Articolo 9 del Codice civile
Articolo 8Articolo 10
Versione
19 aprile 1942
Art. 9.

(Tutela dello pseudonimo).

Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, puo' essere tutelato ai sensi dell'art. 7.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente