Sentenza 5 marzo 2013
Massime • 6
In tema di reati contro l'incolumità pubblica, tra l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 440 cod. pen. (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari) e quella di cui all'art. 444 cod. pen. (commercio di sostanze alimentari nocive) la differenza sostanziale non risiede nella natura delle sostanze prese in considerazione, bensì nell'attività posta in essere dal soggetto agente, considerato che l'elemento materiale della prima ipotesi è costituito dall'opera di corruzione o adulterazione delle sostanze alimentari destinate all'alimentazione o al commercio, mentre l'elemento oggettivo della seconda consiste nella detenzione per il commercio o nella distribuzione per il consumo di sostanze che non siano state contraffatte o adulterate ma che siano, comunque, pericolose per il consumatore, di guisa che il carattere nocivo della sostanza non dipende in quest'ultima ipotesi da una "immutatio" tra quelle descritte nella prima ipotesi (alterazione, corruzione, adulterazione), ma da altre cause, quali ad esempio il cattivo stato di conservazione la provenienza delle carni da animali malati. Ne consegue che, pur costituendo entrambe le fattispecie criminose delitti di pericolo concreto che richiedono l'accertamento in concreto dello stato di pericolo - ancorché la sostanza pericolosa non abbia causato danno - trattasi di ipotesi non compatibili nel senso che esse possono ricorrere solo in via alternativa.
Integra la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991 la condotta di agevolazione che abbia per beneficiario il vertice di una associazione mafiosa, nella persona del capomafia, quando si riferisca al "core business" della stessa associazione, in quanto costituente la finalità fondamentale della struttura verticistica, con la conseguenza che, in tal caso, gli interessi del capo e quelli dell'associazione si identificano.
Integra il delitto di falso per soppressione di certificati commesso da privato (art. 477, 482 e 490 cod. pen.), la condotta di colui che, disponendo di animali bovini regolarmente muniti di marchio identificativo auricolare e del corrispondente 'passaportò cartaceo - attestante l'avvenuta sottoposizione ai prescritti controlli sanitari - abbini abusivamente tali documenti ad altri animali destinati alla macellazione ed al successivo impiego alimentare, non sottoposti ai summenzionati controlli.
In tema di ricorso per cassazione, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla. Ne consegue che non incorre nel vizio del difetto di motivazione la sentenza di appello che non motivi le ragioni del rigetto di un motivo afferente ad una asserita violazione di norme processuali, se tale violazione sia comunque insussistente.
Integra il delitto di ricettazione la condotta di colui che riceva pendagli auricolari pertinenti ad animali già macellati, trattandosi dell'acquisizione di beni provenienti da delitto - nella specie di falso ideologico e omissione di atti di ufficio - in quanto detti pendagli possono essere rimossi dal capo delle bestie da macellare solamente da parte di soggetti autorizzati (veterinario ovvero titolare o gestore di un macello) ed a seguito della macellazione non possono essere riutilizzati - pena la compromissione della c.d. tracciabilità del bovino e, per l'effetto, la garanzia della genuinità e salubrità delle carni - dovendo essere segnalati al CED della anagrafe bovina e quindi distrutti.
Il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, stabilito dall'art. 271, comma secondo, cod. proc. pen., è posto, tra gli altri, a tutela dell'avvocato (come degli altri soggetti indicati nell'art. 200, comma primo, cod. proc. pen.) e dell'esercizio della sua funzione, ancorché non formalizzato in un mandato professionale, purché detto esercizio sia causa della conoscenza del fatto, ben potendo un avvocato venire a conoscenza, in ragione della sua professione, di fatti relativi ad un soggetto del quale non sia difensore. Ne consegue che detto divieto sussiste ed è operativo quando le conversazioni o le comunicazioni intercettate siano pertinenti all'attività professionale svolta dai soggetti indicati nell'art. 200, comma primo, cod. proc. pen. e riguardino, di conseguenza, fatti conosciuti in ragione della professione da questi esercitata, a nulla rilevando il fatto che si tratti di intercettazione indiretta. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito il quale era pervenuto alla conclusione dell'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni delle conversazioni dell'imputato con un avvocato, distinguendo tra fatti conosciuti da quest'ultimo in quanto difensore in un procedimento civile e fatti di cui avrebbe conosciuto come 'amicò, esulanti dal divieto in questione, non considerando che la ragione della conoscenza di detti fatti era pur sempre data dal rivestire la qualità di avvocato e che proprio in quanto tale egli forniva consigli all'imputato).
Commentari • 12
- 1. Captatore informatico e associazioni mafiose: tra esigenze investigative e limiti di legittimità (Cass. Pen. n. 29382/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 agosto 2025
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti, mentre nel resto va rigettato. 2. Il primo motivo principale e il motivo aggiunto sono nel complesso infondati, pur presentando diversi profili di inammissibilità. Il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e), cod. proc. pen., eccepisce la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni autorizzate con i decreti rit. nn. 3619 e 3620 del 2024 (primo motivo principale e motivo aggiunto) e con i decreti rit. nn. 2872 e 3123 del 2022 (motivo aggiunto), facendo leva essenzialmente sul mancato rispetto dei contenuti minimi dei decreti e dei relativi obblighi motivazionali ex art. 266 e 267 cod. proc. pen., …
Leggi di più… - 2. LA TUTELA DELLE ACQUE NEL CODICE PENALE.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
LA TUTELA DELLE ACQUE NEL CODICE PENALE. (di Adriano Pistilli Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti) Il delitto di cui all'articolo 439 c.p. è norma la cui consistenza è collegata a tutta una categorizzazione di fattispecie penali nelle quali entra in funzione il meccanismo del beneficio. Quando il legislatore utilizza tecnicamente una espressione che dice specificamente chiunque avvelena evidentemente non fa riferimento ad un termine generico che è quello del corrompimento dell'acqua o della adulterazione o della caratterizzazione diversa dal punto di vista fisico-chimico, ma fa riferimento ad un qualche cosa che si ricollega alla categoria del beneficio, alla categoria della sostanza …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 20 dicembre 2011, il Tribunale di Milano dichiarava Roberto C. C. colpevole del reato - commesso in data antecedente e prossima al 23 gennaio 2006 - di cui all'art. 184, comma 1, lett. b), d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della l. 6 febbraio 1996, n. 52: d'ora in poi, TUF), perché, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione dell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale di analista finanziario presso la sede londinese di Citigroup Global Markets Ltd, comunicava tali informazioni ad altri al di fuori del …
Leggi di più… - 4. Avvocato intercettato, senza mandato difensivo nessuna tutela (Cass. 45578/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 dicembre 2024
Il divieto di utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, ai sensi dell'art. 103, comma 5, cod.proc.pen., non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi rivesta la qualità di difensore ma solo quelle che, ad una verifica postuma, risultino attinenti alla funzione esercitata. A mente dell'art. 271, comma 2, cod. proc. pen. «non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo …
Leggi di più… - 5. Vecchio telefonino della ex, è reato estrapolare screenshots uso separazione (Cass. 19421/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 maggio 2025
E' reato impossessarsi di un telefono cellulare in uso alla ex moglie, prtetto a mezzo password, ed estrarre messaggi che la stessa aveva scambiato con altra persona, consegnandoli quindi al proprio legale affinché ne facesse uso nel giudizio civile di separazione, nell'ottica di una eventuale pronunzia di addebito: anche WhatsApp è infatti un sistema informatico, essendo un'applicazione software progettata per gestire la comunicazione tra utenti attraverso messaggi, chiamate e videochiamate, utilizzando reti di computer per trasmettere i dati, combinando hardware, software e reti per offrire il suo servizio. Integra così la fattispecie criminosa di accesso abusivo a un sistema …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/2013, n. 17979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17979 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2013 |
Testo completo
1 7 9 7 9 / 1 3 le 79 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 05/03/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N. 688 -Presidente Dott. GIULIANA FERRUA - - Consigliere - Dott. ANTONIO BEVERE REGISTRO GENERALE N. 23604/2012 - Rel. Consigliere - Dott. MAURIZIO FUMO - Consigliere - Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - Dott. PAOLO MICHELI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA nei confronti di: ON TO N. IL 29/04/1951 ON CA N. IL 17/07/1965 TO NI N. IL 16/01/1959 BORRUTO SEO N. IL 14/07/1973 inoltre: ON TO N. IL 29/04/1951 ON CA N. IL 17/07/1965 SE SE N. IL 21/03/1984 GI GE AR N. IL 29/11/1964 TO NI N. IL 16/01/1959 TT ET N. IL 03/06/1967 AL AGATA AN N. IL 26/07/1965 AN CO N. IL 05/02/1948 CI TO FI N. IL 02/01/1961 RODA' ET N. IL 02/08/1966 OS NC N. IL 10/05/1961 BORRUTO SEO N. IL 14/07/1973 avverso la sentenza n. 495/2011 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 15/12/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO Udito il Procuratore Generate in persona del Dott. che ha concluso per udito il PG, in persona del sost.proc. gen. dott. E. AR, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso del PG con riferimento a MO NO e MO LO, dichiararsi inammissibile il medesimo ricorso con riferimento a OM e TO;
rigettarsi i ricorsi di tutti gli imputati, uditi i difensori delle PP. CC, avv.ti: S. Troiano in sost.ne F. Catanzaro, per TI, L. Romualdo in sost. D. Barresi per la Provincia di R. Calabria, il medesimo per la Regione Calabria, D. Vadalà, in sost. A. Palermiti, per il comune di Melito Porto Salvo, i quali, depositando note spese e memorie, a tali memorie si sono riportati, uditi i difensori degli imputati, avv.ti: F. Federico per MO NO, P. Modaffari per il predetto e per AL e TO, C. Abate per MO LO, F. Bucci per NO, G. PU per TO, A. Managò per SE, P. NO ed E. PI per NO, M. Leonardo per FR, A. Curatola per DÀ, M.M. Punturieri per MO LO, SI, OM, TO e AL, i quali, illustrando i rispettivi ricorsi, ne hanno chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il 5 luglio 2010 il tribunale di Reggio Calabria emetteva sentenza a carico di MO NO, MO LO, TO SEo, SI NG IA, OM NI, TO IE, AL TA, NO CO, FR NO FI, DÀ IE, NO CE, SE US, CI US, riconoscendoli colpevoli di numerosi reati, variamente attribuiti, consumati in territorio di Melito di Porto Salvo, contrada calabrese che i primi giudici indicavano come assoggettata al potere criminale della cosca di 'ndrangheta MO.
1.1. Le pene (principali e accessorie) erano variamente modulate;
nei confronti dei due MO veniva disposta, a pena espiata, la misura di sicurezza dell'assegnazione a colonia agricola o casa di lavoro;
a TO, SE, SI, TO, OM, AL, NO quella della libertà vigilata. Veniva anche deliberata condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. I reati per i quali interveniva condanna comprendevano l'associazione per delinquere ex art. 416 bis cp, l'estorsione (consumata e tentata), il danneggiamento, l'ipotesi criminosa ex art 12 quinquies legge 356/92, la violazione dei sigilli, la ricettazione, l'omissione di atti d'ufficio, varie ipotesi di falsità (ex artt. 479,477,482,490 cp), la contraffazione di sostanze alimentari, il commercio di sostanze alimentari nocive;
reati tutti aggravati ai sensi dell'articolo 7 della legge 203/91 e, in alcuni casi, ai sensi dell'art. 7 della legge 575/65. 1.2. Alcuni imputati riportavano condanna anche con riferimento al delitto di associazione per delinquere c.d. "semplice" (vale a dire ex art. 416 cp).
2. Sostenne il tribunale che la cosca MO, capeggiata di fatto, durante la detenzione del capo storico MO NA, dai suoi figli NO e LO, esercitava una indiscussa egemonia criminale sul territorio di sua "competenza", gestendo o controllando, in particolare, l'attività di allevamento, trasporto e macellazione dei bovini e le conseguenti attività di distribuzione di carne alle macellerie. A tale scopo, ottenuta, con metodi mafiosi, la reale proprietà di alcune macellerie (formalmente fatte intestare a prestanome), MO NO, ricavava introiti da tali attività "sotto copertura", non esitando ad accettare anche carne proveniente da animali di non accertata salute e comunque di non chiara origine, animali anche provvisti di certificazione e segni distintivi contraffatti, ovvero di pertinenza di altri capi di bestiame. In tale settore, in particolare, sarebbe stato attivo il TO. 2出 2.1. Per raggiungere i suoi scopi, la cosca -secondo quanto sostennero i primi giudicanti era anche ricorsa a condotte minacciose, a danneggiamenti, ad atti di intimidazione, a vere e proprie estorsioni, imponendo, inoltre, a un operatore commerciale, che voleva aprire un punto vendita di alimentari (supermercato) in Melito di Porto Salvo, l'acquisto a prezzo maggiorato di un ramo di un'azienda (SR MI), di pertinenza -ancora una volta, per interposta persona- di MO NO, richiedendo, per di più, il versamento di un ulteriore somma per una pretesa opera di mediazione.
3. Il compendio probatorio è costituito da dichiarazioni testimoniali, intercettazioni (telefoniche e ambientali), documentazione commerciale e bancaria, precedenti sentenze passate in giudicato, consulenze tecniche, materiale caduto in sequestro.
4. Avverso la predetta sentenza proposero appello tutti gli imputati e il pubblico ministero.
4.1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte d'appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rigettando l'appello del pubblico ministero, ha: I) assolto TO, FR, DÀ, CI dal reato loro ascritto al capo H ter (delitto ex art 416 cp), II) assolto SE, SI, OM, TO, AL dal reato di cui al capo G ter (delitto ex art. 416 bis cp), III) assolto NO dal reato di cui agli articoli 110-416 bis cp (così essendo stata modificata l'originaria imputazione dalla sentenza di primo grado), IV) rideterminato il trattamento sanzionatorio a carico di tutti i predetti (ivi comprese le pene accessorie e le misure di sicurezza quando previste), in conseguenza della conferma, nel resto, della sentenza di primo grado, V) confermato integralmente la predetta sentenza nei confronti di NO e MO LO, VI) rideterminato la pena a carico di MO NO, in conseguenza del riconoscimento della continuazione con la sentenza della corte d'appello di Reggio Calabria del 21 aprile 2006, VII) condannato gli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalle diverse parti civili.
5. In particolare, risultano condannati dopo la sentenza di secondo grado: -MO NO, MO LO e TO per il delitto ex art. 416 bis cp (capo G ter), escludendo tuttavia che la struttura mafiosa si fosse occupata anche di organizzare la illecita circolazione di capi bovini di incerta provenienza, condotta che è rimasta addebitata ai singoli imputati (cfr, infra: capi I,M,N,O,R,S,T, G bis, Q bis,T bis), -MO NO per il danneggiamento dell'uliveto di TI (capo A), -il predetto e TO per estorsione in danno di TI, costretto a cedere la sua macelleria (capo B), -MO NO, TO e SE per la fittizia intestazione a questo ultimo della macelleria di cui sopra (capo C), -MO NO, TO, TO e SI per la fittizia intestazione della macelleria OC (capi E ed F), -MO NO per estorsione consistita nell'aver costretto AT BR ad acquistare un "punto vendita" in Melito di Porto Salvo (capo U bis, primo capoverso), -il predetto e NO per estorsione della somma di € 20.000 in danno della AT (capo U bis, secondo capoverso), -MO LO e MO NO per tentata estorsione in danno della AT con riferimento a somma di danaro non quantificata (capo U bis terso capoverso), -TO per delitti di falso in relazione alla compilazione dei cc.dd. mod. 4 relativi all'abbinamento del pendagli auricolari ad alcuni capi bovini (capi I, N, O), -il predetto per ricettazione (capi M e G bis), -DÀ per violazione di sigilli (capo R), -TO e FR per ricettazione (capo S), -TO, FR e DÀ per delitti di falso, analogamente a quanto contestato ai capi I, N, O (capo T), -DÀ per il capo P bis (condotta analoga a quella sopra illustrata), 3 على -NO per falso ideologico e per adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari, con esclusione del delitto di omissione di atti di ufficio (capo Q bis), -MO NO, OM e AL per la fittizia intestazione di quote societarie (capo T bis).
6. Con riferimento ai reati di cui ai capi A ter), B ter), C ter), dai quali gli imputati furono assolti in primo grado, il pubblico ministero propose appello e, a seguito del rigetto della predetta impugnazione, il competente procuratore generale -come subito di seguito si specificherà ha proposto ricorso per cassazione.
7. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso anche tutti gli imputati, tranne Sceuzo.
8. Ricorso del procuratore generale.
8.1. Deduce carenza dell'apparato motivazionale con riferimento alla pena in concreto applicata a MO LO, che il ricorrente ritiene troppo blanda in considerazione del ruolo apicale rivestito da questo imputato e della sua complessiva personalità. Deduce inoltre mancata assunzione di prova decisiva, sempre con riferimento alla posizione del predetto imputato. Invero, era stata richiesta al giudice d'appello l'acquisizione, attraverso la riapertura dell'istruttoria dibattimentale, di una informativa dei carabinieri datata 12 gennaio 2011 o, in alternativa, l'audizione dei verbalizzanti, oltre quella del collaboratore di giustizia EL NO. Il giudice di secondo grado, con ordinanza dibattimentale, ha rigettato la richiesta. Il ricorrente procuratore generale, nel suo ricorso, trascrivere -quasi integralmente si deve presumere- la predetta informativa (in essa comprese numerose conversazioni telefoniche intercettate) per dimostrarne la rilevanza.
8.2. Il predetto procuratore generale deduce inoltre, con riferimento le posizioni di MO NO, TO e OM, carenza dell'apparato motivazionale in relazione ai capi A ter), B ter), C ter), come rispettivamente ascritti, lamentando che non sono stati esaminati i motivi d'appello formulati al proposito. Nessun vaglio critico è stato effettuato sulle dichiarazioni della persona offesa TI ER. Quanto al reato sub A ter), MO NO e TO, secondo il capo d'imputazione, avrebbero costretto il TI a entrare "in società" con loro nel commercio dei bovini, ripartendo in maniera non equa i ricavi di tale condotta;
sempre secondo il capo d'imputazione, tale "società", in realtà avrebbe nascosto condotte estorsive nei confronti del TI. In merito, la corte d'appello laconicamente sostiene non esservi riscontri alle dichiarazioni del TI (riscontri necessari perché lo stesso è soggetto indagato in procedimento collegato), ma, così argomentando, i giudici di appello non rilevano le discrasie tra le dichiarazioni del commercialista NO e quelle di MO, atteso che il primo ha sostenuto che MO e TO risultavano creditori del TI, ma lo stesso MO ha negato tale circostanza. Non si comprende dunque a che titolo sia stata costituita la c.d società tra i tre soggetti sopra indicati e per qual motivo TI sia stato costretto a frequenti versamenti in favore degli altri due "soci". Quanto al delitto sub B ter), del quale sono chiamati a rispondere MO e OM, la corte d'appello si sofferma unicamente sulla somma di € 30.000, sostenendo che lo stesso TI ebbe a chiarire che si trattava di un prestito che egli concesse a OM, ma nulla dice degli assegni per un totale di € 50.000 che, girati al OM, furono consegnati sine titulo allo MO. La sussistenza dei predetti documenti, invero, costituisce valido riscontro alle dichiarazioni della persona offesa. Quanto al delitto sub C ter), che vede imputati MO e TO, la corte d'appello non chiarisce perché i due terzi del risarcimento assicurativo per il simulato furto di bestiame furono versati ai due predetti imputati.
9. Ricorso SI.
9.1. Con riferimento al delitto di cui al capo F) (12 quinquies legge 356/92), l'unico per cui è residuata condanna, essendo stata assolta dal delitto del capo G ter (art. 416 bis cp), il difensore deduce violazione di legge e carenza dell'apparato motivazionale, nonché nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione all'aggravante di cui all'art 7 legge 203/91, con conseguente omessa o carente motivazione, nonché doglianze sul trattamento sanzionatorio. Il coimputato TO iniziò l'attività imprenditoriale di macellaio nella bottega dove aveva avuto luogo la medesima attività del signor OC. TO, in un secondo tempo, cedette l'attività alla ricorrente. La sentenza impugnata sostiene che MO NO fece intestare detta attività prima all'uno, poi all'altra, essendo egli destinatario di misure di prevenzione e come tale non in grado di ottenere la licenza per aprire a nome proprio la predetta attività commerciale. In realtà, è lo stesso MO che rilascia, in dibattimento, tale dichiarazione. Tanto premesso è evidente che non sussiste il reato contestato in quanto lo scopo di elusione punito dalla norma è quello che si realizza quando si vogliono, con la condotta descritta, evitare le conseguenze future ed eventuali di una ablazione conseguente all'applicazione della misura di prevenzione, ma non anche quando si vogliono aggirare i divieti connessi al rilascio della relativa licenza commerciale. In altre parole: se si vuole aprire un esercizio commerciale a nome di altri allo scopo di aggirare l'ostacolo costituito dalla impossibilità di ottenere la licenza, non si è all'interno del perimetro sanzionatorio di cui all'articolo 12 quinques legge 356/92. 9.2. Per altro, nessun accertamento è stato esperito in ordine all'elemento psicologico che avrebbe dovuto supportare la condotta della ricorrente. In merito, la giurisprudenza ammette che il terzo possa essere non consapevole;
conseguentemente la corte d'appello avrebbe dovuto dimostrare che l'imputata aveva piena cognizione del fatto che ella fungeva da mera prestanome di MO. Non va poi dimenticato che tanto SI, quanto TO erano stati dipendenti di MO. Pertanto non è affatto ipotizzabile che proprio MO volesse "nascondersi" dietro due figure riconoscibilmente riconducibili proprio lui.
9.3. In ogni caso, la cessione dell'attività da EN a SI è da considerare un post factum non punibile, perché la ricorrente è soggetto meramente passivo di un eventuale accordo intercorso tra altri. Tali argomentazioni, insieme con altre, sono state sviluppate nei motivi di appello, ma ad esse il giudice di secondo grado non ha fornito risposta, esibendo una motivazione apodittica, che ricalca quella di primo grado.
9.4. Indimostrata rimane poi la sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 7 legge 203/91. E' comunque da rilevare che, con riferimento al delitto di cui al capo F, l'aggravante è contestata solo nel senso di aver favorito le finalità dell'associazione mafiosa e non anche per quel che riguarda l'adozione del metodo mafioso;
da ciò deriva la lamentata non corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Va ancora ricordato che questa ricorrente è stata assolta dal delitto di cui all'articolo 416 bis cp;
è dunque contraddittorio aver mantenuto l'aggravante in questione.
9.5. Quanto al trattamento sanzionatorio, esso è apoditticamente indicato in quello stabilito, ma manca qualsiasi giustificazione motivazionale, in particolare, per quel che riguarda il diniego delle attenuanti generiche.
9.6. In data 15 febbraio 2013 sono stati depositati motivi nuovi, con i quali si ribadisce la inapplicabilità dell'art. 7 della legge 203/91 e la insussistenza delle ipotesi di interposizione fittizia. Non tutti i beni intestati a soggetti mafiosi sono confiscabili, dovendo farsi salvi quelli di legittima provenienza. Peraltro la fittizia intestazione di beni che non potrebbero essere oggetto di confisca a titolo di misura di prevenzione patrimoniale non può integrare il reato di cui all'art. 12 quinquies legge 356/92: tale condotta, infatti, già sotto il profilo oggettivo, non elude le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale;
e, se tale elusione oggettivamente non esiste, è del tutto irrilevante la finalità che hanno perseguito i soggetti, i quali hanno proceduto alla fittizia intestazione. Eludere significa sfuggire, evitare scaltramente gli effetti di una legge, che, in mancanza della condotta di elusione, determinerebbe un certo effetto, vale a dire la confisca del bene. L'art. 12 quinquies in definitiva deve essere interpretato nel senso che la fittizia intestazione deve essere oggettivamente idonea a eludere la normativa in materia di misure di prevenzione e deve essere inoltre sorretta da dolo specifico, descritto dalla fattispecie (finalità elusiva o di agevolazione dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis, 648 ter cp). 10. Ricorso OM 10.1. Deduce violazione di legge e carenza dell'apparato motivazionale, anche in relazione all'aggravante di cui all'articolo 7 legge 203/91 e al trattamento sanzionatorio. 5 Questo imputato, assolto dal delitto di associazione di stampo mafioso, è stato condannato per il delitto di cui al capo F). La corte d'appello non chiarisce quali sono le risultanze istruttorie in base alle quali è giunta alla sua determinazione, ma si trincera dietro una motivazione riconoscibilmente apodittica e inficiata dal travisamento della prova, atteso che la SR MI nasce per operare nel settore dell'alimentazione, mentre la società denominata Le Vele TO nasce, a seguito della cessione di ramo d'azienda, solo nell'anno 2004, vale a dire oltre due anni dopo la costituzione dell'altra compagine sociale. Ebbene, MO NO compare nella vicenda allorché la sua convivente, AL TA acquista le quote da OM, appunto nel 2004. Quando, dunque, il ricorrente è entrato nella società, MO ancora non era presente nella compagine;
quando, viceversa, viene ceduto il ramo d'azienda a AT, OM ebbe in restituzione parte delle sue quote tramite assegni. Questo imputato, a suo tempo, aveva partecipato alla distribuzione degli utili della società; ciò a comprova del fatto che era effettivamente un socio. Non è poi stato dimostrato il rapporto tra MO e la società. Se MO, come il processo ha dimostrato, è entrato in società in un secondo momento tramite la AL, non si vede che cosa abbia a che fare con questa operazione il OM. 10.2. Con riferimento poi all'elemento psicologico e quindi alla inconsapevolezza dell'eventuale interposizione di persona, questo ricorrente espone censure analoghe a quelle già illustrate a proposito di SI, così come analoghe sono le censure per quel che riguarda l'aggravante di cui all'articolo 7 legge 203/91 e quelle relative al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 11. Ricorso AL 11.1. Deduce violazione di legge e carenza dell'apparato motivazionale anche in relazione all'aggravante di cui all'articolo 7 legge 203/91 e al trattamento sanzionatorio. Questa imputata, assolta dal delitto di associazione di stampo mafioso, è stata condannata per il delitto di cui al capo F); ella è in realtà accusata di un reato impossibile. Invero non può giustificarsi una condotta interpostiva di fronte alle norme previste dagli articoli 2 bis e 2 ter della legge 575/65, che consentono l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale ai terzi conviventi col proposto. In altri termini, non può ritenersi configurabile, tanto dal punto di vista oggettivo, quanto da quello soggettivo, il reato di cui all'articolo 12 quinquies della legge 356/02 in presenza di una situazione di fatto, vale a dire il rapporto di convivenza con il presunto soggetto-schermo, che esclude in radice proprio la possibile finalità elusiva. Secondo la corte d'appello, tuttavia, tale circostanza non determina la configurazione del cosiddetto reato impossibile, in ragione dei meccanismi presuntivi collegati ai successivi meccanismi ablatori, anche nella determinazione dell'accumulazione illecita del capitale. L'argomento non coglie nel segno poiché, ragionando come i giudici d'appello, ci si troverebbe di fronte a un automatismo applicativo in sede di prevenzione, ovvero a una vera e propria presunzione di interposizione fittizia. 11.2. Quanto all'elemento psicologico e alla sussistenza della aggravante sopra indicata, questa ricorrente formula considerazioni analoghe a quelle dei ricorsi OM e SI 11.3. In data 15 febbraio 2013, sono stati depositati motivi nuovi, in tutto identici a quelli depositati nell'interesse di SI. 12. Ricorso SE 12.1. Premessa un'ampia rassegna di giurisprudenza sul principio del "ragionevole dubbio", che non sarebbe stato superato nel caso di specie, con il ricorso si deduce violazione di legge e carenza dell'apparato motivazionale con riferimento al delitto di cui all'articolo 12 quinquies legge 356/92. Sostiene il ricorrente che è rimasto provato che egli versò a MO la somma di € 15.000; ciò spiega il contenuto della conversazione intercettata in cui TI lo qualifica "cornuto e bastonato". 12.2. Le dichiarazioni rese da MO NO nel cosiddetto processo Leone, sono state malamente utilizzate;
infatti esse potevano essere utilizzate solo per la contestazione e non nel loro contenuto. Tale questione è stata sollevata con i motivi d'appello, ma non è stata affrontata dal giudice di secondo grado. Neanche viene presa in considerazione la circostanza che, per l'acquisto della macelleria, SE ottenne un finanziamento da parte del padre. La corte d'appello ignora tutto ciò e quindi non percepisce la assoluta regolarità dell'acquisto e fonda il suo convincimento unicamente su sospetti, derivati dalla relazione parentale tra questo imputato e gli MO. Quanto alla pretesa inesperienza del SE, l'argomento è agevolmente superabile in considerazione del fatto che nella macelleria lavoravano, insieme con l'imputato, i genitori. Va poi notato che le telecamere istallate nell'esercizio non hanno mai ripreso MO all'interno della macelleria. 12.3. Il reato in questione è peraltro connotato da dolo specifico e dunque la corte di merito avrebbe dovuto dimostrare la consapevolezza del SE di fungere da mero prestanome di MO NO. 12.4. Quanto all'aggravante ex art 7 legge 203/91, va ricordato che essa si atteggia come adozione del metodo mafioso o come favoreggiamento della associazione ex art. 416 bis cp;
ebbene la contestazione riguarda solo il secondo aspetto, anche perché il primo potrebbe essere contestato al solo MO. Tanto premesso, non si comprende donde la corte territoriale abbia tratto il convincimento che SE abbia agito per favorire una struttura di 'ndrangheta e non, individualmente, MO NO, il quale, oltretutto, era in aperto contrasto con il fratello LO. 12.5. Infine, nel ricorso ci si duole del trattamento sanzionatorio, per la determinazione della pena, anche in conseguenza del diniego delle attenuanti generiche. 13. Ricorso DÀ 13.1. Deduce violazione di legge e carenze dell'apparato motivazionale con riferimento ai capi T) R), P bis). 13.2. Con riferimento al capo T), relativo al delitto di cui agli artt. 440. 444, 477, 482, 490 cp, osserva che la corte d'appello non ha risposto adeguatamente alle censure proposte con l'atto d'impugnazione. E invero il giudice di secondo grado non ha chiarito la natura del mod. 4 (che è quello che accompagna il bovino in viaggio), giungendo erroneamente alla conclusione che esso sia inquadrabile nella fattispecie di cui al combinato disposto degli articoli 477 e 482 cp. In merito, la giurisprudenza ha chiarito che così non è e non può essere, in quanto, a tutto voler concedere, deve ricorrere la ipotesi di cui all'art. 485 cp. Quanto al delitto di cui all'art. 444 cp, per la sua sussistenza, deve essere accertata la pericolosità in concreto per la salute pubblica;
vale a dire: deve trattarsi di sostanze alimentari pericolose per la salute umana. D'altra parte, la fattispecie di cui all'art. 444 cp è inconciliabile con quella di cui all'art. 440 del medesimo codice. Invero, la prima ipotesi criminosa si riferisce a chi tiene condotte di contraffazione di alimenti, la seconda a chi tratta alimenti non contraffatti, né adulterati. Quanto all'ipotesi criminosa di cui all'art. 490 cp, essa, come si legge in sentenza, è relativa al pendaglio auricolare bovino, recante numero di matricola SK613762712, il quale non è stato né soppresso, né occultato. 13.3. Con riferimento al reato di cui al capo R), vale a dire alla violazione di sigilli, per avere il DÀ manomesso il predetto pendaglio auricolare, va rilevato che la c.d. patente del bovino fu effettivamente consegnata, anche se in ritardo. 13.4. Per quanto riguarda il capo P bis), relativo al delitto previsto dall'articolo 648 cp, si deduce specificamente che nulla è stato accertato circa la provenienza del bovino. La corte d'appello sostiene che DÀ avrebbe fornito agli inquirenti una giustificazione "genericissima", ma, evidentemente, il giudice di secondo grado non tiene conto che si tratta di dichiarazione riportata in calce al verbale di contravvenzione;
essa non è, dunque, una giustificazione da spendere in sede processuale di merito;
appare poi ovvio che il bovino, non essendo di proprietà di DÀ, ma di TO, non poteva costituire oggetto di profitto per il ricorrente, il quale ne curava solo il temporaneo affidamento, per conto di TO;
viene allora meno l'elemento soggettivo del dolo specifico, costituito dal conseguimento del profitto, derivante dalla successiva vendita dell'animale. Peraltro, la sentenza dà per scontato il verificarsi di due circostanze: ossia che la condotta fosse animata dal fine di conseguire un profitto e che il bovino sarebbe stato commercializzato. È ovvio che di queste due circostanze la corte d'appello fa una valutazione prognostica priva di fondamento probatorio;
infatti, essa non spiega sulla base di quali elementi trae tale conclusione che, in realtà, entra in palese contraddizione proprio con quanto dichiarato dal ricorrente al momento il controllo. 7 14. Ricorso NO 14.1. Deduce tre censure. 14.2. Prima censura: violazione degli articoli 191, 192 cpp, 479 cp e carenza dell'apparato motivazionale sia sulla sussistenza dell'elemento materiale, che di quello psicologico del reato. 14.3. Seconda censura: violazione degli articoli 56 cp,191,192 cpp, 440 cp ed erronea applicazione della legge penale, nonché contraddittorietà della motivazione in riferimento alla individuazione dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, atteso che non vi è alcuna prova che i bovini fossero ammalati e perciò pericolosi. Il delitto di cui all'articolo 440 cp consiste nell'adulterazione delle sostanze alimentari;
il che, se ci si riferisce ad animali vivi, si concretizza nella immissione nel corpo dei predetti animali di sostanze estranee o anche di sostanze proprie, ma in dosi eccessive. Va peraltro rilevato che la semplice adulterazione integra la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 5 lett. a) legge 283/62. Quando, tuttavia, in concreto, le carni siano diventate pericolose per la salute pubblica, ricorre appunto il delitto di cui all'art. 440 cp. Ebbene, il ricorrente ha di fatto ispezionato ante mortem i capi di bestiame e non ha riscontrato nulla di irregolare. Manca, in sintesi, la prova dell'elemento materiale del delitto di cui all'articolo 440 cp, vale a dire il nesso tra il consumo e il danno, con la consapevolezza da parte dell'agente di tale collegamento. 14.4. Subordinatamente deduce, con la terza censura, violazione dell'art. 62 bis cp, per la mancata concessione delle attenuanti generiche, e la assoluta mancanza di motivazione in merito, dolendosi anche del'estremo rigore dell'aumento operato per la continuazione, concludendo, comunque, che ricorrevano i presupposti per la assoluzione ai sensi del secondo capoverso dell'art. 530 cpp. 15. Ricorso FR 15.1. Deduce, innanzitutto, la mera apparenza della motivazione del decreto di intercettazione che lo riguarda, in quanto in detto decreto non viene chiarita la ragione d'urgenza, né son o esplicitate le ragioni di indisponibilità e insufficienza degli impianti presenti nella procura della Repubblica. Il decreto, invero, ricorre a formule stereotipe, che riprendono il dettato normativo e non rispecchiano il dictum delle sezioni unite della corte di cassazione. La motivazione, viceversa, deve essere esplicita e fare riferimento ad atti disponibili e ostensibili;
certamente la giustificazione non può essere desunta ex post, dai dati di fatto emergenti dagli atti. 15.2. Con altra censura, deduce di fatto carenza dell'apparato motivazionale;
e invero la sentenza, sulla base dell'art. 8 del DM 31 gennaio 2002 (il quale prevede che il responsabile dello stabilimento di macellazione -vale a dire, nel caso di specie, proprio il ricorrente- comunichi alla banca-dati bovini, entro sette giorni dalla macellazione, tutte le informazioni relative ai capi macellati), attribuisce proprio al FR una condotta e una responsabilità che non gli competono. Come titolare del macello, egli non aveva alcun obbligo di controllo preventivo, obbligo che incombeva unicamente sul veterinario. La lettura della predetta norma lo chiarisce, al di là di ogni dubbio. L'esame e il controllo della documentazione che accompagna i bovini, pertanto, non competevano a questo ricorrente. Si osserva poi nel ricorso che la corte d'appello non accoglie un motivo di impugnazione, con quale si era fatto rilevare che la frase "ne manca uno, nel registro mettilo pure, inseriscilo nel modello di ieri" non era stata pronunziata nel corso di un colloquio telefonico cui aveva preso parte FR, ma nel colloquio tra TO e DÀ. A pagina 373 della sentenza di primo grado si rimprovera a FR di non aver fornito spiegazione in ordine a tale frase;
il che è ovvio, non potendo essa riferirsi al ricorrente. La corte di merito non rileva tale circostanza, pur illustrata con i motivi di appello e, a pagina 196, riporta l'errore in cui era incorso già il tribunale. La frase in realtà pronunziata da FR è la seguente: "ha il modello fatto e li mette quell'altro là nel registro" e su tale frase egli avrebbe potuto dare chiarimenti. Peraltro, è proprio il ricorrente a chiamare TO per comunicargli che era atteso al macello con gli animali. Quanto al fatto che la documentazione sarebbe stata prodotta dopo la macellazione, da un lato, ciò non si evince chiaramente dal testo della intercettazione (secondo la trascrizione si deve leggere "li spariamo", secondo il brogliaccio della polizia si deve leggere "li abbiamo sparati"), dall'altro, comunque, non era compito di FR, come chiarito, procedere a tale verifica. A favore del ricorrente poi avrebbero dovuto essere valutate anche le dichiarazioni del teste Palamara CO. 15.3. A FR poi non è addebitabile il delitto di cui al capo S), vale a dire la ricettazione. In proposito, oltretutto, manca completamente qualsiasi motivazione. Secondo quanto sostengono i giudici di merito, il ricorrente avrebbe ricevuto da DÀ alcuni pendagli auricolari di illecita provenienza, ma non vi è prova alcuna della consapevolezza in capo al FR e comunque non gli competeva, come ampiamente già detto, tale controllo. 15.4. Infine il ricorrente si duole della immotivata severità della pena. 16. Ricorso TO (avv. PU) 16.1. Deduce violazione di legge in relazione all'articolo 179 cpp. E invero il decreto di citazione fu notificato a mani della madre dell'imputato, nella residenza della donna, la quale non coincide con quella dell'imputato e neanche coincide con quella dichiarata al momento della scarcerazione per concessione degli arresti domiciliari. La corte d'appello sostiene che il ricorrente ha comunque avuto notizia del processo, ma non chiarisce da quali elementi ha tratto questo convincimento, atteso che TO è sempre rimasto contumace. 16.2. Deduce ancora carenza dell'apparato motivazionale, in relazione all'articolo 192 comma secondo cpp e agli articoli 416 bis, 444, 477, 482, 490, 648, 12 quinquies legge 359/02, 7 legge 203/91, atteso che la corte calabrese non ha seguito le indicazioni della giurisprudenza di legittimità in tema di associazione mafiosa. E invero i giudici di merito deducono l'esistenza di detta associazione dalla consumazione del reato di cui al capo F), in quanto partono dal presupposto dell'esistenza della intestazione fittizia della macelleria ex OC in capo all'odierno ricorrente, ma ritengono che, di fatto, l' esercizio fosse riconducibile alla cosca MO (cfr, ricorso pag. 6). Da ciò essi desumono l'inserimento di TO nell'associazione mafiosa;
ma se tale inserimento è stato escluso ad esempio- per l'imputata SI, eguale trattamento avrebbe dovuto ricevere il RR. È pur vero che questo ricorrente fu condannato, a suo tempo, per favoreggiamento di un esponente del cosiddetto clan MO, ma, innanzitutto, non si tratta di sentenza passata in giudicato e, in secondo luogo, il favoreggiamento non è reato di per sé sintomatico di intraneità mafiosa. Neanche viene chiarito in sentenza donde sia stato tratto il convincimento che TO era persona di fiducia di MO NO. È noto che far parte dell'organizzazione criminale significa aderire a un programma indiscriminato nei modi e illimitato nel tempo, che caratterizza appunto l'operatività del gruppo mafioso. 16.3. Per quanto specificamente riguarda il delitto di cui al capo F), la corte di merito illogicamente attribuisce valore rilevante al fatto che questo ricorrente avesse le chiavi della macelleria. In realtà, è stato chiarito che TO era solito scaricare la merce di mattina presto e, per questo motivo, aveva avuto in affidamento le chiavi del negozio. Vale a dire: sono state fornite spiegazioni alternative, relative ai dati processuali, spiegazioni che non sono state però minimamente prese in considerazione. È anche erroneo sostenere che questo imputato fosse l'unico fornitore della macelleria. 16.4. Quanto ai reati di cui ai capi I), S) e T), essi sono stati ritenuti sussistenti semplicemente sulla base delle eseguite intercettazioni, il cui contenuto è certamente ambiguo. Il ricorrente è un mero intermediario nel commercio di bestiame. Quanto al sequestro di bovini avvenuto Villa San Giovanni, trattasi di elemento neutro perché il bestiame è stato poi restituito. 16.5. Quanto ai reati nei capi M), N), O), essi sono ritenuti, sulla base, ancora una volta, delle sole intercettazioni, che appaiono assolutamente prive di riscontro. Le conversazioni intercettate si prestano agevolmente a una interpretazione alternativa, della quale, ancora una volta, la corte territoriale non tiene alcun conto. 16.6. Per quel che riguarda il reato di cui al capo G bis), vale a dire la ricettazione dei pendagli auricolari dei bovini, si assume che essi siano proventi di furto, ma non si chiarisce quando tale furto sarebbe stato consumato, da chi, in danno di chi e perché mai i predetti oggetti debbono necessariamente essere oggetto di furto. 16.7. In ordine all'aggravante di cui all'articolo 7 legge 203/91, contestato con riferimento al delitto di cui al capo F), si osserva che aver mantenuto l'aggravante costituisce un fatto del tutto irrazionale, in quanto essa è stata ritenuta non sussistente con riferimento tutti gli altri reati. Si tratta di una mera presunzione, che non riposa su alcuna base fattuale. 16.8. Ulteriore doglianza che si avanza con il ricorso è quella relativa alla modalità di quantificazione della pena e al suo ammontare. 16.9. Infine, per quel che riguarda l'aumento per continuazione, il ricorrente si duole del fatto che la corte reggina ha ritenuto di riunire ai sensi dell'articolo 81 cp- tutti i reati, considerando più grave quello di cui all'articolo 440 cp, ma non comprendendo il delitto di cui all'articolo 416 bis cp, posto in continuazione con il solo delitto di cui al capo F). Ciò contrasta con l'ipotesi di partecipazione di TO al sodalizio criminoso, che avrebbe abbracciato tutta l'attività delinquenziale che a lui è imputata. 17. (avv. Punturieri) 17.1. Deduce nullità della sentenza di primo grado e atti conseguenti per l'omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio. Articola argomentazioni non dissimili dal precedente ricorso, aggiungendo che manca, in ogni caso, la prova della convivenza della madre con l'imputato, e anzi vi è la prova del contrario. Si è verificata poi l'ulteriore violazione del terzo comma dell'articolo 148 del codice di rito, poiché alla madre la notifica non è avvenuta in busta chiusa;
ciò incide sulla effettiva conoscenza del contenuto dell'atto. 17.2. Con la seconda censura, deduce nullità della perizia trascrittiva, ovvero inutilizzabilità delle relative conversazioni. E invero la predetta perizia è stata disposta all'udienza del 23 settembre 2008, ma la stessa corte d'appello ha ritenuto invalida la notifica per detta udienza, tanto che ne ha disposto una successiva per l'udienza del 21 ottobre 2008. Ne consegue che l'esito della perizia non è opponibile al TO e le intercettazioni sono inutilizzabili nei suoi confronti. 17.3.Con la terza censura, deduce carenza dell'apparato motivazionale relativamente: I) all'aggravante di cui all'art. 7 legge203/91: e invero la corte territoriale non considera che tra il ricorrente e MO NO vi erano pregressi rapporti di lavoro e di conoscenza;
manca dunque qualsiasi indagine sulla consapevolezza che TO potrebbe avere avuto della effettiva interposizione di persona. Le conversazioni intercettate tra questo imputato e MO NO sono tipiche di un rapporto di lavoro e di amicizia. D'altra parte, se il ricorrente è un fornitore di MO, allora non può essere un suo socio. In ogni caso, è risultato che non era il fornitore esclusivo della macelleria. Va poi osservato che sarebbe assurdo ipotizzare che MO si sarebbe servito di due suoi ex dipendenti quali persone interposte. In tal maniera, sarebbe stato immediatamente comprensibile che in realtà l'esercizio era di sua pertinenza. Va comunque chiarito che la sentenza non indica mai donde abbia tratto il convincimento che questo ricorrente operava per favorire l'associazione di 'ndrangheta, al cui vertice sarebbe stato posto MO NO;
invero, per quel che riguarda le altre ipotesi, diverse da quelle di cui al capo F), la contestazione della aggravante in questione è stata esclusa;
II) alla sussistenza della condotta di cui al capo G ter), atteso che la corte di merito vuole dedurre la sussistenza della partecipazione di questo imputato all'associazione mafiosa dal solo reato di cui al capo F). Per fare ciò, il giudice di secondo grado altro non sa fare che riportare intere parti della sentenza di primo grado, dimenticando che esso stesso ha scritto che, all'interno della famiglia MO, sussisteva un forte contrasto tra NO e LO. Orbene, il metodo mafioso connota il fenomeno associativo al pari del vincolo, ma è indubbio che non può trarsi la prova del vincolo dal presupposto unico della commissione di un fatto specifico, anche se aggravato dall'art. 7 della legge 203/91. Occorre, viceversa un quid pluris in ordine alla stabilità del vincolo che, nel caso di specie, non è stato fornito;
III) alla sussistenza del reato di cui al capo I). Anche in questo caso, la corte d'appello richiama e ricopia addirittura parte della motivazione della prima sentenza. Essa non risponde alle questioni di diritto proposte con l'atto d'impugnazione. TO non è acquirente del bestiame, ma un mero intermediario, come risulta pacificamente dalle intercettazioni. Dopo l'episodio di Villa San Giovanni, gli animali furono restituiti al proprietario. Il ricorrente non era peraltro sul locus delicti. E' da chiedersi allora come avrebbe voluto concorrere nel delitto di falso. Non vi è prova poi che i pendagli auricolari fossero in realtà falsificati. Quanto alla alterazione alimentare va ricordato che essa consiste nel mutamento delle qualità organolettiche di un alimento. Il delitto di cui all'articolo 440 cp è delitto di pericolo concreto, con la conseguenza che la pericolosità va accertata. Il delitto di cui al seguente articolo 444 consiste nella detenzione per il commercio di sostanze alimentari nocive, ma, poiché i capi di bestiame erano idonei, essi furono restituiti. 10 IV) alla sussistenza dei delitti dei capi M),N),O), in relazione ai quali la motivazione esibita dal secondo giudice è ancora una volta meramente apparente. Invero, la corte calabrese non risponde alle doglianze espresse nei motivi d'appello, limitandosi a qualificarle generiche. Ma in realtà, anche in questo caso, il contenuto delle conversazioni intercettate è stato male interpretato. Ci si riferisce, in dette conversazioni, alla macellazione di un vitello e neanche è stato accertato se poi detta macellazione sia avvenuta, anzi se sia avvenuta la consegna dell'animale e/o dei documenti relativi al predetto. Partendo da una base così labile, non si comprende come si faccia a ritenere che siano stati consumati i delitti di falso contestati oltre ai delitti di cui agli artt. 440 e 444 cp. Lo stesso ragionamento vale ovviamente per il delitto di cui al capo 0); V) alla sussistenza del delitto di cui ai capi S) e T), atteso che, in merito a essi, la corte cade in grave travisamento della prova, già evidenziato con l'atto di appello e non preso in esame in sede di appello. TO, in quel momento si trovava in Sicilia e non nella località di Condofuri;
era quindi impossibile che egli, come pure afferma, potesse recarsi sul posto in un'ora. Nella conversazione intercettata tra il ricorrente e ER AN, non si fa -in realtà- riferimento a documenti, ma a un bovino (una mucca), tanto che viene utilizzato il femminile. Il ricorrente chiarisce di non avere più animali provenienti dalla Spagna;
in merito, le sue dichiarazioni coincidono perfettamente con quelle del FR, atteso che non c'è alcuna prova che la macellazione sia avvenuta in assenza di documenti;
VI) alla sussistenza del delitto di ricettazione di cui al capo G-bis) con riferimento ai pendagli auricolari trovati in possesso di questo imputato. In realtà non è affatto chiaro quale sia il reato presupposto. La corte d'appello parla di furto, ma così non è, atteso che la normativa qualifica le condotte relative ai predetti marchi come meri illeciti amministrativi;
invero prevede l'articolo 2 del decreto legislativo 58/04 che "salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tolga o sostituisca i marchi auricolari presenti sugli animali, senza preventiva autorizzazione dell'autorità sanitaria competente, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da...a... euro per ogni capo”. I pendagli auricolari, infatti, al fine della identificazione, devono rimanere sul capo dell'animale fino al momento della macellazione. Poi, come previsto dall'articolo 8 del decreto 31 gennaio 2002, il responsabile dello stabilimento di macellazione deve provvedere, sotto il controllo del servizio veterinario, alla distruzione dei marchi auricolari degli animali macellati. La mancata distruzione è sanzionata ancora una volta sul piano amministrativo. Non si comprende quindi come possa essere stato ipotizzato il furto dei predetti pendagli da parte di chi non li ha distrutti. Dopo la macellazione del capo, peraltro, il numero di matricola dei pendagli auricolari va segnalato alla banca dati di Teramo, con la conseguenza che essi diventano inservibili, e, come tali, res nullius e con l'ulteriore conseguenza che la loro appropriazione non costituisce reato;
VII) al trattamento sanzionatorio in riferimento alla congruità della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonché alla durata della imposta misura di sicurezza. 18. Ricorso MO LO 18.1. Deduce: nullità dell'avviso di cui all'articolo 415 bis cpp, della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti susseguenti e quindi della sentenza impugnata;
deduce anche l'inutilizzabilità delle intercettazioni, la carenza dell'apparato motivazionale in ordine alla ritenuta appartenenza all'associazione di 'ndrangheta di cui al campo G ter), la carenza dell'apparato motivazionale, nonché violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato in relazione all'addebito di cui al capo U bis), carenza dell'apparato motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio e alla misura di sicurezza. 18.2. Argomenta come segue. 18.3. Il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio è provvedimento recettizio. Ne consegue che, se esso è notificato fuori dal termine previsto, deve ritenersi come non assunto nel termine, con la ulteriore conseguenza della nullità della richiesta di rinvio a giudizio e, nel caso in esame, degli atti conseguenti. In merito a tale censura manca comunque una motivazione degna di questo nome. 18.4. Le intercettazioni tra AT e l'avv. AM sono inutilizzabili per violazione degli articoli 103 e 271 del codice di rito. È artificiosa la distinzione tra dialoghi amicali e dialoghi professionali. Il AM è il legale della AT e viene contattato perché fornisca 11 consigli e guida legale nella vicenda che oppone la donna a MO NO. Non ha dunque alcun senso la distinzione tra competenza civile e competenza penale del predetto professionista. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il divieto vige anche se riguarda procedimento diverso da quello in corso. La funzione difensiva è da intendersi in tutta la sua ampiezza ed estensione. La questione per la quale AM viene contattato dalla donna quella che riguarda l'acquisto e il pagamento del ramo di azienda ceduto dalla SR MI;
la colloquiante illustra la sua necessità di non pagare quanto richiesto. La corte d'appello confonde il mandato difensivo con la funzione difensiva. L'avvocato AM è, in realtà, il consigliere giuridico della AT, la quale, non a caso, si sfoga con lui e non con amici o parenti. L'avvocato consiglia alla donna di rivolgersi all'autorità giudiziaria e questo certamente è un consiglio legale. 18.5. Altra ragione di inutilizzabilità delle operate intercettazioni deriva dalla omessa motivazione da parte del giudice di appello in ordine alla mancanza del decreto del gip di convalida del decreto d'urgenza delle intercettazioni, decreto a suo tempo emesso dal pubblico ministero in data 20 giugno 2006. Tale decreto è stato versato in atti dall'Organo dell'accusa solo con una memoria del 15 luglio 2008 ma, quando fu sollevata la questione, detto documento non era presente. 18.6. Altra causa di inutilizzabilità si rinviene nella mancata motivazione in ordine all'autorizzazione a operare la registrazione delle conversazioni intercettate presso la polizia giudiziaria e non attraverso gli impianti presenti in procura della Repubblica. In merito, viene utilizzata dal pubblico ministero una mera clausola di stile. La corte d'appello equivoca sul punto e crede che la doglianza riguardi semplicemente l'ascolto remotizzato e non la vera e propria registrazione. 18.7. Quanto al delitto di associazione mafiosa, va ricordato che questo ricorrente è già stato condannato per il medesimo reato con riferimento allo stesso arco temporale. La corte d'appello ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, ritenendo che la condotta addebitata a MO LO debba ritenersi cessata, non alla data della sentenza di primo grado, ma alla data di rinvio a giudizio, intervenuto il 23 aprile 1994. In merito, è evidente l'errore perché il procedimento cui si fa riferimento non è quello denominato "Rose Rosse", ma uno stralcio da tale procedimento, con conseguente contestazione chiusa al momento della sentenza di condanna. La identità del fatto, come richiesto dalla giurisprudenza, dunque sussiste;
d'altra parte, le conversazioni ascritte a questo ricorrente risalgono almeno al 1999; quelle tenute dalla AT sono più recenti, ma si riferiscono a fatti anteriori. 18.8. Inoltre, come anticipato, si è verificata violazione della corrispondenza necessaria tra contestazione e condanna. Con motivazione apparente, la corte d'appello ha cercato di superare le censure formulate in merito, in quanto ha spezzettato il discorso intercettato tra AT e AM. In realtà, non si tratta di due conversazioni, ma di un'unica conversazione, interrotta dalla caduta della linea. Conseguentemente essa va letta unitariamente. Così facendo, si comprende che AT si riferisce all'importo di € 20.000 e dunque alla imputazione di cui al secondo capoverso del capo U bis) e non a una somma imprecisata, cui si fa riferimento al terzo capoverso del medesimo capo di imputazione. Ebbene, per quel che riguarda l'estorsione relativa alla somma di € 20.000, MO LO è stato assolto. 18.9. Quanto al trattamento sanzionatorio e alla misura di sicurezza, sostiene il ricorrente che, a suo dire, non vi sarebbe proporzione con i fatti concretamente a lui addebitati e che immotivatamente non sono state riconosciute le attenuanti generiche. 18.10. In data 15 febbraio 2013 sono stati depositati motivi nuovi, con i quali si insiste sulla inutilizzabilità della conversazioni intercettate tra AT e l'avv. AM rilevanti ' perché, in dette conversazioni, la donna ha praticamente accusato se stessa del delitto di cui agli artt. 371-378 cp, delitto per il quale ella, infatti, fu anche iscritta nel registro degli indagati. 19. Ricorso NO 19.1. Questo ricorrente deduce violazione di legge e carenza dell'apparato motivazionale, dal momento che la sua condanna non è suffragata da validi elementi probatori e la motivazione appare contraddittoria, atteso che egli è stato assolto dal delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, ma condannato per concorso in estorsione, consumata da un soggetto, pretesamente mafioso, quale sarebbe MO NO. 12 Con riferimento alla condotta ascritta al NO, non si riesce a comprendere quale sarebbe la causale del suo comportamento. La stessa sentenza ammette che questo imputato non ha tratto alcun profitto dalla condotta che gli viene addebitata. Le intercettazioni sono quanto meno equivoche;
invero AT BR, cugina del NO, sostiene in una conversazione intercettata di aver fatto avere € 20.000 a MO NO, proprio attraverso il cugino, il quale non nega affatto la circostanza. È però da notare che il ricorrente non si è minimamente attivato autonomamente per contattare la AT e che lo stesso non ha percepito, come detto, alcun utile dall'attività materialmente prestata, che è consistita, in un primo tempo, solo nel mettere in contatto la cugina con MO NO. Ciò è avvenuto su richiesta della AT, la quale voleva affacciarsi sul mercato di Melito di Porto Salvo e aveva chiesto proprio a lui, che in quella cittadina da anni svolgeva la professione di medico, di procurargli un incontro con MO. E allora, tutto ciò premesso e ricordato che NO non è concorrente esterno nell'associazione asseritamente capeggiata da MO, non si comprende per quale motivo egli debba essere chiamato a rispondere di concorso in estorsione. Invero, dopo aver stabilito (si ripete, su richiesta di AT) un contatto fra costei e MO NO, NO è uscito di scena. Egli ricompare solo al momento in cui la cugina lo prega di far avere € 20.000 a MO e, a tale scopo, gli consegna alcuni assegni. Gli assegni furono intestati a NO, secondo quanto sostenuto dalla stessa AT, per motivi fiscali. Ebbene, anche se questa operazione avesse mascherato in realtà un'estorsione, il ricorrente deve ritenersi estraneo al reato. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, se l'intermediario è richiesto dalla vittima e agisce unicamente per ragioni di solidarietà verso quest'ultima, egli non è chiamato a rispondere del delitto di concorso in estorsione. Così stando le cose, è evidente che, se qualcuno deve fornire spiegazioni, questi è la AT, la quale non è stata sentita, perché, originariamente, indagata a sua volta e, in tale veste la stessa si rifiutò di sottoporsi a esame e di rispondere a domande;
una volta venuto meno tale status, non è stato consentito alla difesa del NO di esaminare la predetta. 19.2. Per quanto specificamente riguarda l'aggravante di cui all'articolo 7 legge 203/91, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che, anche se il reato viene commesso in un territorio connotato dalla pervasiva presenza della criminalità organizzata, non si può automaticamente ritenere sussistente la predetta aggravante. Perché essa sia configurabile, invero, la condotta deve fare leva sulla forza di intimidazione della associazione mafiosa. 19.3. La difesa del NO inoltre riduce la inutilizzabilità delle conversazioni intercettate, intercorse tra AT e il suo avvocato AM, adducendo argomentazioni analoghe a quelle già esposte da MO Antgonino. 19.4. Infine, con il ricorso, si censura il trattamento sanzionatorio, in considerazione del fatto che la severità della pena appare del tutto immotivata 20. Ricorso MO NO 20.1. Al vero e proprio ricorso, vengono premessi interi brani dell'atto d'appello; il ricorrente passa quindi ad analizzare le argomentazioni che, in relazione alle censure formulate, ha esposto il giudice di secondo grado. 20.2. Deduce, con il primo motivo: carenza dell'apparato motivazionale con riferimento all'articolo 192 comma terzo cpp. Invero: in relazione ai delitti dei capi A), B), C), con i motivi di appello, si era fatto rilevare come il TI fosse persona inattendibile e come il tribunale si fosse contraddetto, quando, in parte, mostrava di credere alla parola di questo soggetto e, in parte, ne dubitava;
si era anche illustrato che non si trattava di verificare se le affermazioni del predetto fossero riscontrate, oppure no, ai sensi del terzo comma dell'articolo 192 del codice di rito, atteso che TI riveste il ruolo di imputato in procedimento connesso e/o collegato. Il tribunale invero non crede che TI sia stato costretto a entrare in società con MO NO, tanto che lo assolve dal reato di cui al capo A ter); non si comprende quindi come abbia potuto credere che la cessione della macelleria che il TI gestiva sia stata conseguenza di una pressione estorsiva da parte dell'imputato. È lo stesso tribunale che ricorda come gli accordi furono raggiunti in presenza di un commercialista;
eppure il giudicante -si era fatto rilevare con l'atto d'appello- ha ignorato elementi favorevoli a MO, quali, ad esempio, il contenuto di una conversazione telefonica intercettata tra TI e un certo IE, in cui il primo manifesta la soddisfazione di essersi liberato della macelleria e di avere "fregato" MO NO. TI, mentendo, ha sostenuto di aver ceduto il suo esercizio perché piegato dalle 13 pressioni del ricorrente, il quale avrebbe danneggiato una piantagione di ulivi, avrebbe fatto licenziare il suo collaboratore indiano e avrebbe indotto il proprietario dei locali a sfrattarlo. In realtà, dalle intercettazioni si evince che il collaboratore del TI è andato via perché ha trovato una migliore sistemazione lavorativa e che il proprietario dei locali gli ha intimato lo sfratto per morosità. Nelle stesse intercettazioni, d'altra parte, TI parla genericamente del danneggiamento alle piantagioni di ulivi. La moglie, sua interlocutrice, commenta le dichiarazioni del TI, ma a tali commenti non possono essere attribuiti i significati suggeriti dal il pubblico ministero, prima, e dal tribunale e dalla corte di appello, poi. Ancora con i motivi di appello, si era criticato il contenuto della consulenza tecnica contabile sul valore dell'esercizio commerciale, valore assolutamente sovrastimato. Ebbene, con riferimento a tali articolate censure, la corte d'appello si limita a ribadire la interpretazione assolutamente arbitraria delle conversazioni telefoniche, dimenticando che il ricorrente non è mai esplicitamente indicato in dette conversazioni come responsabile del danneggiamento della piantagione di ulivi. Risultano così violati i canoni di cui all'articolo 192 del codice di rito;
d'altra parte, va considerato che le piantine erano di bassissimo fusto e potevano essere spezzate anche con le dita e che il danno subito dal TI era tutt'altro che grave. La sussistenza del delitto di cui al capo A), in realtà, è dedotta dalla pretesa sussistenza del delitto di cui al capo B), vale a dire della pretesa pressione estorsiva che avrebbe convinto TI a cedere la sua macelleria. Così ragionando, i giudici di secondo grado non rilevano, innanzitutto, che trascorre troppo tempo tra il preteso danneggiamento dell'uliveto e la cessione della macelleria;
in secondo luogo trascurano il fatto che i testi CA (proprietario dei locali) e KU (dipendente di TI) hanno reso dichiarazioni che non riscontrano affatto il narrato della pretesa parte lesa. Il giudice di secondo grado ha anche ignorato che MO è stato assolto dal delitto di cui al capo A ter), vale a dire che è stata ritenuta insussistente la condotta con la quale lo stesso avrebbe costretto TI a entrare in società con lui. 20.3. Deduce ancora mancanza, contraddittorietà, illogicità della motivazione, atteso che, come premesso le dichiarazioni di KU e CA sono state del tutto ignorate. Nella sentenza vi è una contraddizione di fondo in quanto, da un lato, si afferma che i rapporti societari tra la persona offesa e il ricorrente sono stati del tutto leciti, dall'altro, si sostiene che MO avrebbe estorto al TI la cessione della macelleria. Ma, se TI obbediva ciecamente all'imputato, non si comprende perché mai poi MO avrebbe dovuto danneggiare l'uliveto del primo per ottenere ciò cui aspirava. Conseguentemente: se non è provato il reato del capo A), e non è provato neanche quello sub B) e non può ritenersi provato neanche quello al capo C). 20.4. Deduce poi violazione di legge in relazione articolo 192 comma terzo cpp. Con i motivi di appello, con riferimento alla intercettazione della conversazione tra tali CA e AT (i quali parlano della cessione della macelleria con operazioni fittizie) si era fatto rilevare che si trattava di fonte etero-accusatoria. In realtà i due colloquianti non raccontano un fatto, ma esprimono un'opinione. Il tribunale crede di trovare conforto nelle dichiarazioni "giustificatrici" di TO e OC, che giudica mendaci e inattendibili. In realtà, OC aveva già chiuso il suo negozio [al proposito vengono riportati interi brani del verbale stenotipico di dibattimento, con domande e risposte]; egli voleva liberarsi della sua professione, in quanto anziano e senza figli. D'altra parte, non ha alcun senso che il TO abbia poi ceduto la macelleria a SI. Il fatto poi che MO si occupava a volte degli ordini e dell'approvvigionamento di carni è chiaramente giustificabile in considerazione della circostanza che egli era un dipendente della macelleria. Ebbene, la corte d'appello si ostina a valorizzare la trascrizione della conversazione tra CA e AT, il cui contenuto non confronta con altre prove. Trattandosi, come già detto, di una prova etero-accusatoria, essa avrebbe dovuto trovare conforto in altri elementi. 20.5. Con altra cesura deduce violazione di legge in relazione all'articolo 12 quinquies legge 356/92 con riferimento al delitto del capo T bis). Con i motivi di appello, si era ricordato che il ricorrente era intervenuto nella SR MI tramite AL solo in un secondo tempo. D'altra parte, si era fatto rilevare che se ID e OM dovevano essere considerati dei prestanome di MO NO, non avrebbe avuto alcun senso il successivo intervento della AL. Si era anche fatto rilevare che il reato in questione non può mai essere commesso attraverso l'interposizione di un prossimo congiunto, per via della presunzione di legge di cui all'art. 2 bis comma terzo legge 575/65. 14 Ebbene, per tutta risposta, la corte d'appello si è limitata a sostenere che reato de quo è reato di pericolo e quindi anche la convivente lo può commetterlo. 20.6. Con altro motivo, deduce violazione di legge in relazione articolo 629 cp in riferimento al delitto di cui al capo U bis). Con i motivi di appello si era fatto notare che le frasi "in modo o nell'altro, i soldi me li prendo... Adesso faccio quello che devo fare", ben possono essere inquadrate nell'ambito di normali trattative commerciali. Il prezzo convenuto per la cessione del ramo d'azienda era di € 200.000. AT pagò una parte con assegni, ma poi non versò il saldo, con una condotta che definire truffaldina è inevitabile. Il proposito espresso dal ricorrente, dunque, è manifestazione di una lecita pretesa, perché, una volta stipulato il contratto, è obbligo dell'acquirente versare la somma pattuita. Le intercettazioni utilizzate sono relative ad affermazioni in sé inconcludenti, costituendo, invero, manifestazioni di motivazioni della sfera interiore [così testualmente] della AT. 20.7. Si era, sempre nei motivi d'appello, rilevata la inutilizzabilità delle conversazioni intercettate tra AT e AM, per le ragioni già specificate in altri ricorsi. Quanto alla somma di € 20.000, essa rappresentava un versamento in nero, che avvenne, per tale motivo, tramite il NO, all'insaputa degli altri soci. Ebbene, la corte d'appello ha erroneamente ritenuto utilizzabile la conversazione tra AT e AM e ne ha anche ritenuto genuino il contenuto, giungendo ad affermare che il versamento della somma di € 20.000 rappresenta una condotta estorsiva. Così operando, la corte di merito ha fatto malgoverno del dettato dell'articolo 192 del codice di rito, ricorrendo a un'interpretazione meramente presuntiva dei dati processuali. Non viene chiarito in realtà quando il ricorrente avrebbe minacciato la persona offesa. D'altra parte, è ovvio che non è possibile costringere qualcuno a comprare qualcosa. È da ricordare che MO agì in via legale per contrastare l'inadempimento della AT, e questa non è certamente una condotta da boss mafioso. 20.8. Con ulteriore motivo deduce violazione di legge con riferimento al primo e al secondo comma dell'articolo 192 cpp e carenze dell'apparato motivazionale in relazione al delitto di associazione mafiosa (capo G ter). Proprio dalla conversazione intercettata tra CA e AT, si evince agevolmente che questo imputato non fa parte dell'associazione denominata cosca MO. Ulteriore conferma di ciò si ha dall'ascolto della conversazione tra il fratello del ricorrente, MO LO e la fidanzata di costui. LO infatti afferma che NO è fuori dagli affari e conta relativamente poco. È emerso poi, e la sentenza ne dà atto, un forte dissidio tra NO e LO, con la conseguenza che non si capisce come essi potrebbero far parte della medesima organizzazione criminale. Va infine notato che altri imputati sono stati assolti da questo delitto associativo, di talché non si comprende l'attuale ricorrente con chi si sarebbe associato. La corte d'appello non ha neanche valutato le censure avanzate con l'atto d'impugnazione sottoposto al suo esame e ha operato inevitabilmente una ricostruzione contraddittoria. Essa ha dato più peso alle prove indirette che a quelle dirette, giungendo ad affermare che si è di fronte a una associazione bicefala. In realtà, il ricorrente e il fratello sono su posizioni completamente contrastanti, per cui neanche si riesce a capire quale sarebbe la linea strategica di questa associazione e, in concreto, quale è la condotta addebitata ad NO. Ne consegue che, se il ricorrente ha effettivamente commesso i reati che gli vengono addebitati, egli li ha commessi, per così dire, a titolo personale e non come appartenente ad un'associazione di 'ndrangheta. Manca inoltre la prova del vincolo unitario e questa associazione, per quel che si è detto, sarebbe rimasta senza adepti. TI, per parte sua, come si è visto, sostiene cose che non è in grado di provare. 20.9. Ancora deduce violazione di legge in riferimento all'art. 7 della legge 203/91 e mancanza, contraddittorietà, illogicità della motivazione, argomentando che, se non sussiste il delitto di cui all'articolo 416 bis cp, ovviamente non può sussistere anche l'aggravante di cui all'art. 7 sopraindicato. Non si capisce dunque come possa essere stata favorita un'associazione che non esiste. 20.10. Con l'ultima censura, deduce mancata motivazione in ordine alla misura della pena irrogata, atteso che la difesa aveva lamentato, con specifico motivo di appello, la mancata motivazione in ordine alla misura -appunto della sanzione, censurando la sua eccessività. In merito, manca qualsiasi motivazione da parte del giudice di secondo grado e ciò integra certamente vizio censurabile innanzi alla corte di cassazione. 15 20.11. In data 15 febbraio 2013 sono stati depositati motivi nuovi ad opera di altro difensore. Con essi si ribadisce la inutilizzabilità delle intercettazioni tra AT e l'avv. AM, anche con richiamo alla giurisprudenza CEDU;
si ricorda poi come, in ragione del dissidio tra MO NO e LO, non si può ritenere che sia stata esistente e operante, nell'arco temporale che qui interessa, un'associazione di tipo mafioso;
ciò anche con riferimento a quanto si legge nella sentenza di primo grado, nella quale si parla di disfunzione del processo decisionale e operativo della cosca;
si ricorda inoltre la giurisprudenza di legittimità circa la natura dinamica e non statica che deve assumere il vincolo associativo. 20.12. Con l'ultimo motivo nuovo si riprende, con riferimento al delitto sub T bis), la tesi in base alla quale, attraverso il prossimo congiunto, non è possibile eludere l'applicazione delle misure patrimoniali di prevenzione, atteso che il patrimonio dei prossimi congiunti, al pari di quello del proposto, può essere oggetto di confisca. 21. Ricorso TO 21.1. Anche questo ricorrente premette interi brani del suo atto d'appello e passa quindi ad analizzare le argomentazioni che, in relazione alle censure formulate, ha esposto il giudice di secondo grado. 21.2. Quanto al delitto di cui al capo E), vale a dire quello di cui all'articolo 12 quinquies legge 356/92, per essersi egli prestato a fare da "testa di legno", secondo quanto ritenuto in sentenza, a MO NO nella gestione della macelleria a suo tempo gestita da OC LO, premesse, come anticipato, le censure articolate con atto d'appello, questo ricorrente svolge considerazioni analoghe a quelle già esposte con riferimento al ricorso di MO NO. 21.3. Quanto all'aggravante di cui all'articolo 7 legge 203/91, si ricorda che, in particolare, con i motivi di appello, si era fatto rilevare come essa non ricorresse né sotto il profilo soggettivo, in quanto TO conosce da tempo MO (e quindi, al massimo, potrebbe aver inteso favorire lui personalmente e non la sua pretesa organizzazione criminale), né sotto il profilo oggettivo, atteso che la stessa sussistenza dell'organizzazione in questione è da porre in dubbio, dal momento che emerge chiaramente dalla stessa sentenza che esistevano dissidi profondi tra NO e LO MO e che il primo era stato "messo da parte". Ebbene, a tali censure la corte d'appello risponde insoddisfacentemente. Al proposito, anche in questo caso, vengono sviluppate argomentazioni del tutto sovrapponibili a quelle che, con riferimento al delitto di cui al capo E), sono state già illustrate a proposito di MO NO. 21.4. Per quanto specificamente riguarda l'aggravante di quell'articolo 7 legge 203/91, manca qualsiasi motivazione e, d'altra parte, la sentenza, sul punto, è profondamente contraddittoria, in quanto questo imputato è stato assolto dal delitto di cui all'articolo 416 bis cp. Manca, in sintesi, la dimostrazione di una crescente ed univoca finalizzazione della condotta ad agevolare il sodalizio criminale, che si ipotizza capeggiato dagli MO. 21.5. Con riferimento poi all'ammontare della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, questo ricorrente lamenta l'assoluta mancanza di motivazione e la evidente violazione di legge. 22. Il 15 febbraio 2013 è stata depositata memoria difensiva nell'interesse di TI ER, parte civile, con la quale ci si duole della assoluzione di MO NO con riferimento ai capi A ter) B ter) C ter), in considerazione del fatto che in secondo grado, grazie alla riapertura dell'istruzione dibattimentale, TI aveva potuto depositare ampia documentazione contabile, in base alla quale era stato provato che, mentre egli aveva versato centinaia di migliaia di euro, contraendo mutui e finanziamenti per conto della società di fatto con MO, costui non aveva sborsato alcuna somma, nonostante quanto sostenuto dal NO, smentito, per la verità, dallo stesso MO. 22.1. Si afferma poi che, del tutto immotivatamente, la corte d'appello calabrese non tiene conto dell'importo di € 50.000 che TI fu costretto a versare a MO NO e che, inoltre, nella divisione dell'indennizzo a seguito del simulato furto dei beni della "società" di cui al capo A ter), al TI toccò solo il bestiame che era nella stalla (capo C ter). CONSIDERATO IN DIRITTO 16 1. Va innanzitutto ricordato e premesso (in quanto il principio tornerà utile più volte con riferimento alle problematiche che di seguito saranno affrontate) che, con riferimento a questioni processuali, ogni censura in ordine alla motivazione è inammissibile;
invero, a fronte di siffatte questioni, ciò che rileva è esclusivamente la legittimità o meno della soluzione adottata dal giudice, rimanendo indifferenti le argomentazioni al proposito svolte dal medesimo: ciò anche perché l'art. 619 cpp espressamente consente di modificare o rettificare, ove necessario, la motivazione, quando la decisione in diritto sia immune da censura. Conseguentemente, se è censurata innanzi al giudice di legittimità la applicazione di una norma processuale, non ha alcuna rilevanza il fatto che tale scelta sia stata, ovvero non sia stata, correttamente motivata dal giudice di merito, atteso che, quando viene sottoposta al giudizio della corte suprema la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (ASN 200215124-RV221322 e numerosi precedenti a far tempo da SS.UU. sent. n. 5,26.2.1991/24.4.1991, ric. Bruno e altri, RV 186998). Ne consegue ulteriormente che non incorre nel vizio del difetto di motivazione la sentenza di appello che non spieghi le ragioni del rigetto di un motivo afferente a una pretesa violazione di norme processuali, se tale violazione sia comunque insussistente.
2. Passando all'esame delle censure comuni a più ricorrenti, deve poi affermarsi che, con riferimento alla intercettazione delle conversazioni tra AT BR e l'avv. AM, la tesi che sostiene la inutilizzabilità di dette conversazioni è certamente fondata. Invero l'art. 271 cpp prescrive il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni quando le conversazioni "hanno a oggetto fatti conosciuti per ragioni del...ministero, ufficio o professione" dei soggetti indicati al primo comma dell'art. 200 del medesimo codice, vale dire i soggetti nei cui confronti vige la tutela del segreto professionale (e pertanto, ovviamente, tra costoro, gli avvocati). Il riferimento del testo normativo, dunque, è alla causa della conoscenza della notizia oggetto della conversazione, non semplicemente al contenuto della conversazione stessa. Vale a dire, per venire al caso in esame, che, se l'avvocato ha avuto conoscenza del fatto in ragione della sua attività professionale e della sua qualifica, il segreto è vigente e il divieto di utilizzazione della conversazione intercettata è operativo. Tale divieto, a ben vedere, è già posto "più a monte" dall'art 103 cpp, anche se esso ha una portata più ristretta, atteso che il quinto comma del predetto articolo inibisce la stessa attività di intercettazione a carico del difensore, non, genericamente, dell'avvocato. Le due qualifiche, ovviamente, non sempre coincidono, ben potendo un avvocato essere venuto a conoscenza "per ragione della sua professione" di fatti relativi a un soggetto del quale non sia difensore.
2.1. Non ha dunque molto senso la distinzione tra fatti che il AM aveva conosciuto in quanto difensore della AT -in un procedimento civile e fatti di cui era a conoscenza perché la donna si era con lui confidata in quanto amico. Sta di fatto invero che, nel caso in esame, l'amico era anche avvocato e, in quanto avvocato (o, se si vuole, avvocato e amico), era stato informato dalla imprenditrice delle "vicende" correnti in Melito di Porto Salvo e, proprio in quanto avvocato, egli forniva consigli. Ciò anche a voler prescindere dalla considerazione che, nel caso in scrutinio, poiché le problematiche civilistiche e quelle penalistiche erano talmente "intrecciate", una distinzione di competenze, se pur fosse utile, sarebbe quanto mai problematica;
d'altra parte, come è noto, l'abilitazione alla professione forense avviene in utroque e la specializzazione, quando c'è, è un mero dato di fatto.
2.2. Né i termini della questione cambiano in considerazione del fatto che si è trattato di una intercettazione c.d. indiretta, atteso che intercettata era la AT e non certo il AM. divieto di utilizzazione è posto, in maniera diretta, a tutela del difensore e della sua funzione e, in maniera riflessa, dei suoi clienti (nel senso più nobile della parola), sia che egli ne sia difensore, sia che non lo sia.
2.3. Il principio appena enunciato trova conforto (a contrario), d'altra parte, nella giurisprudenza di questa corte, atteso che è stato chiaramente affermato (cfr. ASN 200802951-RV 238441) che il divieto di utilizzazione stabilito dall'art. 271 comma secondo cpp, non sussiste quando le conversazioni o le comunicazioni intercettate non siano pertinenti all'attività professionale svolta dalle persone indicate nell'art. 200, comma primo cpp, e non riguardino -di conseguenza- fatti conosciuti per ragione della professione dalle stesse esercitata. 17 Non si tratta ovviamente del privilegio di una categoria (incompatibile con il dettato dell'art. 3 Cost.), ma della tutela di una funzione connessa all'esercizio di una professione, anche se detto esercizio non sia stato formalizzato in un preciso mandato (professionale, appunto), purché esso (l'esercizio, si vuol significare) sia stato causa della conoscenza.
3. Altra censura che può ritenersi comune a più ricorrenti è quella che riguarda la sussistenza (o, se si vuole, la persistenza) della cosca MO, pur in presenza di una situazione di tensione tra i due fratelli, NO e LO. Ebbene, è di tutta evidenza che la esistenza in vita e la operatività di una struttura criminosa non è necessariamente incompatibile né con una situazione di diarchia, né con l'insorgere di dissidi tra i vertici della societas sceleris. Lo stato di fibrillazione -volendo adoperare un termine cui hanno fatto ricorso le stesse SS.UU. di questa corte- ben può connotare un momento della vita di una struttura criminale, senza che la detta struttura, per ciò solo, si dissolva. Secondo quanto si legge in sentenza, i fratelli NO e LO, "amministravano" la cosca MO in nome e per conto del genitore, che era detenuto;
essi dunque non erano "i titolari" del potere mafioso, ma, per così dire, i proconsoli del genitore detenuto.
4. Quanto all'aggravante ex art. 7 legge 203/91, secondo non pochi ricorrenti, essa è logicamente incompatibile con la intervenuta (per alcuni) assoluzione dal delitto di cui all'art. 416 bis cp. L'assunto è del tutto erroneo, atteso che anche chi è estraneo a una struttura mafiosa può utilizzare metodi peculiari di tal tipo di criminalità, ovvero operare nell'interesse di una struttura mafiosa esistente (ovvero tenere entrambe le condotte); anzi, a ben vedere, principalmente per colpire la condotta di tali soggetti, è stata introdotta l'aggravante de qua, in quanto, evidentemente, chi fa parte di una associazione mafiosa, solitamente, agisce con modalità tipiche di tale associazione e, va da sé, nell'interesse della stessa. D'altra parte, che quella sopra ricordata sia una circostanza applicabile tanto all'intraneus, quanto all'extraneus, è esplicitamente previsto dalla giurisprudenza di questa corte (es. ASN 200919802-RV 244261).
4.1. Proprio con riferimento alla predetta aggravante, per altro, alcuni tra i ricorrenti hanno lamentato violazione del principio di cui all'art. 521 cpp, in quanto, essendo essa stata contestata con riferimento alla condotta di agevolazione del sodalizio criminale, la condanna è intervenuta poi, per la ritenuta adozione del metodo mafioso, in quanto sarebbe rimasto provato che non il sodalizio in sé sarebbe stato agevolato, quanto il suo vertice, nella persona di MO NO. La censura non ha fondamento. Per un verso, infatti, si deve rilevare che l'adozione del metodo mafioso è stata contestata in fatto, atteso che, tanto per limitare l'indagine ai soli delitti dei capi C),E),F), la sentenza impugnata sostiene che "l'esproprio" delle macellerie sia avvenuto ad opera di personaggi di caratura mafiosa e con l'utilizzo di metodologie, appunto, riconducibili a tal tipo di criminalità (quale ad es., il danneggiamento della piantagione di ulivi); per l'altro, si deve ricordare e condividere quella giurisprudenza (es. ASN 200942018-RV 245401) che sostiene che, ai fini della sussistenza della aggravante in questione, costituisce valido e sufficiente elemento la posizione di capomafia del favorito, se operante in un ambito territoriale nel quale la sua notorietà si presume diffusa, considerato che l'aiuto fornito al capo si concretizza in aiuto all'associazione stessa (si rinvengono numerose pronunzie conformi e alcune difformi). Il principio, dettato con riferimento all'aiuto prestato al capo latitante, può trovare applicazione anche con riferimento al core business di una associazione mafiosa, perché essa determina la finalità fondamentale della struttura verticistica e, dunque, inevitabilmente, in tal senso gli intessi del capo e quelli della associazione si identificano.
5. Per quel che riguarda le censure relative al reato ex art. 12 quinquies legge 356/92, come premesso, i ricorrenti SE, AL, TO, SI, OM hanno sostenuto che, con riferimento ai delitti di cui ai capi C), E), F), T bis), si tratterebbe, in pratica, di reato impossibile, in quanto, in un caso, l'interposizione sarebbe funzionale, non al mascheramento del reale proprietario, MO NO, ma all'ottenimento della licenza di esercizio che MO non avrebbe potuto conseguire, in quanto (già) sottoposto a misura di prevenzione;
nell'altro, la intestazione alla convivente del proposto equivarrebbe alla intestazione allo stesso 18 proposto (sempre MO NO), per la vigenza della presunzione ex art. 2 bis legge 575/65. Al proposito, è agevole replicare che, per quel che riguarda le macellerie, il conseguimento della licenza in capo a un prestanome altro non è che una attività strumentale, volta, appunto, a consentire a una "testa di legno" di svolgere la sua funzione di soggetto interposto per conto del soggetto impedito (ope legis). Per venire al caso in esame, avere intestato le macellerie al TO, alla SI, al SE non rappresentava certamente lo scopo dell'agire di MO NO, ma il mezzo (il necessario "passaggio"), attraverso il quale il predetto ha potuto raggiungere il suo scopo, vale a dire divenire il reale dominus delle botteghe un tempo gestite da TI e da OC. Per quanto riguarda le quote societarie intestate alla AL, va ricordato che l'art. 2 bis sopra citato, consentendo che gli accertamenti si estendano anche alla moglie, ai figli del proposto e a coloro che hanno convissuto con lo stesso negli ultimi cinque anni, introduce, come è agevole intuire, una presunzione juris tantum, che ben può essere resistita dalla prova contraria che l'interessato sia in grado di fornire.
6. Tanto chiarito, si può passere all'esame dei singoli ricorsi e, conseguentemente, delle singole posizioni.
7. Il ricorso del NO è inammissibile. Il predetto va, conseguentemente, condannato alle spese del grado e al versamento di somma a favore della cassa delle ammende. Si stima equo fissare detta somma in € 500. NO, infatti, risulta aver redatto personalmente il ricorso, ma la sua sottoscrizione non risulta autenticata da chi ne aveva il potere. Consegue che, ai sensi dell'art. 591 cpp, non vi è certezza sulla effettiva provenienza e paternità dell'atto di impugnazione (cfr. ASN 199111067- RV 189524). Né l'autenticità della firma risulta aliunde, come nel caso in cui, ad es., l'atto sia stato personalmente consegnato in cancelleria e l'impugnate sia stato identificato dal personale in servizio (ASN 199407189- RV 199731).
8. Il ricorso di MO NO è fondato unicamente in relazione alla contestazione del reato di cui al terzo capoverso del capo U bis); nel resto è infondato. La inutilizzabilità delle intercettazioni tra l'avv. AM e la sua cliente AT (cfr. supra, al punto 2.) conduce inevitabilmente a tale conclusione. In merito, dunque, si impone annullamento con rinvio perché altro giudice di secondo grado verifichi se, con riferimento a detta imputazione, sussistano ulteriori e diversi elementi di valutazione.
8.1. Quanto ai reati dei capi A), B), C), il ricorrente, tra l'altro, lamenta, come premesso, che il pubblico ministero e i giudici del merito hanno dato alle conversazioni intercettate una interpretazione non condivisibile. In proposito, deve essere ricordato che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, (persino quando sia criptico o cifrato), è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità, se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (tra le ultime: ASN 200817619- RV 239724). Di talché, innanzi alla corte di cassazione, è possibile prospettare una diversa (rispetto a quella proposta dal giudice di merito) interpretazione del significato di una intercettazione, solo in presenza del travisamento della prova, vale a dire nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (ASN 201211189-RV 252190). La sentenza impugnata pone proprio le conversazioni intercettate al centro della operata ricostruzione degli avvenimenti per quel che riguarda i reati di cui ai capi sopra indicati. Tale opzione trova il suo logico fondamento nella conoscenza dello "sfondo sociologico" in cui si svolgono le vicende processuali in questione, connotato dalla pervasiva presenza delle organizzazioni di tipo mafioso, con il conseguente clima di diffusa omertà che ne consegue e che, in genere, si riflette in senso negativo sulla disponibilità dei terzi a rendere testimonianza e, se a tanto obbligati, ad abbandonare un radicato costume di reticenza. Orbene, come è noto, al contenuto di una conversazione intercettata (nel corso della quale salva prova del contrario- è lecito presumere che il dialogante, in quanto inconsapevole 19 dell'ascolto da parte di terzi, si esprima con sincerità) non è indispensabile, secondo la giurisprudenza elaborata negli anni da questo giudice di legittimità, reperire riscontri "esterni". Nel caso in esame, nelle conversazioni intercettate, la persona offesa (TI), oltre a fare riferimento alle sue specifiche vicende, fa una affermazione giustamente evidenziata dalla sentenza di merito (cfr. foll. 82, 157), quando sostiene che in Melito e zone circonvicine non è possibile vendere bestiame se non si è in società con MO NO. La riprova è data dal fatto che, quando costui è stato detenuto, il commercio dei predetti capi si poteva svolgere liberamente. La corte di appello inoltre prende in considerazione le modalità, invero alquanto singolari, con le quali fu ceduta la attività del TI. Il prezzo ufficialmente concordato (€ 25.000) in realtà fu simulato e imputato alla vendita dei beni strumentali;
per altro il TI continuò a pagare i canoni del leasing stipulato per ottenere le predette attrezzature (fol. 15 sentenza appello). TI ha inoltre chiarito che MO NO volle sapere che cosa egli aveva dichiarato agli inquirenti in ordine alla cessione dell'esercizio, adirandosi per il fatto che questi aveva affermato di aver percepito da SE la predetta somma, dal momento che egli (MO) aveva sostenuto una diversa versione, vale a dire di aver fatto prestare al SE € 15.000, con i quali lo stesso avrebbe pagato "il subentro". In realtà, oltretutto, formalmente, non di cessione si può parlare, ma, come emerge a fol. 75, di una dismissione della attività da parte del TI, con conseguente chiusura dell'esercizio, cui seguì la apertura -nei medesimi locali- di nuova macelleria intestata al (poco più che ventenne) SE. Al proposito, la corte di appello sostiene che tale escamotage fu adottato per evitare che l'avviamento dell'esercizio dovesse essere calcolato nel prezzo della simulata vendita. Per tale, ragione, appunto, fu simulata la vendita dei soli beni strumentali. A conforto di tale interpretazione dei fatti, i giudici di merito citano l'esito della consulenza contabile disposta ed eseguita, in base alla quale il valore dell'esercizio non poteva essere stimato in meno di € 100.000 (cfr. fol. 69). Il ricorrente pretende di sindacare innanzi al giudice di legittimità criteri di valutazione e conclusioni del predetto accertamento tecnico, ma, come che si voglia valutare tale argomento, resta di fatto che esso appare inconferente, atteso che lo stesso consulente della FE, pur attestandosi su cifre molto lontane da quella (€ 100.000, come si è detto) indicate dal consulente del pubblico ministero, conclude per un valore decisamente superiore a quello (€ 25.000) dichiarato "ufficialmente". Per altro, del versamento della predetta somma, nota pertinentemente la sentenza di appello non sarebbe rimasta traccia alcuna. A (ulteriore) riscontro di tale versione dei fatti, la corte territoriale cita il contenuto di una intercettazione tra i fratelli Romano, i quali affermano apertis verbis che il reale proprietario della macelleria ex TI era MO NO (fol. 77). E anche sul SE non mancano i commenti telefonici (del TI), atteso che egli è definito "cornuto e bastonato", in quanto MO gli ha intestato la "nostra" macelleria (il TI sta parlando con la moglie), il che, come prevede il colloquiante, sarà fonte di guai per il giovane SE (fol. 83). Infine la sentenza impugnata mette in evidenza come lo stesso MO abbia ammesso di aver interposto SE perché non intendeva figurare come proprietario dell'esercizio che era stato del TI. Le dichiarazioni, rese nell'ambito di altro procedimento, furono ribadite e arricchite di ulteriori particolari nel dibattimento del presente procedimento (cfr. fol. 93). Sulla base di quanto premesso, non appare arbitraria la valutazione unitaria degli elementi relativi ai reati sub A), B), C), in quanto gli stessi rappresentano un unicum finalistico: la sottrazione della macelleria al TI, ottenuta con le pressioni estorsive culminate nel danneggiamento dell'uliveto e la conseguente intestazione dell'esercizio al SE, parente e mera "testa di legno" ("cornuto e bastonato") di MO NO. Sostenere che tale ricostruzione sia contraddittoria in quanto, se si ipotizza che TI, terrorizzato, obbedisse ciecamente e prontamente ai desiderata di MO, non vi sarebbe stato alcun bisogno da parte di quest'ultimo- di danneggiare l'uliveto, è un assunto che pecca di astrattismo, in quanto presuppone che i protagonisti della vicenda non vivano la vita reale, ma recitino rispettivamente (e rigidamente) la parte della vittime e dell'estorsore, quasi che le comuni massime di esperienza non illuminino sulla mutevolezza dei sentimenti, tra i quali certamente la forza della disperazione (TI ha sostenuto che la macelleria era l'unica fonte di 2 20 0 guadagno che gli era rimasta) gioca il suo ruolo e può portare a tentativi di ribellione anche nei confronti dei più forti, minacciosi e prepotenti. Alla ricerca di una spiegazione alternativa, che disarticoli il legame tra il danneggiamento, l'estorsione e la intestazione fittizia, la FE ha anche avanzato l'ipotesi che TI potrebbe essere stato egli stesso l'autore della distruzione dei giovali ulivi, ma, in merito, la sentenza "risponde" adeguatamente, segnalando che non risulta che il predetto fosse assicurato contro simili sinistri.
8.2. Considerazioni non dissimili si devono fare circa le censure formulate in relazione ai reati di cui ai capi E) ed F), relativi alla acquisizione della macelleria OC e alla sua fittizia intestazione, prima, al TO, poi, alla SI. Anche con riferimento a tale vicenda valore determinate hanno le conversazioni telefoniche, in particolare quelle tra CA e AT, oltre alle dichiarazioni del teste LA Anche in questo caso le modalità della successione nella gestione del negozio sono anomale (ma del tutto simili a quelle dell'episodio di cui al capo B): OC LO cessa l'attività, chiude il negozio e quindi TO apre nei medesimi locali "ereditando" i beni strumentali (cfr. sentenza appello fol. 97). La stranezza della operazione, secondo i giudici del merito, non trova giustificazione nelle dichiarazioni del OC e del TO, quali anzi, fornendo una versione dell'accaduto giudicata poco attendibile (foll. 100 ss. ), corroborano il convincimento dei giudicanti ("... il OC non volle nulla per la cessione della macelleria", cfr. fol. 102). Ulteriori elementi vengono tratti dalla preesistenza di rapporti tra TO e SI, da un lato, e MO NO, dall'altra, atteso che i primi avevano lavorato (proprio nel settore delle macellerie) alle dipendenze della famiglia MO. Ebbene: la corte territoriale pone in evidenza come, paradossalmente, in relazione alla gestione della macelleria ex OC, il rapporto appaia rovesciato, risultando MO dipendente e TO, prima, e SI, dopo, come titolari. La nuova struttura organizzativa viene giudicata -non illogicamente, sulla base degli elementi sopra illustrati- di mera apparenza e volta a fornire a MO "una copertura" che giustificasse la sua comprovata intrusione nella gestione di fatto dell'esercizio commerciale, atteso che lo stesso inoltrava gli ordini di acquisto, gestiva, organizzava, disponeva, comportandosi, insomma, come reale dominus del negozio (cfr. intercettazioni trascritte e commentate a fol. 103 ss, intercettazioni che coinvolgono anche il TO, cfr, sentenza appello fol. 124) La ragione del "doppio passaggio" (da TO a SI, con pagamento in contanti) non è stata accertata, ma ciò, contrariamente a quel che ritiene il ricorrente, non è affatto indice della regolarità della cessione, anche perché, come al solito, il pagamento della somma di acquisto sarebbe avvenuto, ancora una volta, in contanti, vale a dire senza lasciare alcuna traccia documentale. La stretta vicinanza di SI a MO NO si deduce, poi, anche dalla esistenza di firme di girata della donna su alcuni assegni destinati a questo ultimo, come si preciserà di seguito (punto 15).
8.3. Per quel che riguarda il reato di cui al capo T bis), va innanzitutto ricordato quanto premesso al superiore punto 5. circa la assurdità della tesi con la quale si sostiene la impossibilità che il congiunto (o la convivente more uxorio) possa essere considerato come persona interposta ai sensi dell'art 12 quinquies legge 356/92. Viceversa, si deve ribadire che anche la mera intestazione (fittizia) di un bene al parente o al convivente integra la fattispecie contestata, perché, se pure ne è possibile il recupero, in forza della presunzione (relativa) ex art. 2 bis legge 575/65, sussiste il pericolo che il bene venga sottratto alla confisca. In tal senso, evidentemente, si deve intendere la -indubbiamente non felice- espressione utilizzata dalla corte reggina che il ricorrente ha inteso criticare. Quanto al fatto che AL è accusata di aver sostituito altro precedente prestanome (OM), condotta che il ricorrente giudica superflua e dunque inspiegabile (da ciò deducendo la infondatezza della ipotesi accusatoria), è appena il caso di considerare, da un lato, che non è detto che chi accetta di fungere da prestanome sia disposto a svolgere questo ruolo sine die, dall'altro, che è del tutto credibile che MO si sentisse maggiormente garantito se le quote risultavano intestate alla sua convivente, piuttosto che a un estraneo.
8.4. Quanto alle condotte criminose di cui al capo U bis), ribadita la inutilizzabilità delle conversazioni AM/AT (con conseguente -e già illustrato- annullamento della sentenza 21 con riferimento al delitto di cui al terzo capoverso), si osserva che il residuo materiale probatorio come illustrato e interpretato nella sentenza ricorsa, appare sufficiente, in base al principio della c.d. prova di resistenza, a mantenere ferma la affermazione di responsabilità di MO NO. Invero, quanto alla estorsione avente ad oggetto la somma di 20.000 euro, è lo stesso MO che ammette di aver percepito detto importo. NO, per parte sua, conferma di aver portato proprio a MO assegni per il complessivo ammontare di € 20.000 e, d'altra parte, si pongono come insuperabile riscontro, i titoli stessi nella loro oggettiva materialità, titoli che, a quanto si legge in sentenza, recano la girata del NO. In ordine alla causale di tale versamento, MO e il suo Difensore (singolarmente) si contraddicono, in quanto il primo afferma che si trattò del prezzo della sua mediazione;
il secondo che si trattò di un versamento "in nero", in danno degli altri soci della società ceduta alla AT. Orbene, a prescindere dal fatto che, se MO ha incassato soldi (sia pure quale prezzo parzialmente "in nero") per la vendita del ramo di azienda, allora è evidente che il reale proprietario delle quote era proprio questo imputato, e non la AL, sta di fatto cha la unica versione difensiva che può esser presa in considerazione è quella proveniente dall'imputato e non quella che, per la prima volta, viene prospettata (dal Difensore) nel ricorso per cassazione. E però: se si trattava del compenso per una mediazione, l'imputato non ha chiarito per quale motivo esso sia stato versato con assegni intestati a terza persona. I pretesi "motivi fiscali", in realtà, spiegano ben poco, in quanto problemi fiscali avrebbero potuto sorgere proprio per l'intermediario, vale a dire per il NO, il quale avrebbe dovuto giustificare una entrata che non sembra avere causale alcuna. Tali considerazioni, ricavabili, sia pure per implicito, dalla trama motivazionale della sentenza impugnata, confortano l'ipotesi di accusa e vanificano la fragile giustificazione fornita dal ricorrente.
8.5. Quanto alla condotta di cui al primo capoverso, ancora una volta il convincimento dei giudici di merito si fonda sul contenuto delle conversazioni intercettate. Ex ore sua MO NO ("..in un modo o nell'altro, i soldi me li prendo") dà conto del suo atteggiamento violento, intimidatorio e prevaricante. La consulenza contabile seguita ha dimostrato come il ramo di azienda fosse stato ceduto a un prezzo esorbitante rispetto al suo reale valore (cfr. fol. 144). Nonostante quel che hanno sostenuto le Difese, è certamente possibile, utilizzando la violenza e la minaccia e -a maggior ragione- lo stato di soggezione che deriva dal "prestigio" mafioso, costringere qualcuno a un determinato negozio, sia esso, ad es., il cambio di un assegno, che si sa essere scoperto, sia l'acquisto di una res di nessun valore, dando così una formale copertura giuridica a una condotta sostanzialmente estorsiva. D'altra parte, non bisogna dimenticare che il NO ha affermato che la cugina AT BR gli chiese di procurarle un contatto con MO NO perché ella, imprenditrice nel campo del commercio degli alimentari, voleva affacciarsi sul mercato di Melito;
e al proposito la sentenza sostiene, certo non illogicamente, che il prezzo che la AT dovette pagare fu l'acquisto del ramo di azienda, rientrante nella sfera di interesse di MO, che proprio di alimentari si occupava.
8.6. Quanto al delitto associativo di cui al capo G ter), è il caso di osservare che proprio la conversazione CA/Moscati mette in evidenza che MO NO ricorreva abitualmente a prestanome per mascherare la reale proprietà di esercizi commerciali e società. La valutazione unitaria della condotta di questo imputato consente di affermare che egli persegue con costanza una politica di penetrazione nella gestione di fatto degli esercizi commerciali (macellerie TI e OC, SR MI). Non basta: il controllo di MO NO sul territorio di sua "competenza" è messo in evidenza dalla sentenza della corte reggina anche in considerazione del fatto che lo stesso, oltre a tenere le condotte sopra illustrate, esercita una sorta di monopolio (o comunque di controllo) sul commercio dei bovini della zona, tanto è vero che, come premesso, i capi di bestiame non si possono vendere, se non con la sua autorizzazione e/o partecipazione. La concorrenza torna libera solo quando egli trovasi in stato di detenzione (cfr. intercettazioni TI). E ancora (e anche questa considerazione è stata sopra accennata): AT, quando vuole allargare la sua sfera di operatività commerciale anche al comune di Melito Porto Salvo, cerca e 22 - ottiene, tramite il "medico del paese" (NO), un contatto proprio con MO NO e, da allora, è sottoposta a estorsione. La corte di appello pone tali fatti, accertati nella istruzione dibattimentale di primo grado, in relazione con la conoscenza che le deriva dalle precedenti sentenze passate in giudicato, sentenze che attestano la esistenza e la presenza sul territorio in questione della cosca MO, traendone -consequenzialmente- la conclusione che la societas sceleris, nonostante il perdurare dello stato di detenzione di MO NA, non si è affatto estinta (pur dopo le intervenute assoluzioni, il numero dei residui imputati è sufficiente), ma che è ben presente e operante in zona. Da qui la decisione di riconoscere a favore di MO NO la continuazione con i reati di cui alla precedente sentenza di condanna. Né il fatto che, al vertice di detta struttura criminale, sorgessero dissidi tra NO e LO, come si è premesso al punto sub 3., può far ritenere che detta struttura avesse cessato di esistere o che NO ne fosse (ormai) escluso. D'altra parte, se LO, parlando con la fidanzata, si lamenta della condotta di NO, è difficile pensare che costui non avesse più alcun ruolo e alcuna influenza all'interno del sodalizio di 'ndrangheta. Si sarebbe infatti trattato (come si tenta subordinatamente di sostenere nel ricorso) di suoi "affari personali", che non avrebbero dovuto impensierire LO come manager criminale.
8.7. Sulla sussistenza della aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91 si è già detto al punto sub. 4. 9. Il ricorso di MO LO è fondato, ovviamente per quel che si è premesso, con riferimento alla imputazione di cui al terzo capoverso del capo U bis). Valgono evidentemente le medesime considerazioni svolte a proposito del coimputato MO NO (cfr. sub punto 8).
9.1. Inammissibile, viceversa, è la prima censura del ricorso in questione, vale a dire quella relative al mancato rispetto del termine previsto per la decisione circa la ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Invero, prima ancora di porsi il problema circa la natura (recettizia oppure non recettizia) del provvedimento di ammissione, il giudice del merito avrebbe dovuto affrontare, in linea generale, la questione circa il rilievo dell'eventuale ritardo nella assunzione della decisione ex art. 96 del DPR 115/02, dopo la modifica introdotta dal DL 92/08 (conv. in L. 125/08). Ebbene, la giurisprudenza formatasi in merito a tale questione (ASN 200923520-RV 244232 + ASN 200902071-RV 242357 + 200805762-RV 239033 e numerose altre pronunzie) ha chiarito che l'omessa o la tardiva decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non comporta nullità degli atti compiuti successivamente alla sua presentazione, qualora l'omissione o il ritardo non abbiano determinato alcuna concreta lesione del diritto di difesa dell'istante. Ora, nel caso in esame, il ricorrente non chiarisce affatto quale lesione, in concreto, il lamentato ritardo della notifica (oppure la lamentata omissione della stessa, non è dato comprendere) abbia cagionato all'esercizio del diritto di difesa, che, viceversa, risulta pienamente esercitato, con puntuale confutazione degli addebiti nei vari gradi di giudizio. Né può aver rilievo ai fini della correttezza della decisione la non appropriata (ma non infondata, in quanto la decisone è stata comunque assunta nei dieci giorni dalla richiesta) motivazione esibita dalla corte di appello. Ciò in coerenza con quanto si è premesso al punto sub 1. della parte motiva della presente sentenza.
9.2. La considerazione appena formulata vale, ovviamente, anche per quel che riguarda il decreto di urgenza emesso dal pubblico ministero, decreto del quale, nel ricorso, non si nega la esistenza, ma che si assume essere stato esibito solo in un secondo momento e il cui contenuto, a quanto è dato comprendere, viene giudicato -comunque e sia pure implicitamente per non essere stato oggetto di critica- esaustivo. Ebbene, la irrilevanza, in tema di regolarità degli atti processuali, della correttezza della giustificazione motivazionale relativa alle questioni sollevate in relazione agli stessi, rende a maggior ragione irrilevante il momento del controllo della motivazione stessa. Ovviamente -e a scanso di equivoci- va chiarito che non ci si intende riferire alla motivazione dell'atto (es. la motivazione di un decreto di intercettazione), ma alla motivazione che il giudice "produce" ex post in relazione alle eventuali censure che su quell'atto la parte abbia formulato. 23 È tale seconda motivazione che, se l'atto è oggettivamente corretto, è del tutto irrilevante ai sensi della copiosa giurisprudenza citata, come premesso, sub 1. La censura de qua quindi è infondata.
9.3. Inammissibile per assoluta genericità è, poi, la censura con la quale si deduce la inutilizzabilità di alcune intercettazioni per irregolarità nella c.d. procedura di remotizzazione. Invero il ricorrente non chiarisce a quali intercettazioni (e quindi a quali decreti) si riferisce, né allega al ricorso copia dei detti atti;
il che, in un procedimento nel quale sono state disposte, nel corso del tempo, più intercettazioni a carico di più soggetti, impedisce a questa corte di decidere cognita causa. Va da sé che, se il ricorrente intendesse riferirsi alla intercettazione AM/AT, la censura sarebbe del tutto irrilevante per la accertata inutilizzabilità delle conversazioni oggetto, appunto, della intercettazione in questione.
9.4. Quanto al delitto associativo (capo G ter), la prova della sua sussistenza viene tratta dai giudici del merito essenzialmente dal contenuto della conversazione intercettata tra MO LO e la fidanzata, conversazione nel corso della quel l'imputato lascia intendere che egli operava all'interno di una ben strutturata associazione malavitosa. La questione relativa alla sussistenza dell'eventuale bis in idem è posta dal ricorrente in maniera tale che -per mancanza di autosufficienza del ricorso- non può essere affrontata dal giudice di legittimità. Invero, si fa riferimento a un procedimento denominato "Rose Rosse" e ad altro procedimento, nato da uno stralcio, operato nell'ambito del predetto. Tale secondo procedimento sarebbe relativo a una contestazione che, secondo quanto sostiene il ricorrente, temporalmente si sovrapporrebbe a quella oggetto del presente processo. E tuttavia, in mancanza di specifiche indicazioni o -come sarebbe stato logico- allegazioni, questo collegio, ancora una volta, non può formulare una sua valutazione. Nulla vieta per altro di proporre (documentandola questa volta) la questione al giudice dell'esecuzione (cfr. ); anzi, secondo parte della giurisprudenza (ASN 201124954-RV 250920 + ASN 200948575- RV 245740, contra ASN 200944484 - RV 244856), non sarebbe deducibile in sede di legittimità -ma proponibile, appunto, solo dinanzi al giudice dell'esecuzione- la violazione del divieto del ne bis in idem, considerato che il relativo giudizio, presupponendo necessariamente un raffronto fra elementi fattuali relativi alle imputazioni contestate nelle sentenze in ordine alle quali la preclusione è addotta, si risolve in un accertamento sul fatto. 10. Con riferimento al ricorso di TO SEo (trattasi come detto di due separati atti di impugnazione, i quali tuttavia possono essere esaminati congiuntamente), si osserva quanto segue. La censura relativa alla nullità del decreto di citazione a giudizio in primo grado e degli atti conseguenti è inammissibile, in quanto viene prospettata innanzi a questa corte in termini dissimili rispetto a quelli con i quali era stata a suo tempo posta al giudice di secondo grado, il quale -ovviamente- alla originaria censura ha dato riposta nella sua sentenza. Invero, si legge nell'atto di appello (depositato nella cancelleria del tribunale reggino in data 2.3.2011): "...TO SEo risultava risiedere in Melito Porto Salvo alla via mar. Pansera n. 10 e non invece in via Andrea Costa n. 12, luogo di residenza della madre sig.ra AR NG". Si legge viceversa nel ricorso per cassazione: "..la sig.ra AR...risulta risiedere in Melito...via mar. Pansera n. 10, luogo differente da quello in cui risultava risiedere il TO SEo, ovvero Melito... via A. Costa n. 12, presso il quale egli aveva eletto domicilio". Dunque, l'effettivo domicilio del ricorrente viene indicato, una prima volta, in via Pansera, una seconda, in via Costa;
quello della madre in termini specularmente opposti. Ne consegue la assoluta indeterminatezza della censura e la sua incongruenza con la doglianza espressa con l'atto di appello. Non basta: la censura, nei termini in cui è proposta con il ricorso, risulta inevitabilmente come formulata per la prima volta innanzi a questo giudice di legittimità. Va da sé che il terzo indirizzo (Pellaro, via Fondo Giunta), indicato nel ricorso come semplice dimora (pur trattandosi della abitazione nella quale il TO aveva trascorso il periodo temporale in cui era stato sottoposto agli arresti domiciliari), non può avere rilievo alcuno, atteso che lo stesso ricorrente sostiene di avere eletto altrove domicilio. 10.1. La inammissibilità della censura sopra illustrata comporta, come inevitabile corollario, la inammissibilità anche della censura con la quale si deduce la nullità e/o la inutilizzabilità della perizia trascrittiva (e quindi la non opponibilità al OR del contenuto delle conversazioni intercettate). Invero, non vi è motivo di non ritenere valida ed efficace la 24 со prima notifica (e ultronea la seconda), con la conseguenza che l'incarico peritale è stato attribuito quando il TO era legalmente a conoscenza della data dell'udienza. Anche in questo caso la erroneità (rectius: la non pertinenza) della giustificazione motivazionale fornita dalla corte di appello -per il motivo ampiamente premesso sub 1.- è irrilevante. 10.2. Quanto al delitto sub F), si deve rilevare che uno dei due ricorsi contiene un evidente errore per quel che riguarda il ruolo che la sentenza attribuisce al TO. Costui non viene considerato un intestatario fittizio (ruolo che, in realtà, viene attribuito, prima, a TO, quindi, a SI), ma, insieme con MO NO, reale proprietario dell'esercizio. In tale prospettiva la sentenza ne tratteggia la condotta uti dominus, o quantomeno come cogestore, ruolo che evince, non solo dal possesso delle chiavi del negozio, ma dal fatto che proprio il nome del TO è indicato su alcuni documenti di trasporto (cfr. sentenza foll. 119, 124) della merce destinata alla macelleria, mentre le eseguite intercettazioni vengono valorizzate per documentare la natura continuativa dei rapporti tra il ricorrente e MO NO. La trama argomentativa esibita dalla sentenza impugnata con riferimento a questo imputato in relazione mal delitto ex art 12 quinquies legge 356/92, dunque, non presenta affatto quelle carenze che le vengono addebitate e le relative censure sono, dunque, da qualificare infondate. 10.3. La sussistenza del delitto associativo (capo G ter), contrariamente a quel che si afferma nei ricorsi, ben può essere desunta anche dalla partecipazione ai reati-fine per i quali la associazione è stata costituita (vedasi, ad es., tra le ultime, ASN 20094748-RV 245448, oltre a SS.UU., sent. n. 33748, 12.7.2005/20.9.2005, ric. Mannino, RV 231670). A tal proposito assumono rilievo i cc.dd. "indicatori fattuali" dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato. Tanto ciò è vero, che ultimamente (ASN 201106482-RV 249467) si è affermato che la partecipazione all'associazione può essere desunta anche dalla commissione di altro reato, per quale sia già intervenuta condanna definitiva. Ciò non contrasta con il principio del divieto del bis in idem, in quanto l'inammissibilità di un secondo giudizio impedisce al giudice di procedere contro lo stesso imputato per il medesimo fatto, già giudicato con sentenza irrevocabile, ma non gli preclude di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo liberamente ai fini della prova di un diverso reato. E proprio con specifico riferimento al delitto di favoreggiamento personale, si è chiarito (ASN 200000015-RV 215977) che la partecipazione alla associazione ben può essere desunta dalla ospitalità concessa a un ricercato, anche -appunto- se per tale episodio sia intervenuta condanna definitiva per favoreggiamento. Il principio ovviamente viene in rilievo anche per i fatti-reato oggetto di giudicato non definitivo, ma storicamente accertati nella loro materialità. Il precedente giudiziario a carico del TO, dunque, è tutt'altro che insignificante e va letto, come di fatto fanno i giudici di primo e secondo grado, unitamente alle residue emergenze probatorie e tra queste, in primis, l'esame della documentazione sopra richiamata e l'esito delle effettuate intercettazioni, la cui interpretazione, come più volte chiarito, è riservata unicamente al giudice del merito, sul quale grava il solo onere di dare una coerente spiegazione motivazionale al suo convincimento. Circa il rilievo da attribuire al contrasto tra MO NO e LO, si è già detto al punto sub 3. Infine, l'aggravante ex art. 7 della legge 203/91, per tutto quanto premesso (cfr. Specificamente il punto sub 4.) non è incompatibile con le imputazione elevate e le condanne pronunziate. 10.4. Scarsa incidenza, nel quadro di diffusa e pervasiva illegalità descritto dalla sentenza impugnata, ha il rilievo in base al quale, se TO era fornitore della macelleria ex OC, non poteva anche esserne socio occulto. È evidente, viceversa, che questo imputato, profondamente inserito nel commercio (illegale) delle carni (capi I, M, N, O, S, T, G bis), aveva la possibilità di rifornire agevolmente le macellerie della zona e dunque anche la "sua" macelleria (quella ex OC, che gestiva unitamente a MO NO). Nella ricostruzione operata dai giudici di merito, ruolo centrale per la esatta comprensione del fenomeno, ha il reato di cui al capo G bis), vale a dire la ricettazione di pendagli auricolari dei 25 bovini. TO fu trovato in possesso di numerosi oggetti di tal genere (che furono sequestrati cfr. fol. 204), possesso assolutamente vietato, secondo la normativa in vigore, in quanto, come mettono in luce le sentenze di merito e come gli stessi ricorrenti illustrano, dopo la macellazione, il pendaglio va segnalato al CED della anagrafe bovina e va quindi distrutto. La ragione è evidente: a quel numero di matricola corrisponde e deve corrispondere quel determinato animale (e quello solo). Una volta avvenuta la macellazione, quel numero di matricola non può essere attribuito a nessun altro capo di bestiame, vale a dire non può essere riutilizzato, altrimenti sarebbe compromessa la c.d. tracciabilità del bovino e non potrebbe essere garantita la genuinità e la salubrità delle sue carni. I pendagli auricolari trovati in possesso del TO erano in realtà di pertinenza di animali già macellati presso la stabilimento CO.BE.MA., di cui era responsabile FR. Correttamente è stato contestato al ricorrente il delitto ex art. 648 cp, in quanto, nel caso in esame, la condotta del ricorrente non integra un semplice illecito amministrativo. E invero, la norma citata nel ricorso a firma dell'avv. Punturieri contiene una evidente clausola di riserva ("salvo che il fatto costituisca reato") ed è evidente che il fatto costituisce reato (e specificamente ricettazione) se la detenzione del pendaglio auricolare deriva a sua volta da reato commesso da altri. Poiché TO non è né veterinario, né titolare/gestore di un macello, è evidente che non era autorizzato a rimuovere i detti pendagli dal capo delle bestie da macellare, né avrebbe potuto (senza violare la legge) riceverli da altri. Nel capo di imputazione, la illecita provenienza degli oggetti in questione è posta in relazione ai delitti di falso ideologico e di omissione di atti di ufficio. Questi dunque sono (certamente) i reati presupposti. Invero, anche se la sentenza fa riferimento al furto, non è dubbio che oggettivamente (come, d'altronde, si ripete, è rilevabile dalla contestazione) siano stati commessi delitti ex art. 479 e 328 cp., dati gli obblighi di legge che gravano sui soggetti titolari delle relative posizioni di garanzia. I predetti oggetti potrebbero poi essere stati (anche) oggetto di furto, ma la sussistenza del predetto "reato interposto" è del tutto irrilevante, considerato che comunque- i pendagli devono, in ogni caso, ritenersi provenire originariamente dai delitti di cui al capo di imputazione. E che tali delitti debbano necessariamente essere stati commessi non può esservi dubbio, atteso che, appunto, veterinario e titolare del macello, solo violando i loro doveri, possono aver "recuperato" (o consentito che altri facessero ciò) -invece di distruggerli- i predetti pendagli. È dunque corretto aver ritenuto che gli oggetti in questione siano "provenienti" da delitto, dovendosi il concetto di provenienza intendere in senso ampio;
vale a dire che la cosa oggetto del reato ex art. 648 cp non deve essere necessariamente il provento, diretto e immediato, del delitto presupposto, essendo sufficiente anche una sua provenienza mediata (ASN 201236759- RV 253468). Diversamente ragionando, si dovrebbe giungere alla conclusione che, per aversi ricettazione, il delitto presupposto dovrebbe sempre essere un delitto contro il patrimonio;
il che, incontestabilmente, non è (cfr. ASN 199703527-RV 207227 + ASN 1997206870-RV 122111), tanto che, ad es., si è affermata la sussistenza del reato in questione con riferimento alla ricezione di prodotti con marchi contraffatti o con segni falsi (ASN 199603154-RV 205593 + ASN 200822693-RV 240414), oltre che, come è pacifico, nel caso di ricezione di arma clandestina (tra le tante: ASN 200941464-RV 244951 + 200811727-RV 239769). Orbene, in presenza dell'obbligo giuridico di distruzione di un oggetto dopo il suo uso (e tale è il caso, per quel che si è detto, dei pendagli auricolari dei bovini macellati), poiché la mancata distruzione integra delitto per il soggetto qualificato, che a tanto sia tenuto (il veterinario, il titolare del macello), non può esservi dubbio che la ricezione del detto oggetto da parte di terzo, consapevole della sua origine (scil. appunto la mancata distruzione e dunque la sua permanenza in circolazione), costituisca ricettazione. Quanto al fatto che i pendagli auricolari, una volta separati dal bovino, avendo perso la loro funzione, siano divenuti res nullius, si deve dire che si tratta di una tesi, né suggestiva, né ardita, ma semplicemente erronea, anzi paradossale, perché confonde il piano normativo con quello fattuale, come se si volesse sostenere che gli oggetti dei quali è vietata la detenzione e/o la circolazione non appartengano -di fatto- a nessuno: dunque, per rimanere all'interno di una fattispecie cui si è appena fatto riferimento, un'arma con matricola abrasa non sarebbe riferibile a chi la detiene (come è ovvio, contra jus), ma sarebbe appunto "cosa di nessuno". 26 L'assurdità dell'assunto è patente. Alla luce del rinvenimento, nel possesso del TO, dei pendagli auricolari di cui al capo G bis), la corte territoriale ha letto e interpretato le conversazioni intercettate, giungendo motivatamente alla conclusione che esse si riferiscono al traffico illecito dei capi di bestiame, all'abusivo abbinamento dei predetti con pendagli di pertinenza di altri animali, ormai macellati, alla conseguente alterazione dei moduli e dei registri che ne attestano il trasporto, la consegna e la macellazione (natura e funzione di tali documenti sono illustrati in sentenza a fol. 170). Si tratta delle condotte di cui ai capi I), M), N), O), S), T), con riferimento ai quali, dunque, la motivazione in ordine alla sussistenza del fatto e alla sua attribuibilità ai ricorrenti (come rispettivamente indicati nel capo di imputazione) risulta non scalfita dalle censure avanzate nell'interesse del TO. È appena il caso di ricordare (e ripetere) che, se il giudice del merito ha operato una ricostruzione corretta del contenuto delle conversazioni intercettate e ha elaborato, con riferimento a dette conversazioni, una interpretazione non illogica e congruente con gli altri dati processuali, al giudice di legittimità non può esser chiesto di valutare la "sostituibilità" della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito con quella suggerita dalla parte ricorrente. Al proposito, oltretutto, la corte ricorda che, oltre al rinvenimento dei pendagli auricolari presso TO, le indagini espletate permisero anche di verificare che presso il DÀ furono trovate 5 mucche sprovviste di documentazione (uno degli animali, oltretutto, portava un pendaglio auricolare relativo a un capo già macellato), 2 pendagli non applicati ai bovini, 30 mod. 4, 15 cc.dd. passaporti, di cui uno di pertinenza di una bestia già macellata (cfr. fol. 203). In quella occasione, DÀ affermò che gli animali erano in realtà di proprietà del TO. In altra occasione fu fermato un camion condotta da soggetti coimputati con gli attuali ricorrenti (e separatamente giudicati). Il veicolo trasportava 21 capi bovini, ma solo 17 erano forniti di passaporti. A bordo vi era anche il cadavere di una mucca. Anche in quella occasione, furono trovati pendagli auricolari non applicati agli animali. Anche alla luce di tali obiettivi dati probatori, la corte ha letto e interpretato le conversazioni intercettate, tre le quali, oltretutto, ve ne una (cfr. fol. 176) tra uno sconosciuto e il TO, in cui il primo ricorda al secondo che bisogna "togliere gli orecchini" alle vacche. La lamentata ambiguità delle conversazioni, pertanto, è stata motivatamente eclusa dai giudici del merito. 10.5. Si pone, tuttavia, il problema della esatta qualificazione giuridica di tali condotte con riferimento ai capi I), N), O), T) in ordine alle ipotesi criminose ex artt. 440 e 444 cp. Va innanzitutto chiarito, anticipando, per completezza di esposizione, l'esame di censura proposta da altri imputati, che l'animale vivo va considerato sostanza alimentare, anche se, ovviamente, non sotto il profilo strettamente fisiologico, ma in ragione della sua destinazione alla alimentazione;
né tale requisito viene meno per il fatto che l'effettiva finalità dell'alimentazione debba conseguirsi attraverso la macellazione (ASN 199307260-RV 197887 + ASN 199308262- RV 194973). Non è dubbio, tuttavia, che entrambe le fattispecie (artt. 440 e 444 cp) descrivano delitti di pericolo concreto. Ha ritenuto invero la giurisprudenza di questa corte (ASN 199307260-RV 197888) che ciò che caratterizza i predetti reati sia l'elemento della pericolosità per la salute pubblica, la cui esistenza, ai fini della loro configurabilità, deve essere accertata concretamente, di volta in volta, attraverso la individuazione dei requisiti della sostanza somministrata. Lo stesso principio si ricava da ASN 199706204-RV 207938. Quanto specificamente alla ipotesi ex art. 440 cp, è noto che per adulterazione deve intendersi modificazione della natura della sostanza, tramite aggiunta, sottrazione, sostituzione di sue componenti (es. somministrazione di dietilstilbelbestrolo, sostanza estrogena di accertata azione cancerogenetica: cfr. la già citata ASN 199307260-RV 197887); per contraffazione, invece, deve intendersi l'utilizzo di elementi non genuini, anche se dotati di una ingannevole apparenza di genuinità; per corruzione, infine, si intende la alterazione della res, che tuttavia mantiene la sua -apparente- identità. Si tratta, insomma, di attività modificative o simulatorie, che tuttavia devono essere accertate caso per caso, così come deve essere accertato il conseguente pericolo per la salute del consumatore. Sul punto, come lamenta il ricorrente, effettivamente la sentenza nulla precisa. Orbene, in ipotesi di macellazione irregolare, il vero problema consiste nella effettiva verifica della pericolosità per la salute umana, non potendo desumersi la prova di tale pericolosità dal semplice superamento dei limiti cautelativi stabiliti dal legislatore. 27 10.6. Altra questione (non posta dal TO, ma dal DÀ, e che, tuttavia, sempre per completezza di esposizione, conviene trattare in questa sede) è quella della compatibilità tra il delitto ex art. 440 e quello ex art. 444 cp, contestati in continuazione tra loro (e con altri reati) sempre ai capi I),N),O),T). Le due ipotesi non sono compatibili, come si evince innanzitutto dalla stessa lettera della legge, atteso che il delitto di commercio di sostanze alimentari nocive ha ad oggetto sostanze destinate alla alimentazione "non contraffatte, né adulterate" e tuttavia "pericolose per la salute pubblica". Conseguentemente, è stato ritenuto (ASN 200005536-RV 217619) che, tra l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 440 cp e quella di cui all'art. 444 stesso codice, la differenza sostanziale non risiede nella natura delle sostanze prese in considerazione, dato che concetti di "sostanze destinate all'alimentazione" e quello di "sostanze alimentari", indicate in dette disposizioni sono del tutto equivalenti, bensì nell'attività posta in essere dal soggetto agente, nel senso che l'elemento materiale della prima ipotesi è costituito dall'opera di corruzione, contraffazione, adulterazione delle sostanze alimentari destinate all'alimentazione o al commercio, mentre l'elemento oggettivo della seconda consiste nella detenzione per il commercio, o nella distribuzione per il consumo, di sostanze che non siano state contraffatte o adulterate, ma che, tuttavia, siano comunque pericolose per il consumatore. Il carattere nocivo della sostanza, allora, non dipenderà da una immutatio tra quelle descritte dalla norma prima esaminata (alterazione, corruzione, adulterazione), ma da altre cause, quali possono esser il cattivo stato di conservazione delle sostanze, la provenienza delle carni da animali malati ecc. Anche in questo caso, evidentemente, pur non richiedendosi che la sostanza pericolosa abbia causato danno, è indispensabile che lo stato di pericolosità sia stato accertato. Dunque rimane da chiarire: a) se, in astratto ricorra l'ipotesi di reato ex art. 440 cp o quella ex art. 444 cp, b) se, in concreto, si sia verificato quello stato di pericolo che entrambe le fattispecie richiedono. Ovviamente essendo stati gli animali macellati e le carni (presumibilmente) consumate, il giudice di rinvio verificherà se sia possibile aliunde compiere tali accertamenti, traendone le conseguenti decisioni. 10.7. Conclusivamente il ricorso del TO merita accoglimento sul punto specifico appena illustrato (alternativa sussistenza della ipotesi ex art. 440 cp, ovvero di quella ex art. 444 cp, previo accertamento della concretezza del pericolo cagionato); merita rigetto nel resto. 10.8. Poiché i reati di cui ai capi che precedono sono stati ritenuti non connotati da mafiosità, l'esclusione della aggravante ex art 7 legge 203/91 non riveste quel carattere di incongruenza che il ricorrente lamenta 11. Il ricorso del procuratore generale presso la corte di appello di Reggio Calabria. La prima censura -relativa a MO LO- è inammissibile, atteso che essa è del tutto generica. 11.1. La seconda è inammissibile perché articolata in fatto. Oltretutto il ricorrente pretende di introdurre materiale probatorio estraneo al processo e, per di più, costituito da una informativa di polizia e -dunque di prova in sé inammissibile in sede dibattimentale, già innanzi al giudice di merito. 11.2. La censura relativa al reato sub A ter), vale a dire ad altra estorsione in danno di TI, per essere stato il predetto costretto a entrare in società per il commercio dei bovini con MO NO e TO, è fondata. Invero, il fatto che gli accordi tra MO, TO e TI siano stati stretti in presenza di un commercialista non è circostanza atta a escludere, di per sé, la natura vessatoria (per TI) degli accordi stessi. Se (come si evince dalla stessa sentenza) si verificò un afflusso di denaro dal TI verso gli altri due, senza che alcuna contropartita ne venisse al primo, è evidente che si trattò quantomeno di un rapporto "squilibrato". Le dichiarazioni rese al proposito da MO NO (nel senso ricordato dall'impugnante procuratore generale), dichiarazioni in base alle quali egli mai nulla conferì nella detta società, non possono certo essere ignorate. Peraltro, la circostanza che sia mancata, in una società commerciale (sia pure di fatto), qualsiasi traccia di contabilità scritta è elemento sospetto e allarmante. Nessuno è stato in grado di produrre neanche appunti o conteggi informali. Va inoltre ricordato il contenuto di una conversazione intercettata (già per altro citata) in cui TI afferma che, solo quando MO è 28 detenuto, si riesce a vendere tranquillamente bovini. Lo stesso giudice di appello ammette che MO monopolizzava questo mercato in paese, ma poi incongruamente non ne trae le conseguenze con riferimento al delitto sub A ter), separandolo dall'intero contesto di condizionamento ambientale, che pure descrive in altra parte della sentenza. 11.3. La censura relativa al capo B ter) (estorsione) è fondato perché effettivamente in ordine alla somma di € 50.000, che si assume versata a MO con assegni girati al OM, non risulta alcuna motivazione nella sentenza d'appello. 11.4. La censura relativa al capo C ter) è infondata, pur in presenza di una motivazione della sentenza lacunosa sul punto. Invero il ricorrente non tiene conto del fatto che, in pari causa turpitudinis, la divisione in parti uguali del provento della truffa non sta affatto a indicare che uno dei truffatori sia stato trattato peggio degli altri. Se, complessivamente, a TO e a MO sono andati due terzi della liquidazione, vuol dire che a TI è andato il terzo residuo: dunque, presumibilmente, la divisione (almeno in questo caso) è avvenuta in parti eguali e non secondo una logica da patto leonino. 12. Il ricorso di FR NO FI (capi S e T) va accolto per quanto attiene le censure formulate in relazione ai delitti ex artt. 440 e 444 cp. Al proposito valgono ovviamente le considerazioni già svolte sul punto in relazione alla posizione del TO. 12.1. La censura relativa alla utilizzabilità delle intercettazioni è inammissibile per i motivi specificati al punto sub 9.3. 12.2. In quanto responsabile dello stabilimento di macellazione e proprio in base alla normativa che il ricorrente cita, FR avrebbe dovuto comunicare alla banca dati le informazioni relative ai capi macellati. Ciò evidentemente egli non fece e la sentenza impugnata mette in evidenza come, dalle eseguite intercettazioni, emerga la sua piena consapevolezza e il suo coinvolgimento nel traffico e nella macellazione di animali "irregolari" e delle necessarie attività di false (e/o omesse) attestazioni e di illecito riutilizzo dei pendagli auricolari dei bovini macellati. Oltretutto, si legge in sentenza (fol. 196) questo imputato ha finito per ammettere che presso CO.BE.MA. erano stati introdotti animali senza pendaglio e senza il c.d. passaporto. La sentenza impugnata evidenzia la necessaria cooperazione tra FR e NO, il quale ultimo, nella qualità di pubblico ufficiale-veterinario del servizio sanitario della Asl di Reggio Calabria, contravvenendo agli obblighi previsti dalla normativa sulla macellazione dei bovini, attestò falsamente, sottoscrivendo il relativo modello 17, la identificazione di tre capi di bestiame, pur non avendo la certezza della provenienza e identità degli animali da abbattere, i quali venivano così destinati al consumo umano. É certamente pertinente il richiamo al regolamento CE 854/2004 del 29 aprile 2004, in base al quale il veterinario provvede affinché gli animali di cui non è ragionevolmente possibile stabilire l'identità siano abbattuti separatamente e dichiarati non idonei al consumo umano. In realtà, è rimasto accertato che, in quella occasione, i bovini giunti al macello erano tre, ma i documenti erano relativi solo a due. La corte reggina pone in evidenza una intercettazione in cui ci si accorda per inserire un terzo bovino nel registro e comunque nella documentazione. Ora, se anche risponde al vero che la frase "ne manca uno, nel registro mettilo pure, inseriscilo nel modello di ieri" non fu pronunziata dal FR, ma nel corso del colloquio TO/DÀ, sta di fatto che la frase certamente pronunziata dal FR ("ha il modello fatto e li mette quell'altro nel registro") non appare meno compromettente alla luce della complessiva ricostruzione dell'accaduto e, principalmente, come mette in evidenza la corte di appello, in relazione alla figura -dominante e centrale nel campo del traffico dei bovini- del TO, nel cui possesso -non va dimenticato- furono trovati pendagli auricolari pertinenti a capi già macellati. E in effetti le considerazioni già sviluppate in relazione alla posizione del TO possono essere estese anche al FR e al DÀ, atteso che, in stretta cooperazione con i due predetti (come emerge dalle eseguite intercettazioni), il primo operava. Speciosa è poi la giustificazione in base alla quale FR non avrebbe dato adeguate risposte nel corso del processo perché le domande gli furono poste in relazione alla frase che non aveva mai pronunziato ("ne manca uno ecc...") e non a quella che sarebbe stata correttamente da attribuire a lui ("ha il modello fatto... ecc. "), quasi che, nel corso dell'intero iter processuale di merito (tra primo e secondo grado), egli o il suo Difensore non fossero stati in grado di chiarire l'equivoco e di imbastire e proporre adeguata difesa sul punto. 29 9.3. Quanto al delitto di ricettazione, proprio in quanto titolare di uno stabilimento di macellazione (CO.BE.MA.), il FR non poteva certamente ignorare che i pendagli auricolari non potevano "circolare" separatamente dal bovino di riferimento. La corte territoriale non aveva dunque, in merito alla consapevolezza in capo al ricorrente circa la origine illecita dei predetti oggetti, uno specifico obbligo di motivazione. 12.4. Nei confronti di FR va, in conclusione, disposto parziale annullamento (per i delitti di cui agli artt. 440-441 cp) con rinvio per nuovo esame;
nel resto il ricorso complessivamente merita di essere rigettato. 13. DÀ IE, con riferimento al delitto di cui al capo T), concorre con TO e FR. Anche con riferimento al DÀ, pertanto, va disposto parziale annullamento con riferimento alla contestazione ex artt. 440 e 444 cp. 13.1. Nel resto il ricorso merita rigetto, dovendo le residue censure essere qualificate talune infondate, altre inammissibili. Quanto ai delitti di falso, questo ricorrente, come si è anticipato, sostiene che non ricorra la ipotesi di cui agli artt. 482-477 cp in quanto la documentazione che accompagnava i bovini costituiva scrittura privata e non certificazione amministrativa. In merito, la giurisprudenza di questa corte (ASN 200420999-RV 228108) ha chiarito che ricorre il delitto di falso per soppressione di certificati commesso da privato (artt. 477, 482 e 490 cp), nella condotta di chi, disponendo di animali bovini regolarmente muniti di marchio identificativo auricolare e del corrispondente "passaporto" cartaceo (documenti attestanti l'avvenuta sottoposizine ai prescritti controlli sanitari), asporti il suddetto marchio per poi applicarlo, abbinandolo al relativo "passaporto", ad altri animali, destinati alla macellazione e al successivo impiego alimentare, animali ovviamente non sottoposti ai summenzionati controlli (diverso è il caso in cui la falsa attestazione sul possesso del capo bovino venga compilata in modo da farla apparire come proveniente da un terzo: ASN 200522687-RV 231909). Ebbene, il DÀ aveva "in carico" gli animali cui si riferivano originariamente i documenti e tali documenti (espressione da intendersi in senso lato, comprendendo tra questi i "pendagli") furono poi abusivamente abbinati ad altri animali da allevamento. D'altra parte, come premesso, proprio presso il DÀ furono trovati sia animali "clandestini" che documenti irregolari (fol. 203). Il fatto che questo imputato si sia difeso assumendo trattarsi di capi bovini di pertinenza del TO (fol. 205), se pur fosse vero, non lo mandarebbe esente da responsabilità, atteso il dettato dell'art. 110 cp. 13.2. Non può poi dubitarsi della sussistenza del delitto sub R), vale dire quello previsto dall'art. 349 cp, alla luce delle giustificazioni motivazionali fornite dalla sentenza di appello, che non risultano incise dai motivi di ricorso articolati in proposito. La norma incriminatrice, invero, tende a garantire il bene giuridico del rispetto del vincolo di custodia, ovvero a garantire la identità della cosa. Nel caso in esame, non è dubbio che i sigilli (costituiti dai penagli auricolari) sono posti sul corpo dei capi di bestiame in forza di un obbligo pubblicistico e che la rimozione (dagli animali cui erano stati legittimamente apposti) avvenne, appunto, perché si voleva evitare che ne risultasse la morte per intervenuta macellazione. Ciò all'evidente scopo di applicare i detti pendagli ad altri capi di allevamento. Nessun rilievo può quindi avere il fatto che -come si sostiene nel ricorso- la patente fu consegnata, sia pure in ritardo. 13.3. Quanto al delitto di cui al capo P bis), la censura è generica e quindi inammissibile. La condotta, originariamente rubricata come una ipotesi di falso, analogamente a quanto contestato al capo T), è stata riqualificata come ricettazione. In merito, al momento della contestazione, il DÀ, per quel che si legge in sentenza, non fornì alcuna valida giustificazione circa il fatto che il bovino di cui fu trovato in possesso recava un numero identificativo di altro animale già macellato. Secondo quanto si legge nel ricorso, le dichiarazioni rilasciate dall'imputato al momento della contestazione non possono esser prese in considerazione, in quanto esse non avevano destinazione processuale. L'assunto appare illogico per due ordini di motivi. Innanzitutto, perché, invitato a chiarire la non coincidenza tra numero identificativo e capo di bestiame, il detentore di questo ultimo, se in buona fede, non ha che una sola giustificazione da fornire, quale che sia la sua destinazione (processuale o extraprocessuale); in secondo luogo, in quanto, se pure DÀ avesse errato nel fornire la sua versione dei fatti al momento del controllo, nulla gli impediva, nel corso di due gradi di giudizio, di proporre -finalmente- la versione processualmente spendibile. 30 Il fatto poi che il bovino appartenesse al RR piuttosto che a lui, se pur fosse vero, sarebbe irrilevante, in quanto l'animale era nel possesso di entrambi e tanto basta, in presenza della consapevolezza della origine illecita e della volontà di cooperare con il reale dominus, a integrare il delitto ex art. 648 cp. Meramente congetturali (oltre che in conflitto col comune buon senso) sono le affermazioni in base alle quali non è provato che il bovino sarebbe stato destinato alla vendita. 14. Quanto a NO CO, pur non potendo essere utilizzato, per le ragioni specificate al punto sub 2., il contenuto della conversazione intercorsa tra sua cugina AT e l'avv. AM, l'elemento materiale del reato a lui contestato (estorsione, in concorso con MO NO, in danno di AT BR per l'importo di € 20.000: capo U bis, secondo capoverso) deve ritenersi provato. In tal senso, infatti, vanno considerate le dichiarazioni di NE, quelle dello stesso NO e la pacifica esistenza dei titoli recanti la girata di questo ultimo. Quanto all'animus del ricorrente, effettivamente non è stato accertato, o almeno non è stato esplicitato in motivazione: a) se egli avesse consapevolezza di essere intermediario di un versamento estorsivo, b), se pure avendo tale consapevolezza, egli abbia agito nell'interesse dell'estorsore o per tutelare la cugina. Invero, la giurisprudenza citata nel ricorso (confermata, per altro, da recenti pronunzie: cfr. ASN 201041359-RV 248734 + ASN 200930080-RV 244500 + ASN 200826837-RV 240701) ha chiarito che colui il quale assume la veste di intermediario fra gli estorsori e la vittima, anche se per incarico di quest'ultima, non risponde di concorso nel reato, se agisce nell'esclusivo interesse della stessa vittima e per motivi di solidarietà umana. Nel caso contrario, ovviamente, egli, contribuendo con la sua opera alla pressione morale e alla coazione psicologica nei confronti della vittima e quindi conferendo un suo apporto causativo all'evento, concorre a tutti gli effetti nel delitto, ai sensi dell'art. 110 cp. Poiché i giudici del merito non risultano aver approfondito tale -fondamentale- aspetto, si impone, per questo imputato, annullamento con rinvio. 15. I ricorsi proposti nell'interesse di OM NI, AL TA, TO IE, SI NG IA, SE US devono essere rigettati. Si è già detto che, con riferimento alla ipotesi delittuosa ex art. 12 quinquies legge 356/92, certamente non ricorre l'ipotesi del reato impossibile (cfr. supra punto sub 5.). 15.1. Per altro (ma sia detto ad abundantiam), per quel che riguarda TO e SI, non corrisponde al vero che lamonte NO ricorse alla interposizione fittizia solo dopo aver subito la confisca dell'esercizio commerciale che la sua famiglia gestiva direttamente. Infatti a fol. 97 della sentenza impugnata risulta che, prima, EN cedette a SI la macelleria, poi, gli MO subirono la confisca del loro punto vendita carni. 15.2. Per quanto specificamente riguarda la SI, deve essere chiarito che, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, il suo "subentro" al TO certamente non costituisce un post factum penalmente irrilevante, ma integra nuova interposizione di persona, posto che la stessa venne ad assumere il medesimo ruolo che era stato di TO e che il reale dominus rimase MO NO. 15.3. Quanto all'elemento psicologico, si deve ricordare che la ricorrente è stata una dipendente di MO e dunque la stessa non poteva ignorare, in un piccolo paese, quale fosse la caratura criminale del predetto. I legami tra SI e MO NO, per altro, erano, evidentemente, ben più profondi, atteso che, come premesso, a fol. 129 della sentenza di appello, si rileva che vi è la firma di girata della SI su ben tre assegni con i quali la signora AT fu costretta a comprare -e quindi a pagare- un ramo di azienda di MI SR (capo U bis primo capoverso). MO, per parte sua, come le intercettazioni dimostrano, in base alla coerente interpretazione che ne danno i giudici del merito, è profondamente inserito nella gestione e nell'amministrazione della macelleria ex OC. 15.4. La censura introdotta con i motivi nuovi, a parte la sua scarsa comprensibilità, si fonda su di un presupposto ovvio nella sua astratta proposizione, ma non coerente con le emergenze processuali, come rispecchiate nella trama motivazionale. Appunto: la lecita provenienza del bene. 31 15.5. Quanto specificamente al SE, basterà richiamare ciò che, a proposito della macelleria ex TI, si è scritto in relazione alla posizione di MO NO, con particolare riferimento alle dichiarazioni di quest'ultimo, dichiarazioni rilasciate effettivamente nell'ambito di altro procedimento ("Leone"), ma ribadite nel corso del dibattimento di questo procedimento, come leggesi a fol. 93 della sentenza impugnata. La inconsapevolezza del SE di essere stato strumentalizzato come prestanome dovrebbe, secondo l'assunto prospettato dalla FE, esser desunta dal versamento della somma di € 15.000 a MO NO;
ma, a parte il fatto che la sentenza pone in evidenza come (anche) di tale pagamento non esista traccia, sta di fatto che, se venditore fu TI, non viene chiarito a che titolo € 15.000 sarebbero stati versati ad altra persona. 15.6. TO, chiamato a rispondere e condannato per il delitto sub E), sviluppa censure, come premesso, del tutto analoghe a quelle proposte da MO NO in relazione al medesimo capo di imputazione. Ci si deve dunque riportare a quanto già scritto al proposito di tale ricorrente (cfr. punto sub 8.2.). Per altro, TO è in una posizione analoga a quella della SI e dunque le considerazioni già formulate a proposito della predetta (oltre a quelle formulate al punto sub 5. per tutti gli imputati chiamati a rispondere del delitto ex art. 12 quinquies legge 356/92) possono essere "estese" al predetto. 15.3 SE, come si è appena ricordato, sostiene di aver versato € 15.000 a MO NO e che tale circostanza renderebbe evidente che di un vero acquisto si trattò e non di interposizione fittizia. L'assunto è francamente incomprensibile, per le ragioni sopra esplicitate. La corte di appello ha ritenuto la responsabilità di questo imputato sulla base delle intercettazioni eseguire e interpretate con criterio non illogico (in particolare cfr. fol. 83 ss), delle dichiarazioni del TI e, come già ricordato, sulla base dell'esame delle modalità stesse in cui avvenne la "successione" nella gestione della macelleria. Sussiste poi la sostanziale chiamata in correità operata da MO NO nel processo Leone, ribadita nell'ambito del presente procedimento. Quanto all'elemento psicologico, sostenere che SE sia stato interposto "a sua insaputa” è affermazione che sembra offensiva per la intelligenza del lettore. Se si dà per accertato l'elemento materiale, se dunque SE subentrò a TI nella gestione della macelleria senza nulla pagare o pagando un prezzo simbolico, non si vede come lo stesso potesse essere in buona fede nel ritenere di essere il reale proprietario/gestore del negozio. 15.4. Il ricorso OM è errato nella parte in cui indica il capo F) come quello relativo al delitto di cui è imputato. In realtà si tratta del capo T bis). La corte calabrese motiva il suo convincimento essenzialmente sulla base delle eseguite intercettazioni (cfr. fol. 81). Nel corso di una conversazione TI afferma chiaramente che OM è un mero prestanome. Per parte sua, questo imputato ha dichiarato (pag. 130-131) che, non avendo ottenuto fideiussione bancaria per l'operazione commerciale che lo interessava, ma avendo incontrato per strada casualmente MO NO, quest'ultimo si accorse del suo stato d'animo contrariato. Avendo saputo che la banca gli aveva rifiutato la fideiussione, MO lo indirizzò al TI perché gli prestasse i capitali necessari per costituire la garanzia. Tali fondi sarebbero poi stati restituiti al TI. La restituzione sarebbe avvenuta -ancora una volta- per contanti . Successivamente, sempre secondo il suo racconto, OM cedette le sue quote alla AL per soli € 5000. La corte di merito, esaminata la versione proposta dal OM, anche alla luce delle eseguite intercettazioni, ha ritenuto non credibile l'interevento filantropico di MO NO È ovvio poi che, quando OM è entrato in società, MO NO non era presente in alcun modo nella compagine sociale. Diversamente ragionando, il delitto di interposizione fittizia non sarebbe stato nemmeno ipotizzabile. 15.5. Anche per la AL il riferimento al capo F) è errato, dovendosi fare viceversa riferimento al capo T bis). Quanto alla pretesa impossibilità, nel caso di specie, del delitto ex art 12 quinquies legge 356/92 si è già detto al punto sub 5. Il contenuto del ricorso per altro lascia alquanto perplessi, in quanto, nella sua prima parte, sembra riferirsi al OM, piuttosto che alla AL, tanto è vero che si afferma che ZA OM è la TE del ricorrente. 322 3 Quanto alla pretesa inconsapevolezza, essa contrasta con la prima argomentazione, vale a dire che la AL è la convivente di MO e, come tale, non può (non potrebbe, secondo il ricorso) rispondere di 12 quinquies sopra indicato. Nel resto, il ricorso di questa imputata ricalca le impugnazioni proposte nell'interesse di OM e SI e merita dunque le medesime "risposte", anche per quel che riguarda i motivi nuovi (analoghi a quelli della SI) 16. Infine, per quanto attiene al trattamento sanzionatorio, nulla può decidersi in relazione a quegli imputati i cui ricorsi sino stati -sia pure in parte- accolti o nei cui confronti siano state accolte alcune censure contenute nel ricorso del procuratore generale (i due MO, RR, OM, DÀ, FR). In merito dovrà ovviamente pronunziarsi il giudice di rinvio. A maggior ragione ciò deve dirsi per NO, essendo stato il suo ricorso accolto in toto, con conseguente annullamento con rinvio. 16.1. I residui ricorrenti (AL, SI, TO, SE) non possono vedere accolti i loro ricorsi, nemmeno per quel che riguarda il trattamento sanzionatorio. Assolti dal delitto associativo, essi sono stati condannati alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ciascuno (con pena accessoria). Ebbene quanto alla compatibilità, in astratto, della aggravante ex art 7 legge 203/91 con la intervenuta assoluzione dal delitto ex art 416 bis cp, si è ampiamente detto al punto sub 4. In concreto si è rilevato (sempre punto sub 4.) che l'agevolazione indubbiamente fornita a MO NO, la cui consistenza mafioso-criminale non poteva essere loro ignota (AL ne è la convivente, SE è un parente, TO e SI sono stati suoi dipendenti), rende manifesto che l'interposizione nella intestazione delle macellerie, se giovava al predetto (ma anche al TO, altro associato, per quel che riguarda il negozio ex OC), non poteva non ritornare anche a vantaggio della struttura criminale, atteso che il tutto si svolgeva in una dimensione spaziale (il territorio di Melito di Porto Salvo) in cui il prestigio della cosca MO era diffuso (ASN 200942018-RV 245401). Quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, premesso che non è motivo di meritevolezza la semplice condizione di incensuratezza (circostanza della quale solo nel ricorso SE si fa menzione), resta il fatto che la corte ha evidentemente valutato la estrema gravità del fatto, connotato dalla tipica prepotenza mafiosa posta in essere dagli MO e dal TO, cui SI, TO,AL e SE hanno prestato aiuto. Come è noto, d'altra parte, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Dunque: i pur esistenti elementi favorevoli (la giovane età del SE, la affectio maritalis della AL, il rapporto di subordinazione di TO e SI), certo non ignorati dai giudici di merito, sono stati ritenuti minusvalenti rispetto agli elementi di segno negativo, che hanno determinato in concreto la quantificazione della pena. 17. Gli imputati i cui ricorsi sono stati rigettati (i sopra indicati AL, SI, TO, SE, oltre a OM) vanno condannati singolarmente al pagamento delle spese del procedimento. 18. Gli enti locali costituiti parte civile (Regione Calabria, Provincia di Reggio Calabria, comune di Melito Porto Salvo) hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in questo grado di giudizio limitatamente al delitto di cui al capo G ter), vale a dire l'associazione mafiosa;
consegue che a tale rimborso sono tenuti, in solido, RR, MO NO e LO. 18.1. TI ER ha, a sua volta, diritto al rimborso per le spese sostenute in relazione a quei reati che lo vedono quale persona offesa e per i quali i ricorsi degli imputati sono stati rigettati (A, B, C); poiché, tuttavia, in accoglimento del ricorso della parte pubblica, è stato disposto annullamento con rinvio con riferimento ad altri reati nei quali il predetto figura come vittima (A ter, B ter), la quantificazione della somma, nell'ipotesi che il secondo giudice di appello dovesse affermare la responsabilità degli imputati (TO, MO NO, OM) anche in relazione ad essi, deve necessariamente essere rimessa a tale giudice. 33 19. Giudice di rinvio è da individuarsi in altra sezione della corte di appello di Reggio Calabria, anche se, nel dispositivo letto in udienza, detto giudice, per mero errore, è stato indicato nella corte di appello di Messina;
pertanto: doverosamente si riporta subito di seguito il dispositivo conforme a quello letto in udienza, dandosi, al contempo atto, che è in corso procedura di correzione di errore materiale, ai sensi dell'art. 130 cpp
PQM
in accoglimento del ricorso al procuratore generale: -annulla la sentenza impugnata nei confronti di MO NO e TO SEo, con riguardo al reato sub A ter), con rinvio per nuovo esame alla corte di appello di Messina;
-annulla la sentenza impugnata nei confronti di MO NO e OM NI, con riguardo a reato sub B ter), con rinvio per nuovo esame alla corte di appello di Messina;
dichiara inammissibile il ricorso del procuratore generale nei confronti di MO LO;
rigetta il ricorso al procuratore generale nei confronti di MO NO e TO SEo, con riguardo a reato sub C ter). Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla corte di appello di Messina, nei confronti dei ricorrenti MO NO e MO LO, limitatamente al capo U bis), capoverso 3; rigetta nel resto i ricorsi dei predetti. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla corte di appello di Messina, nei confronti del ricorrente NO CO, per il capo U bis), capoverso 2. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla corte di appello di Messina, nei confronti dei ricorrenti DÀ IE, TO SEo, FR AN FI, limitatamente ai reati di cui agli artt. 440 e 444 cp;
rigetta nel resto i ricorsi dei predetti. Rigetta i ricorsi di SI NG IA, OM NI, AL TA, SE US EN IE, che condanna singolarmente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di NO CE, che condanna al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende. Condanna MO NO, MO LO e TO SEo, in solido tra loro, in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cp, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Regione Calabria, Provincia di Reggio Calabria e Comune di Melito di Porto Salvo, spese che liquida in euro 3000 per ciascuna delle parti civili anzidette, oltre accessori come per legge. Rinvia al definitivo la liquidazione delle spese per la parte civile TI ER. Così deciso in Roma, in data 5 marzo 2013. Il presidente-Giuliana Ferrua L'estensore-Maurizio Furб28 my DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 APR 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Canela Lanzuise au une 34