Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2004, n. 38733
CASS
Sentenza 9 luglio 2004

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Massime1

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n.306 del 1992 convertito nella L. n.356 del 1992) è una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altra utilità realizzata in qualsiasi forma. Il fatto-reato consiste, quindi, in una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, difforme dalla realtà, e nel realizzare volontariamente tale situazione al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero al fine di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza. (Nella fattispecie la Corte, annullando l'ordinanza con la quale il tribunale, in sede di appello avverso la misura cautelare reale, aveva annullato il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal GIP, ha chiarito, con riferimento all'interpretazione della "ratio" della disposizione, che essa non intende formalizzare i meccanismi - che possono essere molteplici e non classificabili in astratto - attraverso i quali può realizzarsi l'"attribuzione fittizia", nè intende ricondurre la definizione di "titolarità" o "disponibilità" entro schemi tipizzati di carattere civilistico; intende bensì lasciare libero il giudice di merito di procedere a tutti gli accertamenti necessari a pervenire - senza vincoli formali - ad un giudizio in concreto degli elementi logici o fattuali, unicamente rispettoso dei parametri normativi di valutazione della prova).

Commentario1

  • 1L’art. 512 bis c.p. tra difficoltà applicative e dubbi di costituzionalità
    Avv. Ivano Ragnacci · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Sommario: 1. Introduzione – 2. Caratteristiche della fattispecie e classificazioni giurisprudenziali – 3. L'ipotesi del concorso eventuale ex art. 110 c.p. – 4. La dubbia costituzionalità della fattispecie delittuosa per difetto di sufficiente determinatezza – 5. Considerazioni finali 1. Introduzione All'indomani del periodo stragista concretizzatosi nella più grave manifestazione nell'anno 1992, il titolo della legge in commento, laddove faceva riferimento alla «criminalità mafiosa», lascia intendere le scelte di politica criminale dell'epoca, ove il contrasto rigoroso al fenomeno mafioso, imponeva di bersagliarne in maniera risoluta il risultato finale, consistente oggi come allora …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/07/2004, n. 38733
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38733
Data del deposito : 9 luglio 2004

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