Sentenza 30 agosto 2012
Massime • 1
Per la configurazione del delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo è necessaria una relazione stabile del soggetto con la cosa, in quanto il concetto di detenzione per sua natura implica un minimo di permanenza del rapporto materiale tra detentore ed oggetto detenuto ed un minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene da parte dell'agente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 30/08/2012, n. 33609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33609 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2012 |
Testo completo
336 09 / 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 30/08/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. ANTONIO AGRO' - Consigliere -N. ₤3/2012 Dott. RENATO GRILLO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. MARGHERITA TADDEI N. 27135/2012 Consigliere - Dott. LUCA VITELLI CASELLA - Rel. Consigliere - Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) DI US OV N. IL 27/02/1957 avverso l'ordinanza n. 1240/2012 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 30/04/2012 : sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
CORASANITI, che ha lotte/sentite le conclusioni del PG Dott. Gu seffe in u mbrile I riceuse. dieto di diciavare Uditi(difensor Avv. to Angels CAVALIERE. ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 30.4.2012, il Tribunale di Roma, investito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen. confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Latina, in data 24.4.2012, nei confronti di DI IU GI, - indagato in ordine al reato di porto e detenzione illegale delle armi che vennero sequestrate in data 6.3.2010, a AD ND e EN NE che erano stati colti nell'atto di attendere sotto casa RC LI per vendicare l'uccisione di Di IO DO, di cui nel 2003 egli RC si era reso autore-, limitatamente al reato di detenzione di arma con matricola abrasa di cui al capo 16). Era stato infatti appurato che i familiari del Di IO non avevano abbandonato i propositi vendicativi nei confronti del RC, cosicchè una volta che costui era stato scarcerato avevano incaricato - al fine di non esporsi personalmente - i menzionati AD e EN. Il coinvolgimento del IN veniva desunto dal contenuto di talune conversazioni che erano state registrate;
in particolare nel corso di un colloquio del AD con la convivente e la madre, quest'ultima convivente del IN, era emerso che il IN aveva assicurato che trattavasi di armi che non avevano la matricola abrasa;
in un secondo colloquio ancora il AD, rivolgendosi proprio al IN, gli ricordava che le armi erano nuove e che il primo "botto" l'aveva fatto lui, IN;
sempre nel corso di questa intercettazione il IN si manifestava al corrente della provenienza delle armi e invitava l'interlocutore a non parlare, per il rischio di essere ascoltati. Il Tribunale riteneva quindi che non fosse controverso che l'indagato avesse provato almeno un'arma nei pressi dell'abitazione del AD, in quanto esperto balistico e disattendeva la versione difensiva secondo cui egli IN avrebbe soltanto fornito delucidazioni quanto alle più gravi conseguenze in ipotesi di clandestinità dell'arma, atteso il chiaro contenuto della conversazione, relativamente all'intervenuta prova dell'arma. Veniva particolarmente valorizzato in chiave negativa il fatto che il IN avesse offerto la propria disponibilità di esperto in armi a soggetti pericolosi, nonché che avesse loro quanto meno offerto, se non addirittura fornito, un'insospettabile copertura, cosicchè venivano ritenute sussistenti esigenze di natura preventiva, ampiamente giustificative l'adozione della misura di maggior rigore.
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell'indagato per dedurre violazione degli artt. 273, 274, 275, 311 cod.proc.pen., nonché dell'art. 2 1. 895/1967. La difesa sostiene che in un passaggio di conversazione presso il carcere di Civitavecchia, del tutto trascurato dal Pm e dal Gip in violazione del diritto di difesa, il IN avrebbe redarguito il suo figliastro AD per la detenzione di altre due pistole, con linguaggio molto colorito, il che Ре 2 starebbe a dimostrare che il IN voleva porre il figliastro davanti alle sue responsabilità e non coprirlo;
si duole che il tribunale abbia utilizzato detto passaggio di conversazione, ancorchè non figuri negli allegati all'ordinanza custodiale, né sia stata contestata all'imputato in sede di interrogatorio, facendo così mancare la verifica difensiva. Viene poi contestato che al IN sia stato negato l'accesso all'ascolto diretto delle conversazioni intercettate, onde valutare se fosse a lui o meno riportabile la voce, con conseguente compressione del diritto di difesa, sul mero presupposto che l'accesso è consentito solo al difensore, secondo l'esplicito tenore dell'art. 268 c.6 cod.proc.pen., interpretazione che la difesa ricusa. Viene poi contestato che all'imputato sia stato elevato l'addebito di codetenzione di arma, laddove sarebbe provata la mancanza di relazione di fatto con l'arma, tale da consentire la disponibilità della stessa, secondo le sue libere determinazioni. Secondo la difesa, una disponibilità non episodica a fornire copertura andrebbe valutata sotto un profilo morale, ma non giuridico;
i giudici della cautela avrebbero dovuto valutare che il AD non è un estraneo per l'indagato, ma è il figlio nato da un precedente matrimonio della di lui moglie e che il IN si attivò al solo scopo di riportarlo sulla buona strada.
3. All'odierna udienza di discussione la difesa ha depositato memoria, con cui ha ribadito l'insufficienza del quadro indiziario non potendo l'esplosione di un colpo condurre ad affermare il concorso della detenzione dell'arma Lugar, arma non da guerra,né tipo guerra, nonché la inadeguatezza della misura della custodia in carcere, misura ritenuta di eccessivo rigore. Considerato in diritto. Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti sottospecificati. Preliminarmente deve essere sottolineato che il compendio indiziario ha preso spunto dalla conversazione registrata a distanza presso il carcere di Civitavecchia, nel corso della quale fu lo stesso AD, in presenza del IN, che commentò che una delle armi a lui sequestrate non ebbe mai a sparare, se non per prova, prova che aveva eseguito appunto il IN;
risultava che questi non aveva contestato la circostanza, ma anzi aveva assunto che l'arma aveva la matricola abrasa, proprio per averla vista in detta occasione. Non solo, ma il medesimo si manifestava a giorno del numero delle armi detenute dal figliastro, avendolo corretto, allorquando questi parlò di tre armi, laddove erano solo due. Tali dati investigativi, di sicura affidabilità ( trattandosi di affermazione colte in sede di controllo a distanza delle conversazioni intercorse tra il detenuto AD ed i suoi familiari, tra cui il IN, convivente di sua madre), così come sono stati utilizzati, non possono rappresentare una base inferenziale sufficiente per stabilire se 3 Ка il IN abbia avuto di detta arma un precario possesso per un ristretto arco temporale (sufficiente a visionare il manufatto e provarlo), ovvero abbia avuto una relazione stabile ( nella quale si sostanzia il concetto di detenzione) che implica una permanenza di rapporto tra detentore e cosa detenuta nonché una autonoma disponibilità della stessa ( cft. Sez. I, 20.5.2008, 20935). Sul punto l'ordinanza del tribunale, dopo aver correttamente sottolineato che la mera consapevolezza in capo al IN della detenzione di più armi da parte del figliastro, in assenza di un contributo causale che abbia consentito di agevolare la commissione di delitti, non consentiva di ravvisare gli estremi del reato contestato, tanto che veniva esclusa la sussistenza di compendio indiziario relativamente alle altre armi in contestazione diverse dalla Luger, opinava nel senso che era ipotizzabile che il AD avesse chiesto all'indagato cognizioni,quanto al funzionamento di detta arma e su questa base veniva ritenuto grave il quadro indiziario. Tale impostazione si appalesa insufficiente a dimostrare la relazione stabile tra il IN e l'arma in contestazione, con il che la sentenza deve essere sul punto annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma, esame che dovrà essere condotto alla luce dei parametri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, per valutare se la situazione di fatto cui si ha riguardo sia inquadrabile nel concetto di detenzione di arma. Del tutto irrilevante ed inconferente è la contestazione avanzata quanto all'intervenuto utilizzo di passaggi di conversazioni non contestati all'imputato, ma di fatto utilizzati dalla stessa difesa a dimostrazione del particolare rapporto intercorso tra il AD e l'imputato, riconducibile a quello tra padre e figlio, trattandosi di spunti a valenza difensiva. E' inammissibile poi la deduzione quanto alla contestata decisione del gip di non dare accesso diretto all'imputato all'ascolto delle registrazioni, atteso che come è stato detto, l'art. 268 c. 6 cod. proc.pen. limita l'accesso ai soli difensori che a loro volta possono chiedere la trasposizione su supporto delle registrazioni, da mettere a disposizione dell'interessato. Trattasi di scelta legislativa che è espressa in modo iperclaro nel testo di legge e che non ammette interpretazioni alternative. A cura della cancelleria va trasmessa copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 c. 1 ter, disposiz. att. cpp .
P. q. m.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Roma. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 c. 1ter, disposiz. att. cpp. Così deciso in Roma, il 30.8.10EROSITATO IN CANCELLERIA Il Consigliere estest 03 SET 201 Elettore Amministrativo Dotton Loredana SCHIAVONI IL CANCELLIERE 1