Sentenza 12 aprile 2016
Massime • 1
In tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di assoluzione dall'imputazione di omicidio per strangolamento, pronunciata in appello in riforma della sentenza di primo grado, sulla base di una rivalutazione complessiva di una serie di dati tanatologici che risultavano compatibili unicamente con la morte per impiccagione).
Commentari • 13
- 1. La partecipazione alle associazioni terroristiche: le macro-aree dell’eversione interna, i reati-fine e le fattispecie monosoggettive. Riflessioni in memoria di…Alessandro Centonze · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 2. La partecipazione alle associazioni terroristiche: le macro-aree dell’eversione interna, i reati-fine e le fattispecie monosoggettive. Riflessioni in memoria di…Alessandro Centonze · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
La partecipazione alle associazioni terroristiche: le macro-aree dell'eversione interna, i reati-fine e le fattispecie monosoggettive. Riflessioni in memoria di Guido Galli di Alessandro Centonze Sommario: 1. Le finalità di terrorismo dell'ordine democratico interno e le macro-aree eversive: monosoggettività e plurisoggettività dei reati-fine – 2. La partecipazione alle associazioni terroristiche di matrice brigatista: i reati-fine e le fattispecie monosoggettive – 2.1. L'inquadramento sistematico della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico interno – 2.2. L'applicazione dell'aggravante di terrorismo di cui all'art. 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 – 3. …
Leggi di più… - 3. Narcotraffico organizzato: facta concludentia, ruoli stabili e telefoni dedicati bastano a provare il sodalizio (Cass. 16974/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 maggio 2026
- 4. Riciclaggio: sui rapporti con il reato di favoreggiamento realeAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima Il delitto di favoreggiamento reale è una figura criminosa sussidiaria rispetto a quella del riciclaggio di denaro di cui all' art. 648-bis c.p. Ne consegue che, qualora sussistano gli estremi di questa seconda ipotesi delittuosa, deve essere esclusa la prima (Cassazione penale , sez. II , 22/03/2018 , n. 16819). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 22/03/2018 , n. 16819 RITENUTO IN FATTO 1. M.M., K.I., Ka.Ig. e G.D., a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto separati ricorsi per cassazione contro la sentenza in epigrafe. 2. M.M. - condannato per i reati …
Leggi di più… - 5. Riciclaggio: sui rapporti con il reato di associazione per delinquereAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima Tra il delitto di riciclaggio e quello di cui all' art. 416 c.p. non vi è alcun rapporto di presupposizione, sicché non opera la clausola di esclusione di cui all' art. 648-bis c.p. , relativa a chi abbia concorso nel reato, con la conseguenza che il partecipe all'associazione per delinquere risponde anche del delitto di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine del sodalizio criminoso. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, diversamente, il delitto di cui all' art. 416-bis c.p. può costituire presupposto del reato di riciclaggio, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti immediatamente riconducibili al sodalizio criminale, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2016, n. 20461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20461 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2016 |
Testo completo
20 4 6 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 12/04/2016 Registro generale n. 13089/2015 Sentenza n.507/2016- Composta dai Consiglieri: Dott. IA Cristina Siotto Presidente Dott. Aldo Esposito Dott. Antonio Minchella Dott. Alessandro Centonze Relatore Dott. Antonio Cairo ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) DE AN NA IA, nata il [...]; 2) SI RT, nata il [...]; Nei confronti di: 1) AD GE, nato il [...]; Avverso la sentenza n. 8/2013 del 03/10/2014 emessa dalla Corte di assise di appello di Genova;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Udito il Procuratore generale, in persona del dott. Piero Gaeta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per le ricorrenti l'avv. Roberto IA Olivieri;
Udito per l'imputato l'avv. Andrea Vernazza;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa 1'11/03/2013 la Corte di assise di Genova dichiarava GE AD colpevole dell'omicidio della sua convivente, OL SI, condannandolo alla pena di anni ventuno di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge;
i fatti in contestazione si verificavano a Nervi nella notte tra l'11/12/2010 e il 12/12/2010. Il AD, inoltre, veniva condannato al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, NA IA DE AN e RT SI, da liquidarsi in separato giudizio.
2. Con sentenza emessa il 03/10/2014 la Corte di assise di appello di Genova, decidendo sull'impugnazione proposta dall'imputato, in riforma della decisione impugnata, assolveva dal reato ascrittogli GE AD.
3. La ricostruzione dei fatti delittuosi contestati al AD, nelle due sentenze di merito, risulta divergente, imponendo di esaminare separatamente il percorso processuale che si concludeva con i due provvedimenti decisori presupposti.
3.1. La ricostruzione dei fatti compiuta nel giudizio di primo grado traeva origine dall'intervento eseguito da personale del 118, giunto, alle ore 23.19 dell'11/12/2010, presso l'abitazione dove convivevano GE AD e OL SI, la quale veniva trovata in gravi condizioni, fino a quando - dopo il tentativo di rianimare la vittima effettuato sul posto se ne constatava il decesso. Questo intervento di pronto soccorso era stato richiesto alle ore 23.14 dall'utenza telefonica fissa dell'abitazione presso la quale convivevano il AD e la SI. Immediatamente dopo, giungevano sul posto i Carabinieri della Stazione di Genova Nervi, coordinati dal comandante della Compagnia dei Carabinieri di San Martino, che eseguivano i rilievi fotografici del caso e il medico legale, dottor Marco VI, che era stato allertato dal pubblico ministero di turno esterno competente. A seguito delle verifiche medico-legali eseguite nella prima fase delle indagini, il dottor VI rilevava tracce lesive attorno al collo della vittima, che gli facevano concludere che la morte, intervenuta alle ore 0.35 del 12/12/2010, era stata provocata da una costrizione meccanica delle vie aeree che ne aveva provocato l'asfissia; conclusioni, queste, che venivano confermate dal successivo esame autoptico, i cui esiti venivano trasfusi nella relazione del 14/12/2013, a 2 seguito del quale il dottor VI individuava la causa del decesso di OL SI nell'asfissia che le era stata provocata mediante costrizione meccanica delle vie aeree superiori. Tale ricostruzione tanatologica degli accadimenti veniva confermata dal dottor VI nel corso della sua deposizione testimoniale che avveniva, davanti alla Corte di assise di Genova, all'udienza dibattimentale del 17/12/2013, nella quale precisava ulteriormente che, nella prima fase del suo intervento, alle ore 2.15 del 12/12/2010, aveva provveduto a fotografare il corpo della vittima, cristallizzando in tal modo gli accertamenti eseguiti nell'immediatezza dei fatti in contestazione. In questa fase iniziale delle indagini, inoltre, venivano svolti accertamenti tossicologici sul cadavere della vittima, che consentivano di escludere un'incidenza causale o concausale dei farmaci antidepressivi l'Orazepam e l'Ormetazepan assunti dalla vittima in epoca coeva al suo decesso;
mentre, i dati analitici acquisiti all'esito degli esami tossicologici consentivano di escludere la presenza di alcol nel sangue della vittima. Tali risultanze tossicologiche inducevano gli investigatori e il pubblico ministero procedente a escludere che la SI, al momento dell'asfissia che ne aveva provocato il decesso, versasse in condizioni di alterazione alcolica o di debilitazione psicofisica. Sulla base di tali elementi indiziari, i sospetti convergevano immediatamente sul AD - che era stato trovato dai soccorritori della vittima al momento del loro arrivo in condizioni di ubriachezza - che non riusciva a descrivere l'accaduto e a chiarire la dinamica del decesso della convivente. Il AD, pertanto, veniva sottoposto a custodia cautelare in carcere, su provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari, con l'accusa di omicidio volontario della convivente OL SI. Dopo il suo arresto, nel corso dell'interrogatorio di garanzia al quale veniva sottoposto, il AD forniva una spiegazione dell'accaduto che manteneva costante, pur con alcuni correttivi dichiarativi, nel giudizio di grado, affermando che non aveva strangolato la SI, la quale si era impiccata a scopo suicidiario;
il AD, in particolare, si era accorto dell'impiccagione della propria convivente, trovandola nel bagno della propria abitazione, provvedendo immediatamente a contattare telefonicamente, dall'utenza fissa del proprio appartamento, il 118. A partire da questo momento si creava la divaricazione processuale che avrebbe caratterizzato l'intera vicenda giudiziaria in esame, incentrata sull'individuazione delle cause tra loro alternative e incompatibili di natura - omicidiaria ovvero suicidiaria che avevano provocato il decesso della SI nella notte tra l'11/12/2010 e il 12/12/2010. 3 Nel giudizio di primo grado, venivano esaminati numerosi testi e i consulenti tecnici, che erano stati nominati su impulso del pubblico ministero e delle parti private, anche se non veniva esperita una perizia medico-legale, finalizzata all'individuazione delle cause della morte della SI, ritenendo la Corte di assise di Genova idonee a chiarire la dinamica dell'accaduto le verifiche tanatologiche compiute dal consulente tecnico del pubblico ministero, il dottor VI. All'esito di tale processo, in particolare, la Corte di assise di Genova formulava un giudizio di colpevolezza nei confronti del AD, che si fondava su un compendio probatorio, il cui nucleo essenziale ruotava attorno a tre elementi di valutazione probatoria. - cheSecondo il giudice di primo grado, lo strangolamento della SI veniva ricostruito in termini probabilistici nelle pagine 126 e 127 della sentenza in questione veniva eseguito nel bagno dell'appartamento dove la vittima e l'imputato convivevano. Al momento dello strangolamento la SI era china sulla vasca da bagno, dove veniva probabilmente colpita da tergo dal AD, andando a sbattere sulla parete esterna della vasca e riportando una ferita sopraccigliare e un'abrasione alla fronte, riscontrate sin dalla prima ispezione cadaverica del dottor VI. In questo contesto processuale, il giudizio di colpevolezza del AD, innanzitutto, si fondava sulla consulenza medico-legale del consulente tecnico del pubblico ministero, il dottor VI, il quale riteneva che la causa della morte della SI era da individuare nel suo strangolamento, effettuato mediante la costrizione meccanica delle vie aeree superiori della vittima. Lo strangolamento, secondo il giudice di primo grado, veniva eseguito dal AD impugnando con entrambe le mani uno strumento, chiamato convenzionalmente in sentenza "strigile", che è una fascia di stoffa con inserti abrasivi interni, impugnabile con due maniglie di plastica collocate alla sua estremità, utilizzata per pulirsi la schiena durante la doccia. Sull'utilizzo di questo strumento che, come detto, è una fascia di stoffa per uso igienico per - - provocare la morte della SI, nel giudizio di primo grado, convergevano le posizioni delle parti antagoniste, costituendo tale mezzo l'unico compatibile con entrambe le soluzioni medico-legali omicidiarie o suicidiarie - poste a - fondamento delle contrapposte posizioni processuali. Queste conclusioni discendevano da alcuni dati medico-legali, ritenuti dal giudice di primo grado altamente sintomatici dall'asfissia violenta mediante strangolamento della SI. Tali elementi sintomatici erano costituiti dall'aspetto cianotico del volto della vittima, conseguente al fatto che lo strangolamento occlude le vie aeree più 4 morbide, facendo accedere il sangue al distretto facciale, dal quale non defluisce successivamente, provocando lo stato di cianosi riscontrato dal dottor VI;
dall'assenza di lesioni sottocutanee che, per le ragioni ematologiche che sopra si sono evidenziate, determina la produzione di lesioni in misura largamente inferiore a quelle prodotte dall'impiccagione, che risultano altamente compatibili con lo strangolamento;
dall'andamento orizzontale delle tracce lesive riscontrate sul collo della vittima, che venivano ritenute incompatibili con l'andamento necessariamente obliquo che residua da un'eventuale impiccagione, non repertato nel caso di specie. Il giudizio di colpevolezza espresso dalla Corte di assise di Genova nei confronti del AD veniva ulteriormente corroborato dagli elementi probatori riguardanti il comportamento anomalo tenuto dall'imputato nell'immediatezza del fatto. Si evidenziava, in particolare, che, all'arrivo dei soccorritori del 118, il AD non aveva fornito alcuna indicazione sulle cause che avevano provocato la morte della propria convivente, non dicendo che la SI si era impiccata, nemmeno ai Carabinieri della Stazione di Genova San Martino che procedevano al suo arresto. Al contrario, il AD cercava di sviare i primi accertamenti investigativi, ipotizzando, nell'immediatezza dei fatti, che la SI fosse deceduta a causa dell'assunzione dei farmaci che assumeva, che le avevano provocato un malore, facendole perdere i sensi. Tale compendio probatorio, infine, veniva ulteriormente avvalorato dalle condotte aggressive poste in essere dall'imputato nei confronti della vittima, antecedenti alla sua morte, che consentivano di ritenere il AD un soggetto proclive alla violenza domestica. Si richiamavano, in tale ambito, le violenze e le sopraffazioni fisiche alle quali sia la SI sia altre compagne dell'imputato avevano subito nel corso degli anni, in conseguenza dello stato di alterazione emotiva connesso alla dipendenza da sostanze alcoliche, mai accettata dall'imputato che, al contrario, dissimulava tale dipendenza. In questa cornice, il giudice di primo grado riteneva ininfluenti rispetto alla determinazione omicida del AD la complessa personalità della vittima che, sebbene in passato l'aveva condotta a due tentativi di suicidio, al momento del fatto, non presentava afflizioni di sorta. Si è detto, tra l'altro, che le condizioni psicofisiche della vittima, al momento del decesso, non presentavano segni di alterazione tossicologica tali da consentire di ipotizzare uno stato di contingente minorazione psichica. In quel periodo, in ogni caso, secondo quanto riferito concordemente in dibattimento dai suoi familiari, la SI si mostrava energica e particolarmente reattiva sul piano psicologico, tanto è vero che stava maturando il proposito di 5 interrompere la sua tormentata relazione sentimentale con il AD;
circostanza, quest'ultima, che veniva valorizzata nella sentenza impugnata quale possibile movente dell'azione omicidiaria culminata nello strangolamento della SI, benché tale causale non veniva indicata in termini di decisività dal giudice di primo grado. Sulla scorta di tale compendio probatorio, la Corte di assise di Genova perveniva alla formulazione di un giudizio di colpevolezza dell'imputato, condannandolo alla pena di anni ventuno di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge.
3.2. Come si è detto in premessa, con sentenza emessa il 03/10/2014, la Corte di assise di appello di Genova, ribaltava il giudizio di colpevolezza espresso dal giudice di primo grado nei confronti dell'imputato, riformando la decisione impugnata nell'interesse del AD e assolvendolo. Il ribaltamento del giudizio di primo grado, con la conseguente assoluzione del AD, si incentrava su una rivalutazione complessiva del compendio probatorio acquisito nel dibattimento svolto davanti alla Corte di assise di Genova. L'esigenza di una tale rivisitazione si riteneva imposta dagli esiti della perizia medico-legale svolta dal dottor OR VA, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., all'esito della quale il perito individuava nell'impiccamento, probabilmente incompleto, la causa della morte della SI. Ne derivava la prevalenza della tesi suicidiaria, già sostenuta nel giudizio di primo grado dalla difesa del AD, su quella omicidiaria posta a fondamento del giudizio di colpevolezza espresso dalla Corte di assise di Genova, con la conseguente assoluzione dell'imputato per non avere commesso il fatto ascrittogli. Per giungere a queste conclusioni la Corte territoriale ripercorreva analiticamente i vari passaggi della perizia medico-legale redatta dal dottor VA, evidenziando innanzitutto che la possibilità che la SI fosse stato strangolata veniva esclusa dal perito che non aveva trovato alcun elemento tanatologico a sostegno di una tale ipotesi. Il perito d'ufficio, invece, concordava con il giudizio espresso nel sottostante giudizio in ordine allo strumento utilizzato per provocare la morte della SI, costituito da una fascia di stoffa per uso igienico, convenzionalmente e impropriamente chiamato "strigile" nel provvedimento impugnato;
mezzo sulle cui caratteristiche ci si è già soffermati nel ricostruire il percorso motivazionale all'esito del quale il giudice di primo grado esprimeva un giudizio di colpevolezza nei confronti del AD, che veniva ritenuto compatibile, sia per forma che per connotazioni strutturali, con i segni autoptici riscontrati sul cadavere della vittima. 6 Sotto il profilo dinamico, secondo la ricostruzione compiuta dal perito d'ufficio, che veniva recepita dalla Corte territoriale, si evidenziava che la presenza di un solco obliquo e discontinuo sul collo della vittima dove ritenersi un elemento tanatologico tipico dell'impiccagione; mentre, le poche e scarsamente estese lesioni cutanee riscontrate sul cadavere della vittima dovevano ritenersi espressione di un più intenso contatto dell'epidermide della SI con lo strumento utilizzato in modo autolesionistico per provocare la sua impiccagione. Secondo tale ricostruzione processuale, l'impiccagione incompleta, quale causa del decesso per asfissia meccanica della vittima, al contempo, era resa evidente dall'assenza di petecchie congiuntivali nel'area oculare della SI, che costituivano il riscontro più frequente nello strangolamento e che assumono una modesta valenza sintomatica rispetto all'impiccamento. Quanto all'aspetto cianotico del cadavere della vittima, sul quale si era soffermata diffusamente la sentenza di primo grado, conseguente alla congestione ematica del suo volto, la Corte territoriale rilevava che questo dato tanatologico, pur essendo effettivamente tipico dello strangolamento, era riscontrabile anche nelle ipotesi di impiccagione, soprattutto se, come nel caso di specie, ci si trovava di fronte a un impiccamento della SI presumibilmente incompleto. La Corte territoriale, quindi, dava atto delle conclusioni raggiunte dal perito d'ufficio in ordine alle lesioni cutanee riscontrate sul volto del cadavere della vittima, riscontrate nell'area frontale e sopraciliare, evidenziando che le stesse si muovevano nella stessa direzione prefigurata dalla decisione di primo grado in ordine al luogo dove il decesso era avvenuto ovvero il bagno dell'abitazione dove convivevano la SI e il AD - anche se tali lesioni non risultavano comunque decisive rispetto all'individuazione delle cause della morte della vittima. Da tali lesioni, in ogni caso, si traeva conferma della circostanza che, a seguito dell'asfissia meccanica, la SI perdeva i sensi e si accasciava, andando a impattare contro la parte esterna della vasca da bagno e provocandosi nelle ferite riscontrate sul suo cadavere. Sulla scorta di tali elementi di valutazione medico-legale, che venivano ulteriormente correlati alle risultanze della consulenza ingegneristica dell'ingegnere Flavio Cerrato esperita nell'interesse dell'imputato e trasfusa nella relazione del 20/03/2014 la Corte territoriale, giungeva alla conclusione - che, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche del mezzo impiegato per produrre l'asfissia meccanica violenta e della circonferenza del collo della vittima, la morte per strangolamento della SI doveva ritenersi scientificamente impossibile. Al contrario, i dati medico-legali e le correlate 7 emergenze processuali, così come richiamati nel provvedimento impugnato, risultavano altamente compatibili con la morte per impiccamento della SI, provocato da una forza quale quella esercitata dal peso del corpo per effetto della gravità. La Corte territoriale riteneva ulteriormente incompatibile con l'ipotizzato strangolamento della SI l'assenza di lesioni personali nella parte retrostante del collo della vittima, in senso diametralmente opposto e speculare a quelle rilevate nella parte anteriore della stessa area corporea. L'assenza di segni di tali lesioni personali, infatti, provava in termini processuali inoppugnabili che l'azione che aveva provocato l'asfissia meccanica della vittima non era stata esercitata attraverso l'incrocio del cosiddetto "strigile", atteso che, diversamente, si sarebbero dovute riscontrare sul cadavere lesioni profonde al collo e lesioni traumatiche alla schiena. Nella sentenza impugnata, ancora, si valorizzava in senso favorevole all'imputato l'assenza di lesioni da difesa sul cadavere della vittima, che non trovavano alcuna spiegazione, se non nelle modalità suicidiarie con cui era avvenuta l'asfissia meccanica violenta della vittima. Tale dato medico-legale assumeva valenza ancora maggiore se correlato agli esiti negativi delle verifiche tossicologiche eseguite nell'immediatezza dei fatti, dalle quali era possibile trarre l'indicazione che la vittima, al momento del suo decesso, non versava in condizioni psico-fisiche di minorata difesa, determinata dall'ingestione di sostanze alcoliche o farmacologiche. La Corte territoriale, per altro verso, richiamando la consulenza ingegneristica acquisita nel giudizio di primo grado, evidenziava la compatibilità dinamica dell'azione di impiccagione asfittica con le caratteristiche del vano nel quale tale attività autolesionistica era stata esercitata dalla SI. Si evidenziava, in particolare, che la barra destinata a reggere la tenda impermeabile della vasca da bagno era in grado di sopportare il peso della SI, quantificato in 50 chilogrammi. Nella sentenza impugnata, infine, si faceva riferimento all'ipotesi formulata dal Procuratore generale di udienza, in sede di discussione finale del processo di appello, sulla possibilità di un "gioco erotico finito male" tra i due conviventi, evidenziando che si trattava di una ricostruzione dinamica degli accadimenti incompatibile con le emergenze probatorie. Secondo la Corte territoriale, infatti, gli elementi probatori acquisiti rendevano l'ipotesi processuale prospettata dal Procuratore generale di udienza, in via residuale, incompatibile con la dinamica della vicenda criminosa, anche alla luce dei dati tanatologici che tenuto conto delle circostanza di tempo e di luogo - nelle quali si verificava il decesso della SI -non consentivano di prefigurare 8 una ricostruzione dei fatti che prevedesse il coinvolgimento esecutivo del AD nell'impiccagione della vittima. In questo contesto processuale, la Corte di assise di appello di Genova riteneva di dovere rivalutare il comportamento tenuto dall'imputato nell'immediatezza dei fatti, evidenziando che era stato lo stesso AD, nonostante lo stato di ubriachezza in cui versava in quel momento, ad allertare telefonicamente i soccorritori del 118, che difatti giungevano pochi minuti dopo la sua chiamata, trovando la SI, seppur in gravissime condizioni, ancora viva. Il compendio probatorio che si è richiamato induceva la Corte territoriale a ribaltare il giudizio di colpevolezza espresso dal giudice di primo grado, assolvendo l'imputato dal reato ascrittogli.
4. Avverso tale sentenza le parti civili, NA IA DE AN e RT SI, a mezzo del loro difensore, ricorrevano per cassazione. La difesa di parte civile, innanzitutto, ripercorreva sinteticamente lo svolgimento dei sottostanti giudizi e il compendio probatorio su cui le relative decisioni si erano fondate, prendendo le mosse dagli accertamenti eseguiti nell'immediatezza dei fatti presso l'abitazione dove era stato trovato il cadavere della SI. Si sviluppava, quindi, tale ricostruzione analitica del compendio probatorio valutato nei sottostanti giudizi, attraverso il richiamo degli esiti accertamenti medico-legali svolti dal dottor Marco VI, su incarico del pubblico ministero, nel giudizio di primo grado e dal dottor OR VA, su incarico della Corte di assise di appello di Genova, nel giudizio di appello. In questo contesto processuale, venivano prospettate tre doglianze difensive. Con il primo motivo di ricorso si deduceva vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di assise di Genova aveva recepito in termini apodittici le argomentazioni della perizia d'ufficio esperita dal dottor VA, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., senza tenere conto dei passaggi di tale verifica peritale caratterizzati da incontrovertibili fallacie, logiche e scientifiche. In tale ambito, innanzitutto, il provvedimento impugnato veniva contestato metodologicamente, atteso che la motivazione della sentenza risultava per larga parte costituire una trascrizione delle conclusioni alle quali il perito era pervenuto, senza compiere alcuna ricognizione autonoma di tali profili valutativi. Tali modalità redazionali impedivano di ritenere la tecnica redazionale utilizzata dalla Corte territoriale quella della stesura per relationem, atteso che interi 9 passaggi della relazione peritale del dottor VA erano stati riportati nella sentenza impugnata. Nel merito delle doglianze difensive la difesa delle parti ricorrenti contestava il dato medico-legale su cui la Corte territoriale fondava il suo giudizio di incompatibilità con l'ipotesi omicidiaria dello strangolamento, fondato sulla direzione obliqua del solco riscontrato sul cadavere della SI. Si evidenziava, infatti, che i dati medico-legali acquisiti dal dottor VA imponevano di ritenere che il solco riscontrato sul collo della vittima non presentasse una direzione obliqua ma orizzontale, come del resto veniva evidenziato dallo stesso perito d'ufficio che affermava come «nell'impiccamento incompleto può accadere che il solco si presenti quasi orizzontale». Ne discendeva che, dalla motivazione della sentenza, non si comprendeva se il solco rinvenuto sul collo della vittima che costituiva un dato medico-legale decisivo secondo quanto pacificamente riconosciuto da entrambe le parti processuali antagoniste fosse o meno obliquo, con la conseguenza che, su - questo fondamentale passaggio del percorso argomentativo seguito della Corte territoriale, vi era un'incertezza assoluta, che doveva essere necessariamente colmata con un nuovo giudizio. Né poteva ritenersi soddisfacente, sotto tale profilo valutativo, il riferimento all'ambigua categoria dell'impiccagione incompleta che oltre a presentare - profili di notevole ambiguità scientifica non risolveva in termini processuali certi il problema della natura del solco rinvenuto sul collo della vittima, determinante per eliminare ogni incertezza sulle cause che avevano provocato la morte della SI. La dimostrazione di tale discrasia valutativa discendeva dal fatto che la Corte territoriale non si soffermava analiticamente nel descrivere le connotazioni medico-legali dell'impiccagione incompleta, indispensabili per valutare la fondatezza scientifica e la plausibilità logica di tale ipotesi, che poggiava su un assunto processuale - secondo cui la sospensione del corpo non era integrale, poggiando l'impiccata su una parte della vasca sottostante - su cui non si fornivano indicazioni motivazionali adeguate. In questo modo, la Corte territoriale utilizzava per giustificare la propria decisione un argomento che presupponeva un nuovo elemento di valutazione, che non era emerso nel giudizio di primo grado, costituito dalla tesi dell'impiccagione incompleta, utilizzandolo come antecedente logico-processuale del percorso argomentativo seguito, in contraddizione con le emergenze probatorie che imponevano di ritenere tutt'altro che certa la rilevanza probatoria di tale elemento. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva vizio di motivazione, in : relazione all'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, nella parte : 10 in cui evidenziava le ragioni processuali che inducevano a ritenere congrue le conclusioni del perito medico-legale nominato nel giudizio di appello, senza valutare criticamente gli esiti di tali verifiche suppletive. Si deduceva, in particolare, che la Corte territoriale aveva recepito acriticamente le conclusioni peritali, esplicitando, solo a pagina 16 della sentenza impugnata e in termini estremamente sintetici, le ragioni processuali che la inducevano a ritenere congrue e condivisibili metodologicamente le valutazioni medico-legali compiute dal dottor VA. Tale omissione motivazionale risultava ancor più evidente, tenuto conto che, nel provvedimento impugnato, non ci si soffermava né sulla plausibilità scientifica delle conclusioni del perito d'ufficio né sui dati autoptici ai quali tali conclusioni risultavano ancorate. Tale giudizio, dunque, veniva espresso dalla Corte territoriale in termini obiettivamente assertivi, senza dare conto delle ragioni processuali che imponevano di ritenere scarsamente plausibile la ricostruzione degli accadimenti effettuata dal giudice di primo grado, con la conseguenza che l'intero percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, veniva espresso in termini apodittici e svincolati dai dati medico-legali sfavorevoli alla tesi difensiva, irragionevolmente svalutati. Da questo punto di vista, in parte riprendendo le doglianze di cui al primo motivo di ricorso, la difesa delle parti ricorrenti evidenziava come la Corte territoriale non riteneva di soffermarsi analiticamente sull'ipotesi dell'impiccagione incompleta, nonostante tale elemento di valutazione medico- legale costituisse il perno scientifico attorno al quale si era sviluppato il percorso argomentativo finalizzato a ribaltare il giudizio di colpevolezza espresso dalla Corte di assise di Genova. Tale incongruità motivazionale appariva ancora più evidente alla luce del fatto che della suddetta incompletezza dell'impiccagione nulla si diceva nella relazione medico-legale redatta nel corso delle indagini preliminari dal dottor VI, rendendo evidente l'assoluta novità e la correlata decisività di tale elemento valutativo. Con il terzo motivo di ricorso si deduceva vizio di motivazione, in relazione alla mancanza e all'illogicità del percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale, nella parte in cui venivano esaminate circostanze differenti da quelle prese in considerazione dalla perizia svolta dal dottor VA. Si deduceva, in tale ambito, che la Corte territoriale aveva attribuito un . ruolo marginale a tutti gli elementi probatori che avevano concorso alla formazione del convincimento del giudice di primo grado, dando vita a una sostanziale mancanza di motivazione su alcuni passaggi fondamentali del percorso argomentativo che aveva caratterizzato il sottostante provvedimento 11 decisorio. In questo modo, la Corte territoriale assumeva un approccio processuale unilateralmente indirizzato in senso favorevole all'imputato, svalutando ogni profilo valutativo interpretabile in una direzione contrapposta e vagliando in modo riduttivo il complesso percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di Genova per esprimere un giudizio di colpevolezza dell'imputato. In questo contesto processuale, si evidenziava che la Corte di assise di appello di Genova aveva svalutato irragionevolmente la circostanza processuale peraltro incontroversa e non contestata dalla parti che l'imputato, nell'immediatezza dei fatti, non aveva riferito agli inquirenti dell'impiccagione della SI, fornendo tale giustificazione solo nel corso del dibattimento di primo grado, nel quale rendeva un resoconto dichiarativo che il giudice di primo grado, con un percorso motivazionale ineccepibile, non aveva ritenuto credibile. La scarsa credibilità di tale resoconto dichiarativo veniva ulteriormente avvalorata dalla circostanza, anch'essa processualmente incontroversa, secondo la quale il AD non aveva indicato le cause della morte della convivente nemmeno ai soccorritori del 118 che, nella tarda serata dell'11/12/2010, si erano presentati presso la sua abitazione. Su questo fondamentale passaggio della vicenda criminosa la motivazione della sentenza impugnata appariva palesemente inadeguata, essendosi limitata la Corte territoriale senza ripercorrere criticamente il giudizio espresso su questo specifico passaggio della vicenda criminosa ad affermare che tale - condotta del AD doveva ritenersi giustificata dallo stato di alterazione emotiva nella quale l'imputato versava per il suicidio della convivente, ulteriormente aggravato dalla condizione di ubriachezza nella quale veniva trovato dai soccorritori del 118. Analogamente, la Corte territoriale aveva svalutato una pluralità di elementi probatori, riguardanti la complessiva valutazione della personalità del AD, sui quali il giudice di primo grado aveva correttamente fondato il proprio giudizio. Su questi elementi la difesa delle parti ricorrenti si soffermava analiticamente, richiamando i comportamenti tenuti dall'imputato nei confronti di altre sue compagne, ritenuti idonei a illuminarne la personalità violenta e disturbata, che trovavano la loro origine nella condizione di alcolismo dalla quale era affetto il AD. Su questo fondamentale passaggio della decisione di primo grado, la Corte territoriale non si soffermava in alcun modo, rendendo evidente l'assoluta carenza di motivazione sul punto, non potendo trarsi alcuna indicazione, nella direzione considerata, dagli scarni riferimenti alla condizione di contingente ubriachezza nella quale versava il AD all'arrivo dei soccorritori 12 del 118, che erano contenuti nella parte conclusiva del provvedimento impugnato. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
5. Infine, in data 23/02/2016, la difesa dell'imputato depositava una memoria difensiva, con la quale chiedeva il rigetto del ricorso depositato nell'interesse delle parti civili, richiamando i passaggi del percorso argomentativo attraverso il quale venivano ritenuti condivisibili le conclusioni peritali dal dottor VA, sulle quali ci si è già soffermati nel vagliare le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, cui si deve rinviare. Analoghe considerazioni valgono per gli ulteriori elementi probatori, favorevoli dall'imputato, cui nella memoria difensiva in esame si faceva riferimento mediante richiamo della sentenza impugnata e degli argomenti probatori sui quali la medesima si fondava. Queste ragioni processuali imponevano il rigetto del ricorso proposto nell'interesse delle parti civili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. In via preliminare, prima di affrontare il merito delle doglianze difensive introdotte nell'interesse delle ricorrenti, deve rilevarsi che, nel caso in esame, ci si trova di fronte a un'ipotesi di integrale riforma della sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio di primo grado, a seguito dell'impugnazione proposta dal AD, con la conseguente assoluzione dell'imputato. In ipotesi di questo genere occorre fare riferimento in termini rigorosi al materiale sottoposto alla cognizione del giudice di appello, tenendo conto delle eventuali, ulteriori, acquisizioni dibattimentali e dei differenti elementi probatori - favorevoli nei confronti dell'appellante e al contempo decisivi ai fini della sua assoluzione posti a fondamento di quel giudizio. Ne consegue che, in questi - casi, l'obbligo motivazionale del giudice di appello assume connotazioni più stringenti rispetto al caso in cui la sentenza di appello confermi il giudizio di responsabilità espresso dal giudice di primo grado, nel più generale quadro delineato dalle Sezioni unite in materia di riforma integrale delle decisioni di primo grado, per il quale occorre richiamare seguente principio di diritto: In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti 13 argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato» (cfr. Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679). Ne discende che, nel caso di riforma integrale di una decisione emessa dal giudice di primo grado da parte del giudice di appello, quest'ultimo ha l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità, sul piano logico e giuridico, degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con una penetrante analisi critica seguita da una motivazione esaustiva che - sovrapponendosi a quella del sottostante giudizio di merito - dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata a elementi di prova diversi ovvero diversamente valutati. Ne deriva che tali obblighi motivazionali del giudice di secondo grado, discendendo dalla riforma integrale della sottostante sentenza e non già dall'esito del relativo procedimento penale, prescindono dalla conclusione favorevole o sfavorevole per l'imputato - della decisione impugnata, risultando consequenziale alla radicale difformità delle pronunzie emesse nei due giudizi di merito. Tali obblighi motivazione del giudice di secondo grado assumono una connotazione ancora più stringente nell'ipotesi speculare e contrapposta a - quella in esame in cui la sentenza di appello determini una reformatio in pejus - della decisione assolutoria oggetto di impugnazione. Infatti, la motivazione della sentenza di appello che riformi in peggiorativo la decisione di primo grado con cui l'imputato è stato assolto, si caratterizza per un obbligo peculiare e rafforzato della sua tenuta processuale, logica e argomentativa, che si aggiunge a quello generale della non apparenza, non manifesta illogicità e non contraddittorietà, desumibile dalla formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., conformemente al seguente principio di diritto: «Nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, che sia caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio» (cfr. Sez. 6, n. 46847 del 10/07/2012, Aimone, Rv. 253718). Questa impostazione, a sua volta, trae origine dall'orientamento consolidatosi a seguito del risalente arresto delle Sezioni unite, secondo le quali: Quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo. Nel caso in cui, invece, per diversità di 14 apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti e o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può allora egli risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado genericamente richiamata delle - - notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni» (cfr. Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229). In altri termini, il giudice di appello che, come nel caso in esame, riformi totalmente la decisione di primo grado tanto in senso migliorativo quanto in senso peggiorativo per l'imputato ha l'obbligo di delineare le basi strutturali - poste a sostegno del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti contenuti nella motivazione della sentenza appellata, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, non potendosi limitare a imporre la propria valutazione del compendio probatorio, perché ritenuta preferibile a quella coltivata nel provvedimento giurisdizionale impugnato.
2. Nella cornice ermeneutica descritta nel paragrafo precedente, occorre passare in rassegna le singole doglianze difensive, prendendo le mosse dal primo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che veniva censurata sul presupposto dell'acritica ricezione delle conclusioni poste a fondamento della perizia medico-legale eseguita dal dottor OR VA, a seguito della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale disposta dalla Corte di assise di appello di Genova, all'udienza del 29/04/2014, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. La difesa delle parti ricorrenti, in particolare, contestava i dati medico-legali sui quali il giudice di secondo grado aveva fondato il suo giudizio di incompatibilità con l'ipotesi dello strangolamento della vittima, eminentemente fondata sulla direzione obliqua e discontinua del solco riscontrato dal perito d'ufficio sul collo del cadavere. Deve, innanzitutto, rilevarsi che non è possibile parcellizzare il percorso argomentativo compiuto dalla Corte di assise di appello di Genova, recependo le critiche delle parti ricorrenti, richiamando singoli passaggi della decisione 15 impugnata e decontestualizzandoli, allo scopo di evidenziare discrasie motivazionali relative alla valutazione della perizia medico-legale svolta dal dottor VA, in realtà non riscontrabili nel provvedimento in esame, fondato su una ricognizione ineccepibile delle verifiche tanatologiche eseguite dal perito d'ufficio. Su ciascuno dei passaggi salienti del percorso valutativo compiuto dal dottor VA la sentenza impugnata si soffermava analiticamente, avendo cura di richiamare testualmente, per ognuno di essi, le conclusioni che il perito d'ufficio aveva esplicitato nella sua relazione, evitando in tal modo il rischio di interpolazioni non infrequenti nelle ipotesi di procedimenti fondati su prove scientifiche. Invero, la Corte territoriale formulava un giudizio favorevole nei confronti dell'imputato ribaltando il giudizio di colpevolezza espresso dalla Corte di - assise di Genova sulla scorta degli esiti della perizia medico-legale redatta dal dottor VA e degli ulteriori elementi probatori, acquisiti nel giudizio di merito, rispetto ai quali il dato autoptico costituito dal solco obliquo e discontinuo rinvenuto sul collo della vittima non rappresentava l'unico elemento favorevole alla tesi difensiva, venendo correlato agli ulteriori elementi tanatologici sui quali la ricostruzione peritale si fondava. Queste conclusioni, a ben vedere, si impongono alla luce dell'orientamento ermeneutico consolidato di questa Corte, secondo il quale: «In tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve valutare, anzitutto, i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (cfr. Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321). Ne discende che, nei processi penali incentrati sulla valutazione di prove di natura indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva del compendio probatorio non si può esaurire, in modo riduttivo, in una sommatoria degli indizi, che, in quanto tali, non possono assumere rilievo processuale né in senso favorevole né in senso sfavorevole all'imputato. Ne deriva ulteriormente che, nei 16 processi indiziari, non si può mai prescindere dal compimento di un'operazione ermeneutica preliminare, consistente nel valutare ogni indizio singolarmente, nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per valorizzarlo successivamente, laddove sia possibile, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a evidenziarne le correlazioni probatorie e la confluenza in un contesto probatorio necessariamente omogeneo (cfr. Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967; Sez. 1, n. 30448 del 09/06/2010, Rossi, Rv. 2548384). Né potrebbe essere diversamente, atteso che, la regola di giudizio compendiata nella formula costituzionale dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, impone al giudice di pronunciare una sentenza di condanna nei confronti dell'imputato alla sola condizione che presenta connotazioni epistemologiche prima ancora che processuali che il dato probatorio acquisito nel - contraddittorio tra le parti lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili, ma la cui realizzazione, nella fattispecie concreta, risultino prive del benché minimo riscontro nelle emergenze probatorie, ponendosi in ultima analisi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.
2.1. Fatta questa indispensabile premessa processuale, occorre innanzitutto sgomberare il campo da un possibile equivoco sul compendio probatorio su cui si fonda l'assoluzione oggetto di censura. Deve, in proposito, evidenziarsi che la possibilità che la SI fosse stata uccisa dal AD mediante strangolamento veniva esclusa dalla Corte di assise di appello di Genova sulla base di una rivalutazione complessiva dei dati tanatologici effettuata comparativamente alla luce delle conclusioni cui era - pervenuta la Corte di assise di Genova nel giudizio di primo grado rispetto ai quali il rinvenimento di un solco obliquo e discontinuo sul collo della vittima veniva ritenuto un elemento rilevante ma non esclusivo, dovendosi correlare tale dato con il compendio probatorio complessivo. In questo contesto processuale, il primo dato tanatologico al quale la Corte territoriale faceva riferimento era costituito dalla peculiarità dello strumento utilizzato dalla vittima per portare a compimento il suo progetto autolesionistico, costituito da una fascia di stoffa per lavarsi la schiena durante la doccia o il bagno - convenzionalmente e impropriamente chiamato "strigile" nei sottostanti giudizi di merito che veniva ritenuta, sulla base delle conclusioni raggiunte dal - dottor VA, pienamente compatibile con la scelta della SI di togliersi la vita impiccandosi. Questa compatibilità si riteneva dimostrata sulla base del rinvenimento di una traccia costituita da un solco obliquo e discontinuo sul collo della vittima, che veniva ritenuto dimostrativo della morte per impiccagione 17 incompleta, anche tenuto conto delle modeste lesioni epidermiche che venivano riscontrate sul cadavere della SI nel corso dell'autopsia alla quale era stata sottoposta dal dottor VI, a loro volta ritenute scarsamente compatibili con le conclusioni omicidiarie raggiunte dal giudice di primo grado. Sul punto, si ritiene utile richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 14 della sentenza impugnata, nel quale la Corte territoriale, con una ricostruzione ineccepibile delle conclusioni peritali del dottor VA, evidenziava come l'utilizzo della fascia di stoffa inducesse a ritenere che la SI si fosse impiccata appoggiando tale strumento alla barra per reggere la tenda impermeabile della vasca da bagno, affermando: «Il perito valutava anzitutto lo "strigile" pienamente compatibile, sia per forma che per struttura e caratteristiche di composizione [...] con le lesioni riscontrate sulla SI in sede autoptica, ritenendo le caratteristiche dei segni riscontrati maggiormente compatibili con un'ipotesi di impiccamento rispetto a quella dello strangolamento». A tali conclusioni la Corte territoriale perveniva attraverso una valutazione congrua delle conclusioni raggiunte dal dottor VA sullo strumento utilizzato per provocare l'asfissia meccanica che aveva provocato la morte della SI, su cui ci si soffermava nelle pagine 11 e 12 della relazione peritale, correttamente richiamate nel provvedimento impugnato. Sulla scorta di una tale ricostruzione delle modalità esecutive della scelta autolesionistica compiuta dalla SI, la Corte territoriale riteneva che il rinvenimento in sede autoptica di un solco obliquo e discontinuo sul collo della vittima assumeva un valore altamente sintomatico della scelta della vittima di suicidarsi e delle modalità concretamente adottate per portare a compimento tale progetto. Questo dato tanatologico, dunque, veniva ritenuto confermativo dell'ipotesi suicidiaria, atteso che la presenza di tale segnale sull'epidermide risultava pienamente compatibile con la fascia di stoffa utilizzata per provocare l'impiccagione, la cui morbidezza aveva causato lesioni cutanee poco profonde e discontinue. Ne discendeva che l'obliquità e la discontinuità del solco costituivano la conseguenza dell'impiccamento, probabilmente incompleto, con cui la SI si era suicidata, mentre la superficialità delle lesioni cutanee provocate sull'epidermide della vittima erano la conseguenza del mezzo impiegato per collegarsi alla barra della tenda della doccia dalla quale il corpo pendeva, come evidenziato nel passaggio argomentativo esplicitato in termini congrui a pagina 15 del provvedimento impugnato, nel quale, la Corte si evidenziava: «Abbiamo quindi un solco obliquo e discontinuo, tipico dell'impiccamento, mentre la 18 : scarsità di lesioni e le loro caratteristiche impediscono un giudizio sulla profondità del solco stesso». In questa direzione, al contrario di quanto dedotto dalla difesa, non possono essere equivocate le conclusioni del dottor VA sulla possibilità di un impiccamento incompleto della SI, prospettato in termini probabilistici e non risolutivi ai fini dell'individuazione delle cause del decesso della vittima, com'è desumibile dal passaggio della sua relazione, esplicitato a pagina 17, nel quale si affermava che «gli elementi a disposizione orientano verso un impiccamento suicidiario, probabilmente incompleto». Per converso, la possibilità di un'asfissia meccanica da strangolamento - secondo quanto evidenziato dalla Corte territoriale nei passaggi argomentativi esplicitati nelle pagine 16-18 della sentenza impugnata risultava contraddetta- da un ulteriore elemento tanatologico, costituito dall'assenza di lesioni cutanee nella parte posteriore del collo della vittima, in corrispondenza del solco obliquo e discontinuo sul quale ci si è già soffermati, che induceva a escludere che in tale parte del corpo fosse stata esercitata una pressione simmetrica, con l'impiego di entrambe le mani da parte dell'agente, indispensabile per provocare un'asfissia meccanica da strangolamento. L'assenza di tali lesioni cutanee, secondo il giudice di secondo grado, costituiva una dimostrazione del fatto che l'azione che aveva provocato l'asfissia meccanica e la conseguente morte della vittima non era stata esercitata attraverso l'incrocio della fascia di stoffa, eseguito con l'uso di entrambi le mani dal AD, non essendosi riscontrate sul cadavere della SI lesioni profonde o segni ecchimotici né sulla parte posteriore del collo né, sulla parte immediatamente sottostante, posta alla base della schiena della vittima. Su questo passaggio della ricostruzione peritale la Corte territoriale si soffermava in termini argomentativi univoci, a pagina 18 del provvedimento impugnato, affermando: «L'assenza di tali lesioni prova inoppugnabilmente che l'azione di strangolamento non fu esercitata attraverso l'incrocio dello strigile. Ancora una volta tale dato appare compatibile unicamente con l'ipotesi dello strangolamento [...]». A queste conclusioni, a sua volta, la Corte di assise di appello di Genova perveniva attraverso un vaglio adeguato delle conclusioni raggiunte dal dottor VA sulla scarsità delle lesioni riscontrate sul collo della vittima, su cui ci si soffermava nelle pagine 13 e 14 della relazione peritale, correttamente richiamate nella sentenza in esame. Ne discendeva che, sul piano della ricostruzione dinamica dell'accaduto, i dati tanatologici che si sono richiamati - sui quali il percorso valutativo compiuto dalla Corte territoriale risulta congruo risultavano compatibili unicamente con 19 la morte per impiccagione della SI, che veniva causata dall'esercizio di una forza quale quella esercitata dal peso del suo corpo per effetto della caduta conseguente all'attaccamento della fascia di stoffa alla barra della tenda impermeabile della vasca da bagno. In questo contesto processuale, la Corte territoriale richiamava le conclusioni peritali del dottor VA secondo cui nel caso in esame ci si trovava di fronte a un'ipotesi di impiccamento, probabilmente incompleto, della vittima allo scopo di evidenziare come le peculiarità dello strumento utilizzato - dalla SI per provocarsi l'asfissia meccanica e il punto di appoggio impiegato per determinare la caduta del corpo, costituita dalla barra di metallo della tenda impermeabile di copertura dalla vasca da bagno, avvalorava ulteriormente la ricostruzione peritale, in contrasto con le conclusioni poste a fondamento della sentenza di primo grado. L'univocità di questi dati tanatologici, al contempo, imponeva di ritenere smentite dalle emergenze processuali le conclusioni alle quali era giunta la Corte di assise di Genova sulla base della ricostruzione compiuta dal consulente tecnico del pubblico ministero dottor VI che era intervenuto nella prima fase delle indagini tenuto conto del fatto che la fascia di stoffa utilizzata dalla - SI, per le sue dimensioni, era uno strumento inidoneo a esercitare una pressione concentrata e profonda sul collo della vittima, indispensabile per provocarne lo strangolamento e determinarne la morte per asfissia meccanica, tanto è vero che sull'epidermide della SI non venivano rinvenute lesioni cutanee significative. Tali elementi tanatologici, infine, venivano correlati a un ulteriore dato circostanziale costituito dall'assenza di lesioni da difesa sul cadavere della SI, che non potevano spiegarsi se non nel contesto della scelta autolesionistica compiuta dalla vittima. Questo elemento tanatologico, secondo la Corte territoriale, assumeva valenza ancora maggiore se correlato agli esiti delle verifiche tossicologiche compiute nella prima fase delle indagini preliminari richiamate a pagina 16 del provvedimento impugnato - dalle quali emergeva che la SI, al momento del suo decesso, non si trovava in una condizione di alterazione psicofisica, tale da inibire la sua capacità di difesa e di non potere reagire all'aggressione omicida del AD. Ne discende che l'assunto processuale posto a fondamento della doglianza difensiva in esame, secondo cui le connotazioni del solo obliquo e discontinuo riscontrato sul collo della vittima erano state oggetto di un travisamento motivazionale, venendo vagliate dalla Corte territoriale con un percorso argomentativo contraddittorio e contrastante con le emergenze processuali, risultano smentite dai dati tanatologici ai quali ci si è riferiti. Tali dati, al 20 contrario, consentono di affermare come l'individuazione di un solco obliquo e discontinuo sul collo della vittima veniva correttamente vagliata dalla Corte territoriale e correlata agli ulteriori elementi medico-legali, componendo un quadro probatorio orientato in una direzione processuale unicamente compatibile con la tesi dell'impiccagione della SI. Queste ragioni processuali impongono di ritenere infondato il primo motivo di ricorso.
3. Con il secondo motivo di ricorso di deduceva vizio di motivazione, in relazione all'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui evidenziava le ragioni che inducevano a ritenere congrue le conclusioni del perito d'ufficio nominato nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. Secondo la difesa delle parti ricorrenti, il giudizio formulato dalla Corte di assise di appello di Genova sulla congruità delle conclusioni del dottor OR VA veniva espresso in termini oggettivamente assertivi, senza dare conto comparativamente delle ragioni che imponevano di ritenere scarsamente plausibile la ricostruzione processuale effettuata dal giudice di primo grado. Ne conseguiva che l'intero percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, veniva espresso in termini apodittici e svincolati dai dati medico-legali sfavorevoli alla tesi difensiva. In tale ambito, si censuravano ulteriormente le modalità con cui la tesi dell'impiccamento incompleto veniva recepita e contestualmente argomentata dalla Corte territoriale, atteso che tale ipotesi tanatologica era stata esposta per la prima volta nella sentenza impugnata. Deve, innanzitutto, ribadirsi che la tesi dell'impiccagione incompleta della vittima veniva prospettata dal dottor VA nei passaggi della sua relazione - esplicitati nelle pagine 13, 14 e 17 in termini probabilistici e comunque non - risolutivi ai fini dell'individuazione delle cause che avevano provocato la morte della SI. Ne consegue che l'assunto difensivo secondo cui, attraverso il riferimento a tali modalità esecutive della scelta suicidiaria compiuta dalla SI, si era provocato un travisamento del compendio probatorio, risulta contraddetto dalle emergenze processuali, cui ci si è riferiti diffusamente nel paragrafo 1.2., cui si deve rinviare. Deve, inoltre, rilevarsi che tali censure difensive risultano destituite di fondamento processuale, trascurando le modalità con cui la perizia d'ufficio svolta dal dottor VA veniva introdotta nel giudizio di appello a seguito dell'incarico conferitogli dalla Corte di assise di appello di Genova e le conseguenze probatorie discendenti da tali verifiche peritali. 21 Tale censura, invero, trascura che la ricostruzione delle cause della morte della SI in termini di impiccamento suicidiario veniva effettuata dalla Corte territoriale sulla base delle risultanze della perizia medico-legale svolta dal dottor VA ex art. 603 cod. proc. pen. In particolare, la Corte territoriale all'udienza dell'11/04/2013, incaricava il dottor VA di eseguire le verifiche medico-legali sulle quali ci si è soffermati nel paragrafo 1.2., sul presupposto delle inconciliabili divergenze tra le conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero e quelle del consulente tecnico della difesa, in ordine alla causa del decesso della SI e alla dinamica del fatto, tenendo conto delle risultanze delle analisi tossicologiche effettuate sul cadavere. Ne discende la legittimità dell'intervento processuale del dottor VA e, per converso, la piena utilizzabilità delle risultanze delle verifiche peritali che gli venivano delegate ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., sul presupposto dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale sulle cause della morte del soggetto passivo del reato di cui si discuteva. Deve, in proposito, rilevarsi che l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., stabilendo che il giudice di secondo grado può disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, intende fare riferimento a tutte le attività istruttorie che possono essere assunte nel giudizio di primo grado. Ne consegue che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale comprende tutti i mezzi istruttori ivi compreso - l'espletamento di una verifica peritale ovvero tutti i fatti che possono costituire - oggetto di prova, senza alcuna limitazione processuale e sul solo presupposto dell'incompletezza dell'indagine compiuta nel giudizio di primo grado, dalla quale deriva la constatazione del giudice di appello di non potere decidere allo stato degli atti (cfr. Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620; Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Montanari, Rv. 228353). Ne discende che, presupposta la legittimità dell'intervento peritale del dottor VA la cui nomina veniva effettuata dalla Corte di assise di appello di - Genova conformemente ai parametri normativi riconducibili all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. gli esiti di tali verifiche medico-legali soggiacevano alle regole probatorie generali e potevano essere valutate, in senso favorevole o - sfavorevole all'imputato, sulla base delle canoni di ermeneutica processuale ordinari. In questa cornice, la disamina delle conclusioni del dottor VA deve ritenersi congrua, atteso che sui passaggi attraverso cui tale percorso valutativo si articolava e sugli elementi tanatologici sui quali tale verifica peritale si fondava la Corte di assise di Genova nei termini che si sono già considerati nel paragrafo 1.2. si soffermava analiticamente, attraverso una ricostruzione 22 ineccepibile, finalizzata a correlare ciascuno dei dati medico-legali valutati dal perito d'ufficio con il compendio probatorio complessivo, componendo un quadro processuale correttamente orientato in senso favorevole all'imputato.
3.1. Quanto, infine, alla residua doglianza difensiva -prospettata in chiave esclusivamente metodologica in seno al secondo motivo di ricorso secondo la - quale la ricostruzione degli accadimenti posta a fondamento della sentenza impugnata era orientata, pregiudizialmente, verso la svalutazione degli argomenti processali sfavorevoli alla tesi difensiva, non possiamo non rilevare che, anche in questo, la ricostruzione difensiva risulta smentita dalle emergenze processuali. Deve, in proposito, rilevarsi che, nel sottostante giudizio, la ricostruzione compiuta dalla Corte di assise di appello di Genova non si fondava sull'acritica ricezione della prospettazione difensiva, a scapito della contrapposta prospettazione accusatoria, ma sugli esiti di una verifica peritale, disposta proprio alla scopo di elidere tali divergenze processuali, conseguenti all'inconciliabilità tra le conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero e quelle del consulente tecnico della difesa. Né tantomeno la ricostruzione peritale compiuta dal dottor VA faceva emergere criticità scientifiche o incongruità valutative tali da dovere ritenere smentite o contraddette dalle emergenze probatorie le sue conclusioni. In questo contesto processuale, alla luce delle considerazioni compiute nel paragrafo 2. sulla correttezza del percorso valutativo seguito dalla Corte territoriale nel vagliare le conclusioni del dottor VA, non possiamo che richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte, a tenore del quale: «Il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire, in motivazione, autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità, per converso, delle altre, dovendosi al contrario considerare sufficiente la dimostrazione del fatto che le conclusioni peritali siano state valutate in termini di affidabilità e completezza, e che non siano state ignorate le argomentazioni del consulente» (cfr. Sez. 6, n. 5749 del 09/01/2014, Homm, Rv. 258630). Questa posizione ermeneutica, che occorre ribadire che in questa sede processuale, si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato, a tenore del quale, in tema di valutazione delle risultanze peritali, quando le conclusioni del perito d'ufficio non siano condivise dai consulenti di parte e il giudice ritenga di aderire alle prime, non si dovrà per fornire, in . motivazione, la dimostrazione autonoma della loro esattezza scientifica e della erroneità, essendo sufficiente la dimostrazione di avere valutato criticamente sia 23 le conclusioni peritali che le argomentazioni dei consulenti. Ne consegue che potrà configurarsi vizio di motivazione solo quando le conclusioni dei consulenti di parte al contrario di quanto riscontrabile nel caso in esame siano tali da - dimostrare in modo inconfutabile la fallacia di quanto affermato dal perito, anche tenendo conto della diversa posizione dei consulenti di parte rispetto ai periti, essendo i primi, a differenza degli altri, chiamati a prestare la loro opera nell'interesse della parte che li ha nominati, senza assunzione dell'impegno di obiettività previsto, per i soli periti, dall'art. 226 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 25183 del 17/02/2009, Rv. 243791; Sez. 4, n. 34379 dell'11/08/2004, Rv. 229279). Queste ragioni processuali impongono di ritenere infondato il secondo motivo di ricorso.
4. Analogo giudizio di infondatezza deve esprimersi con riferimento al terzo motivo di ricorso, con cui la difesa delle parti civili deduceva vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui venivano esaminate circostanze differenti da quelle prese in considerazione dalla perizia d'ufficio svolta dal dottor VA;
circostanze, queste, che assumevano peculiare rilievo probatorio con riferimento all'atteggiamento mantenuto dal AD nell'immediatezza dei fatti in contestazione. Si deduceva, in particolare, in termini analoghi a quanto evidenziato con riferimento al secondo motivo di ricorso, che la Corte di assise di appello di Genova aveva svalutato in modo pregiudiziale gli elementi probatori che avevano concorso alla formazione del giudizio di colpevolezza espresso dal giudice di primo grado. Questo percorso argomentativo era culminato in un giudizio irragionevolmente orientato in senso favorevole al AD, che non dava adeguatamente conto del percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di Genova per giungere a un giudizio di colpevolezza dell'imputato e degli elementi probatori che lo avevano sorretto. Deve, in proposito, rilevarsi che tali conclusioni risultano smentite dalle emergenze processuali, atteso che la Corte di assise di appello di Genova - sulla scorta delle risultanze peritali che si sono richiamate nei paragrafi precedenti e i- della rivisitazione della dinamica degli accadimenti che ne era conseguita riteneva di dovere rivalutare il comportamento tenuto dall'imputato nell'immediatezza dei fatti. . In questa cornice, innanzitutto, la Corte territoriale evidenziava che la SI doveva essere considerata un soggetto a elevato rischio suicidiario, in ragione della patologia depressiva dalla quale risultava affetta da diversi anni, in relazione alla quale, in altre due precedenti occasioni, aveva tentato di suicidarsi 24 senza riuscirci. Sul punto, nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 22 e 23 del provvedimento impugnato, si richiamava la deposizione resa nel giudizio di primo grado dal professor Marcenaro che aveva seguito l'evolversi della - patologia depressiva della vittima nell'arco temporale compreso tra il 2007 e il 2009 che aveva riferito come la SI era affetta da una patologia depressiva di carattere strutturale, aggravato dall'abuso di psicofarmaci. Si evidenziava, inoltre, nel passaggio argomentativo esplicitato nelle pagine 23 e 24 della sentenza in esame, che era stato lo stesso AD, nonostante lo stato di alterazione alcolica in cui versava in quel momento, resosi conto dell'impiccamento della convivente, a chiamare i soccorritori del 118, dicendo al loro arrivo "fate presto, sta morendo..." e rivelando una sincera preoccupazione per la SI. Infine, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 24 della sentenza in esame, la Corte territoriale evidenziava che la condotta tenuta dal AD nell'arco temporale immediatamente precedente l'impiccamento della convivente si poneva in termini scarsamente compatibili con la scelta omicidiaria ipotizzata dal giudice di primo grado, atteso che, alle ore 22.57, intratteneva una conversazione telefonica con il padre, nel corso della quale non era emerso alcuno stato di tensione che potesse fare presagire uno sviluppo aggressivo della contingente coabitazione domestica. Tale ricostruzione degli accadimenti induce a escludere la fondatezza dei rilievi processuali formulati dalle parti ricorrenti, rendendo al contrario evidente che la Corte territoriale aveva valutato tutti gli elementi di cui disponeva, • componendo un quadro probatorio omogeneo, nel quale venivano inseriti -con un percorso argomentativo ineccepibile tutti i comportamenti posti in essere dal AD nelle fasi immediatamente antecedenti e susseguenti all'epilogo tragico della vicenda criminosa in esame. In questo contesto processuale, non era possibile prendere in considerazione $ l'ipotesi alternativa recepita dalla Corte di assise di Genova e prospettata dalla difesa delle parti civili, contrapponendola a quella vagliata dalla Corte territoriale sulla base delle verifiche peritali eseguite dal dottor OR VA, in presenza • di elementi probatori che consentivano di escluderne la plausibilità logica e la correttezza scientifica. Nel caso in esame, dunque, non era possibile attribuire valore processuale decisivo all'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa delle parti civili, in presenza di fonti di prova, univocamente orientate in senso favorevole all'imputato, che imponevano di escludere la plausibilità di una ricostruzione della morte della SI fondata su un'azione omicidiaria del AD. : 25 A tutto questo occorre aggiungere che tale percorso valutativo, oltre a risultare processualmente incongruo, si sarebbe posto in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (cfr. Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066). Queste ragioni processuali impongono di ritenere infondato il terzo motivo di ricorso.
5. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell'interesse di NA IA DE AN e RT SI deve essere rigettato con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/04/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente IA Cristin Siotto Alessandro Centonze Glentame ماملی DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 MAG 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAJELLA 26