Sentenza 21 ottobre 2009
Massime • 1
Ai fini della determinazione della competenza per territorio, la connessione tra delitto associativo e reati-fine può ritenersi sussistente solo nell'eccezionale ipotesi in cui risulti che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dall'adesione ad esso, un determinato soggetto, nell'ambito del generico programma criminoso, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2009, n. 46134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46134 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo Presidente del 21/10/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto Consigliere SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo Consigliere N. 2727
Dott. BONITO Francesco M.S. rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato Consigliere N. 27967/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TRIBUNALE ROVERETO - CONFLITTO;
1) TRIBUNALE VERONA;
avverso l'ordinanza n. 223/2009 TRIBUNALE di ROVERETO, del 10/07/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO Francesco Maria Silvio;
sentite le conclusioni del PG Dott. GALATI Giovanni, che ha indicato la competenza del Tribunale di Rovereto in ordine ai reati contestati ai capi nn. 11, 12, 13, 33 e 34.
La Corte:
OSSERVA
Con sentenza in data 11.2.2009 il Tribunale di Verona, davanti al quale erano stati citati a giudizio IC IN LI AN e LI RO, per rispondere dei reati di associazione per delinquere finalizzata a furti in appartamento mediante l'utilizzo di minori, di una serie di reati fine, anche nella forma tentata, nonché di una rapina aggravata, reati consumati in varie località delle province di Verona, Trento, Treviso e Vicenza, dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Rovereto, sul rilievo che il reato più grave tra quelli contestati, individuato nel reato di rapina di cui al capo P) della rubrica, era stato consumato in Mori (TN) il 12.5.2008, comune quest'ultimo compreso nel circondario di Rovereto. Il Tribunale di Rovereto, in tal modo investito del procedimento all'esito della trasmissione degli atti al P.M. presso quel Tribunale, ha a sua volta declinato la propria competenza e disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto, rilevando che, in costanza di reato associativo e reati fine, secondo superiore insegnamento, soltanto in ipotesi eccezionali può ritenersi tra essi sussistente la connessione e precisamente soltanto allorché, al momento della costituzione del sodalizio criminoso, risultino già individuati uno o più specifici fatti di reato in seguito effettivamente consumati, ipotesi non ricorrente nel caso di specie, attesa la contestazione in atti del reato associativo, che la esclude con certezza. Ha poi osservato il Tribunale di Rovereto che il reato associativo si è manifestato la prima volta attraverso la consumazione del primo furto aggravato contestato in rubrica, commesso in Verona il 25.1.2008 e che per gli altri reati, una volta esclusa per le ragioni anzidette il vincolo della connessione di cui all'art. 12 c.p.p., non può individuarsi il giudice competente a mente dell'art. 16 c.p.p., ma in applicazione dei normali criteri codicistici in tema di competenza territoriale eppertanto sulla base del locus commissi delicti. La difesa degli imputati faceva pervenire memoria difensiva sostanzialmente aderendo alle tesi sostenute dal Tribunale di Rovereto.
Ciò premesso, il Tribunale rimettente ha sollevato conflitto negativo di competenza in ordine a tutti quei reati che risultano consumati nel circondario veronese, perché competente a conoscerli ed a giudicarli il Tribunale di Verona.
Ciò premesso, osserva il Collegio che si verte con certezza in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell'art. 28 c.p.p., poiché due organi giurisdizionali hanno rifiutato di prendere in esame, al fine di giudicarne la fondatezza, le accuse mosse ai predetti imputati, con stasi insuperabile del procedimento di cognizione. Orbene, onde adeguatamente regolare la questione dedotta all'esame della Corte, giova ricordare che questo giudice di legittimità ha fissato il consolidato principio di diritto che la connessione tra il delitto associativo ed i reati cd. fine "può ritenersi sussistente soltanto nella eccezionale ipotesi in cui risulti che fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dalla adesione ad esso, un determinato soggetto, nell'ambito del generico programma criminoso, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi" (v. per tutte:
Sez. 1^, 18 dicembre 1998, n. 6530, Zagara, massima n. 212348 e da ultimo, citata dal Tribunale rimettente: Cass., Sez. 1^, 10.4.2008, n. 17832, est. Vecchio, Pres. Silvestri, rv. 240309). Ma tale ipotesi risulta nella specie nettamente esclusa dal tenore delle imputazioni, in considerazione della qualità e della natura del legame ipotizzato tra delitto associativo e reati fine. Come opportunamente rilevato, infatti, nella proposta di conflitto, i singoli furti in abitazione venivano decisi ed organizzati di volta in volta allorché gli imputati, con i propri camper, si accampavano nei pressi dei vari centri nei quali le condotte criminose venivano poi consumate, di guisa che deve pacificamente escludersi che al momento della costituzione dell'associazione criminosa i reati fine fossero in qualche modo già ipotizzati e decisi.
Da tali considerazioni giuridiche consegue la dichiarazione della competenza del Tribunale di Verona per tutti i reati fine consumati nel relativo circondario e per la conoscenza, altresì, del reato associativo, comunque ivi manifestatosi.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Rovereto in ordine ai reati di cui ai nn. 11, 12, 13, 33 e 34 del capo di imputazione e del Tribunale di Verona, cui dispone trasmettersi gli atti, per tutti gli altri reati.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2009