Sentenza 12 maggio 2016
Massime • 1
In tema di favoreggiamento personale, è configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203, nella condotta di chi consapevolmente aiuti il capo clan a sottrarsi alle ricerche dell'autorità, poichè essa si concretizza in un aiuto all'associazione - la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto del vertice associativo, cui l'ausilio prestato consente di svolgere il proprio ruolo dirigenziale - e determina un rafforzamento del potere non solo del capo mafia ma anche dell'intero sodalizio criminale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2016, n. 37762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37762 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2016 |
Testo completo
37 7 6 2/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 12/05/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 12/6/2016 Dott. FRANCO FIANDANESE - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MIRELLA CERVADORO - Consigliere -N. 51528/2015 Dott. GEPPINO RAGO - Consigliere - Dott. VINCENZO TUTINELLI Dott. COSIMO D'ARRIGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI NI N. IL 24/10/1961 AR IU N. IL 28/02/1957 A' ER TO N. IL 24/11/1970 HI AS N. IL 23/11/1985 AT NG N. IL 14/12/1972 GA GH N. IL 15/03/1968 avverso la sentenza n. 1705/2013 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 25/06/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/05/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Stefano Tocci, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per quanto riguarda la confisca per il ricorso di LÀ DO VI, l'annullamento con rinvio per il ricorso di IS NI, la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di IL IU e CH LI, l'annullamento con rinvio relativamente alla circostanza di cui all'art.386 c.p. del ricorso di EG AR, il rigetto del ricorso di AM MA. Udito il difensore di IS NI avv. Fortunato TO Russo, anche in sostituzione dell'avv. IU TO MI difensore di LÀ DO VI, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. Udito il difensore di AM MA e EG AR avv.Francesco Calabrese che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. Udito il difensore di CH LI, avv.Umberto Abate che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 26.3.2013, il Gup del Tribunale di Reggio Calabria dichiarò AM MA, IL IU, LÀ DO VI, CH LI, CH QU, EG IT e IS responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti escluso il reato di cui all'art.378 c.p. di cui al capo f) per AM, IL, LÀ, e i due CH, e unificati i reati sotto il vincolo della tenuto conto della diminuente per rito condannò AM NU MA alla pena di quattro anni di reclusione, IL IU alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione, LÀ DO VI alla pena di anni tre di reclusione, CH LI alla pena di anni quattro e mesi otto, CH QU di reclusione alla pena di anni tre di reclusione, EG AR alla pena di anni quattro di reclusione, IS NI alla pena di anni otto di reclusione. Avverso tale pronunzia proposero gravame gli imputati, e la Corte d'Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 25.6.2014, confermava la sentenza nei confronti di IS NI, e in parziale riforma della decisione di primo grado rideterminava le pene: in anni tre e mesi quattro per AM, anni tre mesi dieci per IL, anni due mesi due gg.20 di reclusione per LÀ, anni quattro mesi sei per CH LI, anni tre e mesi quattro per EG AR. Ricorre per cassazione il difensore di AM MA, deducendo: 1) la violazione dell'art.606 lett.b) e) c.p.p., in relazione all'art.192 c.p.p. e 416 c.p. per errata interpretazione della legge penale e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla partecipazione della AM al presunto organismo di cui all'art.416 c.p. Il contributo dato dall'imputata per depistare le ricerche del CO viene indicato nella fornitura di un appartamento apparentemente in disuso, al quale veniva garantita la somministrazione di energia elettrica o altre forniture di servizi, nonché predisponendo alla guida della propria autovettura ed in ausilio a EG UN manovre di "pedinamento" per coprire gli incontri di quest'ultimo con latitante CO. La condotta sarebbe una prosecuzione dell'impegno della famiglia AM- RB CA nell'appoggio della latitanza del CO;
ma l'attività ricostruttiva della polizia giudiziaria - unico elemento indiziario ha disvelato solo sparute ipotesi- di attività di pretesa agevolazione. Nell'ipotesi in esame difetta il presupposto della individuazione di una serie indeterminata di delitti ad opera dei ritenuti sodali;
la condotta è unica e non vi è alcuna dimostrazione in ordine alla volontà di protrarla indefinitamente nel tempo;
2) la violazione dell'art.606 lett.b) e) c.p.p., in relazione all'art.192 c.p.p. e all'art.390 c.p., in quanto dall'analisi ricostruttiva posta in essere dalla sentenza impugnata emerge un deficit di carattere logico-motivazionale proprio in ordine alla specifica dimostrazione del fatto che, effettivamente, essa AM avesse agevolato il CO, indicando quale circostanza che la stessa aveva preceduto il EG in occasione di una visita (p.346); 3) la violazione dell'art. 606 lett.b) e) c.p.p., in relazione all'art. 192 c.p.p. e all'art. 7 della L.203/91 in quanto il provvedimento impugnato riconnette la configurazione della predetta contestata aggravante solo ed esclusivamente in ragione del fatto che risulterebbe circostanza comprovata quella secondo cui il latitante fosse capo di un sodalizio criminoso;
4) la violazione dell'art.606 lett.b) e) c.p.p., in relazione all'art.192 c.p.p. e all'art.546 c.p.p. in relazione agli artt.390 e 416 c.p. Gli argomenti sviluppati sono illogici e apodittici: l'abitazione dell'AM indicata quale recapito per l'invio delle bollette fornitura elettrica, attivata però dalla cognata BA ZI, il collegamento abusivo ad una idropulitrice che non apparteneva all'imputata ma alla famiglia, il biglietto inviato ad una congiunta (Cotroneo Giuseppa Santa), l'espressione ("siamo stati scoperti") detta in assenza della AM;
5) la violazione dell'art.606 lett.b) e) c.p.p., in relazione all'art.62 bis e 133 c.p. essendo la valutazione onnicomprensiva e meramente apparente la motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato IL IU deducendo: 1) erronea applicazione degli artt. 187, 192 c.p.p. 416 c.p. e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art.606, co.1, lett.b) ed e) c.p.p. in riferimento all'addebito associativo contestato in base alle dichiarazioni dei collaboratori IO e ME, alla partecipazione dell'imputato alla procurata 2 inosservanza di pena nei confronti di CO NI, rapporti parentali con IL AN, genero di CO QU. Il IO si è limitato ad affermare che il IL è uomo di fiducia di QU CO;
analogamente generica la dichiarazione del collaboratore ME il quale si limita a dire che QU CO per gli spostamenti da latitante la persona che si fidava di più era IU IL. La partecipazione ad un solo episodio non è poi sufficiente per ritenere provata l'intraneità di un soggetto ad una associazione per delinquere. A ciò aggiungasi che il coimputato IL AN (genero di CO QU) è stato assolto dall'ipotesi associativa proprio in ossequio ai principi giurisprudenziali. Nel caso di specie si è ipotizzata l'esistenza di una associazione a delinquere in virtù di un singolo reato che era stato già predeterminato dai presunti correi, senza considerare che la fattispecie associativa presuppone invece un accordo finalizzato ad una serie indeterminata di reati. 2) mancanza e manifesta illogicità di motivazione ai sensi dell'art.606, co.1 lett. e c.p.p. in relazione all'art.390 c.p. in quanto non vi è alcun elemento di collegamento diretto o indiretto tra l'imputato e il coimputato EG UN tale da consentire di ipotizzare una consapevolezza da parte di esso delle finalità investigative svolte dall'apparato di video sorveglianza (danneggiato); 3) l' inosservanza ed errata applicazione dell'art.7 L 203/91 e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in punto aggravante mancando alcun elemento da cui poter desumere la consapevolezza che la condotta era finalizzata ad agevolare la consorteria mafiosa;
4) la violazione dell'art.606 lett.e) c.p.p. in relazione all'art.62 bis c.p. 133 c.p. per carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche. Ricorre per cassazione il difensore di LÀ DO VI, deducendo la mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art.606 lett.e) c.p.p. in ordine al giudizio di responsabilità e alla sussistenza dell'aggravante. L'unico episodio contestato è stato commesso l'11.12.2010, e si riferisce a un passaggio data a EG UN e a CO NC con la sua autovettura. Elemento personalizzante della condotta dell'imputato viene ricavato da una telefonata con la moglie alla quale non vuole fornire informazioni. L'aver consentito per una volta sola non può essere che sussunta nell'estemporanea accondiscendenza ad un momento di solidarietà umana. Va poi distinto l'aiuto prestato alla persona da quello prestato all'associazione. Erroneamente è stata confiscata l'autovettura. Ricorre per cassazione il difensore di CH LI, deducendo:1) I' inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in punto responsabilità per il reato associativo essendo l'imputato coinvolto in due soli episodi e mancando la prova della intraneità del CH;
2) l' inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale e mancanza, contraddittorietà manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art.390 c.p. in assenza della minima prova di contatti e della consapevolezza da parte del CH di agire a tutela del latitante;
3) l' inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art.7 I.n.203/91 in quanto il presunto aiuto del CH sarebbe stato offerto ad un singolo membro dell'asserita associazione e non a quest'ultima nel suo complesso, difettando la oggettiva funzionalità della condotta all'agevolazione dell'attività posta in essere dall'organizzazione criminale;
4) l' inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione al diniego delle attenuanti generiche. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputata EG AR, deducendo: 1) l'errata interpretazione della legge penale ai sensi dell'art.606 comma primo lett.b) ed e) c.p.p.in relazione all'art. 192 c.p.p. e all'art.416 c.p. essendo emerse solo sparute ipotesi di attività di pretesa agevolazione;
2) l'errata interpretazione della legge penale, la mancanza, illogicità e contraddittorietà delle motivazioni ai sensi dell'art.606 comma primo lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 192 c.p.p. e all'art.390 c.p., essendo indimostrato l'incontro con il latitante e comunque l'aiuto al latitante;
3) I' inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art.7 1.n.203/91 in quanto il presunto aiuto sarebbe stato offerto ad un singolo membro dell'asserita associazione e non a quest'ultima nel suo complesso, difettando la oggettiva funzionalità della condotta all'agevolazione dell'attività posta in essere dall'organizzazione criminale;
4) l' inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt.192 e 546 c.p.p. mancando la prova del coinvolgimento di terzi;
5) l' inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale in relazione all' attenuante di cui all'art.386 c.p. in quanto convivente del latitante;
6) l' inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale in relazione alla dosimetria della pena e al diniego delle attenuanti generiche. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato IS NI, deducendo: 1) l'errata interpretazione della legge penale ai sensi dell'art.606 comma primo lett.b) ed e) c.p.p.in relazione all'art. 125,192, 546 c.p.p. e all'art.416 c.p. in relazione al giudizio di responsabilità per il reato associativo, sulla scorta delle motivazioni di pregresse sentenze. Ma la sussistenza del reato non avrebbe dovuto basarsi su una storica esistenza della cosca ZI ER, bensì sulla sua operatività in corrispondenza al fatto che si ritiene causa del suo manifestarsi. Vi è un improprio utilizzo delle 4 sentenze pregresse, dalle quali comunque emerge più l'estraneità che l'intraneità del IS (procedimenti Olimpia e Meta); 2) l'errata interpretazione della legge penale, la mancanza, illogicità e contraddittorietà delle motivazioni ai sensi dell'art. 606 comma primo lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'episodio della lettera recapitata al NT gestore del "il Limoneto". La raffigurazione del IS non può determinarsi quale ruolo associativo, essendosi creata un'insorgenza al di fuori di pregresse dinamiche associative. Dalle stesse conversazioni emerge che FO, RR e OR avevano ritenuto il IS incapace di scrivere la lettera della quale si dà poi per scontato il contenuto estorsivo. La presunta appartenenza del ER si pone in netto contrasto con quanto emerso dalle intercettazioni, e cioè che gli appartenenti ad organismi criminosi erano ben a conoscenza delle mire di altri presunti mafiosi sulla discoteca, e pertanto impediti a porre in essere condotte nei loro confronti;
3) I' inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art.416 bis c.p. e all'assoluzione dello ZI e alla mancata equiparazione processuale del IS con lo SC che nella vicenda aveva avuto un ruolo più pregnante;
4) l' inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt.81, 416 bis c.p. nella parte in cui la Corte parla di una mera prosecuzione della permanenza nel reato associativo accertato nel 1985, e pur tuttavia non si applica la NU;
5) l' inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale in relazione all'aggravante delle armi. L'unico episodio, della lettera anonima, non contiene alcun riferimento ad armi;
6) l' inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale in relazione alla dosimetria della pena e al diniego delle attenuanti generiche. Chiedono pertanto tutti l'annullamento della sentenza. Motivi della decisione 1. Ricorso di AM MA Le doglianze della ricorrente, laddove censurano la congruità dell'argomentare della Corte d'Appello e l'erronea applicazione delle norme di legge sostanziale e processuale indicate in ricorso, sono infondate e non possono pertanto trovare accoglimento. La Corte territoriale ha, infatti, risposto esaurientemente a tutti i rilievi sollevati dalla difesa, e all'esito di un approfondimento del quadro probatorio, e degli elementi che avrebbero potuto essere oggetto di interpretazione alternativa, ha illustrato con motivazione ampia ed esente da evidenti vizi logici le ragioni per le quali ha ritenuto la sussistenza di tutti i reati per i quali vi era stata condanna in primo grado, e in 5 particolare l'esistenza di un'associazione criminale, per lo più a base familiare, dedita specificatamente alla commissione di reati in un settore predeterminato, ovvero quello relativo al favoreggiamento e al mantenimento della latitanza del boss CO NI, o di altri latitanti come in passato era avvenuto per il cugino e boss storico CO QU. Rileva a riguardo la Corte che l'esame del materiale probatorio supporta ampiamente la tesi accusatoria, secondo la quale CO NI nel corso della sua lunga latitanza si è avvalso dell'aiuto di una "ristretta cintura di protezione" costituita da persone legate al latitante da uno strettissimo rapporto fiduciario, che potevano gestire sul piano logistico la sua latitanza, assicurando al contempo quella impermeabilità indispensabile per evitare fenomeni di infiltrazione dall'esterno di soggetti inaffidabili, nonché il rischio di fughe di notizie o di altre forme di infedeltà interna. L'attività connessa a favorire la lunghissima latitanza del CO (condannato alla pena dell'ergastolo con le sentenze di condanna per diversi omicidi della Corte di Assise d'Appello di Reggio Calabria, irrevocabili la prima in data 24.2.1994 e la seconda in data 12.4.2002) ha poi consentito il sostanziale mantenimento dell'integrità operativa della radicata struttura mafiosa facente capo al CO, che con il suo arresto sarebbe stata inevitabilmente indebolita. L'attività di copertura non si è limitata ad una semplice attività di assistenza nei confronti del ricercato, ma è divenuta il migliore strumento nella disponibilità del CO per mantenere la compattezza originaria del sodalizio mafioso che lo stesso latitante continuava così a comandare e dirigere (v.pagg.273-275 della sentenza impugnata). La struttura dell'associazione non è poi sfornita di appoggi logistico-strutturali, che partono da lontano nel tempo, e che cioè sono spesso rimessi ai "favoreggiatori" storici della famiglia CO, quasi in assenza di qualsivoglia iato temporale tra la stabile collaborazione e fedele disponibilità espressa dal gruppo, o da alcuni adepti storici allo stesso, in favore del CO QU detto "il Supremo", riconosciuto all'epoca capo indiscusso della cosca, catturato anch'egli dopo una lunghissima latitanza, consumata sempre nel territorio locale (v.pag.277). La condotta di AM MA, qualificata dai giudici di merito come l'odierna e attuale appendice delle condotte favoreggiatrici del padre e del marito, è in particolare consistita nella messa a disposizione del latitante di una abitazione idonea allo scopo, e cioè apparentemente disabitata e nel contempo sita ad una distanza di appena quindici metri dall'abitazione della donna e con agevole collegamento ad essa così da poter fornire concreto e materiale ausilio secondo le esigenze del caso concreto oltre che poter effettuare un discreto ma efficace "servizio di vigilanza" esterno (v.pag.304). Ciò che connota poi in via decisiva la condotta della donna è la circostanza che proprio costei si trovava alla guida di una vettura che precedeva immediatamente il motociclo condotto da EG UN, che seguiva il medesimo percorso della donna, in una delle consuete manovre di "spedinamento" poste in essere dal EG, e mediante le quali si "coprivano"gli incontri con il CO. L'inserimento della AM nella compagine criminosa, lungi dal costituire una nuova ed improvvisa apparizione sulla scena delittuosa, rappresenta la prosecuzione (con condotta specificatamente e personalmente posta in essere dall'imputata) dell'impegno della famiglia AM-Barbaro-De Caro nell'ausilio della latitanza del CO (v.pagg.314 e 315 della sentenza impugnta). Con riguardo sia all'ipotesi associativa che al reato di cui all'art.390 c.p., nonché alla ricorrenza dell'aggravante di cui all'art.7 1.203/91 non possono condividersi le censure mosse dalla difesa, apparendo ineccepibile e logica la ricostruzione effettuata dai giudici di merito circa la disponibilità dell'appartamento (cui veniva garantita l'erogazione di energia elettrica e le relative fatture erano inviate all'imputata) da parte del CO, ed il favoreggiamento della latitanza del capo- cosca in questione, nonché la partecipazione al reato associativo contestato. In ordine a tale ultimo reato, la Corte d'Appello ha quindi evidenziato come, per consentire al capo-cosca di incontrarsi con congiunti ed altri sodali, UN NT EG avesse organizzato una struttura stabile, ricorrendo a soggetti in grado di procurare vetture o altri mezzi di trasporto ad altri capaci di porre in essere manovre di depistaggio da possibili controlli ad opera delle forze di polizia. Vi era dunque la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pur minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare per l'attuazione del comune programma criminoso. Né rileva a riguardo che l'uno o l'altro dei componenti l'associazione conoscesse tutti gli altri, né che fosse a conoscenza nei particolari dell'apporto offerto dagli altri compartecipi. Consolidata giurisprudenza di questa Corte insegna infatti che il dolo del delitto di partecipazione, semplice o qualificata, ad una associazione a delinquere, trattandosi di un reato a concorso necessario e a dolo specifico, nella consapevolezza di partecipare e di contribuire attivamente alla vita di un'associazione, nella quale i singoli associati fanno convergere coscientemente e volontariamente i loro contributi, come parte di un tutto, per la realizzazione di una "causa comune" all'agire del singolo e dell'ente. Non è invece necessaria la conoscenza reciproca di tutti gli associati, poiché quel che conta è la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la medesima consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale. Né può escludersi la fattispecie normativa contestata sol perché il programma delittuoso era limitato ad una serie di reati dello stesso tipo (ossia favoreggiamenti della latitanza di un capocosca), in quanto la configurabilità del reato associativo è condizionata unicamente alla precostituzione di una struttura organizzativa funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti. In relazione poi alla riconosciuta aggravante di cui all'art.7 legge 203/91, correttamente la Corte ne ha ribadito la fondatezza in conformità della giurisprudenza 7 di questa Corte (v., da ultimo, Cass.Sez.II, sent.n.15082/2014, nonché Sez.V, sent.n.26699/2015 Rv.263989 la quale ha affermato il principio per il quale, affinché un fatto di favoreggiamento possa dirsi aggravato a norma del D.L. n. 152 del 1991, è necessario che la condotta, quale che sia la posizione associativa del favorito, valga oggettivamente ad agevolare anche l'attività dell'organizzazione mafiosa di riferimento, e che di tale obiettiva funzionalità l'agente sia consapevole. Nel ragionamento probatorio del giudice, a fini di verifica della funzionalità indicata, possono essere considerati il ruolo direttivo eventualmente svolto dal soggetto favorito e la natura della prestazione offerta dall'agente, di talché, quando si tratti di un supporto utile alla stessa stabile possibilità per il soggetto di svolgere il proprio ruolo dirigente, e lo stesso sia effettivamente svolto, si legittima un giudizio di integrazione della fattispecie aggravante), condivisa dal Collegio, secondo la quale in tema di favoreggiamento personale sussiste l'aggravante di cui all'art. 7 D.L.n.152 del 1991 conv.in 1.203 del 1991, qualora la condotta favoreggiatrice diretta ad aiutare taluno dal sottrarsi alle ricerche dell'Autorità sia posta in essere a vantaggio del capo clan, operante in un ambito territoriale, quale quello in questione, nel quale la sua notorietà si presume diffusa, perché essa, sotto il profilo oggettivo, concretizza un aiuto all'associazione, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto dell'apice dirigenziale, mentre, sotto il profilo soggettivo, in quanto caratterizzata dal consapevole aiuto prestato al capo mafia, è indiscutibilmente sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione. Nel caso di specie, poi, l'attività di copertura del latitante posta in essere dalla ricorrente e dai coimputati ha costituito senza alcun dubbio un supporto utile alla stessa stabile possibilità per il CO di svolgere il proprio ruolo dirigente, ruolo effettivamente svolto;
e di tale obiettiva funzionalità erano tutti consapevoli. Né va sottaciuto che l'aver favorito per lunghi anni la latitanza del CO ha certamente contribuito in ambito territoriale a rafforzare il potere non solo del capo mafia ma anche di tutta l'associazione. Per quanto attiene, infine, il quinto e ultimo motivo di doglianza, va osservato che la concessione delle attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Tali attenuanti non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, ne' l'applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (Cass.Sez.I, Sent. n. 46954/2004 Rv. 230591). Nella specie la Corte territoriale ha spiegato di non ritenere la AM meritevole delle invocate attenuanti perché il fatto appariva di notevole gravità per l'allarme sociale che deriva dalla predisposizione di una rete di 8 fiancheggiatori del capo di una tra le più potenti cosche ndraghetiste reggine (v.pag.296). Si tratta di considerazioni ampiamente giustificative del diniego, che le censure del ricorrente non valgono minimamente a scalfire, non avendo la ricorrente indicato né in sede di appello, né con il ricorso alcun elemento di segno positivo suscettibile di apprezzamento ai fini della concessione delle attenuanti in questione. Anche la pena, ridotta peraltro in appello, e determinata partendo da anni tre quale pena base per il reato p.p. dall'art.416 c.p., è congruamente motivata anche in considerazione dell'assoluta genericità del motivo di appello che limitava la doglianza al diniego delle attenuanti generiche e all'invocazione dell'applicazione del minimo della pena. Il ricorso va quindi rigettato.
2. Ricorso di IL IU. I primi tre motivi di ricorso sono infondati, avendo la Corte ampiamente motivato sia sulla sussistenza di una associazione che sul favoreggiamento della latitanza del CO nonché sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art.7, come sopra evidenziato al punto 1. IL IU è lo zio di IL AN, genero di QU CO, il quale all'atto del rintraccio e dell'arresto del suocero avvenuto il 18 febbraio 2008 si trovava in sua compagnia e venne pertanto arrestato in flagranza di reato e quindi condannato in ordine al delitto di procurata inosservanza della pena. Sul IL i giudici di merito indicano quali fonti di prova le dichiarazioni del collaboratore IO ER (v.pag.376 della sentenza di primo grado), che lo indica quale appartenente da sempre alla cosca CO, e quale gestore del deposito di materiale per l'edilizia riconducibile a QU CO situato nei pressi dell'autofficina di AN AN e uomo di fiducia dello stesso CO, che lo aveva acquisito durante la guerra di mafia. Le dichiarazioni del IO trovano riscontro nelle dichiarazione di altro collaboratore, ME NO, che a proposito del IL ha riferito che QU CO, per gli spostamenti da latitante, si fidava soprattutto di PE IL detto HE, che abitava in Contrada Mercatello (v.pag.376 della sentenza di primo grado). La Corte d'Appello, evidenziato come IL AN e IL IU fossero gli autori "storici" del favoreggiamento ai latitanti della cosca CO (v.pag.278 della sentenza impugnata), descrive l'episodio in data 14 dicembre 2011, nel quale, dopo tutta una serie di insofferenti dimostrazioni di malcelata "intolleranza" della telecamera installata dagli inquirenti nei pressi dell'immobile di residenza di IL IU in contrada Mercatello, l'imputato unitamente al PO e dopo il passaggio di CH LI (che aveva a lungo puntato la telecamera) distrusse l'apparato di videosorveglianza in questione, evidenziando come tale attività di sabotaggio aveva la sola finalità di evitare il controllo del clan e in particolare di favorire la latitanza di CO NI. La condotta del IL è infatti da porsi in stretto collegamento 9 con l'attività parimenti significativa del CH, che aveva a lungo osservato la telecamera, facendo un cenno alla fidanzata con la quale si allontanava. Poco dopo, i IL passavano dai medesimi luoghi, osservavano la telecamera che dopo solo qualche minuto smetteva di funzionare (v.pag.294 della sentenza impugnata). Da tali circostanze e dalle dichiarazioni dei collaboratori, ritenute particolarmente significative in quanto provenienti da soggetti appartenenti ad area delinquenziale diversa e talora opposta, la Corte ha logicamente tratto la prova del ruolo rivestito dal IL (noto anche all'esterno del sodalizio criminoso) e dei collegamenti dallo stesso tenuti con gli altri sodali al fine di favorire la latitanza anche di CO QU. Anche in riferimento alla responsabilità IL la sentenza è quindi congruamente motivata. Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio ed il diniego delle attenuanti generiche (quarto motivo), ci si riporta a quanto evidenziato sub 1, evidenziando che anche in tal caso la Corte ha ridotto la pena, in ossequio ai criteri di cui all'art. 133 c.p., pur ritenendo di non poter concedere le richieste attenuanti in considerazione della gravità dei fatti. Elemento che non può ritenersi oscurato come correttamente - rilevato dal primo giudice I dalla formale incensuratezza del IL stante il chiaro - disposto dell'art.62 bis co.4 c.p. Il ricorso va pertanto rigettato.
3. Ricorso di LÀ DO VI L'unico episodio in addebito al ricorrente è quello della sera dell'11.2.2010, e si riferisce all'incontro tra EG UN e il PO CO NC con il LÀ sulla via Rosarno di CO (v.pag.410 e segg. della sentenza di primo grado). I giudici di merito, sulla base delle circostanze probatorie in atti e del monitoraggio effettuato dalla polizia giudiziaria attentamente riportato nella sentenza di prime cure, hanno ritenuto che l'incontro non sia stato casuale, e che il fatto che tutto sia avvenuto in modo diretto, sicuro, con azioni sincronizzate e veloci, senza attese o alcun minimo tentennamento da parte di tutti, tra cui anche il LÀ, dimostra il compiacente fiancheggiamento anche di questi quanto al mantenimento della latitanza del boss CO NI, così permettendo non solo le visite dei congiunti, ma anche il flusso di comunicazioni da e per il EG, necessarie per la gestione e quindi per l'operatività della cosca mafiosa (v.pag.356 della sentenza impugnata). Considerato il contesto di massima prudenza ed attenzione in cui si muovevano gli imputati, la Corte, rispondendo ai rilievi difensivi, ha quindi affermato che non era credibile che il EG, sempre metodico, si potesse servire di occasionali passaggi per giungere al latitante o per compiere un tratto del tragitto di avvicinamento, all'uopo spezzettato per confondere le acque. Il LÀ non si è poi limitato a consentire al latitante di mantenere occasioni di rapporto affettivo con il figlio, ma gli ha reso possibile incontrarsi anche con quello che durante la latitanza è stato individuato e designato quale reggente delle cosca, cioè EG UN (v.pag.363). La sentenza adeguatamente e logicamente motivata è quindi incensurabile in relazione all'affermazione di responsabilità anche di questo imputato. Il ricorso è pertanto infondato in ordine alle censure avanzate in punto responsabilità. Il ricorso è invece fondato e va accolto per quanto concerne la disposta confisca dell'autovettura. Non è infatti condivisibile l'affermazione della Corte in merito al rigetto dell'istanza di dissequestro della vettura, in quanto mezzo utilizzato per commettere il reato. Trattasi all'evidenza di affermazione erronea;
l'autovettura di proprietà del ricorrente non è servita per consentire al latitante di spostarsi da un luogo all'altro o per sfuggire alle ricerche, ma bensì unicamente per far percorrere ai parenti del CO un breve spostamento verso altra località non lontana e quindi raggiungere il fuggiasco. Non essendo il mezzo confiscato strumentale rispetto alla consumazione del reato, la disposta confisca va revocata con restituzione del veicolo all'avente diritto.
4. Ricorso di CH LI Il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso sono privi di giuridico fondamento. La motivazione della Corte territoriale, che va necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di primo grado, si appalesa completa, priva di vizi logici, del tutto aderente alle premesse fattuali acquisite in atti, compatibile con il senso comune, e ai principi di diritto enunciati da questa Corte, come sopra rilevato in relazione sia alle due ipotesi di reato di cui ai capi e (art.416 c.p.) e f (art.390 c.p.), che in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art.
7. In particolare, la Corte ha a riguardo evidenziato la pregnanza e significatività della condotta posta in essere dal CH, figura storica di riferimento della famiglia CO, il quale attraverso una serie di condotte qualificanti ha assicurato la sua presenza in numerosi episodi di rilievo (fornitura di auto e moto ricevuti da altri, scoperta di microspie, attività di bonifica) oggetto di monitoraggio nel corso dell'indagine, disvelando la sua funzione di soggetto in diretto e immediato collegamento con EG UN, ossia di colui che rappresenta il dominus dell'associazione finalizzata alla copertura della latitanza del CO (v.pag.328 c.p.) In punto pena e diniego delle attenuanti generiche (quarto motivo) valgono le stesse considerazioni già svolte per gli altri imputati. I rilievi a riguardo appaiono poi del tutto generici, a fronte peraltro delle specifiche affermazioni della Corte d'Appello circa la particolare pregnanza dell'attività svolta e il ruolo di assoluta preminenza dallo stesso ricoperto all'interno dell'associazione. Il ricorso va pertanto rigettato.
5. Ricorso di EG AR. I primi quattro motivi di ricorso e l'ultimo sono infondati, e sulla sussistenza dei reati e dell'aggravante di cui all'art.7 nonché sul diniego delle attenuanti generiche ci 11 si riporta a quanto sopra rilevato in riferimento agli omologhi motivi di ricorso degli altri imputati. Quanto, poi, alla specifica posizione della ricorrente, rileva il Collegio che anche a tale riguardo la motivazione della sentenza è congruamente e logicamente motivata. EG AR è la madre dei figli del CO, concepiti durante la sua latitanza. La Corte ha quindi rilevato che le accertate prolungate assenze della donna, e talora anche dei figli, secondo il medesimo modus operandi accertato dalla polizia giudiziaria, forniscono la prova degli incontri avuti dalla medesima con il latitante. Peraltro la EG, dopo aver genericamente contestato l'assunto probatorio, ha giustificato gli incontri con il rapporto personale che la legava al CO, ritenendo scriminata la sua condotta. Correttamente i giudici di merito, aderendo alla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass.Sez.II, sent.n.18748/2007 Rv. 236442), hanno ritenuto che nessuna efficacia scriminante può attribuirsi ai rapporti di parentela o di coniugio ovvero ad altri legami rilevanti, per cui l'adempimento di doveri di solidarietà umana non possono escludere la punibilità, quando essa come nella fattispecie abbia oggettivamente contribuito al protrarsi della latitanza, in tal modo - favorendo la stessa sopravvivenza della cosca di appartenenza (v. pag.302 della sentenza impugnata). Anche il diniego delle attenuanti generiche è congruamente motivato, a fronte di un generico richiamo della EG alla sua incensuratezza. Per quanto riguarda l'applicazione della diminuente di cui all'art.386 c.p. (quinto motivo), la richiesta è stata rigettata dalla Corte alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (v.Cass.Sez.V sent.n.41139/2010 Rv. 248903) che esclude dal novero dei prossimi congiunti il convivente. Orbene, rileva, a riguardo il Collegio che nella fattispecie risulta unicamente che la EG sia la madre dei figli del CO, e che la stessa abbia favorito la latitanza del medesimo, ma nulla emerge circa una relazione tra la EG e il CO connotata da stabilità ed effettività della comunione di vita, e quindi tale da potersi definire "more uxorio". Non potendosi presumere una convivenza "more uxorio" anche in considerazione del prolungato stato di latitanza del CO, in mancanza di alcuna prova a riguardo, ogni questione circa l'applicabilità o meno dell' attenuante in questione alla convivente è del tutto ultronea. Anche tale motivo è infondato, e il ricorso va rigettato.
6. Ricorso di IS NI. I giudici di merito, muovendo dal rilievo della perdurante operatività territoriale nell'area a Nord di Reggio Calabria delle cosche di IU FO e di QU ER, entrambe attive nelle rispettive contigue zone di Campo Calabro e di Villa San AN, hanno ritenuto l'attiva partecipazione del IS al sodalizio criminale del ER, partecipazione fatta palese dall'episodio di una lettera minatoria pervenuta nel marzo 2010 a NT ER e NO OR, in relazione all'imminente apertura a Campo Calabro di un villaggio-discoteca denominato "Il Limoneto", gestito 12 dai due per conto della compagine mafiosa dominante nell'intera area reggina dei EG-CO (UN EG e CO NI). La vicenda asseverante la persistente attiva "mafiosità" del IS è emersa a seguito di una serie di intercettazioni ambientali e telefoniche già in atto nei confronti di più soggetti, ivi inclusi i citati OR e NT. Costoro, contrariati dalla lettera minatoria nonostante i pregressi accordi con tutte le 'ndrine locali coinvolte dall'imponente iniziativa economica del "Limoneto", assicurati da EG UN, contattarono IU FO per esternargli i propri sospetti sul conto di IS NI ("Mico") quale autore (come mandante o esecutore) della minaccia in ragione dell'ostilità da questi mostrata nei loro confronti. Il FO, escludendo il possibile coinvolgimento del IS in quanto un "uomo" del gruppo di QU ER che aveva già dato il suo benestare per il Limoneto, si impegnava a risolvere la "questione" e a mettersi in contatto con il ER. L'incontro avvenne e fu burrascoso;
quindi sfociò in una violenta lite tra i due, atteso che il FO era persuaso che la lettera minatoria al NT fosse opera del IS e dei suoi sodali (coindagati) SC IU e LE NE. Il conflitto rischiava di far saltare i delicati equilibri instaurati nei rapporti tra le due cosche mafiose del FO e del ER, ma il contrasto venne positivamente ricomposto grazie all'intervento di altri mafiosi locali ("quelli della montagna") nel corso di un "vertice" tra FO, EL DA, ME NC e RO ZI (cosca ME-ZI e cosca DA). La Corte territoriale nel confermare integralmente la sentenza di primo grado nei confronti di IS, ha rilevato in primo luogo che il dato fattuale, per come inequivocamente emergente dalle risultanze intercettive, non è stato in alcun modo contestato dall'imputato che già in sede di interrogatorio di garanzia aveva ammesso di essersi recato dal ER per discutere della vicenda relativa alla lettera estorsiva. Evidenzia quindi il giudice d'appello come non possa porsi in dubbio che la vicenda della lettera estorsiva costituisca una "questione" di natura puramente mafiosa, se si considerano la tipologia del fatto, le sue modalità, la caratura criminale dei soggetti che ne risultano coinvolti e che alla stessa si interessano al fine di risolvere il "problema", nonché gli inequivoci riferimenti contenuti nelle intercettazioni captate, che hanno permesso agli investigatori di porre in luce tale evento delittuoso. Il riferimento al IS e quindi la sua precisa "chiamata in causa" nell'episodio, con tutte le conseguenti determinazioni, incontri e scontri avvenuti a causa di tale accadimento, trovano la loro motivazione esclusiva nella circostanza che gli stessi protagonisti assegnano all'imputato un ruolo attuale di perdurante partecipazione alla cosca ZI-ER, già per il passato accertata in via definitiva a carico del IS (v.pag.126 e segg.della sentenza impugnata). Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la Corte ha risposto a tutti i motivi d'appello in ordine al giudizio di responsabilità, assumendo che nessun rilievo 13 assumono, nel caso di specie, l'assoluzione di ZI RO nel processo Meta in conseguenza di panorama probatorio del tutto differente dalle emergenze processuali del presente giudizio, né tantomeno la specifica posizione di ER in tale processo e l'assenza in quel giudizio dell'attuale imputato. Peculiare per come emerge dal compendio probatorio ampiamente riportato in sentenza è stata,poi, ritenuta la - posizione di SC, né il ricorrente indica in ricorso gli elementi di rilevanza circa la mancata equiparazione della posizione processuale del IS con quella dello SC, limitandosi a dolersi che "il trattamento delle posizioni processuali non dipende da una reale sostanza probatoria, quanto da un mero accidente delle convenienze e dei tempi processuali", la qual cosa non inficia assolutamente di illogicità il giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputato IS. Neppure appaiono in alcun modo censurabili i riferimenti fatti dai giudici di merito all'esistenza di associazioni di stampo mafioso e alla ripartizione del territorio tra le varie cosche, come emergenti dalle precedenti sentenze di condanna oramai definitive indicate nelle sentenze in questione. Mentre adeguata e del tutto logica è la lettura sincrona e unitaria che i giudici di merito danno agli elementi di prova, come il contestato delitto associativo esige, e dalla quale emerge che l'intera vicenda e il suo svolgimento in tutte le fasi ampiamente descritte in entrambe le sentenze (conoscenza da parte del FO dell'appartenenza del IS alla cosca ER;
incontro tra i due organizzato dietro consenso e direttiva del ER;
modalità di svolgimento dell'incontro nel corso del quale il IS fronteggia senza il minimo timore un soggetto di spicco della 'ndrangheta) è chiaramente espressiva del modo di interloquire degli apparteneneti ad associazioni mafiose, che si struttura seguendo un rigido formalismo, costituito in primo luogo dal rispetto incondizionato delle gerarchie interne alla cosche. Da qui l'intraneità del IS al sodalizio in esame. Massime di comune esperienza ed il notorio giudiziario attestano come la 'ndrangheta (analogamente a "cosa nostra" e alla camorra) abbia quale suo connotato intrinseco ed irrinunciabile il costante ricorso alle armi;
sulla scorta di tali considerazioni e sulla circostanza che la città di Reggio Calabria e il suo comprensorio, ivi compresa la zona d'influenza della cosca ZI-ER, sono state interessate negli ultimi decenni da numerosi efferati omicidi oltreché da cruenti guerre di mafia, è stata riconosciuta con motivazione esente da evidenti vizi logici e in perfetta aderenza ai principi di diritto enunciati da questa Corte in materia (v.Cass.sent.n.11194/2012) la sussistenza della contestata aggravante di cui al comma 4 dell'art.416 bis c.p. Il primo, secondo, terzo e quinto motivo sono pertanto privi di giuridico fondamento. Con il quarto, e sesto motivo il IS si duole del trattamento sanzionatorio e in particolare del diniego del regime di cui all'art.81 c.p., della ritenuta compatibilità tra reato permanente e recidiva, e del diniego delle attenuanti generiche. Quanto alla 14 richiesta di riconoscimento della NU con la precedente condanna definitiva riportata, la Corte d'Appello ha ritenuto che la stessa non poteva accogliersi, atteso che la circostanza che il predetto sia già stato condannato per la condotta partecipativa alla cosca IS non comporta "ex se" l'applicazione dell'istituto previsto dall'art.81 cpv c.p. posto che trattasi in realtà di una mera prosecuzione nella permanenza del reato associativo, accertato in precedenza nel 1985 (per come rilevasi dal certificato generale del casellario), quindi di una dimostrazione successiva della perdurante appartenenza del soggetto alla medesima cosca. Tale motivazione, come esattamente rilevato dal ricorrente, è inidonea a dar correttamente contezza che trattasi di un unico reato permanente, ed anche del diniego della richiesta NU. L'istituto della NU si fonda sul riconoscimento del medesimo disegno criminoso, che deve individuarsi nella «anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità» (Cass. Sez. IV, n. 16066 del 17/12/2008, Di Maria, rv. 243632). Tale unitaria ideazione può essere ricostruita sulla base di una serie di indici, quali «la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo - onde accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni» (Cass. Sez.I, sent.n.8513 del 9/1/2013, rv. 254809; Cass. Sez.I, n. 11564 del 13/11/2012, rv. 255156, ove si precisa che di tali indici ne sono sufficienti alcuni, purché significativi). Peraltro va rimarcato che quando la NU deve essere valutata con riferimento a più reati associativi, il vincolo della NU non può essere ravvisato in relazione a sodalizi formatisi in presenza di situazioni nuove e impreviste, incompatibili con l'identità del disegno criminoso (Cass. Sez.I, n.2167 del 10/12/1993, rv. 197565). Correlativamente ben può disconoscersi il vincolo della NU a fronte della riconosciuta appartenenza da parte di un soggetto ad associazioni diverse del medesimo stampo, non essendo sufficiente a radicare il vincolo un generico piano di attività delinquenziale che si manifesta nel proposito di adesione a sodalizi di futura costituzione (Cass. Sez. V, n.10930 del 21/10/1996 rv. 206539). Ciò significa, a ben guardare, che per ravvisare il vincolo della NU, a fronte della riconosciuta appartenenza di un determinato soggetto a sodalizi criminosi, non è sufficiente far riferimento alla tipologia del reato e all'omogeneità della condotta, ma occorre specificamente indagare sulla natura dei vari sodalizi, sulla concreta operatività degli stessi e sulla loro continuità nel tempo, in modo che possa dirsi che l'iniziale deliberazione criminosa ha trovato espressione concreta nella progressiva appartenenza di un soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero, se del caso, ad una medesima organizzazione, operante permanentemente, al di là della giuridica cessazione della permanenza in 15 corrispondenza della sentenza di condanna pronunciata in primo grado (per l'affermazione che la contestazione di un reato permanente assume una vis expansiva fino alla pronuncia della sentenza, ove non risulti la cessazione della permanenza in epoca anteriore, Cass. Sez. U. n. 13/7/1998, Montanari, rv. 211385). In tale quadro assume peculiare rilievo sia il profilo della contiguità temporale sia quello della individuazione della compagine che concorre alla formazione del sodalizio, elementi certamente idonei a disvelare l'originaria unicità del momento deliberativo e il suo passaggio alla concreta fase attuativa. A ciò aggiungasi che questa Corte, dopo qualche iniziale incertezza, ha statuito che, in presenza di particolari circostanze, la NU non è in assoluto incompatibile riguardo ai reati permanenti, ma che occorre distinguere caso per caso. In particolare, si è chiarito che il vincolo della NU non è incompatibile con la commissione di reati permanenti la cui consumazione sia frammentata da eventi interruttivi costituiti da fasi di detenzione o da condanne. Se in genere è vero che eventi imprevedibili come la detenzione o la condanna determinano una frattura che impedisce il mantenimento dell'identità del disegno criminoso che caratterizza la NU, questo può non essere vero in contesti delinquenziali come quelli determinati dalle associazioni di stampo mafioso nei quali periodi di detenzione o condanne definitive sono accettate dai sodali come prevedibili eventualità. In tali casi il vincolo della NU non è incompatibile con un reato ontologicamente unico, come quello di appartenenza ad una associazione di stampo mafioso, quando il segmento della condotta associativa successiva all'evento interruttivo trova la sua spinta psicologica nel pregresso accordo per il sodalizio. (Cass. Sez. I, Sentenza n. 38486 del 19/05/2011 Rv. 251364; Sez.VI, sent. n. 8851 del 13/03/1997, Rv.209118). Ma un'analisi in tal senso nella sentenza impugnata è del tutto assente, semplicemente segnalandosi, in aggiunta al riferimento all'omogeneità del titolo, la natura permanente del reato associativo, profilo che in assenza di qualsivoglia indicazione circa la natura dei sodalizi succedutisi anche fenomenicamente nel tempo, risulta del tutto insufficiente. Per contro il ricorrente sottolinea che la sentenza emessa nel procedimento Albanese + 106 dalla Corte di Assise di appello di Reggio Calabria del 23.3.1991, divenuta esecutiva il 19.3.1992 faceva riferimento a delitto associativo di stampo mafioso con decorrenza dall'ottobre 1985, rimanendo indeterminato e "aperto" il termine finale, mentre la contestazione di cui al presente procedimento, "chiusa" al 5.10.2011, è indeterminata quanto al termine iniziale, venendo così a coincidere, comunque parzialmente, con la contestazione di cui al primo procedimento, essendo ivi indeterminata la data di cessazione della permanenza. Tale cessazione, anche laddove dovesse essere convenzionalmente fatta coincidere con la sentenza di primo 7. 16 grado, subirebbe tuttavia l'effetto quoad tempus della contestazione del presente procedimento in cui il termine "a quo" non ha una sua determinazione. Sul punto la Corte ha omesso di fornire un'adeguata giustificazione della valutazione operata in relazione agli elementi di fatto disponibili.
Considerato che
il reato contestato nella sentenza passata in giudicato è poi risalente nel tempo, la Corte avrebbe dovuto valutare l'omogeneità e la continuità o meno nel tempo del medesimo sodalizio criminoso, anche in rapporto al tipo di compagine, rispetto a quello oggetto del presente processo, e conclusivamente stabilire se trattasi del medesimo fatto storico naturalistico, e quindi di un unico reato permanente, e in caso contrario o in presenza di soluzioni di continuità se sia o meno ravvisabile un'iniziale e anticipata ideazione ai sensi dell'art.81 c.p. L'inidoneità del discorso giustificativo utilizzato dalla Corte territoriale per negare la NU comporta dunque l'annullamento della sentenza impugnata, con conseguente rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto. L'esito di tale rivalutazione imporrà comunque l'adempimento del successivo obbligo di motivazione sulle evenienze possibili anche in materia di recidiva. La Corte dovrà poi nuovamente esaminare il motivo relativo alle richieste attenuanti generiche, in ordine alle quali la sentenza manca di motivazione. Per quanto riguarda il IS, la sentenza va pertanto annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, gli imputati IL IU, CH LI, AM MA e EG AR che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IS NI limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria. Dichiara irrevocabile la sentenza in punto di responsabilità. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LÀ DO VI limitatamente alla confisca, che elimina e dispone la restituzione del bene in sequestro all'avente diritto;
rigetta nel resto il ricorso. Rigetta i ricorsi di IL IU, CH LI, AM MA e EG AR che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deliberato, il 12.5.2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Franco Fiandanese Mirela Чиболого Frames fandany DEPOSITATO IN CANCELLERIA [1.2 SET. 2016 17 Oggi IL GANZELLIERE Daniele Colabinte .