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23 agosto 1995
23 agosto 1995
Art. 2. 1. Dopo l' articolo 141 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 141-bis. - (Modalita' di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione). - 1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilita', con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio e' anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione e' disposta solo se richiesta dalle parti".
"Art. 141-bis. - (Modalita' di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione). - 1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilita', con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio e' anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione e' disposta solo se richiesta dalle parti".
Commentari • 7
- 1. Il portale giuridico online per i professionisti - Diritto.itPerrotta Giulio · https://www.diritto.it/ · 6 luglio 2012 · 11.128085
[…] Premessa normativa Come sancito dall'art. 141-bis c.p.p., introdotto con l'art. 2, legge n. 332/1995: “Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che… L'udienza preliminare 1. […]
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Giurisprudenza • 22
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 16/07/2009, n. 39061Provvedimento: […] 3. Occorre partire dal testo della norma della cui interpretazione si discute, l'art. 141-bis c.p.p., inserito dall'art.2 della legge 8 agosto 1995, n. 332: "Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti".Leggi di più...
- interrogatorio di persona in stato di detenzione·
- esclusione·
- inutilizzabilità·
- inutilizzabilità nei confronti dei terzi·
- obbligo per il giudice di legittimità di accertarne i presupposti di fatto·
- documentazione mediante riproduzione audiovisiva o fonografica·
- mancanza·
- omessa trascrizione della registrazione·
- sussistenza·
- onere della parte interessata·
- oneri di indicazione e di formale produzione gravanti sulle parti·
- atti processuali·
- documentazione degli atti·
- cassazione·
- verbale