Sentenza 23 febbraio 2000
Massime • 2
In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, la durata delle operazioni deve calcolarsi, ai fini del controllo del rispetto del termine per il quale è intervenuta l'autorizzazione del giudice, dal momento di inizio effettivo delle intercettazioni. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabili gli esiti di intercettazioni telefoniche - durate trentasette giorni - le quali, autorizzate dal giudice per quaranta giorni, avevano avuto effettiva esecuzione oltre un mese dopo la data fissata per il loro inizio dal decreto del pubblico ministero che le aveva disposte).
Ai fini dell'acquisizione dei tabulati contenenti i dati esterni identificativi delle comunicazioni telefoniche conservati in archivi informatici dal gestore del servizio è sufficiente il decreto motivato dell'autorità giudiziaria, non essendo necessaria, per il diverso livello di intrusione nella sfera di riservatezza che ne deriva, l'osservanza delle disposizioni relative all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni di cui agli articoli 266 e seguenti cod. proc. pen. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che il controllo giurisdizionale sul provvedimento acquisitivo, che attiene ad un mezzo di ricerca della prova, si attua mediante la rilevabilità anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, dell'eventuale inutilizzabilità, essendo l'art. 191 cod. proc. pen. applicabile anche alle c.d. prove "incostituzionali" perché assunte con modalità lesive dei diritti fondamentali).
Commentari • 9
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Nel sistema delineato dalla Direttiva OEI, per l'acquisizione dei risultati di un'intercettazione già svolta all'estero, non è sufficiente che tale prova sia stata autorizzata da un giudice di uno Stato membro nel rispetto della legislazione di tale Stato, ma occorre il controllo - che non può essere affidato che al giudice nazionale dello Stato di emissione - sull'ammissibilità e sulla utilizzazione della prova stessa (l'intercettazione) secondo la legislazione italiana. La Direttiva OEI non ha disciplinato la utilizzabilità della prova acquisita con l'o.e.i., rinviando per tale aspetto al diritto dello Stato di emissione, fatti salvi in ogni caso "i diritti della difesa" e le garanzie …
Leggi di più… - 5. Penale Diritto e ProceduraOttavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 1 ottobre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 23/02/2000, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE VIOLA Presidente Camera di cons.
1.Dott.PASQUALE TROIANO Componente del 23/02/00
2. " EL IU Componente
3. " TORQUATO GEMELLI (Rel.) Componente SENTENZA
4. " AL RA Componente N. 60/00 S.U.
5. " ET A. IR Componente
6. " LB NT Componente R.G.N. 29829/99
7. " IU ER Componente
8. " GI AN Componente
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'MU ME n. a ORIA il 2.6.1971;
avverso l'ordinanza 12.4.1999 del TRIBUNALE DI LECCE - SEZIONE RIESAME;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Torquato GEMELLI;
Udite le conclusioni del P.M. in persona dell'Avv. Gen. Dott. Umberto TOSCANI con le quali chiede il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A EN D'MU, indagato per partecipazione ad associazione finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per concorso nei relativi reati-fine commessi il 23 e 24 settembre ed il 6 e 10 ottobre 1998, il G.I.P. del Tribunale di Lecce con ordinanza del 23 marzo 1999 ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere.
Su richiesta di riesame, il Tribunale di Lecce ha confermato il provvedimento, respingendo l'eccezione di inutilizzabilità dei "tabulati" telefonici acquisiti dalla polizia giudiziaria in esecuzione del decreto motivato del pubblico ministero "non essendo affatto necessario un decreto del G.I.P. così come espressamente chiarito anche dalle sezioni unite del supremo collegio (v. Cass. Sez. un. 13-7-98, AL), in conformità alle indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 81 del 1993". Ha altresì precisato che le intercettazioni sull'utenza cellulare 0368-7484332, autorizzate dal G.I.P. e disposte per quaranta giorni decorrenti dalle ore 16 del 9-7-98 (decreto del P.M. in data 7-7-98), ma in effetti iniziate il 13-8-98 e proseguite fino al 17-9 successivo, erano utilizzabili, dovendosi ancorare il termine iniziale all'epoca effettiva delle operazioni, sicchè la scadenza dei quaranta giorni sarebbe maturata solo il 22 settembre. Nel merito, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza sulla base delle conversazioni in arrivo e in partenza sul cellulare suindicato, in uso al cittadino albanese CU GR, coordinatore di un'intensa, articolata e programmata attività, posta in essere tra il settembre e l'ottobre 1998, finalizzata all'ingresso clandestino in Italia di cittadini extracomunitari, ad opera di un gruppo di italiani diretti da BR Geusa.
Il diretto coinvolgimento del D'RI, quale individuo che per il suo contributo avrebbe dovuto beneficiare della divisione degli illeciti proventi, è risultato da alcune telefonate intercorse fra il medesimo ed il Geusa e tra quest'ultimo ed un altro associato. Individuato nel soggetto indicato come "EN", quello della "Uno" rossa, con riferimento all'autoveicolo risultato effettivamente nella sua disponibilità nell'episodio dello sbarco del 9 ottobre 98, il D'RI in tale circostanza era stato visto dagli agenti di polizia, alla guida di detto mezzo lungo la superstrada Lecce - Brindisi, avvicinarsi all'autovettura del Geusa, dopo che questi aveva concordato con l'GR il prelevamento dei clandestini sbarcati, peraltro rinviato a causa della notata presenza delle forze dell'ordine lungo quella arteria stradale. L'esistenza delle esigenze cautelari, sotto il profilo del pericolo di recidiva, è stata desunta dalle circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato, pluripregiudicato per gravi delitti contro la persona, il patrimonio e in materia d'armi; la proporzione è stata ritenuta in riferimento all'entità del fatto ed alla misura della pena che potrebbe essere irrogata.
Avverso l'ordinanza, emessa il 12 aprile 99, il difensore Avv. Iacovazzi ha proposto ricorso, eccependo l'inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni eseguite, in quanto protrattesi oltre i quaranta giorni autorizzati, a partire dal termine iniziale prefissato alle ore 16 del 9 luglio 98 con scadenza, quindi, alle ore 16 del successivo 18 agosto: le operazioni, iniziate il 13 agosto, si sono protratte fino al 17 settembre.
Sostiene, altresì, l'inutilizzabilità dei tabulati telefonici relativi alla medesima utenza, acquisiti senza il decreto motivato dell'autorità giudiziaria, nonché dei risultati probatori riguardanti il traffico informatico documentato dagli stessi, sulla base della decisione del Supremo Collegio (sentenza AL cit.), che ha ritenuto che anche i dati esterni delle conversazioni, strumentali al trattamento del flusso informatico, del quale costituiscono la documentazione in forma intellegibile, possono essere acquisiti e utilizzati ottemperando alle formalità previste dall'art. 267 c.p.p.. Censura, infine, la ritenuta gravità degli indizi basata su elementi inconcludenti, quali la presenza del D'RI sulla superstrada Brindisi - Lecce alla guida di una FIAT UNO rossa;
e chiede l'annullamento dell'impugnata ordinanza.
Il ricorso è stato assegnato alla II Sezione penale della Cassazione che, in riferimento all'acquisizione dei tabulati telefonici, ha rilevato che alle Sezioni Unite col ricorso AL era stata devoluta la questione relativa all'utilizzabilità del tabulato acquisito senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, su iniziativa della polizia giudiziaria;
e pertanto, non essendo in quel caso rilevante, non era stato chiarito se ai fini della legittimità dell'acquisizione fosse sufficiente il decreto del pubblico ministero ovvero occorresse anche quello del G.I.P., con l'integrale osservanza del disposto dell'art. 267 c.p.p.. I giudici della II Sezione hanno osservato che in riferimento al presente ricorso quest'ultima questione è rilevante poiché prima il G.I.P. e successivamente il Tribunale hanno posto a fondamento dei rispettivi provvedimenti anche la valutazione delle notizie desunte dai tabulati, ritenuti indispensabili ai fini dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Hanno altresì posto in rilievo che qualche giorno dopo la decisione delle Sezioni Unite del 13 luglio 98 è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 281/98 che, decidendo la medesima questione, ha ribadito la diversità delle discipline che regolano l'acquisizione del contenuto delle intercettazioni e quella dei dati esterni delle medesime comunicazioni, per la diversa forma d'intrusione nella sfera della riservatezza, ritenendo sufficiente per l'acquisizione di questi ultimi un provvedimento motivato del P.M., senza la necessità dell'intervento del giudice.
Potendo ingenerare la decisione del giudice delle leggi una lettura dell'art. 267 c.p.p. diversa da quella accolta con la sentenza AL, la Sezione suindicata, con ordinanza del 9.11.99, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite per esaminare, ora in via principale, la specifica questione della competenza ad emettere il decreto motivato che dispone l'acquisizione dei tabulati telefonici, che nella precedente pronuncia è stata oggetto soltanto di apprezzamento incidentale espresso con una conclusione interpretativa.
Il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la decisione l'odierna udienza camerale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La questione di diritto rimessa all'esame di queste Sezioni Unite attiene all'applicabilità della disciplina che regola le intercettazioni telefoniche all'acquisizione della documentazione relativa ai dati esteriori delle conversazioni che già hanno avuto luogo (c.d. "tabulati").
Il rapido succedersi del D.l.vo n. 171/98 sulla tutela della "privacy" nel settore delle telecomunicazioni, della sentenza delle Sezioni Unite 13.7.98 AL - il cui "thema decidendum" pur se analogo non era identico a quello oggetto del presente ricorso - e della pressochè contestuale sentenza n. 281 del 17.7.98 della Corte Costituzionale sulla non estensibilità della disciplina delle intercettazioni telefoniche all'acquisizione dei tabulati, ha dato origine ad un "disagio" interpretativo nella dottrina e nella giurisprudenza, soprattutto di merito, come chiaramente emerge, oltre che dall'ordinanza impugnata e dai motivi di ricorso, anche dall'ordinanza di rimessione.
Prima di procedere ad un rapido "excursus" delle norme costituzionali e ordinarie (sostanziali e processuali) che disciplinano la materia a tutela della libertà e segretezza delle conversazioni telefoniche per stabilire se siano poste anche a tutela della riservatezza, così regolando (anche) l'acquisizione dei tabulati, è necessario distinguere i dati interni (contenuto) da quelli esterni (documentazione dei flussi di comunicazione avvenuti) disciplinati dal D.l.vo 13.5.98 n. 171 correlato alla L. 31.12.96 n.675 e relativi, rispettivamente, alla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni e alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
2. L'intercettazione telefonica consiste nella captazione di comunicazioni che si svolgono fra terze persone realizzata senza impedirne la prosecuzione e senza che gli interlocutori (o almeno uno di essi) ne siano a conoscenza.
Alla stregua del complesso normativo che l'autorizza e ne regola i presupposti, la disposizione, la registrazione, la trascrizione e l'utilizzabilità (artt. 15 co. 2 e 68 co. 3 Cost., 266 - 271 c.p.p., 13 L. n. 203/91, 25 ter L. n. 356/92), l'intercettazione consiste nell'apprensione in tempo reale del contenuto di una comunicazione in corso.
La sentenza AL ha evidenziato il sistema elettronico numerico attualmente adottato dalla telefonia, in particolare quella "mobile", spiegandone il funzionamento e differenziandola dalla telefonia fissa di un tempo che non comportava il "trattamento dei dati" esteriori della conversazione, la cui individuazione era possibile solo con un'apposita manovra tecnica definita "blocco". La moderna telefonia mobile si svolge col sistema "cellulare" (trasmissione tramite rete di terra) o "satellitare" (il segnale giunge a destinazione via satellite) - ma anche quella fissa si è ormai adeguata alle nuove tecnologie -. In particolare, fu introdotto il sistema cellulare di tipo "analogico" (può rappresentare un numero infinito di valori), non ancora adatto alla trasmissione dei dati - apparecchi AMPS, TACS, ETAX - e che utilizzava la modulazione di frequenza.
Evolutosi col sistema "digitale" GSM (il segnale analogico viene digitalizzato, cioè trasferito, in forma numerica binaria 0 - 1, in "bit"), che consente di effettuare la trasmissione di dati ed anche di inviare e ricevere brevi messaggi, è in via di perfezionamento col sistema UMTS (sofisticata tecnica in via di sviluppo che assicura ottima qualità di ascolto, dà possibilità di accesso ai dati "on line" e, tra l'altro, consente d'inviare e ricevere messaggi video e audio).
È in uso anche il sistema ISDN, linea telefonica digitale e multicanale fissa, che consente il trasferimento dei dati in modo veloce.
In concreto, le linee telefoniche, secondo la moderna tecnologia, attuano la trasmissione delle comunicazioni con la conversione (codificazione) di segnali fonici in forma di "flusso" continuo di cifre e detti segnali, trasportati all'altro estremo, vengono ricostruiti all'origine (decodificazione); la registrazione dei "dati esterni" (v. n. 3) avviene in apposite memorie. Trattasi, dunque, di flussi relativi ad un sistema tecnico che s'innesta nella disciplina delle intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche, captate a sorpresa nel corso del loro svolgimento, che hanno per oggetto anche la "posta elettronica" ("e - mail") da computer a computer collegati alla rete "Internet" o in forma ibrida a mezzo di messaggi SMS da computer, collegato a detta rete, ad apparecchi cellulari GSM o viceversa.
Il "flusso" è il "dialogo" delle comunicazioni in corso all'interno di un sistema o tra più sistemi informatici o telematici. Fra strumenti informatici, quindi, è possibile lo scambio di impulsi in cui si traducono le informazioni;
scambio che è comunicazione al pari della conversazione telefonica, sicchè la relativa captazione nel momento in cui si realizza costituisce "intercettazione".
3. La registrazione dei "dati" personali esterni (nei moderni sistemi di trasmissione) relativi al "traffico" telefonico ed alla fatturazione avviene ad opera del gestore del servizio al termine della fase dinamica del flusso o del dialogo comunicativo ed è finalizzata ai rapporti contabili con l'abbonato ovvero ai pagamenti tra fornitori di reti in caso di interconnessione.
Il relativo "trattamento" è consentito sino alla fine del periodo di possibile contestazione del corrispondente pagamento. Detti dati esterni alla comunicazione (gli autori, il tempo, il luogo, il volume e la durata del traffico telefonico) sono memorizzati ed archiviati in banche - dati, storicamente rappresentative del flusso o del dialogo pregressi, cioè di comunicazioni già esauritesi, non in fase dinamica, in possesso dell'ente della telefonia e, col consenso dell'abbonato, anche di altri enti. Non vi è, pertanto, con l'acquisizione dei tabulati alcuna intromissione in sistemi informatici, deputati alla trasmissione di comunicazioni, al fine di captarle. Non sono, invece, memorizzati i contenuti delle comunicazioni. Conseguentemente, i "tabulati" sono soltanto elementi identificativi esterni al contenuto della conversazione, la cui informatizzazione non li rende estranei alla comunicazione bensì al contenuto del dialogo intercorso. Tale informatizzazione non concerne i flussi in movimento captati nel corso del loro svolgimento, appunto perché è costituita dati storici di archivio dei quali già dispone il gestore della telefonia indipendentemente dalla richiesta dell'autorità giudiziaria, che ne ordina l'acquisizione con provvedimento motivato, in quanto non liberamente divulgabili, avendo carattere riservato secondo la normativa sulla "privacy" (L. n. 675/96). Pertanto, la stampa e l'acquisizione dei dati esterni incidono sul loro "trattamento", costituendo una forma d'intrusione nella sfera della riservatezza, diversa e minore rispetto all'intercettazione dei contenuti delle conversazioni o dei dialoghi in corso. Tra intercettazione ed acquisizione dei tabulati vi è la stessa differenza che sussiste fra sequestro della corrispondenza per apprenderne i contenuti e sequestro dei registri postali per venire a conoscenza dei dati esterni afferenti alla corrispondenza inoltrata.
4. La riprova della distinzione fra intercettazione e documentazione dei dati esterni delle comunicazioni è nel diverso trattamento sanzionatorio previsto per le rispettive violazioni. Esso è più grave, a causa del maggior livello d'intrusione nella sfera privata, nella forma di attacco alla segretezza, per la prima (artt. 617 617 bis, 617 ter, 620 c.p.; reati di criminalità informatica introdotti con la legge 23 - 12 - 93 n. 547, vale a dire artt. 392 co. 2, 420 co. 2, 491 bis, 615 ter - quater - quinquies, 616 co. 4, 617 quater - quinquies - sexies, 621 co. 2, 623 bis, 635 bis, 640 ter c.p.); ed è meno grave, a causa della minore invasività, per la seconda ("salvo che il fatto costituisca più grave reato", art. 35 L. n. 675/96 richiamato dall'art. 11 D.l.vo n.171/98), sotto forma di attacco alla riservatezza.
5. Passando all'esame delle garanzie processuali a tutela del diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni, per stabilirne l'estensibilità o meno a tutela della riservatezza intaccata dall'acquisizione dei tabulati, si osserva che le intercettazioni di comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione sono disciplinate dagli artt. 266 - 271 c.p.p., 89 e 226 D. Att. e coordin., 13 L. n. 203/91 e 25 ter L. n. 356/92. In particolare, l'art. 266 bis e il comma 3 bis dell'art. 268 c.p.p. sono stati introdotti con la L. n. 547/93 resasi necessaria a seguito dello sviluppo della tecnologia nel campo delle telecomunicazioni. Per vero, l'art. 266 c.p.p. col riferimento alle "altre forme di telecomunicazione" si sarebbe potuto ritenere già comprensivo della tutela accordata a forme di comunicazione diverse da quelle telefoniche. Peraltro, essendo state create nuove fattispecie criminose, per l'accertamento e la persecuzione di tali illeciti che possono essere perpetrati soltanto tramite computer o anche tramite l'uso dello stesso, il legislatore ha previsto uno specifico ampliamento della tutela suddetta, così allargando l'orizzonte del possibile oggetto della prova. Ma preme porre in rilievo come la L. n. 547 cit. nulla abbia apportato che possa interpretarsi come estensione della disciplina processuale che regola le intercettazioni al diverso campo dell'acquisizione dei tabulati. Segretezza e riservatezza (l'una afferente alle intercettazioni, l'altra alla documentazione dei dati esterni) permangono concetti distinti, pur potendosi intersecare. Così, il contenuto di una comunicazione segreta rivelato a terzi da uno dei partecipi o da un estraneo che ne ha avuto notizia è violazione del diritto alla riservatezza, che pur ricade, peraltro, nell'area precettiva dell'art. 15 co. 2 correlato all'art. 2 della Costituzione (arg. da sent. C. Cost. n. 34/73); ma può esservi lesione della segretezza senza che vi sia lesione della riservatezza, come l'attenta dottrina ha posto in luce (ne è esempio una conversazione segreta captata indebitamente ma non divulgata), ovvero lesione della riservatezza ma non della segretezza (conversazione segreta non indebitamente percepita ma abusivamente divulgata), o ancora lesione di entrambi i diritti (conversazione indebitamente percepita e poi divulgata). Dunque, una gamma di situazioni apprezzabili, ma che non omologano i due diversi interessi protetti, dei quali resta ferma l'autonomia concettuale.
6. Si è sostenuta da una parte della dottrina e della giurisprudenza, con vasta eco nella sentenza AL, in riferimento alle tecniche di comunicazione adottate dalla moderna telefonia cellulare, l'analogia del grado d'intrusione nella sfera privata sia che avvenga sotto forma di presa di conoscenza del contenuto delle intercettazioni, sia che si verifichi sotto forma di acquisizione dei dati personali di identificazione contenuti nei tabulati telefonici. È stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 266 c.p.p. nella parte in cui limita alle sole operazioni d'intercettazione del contenuto di conversazioni telefoniche le garanzie previste dalla legge, senza estenderle ai dati esterni della conversazione relativi al traffico transitato sull'utenza sottoposta a controllo. La Corte Costituzionale, riportandosi a precedenti decisioni (sentenze n. 34/73, 120/75, 98/76, 223/87, 366/91), ha affermato che nell'art. 15 della Costituzione trova protezione l'interesse della libertà e segretezza delle comunicazioni connaturato ai diritti della personalità definiti dall'art. 2 Cost., ma che quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati è anch'esso oggetto di protezione costituzionale (art. 112 Cost.). Ha aggiunto che il complesso normativo "con estrema chiarezza" descrive operazioni e modalità di azione ed assume significato solo se messo in rapporto "con l'apprensione e l'acquisizione del contenuto di comunicazioni", senza che vi siano comprese "acquisizioni a fini probatori di notizie riguardanti il fatto storico dell'avvenuta comunicazione".
Nuovamente investita della questione di costituzionalità, questa volta in riferimento all'art. 267 co. 1 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'adozione di un provvedimento autorizzativo del giudice per l'acquisizione dei tabulati telefonici, con la sentenza n. 281 del 17.7.98 l'ha dichiarata inammissibile, ribadendo con maggior vigore la diversa forza invasiva dei due mezzi di ricerca della prova ed evidenziando la ragionevolezza dei diversi livelli di garanzia di tutela, poiché le intercettazioni si rivelano ben più intrusive della sfera di segretezza delle comunicazioni;
e da qui la necessità dell'autorizzazione del giudice, mentre l'acquisizione dei tabulati, per l'evidente minore incisività nella sfera privata, ai fini della salvaguardia della guarentigia costituzionale richiede soltanto il provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, tra cui ovviamente va compreso il pubblico ministero. Ed ha concluso che la disciplina applicabile va ricercata nell'art. 256 c.p.p., alle cui regole sono peraltro sottese le irrinunciabili garanzie di cui al secondo comma dell'art. 15 della Costituzione;
sicchè la limitazione della "privacy" causata da quest'ultima forma d'intrusione può avvenire "con atto dell'autorità giudiziaria sorretto da adeguata e specifica motivazione".
Più eloquente indicazione non avrebbe potuto dare il giudice delle leggi sia in ordine alla distinzione fra comunicazioni e tabulati, sia in relazione ai rispettivi diversi livelli d'invasione della "privacy", per gli autonomi profili della segretezza e della riservatezza, che richiedono diversificate garanzie sostanzial - processuali, pur se riconducibili alla comune matrice del precetto costituzionale (art. 15 cit.).
L'attenta dottrina, nel commentare le due sentenze interpretative della Corte Costituzionale, ha tratteggiato lo sviluppo della linea argomentativa tesa a contemperare gli opposti interessi oggetto di tutela costituzionale (artt. 15 e 112). A sua volta, la giurisprudenza ha ritenuto che la sentenza interpretativa del giudice delle leggi, pur non essendo munita di efficacia al di fuori del procedimento nel corso del quale la questione è stata sollevata, non può ritenersi "inutiliter data" per gli altri giudici i quali, ove intendano discostarsi dall'interpretazione data dalla Corte Costituzionale, non hanno altra alternativa che sollevare nuovamente la questione di legittimità costituzionale, non potendo mai assegnare alla formula normativa un significato ritenuto incompatibile con la Costituzione (Sez. Un. sentenze 29.1.96 Clarke, 13.7.98 AL, 16.12.98 Alagni e 19.1.2000 Musitano). Dunque, o si segue l'interpretazione data dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 281/98 (sopravvenuta alla sentenza AL), che ha ribadito che è sufficiente il decreto motivato del P.M. per acquisire i tabulati telefonici, così attuandosi una tutela costituzionale proporzionata alla lesione della riservatezza della sfera privata, ovvero se perduri il contrasto ermeneutico, non condividendosi la soluzione adottata in sede di scrutinio di costituzionalità della norma, si risolleva la questione di legittimità costituzionale, sempre che persista un margine per riproporla.
Su quest'ultimo punto, la suindicata sentenza n. 281, quasi a voler prevenire un'eccezione di incostituzionalità pur sotto differente profilo, con la richiesta ulteriore di una pronuncia additiva, ha espressamente sbarrato ogni spazio residuo, affermando:
"Una sentenza additiva della Corte -che, per le considerazioni sinora svolte, dovrebbe intervenire non sull'art. 267 co. 1 c.p.p., ma sull'art. 256 co. 1, inserito nel capo relativo ai sequestri - verrebbe inoltre ad interferire con scelte, riservate alla discrezionalità del legislatore, in ordine alle garanzie più idonee a contemperare la tutela della sfera della libertà e segretezza delle comunicazioni, coinvolta anche dall'acquisizione dei tabulati, con le esigenze sottese alla investigazione e alla repressione dei reati". Resta, comunque, salva la libertà del legislatore di attuare con norme specifiche il precetto costituzionale;
ma, perdurando l'inerzia, in via interpretativa non può aver luogo l'estensione delle norme poste a garanzia delle intercettazioni all'attività di acquisizione dei tabulati.
7. Fra le due sentenze della Corte Costituzionale si inserisce la sentenza AL di queste Sezioni Unite, che peraltro erano state investite per dirimere il contrasto giurisprudenziale su un tema solo analogo a quello oggetto del presente ricorso, dovendosi stabilire allora se fosse utilizzabile un tabulato acquisito dalla polizia giudiziaria senza un provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria e concernendo invece la questione ora devoluta la legittimità o meno dell'utilizzazione dei tabulati acquisiti col solo decreto motivato del pubblico ministero, senza l'integrale osservanza dell'art. 267 c.p.p.. Con la sentenza suindicata è stato affermato il principio della necessità del provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, in linea col precetto costituzionale di cui all'art. 15 cit., pena l'inutilizzabilità dei tabulati acquisiti.
Il problema della necessità dell'autorizzazione del giudice al pubblico ministero per l'emissione del provvedimento che dispone l'acquisizione dei tabulati era estraneo alla questione che costituiva oggetto specifico della sentenza AL e nell'economia argomentativa della stessa ha costituito un "obiter dictum" che ha la sua valenza riferito al fenomeno dell'assorbimento, sicchè, disposta l'intercettazione nel rispetto delle regole del rito, automaticamente è compresa la possibilità di acquisire senz'altro provvedimento di garanzia i relativi tabulati, quali dati esterni collegati al contenuto delle comunicazioni.
8. Conclusivamente, queste Sezioni Unite concordano con la soluzione interpretativa adottata dalla Corte Costituzionale e pertanto ritengono le intercettazioni e l'acquisizione dei tabulati categorie disomogenee.
L'intercettazione dei flussi di comunicazione telefonica, ovvero informatica (che avviene con un sistema di elaborazione di dati) o telematica (che si attua su una rete di comunicazioni), con trasmissione in forma digitale o tramite posta elettronica o nelle altre forme accennate, costituisce il livello massimo d'intrusione nella sfera privata, con la captazione dei contenuti del dialogo in corso all'insaputa di almeno uno degli interlocutori. Restano, quindi, assai limitate la libertà e la segretezza della comunicazione costituzionalmente presidiate, sicchè s'impone un controllo giurisdizionale preventivo o, in caso di urgenza, immediatamente successivo, che può avvenire soltanto con l'integrale applicazione della disciplina prevista dall'art. 267 c.p.p.. Invece, per quanto attiene ai tabulati telefonici, va osservato che il soggetto privato o pubblico titolare del rapporto contrattuale con l'ente gestore della telefonia è legittimato a chiedere e ad ottenere la documentazione dei dati memorizzati che riguardano i suoi interlocutori senza la necessità della richiesta di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, del resto neppure occorrente per il relativo "trattamento" operato dall'esercente del servizio pubblico o dai soggetti indicati nei commi 4 e 5 dell'art.4 del D.l.vo n. 171/98. Lo stesso abbonato che ricevesse chiamate di disturbo potrebbe chiedere al fornitore del servizio di telecomunicazione di rendere inefficace la soppressione dell'identificazione della linea chiamante e di conservare i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta, secondo le modalità previste dall'art. 7 D.l.vo cit..
Trattasi di documentazione relativa a "dati" inseriti in archivi informatici (artt. 4 e 5 D.l.vo cit.) sui quali vi è un limitato riserbo, potendo essere a conoscenza di determinati soggetti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria;
al contrario del "flusso" delle comunicazioni che è proibito memorizzare (arg. ex artt. 11 D.l.vo n. 171/98 e 35 L. n. 675/96). Per acquisire i primi ritengono queste Sezioni Unite, in aderenza alle decisioni del giudice delle leggi e per le considerazioni esposte, sia sufficiente il decreto motivato del pubblico ministero - nel caso in esame emesso in data 25 agosto 1998 - , giustificato dalla limitata invasività dell'atto che ha come oggetto l'acquisizione di "elementi esterni" della telecomunicazione, non segreti per il gestore del servizio, l'abbonato ed i soggetti suindicati. Il provvedimento consente al P.M., garante della persecuzione dei reati per l'obbligo costituzionalmente impostogli di esercitare l'azione penale, di acquisire a fini investigativi e probatori materiale informatico costituito dai dati precisati, purchè dia corretta ragione del privilegio che fa prevalere sul diritto alla "privacy" l'interesse pubblico di perseguire i reati, presidiato dall'art. 112 della Costituzione. In mancanza d'interventi normativi, dunque, l'estensione della tutela costituzionale dei dati esterni delle intercettazioni è un risultato conseguibile in via interpretativa come soluzione costituzionalmente orientata, suggerita dal giudice delle leggi, che l'individua nell'art. 256 c.p.p. eterointegrato dal precetto contenuto nel secondo comma dell'art. 15 Cost., norma quest'ultima che è matrice unica della tutela della segretezza e della riservatezza delle comunicazioni. E, pur se manca la previsione di un immediato controllo giurisdizionale di detto decreto motivato del pubblico ministero, poiché l'art. 257 c.p.p. prevede il riesame (art. 324 c.p.p.) del solo decreto di sequestro, tuttavia il recupero del controllo su detto provvedimento, che attiene ad un mezzo di ricerca della prova, avviene attraverso la rilevabilità, anche di ufficio, dell'eventuale relativa inutilizzabilità, in ogni stato e grado del procedimento, così nelle indagini preliminari nel contesto incidentale relativo all'applicazione di una misura cautelare, o nell'udienza preliminare, ovvero nel dibattimento o nel giudizio di impugnazione. Ciò si desume dal disposto dell'art. 191 del codice di rito, applicabile anche alle c.d. "prove incostituzionali", perché assunte con modalità lesive dei diritti fondamentali dell'individuo, costituzionalmente protetti;
prove come tali colpite dalla patologia irreversibile dell'inutilizzabilità, a prescindere dal fatto che la legge contempli divieti espliciti al loro impiego nel procedimento. Non è necessario, infatti, che le garanzie siano puntualmente previste nel testo normativo che disciplina una materia;
possono rinvenirsi in altre norme o nei principi generali, anche contenuti nella Carta costituzionale, che disciplinano le attività processuali (arg. da sentenza C. Cost. n. 34/73).
9. In ordine al motivo che concerne l'inutilizzabilità delle intercettazioni sull'utenza cellulare 0368/7484332, con riferimento al periodo di esecuzione delle operazioni, si osserva che il susseguirsi procedimentale è stato il seguente: il 6.7.98 il P.M. ha chiesto al G.I.P. l'autorizzazione delle operazioni d'intercettazione - si verteva in indagini di criminalità organizzata (art. 13 L. 203/91) - e il giudice, il giorno successivo, le ha autorizzate;
sempre il 7.7.98 il P.M. ha emesso il decreto dispositivo per la durata di quaranta giorni "a decorrere dalle ore 16 del 9.7.1998". Le operazioni hanno avuto inizio il 13.8.98 alle ore 13 e sono cessate il 17.9.98 alle ore 16. Secondo la consolidata giurisprudenza (tra le altre, Cass. Sez. II 21.5.93 Ciampà), in aderernza alla lettera ed alla "ratio" della legge (art. 267 co. 3 c.p.p.) che collega la "durata" alle "operazioni", correttamente il giudice del merito ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni eseguite sull'utenza cellulare suindicata entro il termine dei quaranta giorni, previsto dal decreto che le ha disposte e da calcolarsi dall'inizio effettivo delle intercettazioni stesse.
La censura che attiene alla gravità indiziaria si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito, inidonea a sollecitare il controllo di legittimità sul provvedimento impugnato, le cui argomentazioni sull'esistenza dei presupposti legittimanti la misura coercitiva applicata si rivelano corrette e coerenti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 D. Att. c.p.p..
Roma, 23 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2000.