Cass. pen., SS.UU., sentenza 23/02/2000, n. 6
CASS
Sentenza 23 febbraio 2000

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In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, la durata delle operazioni deve calcolarsi, ai fini del controllo del rispetto del termine per il quale è intervenuta l'autorizzazione del giudice, dal momento di inizio effettivo delle intercettazioni. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabili gli esiti di intercettazioni telefoniche - durate trentasette giorni - le quali, autorizzate dal giudice per quaranta giorni, avevano avuto effettiva esecuzione oltre un mese dopo la data fissata per il loro inizio dal decreto del pubblico ministero che le aveva disposte).

Ai fini dell'acquisizione dei tabulati contenenti i dati esterni identificativi delle comunicazioni telefoniche conservati in archivi informatici dal gestore del servizio è sufficiente il decreto motivato dell'autorità giudiziaria, non essendo necessaria, per il diverso livello di intrusione nella sfera di riservatezza che ne deriva, l'osservanza delle disposizioni relative all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni di cui agli articoli 266 e seguenti cod. proc. pen. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che il controllo giurisdizionale sul provvedimento acquisitivo, che attiene ad un mezzo di ricerca della prova, si attua mediante la rilevabilità anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, dell'eventuale inutilizzabilità, essendo l'art. 191 cod. proc. pen. applicabile anche alle c.d. prove "incostituzionali" perché assunte con modalità lesive dei diritti fondamentali).

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  • 1La Cass. sugli screenshot tramite trojan (di G. Frova)
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

    Cass. Sez. I, sent. 7 ottobre 2021 (dep. 1° febbraio 2022), n. 3591, Pres. Tardio, est. Liuni, ric. Romeo Cass. 3591/22 1. Con la sentenza in epigrafe, la Prima Sezione della Suprema Corte ha dato corso ad un orientamento interpretativo che consente di esperire legittimamente, in quanto inquadrate alla stregua di intercettazioni informatiche o telematiche, tutte le attività di online surveillance di cui il captatore informatico è capace, in tal modo superando approcci esegetici restrittivi affermatisi in precedenza. 2. L'occasione viene fornita alla Corte nell'ambito di una vicenda cautelare ove il materiale d'indagine era allo stato costituito prevalentemente da intercettazioni. …

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  • 4Ordine di indagine europeo non comporta automatica ammissibilità delle chat SKYECC (Cass. 44154/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 novembre 2023

    Nel sistema delineato dalla Direttiva OEI, per l'acquisizione dei risultati di un'intercettazione già svolta all'estero, non è sufficiente che tale prova sia stata autorizzata da un giudice di uno Stato membro nel rispetto della legislazione di tale Stato, ma occorre il controllo - che non può essere affidato che al giudice nazionale dello Stato di emissione - sull'ammissibilità e sulla utilizzazione della prova stessa (l'intercettazione) secondo la legislazione italiana. La Direttiva OEI non ha disciplinato la utilizzabilità della prova acquisita con l'o.e.i., rinviando per tale aspetto al diritto dello Stato di emissione, fatti salvi in ogni caso "i diritti della difesa" e le garanzie …

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  • 5Penale Diritto e Procedura
    Ottavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 1 ottobre 2021
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 23/02/2000, n. 6
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6
Data del deposito : 23 febbraio 2000

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