p., in relazione all' art.74 e 73 del DPR 309/90, e all'illogicità e contraddittorietà della motivazione Ed invero, la partecipazione dal AO al sodalizio dedito al narcotraffico di cui al capo B) è stata desunta dalla Corte territoriale, oltre che dalla partecipazione dell'imputato ai reati fine di cui al capo E3, da plurimi elementi tra cui: i contatti dell'imputato con altri associati e, segnatamente, con i vertici del sodalizio LL US e SO SA, tenuto in elevata considerazione dal capo clan, tanto da consentirgli di gestire l'organizzazione dei traffici e i rapporti con i narcotrafficanti colombiani stanziati in Spagna;
la conoscenza dei meccanismi e delle vicende del clan, occupandosi stabilmente di fornire all'organizzazione i documenti ed i carichi di copertura, necessari per trasportare ingenti quantitativi di droga importati dalla Spagna, senza destare sospetto in caso di controlli occasionali da parte delle forze dell'ordine, recandosi anche in territorio iberico per sovrintendere personalmente al carico e al trasbordo del narcotico;
la frequenza dei trasporti in un ristrettissimo arco temporale, con ripetizione dei medesimi schemi operativi;
la immediata comprensione delle frasi monche, delle espressioni convenzionali e dei termini allusivi adoperati nei colloqui, con indicazione di luoghi conosciuti da entrambi gli interlocutori, che davano anche conto del fatto che il SO non agiva uti singuli, bensì quale esponente di un ben più ampio sodalizio criminale;
i contatti diretti con i trafficanti;
lo stesso "distacco" o "dissociazione" che presuppongono, anche nel significato semantico del termine, una precedente associazione. La valutazione operata dai giudici di merito di tali elementi, come complessivamente idonei a dar conto dell'adesione del AO al sodalizio dedito al narcotraffico facente capo al LL, 71 appare immune da censure, dovendosi rilevare, in questa sede, che il ripetersi di modalità operative costanti negli episodi di importazione, in un limitato arco temporale, danno conto senz'altro di un' associazione stabilmente dedita alla commissione di episodi delittuosi di cui all'art. 73, con impiego di mezzi e persone, ricoprenti ciascuna di esse un preciso ruolo e sulle quali fare assoluto affidamento per la riuscita delle molteplici e ripetitive operazioni. Inoltre, come già evidenziato, la partecipazione al sodalizio criminoso può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione, alle sue dinamiche operative e di crescita criminale e risultino compiute con l'immanente coscienza e volontà dell'autore dell'organizzazionedi fare parte (Sez. 6, Sentenza n. 50965 del 02/12/2014), tutti elementi questi rinvenibili nel caso di specie, per quanto detto. La circostanza, poi, che l'attività del AO sia stata accertata per il limitato arco temporale di circa due mesi, non appare significativa ai fini dell'esclusione di un'adesione al programma criminoso, atteso che, come più volte affermato da questa Corte, ai fini della configurabilità del reato di partecipazione a un'associazione per delinquere non è necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo (Sez. 1, n. 31845 del 18/03/2011), assumendo rilievo anche forme di partecipazione destinate, "ab origine" ad una durata limitata nel tempo (Sez. 2, Sentenza n. 16606 del 24/03/2011). L'attività delittuosa conforme al piano associativo costituisce, invero, un elemento indiziante di grande rilevanza, ai fini della dimostrazione della appartenenza ad essa, quando attraverso le modalità esecutive ed altri elementi di prova possa risalirsi all'esistenza del vincolo associativo e quando la pluralità delle condotte dimostri la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti con gli altri associati;
anche la partecipazione ad un episodio soltanto della attività delittuosa programmata può costituire elemento indiziante dell'appartenenza all'associazione, ma in tal caso è necessario che dalla partecipazione al singolo episodio sia desumibile "l'affectio societas" dell'agente, e che essa sia fonte di penale responsabilità a carico di chi la mette in atto (Sez. 6, n. 11446 del 10/05/1994). Per quanto concerne il linguaggio criptico adoperato nel corso delle conversazioni oggetto di intercettazione, si osserva che i giudici di merito hanno senza illogicità dato conto delle ragioni per le quali alcuni termini si riferissero inequivocamente 72 alla droga e la correttezza di tale valutazione ha trovato conferma nei sequestri operati nella date 25.2.2008 e 26.2.2008. In ogni caso occorre rilevare che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013). La circostanza, poi, secondo la quale i rapporti dell'imputato con il SO potevano spiegarsi con il fatto quest'ultimo utilizzava l'imputato, esperto trasportatore accreditato presso il grossista Makrò, per acquisire appunto anch'egli credibilità presso tale fornitore, omette di confrontarsi con i precisi elementi sopra riportati rappresentativi dell'adesione del AO al sodalizio di cui al B). capo 5.4.1. Per quanto concerne gli episodi di cui al capo E3 ed alla idoneità di essi a fondare il giudizio di responsabilità dell'imputato, si rimanda a quanto già evidenziato sub 5.3, senza omettere di rilevare che gli elementi indicati dalla Corte territoriale a carico dell'imputato si riferiscono specificamente al AO e non già al EL. Neppure si ravvisano nella sentenza impugnata, contrariamente a quanto adombrato dal ricorrente, sovrapposizioni di ruoli e commistione di elementi di responsabilità del AO e del EL, risultando specificamente ed esaurientemente esaminate nella sentenza di merito le posizioni di ciascuno dei predetti.
5.5. Va respinto il sesto motivo di ricorso, con il quale l'imputato censura l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991 per entrambi i reati ascrittigli. La Corte territoriale ha ritenuto la ricorrenza della suddetta aggravante in considerazione dei rapporti dell'imputato con gli esponenti di spicco del clan e del dato che, trattandosi di lucrose spedizioni di ingenti quantitativi di stupefacenti, il trasporto fosse di fatto curato e gestito dal sodalizio criminale operante sul territorio, elementi questi implicanti la ricorrenza dell'aggravante dell'ipotesi di cui all'art. 7 L. 203/91, nella duplice forma dell'agevolazione dell'attività criminale del gruppo e dell'avvalersi delle condizioni di assoggettamento e di omertà derivanti dalla appartenenza di alcuni degli associati a un'associazione di stampo camorristico. Tale valutazione appare immune da censure. Basti richiamare in proposito il principio espresso da questa Corte secondo cui integra la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991, la condotta di agevolazione che abbia per beneficiario il vertice di una associazione mafiosa, nella persona del capomafia, quando si riferisca al "core business" della stessa 73 associazione, in quanto costituente la finalità fondamentale della struttura verticistica, con la conseguenza che, in tal caso, gli interessi del capo e quelli dell'associazione si identificano (Sez. 5, n. 1706 del 12/11/2013). Nel caso di specie la stretta vicinanza del AO a LL US, capo dell'omonima associazione ex art. 416 bis c.p., con il quale l'imputato pianifica le operazioni di importazione e trasporto dello stupefacente dalla Spagna (cfr. ad es. conv. 493 e 494), attivandosi per risolvere eventuali problematiche con i fornitori, nonché al SO, elemento di vertice del sodalizio dedito al narcotraffico, dà conto senz'altro della condotta agevolatrice del AO e dei presupposti per l'operatività dell'aggravante in questione.
5.6. Infondato si presenta l'ottavo motivo di ricorso, sviluppato anche con_i motivi nuovi depositati in data 19.9.2014, con il quale l'imputato si duole della riconosciuta aggravante di cui all'art. 80/2 D.P.R. 309/90, in relazione al capo E3. Ed invero, non illogica appare la valutazione della Corte territoriale circa la ricorrenza dell'aggravante in questione, traendo il relativo convincimento, pur in assenza di sequestri in relazione agli episodi delittuosi riferibili all'imputato, dall' ingente dato ponderale ricavabile dagli esiti dell'attività di indagine di P.G., in un contesto di traffico ormai sperimentato, non sottovalutando quanto in concreto accertato nei casi in cui vi è stato sequestro (con effettuazione quindi del controllo sul principio attivo) e specificamente il rinvenimento di kg. 32 circa di cocaina in data 25.2.2006 e di kg. 104 circa della medesima sostanza il giorno successivo. Tale valutazione si presenta compatibile con i principi affermati da questa Corte con la nota pronuncia delle S.U. n. 36258 del 24/05/2012- secondo cui in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata- e ciò pur difettando nel caso di specie la verifica di fatto del contenuto di principio attivo della sostanza. Ed invero, come già evidenziato a prposito della posizione del RO, successivamente a tale pronuncia è stato precisato da questa Corte che la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 (ingente quantità) deve ritenersi sussistente quando, pur in difetto della verifica di fatto del contenuto di principio attivo della sostanza, si tratti di quantitativo oggettivamente eccezionale sotto il profilo ponderale tale da esporre a grave pericolo la salute pubblica in considerazione della destinazione allo smercio di esso ed in rapporto alla possibilità di soddisfare le richieste di numerosissimi 74 consumatori per l'assai elevato numero di dosi ricavabili, (Sez.2, n. 16540 del 27/03/2013). In particolare, l'aggravante in questione può ritenersi sussistente anche in difetto di sequestro della sostanza, purchè vi siano elementi di prova certi che consentano di pervenire per via indiretta alla individuazione del dato quantitativo. (Sez. 4, n. 46194 del 05/07/2013), non essendo essenziale il ricorso alla determinazione peritale, ove risultati utili e rilevanti possano essere tratti da altre fonti probatorie, siano sostenuti da motivazione esente da vizi logici e conducano a ritenere che detto principio attivo sia superiore a duemila volte il valore massimo in milligrammi, determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ancorché il superamento del predetto limite.. - .come del resto il mancato superamento ..non determini automaticamente la sussistenza dell'ipotesi aggravata, dovendo, in ogni caso, concreto (Sez. 5, aversi riguardo alle circostanze del caso n. 10961 del 10/01/2013). Alla stregua di tali principi, la premessa di fatto, secondo la quale gli illeciti episodi di cui al capo E3 si sono verificati tutti con le medesime modalità ed alcuni di essi si sono conclusi con due sequestri di ingente quantità di cocaina (kg. 32 di cocaina in data 25.2.2006 e Kg. 104 circa della medesima sostanza il giorno successivo) non rende illogica la conseguente valutazione della ricorrenza dell'aggravante in questione per tutti gli episodi verificatisi nel medesimo arco temporale di osservazione, realizzati con la compartecipazione del AO.
6.Il ricorso di EL FA 6.1. Il ricorso di EL FA è fondato in relazione al sesto motivo di ricorso, relativo alla riconosciuta aggravante della transnazionalità di cui all'art. 4 della legge 146/2006, e all'ottavo motivo di ricorso, relativo alla ritenuta aggravante di cui all'art. 74/4 del D.P.R. 309/90, sicchè la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo su tali punti.esame Per la trattazione delle tematiche di tali motivi di ricorso e delle ragioni della loro fondatezza si rimanda ai paragrafi 1.1 e 1.2. Resta assorbito dal nuovo esame che la Corte territoriale sarà tenuta a compiere in sede di rinvio il nono motivo di ricorso, con il quale il EL si duole del trattamento sanzionatorio e della mancata concessione delle attenuanti, che potranno dovranno essere di conseguenza rivalutati all'esito del giudizio di rinvio. I restanti motivi di ricorso vanno respinti.
6.2. Il primo motivo di ricorso, relativo all'insussistenza dei presupposti per il giudizio immediato cd. custodiale, di cui all'art. 453 commi 1 bis e 1 ter c.p.p., per la non definitività del procedimento di riesame, ex art. 309 c.p.p. e per l'assenza, quanto al reato di cui al capo B), dello stato di custodia cautelare dell'imputato, è infondato. 75 又 Per quanto concerne la questione della non definitività del procedimento di riesame, si richiama tutto quanto già evidenziato al par.
3.1. relativo al ricorso di RO US, essendo stata tale tematica proposta negli stessi termini. In merito invece alla questione dell'assenza dei presupposti per disporre il giudizio immediato in relazione al capo B), si richiama tutto quanto già evidenziato al par.
5.2. con riguardo al ricorso di AO NC CE, essendo anche in questo caso medesima la tematica.
6.3. Il secondo ed il quarto motivo di ricorso, relativi ai vizi della sentenza impugnata in merito alla partecipazione dell'imputato al sodalizio dedito al narcotraffico di cui al capo B), nonché agli episodi di cui ai capo E3, del pari sono infondati. I giudici di merito hanno dato congruamente conto.sia degli elementi rappresentativi della compartecipazione dell'imputato agli episodi delittuosi di cui al capo E3, che del suo inserimento nel sodalizio di cui al capo B), in coincidenza con l' "allontamento" del AO, elementi questi riconducibili alle intercettazioni effettuate sulle utenze rispettivamente in uso a SO SA e a EL FA, agli incontri monitorati dalla P.G. ed i sequestri di cocaina avvenuti il 25.2 e 26.2.2008, proprio nel periodo di "attività" del EL. Particolarmente significativa è stata ritenuta dalla Corte territoriale la conversazione n. 295 del 7.2.2008, nella quale il SO si proponeva di 1. consegnare al EL un cellulare "dedicato" da utilizzare solo per contatti inerenti all'operazione in corso, come poi è avvenuto, essendo stata l'utenza in questione utilizzata dall'imputato per comunicare con gli autisti della Transitalia, che conducevano il camion con a bordo lo stupefacente e il carico di copertura, anche al fine di suggerire il percorso che dovevano seguire. Altresì emblematica è stata ritenuta la conversazione n. 529 del 15.2.2008 avvenuta tra SO SA e la narcotrafficante sudamericana di stanza in Spagna ("Haidi"), nel corso della quale i due concordano i termini dell' importazione di stupefacente che sarebbe avvenuta il 25 febbraio e che avrebbe visto il EL in Italia ad attendere il carico, transazione questa conclusasi appunto con il rinvenimento e sequestro di 32 Kg. di cocaina, occultati sotto casalinghi ed alimentari ed il giorno successivo con il sequestro di circa 104 Kg. di cocaina. La sentenza di primo grado, in proposito, ha messo in evidenza che dalla lettera di vettura relativa alla merce del semirimorchio dove erano stati rinvenuti 32,348 kg. di cocaina in data 25-2-2008, risultava che tali merci "di copertura" provenivano dal Makrò di Valencia ed erano ufficialmente destinate alla "Geniale S.a.s." di TA NG & C., con sede in Parolise;
il luogo previsto per la consegna finale della merce era indicato in Scafati alla via Lo Porto ed in proposito l'autista “riferiva (...) che la merce era destinata ad una persona di cui aveva soltanto il recapito cellulare nr. 334/1710744", utenza questa che F 76 i contattata dai militari del G.I.C.O., risultava -in quel momento in uso al EL;
analogamente, risultava destinato alla "Geniale S.a.s." e indirizzato al deposito di Scafati, via Lo Porto, anche il carico di copertura nel quale era stata occultata la seconda e più ingente partita di cocaina di kg 104,116, sottoposta a sequestro presso il porto di Salerno in data 26-2-2008. 6.3.1 Sulla base di tali elementi fattuali, appare senz'altro immune da censure la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto il EL pienamente corresponsabile del reato di cui al capo E3, in base al tenore delle conversazioni captate, caratterizzate dall'uso di un frasario convenzionale, o di frasi brevi e allusive di immediata comprensione per l'interlocutore; al suo continuo rapportarsi al SO, proprio.. mentre quest'ultimo prendeva accordi con Jo... stesso referente sudamericano che aveva consegnato le altre partite di stupefacente nel gennaio 2008; dall'utilizzo di un'utenza "dedicata" per le comunicazioni con i trasportatori, con dismissione di tale utenza, una volta giunto a destinazione il carico;
alla sua presenza sul luogo dello scarico, anticipata al Capone e suffragata dalla percezione di particolari che potevano essere constatati solo da una persona collocata a breve distanza, allontanatasi all'evidenza per l'evidente rappresentazione del rischio costituito dalla presenza dei militari, di cui si egli deve essersi avveduto. A fronte di tali molteplici e solide argomentazioni, del resto, l'imputato, anche in questa sede, ha svolto censure alquanto generiche, evidenziando l'inidoneità degli elementi raccolti a fondare il giudizio di responsabilità a suo carico e l'assenza di certezza in merito all'illiceità dei carichi, pur a fronte delle inequivoche risultanze dei sequestri.
6.3.2. Per quanto concerne il delitto associativo, la Corte territoriale ha premesso, in linea con i principi espressi da questa Corte, che un limitato arco temporale ed anche un unico episodio di narcotraffico non escludono affatto l'elemento oggettivo e soggettivo del delitto associativo. Invero, l'elemento oggettivo del reato d'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente provveduto allo spaccio, per cui il coinvolgimento in un solo episodio di cessione di droga non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione, di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto dal (Sez. 4, n. 45128 del 11/11/2008). Dal versante soggettivo, come detto a proposito del AO, l'attività delittuosa conforme al piano associativo costituisce un elemento indiziante di grande rilevanza ai fini della dimostrazione della appartenenza ad essa, quando, attraverso le modalità esecutive e altri elementi di prova possa risalirsi all'esistenza del vincolo associativo e quando la pluralità delle condotte dimostri 77 la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti con gli altri associati;
pertanto, anche la partecipazione ad un episodio soltanto dell' attività delittuosa programmata può costituire elemento indiziante dell'appartenenza all'associazione, ma, in tal caso, è necessario che dalla partecipazione al singolo episodio sia desumibile "l'affectio societas" dell'agente, e che essa sia fonte di a carico di chi la mette in atto penale responsabilità Sez. 6, n. 9117 del 16/12/2011; (Sez. 6, n. 11446 del 10/05/1994; Sez. 6, n. 50334 del 02/10/2013). D'altra parte, la partecipazione al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti va desunta da una serie di condotte significative che, complessivamente valutate, denotino l'organico inserimento in una struttura... criminosa a carattere associativo, con la conseguenza che, quando la prova dell'accordo sia desunta da condotte svolte nell'ambito di un solo episodio criminoso, l'accertamento deve essere volto ad escludere che i comportamenti sintomatici siano il frutto di un aiuto episodico (arg. ex Sez. 5, n. 9457 del 24/09/1997). In ossequio dei suddetti principi, la Corte territoriale- dopo aver precisato che al fine di valutare l'adesione al sodalizio di cui all'art. 74 è sufficiente verificare se tra tre o più persone sia stato stretto, anche di fatto, un patto che ha in sé la cosiddetta "affectio societatis", in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale (Sez. 2, n. 43327 del 08/10/2013)- ha desunto gli elementi rappresentativi della partecipazione del EL al sodalizio dedito al narcotraffico non solo dal compimento delle condotte di cui al capo E3, ma anche da ulteriori elementi sintomatici, altamente significativi, tra cui i contatti con personaggi chiave dell'associazione, i toni adoperati nelle conversazioni captate, denotanti estrema dimestichezza dando conto di una pregressa conoscenza, le intese afferenti alla consegna di grosse partite di stupefacente, l'utilizzazione di utenze dedicate e la organizzazione dei documenti e dei carichi di copertura necessari per trasportare ingenti quantitativi di droga importati dalla Spagna. L'individuazione di tali elementi, lo svolgimento da parte del EL di un ruolo di "organizzatore dei trasporti con documenti di copertura" e di assistenza alle prime operazioni di scarico, assimilabile a quello rivestito dal AO, nonché l'attuazione degli illeciti traffici con modalità già sperimentate, hanno condotto non illogicamente i giudici di merito a ritenere il EL pienamente inserito nel sodalizio di cui al capo B). 78 6.4. Manifestamente infondato si presenta il terzo motivo di ricorso, con il quale : il ricorrente evidenzia di non comprendere se l'aumento della pena per la continuazione ex art. 81 c.p. riguardi anche la continuazione interna, tra i due : : episodi di illecita importazione di cocaina sequestrata il 25 ed il 26.2.2008, di cui al capo E3, laddove chiaramente nel corpo della motivazione della sentenza impugnata è stato evidenziato che gli episodi riferibili all'imputato sono due, tenuto conto della cronologia degli accadimenti, a ridosso della precedente importazione, delle medesime modalità di organizzazione ed esecuzione del traffico, in uno alla medesimezza delle società incaricate del trasporto e della spedizione, alla identità del luogo di scarico dello stupefacente, alla medesima provenienza territoriale. dello stupefacente della stessa specie, a nulla rilevando. la "inattività" del EL, scomparso dalla scena nell'imminenza delle operazioni di controllo della P.G.. Per quanto concerne, poi, la deduzione relativa al mancato rinvenimento del verbale del "secondo" sequestro, tale deduzione si presenta del tutto generica, omettendo l'imputato di argomentare ed indicare le conseguenze derivanti da tale situazione.
6.5. Generica e, comunque, manifestamente infondata si presenta la deduzione di cui al quinto motivo di ricorso circa la violazione dell'art.7 legge 203/1991, limitandosi sul punto l'imputato a richiamare quanto dedotto con l'atto di appello ed omettendo di confrontarsi con quanto evidenziato nella sentenza impugnata circa le ragioni in base alle quali è stata riconosciuta l'aggravante in parola, da rinvenirsi nei rapporti del EL con esponenti di spicco del clan (il SO in particolare) e nel dato che, trattandosi di lucrose spedizioni di ingenti quantitativi di stupefacenti, il trasporto fosse di fatto curato e gestito dal sodalizio criminale operante proprio su quel territorio. D'altra parte, così come più volte evidenziato da questa Corte, l'aggravante prevista dall'art. 7 L. n. 203 del 1991 può essere applicata ai concorrenti nel delitto, secondo il disposto dell'art. 59 cod. pen., anche quando essi non siano consapevoli della finalizzazione dell'azione delittuosa a vantaggio di un'associazione di stampo mafioso, ma versino in una situazione di ignoranza colpevole.
6.6. Non merita accoglimento, poi, il settimo motivo di ricorso, con il quale l'imputato contesta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80/2 DPR 309/90 nei suoi confronti, in carenza dei relativi presupposti. Vanno all'uopo richiamate le motivazioni sviluppate con riguardo ad analoga doglianza svolta dall'imputato AO al par.5.6., alle quali va aggiunta la precisazione che nella sentenza impugnata viene dato espressamente atto del controllo effettuato sul principio attivo della droga in sequestro (cfr. pg.121). In ogni caso, come evidenziato dai giudici d'appello, i quantitativi davvero molto 79 x consistenti di cocaina sequestrati in occasione delle due illecite importazioni effettuate con la cooperazione del EL (kg. 32 circa di cocaina in data 25.2.2006 e kg. 104 circa della medesima sostanza giorno successivo) rendono senz'altro applicabili i principi secondo cui la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 sussiste quando, pur in difetto della verifica di fatto del contenuto di principio attivo della sostanza, si tratti di quantitativo oggettivamente eccezionale sotto il profilo ponderale, tale da esporre a grave pericolo la salute pubblica, in considerazione della destinazione allo smercio di esso ed in rapporto alla possibilità di soddisfare le richieste di numerosissimi consumatori per l'assai elevato numero di dosi ricavabili (Sez.2, n. 16540 del 27/03/2013).. 7. Il ricorso di DO NI 7.1.La sentenza impugnata va annullata con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio nel confronti di DO NI. All'imputato risulta, infatti, ascritto il reato del capo 11 (di cui agli artt. 81 cpv, 110 - 112 n. : 1 C.P., 73 comma 1 D.P.R. 309/90 per essersi reso cessionario da AN LE di plurimi quantitativi di sostanza stupefacente non potuti accertare nel tipo e nel loro esatto ammontare, per la successiva distribuzione sul territorio), per il quale, stante la mancata individuazione del tipo di stupefacente, occorre tener conto delle ricadute della sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014 e della riviviscenza dell'art. 73 nella sua precedente formulazione. Sul punto si rimanda a tutto quanto evidenziato al par.1.2. 7.2.Il primo motivo di ricorso del DO non merita accoglimento, presentandosi ai limiti dell'inammissibilità, essendo in più punti generico e riproponendo le medesime doglianze alle quali i giudici d'appello hanno dato compiute risposte, senza confrontarsi con esse. L'imputato, infatti, ha per la maggior parte svolto censure solo assertive, non indicando, come avrebbe dovuto, in ragione dell'obbligo di specificità dei motivi, i punti determinati e determinanti in cui, a fronte di specifiche deduzioni d'appello, la risposta della Corte distrettuale sarebbe mancata. Come è noto, una delle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione va individuata proprio nella genericità dei motivi di ricorso in violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c), che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso in Cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta" (cfr. Sez. V, 03/04/2013 n. 35249, Cass., sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Arruzzoli e altri, rv. 242129; Cass., sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rappo e altro, rv. 219087). Nè il 80 ricorso per Cassazione, può limitarsi a fare riferimento per relationem ai motivi proposti con l'atto di appello (Sez. V, 03/04/2013 n. 35249).
7.3.In ogni caso, deve evidenziarsi come la Corte territoriale, lungi dall'operare un mero richiamo alla sentenza di primo grado (avvenuto specificamente per il contenuto delle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione), dopo aver rilevato che la pronuncia di condanna si fonda sul contenuto di tredici conversazioni telefoniche intercettate nel periodo dal settembre 2004 al febbraio 2005, nel corso delle quali il DO contattava AN LE, reiterando sempre le medesime richieste di "giubbini", che gli venivano consegnati agli incontri fissati, ha valutato il contenuto complessivo delle conversazioni in questione, ritenendo, senza incorrere in vizi nel percorso motivazionale, che potesse agevolmente essere decodificato il frasario adoperato, con chiara emersione del reale contenuto dei dialoghi afferenti al narcotraffico. Non illogicamente, infatti, la Corte territoriale ha considerato che la reiterazione dei medesimi termini criptici (in particolare "vino" che diventa "giubbini"), fosse avulsa dal contesto discorsivo, spesso accompagnati da aggettivazioni non consone ("profumati", "di bell'odore", "positivi") e da riferimenti alla "stessa misura dell'altra volta", difficilmente comprensibili, ove riferiti a capi di abbigliamento (non può ritenersi plausibile l'acquisto di molteplici giubbini della stessa misura a distanza di pochi giorni), senza che il cedente : svolgesse un'attività lavorativa lecita nel settore commerciale considerato. Inoltre, la Corte territoriale ha utilizzato un ulteriore elemento logico, a comprova del fatto che nel corso dei colloqui captati si faceva riferimento alla droga da spacciare e cioè l'adozione della medesima terminologia convenzionale adoperata nel corso dei colloqui intercettati tra il AN ed altri correi, relativi a ulteriori traffici di droga. Lo stesso imputato, d'altra parte, non ha contestato il tema delle conversazioni intercettate, essendosi limitato, come evidenziato dalla Corte distrettuale, a far valere l'insufficienza probatoria, in relazione alla destinazione allo spaccio della sostanza acquistata.
7.4. Anche in questa sede, in maniera, come detto, del tutto generica, l'imputato adduce che la sostanza stupefacente in realtà fosse destinata all'uso personale, ma anche sul punto la Corte territoriale, senza incorrere in vizi, ha ritenuto come tale prospettazione risulti in sostanza non plausibile in assenza della documentazione di uno stato di tossicodipendenza del prevenuto, neppure addotto dal difensore, e dal ripetuto testuale riferimento nei colloqui captati a terze persone ("gli amici") destinatarie dello stupefacente, accompagnato di frequente dalla comunicazione di apprezzamenti sulla qualità della merce ricevuta ("proprio bello", "la fine del mondo") assertivamente espressi dai consumatori. 81 7.5.Il secondo motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato risulta assorbito dalla nuova valutazione che la Corte territoriale dovrà compiere in merito al trattamento sanzionatorio degli imputati, in dipendenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014. 8. I ricorsi di GI IG e GI SA 8.1. La sentenza impugnata anche con riguardo alle posizioni di GI ." IG e GI SA va annullata con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Agli imputati risulta, infatti, contestato il reato del capo 13 (di cui agli artt. 81 cpv, 110 - 112 n. 1 C.P., 73 comma 1 e 6 D.P.R. 309/90 perché, in concorso e previo accordo tra loro e con altri soggetti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illecitamente acquistavano.,. detenevano e trasportavano, dai Paesi Bassi all'Italia, un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo imprecisato e per un quantitativo non accertato nel suo esatto ammontare perché non caduto in sequestro dal 6/7/07 e sino al 25/7/07), per il quale, stante la mancata individuazione del tipo di stupefacente, occorre tener conto delle ricadute della sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014 e della riviviscenza dell'art. 73 nella sua precedente formulazione. Sul punto si rimanda a tutto quanto evidenziato al par.1.2.. 8.2.Le ulteriori questioni proposte dagli imputati con il ricorso sono in parte inammissibili, in quanto prive del necessario connotato di specificità, ed in altra infondate.parte Del tutto generica si presenta la doglianza circa "l'acritico rinvio" al contenuto dell' ordinanza, con la quale, in primo grado, era stata rigettata l'eccezione processuale relativa all'incompetenza territoriale, in relazione al "locus commissi delicti", da identificarsi, secondo i ricorrenti, nel circondario del Tribunale di Nocera Inferiore, luogo nel quale era stato operato l'intervento dei verbalizzanti. Fermo restando che, come già accennato nella premessa generale, è ben possibile il semplice rinvio da parte del giudicante ad un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione e la sentenza impugnata ha evidenziato che le censure dei ricorrenti non contengono elementi diversi rispetto a quelli esaminati dalla sentenza di primo grado, integralmente da condividersi quanto alla posizione degli imputati, in ogni caso i giudici d'appello hanno dato conto di aver compiutamente esaminato l'eccezione in questione. Ed invero, la sentenza impugnata ha evidenziato come, contrariamente a quanto dedotto, gli imputati rispondono del reato 13 anche in concorso con ON MI, imputato altresì per il delitto associativo, con tale precisazione ritenendo in sostanza del tutto corretta l'applicazione dell'art. 16 c.p.p. effettuata dal primo giudice con l' "evidente" connessione tra l'episodio 82 R ascritto, tra gli altri, ai GI ed i reati associativi (artt. 416 bis c.p. e 74 D.P.R. n. 309/90) -tra l'altro contestati anche a taluni dei coimputati dei GI- nel cui ambito di operatività si inserisce lo specifico episodio criminoso. Tale ragionamento non merita censure, posto che, qualora si proceda per un reato associativo che rientri nel novero di quelli indicati nell'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen., e per reati connessi, la competenza territoriale per il primo esercita una "vis attractiva" anche su quella degli altri, quando ne sia accertato il luogo di consumazione, sulla base delle regole stabilite negli artt. 8 e 9, comma primo, cod. proc. pen. o, quando sia impossibile la loro applicazione, in base a quelle del successivo art. 16 (Sez. 1, n. 13929 del 17/03/2010. Rv. 246670) e, nel caso di specie, essendo i sodalizi criminali costituiti ed operanti in : Torre Annunziata, correttamente è stata individuata per tutti i reati fine la competenza del Tribunale di tale luogo. D'altra parte, i ricorrenti non hanno sviluppato in questa sede specifiche argomentazioni volte a contestare la valutazione relativa alla competenza territoriale come ritenuta dai giudici di : merito.
8.3. Priva di specificità e, quindi, inammissibile è, poi, la doglianza relativa alla mancata adeguata motivazione della sentenza impugnata, in merito agli elementi idonei a sostenere l' accusa mossa a loro carico, stante le insufficienti argomentazioni in sentenza. sviluppate Le sentenze di merito hanno, invece, contrariamente a quanto dedotto, compiutamente illustrato gli elementi di responsabilità a carico degli imputati, dando conto degli esiti inequivoci delle intercettazioni telefoniche, effettuate su numerose utenze italiane e olandesi, della testimonianza del m.llo NI e dell'ulteriore materiale acquisito, emergenze queste ritenute, con ragionamento privo di illogicità, idonee a dimostrare che gli imputati fossero corresponsabili del reato continuato loro ascritto.
8.4. Non appare poi "assente" la motivazione in merito alle ragioni della mancata esclusione della continuazione interna, posto che la Corte territoriale ha evidenziato che, trattandosi di condotte diverse, non potesse disporsi tale . esclusione e su tale specifica valutazione non risultano svolte censure.
8.5. In merito, poi, alla mancata diversificazione del trattamento sanzionatorio degli imputati non pare emergere dalla sentenza impugnata una diversità significativa dei ruoli, tale da rendere evidente il dedotto vizio motivazionale circa la mancata differenziazione delle pene. Non pare, tuttavia, in base a quanto F riportato nella sentenza impugnata, che analoga doglianza sia stata avanzata in sede d'appello, sicchè tale deduzione, in quanto proposta per la prima volta in questa sede, sarebbe inammissibile. 83 D 8.6. Tutte le questioni riguardanti la determinazione della pena, anche in dipendenza del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73/5 d.P.R. 309/90, così come delle attenuanti generiche, risultano assorbite dalla nuova valutazione che la Corte territoriale dovrà compiere in merito al trattamento sanzionatorio degli imputati, in dipendenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014. :
8.7. Del tutto generica si presenta la doglianza circa la sufficiente specificità del motivo di appello relativo alla revoca della disposta confisca dei beni di GI IG, ma la valutazione della Corte territoriale circa l'inidoneità del richiamo ai presupposti soggettivo ed oggettivo ad integrare un'argomentazione .compiuta a sostegno del motivo di impugnazione non appare in alcun modo censurabile.
9. Il ricorso di SC LF 9.1 La sentenza impugnata va annullata con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti di SC LF in relazione al reato del capo U (di cui agli artt. 81 cpv, 110 C.P. e 73 comma 1 e 6 D.P.R. 309/90 perché, in concorso con LL US e NE US, illecitamente deteneva un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo imprecisato e non potuto accertare nel suo esatto ammontare perché non caduto in sequestro;
una parte della sostanza stupefacente acquisita veniva ceduta da NE US e da persona rimasta ignota appunto allo SC). Ed invero, la mancata individuazione del tipo di stupefacente, determina che occorre tener conto delle ricadute della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014 e della riviviscenza dell'art. 73 nella sua precedente formulazione. Sul punto si rimanda a tutto quanto evidenziato al par.
1.2.. Il ricorso nel resto va respinto.
9.2.Il primo motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole della carenza ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata in merito all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo U, è infondato, ai limiti dell'inammissibilità. La sentenza impugnata ha dato conto, infatti, esaurientemente e senza incorrere in vizi, del contenuto delle conversazioni oggetto di captazione (conv. n. 4794 delle ore 18.21; n. 4938 delle ore 21.27; n. 4982 delle ore 9.58), univocamente convergenti per la fornitura dello stupefacente all'imputato da parte del NE allo SC nel luogo e nell'ora indicati nella conversazione n. 4982. La Corte territoriale, in particolare, a fronte delle deduzioni riproposte in questa sede, circa l'assenza di elementi certi comprovanti l'avvenuta effettiva consegna dello stupefacente, ha evidenziato senza illogicità come la fissazione di un orario € preciso per la consegna, la presenza del NE sul luogo di stoccaggio dello 84 又 stupefacente (villa in AN CO e NO), il tenore esplicito delle telefonate dalle quali emerge lo spostamento della consegna- che doveva avvenire nella serata del 14 settembre al giorno successivo alle ore 12, a causa di un ritardo - del corriere che doveva trasportare la droga da AN CO e NO a Boscotrecase, e l'assenza di ulteriori successive telefonate costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti deponenti nel senso dell'avvenuta ricezione del carico da parte del NE e della pronta consegna allo SC della parte di stupefacente destinata al mercato vesuviano. D'altra parte l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, oggetto di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa _ all'esclusiva competenza del giudice di merito il cui apprezzamento.non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013), irragionevolezza che come detto che nella fattispecie non si ravvisa. Gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche, poi, ben possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti;
precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile;
concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (arg. ex Sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011).
9.3. Infondato si presenta, altresì, il secondo motivo di ricorso, con il quale l'imputato si duole della ricorrenza del vizio motivazionale della sentenza impugnata, relativamente al mancato riconoscimento della continuazione tra il delitto di cui al capo U e quello relativo al porto e detenzione illecita di armi da fuoco di cui al capo 01, ascritto all'imputato. anch'esso Ed invero, la Corte territoriale ha indicato le ragioni per le quali non ha ritenuto che i delitti in questione potessero essere avvinti dal vincolo della continuazione, difettando l'omogeneità dei reati, che non consente di ritenere le distinte condotte criminose frutto di un'unica ideazione e deliberazione e tale valutazione immune da appare censure. Tale valutazione non va letta in sé - ben potendo reati disomogenei, in determinati contesti, ove ravvisabile l'unicità del disegno criminoso, essere legati dal vincolo della continuazione ex art. 81 c.p.- ma va all'evidenza calata nel contesto di riferimento, nel quale la disomogeneità dei reati ascritti allo SC non lasciava intravedere un tessuto programmatorio unitario, come pare ricavarsi dal riferimento effettuato dalla stessa Corte territoriale all'avvenuta assoluzione dello SC dal reato associativo. In ogni caso, non 85 si ravvisano, né sono stati addotti dal ricorrente elementi idonei a ritenere effettivamente censurabile la valutazione negativa dei giudici d'appello, dovendo in proposito richiamarsi i principi più volte espressi da questa Corte, secondo cui l'unicità del disegno criminoso, necessaria per la configurabilità del reato continuato e per l'applicazione della continuazione, non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, atteso che le singole violazioni devono costituire parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, richiedendosi, in proposito, la progettazione "ab origine" di una serie ben ___ individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali..... Deve, dunque, escludersi che una tale progettazione possa essere presunta sulla sola base del medesimo rapporto di contrasto esistente tra i soggetti passivi e l'autore degli illeciti, come pure sulla base dell'identità o dell'analogia dei singoli reati o di un generico contesto delittuoso, ovvero ancora della unicità della motivazione o del fine ultimo perseguito, occorrendo invece che il requisito in questione trovi dimostrazione in specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti gli episodi siano frutto realmente di una originaria ideazione e determinazione volitiva (Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004). 10. I ricorsi di SC IO 10.1. I ricorsi di SC IO sono fondati per quanto di ragione, in relazione alla riconosciuta all'art. L. n. 203/91. di cui 7 aggravante impiegato presso la Banca di Roma, agenzia di Va premesso che al SC, Sant'NI Abate risulta contestata la condotta di riciclaggio continuato di cui all'art. 648 bis c.p., in concorso con CC IA e AN NC - separatamente giudicati per aver compiuto, mediante la sostituzione di - mazzette di banconote di piccolo taglio, provento di attività delittuose gestite dal clan "LL LI ON", con banconote di diverso e maggiore taglio, operazioni finalizzate ad ostacolare l'identificazione dell'origine criminale di tale capitale, con l'aggravante di cui all'art 7 1. 203/91, per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità illecite dell'associazione mafiosa predetta. Le modalità attraverso le quali tali operazioni venivano realizzate consistevano anche nel versare l'importo delle banconote di piccolo taglio sul libretto nominativo di deposito a risparmio intestato a AN NC e nel prelevare il giorno successivo i medesimi importi con banconote di taglio maggiore, provvedendo in tal modo a ripulire ingenti somme di denaro in contanti. Il ricorrente contesta la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7, atteso che le operazioni di riciclaggio venivano da lui effettuate su impulso del genero, 86 CC IA, che si trovava in difficoltà economiche, senza venire mai in contatto con il LL, né con appartenenti al sodalizio facente capo al medesimo. La sentenza impugnata, previo integrale richiamo alle valutazioni effettuate dal primo giudice in merito agli elementi di responsabilità a carico del SC, ha ritenuto la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 a carico dell'imputato, in virtù: della piena consapevolezza della fonte illecita del danaro che l'imputato provvedeva a ripulire e dei destinatari delle somme cambiate, della partecipazione fattiva, nella veste di consulente, anche ad operazioni diverse dal riciclaggio, quali quella riguardante l'acquisto di beni immobili dal fallimento del padre di AN NC, della condivisione del linguaggio in codice dei suoi interlocutori e delle cautele adottate, invitando questi ultimi a non. parlare mai troppo chiaramente a telefono, della cura dimostrata nel contare le mazzette, nel controllarle una a una anche a casa e fuori dagli orari di ufficio, attenendosi alle richieste che a scadenza fissa gli venivano rivolte, aderendo alle iniziative da intraprendere e comunicando tempestivamente eventuali irregolarità relative all'esistenza di banconote false o a un inferiore ammontare complessivo della in ricevuta. somma contante Tale valutazione, tuttavia, non dà conto compiutamente degli elementi in base ai quali è possibile configurare l'aggravante in questione. Innanzitutto occorre considerare quanto evidenziato nel primo motivo di ricorso dell'avv. Brancaccio, secondo cui per il CC ed il AN, condannati per i medesimi fatti attribuiti al SC, con sentenza divenuta ormai definitiva (e di ciò la sentenza impugnata dà atto in premessa) è stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 7, ed i predetti erano proprio coloro che avevano i contatti con il LL, ricevendo le somme che provvedevano, poi, a consegnare al SC per il materiale riciclaggio, stante la sua qualità di impiegato bancario. La sentenza impugnata non dà conto, in particolare, delle ragioni in base alle quali la finalità di agevolare l'associazione di tipo mafioso fosse ravvisabile solo in capo al SC soggetto peraltro - indirettamente coinvolto nelle operazioni di riciclaggio, in dipendenza del rapporto "familiare" con il CC- alla luce dei principi espressi da questa Corte e già richiamati in precedenza, secondo cui la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella L. n. 203 del 1991, può qualificare anche la condotta di chi, senza essere organicamente inserito in un'associazione mafiosa, offra un contributo al perseguimento dei suoi fini, sempre che tale comportamento risulti assistito, sulla base di idonei dati indiziari o sintomatici, da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale (Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012). Nel caso di specie manca appunto una completa analisi sulla finalizzazione del comportamento del SC, rivolta ad accertare anche se il fine di favorire l'associazione sia stato l'obiettivo 87 diretto della condotta, non rilevando, invece, possibili vantaggi indiretti per il sodalizio (Sez. 5, n. 1706 del 12/11/2013). La stessa sentenza di primo grado, richiamata da quella d'appello, nell'escludere nei confronti del SC elementi di responsabilità per il delitto associativo, ha evidenziato, tra l'altro, che "è rimasto accertato, che il SC non aveva mai intrattenuto rapporti diretti con il LL e che egli si prestava a cooperare al "cambio" di banconote esclusivamente su impulso del genero CC IA e del di lui complice AN NC......Dal complesso delle conversazioni intercettate sull'utenza 335/8790297 in uso a CC IA risulta, invece, che il SC, collaborando alle operazioni di sostituzione di contanti e curandosi, in generale, di "coordinare" le movimentazioni bancarie riferibili. al.genero,... intendeva piuttosto aiutare quest'ultimo a fronteggiare -in qualunque modo, anche illecito- la grave crisi di liquidità in cui versava la sua attività commerciale". In tale contesto, dunque, il generico riferimento alla provenienza illecita del denaro -senza indicazione di precisi elementi che lascino intendere la consapevolezza da parte del SC della provenienza proprio dal LL e dai suoi illeciti affari del denaro oggetto di riciclaggio- ovvero alla condivisione del linguaggio in codice degli interlocutori e alle cautele telefoniche adottate, non appaiono sufficienti a dimostrare la voluta particolare strumentalità dell'azione delittuosa. La sentenza impugnata, pertanto, va punto.nuovo esame sul annullata con rinvio per 10.2. Il terzo motivo di ricorso a firma dell'avv. Brancaccio relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche resta assorbito dalla nuova valutazione che la Corte territoriale in sede di rinvio dovrà compiere in relazione di cui all'art. 7 203/91. all'aggravante L. quarto motivo di ricorso a firma dell'avv. Brancaccio, volto a censurare il 10.3. difetto di motivazione in relazione all'aumento di pena per la continuazione interna, non merita accoglimento. All'uopo è sufficiente evidenziare che la sentenza impugnata ha precisato che le operazioni illecite di riciclaggio contestate al SC si riferiscono a "a tre flussi di danaro", nonché richiamare principio più volte espresso da questa Corte, secondo cui in tema di determinazione della pena nel reato continuato, deve ritenersi congruamente motivata la sentenza che faccia riferimento alle modalità dei fatti ed ai precedenti penali specifici degli imputati;
non sussiste, invece, l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena a titolo di continuazione, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (Sez. 5, n. 27382 del 28/04/2011). 11. Alla luce di tutto quanto evidenziato, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di NG MI, limitatamente al delitto sub 88 art. 648-ter cod. pen. di cui al capo S3), per non essere il fatto previsto come reato e la Corte territoriale in sede di rinvio per nuovo esame in relazione alle ulteriori ipotesi di reato ascritte all'imputato provvederà all'eliminazione della pena per tale reato. La sentenza impugnata, inoltre, va annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Napoli: 1) in ordine alla contestazione dell'aggravante della transnazionalità di cui ai capi: B), nei confronti di NG MI, RO US, EL FA e AO NC;
T2), U2), V2), nei confronti di RO US;
Q2), nei confronti di FI AR;
E3), nei confronti di EL FA e AO NC;
2) in ordine alla ritenuta aggravante dell'art. 74, .comma 4, d.P_R. n. 309/1990, contestata al capo..B) della rubrica nei confronti di NG MI, RO US, EL FA e AO NC;
3) in ordine alla contestazione dell'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991 nei confronti di SC IO;
4) per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014, relativamente ai capi:11), contestato a DO NI;
13), contestato a GI IG e GI SA;
U), contestato a SC LF;
5) in ordine alla disposta confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306/1992, in danno di NG MI. Nel resto vanno rigettati i ricorsi di NG MI, RO US, DO NI, GI IG, GI SA, FI AR, EL FA, AO NC, SC LF e SC IO. Le spese saranno regolate all'esito del giudizio di rinvio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NG MI, limitatamente al delitto sub art. 648-ter cod. pen. di cui al capo S3), per non essere il fatto previsto come reato;
annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Napoli: in ordine alla contestazione dell'aggravante della transnazionalità di cui ai capi: B), nei confronti di NG MI, RO US, EL FA e AO NC;
T2), U2), V2), nei confronti di RO US;
Q2), nei confronti di FI AR;
E3), nei confronti di EL FA e AO NC;
89 in ordine alla ritenuta aggravante dell'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, contestata al capo B) della rubrica nei confronti di NG MI, RO US, EL FA e AO NC;
in ordine alla contestazione dell'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991 nei confronti di SC IO;
per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014, relativamente ai capi: 11), contestato a DO NI;
13), contestato a GI IG e GI SA;
U), contestato a SC LF;
in ordine alla disposta confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306/1992, in danno di NG MI;
rigetta nel resto i ricorsi di NG MI, RO US, DO NI, GI IG, GI SA, FI AR, EL FA, AO NC, SC LF e SC IO. dr. Gennaro MarascaNick Persillo Così deciso in Roma 1'08/10/2014. Il relatore Il Presidente dissa RO Pezzullo DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi - 6 MAG 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Camel Lanzuise wese 0 90 9