Sentenza 26 aprile 2007
Massime • 1
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, convertito nella L. n. 356 del 1992) è una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altra utilità realizzata in qualsiasi forma. Il fatto-reato consiste nella dolosa determinazione di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, difforme dalla realtà, al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero al fine di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza. (Ha specificato la Corte che se, da un lato, i termini titolarità e disponibilità impongono di comprendere nella previsione normativa non solo le situazioni del proprietario o del possessore ma anche quelle nelle quali il soggetto venga comunque a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene; dall'altro lato, impongono altresì di considerare ogni meccanismo che realizzi la fittizia attribuzione consentendo al soggetto incriminato di mantenere il proprio rapporto con il bene)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/04/2007, n. 30165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30165 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 26/04/2007
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 1782
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 003585/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI DO PO, N. IL 15/11/1955;
avverso ORDINANZA del 31/10/2006 TRIB. LIBERTÀ di CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO F. M., che ha chiesto l'annullamento c.r. dell'ordinanza impugnata;
sentito il difensore avv. GRASSIA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 31/10/2006 il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha confermato l'ordinanza custodiale 26/9/2006 emessa dal GIP del Tribunale di Caltanissetta nei confronti di Di AT PP, indagato per il reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art.12 quinquies, aggravato ex L. n. 203 del 1991, art. 7, per avere esercitato di fatto il ruolo di effettivo titolare della ditta individuale di movimento terra e trasporto inerti denominata "D AT GI formalmente intestata al figlio US, che fungeva da prestanome, al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale essendo stato sottoposto a misure di prevenzione personale ed all'applicazione di pena in relazione al reato di cui all'art. 416 bis c.p. Il Tribunale, sintetizzati gli esiti delle indagini che avevano posto in evidenza una implicazione della ditta "D AT GI nello svolgimento dei lavori diretti alla realizzazione di metanodotti nella zona di Enna pur dopo la sua formale estromissione a seguito delle negative informazioni prefettizie, ha sottolineato come gli elementi acquisiti in atti fossero indicativi della perdurante ingerenza svolta dall'indagato nell'attività della sopra indicata ditta.
Quanto alla qualificazione della condotta descritta il Tribunale, precisato che il reato contestato è realizzabile con il ricorso a qualunque tipo di condotta che sia idonea a raggiungere l'effetto vietato dalla legge e che, quindi, esso è ravvisabile non solo nell'ipotesi di dissimulata acquisizione di beni ma anche quando si realizzi una situazione di difformità fra apparente titolarità formale e titolarità di fatto di un compendio patrimoniale, ha ritenuto che l'effettivo esercizio da parte dell'indagato dell'attività di gestione della ditta del figlio configurasse la contestata fattispecie criminosa e che nulla rilevasse il momento dell'acquisto da parte del titolare apparente dei beni strumentali necessari all'impresa (da ciò, oltre tutto, discendendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del reato). Il Tribunale ha poi argomentato circa la sussistenza dell'elemento psicologico, rammentando come il Di AT avesse agito nel timore dell'applicazione di misure di prevenzione. Infine ha sottolineato la ravvisabilità nella specie dell'aggravante contestata, atteso quanto emerso circa il ruolo dell'indagato di referente per la famiglia mafiosoa di Enna e circa la qualità di "uomo di onore" attribuitagli dal collaboratore MB Di AZ con dichiarazioni che avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni di altro collaboratore, PA PP, concernenti l'atteggiarsi del Di AT di fronte a richieste di esponenti di consorterie mafiose locali. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso i difensori dell'indagato. Nel ricorso sottoscritto dall'avv. Grassia in data 18/1/2007 si è dedotto con il primo motivo erronea applicazione di legge con riferimento alla valutazione degli elementi rappresentativi il presupposto della norma di cui trattasi (elusione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione), al proposito sottolineandosi come il dolo richiesto fosse integrato dalla specifica, esclusiva e non controversa finalità elusiva e come, ai fini dell'integrazione del reato de quo, non bastasse quindi la realizzazione di una mera manovra di occultamento di beni o disponibilità economiche. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alle censure difensive in punto di sussistenza del dolo specifico. Con il terzo motivo il ricorso in esame ha contestato la valenza indiziaria delle intercettazioni rispetto alla sussistenza del reato contestato, atteso che numerose conversazioni comprovavano inequivocabilmente la posizione verticistica nella ditta proprio di US Di AT e che di queste non si era tenuto alcun conto. Con il quarto motivo si è dedotto difetto di motivazione in relazione all'asserita sproporzione del patrimonio rispetto al reddito, rilevando al proposito che non si era tenuto conto delle spiegazioni offerte e del fatto che per eludere gli effetti di una misura di prevenzione occorre che i beni siano di provenienza sospetta. Con il quinto motivo si è dedotto difetto di motivazione e travisamento dei fatti in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Con il sesto motivo si è dedotto difetto di motivazione in ordine all'idoneità della condotta ad integrare violazione della L. n. 575 del 1965, art.10, non essendosi chiarito se il reato fosse stato commesso per evitare la confisca del suo patrimonio, o per non incorrere nelle limitazioni di cui all'art. 10 citato, ovvero per entrambi gli obiettivi. Con il settimo motivo si è dedotto difetto di motivazione in relazione all'eccepita nullità delle intercettazioni telefoniche per carenza, al momento della richiesta di autorizzazione a tale tipo di indagine, di sufficienti indizi di reato che legittimassero ex art. 267 c.p.p. l'attività captativa. Con il ricorso a firma degli avv.ti Grassia e Dominioni, del 15/1/2007, si è con il primo motivo sottolineata la carenza del presupposto del reato contestato (effettiva interposizione fittizia). Con il secondo motivo si è eccepita la illegittimità costituzionale della L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies ove si ritenesse suo presupposto la mera previsione da parte del soggetto della possibile applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale.. Con il terzo motivo si è dedotta erronea applicazione di legge laddove nell'ordinanza impugnata non si era ritenuto presupposto fondamentale per l'integrazione della fattispecie la sottoposizione ad una misura di prevenzione patrimoniale dei beni asseritamente oggetto di attribuzione fittizia e si era fatto riferimento alla L. n. 575 del 1965, art. 10, quale disposizione che il Di AT avrebbe tentato di eludere. Con i residui motivi si sono dedotti erronea applicazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e delle esigenze cautelari.
Il ricorso merita accoglimento essendo fondate le assorbenti censure di cui ai primi due motivi dell'atto sottoscritto dall'avv. Grassia e di cui al primo motivo dell'atto a firma degli avv.ti Dominioni e Grassia.
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, convertito nella L. n. 356 del 1992, è una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altra utilità realizzata in qualsiasi forma (cfr. Cass. sent. n. 38733/2004), consistendo il fatto-reato in una situazione di apparenza giuridica e formale, difforme dalla realtà, delle dette titolarità o disponibilità del bene e nel realizzare volontariamente tale situazione al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, ovvero al fine di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza. Pertanto, se - da un lato - l'impiego dei termini "titolarità" e "disponibilità" impongono di comprendere nell'ambito della previsione normativa non solo le situazioni del possessore e del proprietario ma anche tutte quelle nelle quali, pur non essendo le stesse inquadrabili secondo precisi schemi civilistici, il soggetto viene a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene, il termine "attribuzione" impone - dall'altro lato - di prescindere dalla realizzazione di trasferimenti in senso tecnico-giuridico, idoneo essendo qualsivoglia meccanismo che realizzi siffatta "attribuzione", consentendo nel contempo al soggetto agente di mantenere il proprio effettivo potere sul bene "attribuito" (cfr. oltre a sent. cit, le sentenze n. 38733/2004 e n. 1665/93). Inoltre, accanto alle descritta condotta materiale, deve accertarsi - al fine di comprovare la sussistenza del reato de quo - che il soggetto che ha proceduto all'attribuzione, o nell'interesse del quale tale attribuzione è stata effettuata, sia ricorso consapevolmente ai citati meccanismi simulatori al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero al fine di agevolare la commissione di reati connessi con la circolazione di mezzi economici di illecita provenienza.
Ebbene di quanto sopra non si è tenuto conto nell'ordinanza impugnata che ha lungamente e congruamente argomentato sulla gestione di fatto, da parte dell'indagato, della ditta "D AT GI, ma ha omesso, sostanzialmente sovrapponendo le distinte nozioni di "attribuzione" e di "gestione di fatto", di accertare e valutare condotte di trasferimento della titolarità e disponibilità dei beni (nel senso ed ai fini dianzi richiamati). Infatti, la mera intestazione fittizia del bene e la gestione di fatto dello stesso non integrano di per sè sole il reato di cui si discute, essendo a tal proposito richiesto che si verifichi l'attribuzione del bene ai fini elusivi, come più sopra precisato. La motivazione di cui all'ordinanza impugnata è dunque lacunosa laddove si omette di vagliare: le modalità di acquisizione da parte di Di AT FI delle attrezzature, già della s.r.l. "Sud-edile", poi cedute al fratello US Di AT e da questi utilizzate per iniziare la propria attività; la provenienza da Di AT PP degli iniziali investimenti effettuati da Di AT US e dalla di lui sorella FI Di AT (senza esborso di denaro ma con accollo, non accompagnato da alcuna forma di garanzia, di posizioni debitorie verso la cedente "Sud-edile" s.r.l.); la riconducibilità all'indagato della citata società "Sud-edile". La motivazione è altresì palesemente erronea laddove si sottolinea che "l'effettivo esercizio, da parte dell'indagato, dell'attività di gestione della ditta del figlio appare sufficiente a configurare la contestata fattispecie delittuosa senza che assuma rilievo il momento dell'acquisto, da parte del titolare apparente, dei beni strumentali necessari all'esercizio dell'impresa".
Ed ancora appare carente la motivazione sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato. Se può e deve convenirsi sulla possibilità di porre in essere condotte di attribuzione fittizia di beni ai richiesti fini elusivi anche prima che abbia inizio una procedura di prevenzione e quando il soggetto ne possa fondatamente presumere imminente l'inizio, deve di contro sottolinearsi la lacunosità della motivazione laddove a tal proposito si è sostenuto che la pregressa applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. per concorso in associazione mafiosa, il Decreto 20 luglio 1996 (poi annullato) di applicazione della sorveglianza speciale di P.S. e la nuova proposta (peraltro rigettata dal Tribunale di Enna) costituivano "chiari indici della prosecuzione, a carico del prevenuto, di indagini che ben avrebbero potuto sfociare nell'applicazione di ulteriori misure di prevenzione"; e ciò solo in via congetturale e senza argomentare in ordine agli specifici dati che consentivano all'attuale ricorrente di poter fondatamente presumere l'imminente inizio di una nuova procedura di prevenzione, così da configurare il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice.
Alla stregua di quanto sopra si impone l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. Rimangono assorbite nella decisione le ulteriori censure avanzate dalla difesa ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Caltanissetta. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 26 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2007