Cass. pen., sez. V, sentenza 08/10/2014, n. 18756
CASS
Sentenza 8 ottobre 2014

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In tema di stupefacenti, la circostanza aggravante dell'associazione armata, ex art. 74, quarto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, pur se, diversamente da quella prevista dall'art. 416 bis, comma quinto, cod. pen. per l'associazione di tipo mafioso, richiede unicamente la disponibilità di armi da parte del sodalizio, non esigendo anche la correlazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti dalla consorteria, implica, però, necessariamente la prova che l'uso delle armi non sia esclusivamente personale del soggetto che le detiene.

La richiesta di giudizio immediato può essere presentata dal pubblico ministero nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare dopo la conclusione del procedimento dinanzi al tribunale del riesame e prima che la decisione sia divenuta definitiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto tempestiva la richiesta di giudizio immediato presentata prima della conclusione del giudizio di rinvio davanti al Tribunale del riesame a seguito dell'annullamento da parte della Corte di cassazione dell'ordinanza restrittiva).

In tema di perizia, non è configurabile alcuna nullità nel caso in cui, dopo l'avviso dato a verbale relativamente a giorno, ora e luogo fissati per l'inizio delle operazioni peritali, venga omessa una ulteriore comunicazione formale ai difensori e consulenti tecnici di parte circa il giorno e l'ora di prosecuzione delle operazioni fuori dell'ufficio, gravando sui difensori l'onere di procurarsi le necessarie informazioni, attesa la differente formulazione testuale del secondo comma dell'art. 229 cod. proc. pen., rispetto a quella del primo comma del medesimo articolo.

Ai fini della configurabilità del reato di partecipazione a un'associazione per delinquere comune o di tipo mafioso, non è necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo.

Il decreto con cui è disposto il giudizio immediato cosiddetto custodiale, ex art. 453, comma primo bis, cod. pen., in relazione ad un reato per il quale la custodia cautelare non è stata applicata è viziato da nullità a regime intermedio, soggetta alle condizioni ed ai limiti di deducibilità previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., e non da nullità assoluta, in quanto non difetta l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/10/2014, n. 18756
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18756
Data del deposito : 8 ottobre 2014

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