(Tutela dello pseudonimo).
Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, puo' essere tutelato ai sensi dell'art. 7.
[…] Legge sul diritto d'autore). L'art 9 del codice civile [1], da una parte, prevede la tutelabilità dello pseudonimo utilizzato da un qualunque soggetto purché, alla luce dell'utilizzo che se ne fa, […] Possono, in definitiva, essere tranquillizzare i futuri artisti di domani: se pensate che il vostro nome “non venda” o che non rispecchi le vostre creazioni, siete liberi di avvalervi dello pseudonimo. [1] articolo 9 del codice civile, disponibile qui: https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-i/art9.html; [2] articolo 7 del codice civile, disponibile qui: https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-primo/titolo-i/art7.html; […]
Leggi di più…[…] Per la precisione, l'articolo 9 del codice civile stabilisce che lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato esattamente come il nome proprio. […]
Leggi di più…[…] Tutela dello pseudonimo Il legislatore non ignora neppure la realtà sociale e artistica dell'individuo e del nome che lo stesso utilizza in questi contesti. L'articolo 9 del Codice Civile, infatti, equipara lo pseudonimo al nome legale, a patto che esso abbia acquisito un'importanza tale da identificare il soggetto nel contesto sociale o professionale. […]
Leggi di più…[…] In prima istanza interviene l'art. 9 del Codice Civile, che estende allo pseudonimo (o nome d'arte) la medesima tutela prevista per il nome (art. 7 c.c.), a condizione che questo abbia acquisito la medesima importanza [6]. […] Un nome originariamente privo di carattere distintivo (perché descrittivo o generico) può acquisire tutela come marchio attraverso l'uso e la notorietà acquisita sul mercato, garantendo una protezione erga omnes anche laddove la registrazione sia successiva all'inizio dell'attività professionale. [7] Sulla rilevanza degli artt. 7-9 c.c. nella tutela dello pseudonimo e dell'immagine, anche post mortem, si veda la recente giurisprudenza di merito (Trib. […]
Leggi di più…[…] Il prenditore, inoltre, non può girare l'assegno se non a un banchiere, per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo; colui che paga un tale assegno a persona diversa dal prenditore o dal giratario per l'incasso, risponde del pagamento. “Tale norma disciplina in modo autonomo l'adempimento dell'assegno non trasferibile, derogando sia alla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito a legittimazione variabile, sia alla disciplina di diritto comune racchiusa nell'art. 118, 9 c.c., a norma del quale il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede. […]
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