Articolo 2 della Legge 8 agosto 1995, n. 332
Articolo 1Articolo 3
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23 agosto 1995
Art. 2. 1. Dopo l' articolo 141 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 141-bis. - (Modalita' di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione). - 1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilita', con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio e' anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione e' disposta solo se richiesta dalle parti".
Entrata in vigore il 23 agosto 1995
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