Sentenza 21 giugno 2000
Massime • 10
La mancanza di motivazione dei decreti che autorizzano o prorogano le operazioni di intercettazioni telefoniche o tra presenti, di quelli che convalidano i decreti emessi in caso d'urgenza dal pubblico ministero, nonché di questi ultimi, comporta l'inutilizzabilità dei risultati delle operazioni captative. (Nell'occasione, la S.C. ha avuto modo di precisare che si ha mancanza della motivazione non solo quando l'apparato giustificativo manchi in senso fisico-testuale, ma anche quando la motivazione sia apparente, semplicemente ripetitiva della formula normativa, del tutto incongrua rispetto al provvedimento che dovrebbe giustificare; mentre si ha difetto della motivazione - emendabile dal giudice cui la doglianza venga prospettata, sia esso il giudice del merito che deve utilizzare i risultati delle intercettazioni, sia esso quello dell'impugnazione nella fase di merito o in quella di legittimità - allorché quest'ultima sia incompleta, insufficiente, non perfettamente adeguata, affetta da vizi che non negano, ne' compromettono la giustificazione, ma la rendono non puntuale).
La motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1)- faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2)- fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3)- l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione. (Fattispecie concernente provvedimenti di autorizzazione all'intercettazione di conversazioni e di proroga delle originarie autorizzazioni, in relazione ai quali la S.C. ha affermato che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, è sufficiente che dalla lettura del provvedimento si possa dedurre l'"iter" cognitivo e valutativo seguito dal giudice e se ne possano conoscere i risultati, che devono essere conformi alle prescrizioni di legge, con la precisazione ulteriore, per i provvedimenti di proroga, che essi possono scontare un minore impegno motivazionale quanto ai presupposti, se accertati come ancora sussistenti, ma devono ugualmente dar conto della ragione di persistenza dell'esigenza captativa).
Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità costituita dall'uso personale di stupefacenti, non si può prescindere da una valutazione della quantità di sostanza detenuta, in considerazione del rischio di cessione a terzi correlato all'accumulo di essa. (Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità dell'uso personale nella detenzione di 50 grammi di cocaina, idonei a confezionare oltre trecento dosi medie giornaliere).
In ipotesi di contestazione, in unico capo di accusa, di imputazione di associazione per delinquere e di singoli episodi di fatti di reato, alla cui realizzazione il sodalizio criminoso sia ritenuto finalizzato, il giudice del merito, qualora ritenga non provato il reato associativo, ben può affermare la responsabilità per uno o più tra i reati fine, purché il "fatto" sia compiutamente descritto, nelle sue componenti oggettive e soggettive, anche se sia stata omessa la specifica indicazione della disposizione che prevede e punisce il reato fine.
Il vizio di motivazione di un'ordinanza dibattimentale diversa da quella dichiarativa della contumacia non può mai tradursi in una ragione di nullità del giudizio, specie quando il giudice abbia ribadito la decisione dibattimentale con la sentenza conclusiva, rielaborandone l'apparato giustificativo.
Poiché il ricorso a intercettazioni telefoniche nel corso di indagini relative a delitti di criminalità organizzata è consentito in presenza di sufficienti indizi di reato (e non di colpevolezza) e quando le stesse risultino "necessarie" (e non "indispensabili") per il proseguimento delle indagini, in ipotesi di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti sono da ritenere idonee a integrare il requisito della sufficienza degli indizi di reato le informazioni legittimamente acquisite dagli organi di polizia giudiziaria, riferite al P.M. e da questo poste a fondamento della richiesta di autorizzazione alle intercettazioni.
La circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti), può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto sufficiente ad escludere l'attenuante in questione il dato quantitativo della sostanza stupefacente detenuta).
In tema di intercettazione, captazione e registrazione di colloqui telefonici o tra presenti, ovvero di flussi di comunicazioni informatici o telematici, una volta concluso il subprocedimento di ascolto, selezione e acquisizione delle conversazioni e dei flussi con l'esecuzione delle conseguenti operazioni di trascrizione o di stampa, secondo le regole dettate dall'art. 268 cod. proc. pen., non è consentito, salvo eccezionali ipotesi che, per quanto riguarda il giudizio di appello, sono regolate dall'art. 603 stesso codice, chiedere un nuovo ascolto delle conversazioni o una nuova presa di cognizione dei flussi informatici.
La circostanza aggravante speciale dell'ingente quantità di sostanza stupefacente prevista dall'art. 80, comma secondo, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la cui "ratio legis" è da ravvisare nell'incremento del pericolo per la salute pubblica, ricorre ogni qualvolta il quantitativo di sostanza oggetto di imputazione, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti, secondo l'apprezzamento del giudice del merito che, vivendo la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, è da ritenersi in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza di tale circostanza.
Poiché l'art. 610, comma secondo, cod. proc. pen., nel contemplare i casi di assegnazione del ricorso alle Sezioni unite, non prevede la possibilità di separata definizione dei relativi motivi, come invece espressamente stabilito per il giudizio civile, sussistendone le condizioni, dalla norma, di natura eccezionale e specifica, di cui all'art. 142 disp. att. cod. proc. civ., il ricorso, una volta assegnato alle Sezioni unite, deve essere da queste definito interamente, senza che sia possibile una decisione limitata ad alcune questioni dedotte e con la contestuale riserva di definizione di quelle residue alla sezione semplice, dal momento che il meccanismo di assegnazione predisposto dal citato art. 610, identico per la sezione semplice come per le Sezioni unite, induce a ritenere che nel sistema legislativo queste ultime altro non siano che una sezione, quantunque composta da magistrati provenienti dalle varie sezioni semplici, sicché l'assegnazione del ricorso comporta la decisione su di esso, e non su una o più questioni tra quelle con esso dedotte.
Commentari • 61
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1. Pubblichiamo qui le motivazioni della sentenza con cui la Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata in merito alla corretta interpretazione da darsi al concetto di "ingente quantità" di cui all'art. 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. Stupefacenti), depositate lo scorso 20 settembre. L'intervento delle Sezioni Unite si era reso necessario a causa del contrasto giurisprudenziale perdurante, sul punto, nonostante una pronuncia delle stesse avesse già tentato, nel 2000, di fornire all'interprete criteri univoci per riempire di significato la norma in questione. Riepiloghiamo qui sinteticamente la questione posta alle SS.UU., dando altresì conto della soluzione …
Leggi di più… - 3. P. Fimiani | intercettazioni 45 giornihttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
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RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso in data 27 ottobre 2014, il Tribunale di Catania applicava nei confronti di Giuseppe S., indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, poi deceduto l'11 ottobre 2021, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, unitamente alla confisca dei beni specificamente descritti nel suddetto provvedimento ablatorio, che veniva confermato con decreto reso dalla Corte di appello di Catania in data 10 maggio 2019 e diveniva definitivo a seguito della sentenza del 5 ottobre 2020, pronunciata dalla Quinta Sezione penale della Corte di cassazione. 2. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/06/2000, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dai signori:
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente Udienza pubblica
1. Dott. Brunello DELLA PENNA Componente del 21/06/2000
2. "" Mauro D. LOSAPIO Componente-rel. Reg. Gen. N.
3. "" Luciano DI NO Componente 24553/98
4. "" Mariano BATTISTI Componente
5. "" AN DE TO Componente
6. "" OA SI Componente
7. "" AN CANZIO Componente
8. "" Aniello AP Componente
ha pronunciato la seguente
i7/00Siti.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezioni unite penali
Composta dai signori:
Dott. qiuseppe CONSOLI Presidente Udienza pubblica 1. Dott. Brunello DELLA PENNA Componente del 21/06/2000 2. "" Mauro D. LOSAPIO Componente-rei.
3. " Luciano DI NO Componente SENTENZA N.
4? l'lt Mariano BATTISTI Componente
5. " AN DE TO Componente
6. 1111 OA SI Componente '
7. 1111 AN CANZIO Componente
8. 1111 Aniello AP Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1- RI VA nato a [...] il [...];
2- IC VI nata a [...] il [...];
3- ST ZO nato a [...] il 3'giugno 1962;
4- ZU IO nato a [...] il [...]; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE uppicio COPIE
5- D'RI EL nato a [...] il [...]; Richiesta copia studio 6- DE CO AF nato a [...] il [...]ijai sig.iLsolExcau 7- Di AI IZ nato a [...] il [...]; pettyib.917,C4-Q-Q 8- NA ND nato a [...] il [...]j57- IL EL 9- FA RO nato a [...] 11 17 settembre 1968;
GR CO nato a [...] il [...];
EG AN AR nato a [...] il [...]; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE EJQ 0 PIE 12-PERsANo ND nato a [...] il [...]; Richiesta copia studio dal
13-PRovENzANo EL nato a [...] il [...]; .
per diritti L. ......
LA RG nato a [...] il di 8 novembre 1964; -2-6-414,2 15-Scom AN nato .a Lizzanello il 24 giugno 1956; IL CANCci.I.I E avverso CORTI SUP MA Dl CASSAZIONEla sentenza della Corte d'appello di CE del 22 novembre 1999 . t= COPIE
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione fatta dal consigliere Losapio;
udita la requisitoria dell'Avvocato generale dott. Antonio Leo, che ha con-it 2 7 SET 2DUO" ......
cluso come segue: "Sulla questione di diritto rimessa alle sezioni unite, ri- IL EL
? getto dei ricorsi;
sulle altre questioni dedotte nei motivi dei ricorsi, rinnes- CORTE SUPREMA DI CASSA.
UFFICIO COPIE
sione alla sezione 4a della Cassazione, ove la Corte ritenga non sussistere Richiesta copia studi'
la competenza funzionale delle sezioni unite;
in caso di ritenuta competen- dal Sig. Afu-gi4e9kl.
za delle sezioni unite, rigetto dei ricorsi "; Per diritti L. uditi i difensori avvocati Francesca G. Conte, Pasquale Corleto, Nino Ma- il _ella/CHI IL EL
razzita, TO LL, OC IG GL e Antonio AG, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi proposti dai rispettivi assistiti. La Corte rileva.
-11
1. Sulla base degli esiti di complesse investigazioni condotte , da più organi di polizia giudiziaria, sia mediante osservazioni dirette, sia tramite intercettazioni telefoniche e ambientali, sia avvalendosi di informatori, il pubblico ministero chiese ed ottenne il rinvio a giudizio innanzi al Tribu- nale di CE degli odierni ricorrenti e di numerosi altri soggetti non più presenti in questa fase processuale. L'investigazione concerneva un ampio traffico di sostanze stupefacenti che vedeva come soggetti referenti i co- niugi RI - JOSEVIC, nonché, seppure marginalmente, attività di spac- cio di moneta falsa.
2. Fermando l'attenzione dalla pronuncia della decisione di primo gra- do, assunta con sentenza del 24 dicembre 1996 dal Tribunale di CE , va ricordato che gli odierni ricorrenti furono riconosciuti colpevoli dei reati "T t ORE SUPREMA DI CASSAM
UFFICIO COM
Richiesta copia stud dal Sig. 80/v23 b i 'C
come appresso sintetizzati e condannati alle pene qui di Seguito per Ciaver diritti L. scuno indicate: 2 7 SET, 20013
-- RI VA: capi A (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, commesso nel marzo 94); D ( artt. 81 e 110 c.p. - 73 e 80 comma 2 d.PR 3 09190) unificati per continuazione interna;
E (artt. 110 .cp., 2 e 7 I. 895/67, commesso fino all'aprile 1994); X ( art. 416 c.p. ); Y (artt. 81 - 110 e . 453 c.p. ) unificati questi ultimi due sotto il vincolo della Continuazione;
fu condannato alla pena complessiva di anni 18 e mesi 8 di reclusione e L. f.
1.000.000 di multa;
- Josmc VI: capi D ( artt. 81 e 110 C.P. - Zie 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990), E ( artt. 110 c.p. e 2e 7 I. n. 895 del 1967), Y ( artt.81 , 110 , 453 c.p. ); fu condannata alla pena complessiva di anni 11 di reclusione e £. 52.400.000;
- ST ZO:, capo O ( art. 81 e 110 C.P. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso sino al 21 gennaio 1995, in concorso con RG LA); condannato alla pena di anni 6 é mesi 4 di reclusione e £. 34.000.000 di multa;
- ZU IO: capi A (artt. 73 - 80 comma 2 d.P.R. 309 del 1990, per la messa in vendita di Kg. 5 di cocaina provenienti dalla Co- lombia, ?così rideterminato il.detto capo di accusa), G ( art. 81 e 110 C.P. - 73 - 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990), unificato cm n il prece-
dente per continuazione;
X) e Y) (di cui sora), unificati anch'essi per continuazione;
fu condannato alla pena complessiva di anni 12 e mesi 4 di reclusione e £. 52.800.000 di multa;
-- D'RI EL: capo Z ( art. 455 c.p. ), fu condannato, nel concorso delle attenuanti generiche, alla pena di anni 1 di reclusione e £. 400.000 di multa con sospensione della pena;
- DE CO AF: capi V (artt. 110 e 628 commi 1 e 3 c.p. ); W (artt. 110 e 61 n. 2 c.p. , 4 - 7 I. n. 895 del 1967), fu condannato alla pena complessiva di anni 8 di reclusione e £.
8.000.000 di'multa; REMA Di CASSAUNE -3C10 COMF
Mei :;ita copia studie.:
d_ .
3 ? p. ? 3tti
g 6 11.,1.c. 2005.
CA, r3i-;
CORTE SUPREMA Di CASSAZION
UFFICIO COPIE-- DI AI IZ: capo A (art. 73 - 80 comma 2 cl.P.R n. 309 del Richiesta copia tudil
1990, per la messa in vendita di Kg 5. di cocaina provenienti dalla Co- dal Sig. _r_ELfíi lombia, così riqualificato il capo A della rubrica di accusa); fu condan- per diri 2.4(kte.
nato alla pena complessiva di anni 9 di reclusione e E. 50.000.000 di il ... .... . rsANCELLIERI
multa;
NA ND: capi A - X - Y (tutti sopra specificati), unificati questi ultimi due per continuazione;
fu condannato alla pena complessi- va di anni 15 e mesi 8 di reclusione e ì. 800.000 di multa;
FA RO: capo R (arti. 81 e 110 c.p. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990); fu condannato alla pena complessiva di anni 6 e mesi 8 di reclusione e E. 40.000.000 di multa;
-- GR CO: capo Q ( artt. 81 e 110 c.p. - 73 e 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 stesso d.P.R.); fu condannato alla pena complessiva di anni 6 mesi 4 di reclusione e E. 38.000.000 di multa;
-- NE AN AR: capi A (sopra specificato) e H (art. 74 dP.R. n. 309 del 1990 e art. 81 c.p. 73 e 80 comma 2 detto d.P.R., escluse, per P
il capo H, le aggravanti contestate e i fatti ritenuti unificati per conti- nuazione), X) e Y) (sopra specificati, anch'essi unificati per continuazio- ne); ,fu condannato alla pena complessiva di anni 16 di reclusione e E. 800.000 di multa;
ER ND: capo P (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); fu con- dannato alla pena complessiva di anni 8 di reclusione e E. 50.000.000 di multa;
NO EL: capo A (così riqualificato: violazione degli artt. 81 , 110 c.p. - 73 - 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere offerto in più occasioni, unitamente a TO DI IN, forniture di sostanza stu- pefacente ad alcune persone, sedicenti appartenenti alla "mafia del Brenta", e, nell'episodio del 1° luglio 1994, insieme al RI ed al DI IN, Kg. 3 di cocaina provenienti dalla Calabria); fu condannato alla pena complessiva di anni 8 di reclusione e E. 50.000.000 di multa;
LA RG: O ( artt. 81 , 110 c.p. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi sino al 21 gennaio 1995, in concorso con il ST); fu condannato alla pena complessiva di anni 7 e mesi 4 di reclusione e £. 40.000.000 di multa;
SC AN: capo L ( artt. 81 c.p. e 73 d.P.R.. n. 309 del 1990);
fu condannato alla pena complessiva di anni 7 e mesi 4 di reclusione e E. 40.000.000 di multa.
Tutti i predetti furono condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quelle di mantenimento in carcere durante il pe- riodo di custodia cautelare sofferta;
e furono dichiarati, ad eccezione dél D'RI, interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente durante le espiazione della pena;
per gli imputati RI, ON, NE, ZU E IC fu disposto, altresì, che a pena espiata venissero sottoposti a mi- sura di sicurezza secondo specifiche indicazioni fornite in sentenza.
3. Sull'impugnazione del pubblico ministero, nei confronti di VA RI, VI IC, IO ZU, RO FA, Cosi- mo GR, RG LA e ZO ST, nonché di tutti gli impu- tati, la Corte d'appello di CE, con la sentenza oggi in delibazione, resa il 16 dicembre 1997, depositata il 3 marzo 1998 (e quindi entro il termine di novanta giorni che la Corte si era assegnato), sempre limitando la menzio- ne agli odierni ricorrenti:
(a) dichiarò il RI colpevole del reato di cui agli artt. 81 c.p. , 73 e 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990, così qualificati i fatti contestati ai capi A) e D) dell'imputazione, riunitili per continuazione e con applicazione della pena in anni dodici e mesi sei di reclusione e L. 60.900.000 di multa;
as- solse lo stesso imputato dall'addebito di cui al capo X) con la formula per- ché il fatto non sussiste;
(b) confermò la decisione di primo grado nei riguardi della Josivic;
(c) ridusse la pena inflitta al CosraNzo, per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche, ad anni tre e mesi atto di reclusione e L 25.000.000 CORTE SUPREMA DI CMSAZIUiv_
UFFICIO Chi:4E
Richiesta copia studio dal Sig." Sé- /19 7 DR E
di multa, sostituendo all'interdizione perpetua da pubblici uffici l'interdizio- per d'ritt*
ne temporanea temporanea per anni cinque;
il 2
L EL
(d) riconobbe al ZU le attenuanti generiche, dichiarandole equivalenti alle contestate aggravanti e, avendolo assolto dall'imputazione di cui al ca- po X), con la formula perché il fatto non sussiste, e dall'imputazione di cui al capo Y), per tutti gli episodi diversi dall'acquisto effettuato a Milano il 4 maggio 1994 e dalla detenzione di franchi svizzeri falsi nel giugno 1994, con la formula per non aver commesso il fatto;
pertanto, rideterminò la pena in quella di anni otto di, reclusione e L 42.350.000 di multa;
- (e) confermò la decisione di primo grado nei confronti del D'RI;
(n F--"gt5S riconobbe al DE CO le attenuanti generiche, equivalenti sulle aggra- "AX-395B01-t vanti pur ritenute, in riferimento ai reati di cui ai capi V) e W) e ridetermi- nò la pena in quella di anni quattro di reclusione e L 2.300.000 di multa, sostituendo l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea per anni cinque;
(g) riconobbe al DI AI le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e ridusse la pena ad anni quattro di reclusione e L. 30.000.000 di multa con sostituzione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdi- zione temporanea per anni cinque;
(h) dichiarò il NA colpevole del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione all'episodio del 5 marzo 1994 contestato al capo A) dell'imputazione e lo assolse per non aver commesso il fatto dai re- stanti episodi di cui allo stesso capo;
lo assolse anche dall'imputazione di cui al capo X) con la formula perché il fatto non sussiste;
pertanto, ride- terminò la pena nei riguardi del predetto in anni sette mesi quattro di re- clusione e L. 34.130.000 di multa;
(i) riconobbe al FA le attenuanti generiche e gli ridusse la pena ad anni cinque di reclusione e L. 36.700.000 di multa:
(/) riconobbe al GR le attenuanti generiche e gli ridusse la pena ad anni quattro e mesi quattro di reclusione e 36.700.000 di multa;
CORTE SUPREMA DI ChSSAZIOn
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
(m) dichiarò il NE colpevole del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del dal Sig. 1-1' per diritf 4w0 1990, limitatamente all'episodio del 5 marzo 1994, cosi qualificato il fatto di cui al capo A) e, assoltolo dall'irnputazione di cui al capo X), ridetermi- -717-5Ettliitttai
nò la pena in anni otto di reclusione e L. 40.700.000 di multa;
(n) riconobbe al ER le attenuanti generiche e ridusse la pena ad anni cinque e mesi quattro di reclusione e L. 35.000.000 di multa;
(o) accordò al NO le attenuanti generiche equivalenti e gli ridusse la pena ad anni cinque e mesi quattro di reclusione e L. 36.600.000 di' multa;
(p) riconobbe al LA le attenuanti generiche e gli ridusse la pena ad anni quattro e mesi quattro di reclusione e L. 30.000.000 di multa, sosti- tuendo l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per anni cinque;
(q) riconobbe allo CI le attenuanti generiche e gli ridusse la pena ad anni cinque mesi otto di reclusione e L. 38.000.000 di multa.
4. Alla cognizione della Corte salentina furono proposte numerose que- stioni sia di carattere processuale che di diritto sostanziale, risolte talune secondo gli auspici degli appellanti, per cui possono ritenersi comunque superate, non essendo stata sperimentata impugnazione dall'accusa; altre in senso diverso, sicché, riproposte, a volte anche pedissequamente, della soluzione data dal Giudice a quo ed, eventualmente, delle ragioni esplici- tate se ne parlerà enunciando e discutendo i relativi motivi di ricorso. Infatti, tutti gli imputati sopra indicati hanno proposto ricorso per cassa- zione contestualmente enunciandone i motivi a sostegno, taluni a mezzo dei propri difensori, altri personalmente.
5. VA RI, con atti di data 20 e 23 aprile 1998, a mezzo del difensore, deduce due mezzi di annullamento della sentenza impu- gnata.
5.1. Con il primo denunzia la violazione degli artt. 267 comma 1 in rela- zione agli artt. 125 comma 3, 185 comma 1 e 271 c.p.p. . CORT E SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIERichiesta
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per diritti L, Z (2043
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Richiesta copia studi(
dal Sig. 61P 1 /13 /4 Reiterando doglianza già prospettata . alla Corte del merito attraverso per dir* L 2itacto
l'impugnazione dell'ordinanza dibattimentale del 17 giugno 1996 resa dal LOLLiQorj IL E
Giudice di primo grado (reiettiva di eccezione specificamente dedotta dalla -7-77:02
difesa), si duole per l'assunta difettosa motivazione dei provvedirrienti con i quali furono disposte (o convalidate) lé intercettazioni telefoniche ed am- bientali furono autorizzate le relative proroghe, deducendone inutilizzabi- lità dei risultati investigativi e probatori scaturiti da tali mezzi d'indagine. Il ricorrente, pur convenendo con l'osservazione sviluppata dal Giudice a quo, secondo la quale i decreti di cui si discute non hanno bisogno di una motivazione analitica, sostiene che non potrebbe giudicarsi sufficiente il semplice ed acritico rinvio all'atto di richiesta del pubblico ministero, ovve- ro, addirittura, al documento prodotto dall'organo di polizia giudiziaria per segnalare l'opportunità dell'attivazione del mezzo captativo delle comuni- cazioni altrui.
Al riguardo viene richiamata la giurisprudenza costituzionale é quella di queste Sezioni unite, in particolare la sentenza "Monteleone" del 27 marzo 1996, unitamente ad ampia citazione dei guadagni della dottrina proces- sualpenalistica che ha trattato l'argomento.
Passando al giudizio sugli specifici documenti del processo, il deducente conclude evidenziando come, a suo parere, i provvedimenti de quibus sa- rebbero privi di quella "minima motivazione" indispensabile a chiarire le ragioni del provvedimento, risolvendosi nella semplice riproduzione, in se- de di convalida, del contenuto della richiesta avanzata dalla polizia giudi- ziaria al pubblico ministero.
5.2. Con il secondo mezzo di annullamento, il ricorrente denunzia la violazione ed errata applicazione dell'art. 80 comma 2 del d.P.R.9 ottobre 1990 n. 309, in tema di aggravante speciale dell'ingente quantità della so- stanza stupefacente oggetto di imputazione.
Al riguardo, il deducente richiama variegata giurisprudenza della Cassa- zione per concludere che nel caso di specie, quanto ad addebiti ritenuti fondati nei 'suoi riguardi, sarebbe carente l'accertamento sui parametri CORTE SUPREMA DI CMSAZIONI
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Richiesta c..ia studio dal gig U 19/sfé.
valutativi della quantità ingente in relazione alla mancata verifica delle ca- per dirit L. 2409°
ratteristiche organolettiche della sostanza commerciata e del relativo con- .111I/0011.. IL CANCELLIERI
tenuto in termini di sostanza attiva pura contenuta nonché all'ampiezza e alla capacità di assorbimento del mercato.
Il ricorrente critica, altresì, l'apparato giustificativo fornito dalla Corte territoriale sul punto, là dove furono evidenziati elementi induttivi dai quali il Giudice a quo ritenne di poter trarre argomenti di convincimento quanto a contenuto di principio attivo e, quindi, al giudizio sull'aggravante conte- stata e ritenuta.
5.3. Con ulteriore atto del 24 aprile 1998, l'altro difensore del preve- nuto deduce ulteriore violazione di legge e difetto di motivazione della sentenza impugnata.
La doglianza concerne il giudizio sul diniego dell'attenuante generica:
secondo il deducente sarebbe stata obliterata la considerazione di circo- stanze meritevoli di attenzione, quale la confessione.
6. Il difensore di VI IC, con atto di data 22 aprile 1998, deduce p. quattro mezzi di annullamento, di cui uno in rito e gli altri sul merito del- l'accusa.
6.1. Con il primo mezzo si denunzia violazione degli artt. 267, 125 comma 3, 185 comma 1 e 271 c.p.p. , e vizio di motivazione al riguardo di analoga doglianza già dedotta in sede di gravame. CORTESUPREMA1KASS1 uFFicio COPII
La censura concerne il problema della motivazione dei prowedimenti Richiesta ?opia s dispositivi di intercettazioni telefoniche o ambientali e delle relative proro- dal Sig. h 19E:g ghe owero ed anche, dei prowedimeriti di convalida di intercettazioni di- dirit 14.0 sposte in via d'urgenza dal pubblico ministero. La critica difensiva risulta 11L i CAN EL
ampliata rispetto a quella sviluppata a difesa del Primavera, poiché con- cerne non solo gli aspetti più propriamente motivazionali dei singoli prov- vedimenti, ma anche la contestazione circa la presenza in atti, al momento dell'adozione dei relativi prowedimenti, di elementi indizianti di spessore tale da giustificare la decisione di accoglimento delle richieste degli organi dell'investigazione.:10b
di
Sul punto si evidenzia la - ritenuta - non pertinenza ed anzi assurdità dei sospetti ventilati dall'organo di polizia giudiziaria che, partendo da' pre- sunto traffico di armi addebitato da certo AL, nei confronti del quale non sarebbero state disposte intercettazioni d'alcun genere, perverrebbe, con salto logico, alla supposizione che il RI potesse trovarsi in contatto con detta persona. Così, al sospetto degli inquirenti il deducente oppone il sospetto di una invenzione tesa a giustificare l'intrusione nelle private comunicazioni dei coniugi RI - JOSEVIC. Per l'ulteriore articolazione censoria il motivo segue la linea razionale già esposta quanto all'analogo motivo proposto in difesa del RI* .
6.2. Con il secondo mezzo di annullamento si deduce errata applicazio- ne 'dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione per carenza, illogicità e contraddittorietà.
riproposto, quasi pedissequamente, il discorso giustificativo offerto, senza successo, in sede di appello alla Corte territoriale, alla quale era -stata segnalata la condizione di subordinazione della ricorrente, per affec- tio rispetto al marito VA RI, dal quale ella sarebbe stata indotta a tenere comportamenti che potrebbero apparire concorrenti - rispetto all'attività illecita da costui svolta - ma, in realtà, in null'altro si sarebbero risolti che, al massimo, in connivenza condizionata dal rapporto di coniugo, interpretato in senso molto patriarcale. Sul punto, peraltro, la Corte salentina aveva fornito articolate motivazioni dissenzienti, facendo riferimento a non poche specifiche circostanze dalla considerazione delle quali quel Giudice trasse la convinzione di attività concorrente penalmente punibile svolta dalla ricorrente con piena autonomia.
6.3. Con il terzo mezzo di annullamento la ricorrente denunzia inosser- vanza dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione sul punto. La censura concerne il giudizio di valore sulla base del quale il Giudice del merito ritenne la prevenuta non meritevole di ulteriore attenuazione di pena;
non sarebbe stata considerata, secondo la deducente, la condizione di subordinazione all'invadente marito.CORTE SUPREMA DI CASSA UFF! IO COPIE
6.4. Con il quarto mezzo di ricorso la ricorrente denunzia inosservanza ed errata applicazione dell'aggravante speciale di cui all'art. 80 comma 2 ?,1 t T ...........
d.P.R. n. 309 del 1990. IL CANCELLA
Sostanzialmente, la censura reitera l'ordito giustificativo apprestato a sostegno dell'analogo motivo di ricorso èsperito a difesa del RI.
7. ZO ST, a mezzo del difensore e con atto di data 17 aprile 1998, deduce tre mezzi di annullamento.
7.1. Con il primo mezzo denunzia mancanza ed illogicità della motiva- zione, dolendosi perché la Corte non ritenne di aderire alla tesi difensiva che aveva ventilato l'uso personale quanto alla detenzione di 50 grammi di ? cocaina;
considerazioni logiche di vario profilo avrebbero dovuto, invece, portare all'accoglimento della tesi difensiva.
7.2. Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente denunzia inos- servanza ed erronea applicazione della normativa penale contemplata nel testo unico sulle sostanze stupefacenti con riferimento sal d.P.R. n. 171 del 1993, esecutivo degli esiti del referendum abrogativo dell'aprile 1993. Si sostiene che, secondo la vigente legislazione, è lecita la detenzione di sostanza stupefacente per uso personale indipendentemente dalla qualità e quantità posseduta.
Poi, a sostegno della dedotta destinazione all'uso personale della so- stanza indicata nel capo di accusa, il ricorrente reitera considerazioni svolte nel precedente motivo e stigmatizza come illogica la supposizione, .. ventilata dal Giudice a quo, secondo la quale il prevenuto si sarebbe por- 111408 tato da Catania a CE per acquistare la droga da poi spacciare, presumi- 1094-:
bilmente, nella sua città. Mi~e , 111402109g-:::
7.3. Con il breve terzo mezzo di annullamento il deducente denuncia I'd1-1114.08108:
difetto di motivazione e violazione del comma 5 dell'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, sostenendo che il Giudice del merito non avrebbe fornito ade- 9140810ar guato supporto razionale alla decisione di diniego dell'attenuante speciale la cui ricorrenza sarebbe provata in atti. A-14081 oca- A1408-1090 8. IO ZU, tramite il difensore e con atto di data 8 aprile 1998, deduce otto mezzi di annullamento della sentenza impugnata.
8.1. Con il primo mezzo il ricorrente contesta la utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, stante la ritenuta mancanza di motivazione dei relativi decreti dispositivi del mezzo di acquisizione della prova, di quelli di convalida di prowedimenti d'urgenza disposti dal pubbli- co ministero, di quelli autorizzanti la proroga;
il tutto ai sensi del combi- nato disposto di cui agli artt. 267 e 271 c.p.p. . Dopo un'ampia premessa, di profilo teorico sull'esigenza di motivazione dei provvedimenti de quibus, e di carattere dottrinario sugli aspetti conte- nutistici della stessa, richiamando molteplici deCisioni di questa Corte sulla tematica, sempre più spinosa man mano che le esigenze investigative indi- rizzano alla massima utilizzazione del sistema captativo, il deducente passa all'esame del contenuto motivazionale di alcuni prowedimenti, tra quelli presenti in atti, per concludere nel senso dell'insufficienza, inidoneità, in- congruenza razionale, rispetto agli elementi indizianti,in atti, dell'apparato giustificativo. Per taluni altri analoghi provvedimenti il deducente evidenzia lo scorretto uso di formule motivazionali per relationem, non ammissibile nella delicata materia, stante la copertura costituzionale del diritto di riser- vatezza della vita privata di ciascun cittadino.
Particolare impegno profonde il deducente, poi, per dimostrare la non coerenza logico-argomentativa tra gli elementi indizianti presenti nel pro- cedimento comunque punto di riferimento nei prowedinnenti del giudice, e l'esigenza giustificativa tipizzata nella norma, quanto al sostegno legitti- mante l'utilizzo investigativo e probatorio del mezzo di acquisizione della prova di cui si parla. Pervenendo, comunque, alla conclusione secondo la quale i risultati delle intercettazioni presenti in atti non sarebbero utilizza- bili e, poiché il sostegno probatorio della decisione di condanna si fonda essenzialmente su tali risultati, verrebbe piana l'auspicata conclusione di accoglimento della richiesta di annullamento della sentenza impugnata. L 12
v
8.2. Con il secondo mezzo di censura il deducente denunzia: " Inos- servanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 516 e 522 c.p.p. e correlativa mancanza e manifesta illogicità della motivazione ".
Si contesta, con ampio apparato di Sostegno, la correttezza procedi- mentale della riqualificazione del capo A) di imputazione, laddove, parten- do dall'addebito di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), il Giu- dice censurato pervenne all'affermazione di responsabilità penale di deten- zione a fine di spaccio di Kgr. 5 di cocaina provenienti dalla Columbia (art. 73 stesso d.P.R.).
Secondo il deducente tale operazione logica sarebbe in contrasto con le disposizioni attinenti la corrispondenza tra contestato e giudicato e avreb- be imposto, emergendo un fatto nuovo, la trasinissione degli atti al pubbli- co ministero. Per questo la sentenza sarebbe nulla, tanto più che, trattata la delicata questione in sede di discussione innanzi alla Corte di ,CE, questa non ne fece seguire una esplicitazione razionale.
8.3. Con il terzo mezzo di annullamento si deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 73 e 80 comma 2 del d.P.R. n: 309 dei 1990 [come veniente dalla riqualifica- zione del capo A) della rubrica, di cui al precedente motivo], nonché inos- servanza ed erronea applicazione della disposizione ex art. 73 detto d.P.R. n. 309. La censura concerne l'apparato razionale quanto a ritenuta serietà dell'accordo d'importazione della rilevante quantità, di sostanza tossica sia in positivo, vale a dire della congruenza e correttezza della prova indiziaria, sia in negativo, come giustificazione della implicitamente ritenuta inatten- dibilità delle prove contrarie, secondo il parametro delineato dall'art. 546 comma 1 lett. e) c.p.p.. L'articolazione del motivo di censura si sposta sulla discussione della funzione e, quindi del contenuto, dell'apparato giustifica- tivo che il giudice ha obbligo di fornire a sostegno della sua decisione. , Sulla base di principi più volte affermati dalla Corte si passa, poi, alla mi- CORTE SUPREMA DI CASSAZIO
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nuziosa verifica, punto per punto, della congruità dell'apparato -motivazio-per diritti L.
nale rispetto agli elementi indizianti o probatori ritenuti presenti in atti, coni particolare riferimento all'interpretazione da dare .ad alcune frasi estratte dalle intercettazioni telefoniche. In particolare, sarebbe priva di sostegno probatorio la convinzione maturata da entrambi i giudici del merito quanto all'incontro che sarebbe avvenuto tra il ricorrente ZU e il RI in CE, laddove, invece, gli elementi probatori esibiti indirizzerebbero in senso diverso;
comunque, si verificherebbe una non convergenza di ele- menti in fatto tale da minare alla base la validità dimostrativa della prova indiziaria.
8.4. Con il quarto mezzo si denunzia: Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'impu- tato per il delitto di cui all'art. 73 (e, limitatamente al fatto commesso il 31 ottobre 1994, all'art. 80 comma 2) d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento agli episodi di cui al capo G) di motivazione. Si contesta la correttezza del processo identificativo della prova fondata su elementi incerti o quanto meno solo verosimiglianti, sicché questi, per la loro equivocità, non sareb- aliffirelnI?
bero idonei a fondare il procedimento inferenziale proprio alla prova indi- ziarla che, per venire all'accertamento del fatto ignoto deve partire da elementi indiretti sì ma certi e non solo probabili. Anche per l'episodio del 31 ottobre 1994 il deducente ritiene inidoneo l'apparato probatorio esibito da entrambi i giudici del merito per essere state utilizzati risultati di inter- cettazioni telefoniche dal significato non univoco. Similmente, a riguardo dell'episodio del 12 dicembre 1994 (di acquisto di 300 grammi di cocaina in Calabria), per il quale, sia le intercettazioni telefoniche ed ambientali come i verbali relativi ai servizi di osservazione diretta da parte di perso- nale di polizia giudiziaria, risulterebbero del tutto inidonei a sostenere la decisione. Anche la prova sull'episodio del 25 marzo 1995, costituita da plurimè intercettazioni ambientali, sarebbe costruita su indizi privi dei re- quisiti della gravità e della precisione e sarebbe fondata su verosimiglianze del tutto improbabili.r
SUPREMik COLiú,b,4
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8.5. Con il quinto mezzo si deduce inosservanza ed erronea applicazio-pald e'rSdiigr:ti. .. . 2( coo ne dell'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990 e correlativa mancanza o11 _____________ ? --'-±0-ar-
C:ANCELLIERF
manifesta illogicità della motivazione sul punto. La censura riguarda la ri- tenuta sussistenza dell'aggravante della ingente quantità di sostanza stu- pefacente in relazione agli episodi del 31 ottobre 1994 (acquisto di 650 grammi circa di cocaina al 43,83% di purezza). Richiamate plurime deci- sioni di questa Corte sulla problematica anche con riferimento alle fatti- specie di volta in volta esaminate, ed evidenziato l'apparato razionale for- ftt.13211313,2
nito dal giudice censurato, il deducente perviene alla convinzione che, sia Atigi Q9U- 1-1
in linea di diritto come sotto l'aspetto motivazionale, laddove la Corte sa- lentina avrebbe compattato più episodi per farne un unico coacervo quan- titativo, la decisione impugnata non potrebbe essere confermata.
8.6. Con il sesto mezzo di annullamento si deducono vizi di motivazio- ne quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all' art. 453 c.p. , per come rubricato al capo Y) d'imputazione (spendita dii monete fal-
sificate). Secondo il deducente la Corte territoriale non avrebbe dato conto di alcuni elementi valutativi idonei ad escludere la prova della consapevo - lezza del ricorrente circa la falsità dei dollari USA acquistati a Milano del tutto occasionalmente. La motivazione, sul punto, sarebbe generica e anzi, sotto certi profili, indurrebbe a ritenere escluso l'elemento soggettivo del reato.
8.7. Con il settimo motivo si denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di equivalenza dell'attenuante generica, pur riconosciuta dalla Corte per non meglio specificati motivi di carattere soggettivo.
8.8. Con l'ottavo mezzo si deduce vizio di motivazione quanto al man- cato riconoscimento del vincolo di continuazione tra il delitto di cui al capo YM art.453 c.p. : spéndita di monete falsificate] e i reati in tema di com- mercio di sostanze stupefacenti [capi A) e G)]. Sarebbe errata la giustifica- zione di diniego fornita dalla Corte sulla base della mancata indicazione, con il motivo di appello, degli indici fattuali a sostegno della richiesta, per- nn?nn ché nell'elaborato di gravame sarebbe stato invece posto in rilievo la con- testualità cronologica e l'interdipendenza funzionale tra i reati dei quali si chiese la unificazione sotto il vincolo dell'identità del disegno criminoso. ' 9. EL D'RI, tramite il difensore e con atto di data 30 aprile 1998, deduce nullità della sentenza e.vizio di motivazione per errata appli- cazione della legge penale, evidenziando come mancherebbe in atti la pro- va dell'avvenuta consegna al ricorrente di dollari falsificati, posto che il te- nore della telefonata intercettata, sulla base della quale sarebbe stata li- quidata la posizione del ricorrente, risulterebbe, a suo giudizio, inidoneo a ?
provare la responsabilità penale per il fatto contestato. 10. AF DE CO, tramite, i difensori, con atto di data 24 aprile 1998, deduce due mezzi di annullamento.
10.1. Con il primo ,denunzia inosservanza ed erronea applicazione del- l' art. 34 c.p.p. , con riferimento all'art. 36 stesso codice. I deducenti fanno osservare come tutti i componenti il Collegio giudicante avrebbero dovuto astenersi dal prendere cognizione del processo di merito a carico del ricor- rente, perché il presidente (dott. Buffa) aveva partecipato a comporre il tribunale de fibettaie ex art. 310 c.p.p. nella procedura concernente esso De Marco. Non sarebbe stata sufficiente l'astensione parziale autonoma- mente dichiarata dal dott. Buffa.
11.2. Con il secondo mezzo si denunzia inosservanza dell' art. 129 c.p.p. ed errata applicazione dell' art. 81 c.p. nonché motivazione càrente,
illogica e contraddittoria sul punto. Nonostante il ricorrente avesse, in sede di appello e secondo il rito di cui all' art. 599 c.p.p. , rinunciato ai motivi di merito e chiesto ed ottenuto l'applicazione della pena concordata con il procuratore generale d'udienza, tuttavia, secondo il deducente, al Giudice sarebbe spettato l'obbligo di dichiarare la mancanza di prova a riguardo dell'accusa per effetto dell'acquisizione di un documento da cui risultereb- be la statura del soma del prevenuto, la quale sarebbe diversa da quella indicata in atti;
inoltre, non sarebbe stata data giustificazione quanto al- CORTE SUPREMAl'entità della pena inflitta per continuazione, benché concordata. ur Richies copia s dal Sig.
per diritti L.
ii3.o.......
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12. IZ Di AI, tramite il difensore, con atto di data 20 aprile ..,,ria,(torl 1998, deduce due mezzi di annullamento.
12.1. Con il primo denunzia violazione dell'art. 267 comma 1, in rela- ' (; M( 2fird" zione agli artt. 125 comma 3, 185 comma 1 e 271 c.p.p. . Secondo il dedu- cente tutti i provvedimenti concernenti le intercettazioni telefoniche e quelle ambientali sarebbero carenti di apparato giustificativo e basati sul- l'assunta, ma inesistente, sufficienza di elementi indizianti del tipo e del grado previsti dalla legge. ,
12.2. Con il secondo mezzo si denunzia violazione dell' art. 521 c.p.p. con riferimento all'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990 e carenza, illo- win LiAE52049,8:t gicità e contraddittorietà di motivazione sul punto. Da una parte, riqualifi- cando il fatto contestato al capo A) [art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990: asso- n ciazione per delinquere a fini di spaccio] in quello di cui all'art. 73 stesso d.P.R. sarebbe stata operata una non consentita mutazione della contesta- zione in violazione della richiamata disposizione di legge;
dall'altro canto, sarebbe stata ritenuta l'aggravante dell'ingente quantità in una fattispecie (commercio di Kgr. 5 di cocaina) oggettivamente non grave e comunque con sostegno motivazionale viziato. Al riguardo, il deducente propone al- l'attenzione della Corte le stesse indicazioni giurisprudenziali ed argomen- tative sviluppate a sostegno del ricorso proposto nell'interesse della JosEvic.
13. ND NA, con un primo atto di data 29 aprile 1998, a mezzo del primo difensore (avv. Pansini), deduce due mezzi di annulla- mento.
13.1. Con il primo denunzia violazione degli artt. 267, 271, 526, 546 comma 1 lett. e), 598 c.p.p. per erronea applicazione della legge proces- suale e vizi di motivazione quanto ad utilizzazione dei risultati di intercetta- zioni telefoniche e ambientali acquisiti in violazione dei divieti di legge. Il deducente ritiene inidonea la motivazione apprestata a sostegno dei de- creti de quibus, specie quanto a quelli autorizzanti la proroga delle opera- zioni di intercettazione, per genericità e rinvio non ricettizio alla motivazio-
ne di precedenti analoghi provvedimenti.
13.2. Con il secondo mezzo deduce violazione degli artt. 192 comma . 2, 546 comma 1 lett. e) e 589 c.p.p. in punto mancanza, illogicità, erro- neità della motivazione sulla ricostruzione delle vicende fondanti la re- sponsabilità dell'imputato; La censura concerne l'aspetto, per così dire, so- stanzialistico della prova dedotta dai risultati delle intercettazioni telefoni- che ed ambientali, i quali sarebbero da qualificare non certi ed anzi equi- voci e, come tali, sarebbero inidonei a fondare la responsabilità penale del prevenuto.
Tramite l'altro difensore, con atto di data 30 aprile 1998, si deducono altri tre mezzi di annullamento della sentenza impugnata. 13. 3. Con il primo si denunzia la violazione degli artt. 267 e 269 c.p.p. in tema utilizzo dei risultati delle intercettazioni telefoniche o ambientali. Si censura la decisione della Corte territoriale di diniego all'esercizio del di- ritto di riascolto ed eventuale trasposizione delle bobine registrate che, se- condo il ricorrente, dovrebbero essere sempre tenute a disposizione della difesa. Sul punto la motivazione giustificativa fornita dalla Corte sarebbe da giudicare errata.
13.4, Con il secondo mezzo si denunzia violazione dell' art. 521 c.p.p. e manifesta carenza ed illogicità della motivazione in punto affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione al reato sul A) della rubrica. Da un canto, si esprime doglianza quanto alla rielaborazione del fatto di cui al capo A) ridefinito nell'àmbito della fattispecie di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; dall'altro canto, si critica la valutazione del materiale pro- batorio evidenziando come la responsabilità penale sarebbe stata fondata sulla base di un colloquio intercettato dalla corretta comprensione del te- nore del quale sarebbe dovuto dedursi, invece, la estraneità del ricorrente al traffico illecito perpetrato da altri.
13.5. Con il terzo mezzo si denunzia carenza ed illogicità della motiva- zione quanto ad affermazione di responsabilità in ordine al fatto di cui al capo Y) (spendita di monete falsificate). Secondo il deducente, poiché il ri-
corrente fu assolto dal reato associativo di cui al capo X) (associazione fi- nalizzata all'illecito commercio di monete false), sarebbe dovuto, ugual- mente, essere mandato assolto dal fatto specifico. Sul .punto la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione.
14. RO FA, con atto di data 28 aprile 1998, attraverso il proprio difensore, deduce tre mezzi di annullamento della sentenza impu- gnata.
14.1. Con il primo denunzia l'inutilizzabilità dei risultati delle intercetta- zioni telefoniche ed ambientali per mancanza di motivazione dei relativi decreti dispositivi, di convalida e di proroga, ai sensi del combinato dispo- sto di cui agli artt. 267 e 271 c.p.p. . Dopo un'ampia premessa sull'esigenza teorica della motivazione dei prowedimenti de quibus e di carattere dottri- nario sugli aspetti contenutistici degli stessi, richiamando molteplici deci- sioni di questa Corte sulla tematica sempre più martoriata man mano che le esigenze investigative si indirizzano alla massima utilizzazione del siste- ma captativo, il deducente passa all'esame del éontenuto motivazionale di alcuni prowedimenti, tra quelli presenti in atti, per conCludere nel senso della insufficienza, inidoneità, incongruenza, rispetto agli elementi indi- zianti in atti, dell'apparato razionale e, per taluni anche nel senso della non correttezza dell'uso di formule giustificative con rinvio per: relationem. Par- ticolare impegno profonde il deducente per dimostrare la non coerenza lo- gico-argomentativa tra gli elementi indizianti presenti nel procedimento e comunque oggetto di referenza da parte del giudice e l'esigenza giustifica- tiva tipizzata nella norma, quanto al sostegno legittimante l'utilizzo investi- gativo e probatorio del mezzo di acquisizione della prova di cui si parla. Dopo avere citato il contenuto motivazionale di alcuni decreti allegati agli atti, il deducente perviene alla conclusione secondo la quale i risultati delle intercettazioni presenti nel processo non sarebbero utilizzabili e, poiché il sostegno probatorio della decisione di condanna si fonda essenzialmente oe-? su tali risultati, verrebbe piano l'accoglimento della richiesta di annulla- mento della sentenza impugnata.
14.2. Con il secondo mezzo si denunzia nullità della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'art. 546 comma 1 lett. e) c.p.p., quanto all'affermazione di responsabilità per le ipotesi di spaccio di sostanza stupefacente per le quali fu ritenuta, la continuazione interna. Il deducente si duole perché la Corte territoriale avrebbe omesso di prendere in considerazione specifici punti trattati con i motivi di appello: - quanto alla carenza di elementi probatori dell'attività di spaccio addebitata dal ricorrente, stante l'inidoneità a tal fine della telefo- nata del 17 gennaio 1995; - quanto alla denunziata incapacità del ricor- rente per l'attuazione di siffatta attività, come risulterebbe da dichiarazioni intercettate;
- quanto alla sussistenza dei vari episodi fondati su elementi del tutto evanescenti, ma non correttamente giudicati idonei a giustificare l'affermazione di responsabilità e, quindi, successivamente, la unificazione di tutti gli episodi sotto il vincolo della continuazione. 14.3. Con il terzo mezzo di annullamento si denunzia nullità della sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione degli artt.132 e 133 c.p. e difettosa motivazione quanto alla determinazione del re-
gime sanzionatorio, essendo state pretermesse, in violazione della regola di cui all'art. 546 comma 1 lett e) c.p.p., le diverse, più favorevoli, conside- razioni pur prospettate dalla parte.
15. CO GR, con atto di data 29 aprile 1998 ed a mezzo del di- fensore, deduce due mezzi di annullamento.
15.1. Con il primo denunzia violazione degli artt. 185 , 261 , 266 , 267 e 271 c.p.p. e correlativa difettosa motivazione quanto a ritenuta utilizzabi- lità dei risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali per carenza o inidoneità o inadeguatezza della motivazione'a sostegno dei prowedinnenti che disposero i mezzi di acquisizione della prova, autorizzarono la proroga o convalidano di quelli emessi d'urgenza; e ciò, sia con riferimento all'esi- stenza di una apparato indiziario del grado richiesto dalla legge, sia quanto a indispensabilità della caPtazione per proseguire nelle indagini. Inoltre, le motivazioni di cui si parla sarebbe minate anche da illogicità e da inade- guati riferimenti probatori. Trattando l'inutilizzabilità sotto il profilo della nullità, il deducente ritiene applicabile anche la regola di cui all' art. 185 c.p.p. per effetto della quale ogni atto successivo all'atto nullo sarebbe travolto dalla stessa sanzione processuale.
15.2. Con il secondo mezzo si denunzia violazione degli artt. 125 e 192 c.p.p. e vizi di motivazione in relazione all'apparato probatorio, estratto da indizi, e al relativo sostegno razionale in relazione all'affermazione di pe- nale responsabilità. Gli elementi estraibili dai colloqui intercettati, a dire del ricorrente, non sarebbero idonei e sufficienti al riguardo. 16. AN AR NE, tramite il primo difensore (avv. LL), con atto di data 18 aprile 1998, deduce quattro mezzi di annullamento. 16.1. Con il primo denunzia violazione dell' art. 521 c.p.p. e carenza di motivazione quanto alla conversione del fatto di cui al capo.A) della rubrica in quello di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, laddove invece, a mente dell' art. 521 c.p.p. , si sarebbe dovuto prendere atto dell'emergere di un fatto diverso e disporre in conseguenza. D'altra parte, sempre secondo il deducente, l'apparato probatorio, estratto da equivoci elementi indizianti, risulterebbe inidoneo a fondare la decisione di responsabilità, 'quale rite- nuta dal Giudice censurato.
16.2. Con il secondo mezzo di annullamento si denunzia carenza ed illogicità della motivazione relativamente al capo H) d'imputazione. L'in- comprensibilità dei colloqui intercettati come la insignificanza delle osser- vazioni dirette di polizia giudiziaria avrebbero dovuto portare a un sicuro proscioglimento del prevenuto, piuttosto che alla condanna. 16.3. Con il terzo mezzo si denunzia violazione del comma 2 dell'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, quanto a ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità non deducibile da alcun elemento probatorio in atti correttamente utilizzabile.16.4. Con il quarto mezzo si denunzia vizio di motivazione quanto al-
l'affermazione di responsabilità in ordine al fatto di cui al capo Y): l'assolu- zione dall'imputazione di cui al capo X) (fatto associativo) sarebbe ? dovuto essere estesa anche all'altro capo in quanto imputazioni tra loro collegate. Tramite l'altro difensore (aw. Marazzita), con atto del 30 aprile 1998, si deducono ulteriori cinque motivi di annullamento della sentenza impu- gnata.
16.5. Con il primo mezzo si denunzia violazione dell'art. 267 comma 1, in relazione agli artt. 125 comma 3, 185 comma 1 e 271, c.p.p.. La critica ? del deducente riguarda l'ordinanza dibattimentale di primo grado del 17 giugno 1996, con la quale furono rigettate le richieste di declaratoria d'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali per difettosità dell'apparato motivazionale dei decreti che le avevano auto- rizzate o convalidate o prorogate. Al riguardo si fa riferimento a giurispru- denza della Corte e si sostiene che siffatta invalidità dovrebbe essere trat- tata alla stregua della normativa sulle nullità con. gli -effetti, a cascata, di cui all'art. 185 comma I c.p.p.
16.6. Con il secondo motivo si denunzia carenza di motivazione in or- dine all'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990, in tema di ritenuta ingente quantità della sostanza stupefacente trattata ben- ché non fosse stato possibile accertare le caratteristiche organolettiche della sostanza stessa e quindi individuare, probatoriamente, uno dei para- metri indispensabili per addivenire al relativo giudizio. 16.7. Con il terzo motivo di ricorso si deduce contraddittorietà e caren- za di motivazione con riferimento alla responsabilità penale quanto ai capi A) [limitatamente all'episodio del 5 marzo 1994], H) e Y) della rubrica d'accusa. Il deducente, in ordine al primo capo, sostiene che il fatto sia da attribuire ad altri soggetti;
quanto al capo H), giudica carente la prova della commissione del fatto;
e, quanto all'ultimo addebito, evidenzia la mancanza di spiegazione sul perché il prevenuto, ove consapevole della 22 01.
falsità delle monete, si sarebbe arrischiato a cambiare le banconote presso istitúti di credito e cambiavalute.
16.8. Con il quarto motivo di ricorso si denunzia difetto di motivazione quanto al diniego del riconoscimento della continuazione tra i reati in ad- debito per omessa considerazione del contesto delittuoso sia sotto l'aspetto cronologico che sotto quello programmatico. 16.9. Con il quinto motivo si denunzia difettosa motivazione quanto al diniego dell'attenuante generica e alla determinazione del regime sanzio- natorio, non attestato sul minimo della pena. Per giustificare la decisione, quale adottata dal Giudice del merito, Sarebbero stati utilizzati gli stessi elementi considerati per valutare la gravità dei fatti. 17. ND ER, con atto di data 20 aprile 1998, a mezzo del difensore, deduce due mezzi di annullamento della sentenza impugnata. 17.1. Con il primo motivo denunzia violazione degli artt. 267 , 271 e 191 c.p.p. con riferimento all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. La critica con- cerne la motivazione dei provvedimenti di autorizzazione, di proroga o di convalida delle intercettazioni telefoniche e ambientali, giudicata inade- guata e non corrispondente ai canoni logici tipizzati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.
17.2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia vizio di motivazione quanto all'affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui al- l'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, anche in relazione 'alla disposizione del- l' art. 530 c.p.p. . Infatti, sostiene il deducente, molteplici ragioni di perples- sità, specie in relazione al nomignolo attribuito al prevenuto ("u UB op- pure "u O") avrebbero dovuto Condurre il Giudice del merito all'adozio- ne di formula di proscioglimento, almeno ai sensi del comma 2 dell' art.530 c.p.p. . La Corte territoriale si sarebbe arrischiata in troppe deduzioni di carattere contraddittorio ed ipotetico, sicché giustificata risulterebbe la ri- chiesta di annullamento della sentenza per difettosa motivazione.18. EL NO, con atto di data 18 aprile 1998, a mezzo del suo difensore, deduce cinque motivi di annullamento della sentenza impugna- ta.
18.1. Con il primo mezzo di annullamento denunzia violazione dell'art. 267 comma 1, in relazione agli artt. 125 comma 3, 185 comma 1 e 271, c.p.p.. La critica del deducente riguarda l'ordinanza dibattimentale, resa nel giudizio di primo grado 11 17 giugno 1996, con la quale furono rigettate le richieste di declaratoria d'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali per difettosità dell'apparato motivazionale dei decreti che le avevano autorizzate o convalidate e prorogate. Al riguardo si fa riferimento a giurisprudenza di quesa Corte e si sostiene che siffatta in- validità dovrebbe essere trattata alla stregua della normativa sulle nullità con gli effetti a ricaduta di cui all' art. 185 comma 1 c.p.p. 18.2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione degli artt.521 e 522 c.p.p. quanto a riqualificazione dell'addebito di reato associativo in condotta di illecito commercio di sostanze stupefacenti (Capo A); si sa- rebbe. verificato uno stravolgimento in fatto causa di lesione dei diritti della difesa.
18.3. Con il terzo mezzo di annullamento si denunzia carenza di moti- vazione quanto all'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990. La mancata individuazione delle qualità organolettiche della sostan- za, in termini di contenuto percentuale di principio attivo, non potrebbe giustificare la ritenuta aggravante.
18.4. Con il quarto motivo si denunzia , difetto di motivazione quanto all'apparato razionale di sostegno della decisione di affermazione di penale responsabilità fondata su elementi inattendibili, quali quelli venienti dal- l'interrogatorio del coimputato Luc, e dal contenuto di colloqui telefonici intrattenuti dal RI con la moglie. Non si sarebbe considerato, a dire del deducente, che nei confronti del prevenuto non fu mai eseguito alcun sequestro di sostanza stupefacente, sicché tutta l'accusa sarebbe fondata solo su parole.18.5. Con il quinto motivo si denunzia difettosa motivazione quanto al mancato riconoscimento della prevalenza dell'attenuante generica e alla determinazione del regime sanzionatorio, non attestato sul minimo della pena. Per giustificare la decisione sarebbero stati utilizzati gli stessi ele- menti considerati per valutare la gravità dei fatti. 19. RG LA, con un primo atto d'impugnazione, di data 22 aprile 1998, a mezzo del difensore aw. GL, deduce quattro motivi di annullamento della sentenza impugnata.
19.1. Con il primo mezzo denunzia violazione dell' art. 266 c.p.p. . La critica del deducente riguarda l'ordinanza dibattimentale, resa nel giudizio di primo grado 1117 giugno 1996, già oggetto di appello, con la quale fu- rono rigettate le richieste di declaratoria d'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali per difettosità dell'apparato moti- vazionale dei decreti che le avevano autorizzate o convalidate e prorogate. Al riguardo si fa riferimento a giurisprudenza della Corte di legittimità per sostenere l'esigenza di compiuta e accurata motivazione su tutti gli ele- menti fondanti e giustificanti l'intrusione nella vita privata e di relazione sociale del singolo, sia quanto all'apparato indiziario già acquisito all'inve- stigazione, sia quanto a pertinenza dei risultati che si intendono consegui- re attraverso l'utilizzo del mezzo captativo, sia quanto a indispensabilità del mezzo di ricerca della prova da autorizzare.
19.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denunzia violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. , quanto a riqualificazione dell'addebito di reato associativo in fatto di illecito commercio di sostanza stupefacente (capo A): si sarebbe giudicato su un fatto mai contestato e con modalità tali da ledere i diritti della difesa, dovendosi escludere l'ipotizzabilità di una mi- gliore riqualificazione giuridica della contestazione, come avrebbe assunto la Corte territoriale.
19.3. Con il terzo mezzo di annullamento si denunzia carenza di moti- vazione quanto al ritenuto reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Dopo avere ricostruito la vicenda che riguarda il ricorrente in termini con- fliggenti con l'accertamento del giudice del merito, il deducente sostiene che il prevenuto avrebbe solo mostrato di secondare le richieste degli agenti provocatori infiltratasi nell'organizzazione al solo fine di ottenere forniture di capi di abbigliamento dei quali aveva occorrenza per l'esercizio del commercio in tale settore.
19.4. don il quarto motivo di ricorso si denunzia carenza di motivazio- ne quanto all'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990. La mancata individuazione delle qualità organolettiche della sostanza, in termini di contenuto percentuale di principio attivo, condurrebbe all'esclu- sione dell'aggravante. Infatti, precisa il ricorrente, la Corte territoriale sa- rebbe pervenuta a tale giudizio per relationem deducendo l'ingente quan- tità dal prezzo pagato e da dati di esperienza privi di riscontri fattuali. Tramite altro difensore (aw. Belmonte), vengono dedotti ulteriori due mezzi di annullamento della sentenza impugnata.
19.4. Con il primo motivo si denunzia violazione degli artt. 125 , 267 , 271 , 191 , 526 , 546 c.p.p. con riferimento alla già dedotta, nel precedente giudizio, inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche ed am- bientali, con specifico riferimento: (a) alla carenza di gravi indizi già acqui- siti all'investigazione e tali da giustificare il ricorso al mezzo captativo, co- me risulterebbe dagli esiti dell'indagine sul contenuto degli atti del proces- so, del che, però, non vi è riscontro nella sentenza impugnata;
(b) alla in- dispensabilità o necessità di ricorrere a tale mezzo di ricerca della prova per il prosieguo delle indagini, essendo i prowedimenti privi di riscontro al riguardo;
(c) alla illegittimità consequenziale di tutti i decreti successivi al primo, perché a questo correlati sotto l'aspetto giustificativo;
(G) al difetto di motivazione in senso stretto dei provvedimenti di autorizzazione e di proroga;
laddove si sarebbero adottate formule piuttosto vaghe e ripetitive della formula normativa ma prive di contenuto specifico rispetto alle fatti- specie concrete.
19.5. Con il secondo motivo si denunzia mancanza e manifesta illogi- cità della motivazione con violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 546 comma. 1 lett. e) c.p.p. e 73., 75 e 73 comma 5 d.P.R.. n. 309 del 1990.. Secondo il deducentè la Corte territoriale avrebbe omesso di consi- derare la destinazione ad uso personale della sostanza tossica di cui all'im- putazione entrando in contraddizione con le valutazioni espresse dal primo Giudice, misconoscendo al ricorrente la condizione di assuntore di cocaina, la cui Prova era già presente agli atti e pretendendo, invece, proprio dal prevenuto la prova del suo stato patologico. Il numero delle cessioni rice- vute (solo due) in quantità giudicata limitata (50 grammi di cocaina per volta), accompagnato da una serie di circostanze, che il deducente eviden- zia a sostegno della tesi difensiva, avrebbero dovuto indurre il giudice del merito a concludere per la mancanza di, disvalore penale nel fatto attri- buito al prevenuto o, quanto meno, a riconoscere l'attenuante speciale di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, con ogni conse- guenza sul regime sanzionatorio.
20. AN SC, con atto.di-data 23 aprile .1998, a mezzo del suo difensore, si duole, in pnmts, perché la Corte del merito avrebbe deciso senza tenere conto della sua proposta di definizione patteggiata, conce- dendogli le attenuanti generiche non richiesta e, quindi, superando l'ac- cordo tra le parti. Poi, denunzia violazione dell' art. 129 c.p.p. in quanto, anche in presenza di accordo sulla pena, si sarebbe dovuto motivare circa la insussistenza di cause idonee a giustificare il proscioglimento nel merito come prescrive l'arte. 129 c:p.p..
21. I difensori di VA RI, di VI OS e di RG LA hanno proposto istanze di definizione pattizia in sede di cassazio- ne, le quali, però,' hanno incontrato dissenso da parte del procuratore ge- nerale della Corte, sicché ad esse non si è fatto alcun ulteriore seguito. Gli stessi difensori e quelli di IZ DI AI hanno prodotto memorie illustrative sulla problematica relativa all'apparato razionale a sostegno dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche. 22. Assegnati i ricorsi ratione matenae alla IV sezione penale, con ordi- nanza del 24 novembre 1999, il Collegio dispose la trasmissione degli atti alle sezioni unite avendo rawisato un contrasto di decisioni tra le sezioni semplici quanto ad apparato razionale minimo idoneo a sostenere il prov- vedimento dispositivo di intercettazioni telefoniche o ambientali, di proroga o di convalida, sia in relazione alla legittimità del riferimento giustificativo alla motivazione adottata dall'organo dell'accusa o, addirittura, dalla polizia giudiziaria, e quindi per relationern, sia quanto all'esposizione analitica de- gli indizi, da definire gravi, già acquisiti agli atti,e dell'esigenza di ricorrere allo specifico mezzo di ricerca della prova.
Sul punto, la sezione rimettente ha osservato che una parte della giuri- sprudenza di legittimità ha ritenuto che, in tema di decreto che autorizza l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni, l'obbligo di motivazione non può ritenersi assolto col ricorso a citazioni o parafrasi apodittiche del, contenuto delle norme disciplinanti l'assunzione dei mezzo probatorio, né col richiamo ai contenuti delle richieste inoltrate dagli investigatori, giacché la valutazione da parte del pubblico ministero prima, nei casi di urgenza, e del giudice per le indagini preliminari dopo, in sede di convalida, circa la sussistenza delle condizioni legittimanti l'intercettazione, non potrebbe comunque esaurirsi nella acritica ricezione delle indicazioni espresse' da coloro che sono preposti alla esecuzione delle indagini (indirizzo, questo, che, sostiene la sezione rimettente, sarebbe stato adottato da Sez.I, 19 - aprile 1991 n. 1464 , D'Errico; Sez.VI, 7 aprile 1995 n. 3784 , Celone;
. Sez.V, 3 agosto 1995 n. 8925 , Bonacchi;
Sez.III, 26 giugno 1997 n. 1241 , Bormolini;
Sez.I, 14 luglio 1999 n. 4028 , Sasso). Altre pronunce - sottolinea l'ordinanza di rirnessione - avrebbero invece affermato che, in merito alla motivazione dei prowedirnenti autorizzativi, deve ritenersi sufficiente il riferimento alle specìfiche informative della po- lizia, espressamente richiamate, e/o alla richiesta dei pubblico ministero (si richiamano, al riguardo, Sez.II, 13 aprile 1994 n. 4273 , Marotta;
Sez.VI, 27 aprile 1995 n. 4609 , Peluso;
Sez.III, 7 ottobre 1998 n. 2108 , Grieco;
Sez.VI, 7 luglio 1999 n. 8645 , Belocchi;
Sez.I, 27 luglio 1999 n. 4561 , Lor- roce;
Sez.I, 17 giugno 1999 n. 2505 , Sqarabello).Da ciò la decisione di rimettere il ricorso alle sezioni unite, avuto riguar-
do - conclude l'ordinanza - alla opportunità di dirimere il segnalato contra- sto interpretativo e tenuto in conto la fondamentale importanza che i ri- sultati delle disposte intercettazioni rivestono sul piano probatorio nel pro- cedimento in esame.
Con provvedimento in atti il Primo Presidente aggiunto ha assegnato la discussione dei ricorsi per l'odierna udienza.
Oggi il Procuratore generale ha, tra altro, sostenuto che il Collegio giu- dicante dovrebbe limitarsi ad esaminare solo la questione di diritto per la definizione della quale la decisione dei ricorsi è stata rimessa a queste Se- zioni unite, disponendo per la restituzione, poi, degli atti alla sezione ri- mettente per la decisione sugli altri numerosi motivi di ricorso;
ciò dedu- cendo dalla formulazione della norma di cui all'ad' . 142 disposizioni di at- tuazione del c.p.c., secondo la quale: " Se nel ricorso sono contenuti in- sieme con i motivi di competenza delle sezioni unite motivi di competenza delle sezioni semplici, queste pronunciano con separata sentenza dopo la pronuncia delle sezioni unite ". Secondo il Procuratore generale tale dispo- sizione enuncerebbe un principio generale di diritto processuale, valido sia per il procedimento civile che per quello penale, owiamente quanto alla fase di legittimità.
Dal loro canto, i difensori presenti - indicati in epigrafe - hanno insistito nelle richieste articolate nei ricorsi chiedendone l'accoglimento con ogni T
conseguenza di legge.
23. Preliminarmente, osserva il Collegio, appare opportuno sgomberare il campo dalle questioni di carattere processuale;
sia quella prospettata dal Procuratore generale d'udienza, sia quelle articolate con i ricorsi e tali che l'eventuale loro accoglimento comporterebbe l'annullamento della decisio- ne impugnata, quanto meno nei confronti dei deducenti e salvo l'effetto estensivo ( art. 587 c.p.p. ), prima dell'esame dei ricorsi nel merito delle questioni dedotte.23.1. Non può trovare accoglimento la richiesta del Procuratore gene-
rale come sopra riassunta, perché l' art. 610 comma 2 c.p.p. , nel contem- plare i casi di assegnazione del ricorso alle sezioni unite penali non preve- de la dicotomia espressamente enunciata dalla disposizione del processo civile richiamata dal deducente;
anzi, il meccanismo di assegnazione, identico per la singola sezione come per le sezioni unite, induce a ritenere che nel sistema legislativo questa altro non sia che una sezione, seppure composta da magistrati provenienti dalle varie sezioni "semplici", sicché l'assegnazione riguarda la decisione sul ricorso e non su una o più que- stioni tra quelle dedotte con il ricorso, o con i ricorsi. La disposizione rela- tiva al procedimento civile in sede di legittimità si spiega con la circostanza che quel rito prevede ipotesi di competenza esclusiva delle sezioni unite civili (ad es., sulla giurisdizione) sicché, ove non emerga altra ragione di dev. oluzio queste ultime, deve essere rispettata la regola di riparto della competenà interna tra le sezioni. La natura eccezionale e specifica della norma di cui all' art. 142 disp. att. c.p.c. non consente di ipotizzare l'estensione della regola al di fuori del caso esplicitamente previsto ( art. 14 disp. att. c.c. ).
23.2. IO ZU, IZ DI AI, AN AR NE, EL NO e RG LA, tramite i rispettivi difensori, hanno denun- ziato, in termini sostanzialmente omologhi, la violazione degli artt. 516 e 522 c.p.p. per mancanza di corrispondenza tra il fatto di accusa enunciato nel capo di imputazione (associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) e il fatto oggetto della -condanna (commercio di sostanze stupefacenti ex art. 73 e 80 detto d.P.R.).
Secondo i deducenti, una volta constatato la insussistenza dell'associa- zione per delinquere, il Giudice censurato avrebbe dovuto disporre la tra- smissione degli atti al pubblico ministero, essendo emerso un fatto diverso rispetto a quello enunciato nel capo A) di accusa. Poiché, concludono i ri- correnti, la Corte territoriale (e prima di essa il Tribunale) non ha provve- duto secondo le corrette regole del processo, spetterebbe alla Cassazione annullare sul punto la sentenza impugnata disponendo la trasmissione de- gli atti all'organo dell'accusa.
Richiamato quanto avanti più specificamente esposto nel riassumere i motivi di annullamento proposti da ciascuno dei sopra indicati ricorrenti, osserva il Collegio che detti motivi sono infondati. È pacifico - e risulta inequivocabilmente dalla lettura del capo di imputa- zione della sentenza di primo grado, precisa riproduzione di quello del de- creto di rinvio a giudizio - che il capo di imputazione sub A), pur contem- plando l'accusa di associazione, prevede in termini precisi e molto ampi (sotto l'aspetto descrittivo) la consumazione di specifici episodi di commer- do di sostanza stupefacente, quali fatti criminosi fine proprio dell'associa- zione. Così impostato, il capo di accusa, del quale ora si parla, contiene la duplice contestazione: (1) dell'associazione per delinquere, (2) della consu- mazione di uno o più episodi delittuosi realizzata nell'àmbito del fine asso- ciativo. La circostanza che nel capo di accusa si richiami solo l'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, e non anche l'art. 73 dello stesso d.P.R., non è idonea ad escludere la correttezza, e quindi l'operatività, sotto il profilo procedimentale, della contestazione della commissione del reato fine, da- to, in termini di accusa, come fatto accaduto e riferito, oggettivamente e;
soggettivamente, alla condotta degli imputati nella rubrica contemplati. Ne segue che, esclusa, con giudizio di merito non più rivisitabile, la esi- stenza dell'associazione criminosa, correttamente è stato giudicato su i 'singoli episodi delittuosi specificati nel capo di accusa e risultati provati. Al di là di una eventuale critica sulla tecnica di formulazione del capo di accusa, sembra al Collegio che la censura esposta dai ricorrenti sia priva di sostegno in fatto, perché, almeno nei termini in cui è formulata, si scontra con il dato descrittivo, molto ampio e dettagliato, del capo di accusa, es- sendo pacificamente ammesso che la correttezza della contestazione si misura sulla descrizione del fatto, irrilevante l'eventuale insufficienza o inesattezza del dato normativo citato, vale a dire della disposizione di leg- ge ritenuta violata. Invero, la contestazione dell'accusa riguarda più che l'enunciazione delle norme legislative la specificazione del fatto, il quale deve essere precisato in modo 'puntuale e dettagliato, posto .che il diritto di difesa si esercita proprio sulla contestazione del fatto, mentre la mancata individuazione degli articoli di legge non determina alcuna nullità, a meno che non conduca ad equivoco circa il fatto rimproverato (tra tante: Sez.III, 12 dicembre 1993 , Rindi, CED n. 196486; Sez.III, 12 dicembre 1991 , Da- niele, ivi, n. 188885; Sez.III, 3 giugno 1991 , Conventi, ivi, n. 187462). D'altra parte, la Corte territoriale aveva dato corretta risposta al quesito sollevato, sul punto, da alcuni dei ricorrenti (pagine 41-42), richiamando anche omologa giurisprudenza di questa Corte.
Conclusivamente, sul punto, può affermarsi la regola secondo la quale in ipotesi di contestazione, in unico capo di accusa, di imputazione di asso- ciazione per delinquere e di singoli episodi di fatti di reato, alla cui realiz- zazione il sodalizio sia ritenuto finalizzato, qualora in giudice del merito ri- tenga non provato il reato associativo, può ben affermare la responsabilità per uno o più tra i reati fine, purché il "fatto" sia compiutamente descritto, nelle sue componenti oggettive e soggettive, anche se da stata omessa la specifica indicazione della disposizione che prevede e punisce il reato-fine. 23.3. Per come sopra ?è stato evidenziato, il ricorrente AF DE CO ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 34, con riferimento all'art. 36, c.p.p., perché l'astensione dal giudizio del presi- dente del Collegio giudicante (incompatibile per avere, precedentemente, partecipato a decisione assunta in tema di libertà personale ex art. 310 c.p.p. nei riguardi di esso ricorrente), non avrebbe eliminato la causa di in-
compatibilità degli altri componenti che, pertanto, avrebbero dovuto ugualmente astenersi.
La deduzione è manifestamente infondata.
Invero, la ragione di incompatibilità riguardava, come lo stesso ricor- rente ammette, solo il magistrato dott. Buffa e questi, correttamente, si astenne dal giudizio. Non si vede per quale ragione anche *gli altri compo- nenti il collegio giudicante avrebbero dovuto ritenersi coinvolti nel dovere di astensione;
né il ricorrente lo spiega. ?
In ogni caso, va confermato quell'indirizzo giurisprudenziale ormai paci- ficamente seguito da questa Corte secondo il quale il motivo di incompati- bilità si risolve in motivo di ricusazione, la cui procedura incidentale va at- tivata dalla parte interessata, secondo le specifiche disposizioni di rito in materia (cfr., tra le ultime: Sez.V, 12 gennaio 1999 , Poggi, CED n. 213078); onere che non fu assolto.
23.4. Alcuni ricorrenti hanno impostato il motivo di ricorso attinente la denunziata inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, di cui si parlerà appresso, come difettosità procedimentale nella misura in cui sarebbe coinvolta la legittimità dell'ordinanza dibatti- mentale, quella di primo grado. e quella in sede di appello, per assunta mancanza di motivazione.
Tuttavia, il mezzo di impugnazione deve essere discusso più corretta- mente nell'esaminare i motivi di ricorso concernenti il tema specifico, po- sto che la difettosità di motivazione di una ordinanza dibattimentale (di- versa da quella dichiarativa della contumacia) non può mai esitare in una ragione di nullità del giudizio, specie quando, come nel caso in esame, il giudice abbia ribadito la decisione dibattimentale con la sentenza conclusi- va rielaborandone l'apparato giustificativo.
24. La maggior parte dei ricorrenti, precisamente VA RI, i VI IC, IO ZU, IZ Di AI, ND NA, COsiff10 GR, ND ER;
EL NO, RG LA, han- no dedotto come specifico motivo di ricorso, la violazione degli artt. 267 comma 1, in relazione agli artt. 125 comma 3, 185 comma 1 e 271 c.p.p. . quanto ad apparato razionale di sostegno motivazionale, anche in ipotesi di rinvio per relationem ad altri atti della procedura (precedenti decreti per il caso di proroga, richiesta del pubblico ministero, decreto di urgenza di quest'ultimo, richiesta dell'organo di polizia giudiziaria riportata dell'atto del pubblico ministero) dei decreti che nel processo a quo hanno disposto intercettazioni telefoniche e ambientali, che hanno convalidato quelli emessi d'urgenza dal pubblico ministero, quelli che li hanno prorogati, do- lendosi per la mancanza o inadeguatezza della motivazione dei relativi provvedimenti, anche con riferimento alla sussistenza dei presupposti con- dizionanti, quali l'evidenza di gravi indizi di reità o la indispensabilità del ri- corso al mezzo captativo, deducendone, come conseguenza delle denun- ziate carenze, la inutilizzabilità dei relativi risultati, con l'ulteriore conse- guenza del venire meno dell'apparato Probatorio a sostegno delle decisioni di affermazione della penale responsabilità.
Ed invero, proprio per la composizione di contrasti di decisioni sulla pro- blematica concernente l'apparato razionale di sostegno ai decreti del giudi- ce che autorizza le intercettazioni telefoniche e, oppure o, ambientali, con- sente la proroga delle relative operazioni, o convalida i decreti resi, in si- tuazione d'urgenza, dal pubblico ministero e, quindi, anche questi ultimi provvedimenti, costituisce la ragione per la quale la sezione remittente ha ritenuto opportuno l'intervento di questa sezioni unite. Il tema d'indagine sul profilo più propriamente motivazionale della pro- blematica posto dai motivi di ricorso che ora ci occupano è stato sintetiz- zato nella seguente formula problematica: " Quali sono i requisiti minimi perché possa dirsi soddisfatto l'obbligo di Motivazione del decreto che au- torizza l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni e del decreto di proroga della durata della stessa;
quali sono le conseguenze dell'inosser- vanza del suddetto obbligo di motivazione ".
Sulla spinosa problematica relativa all'apparato motivazionale di soste- gno dei provvedimenti de quibus, sia in genere, sia con specifico riferi- mento alla motivazione per relationem ad altri atti del procedimento, si e- videnzia una certo contrasto di indirizzi decisionali, come la sezione rimet- tente ha rilevato.
25. Appare opportuno premettere un'indagine conoscitiva dello stato della giurisprudenza sulla tematica che qui riguarda, iniziando l'esposizione dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha avuto modo di scrutinare più volte gli aspetti che qui direttamente riguardano sostenendo le decisioni assunte con ampiezza di motivazione.
Con la sentenza n. 34 del 1973, la Corte delle leggi ha rilevato che l'art. 15 della Costituzione non si limita solo a proclamare l'inviolabilità della li- bertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunica- zione, ma enuncia l'esigenza che la loro limitazione può awenire soltanto per atto motivato della autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Due sono, quindi, secondo la Corte, i distinti interessi che la norma costituzionale intende proteggere: quello inerente alla libertà ed alla se- gretezza delle comunicazioni, riconosciuto come connaturale ai diritti della persona definiti inviolabili dall' art. 2 Cost. , e quello connesso all'esigenza di prevenire e reprimere i reati, vale a dire inerente ad un bene anch'esso oggetto di protezione costituzionale. Nel nostro sistema, ha puntualizzato la Corte, la compressione del diritto alla riservatezza delle comunicazioni telefoniche, che l'intercettazione innegabilmente comporta, non resta affi- data all'organo di polizia,, ma si attua sotto il diretto controllo del giudice. È a questi che la legge riconosce il potere di disporre l'intercettazione nei li- miti e sotto le condizioni desumibili dalla legge stessa, i quali costituiscono i limiti all'esercizio di quel potere. Pertanto, la richiesta di prowedimenti autorizzativi della intercettazione va valutata con cautela scrupolosa, giac- ché da prowedimenti del genere deriva una grave limitazione alla libertà e segretezza delle comunicazioni. Nel compiere questa valutazione, ha pro- seguito la Corte, il giudice deve tendere al contemperamento dei due inte- ressi costituzionali protetti, onde impedire che il diritto alla riservatezza delle comunicazioni telefoniche Venga ad essere sproporzionatamente sa- crificato dalla necessità di garantire una efficace repressione degli illeciti penali. A tal fine è indispensabile che il giudice accerti se ricorrano effetti- ve esigenze, proprie dell'amministrazione della giustizia, che realmente le- gittimino simile forma di indagine e se sussistano fondati motivi per ritene- re che mediante la stessa possano essere acquisiti risultati positivi per le indagini in corso. Del corretto uso del potere attribuitogli, conclude la
Corte, il giudice deve dare concreta dimostrazione con un'adeguata e spe- cifica motivazione del provvedimento autorizzativo. t I . Dallo stesso principio di garanzia ex art.15 Cost. , pone in rilievo la detta decisione, deriva la conseguenza che il provvedimento di autorizzazione deve stabilire anche la durata delle intercettazioni, la cui proroga, quando si renda necessaria, deve essere sostenuta da concreta e motivata giustifi- cazione.
Tali princìpi sono stati poi ribaditi e puntualizzati nella sentenza n. 366 del 1991 . della stessa Corte, con la quale, fra l'altro, si è affermato che la stretta attinenza del diritto sancito dall' art.15 Cost. al nucleo essenziale dei valori della personalità - che inducono a qualificarlo come parte necessaria di quello spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana - comporta una duplice caratterizzazione della sua inviolabilità: in base al- l' art. 2 Cost. , il diritto ad una comunicazione libera e .segreta è inviolabile, nel senso generale che il suo contenuto essenziale non può essere oggetto di revisione costituzionale, in quanto incorpora un valore della personalità avente un carattere fondante rispetto al sistema democratico voluto dal costituente;
in base all' art. 15 Cost. , lo stesso diritto è inviolabile, nel sen- so che il suo contenuto di valore non può subire restrizioni o limitazioni da alcuno dei poteri costituiti se non in ragione dell'inderogabile soddisfaci- mento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante, con- dizionato dalla stretta necessità di tutela di quell'interesse e nel rispetto della duplice garanzia che la disciplina prevista risponda ai requisiti propri della riserva assoluta di legge e la misura limitativa sia disposta con atto motivato della autorità giudiziaria.
In detta decisione, dalla particolare invasività del mezzo captativo e dalla specifica caratura dei presidi costituzionali, la Corte ha tratto spunto per ribadire, "con forza", non soltanto che l'atto della autorità giudiziaria, e- con il quale vengono autorizzate le intercettazioni, deve essere puntual- mente motivato, ma anche che l'utilizzazione delle informazioni raccolte deve essere circoscritta a quelle strettamente rilevanti al processo nel cui ambito sono state acquisite.
Ulteriormente, con la sentenza n. 81 del 1993, sebbene srelativa alla problematica dell'acquisizione ed utilizzazione dei tabulati esterni al conte- nuto delle comunicazioni telefoniche, la Corte delle leggi ha, fra altro, os- servato che le speciali garanzia previste dagli artt.- 266 e segg. c.p.p. , fra le quali anche quelle che stabiliscono i presupposti e le forme dei prowe- dimenti che autorizzano le intercettazioni, rispondono all'esidenza costitu- zionale per la quale l'inderogabile dovere di prevenire e di reprimere i reati deve essere svolto nel più assoluto rispetto di particolari cautele dirette a tutelare un bene, quale l'inviolabilità della segretezza e della libertà delle comunicazioni, strettamente connesso alla protezione del nucleo essen- ziale della dignità umana e al pieno sviluppo della personalità nelle forma- zioni sociali. E ciò, secondo il pensiero della Corte, perché il rigore garanti- sta delle disposizioni di legge in materia tende a far fronte alla formidabile capacità intrusiva posseduta dai mezz' i tecnici usualmente adoperati per l'intercettazione delle comunicazioni telefoniche, in modo che l'inviolabile dignità dell'uomo sia salvaguardata da irreversibili e irrimediabili lesioni. Infine, con la sentenza n. 63 del 1994, la Corte ha stigmatizzato come apertamente contrastante con le garanzie poste dall' art. 15 Cost. a tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni, una utilizzazione senza limiti dei risultati delle intercettazioni telefoniche in altri processi (diversi da .quello nel quale l'autorizzazione fu data), dal momento che un tanto tra- sformerebbe l'intervento del giudice, richiesto dal ricordato art. 15 Cost. , in un'inammissibile autorizzazione in bianco a disporre le intercettazioni, con conseguente lesione della sfera privata legata al riconoscimento del diritto inviolabile di libertà di comunicazione e al connesso dovere di riser- vatezza incombente su tutti coloro che per ragioni d'ufficio vengano a co- noscenza di fatti inerenti a quella sfera.
26. Nella giurisprudenza della Corte di legittimità, in linea generale, si è affermato che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.la motivazione del decreto autorizzativo delle operazioni in ordine alla sus-
sistenza di gravi indizi di reato ben può esaurirsi, stante la sua natura di decreto, nell'esposizione sommaria degli elementi dai quali è dato desume- re la probabilità dell'avvenuta consumazione di un reato, non essendo ne- cessaria una esposizione analitica ditali elementi e tanto meno l'evidenzia- zione di un esame critico di essi. Principi, questi, in applicazione dei quali si è ritenuto corretta la motivazione del decreto autorizzativo delle inter- cettazioni . consistente nel richiamo alle dichiarazioni di persone informate sui fatti ed ai rapporti di polizia (così, tra altre, Sez.II, 21 aprile 1997 , Vive- ri, CED n. 208757).
26.1. Il prevalente più recente orientamento inclina a ritenere legittimo il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di autorizzazione ad eseguire intercettazioni telefoniche, che sia motivato per relationem ri- spetto alla richiesta del pubblico ministero o, anche, alle evidenze fornite dalla polizia giudiziaria (e trasfuse o riferite nella richiesta), purché - si è .sottolineato - il giudice non si limiti ad un mero rinvio ma, nel richiamarsi agli argomenti adottati dagli organi dell'investigazione, faccia comunque emergere che essi sono stati Criticamente valutati e positivamente recepiti. In questo senso si è affermato che la motivazione dei decreti concernenti le intercettazioni telefoniche deve rispondere al 'requisito minimo indispen- sabile a chiarire le ragioni del provvedimento con garanzia per il rispetto dei presupposti che lo legittimano in relazione alla natura di ognuno di essi e a dimostrare l'avvenuta osservanza delle' disposizioni previste negli artt. 267 e 268 commi 1 e 3 c.p.p. ( Sez.VI, 11 maggio 1999 , Belocchi, CED. nn. 214195-96; Sez.I, 30 giugno 1999 , Lonoce, ivi, n. 214035). In linea con tale orientamento, è stato sostenuto che i decreti del G.I.P. di autorizzazio- ne o di convalida di operazioni di intercettazione telefonica o ambientale possono essere motivati non soltanto in maniera particolarmente stringata, ma anche con motivazione per relationem che si rifaccia alla richiesta del pubblico ministero, purché risulti che il giudice abbia esaminato gli atti sottoposti alla slia cognizione, e al momento del deposito di cui all' art. 268 commi 4 e 6 c.p.p. , la parte privata sia posta in grado di prendere effettiva visione degli atti di riferimento. Da ciò si è desunto che tale obbligo moti- vazionale è soddisfatto dal G.I.P. con l'adozione di qualsivoglia espressione sintomatica dell'avvenuta conoscenza e valutazione positiva dei motivi della richiesta del pubblico ministero, reputandosi a tal proposito suffi- ciente anche l'espressione" Visto, si autorizza ".
Alio stesso modo, Sez.I, 25 marzo 1999 , Scarabello, C.E.D. n. 213874, ha evidenziato come in tema di decreto di autorizzazione delle intercetta- zioni telefoniche sia legittima la motivazione per relationem costituita dal richiamo alle considerazioni ed alle argomentazioni svolte.dal pubblico mi- nistero nella richiesta con rinvio alle note investigative alla stessa allegate;
è però necessario - è stato puntualizzato che il decreto sia formulato in modo che possa evincersi che il giudice ha esaminato gli atti, facendo pro- prie le considerazioni e le argomentazioni sviluppate nella richiesta e nella documentazione allegata, e sempre che, al momento del deposito, di cui all' art.268 commi 4 e 6 c.p. p, tutti i soggetti interessati siano stati posti in grado di prendere effettiva cognizione degli atti richiamati. Su tale profilo, di conoscibilità degli elementi referenti da parte 'degli interessati, hanno di recente insistito Sez.I, 26 maggio 1999 , Adorisio, CED n. 214006; Sez.III, 3 luglio 1998 , Grieco, M, n. 211843; Sez.V, 28 ottobre 1997 , Catapano, ivi, n. 209256.
Più cauta, ma pur sempre da iscrivere nell'indirizzo in disannina, appare Sez.VI, 14 agosto 1998 , Venturini, CED n. 213585, secondo la quale la preminente funzione di garanzia, che è alla base dei decreti di autorizza- zione di intercettazioni telefoniche, impone che la motivazione di essi sia rigorosa e -puntuale e non si esaurisca in una mera perifrasi del testo della norma, occorrendo che emerga l'esistenza di una autonoma valutazione ad opera del giudice circa la presenza delle condizioni richieste per l'esecuzio- ne delle captazioni. Con la conseguenza che, in ipotesi di motivazione per relationem, indubbiamente legittima anche un siffatto genere di provvedi- menti - secondo la decisione in esame -, è indispensabile che il decreto in- dichi le ragioni per le quali il giudice ritiene o condividere le argomenta-
zioni poste a base della richiesta e non si esaurisca nell'esclusivo richiamo o rinvio all'esposizione delle ragioni contenute nell'istanza. Anche Sez.I, 2 giugno 1999 , Sasso, CED n. 214008, nel riaffermare il principio che i decreti del G.I.P. di autorizzazione alle intercettazioni telefo- Tiiche (e quelli di proroga di esse) devono essere motivati e che l'inosser- vanza del relativo obbligo comporta l'inutilizzabilità dei relativi risultati pro- batori, ha evidenziato: da un canto, che il semplice rinvio, nella motivazio- ne, alle informative di polizia giudiziaria, senza il corredo di una autonoma valutazione, non può giudicarsi idoneo a soddisfare l'obbligo giustificativo incombente sul giudice;
dall'altro canto, che l'articolazione motivazionale, per quanto in omologia con le note di polizia giudiziaria, va valutata ex ante, cioè in riferimento al momento in cui il G.I.P. pronuncia il decreto, il quale, se corredato con una autonoma - sia pur non recettizia - motivazio- ne, deve ritenersi del tutto legittimo.
In tale indirizzo e in prospettiva contenutistica ancorché minirnale, Sez. VI, 22 dicembre 1998 , Colombani, CED n. 214777, ha rilevato che in tema di decreti autorizzativi di' intercettazioni (telefoniche od ambientali), la mo- tivazione può essere la minima necessaria a chiarire le ragioni dei provve- dimento, in ordine alla indispensabilità del mezzo probatorio richiesto, ai fini della prosecuzione delle indagini, ed alla sussistenza dei gravi indizi di reato. Tuttavia - ha sottolineato la sentenza - il giudice non deve limitarsi ad espressioni che costituiscano perifrasi del contenuto delle norme che disciplinano l'assunzione dei mezzo di ricerca della prova, né deve limitarsi a recepire acriticamente le richieste degli organi investigativi, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione. Inoltre, prosegue la decisione, nel caso di ripetitività dei decreti autorizzativi che abbiano come presupposto la sussistenza di gravi indizi di un reato, il giudice può richiamare per rela- tionem la motivazione di altro proprio precedente decreto, emesso per lo stesso reato e nello stesso procedimento, trattandosi di situazioni concrete già valutate e di argomentazioni già esposte. Similmente, per Sez.VI, 14 luglio 1998 , Nottola, ivi, n. 213053, ove si è ritenuta sufficiente la motiva- zione del provvedimento di autorizzazione che faccia riferimento alla ri- chiesta del pubblico ministero o al rapporto della polizia giudiziaria, purché il giudice non si sia limitato ad un mero rinvio, ma abbia mostrato di avere valutato criticamente la richiesta seppur recependo come propri gli argo- menti sviluppati negli atti di richiesta.
Tale indirizzo, che per comodità di classificazione si qualifica meno rigo- ristico perché più aperto alle esigenze della pratica, è presente anche in numerose meno recenti pronunce della Corte.
In particolare, da Sez.VI, 3 febbraio 1995 , Peluso, CED n. 201146, si è affermato che la motivazione da fornire a sostegno razionale dei decreti concernenti le intercettazioni telefoniche può essere la minima indispensa- bile a chiarire le ragioni di ciascun provvedimento e garantire il rispetto dei presupposti che li legittimano in relazione alla natura di ognuno di essi e l'awenuta osservanza delle disposizioni previste negli artt. 267 e 268 commi 1 e 3 c.p.p. La mens legis, ha rilevato la sentenza, è quella di con- _ sentire alla parte il controllo sulla legittimità della attività di indagine o pro- cedimentale del pubblico ,ministero e del giudice in una materia che gode .delle garanzie di inviolabilità di ogni forma di comunicazione, sancita dal- l'art. 15 della Costituzione. Tuttavia, ha proseguito la Corte, quando gli atti di richiesta e di autorizzazione, di convalida o di proroga, facciano richiamo integrativo ad altri atti del procedimento, il deposito di questi ultimi, con la possibilità di verifica, consente alle parti adeguato controllo in modo da soddisfarne la ratio legis. La motivazione dei cennati decreti, così integra- ta, conclude la sentenza, riesce a soddisfare - seppur per relationem - l'obbligo di far conoscere per quali reati e su quali basi siano stati emessi quei provvedimenti, sì da garantire che essi siano stati disposti nella ricor- renza delle condizioni di legge, consentendo, altresì, nella fase di cognizio- ne, la deduzione e la rilevabilità dell'inutilizzabilità dei risultati dell'atto, ove dovesse giudicarsi disposto contra legem.
26.2. Un diverso orientamento giurisprudenziale, seppure meno re- cente, inclina all'affermazione di regole ispirate a criteri di maggior rigore. Così, Sez.III, 23 maggio 1997 , Bormolini, cED n. 208634, ha affermato che la motivazione del decreto autorizzativo delle intercettazioni' telefoni- che deve essere analitica e specifica;
essa, in particolare, deve dare ade- guata ragione della sussistenza dei gravi indizi di reato e dell'assoluta indi- spensabilità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini: il primo requisito - si è affermato in sentenza - concerne la rilevanza della questione penale oggetto del procedimento, occorrendo, perché sia con- sentita la limitazione della riservatezza delle comunicazioni, la configurabi- lità di una seria e concreta ipotesi criminosa;
il secondo attiene all'effettiva utilità dei risultati, poiché l'intercettazione può essere autorizzata qualora si dimostri essenziale per la prosecuzione delle investigazioni e non si con- figurino alternative alla raccolta degli elementi probatori con essa conse- guibili. All'accertata mancanza di siffatta motivazione del decreto autoriz- zativo segue - si è concluso - l'inutilizzabilità dei risultati delle disposte in- tercettazioni. In particolare, si è affermato che la motivazione per relatio- nem, specie in questa materia, dove sono. in gioco fondamentali esigenze di garanzia processuale, non sembra potersi raffigurare attraverso il mero ed acritico rinvio ad atti di parte. Secondo la decisione in esame, un orientamento diverso in un settore così delicato (in quanto afferisce a sfe- re giuridiche soggettive costituzionalmente protette), a parte la palese violazione del sistema, finirebbe con l'incoraggiare intollerabili distorsioni operative, quasi sempre legate ad una forma di pigrizia intellettuale. In senso analogo, Sez.III, 3 ottobre 1997 ; Shabani, cED n. 209259, ha evidenziato che, in materia di intercettazioni telefoniche, le condizioni di validità delle operazioni vanno valutate con particolare rigore, perché esse sono commisurate alla natura eccezionale dei limiti apponibili ad un diritto personale di carattere inviolabile, siccome previsto dall' art.15 Cost. , quale è quello della libertà e segretezza delle comunicazioni;
sicché il giudice de- ve fornire concreta dimostrazione del corretto uso del potere conferitogli dalla legge a mezzo un'adeguata e specifica motivazione del prowedi-
mento autórizzatorio. Ne segue - secondo la decisione in rassegna - che .;" detto obbligo motivazionale non può ritenersi assolto con il ricorso a cita- zioni o perifrasi apodittiche del contenuto delle norme che disciplinano l'assunzione del mezzo probatorio, né con il mero richiamo del contenuto delle richieste inoltrate dagli organi investigativi. Con accenti non dissimili, si è affermato,' da Sez.II, 6 febbraio 1996 , Fi- loni, CED n. 204734, che, nella materia che qui interessa, la motivazione del decreto autorizzativo del giudice per le indagini preliminari, lungi dal- l'essere un dato meramente formale che si limiti a dare atto dell'awenuto intervento dell'organo giurisdizionale, costituisce l'ineludibile garanzia che il prowedinnento è stato emesso per effettive e gravi esigenze di giustizia, per le quali sia necessario il sacrificio del diritto costituzionalmente garan- tito alla riservatezza delle comunicazioni;
di conseguenza, il decreto deve precisare, sia pure in modo sommario, gli elementi di fatto che ne condi- zionano la legittimità, senza che la motivazione - si è ancora una volta ri- badito - possa esaurirsi nella mera perifrasi delle norme che disciplinano i presupposti di ammissibilità del mezzo di ricerca della prova e nella apo- dittica affermazione che gli indizi di reato sono gravi e che le intercettazio- ni appaiono assolutamente indispensabili. Non è idonea a tal fine, pertan- to, una motivazione che faccia riferimento alla richiesta dei pubblico mini- stero, che è un atto di parte, o al rapporto della polizia giudiziaria, che non può sostituirsi alla valutazione del giudice circa la sussistenza dei presup- posti delle intercettazioni: la motivazione Per relationem, quindi, è consen- tita nel solo caso in cui il giudice non si limiti ad un mero rinvio, ma ri- chiami gli argomenti addotti dal pubblico ministero in modo da far emerge- re che essi sono stati criticamente valutati e recepiti, sempre che siano in- dicati espressamente gli elementi di fatto per i quali si fa ricorso all'atto di indagine in questione.
Sempre nell'àmbito del panorama giurisprudenziale orientato in senso di maggiore rigore, Sez.V,12 luglio 1995 , Bonacchi, CED n. 202905, ha af- fermato che, in tema di decreto che autorizza l'intercettazione di conversa-
zioni o comunicazioni, l'obbligo di motivazione - avuto riguardo alla natura eccezionale dei mezzo, rimarcata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 366 del 1991 - non può ritenersi assolto col ricorso a citazioni o parafra- si del testo delle norme che disciplinano l'assunzione del mezzo di provvi- sta probatoria, né con il semplice richiamo ? al contenuto della richiesta inoltrata dagli investigatori. Ciò perché è obbligo del pubblico ministero prima (nei casi di urgenza), e del giudice per le indagini preliminari dopo (in sede di convalida), di esprimere la propria valutazione sulla presenza delle condizioni legittimanti l'intercettazione stessa;
valutazione che, per le finalità di garanzia processuale cui è predisposta, non può esaurirsi nella passiva od acritica ricezione delle indicazioni espresse da coloro che sono preposti all'esecuzione delle indagini. Da qui l'assunto consequenziale se- condo il quale la legittimità della motivazione per relationem, nella su- biecta materia, ove sono in gioco essenziali esigenze di garanzia proces- suale, sconta sempre la necessità di sussumere, come proprie, le valuta- zioni espresse, nell'ambito di determinati poteri dispositivi, da un altro or- gano di giustizia;
essa è, quindi, condizionata dalla manifestata accettazio- ne non solo delle conclusioni alle quali è pervenuto il prowedimento ri- chiamato, ma, soprattutto, dalle ragioni sulle quali esso è fondato. Con l'ulteriore conseguenza che, se queste ragioni neppure sono compiuta- mente indicate nel prowedimento richiamato, il rinvio?ad una motivazione insufficiente, apparente o addirittura inesistente non può che essere inter- pretato come assenza materiale di motivazione.
Analogamente, da Sez.VI, 5 ottobre 1994 Celone, CED n. 201851, è stato affermato che l'obbligo di motivazione, di cui all' art. 267 c.p.p. , non può dirsi correttamente adempiuto dal giudice col semplice richiamo alla motivazione della richiesta del pubblico ministero, posto che per motiva- zione per relationem non può intendersi l'esclusivo richiamo o rinvio alla esposizione delle ragioni contenute in altro prowedimento, owero la pe- dissequa trascrizione degli argomenti esposti nel diverso provvedimento, pur potendo correttamente consistere nel sintetico richiamo a tali argo- menti in modo da far emergere che essi siano stati criticamente valutati e recepiti, considerando, anzitutto, che la esigenza di verifica della motiva- zione, in cui si realizza in concreto il diritto di difesa della parte privata, di- viene attuale e, come tale, può esprimersi soltanto a seguito dell'avvenuto deposito di cui all' art. 268 comma 4 c.p.p. . Più esplicitamente, ma nel medesimo senso, Sez.I, 25 marzo 1991 , D'Errico, CED n. 186946, la quale ha escluso che il giudice possa corretta- mente adempiere l'obbligo della motivazione, impostogli dall' art. 267 c.p.p. , facendo semplicemente riferimento alla motivazione della richiesta del pubblico ministero, trattandosi di un atto di parte. Con specifico riferimento ai decreti di proroga, da Sez.VI, 3 settembre 1999 , Pasimeni, CED n. 214791 - che si è riportata alla regola già affermata da Sez.I, 11 febbraio 1998 , Seseri, ivi, n. 210550 -, è stato affermato che la relativa motivazione può essere ispirata anche a criteri di minore specifi- cità, sicché la stessa può risolversi nel dare atto della constatata plausibi- lità delle ragioni esposte,nella richiesta del pubblico ministero, dato che in un provvedimento reso al di fuori di una contrapposizione dialettica di po- sizioni contrastanti, l'adeguatezza della motivazione non può che essere valutata in relazione alla fondatezza della tesi della parte istante;
mentre, Sez.VI, 11 maggio 1999 , Belocchi, CED n. 214196, ha ritenuto che i decreti di cui si parla non abbisognino di alcuna motivazione, in quanto traggono la propria legittimità dal provvedimento originario cui implicitamente rin- viano per ogni necessaria indicazione. ?
26.3. Giova ricordare,, per completezza d'indagine, che secondo la mas- sima estratta da Sez.un., 5 marzo 1998 , Manno, CED n. 210610 (che ri- chiama Sez.un., 16 maggio 1996 , ric. Sala, non proprio in termini, perché centrata specificamente sulla distinzione tra inutilizzabilità e nullità), l'inuti- lizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche segue:" [...] solo alla violazione delle norme degli artt. 267 e 268 commi 1 e 3 c.p.p. , mentre le eventuali illegittimità formali (come quelle relative a violazione delle altre previsioni dell' art. 268 c.p.p. , o alla mancata motivazione del decreto auto-
rizzativo) ne determinano, semmai, l'invalidità ". Merita precisare,' però, . che la massima non esplicita pienamente il pensiero della Corte quale ri- sultante dal testo della sentenza, dalla lettura del quale emerge che la fat- tispecie portata alla cognizione delle sezioni unite concerneva la difettosità della motivazione dei provvedimenti di cui ci si occupa, non la mancanza. Infatti, sul punto, la sentenza così si esprime:" [...] Le irregolarità, quindi, indicate nei ricorsi, sempreché sussistenti - e sul punto i ricorrenti hanno eluso l'onere di allegazione -, non potrebbero mai comportare l'inutilizzabi- lità concernendo aspetti motivazionali dei relativi provvedimenti della cui incompletezza i ricorrenti si sono doluti, in quanto sarebbe risultata ostati- va ad un controllo più penetrante della difesa sull'attività investigativa svolta ".
27. Per dare compiuta soluzione al problema per la risoluzione del quale la decisione dei ricorsi è stata devoluta alla cognizione di queste se- zioni unite della Corte, con riferimento alle ragioni di impugnazione e ai dubbi espressi dall'ordinanza di rimessione, occorre dare risposta ai se- guenti quesiti:
(a) come deve essere intesa la formula legislativa che postula la sussi- stenza di "gravi" (o di "sufficienti") indizi di reato e la indispensabilità (o necessità) del ricorso al mezzo captativo per l'ulteriore sviluppo investiga- tivo ( a seconda della tipologia di reato, come appresso meglio sarà chia- rito), quali presupposti legittimanti la richiesta del pubblico ministero di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche o ambientali (anche quando sia richiesta la convalida del relativo provvedimento reso dal pubblico mi- nistero in ipotesi d'urgenza);
(b) quale sia l'apparato motivazionale minimo per giudicare legittimo, sotto il profilo giustificativo, il provvedimento di cui sopra in relazione ad entrambi i presupposti di legge;
(c) se l'apparato razionale in questione debba essere apprestato dal giudice con elaborazione testuale personale ed autonoma, o se gli sia con- sentito fare rinvio, recettizio o anche non, al documento con il quale viene richiesta l'autorizzazione all'attivazione del mezzo captativo (c.d. motiva- zione per relabbnem«) e, in caso positivo, quali siano i requisiti minimi per- ché possa dirsi soddisfatto l'obbligo di motivazione del decreto che autoriz- za l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni;
(d) quali siano le conseguenze processuali nell'ipotesi di mancanza di motivazione del provvedimento di cui si parla.
28. L'indagine che ha per tema l'enunciato riassunto a?vanti sub (a), si impone per dare risposta al motivo di ricorso proposto, specificamente, dal (secondo) difensore del LA, il quale ha denunziato sia la carenza di gravi indizi, sia la indispensabilità o necessità di ricorrere al mezzo captati- vo, nonché a un profilo del primo motivo di ricorso della JOSEVIC, con il quale è stata dedotta la simulazione della ragione investigativa. Invero, come risulta dall'esposizione sopra articolata, il difensore della JOSEVIC ha evidenziato come dagli atti processuali non risulterebbe alcun elemento idoneo a far ritenere che tale AL, cui la richiesta della polizia giudiziaria farebbe riferimento, sarebbe stato implicato in traffico di armi e che i coniugi RI - JOSEVIC sarebbero stati in contatto che il primo, tanto che, evidenzia la ricorrente, l'utenza telefonica del AL non fu sottoposta a intercettazione.
Ma, osserva il Collegio, la deduzione difensiva, che non risulta sia stata oggetto di appello, si fonda su un giudizio di valore la di cui censura non può essere portata alla cognizione della Corte di legittimità. Dalla decisione impugnata, e più specificamente da quella di primo gra- do, risulta che l'organo di polizia giudiziaria riferì al pubblico ministero, che poi ne fece oggetto di sostegno alla richiesta di autorizzazione alle inter- cettazioni telefoniche, di avere acquisito notizia circa collegamenti tra il AL, dedito al traffico organizzato di armi, e i coniugi PRIMAvERA-JosEvlc, ritenuti dediti al commercio associato di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ). L'ipotesi investigativa, era, appunto, quella di attività illecita di criminalità organizzata (associazione per delinquere:per l'inclusione della ipotesi criminosa ex art 74 d.P.R. n. 309 del 1990
nella categoria "criminalità organizzata", cfr., Sez.un. 8 maggio 1996 , Giammaria, CED n. 205039), in relazione alla quale gli organi dell'investiga- zione potevano avvalersi della specifica disposizione di cui all'art. 13 di. 13 maggio 1991 n. 152, come modificato dalla legge di conversione 12 luglio 1991 e, successivamente, dall'art.
3-bis di. 8 giugno 1992 n. 306, conver- tito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992 n. 356, la quale [disposi- zione], in deroga alla norma di cui all' art. 267 c.p.p. , consente il ricorso al mezzo captativo in presenza 'di sufficienti indizi di reato (e non di colpevo- lezza) e quando esso risulti necessario (e non indispensabile) per il prosie- guo delle indagini.
Orbene, per la specifica ipotesi di attività delittuosa organizzata in forma associativa sono da ritenersi idonee ad integrare il requisito della sufficien- za di indizi di reato le informazioni legittimamente acquisite dall'organo di polizia giudiziaria, riferite al pubblico ministero e da questo poste a fonda- mento della richiesta di autorizzazione alle intercettazioni. In tal senso, si è già indirizzata la Corte: ,cfr.: Sez.II, 10 febbraio 1994 , Marotta, CED n. 197321, e non vi è ragione per discostarsi da tale indirizzo ermeneutico. Queste considerazioni consentono di dare una congrua risposta anche a quei motivi di ricorso che, come si è appena sopra accennato, si ingegna- no a negare la sussistenza, al momento in cui fu autorizzato il ricorso allo specifico mezzo di ricerca della prova di cui si parla, di gravi indizi di reato. Invero, per quanto appena detto, il procedimento riguardava una ipotesi di reato associativo, vale a dire di criminalità organizzata, e, pertanto, al giu- dice per le indagini preliminari doveva essere esibito un coacervo indiziario inducente alla sufficienza, nei termini sopra evidenziati. D'altra parte, se è ben vero che spetta al giudice del merito dell'accusa valutare la legittimità di tutto il procedimento captativo, dal provvedimento autorizzatorio al deposito conclusivo degli atti, mediante verifica in con- creto della sussistenza dei presupposti di validità e della giustificabilità (come indispensabilità o necessità) e di preesistenza di indizi di reato (gra- vi o sufficienti), è anche vero che, una volta che detto giudice abbia af-
frontato il problema e della soluzione adottata abbia fornito motivazione, il giudizio di legittimità può essere sollecitato solo su tale requisito della de- cisione impugnata;
con la conseguenza che, quando il giudice del merito dell'accusa abbia fornito motivazione congrua e corretta, sotto il profilo lo- gico e giuridico, della ritenuta correttezza del procedimento captativo delle conversazioni telefoniche, la censura in sede di legittimità, o risulta infon- data (stante la correttezza dell'apparato giustificativo) o si risolve in un '- diverso - giudizio di valore, sul merito della questione cioè, e allora si im- batte nella sanzione d'inammissibilità, ex art. 606 comma 3 c.p.p. . Nel caso di specie, la Corte salentina ha affrontato il problema e lo ha risolto evidenziando la sussistenza, al momento in cui i decreti furono emessi, di sufficienti indizi di reato come desumibili da quelle informative. I motivi di ricorsi, sul punto, dunque, sono infondati per la parte in cui contestano l'esistenza di un apparato giustificativo della decisione, che in- vece esiste;
inammissibili per la parte in cui pretendono di valutare, o ri- valutare, il materiale in atti al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di legittimità un giu- dizio di valore che non le compete.
29. Può, ora, passarsi all'esame della problematica che più direttamente attiene la ragione di rimessione della decisione dei ricorsi alle sezioni unite della Corte;
cioè, quale sia, l'apparato motivazionale minimo per giudicare legittimo, sotto il profilo giustificativo, il provvedimento dell'organo giudi- ziario che autorizzi o disponga le operazioni di intercettazione delle con- versazioni telefoniche o tra presenti, che convalidi quelle disposte in via d'urgenza, o che, ove ricorra, le proroghi.
Da un'attenta riflessione sui risultati dell'indagine conoscitiva che, si è sopra riassunto emerge che, al di là dell'esigenza classificatoria, non esiste nella giurisprudenza della Corte un vero e reale contrasto di sostanza;
spesso la diversa catalogazione viene piuttosto dall'adozione di terminolo- gia diversa o più incisiva, che da un dissenso di fondo, e si risolve, quasi sempre, nella evidenziazione dell'esigenza che il prowedimento sia soste- nuto da reale motivazione, la quale fornisca la prova che il magistrato che ha emesso il decreto abbia, in effetti e con riferimento al caso specifico (quello del processo), preso in considerazione i dati fattuali necessari se- condo il dato normativo;
che questi sussistano realmente;
che essi siano stati valutati in riferimento alle esigenze poste a fondamento della legge;
che siano stati trovati idonei a soddisfarle.
In sostanza, dunque - e al Collegio sembra che diversamente non po- trebbe essere -, ciò che rileva è che dalla motivazione fornita, succinta e compendiosa come si addice in genere ad ogni prowedimento del giudice, in particolare quando si tratti di decreto che la legge specificamente, come nel caso di specie, richiede sia motivato (art. 125 comma 3, con riferi- mento all'art. 267 comma i c.p.p.), si possa dedurre l'Iter cognitivo e va- lutativo. seguito dal giudice e se ne possano conoscere i risultati che deb- bono essere conformi alle prescrizioni della legge;
sicché, a chi ha titolo ad impugnare o contestare la decisione sia salvaguardato il diritto di critica e all'organo della valutazione o dell'impugnazione consentita l'attività di veri- fica che gli compete.
Una volta che tale essenzialità risulti, quale che sia il numero delle pa- role adoperate e quale che sia il tipo di espressione sintattica adottato, l'obbligo della motivazione del decreto di cui si parla deve ritenersi soddi- sfatto sotto il profilo di legittimità, vale a dire di osservanza della legge, e l'indagine si sposta sul giudizio di valore, riservato al giudice del merito (di primo e di secondo grado), con l'owia conseguenza che, anche su questo giudizio, la critica di legittimità può impingere solo sulla verifica della ade- guatezza e correttezza logica e giuridica dell'apparato razionale. Sulla base di siffatte quasi owie considerazioni, osserva il Collegio come non sia neppure ipotizzabile la formulazione di una regola specifica che, o si risolverebbe in generiche espressioni, o se penetrante, inadeguata ed anche arbitraria, perché i giudizi di valore rispondono ad altri requisiti che non posso racchiudersi in una formula che non sia quella della riafferma- zione del dovere del giudice di fornire giustificazione razionale alla decisio-
ne adottata.
Tale regola vale anche per i provvedimenti di proroga i quali possono, sotto il profilo razionale, scontare un minore impegno motivazionale quanto ai presupposti, se verificati ancora sussistenti, ma debbono ugual- mente dar conto della ragione di persistenza dell'esigenza captativa. 30. Nell'àmbito di questo ragionevole criterio va risolta anche la pro- blematica suscitata dal quesito sul se, nella materia che ne occupa, sia consentita o meno la motivazione per relationem, con rinvio recettizio o no, ad altro atto del procedimento.
In linea generale, va riaffermata la regola, costantemente ammessa dalla Corte, per la quale la motivazione con rinvio ad altro atto del proce- dimento è sempre ammessa e deve ritenersi legittima purché il provvedi- mento al quale si fa rinvio risponda a precisi requisiti. La Corte stessa, in- vero, a volte fa rinvio, normalmente recettizio ma non necessariamente, a suoi precedenti provvedimenti o alla requisitoria scritta del Procuratore generale (nei procedimenti camerali).
Ancora una volta, invero, ciò che deve essere ribadito è che l'apparato motivazionale del provvedimento, in chiaro o succinto che sia, dia dimo- strazione dell'itercognitivo e valutativo seguito dal decidente per giungere al dato risultato decisorio, sicché sia salvaguardato la facoltà di critica a chi ha titolo per impugnare o contestare la decisione e l'esercizio del potere di controllo all'organo funzionalmente sovrordinato. Il che implica l'esigenza che l'atto di riferimento sia contestualmente - o, quanto meno, nel mo- mento in cui può essere esercitata la facoltà di contestazione o impugna- zione - conosciuto o conoscibile nella sua integrità. Pertanto, la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando:
- faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, ain legittimo atto del procedimento, la di cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria al provvedimento di destinazione;
- fornisca la dimostrazione che il decidente ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti alla sua decisione;
- l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel prov- vedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensi- bile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della fa- coltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conse- guentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazio- ne.
Fissato questo principio generale, che vale per qualunque atto del pro- . cedimento penale, compresa la sentenza, osserva il Collegio che non sus- siste alcuna ragione che ostacoli l'applicazione di tale regola anche. ai provvedimenti captativi di cui agli artt. 266 s. c.p.p.. Invero, l'esigenza di specifica ed articolata motivazione, richiesta dalla legge processuale, più volte ribadita dalla giurisprudenza sia costituzionale che di legittimità - co- me si è avanti evidenziato - impone al decidente l'obbligo di riflessione e di giustificazione, non quello di manuale trascrizione;
quando sia data dimo- strazione dell'assolvimento dell'obbligo appena richiamato, sembra soddi- sfatta l'esigenza pretesa dalla legge.
Nell'ipotesi di proroga dell'autorizzazione alla intercettazione il rinvio al provvedimento che per primo acconsentì all'attivazione del mezzo di ricer- ca della prova quanto all'esistenza dei presupposti di legge può dirsi quasi d'obbligo, dovendo il giudice decidere solo sulla persistenza delle esigenze di captazione.
31. Sull'ulteriore, ed ultimo, profilo del quesito posto dalla sezione ri- mettente e, prima ancora, dai motivi di ricorso, cioè quali siano le conse- guenze dell'inosservanza dell'obbligo di motivazione, deve rilevarsi come la corretta interpretazione della combinazione dei disposti di cui agli artt. 271 comma 1 e 267 comma 1 c.p.p. non consente diversa conclusione rispetto a quella di inutilizzabilità dei risultati delle operazioni di intercettazione, quando il decreto autorizzativo o di convalida o di proroga manchi di moti- vazione. Invero, la motivazione di siffatti decreti costituisce un loro essen- ziale requisito esplicitamente previsto dall' art. 267 c.p.p. (secondo la riser- va espressa dall'art. 125 s.c.), di talché la mancanza non può non esitare della sanzione d'inutilizzabilità dei relativi risultati. Questa conclusione trova sicuro conforto nella posizione assunta dalla Corte costituzionale al riguardo, come è stato sopra evidenziando al § 25. E' proprio la motivazione del provvedimento autorizzativo che dà conto dell'esistenza di plusvalenti ragioni che consentano 'di comprimere un di- ritto prioritario di rilevanza costituzionale, quale quello previsto dall' art. 15 Cost. .
Né il risultato ermeneutico ora enunciato si pone in contrasto con la re- gola espressa da Sez.un., 5 marzo 1998 , Manno, richiamata al § 26.3., perché, come si è spiegato, quella decisione riguardò ipotesi'di vizi di mo- tivazione, diversi dalla mancanza. La distinzione sottesa a detta decisione va condivisa e deve essere qui ribadita: invero, c'è differenza tra mancan- za di motivazione, che si verifica non solo quando l'apparato giustificativo manchi in senso fisico-testuale, ma anche quando la motivazione sia appa- rente, semplicemente ripetitiva della formula normativa, del tutto incon- grua rispetto al provvedimento che deve giustificare (motiva su un seque- stro, o su esigenze di cautela personale, e similmente), e difettosità, nel senso di incompletezza o insufficienza o non perfetta adeguatezza, ovvero di sovrabbondanza con ben probabili, in simili eccessi, slabbrature logiche;
in una parola, di vizi che non negano e neppure compromettono la giustifi- cazione, ma la rendono non puntuale. In tali casi il vizio va emendato dal giudice cui la doglianza venga prospettata, sia esso il giudice del merito, che deve utilizzare i risultati delle intercettazioni, sia da quello dell'impu- gnazione nella fase di merito o in quella di legittimità. Non sembra che in siffatte ipotesi possa parlarsi di nullità (di ordine ge- nerale, ovviamente: artt. 178 e 180 c.p.p. ) perché lo stesso vizio non può generale due coeve e concorrenti sanzioni processuali: se non esiste una (valida) motivazione, la conseguenza è l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni;
se esiste, ancorché viziata nel senso sopra specificato, la conseguenza è l'irrilevanza, salva l'emenda. L'opposta tesi, pur presente nella giurisprudenza della Corte, pare cada in una evidente incongruenza:
quando venga accertata e dichiarata la nullità dell'atto, questo è espunto perché ciò che è dichiarato nullo non può produrre alcune effetto: non c'è (più). Ma allora, se non c'è motivazione, deve immediatamente applicarsi la ben più robusta e garantista sanzione dell'inutilizzabilità, esplicitamente prevista dall' art. 271 comma 1 c.p.p. , sotto l'aspetto della inosservanza della disposizione di cui, all'art. 267 comma s.c., senza che occorra !Inter- mediazione della nullità.
L'operazione logico interpretativa sviluppata da Sez.un., 27 marzo 1996 , ric. Sala (anch'essa sopra citata al § 28.3.), all'esito della quale, secondo quanto enunciato dalla massima CED n. 204644, è stato ritenuto che l'inos- servanza delle formalità previste per la legittima acquisizione della prova non comportano l'automatica inutilizzabilità della stessa per effetto di quanto disposto dall' art. 191 comma 1 c.p.p. , stante la compatibilità, delle categorie della nullità e dell'inutilizzabilità, le quali, pur operando nell'area della patologia della prova, restano autonome perché correlate. a diversi presupposti, corrobora la conclusione sopra enunciata. Secondo quella de- cisione, infatti, la nullità attiene sempre e soltanto all'inosservanza di alcu- ne formalità di assunzione della prova, mentre l'inutilizzabilità, presuppo- nendo la presenza di una prova "vietata" per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, owero per effetto del procedimento acquisitivo, incide sulla le- gittimità dell'acquisizione, la quale resta al di fuori del sistema processuale. Ma quando l'inosservanza di una data disposizione, comunque qualificabi- le, produce, per esplicita volontà della legge, l'inutilizzabilità, allora è evi- dente come il sistema delle nullità sia superato perché l'inutilizzabilità ope- ra, e va dichiarata, in ogni stato e grado del procedimento.( art. 191 c.p.p. ) mentre la nullità (salvo quella assoluta ex art. 179 c.p.p. la cui tipizzazione non si estende a difettosità motivazionali;
e in materia vige il principio di tassatività di cui all'art. 177 s.c.), opera in limitati àmbiti di rilevabilità e di opponibilità.
Seguendo il diverso indirizzo, non sarebbe possibile sfuggire al dilem- ma: o la difettosità della motivazione del provvedimento captativo (in tutte le sue articolazioni) produce nullità e, pertanto, va eccepita e rilevata se- condo le cadenze proprie a tale categoria di vizi dell'atto processuale (nella specie c.d. a regime intermedio), ed opera secondo il meccanismo che le è proprio (eliminazione dell'atto dal procedimento), sicché si verrebbe a creare un caso di inutilizzabilità condizionata, in difformità della disposizio- ne dell' art. 191 c.p.p. e in contrasto con il fermo orientamento della giuri- sprudenza costituzionale, così categorico da legittimare la conclusione di illegittimità costituzionale di un simile regime. Ó il difetto di motivazione del detto provvedimento, risolvendosi in una inosservanza della disposizio- ne prevista dall' art. 267 comma 1 c.p.p. , produce autonomamente, per propria forza, l'inutilizzabilità dei risultanti delle intercettazioni e allora, per quanto avanti detto, quella difettosità (di motivazione) non può non inten-:
dersi che nel senso restrittivo sopra enunciato, proprio per le ragioni già espresse.
32. Concludendo, nel dare risposta ai quesiti posti al Collegio sul punto, come sopra articolati, vanno affermate le seguenti regole:
(a) la motivazione dei decreti che autorizzano o prorogano le operazioni di intercettazioni telefoniche o tra presenti, che convalidano i decreti emessi in casi d'urgenza dal pubblico ministero e questi stessi provvedi- menti, costituisce requisito essenziale del decreto e deve dimostrare, an- che attraverso il rinvio, recettizio o no, ad altro atto del procedimento, che il giudice ha valutato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge (esistenza di gravi, o di sufficienti, indizi di reato;
indispensabilità, o ne- cessità, del ricorso allo specifico mezzo di ricerca della prova);
(b) la mancanza di motivazione, sia in senso fisico-testuale che logico, comporta la diretta inutilizzabilità dei risultati delle operazioni captative, per effetto della combinata lettura degli artt. 267 comma 1 e 271 comma 1 c.p.p. . (c) il giudizio sulla congruenza di.merito e sulla idoneità dell'apparato giustificativo spetta al giudice del fatto che, sollecitato, deve fornire moti- vazione adeguata e corretta sia sotto il profilo normativo e che logico- giuridico, sulla quale si esercita il controllo di legittimità. 33. Alla luce di queste conclusioni i motivi di ricorso che attengono lo specifico tema non possono trovare accoglimento.
È ammesso dai ricorrenti che tutti i decreti autorizzativi delle operazioni di intercettazione dei colloqui telefonici o tra presenti furono forniti di mo- tivazione, sia autonoma e propria sia, in taluni casi, con rinvio ad altri atti del procedimento, quali le richieste del pubblico ministero. Richieste che, pacificamente, vennero poi depositate, unitamente ai decreti del giudice e agli altri atti del procedimento, nella segreteria del pubblico ministero e poste a disposizione dei difensori.
Ed invero, la essenzialità della critica dei ricorrenti si appunta sui i due profili sopra esaminati relativi alla inidoneità della motivazione e alla non legittimità del rinvio giustificativo ad altro atto (motivazione per relatio- nem).
Una volta ritenuta corretta tale forma di motivazione, tutta la forza ico- noclasta del discorso critico sviluppato con 'molto impegno, a volte anche con pregevoli esiti, si sposta e si concentra sull'adeguatezza, completezza, logicità della motivazione, sia quella propria del singolo decreto, sia quella dell'atto di rinvio.
La tematica è stata affrontata dalla Corte del merito la quale si è con- vinta della idoneità delle motivazioni, per taluni atti ritenuta più che suffi- cienti, per altri a livello minimale ma pur sempre esistente. Sul punto, infatti, la sentenza impugnata ha affrontato tutti i profili di doglianza, esaminando partitamente le questioni dedotte, sia in riferimento alla motivazione dei singoli provvedimenti autorizzativi e di proroga (pagi- ne 33-38), sia quantoalla sussistenza degli indizi di reato (e non solo di colpevolezza dell'uno o dell'altro indagato;
pagine 38-39)1 sia infine, quanto all'indispensabilità del ricorso alle intercettazioni ai fini del prosie- guo delle indagini (pagine 39-42), così concludendo:" Può quindi ricono- scersi piena utilizzabilità in questo processo alle eseguite Intercettazioni, le quali peraltm esplicano la loro efficacia a fini probatori per quel che si ve- drà solo a partire dal marzo 1994, in epoca successiva quindi all'originario decreto autvrizzativo in tema di intercettazioni telefoniche, a cui hanno fatto seguito[...] distinti decreti con riferimento ad intercettazioni telefoni- che ed ambientati, tutti sostanzialmente autonomi nei presupposti (vedi ad esempio sequestro dei 60 chili di eroina a Mattina), dotati di quella minima motivazione indispensabile a chiarire le ragioni del provvedimento e re- canti il titolo del reato (solo all'inizio traffico di armi e poi stupefacenti) che legittimava ricorso a tale strumento investigativo, le fonti degli elementi indiziati e la loro idoneità a connotare gli indizi [...]". Orbene, tale giudizio di fatto appare, sotto il profilo del controllo di le- gittimità, corretto in linea di diritto e sotto l'aspetto logico razionale, sic- ché, per quanto avanti si è concluso, non sussistono le ragioni di annulla- mento dedotte dai ricorrenti, i cui motivi di ricorsi sul punto, pertanto, vanno respinti.
34. I ricorrenti VA RI, VI IC, IO ZU, AN AR NE, EL NO e RG LA, attraverso i ri- spettivi difensori, hanno dedotto in termini sostanzialmente omologhi, no- nostante marginali differenze, la violazione dell'art. 80 comma 2 del d.P.R.9 ottobre 1990 n. 309, in tema di aggravante speciale dell'ingente quantità della sostanza stupefacente oggetto delle imputazioni loro rivolte, anche con riferimento ai casi in cui in mancanza di sequestro non sia stato possibile determinare la percentuale di principio attivo, secondo quanto più ?
dettagliatamente riportato nell'enunciare i motivi di ricorso dedotti da cia- scun imputato.
In sostanza, vengono posti all'attenzione della Corte due ordini di consi- derazioni.
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Sotto un primo aspetto, si denunzia la mancata osservanza della regola più volte espressa dal Giudice di legittimità quanto a parametri valutativi da applicare per fondare e giustificare il giudizio di "ingente quantità" se- condo la formula che si legge nel testo dell'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990; per i deducenti non sarebbe stata fornita convincente prova dei requisiti essenziali del paràmetro valutativo adottato dalla Cassazione, vale a dire la possibilità o probabilità di saturazione del mercato, neppure indi- viduato, come conseguenza dell'immissione al consumo di una eccezionale quantità di stupefacenti.
Sotto un secondo aspetto, più propriamente valutativo, i deducenti si dolgono quanto ad apparato giustificativo della ritenuta iggravante fon- data non sulla verifica di fatto delle caratteristiche organolettiche della so- stanza tossica commerciata, cioè del contenuto di principio attivo, bensì sulla enfatizzazione di una serie di elementi induttivi, quali la somma di danaro richiesta o concordata per lo scambio, il peso della merce com- prensivo di quello delle 'sostanze da taglio, e similmente, dai quali il Giudi- ce a quo trasse elementi di convincimento.
In particolare IO ZU, con il quinto mezzo di annullamento, si duole perché in relazione agli episodi del 31 ottobre 1994 (acquisto di 650 gr. circa di cocaina al 43,83% di purezza) il giudice censurato non avrebbe fornito corretta motivazione sul punto incorrendo anche nell'errore di com- pattare più episodi sommandone i quantitativi di sostanza tossica trattata. 35. I motivi di ricorso non sono fondati.
35.1. Sotto il primo profilo, va rilevato che, quanto ai parametri atti ad individuare la sussistenza e consistenza dell'aggravante della quantità in- gente, di cui al comma 2 dell'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, la giurispru- denza di questa Corte ha, negli ultimi tempi, adottato criteri più sintetici, consapevole delle non poche aporie logiche e difficoltà fattuali conseguenti alla parametrazione della quantità di sostanza stupefacente su indici !abili e di difficile accertamento, quali il mercato di destinazione nelle sue com- ponenti spaziali, temporali e di consistenza della domanda.Invero, con la sentenza 23 giugno 1999 , Farinatti, CED n. 214773, que-
sta Corte ha rilevato che "[...] la ratio dell'aggravante in questione (di na- tura oggettiva) è quella di punire più severamente la illecita detenzione di sostanza stupefacente che, per il suo quantitativo "ingente", è idonea a rappresentare un pericolo per la salute pubblica, owero per un rilevante, ancorché non definito, numero di tossicodipendenti. L'aggettivo "ingente" indica un livello di notevole entità, molto elevato nella scala dei valori quantitativi, ma non il vertice massimo di tali valori. E quando il quantitati- vo della sostanza stupefacente sia tale da concretizzare quel pericolo, sia, cioè, idoneo a soddisfare le esigenze di un numero molto elevato di tossi- codipendenti, l'aggravante deve ritenersi sussistente". In senso sostan- zialmente conforme si sono espresse Sez.IV, 16 dicembre 1999 , Posillico, e Sez.IV, 23 febbraio 2000 , Celoaliaj, in corso di massimazione. È pacificamente ammesso, sia in dottrina che in giurisprudenza, che la ratio legis dell'aggravante in questione vada ricercata nell'esigenza di con- trastare il più efficacemente possibile, e quindi con la comminatoria di più gravi pene, la diffusione del consumo di sostanze stupefacenti, specie tra i giovani, a causa dei deleteri effetti prodotti sulla salute fisica e mentale di chi ne fa uso;
diffusione che è agevolata sia dall'elevazione del livello di offerta (maggior facilità di reperimento), sia dal calo del prezzo di scambio collegato, secondo dati di comune esperienza, alla quantità disponibile per la cessione.
Nell'intento di individuare un parametro valutativo dell'aggettivazione "ingente" spesso la giurisprudenza ricorre al termine "mercato", intenden- do come tale sia l'area di destinazione e consumo della sostanza tossica oggetto di valutazione, sia il numero di probabili o possibili consumatori, concludendo nel senso che "ingente" è la 'quantità di droga idonea a sod- disfare le esigenze di un ipotetico "mercato" per un certo numero di giorni secondo i bisogni di consumo di coloro che a quel "mercato" attingono. Tuttavia il riferimento al concetto di "mercato", nel senso sopra' de- scritto, introduce, nell'esegesi della disposizione di legge, un elemento non richiesto e sòurio rispetto alla rado della disposizione, di profilo mercantili-
stico ma di impossibile accertamento con gli ordinari strumenti di indagine dei quali il giudice può processualmente disporre;
- quindi, del tutto imma- ginario affidato all'abilità dialettica di chi fornisce la'motivazione della deci- sione, quale che sia. Il commercio illecito degli stupefacenti, proprio per- ché illecito, vive nella clandestinità e sfugge, per sua stessa definizione, ad ogni indagine probatoria, che per essere valida e processualmente opponi- bile, deve seguire regole di garanzia comprese quelle proprie al contrad- dittorio. I dati statistici, elaborati fuori del processo e secondo prospettive che non sono, e non possono essere, di "indagine di mercato", sono privi di rappresentatività e di concludenza ai finì che qui interesserebbero, poi- ché, quale che ne sia l'esigenza che abbia sollecitato la raccolta di siffatti dati, l'indagine raggiunge solo una parte (forse Minima) del fenomeno, per molti versi dawero impenetrabile non solo per la illiceità delle condotte, ma anche per ragioni di convenzione sociale, dello stare del soggetto tos- sicofilo nel rapporto con gli altri membri della società in cui opera e del so- stegno della quale ha bisogno. Nella sin ad ora prevalente giurisprudenza della Corte, infatti, tralaticiamente viene fatto richiamo a presunte esigen- ze di una fantomatico "mercato", owero a capacità di assorbimento di una indefinibile massa di ipotetici consumatori distribuiti su ideali àmbiti territo- riali, cadendo, sempre e necessariamente, nell'enunciazione di nozioni del tutto generiche, alla pratica applicazione sottratte a ogni riscontro tatuale. Quando si è tentato di fornire una qualche definizione di siffatti sfuggenti concetti, nel lodevole intento di agevolare il giudice del merito nel difficile compito di dare corpo all'impalpabile e di fornirgli una linea di guida, si è finito con il pretendere giustificazioni razionali da fondare 'su impossibili dati: come la individuazione della quantità di una data specie di stupefa-. cente introdotta - o presumibilmente, diretta all'introduzione - nell'area di un "mercato" da definire con un poco di immaginazione;
la quantità di so- stanza, presumibilmente della stessa specie, séquestrata in un dato perio- do di tempo e sempre in una indefinita area di spaccio oppure di consumo - fenomeni tra loro non sempre coincidenti -, e similmente;
dati, per il ve-
ro, molto aleatori, che dovrebbero estrarsi da accertamenti neppure previ- sti dalla legge e, per questo mai presenti negli atti processuali. E allora, appare corretto abbandonare la incerta nozione di "mercato", essendo sufficiente per giudicare Sussistente l'aggravante in questione il verificare che la quantità della sostanza stupefacente, di cui l'imputazione si occupa, sia oggettivamente di notevole quantità, molto elevata nella scala dei valori quantitativi, anche se non raggiunga il valore massimo che, per essere riferito a quantità, rimane sostanzialmente indeterminabile, vale a dire ampliabile all'infinito. Ciò che conta per integrare l'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 è, dunque, che la quantità di sostanza tossica oggetto dellà specifica indagine nel dato procedimento superi notevolmente, con accento di eccezionalità, la quantità usualmente trattata in transazioni del genere nell'àmbito territoriale nel quale il giudice del fatto opera e, per questo, è in grado di formarsi una esperienza fon- data sul dato reale presente nella comunità nella quale vive. La relativa valutazione costituisce, pertanto, un apprezzamento' di fatto rimesso al giudice del merito che ha solo l'obbligo di fornire adeguata e congrua mo- tivazione, come ogni giudizio di valore legato a dati non tipizzabili (buon costume, morale pubblica, e similmente).
Sul punto può dunque affermarsi la regola secondo la quale l'aggra- vante speciale dell'ingente quantità di sostanza stupefacente, di cui all'art. 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la cui ratio legis è da ravvisarsi nell'incremento del pericolo per la salute pubblica, è integrata tutte le volte in cui il quantitativo di sostanza oggetto d'imputazione, pur non raggiun- ? gendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicofili, secondo l'ap- prezzamento del giudice del merito che, vivendo la realtà sociale del com- prensorio territoriale nel quale opera, è da ritenersi in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza di tale circostanza.35.2. Alla luce di tali considerazioni appare chiaro la inanità degli sforzi argomentativi sviluppati dai ricorrenti, tesi a dimostrare la conseguenza (negativa) sull'apparato probatorio dell'aggravante della mancanza di un'indagine di "mercato" da parte del Giudice del merito;
sotto i profili dei quali si è avanti parlato (area di destinazione, numero dei consumatori, quantità sequestrate nel dato lasso di tempo, e così via), benché apprez- zabili per rigore logico e sostanzialmente adeguati rispetto 'all'indirizzo giu- risprudenziale sopra Criticato, del quale finiscono con il fornire la prova della incongruenza 'rispetto al thema probandum.
Sotto il secondo profilo, e tenendo a mente il guadagno ermeneutico sopra conseguito, la doglianza espressa dai sopra indicati ricorrenti, lungi dal denunziare un vizio di motivazione, rilevante ai fini della legittimità della decisione impugnata, si risolve in una contestazione del criterio di valutazione del materiale probatorio adottato dal giudice del fatto per fon- dare il proprio convincimento sull'esistenza dell'aggravante di cui si parla. Invero, non si contesta dalla maggior parte dei ricorrenti (ad esclusione di IO ZU, di cui appresso), sotto questo aspetto, in modo specifi- co, la ricorrenza dell'aggravante, ma si giudica inidoneo o insufficiente o inattendibile il criterio valutativo adottato dal giudice, il quale ha tratto il convincimento dell'esistenza dell'aggravante, nella impossibilità di accede- re al dato organolettico del principio attivo presente nella sostanza scam- biata, dalla considerazione dell'elevatissima somma di danaro convenuta tra le parti per realizzare l'illecita transazione. Criterio fondato sulla regola dell'id quod plerumque accidit, vale a dire sul dato di comune esperienza, secondo il quale per una data merce o per un certo oggetto, normalmente, si conviene e si versa un corrispettivo adeguato al suo valore di scambio, il quale, per il caso che qui riguarda, fa riferimento, ovviamente, alla quan- tità di principio drogante contenuto nella massa oggetto della transazione. 35.3. Quanto allo specifico ulteriore profilo di doglianza sviluppata dal ricorrente CU, va rilevato che il giudizio della Corte d'appello è stato concentrato, in ordine all'aggravante di cui si discute, sull'episodio di mag- gior rilievo, al quale, poi, sono stati riferiti gli altri episodi satelliti, secondo la regola che governa la materia.
Conclusivamente, in punto aggravante speciale di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, i motivi di ricorso vanno rigettati.
36. Esauriti l'esame dei motivi di ricorso proposti da più imputati, la cui trattazione congiunta è risultata più adeguata, si deve passare all'esame delle singole posizioni di ricorso, owiannente in ordine a quei motivi sin ad ora non trattati, seguendo l'ordine di ruolo generale. 37. VA RI, con il motivo di ricorso dedotto dal secondo difensore (cfr. avanti § 5.3) ha denunziato violazione di legge e difetto di motivaziOne quanto al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62-bis c.p., perché sarebbe stata obliterata la considerazione di circostanze meritevoli di attenzione, quale la confessione.
Trattasi, all'evidenza, di motivo di merito,. posto che la Corte territoriale ha preso in considerazioni molteplici circostanze di segno negativo rite- nendole plusvalenti rispetto alla circostanza richiamata in ricorso, alla quale motivatamente non è stato dato significato di resipiscenza. Il motivo, quindi, è inammissibile per violazione dell' art. 606 comma 3 c.p.p. e il ricorso, complessivamente valutato, deve essere rigettato con ogni conseguenza di legge quanto al carico'delle spese processuali. 38. VI govisic, oltre i motivi di cui si è già discusso, ne ha dedotto altri a carattere squisitamente personale.
38.1. Con il secondo motivo di ricorso il difensore della predetta ricor- rente denunzia errata applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e vi- zio di motivazione per carenza, illogicità e contraddittorietà, riproponendo, pedissequamente, doglianze sul punto già esposte in sede di appello e motivatamente rigettate dalla Corte salentina.
Nel richiamare quanto riassunto, al riguardo al § 6.2, va ribadita la in- i fondatezza, per quanto concerne l'aspetto di diritto, della tesi difensiva. Invero, la responsabilità penale è personale .e riguarda ciascun soggetto il quale è tenuto a rispondere della propria condotta se posta in essere in violazione della legge penale. -
Non esiste nel nostro ordinamento giuridico la speciale causa di giustifi- cazione o di non punibilità letteralmente inventata dalla ricorrente, quale la c.d. affectio marita//s; condizione che, se correttamente intesa, dovrebbe portare ad ostacolare piuttosto che a favorire l'attività criminosa dell'altro coniuge.
Per dare un inquadramento giuridico alla condizione denunziata dalla ri- corrente dovrebbe ipotizzarsi una fattispecie ex art. 54 comma 3 c.p. (vio- lenza morale), per l'integrazione della quale è 'sempre necessaria la prova della minaccia di grave danno alla persona. Requisito nella specie insussi- stente per quanto il Giudice del merito ha accertato dando la prova di una condotta attiva delle prevenuta tesa a collaborare nell'attività criminosa a giusto titolo addebitata ad entrambi i coniugi.'
Il giudizio di fatto sui punto non può essere censurato in sede di legit- timità, tanto più che non è contestato il dato fattuale dal quale la prova della condotta illecita è tratta, ma la interpretazione di quel dato alla luce dell'arcaica concezione dell'affectio maritalls fatta propria dalla ricorrente. 38.2. Con il terzo mezzodi annullamento la ricorrente ha denunziato l'inosservanza dell'art. 62-bis c.p. e Vizio di motivazione súl punto, sulla base dell'apparato razionale riassunto avanti al § 6.3. La censura, che concerne il giudizio di valore sulla base del quale il Giu- dice del merito ritenne la prevenuta non meritevole dell'attenuazione di pena, svalutando il dato veniente, secondo la deducente, dalla sopra ricor- data condizione di subordinazione, risulta inammissibile perché manife- stamente infondata, per quanto avanti specificato a riguardo dell'accerta- mento in fatto, e perché dedotta sul merito della decisione con l'intento di ribaltarne il relativo giudizio.
Nella valutazione complessiva il ricorso proposto nell'interesse di VI OV deve essere rigettato con condanna al pagamento delle spese pro- cessuali.39. ZO ST ha dedotto, come si è riassunto avanti al § 7, tre mezzi di annullamento;
i primi due centrati sulla censura di quella parte della decisione ha non ha accolto la tesi difensiva circa l'assunto uso per- sonale della cocaina acquistata (50 grammi), sia criticando (primo motivo) il ragionamento logico seguito dalla Corte territoriale per rigettare la stesi difensiva, sia inferendo inosservanza ed erronea applicazione della norma- tiva scaturente dal d.P.R. n. 171 del 1993, esecutivo degli esiti del refe- rendum abrogativo dell'aprile 1993, per sostenere la liceità della detenzio- ne di sostanza stupefacente per uso personale, quale che sia la qualità e la quantità posseduta. Con il terzo mezzo di anniillannento (avanti § 7.3.) ha, invece, denunciato difetto di motivazione e violazione del comma 5 del- l'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, quanto a diniego dell'attenuante speciale del fatto di lieve entità.
39.1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati. Quanto ai primi due motivi, deve rilevarsi che il dato quantitativo (50 grammi di cocaina, idonei a confezionare oltre trecento dosi medie giorna- liere, cioè una prowista per dieci mesi di consumo giornaliero) risulta as- sorbente, posto che la detenzione per uso personale non può prescindere dalla considerazione, in negativo, delle conseguenze dell'accumulo con il connesso rischio di cessione a terzi, come la giurisprudenza costituzionale e di legittimità hanno posto in rilievo (C. cost., 27 marzo 1992, n. 133 ;
Sez.VI, 4 aprile 1995 , Mariani, CED n. 201519; Sez.VI, 11 gennaio 1994 , Razzanti, /vi, n. 197293).
In relazione alla doglianza concernente il diniego dell'attenuante spe- ciale, deve richiamarsi l'ormai assestata giurisprudenza di questa Corte se- condo la quale l'attenuante può essere riconosciuta solo in ipotesi di mini- ma offensività penale della condotta deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi,, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra con- siderazione resta priva di incidenza sul giudizio.Nel caso di specie, per come si è già evidenziato, l'accusa; ritenuta pro-
vata, riguarda la detenzione di ben 50 grammi di cocaina;
quantità rile- vante che di per sé ? correttamente -, è stata ritenuta dal Giudice del me- rito sufficiente ad impedire l'accoglimento della richiesta difensiva. L'ulte- riore riflessione della Corte salentina sul contesto di condotte illecite nel quale il fatto fu consumato rafforza l'apparato giustificativo ma non tocca il principio giuridico posto alla base della decisione. Conclusivamente, il ricorso proposto nell'interesse di ZO ST deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente a pagare le spese processuali, esonerato dal pagamento della sanzione processuale non ravvisandosi elementi di colpa (cfr. C. cost., 7 giugno 2000, n. 186 ). 40. Degli otto motivi di ricorso dedotti nell'interesse di IO ZU, ne sono stati discussi già tre (il primo, sull'inutilizzabilità dei ri- sultati delle intercettazioni;
il secondo, sulla dedotta violazione degli artt. -516 e 522 c.p.p. ; il quinto sull'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990; rispettivamente ai §§ 28 s., 23.2, 34 s.). 40.1. Il terzo mezzo di annullamento, riassunto avanti al § 8.3., con il quale si deduce vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per il reato *di detenzione aggravata di sostanza stupefacente (artt. 73 e 80 comma 2 del d.P.R.. n. 309.del 1990), è articolato sulla censura della moti- vazione fornita dal Giudice dell'appello per giustificare l'assunta serietà dell'accordo d'importazione della rilevante quantità di sostanza tossica e si avvale, oltre che dell'enunciazione di princìpi di diritto tratti dalla giurispru- denza della Corte, della minuziosa critica, punto per punto, dell'interpreta- zione degli elementi indizianti o probatori (in particolare i colloqui telefonici intercettati) presenti in atti quale fornita dal Giudice del merito, proponen- done una diversa. perché ritenuta più aderente al dato testuale. Sulla base della giudicata più attendibile o più logicamente plausibile interpretazione degli elementi indiziati, il deducente perviene alla conclusione secondo la quale il giudizio sulla ricorrenza del programmato incontro in CE tra il esso ZU e 11 RI sarebbe minato alla base perché non sosteni- bile a mezzo degli elementi indiziar' dedotti da alcune frasi estratte dalle intercettazioni telefoniche.
Il motivo è inammissibile perché, per quanto mascherato sotto l'eti- chetta di vizio di motivazione, in realtà propone alla Corte di legittimità una diversa lettura di risultanze processuali di difficile trattamento, quali quelle estraibili dal testo dei colloqui telefonici intercettati, per la comprensione dei quali è indispensabile la cognizione di tutto il coacervo probatorio;
in-- vero, il significato di un colloquio può essere correttamente appreso solo conoscendo quello dei precedenti, intrattenuti con lo stesso o con altri col- loquianti ed anche, per lo più, dei successivi.
Né la pur articolata e molto attenta critica apprestata dal deducente rie- sce a dare la prova, pur necessaria, di illogicità manifesta nel testo motiva-, zionale, per tale dovendosi intendere quella macroscopica rottura del tes- suto logico-argomentativo dell'apparato razionale di spessore tale da emergere con immediata evidenza, restando prive di effetto rescindente quelle minime incongruenze riferibili alla non dovuta espressa confutazione di deduzioni difensive logicamente incompatibili con la decisione adottata. 40.2. A non diverso esito conduce il quarto mezzo di ricorso per la parte in cui denunzia mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del pervenuto in ordine al fatto di reato (artt. 73 e 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del . 1990) ritenuto commes- so il 31 ottobre 1994, come più ampiamente riassunto aventi § 8.4., con l'awertenza che l'ulteriore profilo del motivo di ricorso, concernente la. ri- tenuta aggravante della ingente quantità è stato discusso, unitamente ad omologhi motivi prodotti da altri imputati, ai §§ 34 - 35. Invero, nel contestare la correttezza del processo identificativo della prova, il deducente parte dal giudizio di incertezza, verosimiglianza, 'equi- vocità degli elementi indizianti, sostituendo così-il proprio (diverso) al giu- dizio di attendibilità, precisione, concordanza formulato dal Giudice del me- rito con il quale entra in contraddittorio non sui criteri normativi della va- lutazione, ma sui risultati dell'operazione logico concettuale di apprensione del significato di una data frase, di un certo episodio, di una specifica te-
stimonianza. Ma tutto ciò è giudizio di merito, conestabile anche attraverso la prospettazione di un diverso ed opposto giudizio in quella sede;
non più, esauriti i due gradi, innanzi al giudice di legittimità che non può certo es- sere coinvolto in valutazioni del genere.
Si è già detto: in questa sede possono essere positivamente denunziate solo illogicità manifeste risultanti dal testo del provvedimento impugnato, da intendersi nei termini precisati nel discutere del precedente motivo di impugnazione.
40.3. Il tessuto giustificativo del sesto mezzo di annullamento (più am- piamente sunteggiato al § 8.6.) non solo non si discosta dai due prece- denti, ma incorre anche nella manifesta infondatezza, là dove si deducono vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all' art. 453 c.p. (capo Y) d'imputazione) per assunta difettosità nel dare contezza su elementi idonei, secondo il deducente, ad escludere la consa- pevolezza del ricorrente quanto a falsità dei dollari USA acquistati a Milano. Invero, la Corte territoriale, sul punto, ha fornito una specifica motiva- zione evidenziando come, secondo una regola di comune esperienza, nor- malmente non si vende o acquista valuta pregiata estera, facilmente spendibile, da un soggetto occasionalmente incontrato per strada e sulla strada;
quando ciò accade, la consapevolezza dell'illecito è scontata. Il Giudice ha fornito la ragione del suo convincimento in punto elemento psi- cologico del reato e il diverso giudizio del deducente, pur apprezzabile, ri- mane privo di rilevanza nella sede di legittimità.
40.4. Privi del requisito di ammissibilità sono anche il settimo e l'ottavo motivi di ricorso (avanti riassunti ai §§ 8.7 e 8.8), con i quali si denunzia vizio di motivazione sia quanto al giudizio di ' equivalenza dell'attenuante generica rispetto alle aggravanti ritenute, sia quanto al diniego di ricono- scimento del vincolo della continuazione tra il delitto di cui al capo Y) [ art.453 c.p. : spendita di monete falsificate] e i reati in tema di commercio di sostanze stupefacenti (capi A e G).Il dissenso sulla valutazione di merito circa il giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto non può essere introdotto tramite la generica denunzia di carenza di motivazione se non si evidenziano pregnanti ragio- ni, in contrasto con quelle esposte al giudice del merito, tali da imporre una diversa decisione.
Quanto all'identità di disegno criminoso tra reati essenzialmente diversi non solo nella struttura normativa, ma anche nella tipologia di attività de- linquenziale, correttamente la Corte del merito ha escluso la sussistenza della prova della previa ideazione e volizione di uno scopo unitario, essen- zialità della medesimezza di disegno criminoso;
invero, la commissione del delitto di cui all' art. 543 c.p. è stata ritenuta fatto occasionale nell'àmbito di una attività delinquenziale rivolta essenzialmente all'illecito commercio di sostanze stupefacenti. La contestualità cronologica, segnalata dalla dife- sa non è sicuro indice del requisito deliberativo mentre l'interdipendenza funzionale è dato ritenuto dalla difesa, ma non condiviso dal Giudice del merito e, in linea di diritto, neppure inequivoco, posto « che l'esigenza di procurarsi i mezzi finanziari per acquistare lo stupefacente attraverso lo spaccio di moneta falsa può ben sorgere per effetto di non previsti incon- venienti insorti nel corso di quella attività.
Il ricorso prodotto nell'interesse di IO ZU va, quindi, com- plessivamente rigettato con condanna al pagamento delle spese proces- suali.
41. Il ricorso sviluppato nell'interesse di EL D'RI (avanti § 9), è privo di specificità risolvendosi nella semplice enunciazione del dissenso del deducente rispetto all'interpretazione del dato probatorio quale indivi- duato e ritenuto dal Giudice del merito.
Il ricorso, dunque, è inammissibile, alla cui declaratoria segue la con- danna al pagamento delle spese processuali, ravvisandosi, quanto' alla sanzione pecuniaria, la medesima condizione processuale segnalata per il ST.42. Del primo motivo di ricorso dedotto nell'interesse di AF DE CO (più compiutamente a § 10) si è già discusso (§ 23.3). Con il secondo motivo, nel denunziare inosservanza dell' art. 129 c.p.p. ed errata applicazione dell' art. 81 c.p. , il ricorrente ripropone una delle do- glianze che era stata oggetto di appello e alla quale, con altre, aveva ri- nunciato, avendo concordato con il procuratore generale la pena da appli- care, secondo il particolare rito previsto dall' art. 599 c.p.p. , trovando con- senziente la Corte di merito.
Si tratta, dunque, di un ripensamento che non può essere seriamente sorretto neppure dall'assunto secondo il quale spetta al giudice, in ogni stato e grado del processo, applicare d'ufficio la disposizione dell' art. 129 c.p.p. , dato che la pretesa del ricorrente non trova fondamento sulla de-
nunzia di evidenza della prova della sussistenza di una delle causa di non punibilità previste da quella disposizione, ma più semplicemente sulla ri- chiesta di un beneficio, quale la continuazione tra reati, al quale, concor- dando la pena, aveva rinunciato, con gli altri motivi di merito. La declaratoria d'inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese di giustizia e, tenuto conto della condotta processuale non esente da colpa, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, da giudicare congrua, di L. 2.000:000.
43. Di entrambi i motivi di ricorso prodotti nell'interesse di IZ Di AI, sunteggianti al § 12, si è trattato, unitamente ad altri omologhi.moti- vi, in tema di sostegno motivazionale ai decreti autorizzativi di intercetta- zioni telefoniche (§§ da 28 a 33) e all'assunta violazione dell' art. 521 c.p.p. quanto al capo A dell'imputazione (§ 23.2).
44. Per ND NA sono stati prodotti due diversi elaborati di ricorso, entrambi riassunti, in ogni loro articolazione, al § 13. 44.1. Del primo motivo del primo elaborato (aw. Pansini) si è discusso, unitamente ad altri similari, in tema di Sostegno razionale ai decreti capta- tivi di colloqui telefonici o tra presenti (§§ da 28 a 33).Il secondo motivo, nel dedurre violazione degli artt. 192 comma 2, 546
comma 1 lett. e) e 589 c.p.p. in punto mancanza, illogicità, erroneità della motivazione, censura la ricostruzione delle vicende in fatto poste a utiliz- zate dal giudice per formare il suo convincimento circa la responsabilità penale dell'imputato.
Si tratta, osserva il Collegio, di motivo inammissibile perché sotto l'eti- chetta del vizio di motivazione, si nutre del dissenso sulla qualificazione e valutazione degli elementi indiziari estraibili dai colloqui intercettati, che il deducente, a suo giudizio, qualifica incerti ed anzi equivoci. Ma, giova an- cora ricordare, come il controllo di legittimità sul discorso giustificativo della decisione di merito è circoscritto nel limitato perimetro segnato dal- l'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.. e si esaurisce - .per espressa volontà del legislatore, - nel riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentati- vo sui punti della decisione impugnata, senza travalicare nella verifica (come attestazione di verità: verum facere) dell'adeguatezza delle argo- mentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo con- vincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (cfr., tra al- tre, Sez.un., 24 novembre 1999 , Spina, CED n.314794). 44.2. L'elaborato razionale del secondo difensore, oltre alla deduzione della violazione degli artt. 267 e 269 c.p.p. , in tema utilizzo dei risultati delle intercettazioni telefoniche o ambientali, e dell' art. 521 c.p.p. , in tema di corrispondenza tra contestazione e sentenza di condanna, del che, uni- tamente ad altri consimili motivi, si è già discusso avanti ai §§ da 28 a 33, per la prima questione, e al § 23.2, per la seconda, affronta un ulteriore tema di censura fondato sull'assunta illegittimità del diniego opposto dalla Corte territoriale all'esercizio del diritto di riascolto, ed eventuale trasposi- zione, delle bobine magnetiche delle intercettazioni registrate, le quali, se- condo il ricorrente, dovrebbero essere sempre tenute a disposizione della difesa.
Sul punto la Corte salentina ha fornito congrua e corretta motivazione, ponendo in rilievo come nell'àmbito del subprocedimento di intercettazio- ne, captazione, registrazione dei colloqui telefonici o tra presenti è prevista una specifica procedura per l'ascolto, la selezione e l'acquisizione delle conversazioni e dei flussi telematici indicati dalle parti, successivamente oggetto di trascrizione o di stampa, con appropriate garanzie per tutti gli interessati. Una volta esaurito tale procedimento, quale che sia stata l'atti- vità - o inattività - dell'una come dell'altra Parte, il procedimento è conclu- so ( art. 268 c.p.p. ). A parte le ipotesi in cui si debba procedere alla distru- zione del materiale magnetico (art. 269 é.p.p.), la previsione di conserva- zione delle registrazioni (sino al giudicato formale) non autorizza a ritenere consentito accesso indiscriminato e continuo dell'una o dell'altra parte a tale materiale, molto sensibile e suscettibile di danneggiamenti anche per effetto di errori nell'ascolto e nella manipolazione, ma può solo comportare la previsione di rinnovazione dell'istruzione in sede di appello, secondo i ri- gidi canoni previsti dall' art. 603 c.p.p. , ove ne sussistano le condizioni (nella specie neppure dedotte). Non può, invece, ammettersi come cor- retta la pretesa del ricorrente di avere a disposizione in ogni momento del processo il materiale magnetico registrato.
Può, dunque, concludersi affermando la regola secondo la quale in te- ma di intercettazione, captazione e registrazione di colloqui telefonici o tra presenti, ovvero di flussi di comunicazioni informatici e telematici, una volta concluso il subprocedimento di ascolto, selezione e acquisizione delle conversazioni e dei flussi con l'esecuzione delle consequenziali operazioni di trascrizione o di stampa,' secondo le regole dettate dall' art. 268 c.p.p. , non è consentito, salvo eccezionali ipotesi, che per quanto concerne il giu- dizio di appello sono regolate dall' art. 603 c.p.p. , 'chiedere un nuovo ascolto delle conversazioni o una 'nuova presa di cognizione dei flussi in- formatici.
Anche questo profilo del motivo di ricorso deve essere, pertanto, riget- tato.
Con il terzo mezzo di annullamento, il deducente denunzia carenza ed illogicità della motivazione quanto ad affermazione di responsabilità in or- dine al fatto di cui al capo Y) (spendita di monete falsificate), sostenendolo con l'esibizione di un sillogismo piuttosto anodino: poiché, si dice, il ricor- rente fu liberato dall'accusa relativa al reato associativo, di cui al capo X) (associazione tesa all'illecito commercio di monete falsificate), sarebbe do- n/uto essere assolto anche dal fatto specifico, fine dell'associazione. Non è spiegato l'iter logico di tale costruzione e della relativa conseguenza;
anzi, la ragione di ricorso starebbe proprio nel non avere il Giudice dell'appello fornito motivazione sul punto.
Trattasi, all'evidenza, di motivo inammissibile per carenza di specificità, in violazione della disposizione di cui 'all'art. 581 comma 1 lett. c) c.p.p., talmente sanzionata dall'art. 591 comma 1 lett. c) stesso codice. Complessivamente, il ricorso proposto nell'interesse di ND NA va rigettato con le conseguenze di legge quanto al pagamento delle spese processuali.
45. Del primo motivo di ricorso prodotto nell'interesse di RO FA (tutti riassunti al § 14), si è già discusso trattando della denun- zia di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche ed am- bientali (§§ da 28 a 33).
45.1. Con il secondo mezzo di annullamento, anch'esso riassunto avanti sub 14.2., nel denunziare nullità della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, il deducente contesta alla Corte territoriale di avere omesso di prendere in considerazione elementi evidenziati con i , motivi di appello sia quanto alla carenza di elementi probatori dell'attività di spaccio, sia quanto alla denunziata incapacità del ricorrente ad attuare siffatta attività - come risulterebbe da dichiarazioni intercettate -, sia quanto alla sussistenza della próva dei vari episodi arbitràriamente riuniti sotto il vincolo della continuazione.
Sotto tutte le articolazioni il motivo di ricorso è inammissibile. La Corte salentina ha seguito un suo iter motivazionale idoneo a giusti- ficare la decisione assunta in relazione a ciascun episodio correttamente, e secondo le stesse istanze del ricorrente, riuniti, ai fini della pena, con vin- colo di continuazione. Non era necessario che il Giudice di merito ribattes- se ad ogni singola deduzione di parte, poiché, per regola ripetutamente affermata dalla Corte (da ultimo, Sez.un., 24 novembre 1999 , Spina CED n. 314794), debbono considerarsi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ra- gioni del convincimento del giudice, come nel caso di specie è stato fatto e come lo stesso ricorrente ammette, anche se poi dissente dalle motivate valutazioni assunte dal Giudice censurato. Ma tale dissenso, per come è già stato avanti più volte ricordato, non conduce alla nullità della sentenza perché il giudice di legittimità non è abilitato, per volontà del legislatore di rito, a prendere cognizione di siffatto genere di doglianze, che restano fuo- ri del giudizio di cassazione.
45.2. Con il terzo mezzo di annullamento il difensore di RO FA denunzia nullità della sentenza per inosservanza ed erronea ap- plicazione degli artt. 132 e 133 c.p. e difettosa motivazione quanto alla determinazione del regime sanzionatorio.
Il motivo è manifestamente inammissibile perché non solo dedotto in li- nea di fatto ma anche perché privo di specificità facendo riferimento a cir- costanze solo enunciate.
Complessivamente, il ricorso proposto nell'interesse di detto imputato deve essere rigettato, con le conseguenze di legge sulle spese processuali. 46. Dei due motivi di ricorso proposti.a difesa di CO GR (sunteg- gianti avanti al § 15), quello concernente la denunzia di violazione degli artt. 185 , 261 , 266 , 267 e 271 c.p.p. in tema di apparato razionale a giu- stificazione dei decreti captativi di colloqui telefonici, è stato discusso avanti (§§ 28-33), unitamente ad altri omologhi.
Con il secondo mezzo di annullamento si denunzia violazione degli artt.125 e 192 c.p.p. e vizio di motivazione in relazione all'apparato probatorio.
Il deducente contesta che gli elementi estraibili dai colloqui intercettati possano idoneamente supportare la decisione di affermazione della penale responsabilità; ma, nell'enunciare tale assetto, si limita a generiche osser- vazioni prive di specifica valenza nel giudizio di legittimità, ove, per quanto a già. osservato a riguardo di altri ricorrenti, le valutazioni di merito sugli elementi probatori non possono essere sottoposti a rivisitazione. Questo motivo è, dunque inammissibile, mentre, complessivamente, il ricorso va rigettato con condanna alle spese processuali. 47. Per AN AR NE sono stati prodotti due separati elaborati di ricorso che sono stati riassunti al § 16.
-47.1. Intorno al primo e al terzo motivo del primo elaborato (aw. Mel- lone), concernente la denunzia di violazione dell' art. 521 c.p.p. (mancanza di corrispondenza tra contestazione e condanna) e il difetto di motivazione quanto all'aggravante speciale di cui all'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990, si è già parlato, rispettivamente, ai §§ 23.2 e 33-34, trattando anche di altri simili motivi.
Con il secondo mezzo di annullamento, nel denunziare carenza ed illogi- cità della motivazione relativamente al capo H), si sostiene che l'incom- prensibilità dei colloqui intercettati come la nessuna significanza delle os- servazioni dirette di polizia giudiziaria avrebbero dovuto condurre il giudice al proscioglimento del prevenuto.
Il motivo è articolato in linea di fatto e si risolve nel sovrapporre, con pretesa di plusvalenza, il giudizio del deducente su quello della Corte ter- ritoriale che, invece, ha compreso il significato dei colloqui telefonici e ha dato credito alle osservazioni dirette percepite dalla polizia giudiziaria, per- venendo al motivato giudizio di condanna. ?
Con il quarto mezzo si denunzia vizio di motivazione quanto all'afferma- zione di responsabilità in ,ordine al fatto di cui al capo Y), riproponendo lo stesso discorso giustificativo già sviluppato nell'interesse di ND NA. Stante la sostanziale identità di ratio, appare sufficiente fare rin- vio a quanto esplicitato avanti § 44.2..
47.2. Dei cinque motivi di annullamento della sentenza impugnata pro- dotti dall'altro difensore (avv. Marazzita), il p-rimo (attinente il regime mo- tivazionale dei decreti di intercettazione telefonic a) e il secondo (concer-
nente l'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990), sono stati già discussi avanti trattando analoghi- motivi proposti anche da altri ri- correnti.
Con il terzo motivo si deducono vizi di motivazione,in relazione ai fatti di reato per i quali prevenuto è stato ritenuto colpevole, come più specifi- camente spiegato avanti § 16.
In particolare, quanto all'episodio del 5 marzo 1994 (descritto al capo A), è opinione del deducente che il fatto sia da attribuire ad altri soggetti, così respingendo il diverso giudizio della Corte salentina. Quanto al fatto rubricato sub H) il deducente giudica carente la prova della commissìone del fatto attribuito al prevenuto;
quanto, infine, al reato sub Y) il dedu- cente si duole perché non sarebbe stata fornita alcuna risposta all'interro- gativo posto con l'atto d'appello sul perché mai il prevenuto, ove consape- vole della falsità delle monete, si sarebbe arrischiato a cambiare le banco- note presso istituti di credito e cambiavaluta.
Trattasi, all'evidenza, di motiv' o inammissibile, stante la carenza di spe- cificità e la scarsa concludenza di ciascuna deduzione anche qualora si vo- lesse accedere, per un momento, a una riflessione di merito. Pariménti inammissibili sono sia il quarto motivo di ricorso, riguardante il rigetto della richiesta di riunione di tutti i reati sotto il vincolo della conti- nuazione, sia il quinto motivo che attiene la gestione del regime sanzio- natorio.
Sul primo aspetto vengono in evidenza deduzioni analoghe a quella arti- colate nell'interesse di IO ZUI di cui si è discusso avanti al § 40.4.. Né sono dedotte ragioni idonea a giustificare una diversa decisione. Sul secondo va ribadito che la gestione del regime sanzionatorio è attri- buzione di esclusiva pertinenza del giudice del merito il quale, come lo stesso ricorrente ammette, ha valutato, come prevalenti, elementi indu- centi alla gravità dei fatti. Decisione corretta, posto che tra gli indici speci- ficati dall' art. 133 c.p. , cui il giudice deve attenersi nella determinazione. r5L
della pena tra il minimo e il massimo fissato dalla legge, spetta al deci- dente individuare, mancando una graduatoria, quelli da ritenere più signi- ficativi al fine della quantificazione dell'equa pena corrisponde al disvalore sociale del fatto accertato.
Complessivamente questo ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato a pagare le spese processuali.
48. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di ND ER, concernente la denunzia di violazione degli artt. 267 , 271 e 191 c.p.p. , in tema di motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche, è stato già esaminato, unitamente ad altri, ai §§ 28-33. Il secondo motivo, avanti riassunto, unitamente al primo, al § 17., ri- guardante critiche sull'apparato motivazionale a sostegno dell'affermazione di responsabilità e, in particolare, quanto al significato da attribuire al so- prannome con il quale il prevenuto sarebbe indicato negli ambienti da lui frequentati ("u UB oppure "u O"), va dichiarato inammissibile per- ché, ancora una volta, si tenta di coinvolgere la Corte di legittimità nella valutazione del materiale probatorio e nel giudizio di valenza allo stesso attribuibile per fondare un giudizio di condanna o di proscioglimento che sia.
Conclusivamente, il ricorso di ND ER va rigettato con con- danna al pagamento delle spese processuali.
49. Il primi tre, dei cinque, motivi di annullamento dedotti nell'interesse ? di EL NO, concernenti, rispettivamente, la denunzia di violazione dell' art. 267 comma 1 c.p.p. , quanto ad apparato giustificativo dei decreti di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche, la denunzia di violazione degli aitt. 521 e 522 c.p.p. quanto a riqualificazione dell'addebito di reato associativo (capo A), e la denunzia di difettosa motivazione quanto all'ag- gravante di cui all'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990, sono stati di- scussi avanti, rispettivamente, ai §§ 28-33, 23.2, 34-35, cui è d'uopo rin- viare.77
Di puro merito risulta la deduzione a sostegno del quarto motivo di ri- corso centrato sulla doglianza circa l'affermazione di penale responsabilità fondata, a giudizio del deducente, su elementi inattendibili perché venienti da dichiarazioni non riscontrate mediante l'esecuzione di qualche seque- stro di droga che potesse materializzare l'accusa.
I giudici di entrambi i gradi di merito hanno ritenuto, diversamente dal- l'opinione del ricorrente, che quelle dichiarazioni (coimputato Uno) e quei colloqui telefonici (PlutuvERA e coniuge) fossero idonei a giustificare l'af- fermazione di penale responsabilità,. spiegando tutti i passaggi sia di fatto che logici attraverso i quali si formarono la convinzione di responsabilità. La mancata esecuzione di sequestri o il mancato reperimento di sostanza stupefacente al domicilio del prevenuto non sono elementi idonei ad escludere l'accusa, ma rimangono circostanze neutre come ogni evento non risultante in causa.
Il motivo, quindi, è inammissibile, similmente al quinto con il quale si denunzia difettosa motivazione quanto al mancato riconoscimento della prevalenza dell'attenuante generica e alla determinazione del regime san- zionatorio, non attestato sul minimo della pena. Invero, per quanto lo. stesso ricorrente ammette, il Giudice dell'appello ha indicato gli elementi utilizzati per sostenere siffatti giudizi, seppure omologhi a quelli valutati per giudicare sulla gravità dei fatti;
la motivazione esiste, gli elementi da selezionare appartengono al compito del giudice del merito. 50. Per RG LA sono stati prodotti due elaborati di ricorso, tutti riassunti avanti al § 19.
50.1. Il primo, il secondo ed il quarto dei motivi di ricorso sviluppati con il primo elaborato Motivazionale (aw. GL), concernenti rispettiva- mente le problematiche sulla motivazione dei decreti di intercettazione te- lefoniche, la corrispondenza tra accusa e sentenza e la motivazione della ritenuti aggravante di cui all'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990, sono stati già esaminati unitamente ad altri analoghi proposti da altri ricorrenti, ? come risulta rispettivamente ai §§ 28-33 e 34-35.Il terzo motivo di ricorso dell'elaborato difensivo ora in esame risulta inammissibile, una volta che si evidenzi come tutta la' prospettazione di- fensiva si articola su una diversa ricostruzione del fatto;
diversa da quella ritenuta dal giudice del merito e né rivisitabile, né rivalutabile né, tanto meno, modificabile in sede di giudizio di legittimità. 50.2. Anche il primo, dei due motivi di ricorso dedotti dal secondo di- fensore (aw. Belmonte), riguardante il problema del sostegno razionale ai decreti di intercettazione telefonica, è stato già discusso ai §§ 28-33. Con il secondo motivo di questo elaborato difensivo si denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della destinazione della cocaina detenuta all'esclusivo uso personale e, pare in via gradata, almeno al riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990.
Sotto entrambi i profili il motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come è già stato evidenziato discutendo di analogo motivo articolato nell'interesse di ZO ST § 39.) la detenzione della rilevante quantità di 50 gr. di cocaina, idonea a confezionare oltre trecento dosi medie giornaliere (dieci mesi di consumo giornaliero) non può essere giu- stificata dall'uso personale, che deve essere limitato nei sensi già sopra espressi, per le ragioni colà esplicitate, alle quali è sufficiente fare rinvio. Similmente, e per le ragioni già spiegate, deve giudicarsi quanto al di- niego dell'attenuante speciale. Una volta che il giudice del merito, con mo- tivazione congrua e corretta, che può essere non condivisa, ma che non può essere tacciata di illogicità manifesta, essendo invece intimamente coerente sulla base delle assunte premesse, abbia escluso la condizione di tossicodipendenza del prevenuto, il ripetuto commercio della rilevante quantità di sostanza tossica (due operazioni da 50 gr. di cocaina cadauna), inserito in un contesto di evidente abituale illegittimità di condotte, giustifi- ca la decisione di diniego dell'attenuante speciale, la quale - lo si è già rile- vato - trova fondamento nella minima offensività dell'interesse sociale sotieso a tutta la normativa prevista dal d.P.R. n. 309, vale a dire la tutela della salute pubblica e di ciascun cittadino a rischio mediante il contrasto alla diffusione dell'uso di sostanze tossiche.
Complessivamente, il ricorso proposto nell'interesse di RG LA deve essere rigettato con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
51. Il ricorso proposto nell'interesse di, AN SC, riassunto avanti al § 20, appare di difficile comprensione.
È pacifico che il ricorrente, -in sede di giudizio di appello, concordò la pena da applicare con il procuratore generale, rinunziando, secondo il meccanismo previsto dall' art. 599 c.p.p. , ai motivi di merito;
la pena con- cordata venne trasfusa in sentenza nei termini enunciati dalle parti. Una volta ciò appurato, dawero non sussiste alcun interesse del prevenuto a dolersi del riconoscimento dell'attenuante generica - che non sarebbe stata prevista nel patto -, quando al pena applicata corrisponde a quella proposta.
Parimenti inammissibile l'ulteriore profilo di ricorso laddove si assume la violazione dell' art. 129 c.p.p. per la mancata indagine sull'eventuale sussi- ?
4 stenza di una qualche causa proscioglimento nel merito, quando, da un lato, il ricorrente ha rinunziato a ogni motivo di merito, dall'altro, non si impegna neppure -ad almeno enunciare una causa del genere di quelle previste dalla disposizione invocata:' chiara la mancanza di specificità. Ne segue che il ricorso di questo prevenuto deve essere dichiarato A inammissibile con condanna al pagamento delle spese di giustizia e, te- .
nuto conto della condotta processuale non esente da colpa, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, ritenuta congrua in relazione all'e- videnziata condotta, di L. 2.000.000.
52. Conclusivamente: i ricorsi di ZO SR, EL D'RI, AF DE CO, e AN UR debbono essere dichiarati inammis- sibili;
tutti gli altri ricorsi debbono essere rigettati. Tutti i ricorrenti vanno ? condannati a pagare, in solido tra loro, le spese processuali;
inoltre, DE CO e CI, vanno condannati anche a pagare alla Cassa della am-
mende la somma di L.
2.000.000 ciascuno.
la Corte, a Sezioni unite, visti gli artt. 615 , 516 c.p.p. DICHIARA
inammissibili i ricorsi di ST ZO, D'RI EL, DE CO AF e SC AN;
RIGETTA
tutti gli altri ricorsi;
CONDANNA
tutti i ricorrenti a pagare, in solido tra loro, le spese processuali, nonché DE CO e CI a versare L.
2.000.000 ciascuno alla Cassa della am- mende.
Deciso i orna il 21 giugno 2000.
IL PRESIDENTE
(do useppe CoNsou)
IL CON RE ESTENORE
P)
? SEZIONI UNITE PENALI
Depositato in Ca celleria fi 2 1 sgr, 2O