Sentenza 15 luglio 2014
Massime • 1
La detenzione abusiva di munizioni per arma comune da sparo non integra il delitto di cui agli artt. 2 e 7 della legge 10 febbraio 1967 n. 895, ma la contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/07/2014, n. 51450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51450 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VECCHIO Massimo - Presidente - del 15/07/2014
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 2347
Dott. SANDRINI Enrico G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE AL - Consigliere - N. 5212/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SASSARI;
nei confronti di:
ON IT ND N. IL 30/09/1991;
avverso la sentenza n. 2196/2013 GUP TRIBUNALE di SASSARI, del 26/09/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Scardaccione Eduardo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 26.09.2013 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sassari ha applicato, su conforme richiesta delle parti, a ON TR AL, concesse le attenuanti generiche, la pena (sospesa) di mesi 10 giorni 20 di reclusione e Euro 1778 di multa per il reato di detenzione e porto in luogo pubblico di 7 munizioni calibro 7,65, rubricato come violazione della L. n. 895 del 1967, artt. 2, 4 e 7, e quella di Euro 1005 di ammenda per il reato di guida senza patente ex art. 116 C.d.S., rispettivamente ascritti ai capi A e B della rubrica e commessi il 27.07.2012.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la sezione distaccata di Corte d'appello di Sassari, deducendo erronea applicazione della legge penale sotto il profilo dell'errata qualificazione giuridica del fatto relativo alla detenzione delle munizioni per arma comune da sparo come delitto punito dalla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7, anziché come contravvenzione punita dall'art. 697 c.p.. 3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Costituisce principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte che la detenzione illegale (perché non denunciata all'autorità di pubblica sicurezza) di munizioni per arma comune da sparo, ascritta all'imputato al capo A della rubrica, non integra il delitto di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7 (come sostituiti dalla L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 14), bensì la fattispecie contravvenzionale sanzionata dall'art. 697 c.p., comma 1 (Sez. 1 n. 4506 del 5/05/1997, Rv. 207482): la condotta penalmente sanzionata dalla L. n. 895 del 1967, art. 2 si riferisce infatti, mediante il richiamo al precedente art. 1, alle (sole) munizioni da guerra, mentre la norma di cui al successivo art. 7 estende la punibilità della condotta, a titolo di delitto, alla detenzione abusiva di armi comuni da sparo (o parti di esse) atte all'impiego, ma non anche al relativo munizionamento, che continua pertanto a soggiacere alla sanzione residuale di cui all'originaria contravvenzione del codice penale. La condotta relativa al porto di munizioni per arma comune da sparo, ascritta come violazione della L. n. 895 del 1967, artt. 4 e 7, non risulta invece sanzionata da alcuna previsione incriminatrice (Sez. 1 n. 12941 del 29/01/2014, Rv. 259545).
3. La manifesta erroneità della qualificazione giuridica del fatto, che ha comportato pesanti ricadute sul trattamento sanzionatorio, integra dunque il vizio di violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), e determina l'annullamento della sentenza impugnata, che va disposto senza rinvio, travolgendo l'intero accordo sulla pena, concluso tra le parti e ratificato dal giudice, con riguardo a tutti i reati che ne hanno costituito oggetto (in quanto l'eliminazione anche di un solo reato, modificando il quadro processuale valutato dalle parti in sede di richiesta di applicazione della pena, determina la caducazione del patteggiamento nella sua interezza: Sez. 5, n. 7453 del 16.10.2013, rv. 259529). Gli atti vanno di conseguenza trasmessi al Gup del Tribunale di Sassari per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al GUP del Tribunale di Sassari.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2014