Sentenza 13 giugno 2014
Massime • 1
In relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori, colui che si rende fittiziamente titolare di denaro, beni o altre utilità, al fine di eludere le norme in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione di reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde, a titolo di concorso, del medesimo reato ascritto a colui che ha operato la fittizia attribuzione, in quanto, con la sua condotta cosciente e volontaria, contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice.
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- 1. Riciclaggio: legittima la confisca dell'intero complesso aziendaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In tema di riciclaggio, è legittima la confisca ai sensi dell' art. 648-quater c.p. dell'intero complesso aziendale di una società, qualora sia riscontrabile una inestricabile commistione e contaminazione tra attività lecite ed illecite svolte dalla società che non può non ripercuotersi a danno dell'imputato titolare della stessa (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 24/04/2019, pronunziando sulle impugnazioni avverso la …
Leggi di più… - 2. Riciclaggio: legittima la confisca per intero del prezzo accertato anche per un solo concorrenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all' art. 648-quater c.p. , disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/2014, n. 39567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39567 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 13/06/2014
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 1912
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 9633/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC SA N. IL 21/11/1987;
avverso l'ordinanza n. 952/2013 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA, del 18/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Viola Alfredo Pompeo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Lipera F., che ha domandato l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 18.11.2013 il Tribunale di Messina, costituito ex art. 309 c.p.p., confermava il provvedimento con il quale il Giudice delle indagini preliminari della stessa sede applicava a CC VA la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, aggravanti ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, contestati ai capi 30) e 31) in concorso con il padre CC
PP NI, indiziato di far parte dal 2002 del sodalizio mafioso c.d. "dei barcellonesi" riconducibile all'associazione "cosa nostra", operante sul versante tirrenico della provincia di Messina, nonché del reato di estorsione aggravata in concorso con IS VA.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge in ordine alla configurabilità del reato contestato.
Lamenta che il tribunale non ha tenuto conto di quanto documentato ed in specie: del contenuto della lettera del difensore successiva all'acquisto della quota sociale della M.G.M. s.r.l.; delle buste paga che attengono all'attività svolta dal ricorrente presso la ditta Impalà e non a quella della ditta oggetto di contestazione. Rileva, quindi, che l'ordinanza non motiva sulla esistenza di elementi concreti dai quali trarre il rischio di applicazione di misura patrimoniale, ne' della finalità di riciclaggio dell'attività di impresa in oggetto. Nella specie, le presunte società fittizie non hanno mai prodotto utili da destinare a terzi, ma soltanto debiti tanto da determinare la liquidazione delle società.
Le attività sono state avviate con investimenti tratti da mutui e prestiti fatti dai congiunti del ricorrente. Tenuto conto della incensuratezza del padre, difficilmente si poteva ipotizzare l'applicazione della misura di prevenzione.
Dalle conversazioni emerge che l'intestazione all'indagato era finalizzata ad ottenere il documento di regolarità contributiva che è escluso in caso di esposizione debitoria. Nessuna ulteriore finalità illecita emerge in atti e lo stesso collaboratore IS non riferisce che l'intestazione al ricorrente fosse volta a scongiurare la misura di prevenzione.
Denuncia, quindi, la manifesta illogicità della motivazione, oltre alla violazione di legge, in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Contesta, altresì, la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, meramente congetturale, stante la incensuratezza del ricorrente.
3. In data 19.5.2014 è stata depositata memoria con la quale in sostanza si ribadiscono le suddette doglianze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, ad avviso del Collegio, deve essere dichiarato inammissibile.
Il delitto di cui al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, comma 1 è una fattispecie a forma libera, che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o di qualsiasi altro bene o utilità, realizzata con qualunque modalità al fine di eludere specifiche disposizioni di legge. La condotta vietata consiste nella creazione di una situazione di apparenza formale della titolarità di un bene, difforme dalla realtà sostanziale, e nel mantenimento consapevole e volontario di tale situazione.
Tenuto conto della ratio, delle finalità e della struttura della disposizione, è possibile affermare che colui che si rende fittiziamente titolare di denaro, beni o utilità, al fine di eludere le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde, a titolo di concorso, del medesimo reato ascritto a colui che ha operato la fittizia attribuzione in presenza di un consapevole e volontario contributo causalmente rilevante alla lesione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice. (Sez. 2, n. 38733 del 09/07/2004 - dep. 04/10/2004, Casillo, rv. 230109; Sez. 1, n. 14626 del 10/02/2005 - dep. 19/04/2005, Pavanati, rv. 231379; Sez. 1, n. 30165 del 26/04/2007 - dep. 24/07/2007, Di Cataldo, rv. 237595). Il disvalore della condotta è dato, poi, dalle finalità che costituiscono il profilo soggettivo (dolo specifico) della figura delittuosa, intesa ad eludere - come già sopra detto - le misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero ad agevolare la commissione di reati che reprimono fatti connessi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza.
Nella specie, lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine.
Il tribunale, premesso il contesto ambientale nel quale si inserisce la vicenda in esame, ha dato atto che gli indizi in ordine al reato contestato all'indagato erano tratti: dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, ritenute attendibili, IS VA, che riferiva della disponibilità e della gestione di fatto da parte di CC PP di una ditta di movimento terra nella zona di Villafranca, intestata al figlio CC VA e di una società costituita con UE AL;
dalla circostanza che l'indagato fosse formale titolare di numerosi beni, tra i quali quelli oggetto di contestazione, pur dichiarandosi disoccupato;
dal contenuto delle conversazioni intercettate che comprovano il diretto interessamento di CC PP nella gestione complessiva dell'azienda, compresa l'assunzione ed il licenziamento dei dipendenti e della loro retribuzione, e che l'indagato è in sostanza uno stipendiato. Particolarmente significativa, anche ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie contestata, viene considerata la conversazione del 26.10.2012 nella quale CC PP confida alla RE di avere ricevuto una proposta di acquisto di alcune società di Malta e di avere difficoltà perché non può fare affidamento sui figli della RE e non può intestare al proprio figlio CC VA una terza società; nonché, quella del 28.11.2012 tra padre e figlio in cui il primo esplicita la necessità di un passaggio di proprietà.
Il tribunale ha sottolineato, ancora con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo, che le vicende giudiziarie del padre dell'indagato, detenuto per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., fanno ritenere ragionevolmente che questi avesse contezza del rischio dell'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Del resto, l'incensuratezza non esclude affatto l'applicazione della misura di prevenzione nei confronti di un soggetto ritenuto pericoloso, ancorpiù se indiziato di partecipazione ad un sodalizio mafioso.
Contrariamente a quanto lamenta il ricorrente, i giudici del tribunale hanno esaminato le allegazioni difensive e la documentazione prodotta affermandone la inidoneità a contraddire il compendio indiziario, considerato che tutte le formalità relative alla gestione dell'impresa non potevano che risultare a nome dell'indagato e non del reale dominus. Sul punto, peraltro, le doglianze del ricorrente sono generiche lamentando la mancata valutazione senza indicare in alcun modo la rilevanza delle allegazioni.
Il ricorrente, pertanto, si limita a ribadire le doglianze che sono state compiutamente esaminate dal giudice del riesame e muove censure di fatto la cui valutazione è preclusa nel giudizio di legittimità. Palesemente generici sono i rilievi relativi alla valutazione della configurabilità dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 che è stata ritenuta, in primo luogo, alla luce del ruolo di
CC PP nel sodalizio criminale che si occupava anche delle attività estorsive nel settore edile.
Allo stesso modo il ricorso risulta aspecifico avuto riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari sulle quali è stata fondata l'applicazione della misura domiciliare.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2014