Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/2011, n. 21047
CASS
Sentenza 11 marzo 2011

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È utilizzabile la deposizione testimoniale del verbalizzante che abbia utilizzato per la consultazione, ex art. 499 cod. proc. pen., una relazione di servizio priva di sottoscrizione, in quanto, non sussiste, ex art. 185, comma primo, cod. proc. pen., alcun rapporto di dipendenza logico-giuridica tra la relazione di servizio utilizzata ai fini di consultazione dal verbalizzante e la testimonianza di quest'ultimo, autonomamente e direttamente riferita alle attività svolte ed alle realtà percepite; inoltre, il principio di nullità derivata non trova applicazione in materia di inutilizzabilità, la quale richiede l'illegittima acquisizione della specifica prova della cui validità si controverta.

In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, la durata delle operazioni deve computarsi dal momento di inizio effettivo delle stesse e non dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo; l'art. 267, comma terzo, cod. proc. pen. prevede come oggetto di indefettibile previsione nel decreto di autorizzazione un termine di durata preordinato ad assicurare il controllo giurisdizionale sul contenimento nei limiti temporali strettamente necessari per l'esecuzione di un'attività di indagine invasiva ed incidente sul diritto alla riservatezza nelle comunicazioni personali. Ne consegue che il termine comprende il primo giorno in cui l'attività di intercettazione abbia avuto concreta esecuzione, con l'ulteriore derivazione che è rilevante non solo il giorno ma anche il momento iniziale dell'attività di intercettazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/2011, n. 21047
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21047
Data del deposito : 11 marzo 2011

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