Articolo 390 del Codice penale
Articolo 389Articolo 337
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1 luglio 1931
Art. 390.

(Procurata inosservanza di pena)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena e' punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, e con la multa da lire cinquecento a diecimila se si tratta di condannato per contravvenzione.

Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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