Sentenza 16 luglio 2013
Massime • 1
Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione.
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Massima In tema di stupefacenti, quando l'imputato è condannato esclusivamente per detenzione ai fini di cessione ex art. 73 d.P.R. 309/1990 e non per vendita di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella sua disponibilità non può essere confiscato ai sensi dell'art. 240 c.p. come profitto del reato, mancando il necessario rapporto di diretta derivazione causale tra la somma e il fatto oggetto di condanna; tale denaro può eventualmente essere oggetto di ablazione solo nell'ambito delle misure di confisca allargata o sproporzionata, ove ne ricorrano i presupposti. 1. Il punto centrale: il profitto deve derivare dal reato per cui si procede La sentenza in argomento affronta un tema …
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- 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 19 novembre 2019 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado con la quale Leonardo C., nella qualità di datore di lavoro, è stato dichiarato colpevole del reato di lesioni colpose, aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - commesso in cooperazione colposa con il lavoratore P. Federico, per il quale si è proceduto separatamente - e condannato alla pena di euro 500,00 di multa ed Ecolat s.r.l. è stata riconosciuta responsabile dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, comma 1, lett. a), e 25-septies, comma 3, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e, riconosciuta la circostanza …
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Rifiuti.Deposito temporaneo escluso in caso di collocazione di un cassone sulla pubblica via. Per luogo di produzione del rifiuto va inteso non solo quello ove lo stesso è stato materialmente prodotto ma anche quello nella disponibilità del produttore che sia funzionalmente collegato al precedente, non si vede come il tratto della carreggiata di una strada provinciale su cui era collocato il cassone possa rientrare nel perimetro delimitato dalla previsione normativa. Va aggiunto, in ogni caso, che l'onere di dimostrare l'esistenza del collegamento fra il luogo di stoccaggio e quello di produzione dei rifiuti incombe sulla parte privata che deduce la liceità del deposito temporaneo. Cass. …
Leggi di più… - 5. Omicidio colposo: L'Ente proprietario di una strada, ad uso pubblico, riveste una posizione di garanziahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
1. Con sentenza del 21 dicembre 2021, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza emessa il 3 marzo 2020 dal Tribunale di Locri, ha confermato l'affermazione di penale responsabilità di C.D. e M.G. per il reato di cui all'art. 589, comma 2, c.p. in danno di G.P. e, ritenute le già concesse attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ha rideterminato la pena, per ciascuno degli imputati, in anni uno di reclusione applicando ad entrambi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. è stata confermata la condanna di C. e M. - in solido con la responsabile civile Amministrazione Provinciale di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/07/2013, n. 44418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44418 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 16/07/2013
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 2788
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - N. 21060/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ARGENTIERI IMMACOLATA PASQUA N. IL 06/04/1958;
avverso la sentenza n. 1467/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del 12/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/07/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano Francesco, che ha concluso per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Lecce con sentenza del 12 luglio 2012, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi del 3 febbraio 2011, emessa nei confronti di RG Immacolata Pasqua, ed altri sei imputati, tutti liberi e contumaci, per i reati di cui all'art. 81 cpv. c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, commi 1 e 2 e art. 56 c.p. e art. 316 ter c.p., art. 316 ter c.p., comma 1, relativi all'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti in relazione all'anno di imposta 2003, commessi nella qualità di amministratore unico della Imar srl, (fatti accertati fino al 22 ottobre 2004, data dell'invio telematico della dichiarazione), ha rideterminato la pena comminata alla stessa in anni tre e mesi tre, per effetto della dichiarazione di prescrizione del reato commesso il 27 febbraio 2003.
2. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi: 1) Violazione di legge in relazione al disposto di cui all'art. 179 c.p.p., comma 1, per nullità del giudizio di appello per la omessa notifica del decreto di citazione in appello:
infatti la relata di notifica non indica alcuna residenza o domicilio, ma solo la dicitura LA NN convivente, persona inesistente, in quanto la madre della ricorrente si chiama LA AR, ma ha 92 anni ed è incapace di badare a se stessa e quindi non capace di ricevere l'atto; inoltre dalla relata non risulta che il messo notificatore si sia recato all'indirizzo della residenza dell'imputata; 2) Mancanza di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità della ricorrente, ancorata ad un mero controllo formale da parte dell'Agenzia delle entrate;
3) Mancanza di motivazione in relazione al fatto che le risultanze dell'istruttoria dibattimentale mostrano unicamente il convincimento dei verbalizzanti in ordine all'inesistenza delle operazioni sottostanti le fatture.
3. Il difensore dell'LA, avvocato Roberto Palmisano, ha fatto pervenire fax con il quale ha comunicato l'adesione all'astensione dalle attività di difesa proclamata dalla categoria forense per il periodo 8 luglio- 16 luglio 2013.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente evidenziato che il Collegio, preso atto della comunicazione del difensore di fiducia, non ha disposto il rinvio a nuovo ruolo del processo, atteso che, in base all'art. 4, lett. A del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, approvato il 4 aprile 2007, ex L. n. 171 del 1996, anche per il giudizio di legittimità deve dirsi valido il disposto che prevede che l'astensione dalle udienze non sia consentita nel caso in cui la prescrizione del reato maturi nei novanta giorni successivi (in tal senso, tra le altre, Sez. 6, n. 43214, del 12/7/2013, dep. 22/10/2013, Tocci). Infatti i reati per cui si procede a carico della ricorrente, dato il tempus commissi delicti enucleato, si prescriverebbero in data 2 settembre 2013, poiché alla scadenza del termine lungo, vanno aggiunti i periodi di sospensione del decorso del termine (giorni quindici per legittimo impedimento dell'imputata nel corso del giudizio di primo grado ed ulteriori giorni centodiciotto per adesione del difensore alle astensioni dalle udienze, proclamate dalle associazioni di categoria nell'ambito del giudizio di appello).
2. Quanto ai motivi di ricorso, deve affermarsi l'infondatezza del primo motivo proposto. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile ex art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre quando vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 Palumbo, Rv. 229539) ed è soggetta ai termini di deduzione di cui all'art. 182 c.p.p., comma 2" (cfr. Sez. 2, n. 35345 del 12/5/2010, Rummo, Rv.
248401). In ogni caso tale nullità di natura intermedia non può essere eccepita per la prima volta in Cassazione.
3. Orbene, dall'esame degli atti, che questo Collegio è legittimato a consultare, essendo stato proposto un vizio processuale, emerge che il decreto di citazione per il giudizio di appello relativo all'udienza del giorno 9 febbraio 2012, dopo una annotazione di mancata consegna datata 3 gennaio 2012 da parte dell'ufficiale giudiziario di Francavilla Fontana, dove risulta l'annotazione "trasferita S. Michele", risulta notificata a S. Michele, in data 8 gennaio 2013, con relata redatta dall'ufficiale giudiziario sezione distaccata di Ostuni - Tribunale di Brindisi, con consegna a mani della madre LA NN. Pertanto la notifica risulta affetta da mera irregolarità, relativa all'imprecisione del nome proprio della LA, la cui qualità di convivente è confermata dalla stessa ricorrente. Tale irregolarità della notifica del decreto di citazione alla RG non è stata mai eccepita: dal verbale del dibattimento si rileva che all'udienza del 9 febbraio 2012, il difensore Avv. Palmisano ha eccepito solo il mancato avviso dell'udienza al co-difensore AR Leo e la Corte di appello, accogliendo il rilevo, ha rinviato il processo al 4 giugno 2012 e poi, per la discussione, ancora all'udienza del 12 luglio 2012, udienza nella quale i predetti difensori hanno presentato le loro conclusioni.
4. Gli altri due motivi sono del pari infondati ed al limite dell'inammissibilità. Va premesso che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (Così, tra le altre, Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181;
Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116).
5. Va altresì ribadito che compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nel dettaglio nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica, ed autonoma, dei motivi di appello sui punti specificamente indicati dalla RG nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure, per la verità assai generiche, proposte.
Di conseguenza il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2013