Sentenza 10 aprile 2008
Massime • 1
In tema di determinazione della competenza per territorio, deve essere esclusa la connessione tra il delitto associativo e i reati-fine fuori dell'eccezionale ipotesi in cui risulti che fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dalla adesione ad esso, un determinato soggetto, nell'ambito del generico programma criminoso, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, dallo stesso poi effettivamente commessi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2008, n. 17831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17831 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 10/04/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1115
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 042540/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GUP TRIBUNALE PISTOIA - CONFLITTO;
nei confronti di:
GUP TRIBUNALE LUCCA;
ORDINANZA del 16/11/2007 GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di PISTOIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VECCHIO MASSIMO;
Udito, altresì, in camera di consiglio, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del dott. MONETTI Vito, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la dichiarazione della competenza del Tribunale di Pistoia.
RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con ordinanza del 16 novembre 2007 il giudice della udienza preliminare del Tribunale di Pistoia ha proposto conflitto positivo di competenza nei confronti del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lucca esponendo che entrambi gli uffici procedono per i medesimi delitti di turbata libertà degli incanti in danno del Comune di Altopascio e del Comune di Massarosa, in relazione alle gare di appalto di cui ai rispettivi bandi del 22 novembre 2002 e del 20 novembre 2002.
Il giudice proponente afferma la propria competenza per motivo della ritenuta connessione (non meglio precisata) tra il delitto di associazione per delinquere (commesso in provincia di Pistoia con permanenza dal gennaio 2000 al dicembre 2003) e i suddetti reati, indicati come "reati fine".
A corredo della ordinanza di rimessione a questa Corte regolatrice il giudice della udienza preliminare del Tribunale di Pistoia ha fatto allegare, tra l'altro, copia della richiesta di rinvio giudizio formulata il 13 febbraio 2007 dal Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale e copia del Decreto penale di condanna 24 marzo 2007 n. 623/2007 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lucca, recanti le imputazioni formulate per i delitti anzidetti di turbata libertà degli incanti.
2. - Il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lucca non ha presentato osservazioni.
3. - Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere regolato nel senso della affermazione della competenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario di Lucca.
Entrambi i giudici procedono, infatti, per i medesimi reati, attributi alle stesse persone.
EL delitto di turbata libertà degli incanti, in danno del Comune di Altopascio, OR DO, OR NN e OS AN risultano, infatti, imputati, sia nel processo del giudice di Lucca, che il quello del giudice di Pistoia, il quale procede, altresì, nei confronti di altre persone imputate in concorso (IN IE, PA OL, AL CA, AT CO e ZA RO).
In entrambi i processi sono, altresì, imputati del delitto in danno del Comune di Massarosa ES CC, NI NE e AR EF (figurano, inoltre, imputati, in concorso, nel processo di Lucca: i citati OR;
e nel processo di Pistoia EL BB MA e EL BB EF).
Ricorrono, pertanto, le condizioni oggettive (identità del fatto) e soggettive (identità di alcuni degli imputati in concorso) del conflitto denunziato.
La rivendicazione di competenza del giudice proponente è infondata. Questa Corte ha fissato il consolidato principio di diritto che la connessione tra il delitto associativo e i reati ed. fine "può ritenersi sussistente soltanto nella eccezionale ipotesi in cui risulti che fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dalla adesione ad esso, un determinato soggetto, nell'ambito del generico programma criminoso, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commesse (v. per tutte:
Sez. 1, 18 dicembre 1998, n. 6530, Zagara, massima n. 212348). Ma tale ipotesi risulta nella specie nettamente esclusa dal tenore delle imputazioni, in relazione alla scansione temporale tra delitto associativo e dei reati fine: laddove la costituzione della associazione risale al gennaio 2000, i bandi delle gare di appalto dei comuni di Altopascio e di Massarosa, oggetto delle turbative, per le quali è stata esercitata l'azione penale, furono emessi entrambi nel novembre 2002 e, inoltre, le condotte delittuose sono contestate (nella richiesta di rinvio a giudizio) come commesse nel gennaio 2003.
Lo scarto di ben tre anni tra la costituzione della associazione e la commissione dei reati ed. fine non consente di ipotizzare ragionevolmente che gli associati, al momento della costituzione della societas sceleris, avessero concepito e deliberato le turbative delle gare in questione, neppur bandite.
Consegue la dichiarazione della competenza del Tribunale di Lucca, anche in relazione alle posizioni delle altre persone, imputate in concorso con gli imputati comuni ai due processi.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Lucca cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2008