Sentenza 17 novembre 2016
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In tema di intercettazioni telefoniche, la motivazione dei decreti autorizzativi deve necessariamente dar conto delle ragioni che impongono l'intercettazione di una determinata utenza telefonica, facente capo ad una specifica persona, indicando il collegamento tra l'indagine in corso e la medesima persona, affinchè possa essere verificata, alla luce del complessivo contenuto informativo e argomentativo del provvedimento, la sua adeguateza rispetto alla funzione di garanzia prescritta dall'art. 15, comma secondo, Cost.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/2016, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2016 |
Testo completo
01407-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17/11/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1560/2016 PAOLO ANTONIO BRUNO -Presidente REGISTRO GENERALE SILVANA DE BERARDINIS N.11559/2016 CARLO ZAZA ANGELO CAPUTO - Rel. Consigliere - ANDREA FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: c/ ET NA RI nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 29/01/2016 del TRIB. LIBERTA' di PISA sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO;
lette/sentite le conclusioni del PG Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza deliberata il 29/01/2016, il Tribunale di Pisa ha confermato il decreto del 05/01/2016 con il quale il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Pisa aveva disposto il sequestro preventivo di varie cose nei confronti di NA AR AS, sottoposta ad indagini preliminari con altre persone (anche non compiutamente identificate) in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata allo scopo di commettere reati di abusivismo finanziario e truffa, con la circostanza aggravante della transnazionalità.
2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NA AR AS, attraverso il difensore avv. S. Biondi, denunciando nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. nullità dell'ordinanza impugnata per omessa motivazione o motivazione - apparente e nullità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche, telematiche e informatiche e dei decreti di proroga per inosservanza degli artt. 267, comma 1, e 271 cod. proc. pen. Il motivo di riesame era volto a far valere l'inutilizzabilità di tutti i decreti autorizzativi in quanto carenti di motivazione, non essendo stato indicato il presunto collegamento tra l'indagine in corso e i soggetti o l'utenza da intercettare: erroneamente il Tribunale del riesame ha disatteso la doglianza affermando che il decreto autorizzativo può limitarsi a dar conto dell'esistenza di un reato, affermazione, questa, inconferente rispetto all'esigenza di indicare il presunto collegamento tra l'intercettando e l'indagine. I decreti autorizzativi non indicano alcun presunto collegamento tra l'indagine in corso e la ricorrente AS e i suoi coindagati, facendo riferimento al solo MA e non richiamando per relationem atti del P.M. o della polizia giudiziaria contenuti nel fascicolo processuale.
2.1. Con atto depositato il 26/05/2016, la difesa della ricorrente ha proposto motivi nuovi, che ripercorrono le censure proposte con il ricorso principale, sottolineando che i decreti autorizzativi e di proroga non indicano le ragioni per le quali si riteneva indispensabile intercettare l'uno e l'altro soggetto, risultando, pertanto, carenti o solo apparenti. Le motivazioni non possono essere integrate per relationem da altri atti del procedimento, sia per l'assenza di richiami, che per la mancanza di esplicitazione delle ragioni dell'adesione da parte del G.I.P., tanto più che le informative della polizia giudiziaria non sono state portate a conoscenza del Giudicante e le richieste del P.M. non contengono riferimenti al presunto collegamento tra intercettati e indagine. Pur disponendo l'intercettazione di un numero significativo di utenze e di soggetti, gli allegati 2 decreti del G.I.P. non spiegano per quale motivo gli stessi sarebbero collegati all'indagine.
3. Con requisitoria scritta del 16/06/2016, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott.ssa D. Cardia ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. Con memoria depositata in data 02/11/2016, la difesa della ricorrente ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, ribadendo che il provvedimento autorizzativo deve indicare il collegamento tra l'indagine in corso e l'utenza da sottoporre ad intercettazione, sottolineando che non risultano contatti tra la ricorrente e l'indagato principale e segnalando che nei confronti di alcuni coindagati il Tribunale del riesame di Firenze ha dichiarato l'inutilizzabilità delle intercettazioni. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non merita accoglimento. Premesso che qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013 - dep. 19/04/2013, P.G. in proc. Iamonte, Rv. 255515), deve rilevarsi, in limine, che il ricorso investe tutti i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche, informatiche e telematiche e delle conseguenti proroghe»: nei termini indicati, le censure della ricorrente concernenti decreti autorizzativi non rilevanti ai fini dei provvedimenti cautelari impugnati sono inammissibili, in quanto non sostenute da alcun interesse all'impugnazione. Il ricorso, tuttavia, indica anche le tre intercettazioni integranti gli elementi a carico di NA AR AS (intercettazioni del 27 febbraio, del 3 e del 26 marzo 2014), sicché, in parte qua, lo stesso non è inammissibile, risultando, comunque, non fondato per le ragioni di seguito esposte. Come questa Corte ha avuto modo di affermare, la motivazione dei decreti autorizzativi in tema di intercettazioni telefoniche «deve necessariamente dar conto delle ragioni che impongono l'intercettazione di una determinata utenza telefonica che fa capo ad una specifica persona e, perciò, non può omettere di indicare il collegamento tra l'indagine in corso e l'intercettando» (Sez. 6, n. 12722 del 12/02/2009 - dep. 23/03/2009, P.M. in proc. Lombardi Stronati e altri, Rv. 243241). La conformità della motivazione del decreto autorizzativo al principio di diritto richiamato deve essere apprezzata alla luce del complessivo 3 contenuto informativo e argomentativo del decreto stesso, contenuto, questo, correlato alla necessaria adeguatezza, avuto riguardo alla fattispecie concreta, della giustificazione del provvedimento rispetto alla funzione di garanzia prescritta dall'art. 15, secondo comma, Cost. Nel caso esaminato dalla citata sentenza n. 12722 del 2009, la statuizione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni statuizione confermata dalla Corte di legittimità si riferiva, - - secondo le argomentate osservazioni del Giudice dell'udienza preliminare, ad una fattispecie caratterizzata da «un'assoluta mancanza di motivazione, in un contesto caratterizzato da un coacervo di iniziative investigative coinvolgenti un grande numero di indagabili per fatti diversi e scollegati l'uno dall'altro». All'evidenza del tutto diverse sono la fattispecie concreta che viene in rilievo e la motivazione dei decreti relativi alle intercettazioni in questione: NA AR AS è indagata in relazione ad una specifica ipotesi di associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità, il che già contribuisce a delineare un significativo collegamento tra l'indagine in corso e l'intercettazione nei confronti della ricorrente, collegamento di cui il decreto di autorizzazione del 21/02/2014 (che lo stesso ricorso indica quale autorizzazione iniziale per le tre intercettazioni in questione) ben lungi dal far ricorso a citazioni o perifrasi apodittiche del contenuto delle norme disciplinanti l'assunzione del mezzo probatorio o al mero richiamo del contenuto delle richieste inoltrate dagli organi investigativi (Sez. 6, n. 727 del 25/11/2003 - dep. 15/01/2004, Matarrelli, Rv. 227895) - rende ulteriormente ragione attraverso il riferimento alla finalizzazione del monitoraggio dei contatti, in particolare, tra gli indagati all'assunzione di prove dell'accordo criminoso, correlato al rilievo dell'intervenuta acquisizione, per il tramite delle intercettazioni già effettuate, di elementi a sostegno dell'ipotesi accusatoria (nonché di ulteriori circostanze di fatto relative ad altre possibili attività criminose, pure specificate). Nei termini indicati, la motivazione del decreto autorizzativo risulta in linea con la funzione di garanzia della motivazione del provvedimento ex art. 267 cod. proc. pen. che, come questa Corte ha avuto modo di rimarcare, risiede nell'individuazione della specifica vicenda criminosa cui l'autorizzazione stessa si riferisce, in modo da prevenire il rischio di autorizzazione in bianco e di impedire altresì che l'intercettazione da mezzo di ricerca della prova si trasformi in mezzo per la ricerca della notizia di reato>> (Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014 - dep. 13/04/2015, Carrara, Rv. 263044). Rilevato poi che, quanto ai decreti di proroga è sufficiente richiamare il consolidato principio di diritto in forza del quale la relativa motivazione può essere ispirata anche a criteri di minore specificità rispetto alle motivazioni del decreto di autorizzazione (Sez. 4, n. 16430 del 19/03/2015 - dep. 20/04/2015, Caratozzolo, Rv. 263401; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 32924 del 14/05/2004 - dep. 29/07/2004, Belforte, Rv. 229105), il ricorso, complessivamente valutato, deve essere rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/11/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Об86253 0 OA CARTELEMA adul 12 GEN 2017 IL FUNZIONA CIUDIZIARIO Calma Lanzuise S