Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2011, n. 6482
CASS
Sentenza 13 gennaio 2011

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In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, non può invocarsi il principio del "ne bis in idem" quando la partecipazione all'associazione venga desunta anche dalla commissione di altro reato per il quale sia già intervenuta condanna definitiva (nella specie, detenzione e porto di arma da sparo con matricola abrasa, ricettazione dell'arma e resistenza a pubblico ufficiale), in quanto l'inammissibilità di un secondo giudizio impedisce al giudice di procedere contro lo stesso imputato per il medesimo fatto, già giudicato con sentenza irrevocabile, ma non gli preclude di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo liberamente ai fini della prova di un diverso reato (nella specie, il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2011, n. 6482
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6482
    Data del deposito : 13 gennaio 2011

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