Sentenza 24 giugno 2016
Massime • 2
In tema di associazione di tipo mafioso, la mera "contiguità compiacente", così come la "vicinanza" o "disponibilità" nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio, non costituiscono comportamenti sufficienti ad integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostrato che l'asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria.
In tema di testimonianza indiretta, la libera valutabilità da parte del giudice delle dichiarazioni rese dal teste "de relato" non viola né l'art. 111 Cost., nel caso in cui il dichiarante diretto sia un imputato di reato connesso avvalsosi in dibattimento della facoltà di non rispondere, né l'art. 6 CEDU così come interpretato dalla Corte EDU.
Commentari • 2
- 1. contiguità e vicinanza non bastano, Cass. 34046/25.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 13 febbraio 2026
- 2. Concorso esterno in associazione mafiosa: la declinazione praticaVincenzo Giuseppe Giglio · https://www.filodiritto.com/ · 10 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/2016, n. 40746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40746 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2016 |
Testo completo
407 4 6 / 1 6 IN CALCE ANNOTAZIONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 1061 Giacomo OLni - Presidente - UR Gianesini UP - 24/06/2016 Pierluigi Di Stefano R.G.N. 11356/2016 Ersilia Calvanese -Relatore - Laura Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da PA IN, nato a [...] il [...]; DO IO, nato a [...] il [...]; NO ZO, nato a [...] il [...]; ND UR, nato a [...] il [...]; TA TO, nato a [...] il [...]; AN AR, nato a [...] il [...]; OL OL, nato a [...] il [...]; IS IO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/10/2015 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Oscar Cedrangolo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di DO IO, NO ZO, ND UR, TA TO, IS IO e per l'inammissibilità degli altri;
AN e Associazione antiracket e antiusura AN e in sostituzione, M udito i difensori delle parti civili, avv. Giuseppe Novara per Confindustria dell'avv. Biagio Di Maria per il Comune di Campobello di Mazara, dell'avv. Davide Bambina per l'Associazione antiracket antiusura alcamese, dell'avv. Giuseppe Gandolfo per l'Associazione "Io non pago il pizzo e tu?" e per l'Associazione antiracket di AL onlus, dell'avv. Maria Stella Porretto per la Provincia regionale di AN;
avv. Gregorio Barba, in sostituzione dell'avv. Francesco Pizzuto, per IN GI e Associazione "Comitato Addiopizzo"; avv. Giulio Vasaturo, in sostituzione dell'avv. Fausto Maria Amato, per il Partito Democratico Unione regionale della Sicilia, che hanno concluso per la conferma della sentenza impugnata;
uditi i difensori, avv. Celestino Cardinale, per PA IN e UR ND, avv. Alfredo Gaito, per DO IO, avv.ti Giuseppe AN Gianzi e Francesco Moceri, per NO ZO, avv. Domenico Trinceri, per TA TO e IS IO, avv. Valerio Vianello Accorretti, per IS IO, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO -all'interno di un più complesso ed articolato 1. Il Tribunale di AL quadro di cognizione in cui erano confluite anche le posizioni di EO SS RO, CA MI e EO PO con sentenza - dell'11 novembre 2013 ha dichiarato IN PA, IO IS, ZO NO, TO TA e UR ND colpevoli del reato di partecipazione, aggravata dall'uso delle armi e dal finanziamento delle attività economiche con il prezzo, prodotto O profitto di delitti, all'associazione mafiosa 'Cosa Nostra', nella sua articolazione del mandamento di TR, e li ha condannati alla pena di giustizia. Con l'indicata pronuncia è stato assolto dal reato associativo ascritto, per non aver commesso il fatto, IO DO. Ha così trovato conferma il quadro investigativo oggetto dell'operazione di polizia denominata 'Golem due' che, definita dagli esiti di oltre un quinquennio di indagini di polizia, era originariamente finalizzata alla cattura del latitante EO SS RO nel ruolo apicale da questi ricoperto all'interno del mandamento di TR. La disposizione di una rete logistica e di un sistema di trasmissione, i c.dd. 'pizzini', consentiva al primo di comunicare con i sodali e di esercitare le funzioni direttive (art. 416-bis, commi primo, secondo, quarto e sesto, cod. pen.). I risultati delle svolte indagini confluiti in sentenza hanno definito per la mole delle effettuate intercettazioni e nelle conclusioni raggiunte dal Tribunale di AL, l'emersione di ruoli e responsabilità in ordine al reato associativo contestato che registrava, in una alla latitanza di EO SS RO in rapporto con il capo mafia RN NZ anche - attraverso l'opera di trasmissione, curata dal cognato PP RO, dei cdd. pizzini -, l'acquisizione del ruolo di reggente del mandamento, in seguito all'intervenuta scarcerazione, da parte del germano del primo, TO SS RO. Anche per parziali riqualificazioni, il Tribunale di AL ha ritenuto il concorso dei prevenuti, tra loro e con ignoti, in 'reati satellite', per lo più aggravati da metodo e finalità mafiosa, consistenti in una pluralità di tentati incendi, danneggiamenti seguiti da incendi, estorsioni e fittizie intestazioni di quote ed attribuzioni della titolarità di poteri di amministrazione di società, attività, queste ultime, contrassegnate dalle finalità elusive previste dalla legge n. 356 del 1992 (artt. 110, 56, 423, c.p.; art. 424, primo comma, cod. pen.; artt. 110, 61 n. 2, 614, quarto comma, cod. pen.; artt. 110, 56, 629, secondo comma, cod. pen.; artt. 110, 81 cpv, 635 primo e secondo comma n. 1 cod. pen.; artt. 81 cpv, 110 cod. pen.; art. 12-quinquies legge n. 356 del 1992; art. 7 d.l. n. 152 del 1991).
2. La Corte territoriale di Palermo, su impugnativa degli imputati IS, PA, TA, ND, NO, AN e OL e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, in parziale riforma di quella di primo grado, con sentenza del 12 ottobre 2015 ha dichiarato IO DO colpevole della contestatagli compartecipazione associativa, confermando nel resto le statuizioni di condanna. Sono state riformate, invece, in accoglimento delle relative impugnazioni, le statuizioni adottate dal primo giudice in materia civile, ricomprendendosi dai giudici di appello nel novero dei destinatari soggetti già esclusi in primo grado, così il Centro Studi 'Pio La Torre' ed il Partito Democratico.
3. Con il ministero dei difensori di fiducia propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello: IN PA, IO IS, ZO NO, TO TA, UR ND, IO DO, AR AN e OL OL.
4. IN PA è stato condannato alla pena di dieci anni di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.
4.1. Il difensore di fiducia del PA chiede l'annullamento della sentenza impugnata, affidando il proposto mezzo ad un unico articolato motivo con cui fa valere mancanza di motivazione ed erronea applicazione della disciplina processuale relativa alla valutazione delle dichiarazioni rese da soggetto imputato in reato connesso, per difetto di riscontri estrinseci ed individualizzanti (art. 192 cod. proc. pen.). Si espone in ricorso come per l'impugnata sentenza siano state valorizzate ai fini di prova: le dichiarazioni del collaborante AN IN, ritenute ampiamente attendibili per tracce rinvenute nel covo di RN NZ attestanti i contatti del primo, per l'indicata veste, con il latitante EO SS RO;
alcune intercettazioni dalle quali, secondo i giudici di merito, si sarebbe appreso dell'opera di trasmissione di denaro dal PA a EO SS RO;
il rapporto di coniugio del prevenuto con PA SS RO, sorella del latitante, che, a detta del collaborante ZO IM, avrebbe favorito la trasmissione di materiale epistolare in favore del germano EO;
la circostanza che il prevenuto fosse stato indicato dal IM quale tramite tra il IN e EO SS RO. Si denuncia come, per l'indicato quadro, gli elementi che dimostrano l'esistenza, per un determinato periodo, di rapporti epistolari diretti tra il IN ed il latitante SS RO, se pure dotati di intrinseca attendibilità, non avrebbero ricevuto il necessario riscontro individualizzante quanto alla persona del PA. L'indicato riscontro infatti non conseguirebbe dagli esiti di intercettazioni di contenuto dubbio e da generiche dichiarazioni rese in appello dal collaborante IM che si era limitato a riferire del coinvolgimento del PA nei contatti epistolari tra il IN ed il latitante EO SS RO soltanto dopo avere assistito al processo di primo grado, celebrato nei confronti del PA. La Corte di merito non avrebbe poi espresso motivazione alcuna sulle censure portate in appello, dirette a sconfessare le dichiarazioni del collaborante IN sui contatti, finalizzati a consegne epistolari, dal medesimo avuti con il ricorrente.
5. IO DO è stato condannato dalla Corte di appello di Palermo, in totale riforma della pronuncia di assoluzione emessa dal Tribunale di AL, alla pena di dodici anni e sei mesi di reclusione perché ritenuto colpevole di avere fatto parte dell'associazione mafiosa 'Cosa Nostra', condividendone il metodo intimidatorio e le finalità di commissione di delitti 4 contro la libertà individuale, la libertà personale ed il patrimonio e quelle di controllo delle attività economiche del territorio per intervenire su istituzioni e pubblica amministrazione (capo n. 1 della rubrica). Il difensore di fiducia di IO DO propone ricorso in annullamento ed articola cinque motivi.
5.1. Con il primo motivo, nella premessa che l'intervenuta reformatio in peius dell'assoluzione di primo grado, per appello del P.M., sia fondata sulle sopravvenute dichiarazioni etero-accusatorie di ZO IM cognato del ricorrente, determinatosi a collaborare con l'autorità giudiziaria e sentito quale teste de relato nella rinnovazione dell'istruzione dibattimentale effettuata in appello -, la difesa deduce l'inosservanza della regola di esclusione della prova dichiarativa direttamente ricavabile dall'art. 111, quarto comma, Cost.
5.1.1. La critica condotta per il proposto motivo è destinata a valere nel rapporto tra le dichiarazioni del teste de relato ZO IM e la posizione assunta dal teste di riferimento, AN Lo SC, che, citato dinanzi alla Corte di appello, si era avvalso della facoltà di non rispondere. Il IM avrebbe infatti riferito di circostanze relative al ruolo assunto dal DO nell'organizzazione e quindi apprese in via indiretta, derivando le prime dalle dichiarazioni del teste Lo SC rispetto alle quali sarebbe mancato il momento della verifica dibattimentale in contraddittorio con l'imputato ed il difensore di questi. Sull'indicata premessa processuale, deduce il ricorrente, la Corte di appello si sarebbe implicitamente ispirata all'indirizzo di ritenere l'inutilizzabilità della testimonianza indiretta nel solo caso in cui il dichiarante de relato non volesse o non potesse indicare le fonti della notizia e non allorché il soggetto, fonte originaria dei fatti, si fosse avvalso della facoltà di non rispondere. In tal caso, l'unica ricaduta si avrebbe in punto di valutazione, restando il giudice libero di apprezzare secondo il proprio convincimento quanto riferito dal testimone indiretto. Errato sarebbe poi l'esplicito richiamo operato dai giudici di appello ad un risalente precedente della Corte di cassazione (sez. 5, n. 3908 del 04/02/1993, Bevilacqua), per il quale sarebbe mancato il confronto della Corte territoriale con la mutata geometria costituzionale dovuta alla riscrittura dell'art. 111, quarto comma, della Costituzione e dell'art. 526, comma 1-bis, del codice di procedura penale. Si deduce sul punto che la regola di 'esclusione probatoria' introdotta dal legislatore con la riforma costituzionale del 1999, recepita nel codice こ nell'anno 2001 con la legge sul 'Giusto processo, e che trova altresì -espressione nell'art. 6 della C.e.d.u. per la quale la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore non può che risalire alla 'fonte diretta' di conoscenza. La Corte di appello avrebbe quindi errato nel ritenere utilizzabili in malam partem, ai sensi dell'art. 111, quinto comma, della Costituzione, seppure con le apprezzate precauzioni, le dichiarazioni del IM, chiamante in correità de relato, là dove il teste Lo SC, coimputato in separata sede e 'fonte diretta' di prova, si era sottratto al confronto dibattimentale. Per detta ipotesi rileva la difesa che sollecita un tempestivo ripensamento dei diversi obiter pure espressi dalle sezioni unite della Corte di cassazione (SU 29/11/2012, Aquilina, Rv., 255143) come si realizzi una impossibilità di utilizzo della prova di natura soggettiva e destinata ad integrate la regola di esclusione probatoria' di cui all'art. 111, comma quarto, della Costituzione. La chiamata in correità de relato, ove non confermata dalla fonte diretta, da intendersi come comprensiva delle dichiarazioni del coimputato in separato giudizio, deve giudicarsi così "inservibile ai fini della prova. Per il segnato percorso non verrebbe neppure in considerazione il momento del libero convincimento del giudice, momento destinato a restare circoscritto, nel suo esercizio, alla diversa ipotesi in cui il 'teste diretto' renda dichiarazioni in contraddizione con quelle del 'teste indiretto' e non allorché il primo rimanga silente.
5.1.2. Per altro profilo, il ricorrente segnala come la sentenza Aquilina delle Sezioni Unite nella parte in cui essa argomentava dal caso Al - Khawaja c. Regno Unito, nel quale la Corte e.d.u. si era espressa per la legittimità di un contraddittorio attenuato risulti superata dal successivo -- sviluppo della giurisprudenza di SB. In ordine alle dichiarazioni accusatorie unilaterali, la traduzione della regola del divieto conoscitivo nel più blando criterio prudenziale valutativo della 'corroborazione, di cui alla citata ultima decisione, sarebbe stato infatti resà inoperante, deduce ancora il difensore del DO, da altra pronuncia della DE Camera della Corte e.d.u. (15 dicembre 2015, Schatschaschwili c. Germania, n. 398, 2015). Quest'ultima, nel riaffermare l'insostituibilità dell'esame diretto dell'accusatore, ha comunque ritenuto violato il principio del contraddittorio 6 nella formazione della prova nonostante la presenza di un compendio tale da corroborare le dichiarazioni unilateralmente rese in corso di indagine dalle persone offese. Per le indicate censure il ricorrente sollecita la cassazione della sentenza impugnata ai fini della rivisitazione del materiale probatorio da parte del giudice del merito, in funzione di rinvio, previa distinzione tra dichiarazioni dirette e dichiarazioni de relato rese dal teste IM.
5.1.3. Deduce ancora la difesa come il principio del contraddittorio sia destinato a tradursi, per la reformatio in peius operata dalla Corte di appello in esito all'incremento istruttorio effettuato in quel grado, nell'attivazione dei meccanismi di controllo sulla valutazione della prova resa dal giudice di appello (Protocollo aggiuntivo n. 7 alla C.e.d.u.). Sollecitandosi quindi eccezione di incostituzionalità sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello consistita nell'acquisizione, per la - prima volta, di prova 'a carico' per elusione del doppio grado di giudizio - nel merito, componente essenziale del giusto processo (art. 111 Cost.), si chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza per ottenere, con carattere di effettività, il diritto al doppio grado di giudizio di merito sulle prove a carico.
5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l'impugnata sentenza per malgoverno delle sopravvenuta chiamata in reità del IM in quanto priva dei requisiti di autonomia ed originalità. Il collaborante, infatti, per sua stessa dichiarazione, aveva assistito all'intero processo celebratosi in primo grado a carico del DO e, raggiunto da un'ordinanza cautelare per i medesimi fatti, si era solo allora determinato a confermare l'assunto accusatorio. Detta circostanza avrebbe imposto la ricerca di riscontri di indiscutibile valore poiché la chiamata di reità aveva attribuito unilaterale significanza a risultanze processuali già emerse in primo grado, e quindi già note a tutti, quali le frequentazioni del DO con il capo famiglia: PP RO. La Corte di appello non sarebbe poi riuscita a superare, prescindendo dalle dichiarazioni del IM, quelle massime d'esperienza poste dal giudice di primo grado a sostegno dell'adottata pronuncia assolutoria quanto alle frequentazioni del prevenuto con componenti di famiglie mafiose, impegnandosi la prima in una sterile distinzione tra i gradi di parentela al fine di dare giustificazione a quelle dichiarazioni.
5.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia l'intrinseca illogicità della sentenza nella parte in cui pur qualificando il DO come soggetto 'intraneo' all'associazione in ragione dei suoi incontri con il RO, 7 r finisce per non trarre alcuna conclusione dal fatto che a far data dal 15 agosto 2006, e quindi da un mese dopo l'arresto del RO, era stato invece TO SS RO, fratello del latitante EO, una volta scarcerato, ad assumere la veste di reggente del mandamento. La conclusione avrebbe dovuto essere quella della liceità delle precedenti frequentazioni o comunque della cessazione del ruolo mafioso del prevenuto, con conseguente inapplicabilità del più severo trattamento sanzionatorio introdotto dal 2008. Medesima illogicità inficerebbe l'impugnata sentenza nella parte in cui essa non considera che il DO, associato di spicco, non avrebbe preso parte ai reati-fine e non sarebbe stato oggetto di riferimento alcuno nella trattazione delle altre posizioni, per le dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia.
5.4. Per il quarto motivo, si denuncia l'impugnata sentenza che sarebbe incorsa in violazione di legge e vizio di motivazione, non confrontandosi con i contenuti dell'atto di appello tanto varrebbe per l'episodio degli - automezzi ritenuti solo formalmente intestati all'azienda del DO, ma in realtà appartenenti alla famiglia SS RO -, su di un segnalato contraddittorio ricordo del IM il cui racconto, di contro agli errori ed alle incongruenze pure evidenziati in appello, era stato qualificato invece in sentenza, in buona parte, veritiero.
5.5. Si denuncia ancora, in ricorso, la natura non meditata dell'applicato trattamento sanzionatorio che non sarebbe stato adeguato alla effettiva posizione processuale del prevenuto (assenza di precedenti;
unicità dell'episodio per il quale poteva aversi un indiretto coinvolgimento del DO nelle dinamiche mafiose;
difetto di imputazione quanto ai reati fine).
5.6. Con un ulteriore motivo, la difesa del DO invoca infine il principio di preclusione e dedotta l'esistenza, quanto alle posizioni del DO, di un provvedimento di archiviazione, prospetta una possibile questione di interpretazione pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 TFUE, per violazione del ne bis in idem. Richiama sul punto il ricorrente la requisitoria dell'Avvocato Generale presso la Corte G.U.E. che conclude per la violazione dell'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985- in un procedimento in cui la questione è stata sollevata dal Tribunale di Fermo ritenendo la non conformità al diritto europeo di quella soluzione interna che argomenta in senso contrario all'esistenza della dedotta violazione processuale dalla revocabilità del provvedimento di archiviazione. 8 r Affermata l'esistenza di un precedente della Corte di Lussemburgo del 2003 (Gözütok e Brügge) e di decisioni della Corte e.d.u. in materia di violazione del principio del ne bis in idem tra settori eterogenei dell'ordinamento (sentenza DE NS c. Italia quanto alla pretesa punitiva di un Stato esercitata in materia penale ed amministrativa) ed evidenziata, ancora, l'intervenuta rimessione, dalla Corte di cassazione, alla Corte costituzionale di questione di legittimità, per violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. (Sez. 5, ord. n. 3333 del 16/10/2014, Chiarion Casoni), il ricorrente sollecita: declaratoria di immediata improcedibilità e, in via gradata: la rimessione alla Corte costituzionale o la sospensione in attesa della definizione della già sollevata questione di legittimità; il rinvio pregiudiziale alla Corte G.U.E.
6. ZO NO, per conferma della sentenza di primo grado, è stato condannato dalla Corte di appello di Palermo alla pena di tredici anni e sei mesi di reclusione oltre a misure interdittive e di sicurezza accessorie ed al risarcimento dei danni, per la ritenuta partecipazione al reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen., aggravato dall'uso di armi e dal reimpiego degli esiti delle attività delittuose in traffici illeciti, ed ai tre reati-fine contestati ai capi 5), 6) e 7) della rubrica, consistenti in due attentati incendiari ed in una violazione di domicilio, episodi aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991. Il difensore del NO articola tre motivi di ricorso.
6.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio da inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, con riferimento alle svolte intercettazioni ambientali. La difesa fa valere, in particolare, l'inutilizzabilità delle intercettazioni utilizzate con i decreti del P.M. convalidati dal Gip (2118/04; 2119/04; 2383/04; 2384/04; 1951/06; 2170/08) ed i successivi decreti di proroga, per violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., perché atti privi di motivazione quanto alla indicazione dei dati materiali e delle ragioni apprezzate sulla idoneità, o meno, degli impianti della Procura a legittimare la deroga alla norma ed a consentire, extra moenia, l'esecuzione delle captazioni.
6.2. Con il secondo motivo, il ricorrente fa valere l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'operata quantificazione della pena illegittima per violazione del principio del favor rei. 9 Risultando le condotte ascritte maturate dal 2004 al 2010, con reati fine contestati come intervenuti nell'agosto del 2007 e nel novembre del 2008, sarebbe illegittimo l'art. 416-bis cod. pen., come modificato dall'art. 1 del d.l. 23 maggio 2008 n. 92, conv. in legge 24 luglio 2008 n. 125, contemplando il primo un trattamento sanzionatorio più sfavorevole al reo, in contrasto con il principio di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen. -6.3. Con il terzo motivo, si deduce contraddittorietà ovvero carenza per totale rimessione della Corte di appello alla motivazione della sentenza di primo grado ed illogicità della motivazione in punto di dichiarazioni di responsabilità prive di completezza e decisività in relazione alle alternative letture degli episodi ascritti al prevenuto rese dalla difesa ed alle deduzioni difensive svolte, quanto: ai ritenuti attentati incendiari (così per quello avutosi ai danni di PA LA); all'attendibilità dei testi (così per le dichiarazioni di AN IN); a talune evidenziate incongruenze come per l'episodio della colletta disposta in favore del latitante EO SS RO. La Corte di appello non avrebbe fatto applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di integrazione della condotta di partecipazione al reato associativo. Così per l'effettività ed omogeneità del contributo agli scopi del sodalizio, per la stabilità ed organicità del rapporto e per il concreto rafforzamento del sodalizio che al contributo consegua. Per l'errata metodologia sarebbe stato valorizzato il rapporto amicale tra il prevenuto ed il IS, in ragione di quattro intercettazioni i cui contenuti sarebbero stati apprezzati in termini di prova per una non corretta interpretazione di condotte dell'imputato che si sarebbero invece risolte in una mera 'messa a disposizione del IS, in difetto dei richiesti estremi di una effettiva, stabile e condivisa partecipazione al contestato fenomeno associativo.
6.4. Con 'motivi nuovi', il difensore lamenta vizio di motivazione per le sintomatiche figure di legge e ricadute in punto di applicazione della norma penale, nella parte in cui la Corte di appello ha apprezzato, per una sorta di automatismo, la sussistenza della condotta di partecipazione al reato associativo in ragione dell'accertata consumazione dei diversi reati-fine. Il ricorrente sottolinea le insufficienze e gli errori della motivazione resa dalla Corte di merito quanto al vaglio delle testimonianze IN e IM, avendo escluso il primo condotte di partecipazione in capo al prevenuto ed avendo il secondo limitato il proprio apporto dichiarativo all'affermazione che il NO poteva dirsi 'vicino' a persone facenti parte all'associazione. 10 イ Per ulteriore censura, il difensore lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio riservato al prevenuto per: la mancata concessione delle attenuanti generiche;
la determinazione della pena base;
l'aumento per la continuazione. Il tutto nella genericità ed astrattezza delle valutazioni compiute dalla Corte di appello che non avrebbe speso alcuno specifico apprezzamento quanto alla posizione del NO.
7. UR ND è stato condannato alla pena di dodici anni e sei mesi di reclusione, per aver fatto parte di 'Cosa Nostra' nel mandamento di TR svolgendo il ruolo di autista e prestanome del reggente TO SS RO, fratello di EO, con esclusione della contestata aggravante mafiosa. Il difensore del prevenuto chiede l'annullamento dell'impugnata sentenza e propone un unico articolato motivo di ricorso.
7.1. Il ricorrente denuncia vizi da manifesta mancanza di motivazione ed illogicità su punti essenziali del ragionamento, con apprezzate ricadute in punto di corretta qualificazione, in diritto, delle accertate condotte. La Corte di appello avrebbe fatto erronea applicazione della fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen., mancando di applicare correttamente la fattispecie del favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), eventualmente aggravata ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991. In tal senso deporrebbe la circostanza di avere il prevenuto operato direttamente a vantaggio di un singolo associato, TO SS RO, e solo, indirettamente, pure a vantaggio dell'associazione.
7.2. I giudici di merito non avrebbero debitamente valutato, ai fini della indicata derubricazione, una serie di circostanze favorevoli all'imputato, quale quella che venisse all'ND sistematicamente negato di partecipare agli incontri, di interesse mafioso, dallo stesso procurati tra TO SS RO e IO IS condannato per il reato di appartenenza mafiosa nella sottolineata, in ricorso, contraddittorietà dell'apprezzamento, pure svolto dalla Corte, in ordine al rilievo rivestito dalla figura dell' 'autista del capo-famiglia', soggetto inteso come necessariamente a conoscenza di attività e rapporti facenti capo al gruppo delinquenziale. Non avrebbero inoltre ricevuto apprezzamento, al fine indicato: l'esclusione dell'appartenenza mafiosa del prevenuto da parte dei collaboranti AN IN e ZO IM;
le precarie condizioni 11 r economiche dell'ND, nel preteso periodo di sua adesione al sodalizio mafioso;
il preesistente rapporto di amicizia con TO SS RO.
7.3. La Corte di appello si sarebbe trovata invece a sottolineare, a carico del ricorrente, insieme allo svolto ruolo di autista: una conversazione intercettata, di carattere asseritamente confessorio, intervenuta con tale Craparotta di cui si evidenzia, in ricorso, il carattere incomprensibile, - risultando la stessa indirizzata a sodale che avrebbe dovuto avere contezza della qualità mafiosa del preteso confitente - ed altra conversazione in cui il prevenuto si sarebbe limitato ad ascoltare gli apprezzamenti espressi dal IS sul latitante EO SS RO.
7.4. Sarebbe stato altresì contraddittoriamente apprezzato, prosegue la difesa, il ruolo di prestanome svolto dal ricorrente per intestazione fittizia di attività, per conto e nell'interesse del capo famiglia, di cui era stata invece esclusa l'aggravante mafiosa nello stimato favore reso dal prevenuto ai - soli personali interessi del singolo, TO SS RO, e non a quelli dell'associazione pure risultando il SS RO reggente del gruppo - delinquenziale.
8. Il prevenuto TA è stato condannato alla pena di tredici anni di reclusione per il reato associativo e per tentativi, in concorso con altri, di incendio e di danneggiamento seguito da incendio, aggravati da intento mafioso, in continuazione, ascrittigli. Il difensore di fiducia propone quattro motivi di ricorso.
8.1. Con il primo motivo, si fanno valere vizi da violazione di legge e carenze ed illogicità in punto di motivazione, per avere la Corte di appello ritenuto integrate in capo al TA le fattispecie delittuose associative ascrittegli, in adesione a generiche massime di esperienza e non in ragione di indicatori, certi, su di uno stabile, sistematico e continuativo rapporto con il mandamento mafioso di TR. La Corte di merito avrebbe infatti stimato la partecipazione del prevenuto ad attentati incendiari come riconducibile a tipiche attività di 'Cosa Nostra', nell'effetto intimidatorio dalle stesse conseguito, in un quadro di prova in cui si inserivano le dichiarazioni del collaborante IM che aveva riferito che la famiglia di TR imponeva il 'pizzo' alle locali attività imprenditoriali. Per insegnamento costante della Corte di cassazione, deduce la difesa, le ritenute attività di bassa manovalanza possono essere demandate anche a soggetti non 'intranei' che godano della fiducia dei sodali, argomento イ 12 questo che, non applicato dalla Corte di merito, avrebbe ben potuto fare ritenere la mera contiguità del TA alla famiglia mafiosa. Non sarebbe stata inoltre scrutinata la riconducibilità dell'episodio delittuoso ascritto al capo 2) della rubrica al ritenuto metodo mafioso, in ragione del difetto di contenuti intercettativi per i quali presunti aderenti - al sodalizio criminoso discorressero dell'inserimento dell'offeso, il ON, e della sua ditta, nel sistema dell'imposizione del 'pizzo' e del difetto di dichiarazioni del collaborante ZO IM. Gli episodi di danneggiamento seguiti da incendio, di cui ai successivi capi 3) e 4) dell'imputazione, ai danni delle autovetture di RI AZ e di OL ME, sarebbero stati definiti come espressivi dell'indicato metodo mafioso con valutazioni che, muovendo da massime di esperienza, non si sarebbero confrontate con gli esiti processuali. Da questi ultimi, così come da stralci del controesame testimoniale condotto in sede dibattimentale dalla difesa, non sarebbe emerso, giusta anche i contenuti di intercettazioni eseguite prima e dopo gli episodi descritti, alcun movente riconducibile alla famiglia mafiosa che non avrebbe mostrato alcun interessamento alla costituzione del consorzio dell'olio di oliva nella Valle del Belice, in cui si inseriva l'opera del ME, destinatario dell'episodio intimidatorio. Gli stessi offesi, sentiti in dibattimento, avevano escluso di aver ricevuto minacce ed avevano riferito anzi dei buoni rapporti (così il ME) in essere con il TA. L'argomento, pure speso dai giudici di merito, che la frequentazione del mafioso AS da parte del TA avrebbe comportato l'automatica acquisizione da parte di quest'ultimo di identica qualità, sarebbe poi stato smentito dalle risultanze processuali. Tra queste: le sentenze e le ordinanze cautelari acquisite agli atti;
le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sentiti in dibattimento;
l'assenza di informative di P.G.; l'ambientale effettuata ai funerali del AS, in cui non vi sarebbe stato alcun riferimento alla persona del TA ed al ruolo da questi rivestito;
la mancanza di partecipazione del TA ad incontri o riunioni di gruppo;
il difetto in intercettazioni, pure effettuate nell'arco di un quinquennio, di conversazioni di soggetti, facenti parte del gruppo capeggiato dal RO o da TO SS RO, che accennassero al TA quale presunto associato;
le deposizioni testimoniali rese in dibattimento dagli operanti;
il venire meno delle visite del TA nell'officina dell'PO ed il diradarsi della frequentazione del prevenuto 13 M con il IS). Siffatti esiti sarebbero stati immotivatamente ed illogicamente ignorati dai giudici di appello, là dove, poi, le intercettazioni captate tra il vecchio AS, autore di sistematiche millanterie e valorizzato, invece, dalla Corte di appello, ed il TA avrebbero smentito l'indicata proprietà transitiva e sostenuto una mera contiguità tra il primo e determinati ambienti mafiosi. Evidenzia poi la difesa l'illogicità e la contraddittorietà della decisione nella identità del quadro probatorio posto dai giudici di merito a sostegno del formulato giudizio di colpevolezza, con gli elementi raccolti a carico del TA in fase di indagine e qui confluiti in una richiesta di archiviazione, accolta dal Gip per decreto in data 14 luglio 2008. La Corte di merito non avrebbe inoltre saggiato l'esistenza, in capo al prevenuto, di contributi suscettibili di apportare un rafforzamento o consolidamento dell'associazione, secondo un necessario apprezzamento, da condursi ex post, sulla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente. Non sarebbe stata in tal modo adottata una diversa lettura dei rapporti tra il TA ed il IS riconducibile, secondo risultanze processuali, ad un quadro di scommesse di gioco effettuate via internet e, più in generale per i contenuti di molteplici intercettazioni ad un comportamento - millantatore del TA.
8.2. Con il secondo motivo, si contestano vizi di violazione di legge e di motivazione, per avere l'impugnata sentenza ritenuto l'aggravante della mafiosità ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, in applicazione di generiche massime di esperienza ed in violazione dell'obbligo di motivazione che deve essere, invece, ancorato a specifiche risultanze processuali sull'effettivo utilizzo del metodo.
8.3. Con il terzo motivo, si denuncia l'impugnata sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui ha ritenuto l'esistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. proc. pen., in ordine alla vicenda della B.F. Costruzioni del DO, ritenuto snodo di investimento di capitali mafiosi. I giudici di merito avrebbero infatti positivamente stimato le dichiarazioni del IM senza valutare il ruolo del TA, soggetto che alcun rapporto, neanche di semplice conoscenza, aveva con il DO e che, inoltre, non disponeva di risorse costituenti reimpiego di attività illecita, nella insufficienza, ai fini della configurabilità dell'aggravante, della mera affiliazione con il gruppo locale di 'Cosa Nostra'. 14 8.4. Con il quarto motivo, il difensore del prevenuto fa valere violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione, per non avere i giudici di appello dato risposta alcuna alla censura nel grado avanzata per la quale, lamentandosi l'ingiustificato diniego frapposto dal Tribunale al richiesto accesso al rito abbreviato condizionato, il ricorrente aveva chiesto l'applicazione della diminuente del rito prescelto.
9. AR AN, a conferma della sentenza del Tribunale di AL, è stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione per i delitti di violazione di domicilio e tentativo di incendio, aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (per i capi 5) e 6) della rubrica). Il difensore di AR AN affida il proposto ricorso a quattro motivi.
9.1. Con la prima delle portate critiche, si denunciano vizi di motivazione da mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di ritenuta colpevolezza del prevenuto per il tentato incendio, in concorso ascrittogli, episodio verificatosi nella notte tra il 23 ed 24 novembre 2008. La Corte di appello avrebbe prestato acritica adesione alle conclusioni raggiunte dai giudici di primo grado senza valutare che gli autori dell'episodio vennero riconosciuti attraverso la voce senza peraltro indicazione alcuna sulla identità di chi avesse proceduto al riconoscimento e con quali modalità.
9.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge per avere i giudici ritenuto l'ipotesi tentata della meno grave fattispecie di cui all'art. 424 cod. pen., a fronte del più grave reato di tentativo di incendio contestato, nella inidoneità della condotta accertata, attese sia le modalità del fatto ricostruite giusta una contratta frase captata dagli inquirenti («accendere ... tutte cose») sia la circostanza che i Vigili del Fuoco, intervenuti dopo oltre due ore e mezzo che l'incendio era stato appiccato, riscontrarono l'inesistenza di ogni fenomeno di propagazione del fuoco.
9.3. Con il terzo motivo, si censura l'impugnata sentenza per vizi di motivazione e vizio di violazione di legge, in punto di ritenuta aggravante del metodo mafioso (art. 7 d.l. n. 152 del 1991). Sarebbero state estese infatti al prevenuto finalità proprie di atti posti in essere da altri correi «ai danni delle imprese riottose al versamento della c.d. messa a posto», non potendo ricondursi l'effetto intimidatorio connesso all'attentato incendiario ritenuto a carico del prevenuto all'attività politica svolta dalla vittima, Santo LA, collegata a dichiarazioni da questi rese 15 h in Consiglio comunale sei mesi prima dell'episodio ascritto, nel maggio 2008. 9.4. Con il quarto motivo si denunciano vizi da violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta, dai giudici di merito, congruità della pena, per un'opera di inammissibile generalizzazione del trattamento sanzionatorio in manifesta violazione delle regole dettate in punto di necessaria individualizzazione della pena. 10. OL OL, con conferma della sentenza di primo grado, è stato condannato alla pena di due anni e tre mesi di reclusione, per gli attentati incendiari posti in essere ai danni di RI AZ e OL ME, in Partanna, nella notte tra il 30 ed il 31 ottobre 2008 (capi 3) e 4) della rubrica). La difesa del prevenuto impugna per cassazione, articolando due motivi di ricorso. 10.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di norma processuale in relazione alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per il conseguente ritenuto apporto processuale delle prime, con violazione del principio per il quale alla responsabilità dell'imputato deve pervenirsi con un accertamento destinato ad affermarsi al di là di ogni ragionevole dubbio. La partecipazione del OL agli attentati incendiari, intervenuti nella notte tra il 30 ed 31 ottobre del 2008, sarebbe stata ritenuta dal Tribunale di AL, e quindi dalla Corte di appello di Palermo, in esito ad intercettazioni telefoniche di cui il ricorrente non aveva rinvenuto decreto - per le quali si sarebbe accertato che l'utenza di telefonia mobile e tabulati - intestata al OL avrebbe ricevuto una telefonata in uscita da altra utenza, intestata alla moglie del primo, e per le dichiarazioni rese all'udienza dell'8 giugno 2012 dal teste RE, appartenente alla p.g., e non dagli operanti che avevano intercettato la conversazione. All'esito di domanda della difesa al RE sarebbe emerso che la scheda telefonica non era intestata al OL e che il riconoscimento della voce, spesa nella telefonata, sarebbe avvenuto ad opera di personale di polizia che aveva svolto l'intercettazione ambientale nella vettura del TA, in cui era avvenuta la telefonata, e l'intercettazione telefonica. Nelle indicate premesse, il ricorrente denuncia l'inutilizzabilità della testimonianza indiretta resa dal teste RE (ai sensi dei commi 3 e 7 dell'art. 195 cod. proc. pen.) non avendo lo stesso indicato la persona o la fonte diretta dei fatti oggetto di esame e non risultando la deposizione riscontrata dal teste di riferimento. 16 M Deduce il ricorrente la mancanza di una perizia fonica sulla voce del prevenuto che avrebbe rimesso l'individuazione del OL, in ragione della conversazione avuta con la moglie, alla mera valutazione della p.g. Il teste RE non era poi stato in grado di riferire sulle caratteristiche fisiche del prevenuto e sulle modalità per le quali lo stesso si era portato in territorio del Comune di Portanna, luogo degli attentati incendiari, per poi allontanarsene. Le indicate lacune nella formazione del compendio posto a base dell'impugnata decisione si sarebbero poi tradotte in una motivazione priva di coerente analisi critica degli elementi indiziari, guidata da plausibilità logico-giuridica secondo il requisito della gravità intesa quale probabilità qualificata di partecipazione dell'imputato al fatto contestato. Medesime censure svolge il ricorrente quanto alla ritenuta aggravante del metodo mafioso, nella dedotta, in ogni caso, mancanza di prova in ordine alla consapevolezza del OL della qualità di soggetto mafioso del TA e che il danneggiamento delle auto, attuato la notte tra il 30 ed 31 ottobre del 2008, fosse finalizzato a sostenere l'interesse dell'associazione. Il teste OL ME, una delle persone offese degli indicati attentati, aveva infatti riferito in udienza di non avere subito minaccia o intimidazione alcuna, né prima né dopo la notte dell'attentato. 10.2. Con il secondo motivo, il ricorrente fa valere l'eccesiva entità della pena inflittagli in relazione al reato di cui agli artt. 56, 474 cod. pen., apprezzata anche l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 151 del 1991, la continuazione e la recidiva applicate, e denuncia la mancata concessione delle generiche equivalenti alle aggravanti sì da contenere la pena entro i limiti previsti per il godimento dei benefici di legge. 11. IO IS è stato condannato alla pena di quattordici anni, sei mesi e venti giorni di reclusione per i reati di associazione mafiosa aggravata dall'uso di armi e dal reimpiego di profitti delittuosi nelle attività economiche gestite e controllate dagli associati mafiosi (capi nn. 1, 5, 6, 7, 8 della rubrica). Il difensore di IO IS muove all'impugnata sentenza critiche che affida a dodici motivi di ricorso per cassazione. 11.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta ipotesi associativa (art. 416-bis cod. pen.). La Corte di appello di Palermo non avrebbe dato corretta applicazione ai criteri legali (art. 192 cod. proc. pen.) di valutazione della prova, nel M 17 ritenere il prevenuto compartecipe della consorteria mafiosa, in difetto di un contributo dinamico e funzionale alla vita associativa e di una reale affectio societatis, argomentando, quanto all'inserimento del IS nell'associazione, dai soli reati-fine. Quanto a questi ultimi, la Corte di merito sarebbe giunta all'affermazione di responsabilità pur nell'assenza, agli atti, dei risultati del monitoraggio GPS, con cui era stato capillarmente scandagliato il territorio di TR, e quindi la vita degli imputati, per più di cinque anni, e nonostante una serie di elementi negativi tra i quali: le indigenti condizioni di vita del prevenuto;
la mancanza di contatti del IS con esponenti di spicco della consorteria mafiosa del territorio;
la mancata elezione del ricorrente all'esito delle consultazioni amministrative;
la conoscenza dal IS maturata dei familiari di EO SS RO, in esito a occasioni lecite suggerite la legami amicali rispetto ai quali gli esiti delle intercettazioni avrebbero denunciato un mero atteggiamento di vanteria ed una sola contiguità dell'imputato con i piani del consorzio mafioso. 11.2. Con il secondo motivo, si censura la sentenza della Corte di appello di Palermo per avere dato una non corretta applicazione delle aggravanti delle disponibilità delle armi e del reimpiego delle risorse economiche (commi quarto e sesto dell'art. 416-bis cod. pen.). L'applicazione delle aggravanti in questione infatti, espone il ricorrente, non è espressione di alcun automatismo connesso alla condanna per associazione mafiosa. Il pure apprezzato, in via interpretativa, carattere oggettivo delle prime non può valere a superare il principio della responsabilità personale. Il giudice deve infatti valutare le indicate aggravanti secondo precisi riscontri, da attuarsi all'interno del singolo processo e per la singola realtà in valutazione, e non per mero richiamo al fenomeno socio-criminale di 'Cosa Nostra'. Per le indicate premesse di metodo poi le aggravanti devono stimarsi esistenti in capo al ritenuto responsabile per caratterizzazioni che devono potersi estendere all'intero gruppo criminoso, nella presupposta conoscenza delle stesse da parte dell'imputato. 11.3. Con il terzo motivo, si fa valere vizio da violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla richiesta difensiva, rimasta nella motivazione dell'impugnata sentenza senza risposta, di derubricazione delle condotte associative ascritte al IS in quelle di 'concorrente esterno' 18 M alla consorteria, per difetto dello stabile inserimento del prevenuto nella struttura e della doverosa affectio. 11.4. Con il quarto motivo, per i medesimi estremi della violazione di legge e della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, si denuncia l'impugnata sentenza quanto all'apprezzata ipotesi tentata, in concorso, nel delitto di incendio (capo n. 5 rubrica), in relazione alla mancata applicazione della regola di governo della prova indiziaria e della mancata indicazione delle ragioni per le quali erano state ritenute non attendibili le prove contrarie (artt. 192 e 546 cod. proc. pen.). La Corte, conformandosi apoditticamente alla sentenza di primo grado, avrebbe riscontrato gli esiti dei monitoraggi effettuati attraverso il GPS delle autovetture con le dichiarazioni del teste, operante di p.g., RE in difetto, agli atti, dei risultati stessi dei predetti controlli, non provvedendo in tal modo a dare risposta alla deduzione difensiva sollevata sul punto. 11.5. Con il quinto motivo, la difesa fa valere identiche censure quanto all'affermazione di responsabilità per il capo 6) (contestazione violazione del domicilio del LA), denunciando l'insufficienza del richiamo alla sentenza di primo grado non potendo gli operanti vedere gli imputati entrare nell'abitazione dell'offeso, nella insufficienza di intercettazioni non univoche. 11.6. Con il sesto motivo, il ricorrente svolge censura avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo per violazione di legge e vizio di motivazione per le sintomatiche figure, in ordine alla fattispecie del tentativo di incendio, in concorso (capo n. 7 dell'imputazione). La Corte territoriale ha ritenuto rilevanti per l'affermazione della responsabilità del IS le conversazioni intercettate il 22 agosto 2007 il cui tenore, incomprensibile o comunque ambiguo, non avrebbe consentito di attribuire l'episodio in contestazione al ricorrente. I giudici di appello avrebbe poi ignorato la deduzione difensiva sul difetto in atti di documentazione attestante la presenza del sistema di rilevazione GPS sull'autovettura del NO, il cui utilizzo non poteva derivare dal ricordo di un teste escusso. 11.7. Con il settimo motivo, si fa valere quanto agli episodi di tentato incendio, contestati ai capi 5 e 7 della rubrica, vizi da violazione di legge e carenze di motivazione, avendo la Corte di appello respinto il diverso inquadramento delle fattispecie, nella meno grave ipotesi di cui all'art. 424 cod. pen. del danneggiamento seguito da incendio, senza motivare sull'elemento soggettivo ed oggettivo della ritenuta più grave ipotesi dell'incendio (art. 423 cod. pen.). ん 19 11.8. Con l'ottavo motivo, si denuncia vizio per carenza di motivazione e violazione di legge, per cattivo governo della prova e mancata indicazione delle ragioni di inattendibilità della prova contraria quanto alla ritenuta tentata estorsione in concorso (capo 8 dell'imputazione). La Corte di appello avrebbe mancato al controllo giurisdizionale demandatole quale giudice di secondo grado, limitandosi a richiamare, in modo apodittico, la motivazione dei giudici di primo grado e non dando puntuale risposta alle specifiche doglianze difensive. La Corte sarebbe poi incorsa in travisamento della prova nella valutazione delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa, lo IN, che lavorava con la sua ditta nel calcestruzzo. I giudici di merito avrebbero erroneamente stimato, per l'indicata deposizione, integrato l'estremo della minaccia, invece assente nel complessivo compendio probatorio, non valorizzando la circostanza che lo stesso IN aveva provveduto a richiamare, dopo un primo contatto, il IS. La Corte avrebbe ritenuto la natura mafiosa della presunta intimidazione collegandola alla necessità del prevenuto di approvvigionarsi di denaro per favorire la latitanza di EO SS RO, su impulso del fratello TO pur in difetto di ogni colloquio con quest'ultimo. La condotta dell'imputato poi, che non avrebbe contattato nuovamente lo IN, il quale si sarebbe così rivolto ad altri fornitori, integrerebbe, in ogni caso, una desistenza volontaria non apprezzata. 11.9. Con il nono motivo, si fanno valere vizi nella motivazione e nell'applicazione della norma penale, per avere la Corte di merito ritenuto, quanto al ritenuto tentativo di estorsione, l'aggravante delle più persone riunite (art. 629, secondo comma, cod. pen., in relazione all'art. 628, terzo comma, nn. 1 e 3, cod. pen., capo 8 imputazione) nonostante l'intervenuta assoluzione dei presunti correi dalla specifica imputazione (così per la posizione del DO) e nonostante lo IN avesse riferito di aver sempre parlato con il solo IS. 11.10. Con il decimo motivo, la denuncia del ricorrente investe l'intervenuta applicazione dell'aggravante mafiosa (art. 7 legge n. 203 del 1991), viziata per violazione di legge e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, quanto ai necessari estremi oggettivi e soggettivi. La richiamata aggravante non sarebbe stata, in ogni caso, ipotizzabile rispetto alle ritenute fattispecie di violazione di domicilio e di tentato incendio ed anche rispetto alla stimata ipotesi estorsiva che, portando con 20 sé l'elemento della minaccia e dell'intimidazione, avrebbe richiesto, al fine dell'integrazione dell'aggravante, un quid pluris, del tutto assente, invece, nella motivazione dell'impugnata sentenza. L'elemento soggettivo sarebbe quindi mancato per l'automatismo ritenuto dalla Corte di merito nell'operato apprezzamento della condotta. 11.11. Con l'undicesimo motivo, sono denunciati vizi di motivazione e di violazione di legge in ordine all'applicato trattamento sanzionatorio, reiterando la Corte di appello le violazioni già segnalate in quel grado della sentenza di primo grado, operando una collettiva esclusione del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen. e mancando, in tal modo, all'analitica valutazione di ogni singola posizione processuale, per modalità ispirate alla personalizzazione della pena. 11.12. Con il dodicesimo motivo, si fa valere violazione di legge per omessa motivazione, non avendo la Corte dato risposta alla richiesta formulata dalla difesa di revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata o almeno di riduzione del quantum (pari a tre anni). CONSIDERATO IN DIRITTO A) La posizione di IN PA.
1. Il ricorso proposto è inammissibile. Le censure articolate per l'indicato atto sono infatti orientate nel senso di introdurre un esame del merito, riproponendo i rilievi già vagliati e disattesi, per motivazione che non si presta ad apprezzamento di illegittimità, dalla Corte di appello. Né le ragioni addotte dalla Corte di merito offrono occasione al ricorrente di condurre una autonoma e specifica critica impugnatoria con conseguente aspecificità del vizio. Secondo costante indirizzo della Corte infatti la mancanza di specificità dei motivi non evoca soltanto le categoria dell'astrattezza e della genericità, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione e quelle di critica contenute in ricorso con conseguente inammissibilità della critica stessa, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta;
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Bricchetti;
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato). I criteri di formazione della prova dichiarativa (art. 192 cod. proc. pen.) osservati dalla Corte di merito non risultano infirmati nelle raggiunte 21 M conclusioni dalle contestazioni portate in ricorso, che soffrono di parzialità perché relative all'attendibilità intrinseca del collaborante AN IN ed all'esistenza di riscontri esterni individualizzanti al racconto del primo. Le articolate censure toccano il tema dell' 'attendibilità oggettiva' di quanto dichiarato dal IN collaborante del SISDE nell'operazione di intelligence finalizzata alla cattura del latitante in ordine ai rapporti - epistolari dal medesimo avuti con EO SS RO, ma alle stesse resta estranea ogni contestazione, che in tal modo si risolve in una critica claudicante, alla 'credibilità soggettiva' del coimputato dichiarante che pure costituisce uno dei «tre tempi» della metodologia da adottarsi per la corretta valutazione del mezzo di prova (Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992 (dep. 1993), Marino, Rv. 192465). Parziale e quindi aspecifica è, ancora, ogni censura alle dichiarazioni del collaborante IM, altro elemento di prova su cui pure la Corte di merito fonda ogni raggiunta conclusione sulla responsabilità del prevenuto, nel mero richiamo operato in ricorso al carattere generico del racconto, mancando tra le deduzioni difensive ogni contestazione sulla natura individualizzante delle prime. Resta ferma pertanto la posizione del PA, definita nell'impugnata sentenza quale veicolatore abituale di messaggi al latitante EO SS RO, nell'apprezzata essenzialità dell'incarico ai fini dell'organizzazione mafiosa (Sez. 6, n. 40601 del 02/07/2012, Cirrito). B) La posizione di IO DO.
1. Il ricorso proposto non è fondato per ragioni e termini di seguito indicati.
1.1. Va qui nuovamente affermato l'orientamento di questa Suprema Corte da ultimo: Sez. 3, n. 529 del 02/12/2014 (dep.2015), N., Rv. - 261793 secondo cui la testimonianza de relato è inutilizzabile solo quando sulla richiesta di parte il giudice non chiami a deporre il dichiarante diretto, mentre quando quest'ultimo, chiamato, non abbia risposto, non sussiste più alcuna limitazione al valore probatorio delle testimonianze indirette, che devono essere configurate, al pari di ogni altra prova storica, come rappresentazione dello stesso fatto che si assume di voler provare, sia pure soggettivamente mediata attraverso il testimone indiretto e non come prova logica o indizio, dal quale desumere un fatto diverso. 22 In tema di testimonianza indiretta, il giudice ha, dunque, solo un obbligo di valutazione improntato ad una speciale cautela, atteso il carattere 'mediato' che ha la rappresentazione del fatto da provare. Del resto l'art. 111, comma quarto, Cost. non contiene una regola di esclusione della prova, ma un mero criterio di valutazione (Sez. 4, n. 46556 del 04/10/2004, Biancoli, Rv. 231465; Sez. 1, n. 26284 del 06/07/2006, Greco, Rv. 235001). La regola per la quale la colpevolezza non può essere provata sulle dichiarazioni di chi, per libera scelta, si avvale del diritto al silenzio e si sottrae all'esame della difesa e dell'imputato è uno dei corollari del principio del contraddittorio, collocato, nell'impianto costituzionale, a definizione del giusto processo, per l'art. 111 cit. Il principio del contraddittorio esprime il confronto processuale tra le parti che, nel caso in cui il dichiarante diretto rimanga silente, viene recuperato lungo la duplice direttrice del dibattito sull'attendibilità dei relata e della stessa fonte diretta. I contenuti delle dichiarazioni del teste indiretto non restano infatti confinati in un'area di circoscritta e sterile rilevanza per la quale il primo, esaminato dall'imputato e dalla difesa, non potrebbe che limitarsi a riferire di quanto ha appreso da altri (relata refero); il dibattito processuale può ben evidenziare del racconto del primo contraddizioni e limiti, infirmando l'attendibilità stessa del ricordo. Le dichiarazioni rese dal dichiarante de relato in sede di esame dibattimentale cadono comunque sotto la regola del contraddittorio e valgono dare contenuto e rispetto alla stessa. La direttiva costituzionale contenuta al quarto comma dell'art. 111 pone dunque un criterio di valutazione, testualmente riprodotto nell'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen., con cui vanno coordinate le previsioni dell'art. 195, commi 1 e 3, cod. proc. pen., per il quale le dichiarazioni del teste de relato restano acquisibili al processo per il segnato iter processuale (disposta audizione, su richiesta, della fonte diretta) e sono liberamente valutabili dal giudice ove il teste, le cui dichiarazioni costituiscono fonte diretta, rimanga silente. Resta poi fermo l'ulteriore rilievo che, ove la posizione del dichiarante diretto sia quella di imputato in reato connesso ed egli rimanga silente, non possa neppure dirsi integrata l'estremo per il quale la fonte diretta si sottragga per libera scelta» all'interrogatorio da parte dell'imputato o il suo difensore. 23 La qualità soggettiva di 'imputato' del dichiarante integra infatti, al pari dell'intervenuto decesso, ai sensi dell'art. 111, comma quinto Cost., una impossibilità oggettiva di esaminare la fonte originaria normativamente regolata a cui legittimamente la norma ordinaria connette l'utilizzabilità dei relata (Sez. U, n. 20804 cit., p. 40 motivazione sub par. 12.1.).
1.2. La regola che lascia alla libera valutabilità del giudice la dichiarazione del teste indiretto nel silenzio del teste di riferimento non contrasta poi con quella convenzionale (art. 6 C.e.d.u.) nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di SB (Corte Edu, G.C. 15/12/2011, Al- Khawaja c. Regno Unito). Nell'operata salvaguardia di un contraddittorio attenuato, per il quale prima che un imputato possa essere condannato, tutte le prove contro di lui 'normalmente', e quindi con apertura a deroghe, devono essere prodotte in sua presenza in un'udienza pubblica al fine di un contraddittorio in dibattimento (Al-Khawaja e Tahery, cit., § 118), resta comunque preservata quell'«equità complessiva del processo» in cui trovano bilanciamento, attraverso solide garanzie procedurali gli interessi concorrenti della difesa, della vittima del reato e dello Stato al perseguimento del colpevole» (Cass. SU Aquilina, cit. p. 41). Né l'indicato esito, che consegna ad una regola di cautela nella valutazione l'impossibilità dell'esame diretto in sede dibattimentale del teste di riferimento, risulta superato per successiva pronuncia della DE Camera della Corte EDU (15 dicembre 2015, Schatschaschwili c. Germania, n. 398, 2015). La Corte di SB si confronta con il tema della violazione del principio del contraddittorio in difetto di un compendio di corroborazione delle dichiarazioni unilaterali accusatorie che, rese in corso di indagine dalla persona offesa, abbiano in via esclusiva fondato la condanna senza trovare, per l'importanza rivestita, nelle garanzie offerte alla difesa, un controbilanciamento sufficiente «per permettere una valutazione equa ed appropriata dell'affidabilità della prova non dimostrata≫ (Schatschaschwili cit., § 163). Il quadro di prova più articolato e complesso, qual è quello definito, secondo diritto nazionale, da una ipotesi di testimonianza de relato su dichiarazioni rese in sede extradibattimentale da imputato in reato connesso - in cui convergono i temi della credibilità e dell'attendibilità del dichiarante riscontrate anche in esterno -, fa sì che sfugga a giudizio di illegalità la derivata condanna e non rende nel suo complesso iniquo il procedimento (Schatschaschwili cit., in relazione all'art. 6, commi 1 e 3, CEDU). 24 M Le cautele alle quali il giudice nazionale deve conformare il proprio giudizio in caso di impossibilità di esaminare il teste in dibattimento da parte della difesa, controbilanciano la posizione di svantaggio in cui quest'ultima si è trovata ad operare nel processo, nella finalità, ultima, di giungere ad una appropriata valutazione dell'affidabilità della prova (Schatschaschwili, §125). Sull'affidabilità della prova e sulla interlocuzione riconosciuta alla difesa dai singoli ordinamenti nazionali, la sentenza Schatschaschwili, portando ad ulteriore sviluppo quanto già oggetto dell'arresto Al-Khawaja, compendia ed erge a sistema un complesso di contromisure in cui alla tutela delle ragioni della difesa dell'imputato in sede dibattimentale, si accompagna un virtuoso percorso di formazione della prova. Potrà discorrersi allora di una illegalità della condanna solo ove la prova del 'testimone assente' sia stata della prima la sola o decisiva base non risultando invece sostenuta, nei singoli sistemi nazionali, da 'prove aggiuntive incriminatrici disponibili' (§ 123) che avvalorino la dichiarazione non dimostrata. Per una sorta di relazione inversamente proporzionale, maggiore è l'importanza della prova di supporto, minore diviene quella del teste assente, svilita, in tal modo, nel suo carattere di 'decisività'. Le dichiarazioni fatte nel processo dalle persone alle quali il testimone assente ha raccontato gli eventi immediatamente dopo l'accaduto, nell'intervenuto apprezzamento dell'affidabilità delle prime attraverso il controesame condotto in dibattimento;
le successive prove del fatto relative al reato (§ 128), sono per la sentenza Schatschaschwili prove importanti. Le stesse legittimano quindi un'affermazione di colpevolezza in quanto vestite da un modus procedendi che, nel dibattito processuale, sia rispettoso delle ragioni dell'imputato e compensativo di ogni svantaggio che a queste ultime sia derivato dal silenzio del testimone. Tale è l'interlocuzione avuta dalla difesa in sede dibattimentale sulla credibilità delle dichiarazioni del teste assente e sulle coerenza delle dichiarazioni di supporto. Negli apprezzati e riportati contenuti, infondata è quindi ogni radicale censura condotta in ricorso di illegittimità della prova per dedotta violazione della norma costituzionale e convenzionale (art. 111, quarto comma, Cost.; art. 6, commi 1 e 3, CEDU).
1.3. Nessun fondamento ha poi il dubbio di legittimità costituzionale delle norme sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ove in detto grado sia stata per la prima volta acquisita una prova a carico, per 25 dedotta ingiustificata elusione del doppio grado di giudizio nel merito, quale essenziale componente del giusto processo ex art. 111 Cost. Valgano in tal senso le conclusioni già raggiunte da questa Corte, chiamata a scrutinare la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione con riferimento ai principi convenzionali (art. 6 C.e.d.u.; art. 2 Protocollo addizionale n. 7 C.e.d.u.; art.14 del 'Patto internazionale sui diritti civili e politici'), I sistemi nazionali e sovranazionali, all'interno dei quali rinviene contenuto e definizione il modello del 'giusto processo', non conoscono di un 'diritto al doppio grado di giudizio nel merito', ma di un 'diritto al doppio grado di giurisdizione'. Il principio del doppio grado di giurisdizione (art. 6 C.e.d.u.; art. 2 'Protocollo addizionale n. 7' C.e.d.u.; art. 14 'Patto internazionale sui diritti civili e politici') è soddisfatto, per l'ipotesi in cui il giudice del merito di secondo grado pervenga ad una decisione di condanna a fronte di una sentenza assolutoria adottata in primo grado, attraverso la proposizione di questioni di diritto (Sez. 6, n. 30059 del 05/06/2014, P.G. in proc. Bertucca e altri, Rv. 262397; Sez. 6, n. 12548 del 19/02/2016, Macrì, non massimata, p. 3) e quindi con la previsione, nel sistema scrutinato, di un rimedio non necessariamente di merito, ma di revisione di qualsiasi portata (Id., n. 7812 del 12/02/2008, Tavano, Rv. 238727).
2. Del pari non fondato è il secondo motivo di ricorso per contenuti che si spingono sino alla categoria dell'inammissibilità. Le contestazioni portate dalla difesa del DO al carattere autonomo ed originale del narrato di ZO IM che, avendo partecipato quale mero spettatore al giudizio di primo grado, si sarebbe limitato, divenuto collaborante, a riproporre, sentito in grado di appello, quanto già appreso nella iniziale neutra veste, soffrono di genericità ed aspecificità. Non conduce infatti a pertinente e congrua critica il mero richiamo, operato in ricorso (nota 36), a «rapido confronto»> tra le dichiarazioni del chiamante e l'addebito associativo, in fatto mosso al DO, al fine di verificare l'identità tra il racconto del collaborante e gli esiti istruttori di primo grado. Autonomia ed originalità dell'apporto del chiamante sono requisiti destinati a confluire nel giudizio di attendibilità intrinseca del racconto in correità in un quadro di precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni non sconfessato, come tale, dalle motivazioni utilitaristiche che 26 イ ben possono aver spinto il collaborante a parlare (Sez. 6, n. 46483 del 30/10/2013, Scognamiglio, Rv. 257389). Su detto principio la Corte di appello di Palermo, con motivazione che non si presta a lettura di illegittimità per violazione delle norme di governo della prova orale di accusa (art. 192, comma 3, cod. proc. pen.) quando, questa, determini il ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado, saggia pienamente l'indicato dato. I giudici di appello incrociano la natura articolata e puntuale del narrato in cui si combinano il carattere autoaccusatorio ed accusatorio dello stesso. Il dichiarante in senso autoaccusatorio ha riferito di fatti concreti lo svolgimento di incarichi per conto dell'associazione ed il compimento di reati-fine; i rapporti epistolari con EO SS RO a cui aveva chiesto quale ruolo rivestire all'interno delle dinamiche della famiglia mafiosa;
i rapporti con gli altri componenti della famiglia mafiosa per spartire i lavori ed anche per dirimere le controversie) congruamente - apprezzati dai giudici di appello in termini di una sostanziale confessione. La Corte palermitana ha poi congruamente stimato come puntuale il racconto del IM ove diretto, in senso eteroaccusatorio, a ricostruire l'apporto del DO all'interno dell'associazione, per contenuti certamente significativi di una condivisione di metodi e i fini (per la posizione rivestita nella gestione del mandamento, all'epoca della scarcerazione di PP RO, in società occulta con IN PA ed i SS RO;
per avere il DO imposto a varie imprese, il subappalto dei lavori di movimentazione terra;
per le relazioni in essere tra il DO, il IS, braccio destro del primo, ed il NO, altro collaboratore della famiglia SS RO;
per i rapporti del DO con associati di altre famiglie (Vito Gondola, Mazara del Vallo e Nino Bonafede AL) in veste di alter ego di EO SS RO;
per le comunicazioni tra il DO e EO SS RO a mezzo di 'pizzini' trasmessi dal PA). Del racconto, significativamente ancora in termini di intrinseca attendibilità, si sottolinea per l'impugnata sentenza come lo stesso non sia stato smentito da quanto da altri dichiarato o dagli esiti delle attività investigative (p. 11, sentenza CdA). Il riscontro esterno alle dichiarazioni del collaborante, ulteriore profilo di contestazione introdotto per il dedotto motivo, è poi legittimamente desunto dalla Corte territoriale, nella premessa evidenza che il RO è stato definitivamente condannato con sentenza del Gup del Tribunale di Palermo del 4 ottobre 2007 (irrevocabile il 14 ottobre 2010) come capo-famiglia di TR nel periodo indicato dal IM, 2000-2006, dalla 27 frequenza, settimanale o bisettimanale, degli incontri tra il DO ed il RO e dalle modalità secondo le quali i due colloquiavano, modalità idonee a sottrarre ad intercettazione ogni loro discorso. Il riscontro esterno, idoneo a confermare l'attendibilità del chiamante, ben può essere costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o logica (Sez. 1, n. 4807 del 31/03/1998, D'Amora, Rv. 210481). La logicità del dato di riscontro non è sconfessata dalla circostanza che nel diverso quadro di prova definito in primo grado, quel medesimo gli incontri tra il DO ed RO fosse stato devalutato elemento- - a dato neutro, ricondotto ai rapporti parentali intercorrenti tra i due. Un elemento a cui sia stato negato in primo grado ruolo di riscontro probatorio estrinseco può acquisire in grado di appello siffatta valenza ove il quadro di prova si apra a nuove acquisizioni rispetto alle quali il dato negato si componga secondo logica congruenza. Avendo il IM riferito, attendibilmente, sull'apporto del DO al consorzio criminoso di TR, ecco che gli incontri tra il DO ed il capo del mandamento, PP RO, già ricondotti, in primo grado, in difetto di ogni altro elemento di prova, a meri rapporti di parentela, sostengono correttamente un giudizio di colpevolezza. Anche la registrata frequenza degli incontri (riporta adeguatamente l'impugnata sentenza che le intercettazioni, le localizzazioni satellitari e le videoriprese effettuate tra il gennaio 2005 ed il luglio 2006 hanno consentito di verificare incontri settimanali e bisettimanali pari a ventisei, come riferito dal teste RE della p.g. (pp. 198-204, sentenza primo grado) riceve in tal modo una diversa valutazione, che correttamente precipita, così come qualificata nella sentenza di appello, in 'spasmodiche' modalità, in un periodo in cui significativamente, ancora si segnala dalla Corte di appello, PP RO era il capo-famiglia, reggente le fila del mandamento mafioso di TR. Su siffatte premesse resta quindi correttamente individuata la regola di esperienza per la quale non risponde ad abitualità, a fronte di un secondario se non inesistente rapporto di parentela (RO è il marito di una cugina, IA SS RO, del DO), un rapporto di stretta frequentazione di cui, peraltro, nessuno degli imputati (RO e DO) ha fornito giustificazione. Non ultimo, nel dare corretta valutazione al complessivo quadro di prova, risulta poi essere l'argomento speso nell'impugnata sentenza per il quale le conversazioni intercettate (del 4 novembre 2005 e del 21 ottobre 2005) non risultano esprimere alcun legame familiare, rivelando, piuttosto, 28 il ruolo del DO di longa manus del RO nel settore dell'imprenditoria controllato dalla famiglia mafiosa. Non capaci di condurre a utile critica sono poi le deduzioni difensive svolte sull'episodio IN (imprenditore offeso dal delitto fine di tentata estorsione, contestato in rubrica al solo IS, capo n. 8), correttamente assunto dalla Corte di appello a riscontro esterno delle dichiarazioni del IM (p. 31 sentenza) nel ruolo del DO, titolare di impresa operante nel settore del movimento di terra, di imposizione ad imprenditori provenienti da altri territori, quali lo IN, la propria presenza nei subappalti, pena pagamento del pizzo assoggettamento ) o dell'imprenditore ad una 'messa a posto'). La ricongiunzione operata dalla Corte di merito, nel dare articolata definizione all'episodio, dei preliminari contatti avuti dallo IN dapprima con il DO e quindi con il IS (condannato ab origine) riescono a dare pienamente conto della posizione del prevenuto e del contesto estorsivo in cui l'operato di questi si inseriva, posizione ulteriormente riscontrata dalle estorsioni di analogo contenuto ed identica provenienza, riportate in sentenza come sofferte dal medesimo IM (p. 44 CdA). Il percorso argomentativo osservato dalla Corte di appello non segnala cadute in punto di logica per la censurata, dalla difesa del DO, discontinuità di giudizio tra la sentenza assolutoria di primo grado, affermativa dell'estraneità del DO all'episodio IN, e quella di condanna di grado di appello, nella evidenziata, dalla Corte di merito, pregnante rilevanza dell'allontanamento dell'imprenditore dal territorio siciliano a fronte delle pressioni ricevute: condotta diretta a sottrarre ogni incertezza ed ambiguità alla prima parte dell'episodio. L'ampio compendio intercettativo, per i contenuti riportati nell'impugnata sentenza (pp. 32, 44 e 45), non denuncia poi quell'insufficienza del dato probatorio voluto dal ricorrente, ma dà conto, per i necessari significativi passaggi, degli interessati rapporti del DO con altri appartenenti alla consorteria mafiosa (IS, NO, Marotta).
3. Il terzo motivo di ricorso. La disamina, nei termini indicati, dell'acquisito materiale probatorio relega a ruolo di non rilevante evidenza la vicenda che si vorrebbe dalla - difesa destinata a riscrivere la posizione, apprezzata nell'impugnata sentenza nei termini di associato di spicco, del DO del RO, al quale, ristretto nell'agosto del 2006, succedeva nel ruolo di capo del 29 mandamento di TR, TO SS RO, germano del latitante EO. Né, nel medesimo contesto difensivo, può valere la sottolineata mancata emersione della partecipazione del DO ai reati-fine o, ancora, il mancato riferimento alla sua persona nel racconto di altri collaboratori di giustizia. La portata critica non si confronta infatti con i contenuti delle conversazioni tra il DO ed altri componenti dell'associazione (conversazioni del 5 marzo 2008, tra il IS ed il DO e del novembre 2009, tra il DO e AN Marotta). Si tratta di contenuti ricomposti in sentenza per motivazione che non si presta a censura di illogicità manifesta, per sostenere un'appartenenza del prevenuto alla consorteria che si è cronologicamente dispiegata per epoche successive all'arresto del RO e che si è espressa per legami del DO con altri apicali componenti, quale il latitante EO SS RO (p. 32).
4. Sul quarto motivo. La denunciata elusione degli argomenti difensivi in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel saggiare la credibilità del racconto del IM in ordine alla proprietà di taluni automezzi in capo all'impresa di movimentazione terra del DO, nel dedotto, dalla difesa, raffronto tra quanto dal primo riferito in sede di controesame dibattimentale e, in precedenza, in corso di interrogatorio (due camion dell'impresa del DO sarebbero stati indicati di proprietà della famiglia SS RO in sede dibattimentale a fronte di un lacunoso, contraddittorio ed inveritiero racconto sul punto reso nel corso dei precedenti interrogatori), non vale ad infirmare, nel loro complesso, le dichiarazioni del collaborante. Tanto valga quanto al giudizio espresso dai giudici di secondo grado su di una complessiva attendibilità delle dichiarazioni del primo su diversi, e congruamente apprezzati, contenuti tra i quali si collocano: le ricostruite attività di versamento di somme alla famiglia mafiosa ed i rapporti tra il prevenuto ed il cognato IM in materia di appalti.
5. Sul quinto motivo. Generica e non capace di confrontarsi con le motivazioni rese dalla Corte di Palermo è poi ogni critica portata in ricorso al ritenuto trattamento sanzionatorio. 30 Valgano in tal senso la debita valorizzazione del ruolo rivestito dal prevenuto quanto alla gestione di attività imprenditoriali nel settore dell'edilizia pubblica e privata - in cui si segnala, per l'impugnata sentenza, il reimpiego dei profitti delle estorsioni portate ai danni di imprenditori e - ancora la forza espressa dalla famiglia mafiosa di riferimento nell'ambito del territorio di TR (pp. 34, 54 e 55), termini di sostegno dell'apprezzata motivazione non privati della loro logica persuasività dalle censure svolte sulla natura sostanzialmente secondaria del ruolo rivestito dal prevenuto.
6. Non è fondato il sesto motivo di ricorso. Per quest'ultimo dubita il ricorrente della conformità a diritto dell'Unione, sub specie della violazione del ne bis in idem, nell'ipotesi in cui una stessa persona venga sottoposta a processo successivamente all'adozione di un provvedimento di archiviazione adottato per il medesimo fatto. Resta sullo sfondo dell'articolata deduzione difensiva la questione della stessa individuazione del provvedimento di archiviazione che si vorrebbe adottato nei confronti del DO per i medesimi fatti per i quali egli è stato condannato in grado di appello. Ciò posto, l'introdotto motivo non vale comunque ad individuare una interpretazione della norma interna di riferimento (l'art. 649 cod. proc. pen.) che, rispettosa del diritto comune europeo delle Corti di Lussemburgo e di SB, conduca ad una definizione, per declaratoria improcedibilità da violazione del canone del ne bis in idem, della posizione del DO. Né il motivo vale a sostenere dubbi di legittimità costituzionale da rimettersi al Giudice nazionale delle leggi o, ancora, a definire questioni interpretative da devolversi alla Corte UE per lo strumento del rinvio pregiudiziale (art. 267 TFUE). Quanto ai dedotti plurimi profili del diritto comune europeo (art. 4 Prot. 7 CEDU;
art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, CDFUE;
art. 54 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985) che dovrebbero orientare l'interpretazione della norma interna (art. 649 cod. proc. pen.), o di questa rispetto ai primi individuare i punti di contrasto, meritano rilievo i contenuti della sentenza adottata dalla CGUE (DE Sezione) il 29 giugno 2016 (C-486/14 Piotr Kossowki). I giudici di Lussemburgo hanno attribuito una circoscritta lettura al principio del ne bis in idem (art. 54 della 'Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen', in relazione all'art. 50 della Carta dei diritti 31 fondamentali dell'Unione europea) ove ci si interroghi sulla violazione dello stesso in caso di adozione di un provvedimento di archiviazione. Si è infatti negata «definitività» ad una decisione di conclusione delle indagini adottata dall'autorità giudiziaria di uno Stato Schengen che ponga fine all'azione penale, salvo riapertura o annullamento, quando dalla motivazione di tale decisione si abbia per acquisita la chiusura del del procedimento in difetto di un'istruzione approfondita». Il criterio guida è il rispetto di quella fiducia reciproca degli Stati membri diretta a definire lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, determinato dalla lotta alla criminalità. L'individuato principio nega fondatezza e finanche ammissibilità alla questione così come posta nel dedotto motivo di ricorso nella incompletezza del dato esposto e per il quale si vorrebbe pregresso provvedimento di archiviazione quale obbligato epilogo di «approfondite indagini» che, però, non vengono come tali indicate nell'atto difensivo. L'ulteriore profilo pure introdotto per l'articolato motivo, con il quale si fanno valere violazioni della Convenzione EDU, ripropone il tema della nota sentenza DE NS c. Italia e, per essa, quello dell'ampliata operatività del principio del ne bis in idem, quando la medesima condotta sia stata oggetto di pretesa punitiva da parte dello Stato sia in sede penale che in sede amministrativa, secondo una interpretazione sostanzialistica della sanzione penale. L'eterogeneità del provvedimento giurisdizionale di archiviazione dell'azione penale rispetto al provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa esclude che per la dedotta fattispecie si assista ad una doppia punizione di una medesima condotta, e rende come tale incongrua, rispetto al sollecitato esito, la sollevata questione. Il motivo merita quindi conclusivamente un giudizio di infondatezza e come tale va rigettato. C) La posizione di ZO NO.
1. Il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia inosservanza della norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità con riferimento ai risultati di intercettazioni ambientali, è infondato. È legittimo il ricorso agli impianti di intercettazione diversi da quelli installati presso gli uffici della Procura della Repubblica se il decreto del pubblico ministero ne motiva l'utilizzazione subordinandola all'indisponibilità di questi ultimi impianti, da attestarsi con certificazione della segreteria 32 prima che abbiano inizio le operazioni di intercettazione (Sez. 6, n. 27761 del 22/06/2010, Cardone, Rv. 247868; Sez. 6, n. 45896 del 16/10/2013, Foddi, Rv. 258158). In applicazione dell'indicato principio la Corte di appello, con richiamo alla sentenza di primo grado (pp. 7, 8, sentenza CdA;
p. 11 sentenza tribunale), ha apprezzato la legittimità della motivazione alternativa adottata dal p.m. e ritenuta espressiva, in modo congruo, di un giudizio di insufficienza ed inidoneità degli impianti non invalidato, quanto agli estremi della richiesta concretezza ed obiettività, dal carattere preventivo, nella coniugata esigenza del rispetto di eccezionali ragioni di urgenza (risultando i servizi di registrazione avere ad oggetto pericolosi associati mafiosi, indagati di reato permanente e dei correlati reati-fine, intenti a compiere attentati alla cittadinanza, nella imprescindibile finalità investigativa di abbinare i servizi di ascolto con quelli di appostamento ed osservazione), pure richiesto dalla norma (art. 268, comma 3, cod. proc. pen.).
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché introdotto per la prima volta nel giudizio di legittimità e perché comunque diretto ad introdurre una violazione del principio del favor rei, manifestamente infondata. Il dedotto susseguirsi di trattamenti sanzionatori più sfavorevoli al reo (art. 2, quarto comma, cod. pen.) per sopravvenute normative (così per l'art. 416-bis cod. pen., come modificato dall'art. 1 del d.l. 23 maggio 2008 n. 92, conv. in legge 24 luglio 2008 n. 125) non colpisce infatti condotte chiuse, definite, come tali, entro un determinato arco temporale (dall'agosto 2007 al novembre 2008) che risulti antecedente alle nuove e meno favorevoli, in punto di trattamento sanzionatorio, discipline. Nel carattere permanente del reato associativo vale infatti a chiudere la contestazione, secondo quanto riportato in rubrica, l'arresto del prevenuto che, intervenuto nel marzo del 2010, vale esso solo ad interrompere la permanenza e perciò stesso ad assoggettare la condotta dell'agente alla novellata disciplina dell'art. 416-bis cod. pen.
3. Con il terzo motivo di ricorso, sostenuto anche dagli argomenti spiegati nella memoria depositata l' 8 giugno 2016, vengono allo scrutinio di questa Corte profili di illegittimità dell'impugnata sentenza relativi alla resa motivazione. introdotti. M Il motivo è infondato quanto ai plurimi profili di critica per lo stesso 33 Tanto valga in ordine alla deduzione per la quale i giudici di appello si sarebbero limitati a far propria la motivazione della sentenza di primo grado, obliterando tutti gli argomenti portati nel grado dalla difesa e privando di efficacia il gravame proposto, e ancora, per la deduzione: che la Corte palermitana non avrebbe assolto nel non confrontarsi con la diversa lettura fornita dalla difesa in ordine all'integrazione dei contestati reati-fine, all'obbligo gravante sul giudice di secondo grado di esporre gli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio, giungendo ad una errata ed illogica composizione dell'acquisito dato indiziario (art. 192 cod. proc. pen.); che conseguentemente, per il percorso di motivazione osservato dai giudici di appello, si sarebbe sottratto alla Corte di legittimità il potere di esercitare il proprio ruolo (art. 606, lett. e), cod. proc. pen.). Secondo consolidata regola di diritto che ha trovato espressione nella giurisprudenza di legittimità, in tema di associazione per delinquere è consentito al giudice, pur nell'autonomia del 'reato mezzo rispetto ai 'reati fine, di accertare in via deduttiva l'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670). In applicazione dell'indicato principio, la Corte di appello ha valorizzato gli episodi, integranti i reati-fine contestati al NO, del tentato incendio ai danni del politico locale LA (capi nn.5 e 6 dell'imputazione) e dell'Ati di RA (capo n. 7 dell'imputazione). Nella rilevante finalità dagli stessi assolta rispetto alla vita della famiglia mafiosa rispondendo il primo episodio ad una reazione della consorteria - alle iniziative di denuncia di un politico locale ed il secondo a quel sistema mafioso che gravava le imprese operanti nel territorio di TR dell'applicazione di pagamenti proporzionati all'importo dei lavori in appalto la Corte di merito legge, con ragionamento che si sottrae a giudizio di - carenza, manifesta illogicità o contraddittorietà, l'elemento significativo della partecipazione (pp. 17 e 18 della sentenza). I testi delle conversazioni intercettate del 13 e del 17 gennaio 2007 e ancora del 22 agosto e del 16 ottobre 2007 (p. 18 della sentenza di appello per richiamo, anche, alla motivazione della sentenza di primo grado, p. 108 e ss.) tra il prevenuto ed il coimputato IS in cui si tratteggiano vicende relative alla famiglia dei SS RO sono congruamente apprezzati come espressive di un sodalizio con la famiglia mafiosa, esclusa 34 M ogni alternativa giustificazione in rapporti di amicizia tra i due loquenti o in commenti di notizie giornalistiche. Compongono il quadro indiziario la stima delle puntuali dichiarazioni eteroaccusatorie del collaborante ZO IM per i significativi - passaggi di sintesi del compendio di prova racconto in giudizio sul punto e per il quale, il NO era uno dei componenti della famiglia di TR perché collaboratore del IS, braccio-destro, a sua volta, del capo famiglia - sulla cui attendibilità e riscontrabilità in esterno la Corte di merito dedica una generale e compiuta premessa non oggetto di puntuale contestazione difensiva in questa sede. fenomeno associativo,Il contributo causale del partecipe al accompagnato dalla consapevolezza e volontà dell'agente, deve rivestire i caratteri della concretezza e causalità al rafforzamento del sodalizio criminoso e deve essere espressivo, come tale, di una stabile e volontaria adesione senza che di quest'ultima, apprezzata anche per la spiegata partecipazione del consociato alla realizzazione dei reati-fine, manchi la prospettiva dinamico-funzionale di una non occasionale partecipazione (tra le altre: Sez. 2, n. 53675 del 10/12/2014, Costantino, Rv. 261620, prima parte della massima;
Sez. 5, n. 6882 del 06/11/2015 (dep. 2016), Caccamo, Rv. 266064) diretta ad escludere ogni automatismo di sorta nel rapporto tra realizzazione del reato-fine e partecipazione al reato associativo. La motivazione resa nell'impugnata sentenza risponde all'indicato principio e la critica portata all'opera di ricomposizione degli elementi indiziari osservata dai giudici di appello in motivazione non vale, nel suo complesso, ad individuare, nella denunciata errata applicazione del criterio di valutazione di cui all'art. 192 cod. proc. pen., rilevanti incompletezze o ambiguità, mancate tenute nel ragionamento spiegato o, ancora, atomistiche letture dei singoli elementi indiziari, plausibilmente sostenibili per alternative soluzioni.
4. Il quarto motivo di ricorso, aggiunto nella memoria dell'8 giugno 2016, è infondato. Il richiamo operato nell'impugnata sentenza alla gravità dei fatti, saggiata in ragione della natura di criminalità organizzata del reato contestato, delle modalità di esternazione e delle finalità e degli effetti giudizio di disvalore intimidatori perseguiti e conseguiti dai partecipanti;
speso quanto alla personalità degli associati per i rapporti e gli apprezzamenti da costoro avuti quanto al latitante EO SS RO 35 そ e, ancora, per la condotta processuale da tutti costoro assunta, sostengono in termini di congruità e correttezza il discorso argomentativo svolto. Non incorre infatti in violazione di legge e vizio della motivazione, per carenza dei necessari passaggi diretti a personalizzare il giudizio espresso sull'irrogato trattamento sanzionatorio anche per gli accessori elementi delle circostanze attenuanti generiche negate e per gli operati aumenti in continuazione (artt. 62-bis e 81 cpv cod. pen.), il giudice del merito che, accomunando più partecipanti al medesimo reato associativo nella valutazione dei parametri diretti a dare quantificazione alla pena (art. 133, primo e secondo comma, cod. pen.), dia comunque conto delle ragioni che sostengano un tale giudizio per una argomentata obiettiva gravità del fatto associativo e delle modalità partecipative che ben possono essere comuni ai vari associati, nella condivisa unità di metodo e fini. Il ricorso è quindi, nel suo complesso, infondato e come tale va rigettato. D) La posizione di UR ND.
1. Il motivo, per le sue articolate deduzioni, è inammissibile perché ripropone censure già vagliate dalla Corte di appello con argomenti che non si prestano ad essere vulnerati per le violazioni di legge ed i vizi nella motivazione denunciati in ricorso. Gli argomenti portati nel proposto mezzo non valgono che ad introdurre una alternativa lettura del fatto quanto alla posizione rivestita dal prevenuto all'interno della famiglia mafiosa, il cui rilievo, nel suo ruolo di autista e prestanome di EO SS RO, non è sconfessato, a fine di essere ricondotto ad una più mite qualificazione di favoreggiamento, dalla deduzione che egli avrebbe operato in favore di uno degli associati e non dell'intera associazione. Univocamente la Corte palermitana ricostruisce l'apporto, al fenomeno associativo contestato, fornito dall'ND le cui modalità di espressione - ove segnalano una estraneità del prevenuto ai più importanti momenti di scambio e decisione relativi invece ad altri appartenenti alla famiglia mafiosa (si evidenzia dalla difesa come l'ND venisse allontanato allorché TO SS RO e IO IS si incontravano) - non valgono a negare radicalmente, di contro a quanto dedotto dal ricorrente, che in alcun modo riesce a portare a conducente critica, - l'appartenenza del primo all'associazione, ma solo a diversamente qualificare il ruolo dell'intraneo nell'ambito della struttura mafiosa. 36 Il reato associativo conosce infatti, quanto al contributo dei vari partecipanti, ruoli definiti da mansioni meramente esecutive, svolte per esercizio di compiti di supporto, e posizioni al cui esercizio si accompagna invece lo svolgimento di mansioni decisionali e strategiche, in una varietà di apporti che, definita per ampio ventaglio di ipotesi, vale comunque a delineare una partecipazione al consorzio criminale. E) La posizione di TO TA.
1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Non è configurabile nella impugnata motivazione l'errore nella valutazione dell'apporto del prevenuto alle famiglia mafiosa dei SS RO per non avere la Corte territoriale apprezzato il contributo di bassa manovalanza dato dal prevenuto nei termini di una mera contiguità del primo alle ragioni del sodalizio, potendo siffatte attività essere demandate anche a soggetti non intranei all'associazione. I giudici di appello, anche per un'opera di ricomposizione della propria motivazione con le valutazioni contenute nella sentenza di primo grado, richiamata per i tratti salienti, danno congruamente conto di una disponibilità del TA rispetto alla struttura associativa, attraverso la evidenziata partecipazione del primo ad una serie di attentati incendiari che, contestati come reati-fine, sono stati nel tempo realizzati. La congruità del dato probatorio di cui si tiene conto in motivazione è sostenuta dalle medesime modalità secondo le quali viene ricostruita l'attività di collaborazione del prevenuto, modalità in cui l'analisi del compendio di intercettazioni effettuate all'interno dell'automobile del TA risulta, nei suoi esiti, univocamente confortato dai risultati conseguiti, in punto di localizzazione del medesimo imputato, dalla coeva installazione di un servizio di monitoraggio GPS sull'autovettura. La motivazione quindi resa sulla piena adesione al programma associativo del TA non vale ad evidenziare del primo un isolato contributo causale. In tema di associazione di stampo mafioso, la stabile dedizione, al servizio dell'organizzazione mafiosa, a porre in essere attività delittuose, anche se di bassa manovalanza, ma pur sempre necessarie per il perseguimento dei fini dell'organizzazione, è comunque univoco sintomo di inserimento strutturale nel sodalizio e, quindi, di vera e propria partecipazione, anche ove ad un livello minimale della struttura 37 delinquenziale (Sez. 5, n. 6101 del 21/11/2003 (dep. 2004 ), Bruno, Rv. 228058, per la prima parte della massima). La regola d'esperienza compendiata nell'affermazione della Corte di merito che gli attentati incendiari sono espressivi di modalità e logiche mafiose non risponde ad una generica ed inconcludente massima, essendo invece la prima descrittiva di una operatività della criminalità di stampo mafioso destinata a comporre essa stessa la prova della colpevolezza del reato associativo, coniugandosi con fatti concludenti idonei e senza automatismi probatori, a dare conto della costante permanenza del vincolo. In ogni caso, poi, il motivo non coglie nel segno neppure là dove individua nell'apporto causale del prevenuto, per la partecipazione agli attentati incendiari contestati quali reati-fine (episodi ON Costruzioni, ME e AZ), un'attività di bassa manovalanza. L'argomento, peraltro puntualmente dedotto solo in sede di legittimità, non è destinato infatti a vincere in punto di logica il giudizio congruamente espresso dalla Corte di merito in ordine alla riconducibilità di quegli attentati, in ragione delle loro modalità di esecuzione, a tipizzate e non accessorie attività della consorteria mafiosa, nell'apprezzata finalità dei primi ad intimidire le locali attività imprenditoriali, alle quali si imponeva in tal modo il pagamento del cd. pizzo. Il tema, nella sua rilevanza, è destinato ad assorbire ogni evidenza portata in ricorso su pretese mancanze e contraddizioni contenute nella valutazione dell'acquisito materiale probatorio che, capillarmente vagliato nei suoi contenuti (intercettazioni conversazioni TA, IS e AS: p. 23 sentenza CdA e p. 223 e ss. della sentenza di primo grado, come richiamata in quella di appello), viene conclusivamente ricondotto dalla Corte di Palermo alla manifestazione di un patrimonio di conoscenze e frequentazioni dirette a costruire un quadro di piena ed attiva partecipazione del TA alla famiglia mafiosa. Resta così applicato il principio per il quale nell'associazione di tipo mafioso, la mera "contiguità compiacente", così come la "vicinanza" o "disponibilità" nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio, non costituiscono comportamenti sufficienti ad integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, risultando invece dimostrato che l'asserita vicinanza a soggetti mafiosi si è tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria (Sez. 1, n. 25799 del 08/01/2015, Di Maio, Rv. 263953). 38 Per siffatta raggiunta conclusione, rimane poi relegato al ruolo di implausibile alternativa lettura dei dati raccolti, quanto sostenuto in ricorso dalla difesa su di una mera contiguità, non punibile, del prevenuto rispetto agli interessi dei SS RO o, ancora, su intenti millantatori o espressivi di una ben diversa vicenda di partecipazione del TA ad una rete di scommesse di gioco via internet.
2. Il secondo motivo è del pari non fondato. L'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 152/91 è configurabile rispetto ad ogni delitto, non punito con l'ergastolo, realizzato attraverso una condotta che ricolleghi l'atto intimidatorio alla forza intimidatrice derivante dal gruppo associativo di stampo mafioso (Sez. 1, n. 22629 del 05/03/2004, Sessa, Rv. 228195), confortando siffatta efficacia l'appartenenza dell'autore del reato aggravato all'associazione mafiosa. In applicazione dell'indicato principio la Corte di appello ha dato debito conto dei caratteri dell'azione criminosa del TA per reati-fine che sono stati debitamente contrassegnati, per il contesto in cui sono stati portati a compimento, per la necessaria efficacia intimidatrice.
3. Il terzo motivo è anch'esso infondato per contenuti che sconfinano finanche nella inammissibilità. Tanto valga per la contestazione portata in ricorso alla sentenza per avere la Corte di merito ritenuto integrata l'aggravante di cui all'art. 416- bis, sesto comma, cod. pen. in ragione della mera affiliazione del TA a 'Cosa Nostra'. La circostanza aggravante del reato di associazione di tipo mafioso consistente nella destinazione del prezzo, prodotto o profitto dei delitti al finanziamento di attività economiche, di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo, ha natura oggettiva ed è riferibile all'attività dell'associazione nel suo insieme, non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, il quale pertanto ne risponde per il solo fatto della partecipazione (Sez. 6, n. 6547 del 10/10/2011, (dep. 2012) Panzeca, Rv. 252114; in termini: Sez. 5, n. 52094 del 30/09/2014, Spadaro Tracuzzi, Rv. 261334). piùL'aggravante esprime infatti la necessità di sanzionare efficacemente l'inserimento delle associazioni mafiose nei circuiti dell'economia legale, in quanto espressione di una 'progressione-criminosa' rispetto al reato-base che denota una maggiore pericolosità dell'organizzazione (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, in motivazione). 39 In applicazione dell'indicato principio, la Corte di appello di Palermo, anche per richiamo alle motivazioni della sentenza del Tribunale di AL (p. 54, sentenza CdA;
pp. 600-602, sentenza Tribunale), ha correttamente ritenuto nella contestata condotta l'ascritta aggravante, nel significato oggettivo alla medesima riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità.
4. Anche il quarto motivo non si sottrae ad un giudizio di infondatezza che sconfina nella inammissibilità. Il contestato silenzio frapposto dalla Corte di merito alla deduzione difensiva con cui si censurava dal ricorrente la motivazione di non ammissione al giudizio abbreviato condizionato resa dal Tribunale di AL non ha infatti il rilievo voluto dalla difesa del prevenuto. La motivazione resa dal Tribunale (p. 609 sentenza) ha infatti un duplice fondamento, il primo dei quali di chiaro e corretto richiamo a contenuti di improponibilità dell'istanza (l'esame testimoniale a cui era stato condizionato l'accesso al rito alternativo era relativo a persone che avevano reso precedenti dichiarazioni ed era stato richiesto in difetto di specificazione dei temi da integrare, dei fatti e delle circostanze, diverse, per le quali si sarebbe reso necessario un approfondimento;
in termini: Sez. 1, n. 29669 del 25/03/2010, Berro, Rv. 248185). Poiché quest'ultimo argomento è rimasto non attaccato per il proposto ricorso in sede di legittimità, lo stesso può ben valere a sostenere l'originario diniego di accesso al rito alternativo frapposto dal giudice di primo grado. La mancata risposta del giudice di appello, nella sostanziale irrilevanza della censura ad invalidare integralmente, e quindi anche per la parte non censurata, la motivazione di primo grado, si sottrae poi e di conseguenza ad ogni sollecitato sindacato di legittimità, rendendo inammissibile il motivo di ricorso. F) La posizione di AR AN.
1. I primi tre motivi di ricorso sono inammissibili perché reiterano censure a cui i giudici di appello hanno dato congrua e corretta risposta. Né i motivi riescono a portare autonoma ed originale critica alla impugnata motivazione.
2. Il quarto motivo, con cui si denuncia la violazione di ogni regola individualizzazione della pena, èdettata in punto di necessaria manifestamente infondato. 40 Il percorso argomentativo osservato dalla Corte di appello realizza infatti un'adeguata opera di individualizzazione del trattamento sanzionatorio irrogato non sconfessata, come tale, dalla circostanza che la motivazione adottata muova per il prevenuto, come per gli altri imputati, dalla valutazione di gravità della ritenuta condotta per modalità, finalità ed ambito di esercizio. Valgano in ogni caso le considerazioni spese supra nella valutazione della posizione del prevenuto ZO NO in ordine al quarto motivo di ricorso, a cui ci si richiama. Il ricorso è quindi, nel suo complesso, inammissibile. G) La posizione di OL OL.
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato ed aspecifico. E' manifestamente infondata la deduzione difensiva per la quale si denuncia, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 7 cod. proc. pen., l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste RE, operante di p.g., per non avere questi indicato la fonte diretta dei fatti riferiti e non risultando la deposizione riscontrata dal teste di riferimento. La condotta critica riveste carattere di novità, ipotizzando invece il motivo di appello una inutilizzabilità sostenuta dalla mancanza di tabulati e perizia fonica senza quindi alcun richiamo alla disciplina processuale sulla testimonianza indiretta e sulla 'regola di esclusione da essa segnata (art. 195, commi 3 e 7, cit.). La non centralità della deposizione del teste RE nella motivazione adottata dalla Corte palermitana sconfessa in caso l'adeguatezza della condotta critica ad infirmare gli articolati argomenti dell'impugnata sentenza. In quest'ultima convergono infatti esiti di servizi di osservazione e di intercettazioni (di cui si evidenzia, in sentenza, la capacità di ricondurre alla persona del prevenuto la partecipazione agli attentati, risultando il primo univocamente identificato per l'attività svolta, la titolarità di beni e gli interessi commerciali) ed evidenze obiettive, quali la circostanza che l'utenza di telefonia mobile intestata al OL venga contattata dalla moglie di questi che così aggancia la cella di Partanna, località in cui trovavano svolgimento gli episodi incendiari contestati (capí 3 e 4, attentati incendiari ai danni di AZ e ME del 30 e 31 ottobre 2008). 41 E' inammissibile, perché non si confronta con la motivazione della sentenza di appello, il profilo di critica con cui si contesta l'integrazione dell'aggravante del metodo mafioso (art. 7 legge n. 151 del 1991), congruamente motivata in sentenza per richiamo alle modalità intimidatorie proprie della contestata condotta, per i principi espressi dagli arresti della giurisprudenza di legittimità sul punto (già riportati nella valutazione della posizione TA sub motivo n. 2, che qui si richiamano) che rendono quindi non permeabile a censura l'impugnata decisione.
2. Il secondo motivo soffre anch'esso di inammissibilità avendo trovato congrua risposta nella motivazione resa dalla Corte palermitana che nega la riduzione della pena e la concessione delle generiche congruamente argomentando dalla gravità dei fatti e dalla negativa personalità del reo come complessivamente ricostruita per l'adottata motivazione. E' sufficiente infatti a denegare le circostanze attenuanti generiche l'esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., di quello che il giudice di merito ritiene prevalente, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può adeguatamente sostenere una siffatta decisione (in termini, tra le altre: Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). Il ricorso è quindi conclusivamente inammissibile. H) La posizione di IO IS.
1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Come già supra rilevato (così per la disamina della posizione del NO sub motivi aggiunti), risponde ad affermata regola di diritto quella per la quale è consentito al giudice di merito di accertare induttivamente la partecipazione al reato associativo dalla commissione dei reati-fine rientranti nel programma comune e dalle modalità di esecuzione di questi ultimi attraverso i quali si esprime, in esterno, esistenza ed operatività stessa dell'associazione (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, cit.; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, cit.). Nel dare composizione all'episodio della tentata estorsione all'impresa IN, la Corte di appello di Palermo esalta debitamente il ruolo avuto dal IS per le dichiarazioni con cui la vittima ricostruisce l'episodio riferendo di richieste effettuate in più occasioni di una 'messa a posto', per 42 conto della famiglia mafiosa, attraverso il versamento di un importo sui lavori di cui viene puntualmente indicata anche la misura percentuale. Siffatte dichiarazioni vengono in sentenza debitamente valorizzate (p. 49 della sentenza di appello e p. 496 e ss. della sentenza di primo grado), insieme ad intercettate conversazioni intercorse tra il IS, EO DO e VO OL, nel senso dell'affermazione della colpevolezza del prevenuto e ciò nell'operato confronto con la tesi difensiva - che vorrebbe il prevenuto avvicinare lo IN, vincitore di un appalto finalizzato all'esecuzione di un'opera pubblica nel territorio di TR, al solo intento di vendere il calcestruzzo prodotto solidamente qualificata, per un - percorso logico non sindacabile in questa sede in quanto privo di contraddizioni o manifeste illogicità, come recessiva ed implausibile. Per un'opera di organizzazione delle prove raccolte, in cui si incrociano la localizzazione, per rilevamento GPS, e gli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali (p. 50 sentenza di appello), la conclusiva lettura fornita dalla Corte palermitana si afferma come dotata di univoca forza persuasiva per nulla dimensionata dalla alternativa versione di quegli stessi elementi fornita dalla difesa, finalizzata a relegare a mere vanterie e contiguità con i piani del consorzio mafioso l'opera del prevenuto. La Corte di appello, esaminate le risultanze processuali, ha quindi enunciato, attraverso adeguata e logica motivazione, quali circostanze ed emergenze si sono rese determinanti per la formazione del suo convincimento nel dare ricostruzione al fatto, in tal modo manifestando il percorso logico seguito per giungere alla decisione adottata e così sottraendosi ad ogni censura di illegittimità, sul punto formulata dalla difesa.
2. Infondato è anche il secondo motivo del proposto ricorso sulla integrazione delle aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi quarto e sesto, cod. pen. In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, non si espone quindi a censura la sentenza del giudice di merito che ritiene sussistente l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., quando il delitto associativo è contestato agli appartenenti di una 'famiglia' mafiosa aderente all'organizzazione denominata 'cosa nostra', anche nel caso in cui la disponibilità delle armi è provata a carico di un solo appartenente (Sez. 5, n. 18837 del 05/11/2013, (dep. 2014), Corso, Rv. 260919), nel rilievo anche del fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, Iaria, Rv. 265254). 43 Medesimo obiettivo rilievo viene dalla giurisprudenza di legittimità attribuito all'ulteriore contestata aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., evidenziandosi come la stessa - che ricorre quando gli associati intendono assumere il controllo di attività economiche, finanziando l'iniziativa, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti vada riferita all'attività dell'associazione in quanto tale e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe. L'attribuzione dell'accidentale elemento a tutti i partecipanti del sodalizio di tipo mafioso consegue dalla conoscenza ad opera dei compartecipi dell'avvenuto reimpiego di profitti delittuosi ovvero da un loro stato di colpevole ignoranza (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259589). In applicazione dei riportati principi la Corte di appello è pervenuta all'affermazione di responsabilità nei contestati aggravati termini, in ragione di una concreta analisi del fenomeno mafioso sul territorio di TR che, come tale, sfugge alla sollevata censura di una astrattezza guidata dal confronto con generali categorie socio-criminali. Vengono congruamente in rilievo, in quest'opera di concreta perimetrazione del fenomeno, la valutazione della centralità della famiglia dei SS RO in quel territorio e l'abituale ricorso, da parte dei componenti di quest'ultima, alla violenza per coartare la volontà degli operatori economici e dei politici locali, nell'intervenuta definitiva condanna del capo-famiglia EO SS RO all'ergastolo per gravissimi fatti di sangue. L'importanza dell'operatività della B.F. Costruzioni del DO quale centro di investimento di capitali mafiosi e di utilizzazione di beni appartenenti alla famiglia mafiosa, in una diffusa operatività del IS, con le figure del PA e del DO, in imprese operanti nell'edilizia pubblica e privata, strumento di riutilizzo di profitti di estorsioni, quali quella ai danni dello IN.
3. Sono infondati i motivi dal terzo all'ottavo, per un congiunto apprezzamento degli stessi determinato dalla loro comune finalità di contestare la partecipazione del prevenuto al sodalizio mafioso. La Corte palermitana ha dato conto, con motivazione piena ed articolata e conducente rispetto al formulato giudizio, della partecipazione del IS all'associazione mafiosa, valorizzando, degli esiti del raccolto materiale probatorio, la centralità del rapporto di fiducia tra il prevenuto ed 44 4 il capo della famiglia di TR, le azioni del prevenuto dirette a tutelare gli interessi della famiglia mafiosa (così l'episodio IN definito per inequivoco significato e portata, estremi non vinti dall'alternativa lettura della difesa che vorrebbe l'incontro tra il prevenuto e lo LL determinata dalla sola volontà del primo di vendere il calcestruzzo prodotto dalla sua impresa) e l'esecuzione dei reati fine (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, cit.). Gli esiti di prova, plurimi e convergenti, sono così stati scrutinati, nel loro complesso, per un argomentare che si sottrae a censura di manifesta illogicità e che, definendo un quadro di stabile e condivisa appartenenza del IS al sodalizio criminoso, resiste ad ogni alternativo significato dedotto dalla difesa anche per inconcludenti atomistiche letture del dato -di prova quanto a conversazioni intercettate, localizzazioni verificate con l'ausilio di strumentazione tecnica, e servizi di osservazione, momenti, tutti, di quella complessa operazione investigativa posta in essere dalle forze di intelligence per l'arresto del latitante EO SS RO ulteriormente confortata dalle rese dichiarazioni testimoniali (IN e IM). Certa la qualificazione dei contestati episodi satellite, ai sensi dell'art. 424 cod. pen. (episodi incendiari di cui ai capi 5 e 7 della rubrica), nella lineare ricostruzione del fatto incendiario contestato (p. 51 motivazione per richiamo agli inequivoci esiti del servizio di p.g. del 24 agosto 2007 che riscontrò sui luoghi interessati gli effetti di un incendio) che relega ad inammissibile censura sul fatto, nella lettura offertane dalla Corte di appello, la portata critica.
4. Il nono motivo è infondato. La motivazione, che sfugge in tal modo alla censura, dell'impugnata sentenza ricostruisce il contestato episodio di tentata estorsione ai danni dello IN anche per richiamo alla motivazione di primo grado (p. 486 e ss. della sentenza del Tribunale come richiamata a p. 49 della sentenza di appello), così definendo i chiari elementi di struttura della contestata aggravante (art. 629, secondo comma, cod. pen., in relazione all'art. 628, terzo comma, nn. 1 e 3, cod. pen.) per la implementata portata intimidatoria che alla obiettiva presenza di più persone si accompagna (Sez. 6, n. 50064 del 16/09/2015, Barba, Rv. 265657).
5. Il decimo motivo è infondato. L'aggravante di avere commesso il delitto di tentata estorsione al fine di agevolare l'attività delle associazioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. (art. 45 7 D.L. n. 151 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991) è stata congruamente apprezzata e congruamente ritenuta sussistente in ragione delle precipue modalità per le quali la tentata estorsione è stata condotta. L'elemento della minaccia comunque integrativo del reato di estorsione è stato valorizzato e vestito delle modalità tipiche della condotta mafiosa nell'obiettiva relazione tra gli attentati incendiari e gli episodi estorsivi e di violazione di domicilio contestati al prevenuto (capi 5-8). La sistematica finalità di intimidire le imprese renitenti rispetto al pagamento della 'messa a posto' o 'pizzo', nella evidenziata finalità di imporre la volontà della famiglia mafiosa nel mandamento di TR con ricadute sulle libertà esercitabili sul territorio, vengono debitamente segnalate in sentenza quanto alla condotta del IS nei contestati reati- fine (attentati incendiari e tentata estorsione). Tanto basta ad integrare il tratto distintivo dell'aggravante speciale di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991 rispetto alla violenza che pure altrimenti contrassegna le ipotesi delittuose ascritte, in ragione della evocata, nel territorio di esercizio delle correlate azioni delittuose per i richiamati significati contenuti, la forza intimidatrice derivante dall'organizzazione criminale (Sez. 5, n. 39046 del 21/09/2007, Amura, Rv. 238185), nella oggettiva idoneità della condotta ad esercitare sulle vittime la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma (Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900).
6. L'undicesimo ed il dodicesimo motivo, che ben possono essere trattati congiuntamente proponendo entrambi censure alla sentenza impugnata in punto di applicato trattamento sanzionatorio, sono infondati. Il trattamento sanzionatorio resta comunque rispettoso del criterio della personalizzazione della pena per le ragioni esposte in risposta alla relativa deduzione difensiva, sub par. 4 della posizione Catalonotto, alle quali qui quindi ci si richiama, certo essendo poi che la negativa valutazione della personalità del reo in tal modo operata, sia capace di estendere l'apprezzato disvalore in punto di mancata applicazione della richiesta misura di sicurezza della libertà vigilata. Il ricorso di IO IS è quindi, in via conclusiva, infondato. I) La disciplina delle spese. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti NO ZO, IS IO, TA TO e DO IO al pagamento delle spese processuali. 46 Alla declaratoria di inammissibilità dei relativi ricorsi, la condanna di PA IN, AN AR, OL OL e ND UR al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. PA IN, IS IO, NO ZO, TA TO, ND UR e DO IO vanno altresì condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle seguenti parti civili, liquidate per ciascuna di esse in misura di euro 3.000 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa: Associazione Comitato Addio Pizzo;
1. Comune di Campobello di Mazara;
2. Confindustria di AN;
3. Libero Consorzio Comunale di AN (già Provincia Regionale di 4. AN); Associazione Antimafie e Antiracket OL LI onlus, già 5. Associazione Antiracket e Antiusura di AL (somma liquidata da distrarsi in favore del difensore avv. Giuseppe Gandolfo dichiaratosi antistatario); Associazione antiracket "Io non pago il pizzo ... e tu?" (somma liquidata 6. da distrarsi in favore del difensore avv. Giuseppe Gandolfo dichiaratosi antistatario); Associazione Antiracket e Antiusura di AN.
7. Segue ancora la condanna di NO ZO, AN AR e IS IO alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Partito Democratico Unione regionale della Sicilia, liquidate in misura di euro 3.000 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa, da distrarsi in favore dell'avv. Fausto Maria Amato dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di NO ZO, IS IO, TA TO e DO IO che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di PA IN, AN AR, OL OL e ND UR, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna PA IN, IS IO, NO ZO, TA TO, ND UR e DO IO alla rifusione delle spese 47 M di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle seguenti parti civili, liquidate per ciascuna di esse in misura di euro 3.000 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa:
8. Associazione Comitato Addio Pizzo;
9. Comune di Campobello di Mazara;
10. Confindustria di AN;
11. Libero Consorzio Comunale di AN (già Provincia Regionale di AN); 12. Associazione Antimafie e Antiracket OL LI onlus, già Associazione Antiracket e Antiusura di AL (somma liquidata da distrarsi in favore del difensore avv. Giuseppe Gandolfo dichiaratosi antistatario); ANN13. Associazione antiracket "Io non pago il pizzo e tu?" (somma liquidata da distrarsi in favore del difensore avv. Giuseppe Gandolfo dichiaratosi antistatario); 14. Associazione Antiracket e Antiusura di AN. Condanna NO ZO, AN AR e IS IO alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Partito Democratico Unione regionale della Sicilia, liquidate in misura di euro 3.000 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa, da distrarsi in favore dell'avv. Fausto Maria Amato dichiaratosi antistatario. Così deciso, il 24/06/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo✓aoloni Laura Scalia ' Karda faumsudin DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 SET 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pere Esposito 48 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE La Corte Supremo di Cassazione - Sexta Sez. Pensle UFFICIO COPIE UNIFICATO ord. n° 12407 /17 del 23/02/2017 e depositata il 15/3/2017: ĿL Ordino la correzione della notivazione con e dee dispritivo della sentenza pronunciata dalla Sesta Sezione penale della Corte di Canazione il と40746/2016, nei confronti di Risal 24 guigno 2016, n. мей TO VA ed altri, coned altri, con la seguente precisazione, miserita nell'ultimo autonomo capoverso;
ли Cudauna altres SA IO alla rifusione " delle spese di rappresentanza e difers sostenute nel presente guidizio dalla parte civile, PA GI, liquidate in euro 3.900,00 per compus, oltre spese general al 15%, IVA = e Сраepa". >>. A DL E M Rome, R 23 MAR 2017 P C A Il Direttore Amministrativo E S N S O A I Z Roberto TARS