Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/03/2006, n. 13040
CASS
Sentenza 28 marzo 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Nel procedimento contro ignoti non è richiesta l'autorizzazione del G.I.P. alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, in quanto il regime autorizzatorio prescritto dall'art. 414 cod. proc. pen. è diretto a garantire la posizione della persona già individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro ignoti l'archiviazione ha la semplice funzione di legittimare il congelamento delle indagini, senza alcuna preclusione allo svolgimento di ulteriori, successive attività investigative, ricollegabili direttamente al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Non è abnorme, ma legittimo e perciò inoppugnabile, il provvedimento con cui il Gip autorizzi il P.M. alla prosecuzione delle indagini nei confronti di ignoti, fissando il termine di mesi sei, in quanto la determinazione del termine per la proroga delle indagini, previsto dall'art. 406, comma secondo bis, cod. proc. pen., è applicabile, in forza della norma di rinvio dell'art. 415, comma terzo, cod. proc. pen., novellato ad opera della legge n. 479 del 1999, anche al provvedimento che autorizza la prosecuzione delle indagini nei confronti di ignoti, nelle medesime ipotesi per le quali essa è autorizzabile nei confronti di indagati noti.

Commentari2

  • 1Art. 414 - Riapertura delle indagini
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Procedimenti contro ignoti e termine di prosecuzione delle indagini preliminariAccesso limitato
    Ermelinda Biesuz · https://www.altalex.com/ · 19 maggio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/03/2006, n. 13040
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13040
Data del deposito : 28 marzo 2006

Testo completo