Articolo 477 del Codice penale
Articolo 449Articolo 478
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1 luglio 1931
Art. 477.

(Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffa' o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validita', e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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