Sentenza 28 marzo 2017
Massime • 2
Ai fini della configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12 quinques D.L. n. 306 del 1992 (conv. in l. n. 356 del 1992), non occorre la preventiva emanazione delle misure di prevenzione, né la pendenza del relativo procedimento, bastando soltanto che l'autore ne possa temere l'instaurazione. (Fattispecie di dismissioni fittizie di beni intervenute circa una settimana prima degli arresti eseguiti a carico di numerosi componenti della medesima cosca mafiosa, in forza di decreto di fermo alla cui esecuzione l'imputato si era sottratto iniziando un lungo periodo di latitanza).
Non sussiste l'incompatibilità a testimoniare del legale che, dopo aver dismesso l'ufficio di difensore dell'imputato e senza aver compiuto atti di investigazione difensiva nell'interesse di quest'ultimo, abbia assunto, nello stesso procedimento, la veste di testimone, né le dichiarazioni rese dallo stesso sono inutilizzabili, poiché la scelta di non opporre il segreto professionale rileva, eventualmente, soltanto sotto un profilo deontologico. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che fosse applicabile la previsione di cui all'art. 197, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., nell'ipotesi di testimonianza "assistita" resa da soggetto che era stato avvocato di fiducia dell'imputato nel primo grado di giudizio e, dopo essere stato arrestato per altri fatti, aveva deciso di collaborare con la giustizia rendendo dichiarazioni accusatorie con le garanzie difensive, ai sensi dell'art. 197-bis, comma secondo, cod. proc. pen., nonostante fosse stato anche avvertito della possibilità di avvalersi del segreto professionale).
Commentari • 7
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Rassegna di giurisprudenza Il delitto di trasferimento fraudolento di valori è un reato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata l'intestazione fittizia, sicché, per potersi affermare il concorso da parte di soggetto terzo è necessario dimostrare che questi abbia fornito il proprio contributo materiale o morale nel momento stesso dell'attribuzione fraudolenta, non avendo invece alcuna rilevanza l'eventuale ausilio assicurato al permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (fattispecie nella quale la ricorrente che, in qualità di dipendente di una banca, avrebbe consentito ai soci occulti di una società di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/03/2017, n. 22954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22954 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2017 |
Testo completo
229 54-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 27.03.2017 Sentenza n. 927 Reg. gen. n. 43996/2016 composta dai signori: dott. NC Fiandanese Presidente dott. NI Prestipino Consigliere dott. Ugo De Crescienzo Consigliere dott. PE Sgadari Consigliere est. Consigliere dott. Giovanni Ariolli ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) D'GO CE, nato a [...] il [...], 2 ER NG, nata a [...] il [...]. 3) ER PE, nato a [...] il [...], 4) ER AR, nato a [...] il [...], 5) RD PE, nato a [...] il [...], 6) TU ND, nato a [...] il [...], 7) TU NI, nato a [...] il [...], 8) EO NI, nato a [...] l'[...], 9) UC DI, nato a [...] il [...], 10) NE RO, nato a [...] il [...], 11) AZ PE, nato a [...] il [...], 12) PA AR, nato a [...] il [...], 13) PA CO, nato a [...] il [...], 14) PE ON, nato a [...] il [...], 15) PE CE, nato a [...] il [...], 1 16) PE CE, nato a [...] il [...], 17) PE CE, nato a [...] il [...], 18) PE CE, nato a [...] il [...], 19) PE PE, nato a [...] il [...], 20) PE US, nata a [...] il [...], 21) PE EL, nato a [...] il [...], 22) PE AR, nata a [...] il [...], 23) PE CO, nato a [...] l'[...], 24) PE LV, nato a [...] il [...], 25) PE EN, nato a [...] il [...], 26) LL AL, nato a [...] il [...], 27) LE LV, nato a [...] il [...], 28) RA CO, nato a [...] il [...], 29) RA PE, nato a [...] il [...], 30) US FE SE, nata a [...] il [...], 31) RI NG, nata a [...] il [...], 32) TA MA, nata a [...] il [...], 33) AR NI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 30/04/2015 della Corte di Appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere PE Sgadari;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha chiesto: l'annullamento senza rinvio in ordine al capo 42 per prescrizione relativamente a ER NG, previa rideterminazione della pena in anni 13, mesi cinque e giorni dieci di reclusione e rigetto nel resto;
l'annullamento senza rinvio in ordine al capo 43 per prescrizione relativamente a AR NI, previa rideterminazione della pena in anni 16 di reclusione e rigetto nel resto;
l'annullamento per PE CE classe 1988, trattandosi di soggetto minore all'epoca del fatto, con rinvio al competente LE per i Minorenni;
la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di TU ND, AZ PE, PA AR, PE CE classe 1979, PE US, PE CO e PE EN;
il rigetto di tutti gli altri ricorsi;
uditi i difensori: avv. Armando Veneto per PE CE classe 1987; avv. CE Loiacono per EO NI;
avv. Luca Cianferoni per LL AL;
2 m avv. MI Novella per D'GO CE, TU ND, TU NI, LE LV, RA CO, RA PE, US FE SE, RI NG;
avv. DI Faranda per ER AR;
avv. AR Santambrogio per PA CO, PE LV, ER PE, PE ON, PE CE classe 1984, PE CE classe 1979 e RD PE;
avv. LV Silvestro per PA CO;
avv. PE Gianzi, per PE CE classe 1984; avv. MI Di RA per PE ON;
avv. Adriana Fiormonti per PE US;
avv. Infantino NI per UC DI e PE PE, in sostituzione dell'avv. EN Nico D'Ascola per TA MA;
avv. Anna MA Domanico per ER NG e PE LV;
avv. Gerardina Riolo per ER AR;
avv. UI Cardone per EO NI;
avv. Beatrice Saldarini per UC DI;
avv. NI Malvaso per NE RO e TA MA;
avv. Giovanni Aricò per NE RO;
avv. Giovanni Sisto Vecchio per PE CE classe 1988 e PE CO;
avv. Guido Contestabile per PE CE classe 1987, PE PE, PE AR e RA CO;
avv. PE Alvaro per RA PE;
avv. Stefania Rania per PE EN;
avv. RO Rampioni e Carlo Morace per AR NI;
avv. PE Zaccaglino per PE CE classe 1979; avv. Sandro Furfaro e NI Speziale per PE EL;
avv. Patrizio Cuppari per AZ PE;
che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del LE di Palmi del 3 maggio 2013, giudicava i ricorrenti ed altri imputati per una serie di reati descritti nei capi da 1 a 54 della imputazione. Il processo ha ad oggetto la ricostruzione dell'operatività della cosiddetta "cosca PE", appartenente alla 'ndrangheta calabrese e radicata nel territorio di OSrno, con ramificazioni in zone limitrofe ed anche fuori dalla Calabria;
in 3 h particolare, un segmento processuale è stato dedicato ad individuare una articolazione del clan operante a Milano. E' stata analizzata l'appartenenza a tale sodalizio, descritto al capo 1, di molti degli odierni ricorrenti e la commissione di svariati reati-fine in materia di armi, intestazione fittizia di beni, estorsioni, furti, ricettazioni ed altro. I giudici di merito, per giungere al loro convincimento, hanno utilizzato amplissimo materiale istruttorio, costituito da sentenze irrevocabili, intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori di giustizia, testimonianze, documenti ed altre fonti. Precisando che l'esistenza della cosca era già stata accertata da sentenze divenute definitive e che, successivamente alla sentenza di primo grado, era divenuta irrevocabile altra decisione resa nel parallelo giudizio abbreviato, nel quale alcuni esponenti della cosca (in particolare PE CE classe 1978, figlio dell'odierno imputato PE ON e PE EN classe 1959, FR del medesimo ON) erano stati condannati per lo stesso reato di cui al capo 1, confermando l'operatività del clan nel periodo oggetto dell'attuale accertamento processuale, dove l'imputazione associativa è contestata fino al 22 aprile del 2011. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello di Reggio Calabria ricorrono per cassazione i sopra citati ricorrenti, per i motivi meglio descritti con riguardo a ciascuno di essi.
1.D'GO CE.
1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato associativo di cui al capo 1. A) La Corte avrebbe basato il proprio convincimento valorizzando le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia CC LV e PE US. Le prime, secondo il ricorrente, conterrebbero solo indicazioni circa il fatto che egli fosse dedito a rapine, ma nulla direbbero sul suo coinvolgimento mafioso nella cosca PE. Quanto alle seconde, US PE sarebbe inattendibile intrinsecamente ed, inoltre, si sarebbe limitata ad affermare, genericamente, che l'imputato "è persona a disposizione di mio FR CE" (classe 1984); con tale accezione volendo distinguere tra soggetto associato al clan e soggetto legato al singolo esponente. B) La condotta partecipativa non potrebbe automaticamente desumersi dalla commissione dei reati in materia di armi di cui ai capi 4 e 9, dal momento che non sarebbe emerso che trattasi di reati-fine dell'organizzazione mafiosa e che il 4 m ricorrente li abbia commessi per uno scopo diverso ed ulteriore rispetto a quello di favorire il solo PE CE classe 1984, l'unico soggetto, insieme al di lui cugino PE EN classe 1986, con il quale aveva rapporti personali. Il D'GO, peraltro, sarebbe coinvolto in soli tre colloqui, a dimostrazione della sua estraneità al ben più variegato contesto associativo. C) Avrebbero, in ogni caso, dovuto essere escluse le aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6, cod.pen.. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per i reati in materia di armi di cui ai capi 4 e 9. A) La Corte avrebbe interpretato non correttamente il contenuto di una conversazione intercettata che vedeva protagonista PE CE classe 1984 (dialogo del 3/11/2006), laddove alla parola "sette" aveva ricondotto la detenzione di una pistola 7,65 (capo 4). A tale conversazione, peraltro, non era presente il ricorrente. Del pari, egli non era presente al convulso ed indecifrabile dialogo dell'1.12.2006, che sorregge l'imputazione sub capo 9, nel quale non è chiaro di quali armi si stesse parlando. B) Quanto al reato di porto abusivo di pistola - in ordine al quale il LE era giunto a giudizio assolutorio la Corte avrebbe ribaltato la sentenza di primo grado sulla base di elementi meramente congetturali, poiché dalle conversazioni poste a base dell'accusa (quelle dell'1 e 7 dicembre del 2006) emergerebbe, semmai, la sola condotta di detenzione. C) Lo stesso dicasi quanto al capo 9. D) Andrebbe esclusa anche l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, dal momento che il ricorrente avrebbe con la sua condotta agevolato non il clan ma il solo PE CE classe 1984. Sul punto, la Corte avrebbe utilizzato mere clausole di stile.
1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, all'applicazione dell'aumento per la recidiva ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si dà atto che sono stati depositati motivi nuovi.
2. ER NG.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di estorsione di cui al capo 14. La ricorrente non avrebbe avuto consapevolezza di concorrere nel reato estorsivo contestatole attraverso la mera percezione, in qualche occasione ed in vece del figlio CE classe '84, di somme consegnatele dalla persona offesa AR IN, titolare della impresa di trasporti "Trivel Sud", la quale era tenuta a 5 m pagamenti in forza del rapporto imprenditoriale che la legava ai PE siccome riveniente dal reato di intestazione fittizia di beni di cui al capo 13. Le dichiarazioni della collaboratrice PE US, sotto questo profilo, non sarebbero supportate da alcun riscontro esterno e, segnatamente, da nessuna delle intercettazioni, alcuni brani delle quali sarebbero stati travisati dalla Corte in senso accusatorio, secondo quanto era stato censurato nei motivi di appello. Mancherebbe anche l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, sia sotto il profilo dell'agevolazione mafiosa, che sotto il profilo del metodo, così come era stato del pari dedotto con i motivi di appello, nonché l'aggravante delle più persone riunite.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di ricettazione di cui al capo 38. Non vi sarebbero riscontri esterni alle dichiarazioni di PE US in ordine al fatto che avrebbe consegnato alla madre, odierna ricorrente, parte del compendio del furto di merci alimentari dal negozio di Paterna Ermina, sottoposto ad amministrazione giudiziaria (capo 37); in ogni caso, anche a voler credere alle intercettazioni, esse rivelerebbero un concorso della ricorrente nel furto, con conseguente qualificazione del fatto come tale, analogamente a quanto ritenuto dal LE con riguardo alla posizione della coimputata GO SE;
il reato di furto sarebbe prescritto;
avrebbe dovuto essere concessa, comunque, l'attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod.pen., con declaratoria di prescrizione del reato ovvero con diminuzione del trattamento sanzionatorio, anche per effetto della concessione dell'attenuante ex art. 62, comma 1, n. 4 cod.pen.. Il reato di ricettazione, anche nella forma più grave, si sarebbe prescritto prima del deposito della motivazione della sentenza di secondo grado.
2.3. Violazione di legge e VIZIO di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di ricettazione di cui al capo 42. La Corte di Appello non avrebbe fornito motivazione rafforzata rispetto all'assoluzione intervenuta in primo grado, fondando il proprio convincimento sul contenuto di una sola conversazione tra terzi che non avrebbe ottenuto alcun riscontro;
inoltre, sarebbe mancata la necessaria consapevolezza in capo alla ricorrente della provenienza illecita delle uova quale provento della rapina di cui al capo 41, circostanza che avrebbe dovuto condurre alla diversa qualificazione del fatto ex art. 712 cod.pen., già caduto in prescrizione in data antecedente alla sentenza di primo grado;
in ogni caso, il fatto sarebbe stato di particolare tenuità ex art. 648,comma 2, cod.pen. e risulterebbe prescritto;
si sarebbe dovuta concedere anche l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod.pen., con riduzione della pena. 6 m 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato associativo mafioso di cui al capo 1. La Corte non avrebbe individuato alcuna condotta di rilevanza mafiosa che potesse distinguersi dalla mera partecipazione o dalla mera conoscenza nella ricorrente di vicende dall'esclusivo carattere familiare, come la "vicenda MP", non risultando ella coinvolta, quanto a quest'ultima, neanche nella perpetrazione del relativo reato fine estorsivo di cui al capo 16, al quale non avrebbe fornito neanche adesione morale, come emerso dalle intercettazioni. Nessuna incidenza potrebbe avere, per quanto sostenuto con il primo motivo, il coinvolgimento nella estorsione sub capo 14. Al solo alveo familiare avrebbe dovuto essere ricondotto il comportamento della ricorrente anche rispetto ai propositi di omicidio contro la di lei cugina OS ER, che l'imputata, comunque, non avrebbe avallato. Nessun contributo avrebbe quest'ultima nell'ambito "dell'omicidio TI", essendosi registrata soltanto una mera conoscenza della vicenda dovuta alla circolazione di notizie nell'ambito familiare. Del pari, la ricorrente si sarebbe interessata solo alle vicende processuali del marito e del FR PE, senza dare assistenza ad alcun altro sodale siccome interpretabile nel senso della sua partecipazione alla cosca. La Corte, inoltre, avrebbe liquidato le plurime censure difensive volte a svelare l'inattendibilità di PE US, ritenendo affidabili le sue dichiarazioni con mere formule di stile. La condotta dell'imputata, per la sua occasionalità e dimensione endofamiliare, avrebbe dovuto essere ricondotta, a tutto concedere, nell'alveo dell'art. 418 cod.pen., condotta scriminata dal fatto che i soggetti assistiti erano suoi prossimi congiunti, ex art. 418, comma 3, cod.pen.. Non sussisterebbe, comunque, l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod.pen.. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, con riguardo: -alla determinazione del reato più grave in quello di cui all'art. 416-bis cod.pen., anziché in quello di estorsione aggravata sub capo 14; -al riconoscimento del contributo di minima importanza riguardo alla estorsione indicata, attenuante da bilanciare con le aggravanti;
-alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Nell'interesse della ricorrente sono stati depositati motivi nuovi, a corredo di quelli di cui al ricorso principale.
3. ER PE. 7 m 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di associazione mafiosa di cui al capo 1. Lamenta il ricorrente che la Corte non avrebbe tenuto in conto la circostanza che egli sarebbe rimasto estraneo a tutte le indagini giudiziarie pregresse che avevano riguardato la cosca PE, sicché, anche solo per questa ragione, sarebbe illogico l'avergli attribuito addirittura la qualifica di capo di una articolazione della cosca, quella radicata in Lombardia. Risulterebbero ininfluenti a delineare l'intraneità del ricorrente: - il riferimento all'omicidio TI, nel quale egli non avrebbe svolto alcun ruolo, dimostrando di non conoscere neanche bene la vittima;
- lo sfruttamento della cassa comune, non avendovi mai attinto e non essendo stato beneficiato dai contributi dei sodali durante il suo stato di latitanza, avendo al più ricevuto mere proposte di aiuto economico da familiari, tenuto conto del suo stato di indigenza, che avrebbe dovuto essere valorizzato dalla Corte come elemento a discarico;
i rapporti con il coimputato UC DI, basati solo sull'amicizia e, quand'anche relativi a vicende illecite avvenute in Milano, non collegabili al contesto associativo mafioso dei PE, come la cosiddetta "vicenda MP" (estorsione ai paninari) o l'interessamento affinché UC non subisse estorsioni da un personaggio catanese;
lo scollamento dal contesto mafioso, del resto, sarebbe stato deducibile dalle stesse dichiarazioni di PE US, a proposito del fatto che il proprio zio, odierno ricorrente, si fosse autonomamente creato un proprio spazio illecito a Milano, nel settore degli stupefacenti, peraltro, come dimostrerebbero alcune conversazioni citate a fg. 7 del ricorso, neanche con capacità di comando su altri correi. Sarebbero, altresì, insussistenti le aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6 cod.pen.. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo 16. La Corte di Appello non avrebbe valorizzato le conformità dichiarative tra racconto del MP, ingiustamente trascurato e quanto sostenuto dall'imputato, che escluderebbe la sua responsabilità per l'estorsione contestatagli. Avrebbe dovuto valorizzarsi anche la caratura criminale del MP, quale circostanza idonea ad escludere che costui potesse essere vittima di una estorsione. L'attitudine estorsiva del ricorrente non avrebbe potuto neanche dedursi dalla missiva a lui ricondotta, cui si fa riferimento a fg. 14 del ricorso, trattandosi solo 8 m di una manifestazione di intenti del ricorrente, non saggiabile quanto a concretezza e serietà. Andrebbe esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, tenuto conto dello spessore criminale dei MP, non essendo stato provato con certezza che il correo UC spendesse il nome dei PE per svolgere la sua attività estorsiva.
3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di falso cui al capo 51. La Corte in proposito sarebbe incorsa in un vizio motivazionale congenito, facendo riferimento ad un fatto relativo ad altro capo di imputazione. Inoltre, sarebbe stato ingiustamente svilito il dato costituito dallo stato detentivo del ricorrente all'epoca di commissione del fatto, che ne impediva il concorso.
3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte inflitto un aumento per la recidiva in violazione della regola di cui all'art. 63, comma 4, cod.pen. e comunque eccessivo.
4. ER AR. Ricorso dell'avv. Riolo:
4.1. Violazione di legge e nullità dell'ordinanza di rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e conseguente nullità della sentenza impugnata. L'ordinanza emessa dalla Corte non sarebbe stata motivata se non con la frase di stile con la quale si affermava la "non indispensabilità ai fini della decisione" della richiesta di rinnovazione, finalizzata ad escutere tale RU MA, per verificare la liceità del debito di costui verso il coimputato ER PE, nipote del ricorrente, rendendo così sterile di contenuti accusatori la condotta di quest'ultimo, consistita esclusivamente nell'essersi offerto di reperire l'indirizzo del RU al fine di rintracciarlo per consentire al nipote di ottenere da lui il pagamento del debito, così come emergerebbe da una missiva acquisita agli atti.
4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza ed all'aumento per la recidiva, che la Corte non avrebbe motivato se non con formule di stile.
4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto esaurita la condotta associativa del ricorrente al 31 marzo del 2007, quando egli sarebbe scomparso di scena;
circostanza idonea a rendere operativo il diverso trattamento sanzionatorio previsto dalla legge a quel momento in relazione al reato contestato. 9 m Le argomentazioni della Corte, in proposito, si fonderebbero su dati insignificanti rispetto alla prova di una partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso successiva a tale data. Una intercettazione del 10 febbraio del 2007 (trasfusa ai fgg.
8-10 del ricorso), dimostrerebbe il suo disinteresse e la sua posizione di distacco dal clan. Inoltre, la Corte non avrebbe adottato alcuna motivazione sulla applicabilità dell'art. 115 cod.pen.
4.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di associazione mafiosa cui al capo 1. A) La Corte avrebbe irragionevolmente valorizzato, come elemento dimostrativo dell'appartenenza del ricorrente alla cosca PE, la vicenda del recupero del credito di ER PE, di cui alla richiesta di rinnovazione descritta nel primo motivo;
pur a fronte della mancanza di prova che il credito avesse una causale illecita riferibile alle attività del clan, che il ricorrente si fosse effettivamente adoperato per il recupero dell'indirizzo del debitore e che nei confronti di costui fosse stata messa in atto, con metodo mafioso, la riscossione coatta del debito. B) Non avrebbe dovuto essere valorizzata, così come ha fatto la Corte di Appello, la conversazione del 31 marzo del 2007, nella quale il ER aveva mostrato di disapprovare il comportamento di PE LV: si sarebbe trattato, infatti, di commenti avvenuti all'interno dell'entourage familiare in cui il ricorrente era inserito, non provanti il suo coinvolgimento mafioso. C) Il ER non sarebbe stato coinvolto neanche nei propositi di omicidio ai danni di ER OS, come emergerebbe dal contenuto di una conversazione del 13 giugno del 2006 tra LV PE ed il figlio CE (fg.20 del ricorso). Peraltro, la questione "OS ER" sarebbe sorta prima della collaborazione con la giustizia della donna e, dunque, in un ambito non mafioso ma prettamente familiare, cui andrebbe ricondotta la supposta partecipazione alla vicenda del ricorrente, come dimostrato da intercettazioni citate in ricorso (cfr. fgg. 21 e 22- 31). Egli, peraltro, non avrebbe preso parte alla riunione familiare nella quale si era deliberato di uccidere OS ER e si sarebbe dissociato da quella iniziativa, passando anche per un vigliacco nel delineato contesto familiare. Riscontrerebbero l'assunto difensivo le dichiarazioni di US PE, "per la quale il ER non avrebbe rivestito alcun ruolo all'interno dell'associazione" (fg.33 ricorso). 10 m 4.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta affidabilità delle dichiarazioni di PE US sul ricorrente, ricche di aggiustamenti e contraddizioni, come evidenziato ai fgg.34-37 del ricorso.
4.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al rigetto da parte della Corte della richiesta di approfondimento, ex art. 507 cod. proc. pen., della perizia fonica sulle intercettazioni, in ordine a passaggi decisivi messi in luce dal ricorrente (cfr. fgg. 38-40 del ricorso). Ricorso dell'avv. Faranda:
4.7 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine a tutte le decisioni di rigetto adottate dalla Corte di Appello sulle questioni processuali poste dalla difesa del ricorrente durante l'arco dell'intero processo, come da motivi di appello.
4.8. Vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente, per le ragioni espresse nell'atto di appello e disattese dalla Corte con motivazione che "ripercorre pedissequamente il sentiero" della sentenza di primo grado, laddove già era stata evidenziata la mancanza di rapporti con gli altri sodali mafiosi da parte del ER AR, declassato da capo a semplice partecipe. La motivazione della Corte sarebbe, inoltre, illogica nella misura in cui trascura di attribuire significatività al fatto che al ricorrente non fosse stato contestato alcun reato-fine e che egli fosse all'oscuro delle dinamiche della cosca e non avesse alcun rapporto con i sodali, come emerso anche da dichiarazioni di testimoni di polizia giudiziaria. Valorizzando, altresì, le dichiarazioni di PE US nonostante dalle stesse e dalle intercettazioni fosse chiaramente emersa la presa di distanza dell'imputato dai voleri della cosca, con specifico riferimento alla "questione OS ER" (cfr. fgg. 16 e 17 del ricorso), pur con le sollecitazioni ricevute di occuparsene attivamente e di trovare una "soluzione", che si spiegherebbero sempre e solo attraverso le descritte logiche familiari di appartenenza della ER OS e per il fatto che il ricorrente, in passato, aveva rivestito un ruolo mafioso che proprio la sua ritrosia dimostrava non più esistente nel periodo di odierno interesse. Ritrosia che aveva costretto i componenti della famiglia PE a trovare altro canale per sopprimere OS ER;
la quale, infatti, con le sue dichiarazioni, non coinvolge il ricorrente nel progetto di omicidio ai suoi danni. Nell'interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi, a corredo di alcuni tra quelli di cui ai ricorsi principali, aggiungendosi: violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio e quanto alla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod.pen.; 11 m si censura la decisione della Corte di Appello di non esaminare il nuovo collaboratore di giustizia IO NI in ordine alla posizione del ricorrente.
5.RD PE.
5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato. A) La Corte di Appello, avrebbe sostenuto che il ricorrente aveva gestito per conto della cosca PE una emittente radiofonica (Radio Olimpia) utilizzata per trasmettere messaggi ai soggetti del clan in stato di detenzione. Senza considerare che, invece, di tale assunto non vi sarebbe stata alcuna prova come risulterebbe da due intercettazioni citate a fg.6 del ricorso e che il - RD avrebbe condiviso la sua passione per la radiofonia, non produttiva di guadagni, solo con PE LV, unico soggetto con il quale aveva avuto rapporti personali. Non vi sarebbe prova neanche del fatto che l'emittente fosse controllata da PE LV, come dimostrerebbe il fatto che RD aveva assunto atteggiamenti recalcitranti rispetto alle imposizioni del PE e di vera dissociazione, provata dalla conversazione del 14.11.2006 (fg.7 del ricorso); inoltre, se l'emittente fosse stata effettivamente a disposizione del clan, PE CE classe 1984, figlio di LV, non avrebbe mai pensato di bruciarla per ripicca. In altra conversazione, due soggetti facevano riferimento al fatto di avviare altra emittente perché Radio Olimpia non permetteva di inviare lettere ai detenuti. Non si evidenzierebbe, ancora, una condotta associativa del ricorrente nel fatto che questi avrebbe dovuto rintracciare un soggetto che aveva interferito nella gestione di Radio Olimpia, così da permettere a CE PE classe 84 di redarguirlo. Inconferente sarebbe l'assunto della Corte tratto dalla sentenza resa nel parallelo processo
contro
PE CE classe '78 ed altri, a proposito della riferibilità dell'emittente ai PE. B) Non avrebbe alcun rilievo dimostrativo il fatto che il ricorrente si fosse attivato per far ottenere alla moglie di un agente penitenziario un posto di lavoro, come stava a cuore ai PE, avendo agito il ricorrente spontaneamente ed in via del tutto occasionale e che aveva visto, al contrario, il serio interessamento di soggetti diversi dal RD;
il cui scopo sarebbe stato semmai quello di fare cosa gradita al solo PE LV, nel cui esclusivo interesse la vicenda poteva ridondare (ottenere favori dall'agente penitenziario quanto al proprio trattamento penitenziario, come da capo 35, in relazione al quale, infatti, era stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991). 12 m C) La conversazione del 3.11.2006 tra PE CE classe 84, CO PA e PE EN, non conterrebbe riferimenti a condotte associative del ricorrente nel settore degli stupefacenti, neanche indicato nella imputazione sub capo 1 e gestito in autonomia da PE CE classe 84 (secondo il racconto della sorella PE US), essendo stato il RD peraltro assolto in relazione al capo 54 (fg.12 del ricorso). D) Non sarebbe dimostrativo se non del distacco dai modelli mafiosi, il fatto che esponenti della cosca PE avessero timore che il RD potesse collaborare con la giustizia. E) Le dichiarazioni accusatorie di CC e PE US sarebbero del tutto generiche nella misura in cui non indicano alcuna condotta di interesse associativo. F) L'attività di ausilio della latitanza di un componente della cosca, PE EN classe 1959, era riferibile a soggetto diverso dal ricorrente, RD NI. G) Il lontano precedente penale del ricorrente (risalente al 1995) per procurata inosservanza di pena nei confronti un componente della cosca, non sarebbe elemento dimostrativo di appartenenza all'organizzazione. H) Significato neutro, infine, avrebbe il precedente penale del ricorrente per detenzione di hashish. I) avrebbero dovuto essere escluse le circostanze aggravanti di cui all'art. 416- bis, commi 4 e 6 cod.pen.. 5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'aumento per la recidiva ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
6. TU ND 6.1. Nullità dell'elaborato peritale a firma MA, avente ad oggetto la trascrizione di conversazioni intercettate, del quale la Corte ed il LE avrebbero tenuto conto pur essendo incerta la correttezza delle trascrizioni alla luce di quanto dichiarato dallo stesso perito.
6.2. Nullità di tre ordinanze emesse dal LE (alle udienze del 4 maggio, 12 giugno e 16 ottobre 2012), con le quali era stata ammessa attività integrativa di indagine ex art. 430 cod. proc. pen. e conseguente nullità della sentenza impugnata. A) In primo luogo, non avrebbero potuto ammettersi atti integrativi di indagine per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo, secondo l'espressa dizione dell'art. 430 cod. proc. pen.. Per il che, il LE non avrebbe potuto acquisire un "pizzino" in possesso di PE CE classe 1978, siccome sequestratogli dalla polizia giudiziaria. 13 m B) In secondo luogo, gli atti integrativi di indagine non sarebbero stati pertinenti rispetto ai fatti dell'odierno processo, così da doversi escludere la legittimità dell'escussione del teste di polizia giudiziaria Lumia, di acquisire il ridetto "pizzino" ed il verbale di sequestro di una somma di danaro a TU RI;
tutti atti di indagine sfociati in un distinto procedimento penale a carico di soggetti diversi dagli odierni imputati. C) In terzo luogo, le richieste di attività integrativa di indagine erano intempestive e tardive, sia con riguardo alla circostanza che avevano attinenza ad attività non successiva al decreto che ha disposto il giudizio, sia in quanto avvenuta in una fase dibattimentale successiva a quella deputata alle richieste di prova e, per di più, capziosamente ritardata dal Pubblico ministero che conosceva l'esistenza di tali atti di indagine ben prima della richiesta di acquisizione, addirittura da epoca precedente all'esercizio dell'azione penale. Ciò avrebbe comportato una lesione del diritto di difesa, rinvenibile anche nella pregiudicata possibilità di richiedere riti alternativi attraverso una disamina preliminare di tutto il compendio probatorio.
6.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato in materia di armi di cui al capo 10. La Corte di Appello avrebbe travisato il contenuto delle intercettazioni poste a base della decisione, dalle quali emergeva che il solo PE CE classe 84 aveva eventualmente commesso il reato di porto abusivo di una pistola, non concorrendovi il ricorrente sebbene presente in macchina in occasione della conversazione del 22.10.2006, in quanto l'arma era stata sempre tenuta indosso dal PE. Inoltre, la Corte non avrebbe valutato il fatto che vi fosse un terzo interlocutore in quest'ultima occasione, né l'assenza di descrizione del luogo del porto dell'arma.
6.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio.
6.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle sanzioni civili applicate al ricorrente.
7.TU NI.
7.1. Motivo identico a quello di TU ND quanto alla nullità della perizia MA.
7.2. Motivo identico a quello di TU ND quanto alla nullità delle ordinanze ammissive di attività integrativa di indagine. 14 m 7.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità intrinseca di US PE.
7.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine al reato di associazione mafiosa di cui al capo 1. A) Le conversazioni intercettate inerenti i colloqui carcerari di PE CE classe 1978, non sarebbero per nulla chiari e non avrebbero potuto assurgere ad elementi di prova;
le modalità criptiche non sarebbero significative, essendo state adottate anche riguardo ad argomenti leciti, come rilevato dalla stessa Corte con riguardo ad alcune intercettazioni. Sono particolarmente significative del travisamento della prova in cui è incorsa la Corte di Appello nell'interpretare i dialoghi: - la conversazione del 13.2.2009, che non si riferirebbe a fatti estorsivi (cfr. fgg. 24-28 del ricorso); la conversazione del 3.2.2009, cui non partecipa il ricorrente (cfr. fgg.29- 32-36 del ricorso), che avrebbe avuto a base un argomento di natura lecita, come provato dalle testimonianze acquisite, consistente in un credito del CE PE nei confronti di due fratelli di Gioia Tauro, tali FI, escussi al dibattimento e che hanno negato di avere ricevuto alcuna visita dal TU. la conversazione del 2.1.2009, che non farebbe riferimento al TU NI, non potendo questi identificarsi nel soggetto indicato dai fratelli PE (PE e LV) come ZE (cfr. fgg.36- 39); in ogni caso, l'oggetto della conversazione non sarebbe illecito, non attenendo a ricompense da elargire al ZE in ragione dei servigi resi. B) Non avrebbero dovuto essere valorizzate le dichiarazioni di PE US (trasfuse ai fgg.48-51 del ricorso), che si sarebbe limitata a dire che il TU era soggetto "a disposizione" di suo cugino CE PE classe 1978, non riferendo nulla di specifico al riguardo. Con tale locuzione, infatti, avrebbe dovuto intendersi una disponibilità a titolo personale e non mafiosa, dal momento che la collaboratrice avrebbe usato altre espressioni a simboleggiare quest'ultima e con riferimento ad altri coimputati.
7.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6 cod.pen.. 7.6. Violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'aumento per la recidiva. La Corte, pur a fronte di specifiche censure con l'atto di appello, avrebbe avallato senza alcuna motivazione l'aumento di quattro anni di reclusione per 15 m la recidiva inflitto in primo grado, in violazione del limite di cui all'art. 99, comma 6, cod.pen., costituito dalla sommatoria delle pene risultanti dalle condanne precedenti. Senza, peraltro, giustificare tale aumento, pur a fronte di un precedente penale non significativo.
7.7. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio.
7.8. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al risarcimento del danno alle parti civili. Si dà atto che sono stati depositati motivi nuovi.
8. EO NI. -Ricorso dell'avv. Cardone 8.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, nullità della sentenza quale effetto della nullità dell'ordinanza con la quale la Corte di Appello, in data 15.07.2014, ha rigettato la richiesta di revoca del provvedimento con cui il Presidente della medesima Corte aveva disposto la partecipazione a distanza del ricorrente alla udienza del 15.7.2014, nelle forme della videoconferenza ai sensi dell'art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen., con conseguente violazione del diritto di difesa, per la mancata partecipazione personale al dibattimento, costituzionalmente garantito e tutelato anche da norme sovranazionali che regolano la materia. La richiesta della videoconferenza era stata avanzata dal D.A.P. e la Corte l'avrebbe recepita con una ordinanza viziata nella motivazione, dal momento che si era limitata a richiamare "l'astratta sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 146-bis disp.att. cod. proc. pen. ed escludendo in modo acritico la violazione del diritto di difesa" (fg. 6 del ricorso), pur in assenza di qualunque presupposto per dar luogo alla videoconferenza.
8.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato associativo mafioso di cui al capo 1. A) La Corte avrebbe adottato una motivazione interamente per relationem a quella di primo grado, senza specifica confutazione delle doglianze contenute nei motivi di appello, cui il ricorso rinvia (fg.9), rimaste senza risposta. La violazione si rivelerebbe ancora più grave in considerazione della genericità del capo di imputazione, ove manca l'indicazione di fatti specifici attribuiti all'imputato. B) Più in particolare, la Corte avrebbe dato per scontata, affidandosi ad un giudizio apodittico, l'identificazione del ricorrente nel soggetto che aveva preso parte a "presunti summit di 'ndrangheta" (fg.12), pur in assenza di 16 m riscontri esterni alle dichiarazioni del collaborante CC LV, aspramente sottoposte a critiche difensive per la loro genericità e per le incertezze da costui manifestate nel racconto, anche in relazione alle contestazioni mossegli. Del pari, era stata evidenziata l'assoluta inconducenza delle dichiarazioni di PE US, del tutto generiche rispetto ai temi della imputazione. In entrambi i casi, la Corte avrebbe omesso ogni esame anche dell'attendibilità intrinseca dei due collaboratori. C) Non sarebbe significativa neanche l'intercettazione di un dialogo di un terzo soggetto (AS MI), nel quale il ricorrente viene indicato come "paciere" (fg. 15); la Corte non avrebbe valorizzato l'assenza di intercettazioni "dirette". D) Sarebbero state incongruamente prese in esame due circostanze che, secondo il ricorrente, non avrebbero alcuna significatività, secondo quanto era stato dedotto con l'atto di appello: il ritrovamento del presunto bunker e un assegno rinvenuto presso l'abitazione del ricorrente (fgg.17-19).
8.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aumento per la recidiva, non motivato dalla Corte ed al trattamento sanzionatorio. Ricorso dell'avv. Lojacono Il ricorso si sovrappone al precedente, dovendosi segnalare, in aggiunta, che: risulterebbe illogica l'assoluzione dei coimputati Di MA rispetto alla condanna del ricorrente, essendo posizioni identiche rispetto alle quali sussistevano gli stessi elementi di prova (dichiarazioni CC e PE), in un caso ritenuti bastevoli per la condanna del EO e nell'altro caso insufficienti per i fratelli Di MA;
il rapporto del ricorrente con CE PE classe 1978 sarebbe stato a base amicale;
nessuna indicazione sarebbe provenuta da ER OS, appartenente alla stessa famiglia mafiosa della PE US;
la conversazione intercettata avente come protagonista AS MI, - non consentirebbe di ritenere il ricorrente presente al summit evocato nel dialogo, non essendovi alcuno specifico riferimento alla persona del EO ma ad un gruppo ("tutto il complesso EO tutti", fg.6); non sarebbero significative, per la loro genericità, i passaggi di alcune intercettazioni di colloqui tra PE CE classe 1978 e suoi familiari, nei quali si faceva riferimento ad un soggetto soprannominato "u longu", il quale, quand'anche si trattasse del EO, non si comprenderebbe quali condotte di rilevanza mafiosa avrebbe commesso;
sarebbe immotivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 17 m 9.UC DI.
9.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato associativo mafioso di cui al capo 1. A) Il ricorrente non avrebbe esercitato alcun controllo del territorio nel milanese e, pur nel rapporto che lo legava a ER PE, non era considerato dagli adepti un partecipe della cosca PE ramificata in Milano, tanto da essere stato vittima di un tentativo estorsivo da parte di clan rivali (AC-MP), avallato da PE CE classe 1984, al quale il di lui zio ER PE, che si assume essere stato a capo della articolazione milanese della cosca, si era rivolto per impedire che l'imputato potesse essere ancora disturbato nello svolgimento della sua attività di venditore ambulante di panini (fgg.
5-7 del ricorso). B) Il sostegno economico approntato al ER PE - per il pagamento delle spese legali di questi, mentre si trovava in stato di detenzione - non sarebbe ridondato a favore della cosca, secondo le affermazioni di PE CE classe 1984 tratte da conversazioni segnalate a fg. 8 del ricorso;
i sentimenti di disistima di PE LV e ER NG nei confronti del ricorrente, non negati dalla stessa Corte di Appello (fg.9), dimostrerebbero che il ricorrente intratteneva un rapporto solo con ER PE e nell'esclusivo interesse personale di questi quanto al pagamento delle sue spese legali. C) Infatti, l'attività di venditore ambulante di panini non sarebbe stata svolta dal UC nell'interesse ed a vantaggio del ER PE, con il quale non intercorreva una società di fatto nella gestione di tale attività; per il che, l'aiuto prestato dal UC al ER per le sue esigenze carcerarie, come scolpito dalla intercettazione del colloquio del 16.12.2006 tra LL AL e ER PE travisato dalla Corte (trasfuso nei tratti di interesse al fgg. 12-20 del ricorso), sarebbe avvenuto su base meramente amichevole, priva di connotati sinallagmatici e di nessuna valenza dimostrativa ai fini della prova del reato associativo contestato, anche con riguardo all'elemento soggettivo. Dalla medesima conversazione emergerebbe anche che il ricorrente si sarebbe sottratto alle richieste del ER di fungere da esattore presso terzi di "crediti" di pertinenza del medesimo ER ("non va da nessuna parte"); il quale, dal canto suo, non avrebbe imposto al UC simili prestazioni, come sarebbe stato da attendersi se vi fosse stato un rapporto gerarchico di tipo mafioso tra i due che vedeva il ER a capo della articolazione milanese della cosca. 18 हु 9.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di tentata estorsione di cui al capo 16. A) La sentenza sarebbe illogica ed avrebbe travisato le prove nel momento in cui ha ritenuto che il UC fosse stato comandato dal ER di estorcere somme di danaro a soggetti riconducibili al clan criminale MP-AC, che non aveva interessi nel settore della vendita di panini ma nel piazzare un paninaro sotto il loro controllo per estorcergli il pizzo;
in tale veste avevano infastidito il ricorrente che sarebbe ricorso alla protezione del ER. Per il che, sotto questa visuale ricostruttiva, nessuna estorsione si sarebbe realizzata (fgg.27,28 del ricorso). B) L'accusa al UC deriverebbe da una conversazione nella quale il LL, riferendo parole a lui comunicate dal ricorrente, aveva fatto riferimento con il ER al fatto che il UC si fosse recato presso i MP per riscuotere un credito del ER stesso, senza riuscirvi perché in tal senso era già intervenuto CE PE classe 1984: da questa premessa, secondo il ricorrente, non potrebbe trarsi prova che tale pretesa del UC fosse avvenuta con modalità estorsive, tanto non potendo dedursi dal fatto che gli interessati (MP UI e i coimputati CE PE cl. '84 e ER PE) avessero offerto versioni, giudicate inattendibili dalla Corte, della causale di tale credito vantato dal ER nei confronti dei MP, né per il fatto che le alternative ricostruzioni difensive siano state giudicate del pari inattendibili, così invertendo l'onere della prova del fatto. Meramente assertiva sarebbe, infine, la considerazione della Corte circa la presenza del metodo mafioso (fgg. 25-31 del ricorso).
9.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6 cod.pen., per violazione dell'art. 59, comma 2 cod.pen.. 9.4. Violazione di legge in ordine all'aumento per la recidiva. Nell'interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi, a corredo di quelli di cui al ricorso principale. 10. NE RO. -Ricorso a firma dello stesso imputato: 10.1. Motivo identico a quello di TU ND e TU NI quanto alla nullità della perizia MA;
10.2. Motivo identico a quello di TU ND e TU NI quanto alla nullità delle ordinanze ammissive di attività integrativa di indagine. 19 In per difetto di correlazione con l'accusa 10.3. Nullità della sentenza contestata. Al ricorrente era stato contestato nel capo di imputazione di avere fatto da tramite tra il suocero PE ON classe 1953, all'epoca detenuto e gli altri associati, nonché per avere reinvestito i capitali illeciti della cosca. Entrambe queste specifiche contestazioni sono state ritenute infondate dai giudici di merito, che sono pervenuti alla condanna riconoscendo all'imputato di avere fatto da tramite tra il cognato PE CE classe 1978, all'epoca detenuto e gli altri sodali;
così ledendo i diritti della difesa anche con riguardo alla scelta del rito tenuto conto della ontologica diversità tra le condotte, non riconducibile ad un mero errore materiale nella indicazione di PE ON anziché di PE CE, così come ritenuto dalla Corte. 10.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato associativo di cui al capo 1. A) La Corte avrebbe basato il proprio convincimento esclusivamente sul contenuto delle intercettazioni relative ai colloqui in carcere tra il ricorrente e PE CE classe 1978, del quale il NE è cognato in quanto coniuge di PE MA ZI, altra figlia di PE ON classe 1953. A1) Nel motivo di ricorso, parzialmente sovrapponibile a quello di TA MA, si censura il "criterio di valutazione delle conversazioni intercettate", laddove è stato ritenuto dalla Corte che i dialoghi avessero avuto ad oggetto, anche per le modalità di comunicazione utilizzate (linguaggio criptico, uso del labiale, colloquio ravvicinatissimo, ecc.), attività estorsive mafiose e direttive impartite al ricorrente inerenti la loro cura, con particolare riferimento all'esazione dei "canoni", come sarebbe stato confermato dalla sentenza di condanna del PE CE classe 1978 nell'ambito di separato procedimento celebratosi con il rito abbreviato e del quale la Corte ha acquisito agli atti la sentenza nel frattempo divenuta irrevocabile (fg.19 del ricorso). Al contrario, secondo il ricorrente, i colloqui sarebbero "poco chiari e non evocativi di attività illecite", mai accertate nella loro compiutezza e nelle loro modalità, senza che dalla mera cripticità del linguaggio avrebbe potuto dedursi prova certa di responsabilità, anche tenuto conto del fatto che la medesima tipologia di comunicazione era stata utilizzata quando i dialoghi avevano avuto ad oggetto argomenti leciti;
nessuna direttiva sarebbe stata impartita né, tantomeno, eseguita e, comunque, la condotta del ricorrente alcun vantaggio concreto avrebbe apportato al sodalizio mafioso, essendo priva di efficienza causale rispetto agli interessi della cosca. 20 m Più in particolare, il ricorrente segnala (ai fgg. 27-39 del ricorso), una serie di colloqui nei quali sarebbe evidente il travisamento della prova in cui è incorsa la Corte di Appello: Nel colloquio del 24.12.2008, il tema non sarebbe stato illecito, inerendo ai commenti degli interlocutori (tra i quali TA MA e PE MA ZI, rispettivamente moglie e sorella di PE CE classe '78) alle ragioni dell'arresto del medesimo PE CE, che essi ritenevano ingiuste, come desumibile dal passo del dialogo trasfuso ai fgg. 28 e 29 del ricorso;
il PE non avrebbe impartito alcuna direttiva illecita al ricorrente, non solo perchè gli interlocutori parlavano di cose lecite utilizzando anche in quel caso un linguaggio criptico, a dimostrazione della non significatività di questo dato - ma anche perché era presente a quella conversazione TA MA, alla quale il PE CE dava direttive, circostanza che farebbe escludere che pari ruolo potesse essere stato attribuito al ricorrente;
nel colloquio del 20.1.2009, nessuna direttiva illecita da veicolare al FR PE sarebbe stata impartita da PE CE al ricorrente, siccome dedotta dalla Corte esclusivamente dal linguaggio criptico utilizzato;
i riferimenti alla riscossione di somme di danaro da parte del NE, comunque non evase da questi, riguarderebbero crediti leciti di CE PE, uno nei confronti di tale FI Daniele per il pagamento di una automobile ("riferimento ai fratelli di Gioia Tauro") come confermato al dibattimento dallo stesso debitore, l'altro relativo ad una partita di mandarini prodotti dai terreni della famiglia di cui CE PE si occupava (riferimenti a "CO Gallo", sentito al dibattimento a conferma); non è comprensibile di cosa si tratti quando il PE afferma che vi siano "cose da sbrigare" e chi sia il soggetto indicato come "MM u longu", da identificare in un teste difensivo sentito al dibattimento e non coinvolto in illeciti. A2) Inoltre con un motivo comune ad altri ricorrenti, si deduce che la celebrazione del diverso procedimento a carico del PE con rito abbreviato, avrebbe dovuto impedire alla Corte di trarre da quella sentenza elementi di conferma all'assunto accusatorio, avuto riguardo alla diversa piattaforma probatoria scaturita dall'indagine dibattimentale effettuata in questo processo, con particolare riguardo ai riferimenti captati a somme di danaro, che avrebbero avuto quale fonte lecita la gestione da parte del PE di una squadra di calcio - non inquinata da condotte mafiose nei confronti di terzi, come documentato attraverso una serie di testimonianze il cui contenuto è stato ingiustamente svalorizzato dalla Corte e di beni di famiglia - 21 m lecitamente acquisiti, come provato da consulenze di parte anch'esse non tenute nella debita considerazione dalla sentenza impugnata. In ogni caso, la Corte non avrebbe offerto alcun ragguaglio sugli elementi esterni necessari per validare il contenuto di quella diversa decisione, ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 238-bis stesso codice. A3) La Corte avrebbe ignorato prove decisive, seppur negative, a favore del ricorrente. In primo luogo, l'assenza di dichiarazioni a suo carico provenienti dai collaboratori di giustizia ed in particolare da PE US, pur essendo la stessa intranea alla famiglia mafiosa e di sangue dei PE. In secondo luogo, l'assenza di elementi tratti dalle migliaia di intercettazioni delle sue utenze. In terzo luogo, che il ricorrente avesse avuto rapporti con altri coimputati o sodali. A4) La Corte avrebbe trascurato di focalizzare anche l'elemento soggettivo del reato, che non avrebbe potuto ritenersi provato mancando la prova di una consapevole adesione al sodalizio in forza della commissione di condotte mai realizzate. 10.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 416-bis, anziché ex art. 378 cod.pen., tenuto conto che, a tutto concedere, l'imputato avrebbe offerto ausilio al solo PE CE classe 1978, nell'esclusivo interesse di costui per attività ridondanti solo sulla sua sfera personale e non su quella della cosca, segnatamente in ordine alla strategia difensiva per l'accusa di associazione mafiosa ed estorsione. 10.6. e 10.7. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6 cod.pen., anche con riguardo allo stato soggettivo della ricorrente. 10.8. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere applicato la recidiva tenendo a riferimento un precedente penale per un reato già estinto, in quanto riveniente da affermazione di responsabilità con sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen..; l'aumento per la recidiva, peraltro, non sarebbe stato in alcun modo motivato dalla Corte, pur a fronte di un solo precedente per ricettazione assai remoto. 10.9. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 10.10. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al risarcimento del danno alle parti civili. Ricorso dell'avv. Managò 22 m Il ricorso si sovrappone a quello a firma del diretto interessato, dovendosi aggiungere soltanto che: · nel rimarcare la circostanza di avere eventualmente svolto attività di ausilio al solo PE CE classe '78 e nel suo esclusivo interesse, il ricorrente mette in luce che il PE CE classe 1978 non era stato ritenuto il capo della cosca, tale funzione essendo contestata al di lui padre, con il quale era anche in disaccordo così come con gli altri familiari sodali;
- il ricorrente, secondo quanto emerge da una intercettazione (3.6.2009), era considerato dal cognato una nullità ed anche PE PE rifiutava ogni suo appoggio (cfr. fgg. 11 e 12 del ricorso); - nessun'altra intercettazione citata in sentenza, conterrebbe elementi di prova sensibili in relazione alla contestazione, trattandosi di argomenti leciti riconducibili alla sfera personale di PE CE cl.'78 (conv. del 6.3.2009, del 13.3.2009, del 3.4.2009; cfr. fgg. 27-30 del ricorso); - non era stata valorizzata la circostanza che il ricorrente era soggetto dotato di redditi propri, come dimostrato da apposita consulenza tecnica;
- il reato andrebbe qualificato ai sensi dell'art. 418 cod.pen., come richiesto con i motivi di appello. Si dà atto che sono stati depositati motivi nuovi. 11.AZ PE. 11.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato quanto al reato di intestazione fittizia di cui al capo 29. La Corte non avrebbe valorizzato il contenuto della testimonianza di AZ CA, riscontrato da una serie di documenti che provavano come il PE EL avesse un debito nei confronti di costui che avrebbe giustificato la cessione delle auto al medesimo, già nella disponibilità del AZ, il quale avrebbe poi intestato le autovetture anziché a sé stesso all'odierno ricorrente. D'altra parte, la Corte non avrebbe tenuto in conto che quest'ultimo non avrebbe avuto alcun rapporto personale con il PE dal che derivandone l'insussistenza del dolo del reato. 11.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 12.PA AR. 12.1. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di furto aggravato di cui al capo 37. 23 m A) Non sarebbe decisiva, stante la difficile interpretazione del suo contenuto, l'intercettazione in cui PE LV parla del furto con i propri familiari (dialogo del 13.6.2006). B) Non risulterebbe provata, al di là delle dichiarazioni di PE US, la violazione dei sigilli commessa per entrare nel locale sottoposto a sequestro;
dal che ne discenderebbe l'assenza di consapevolezza del ricorrente in ordine a tale circostanza e l'insussistenza della relativa aggravante. Sarebbe incongrua la partecipazione del ricorrente anche sulla base delle dinamiche familiari interne ai PE. Le dichiarazioni di PE US sarebbero state animate da risentimento verso il PA, provato dalla missiva che ella gli aveva spedito nel 2011 acquisita agli atti e sul cui contenuto a favore del ricorrente la Corte avrebbe sorvolato. 12.2. Omessa motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. 12.3. Violazione di legge per la mancata declaratoria di prescrizione del reato prima della sentenza di appello ed in ordine all'aumento per la recidiva. 12.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991. 13. PA CO. 13.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato associativo mafioso di cui al capo 1. Non sarebbero state dimostrate condotte concrete significative di appartenenza all'organizzazione criminale, al di là dai rapporti di affinità esistenti tra il ricorrente ed i componenti della famiglia di PE LV. A) Nessuna valenza dimostrativa andrebbe ricondotta all'essersi posto come interlocutore di un soggetto per il recupero di un'arma da costui detenuta ed appartenente al cognato PE CE classe 1984 (conversazione del 5/12/2006). B) Il coinvolgimento nell'estorsione "AR", quale riscossore di somme dalla vittima per un certo periodo, non sarebbe elemento sintomatico di appartenenza, tenuto conto che la vicenda ridondava solo a favore di PE CE classe 1984, detenuto all'epoca dei fatti, tanto è vero che mai il ricorrente era intervenuto in discussioni attinenti le spartizioni di somme dalla cassa comune della cosca. C) La visita a OS ER sarebbe stata finalizzata solo a mediare il conflitto tra costei ed i PE, nell'interesse della "famiglia" intesa in senso non 24 m mafioso, come sarebbe dimostrato anche dal fatto che la cosca PE si era servita di altri soggetti per pressioni di tipo illecito sulla ER. D) L'incontro in udienza tra il ricorrente e lo zio acquisito ER PE, sarebbe privo di contenuti indizianti, essendosi risolto in meri convenevoli tra parenti. E) La risalente compromissione del ricorrente in "fatti di droga" non rivelerebbe sotto il profilo di interesse, trattandosi, al più, di attività illecite autonome e personali, non al servizio del clan;
peraltro, il PA era stato assolto dal LE in ordine al reato in materia di stupefacenti di cui al capo 54. F) Avrebbero dovuto escludersi le aggravanti di cui all'art. 416-bis commi 4e 6 cod.pen.. 13.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di estorsione di cui al capo 14. A) Ad onta delle intercettazioni e delle dichiarazioni di PE US, valorizzate dalla Corte, il ricorrente non si sarebbe mai interessato di riscuotere i canoni dell'estorsione ad AR, ma ciò aveva dichiarato nei dialoghi con il cognato detenuto PE CE classe 84 solo per assecondarlo, sconoscendone i traffici illeciti, come emergerebbe da altre intercettazioni citate in ricorso e dalle stesse dichiarazioni della collaboratrice di giustizia. B) Non sarebbero sussistenti le aggravanti dell'appartenenza mafiosa degli autori dell'estorsione e quella del metodo mafioso. 13.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed all'aumento per la recidiva 14. PE ON. - Ricorso dell'avv. MI Di RA 14.1. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato di associazione mafiosa con funzioni di comando di cui al capo 1. La Corte avrebbe tratto il proprio convincimento senza adeguati supporti probatori, valorizzando alcune intercettazioni dal contenuto criptico, senza tenere in considerazione le diverse ed alternative prospettazioni proposte dalla difesa con i motivi di appello. Non si sarebbe evidenziata alcuna condotta riconducibile al reato contestato e sarebbero stati svalorizzati dati decisivi a favore dell'imputato, quali l'assenza di compromissione in altro procedimento che aveva avuto ad oggetto la cosca PE (indagine soprannominata "Crimine"), l'assenza di ordini verso altri 25 сп associati, la mancata commissione di reati-fine e l'assoluzione per l'unico contestatogli (capo 18, intestazione fittizia), le dichiarazioni negative di OS ER che neanche l'avrebbe mai conosciuto, l'assenza di interessamento per la situazione giudiziaria di altri coimputati e per il pagamento delle spese legali, l'inconsistenza dei progetti di cui si discuteva nelle intercettazioni, mai realizzati secondo quanto affermato da testi di polizia giudiziaria. 14.2. La violazione di legge ed il vizio di motivazione deriverebbero anche dalla utilizzazione da parte della Corte delle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti CC LV e PE US, senza un adeguato vaglio della loro attendibilità intrinseca, che avrebbe rivelato le ragioni di astio di entrambi, per motivi diversi, nei confronti di CE classe 1978, figlio del ricorrente e senza apprezzarne la genericità. 14.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6 cod.pen. 14.4. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 14.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aumento per la recidiva. - Ricorso avv. Santambrogio 14.6. Violazione di legge in ordine all'acquisizione di intercettazioni effettuate in altro procedimento, relative a dialoghi tra PE EN e suoi familiari avvenuti nel 2010, nonché delle intercettazioni dei dialoghi di PE CE classe 1984 in sede di colloqui carcerari e delle intercettazioni provenienti dai procedimenti "Crimine" e "Cosa Mia". Sarebbe stato violato l'art. 430 cod. proc. pen., con refluenze sulle prerogative difensive anche in ordine alla scelta del rito, non essendo le intercettazioni relative ad attività effettuata successivamente al decreto che ha disposto il giudizio. Inoltre, tali intercettazioni sarebbero inutilizzabili poiché il Pubblico ministero avrebbe omesso di depositare "le registrazioni". Su tale questione la Corte non ha motivato. 14.7. Motivo sovrapponibile a ricorso Di RA sulle aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6 cod.pen.. Si dà atto che è stata deposita una memoria. 15. PE CE, classe 1979. 15.1. Nullità della sentenza per genericità del capo di imputazione, che non contiene la data di inizio della consumazione del reato associativo contestato al ricorrente al capo 1. 26 т 15.2. Violazione di legge per la errata qualificazione giuridica del fatto ex art. 416-bis cod.pen. anziché ex art. 418 cod.pen.. L'imputato avrebbe avuto il ruolo di mero "postino" tra lo zio detenuto PE ON classe 1953 e gli altri associati in stato di libertà; condotta che in altro analogo caso giudiziario portato all'attenzione della Corte, aveva indotto l'organo giudiziario a sussumere la condotta come assistenza agli associati. 15.3. Vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato, cui la Corte sarebbe giunta attraverso un mero richiamo alla sentenza di primo grado e senza tenere in conto le argomentazioni difensive contenute nei motivi di appello. Inoltre, le intercettazioni valorizzate dalla Corte sarebbero prive di riscontri e si tratterebbe soltanto di due conversazioni con lo zio detenuto, in una terza essendo solo menzionato dal congiunto, aventi ad oggetto argomenti prettamente familiari e non mafiosi, sicché mancherebbero gli elementi costitutivi del reato, anche con riguardo all'elemento soggettivo. 15.4. Vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 15.5. Avrebbero dovuto essere escluse anche le aggravanti di cui all'art. 416- bis, commi 4 e 6 cod.pen.. 16. PE CE, classe 1984. 16.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato associativo di cui al capo 1. A) La questione "OS ER" avrebbe dovuto essere considerata scevra da significati mafiosi, come vicenda perimetrabile solo all'interno della famiglia di PE LV (intesa come famiglia di sangue) e di quella dei ER, conversazioni come sarebbe stato dimostrato da alcune intercettate segnalate in ricorso, laddove traspariva che non era mai stata seriamente presa in considerazione una "soluzione estrema", vale a dire l'eliminazione di OS ER, la quale minacciava i parenti per via del fatto che la cugina ER NG, moglie di PE LV, non aveva mantenuto la promessa di darle parte di una vincita al lotto (motivo comune a ER NG e PE LV). B) Le reazioni del ricorrente all'omicidio di NI TI, la sua voglia di fare vendetta, non avrebbero dovuto essere ritenute sintomatiche di intraneità al sodalizio, perché fondate su rapporti meramente personali e di amicizia con la vittima oltre che meri sfoghi passionali. C) Non sarebbe sintomatico di appartenenza alla cosca neanche il coinvolgimento del ricorrente nelle due estorsioni che possono indicarsi come 27 h "vicenda AR" e "questione MP": l'estorsione AR era intesa a rimpinguare non la cassa del sodalizio ma le capienze del solo ricorrente per il suo sostentamento carcerario;
la "questione MP" sarebbe stata genericamente richiamata dalla Corte senza motivazione a sostegno. D) Inconferente sarebbe il richiamo ai delitti in materia di armi, poiché il ricorrente non le avrebbe messe a disposizione della cosca ma, semmai, a qualche familiare più stretto, circostanza idonea ad inficiare le dichiarazioni di PE US e ER OS sul punto. E) L'incondizionata disponibilità verso il clan, tratta da una conversazione ambientale, sarebbe stata un mero sfogo di un detenuto, emergendo da altri dati la cattiva considerazione che di lui avevano altri presunti sodali ed, anche in ragione di ciò, l'assenza di condotte associative di contributo, elemento di contrasto con le dichiarazioni di PE US idoneo a inficiarne l'attendibilità. F) Non avrebbero dovuto ritenersi sussistenti le aggravanti di cui agli artt. 416-bis, commi 4 e 6 cod.pen.. 16.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati di porto di armi contestati ai capi 3 e 4. La Corte di Appello ha ribaltato la pronuncia assolutoria del LE relativa ai soli reati di porto delle armi indicate nei rispettivi capi di imputazione (un mitra ed una pistola calibro 7,65) - senza fornire una motivazione rafforzata in ordine al coinvolgimento del ricorrente nei reati, che avrebbero potuto essere stati commessi dai detentori delle armi per loro conto. 16.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di detenzione di armi contestato al capo 5. Sarebbe irragionevole ritenere che il ricorrente facesse riferimento ad armı nella conversazione con il cugino valorizzata dalla Corte;
in ogni caso, tali armi avrebbero potuto essere le medesime di quelle di cui alle precedenti contestazioni. Sarebbe da escludere l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, avuto riguardo alla ritrosia manifestata dal ricorrente nel cedere le armi ad altri. 16.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di porto di armi ed estorsione contestati ai capi 10 e 11. La Corte avrebbe svalorizzato le dichiarazioni dei testimoni NA e CA, che avevano escluso che la vicenda descritta al capo 11 avesse assunto connotati estorsivi, men che mai che la condotta del ricorrente fosse stata agita con metodo mafioso, così come contestato. 28 m 16.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati di cui ai capi 13 e 14. (vicenda AR). La Corte avrebbe travisato il contenuto delle conversazioni che facevano riferimento alla vicenda, laddove risultava che l'intestazione del camion alla ditta di AR IN si doveva al fatto che questi avrebbe potuto essere libero di disporre del bene;
il rapporto tra costui ed il ricorrente si sarebbe sempre svolto su condizioni di parità e senza uso di metodo mafioso da parte dell'imputato, solo rinvenibile nei suoi sterili scatti di ira dovuti alla detenzione in carcere ed all'astinenza dall'uso di droga, ma non effettivamente realizzato. Alcuna estorsione si sarebbe realizzata nei confronti dell'AR, non avendo questi ricevuto alcuna minaccia da emissari del ricorrente, comunque mossisi per risanare un affare che era personale e non mafioso, con consequenziale esclusione dell'aggravante del fine di agevolare la cosca. 16.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato estorsivo di cui al capo 16 (vicenda MP). La Corte di Appello non avrebbe giustificato le discrasie tra quanto dichiarato dall'imputato e quanto affermato dal teste MP, ingiustamente trascurato. Avrebbe dovuto valorizzarsi anche la caratura criminale del MP, quale circostanza idonea ad escludere che potesse essere vittima di una estorsione. Andrebbe esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, tenuto conto dello spessore criminale dei MP, non essendo stato provato con certezza che il correo UC spendesse il nome dei PE per svolgere la sua attività estorsiva. (motivo parzialmente comune a ER PE). 16.7. Violazione di legge e travisamento della prova in ordine al reato di bancarotta fraudolenta di cui al capo 36, costituita dalle dichiarazioni del curatore del fallimento della snc "Exclusive di PE AR & C." e da quelle della collaboratrice PE US, dalle quali non emergerebbe il ruolo del ricorrente, non sarebbe evincibile alcuna condotta distrattiva di beni dell'impresa e l'esistenza stessa di merce di magazzino sottratta alla procedura concorsuale;
in ogni caso, avrebbe dovuto configurarsi un'ipotesi di bancarotta preferenziale già prescritta (motivo parzialmente comune a PE LV). 16.8. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di intestazione fittizia di beni di cui al capo 44. La Corte sarebbe pervenuta al giudizio di sussistenza dell'intestazione fittizia senza prove in ordine alla simulazione concernente il trasferimento del bene di cui al capo di imputazione;
condotta comunque svolta nel solo interesse 29 In del ricorrente, con consequenziale esclusione dell'aggravante dell'agevolazione della cosca mafiosa. 16.9. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati di tentato sequestro di persona, detenzione e porto di abusivi di armi di cui ai capi 48 e 49. La Corte, pur a fronte di elementi processuali di segno contrario, avrebbe ritenuto attendibili le dichiarazioni di US PE in relazione alla incursione armata presso l'abitazione della moglie del ricorrente, avvenimento nel quale il suo coinvolgimento non sarebbe stato aliunde provato ed anzi sarebbe smentito da alcune intercettazioni. Sarebbe altresì da escludere il metodo mafioso. 16.10. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del vincolo della continuazione tra i capi 48 e 49 e tutti gli altri. 17. PE CE, classe 1987. Ricorso dell'avv. Contestabile: 17.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato associativo di cui al capo 1). A) Non sarebbe rilevante a provare l'appartenenza all'associazione, la conversazione del 10.11.2006 con il cugino CE classe 1984 e l'altro cugino PE CO avente ad oggetto la vendetta da preordinare nei - confronti di EN AS per l'omicidio TI - nella quale il ricorrente aveva assunto un ruolo passivo e dopo la quale non sarebbero emersi ulteriori elementi dimostrativi di intraneità. Infatti, le dichiarazioni di US PE non avrebbero ricevuto alcun riscontro, tanto in ordine al coinvolgimento del ricorrente quale saltuario riscossore di somme nell'ambito della vicenda estorsiva "AR" di cui al capo 14, non contestatogli, quanto con riguardo alla sua affiliazione rituale, a quest'ultimo fine essendo sterile di contenuti indizianti una conversazione (del 17.12.2008) proveniente da altro procedimento ("Crimine"), acquisita agli atti. B) Sarebbero insussistenti in ogni caso le aggravanti di cui all'art. 416-bis commi 4 e 6 cod.pen.. 17.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di detenzioni di armi di cui al capo 5. La Corte non avrebbe offerto alcuna motivazione rafforzata rispetto all'assoluzione pronunciata in primo grado. 30 m Sarebbe stata attribuita valenza dimostrativa ad una conversazione con il cugino omonimo classe 1984 dal contenuto indecifrabile, che non avrebbe rivelato l'oggetto del dialogo e, quand'anche si fosse trattato di armi, la consapevolezza nel ricorrente del luogo di custodia delle armi della cosca e la condivisione della loro detenzione;
da escludersi anche l'aggravante dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, sotto il profilo dell'agevolazione mafiosa, per insussistenza dell'elemento soggettivo. 17.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Vi sarebbe anche una discrasia tra la motivazione ed il dispositivo in punto di aumento di pena in continuazione per il reato sub 5), stabilita in un anno di reclusione in motivazione ed in un anno e sei mesi in dispositivo, con prevalenza della prima indicazione. -Ricorso dell'avv. Veneto E' sovrapponibile al precedente, salvo quanto segue. La conversazione del 10.11.2006 non proverebbe che il ricorrente fosse coinvolto nella vendetta contro gli AS e, comunque, questa azione condivisa con i cugini si poneva fuori dagli ambiti associativi. Nell'interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi con due distinti atti, a corredo di quelli di cui ai ricorsi principale. 18. PE CE, classe 1988 18.1. Vizio di motivazione. La Corte non avrebbe colto l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione delle uova provento di rapina: il dolo non avrebbe potuto ricavarsi dal contenuto dell'unica intercettazione di interesse (dialogo del 30 ottobre 2006). 18.2. Vizio della motivazione. Avrebbe dovuto essere concessa l'attenuante di cui all'art. 648, comma 2 cod.pen. e di quella di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod.pen., stante l'irrisorio valore del bene ricettato dal ricorrente, dovendo rimanere estranea a tale valutazione il complessivo danno subito dalla vittima per effetto della rapina. 18.3. Omessa motivazione in ordine alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Si dà atto che sono state depositate note di udienza, con le quali si eccepisce l'incompetenza per materia, essendo l'imputato minorenne all'epoca dei fatti. 19. PE PE. -Ricorso dell'avv. Infantino. 31 т 19.1. Violazione di legge per mancata correlazione tra accusa contestata e sentenza. Il ricorrente sarebbe stato condannato dal LE, sulla base delle intercettazioni, per avere svolto attività di esattore delle tangenti estorsive per conto del FR CE classe '78; condotta che non gli era stata contestata nel capo di imputazione, laddove era stata indicata, quale espressione di appartenenza alla cosca, l'attività di riciclaggio dei proventi delle attività delittuose, della quale, invece, non vi sarebbe traccia, nonostante il richiamo ad essa emergente dalla sentenza di appello. Tale richiamo, per la sua non aderenza ai dati processuali, del tutto assenti, configurerebbe un vizio di motivazione. 19.2. Vizio di motivazione per la pretermissione della argomentazione difensiva, assistita da produzione documentale, volta a provare che nella famiglia PE vi fossero più soggetti a nome ON, sicché non sarebbe stata sicura l'individuazione del ricorrente in uno dei figli di NI affiliati alla mafia da OP nella conversazione citata a fg. 7 del ricorso. 19.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla segnalata irrilevanza causale delle condotte del ricorrente rispetto ai fini dell'organizzazione nella quale egli sarebbe inserito, con incongruo richiamo ad altra parte della motivazione della sentenza relativa a PE MA ZI, mandata assolta dal medesimo reato. La Corte, inoltre, avrebbe tratto la prova della commissione da parte del ricorrente di condotte estorsive da elementi logici non certi, ricavati dalle conversazioni intercettate tra PE PE ed FR CE classe 1978 all'epoca detenuto (cfr. fg.10 del ricorso). Dalle argomentazioni di cui ai precedenti motivi conseguirebbe la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato. Dal quale, comunque, andrebbe esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod.pen. Sul punto, la Corte di Appello non avrebbe motivato, sicché non si potrebbe neanche valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo rispetto a tale aggravante. 19.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. 19.5. Violazione di legge sotto il profilo della condanna intervenuta pur in presenza di un ragionevole dubbio. Nell'interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi a firma dell'avv. Contestabile, a corredo del ricorso principale, volti a negare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod.pen.. 32 Sono state depositate anche note di udienza a firma dell'avv. NI Infantino. 20. PE US. 20.1. Violazione di legge. Il reato di furto aggravato di cui al capo 37 sarebbe prescritto. 20.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti rispetto alle aggravanti ed alla quantificazione degli aumenti per continuazione. 21. PE EL. 21.1. Violazione di legge, nullità della sentenza per effetto della nullità dell'ordinanza del 16.12.2014, ammissiva della testimonianza dell'avv. NI, inutilizzabilità di tali dichiarazioni perché lesive dei principi dagli artt. 24 e 111 Cost., coordinati con gli articoli 191, 197 e 526 cod. proc. pen.. L'avv. NI, come precedente difensore dell'imputato, aveva proposto appello avverso la sentenza del LE, diventando, prima della celebrazione del giudizio di secondo grado, collaboratore di giustizia e svelando, nel corso del suo esame reso alla Corte ex art. 210 cod. proc. pen., le ragioni dell'infondatezza dei motivi di appello da lui stesso redatti. Le dichiarazioni dell'avv. NI, rese in violazione del diritto di difesa e delle regole del contraddittorio e per questo inutilizzabili, avrebbero avuto effetto decisivo nella valutazione della Corte di Appello in ordine alla responsabilità dell'imputato, come indicato in ricorso con alcuni specifici richiami motivazionali alla sentenza impugnata (fgg.2 e 3 del ricorso); la quale, proprio in forza di tali sopravvenute dichiarazioni, avrebbe omesso l'esame dei motivi di appello. Nel caso di rigetto della eccezione, il ricorrente pone una questione di legittimità costituzionale dell'art. 197 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., nella parte in cui, limitando il divieto di testimonianza del difensore al solo caso in cui egli abbia svolto attività di investigazione difensiva, consente che questi possa deporre contro l'imputato una volta dismesso il mandato. 21.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato associativo mafioso di cui al capo 1. A) La Corte di Appello, pur riconnettendo efficacia dirompente alle dichiarazioni del NI, non avrebbe proceduto ad una valutazione adeguata dell'attendibilità intrinseca del medesimo ed in ordine alla presenza di riscontri esterni al suo racconto, invero mancanti. 33 he Errore valutativo reso ancor più grave dal fatto che le dichiarazioni del NI altro non sarebbero "che una sorta di riporto-deduzione tratta da quanto riferitogli da GA in prossimità della celebrazione del processo del 2012", come risulterebbe dalle pagine 796-798 della sentenza impugnata, richiamate a fg.17 del ricorso. B) Non sarebbe stata approfondita dalla Corte neanche la questione in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni di PE US, nonostante su di queste nulla avrebbe riferito il NI, tralasciando l'analisi di tutte le incongruenze segnalate con l'atto di appello, a proposito della genericità ed equivocità del suo narrato relativo al ricorrente, avente ad oggetto notizie molto datate nel tempo e non avendo avuto la collaboratrice alcun rapporto con l'imputato, che ella avrebbe visto in una sola occasione, non coinvolgendolo negli illeciti in fatti di estorsione e droga di pertinenza dell'organizzazione (nella quale, per suo dire, il ricorrente avrebbe avuto un ruolo "minore"), ed, anzi, precisando che gli interessi dell'imputato erano leciti, in quanto attinenti al campo dei trasporti. provenienti dalle Non soffermandosi su altri elementi contrastanti dichiarazioni della PE ed indicati a fg. 18 del ricorso. C) Identico trattamento sarebbe stato riservato dalla Corte alle dichiarazioni di CC LV, anch'esse date per buone senza alcuna verifica delle contrarie deduzioni difensive volte a minarne l'attendibilità. D) La Corte, adagiandosi sul racconto dell'avvocato NI, non si sarebbe confrontata con le deduzioni difensive in ordine all'impossibilità di identificare la persona del ricorrente in quel "EL" che aveva preso parte al summit mafioso succeduto all'omicidio TI, ritenuto elemento assai significativo per dimostrare la sussistenza del reato contestato. Tali deduzioni erano basate sulla ricostruzione della tempistica di quella riunione, posta a confronto con la permanenza del ricorrente in Calabria, secondo quanto dedotto in ricorso ai fgg. 20-28. 21.3. e 21.4. Violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6 cod.pen.. 21.5. Violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di intestazione fittizia di cui al capo 29. A) La Corte, anche in questo caso valorizzando la mera dichiarazione de relato dell'avv. NI senza peraltro compulsare la fonte di riferimento della notizia, non avrebbe tenuto in conto dell'assenza di un procedimento di prevenzione a carico del ricorrente e della mancanza di prova in ordine alla sua consapevolezza di incorrere in una misura cautelare personale o reale 34 he non di prevenzione, la quale l'avrebbe spinto a disfarsi delle autovetture indicate in imputazione intestandole fittiziamente a terzi. L'illogicità del costrutto motivazionale deriverebbe anche dal fatto che il ricorrente non si sarebbe privato di ben altri e più consistenti beni. 21.6. Mancanza di motivazione in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. 21.7. Mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. 22. PE AR. 22.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato associativo di cui al capo 1. A) Le dichiarazioni accusatorie di PE US, sorella della ricorrente, sarebbero rimaste prive di riscontri in ordine alla commissione da parte dell'imputata di condotte di rilevanza associativa, tanto non potendo ricavarsi dalle conversazioni intercettate valorizzate dalla Corte di Appello siccome riferibili esclusivamente alla vicenda estorsiva "AR" e non aventi connotati illeciti ed avendo la collaboratrice espressamente escluso che la ricorrente - svolgesse il ruolo di latrice di messaggi tra i familiari detenuti e gli altri componenti del sodalizio rimasti in libertà. conoscenza, dovutaNé avrebbe potuto essere valorizzata la mera all'ambiente familiare, del fatto che esistesse una cassa comune della cosca, alla quale ella, comunque, non avrebbe mai attinto. B) Avrebbero dovuto essere escluse le aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6 cod.pen.. C) La condotta, laddove ritenuta illecita, avrebbe dovuto qualificarsi ai sensi dell'art. 418 cod.pen., avendo la ricorrente agito nell'esclusivo interesse del FR CE classe 1984, così come risulterebbe dalie dichiarazioni di PE US. 22.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di estorsione di cui al capo 14 (vicenda AR) A) La vicenda non avrebbe avuto connotati estorsivi perché riconducibile ad un accordo privo di contenuti intimidatori tra PE CE classe 1984 e l'AR, relativo alla intestazione a quest'ultimo di un camion per svolgere la sua attività di impresa, alla quale sarebbero stati riconducibili i proventi che la ricorrente veicolava al FR, privi di connotati illeciti secondo quanto ricavabile dalle dichiarazioni di PE US. B) In ogni caso, la ricorrente di tale illiceità non sarebbe stata al corrente. C) L'eventuale illiceità del fatto avrebbe dovuto essere eventualmente ricondotta nell'alveo dell'art. 393 cod.pen.. 35 h D) Mancherebbe ogni prova sulla sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, contestualmente presenti al momento della minaccia all'AR, di quella dell'appartenenza alla mafia degli autori, non provata all'epoca del fatto e dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n.152 del 1991. 22.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo 36. La ricorrente, amministratrice formale della società fallita, sarebbe stata solo una testa di legno, circostanza che escluderebbe la sua responsabilità per la bancarotta per distrazione, commessa dal vero dominus che era il di lei padre PE LV. 22.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla individuazione del reato più grave, ingiustamente ritenuto in quello di cui all'art. 416-bis cod.pen., invece che in quello di estorsione aggravata dall'art. 7 legge n. 203 del 1991, con refluenze sul calcolo della pena base. Si censurano inoltre i criteri utilizzati per il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Nell'interesse della ricorrente sono stati depositati motivi nuovi, a corredo di quello di cui al ricorso principale, relativamente alla esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod.pen.. 23. PE CO. 23.1. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato associativo di cui al capo 1. La Corte avrebbe tratto il proprio convincimento esclusivamente dal contenuto di una intercettazione con il cugino CE classe 1984 e l'altro omonimo classe 1987 avente ad oggetto la vendetta da preordinare nej confronti di MI AS per l'omicidio TI - nella quale il ricorrente avrebbe assunto un ruolo passivo e dopo la quale non sarebbero emersi ulteriori elementi dimostrativi di intraneità, poiché quelli citati dalla Corte sarebbero in realtà riferibili solo al cugino PE CE classe 1987 ed il ricorrente non sarebbe stato attinto da dichiarazioni accusatorie di PE US. 23.2. Vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Si dà atto che sono state depositate note di udienza. 24. PE LV. Con due distinti ricorsi, dai contenuti in parte sovrapponibili, il ricorrente deduce: 36 h 24.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato associativo di cui al capo 1 (qualificato dalla Corte di Appello come semplice partecipazione). Lamenta il ricorrente che la Corte avrebbe travisato il significato di alcune risultanze: A) La questione "OS ER" avrebbe dovuto essere considerata scevra da significati mafiosi, come vicenda "perimetrabile solo all'interno della famiglia di PE LV" (intesa come famiglia di sangue) e di quella dei ER, come sarebbe stato dimostrato da alcune conversazioni intercettate segnalate in ricorso, laddove traspariva che non era mai stata seriamente presa in considerazione una "soluzione estrema", vale a dire l'eliminazione di OS ER, la quale minacciava i parenti per via del fatto che la cugina ER NG, moglie di PE LV, non aveva mantenuto la promessa di darle parte di una vincita al lotto;
B) Non sarebbe esistita una "cassa comune" della cosca, utilizzata per sostenere le spese legali degli associati, gli unici riferimenti probatori, lasciando dedurre aiuti economici di PE CE classe '78 (figlio di PE ON) al solo ricorrente e non ad altri sodali, in una logica che faceva capo esclusivamente ai rapporti di parentela intercorrenti tra i due;
C) il ricorrente non avrebbe proferito minacce nei confronti di terzi, come risulterebbe dalla deposizione del teste RO, direttore di banca (fg. 5 ricorso), essendo stata equivocato, in proposito, il tenore di altra conversazione citata ai fgg. 5 e 6 del ricorso, ove l'ipotizzata minaccia del ricorrente, veicolata dal figlio CE classe '84, non avrebbe comunque avuto alcun seguito;
D) non sarebbe stata utilizzata per gli interessi della cosca alcuna emittente radiofonica, come emergerebbe anche dall'assoluzione intervenuta in primo grado nei confronti del ricorrente per il reato di cui al capo 22 (intestazione fittizia della titolarità dell'emittente Radio Olimpia al coimputato RD PE); E) non emergerebbe alcun coinvolgimento del ricorrente in fatti di droga dai quali desumere la sua appartenenza al sodalizio mafioso;
F) PE LV era rimasto impregiudicato rispetto a tutte le precedenti indagini giudiziarie sulla cosca, non essendo stato chiamato in causa da nessun collaboratore di giustizia ed attinto da un qualunque sospetto di mafiosità; G) Si sarebbero ritenute attendibili le dichiarazioni di OS ER e PE US senza valutarne le incongruenze, i motivi di rancore della ER nei confronti del ricorrente, gli elementi a discarico;
37 h H) Non sarebbe stata valutata la qualificazione del fatto ai sensi degli artt. 110 e 416-bis cod.pen.; I) Non sarebbero sussistenti elementi concreti atti a sorreggere le ritenute aggravanti dell'uso delle armi e del reimpiego dei proventi illeciti del clan in attività economiche (art. 416-bis, commi 4 e 6 cod.pen.), che sarebbero state calcolate in spregio della norma di cui all'art. 63, comma 4 cod.pen.,; 24.2. Violazione di legge, vizio della motivazione e travisamento della prova quanto alla ritenuta sussistenza del reato di intestazione fittizia di beni di cui al capo 23, non avendo la Corte apprezzato le contraddizioni insanabili nelle quali sarebbe incorsa RI La RR ex moglie di PE CE classe '84 (figlio del ricorrente), supposta intestataria fittizia della ditta "Ilary trasporti" - nel raccontare i fatti, attraverso indicazioni antitetiche a quelle rese dal teste RO, direttore di banca, che la Corte di Appello non avrebbe apprezzato e che dimostravano l'assenza di coinvolgimento del ricorrente in questa vicenda e, comunque, sia la mancanza di capacità elusiva della operazione (stante il fatto che l'intestataria fittizia era nuora dell'imputato), la mancanza di metodo mafioso con conseguente prescrizione del reato. 24.3. Violazione di legge, travisamento della prova ed omessa motivazione quanto al reato di intestazione fittizia di beni di cui al capo 24, non essendo emersi elementi rivelatori del carattere fittizio dell'intestazione a Tirintino Daniela della ditta "Sport Shop" da parte del ricorrente e del suo apporto di capitali in tale iniziativa;
la ditta aveva, peraltro, operato per poco più di due mesi senza registrare significative movimentazioni economiche, sicché sarebbe stato da escludere il carattere offensivo della condotta;
il reato sarebbe prescritto stante il carattere istantaneo della condotta e l'impossibilità di calcolare la recidiva ex art. 157 cod.pen.. 24.4. Violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine al reato di intestazione fittizia a ER OS della ditta individuale omonima e di un conto corrente su cui operare (capo 28), essendosi prestata fede al narrato della ER, nonostante le contraddizioni ed il rancore di costei nei confronti dell'imputato, senza considerare l'emersione di elementi di contrasto rivenienti dalle dichiarazioni di PE US e del direttore di banca RO che dimostravano l'assenza di coinvolgimento del ricorrente o, in ogni caso, il fine di costituire una entità economica per il solo sostentamento della di lui famiglia di sangue, senza finalità elusive;
sarebbe insussistente anche l'aggravante del metodo mafioso, fondata sul mero stato soggettivo del direttore di banca RO, non valorizzabile, con conseguente estinzione del reato per prescrizione;
38 he 24.5. Violazione di legge, omessa motivazione e travisamento della prova in ordine al reato di corruzione dell'agente penitenziario DI Eligio (capo 35), non essendo emerso l'accordo illecito sinallagmatico tra il ricorrente, all'epoca detenuto e l'DI, consistente nella promessa di un interessamento del PE e dei suoi familiari per far ottenere alla moglie dell'DI un posto di lavoro, in cambio di vari favoritismi legati alla condizione carceraria del ricorrente;
alcune conversazioni citate ai fgg. 15 e 16 del ricorso, dimostrerebbero il disinteresse dell'imputato alla questione;
omessa motivazione in ordine ad una eventuale qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 319 quater, comma 2, cod.pen., con effetti sulla prescrizione e sul trattamento sanzionatorio, comunque da mitigare avuto riguardo all'esclusione dell'aggravante di cui all'art 7 D.L. n. 152 del 1991. 24.6. Violazione di legge e travisamento della prova in ordine al reato di bancarotta fraudolenta di cui al capo 36, costituita dalle dichiarazioni del curatore del fallimento della snc "Exclusive di PE AR & C." e da quelle della collaboratrice PE US, dalle quali non emergerebbe il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente (non potendosi utilizzare le dichiarazioni rese al curatore da PE AR), non sarebbe evincibile alcuna condotta distrattiva di beni dell'impresa e l'esistenza stessa di merce di magazzino sottratta alla procedura concorsuale;
in ogni caso, avrebbe dovuto configurarsi un'ipotesi di bancarotta preferenziale già prescritta;
si contesta anche, in radice, che il fallimento non avrebbe potuto essere dichiarato, trattandosi di piccola impresa. 24.7. Violazione di legge e travisamento della prova in ordine al reato di falso di cui al capo 50, non potendo desumersi il coinvolgimento del ricorrente dal solo ritrovamento di un certificato che attestava falsamente il suo rapporto di parentela con ON CO e dalle generiche affermazioni di PE US. in ordine al fatto che il padre volesse avere un colloquio in carcere proprio con il ON, per consentire il quale era stato confezionato il documento falso;
attesa la condizione carceraria del ricorrente, avrebbe al più potuto profilarsi il diverso reato di uso di atto falso;
mancherebbe anche l'aggravante della finalità di agevolare la cosca, fondata su congetture e la cui esclusione porterebbe a dover ritenere prescritto il reato. 24.8. Violazione di legge e travisamento della prova in ordine al reato cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 relativo alla detenzione di un panetto di hashish, di cui al capo 54; il capo di imputazione sarebbe generico nella indicazione delle condotte illecite;
la Corte avrebbe ribaltato il giudizio assolutorio di primo grado sulla base di una congetturale interpretazione del contenuto di una conversazione ambientale che non dava ragguagli sul fatto di reato, sull'epoca di sua commissione e sui colpevoli;
senza, pertanto, alcuna motivazione "rafforzata" 39 rispetto a quella adottata dal LE;
non vi sarebbe prova di spaccio, stante la modesta quantità della droga (gr.247,36); mancherebbe anche l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, fondato su dichiarazioni generiche di PE US, OS ER e CC LV, dalle quali non sarebbe stato possibile dedurre che le attività illecite nel campo degli stupefacenti, quand'anche riconducibili al ricorrente, fossero collegate a quelle del clan anziché autonome;
con il che, dovendosi escludere l'aggravante contestata e ricondurre il fatto all'ipotesi attenuata di cui all'art.73, comma 5, D.P.R. 309/90, il reato sarebbe prescritto;
sarebbe da attenuare anche il trattamento sanzionatorio. 24.9. Violazione di legge e vizio di motivazione sia in ordine all'aumento per la recidiva, che sarebbe stato effettuato fuori dai canoni di cui all'art. 63, comma 4, cod.pen., sia, più in generale, al trattamento sanzionatorio ed alla mancata riduzione di un terzo per il rito abbreviato, richiesto dopo le contestazioni suppletive, profilandosi, nel caso di non accoglimento del motivo, l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen.. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., già dedotta con i motivi di appello e non considerata dalla Corte. 25. PE EN. 25.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati in materia di armi di cui ai capi 4 e 9. A) Dal colloquio del 3 novembre del 2006 con il cugino PE CE classe 84, emergerebbe al più la mera conoscenza nell'imputato dell'esistenza dell'arma; egli non sarebbe identificabile da altra conversazione che si riferisce genericamente ad un "cugino"; il riferimento ad armi non sarebbe chiaro nella conversazione del 5 dicembre ed irrealistico sarebbe quanto raccontato dal ricorrente al cugino a proposito del fermo di polizia che aveva subito e dell'arma da lui detenuta e non scoperta dai carabinieri. 25.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di estorsione di cui al capo 15 e per quelli di rapina, estorsione e porto di coltello di cui al capo 41. A) La Corte non avrebbe valorizzato la smentita al contenuto delle intercettazioni proveniente dalla parte offesa estorta di cui al capo 15 (SE PE), che aveva dichiarato finanche di non conoscere il ricorrente. Non vi sarebbe stato, nel compimento dell'estorsione sub capo 15 l'utilizzo di metodo mafioso, con consequenziale esclusione della contestata aggravante. B) Quanto al capo 41, sarebbe del tutto inaffidabile il narrato della persona offesa (RI PE). 25.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato associativo di cui al capo 1. 40 Il ricorrente non sarebbe mai stato attinto da altre indagini. Non sarebbero attendibili le dichiarazioni accusatorie di PE US e CC LV, sia intrinsecamente che quanto ai riscontri esterni. Le frequentazioni indizianti avrebbero causa nei rapporti familiari con gli altri imputati. 25.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 26. LL AL. 26.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato associativo di cui al capo 1. A) La Corte, al fine di ritenere sussistente la condotta associativa del ricorrente, avrebbe incongruamente valorizzato le prove relative alla vicenda della tentata estorsione di cui al capo 16 dell'imputazione (quella ai paninari, questione MP, nella quale il ricorrente si sarebbe recato insieme al UC per richiedere ai MP la tangente estorsiva), pur non essendo tale reato contestato al LL ed essendo quella l'unica espressione rappresentativa del presunto controllo del territorio milanese cui si riferisce l'imputazione sub capo 1, che non avrebbe potuto elevarsi a prova della fattispecie associativa. L'avere utilizzato prove relative ad altro reato, rispetto a quello contestato, avrebbe violato le prerogative difensive, rivenienti anche dalla indeterminatezza del capo di imputazione, "al limite della nullità" (fg.6 ricorso). Non sarebbero emerse altre condotte del LL rilevanti per la prova del reato contestato. A1) Il tentativo estorsivo di cui al capo 16 sarebbe un fatto del tutto isolato, come dimostrato dalle intercettazioni che documentavano il rifiuto di UC DI di esaudire altre pressioni del ER e quello del ricorrente a farsene latore. La richiesta del UC al MP, esternata in quella unica occasione alla quale anche il LL avrebbe partecipato, non aveva causale estorsiva, come proprio la sua unicità farebbe dedurre, anche tenuto conto che l'azione non si sarebbe ripetuta neanche dopo il viaggio in Calabria del UC e del LL, che avrebbe dovuto legittimare il UC nel ruolo di esattore presso il MP;
soggetto dalla caratura criminale tale da rendere inverosimile l'ipotesi che potesse essere vittima di una estorsione. Peraltro, la stessa sentenza di appello avrebbe affermato che altri crediti di ER verso terzi soggetti potessero avere causali differenti da quella estorsiva, sia pure illecite, tenuto conto che il ER era ampiamente inserito nel traffico di sostanze stupefacenti. 41 m Senza spiegare la ragione per la quale anche la richiesta del UC non potesse avere quella causale. A2) DI UC sarebbe stato vittima di una intimidazione, che il ricorrente aveva portato a conoscenza del ER: tale episodio dimostrerebbe l'estraneità del UC al consorzio mafioso e, di conseguenza, quella del LL, stante l'inscindibilità delle due posizioni. A3) La spedizione in Calabria del UC e del LL sarebbe stata dovuta non al fatto che entrambi erano intranei al sodalizio ma alla necessità per il UC, dopo aver subito le intimidazioni, di risolvere la questione con l'aiuto del ER e chiarendo la cosa anche con PE CE classe 1984, che di quelle intimidazioni era al corrente e le avrebbe avallate, stante il rapporto di ostilità che egli vantava con il UC, ammesso dalla stessa Corte di Appello ma che comproverebbe, secondo il ricorrente, l'estraneità del UC e del LL all'associazione. A4) DI UC non sarebbe stato in società con il ER nella gestione della sua attività di vendita di panini e non corrispondeva a questi i propri guadagni. Egli, inoltre, era proprietario esclusivo del camion con il quale svolgeva la sua attività come dimostrato dal fatto di volerlo vendere. A5) Non avrebbe rilievo la circostanza che UC spendesse il nome dei PE per svolgere la sua attività, come affermato da PE CE classe 84. A6) UC aveva dismesso l'attività poco tempo dopo i fatti processuali, andando via dall'Italia, a dimostrazione della sua autonomia ed estraneità alla cosca, estendibile al LL. A7) Il fatto che dopo la partenza del UC il camion fosse stato lasciato nella disponibilità di altri due coimputati, non rileverebbe quale prova della riconducibilità dell'attività e del camion al ER, posto che costoro erano stati assolti (si tratta di RA e IE) ed il ER si sarebbe del tutto disinteressato della cosa. A8) dopo la partenza dall'Italia del UC, nessun dato processuale avrebbe avuto riguardo al LL, a conforto della sua estraneità al sodalizio. A9) Nella ricostruzione dell'episodio "questione MP" le due sentenze di merito non convergerebbero. B) La Corte di Appello avrebbe svalutato l'incidenza delle dichiarazioni di PE US, che aveva escluso che LL fosse inserito all'interno della cosca PE, così da corroborare l'assunto che, a tutto concedere, le attività illecite milanesi del ER e dei suoi accoliti sarebbero state scollegate rispetto all'alveo mafioso dei PE. C) La discesa del ricorrente a OSrno sarebbe valsa a "dirimere possibili contrasti parentali ma non certo a ricevere ordini o direttive". 42 26.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6 cod.pen.. 26.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Nell'interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi, a corredo di quelli di cui al ricorso principale. 27. LE LV. 27.1. Illegittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1, lett. d) e 200 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui, da un lato, limitando il divieto di testimonianza del difensore al solo caso in cui egli abbia svolto attività di investigazione difensiva, consente che questi possa deporre contro l'imputato una volta dismesso il mandato;
dall'altro, rimette alla sola discrezionalità dell'avvocato la facoltà di avvalersi del segreto professionale. La questione è sovrapponibile a quella posta dal ricorrente PE EL con il primo motivo di ricorso, cui si rinvia, avendo ad oggetto le dichiarazioni dell'avv. IO NI, ex difensore del PE, rese nel dibattimento di secondo grado. 27.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine al reato di intestazione fittizia di beni di cui al capo 29. A) La Corte di Appello avrebbe prestato fede alle dichiarazioni rese da PE US utili a dimostrare in capo al concorrente PE EL che egli - sapesse dell'imminenza di una misura cautelare a suo carico senza un adeguato vaglio dell'attendibilità intrinseca della collaboratrice di giustizia. Inoltre, tali dichiarazioni, ancorando la conoscenza in PE EL delle indagini a suo carico nell'estate del 2009, rende illogica la tesi sostenuta dalla Corte di Appello in ordine al carattere simulato della vendita delle autovetture nell'aprile del 2010, come da contestazione, rendendo più ragionevole l'assunto, già fatto proprio dal LE, secondo cui, al contrario, le vendite fossero autentiche ed il PE volesse liquidare la sua attività commerciale come concessionario d'auto per ottenere contanti, più facilmente utilizzabili durante il suo stato di latitanza che di lì a poco avrebbe intrapreso. Il che spiegherebbe anche la mancanza di contabilizzazione delle vendite e la loro antieconomicità. B) Le dichiarazioni rese da IO NI, al dibattimento d'appello, utilizzate dalla Corte, non scalfirebbero la ricostruzione operata dal ricorrente al precedente punto, trattandosi di dichiarazione de relato da una fonte terza (RA NI), non adeguatamente vagliata dalla sentenza impugnata. 43 hu C) Il ricorrente, attraverso un capitolato difensivo sintetizzato a fg. 15 del ricorso, avrebbe dimostrato l'autenticità dell'acquisto dell'auto dal PE, del tutto trascurato dalla Corte, che aveva fatto affidamento sulle dichiarazioni del NI, travisandone il contenuto in ordine alla genuinità dei pagamenti effettuati dal ricorrente al PE per l'acquisto di una autovettura. D) La sentenza impugnata avrebbe omesso di esaminare la sussistenza del dolo in capo al ricorrente, che ben avrebbe potuto escludersi indipendentemente dalla situazione soggettiva del dante causa PE EL. 28. RA CO Ricorso dell'avv. Novella 28.1. Motivo identico a quello di TU ND, TU NI e NE RO su nullità della perizia MA. 28.2. Motivo identico a quello di TU ND, NE RO e TA MA su nullità ordinanze ammissive di attività integrativa di indagine. 28.3. Motivo sovrapponibile a quello di TU NI su attendibilità intrinseca PE US, per due volte messa in discussione dalla Suprema Corte in sede cautelare e priva di riscontri con riguardo alla specifica posizione del ricorrente;
censura che si interseca con quella volta a rappresentare l'inattendibilità di CC LV (fgg. 18-26 del ricorso). 28.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato associativo di cui al capo 1. A) Le intercettazioni dei colloqui carcerari di CE PE classe 1978 con i propri familiari non sarebbero valorizzabili per la loro difficile comprensione, già attestata dalla Suprema Corte in sede cautelare (fg.32 ricorso), non potendo riconnettersi significato esclusivamente all'uso di un linguaggio criptico, utilizzato dagli interlocutori anche per discutere di argomenti leciti, come ammesso dalla stessa Corte di Appello con riguardo ad altri dialoghi (fg.39 ricorso). B) La sentenza sarebbe illogica nella parte in cui avrebbe valorizzato le stesse conversazioni intercettate per giungere ad opposte conclusioni quanto alla responsabilità dei fratelli RA, assolvendo NC e condannando CO, nonostante gli stessi avessero posizioni identiche, come identici erano gli argomenti trattati nei dialoghi, relativi ad "assegni e cambiali" che i RA, nell'ambito della loro attività di gestione di un distributore di benzina, avrebbero trasformato in denaro contante su input di PE CE classe 1978. La Corte non avrebbe neanche verificato se tali operazioni di cambio titoli con contante si fossero effettivamente verificate e se avessero avuto ad oggetto attività illecite (fgg.35-37 ricorso). 44 C) Non potrebbe essere valorizzato il dialogo del 30.12.2008 nel quale il PE CE classe '78 si sarebbe limitato a dire: "CO RA è amico mio", non rivelando tale asserzione l'appartenenza alla cosca del ricorrente. Del pari, il colloquio del 23.1.2009 non sarebbe chiaro nel riferimento all'imputato, da parte di PE CE classe '78 come persona con la quale il suo interlocutore del dialogo (LL NI) avrebbe potuto "chiudere gli occhi" (fgg.37,38). D) Sarebbe rilevante la circostanza che al ricorrente non sia stata contestata alcuna specifica ipotesi di ricettazione o riciclaggio. E) si deduce mancanza di motivazione in ordine a specifiche censure indicate nell'atto di appello a proposito della presenza di riscontri negativi alle dichiarazioni di CC, idonei a minare l'attendibilità delle sue dichiarazioni, anche sotto il profilo intrinseco (fg-49-55) e la capacità di fungere da riscontro alle dichiarazioni di US PE. Anche quest'ultima sarebbe inattendibile, per il fatto di avere ascoltato quanto dichiarato in udienza dal CC ed avendo reso dichiarazioni assai generiche e non verificate sul conto del ricorrente, anche con riguardo al ruolo di cambio assegni effettuato in una occasione nei confronti della medesima PE;
costei si sarebbe limitata in fin dei conti a dire che il RA era soggetto a disposizione" del cugino CE PE classe 1978, locuzione scevra di significati mafiosi e comunque vaga (fgg.55-59). 28.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6 cod.pen.. 28.6. Violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'aumento per la recidiva, al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. 28.7. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili. - Ricorso dell'avv. Contestabile Il ricorso è sovrapponibile al precedente, sottolineando ulteriormente che: -Il fatto sarebbe diverso da come contestato, rientrando semmai nella fattispecie di riciclaggio. Nell'interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi, a corredo di quelli di cui al ricorso principale. 29. RA PE. 29.1. Vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di intestazione fittizia di beni di cui al capo 29, in ordine al quale l'imputato era stato assolto dal LE. 45 hi A) La Corte avrebbe valorizzato la sproporzione tra i redditi dichiarati dal ricorrente e gli acquisti delle tre autovetture dal PE EL, senza considerare che il RA aveva provato altri acquisti reali da altre ditte che nulla avevano a che vedere con il PE EL pur in assenza di proporzione con i redditi dichiarati. B) L'acquisto non sarebbe stato in perdita per l'apparente venditore, così come aveva ritenuto il LE, mentre la Corte di Appello, nel giungere a conclusione opposta, avrebbe travisato dati documentali processualmente acquisiti (fg.4 del ricorso). C) La motivazione sarebbe del tutto apodittica nella parte in cui ha lumeggiato un rapporto di contiguità tra RA e la cosca PE, così da ricavarne la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente, deducendolo da un rapporto di parentela (la madre del RA è cugina di PE EL) e da un unico incontro documentato tra i due avvenuto due anni prima dei fatti. D) L'assenza di supporto contabile delle operazioni avrebbe semmai dovuto indurre la Corte, sul piano logico, ad opposte conclusioni. E) L'affidamento della Corte alle dichiarazioni di NI IO sarebbe avvenuto in violazione della regola che prevede la necessità del riscontro esterno ai fini di conferire valore di piena prova alle dichiarazioni di un soggetto esaminato ex art. 210 cod. proc. pen., del quale, comunque, occorreva saggiare anche l'attendibilità intrinseca. 29.2. Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 30. US FE SE. 30.1 Il motivo è sovrapponibile a quello del ricorrente LE LV, cui si rinvia. 30.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputata per il reato di intestazione fittizia di beni di cui al capo 29. A) e B) Censure identiche a quelle del ricorrente LE LV quanto alle incongruenze delle dichiarazioni di PE US e di quelle di NI IO. C) La ricorrente avrebbe provato per documenti di avere la capienza economica per effettuare l'acquisto dell'autovettura dal PE EL (cfr. fg. 16 del ricorso), circostanza del tutto trascurata dalla Corte di Appello. D) Censura identica a quella del ricorrente LE LV quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico. 46 In 30.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 31. RI NG. 31.1. Il motivo è sovrapponibile a quello dei ricorrenti LE LV e US FE SE. 31.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputata per il reati di intestazione fittizia di beni di cui al capo 29, per il quale la ricorrente era stata assolta dal LE. A) e B) Censure identiche a quelle dei ricorrenti LE LV e US FE SE quanto alle incongruenze delle dichiarazioni di PE US e di quelle di NI IO. C) La ricorrente avrebbe provato per documenti di avere acquistato regolarmente la vettura dal PE, con risorse provenienti dal marito e dal padre (cfr. fg. 15 del ricorso), circostanza del tutto trascurata dalla Corte di Appello, che si è affidata alle dichiarazioni del NI, nonostante le stesse fossero prive di elementi di conferma e provenissero de relato da soggetto non sottoposto ad alcun vaglio da parte della Corte (fgg.16 e 17 del ricorso). D) Censura identica a quella dei ricorrenti LE e US FE quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico. 31.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento concessione delle circostanzesanzionatorio ed alla mancata attenuanti generiche. 32. TA MA. Ricorso a firma della stessa imputata: 32.1. Motivo identico a quello di TU ND, TU NI, NE RO e RA CO su nullità della perizia MA. 32.2. Motivo identico a quello di TU ND, TU NI, NE RO e RA CO su nullità ordinanze ammissive di attività integrativa di indagine. 32.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputata per il reato associativo di cui al capo 1. A) La Corte avrebbe basato il proprio convincimento esclusivamente sul contenuto delle intercettazioni relative ai colloqui in carcere tra la ricorrente e PE CE classe 1978, del quale la TA era all'epoca fidanzata e poi sarebbe divenuta coniuge. 47 he A1) Nel motivo di ricorso, parzialmente sovrapponibile a quello di NE RO, si censura il "criterio di valutazione delle conversazioni intercettate", laddove è stato ritenuto dalla Corte che i dialoghi avessero avuto ad oggetto, anche per le modalità di comunicazione utilizzate (linguaggio criptico, uso del labiale, colloquio ravvicinatissimo, ecc.), attività estorsive mafiose e direttive impartite alla ricorrente inerenti la loro cura, con particolare riferimento all'esazione dei "canoni", come sarebbe stato confermato dalla sentenza di condanna del PE CE classe 1978 nell'ambito di separato procedimento celebratosi con il rito abbreviato e del quale la Corte ha acquisito agli atti la sentenza nel frattempo divenuta irrevocabile (fg.12 del ricorso). Al contrario, secondo la ricorrente, i colloqui sarebbero "poco chiari e non evocativi di attività illecite", mai accertate nella loro compiutezza e nelle loro modalità, senza che dalla mera cripticità del linguaggio avrebbe potuto dedursi prova certa di responsabilità, anche tenuto conto del fatto che la medesima tipologia di comunicazione era stata utilizzata quando i dialoghi avevano avuto ad oggetto argomenti leciti;
nessuna direttiva sarebbe stata impartita né, tantomeno, eseguita e, comunque, la condotta della ricorrente alcun vantaggio concreto avrebbe apportato al sodalizio mafioso, essendo priva di efficienza causale rispetto agli interessi della cosca. Più in particolare, la ricorrente segnala (ai fgg. 20-34 del ricorso), una serie di colloqui nei quali sarebbe evidente il travisamento della prova in cui è incorsa la Corte di Appello: nel colloquio del 23.12.2008, la ricorrente sarebbe rimasta silente, salvo che per una battuta insignificante, al cospetto di altri familiari del PE con i quali questi avrebbe interloquito su oggetti leciti;
nel colloquio del 24.12.2008, il PE non avrebbe impartito alcuna direttiva illecita alla ricorrente, anche tenuto conto del fatto che gli interlocutori parlavano di cose lecite, utilizzando anche in quel caso un linguaggio criptico, a dimostrazione della non significatività di questo dato;
nelle conversazioni del 9.1.2009, 3.2.2009, 10.3.2009 e 20.3.2009, emergerebbe altra condotta della ricorrente, non contestatale nella imputazione, relativa alla acquisizione di somme dalla cosca per il sostentamento del fidanzato;
condotta, comunque, priva di connotati mafiosi in termini di contributo, non evidenziando la partecipazione della ricorrente a spartizioni di profitti illeciti del sodalizio;
piuttosto, le conversazioni avrebbero dovuto essere interpretate nel senso che il PE si sarebbe preoccupato delle condizioni economiche della ricorrente;
48 nei dialoghi del 16.1.2009 e 27.2.2009, non si evincerebbe alcuna direttiva impartita dal PE alla TA, rimasta silente in presenza del cognato PE PE, chiamata solo a ricordargli delle cose (come confermato dal teste di polizia giudiziaria Ceccagnoli) e non a fare da "postina"; la mera conoscenza del contenuto di dialoghi tra i germani PE, in ipotesi aventi ad oggetto attività illecite, non sarebbe elemento utile ai fini della prova del reato contestato, così come contraddittoriamente affermato dalla stessa Corte di Appello con riguardo ad altri coimputati;
nel colloquio del 20.1.2009, nessuna direttiva illecita da veicolare al FR PE sarebbe stata impartita da PE CE alla ricorrente, con la quale questi discuteva di cose lecite ed in particolare della linea difensiva del PE, come affermato in via dubitativa dalla stessa Corte, anche con riguardo ad altro argomento della stessa conversazione e siccome desumibile da altro dialogo del 3.4.2009; A2) Inoltre, la celebrazione del diverso procedimento a carico del PE con rito abbreviato, avrebbe dovuto impedire alla Corte di trarre da quella sentenza elementi di conferma all'assunto accusatorio, avuto riguardo alla diversa piattaforma probatoria scaturita dall'indagine dibattimentale effettuata in questo processo, con particolare riguardo ai riferimenti captati a somme di danaro, che avrebbero avuto quale fonte lecita la gestione da parte del PE di una squadra di calcio non inquinata da condotte mafiose nei confronti di terzi, come documentato attraverso una serie di testimonianze il cui contenuto è stato ingiustamente svalorizzato dalla Corte e di beni di - famiglia lecitamente acquisiti, come provato da consulenze di parte anch'esse non tenute nella debita considerazione dalla sentenza impugnata. In ogni caso, la Corte non avrebbe offerto alcun ragguaglio sugli elementi esterni necessari per validare il contenuto di quella diversa decisione, ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 238-bis stesso codice. A3) La Corte avrebbe ignorato prove decisive, seppur negative, a favore della ricorrente. In primo luogo, l'assenza di dichiarazioni a suo carico provenienti dai tre collaboratori di giustizia PE US, ER OS e CC LV. In secondo luogo, l'assenza di elementi tratti dalle migliaia di intercettazioni delle sue utenze. A4) La Corte avrebbe trascurato di focalizzare anche l'elemento soggettivo del reato, tenuto conto della giovane età della ricorrente e del suo stato di incensuratezza e della eventuale attività di "postina" svolta solo tra il PE 49 h CE ed il di lui FR PE PE, ad avvalorare il fatto che potesse trattarsi solo di vicende personali o che, comunque, ciò avrebbe potuto essere stato ritenuto dalla ricorrente, solo marginalmente coinvolta nella vicenda per espressa considerazione della stessa Corte, che a questo ruolo defilato riconnetteva la concessione delle circostanze attenuanti generiche. 32.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 416-bis cod.pen., anziché ex art. 378 cod.pen., tenuto conto che, a tutto concedere, l'imputata avrebbe offerto ausilio al solo PE CE classe 1978, nell'esclusivo interesse di costui per attività ridondanti solo sulla sua sfera personale e non su quella della cosca, segnatamente in ordine alla strategia difensiva per l'accusa del sequestro di persona della stessa TA contestata al PE. 32.5. e 32.6. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6 cod.pen., anche con riguardo allo stato soggettivo della ricorrente. 32.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti. 32.8. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al risarcimento del danno alle parti civili. - Ricorso dell'avv. D'Ascola Il ricorso contiene argomentazioni sovrapponibili a quelli del ricorso dell'interessata, richiamando anche, a sostegno di quelle ragioni, la pronuncia di questa Corte emessa in sede cautelare nei confronti della ricorrente (n. 3141 del 2011). Si dà atto che sono stati depositati motivi nuovi. 33. AR NI. - Ricorso dell'avv. Morace 33.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato associativo di cui al capo 1. A) La Corte non avrebbe dovuto valorizzare la circostanza che il ricorrente, in quanto soggetto con un buon livello di istruzione e legato da rapporti di parentela o di intima amicizia con alcuni esponenti della famiglia PE, avesse avuto contatti con i difensori di fiducia di tali soggetti, mediando loro le linee difensive da assumere nei processi a carico della cosca;
senza, tuttavia, mai debordare in attività illecite e di rilevanza associativa (del resto non ascritte neanche agli avvocati dei PE) e, dunque, rimanendo 50 m nell'ambito del consueto e lecito aiuto avente causa nel rapporto di parentela o di amicizia con alcuni coimputati e nel fatto che egli fosse capace di interloquire in modo "tecnico" con gli avvocati. B) Nel senso prima delineato avrebbero dovuto essere interpretate le dichiarazioni di PE US, che altro non avrebbe detto se non che il AR esercitava questo ruolo di collante tra PE ON, PE CE, ER PE ed i loro legali, senza tratteggiare attività illecite commesse dal ricorrente. Del pari, non avrebbero dovuto essere valorizzate le dichiarazioni del collaborante CC, avendone la Corte travisato il significato ritenendo che contenessero una indicazione circa l'intraneità del ricorrente alla cosca, costituita dal fatto che CC, la maggior parte delle volte in cui doveva parlare con CE PE classe 1978, si metteva prima in contatto con AR che procurava l'incontro; invece, secondo il ricorrente, dal narrato del collaborante - peraltro privo di riscontro e contraddittorio sul punto segnalato come indicato a fg.25 del ricorso - sarebbe emerso, semmai, che AR non partecipava ad incontri e decisioni di interesse associativo (fg.
9-11 del ricorso). C) Di nessuna rilevanza ai fini della prova del reato contestato sarebbe l'interessamento del ricorrente per il matrimonio di CE PE classe 1978, tratto da una intercettazione trasfusa a fg. 16 del ricorso;
laddove emerge che il AR si sarebbe limitato ad occuparsi di questioni meramente "burocratiche", sempre nell'ottica prima segnalata del suo rapporto personale di amicizia con PE CE classe '78, senza addentrarsi in attività che potevano rimandare ad un suo ruolo mafioso anche in ragione delle massime di esperienza (fare gli inviti, decidere i posti a tavola), così come hanno ritenuto giudici di merito travisando le prove e dando, comunque, per scontato il fatto, invece indimostrato, che a quella cerimonia dovessero prender parte soggetti mafiosi. D) Tutte le attività di ausilio del ricorrente, avrebbero avuto ad oggetto banali esigenze di vita quotidiana dei coimputati suoi parenti o amici, di nessuna rilevanza associativa e sempre e solo attinenti necessità individuali dei singoli e non del gruppo (come nel caso del matrimonio prima descritto, ovvero per l'acquisto di una Play Station, ovvero per prendere appuntamento per una visita medica). E) Le intercettazioni di conversazioni - alle quali il ricorrente, salvo qualche eccezione, non partecipa non avrebbero contenuto probatorio rilevante, - anzi proverebbero, attesa la loro quantità ed estensione nel tempo, che mai il AR avrebbe compiuto condotte di rilevanza associativa, come la difesa 51 при aveva segnalato con i motivi di appello senza ricevere alcuna risposta nella sentenza impugnata. F) Mancherebbe la prova, secondo ricorrente, anche della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, aspetto sul quale la Corte di Appello non si sarebbe minimamente soffermata e che non può essere implicitamente desunto da un singolo episodio quand'anche significativo di mera conoscenza "passiva" di circostanze di rilevanza mafiosa (il riferimento in ricorso è alla "vicenda della cassa comune", fg.27). 33.2. e 33.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6 cod.pen.. 33.4. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di frode sportiva di cui al capo 43. La Corte avrebbe tratto il proprio convincimento valorizzando il contenuto di intercettazioni nelle quali il AR dialogava sull'argomento oggetto del reato (l'aver truccato l'esito di una partita di calcio della squadra del OSrno della quale era presidente), senza, invero, delineare le condotte illecite che il ricorrente avrebbe commesso e senza confutare con specifiche argomentazioni le testimonianze addotte dalla difesa a prova contraria, troppo genericamente liquidate come inattendibili. Invero, nulla avrebbe potuto far escludere che il reato fosse stato commesso dai giocatori o da altri ma non dal AR in quanto dirigente, che ne avrebbe avuto solo, anche in questo caso, una mera conoscenza;
ipotesi alternativa non vagliata dalla Corte nonostante l'espressa indicazione nell'atto di appello. 33.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della diminuente per il rito abbreviato, il cui accesso il LE aveva erroneamente negato al ricorrente nonostante il Pubblico ministero avesse modificato, ex art. 516 cod. proc. pen., l'imputazione di cui al capo 1, inserendovi altro segmento della condotta di cui all'art. 416-bis cod.pen. (fgg.40-48 del ricorso); decisione, ribadita dalla Corte, emessa in primo grado in data antecedente alla sentenza n. 273 del 5 dicembre 2014 della Corte Costituzionale, che consentirebbe tale facoltà. A nulla varrebbe, sotto l'invocato profilo, che la richiesta di accesso al rito alternativo, formulata dall'imputato dopo la modifica della imputazione sub capo 1), avesse compreso anche il reato di frode sportiva, potendo la Corte restringere l'accesso al rito solo con riguardo al reato di associazione mafiosa. Né si sarebbe potuto pretendere che l'imputato optasse per il rito abbreviato solo con riferimento al reato di cui al capo 1), così perdendo il beneficio 52 G connesso alla riconosciuta continuazione tra tale reato e quello di cui al capo 43. 33.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. - Motivi nuovi a firma dell'avv.Rampioni. 33.7. Si insiste sui motivi di ricorso volti a censurare l'affermazione di responsabilità per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa. Sottolineando che la Corte di Appello avrebbe eluso le censure poste dal difensore con le "note di udienza" illustrative della discussione finale allegate ai motivi nuovi, a proposito del "preteso contributo stabile e continuativo" offerto dal ricorrente alla cosca PE. 33.8. Si insiste nel quinto motivo di ricorso principale relativo alla mancata concessione della diminuente per il rito abbreviato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Occorre premettere alcuni rilievi utili a giustificare le motivazioni adottate da questa Corte con riguardo ad argomenti comuni a molti ricorrenti.
1.1. Si avrà modo di apprezzare ripetutamente il richiamo alla circostanza che la maggior parte degli imputati è stata ritenuta responsabile delle condotte di reato con giudizio conforme nel primo e secondo grado di merito. La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2^, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3^, n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615). Si osserva, ancora, che la doppia conformità della decisione di condanna dell'imputato, ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento della prova. E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, che tale vizio può essere dedotto con il ricorso, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo 53 In giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi;
Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine).
1.2. In molti casi, come si vedrà, le deduzioni dei ricorrenti sono state considerate inammissibili perché di merito. Secondo la sempre efficace decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un - logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze (Cass. Sez. Un. sent. n. 24 del 24.11.1999 dep. 16.12.1999 rv 214794).
1.3.1. I ricorrenti chiamati a rispondere del reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., hanno contestato la rispondenza al modello legale della motivazione di condanna;
sostenendo la tesi che ai fini di ritenere sussistente la partecipazione ad una associazione mafiosa, non sarebbe bastevole la mera indicazione di disponibilità al sodalizio o la indicazione della qualità formale di affiliato, laddove, per usare le parole di un recente approdo giurisprudenziale, "alle stesse non si correli la realizzazione di un qualsivoglia “apporto" alla vita dell'associazione, idoneo a far ritenere che il soggetto si sia inserito nel sodalizio in modo stabile e pienamente consapevole" (Sez. 6, n. 46070 del 21/07/2015, Alcaro, Rv. 265536).
1.3.2. Per la verità, anche la più rigorosa prospettiva fin qui adottata in sede di legittimità, a cominciare dalla sentenza citata - che si limita a indicare come la sola indicazione statica di appartenenza non "e"" ma soltanto "può" essere non è mai giunta ad escludere radicalmente che anche la semplice insufficiente- assunzione di una qualifica formale in seno alla organizzazione mafiosa (come quella, per esempio, di "uomo d'onore", per rimanere alla più celebre) possa bastare per giungere ad un giudizio di colpevolezza, rimettendo, quindi, la definitiva soluzione alla specifica valutazione dei singoli casi concreti. 54 M Infatti, per citare altra massima recente che non contraddice la precedente, l'assunzione di una carica formale può essere sufficiente a giustificare la condanna quando sia dimostrato che il soggetto sia rimasto quantomeno a disposizione del sodalizio, "assicurando, con una presenza anche solo passiva, l'incremento del numero dei soggetti disposti ad agire per le finalità dell'associazione" (Sez. 5, n. 50864 del 03/11/2016, Monteleone, Rv. 268445).
1.3.3. Deve ritenersi pacifico che non occorra la commissione di reati-fine e neanche la loro formale contestazione affiancata a quella del reato associativo (Sez. 5, n. 49793 del 05/06/2013, Spagnolo, Rv. 257826). Ma quando, al contrario, sia stata provata la realizzazione di reati-fine, ciò è ritenuto un indice sintomatico di appartenenza, dal momento che, per restare alla prima sentenza citata, essa costituisce certamente un "apporto alla vita dell'associazione"; anzi, è il caso di aggiungere, l'apporto più qualificato, specifico e significativo che sia dato riscontrare empiricamente.
1.3.4. Tuttavia, tale questione teorica, che molti degli odierni ricorrenti hanno posto anche sollecitando la sua rimessione alle Sezioni Unite non ha rilevanza - concreta in questo processo. Dal momento che, come si avrà modo di sottolineare analizzando le singole posizioni, dei 24 imputati interessati all'argomento perché condannati per il reato associativo mafioso di cui al capo 1 della imputazione soltanto US PE non ha dedotto motivi volti a negare la sua responsabilità per tale reato, avendo deciso di collaborare con la giustizia nessuno è stato ritenuto responsabile di appartenenza alla articolazione della 'ndrangheta calabrese denominata "cosca PE" sulla base della sola indicazione di disponibilità a tale sodalizio ("è soggetto a disposizione" o simili) o di generica intraneità ad esso ("fa parte della famiglia" o simili). In tutti casi, come si vedrà, i giudici di merito hanno messo in luce specifiche condotte di rilevanza mafiosa - parecchie volte costituenti finanche autonomi reati fine sempre contraddistinte dal fatto di possedere un'utilità concreta per "la vita dell'associazione" e non solo per gli interessi di un singolo associato. A queste condotte concrete si è aggiunta, nella maggior parte dei casi, l'indicazione di disponibilità o di appartenenza del soggetto all'organizzazione di cui prima si diceva, proveniente dai collaboratori di giustizia e posta a completamento della prova, oltre che per una migliore comprensione delle specifiche vicende emerse attraverso altre fonti.
1.4.1. Non è stata contestata dai ricorrenti l'esistenza della "cosca PE", già provata nell'ambito di altri procedimenti penali segnalati dai giudici di merito, confluiti in pronunce definitive. Si veda, al riguardo, la dettagliata ricostruzione storica offerta dal LE ai fgg. 180 e segg. della sentenza di primo grado, 55 m anche per ciò che concerne l'assoluto rilievo di tale cosca nell'ambito della 'ndrangheta calabrese, non fosse altro che per il fatto di essere radicata nel territorio di OSrno, considerato forse il più rilevante e strategico dal punto di vista "interno" di tale potente associazione criminale, tanto da essere definito da interlocutori qualificatissimi come "la mamma" o "il centro" di tutto. Successivamente alla emissione della sentenza di primo grado, come sottolineato più volte dalla Corte di Appello, è, peraltro, divenuta definitiva anche la sentenza emessa nel procedimento parallelo al presente, celebratosi con il rito abbreviato e conclusosi con la condanna irrevocabile di PE CE classe 1978, detto ST (figlio dell'odierno ricorrente e capoclan PE ON) e di PE EN classe 1959, FR del medesimo ON, per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., quali esponenti di primissimo piano dell'articolazione mafiosa di cui si discute (sentenza della Corte di cassazione del 10 luglio del 2014, acquisita agli atti di questo processo).
1.4.2. Quanto alla concreta operatività di tale sodalizio nel periodo di interesse dell'odierna contestazione - che scolpisce fatti avvenuti per lo più nel 2006-2007, estensione fino all'aprile del 2011, come indicato nel capo di con una imputazione sub 1) - ciò si trarrà, in maniera non equivocabile, dall'esame delle singole posizioni processuali dei ricorrenti.
1.5. Tutti i ricorrenti accusati del reato associativo mafioso di cui al capo 1, hanno contestato la sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6 cod. pen.. Quanto qui di seguito evidenziato vale a ritenere manifestamente infondati tali motivi con riguardo a quanto da ciascuno evidenziato, essendo le argomentazioni offerte per lo più sovrapponibili.
1.5.1. La Corte di Appello, conformemente al LE, ha ritenuto sussistenti l'aggravante dell'essere l'associazione mafiosa armata (comma 4) e quella che il clan aveva reimpiegato in attività economiche il prezzo, il prodotto o il profitto dei delitti-fine commessi (comma 6). La motivazione resa sul punto dalla Corte (fgg.131-138 della sentenza impugnata) è immune da vizi logico-giuridici e si confà correttamente alla giurisprudenza di legittimità condivisa dal collegio.
1.5.2. Per entrambe le aggravanti, la Corte di Appello richiamava gli esiti definitivi del parallelo giudizio a carico di PE CE classe 1978, PE EN classe 1959 ed altri, conclusosi con il rito abbreviato e nel quale entrambe le aggravanti erano state ritenute sussistenti anche dalla Corte di cassazione, proprio con riguardo alla medesima cosca mafiosa della quale oggi si discute. 56 m 1.5.3. A questi risultati processuali, utilizzati nei limiti di cui all'art. 238-bis, cod. proc. pen., la Corte di Appello affiancava le acquisizioni probatorie rivenienti direttamente dal presente processo.
1.5.4. Quanto all'aggravante dell'uso delle armi, risultano in questa sede contestate diverse imputazioni relative al porto ed alla detenzione delle medesime da parte di vari imputati, ritenuti, al contempo, inseriti nel clan mafioso. Tali imputazioni, tutte ritenute provate, conclamano l'uso delle armi da parte di alcuni sodali. Per il che, trattandosi di aggravante di tipo oggettivo, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità citata dalla sentenza impugnata, la Corte, con condivisibili argomentazioni, ha escluso che i sodali che non avessero usato le armi personalmente, potessero vantare la mancata conoscenza a loro non imputabile di tale dato, avuto riguardo non solo alla famigerata notorietà della cosca PE nel territorio di riferimento, ma anche al fatto che, dopo l'omicidio di un loro componente (TI NI), tutta l'organizzazione in discorso era impegnata in una strategia di guerra contro coloro che erano stati ritenuti responsabili di tale delitto, culminata negli attentati agli AS del 2007, con l'omicidio di uno di essi. Del resto, il possesso di numerose armi, anche da guerra, da parte di CE PE classe 1984, era stato tratteggiato dalle intercettazioni come finalizzato all'utilizzo per conto della cosca e non solo per un piacere personale di costui (intercettazioni del 7.11.2006, 1.12.2006 e 31.3.2007), come era noto ad alcuni ricorrenti quali ER PE e ER AR.
1.5.5. Altrettanto corretta è la motivazione della Corte di Appello sull'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod.pen., la cui natura oggettiva, al pari di quella inerente le armi, è stata di recente ribadita da Sez. U, n. 25191 del 2014, Iavarazzo, dove si sottolinea che le attività economiche di interesse devono essere riferite all'organizzazione nel suo complesso e non al singolo partecipe. In proposito, accanto all'accertamento compiuto con la sentenza irrevocabile prima citata, la Corte ha richiamato le conversazioni intervenute tra PE ON, odierno ricorrente ed il figlio CE classe 1978, a proposito del fatto che la cosca, da costoro rappresentata ai massimi livelli, volesse investire i proventi delittuosi dei reati-fine in importanti attività economiche, alle quali aveva fatto riferimento anche PE US. Si richiama l'intenzione dei dialoganti di acquistare cento appartamenti, altri immobili, di gestire negozi, gioiellerie, supermercati ed agriturismi, grazie alla spiccata vocazione di CE PE classe '78 per tali attività di infiltrazione nel tessuto sano della società. 57 m In altra parte della sentenza, a proposito delle dichiarazioni di CC LV (fg. 425), si è fatto riferimento alla circostanza che la cosca disponesse di ingenti patrimoni ed i PE svolgessero una attività imprenditoriale con l'uso di camion per conto dei supermercati SISA, avendo il monopolio in tale settore attraverso una società riconducibile al clan (Ce.di SISA), che CE PE '78 riconnetteva alla sapiente regia del proprio genitore e dalla quale provenivano le fortune economiche, “l'impero che aveva creato a OSrno" (cfr. anche fgg. 294,295 della sentenza del LE, che citava anche le dichiarazioni di US PE a proposito della riferibilità di tale attività alla cosca e non ad un singolo esponente della famiglia di sangue, così come il controllo delle attività di movimento terra da parte di altri affiliati al clan PE, fg.350,351 della sentenza di primo grado). Nella sentenza di primo grado, ai fgg. 248 e segg. vengono richiamate le modalità usuali dei PE di agire per mezzo di prestanome nello svolgimento di varie attività commerciali (né è prova le diverse contestazioni per il reato di intestazione fittizia di beni) e, ancora, le conversazioni di altro mafioso (CO PE) che riferiva ai familiari di come i PE fossero estremamente inseriti in attività commerciali e volessero intraprendere un'attività con i CO avente ad oggetto la fondazione e gestione di un grosso centro commerciale (è raccontato come CE PE classe 1978 fosse "miliardario" ed operasse in franchising, affermazioni che trovano conferma nelle conversazioni tra PE ON ed il figlio CE sulle immense ricchezze a disposizione dei due, fg. 510 della sentenza di primo grado). realizzazione dei propositiLe diverse deduzioni difensive sull'effettiva imprenditoriali da parte degli esponenti di spicco della cosca, non colgono, pertanto, nel segno, risultando esse, per quanto detto, già in parte in atto. Ne vale obbiettare, in proposito, che l'insussistenza dei reati di intestazione fittizia di beni di cui ai capi 18 e 19, originariamente contestati al PE ON odierno ricorrente, al di lui figlio CE classe 1978 e ad altra coimputata separatamente giudicata, proverebbe il contrario. La lettura della motivazione della sentenza di secondo grado, ai fgg. 504 e segg. dà invece conto di altro;
dal momento che l'assoluzione nei confronti di PE ON per il reato di cui al capo 18 era stata dovuta solo all'indeterminatezza dell'imputazione; ma le emergenze processuali dimostravano le notevoli attività imprenditoriali poste in essere nello specifico dai componenti della famiglia PE più attenti al tema e più facoltosi (ON ed il figlio CE). Mentre la vicenda contemplata dal capo 19 era del tutto marginale e specifica, inerente ad una singola operazione commerciale non provata, di nessun impatto 58 h sistematico rispetto ai dati prima indicati, cui i giudici di primo grado e meno dettagliatamente quelle della Corte di Appello hanno fatto opportuno riferimento. Peraltro, come correttamente segnalato nella sentenza impugnata, la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal collegio, ritiene che ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod.pen., non è necessario che il controllo sulle attività economiche da parte degli associati, finanziate con il profitto o prodotto dei delitti, sia effettivamente assunto o mantenuto, ma solo che il finanziamento alimentato dalle fonti di provenienza illecita sia idoneo a conseguire tale risultato (Sez. 5, n. 24661 del 11/12/2013, Adelfio, Rv. 259863). Alla luce di tali dati e del contesto di riferimento dei fatti, risulta immune da vizi logici la decisione della Corte di Appello di ritenere inverosimile che anche gli associati di minore rilievo della cosca potessero ignorare senza colpa a loro imputabile la capacità della organizzazione mafiosa di reinvestire i proventi delle estorsioni e del traffico di stupefacenti in attività lecite di rilevanza economica, soprattutto nel territorio sua roccaforte di OSrno dove veniva esercitato il - monopolio del trasporto merci tramite la società prima indicata -ma anche altrove. Tutte le considerazioni che precedono assorbono ogni altro rilievo difensivo e consentono di ritenere manifestamente infondati i motivi sull'argomento.
1.6. Tra le fonti di prova utilizzate dai giudici di merito, si riscontrano anche, come si è già anticipato, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia OS ER, US PE e LV CC.
1.6.1. Alcuni ricorrenti hanno contestato l'attendibilità intrinseca di tali collaboranti. Ma le censure difensive non colgono nel segno, davanti ad un conforme ed articolato giudizio espresso sul punto prima dal LE e poi dalla Corte di Appello. In particolare, il primo giudice ha approfondito l'argomento con valutazioni di merito assai dettagliate (fgg. 64 e segg. della sentenza di primo grado), cui la Corte di Appello si è riportata spiegando le ragioni che l'avevano condotta ad uniformarsi a quel giudizio (fgg. 95-103 della sentenza di secondo grado). Che risulta del tutto privo di vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, essendo stati scandagliati tutti gli aspetti dichiarativi giuridicamente rilevanti in tema di valutazione dell'attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia. Superando, con specifici argomenti, le critiche difensive;
con riguardo, in particolare, alla non incidenza sulla verità del narrato di OS ER dell'astio che costei poteva nutrire verso alcuni congiunti (anche a motivo del fatto di avere saputo del proposito di ucciderla del quale più avanti si dirà), ovvero al 59 h difficile percorso collaborativo di US PE, figlia dei ricorrenti PE LV e ER NG;
la quale, non aveva mai ritrattato le dichiarazioni accusatorie contro i suoi più stretti congiunti, neanche allorquando, su pressione di costoro documentata da intercettazioni che davano contezza di quanto spiegato dalla collaboratrice essa era temporaneamente uscita dal programma - di protezione (presto ripreso), per cercare una soluzione di vita che l'avvicinasse di più ai suoi figli, altamente condizionati dalle manovre familiari dei parenti accusati che tentavano di isolare US PE, e non perché avesse detto il falso. Ed anche con riguardo a CC LV le cui dichiarazioni accusatorie hanno avuto comunque una valorizzazione probatoria molto inferiore a quelle delle due donne - i giudici di merito hanno offerto argomenti approfonditi e convincenti rispetto alle doglianze difensive, delle quali, in questo caso, deve evidenziarsi anche la genericità.
1.6.2. Quella che però risulta troncante rispetto al tema ed idonea a superare ogni specifica censura di segno contrario, è la segnalata emergenza di possenti riscontri estrinseci alle dichiarazioni dei collaboratori, che, specie con riguardo alla ER ed alla PE, danno oggettiva contezza di come costoro, a causa dei rapporti familiari con alcuni ricorrenti, fossero al corrente di molti fatti di estrema rilevanza per la prova dei reati contestati agli imputati. E ciò vale, in particolare, per US PE, che aveva vissuto la sua esistenza precedente al pentimento all'interno della famiglia che annoverava tra i partecipi alla cosca tutti i suoi più stretti familiari di sangue, con l'eccezione della sorella MA OSria, mandata assolta dalla Corte di Appello dall'accusa di partecipazione al sodalizio criminale contestatole. Peraltro e come si era prima detto. in nessun caso si è pervenuti alla condanna degli imputati sulla base delle sole dichiarazioni dei collaboranti ed attraverso la loro convergenza accusatoria;
quanto, invece, per effetto di un'opera di raffronto e di reciproco rafforzamento tra tali dichiarazioni e gli altri elementi di prova, costituiti, in primo luogo, dalle intercettazioni di conversazioni, tante volte idonee a supportare, anche da sole, il giudizio di colpevolezza espresso. Dei singoli riscontri si darà atto nell'esame delle posizioni processuali di ciascun ricorrente, solo al termine del quale si potrà apprezzare meglio l'assoluta attendibilità del racconto dei collaboranti e, dunque, la correttezza logico- ricostruttiva della motivazione della sentenza impugnata e di quella del LE con riguardo alla bontà del loro apporto.
1.7. Infine, con riguardo alle numerosissime censure sul trattamento sanzionatorio, si può anticipare, in generale, che la pacifica giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, ritiene che la graduazione della pena, anche in 60 m relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario;
Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851). Ed, inoltre, che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio;
ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime (Cass. Sez. 2^ sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768).
1.D'GO CE.
1.1.1. Il motivo volto a censurare la ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato associativo di cui al capo 1 è manifestamente infondato. La Corte non ha affatto costruito il suo giudizio soltanto attorno alle dichiarazioni di CC LV e US PE comunque da ritenere intrinsecamente attendibili per ciò che si è detto nell'apposito paragrafo - quanto avuto riguardo alla commissione dei reati-fine in materia di armi e nel coinvolgimento del ricorrente nei fatti di droga di riferibilità associativa (fg. 705 della sentenza). Tale ultimo elemento, omesso in ricorso, è servito alla Corte per valorizzare la chiamata in correità di US PE, che aveva indicato proprio tale circostanza, aggiungendo che il D'GO (inteso "beccaccia") era soggetto "a disposizione" di suo FR CE classe 1984; circostanza che era autonomamente emersa dalle intercettazioni relative ai reati-fine in materia di armi, che dimostravano anche la sua vicinanza a PE EN e la fiducia che in lui riponevano tali importanti sodali mafiosi.
1.1.2. I quali reati-fine documentano, in maniera incontrovertibile, secondo la coerente e completa ricostruzione della Corte, il fatto che il ricorrente prestasse la sua disponibilità a CE PE classe 1984 per custodia di armi che questi possedeva;
mansione che, tenuto conto della cornice associativa in cui 61 m andava ad inserirsi in ragione di quanto prima detto, non è sostenibile, come genericamente assume il ricorrente, che fosse stata espletata solo nell'esclusivo interesse del PE CE e senza alcuna rilevanza per le finalità della cosca. Come nuovamente si tornerà a dire a proposito del ricorrente PE EN, in ordine alle contestazioni di detenzione e porto di armi, non possono sorgere i dubbi interpretativi sollevati dal ricorrente;
e ciò, in ragione delle specificazioni offerte dalla Corte con riguardo al collegamento logico tra le intercettazioni citate nella motivazione della sentenza.
1.1.3. Quanto al reato di cui al capo 4), la Corte mette in pendant due conversazioni effettuate da CE PE classe 1984: nella prima delle quali questi, parlando di armi a lui appartenenti (in particolare di un mitra) e rivolgendosi direttamente al cugino EC EN, lo invitata ad andare a prendere una pistola ("una sette") detenuta da CC, soprannome con il quale era indicato proprio il ricorrente D'GO CE;
il quale, nella successiva conversazione di pochi giorni dopo avuta direttamente con PE CE classe 1984, comunicava a quest'ultimo, su espressa sollecitazione, che il di lui "cugino" era effettivamente andato a prendere la pistola. Elemento che, come si dirà a proposito di PE EN, serve ad identificare il "cugino" della seconda conversazione in quest'ultimo, stante l'esistenza di tale rapporto di parentela tra i PE ed il confronto logico tra le due conversazioni, nella ricostruzione condivisibile effettuata dalla Corte e obliterata in ricorso.
1.1.4. Anche con riguardo al capo 9, le censure sono del tutto aspecifiche rispetto alla motivazione della Corte, che ha richiamato una conversazione nella quale PE EN attribuiva a sé stesso il fatto di aver portato due pistole da CC (fgg. 163,164 della sentenza, dialogo dell'1/12/2006). Le precedenti considerazioni assorbono ogni altra deduzione difensiva, ivi comprese quelle contenute nei motivi nuovi e quelle sulla detenzione delle armi da parte del D'GO. La censura sulla sussistenza delle aggravanti del reato associativo è manifestamente infondata per le ragioni esplicitate nella parte introduttiva.
1.2.1. Il ricorso non è fondato neanche con riguardo alla sussistenza dei reati di porto abusivo di armi di cui ai capi 4 e 9. 1.2.2. Rispetto a tali reati, il LE era pervenuto a giudizio assolutorio, ritenendo la responsabilità dell'imputato solo per la detenzione delle armi in ragione di quanto prima detto. La lettura dei due capi di imputazione, come bene ha messo in luce la Corte di Appello (fgg. 150 e segg.), consente di ritenere addebitato al ricorrente, almeno a titolo di concorso morale, anche il reato di porto delle armi e non soltanto quello di detenzione su ordine di PE CE classe 1984. 62 m Ove si tenga anche conto, quanto al capo 4, del fatto che l'intercettazione del 7/11/2006, posta a base della decisione della Corte, rivela che il PE EN si fosse recato dal D'GO, su incarico del cugino CE, per prendere l'arma e che il D'GO, comune sodale mafioso dei due, era perfettamente a conoscenza che le armi da lui detenute sarebbero state prese dal EN PE e portate in altro luogo, concorrendo con questi nel porto (fg. 148 della sentenza impugnata).
1.2.3 Del pari, quanto al capo 9, risulta contestata la custodia delle armi ed anche il porto, essendo specificato ed emergendo dalla conversazione a base - che le due pistole detenute dal ricorrente per della decisione dell'1.12.2006 - conto di PE CE classe 1984, fossero state portate in luogo pubblico dal D'GO o che fosse stato lui a lasciarle presso il PE secondo quanto da questi affermato nella citata conversazione o comunque, anche in questo caso, che egli avesse consapevolmente concorso al trasporto dell'arma, rivelando anche le conversazioni citate in sentenza come egli venisse esortato dal PE CE ad andare a prendere altre armi detenute da altri se ve ne fosse stato bisogno, a dimostrazione della piena consapevolezza e reciproco intreccio tra le condotte di detenzione e di porto siccome contestate. Entrambe riconducibili alle finalità associative, trattandosi di armi facenti parte di un vero e proprio arsenale a disposizione di PE CE classe 1984 e che questi, come anche si è visto e meglio si dirà trattando della sua posizione processuale, metteva a disposizione di stretti sodali e per gli interessi della cosca, essendo uno dei soggetti più attivi sul piano "militare", come specificato dalla Corte di Appello traendo spunto dalle stesse parole del PE tratte da conversazioni intercettate.
1.3. F' fondato, invece, il motivo che attiene alla recidiva. La Corte (fg. 706 della sentenza) richiama sul punto la sentenza del LE, che aveva applicato l'aumento per la recidiva solo perché obbligatorio in ragione della natura dei reati contestati (fg. 1455 sentenza di primo grado). Motivazione non più sufficiente dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 23 luglio 2015 n. 185, che ha escluso ogni forma di obbligatorietà all'applicazione della recidiva, richiedendo sempre una motivazione in ordine alla efficacia del nuovo delitto a rappresentare la maggiore e rinnovata pericolosità e capacità a delinquere dell'imputato rispetto alle condanne precedenti. Tale sentenza è intervenuta successivamente alla sentenza impugnata, sicché consente di apprezzare il motivo di ricorso anche se sul punto non vi era stata questione con l'atto di appello. La sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo esame relativamente alla recidiva. 63 m 1.4. I diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato correttamente motivato dalla Corte con il richiamo alla gravità dei reati ed alla personalità negativa del ricorrente, mentre la pena base è stata fissata al minimo edittale di anni 12 di reclusione previsto all'epoca di riferimento per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. aggravato. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato salvo che per quanto attiene alla recidiva. Ne consegue la dichiarazione di irrevocabilità della responsabilità e della pena di anni 12 di reclusione.
2. ER NG.
2.1.1. Il motivo di ricorso volto a censurare la responsabilità della ricorrente per il reato di cui al capo 1) è manifestamente infondato. La ER ignora buona parte della motivazione della sentenza impugnata ed, in particolare: - la chiamata in correità di US PE, figlia di ER NG, che indica l'intraneità della genitrice alla cosca, con il precipuo compito di veicolare messaggi di interesse mafioso tra il marito detenuto LV PE ed il FR della ricorrente PE ER, al quale la sentenza riconosce compiti addirittura direttivi all'interno della consorteria e con specifico riferimento all'articolazione milanese, come si dirà a proposito di tale coimputato;
- i possenti riscontri alle indicazioni di US PE costituiti da un nugolo di intercettazioni delle quali il ricorso non fa che sbiadito e parziale cenno e che documentano non solo la veicolazione di messaggi come dichiarato dalla collaboratrice, ma anche il contributo attivo della ER nella gestione di molti tra i più rilevanti affari mafiosi della cosca. Come nel caso relativo al proposito di omicidio nei confronti della cugina OS ER (da lei condiviso e rispetto al quale si doveva fare portatrice di direttive del marito ai suoi parenti ER che avrebbero dovuto occuparsi dell'omicidio, disprezzandone le riserve ad effettuarlo ed infine riportando al coniuge che costoro erano in attesa di una sua "ambasciata" volta alla eliminazione della cugina, colloqui 10, 13 e 17 giugno 2006 con il marito). O come nel caso delle strategie da intraprendere dopo l'omicidio TI, del quale la ER conosceva finanche gli esecutori e le modalità, nonché le liti pregresse tra vittime e carnefici (colloquio 12/10/2006 con il FR PE ER, che la incaricava anche di portare lettere fuori dal carcere e di altro incombente non chiarito). 64 m O, ancora, rispetto alla cosiddetta estorsione "MP", nella quale era attivamente intervenuta per la riappacificazione tra il figlio LV '84 e UC DI (colloquio 7/12/2006). Inoltre, la ricorrente era impegnata nelle manovre di corruzione di rappresentanti delle istituzioni ed al corrente dell'esistenza di una cassa comune che doveva servire per il pagamento delle spese legali e che era detenuta dal nipote CE PE classe '78. Ancora, ella era stata personalmente coinvolta nella riscossione, durante la detenzione del figlio CE, di alcuni canoni della cosiddetta estorsione "AR".
2.1.2. Simili specificazioni rendono del tutto prive di fondamento le generiche asserzioni difensive, sia con riguardo al suo ruolo minimale, che con riguardo alla possibilità di qualificare la condotta ex art. 418 cod.pen., evenienza che presupporrebbe l'estraneità alla cosca, invece provata secondo quanto si specificherà anche con riguardo ad altri ricorrenti.
2.1.3. Per le censure sulla sussistenza dell'aggravante di cui al capo 1), si rinvia a quanto detto nella parte introduttiva.
2.2.1. E' manifestamente infondato anche il motivo di ricorso volto a contestare la mancanza di consapevolezza nella ricorrente di concorrere nella estorsione AR attraverso la percezione dei canoni estorsivi, condotta materiale non negata in quanto provata attraverso le dichiarazioni di US PE e quelle della stessa ricorrente tratte da numerose conversazioni citate in sentenza (tra le quali spicca quella del 15/12/2006).
2.2.2. Nel rinviare alla trattazione della posizione del protagonista della vicenda, CE PE classe 1984 che rende evanescenti i rilievi difensivi sulla sussistenza dell'art. 7 sotto il profilo del metodo (non essendo contestata anche ia finalita mafiosa) e l'assenza di contestazione dell'aggravante delle più persone riunite occorre qui precisare che la tesi è del tutto infondata, nella misura in cui non richiama tutti gli elementi prima descritti in ordine alla sussistenza del reato associativo, che consentono di ritenere ineccepibile sotto il profilo logico l'assunto della Corte circa il fatto che la ricorrente fosse resa edotta di tutto lo sviluppo della vicenda estorsiva, cosi come delle altre vicende ancor più rilevanti alla ribalta.
2.2.3. Il riconoscimento dell'attenuante del minimo contributo, oltre che del tutto generica, non aveva formato oggetto dei motivi di appello e non può essere tenuta in conto in questa sede, imponendo valutazioni di merito.
2.3.1. E' generico anche il motivo con il quale si censura l'affermazione di responsabilità per la ricettazione di cui al capo 38, avente ad oggetto la 65 m ricettazione di prodotti alimentari provenienti dal furto di cui al capo 37, commesso materialmente da PA AR sotto l'imprimatur di US PE. Infatti, contrariamente a quanto deduce la ricorrente, alla specifiche dichiarazioni di quest'ultima di lei figlia, che aveva partecipato al furto avendone partorito l'idea e chiamando a commetterlo PA AR, si era aggiunto lo specifico riscontro proveniente dalla conversazione del 13/06/2016 tra la stessa ER, la suocera GO ed il marito LV PE all'epoca detenuto, ove la stessa ricorrente esclamava che non avrebbe lasciato quelle cose a nessuno per non fare beneficienza (si trattava di beni di un negozio riconducibile ai PE che era stato posto sotto sequestro e, dunque, di beni che gli interlocutori ritenevano di loro pertinenza sebbene in custodia giudiziaria, tanto che LV PE si lamentava che al furto avesse partecipato un soggetto come AR PA, così dando conferma della responsabilità di costui, che non era un diretto componente della famiglia di sangue). Dal che, la Corte ha inteso dedurre, con ragionevole convincimento, che la ER avesse consapevolmente ricevuto la merce rubata proprio come aveva riferito la di lei figlia US, che non aveva, del resto, mai coinvolto la madre nella esecuzione materiale del furto, non risultante neanche dalla intercettazione citata. Tanto consente di ritenere manifestamente infondata la richiesta difensiva di qualificare la ricettazione nel meno grave reato di furto o nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod.pen. con la correlativa richiesta di dichiararne l'intervenuta prescrizione.
2.3.2. Le censure in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti per la ricettazione sono inammissibili in quanto non avevano formato oggetto dei motivi di appello, per cui non possono essere prese in considerazione in questa sede imponendo valutazioni di merito.
2.3.3. La prescrizione del reato sarebbe intervenuta dopo la pronuncia di secondo grado, sicché l'inammissibilità del ricorso ne impedisce il rilievo in questa sede, atteso che, secondo costante giurisprudenza della Corte di cassazione, l'inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione nelle more del procedimento di legittimità (sez.2, n.28848 del 08/05/2013, Ciaffoni;
sez.4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi;
Sez.U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca).
2.4.1. Per quanto attiene al motivo relativo alla affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione di casse di uova di cui al capo 42, la motivazione offerta dalla Corte di Appello a fg. 372 della sentenza impugnata risulta, in 66 In effetti, rafforzata rispetto alla scarna decisione di segno assolutorio adottata dal LE a fg. 745 della sentenza di primo grado. Laddove non era stato oggetto di approfondimento, come nel secondo giudizio, il contesto di riferimento della condotta, la personalità della ricorrente ed i suoi rapporti con il nipote EN PE classe 1986, autore della rapina al furgone di cui al capo 37, dal quale erano state sottratte casse di uova per il valore di migliaia di euro, alcune delle quali portate a ER NG oltre che al cugino CE classe 1988, chiamato a rispondere esclusivamente di tale reato e partecipe alla conversazione con i cugini EN e LV classe 1984 sull'argomento, che consacra la consegna delle uova alla ER ed al CE '88 senza bisogno di ulteriori riscontri secondo l'insindacabile giudizio di merito (dialogo del 19/12/2006, il giorno dopo della rapina). Sulla base di queste indicazioni di puro fatto, che tenevano conto anche che la ricorrente avesse privilegiati rapporti con il nipote EN che sapeva nullatenente ed aduso a commettere delitti la Corte ha ritenuto provata la consapevolezza dell'imputata di ricettare la merce, con motivazione priva di vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede e che esclude l'ingresso di ogni più mite qualificazione del fatto. Peraltro, occorre precisare, sempre sotto il profilo dell'elemento soggettivo ed a suggello del ragionamento effettuato dalla Corte di Appello, che secondo la più autorevole giurisprudenza di legittimità l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto (in motivazione, la Corte ha precisato che, rispetto alla ricettazione, il dolo eventuale ravvisabile quando l'agente, rappresentandosi l'eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente se di tale provenienza avesse avuto la certezza) (Sez. U, n. 12433 del 2009, dep. 2010, Nocera;
Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, Moscato, Rv. 257237).
2.4.2. L'inconsistenza della invocazione di circostanze attenuanti quanto alla ricettazione (ipotesi attenuata e danno di lieve tenuità) sono deducibili da quanto precisato dalla Corte, con motivazione ineccepibile, con riguardo alla posizione di PE CE classe 1988. La Corte ha escluso che il fatto fosse di speciale tenuità, ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod.pen. operando correttamente una valutazione globale ed anche avuto riguardo al danno patrimoniale sopportato dalla persona offesa, almeno di 1500 euro con riguardo alle sole uova trafugate;
in ciò adeguandosi alla 67 h giurisprudenza di legittimità condivisa dal collegio (Sez. 2, n. 5895 del 14/01/2003, dep. 2004, Napolitano, Rv. 223482). Si tratta di considerazione assorbente per negare l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod.pen.. Infatti, deve essere condiviso il principio secondo cui, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (Sez. 7, Ordinanza n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673).
2.5. Manifestamente infondati sono anche i motivi sul trattamento sanzionatorio.
2.5.1. La pena base, in primo luogo, è stata determinata al minimo edittale previsto al tempo di commissione della condotta, pari ad anni dodici di reclusione, sicché, in proposito, non può farsi alcuna questione.
2.5.2. Le circostanze attenuanti generiche, nel rispetto delle regole fissate dalla giurisprudenza richiamata nella parte introduttiva, sono state negate in ragione della gravità dei reati, del loro numero e della negativa personalità dell'imputata, valutata anche alla luce di un precedente penale a suo carico.
2.5.3. In ordine alla censura sulla correttezza della scelta del reato più grave operata dalla Corte di Appello, se è vero che tra quello estorsivo aggravato dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 di cui al capo 14 e quello di partecipazione ad associazione mafiosa sub capo 1, è più grave il primo avuto riguardo ai massimi di pena edittali, è pur vero che la ricorrente non può dolersi della decisione della Corte, perché non influente sul calcolo della sanzione. E ciò, sulla base della pacifica giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di continuazione tra reati diversi, l'individuazione del reato ritenuto in concreto più grave incontra un limite invalicabile costituito dal fatto che la pena non può mai essere inferiore a quella irrogabile per un reato concorrente, sanzionato con pena edittale maggiore nel minimo, con la conseguenza che, in presenza di due reati puniti con pene edittali diverse nella misura massima e minima, il giudice potrà liberamente scegliere quale sia la violazione più grave, ma dovrà irrogare per essa una pena non inferiore a quella che avrebbe dovuto infliggere per l'altra violazione punita, a seguito di giudizio di comparazione, con pena edittale maggiore nel minimo (Sez. U., n. 25939 del 2013, Ciabotti;
Sez. 3, n. 6828 del 17/12/2014, dep. 2015, Seck, Rv. 262528). Ne consegue che correttamente la Corte di Appello ha fatto decorrere il calcolo della pena da quella edittale minima per il reato sub 1), pari ad anni dodici di reclusione tenuto conto delle aggravanti e di quanto stabilito dalla legge al momento della condotta contestata;
aumentando detta pena di dieci mesi per la continuazione. 68 2.6. L'inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi nuovi, ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.. 3. ER PE.
3.1. Il motivo con cui si censura la responsabilità dell'imputato per il reato associativo di cui al capo 1 è manifestamente infondato.
3.1.1. Il ricorrente adduce argomenti di puro merito, non confrontandosi adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata.
3.1.2. Si consideri, in primo luogo, che nel ricorso si sorvola sulla doppia chiamata in correità a carico del ricorrente proveniente dalle collaboratrici di giustizia OS ER e US PE, conformi nell'indicare il loro zio odierno imputato come coinvolto nei traffici illeciti di droga di rilevanza associativa come confermato da intercettazioni che lo ponevano a contatto con esponenti di altre famiglie mafiose per affari di tal natura, i MA di MB - US attribuendogli il ruolo di pieno partecipe della cosca PE, riconoscendo che egli, sempre nell'ambito del clan, aveva intrapreso attività illecita a Milano, dove risiedeva, sia nel settore della droga che nel settore delle estorsioni ed attraverso il controllo di attività economiche legate alla vendita ambulante di panini con dei camion che egli aveva dato ad alcuni suoi uomini, tra i quali il ricorrente UC DI, che dava allo zio una rendita settimanale e provvedeva anche al pagamento dei suoi avvocati, come lo stesso ER le aveva personalmente confidato. Dichiarazione, questa, che riscontrava tutta la vicenda estorsiva contestata all'imputato al capo 16 (cosiddetta vicenda MP), inserendola in una logica pienamente mafiosa e non autonoma rispetto all'alveo del sodalizio PE, secondo la diversa prospettiva difensiva espressamente confutata dalla Corte (fg. 639 della sentenza), che dava conto della intraneita mafiosa del ER e del suo potere di comando sugli adepti milanesi, come i ricorrenti UC e LL in primo luogo (al quale UC, da alcune intercettazioni citate a fg. 639, risultava che il ricorrente avesse dato incarico di "recuperare" suoi crediti, in un caso andato a buon fine proprio con riguardo alla estorsione MP).
3.1.3. La sentenza ha ritenuto, inoltre, rilevanti, in quest'ultima prospettiva, alcune intercettazioni sulle quali il ER non si sofferma se non genericamente. Come quella del 12/10/2006, nella quale, commentando con la sorella NG l'omicidio TI da costei comunicatole mentre egli era detenuto, evocava la bravura e la "vicinanza" del TI ed il fatto che costui si fosse messo a sua disposizione ogni qualvolta ragionevolene aveva avuto bisogno;
espressioni che la Corte, con interpretazione, riferiva ad attività mafiose, tenuto conto del conclamato ruolo 69 m del TI all'interno della cosca, come tratteggiato da altre conversazioni e dalla reazione suscitata nei sodali dopo la sua morte, alla quale, in quanto simbolo della vitalità del clan, la Corte ha dedicato apposito paragrafo (fgg. 120- 124). Ancora, la Corte prima di lei il LE, con conforme giudizio, hanno valorizzato le intercettazioni del 10/02/2007, 31/03/2007, 3/05/2007, che dimostravano come il ricorrente fosse pienamente al corrente dell'esistenza di una cassa comune del sodalizio e del fatto che vi fosse una mutua assistenza tra gli associati, della quale anch'egli si era fatto attivo protagonista e che auspicava venisse mantenuta anche riguardo alla sua detenzione, menzionando, in proposito, quel PE CE classe 1978 (separatamente giudicato e condannato, figlio di PE ON) che da altre intercettazioni più avanti esaminate emergerà essere il detentore della "cassa". Inoltre, è stata sfruttata altra intercettazione nella quale il ricorrente si lamentava del comportamento di alcuni sodali in ragione di quanto egli aveva fatto in passato (dialogo con propri parenti del 15/12/2006). Tali dati, molti dei quali neanche citati in ricorso, danno conto dell'assoluta correttezza logica della decisione cui è pervenuta la Corte di Appello.
3.2. E fungono da premessa per ritenere manifestamente infondati anche i motivi volti a negare la responsabilità per l'estorsione "MP" di cui al capo 16. 3.2.1. Laddove, nell'ambito della complessa vicenda sviscerata con dovizia di dettagli dalla Corte ai fgg. 199-223 della sentenza, emergeva che, almeno in una occasione, ER PE avesse dato mandato a UC di riscuotere una somma presso soggetti chiamati MP, che poi il correo non era riuscito ad incassare personalmente per l'inserzione nella vicenda di PE CE classe 1984, il quale aveva ammesso al dibattimento di avere riscosso somme presso MP sia pure individuando causale lecita che la Corte non riteneva attendibile sulla base di considerazioni ragionevoli e qui non discutibili nel merito.
3.2.2. Valorizzando, in proposito, il contenuto di intercettazioni dalle quali emergeva, a conferma di quanto dichiarato da US PE, che il ER effettivamente gestiva, con funzioni direttive, l'attività di vendita ambulante di panini esercitata in zona molto appetibile della città di Milano per mezzo di UC (che spendeva a Milano, nel suo agire, il nome dei PE, come documentato da altre segnalate intercettazioni e contrariamente a quanto genericamente sostenuto in ricorso); e che i MP, altro gruppo malavitoso avente interessi similari, pagava alla più potente cosca PE (come emerso dalla affermazione di NG ER dopo una intrusione del figlio CE '84 che aveva delegittimato UC agli occhi dei MP e che occorreva risanare: "con DI i MP non pagano più", dialogo del 14/09/2006). 70 m Alla quale cosca PE, i gruppi malavitosi milanesi dei MP e dei AC riconoscevano indiscussa autorità, come si dirà meglio a proposito dei ricorrenti UC e LL.
3.2.3. Ne consegue come risultino evanescenti le considerazioni difensive volte a negare carattere illecito-mafioso alla vicenda MP e la sussistenza dell'aggravante dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, della quale, al contrario, essa è permeata.
3.3. Altrettanto generiche sono le censure difensive in ordine al reato di falso di cui al capo 51, risultando dalla chiara motivazione della sentenza (che non ha per nulla confuso le vicende similari del capo di imputazione 50), come il ER avesse commissionato dal carcere la contraffazione di certificati che avevano consentito a tale EF TO, a lui legato da relazioni illecite nel settore degli stupefacenti, di intrattenere ben cinque colloqui carcerari spacciandosi come parente del detenuto;
condotta significativamente analoga aveva messo in atto in epoca successiva PE LV, cognato del ER perché marito della di lui sorella NG, nei confronti di diverso soggetto, secondo quanto contestato a tale imputato sub capo 50, come meglio si dirà trattando della sua posizione processuale. Per il che, anche in questo caso, il giudizio di condanna del ER PE formulato dalla Corte risulta immune da censure.
3.4. Come è immune da censure anche la determinazione del trattamento sanzionatorio ed il calcolo dell'aumento per la recidiva. Avendo la Corte valorizzato i gravissimi precedenti penali dell'imputato, il numero e la gravità dei reati, la sua pericolosa capacità criminale, indicando nei reati commessi il segno di una progressione delinquenziale rinnovata ed attuale e dunque meritevole dell'aumento di pena per la circostanza aggravante di cui all'art. 99 cod.pen. (fg.648), correttamente limitata ad un terzo rispetto alla pena base, nel rispetto della regola di cui all'art. 63, comma 4, cod.pen., stante la presenza di altra circostanza aggravante ad effetto speciale quale quella di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod.pen.. Quanto alla sussistenza di tale aggravante e di quella dell'essere l'associazione armata, si rinvia a quanto detto nella parte introduttiva. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
4. ER AR.
4.1.1. Sono infondati i motivi aventi ad oggetto questioni processuali.
4.1.2. La Corte, a fg. 668 della sentenza, non ha riconnesso particolare rilevanza a quella parte del colloquio del 31/03/2007, avvenuto tra il ricorrente ed il nipote ER PE, avente ad oggetto la circostanza 71 h sulla quale avrebbe dovuto deporre il teste RU, oggetto di richiesta di rinnovazione da parte della difesa (debito da riscuotere presso tale Rositano). Ne consegue che il rigetto della integrazione probatoria è privo di vizi logici.
4.1.3. E lo è anche nella parte in cui, per la genericità della richiesta quanto all'oggetto ed alla precipua posizione del ricorrente rimasta tale anche nel ricorso è stata rigettata l'ulteriore sollecitazione difensiva di escutere NI IO, neo collaboratore di giustizia.
4.1.4. E' inammissibile perché generico il motivo (ricorso avv. Faranda) con il quale si censurano di nullità tutte le ordinanze interlocutorie emesse durante il dibattimento, per le ragioni di cui all'atto di appello, a sua volta ritenuto generico dalla Corte. Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice di appello, delle censure articolate con il relativo gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 264879; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Mirra, Rv. 258962).
4.2.1. Sono infondati tutti i motivi con i quali è stata censurata l'affermazione di responsabilità del ricorrente, dal momento che la Corte ha offerto una motivazione del tutto congrua, molto articolata ed esente da censure logico- giuridiche rilevabili in questa sede. Al cospetto, le critiche del ricorrente, si rivelano di puro merito e non hanno fondamento ove anche si consideri la doppia conformità del giudizio di condanna con la consequenziale rilevabilita solo di vizi macroscopici ed emergenti ictu oculi.
4.2.2. La Corte ha sottolineato l'oggettiva circostanza che il ricorrente risulta essere stato condannato già due volte per il reato di associazione mafiosa, per un periodo che, secondo i precedenti accertamenti giudiziari, è stato datato fino al 1989. Si trattava, quindi, di trovare elementi che attualizzassero la già conclamata partecipazione del ER AR alla 'ndrangheta.
4.2.3. Tali elementi la Corte ha reperito nei dati processuali del processo, facendo, in primo luogo, richiamo al coinvolgimento del ricorrente nella vicenda relativa al proposito del clan PE di sopprimere OS ER, posto che costei stava per avviare il percorso che l'avrebbe portata a collaborare con la giustizia. 72 m Si tratta di argomento comune alla posizione di alcuni ricorrenti, come ER NG, per quel che si detto, PE LV, PE CE classe 1984, PE EN, PE CO. Come si dirà ancora, la Corte di Appello, ai fgg. 106-119 della sentenza, ha dedicato un intero capitolo all'argomento, non confinandolo a ragioni di tipo prettamente familiare, come vorrebbero il ER e gli altri ricorrenti citati, ma che aveva la sua causale nell'esigenza che OS ER non rivelasse, una volta decisasi a collaborare con la giustizia, le notizie rilevanti in suo possesso sulla cosca e vari suoi esponenti. Che vi fosse un proposito omicidiario nei confronti della ER, la Corte lo ha dedotto non solo dalla sue parole, da quelle del di lei FR MA e da quelle della collaboratrice PE US, ma anche da alcune intercettazioni di conversazioni cui ha fatto specifico riferimento, quelle del 10, 13 e 17 giugno 2006, avvenute pochi giorni dopo l'inizio della collaborazione della donna, nelle quali il PE LV manifestava l'interesse a questa soluzione "estrema", parlando con il figlio CE '84 delle modalità con cui eliminare la parente, lamentandosi dell'inerzia di alcuni sodali (tra i quali proprio il ER AR) nel non aver ancora provveduto in tal senso, posto che, secondo la visuale del PE, sarebbe toccato ai componenti di sangue della famiglia ER occuparsi della cosa in prima persona. Basti dire che nella terza di queste conversazioni, il PE LV, a confutazione di ogni altra ricostruzione alternativa sulla consistenza dei suoi propositi, fa riferimento all'eventuale accertamento con il "guanto di paraffina" che sarebbe sicuramente stato eseguito dopo il fatto (da cui la scelta di ogni accortezza su chi dovesse essere l'esecutore materiale;
a dimostrazione che questo "fatto" non poteva che essere un omicidio e non un'altra soluzione più "bonaria"). Ebbene, la Corte ha ritenuto, con argomentazioni ineccepibili, che il ricorrente fosse coinvolto in tale vicenda, avendo assunto una posizione più prudente ed attendista rispetto a quella del PE e per questo avversata da quest'ultimo. Posizione, tuttavia, che non mostrava l'assoluta indisponibilità alla “soluzione estrema", quanto, piuttosto, ritenendosi che essa non fosse consigliabile in relazione alle specifiche circostanze. Tanto la Corte ha dedotto, a titolo di esempio, da un passaggio della conversazione del 17/06/2006, nel quale la nipote del ricorrente, ER NG, parlando con il di lei marito LV PE, riferiva che lo zio 73 m "AR" le aveva detto che era pronto ad uccidere OS ER ("io posso andare ad ammazzarla"), ma che la colpa sarebbe ricaduta sui PE. Ovvero, sempre dal medesimo colloquio, allorquando la ER riferiva al marito dell'intenzione di parlare della cosa "allo zio AR" ed il PE condivideva che la decisione avrebbe dovuto essere presa dai ER. Dunque, si era trattato, secondo la Corte, di un pieno esercizio di potestà mafiose e di scelte di campo che, al di là delle direzioni poi assunte, dimostravano come ER AR avesse voce in capitolo nella cosca, sebbene le sue posizioni non fossero da tutti condivise ed, in particolare, dai più spregiudicati e violenti esponenti della famiglia di PE LV (in particolare dal medesimo e dal figlio CE classe 1984, il quale, come si vedrà trattando della sua posizione processuale, era favorevole a sopprimere immediatamente la ER, condividendo il proposito con i cugini EN e CO PE). Tale approfondita conoscenza e partecipazione dialettica con funzioni decisionali ad una dinamica criminale così decisiva per il clan in quel momento storico, dimostrava, secondo la condivisibile ricostruzione della Corte non scalfita, sotto il profilo logico-ricostruttivo, da nessuna - argomentazione difensiva tutta la rinnovata partecipazione del ricorrente - alla cosca, circostanza che travolge il richiamo difensivo all'art. 115 cod.pen.. 4.2.4. Partecipazione, del resto, confermata dalle dichiarazioni di PE US, sul punto del tutto lineari nell'affermare che lo "zio AR" era soggetto organico al sodalizio e diretto partecipe alla "questione OS ER"; ad ulteriore riscontro, non necessario, del contenuto delle intercettazioni;
rispetto alle quali la Corte ne confermava la sicura interpretazione, che non era bisognevole di ulteriori approfondimenti attraverso un supplemento peritale, come pure segnalato dal ricorrente solo rispetto ad alcuni passaggi dei dialoghi e con omissione di altri invero decisivi. Ed alle dichiarazioni della PE ritenute attendibili per quanto precisato nella parte introduttiva, a confutazione di altra censura non limitata in ragione di tempo, nonché all'assenza del benché minimo segnale di dissociazione del ricorrente dal clan mafioso, la Corte riconnetteva, con altrettanta ineccepibile decisione, il rigetto della censura difensiva circa il fatto che la condotta illecita del ER dovesse ritenersi cessata alla data dell'ultima conversazione utilizzata. Dovendo avere rilievo, al contrario, la tendenziale permanenza del vincolo associativo in mancanza di elementi concreti di segno opposto e non la semplice assenza di ulteriori prove di condotte associative oltre una certa 74 m data, non valorizzandosi neanche, a questo fine, l'intervenuta carcerazione (Sez. 2, n. 8027 del 13/11/2013, dep. 2014, Panzega, Rv. 258789; Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, dep. 2014, Sapienza, Rv. 258954).
4.2.5. Ed, infine, la Corte ha valorizzato il contenuto di altre conversazioni che dimostravano l'assoluta padronanza nel ricorrente di tutte le dinamiche associative ed i fatti recenti di interesse della cosca, come solo un suo adepto poteva avere (fgg. 669,670). Tali considerazioni assorbono ogni altro rilievo difensivo, anche con riguardo a quanto contenuto nei motivi nuovi.
4.3. In ordine alle censure sulla sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416-bis cod. pen., non risulta che se ne sia fatta questione nei motivi di appello e, comunque, si rinvia a quanto già detto nella parte introduttiva.
4.4. Quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza ha fissato la pena base al minimo edittale di anni dodici, previsto al tempo.
4.5. In ordine al motivo relativo all'aumento per la recidiva, la Corte ha adottato una motivazione congrua ed in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 23 luglio del 2015; dal momento che, a fg. 672 della sentenza impugnata, ha ancorato tale aumento al fatto che "la commissione del delitto da parte di soggetto già gravato da due precedenti per associazione per delinquere e per associazione per delinquere di stampo mafioso appare sintomatica di una rinnovata e permanente pericolosità dell'agente (il quale persevera nel delinquere nell'ambito di allarmanti contesti organizzati, mostrandosi impermeabile ad ogni forma di controllo, regola e sanzione)".
4.6. Si rileva, invece, che la Corte di Appello, confermando la sentenza del LE, ha inflitto un aumento per la recidiva di cinque anni di reclusione, oltrepassando il limite massimo di un terzo (sulla pena base di anni dodici), di cui all'art. 63, comma 4, cod.pen., stante la presenza dell'altra circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod.pen.. Ne consegue l'annullamento senza rinvio sul punto con l'eliminazione della relativa pena di un anno di reclusione. Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, decisione che si estende ai motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.. 5. RD PE.
5.1. Il motivo volto a censurare l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato associativo di cui al capo 1 è manifestamente infondato.
5.1.1. Il ricorrente deduce argomenti di puro merito, per di più non confrontandosi adeguatamente con tutti i decisivi passaggi della sentenza 75 m impugnata, che con argomentazioni dettagliate ed immuni da vizi logico- giuridici rilevabili in questa sede, ha affermato la partecipazione del RD alla cosca PE.
5.1.2. E' generica, oltre che smentita dai dati processuali richiamati dalla Corte, l'affermazione che il ricorrente (detto IF), avesse avuto rapporti personali solo con PE LV. Basti dire che le intercettazioni citate in sentenza dimostrano anche i suoi rapporti con PE CE classe 1984, ER NG e PE US, la quale l'aveva anche riconosciuto in fotografia. Inoltre, la Corte ha ragionevolmente valorizzato, nella rinnovata luce accesa dagli elementi acquisiti in questo processo, anche il lontano precedente penale del ricorrente per procurata inosservanza di pena nei confronti di altro importantissimo esponente mafioso della famiglia PE, quel PE EN classe 1959 che ha subito condanna irrevocabile per associazione mafiosa nel procedimento parallelo celebratosi con il rito abbreviato.
5.1.3. US PE e CC LV, troppo genericamente liquidati dal ricorrente, avevano concordemente dichiarato che questi faceva parte della cosca, che aveva aiutato PE EN classe 1959 durante la sua latitanza, che era a disposizione di LV PE, che era inserito negli affari di droga curati dal clan e che gestiva per conto di LV PE l'emittente radiofonica Radio Olimpia.
5.1.4. Le intercettazioni citate dalla Corte hanno autonomamente dimostrato la circostanza della gestione della emittente, utilizzata, come emerge dallo stesso ricorso sia pure con riguardo ad argomenti non illeciti, anche per trasmettere messaggi ai detenuti in carcere.
5.1.5. I sodali avevano paura che egli si pentisse, evidentemente perché consapevoli che fosse padrone di conoscenze per loro pericolose (conversazione di CE classe 1984 del 3/11/2006).
5.1.6. Il violento figlio di LV, CE classe '84, si faceva da tramite tra IF ed il padre per utilizzare il ricorrente per rintracciare persona che lo aveva infastidito nella gestione dell'emittente.
5.1.7. Allo stesso ricorrente non erano consentite "libertà" decisionali, perché i padroni della radio erano i PE.
5.1.8. Egli risulta aver preso parte a quella iniziativa di LV PE volta a trovare un posto di lavoro alla moglie della guardia penitenziaria DI, vicenda da inserire nell'ambito dell'accordo corruttivo descritto con riguardo alla posizione del PE al capo 35, cui si rinvia;
dato che il ricorso troppo genericamente ritiene non significativo ed episodico. 76 m 5.1.9. Si tratta di un fascio di elementi dimostrativi - laddove incorniciati e completati dalla doppia chiamata in correità dei collaboranti - della intraneità al sodalizio criminale del RD, secondo l'ineccepibile giudizio della Corte che il ricorrente non riesce ad intaccare con le sue valutazioni di puro fatto.
5.2. Sono infondati i motivi inerenti la sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6 cod.pen., per le ragioni che sono già state indicate nella parte introduttiva.
5.3.1. E' fondato, invece, il motivo inerente la recidiva, che aveva formato oggetto dell'atto di appello.
5.3.2. In proposito, la Corte, limitandosi a richiamare i precedenti penali del RD, ha omesso di adottare una motivazione argomentata del perché il nuovo reato commesso dal ricorrente fosse espressione di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità dell'imputato tanto da meritare l'aumento in discorso;
precisazione resa indispensabile dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 23 luglio del 2015, che ha eliminato ogni obbligatorietà di tale aumento in ragione della sola natura del reato contestato. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
5.3.3. Lo stesso vizio motivazionale non si rileva con riguardo al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, tenuto conto, con riguardo a quest'ultimo aspetto, che la Corte ha richiamato in proposito la gravità dei fatti ed i precedenti penali del RD, ritenendo congrua una sanzione base al minimo edittale previsto al tempo in cui la condotta è stata commessa. Quanto alle attenuanti generiche, nell'atto di appello erano state chieste senza alcuna motivazione a supporto, a fronte dell'esistenza di precedenti penali e di fatti gravi, come specificato dalla Corte con motivazione che implicitamente esclude la concedibilità di tali attenuanti. Per il che, la manifesta infondatezza della richiesta difensiva impedisce di ritenere viziata per mancanza di motivazione la sentenza impugnata e di procedere al suo annullamento (tra le tante, Sez.5, n. 27202 del 11/12/2012, Tannoia). Il ricorso, tranne che per l'aspetto inerente la recidiva, deve essere rigettato, il che comporta la dichiarazione di irrevocabilità della responsabilità e della pena di anni 12 di reclusione.
6. TU ND. 77 ह 6.1. Il primo motivo, di carattere procedurale, relativo alla nullità della perizia del dottor MA volta all'ascolto e successiva trascrizione di alcune intercettazioni di conversazioni, è manifestamente infondato. Esso è comune alla posizione di molti ricorrenti e pecca per genericità nel momento in cui non differenzia la posizione di ciascuno di essi in ordine alla rilevanza delle intercettazioni in ipotesi colpite dalla sanzione invocata, rispetto allo specifico quadro probatorio del singolo ricorrente, costituito anche da altri elementi di prova. Neanche vengono indicate, a fronte di più perizie di trascrizione delle intercettazioni e più gruppi di intercettazioni, quali sarebbero le intercettazioni delle quali si lamenta la nullità per essere inserite nell'elaborato a firma MA. Inoltre, risulta condivisibile quanto affermato a fg. 65 della sentenza impugnata, laddove la Corte di Appello ha ritenuto del tutto congetturale l'asserzione difensiva, priva di specifiche segnalazioni di questa o quell'altra intercettazione "sospetta", che tutte le intercettazioni ascoltate dal perito MA non sarebbero attendibili;
tenuto conto che le uniche sulle quali lo stesso perito aveva mostrato delle sopravvenute perplessità, sono state oggetto di ulteriore perizia, affidata dalla Corte ad altri due esperti indicati a fg. 63 della sentenza (Tigani e Parlato). Al contrario, sotto un profilo logico, si può qui rilevare che l'avere perito manifestato solerte perplessità solo con riguardo ad alcune specifiche intercettazioni rispetto alla massa di quelle oggetto di perizia, dimostra che la maggioranza dei dialoghi erano privi di quelle medesime incongruenze interpretative che avevano condotto il tecnico a sollevare il problema, ineccepibilmente risolto dalla Corte di Appello nei termini detti ed attraverso il conferimento di un nuovo incarico peritale rispetto soltanto alle intercettazioni "segnalate". Senza considerare, a chiusura dell'argomento, che la Corte ha dato, peraltro, atto del fatto che il LE aveva proceduto, nella camera di consiglio durata 18 giorni - all'ascolto diretto delle conversazioni di interesse probatorio, evidentemente dando per buono il risultato della perizia del dottor MA, cui poi si riferiva nella motivazione, tutte le volte in cui non aveva ravvisato alcuna discrepanza rispetto all'ascolto diretto.
6.2.1. Del pari, il secondo motivo, relativo alla correttezza dell'attività integrativa di indagine, è palesemente infondato.
6.2.2. Anche tale eccezione presenta lo stesso vizio della precedente, poiché, ripetuta per una serie di ricorrenti in forma sovrapponibile, non indica, con riguardo a nessuna delle posizioni interessate, la specifica rilevanza degli 78 In elementi di prova rivenienti dall'attività integrativa di indagine, rispetto al quadro probatorio complessivo, fondato, di volta in volta, su molteplici acquisizioni processuali, mai sostenendosi la decisività della attività in ipotesi "viziata" e le ragioni di tale decisività.
6.2.3. Inoltre, a proposito di questa eccezione, la Corte di Appello, ai fgg. 66- 72 offre una motivazione di rigetto completa e giuridicamente in linea con la pacifica giurisprudenza di legittimità. Specificando che l'attività integrativa di indagine può svolgersi anche a dibattimento inoltrato, essendo assicurato il contraddittorio e, dunque, non rileva che essa sia stata richiesta dopo la presentazione della lista testi o dopo la fase deputata alla decisione sulle richieste di prova (Sez. 1, n. 50893 del 12/11/2014, Cafà, Rv. 261484; Sez. 2, n. 31512 del 24/04/2012, Barbaro, Rv. 254028).
6.2.4. Ancora, essa non aveva avuto ad oggetto atti cui il difensore avrebbe dovuto partecipare, ma acquisizione di documenti provenienti da altro procedimento e la supposta tardività del deposito dell'attività integrativa di indagine da parte del Pubblico ministero, è privo di sanzione processuale, purchè vengano assicurate tutte le garanzie difensive, che i ricorrenti non assumono essere state violate (Sez. 2, n. 31512 del 24/04/2012, Barbaro, Rv. 254029). In ordine a quest'ultima circostanza, la Corte ha precisato che, anche con riguardo a quegli elementi di prova datati in epoca precedente al decreto che ha disposto il giudizio (si tratta di intercettazioni provenienti da altri procedimenti), il Pubblico ministero ne aveva avuto contezza soltanto quando erano stati inseriti in informative portate alla sua cognizione solo in epoca successiva al decreto citato e, dunque, da Jui non conosciute antecedentemente;
la diversa difensiva, sul punto, è ricostruzione meramente congetturale.
6.2.5. Non vi era dubbio, infine, che gli atti di indagine integrativa fossero pertinenti rispetto ai temi processuali posti in questo processo, riguardando dati relativi alla medesima cosca PE siccome oggetto di altro procedimento penale che vedeva coinvolti, peraltro, alcuni degli odierni ricorrenti, come TU NI e PE PE.
6.3. E'manifestamente infondato il motivo con il quale si censura l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di porto di arma di cui al capo 10).
6.3.1. Il ricorrente non si confronta con la parte più rilevante della motivazione della sentenza, allorquando la Corte, ai fgg. 174 e 175, specificava che da alcuni passaggi trasfusi in sentenza della conversazione 79 m del 22 ottobre del 2006 tra il ricorrente e PE CE classe 1984, avvenuta mentre viaggiavano in auto, emergeva come i due commentassero insieme le caratteristiche della pistola in loro possesso e che addirittura il TU era stato il soggetto che aveva suggerito al PE di consegnare l'arma ad un terzo soggetto loro amico perché la custodisse, in modo tale che essi avrebbero avuto sempre la possibilità di giovarsi di una pistola quando si trovavano a Milano, dove si era svolto il fatto. Dal che, con giudizio immune da vizi logico-giuridici, la Corte ne ha fatto discendere la corresponsabilità di entrambi gli imputati nel porto dell'arma medesima.
6.4. Sono, invece, fondati i motivi di ricorso in ordine al trattamento sanzionatorio.
6.4.1. Quanto al primo, non risulta, se non in dispositivo, che la Corte abbia offerto una motivazione sui criteri utilizzati per la determinazione della pena, dopo l'esclusione dell'aggravante dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 e la declaratoria di prescrizione per il reato di detenzione di arma, che ha condotto ad un notevole abbattimento della pena rispetto al primo grado. Ne consegue che vi è mancanza di motivazione in ordine a tale capo della condanna, espressamente censurato con i motivi di appello anche con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La non manifesta infondatezza del ricorso consente di rilevare d'ufficio l'intervenuta prescrizione del reato ancor prima della sentenza impugnata, stante l'esclusione dell'aggravante della agevolazione mafiosa (sul punto, Sez. U, n. 12602 del 2015, dep. 2016, Ricci).
6.4.2. L'esclusione di tale aggravante ha fatto venir meno le statuizioni civili, dal momento che la Corte di Appello, a fg. 817 della sentenza e nel dispositivo, esonerando dal pagamento delle spese processuali nei confronti delle parti civili tutti gli imputati non condannati per il reato di cui al capo 1 ed anche quelli che rispondevano di delitti non aggravati dall'art 7 citato, ha implicitamente revocato le statuizioni civili nei confronti, per quel che qui interessa, di TU ND;
il che esonera la Corte dal dover prendere in considerazione il motivo di ricorso che investiva le statuizioni civili. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio nei confronti di TU ND perché il reato è estinto per prescrizione.
7. TU NI.
7.1. e 7.2. I primi due motivi di ricorso sono infondati per le ragioni espresse a proposito di TU ND, che ha svolto identiche censure. 80 m 7.3. Si richiama quanto detto nell'apposito paragrafo introduttivo con riguardo al positivo giudizio di attendibilità intrinseca di US PE del quale pure il ricorrente si duole.
7.4. E' infondato il motivo con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato.
7.4.1 II TU NI, così come altri ricorrenti e con motivi sovrapponibili, pretenderebbe una nuova e diversa rilettura del contenuto delle intercettazioni utilizzate dalla Corte ha utilizzato per fondare il proprio convincimento e che si riferiscono ai colloqui in carcere intrattenuti da PE CE classe 1978 (separatamente giudicato) con alcuni suoi familiari e con l'attuale imputato, suo cugino acquisito.
7.4.2. Deve premettersi, come anche si dirà con riguardo alla posizione di altri ricorrenti, che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi).
7.4.3. La Corte ha reso ampia e ragionevole motivazione, priva di macroscopici vizi ravvisabili ictu oculi, parametro valutativo di riferimento trattandosi di doppia conforme. Innanzitutto, è stato ricostruito il ruolo direttivo svolto da PE CE classe 1978 all'interno del clan e per diretta investitura paterna;
ruolo acclarato in via definitiva anche dalla più volte citata sentenza della Corte di cassazione resa a conclusione del giudizio parallelo celebrato con il rito abbreviato. In secondo luogo e come varrà anche a proposito del ricorrente PE PE, FR di CE classe 1978, la Corte ha rimarcato il ruolo mafioso anche del PE, siccome riveniente dalla necessità di assumere la gestione concreta degli affari della cosca in considerazione del fatto che il padre ON era ergastolano ed il FR CE, che reggeva gli affari illeciti del clan sotto il controllo paterno, era stato arrestato il 19.12.2008. In terzo luogo ed in sintonia con le conclusioni cui si era pervenuti anche nel giudizio abbreviato, non acriticamente recepite dalla Corte, come vorrebbe la difesa e sempre nel rispetto dei limiti di cui all'art. 238-bis cod. proc. pen. i giudici di appello hanno evidenziato che l'arresto di CE - PE classe 1978, aveva per l'appunto determinato l'esigenza che altri stretti sodali ed altri suoi familiari, sui quali si dirà - non solo il NE, ma 81 m anche ed in primo luogo PE PE e TA MA, all'epoca fidanzata di CE classe 1978, essendo il clan composto su base familiare si occupassero materialmente degli affari mafiosi pacificamente riconducibili alla cosca e, più in particolare, in ordine alla regolamentazione di conti relativi ad attività illecite, essendo il sodalizio dedito ad estorsioni e traffico di stupefacenti come definitivamente attestato in questo e negli altri processi. E per cercare di risolvere questa specifica e pressante esigenza - decisiva per il mantenimento prima di tutto economico dell'organizzazione - erano sfruttati da PE CE classe 1978 i colloqui carcerari con i parenti, nei quali gli interlocutori, consapevoli di essere intercettati, utilizzavano delle posture ed un linguaggio criptico che in certi passaggi la Corte è riuscita a decodificare nonostante le accortezze dei protagonisti.
7.4.4. Questo essendo il contesto in cui è avvenuta l'opera di interpretazione del significato delle conversazioni da parte dei giudici di merito (anche di quelli del giudizio abbreviato, con l'avallo della Corte di cassazione), pervenuti a conforme decisione quanto alla posizione del ricorrente, occorre dire ancora che la Corte di Appello, ha utilizzato, per giungere alle sue conclusioni, alcune intercettazioni, fornendo di volta in volta tutte le ragionevoli spiegazioni in ordine al fatto che esse avessero a che fare con argomenti illeciti, peraltro non dimostrando totale adesione alla decisione di primo grado con riguardo a certi specifici passaggi, interpretati come riferibili a questioni lecite delle quali pure gli interlocutori parlavano. Specificando le ragioni per le quali dovessero disattendersi le argomentazioni difensive in ordine alla interpretazione offerta di volta in volta del significato dei dialoghi e quanto alla valutazione delle testimonianze difensive e delle altre argomentazioni volte a fornire alternativa ricostruzione del loro contenuto. Il linguaggio criptico e le posture contribuivano (e solo contribuivano) a rafforzare il convincimento che si trattasse di affari illeciti, anche per la diversa e più "aperta" modalità di linguaggio utilizzata dagli interlocutori nella trattazione tra loro di questioni lecite, secondo l'insindacabile giudizio di merito della Corte di Appello;
nel quale, occorre osservare, mai i giudici di secondo grado hanno rimesso la loro valutazione al solo uso del linguaggio criptico degli interlocutori od alle posture tenute, ma sempre ad un'opera, a volte anche difficile, di interpretazione dello specifico contenuto delle parole captate. 82 m 7.4.5. Rispetto all'insieme di questi elementi a carico dell'imputato, il ricorso offre alternative ricostruzioni di puro merito, che, peraltro, non si confrontano adeguatamente con tutta la motivazione della sentenza.
7.4.6. Per esempio, a proposito della intercettazione del 13.2.2009, il ricorrente non riporta un brano nel quale il TU è chiamato in causa da PE CE classe '78, allorquando, nel dialogare con il FR PE a proposito di chi dovesse andare a riscuotere un canone estorsivo (secondo l'insindacabile giudizio della Corte) da "quello delle macchine", indica il ricorrente presente in aula in quanto a colloquio con il di lui FR ND TU, altro imputato la cui posizione è già stata esaminata poco sopra.
7.4.6. Nel commentare la conversazione del 3.2.2009, il ricorrente non mette adeguatamente a fuoco il fulcro della decisione impugnata, consistente nel fatto che egli aveva avuto assegnato il compito di parlare con una persona di affari illeciti, forte del fatto che costei non avrebbe sporto denuncia ("l'avvocato non è uno che parla"), addentrandosi anche la Corte a motivare sul perché non potesse essere attendibile il capitolato difensivo, con argomentazioni che il ricorrente censura sempre rimanendo nell'ambito del puro merito.
7.4.7. Altrettanto dicasi per la individuazione del ricorrente nel soggetto indicato come "IC o ED", che la Corte giustificava in ragione del contenuto della intercettazione del 3.2.2009 (dove viene chiamato "M dal PE CE, anche con l'indicazione del cognome) e delle dichiarazioni di PE US, che tali nomignoli aveva affibbiato al TU, secondo quanto sottolineato dalla Corte anche con riguardo alla conferma delle dichiarazioni al dibattimento, dove la PE non aveva indicato anche il soprannome di ZE, ma solo quello di IC, solo perché a ciò non sollecitata (sotto questo profilo, la contraria deduzione difensiva, a fg. 38 del ricorso, non è autosufficiente non essendo stato allegato il verbale di dichiarazioni nella parte relativa alla presunta sollecitazione al ricordo da parte del difensore).
7.4.8. Tale soggetto, indicato come IC o ED e dalla Corte identificato nell'imputato dopo aver esaminato le contrarie alternative proposte dalla difesa e non ritenute valide, era stipendiato dal CE PE classe 1978 e gli forniva informazioni, essendo adibito alla cura di pagamenti effettuati da persone non indicate per nome, come risulta dalla conversazione del 27.3.2009, non menzionata in ricorso.
7.4.9. Che non menziona neanche la conversazione dell'1.12.2006, in cui il ricorrente era indicato da PE CE classe 1984 (figlio di PE 83 m LV) come persona che compiva condotte mafiose non meglio descritte insieme a PE PE ("ndranghetiava").
7.4.10. Del pari, il ricorrente sminuisce il contenuto delle dichiarazioni di PE US, la quale, sebbene non avesse indicato fatti illeciti specifici a carico del ricorrente, aveva confermato il contenuto delle intercettazioni, ponendosi sul loro stesso solco, come sottolineato dalla Corte, nella misura in cui aveva descritto il TU NI come persona "a disposizione" del cugino PE CE classe 1978 e, in epoca pregressa ed in pendant con l'intercettazione del 2006 prima richiamata, "a disposizione del proprio FR CE classe '84", dal quale si era allontanato dopo il matrimonio con la cugina di CE classe 1978. 7.4.11. Ne consegue che la Corte ha efficacemente tratteggiato l'esercizio da parte del ricorrente di una condotta associativa di rilievo, quale quella di chi viene deputato dal capoclan alla cura di alcune estorsioni di diretta riferibilità agli interessi della cosca, non in forma occasionale.
7.5. I motivi con cui si contesta la sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6 cod.pen. sono infondati per le ragioni indicate nella parte introduttiva.
7.6. Le precedenti considerazioni assorbono ogni altro rilievo difensivo, ivi compresi quelli contenuti nei motivi nuovi.
7.7. E' fondato, invece, il motivo inerente la ritenuta recidiva. Pur a fronte di una specifica richiesta con l'atto di appello (fgg.53-55), si registra una mancanza di motivazione da parte della Corte, che giustifica l'annullamento con rinvio della sentenza per nuovo esame sul punto indicato.
7.8. Quanto al motivo che attiene al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nell'atto di appello l'invocazione di tale beneficio era stata chiesta in forma così generica da giustificare la mancata risposta della Corte di Appello sullo specifico punto, senza che questo comporti l'annullamento della decisione, avuto riguardo alla giurisprudenza di legittimità già citata con riferimento alla posizione processuale di RD PE.
7.9. In ordine al motivo inerente la determinazione della pena, nel rimandare alla giurisprudenza di legittimità già citata che ne fa una questione di puro merito, si segnala che la Corte l'ha ritenuta congrua valutando la gravità del reato e la capacità a delinquere dell'imputato, peraltro procedendo ad una rideterminazione in melius (nel solo dispositivo).
7.10. Del tutto generico è l'ultimo motivo del ricorso, con il quale si censura la condanna al risarcimento del danno alle parti civili da liquidarsi in separata sede, che il ricorrente vorrebbe revocata sul solo presupposto, meramente labiale, che le parti civili non avrebbero subito alcun danno;
invece 84 m giustificato, come attesta sia pur sinteticamente la sentenza impugnata, avuto riguardo alla indubbia presenza operativa della cosca PE sul territorio di riferimento degli enti costituitisi parti civili e del Fondo a tutela delle vittime del fenomeno mafioso, essendo stata rimessa al giudice civile la sola quantificazione del danno, in questo senso dovendosi interpretare l'aggettivo "potenziale" utilizzato dalla Corte di Appello. La decisione della Corte è, peraltro, in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza desumibile anche presuntivamente con criterio di semplice probabilità di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, - restando perciò impregiudicato l'accertamento riservato al giudice civile sulla liquidazione e l'entità del danno, ivi compresa la possibilità di escludere l'esistenza di un danno eziologicamente collegato all'evento illecito. (Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini, Rv. 265637). A maggior ragione, l'inammissibilità del motivo rivela tale carattere ovi si consideri che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha giudicato non impugnabile per cassazione neanche la decisione di merito in ordine al pagamento di una provvisionale, non potendo tale statuizione assumere definitività essendo destinata ad essere travolta dal successivo accertamento e liquidazione integrale del danno (Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, Patricola, Rv. 261054).
7.11. Tutte le considerazioni che precedono portano all'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla recidiva, con dichiarazione di irrevocabilità della condanna ad una pena che non è possibile indicare in questa sede in quanto oggetto di generica rideterminazione da parte della Corte nel solo dispositivo.
8. EO NI.
8.1. Quanto al primo motivo di ordine processuale, non vi è stata alcuna compressione dei diritto di difesa dovuta al fatto che il ricorrente abbia partecipato al dibattimento in videoconferenza, risultando dagli atti che l'esigenza della partecipazione a distanza è stata congruamente motivata sia nella richiesta del D.A.P. alla Corte di Appello del luglio 2014, sia nell'ordinanza della Corte che l'ha accolta;
laddove si fa riferimento all'esistenza di motivi di sicurezza ed alla complessità del giudizio. 85 m Dunque, a due tra i parametri previsti dall'art. 146-bis disp.att. cod. proc. pen. per disporre la partecipazione a distanza dell'imputato al processo, prevista dalla legge a quelle condizioni. Si consideri che il ricorrente risponde di uno dei reati contemplati dalla norma richiamata;
che il D.A.P. nella citata richiesta aveva fatto riferimento all'esistenza di indicazioni provenienti dalla DDA di Reggio Calabria che richiedeva il suo allontanamento dalle sedi penitenziarie della Calabria per "per rapporti criminali intessuti con soggetti inseriti nel medesimo circuito Alta Sicurezza"; che la complessità del dibattimento è attestata dall'ordinanza con la quale la Corte sospendeva i termini di custodia cautelare ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen. nella stessa udienza del 15 luglio 2014 cui si fa riferimento in ricorso. Peraltro, il ricorrente, come si evidenzia dalla relazione sull'andamento dell'udienza, agli atti, aveva regolarmente potuto esercitare il suo diritto di difesa, nei termini previsti dalla legge, colloquiando per telefono con il suo difensore ed ascoltando e vedendo le attività di udienza. Infatti, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, che il collegio condivide, la disciplina della partecipazione all'udienza a distanza impone che siano costantemente assicurate all'imputato la visione dell'aula e l'ascolto di quanto in questa viene detto, nonché la possibilità di intervenire quando esigenze processuali o di difesa lo richiedano (Sez. 6, n. 24077 del 06/04/2016, Caravà, Rv. 267874). Dal che si deduce che l'eventuale doglianza dell'imputato può riguardare soltanto una concreta violazione del suo diritto di difesa legata a specifici "incidenti" nell'adozione delle particolari modalità dell'udienza con partecipazione e distanza, che il ricorrente, nel caso in esame, non ha dedotto.
8.2. E' infondato anche motivo con il quale si censura la ritenuta responsabilità del ricorrente.
8.2.1. Nel ricorso si propongono alternative letture di puro merito delle emergenze processuali - con le quali, peraltro, il ricorrente si confronta solo parzialmente che la Corte ha utilizzato argomentando con motivazione non - solo autonoma rispetto a quella del LE, ma immune da vizi logico- giuridici rilevabili in questa sede;
vizi che dovrebbero rivestire carattere macroscopico e percepibile ictu oculi, stante la doppia conforme decisione nei due precedenti gradi del giudizio.
8.2.2. E' da escludere, in primo luogo, che la condanna del EO sia illogica rispetto alla assoluzione degli imputati Di MA, posto che la diversità tra le posizioni di costoro e quella dell'odierno imputato risiede, come la Corte ha 86 m precisato a fg. 724 della sentenza, nel diverso peso attribuito proprio all'elemento ritenuto centrale dalla prospettiva accusatoria accolta dai giudici di merito: vale a dire la circostanza che il EO avesse preso parte ad un summit mafioso in cui erano intervenuti importanti esponenti della cosca PE (PE detto OR, CE classe 1978 ST, PE EL) ed il reggente della cosca LL (NI), tenutosi dopo l'omicidio TI e nell'ottica di discutere di una riappacificazione tra le due famiglie mafiose dopo l'omicidio anche di NI AS, che aveva "pareggiato i conti", essendo nella convinzione dei PE che il primo delitto fosse da attribuire alla famiglia LL, alla quale appartenevano gli AS. Nel mentre, la Corte segnalava l'incertezza del dialogo su quale dei due fratelli Di MA avesse partecipato a quella delicata riunione, non potendo attribuire la sicura partecipazione ad essa a nessuno dei due germani, le cui posizioni processuali risultavano così alleggerite da tale decisivo elemento di prova, invece valorizzato per giungere alla condanna del EO. Tanto emergeva con sicurezza, secondo la Corte, dalla intercettazione avvenuta 1'8/9/2007 tra MI AS ed altri familiari, e, cioè, proprio uno dei soggetti inserito in quella vicenda e facente parte di quelli che ne avrebbero subito le conseguenze con gli attentati del 2007 dei PE, in cui aveva perso la vita NI AS. Dunque, interlocutori qualificatissimi, come altrettanto qualificata era l'emergenza processuale a carico del EO, del quale in quel dialogo si menzionava il cognome e che la Corte riteneva riferibile all'imputato per la semplice, e qui insindacabile, ragione che nessun altro EO era emerso alle indagini come collegato al clan PE (fg. 726 della sentenza impugnata); dunque, interpretando la conversazione decisiva nel senso che il termine "complesso" andasse riferito al cian PE e che la precisazione "EO" serviva a specificare che il ricorrente, come altri successivamente nominati per esempio "EL" (identificato, come vedremo, nel ricorrente PE EL) - fossero presenti in quanto parti di quel "complesso".
8.2.3. Emergenza centrale specificata nel capo di imputazione, ad onta della supposta sua genericità - che la Corte riteneva consolidata dalla doppia chiamata in correità di CC LV e PE US, sulla cui intrinseca attendibilità, che il ricorrente contesta, si rinvia a quanto detto nella parte introduttiva. I quali collaboranti avevano indicato l'imputato, del tutto concordemente, come soggetto di fiducia dei massimi esponenti del clan PE, prima di PE ("OR") e poi di CE classe 1978 (ST,) proprio due tra i presenti al summit prima detto;
circostanza ulteriormente acclarata sia 87 m dai precedenti penali per detenzione di armi unitamente a PE ON e PE CO e dai controlli di polizia in compagnia del medesimo PE CE '78 (fgg. 1173 e 1174 della sentenza di primo grado, che si fonde con quella impugnata per la conformità del giudizio); sia e soprattutto dalle intercettazioni dei colloqui in carcere del ridetto CE classe 1978. Nei quali egli più volte si riferiva con i familiari a "MM u longu" o "u longu" come ad un soggetto di sua fiducia deputato a compiti illeciti nella gestione delle attività riferibili alla cosca, secondo la ragionevole interpretazione offerta dalla Corte del contenuto delle intercettazioni del 20.1.2009, 3.4.2009, 16.1.2009 e 7.4.2009 alle quali i ricorsi fanno sbiadito - riferimento ed anche con riferimento alla identificazione del ricorrente attraverso quei nomignoli utilizzati da CE PE classe 1978, uno dei quali coincidente con quello indicato da PE US. Premurandosi la Corte a chiarire che i nomignoli utilizzati da CE PE '78, non potevano essere riferibili a NI LL, reggente della diversa famiglia mafiosa, che non avrebbe mai potuto essere, ad evidenza, al servizio di CE PE per il disbrigo esecutivo di attività illecite interne all'omonimo clan, diverso da quello dei LL. Il che rende ininfluente l'approfondimento difensivo in ordine all'assenza di riscontri delle chiamate in correità su altra parte delle indicazioni a carico del EO.
8.2.4. Ed, infine, troppo semplicisticamente il ricorrente, per lungo tempo datosi alla latitanza, liquida la portata dimostrativa del ritrovamento di un nascondiglio segreto ed "attivo" all'interno della sua abitazione, di cui pure vi è cenno nella sentenza impugnata, laddove la Corte ha rilevato che tale nascondiglio era identico a quello ritrovato nell'abitazione di PE CE classe 1978, ad ulteriore dimostrazione degli stretti ed illeciti legami che intercorrevano tra costui e l'odierno ricorrente. Tali considerazioni assorbono ogni altro argomento difensivo sul punto, come quello relativo dell'assegno di cui si discute a fg. 18 del ricorso dell'avv. Cardone.
8.3.1. Quanto ai motivi sul trattamento sanzionatorio, deve osservarsi, con riguardo alla recidiva, che la questione era stata posta negli atti di appello. In ogni caso, vi è da considerare che la sentenza della Corte Costituzionale del 23 luglio del 2015 è intervenuta successivamente anche rispetto alla sentenza di secondo grado, il che giustifica un "recupero" dell'argomento, tenuto conto che all'aumento per la recidiva si era pervenuti in primo grado (fg.1458 della sentenza del LE) sol perché a quel tempo esso era 88 m obbligatorio, senza quell'ulteriore e specifica motivazione oggi necessaria alla luce della sentenza citata. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio in ordine al solo aumento per la recidiva, ai fini di consentire una più approfondita e specifica valutazione.
8.3.2. Tanto la determinazione della pena che il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono stati ancorati dalla Corte con insindacabile giudizio, per il che ci si riporta alla giurisprudenza prima citata nella parte introduttiva alla gravità dei fatti ed al ruolo non minimale assunto dal ricorrente all'interno della cosca. Il rigetto del ricorso, salvo che per la questione della recidiva, comporta la dichiarazione di irrevocabilità della responsabilità e della pena base di anni 13 di reclusione.
9. UC DI.
9.1. Il motivo con il quale si censura la responsabilità del ricorrente per il reato associativo di cui al capo 1 è infondato.
9.2.1. Deve qui farsi richiamo specifico a quanto si è detto a proposito di ER PE, al quale è stata riconosciuta la qualità di promotore ed organizzatore della costola milanese del clan PE, secondo quanto era emerso dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni di US PE. Nella articolazione del clan che operava a Milano, dove ER PE risiedeva, erano inseriti, secondo il giudizio della Corte, il ricorrente UC ed il LL, soggetti legati tra loro a doppio filo nella gestione della attività di vendita ambulante di panini in zona assai propizia della città di Milano per conto del ER.
9.2.2. Il ricorrente critica la conclusioni cui è pervenuta la Corte con argomentazioni di puro merito, che non scalfiscono la ragionevole e corposa motivazione della sentenza impugnata (fgg.594-634), approdata a conclusioni conformi a quelle del LE, esenti da vizi logico-giuridici.
9.2.3. Che il UC fosse "uomo di ER", così come aveva detto US PE e che per conto di questi gestisse l'attività di paninaro con un camion dello stesso ER attività alquanto redditizia fino ad un certo periodo perché espletata in una zona molto favorevole della città - la Corte lo ha affermato attraverso non solo le dichiarazioni della collaboratrice, ma anche e soprattutto per mezzo delle intercettazioni già citate a proposito del ER PE;
in una delle quali, quella del 14/09/2006, la di lui sorella NG, riportando le parole del FR, diceva ai suoi parenti PE che se non ci fosse stato "DI" (UC) ER PE non avrebbe potuto sopravvivere. 89 m In altra conversazione tra soggetti gravitanti in quell'entourage criminale, a conferma delle dichiarazioni di US PE, si faceva riferimento al fatto che "DI" avesse un furgone per la vendita dei panini e pagava "un tot al mese a BE (dialogo del 7/09/2009), a dimostrazione dell'esistenza non certo di una estorsione, quanto di un accordo occulto tra i due nella gestione di quella risorsa commerciale, circostanza della quale la difesa ha dubitato con argomenti non convincenti e di puro merito, come si vede espressamente confutati dalla Corte.
9.2.4. Dalle conversazioni, come ha precisato la sentenza impugnata, emergeva anche che il UC, nello svolgere la sua attività, "camminasse con il nome dei PE", indicazione provenuta da PE CE classe 1984 sempre nel corso della conversazione del 14/09/2006, a conferma del ruolo dell'imputato e del fatto che egli non si rapportasse al solo ER in ragione di un personale ed esclusivo rapporto di amicizia, come si sostiene in ricorso. A tale circostanza la Corte ha riconnesso importanza fondamentale, non scalfita dalle censure difensive alquanto generiche sul punto, annettendo ad essa, ulteriormente, l'indiscusso dato che il UC provvedesse al pagamento degli avvocati del ER PE, peraltro con assoluta continuità, come egli stesso non ha negato nelle dichiarazioni dibattimentali, sia pure sostenendo, anche in ricorso, sempre la semplicistica tesi della pura amicizia e familiarità di rapporti con il ER;
mentre, invece, non era senza rilievo che tale affermazione provenisse da CE PE classe 1984 e fosse condivisa dal gruppo di soggetti mafiosi più vicini all'importante esponente mafioso trapiantatosi a Milano.
9.2.5. La conferma della intraneità al clan PE del UC (come del LL, la cui posizione si intreccia con quella del ricorrente), la Corte ha rinvenuto, ancora, dal fatto, invero altamente significativo e non spiegabile se non nella prospettiva correttamente adottata, che il ricorrente ed il LL fossero andati in trasferta, da Milano a OSrno, per chiarire dei contrasti che erano intervenuti con alcuni esponenti malavitosi di stanza nella capitale lombarda, i quali avevano infastidito UC nell'espletamento della Sua attività economica della vendita dei panini. Esponenti che la Corte ha individuato nel gruppo MP e AC, che grazie alle incursioni improvvide di PE CE classe 1984 (delle quali si è detto a proposito di ER PE), non avevano del tutto chiaro se UC fosse o meno "uomo dei PE" o dei ER o addirittura un "cane sciolto". Ebbene, quel che la Corte ha messo in luce è non soltanto il fatto che UC e LL si fossero recati in Calabria per risolvere la questione, andando a parlare con alcuni importanti esponenti della cosca PE (come EN, 90 M detto OR, FR deceduto del capo clan ON), con il che dimostrando chi realmente fossero i loro referenti (circostanza ammessa dal UC ma collegata ad altra incomprensibile causale); ma, anche, che lo stesso viaggio per dirimere le questioni insorte con il UC era stato intrapreso dai rappresentanti dei MP e di altri malavitosi indicati come gruppo AC;
i quali, una volta in Calabria, relazionandosi con i PE verso i quali mostravano il massimo "rispetto", avevano finalmente appreso con certezza che UC fosse un loro uomo;
cosa che se essi avessero compreso subito, non avrebbe creato alcun problema con UC (avrebbero subito "alzato le mani", come dirà LL a ER PE commentando il fatto nella conversazione del 3/5/2007, della massima importanza per dedurne l'intraneità al sodalizio sia del UC che del LL, che di tali argomenti discuteva a pieno titolo e che aveva significativamente accompagnato UC nella trasferta a OSrno). Nel rendere questa ragionevole ricostruzione, la Corte ha, peraltro, provveduto ad analizzare le diverse prospettazioni addotte dalla difesa e dai diretti interessati (sia il UC con le sue dichiarazioni, sia il ER PE con un "memoriale"), che, ancora sostenute in ricorso, si rivelano di puro fatto e non idonee ad intaccare la logicità delle conclusioni adottate dai giudici di merito.
9.3. Che risultano immuni da vizi rilevabili in questa sede anche con riguardo all'ennesima prova di intraneità al sodalizio criminoso del UC, che si ricava dalla sua partecipazione alla estorsione "MP", autonomamente contestatagli al capo 16. 9.3.1. Anche con riguardo alla pronuncia di responsabilità per tale reato, le critiche difensive si rivelano di puro merito e non convincenti. Poiché e provato dalla intercettazione di un colloquio tra il solito LL ed ii ER PE, che sia il UC che lo stesso LL fossero andati almeno in una occasione a tentare di riscuotere una somma presso i MP, non riuscendovi da qui la qualificazione del fatto come tentativo di estorsione - con riguardo al UC perché essa era stata intascata dall'irruento PE - LV classe 1984; che aveva, anche per questa via, delegittimato UC agli occhi dei MP, sorbendosi le critiche dello zio (ER) e dello stesso suo genitore LV PE, che nel colloquio con la moglie NG ER criticava i comportamenti del figlio, comunicandole di aver mandato "una ambasciata a UC" (così da far tramontare definitivamente l'ipotesi che quest'ultimo si relazionasse con il solo ER PE ed a dimostrazione di come fosse soggetto non solo conosciuto ma anche tenuto in conto dai massimi esponenti del clan). 91 9.3.2. Che quella tentata riscossione fosse di origine estorsiva ed agita con metodo mafioso (del quale pure il ricorrente dubita con generiche affermazioni), la Corte lo ha ricavato da una serie di elementi che le diverse ricostruzioni difensive non scalfiscono sotto il profilo logico;
e, cioè, ravvisando una potenza superiore della cosca PE rispetto ai MP (conclamata dall'atteggiamento da questi ultimi assunto nella gita in Calabria) ed un sicuro riferimento al fatto che costoro pagassero ai PE dalle parole di NG ER, la quale, proprio in forza degli interventi indisciplinati del figlio CE classe 1984 presso quale il UC non - godeva di simpatie commentava al marito che "con DI i MP non - pagano più". Circostanza idonea ad escludere anche la prospettiva, valorizzata dal ricorrente, che egli potesse non sapere a cosa si riferisse quel pagamento da lui richiesto ai MP.
9.3.3. E per concludere, che UC, come sostenuto in ricorso, non si prestasse a riscuotere somme del ER presso terzi, non solo non inficia il rilievo probatorio di quella occasione nella quale ciò era avvenuto, ma è stato spiegato dalla Corte, con convincente conclusione, attraverso il contenuto di una conversazione nella quale il ricorrente riteneva che non fosse quello il suo compito, occupandosi di altra attività, come si è visto altrettanto riconducibile agli interessi mafiosi del ER, quale era la vendita dei panini, oltre che nel pagamento delle spese legali di quest'ultimo e nel mantenimento della di lui famiglia. Dunque, non un sintomo di dissociazione dalla cosca, come vorrebbe il ricorrente, ma di rivendicazioni relative alle mansioni da svolgere al suo interno Tali considerazioni assorbono ogni altro profilo della vicenda ed ogni ulteriore argomento a discarico contenuto nel ricorso e nei motivi nuovi.
9.4. Sono infondati i motivi inerenti la sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6 cod.pen., per le ragioni indicate nella parte introduttiva.
9.5. Quanto alla recidiva, possono estendersi le considerazioni già svolte a proposito di EO NI: qui, la questione non aveva formato oggetto di motivo di appello ma all'epoca la recidiva era obbligatoria in ragione del reato contestato. La Corte si è limitata a richiamare i precedenti penali del UC, come il LE (fgg. 1458,1459); si era prima della sentenza della Corte Costituzionale. 92 m 9.5.1. Tale questione è assorbente rispetto a quella posta in ricorso a proposito di una supposta errata contestazione della recidiva reiterata perché basata su un precedente che era stato dichiarato estinto in esito all'affidamento in prova al servizio sociale. Assunto corretto in astratto (Sez.U, Marcianò, rv. 251688) e che in concreto spetterà al giudice di rinvio verificare a seconda della decisione che verrà adottata in ordine all'aumento per la recidiva. Consegue a tutto quanto detto l'annullamento con rinvio limitatamente alla recidiva, il rigetto nel resto del ricorso, la dichiarazione di irrevocabilità della responsabilità e della pena base di anni 13 e mesi sei di reclusione. 10. NE RO. 10.1. e 10.2. I primi due motivi di ricorso, di natura processuale, sono manifestamente infondati per le ragioni prima indicate a proposito del ricorrente TU ND. 10.3. Non è fondato il motivo inerente la violazione tra accusa contestata e sentenza. 10.3.1. La pacifica ed autorevole giurisprudenza di legittimità, che il collegio condivide, ritiene che in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri l'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, ia violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto della imputazione (Sez. U., n. 36551 del 2010, Carelli;
Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, Addio, Rv. 265946). 10.3.2. Nel caso in esame, vero è che il nucleo fondamentale della condanna del ricorrente, desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, risiede nel fatto di aver eseguito direttive del cognato CE PE classe 1978 attinenti gli affari della cosca ed in particolare la cura delle attività estorsive in corso. Ed è anche vero che nel descrivere la condotta specifica del ricorrente, l'imputazione faceva riferimento anche al contributo "al reinvestimento dei capitali illeciti del gruppo criminale" - che la Corte non riteneva provato - così 93 In come ai colloqui con ON PE classe 1953 e non a quelli con il cognato CE classe 1978. 10.3.3. Tuttavia, tali "diversità" non determinano la nullità della sentenza ex art. 522 cod. proc. pen.. Infatti, deve, in primo luogo, aversi riguardo a tutta l'imputazione e non soltanto alla parte sopra richiamata, laddove al ricorrente è stata contestata, al capo 1, l'appartenenza alla associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta....alla cosca PE operante in OSrno...contribuendo alla realizzazione degli scopi del sodalizio attraverso la forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo...scopi in particolare diretti al controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione di interi settori imprenditoriali e commerciali finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, al conseguimento, infine per sé e per gli altri affiliati di vantaggi ingiusti, attraverso attività delittuose quali omicidi, estorsioni, rapine, sistematicamente esercitate ai danni di imprenditori privati". Già questo solo rilievo testuale, ricomprendendo la imputazione, sia pure in generale, l'attività estorsiva, esclude che vi sia una discrasia sostanziale tra quanto contestato e quanto ritenuto in sentenza, posto che, in fin dei conti, era proprio alla cura delle attività estorsive che il ricorrente era stato adibito dal di lui cognato PE CE classe 1978. A maggior ragione ove si osservi, in secondo luogo, che il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen., è un reato a forma libera, le cui condotte costitutive possono essere alquanto diverse tra loro ma riconducibili ad una stessa matrice quando significative di appartenenza ad una organizzazione mafiosa determinata. come la stessa dizione della norma consente di intravedere Ed il ricorrente e stato condannato per appartenenza alia stessa organizzazione mafiosa ed alla stessa articolazione di essa (la cosca PE) che gli era stata contestata nella imputazione, in concreto occupandosi di estorsioni e facendo da trait d'union tra parenti detenuti e mondo esterno. Con il che, l'oggetto della "diversità" attiene non ad una differente contestazione, quanto, piuttosto, ad una indicazione di elementi probatori idonei a provare la condotta di base ben delineata nel capo di imputazione. Evenienza, questa, ben possibile proprio con riguardo alla particolare struttura "a forma libera" del reato contestato. 10.3.4. La conferma della correttezza della tesi qui sostenuta, si rinviene, a ben vedere, anche nell'osservazione che l'imputato giammai potrebbe subire un nuovo processo con riguardo alla condotta di associazione mafiosa per partecipazione alla 'ndrangheta nella cosca PE, per avere eseguito le 94 m direttive del cognato PE CE '78 anziché quelle di PE ON. Tale imputazione, ai sensi dell'art. 416-bis cod.pen. ma anche, in ipotesi, diversamente considerata "per il titolo, per il grado o per le circostanze", secondo quanto prevede l'art. 649 cod. proc. pen. troverebbe certamente - ostacolo nel giudicato formatosi in questo processo. E ciò serve a comprendere che si tratta, in fin dei conti, solo di una differente modalità esecutiva di uno stesso fatto quello appunto di partecipazione ad una specifica associazione di stampo mafioso e quale membro di altrettanto specifica e delineata articolazione, avente gli indicati fini descritti nella rubrica, ivi compreso quello di commettere estorsioni - che non ne trasforma radicalmente il contenuto, in virtù della particolare conformazione ("libera") del reato in discorso. 10.3.5. A ciò si aggiunga, per concludere sull'argomento, che la Corte di Appello ha rimarcato come rispetto alle accuse rivenienti dalle conversazioni con PE CE classe'78, il ricorrente avesse avuto modo di difendersi, essendo esse comprese tra le originarie prove a suo carico, solo successivamente arricchite dalla definitiva condanna del citato PE CE nel separato procedimento penale a suo carico. Ed è proprio la prospettiva volta ad accertare se vi sia stata una effettiva, concreta e non meramente astratta lesione della possibilità di difesa, siccome richiesta dalla regola che si pretende violata nella sua interpretazione giurisprudenziale, che consente di ritenere infondata la questione posta dal ricorso, al di là del fatto se il riferimento alle conversazioni tra il NE e PE ON, indicato in imputazione, potesse o meno essere un refuso. 10.4. Non sono fondati i motivi di ricorso con i quali si censura il giudizio di responsabilità del ricorrente. 10.4.1. Come per altre posizioni, anche in questo caso il NE pretenderebbe una nuova e diversa rilettura del contenuto delle intercettazioni che la Corte ha utilizzato per fondare il proprio convincimento e che si riferiscono ai colloqui in carcere intrattenuti da PE CE classe 1978 (separatamente giudicato) con alcuni suoi familiari ed anche con l'attuale imputato, coniuge di MA ZI PE, sorella del detenuto. 10.4.2. Deve premettersi, come già affermato con riguardo alla posizione di altro ricorrente, che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri 95 m della logica e delle massime di esperienza (Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi). 10.4.3. La Corte ha reso ampia e ragionevole motivazione, priva di macroscopici vizi ravvisabili ictu oculi (trattandosi di doppia conforme). Occorre fare rinvio a quanto detto a proposito del ricorrente TU NI in ordine alle importanti valutazioni di contesto circa i colloqui di PE CE classe 1978 con i propri familiari. Quello essendo l'alveo di riferimento in cui è avvenuta l'opera di interpretazione del significato delle conversazioni da parte dei giudici di merito (anche di quelli del giudizio abbreviato, con l'avallo della Corte di cassazione, risultati utilizzati nel rispetto del canone di cui all'art. 238-bis cod.pen. come pure si è detto a proposito del TU), pervenuti a conforme decisione quanto alla posizione del ricorrente, occorre dire ancora che la Corte di Appello, ha utilizzato, per giungere alle sue conclusioni, un insieme cospicuo di intercettazioni, fornendo di volta in volta tutte le ragionevoli spiegazioni in ordine al fatto che esse avessero a che fare con argomenti illeciti, peraltro non dimostrando totale adesione alla decisione di primo grado con riguardo a certi specifici passaggi, interpretati come riferentisi a questioni lecite delle quali pure gli interlocutori parlavano. Specificando le ragioni per le quali dovessero disattendersi le argomentazioni difensive in ordine alla interpretazione offerta di volta in volta del significato dei dialoghi e quanto alla valutazione delle testimonianze difensive e delle altre argomentazioni volte a fornire alternativa ricostruzione del loro contenuto. In alcuni casi chiarissimo nel riferimento a fatti estorsivi, come, ad esempio, con riguardo alla circostanza che NE avesse "pizzicato" il personalmente una persona non riconducibile ai testimoni addotti dalla difesa (conversazione 6.3.2009); ovvero al fatto che si doveva interloquire con un soggetto il quale "ora per Pasqua" avrebbe dovuto dare qualcosa (conversazione del 3.4.2009, passaggio non riprodotto nei ricorsi); ovvero che occorreva occuparsi di un soggetto che pagava a cadenza mensile ("il mese scorso non so se glieli ha dati a PP;
conversazione del 3.2.2009, passaggio non commentato nei ricorsi); ovvero che NE doveva "ritirare" "cinque o cinquanta" da qualcuno. Il tutto con linguaggio criptico e posture che contribuivano (e solo contribuivano) a rafforzare il convincimento che si trattasse di affari illeciti, anche per la diversa modalità di linguaggio utilizzata dagli interlocutori nella trattazione tra loro di questioni lecite, secondo l'insindacabile giudizio di 96 m merito della Corte di Appello (fgg.553,554) e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente. 10.4.4. Infine, occorre sottolineare che nella sentenza di primo grado - sul punto solo richiamata dalla pronuncia della Corte di Appello, della quale fa parte integrante stante la conformità delle due decisioni di condanna il - LE aveva specificato che a carico di NE militava anche la chiamata in correità di PE US, che lo aveva indicato come marito di sua cugina MA ZI PE, come "facente parte della famiglia" e soggetto "a disposizione" del di lui cognato CE PE classe 1978, che andava a trovare in carcere così come il suocero ON;
circostanze confermate dalle intercettazioni, ad ulteriore riscontro del contenuto delle medesime (fg.1144 sentenza di primo grado). 10.4.5. A fronte di una dimensione dell'attività illecita del ricorrente tratteggiata dalla Corte nei termini prima evidenziati di diretta e non transitoria ingerenza in una attività nevralgica della cosca mafiosa come quella delle estorsioni ed a beneficio di tutto il clan e non di singoli esponenti di esso, per di più con un rapporto diretto con colui il quale si trovava in posizione apicale risulta immune da vizi logico-giuridici la decisione di ritenere la condotta rientrante nel paradigma di cui all'art. 416-bis cod.pen. e non in quello di cui agli artt. 378 o 418 cod.pen.. 10.4.6. Per quanto attiene al quinto e sesto motivo, inerenti le censure sulla sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6, cod.pen., si rinvia a quanto detto nella parte introduttiva. Tutte le considerazione che precedono assorbono ogni altro rilievo difensivo, ivi compresi quelli di cui ai motivi nuovi. 10.5. E' fondato il motivo di ricorso inerente la ritenuta recidiva. Il ricorrente, nei motivi di appello, aveva chiesto l'esclusione della recidiva. E' stato allegato all'originale del ricorso il provvedimento del GUP del LE di Palmi del 3.3.2005, già prodotto alla Corte di Appello, con il quale è stata dichiarata l'estinzione del reato di ricettazione in relazione al quale era stata contestata la recidiva semplice, tenuto conto che per esso era intervenuta condanna ex art. 444 cod. proc. pen. ed erano decorsi i termini di cui all'art. 445 cod. proc. pen. La conforme giurisprudenza di legittimità, cui il collegio aderisce, ritiene che in tema di patteggiamento, la declaratoria di estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445 cod. proc. pen., comporta l'esclusione degli effetti penali anche ai fini della recidiva (Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016, Mandri, Rv. 266119; Sez. 3, n. 7067 del 12/12/2012, dep. 2013, Micillo, Rv. 254742). 97 m Ne consegue che, in accoglimento del motivo, la sentenza deve essere annullata senza rinvio quanto alla sussistenza della recidiva, con eliminazione del relativo aumento di pena pari a dieci mesi di reclusione (fg. 1149 sentenza di primo grado, sul punto non modificata dalla Corte di Appello, fg.572 della sentenza impugnata). 10.6. Viceversa, la Corte motivava correttamente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ancorandola alla gravità della condotta commessa ed all'allarmante personalità dell'imputato, in quanto soggetto organico a potente cosca mafiosa e vicino al capoclan di essa, mantenendo la pena al minimo edittale dell'epoca di riferimento, tenuto conto delle aggravanti di cui all'art. 416-bis cod.pen.. 10.7. L'ultimo motivo di ricorso, inerente le statuizioni civili, è infondato per le stesse ragioni espresse a proposito di TU NI, alla cui posizione si rinvia. Ne consegue il rigetto del ricorso in ordine a tutti i motivi, ad eccezione di quello relativo alla recidiva. 11. AZ PE. 11.1. Il motivo volto a censurare la sussistenza oggettiva del reato contestato è infondato. 11.1.2. Occorre fare rinvio integrale a quanto verrà detto con riguardo alla posizione di PE EL, dante causa delle varie operazioni di trasferimento fittizio di autovetture di cui al capo 29, due delle quali in favore del AZ. 11.1.2. Il ricorrente riproduce argomentazioni di puro merito, che la Corte ha dettagliatamente affrontato e confutato con motivazioni esenti da censure logico-giuridiche. Rilevando che il AZ era risultato soggetto pressoché indigente a seguito degli accertamenti investigativi e che non poteva ritenersi attendibile la circostanza che egli avesse fatto da prestanome al FR CA che aveva rapporti di lavoro con il PE per via della gestione di una officina di autocarrozzeria. A parte l'assenza di qualunque prova in ordine alla deposizione di AZ CA quanto all'esistenza addirittura di crediti di costui verso il PE che avrebbero giustificato la vendita delle autovetture - la Corte non ha ritenuto plausibile, con ragionevole convincimento qui non sindacabile, che il AZ avesse utilizzato quale suo prestanome il proprio FR odierno imputato per schermarsi dal fisco, dal momento che anche AZ PE risultava soggetto con pendenze verso l'Erario. 98 m Aggiungendo che la vendita delle autovetture aveva registrato una perdita per il venditore di circa 5000 euro e che il NI aveva dichiarato che le vendite erano fittizie tranne quella in favore di Arena Lidia. 11.2. Per quanto attiene all'elemento soggettivo del reato, del quale la difesa dubita, la Corte non ha offerto alcuna motivazione, nonostante la questione le fosse stata sottoposta con specifica doglianza contenuta nell'atto di appello (fgg. 21 e segg.). Sotto il cennato profilo, non è illuminante neanche la sentenza del LE (fgg.665 e segg.), che nulla specifica al riguardo, contrariamente a quanto invece sottolineato in relazione agli altri imputati del medesimo reato. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame in ordine alla sussistenza del dolo del reato, rimanendo assorbiti gli altri motivi di ricorso. 12. PA AR. 12.1. Il primo motivo di ricorso, volto a censurare l'affermazione di responsabilità per il reato di furto aggravato di cui al capo 37 è manifestamente infondato e generico. 12.1.1. Il ricorrente introduce valutazione di puro merito con le quali dubita della portata probatoria della intercettazione del 13/06/2006 tra PE LV, la moglie ER NG e la madre del PE, GO SE. Contrariamente a quanto egli deduce, le specifiche dichiarazioni di PE US che aveva partecipato al furto avendone partorito l'idea e chiamando a commetterlo proprio il PA AR si erano aggiunte al - chiarissimo elemento probatorio di portata centrale ed autonoma rispetto alla cniamata in correità, proveniente dalla conversazione del 13/06/2016 tra ER NG, la suocera GO ed il marito LV PE;
il quale aveva espressamente indicato per nome e cognome il ricorrente come autore del furto, circostanza che lo aveva anche infastidito, non rientrando il PA nella ristretta cerchia dei familiari ai quali andava ricondotta la proprietà della merce del negozio posto sotto custodia giudiziaria. 12.1.2. Dal che ne consegue la sterilità della questione posta in ricorso sull'attendibilità delle dichiarazioni di PE US al cui proposito e ad ogni buon conto si richiama in generale quanto detto nella parte introduttiva - perché la prova del reato si fonda principalmente, come sottolineato dalla Corte di Appello, sulla intercettazione del dialogo dal contenuto inequivocabile prima richiamato e già da solo sufficiente a supportare la condanna, ulteriormente corroborato dal convergente racconto della 99 m collaboratrice che ne confermava il contenuto e l'interpretazione offerta dalla sentenza impugnata. 12.1.3. Inoltre, che vi fosse stata la rimozione dei sigilli, è circostanza, altrettanto chiara, che la Corte ha ricollegato alle dichiarazioni del custode giudiziario (che il ricorrente omette di indicare), anche in questo caso confortate dalle concordi e specifiche indicazioni di US PE che quel furto aveva commissionato;
a dimostrazione della piena consapevolezza del ricorrente e della sussistenza dell'aggravante contestata di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod.pen.. 12.2. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo. 12.2.1. La richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, come si legge nell'atto di appello, era stata del tutto immotivata e relegata soltanto tra le richieste difensive e non tra i motivi. Cosicché, a fronte di una pesante recidiva contestata e ritenuta dal LE (fg.1461 della sentenza di primo grado), nonché ribadita dalla Corte nel confermare la sentenza impugnata in ordine al capo 37, può ritenersi, seguendo la pacifica giurisprudenza di legittimità, che la manifesta infondatezza della richiesta impedisce di ritenere viziata per mancanza di motivazione la sentenza impugnata e di procedere al suo annullamento (tra le tante, Sez.5, n. 27202 del 11/12/2012, Tannoia). 12.3. E' manifestamente infondato anche il terzo motivo. 12.3.1. Da una parte, il ricorrente, nei motivi di appello, non aveva mosso alcuna censura riguardo all'aumento per la recidiva e, dunque, non può introdurre in questa sede una doglianza che presuppone accertamenti di merito non effettuabili. Dall'altro, il reato, commesso nel 2006 e con prescrizione a base decennale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 625 cod.pen., non è prescritto, per di più dovendosi tenere conto della recidiva reiterata specifica, infraquinquennale. 12.4. Infine, si rileva che la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, sulla cui sussistenza la difesa muove censura in ricorso, era già stata esclusa dal LE. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 13. PA CO. 13.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si censura l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato associativo di cui al capo 1, è manifestamente infondato, dal momento che il ricorrente offre una ricostruzione di puro merito e parziale degli elementi di prova citati dalla Corte. 100 m 13.1.2. Omettendo di confrontarsi, in primo luogo, con il contenuto delle dichiarazioni accusatorie di US PE, ex moglie del PA, secondo cui questi era, in primo luogo, "a disposizione della famiglia" ed in particolare di suo FR CE classe 1984. 13.1.2. CO aveva riferito, in secondo luogo, anche di un coinvolgimento del marito nei traffici di droga della "famiglia", che non potevano considerarsi, come vorrebbe la difesa, gestiti in autonomia rispetto agli interessi della cosca. Infatti, la Corte, nonostante abbia confermato l'assoluzione del ricorrente dai singoli episodi di spaccio o detenzione di droga di cui al capo 54, ha rilevato che le emergenze probatorie relative a quella congerie di rapporti illeciti nei quali erano inseriti i parenti di sangue della collaboratrice (in primo luogo il padre LV ed il FR CE classe 1984), documentavano che il PA CO fosse effettivamente coinvolto in quei traffici illeciti (fg.417, 418 della sentenza impugnata, intercettazioni del 3,4, 7 novembre e 9 febbraio del 2006), a conferma autonoma e con valore di piena prova delle affermazioni di US PE ed anche di OS ER. 13.1.3. E, a proposito di quest'ultima collaboratrice, sempre US PE aveva dichiarato che il PA era andato a trovare OS ER per convincerla a non iniziare il suo percorso di collaborazione con la giustizia già trapelato, con una visita non troppo aggressiva secondo il suo punto di vista, ma che, comunque, non era stata di "mera cortesia" e si inseriva, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, in quella strategia contro la futura collaboratrice di giustizia messa in atto da vari componenti della famiglia della quale la Corte di occupava in apposito capitolo, come si è detto a proposito del ricorrente ER AR, per tratteggiare la significatività del tema per provare l'operativita della cosca e di chi aveva preso parte alla vicenda. Tale accusa era stata autonomamente assistita dalla intercettazione del 10/6/2006, oltre che dalle stesse dichiarazioni di OS ER, che a tale visita aveva fatto riferimento (fg.72 della sentenza di primo grado), riferendo le parole del cugino PA e degli altri che con lui si accompagnavano e che ella aveva indicato come emissari di LV PE e PE ER: "stai zitta, non parlare di quello che sai perché ti facciamo fuori" (fg.72 della sentenza di primo grado). 13.1.4. Ancora, la Corte ha ricavato elementi di prova dell'appartenenza del ricorrente al clan anche dal colloquio relativo ad un arma di CE PE classe 1984, risultando che il PA avesse incaricato tale MA di 101 andare a prendere tale arma da PE EN, che ne riferiva al di lui cugino CE classe '84 nel colloquio del 5/12/2006. 13.1.5. Erano significativi, altresì, secondo il giudizio della Corte di Appello, i rapporti conclamati di conoscenza tra il PA ed i soggetti vicini a ER PE ed operanti in Milano, LL AL e UC DI, per nulla scontati. 13.1.6. Ed, infine, altamente significativo, secondo la sentenza impugnata e contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, era il coinvolgimento del PA nella esazione dei canoni estorsivi nella cosiddetta "vicenda AR", di cui al capo 14, tenuto conto delle dichiarazioni di US PE, anche in questo caso a fare da riscontro al contenuto di alcune intercettazioni;
che vedevano il ricorrente direttamente impegnato a discutere dell'argomento con il cognato CE classe '84, con piena conoscenza da parte sua degli interventi mafiosi presso l'AR dello "zio IN (OR) per convincerlo a pagare regolarmente quanto "pattuito" con PE CE prima che questi venisse arrestato (dialoghi del 3/11/2006, 31/10/2006, 7/11/2006). 13.1.7. Il ricorrente tenta di scindere la portata accusatoria complessiva di questi corposi elementi di prova a suo carico - omettendo, peraltro, di confrontarsi con qualcuno tra essi - che, invece, la visione coordinata di insieme offerta dalla Corte permette di valorizzare, portando a ritenere immune da vizi logici il giudizio di colpevolezza adottato. 13.1.8. Giudizio congruo e convincente anche con riguardo, per quel che si è detto al precedente punto 13.1.6., al reato di estorsione di cui al capo 14, essendosi limitato il ricorrente a negare di avere mai riscosso i compendi estorsivi per conto del cognato, che si sarebbe limitato ad assecondare;
ciò, pur a fronte del contenuto delle intercettazioni prima citate e delle specifiche accuse della sua ex moglie e collaboratrice di giustizia, bene addentro alla vicenda oltre che in forza dei rapporti coniugali con il PA, anche per avere ella stessa svolto quello specifico incarico illecito di esattrice di ulteriori "canoni" corrisposti dall'AR. Argomenti che assorbono ogni altra censura difensiva. 13.2. In ordine alle doglianze sulle aggravanti dei due reati, si rinvia alla parte introduttiva per quanto attiene a quelle del reato associativo ed alla posizione di PE CE '84 per quanto attiene al reato estorsivo sub capo 14, dove la vicenda verrà ulteriormente sviscerata nei suoi particolari significativi. 13.3. Infine, la Corte ha offerto ineccepibile motivazione anche con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all'aumento per la recidiva. 102 m Rifacendosi (fg. 654), nell'un caso, ai precedenti penali gravi e specifici ed alla gravità dei fatti e, nell'altro, al fatto che l'odierna condanna denotava la maggiore e rinnovata pericolosità del ricorrente insieme alla sua capacità a delinquere, perseverando egli a delinquere nell'ambito di una potente congrega criminale, così giustificando l'inasprimento della pena per l'aggravante. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 14. PE ON. 14.1. Il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. Santambrogio, che è pregiudiziale, è manifestamente infondato e generico. 14.1.2. Infatti, con riferimento alle intercettazioni acquisite agli atti e provenienti da altri procedimenti, il ricorrente non ne indica la specifica rilevanza ai fini della dimostrazione della sua responsabilità, a fronte di un quadro probatorio fondato, oltre che su altre intercettazioni di conversazioni effettuate nell'ambito del presente procedimento, anche su dichiarazioni di collaboranti e su sentenze irrevocabili acquisite ed utilizzate nei limiti di cui all'art. 238-bis cod. proc. pen.. 14.1.3. In secondo luogo, la Corte di Appello, richiamando anche la decisione del LE sul punto, specificava, a fg. 72 della sentenza, con ragionevole motivazione, che le intercettazioni disposte negli altri procedimenti cui si riferisce il ricorrente, sebbene effettuate in data antecedente alla emissione del decreto che aveva disposto il giudizio, erano confluite in informative di polizia giudiziaria depositate al Pubblico ministero in data successiva. Solo con questi atti formali che le riassumevano e compendiavano, a conclusione di complesse indagini esse erano state portate a conoscenza dell'autorità giudiziaria, legittimando, qui si osserva, la richiesta di loro acquisizione al dibattimento senza alcuna violazione delle garanzie difensive. Tali circostanze il ricorrente non smentisce se non attraverso generiche censure, volte a segnalare, senza alcuna prova, che il Pubblico ministero capziosamente avesse voluto ritardare la produzione di tali elementi di prova dei quali aveva cognizione prima del decreto che aveva disposto il giudizio. 14.1.4. Quanto all'ulteriore profilo relativo alla inutilizzabilità delle intercettazioni provenienti da altri procedimenti, per non avere il Pubblico ministero depositato i nastri di registrazione, sebbene la Corte non abbia adottato alcuna motivazione al riguardo, è a dirsi che il motivo di appello era non soltanto del tutto generico, ma destituito di ogni minimo fondamento, alla luce della pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l'omesso 103 m deposito degli atti concernenti le intercettazioni disposte nel procedimento a quo tra cui anche i nastri di intercettazione presso l'autorità competente - per il procedimento ad quem, non determina l'inutilizzabilità dei risultati intercettativi, in quanto detta sanzione non è prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. e non rientra tra quelle tassativamente indicate dall'art. 271 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4758 del 10/07/2015, dep. 2016, Bagnato, Rv. 265993; Sez. 3, n. 48968 del 24/11/2009, Scafidi, Rv. 245542). Ne consegue, condividendo la costante giurisprudenza di legittimità, che la manifesta infondatezza della richiesta difensiva, impedisce di ritenere viziata per mancanza di motivazione la sentenza impugnata e di procedere al suo annullamento (tra le tante, Sez.5, n. 27202 del 11/12/2012, Tannoia). 14.2. Quanto ai motivi di ricorso a firma dell'avv. MI Di RA, volti a censurare l'affermazione di responsabilità del ricorrente, essi sono manifestamente infondati. 14.2.1. Il ricorrente, condannato in entrambi i gradi di merito con giudizio conforme, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, sminuendo l'efficacia probatoria - correttamente mantenuta dalla Corte nei limiti di cui all'art. 238-bis cod. proc. pen. e, dunque, nel rispetto della regola del riscontro di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - delle tre sentenze di condanna definitiva dell'imputato per il reato di associazione mafiosa con funzioni direttive nell'ambito della cosca PE e fino al 1989, nonché del reato di omicidio commesso nell'ambito delle attività delinquenziali associative, per il quale egli sconta l'ergastolo. 14.2.2. La Corte di Appello ha attualizzato tali dati, risalenti nel tempo, con le nuove acquisizioni emerse in questo procedimento, attraverso le concordi dichiarazioni di CC LV e PE US, siccome ulteriormente e autonomamente corroborate da alcune intercettazioni, delle quali il ricorso non fa menzione. Tutti elementi di prova convergenti nel delineare la figura del PE ON, inteso ST, come il capo della omonima cosca, quale, a causa della sua detenzione, aveva ceduto lo scettro operativo al figlio CE classe 1978 - separatamente giudicato e condannato in via definitiva con la sentenza più volte richiamata dalla Corte di Appello e resa nel separato procedimento celebratosi con il rito abbreviato senza, però, mai perdere il - controllo delle attività illecite del clan, che manteneva proprio attraverso il figlio, guidandolo nelle scelte strategiche che questi intraprendeva. Emblematiche di tale immanente ruolo, mantenuto nonostante il regime carcerario ed attraverso i colloqui con CE '78 e altri congiunti, sono le conversazioni, come si diceva non citate in ricorso, nelle quali lo stesso 104 M ricorrente diceva al figlio che non avrebbe mai attribuito ad altre persone diverse da lui la "corona" di capo e quest'ultimo, parlando con altri sodali, faceva intendere di essere latore delle direttive paterne (fgg. 426-428 della sentenza impugnata). L'assenza di confronto con tali dati che documentano l'autorità mafiosa indiscussa del ricorrente proprio nel periodo di interesse dell'odierno processo, già indicata dai collaboranti ed a tacere di altri elementi pure citati dalla Corte rende del tutto generiche le censure difensive, che rimangono assorbite. 14.3. Sono manifestamente infondati, per le ragioni già indicate a suo luogo, i motivi di ricorso sulla sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6 cod.pen.. 14.4. Sono manifestamente infondati anche i motivi di ricorso relativi al trattamento sanzionatorio. Avendo la Corte negato le circostanze attenuanti generiche e giustificato la pena inflitta in primo grado, avuto riguardo al "ruolo estremamente autorevole, alla consistenza criminale ed alla pericolosità della condotta". Per quanto attiene alla recidiva, che ha comportato un sensibile aumento di pena, la Corte, oltre a rifarsi ai dati prima indicati per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e per la determinazione della pena base, ha richiamato, condividendola, la motivazione del LE, che si fonde con quella impugnata, circa la rilevanza delle plurime condanne dell'imputato per reati della stessa indole, ad accentuare la pericolosità del ricorrente, utilizzando l'aggettivo "doveroso" con riguardo all'aumento per l'aggravante proprio con riguardo alla caratura criminale dell'imputato. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 15. PE CE classe 1979. 15.1.1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la genericità del capo di imputazione, limitandosi ad ancorarla alla mancanza della indicazione della data di inizio della consumazione del reato associativo. Elemento che, come si desume dalla motivazione della sentenza impugnata, non aveva impedito al PE di difendersi pienamente in ordine a tutte le contestazioni che gli venivano mosse con riguardo ad una condotta associativa che le acquisizioni processuali facevano decorrere dal 2006-2007, all'interno, quindi, della imputazione contestata e delle risultanze istruttorie richiamate nella parte generale della sentenza, laddove è stata sottolineata l'accertamento della esistenza della cosca PE fino al 1989. 105 15.1.2. Tutto il fatto descritto al capo 1, che il ricorrente non riporta, è stato dettagliato con riguardo a tutti gli imputati e risulta chiaro in ogni aspetto;
l'indicazione della data di inizio della condotta, in un reato a struttura permanente come quello in esame, non può ritenersi di per sé solo idoneo a determinare la nullità del decreto che dispone il giudizio, quando, come nel caso in esame, sia stata puntualmente indicata la data finale di consumazione ed illustrate con precisione le condotte contestate. 15.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, che si lega alla inconducenza del terzo motivo inerente la responsabilità dell'imputato e la sua conformazione nel senso della appartenenza all'organizzazione mafiosa di riferimento. 15.3.1. Nel censurare il giudizio di responsabilità del ricorrente, il ricorso non si confronta con una serie di dati processuali decisivi, non citando se non con estrema genericità né la conversazione nella quale PE CE classe 1984 si riferiva al cugino EN perché adibisse l'odierno ricorrente ad andare presso l'estorto AR (Rino lo sbirro) per ricordarsi di esaudire i suoi impegni verso il congiunto e neanche della affermazione di PE AR in quella stessa conversazione, che riferiva che l'imputato suo cugino si era prestato a portare denaro agli avvocati del padre in ragione di quella che la Corte di Appello ha ritenuto essere l'esecuzione del dovere di mutua assistenza tra gli associati. 15.3.2. E neanche cita il ricorrente le dichiarazioni di PE US, che lo avevano dipinto come soggetto facente parte della cosca ed a disposizione del di lui padre PE PE (OR, FR di ON) fino al momento del decesso di costui. Elementi che nel giudizio della Corte di Appello, reso in autonomia rispetto a quello di primo grado, servivano a rafforzare, corroborandolo, quanto tratto dalle due conversazioni principali citate in sentenza (quella del 25.1.2007 e quella del 12.4.2007); nelle quali, secondo l'insindacabile giudizio espresso (in quanto privo di vizi logici rilevabili in questa sede), il ricorrente aveva interloquito con lo zio e capoclan PE ON, FR del padre, su questioni di mafia, discettando con consapevolezza tale da dimostrare la sua organicità piena e volontaria al sodalizio a base parentale, su reinvestimenti di denari e liti familiari aventi effetti importanti per le dinamiche di comando della cosca ed i suoi equilibri interni. 15.3.3. Dunque, la condotta del ricorrente è stata evidenziata dalla Corte siccome estrinsecatasi ben al di là del ruolo di mero "postino" di affari leciti tra il proprio padre ed il proprio zio detenuto, come sostenuto dalla difesa;
a tale riduttiva ricostruzione, peraltro, ancorandosi la diversa qualificazione del 106 m fatto ex art. 418 cod.pen., che va esclusa avuto riguardo alla rilevata organicità del ricorrente alla cosca omonima, secondo gli unanimi e qui condivisi insegnamenti della Corte di cassazione, secondo cui la fattispecie delittuosa di cui all'art. 418 cod.pen., presuppone, come reso palese dalla locuzione "fuori dai casi di concorso nel reato", una condotta favoreggiatrice, specialmente qualificata come "assistenza agli associati", posta in essere da persona estranea al sodalizio mafioso, condotta che resta assorbita dall'art. 416-bis cod.pen., quando sia invece prestata da un aderente a vantaggio dell'intera consorteria, nell'ambito dei doveri solidaristici incombenti sui compartecipi, secondo il "pactum sceleris" (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259484; Sez. 6, n. 15668 del 01/12/2011, dep. 2012, Vellini, Rv. 252548). 15.4. Anche il quarto motivo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato. Richiamando la già citata giurisprudenza di legittimità sul punto, va precisato che la Corte ha negato il beneficio valorizzando il ruolo non minimale del ricorrente nella cosca e la gravità delle sue condotte associative. 15.5. Quanto al motivo sulle aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6 cod.pen., si richiama quanto osservato nella parte introduttiva. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 16. PE CE classe 1984. 16.1.1. E' infondato il motivo con il quale si censura la ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo 1. 16.1.2. Il ricorrente, adduce argomenti di puro merito e non si confronta adeguatamente con la corposa motivazione della sentenza impugnata, esente da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede e conforme alla decisione di primo grado. 16.1.3. Si fa rinvio alla posizione di ER AR in ordine alla questione relativa ai propositi di omicidio nei confronti di OS ER. Che vi fosse un tal proposito nei confronti della ER, la Corte lo ha dedotto non solo dalla sue dirette parole, conformi a quelle del di lei FR MA (specie con riguardo alla denuncia di costui acquisita agli atti) ed a quelle di PE US, ma anche da alcune intercettazioni di conversazioni cui ha fatto specifico riferimento, quelle del 10, 13 e 17 giugno 2006, avvenute pochi giorni dopo l'inizio della collaborazione della donna;
nelle quali, il PE LV, padre del ricorrente, manifestava l'interesse a questa soluzione "estrema", parlando proprio con l'imputato suo figliolo, delle 107 m modalità con cui eliminare la parente, lamentandosi dell'inerzia di alcuni sodali nel non aver ancora proceduto in tal senso, posto che, secondo la sua visuale, sarebbe toccato ai componenti di sangue della famiglia ER occuparsi della cosa. Basti dire che nella terza di queste conversazioni, PE LV, a confutazione di ogni altra ricostruzione alternativa, faceva riferimento all'eventuale accertamento con il "guanto di paraffina" che sarebbe sicuramente stato eseguito dopo il fatto;
da qui la scelta di ogni accortezza su chi dovesse essere l'esecutore materiale, davanti alla inequivocabile disponibilità del ricorrente ad uccidere personalmente la cugina, manifestata al padre nel colloquio del 13 giugno 2007 ("l'ammazzo io e MM TI, però dobbiamo trovare il modo"). A dimostrazione che questo "fatto” non poteva che essere un omicidio e non un'altra soluzione più "bonaria", come sostenuto in ricorso (fg. 116-118 sentenza impugnata). Di tali decisivi passaggi, non vi è traccia nel ricorso. 16.1.4. Che è generico anche con riferimento al coinvolgimento del ricorrente nei propositi messi in atto dal clan di vendicare la morte di NI TI, proprio quel MM che il PE CE classe '84 voleva utilizzare per uccidere OS ER, a dimostrazione della estrema vicinanza mafiosa tra i due, provata da intercettazioni (fg. 122 della sentenza). Anche a questa vicenda la Corte dedica apposita trattazione (fgg. 120-124), sostenendo, con motivazione ineccepibile sotto il profilo logico, che da essa poteva trarsi la prova della mafiosità di quanti avevano deciso di vendicarsi della morte del TI, cosa che era effettivamente avvenuta con gli attentati agli AS, nei quali era stato ucciso NI AS e nella successiva riappacificazione con la famiglia mafiosa LL che era seguita, come si è già detto a proposito del ricorrente EO NI e si dirà a proposito di PE EL. Ebbene, il ricorso, a tacer d'altro, omette di confrontarsi con il contenuto del colloquio del 10/11/2006 (fgg. 121 e 122 della sentenza), nel quale il ricorrente, già detenuto, incitava i cugini PE CE '87 e PE CO a rintracciare AS EN per eliminarlo, cosa che i due interlocutori dell'imputato si erano mostrati disposti a fare rammaricandosi di aver già perso un'utile occasione. In quella circostanza, il ricorrente preannunciava che una volta scarcerato avrebbe vendicato egli stesso l'amico, in linea con la sua affermata disponibilità a "sparare" nell'interesse della cosca, manifestata in altra intercettazione della quale il ricorso non dice, obliterando anche tutto un compendio probatorio da esse intercettazioni tratto, relativo ai rapporti diretti 108 m tra il ricorrente ed OP (che sarebbe diventato capo dell'organo di vertice della 'ndrangheta per volere dei PE) e con gli altri appartenenti al clan suoi parenti più o meno stretti. (fgg. 471-479 della sentenza impugnata). 16.1.5. Estremamente generico è il mero richiamo fatto in ricorso alle estorsioni cosiddette "AR" e "MP", alle quali la Corte ha dedicato lunga trattazione (per oltre trenta pagine), spiegando tutte le ragioni per le quali entrambe le vicende estorsive dovessero considerarsi come espressione dell'agire della cosca e come intraneità ad essa del ricorrente, in conformità, del resto, con le specifiche accuse della sorella dell'imputato, PE US e come si rinviene, secondo l'altrettanto ineccepibile risultato interpretativo della sentenza, dalla commissione dei numerosissimi reati fine;
in ordine ai quali, è bene sottolineare che il ricorrente neanche formula motivi di ricorso specifici quanto a quelli relativi alla detenzione di armi di cui ai capi 3), 4) 6) e 7) ed in ordine ai fatti in materia di traffico di stupefacenti di cui al capo 54), reati tutti aggravati dalla finalità mafiosa estremamente illuminante rispetto alla configurazione del reato associativo contestato. Elementi che consentono di ritenere assorbita ogni altra diversa argomentazione sul punto, ivi compresa quella di una supposta limitazione psichica del ricorrente dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, circostanza provata solo con riguardo all'effettivo consumo di droga, ma del tutto priva di specifici supporti probatori con riguardo alla menomazione delle facoltà mentali dell'imputato dovute a questa causa e del tutto infondata, avuto riguardo alla provata commissione di una serie di reati-fine qui di seguito evidenziata, nella prospettiva d voler dimostrare uno spessore mafioso inconsistente. 16.1.6. Per le censure in ordine alle aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6, si rinvia a quanto detto nella parte introduttiva. 16.2.1. Non è fondato il motivo di ricorso con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di porto abusivo di un mitra di cui al capo 3. Come si è anticipato, il ricorrente non fa questione per il reato di detenzione del mitra da parte sua, contestatogli nel medesimo capo di imputazione. La Corte, in proposito, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, offre, ai fgg. 141-147, una motivazione rafforzata e convincente rispetto alla sentenza del LE, che aveva assolto l'imputato dal solo reato di porto dell'arma. Dal momento che, rifacendosi al contenuto probatorio di alcune intercettazioni, non messo in discussione dal ricorrente, ha stabilito che questi, in possesso del mitra, lo aveva consegnato al coimputato ON 109 m CO ("Rocchiceddu"), perché lo portasse e custodisse in luogo sicuro, cosa che costui aveva fatto. Ne consegue che, a prescindere dalla circostanza, valorizzata dal LE, che il ricorrente potesse aver consegnato l'arma al ON presso la sua abitazione, egli aveva concorso moralmente nel trasporto della medesima nel luogo sicuro, operazione avvenuta per sua diretta ed esclusiva volontà e, poi, materialmente eseguita dal ON. Risalente ma pur sempre valida giurisprudenza di legittimità ritiene che possa sussistere il concorso morale nel porto d'arma, eseguito da altro correo, purché sussista come, nel caso di specie è indubitabile la cosiddetta "scientia maleficii" (Sez. 2, n. 5586 del 08/06/1982, TU, rv. 159508). Analogamente sotto il profilo logico, chi versa ad altra persona una somma di danaro per l'acquisto di esplosivo, risponde di concorso morale nel porto e nella detenzione della sostanza (Sez. 2, n. 3622 del 23/01/1981, Dell'Agnolo, rv. 148471). 16.2.2. Ad identica conclusione deve pervenirsi con riferimento al porto della pistola 7,65 di cui al capo 4, dovendosi registrare omologa dinamica, questa volta tra il ricorrente ed il coimputato D'GO CE (detto "beccaccia"), anch'egli incaricato dal PE di custodire la pistola per suo conto. 16.3. E' infondato anche il motivo di ricorso con cui si censura l'affermazione di responsabilità per la detenzione di armi di cui al capo 5. Il ricorrente non cita il passaggio della conversazione del 10/11/2006, nella quale egli faceva esplicito riferimento ad un numero imprecisato di pistole nella sua disponibilità e delle quali all'occorrenza il cugino CE classe '87 poteva servirsi per “menare". Del tutto generica è, dunque, l'affermazione contenuta in ricorso volta a dubitare che in quel dialogo si parlasse di armi. Ed il fatto che il ricorrente parlasse al plurale di due o più pistole, come specificato dalla Corte, consente di ritenere implicitamente superato dalla complessiva motivazione della sentenza il dubbio posto dall'imputato sul fatto che potesse trattarsi delle stesse armi di cui ai capi 3 e 4, dal momento che, al capo 3, si discuteva di un mitra ed al capo 4 di una sola pistola consegnata al D'GO. Senza considerare che, come emerge dai successivi capi di imputazione, non censurati, si trae il convincimento che il ricorrente, a conferma delle dichiarazioni della collaboratrice PE US, disponesse di un vero arsenale, che metteva a disposizione dei più stretti e fidati sodali, come dimostra anche l'intercettazione richiamata con riguardo al reato in esame e 110 m tutte le altre di cui il ricorso non fa menzione, dando per assodata l'affermazione di responsabilità del ricorrente per le varie detenzioni di arma contestategli, aggravate dalla finalità di agevolare la cosca. 16.4.1. Quanto al motivo relativo ai reati di porto e detenzione di pistola di cui al capo 10 e di quello di estorsione di cui al capo 11, deve sottolinearsi che, a dispetto del "titolo" del motivo, il ricorrente non pone censure sul capo 10, provato dalle intercettazioni richiamate in sentenza (fgg. 165-177). 16.4.2. Quanto alla estorsione al titolare del pub milanese, al cui interno il ricorrente era stato protagonista di una forte lite con terzo soggetto (capo 11), il ricorso è estremamente generico, perché sorvola sul contenuto delle conversazioni del 24/10/2006, nelle quali lo stesso PE aveva raccontato la vicenda, precisando di avere minacciato espressamente il titolare del locale (anche puntandogli una pistola in bocca) per farsi restituire da lui, riuscendovi, i soldi che lo sconosciuto gli aveva sottratto, minacciandolo anche di bruciargli il locale. La Corte, con motivazione ragionevole ed a fronte di questi dati, non dava rilievo alla edulcorata versione resa dalla persona offesa e da altro teste presente ai fatti, stante il livello di timore manifestato dalla vittima, tenuto conto che il ricorrente si era fatto spalleggiare nell'occorso da molti amici calabresi corsi in soccorso, dal che anche l'utilizzo di chiare metodologie mafiose (solo genericamente ritenute inesistenti in ricorso) che avevano ancor di più reso passiva la vittima, costringendola a versare il denaro richiestogli dal PE. 16.5. E' generico anche il motivo di ricorso volto a censurare l'affermazione di responsabilità per il reato di intestazione fittizia di beni di cui al capo 13 e quello connesso di estorsione di cui al capo 14, dei quali la Corte si occupava ai fgg. 177-199 della sentenza. 16.5.1. Il ricorrente, quanto all'intestazione fittizia di un camion ad AR IN, non soltanto non cita tutte le conversazioni, invero numerose, richiamate dalla Corte, ma non fa il minimo riferimento alle dichiarazioni di PE US, in ordine al fatto che il FR odierno ricorrente avesse intestato un camion all'AR e percepisse da costui 1000 euro al mese. La Corte ha chiarito, poi, che il clima di intimidazione nei confronti dell'AR era stato tale da far ritenere che costui non fosse responsabile come avente causa del medesimo reato, così giustificando la causale illecita di esso e l'assoluzione dell'AR. 16.5.2. La Corte, poi, enumerava una serie di intercettazioni dalle quali si evinceva chiaramente come il ricorrente volesse addirittura uccidere l'AR, che aveva già bastonato, se non gli avesse corrisposto le somme "pattuite", 111 т utilizzando metodo mafioso anche attraverso la spedizione di emissari che avrebbero dovuto convincerlo con le buone o con le cattive maniere;
emissari appartenenti alla cosca, come lo zio PE "OR" ed altri, che avevano costretto l'imprenditore a pagare. Che tali pagamenti avessero causale lecita e pattizia la Corte lo escludeva con convincente motivazione, tratta dalla analisi della conformazione violenta che aveva avuto la strutturazione del reato di intestazione fittizia che a tale rapporto aveva dato luogo. Inoltre, i metodi agiti dal ricorrente attraverso i suoi sodali erano stati, come sempre, di estrema violenza e connotati mafiosamente per essere stati posto in essere da appartenenti alla cosca (doveva andare da AR "uno di noi" dirà il ricorrente in una conversazione). Dovendosi ricordare che non potrebbe minimamente intravedersi, nella condotta, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni adombrato dal ricorrente, avuto riguardo alla causale illecita, in quanto riveniente dal reato di intestazione fittizia nei termini indicati, delle richieste agite con la minaccia da parte sua tramite i sodali;
illiceità che non avrebbe mai potuto consentire ai responsabili di agire per la tutela di tali ragioni davanti ad un giudice (tra le tante, Sez. 2, n. 24292 del 29/05/2014, Ciminna). Tali argomenti assorbono ogni altra deduzione difensiva. 16.6.1. E' manifestamente infondato anche il motivo di ricorso relativo alla ritenuta responsabilità per il reato di estorsione di cui al capo 16 (vicenda MP), del quale è già detto a proposito di UC DI. 16.6.2. Non si tiene adeguatamente in conto di una serie cospicua di dati processuali, evidenziata dalla Corte di Appello, che rendono immune da censure logiche le conclusioni a cui è approdata la sentenza impugnata (e prima il LE) sulla vicenda, invero assai complessa: secondo le dichiarazioni di PE US, il di lei zio ed odierno imputato ER PE possedeva a Milano alcuni camion adibiti alla vendita in strada di panini, che gestiva, in quanto detenuto, attraverso propri uomini, tra i quali vi era l'imputato UC DI, che richiedeva anche ad altri ambulanti il pizzo per posizionare i camion;
tali dichiarazioni sono state riscontrate da diverse intercettazioni, che mettevano in luce come CE PE classe 1984, recatosi a Milano, ingerendosi nelle vicende che riguardavano lo zio PE ER tanto da delegittimare UC agli occhi di soggetti indicati come "MP" che non pagavano più a UC - avesse anche lui preteso soldi dai paninari minacciandoli (conversazione del 10.6.2006 tra il padre del ricorrente ed alcuni familiari e del 14/09/2006); 112 m inoltre, il ricorrente (sempre secondo la conversazione del 14/09/2006), aveva incassato da qualcuno la somma di euro 2000, che apparteneva allo zio ER PE, che la Corte riteneva essere compendio estorsivo in quella congerie di rapporti;
ancora, il ricorrente, con le sue dichiarazioni, aveva ammesso di essere andato in una occasione da "MP" per incassare una somma di 5000 euro da questi dovuta allo zio ER PE, sia pure riferita a causale a lui ignota, versione che la Corte non ha ritenuto credibile, tanto quanto quella offerta dallo stesso MP UI escusso al dibattimento, dal momento che l'intercettazione del 14/09/2006 dimostrava che i "MP" pagassero i PE, essendo anche loro coinvolti nella gestione di camion ambulanti venditori di panini come da indagini effettuate nei loro confronti. Tali specificazioni contrastano le generiche asserzioni difensive, anche con riguardo alla metodologia mafiosa utilizzata, dal momento che si trattava di classiche richieste di pizzo ai commercianti rientranti tra le più comuni attività delle associazioni criminali organizzate come la 'ndrangheta. 16.7. E' generico anche il motivo di ricorso con il quale si censura la sussistenza del reato di bancarotta di cui al capo 36. 16.7.1. Come si dirà anche a proposito di PE LV, la Corte ha posto a base del convincimento le dichiarazioni del curatore fallimentare, conformi al contenuto della relazione acquisita agli atti, secondo cui la ditta Exclusive doveva possedere al momento del fallimento e sulla base delle scritture contabili, circa 168 mila euro di merce, non ritrovate in sede di inventario. PE US ha confermato tale assunto, sia pure facendo riferimento a merce per 100 mila euro. Che tale merce fosse stata utilizzata per preferire un creditore anziche un altro, trasformando la condotta nella meno grave forma della bancarotta preferenziale, come vorrebbe il ricorrente, è assunto che la Corte ha smentito con convincente motivazione che assorbe il rilievo sulla intervenuta prescrizione della più lieve ipotesi - rilevando che non vi era prova che tutta la merce fosse stata venduta a creditori dell'impresa e che tale non fosse con certezza neanche quel Tassi cui si riferiscono le intercettazioni citate in motivazione. 16.7.2. In tale società fallita, come il ricorso non dice, PE CE, a pari della sorella AR, risultava socio illimitatamente responsabile (si trattava di una snc). 16.8. Sono manifestamente infondati anche i motivi con i quali si censura il giudizio di responsabilità per il reato di intestazione fittizia di cui al capo 44. 113 In 16.8.1. Il ricorrente non si confronta con nessuna delle intercettazioni evidenziate dalla Corte (fgg. 380-384 della sentenza), che documentavano come egli avesse ceduto fittiziamente un camion di sua proprietà allo zio BE PA e si ingerisse nelle attività di impresa di questi, con particolare riguardo a chi dovesse porsi alla guida del camion, licenziando D'GO DI per mezzo dell'intervento di suoi familiari. In questa ennesima condotta interpositoria, grazie all'ausilio prestato al ricorrente detenuto da parte di diversi sodali, la Corte riteneva provata la destinazione dell'attività a rimpinguare le casse della famiglia mafiosa e non solo di quella di sangue, ritenendo sussistente l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 solo genericamente contestata in ricorso. 16.9. Del pari, è manifestamente infondato il motivo relativo ai reati di tentato sequestro di persona ai danni della ex moglie del ricorrente RI La RR con i connessi reati di armi di cui al capo 49. 16.9.1. Il ricorrente omette del tutto di confrontarsi con le numerose conversazioni citate dalla Corte, che tratta dell'argomento ai fgg. 384-396 della sentenza. Dalle quali emergevano parecchi specifici riferimenti alla vicenda, che confermavano la partecipazione del ricorrente alla azione criminosa (che il cugino EN PE avrebbe voluto emulare con altra ragazza, dicendo che avrebbe fatto "peggio di lui", con ciò riferendosi al ricorrente) e l'unica causale del tentativo di sequestro di persona della ex moglie del ricorrente, RI La RR, posto in essere da due uomini incappucciati che si erano introdotti nell'abitazione dei genitori della donna armati di pistola e fucile, cercando di quest'ultima che non era in casa. Vale a dire il fatto che PE CE fosse ossessionato, come dimostrano i lunghi dialoghi, dalla circostanza che la moglie lo avesse lasciato per tornare a vivere presso i genitori, minacciando di uccidere "tutti", una volta uscito dal carcere, se la donna si fosse legata ad un altro uomo. Usando una terminologia di una violenza inaudita, che logicamente faceva da pendant alla azione delittuosa posta in essere a casa dei suoceri. 16.9.2. A tali elementi la Corte aggiungeva le concordi dichiarazioni di OS ER e PE US, che avevano saputo, l'una dal diretto interessato, l'altra dai suoi correi appartenenti sempre al nucleo più ristretto di sodali, della diretta partecipazione al fatto del ricorrente. Sottolineando l'irrilevanza delle leggere discrasie del racconto delle collaboratrici rispetto alla dinamica dei fatti sulle quali si è soffermato il ricorso, tralasciando tutti i dati ben più rilevanti - dovute alla loro conoscenza de relato di essa, ma non quanto alla indicazione del suo autore principale. 114 m 16.9.3. Del tutto genericamente è stata contestata anche la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, che la Corte ravvisava nelle straordinarie modalità violente della vicenda, denotanti la tracotanza degli autori di poter liberamente imporre il loro predominio criminale nella zona di competenza, di spadroneggiare nel territorio di elezione della cosca compiendo anche azioni clamorose e di primitiva violenza, in modo da poterne affermare il controllo. 16.10.1. La sentenza impugnata è immune da censure anche con riguardo al trattamento sanzionatorio, avendo fissato la pena base al minimo edittale di 12 anni per il capo 1, previsto all'epoca di riferimento della condotta, negando le attenuanti generiche in virtù dei gravi precedenti penali e dei numerosi reati commessi in questa sede e per la loro gravità. 16.10.2. Ragionevolmente, inoltre, la Corte non ha ravvisato alcuna continuazione tra i fatti di cui ai capi 48 e 49 e tutti gli altri, essendo stati commessi, i primi, per ragioni di tipo prettamente familiare (anche se con metodo mafioso), estranei alle vicende aventi finalità di agevolare la cosca proprie degli altri delitti commessi. Per tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 17. PE CE classe 1987. 17.1. I motivi con i quali si censura l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato associativo di cui al capo 1) sono manifestamenti infondati. 17.1.1. Il ricorrente adduce argomenti di puro merito, sorvolando su buona parte della motivazione della sentenza impugnata, laddove la Corte di Appello, ai fgg. 672-687, riconnetteva importanza decisiva alla conversazione del 10/11/2006, avvenuta tra l'imputato e gli altri ricorrenti ER NG, PE CE classe 1984 e PE CO. Questa conversazione era inserita, come neanche il ricorrente contesta, nell'ambito delle strategie poste in essere dalla cosca a seguito dell'omicidio di NI TI avvenuto circa un mese prima del dialogo, cui la Corte dedica un intero paragrafo pervenendo a conclusioni non scalfite da alcuna diversa ricostruzione, come si è già avuto modo di precisare con riferimento alla posizione di altri ricorrenti. In quella congerie di rapporti, sia il PE CE 1987 che il PE CO, non avevano assunto un ruolo passivo, come sostiene il primo, ma avevano non solo discusso della vicenda con piena cognizione di causa, ma anche assunto rispetto ad essa una posizione di immediata operatività - esortati in 115 In questo dal loro comune cugino detenuto, con il quale interloquivano in quel frangente consistente nel proposito di sopprimere qualche esponente della - famiglia AS, ritenuta responsabile dell'omicidio del fido TI ed i cui componenti sarebbero stati vittime effettivamente di due agguati verificatisi pochi mesi dopo. Il ricorrente, addirittura, manifestava il suo disappunto al cugino per avere perso una occasione propizia per uccidere due degli AS in un sol colpo ("EN e IO), mentre al CO PE cugino CE classe 1984 manifestava la sua disponibilità a cedergli le proprie pistole per realizzare la vendetta;
che, in ogni caso, avrebbe completato personalmente lo stesso CE '84 una volta uscito dal carcere ("dopo che ammazzate lui, agli altri li prendo io"). Ove non bastasse, nello stesso dialogo i tre cugini si mostravano tutti consapevoli della contraria posizione più attendista degli anziani della cosca (come lo "zio IN - OR espressamente indicato); così dimostrando, come già si è detto a proposito di PE CE classe 1984, la loro piena consapevolezza di far parte di un clan criminale e di chi fossero i componenti che avevano titolo a comandare. Nessuna di queste imponenti emergenze è stata compiutamente citata nei ricorsi, a dimostrazione della loro genericità; nel che si evidenzia il carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore deduzione. 17.1.2. Ove si consideri, per di più, che a carico del ricorrente era intervenuta anche la chiamata in correità della cugina US PE - che lo aveva indicato come organico alla cosca ed il contenuto della intercettazione tratta dal procedimento "Crimine"; nella quale il futuro "capo crimine della Provincia", NI OP, riferiva ad un altro soggetto. di avere affiliato "tutti e tre i figli di O"; indicazione che entrambi i giudici di merito, senza essere scalfiti da censure valutabili in questa sede, rapportavano al ricorrente, quale uno dei tre figli di PE EN classe 1959, FR dei ricorrenti LV ed ON, definitivamente condannato per il medesimo reato, insieme a PE CE classe 1978, nel separato procedimento celebrato con il rito abbreviato. 17.2. Inoltre, la Corte utilizzava, a completamento del suo ineccepibile giudizio, anche la prova che il ricorrente avesse commesso il reato-fine di detenzione di armi, condivisa sempre con il cugino CE classe '84, di cui al capo n. 5. 17.2.1. Sul punto e contrariamente a quanto sostenuto nei ricorsi, la Corte (fgg. 155,156) offre una motivazione rafforzata rispetto a quella assolutoria adottata dal LE (fgg.379-384 della sentenza di primo grado). 116 т Perché valorizza, al contrario del primo giudice, un decisivo passaggio della medesima conversazione del 10/11/2006, prima indicata per il capo 1, nella quale il ricorrente mostrava di conoscere e condividere con il cugino il luogo ove erano detenute parte delle armi di costui ("lasciali là, non li toccare puliti, puliti, sono tutti là posati e se ti serve te li prendi, sennò lasciali là") e di non condividere con il parente solo il luogo dove era ubicata una ennesima arma (si richiami, in proposito, quanto evidenziato trattando della posizione di D'GO CE ("beccaccia"), in ordine al fatto che anche a costui erano state consegnate alcune armi di CE PE '84, tra le quali un mitra). In proposito, infatti, dall'analisi della posizione di PE CE classe 1984, occorre rievocare la circostanza che questi, a conferma delle dichiarazioni della collaboratrice PE US, disponesse di un vero arsenale, che metteva a disposizione dei più stretti e fidati sodali - come i cugini - secondo quanto dimostravano alcune intercettazioni colà richiamate e l'affermazione di responsabilità del medesimo per le varie detenzioni di arma contestategli alcune delle quali non censurate neanche dai suoi - difensori tutte aggravate dalla finalità di agevolare la cosca, che non può negarsi nemmeno in questo caso a fronte delle generiche critiche difensive sul punto. 17.3. Le censure sul trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate. 17.3.1. La pena base è stata stabilita al minimo edittale e le circostanze attenuanti generiche sono state negate in funzione della gravità dei reati e della personalità criminale del ricorrente. 17.3.2. L'inammissibilità dei ricorsi principali si estende ai motivi nuovi, ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. 17.4. Deve, infine, rilevarsi, che è stata censurata una discrasia tra motivazione e dispositivo sull'aumento per continuazione in ordine al capo 5, dal momento che, a partire dalla pena base di anni 12 di reclusione per il capo 1, come si legge nella motivazione della sentenza (fg.687), è stato inflitto anno uno di reclusione, per un totale di anni 13 di reclusione;
in dispositivo, invece, risulta una pena finale di anni 13 e mesi 6 di reclusione. Il collegio, tenuto conto delle circostanze, ritiene di aderire alla giurisprudenza di legittimità secondo cui nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore nella materiale indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione emerga in modo chiaro ed evidente la volontà del giudice, potendosi ricostruire il 117 m procedimento seguito per determinare la sanzione, la motivazione prevale sul dispositivo (Sez. 4, n. 26172 del 19/05/2016, Ferlito, Rv. 267153). Per il che, sotto quest'unico profilo, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, con rideterminazione della pena in anni 13 di reclusione. Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza condanna del ricorrente al pagamento dell'ammenda. 18. PE CE classe 1988. 18.1. E' assorbente rispetto ad ogni altra valutazione, il rilievo, sottolineato dal ricorrente nelle note di udienza e dal Procuratore Generale, che il PE CE (nato il [...]), era minorenne all'epoca di commissione dell'unico reato contestatogli al capo 42; che deve ritenersi consumato il 18 dicembre del 2006, in quanto l'imputato ne aveva riferito, come di cosa già avvenuta, nella conversazione del giorno dopo, 19 dicembre 2006, intercorsa con PE EN e PE CE classe 1984. L'incompetenza per materia è rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 21 cod. proc. pen.. Ne consegue che deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio delle due sentenze di merito, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il LE per i Minorenni di Reggio Calabria. 19. PE PE. 19.1. Il primo motivo di ricorso, volto a ravvisare una mancata correlazione tra accusa contestata e sentenza, non è fondato. La censura è pressoché sovrapponibile a quella proposta da NE RO, alla cui posizione si rinvia, dovendosi aggiungere che nel descrivere la condotta specifica del ricorrente, l'imputazione faceva riferimento, questa volta, "al finanziamento dell'organizzazione attraverso il delitto di riciclaggio, grazie a condotte finalizzate ad occultare la illecita provenienza del danaro attraverso l'investimento in attività commerciali ed imprenditoriali". Tuttavia, tale discrasia rispetto a quanto ritenuto in sentenza, siccome riveniente dai colloqui con il FR PE CE classe 1978, riguardo allo svolgimento di attività estorsiva, non determina la nullità della sentenza ex art. 522 cod. proc. pen., per le stesse ragioni indicate a proposito del NE. A quanto detto allora si aggiunga, infine, che riguardo all'accusa di aver svolto attività estorsiva, come correttamente segnalato a fg. 450 della sentenza impugnata, in una parte non ricordata in ricorso, il ricorrente aveva avuto agio di difendersi "sin dal primo momento cautelare", l'assunto a suo 118 M carico essendo basato sulle intercettazioni dei colloqui carcerari del e con il FR CE '78, che ne consacravano il ruolo poi ritenuto in sentenza. Ed è proprio la prospettiva volta ad accertare se vi sia stata una effettiva lesione della possibilità di difesa, siccome richiesta dalla regola che si pretende violata nella sua interpretazione giurisprudenziale, che consente di ritenere infondata la questione posta dal ricorso e ribadita con le note di udienza. 19.2. Quanto ai motivi volti a censurare l'affermazione di responsabilità, il ricorrente non si confronta con quella parte della sentenza impugnata nella quale la Corte di Appello, sintetizzando i conformi esiti decisionali cui era pervenuto il LE, ha segnalato che i colloqui tra PE PE ed il FR CE classe '78, all'epoca detenuto, erano permeati da una continua e pressante spinta di quest'ultimo verso il congiunto più giovane a seguire le attività illecite della cosca nel settore delle "riscossioni" estorsive, con una pletora di cifre, nomignoli, scadenze e altri riferimenti, oltre che modalità dialettiche, logicamente comprensibili solo nell'ottica illecita adottata dai giudici di merito (oltre che nel separato procedimento ove PE CE classe 1978 era stato definitivamente condannato anche in forza delle stesse intercettazioni dei suoi colloqui carcerari). Non soltanto, dunque, come sostiene il ricorrente, attraverso il richiamo alla parte della motivazione relativa all'imputata PE MA ZI, ove pure tale argomento viene ribadito sia pure con minore incisività. 19.2.2. Inoltre, a rendere generici i motivi di ricorso, è il mancato confronto con le dichiarazioni accusatorie di PE US, che scolpiscono l'appartenenza del ricorrente alla cosca omonima alla quale era appartenuta anche la collaboratrice (cugina dell'imputato), proprio come referente del di lui FR CE classe 1978 durante la detenzione di costui, a riscontro pieno e decisivo del contenuto delle intercettazioni, già da solo bastevole a supportare la condanna. 19.2.3. Risulta sterile, pertanto, l'argomento volto a negare che in altra intercettazione, che la Corte utilizzava ma non ponendola come cardine della decisione, non fosse certo il riferimento al ricorrente (intercettazione in cui si faceva cenno a nuove leve entrate nella organizzazione). Si tratta di elementi di contorno come altra conversazione di PE CE classe '84 che riferiva come il ricorrente 'ndranghetiava con un cugino che non servono a scalfire il nucleo centrale del costrutto accusatorio, fondato sulle intercettazioni indicate in sentenza e su quanto riferito da PE US. 119 ह 19.2.4. E' evidente, infine, che l'aver assunto siffatto ruolo fondamentale di esattore delle estorsioni, attraverso quello che la Corte ha definito un vero e proprio passaggio di consegne delle attività della cosca dal FR CE al PE stante la detenzione del primo, è attività di rilevanza causale decisiva per la stessa sopravvivenza dell'organizzazione. 19.3. Si rinvia a quanto precisato nella parte introduttiva in ordine al motivo inerente l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod.pen., coltivato anche con i motivi aggiunti. 19.4. E' infondato, infine, il motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio. Nel richiamare i principi già esposti con riguardo ad altri ricorrenti, va precisato che la Corte, con insindacabile motivazione esente da vizi logici, ha determinato la pena tenendo conto, nel discostarsi dal minimo edittale, della gravità dei fatti, avuto riguardo al consistente contributo offerto dal ricorrente agli interessi della cosca mafiosa di appartenenza, siccome dimostrativo della sua capacità criminale. Le considerazioni che precedono assorbono anche quanto indicato nei motivi nuovi e nelle note di udienza. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. 20. PE US. 20.1. E' manifestamente infondato il primo motivo di ricorso. Il reato di cui al capo 37 non è prescritto. Si tratta di un furto aggravato dalle circostanze di cui all'art. 61 n. 5 cod.pen. e 625, comma 1, n. 7 cod.pen., commesso l'1 agosto del 2006. Per il che, si applica, in punto di trattamento sanzionatorio, l'art. 625, comma 2, cod.pen. che, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, prevede una pena fino a dieci anni di reclusione, non potendosi tenere conto a questo fine, ex art. 157, comma 3, cod.pen., del giudizio di bilanciamento tra circostanze. Ne consegue che il termine prescrizionale, ivi compreso il periodo di interruzione pari a due anni e sei mesi, non è maturato alla data odierna. 20.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte, con valutazione insindacabile, ha ritenuto che la gravità dei fatti e l'assenza di elementi di segno positivo oltre a quanto già valutato per la concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle aggravanti, non giustificassero l'invocata prevalenza delle attenuanti, ritenendo congrua una pena fissata in prossimità dei minimi edittali. 120 m Si richiama la giurisprudenza già citata, a proposito del fatto che tale giudizio è di merito ed è insindacabile in questa sede se correttamente motivato, come nella specie. Nell'atto di appello, infine, non vi era alcuna censura relativa agli aumenti per continuazione, sicché la questione, presupponendo accertamenti di merito, non può essere posta per la prima volta in questa sede. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 21. PE EL. 21.1.1. Il primo motivo di ricorso, comune at altri ricorrenti, è di natura processuale e riguarda la sorte delle dichiarazioni di NI IO, sotto il duplice profilo della nullità dell'ordinanza ammissiva della sua testimonianza e della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al dibattimento. Esso è manifestamente infondato, tanto quanto la correlata questione di legittimità costituzionale. 21.1.2. Occorre premettere, per capire i termini della eccezione, che NI IO era stato il difensore di fiducia del ricorrente nel primo grado di giudizio, redigendo anche l'atto di appello avverso la sentenza di condanna inflitta al PE dal LE. Successivamente alla redazione dell'impugnazione, egli era stato arrestato per altri fatti e, decidendo di collaborare con la giustizia e dismesso il mandato difensivo, aveva reso dichiarazioni accusatorie anche contro il suo ex cliente EL PE. Era stato, quindi, escusso al dibattimento di secondo grado. 21.1.3. Fatta questa premessa, non è affetta da nullità l'ordinanza ammissiva della testimonianza di IO NI, emessa dalla Corte di Appello il 16/12/2014. Adeguandosi alla pacifica giurisprudenza di legittimità, che il collegio condivide, la Corte territoriale ha sostenuto non sussistere l'incompatibilità a testimoniare del legale che, dismesso l'ufficio di difensore dell'imputato, abbia poi assunto nello stesso procedimento quello di teste e, in tale veste sia stato escusso dal giudice, in quanto, nel vigente ordinamento, l'incompatibilità del difensore sussiste solo nel caso di contestuale esercizio delle due funzioni in questione, potendo tale ipotesi assumere rilevanza soltanto sul piano della deontologia forense. Ne deriva che, in tal caso, non è applicabile la previsione di cui all'art. 197, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la quale circoscrive l'incompatibilità con l'ufficio di testimone alla sola ipotesi del difensore che abbia svolto attività di 121 h investigazione difensiva (Sez. 5, n. 16255 del 05/02/2010, Mastromartino, Rv. 247246). 21.1.4. Ma l'ordinanza della Corte non è viziata anche per altra ragione e, cioè, per il fatto che, come risulta dal verbale dell'udienza del 22.12.2014 del dibattimento di appello, il NI era stato escusso nella veste non di testimone "puro", ma di testimone assistito, ai sensi dell'art. 197-bis, comma 2 cod. proc. pen., avendo deciso di rendere dichiarazioni contra alios ex art 64, comma 3, lett. c) cod. proc. pen.. Ne consegue che egli non era incompatibile ad assumere l'ufficio di testimone, non solo perché non aveva svolto indagini difensive (ex art. 197, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.), ma in ossequio alla specifica eccezione alle regole sulla incompatibilità a testimoniare di cui all'art. 197, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., coordinata con le norme che hanno introdotto nel nostro ordinamento la figura del cosiddetto "testimone assistito" (con la legge n. 63 dell'1 marzo del 2001 sul giusto processo). 21.1.5. Da ciò discende, sotto un primo profilo, l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale posta dalla difesa, eccentrica rispetto alla veste processuale assunta dal NI, alla quale il legislatore ritaglia una espressa esclusione dal regime della incompatibilità a testimoniare attraverso una disposizione normativa diversa da quella indicata in ricorso a sostegno della eccezione. 21.1.6. Sotto altro profilo, comunque, la questione di costituzionalità è manifestamente infondata, dal momento che la Corte Costituzionale, prima con la sentenza n. 215 del 1997 e, poi, con l'ordinanza n. 433 del 2001 - intervenuta sul nuovo assetto normativo dopo la legge sul giusto processo n. 67 dell'1 marzo del 2001 e dopo l'introduzione della particolare inotesi di incompatibilità a testimoniare da parte del difensore di cui all'art. 197, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., con l'art. 3 della Legge 7 dicembre 2000 n. 397 si era già espressa negativamente sulla questione, non rilevando - violazione dei diritti della difesa ex art. 24 e 111 Cost.. Sottolineando che "il problema dei rapporti tra il ruolo del difensore e l'ufficio di testimone, non si presta ad essere disciplinato in termini assoluti ed astratti all'interno del codice, ma trova la sua naturale collocazione nella sfera delle regole deontologiche, alle quali, per loro stessa natura e funzione, spetta di individuare, a seconda delle varie concrete situazioni, in quali casi il munus difensivo non possa conciliarsi con l'ufficio di testimone". A questa decisione ha fatto eco Cass., Sez.5, n. 19312 del 11/04/2007, Roscitano, Rv. 236644; Sez. 5, n. 16255 del 05/02/2010, Mastromartino, Rv. 247246). 122 in In effetti, l'analisi di tali sentenze e della norma di cui all'art. 197, comma 1, lett. d, cod. proc. pen., rivela che non può neanche adombrarsi alcuna disparità di trattamento con violazione dell'art. 3 Cost. tra il caso in cui il - difensore compie indagini difensive ed il caso in cui svolge altre attività defensionali;
dal momento che la prescritta e limitata incompatibilità a testimoniare solo nel primo caso - norma che è stata ritenuta di carattere eccezionale e non estensibile analogicamente - trova la sua causale nel fatto che il difensore si è reso artefice o ha partecipato alla formazione di un atto documentale specifico di rilievo investigativo (ex art. 391-bis cod. proc. pen.), così assimilandosi al Pubblico ministero od al giudice od ai loro ausiliari, incompatibili in quanto redattori o partecipi a specifici atti di rilevanza investigativa o processuale (si veda l'art. 34 cod. proc. pen.), altrimenti sovvenendo le norme sull'astensione. Questo particolare collegamento tra l'incompatibilità a testimoniare e la redazione o partecipazione ad un atto documentale si rinviene nella stessa norma di cui all'art. 197, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., che analoga incompatibilità prevede per "coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'art. 391-ter cod. proc. pen."; vale a dire agli "ausiliari" del difensore. Collegamento che, al contrario, non si rileva con riguardo ad altre attività difensionali, come la partecipazione all'udienza, il controesame dei testi e quant'altro sia esplicazione della regola generale dell'oralità della prova e della formazione di essa in tal guisa nel dibattimento e nel contraddittorio tra le parti. 21.1.7. Non essendo viziata da nullità l'ordinanza della Corte ammissiva della testimonianza del NI, deve rilevarsi, passando al secondo aspetto della eccezione sollevato nei ricorsi, che le dichiarazioni del NI non sono affette da inutilizzabilità. Egli non si è avvalso del segreto professionale, nonostante l'avvertimento che in tal senso gli era stato fatto dalla Corte di Appello e che risulta dal verbale di udienza (avvertimento che, peraltro, costituiva uno scrupolo eccessivo, cui la Corte non sarebbe stata tenuta, in quanto avrebbe dovuto semmai essere il NI ad opporre il segreto professionale alle domande che gli venivano poste su quanto conosciuto in ragione del suo ministero, ai sensi dell'art. 200 cod. proc. pen.; cfr., sul punto Sez. 6, n. 9866 dell'11/02/2009, Belluomo, rv. 242699; Sez. 6, n. 9866). che ad altri non potrebbe essereNon essendosi avvalso di tale facoltà rimessa se non al diretto interessato la sua testimonianza è utilizzabile, non integrandosi alcuna violazione di disposizioni processuali previste a pena di 123 m inutilizzabilità e ridondando, eventualmente, tale scelta esclusivamente sotto un profilo deontologico. Questa è, sul punto, la condivisa posizione della giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 15003 del 27/02/2013, B., Rv. 256234). 21.1.8. Infine, è a dirsi che l'assunzione della veste di testimone assistito da parte del NI, ha avuto quale conseguenza che le sue dichiarazioni sono state valutate dalla Corte con il massimo delle garanzie possibili per l'imputato, secondo la regola di cui all'art. 197-bis, comma 6, cod. proc. pen., identica a quella relativa alle dichiarazioni rese ex art. 210 cod. proc. pen., che prevede sempre la necessità di riscontri esterni. Per il che, neanche sotto questo profilo il ricorrente ha alcuna ragione di dolersi delle valutazioni della Corte di Appello, in quanto, come si dirà di seguito, esse hanno rispettato tale disposto normativo. 21.2. E' infondato anche il motivo con il quale si censura il giudizio di responsabilità dell'imputato in ordine al reato associativo di cui al capo 1. 21.2.1. Il ricorrente sminuisce e non si confronta con la straordinaria portata accusatoria delle dichiarazioni del NI, subentrate a suggellare la prova a suo carico riveniente dalle emergenze già ritenute bastevoli dal LE per giungere alla sua condanna. 21.2.2.Poiché il NI del quale la Corte ha messo in luce, con giudizio di merito privo di vizi logici, l'attendibilità intrinseca, avuto riguardo alla totale assenza di ragioni di astio verso il ricorrente e tenuto conto della linearità e precisione del racconto, assistito da possenti riscontri estrinseci ha non soltanto azzerato la portata degli elementi difensivi che lo stesso NI aveva introdotto con il suo atto di appello avverso la sentenza del LE;
ma si è fatto latore di una specifica chiamata in reità nei confronti del PE EL, sul tema decisivo ed assorbente della sua partecipazione al summit mafioso tenutosi dopo gli omicidi TI ed AS. 21.2.3. Del fatto si è già detto a proposito della posizione del ricorrente EO NI, che a quella importante riunione di alta mafia aveva anch'egli preso parte. Nel rinviare a quella disamina, basterà ricordare che la stessa emergenza probatoria che aveva colpito il EO, è stata posta a base del giudizio di colpevolezza di PE EL. Vale a dire l'intercettazione dell'8 settembre del 2007 meno di un mese dopo l'omicidio di NI AS nella quale uno stretto congiunto della vittima apprendeva da altro parente a lui vicino (CO CE) che vi era stata una riunione tra alcuni esponenti di vertice della cosca PE (del 124 m calibro di PE detto "OR" e di CE classe 1978 ST) ed il reggente della famiglia mafiosa dei LL, alla quale gli AS era legati. La riunione era finalizzata ed aveva avuto l'effetto di riappacificare i due clan dopo i due omicidi, che nell'ottica dei protagonisti avevano per così dire "pareggiato i conti". A quella riunione, secondo il racconto dello CE all'AS, era presente, per il "complesso" dei PE, anche un soggetto a nome "EL", che il LE aveva già ritenuto di identificare nel ricorrente sulla base di una serie di valutazioni di tutto il materiale probatorio a sua disposizione;
ivi compresa la doppia chiamata in correità effettuata nei confronti dell'imputato dai collaboratori US PE e CC LV, la cui portata non è scalfita dalle deduzioni difensive contenute in ricorso, che non ne mettono adeguatamente a fuoco la piena e significativa convergenza sulla qualità di partecipe della cosca omonima attribuita a EL PE (quanto ai rilievi critici sull'attendibilità intrinseca dei due collaboranti, si rinvia a quanto detto nella parte introduttiva). Nel ricorso, il consistente ed autonomo peso di questa intercettazione sparisce, così rendendo evanescente l'assunto che le dichiarazioni del NI non avrebbero trovato alcun riscontro esterno. 21.2.4. Invece, il neo-collaboratore di giustizia, troncando ogni dubbio sulla partecipazione del ricorrente a quel summit pacificatore secondo l'ineccepibile giudizio restituito dalla sentenza impugnata aveva chiarito, in primo luogo, che tutto il capitolato difensivo imbastito con l'atto di appello e finalizzato a valorizzare l'alibi del ricorrente volto a dimostrare che egli si trovava all'estero e poi in alta Italia nel periodo in cui si sarebbe verificata la riunione mafiosa non era conducente E, ciò, per il fatto che la riunione si era tenuta prima della partenza dell'imputato dalla Calabria. Una circostanza decisiva che il NI, quale difensore del ricorrente all'epoca, era stato compulsato a smentire chiedendo che fosse escusso proprio lo CE CO di cui alla intercettazione in ordine alla data del summit, che lo CE avrebbe dovuto falsamente indicare - dal fratellastro del PE EL, GA GI, che curava i rapporti con il legale. Ma il GA, in secondo luogo, aveva confidenzialmente riferito al NI, come da questi dichiarato, che effettivamente a quella riunione EL PE aveva partecipato. E qui, si coglie la portata accusatoria dirompente della dichiarazione del NI per la prova del reato associativo - avuto riguardo al non contestabile né contestato rilievo mafioso di quella riunione, alla quale solo adepti di un 125 m certo livello avrebbero potuto partecipare correttamente individuata dalla Corte di Appello con motivazione ineccepibile;
che azzera, assorbendola, ogni diversa ricostruzione difensiva riveniente e dall'atto di appello dello stesso NI e dal ricorso. 21.3. Le censure sulla sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416-bis cod.pen., sono manifestamente infondate per ciò che si è detto nella parte introduttiva, cui si rinvia. 21.4. Quanto fin qui precisato serve a ritenere manifestamente infondato anche il motivo con il quale si censura la responsabilità del ricorrente per il reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 29, che ha ad oggetto le vendite simulate di una serie di autovetture di proprietà del EL PE a vari soggetti compiacenti e del pari imputati in questo processo, come i ricorrenti AZ PE (del quale ci si è già occupati), LE LV, RA PE, US FE SE e RI NG. 21.4.1. Anche in questo caso, alle evidenze valorizzate dal LE secondo cui il PE EL (che tra le tante attività vendeva anche macchine di pregio), avendo saputo che sarebbe stato di lì a poco arrestato, aveva simulato le numerose vendite di che trattasi, da ritenersi fittizie in forza di una serie di elementi indiziari univoci, primi fra tutti il fatto che i trasferimenti fossero avvenuti tutti in due giorni, in nero, senza alcun apprezzabile guadagno del venditore, in favore di soggetti economicamente poco capienti ed a lui a vario titolo vicini si erano aggiunte le dichiarazioni - del NI. Dichiarazioni che la Corte, con motivazione priva di vizi logici, ha ritenuto importanti in punto di prova quando riscontrate da qualcuno degli altri elementi significativi preesistenti e già utilizzati dal LE. 21.4.2. Il NI, infatti, aveva riferito di aver saputo da una fonte qualificata come il genero dell'imputato, RA NI che si interessava della - situazione processuale del suocero che tutte le vendite in discorso erano - fasulle, tranne quella a favore di tale Arena Lidia;
quest'ultima transazione, infatti, a riscontro formidabile delle dichiarazioni del NI, era stata l'unica nella quale gli investigatori avevano individuato un significativo guadagno in capo al PE, invece non rilevato per gli altri trasferimenti. Inoltre, il NI aveva precisato che nelle intenzioni difensive del ricorrente, delle quali il testimone si sarebbe dovuto fare portavoce quale suo difensore, vi era quella di confezionare fatture false volte a dimostrare la bontà delle transazioni. 21.4.3. Che il PE avesse voluto eludere le misure di prevenzione, è circostanza della quale la Corte non ha dubitato, richiamandosi alla prova 126 In scaturente dalle dichiarazioni di PE US sul fatto che egli fosse consapevole da lungo tempo - tanto quanto altri esponenti della famiglia PE come CE classe 1978 - delle indagini a suo carico. Ma qui, a superare le ipotesi difensive, milita il fatto che la Corte ha valorizzato correttamente come le dismissioni fittizie delle automobili fossero intervenute circa una settimana prima degli arresti a carico di molti componenti della famiglia PE, in forza di decreto di fermo alla cui esecuzione il ricorrente si era volontariamente sottratto, iniziando la sua lunga latitanza, durata circa sette anni. 21.4.4. Quanto alla effettiva esistenza di un procedimento di prevenzione, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che non occorre che esso sia avviato per ritenere sussistente il reato contestato, bastando che l'autore ne possa solo temere l'instaurazione (Sez. 6, n. 27666 del 14/07/2011, Barbieri, Rv. 250356); come era nel caso del PE, che avrebbe effettivamente subito misure di prevenzione patrimoniali, a dimostrazione della sussistenza del dolo. 21.4.5. Del tutto generica si rivela l'asserzione difensiva che il ricorrente, se avesse voluto, si sarebbe disfatto di beni di ben altro valore: tale assunto, anche per il suo carattere meramente ipotetico, non vizia la logicità della sentenza, avuto riguardo alle precipue caratteristiche delle vendite fittizie valorizzate dalla Corte, tra le quali, per quel che qui occorre, spiccava anche la straordinaria velocità con la quale i trasferimenti a nero erano stati effettuati, modalità non facilmente adottabili per altre categorie di beni più cospicui cui genericamente ha fatto riferimento il ricorso. 21.5.1. Sono manifestamente infondati anche i motivi sul trattamento sanzionatorio, avendo la Corte, in ossequio alle regole giurisprudenziali già citate, determinato la pena e negato le circostanze attenuanti generiche valorizzando la gravità dei reati, personalità criminale del ricorrente ed il suo comportamento successivo al reato, essendosi dato per lunghissimo tempo alla latitanza. Per tutte le considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato. 22. PE AR. 22.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 22.1.1. La ricorrente adduce argomenti di puro merito, peraltro evitando di confrontarsi con alcuni decisivi passaggi della motivazione della sentenza (fgg. 573-579) ed, in primo luogo, sulla rilevanza di aver preso parte ad una delle estorsioni - quella indicata come vicenda AR, di cui al capo 14 - 127 h messe in atto dal FR CE classe 1984 ed alla quale avevano contribuito altri sodali, nell'interesse della cosca strutturata a base familiare. 22.1.2. Inoltre, la ricorrente sorvola sul fatto che la sorella US PE l'aveva definita come appartenente al clan, con il preciso compito di veicolare messaggi tra il padre ed il FR detenuti ed altri soggetti in libertà, circostanza oggettivamente provata dal contenuto di una intercettazione (quella del 5.12.2006, tra AR PE ed il FR CE classe '84), il cui importante valore probatorio messo in luce dalla sentenza, per di più unito alle dichiarazioni della collaboratrice, è stato affievolito in ricorso. Valenza ulteriormente arricchita dal fatto che la ricorrente avrebbe dovuto riferire ad un soggetto di recarsi da vari altri, tra i quali quel "Rino" vittima della estorsione AR, sicché evidente risulta come ella fosse incaricata di sollecitare un sodale ad attivarsi per riscuotere canoni estorsivi. 22.1.3. La prova della piena consapevolezza di far parte della associazione, della quale la ricorrente dubita, è stata dedotta dalla Corte, inoltre, da una serie di dialoghi che mostravano come ella fosse al corrente di altre dinamiche illecite che avevano interamente permeato la vita del FR CE '84, manifestatasi ora zittendolo quando egli si lasciava andare a dialoghi troppo platealmente riferibili a vicende illecite come il possesso di armi (tenuto sempre conto che vi era la piena e corretta convinzione degli astanti di essere intercettati nella sala colloqui del carcere); ora intervenendo per evitare che si gridasse, ora dimostrando di essere al corrente di una cassa comune detenuta dal cugino CE '78 che avrebbe dovuto pagare le spese legali dei parenti tanto i soldi non li avrebbe "tolti di tasca sua". Ed, ancora, partecipando alla falsificazione di certificati per i colloqui carcerari che costituiva altra attività di interesse dei suoi parenti mafiosi per facilitare incontri con soggetti non autorizzabili ai colloqui carcerari e di interesse mafioso, come evidenziato in altra parte di questa sentenza. Ed, infine, facendosi protagonista di una presa di distanza dalla sorella US, in un colloquio con la figlia minore di quest'ultima, dimostrativa di una adesione incondizionata al gruppo familiare e mafioso nel quale ella era inserita. Per il che, sul punto, la sentenza della Corte di Appello si rivela completa e priva di vizi logici, con assorbimento di ogni altra argomentazione difensiva. 22.1.4. Ne consegue che la prospettiva, adottata subordinatamente, di ritenere sussistente il reato di cui all'art. 418 cod.pen., si scontra con la piena intraneità alla cosca PE della ricorrente, siccome tratteggiata. 22.1.5. Si rimanda all'apposito paragrafo della parte introduttiva in ordine alle censure sulle circostanze aggravanti di cui all'art. 416-bis cod.pen.. 128 m 22.2. E' manifestamente infondato il motivo di ricorso con il quale si censura l'affermazione di responsabilità per il capo 14 (vicenda AR). 22.2.1. Deve ribadirsi quanto già esplicitato con riguardo alla posizione del correo in questo reato PE CE classe 1984, FR della ricorrente. La Corte, occupandosi della vicenda ai fgg. 177-199, ha chiarito che il clima di intimidazione nei confronti dell'AR era stato tale da far ritenere che costui non fosse responsabile come avente causa del medesimo reato, così giustificando la causale illecita aggravata ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991 collegata alla successiva estorsione e l'assoluzione dell'AR dal capo 13. 22.2.2. La Corte, poi, enumerava una serie di intercettazioni dalle quali si evinceva chiaramente che PE CE classe 1984, voleva addirittura uccidere l'AR, che aveva già bastonato, se non gli avesse corrisposto le somme "pattuite", utilizzando metodo mafioso anche attraverso la spedizione di emissari che avrebbero dovuto convincerlo con le buone o con le cattive maniere;
emissari appartenenti alla cosca come lo zio PE "OR" ed altri, costringendo l'imprenditore a pagare. Che tali pagamenti avessero causale lecita e pattizia, la Corte lo escludeva con convincente motivazione tratta dalla analisi della conformazione violenta che aveva avuto la strutturazione del reato di intestazione fittizia che a tale rapporto aveva dato luogo. 22.2.3. Inoltre, i metodi agiti dal PE CE classe '84 attraverso i suoi sodali, erano stati, come sempre, di estrema violenza e connotati mafiosamente per essere stati posti in essere da appartenenti alla cosca (doveva andare da AR "uno di noi” dirà il PE in una conversazione). 22.2.4. Dovendosi ricordare quanto già si è detto a proposito del fatto che non potrebbe minimamente intravedersi, nella condotta, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni adombrato dalla ricorrente, avuto riguardo alla causale illecita, in quanto riveniente dal reato di intestazione fittizia nei termini indicati, delle richieste agite con la minaccia da parte del PE CE tramite i sodali;
illiceità che non avrebbe mai potuto consentire ai responsabili di agire per la tutela di tali ragioni davanti ad un giudice (tra le tante, Sez. 2, n. 24292 del 29/05/2014, Ciminna). 22.2.5. Fatte queste precisazioni, a confutazione di alcuni argomenti difensivi, occorre precisare che la consapevolezza nella ricorrente di concorrere alla esazione di un compendio estorsivo, cui ella stessa era stata adibita insieme alla madre ed al cognato PA CO durante la carcerazione del FR CE '84 - secondo le dichiarazioni di PE US e le intercettazioni deve tenere conto della sua provata intraneità alla cosca,- come evidenziatasi in precedenza con riguardo al reato associativo 129 m contestatole;
ed, inoltre, la Corte, ai fgg. 195 e 196, metteva in luce come la ricorrente fosse al corrente di tutte le dinamiche dell'illecito, anche dell'intervento dello "zio IN presso la vittima e del fatto che questi dovesse pagare mensilmente, essendo a conoscenza anche di altri pagamenti dovuti da terze persone "della SISA" (fg. 196), come del resto era a conoscenza che il FR detenesse armi, zittendolo durante i colloqui allorquando faceva riferimento ad affari illeciti. Atteggiamento, questo, che la Corte ragionevolmente poneva come incompatibile con la tesi difensiva, sostenuta, in fin dei conti, dal solo presupposto che la ricorrente non fosse organica alla cosca, mentre, invece, la soluzione raggiunta ed immune da vizi è di segno opposto. 22.2.6. Infine, non risulta contestata l'aggravante delle più persone riunite con riguardo all'estorsione in discorso, mentre la mafiosità dei protagonisti è provata dalla partecipazione di PE CE '84 come artefice originario e mandante degli emissari, nonché dalla appartenenza alla cosca di questi ultimi, sia pure successivamente provata giudiziariamente, non da ultimo attraverso il presente processo con riguardo alla ricorrente, alla madre ER NG ed al cognato PA CO. 22.3. E' manifestamente infondato anche il motivo che attiene al reato di bancarotta fraudolenta di cui al capo 36, in ordine al quale si rinvia, per quanto non precisato qui di seguito, a quanto detto a proposito di PE CE classe 1984 ed a ciò che si dirà a proposito di PE LV. 22.3.1. La ricorrente, nel sostenere di essere stata solo una testa di legno del padre LV e, come tale, inconsapevole della distrazione dei beni della azienda fallita, omette di confrontarsi con due decisivi rilievi evidenziati nella motivazione della sentenza. Vale a dire con il fatto che ella, oltre a rivestire la carica di amministratore, lavorasse presso il negozio di abbigliamento quale commessa ed, inoltre, che avesse dato una indicazione alla curatrice del fallimento sulla specifica destinazione delle rimanenze di magazzino, le quali, a suo dire, erano state "liquidate". Mostrando, pertanto, quella consapevolezza sull'argomento relativo alla sorte della merce, bastevole a ritenere sussistente il dolo del reato secondo la giurisprudenza di legittimità correttamente citata dalla Corte di Appello. 22.4.1. Quanto ai motivi sul trattamento sanzionatorio, si rinvia a quel che si è detto a proposito di ER NG con riguardo alla censura sulla corretta selezione del reato più grave da parte della Corte. 22.4.2. Le circostanze attenuanti generiche sono state negate in ragione della gravità dei reati e della allarmante personalità criminale della ricorrente, 130 m in adesione ai principi giurisprudenziali indicati in altra parte di questa sentenza. L'inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 23. PE CO. 23.1.1. In ordine alle censure relative all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato associativo di cui al capo 1, deve farsi integrale rinvio alla posizione di PE CE classe 1987 ed alla pregnanza assegnata dalla Corte all'intercettazione del 10/11/2006, che aveva avuto come protagonista anche PE CO;
con un ruolo - tutt'altro che passivo come si assume genericamente in ricorso sovrapponibile a quello del cugino CE 1987 e di pari significatività ai fini della sussistenza del reato, avuto riguardo al contesto di riferimento del dialogo siccome finalizzato ad eliminare gli AS, con carattere assorbente rispetto alle altre argomentazioni, anche con riguardo a quanto contenuto nelle note di udienza. 23.1.2. Per completezza, si osserva che se è vero che il ricorrente non è attinto dalla conversazione "OP" tratta dal processo "Crimine" e dalle dichiarazioni di US PE elementi che, invece, colpiscono - CE PE '87 - è anche vero che sempre dal medesimo colloquio del 10/11/2006, la sua intraneità alla cosca era confermata anche dalla sua conoscenza della estorsione AR (anche con riguardo al fatto che la vittima fosse stata picchiata, come si precisava nella parte del dialogo relativa a tale argomento) e dalla disponibilità manifestata nei confronti del cugino CE classe 1984 a recarsi personalmente dall'imprenditore estorto per esigere da lui i canoni estorsivi, che il ricorrente avrebbe anche voluto fossero aumentati, come risulta dalla parte del colloquio trasfuso nella sentenza di primo grado (fgg.1295-1297) richiamata dalla Corte. Su tale ulteriore elemento di prova il ricorso tace;
esso è invece significativo per lumeggiare l'operatività del ricorrente nell'ambito della cosca. 23.2. Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è del tutto infondato, avuto riguardo al fatto che la Corte ha determinato la pena nel minimo edittale previsto all'epoca di riferimento dei fatti, pari ad anni dodici di reclusione, tenuto conto delle aggravanti per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen.. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 131 24. PE LV. 24.1. E' infondato il motivo con il quale si censura la ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo 1. 24.1.1. Il ricorrente adduce argomenti di puro merito e non si confronta adeguatamente con la corposa motivazione della sentenza impugnata, esente da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede e conforme alla decisione di primo grado. Si rinvia a quanto detto a proposito di ER AR in ordine al progetto di omicidio
contro
OS ER. Dovendosi ricordare che dalle conversazioni colà richiamate, proprio il PE LV manifestava l'interesse a questa soluzione "estrema", parlando con il figlio CE classe 1984 delle modalità con cui eliminare la parente, lamentandosi dell'inerzia di alcuni sodali nel non aver ancora provveduto in tal senso, posto che, secondo la sua visuale, sarebbe toccato ai componenti di sangue della famiglia ER occuparsi della cosa. Ed era il ricorrente che nella terza di quelle conversazioni, a confutazione di ogni altra ricostruzione alternativa, faceva riferimento all'eventuale accertamento con il "guanto di paraffina" che sarebbe sicuramente stato eseguito dopo il fatto (da cui la scelta di ogni accortezza si chi dovesse essere l'esecutore materiale;
a dimostrazione che questo "fatto" non poteva che essere un omicidio e non un'altra soluzione più "bonaria", come sostenuto in ricorso, fg. 118 sentenza impugnata). Di tali decisivi passaggi, non vi è traccia nei ricorsi. 24.1.2. Che non si confrontano neanche con il contenuto di altro capitolo della sentenza, nel quale si fa riferimento all'esistenza della cassa comune della cosca e della consapevolezza di essa da parte del ricorrente (fgg. 124- 130); cassa utilizzata, in particolare, per pagare le spese legali non solo sue ma di altri sodali, secondo quelle che erano state le specifiche dichiarazioni di PE US, figlia dell'imputato, corroborata in pieno da alcune conversazioni, dalle quali emergevano, per esempio, le iniziative in favore del PE LV per "aggiustare" un processo in cassazione, in ordine al quale dalla cassa comune si doveva apprestare una disponibilità di 100 mila euro, ovvero quella in cui il ricorrente rassicurava la figlia AR che CE classe 1978, il cassiere della cosca, non provvedeva al pagamento delle spese di tasca sua. Nonché le altre conversazioni nelle quali la moglie del ricorrente, NG ER, chiedeva al nipote soldi per il pagamenti di altri sodali. 132 m Sicché, davvero semplicistica, oltre che non aderente ai dati processuali, risulta l'asserzione difensiva secondo cui tali pagamenti si sarebbero giustificati solo sulla base di logiche familiari ed affettive tra parenti. 24.1.3. Tanto basterebbe, ad avviso del collegio, per ritenere infondata ogni altra diversa argomentazione volta a negare la mafiosità di PE LV. A ciò si aggiunga che egli è stato espressamente indicato come organico appartenente alla omonima cosca anche dalla figlia US. A fronte di queste emergenze che impediscono ogni diversa qualificazione giuridica dei fatti che non rientri nell'alveo di cui all'art. 416-bis cod.pen. - deve aggiungersi quanto la Corte di Appello ha indicato con riguardo alla commissione dei numerosi reati-fine contestati, nonché a particolari emergenze quali l'iniziativa del ricorrente di aprire una emittente radio per gli interessi della cosca (con gli indicati colloqui che dimostravano l'atteggiamento mafioso nel volerne mantenere il controllo davanti a ingerenze di soggetti esterni), l'utilizzo diretto da parte del ricorrente di frasi come "comandiamo noi" o il suo peso mafioso nel relazionarsi con terzi (come nel caso del direttore della banca Carime). Tutti elementi a corredo del nucleo principale dell'accusa così come rappresentato dalla Corte di Appello, che assorbono ogni altra contraria deduzione. 24.1.4. Si rinvia a quanto detto nella parte introduttiva, quanto alle censure sulla sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6, cod.pen.. 24.2. Infondate e generiche si rivelano le censure contenute in tutti i motivi di ricorso volti a contestare l'affermazione di responsabilità per i reati minori. 24.2.1. Quanto al reato di intestazione fittizia di cui al capo 23, il ricorrente sorvola troppo velocemente sulla circostanza che l'imprimatur dell'iniziativa di intestare la società "Ilary Trasporti" alla nuora del tempo, RI La RR, era stato assegnato al PE LV dalle concordi dichiarazioni di quest'ultima e del di lei padre, ritenute attendibili ed autonome, posto che il genitore della donna aveva appreso dei fatti anche da CE PE classe 1984, suo genero al tempo, il quale aveva ammesso al dibattimento la sua compromissione nella vicenda. La Corte, con ragionevole motivazione, ha anche spiegato il motivo per il quale tali dichiarazioni dovessero essere maggiormente attendibili rispetto a quelle del direttore di banca RO, che sul punto era apparso reticente e, comunque, non aveva smentito specificamente le indicazioni della La RR circa il fatto che costei si fosse recata con il ricorrente presso la banca Carime per aprire un conto corrente. 133 т Le contrarie deduzioni difensive si rivelano, in proposito, di puro merito. 24.2.2. In ordine al rilievo che l'intestazione fittizia non avrebbe avuto capacità elusive, essendo effettuata nei confronti della nuora, soggetto passibile di accertamenti in sede di prevenzione, il collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 12 quinquies della I. n. 356 del 1992, è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di danaro, beni o altre utilità, anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale, in quanto l'applicabilità dell'art. 2 ter, ultimo comma, della legge n. 575 del 1965 ora sostituito dall'art. 26, comma secondo, del - D.Lgs. n. 159 del 2011 - laddove prevede presunzioni d'interposizione fittizia destinate a favorire l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali antimafia, non impedisce di configurare il delitto di cui all'art. 12-quinquies I.n.356 del 1992 (Sez. 2, n. 13915 del 09/12/2015, Scriva, Rv. 266386; Sez. 6, n. 33735 del 06/05/2014, RD, Rv.261656). Basti considerare, in proposito, non soltanto la circostanza che si tratta di ambiti diversi dell'ordinamento giuridico - l'uno processuale (quello relativo al regolamento delle misure di prevenzione nel caso di intestazioni fittizie) e l'altro sostanziale (quello relativo alla disciplina del reato contestato) - ma anche il fatto che l'esistenza di una presunzione iuris tantum in materia di applicazione di misure di prevenzione, legata a determinati parametri temporali del trasferimento di beni rispetto alla proposta di misura, implica che vi possano essere intestazioni fittizie a coniuge e familiari che, pur potendo essere tali, sfuggono all'applicazione della presunzione relativa, ottenendo l'effetto di sfugaire anche all'applicazione della misura di prevenzione salvo un accertamento penetrante dell'autorità giudiziaria che, però, non può basarsi su alcuna presunzione iuris tantum. Il che vuol significare, in astratto, la possibilità che il reato di cui all'art. 12- quinquies I. n. 356 del 1992 possa ottenere gli effetti desiderati dai suoi autori anche quando l'avente causa sia un familiare del soggetto attivo, ai fini di scongiurare l'applicazione di una misura di prevenzione in capo a quest'ultimo; il cui concreto avvio del relativo procedimento, comunque, non è necessario perché si configuri il reato di cui si discute, così come affermato nel corpo motivazionale delle sentenze di legittimità prima citate, ad ulteriore dimostrazione della diversità di ambiti e presupposti delle due normative, che non devono essere confuse. 24.2.3. Quanto al metodo mafioso, la Corte lo ha ravvisato nel fatto che la La RR era vessata dal marito e dal suocero, sostanzialmente ridotta dalla loro 134 In prepotenza mafiosa ad un soggetto che eseguiva gli ordine senza chiedere nulla. 24.2.4. Il reato, commesso nel giugno del 2005, non è prescritto, anche a prescindere dalla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991; dovendosi applicare, in quanto più favorevole, la normativa antecedente alla legge 5 dicembre 2005 n. 251, posto che in quest'ultima avrebbe effetto moltiplicatore la recidiva reiterata e infraquinquennale contestata. Secondo la vecchia disciplina, il reato di cui all'art. 12 quinquies I.n. 356 del 1992 si prescrive in quindici anni, prevedendo una pena massima pari a sei anni di reclusione, termine che non muterebbe anche considerando l'aggravante del metodo mafioso. 24.3. Infondati sono anche i motivi che attengono al reato di intestazione fittizia di cui al capo 24, relativo alla sola ditta Sport Shop di Tirintino Daniela. 24.3.1. Il ricorrente non cita nei ricorsi le prove decisive della sua compromissione occulta in tale compagine, costituite dal ritrovamento di un timbro della ditta e del certificato di iscrizione dell'azienda in locali nella sua indiretta disponibilità. La Corte, anche sulla base delle dichiarazioni di PE US, ha ravvisato un caso di subentro gestionale occulto del PE LV in questa impresa. In proposito, deve concordarsi con quanto affermato dalla Corte di cassazione in ordine al fatto che integra la fattispecie criminosa di trasferimento fraudolento di valori la condotta di partecipazione societaria, quale socio occulto, per l'esercizio di un'attività economica preesistente, che faccia assumere la contitolarità della proprietà aziendale e degli utili prodotti e che sia finalizzata all'elusione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, in quanto l'interposizione fittizia ricorre anche quando sia riferibile solo ad una quota del bene in oggetto (Sez. 2, n. 5647 del 15/01/2014, Gobbi, Rv. 258343; Sez. 2, n. 23131 del 08/03/2011, Castaldo, Rv. 250561). Rimane indifferente, ai fini della sussistenza del reato, che la società abbia avuto vita breve e non abbia sostanzialmente operato, dal momento che la Corte ha ritenuto questa evenienza del tutto compatibile con il reticolo di operazioni di intestazione fittizia riconducibili al ricorrente, le cui esigenze di occultare beni e attività personali affinché sfuggissero ad una eventuale misura di prevenzione personale, erano ben giustificate dai precedenti penali e dalle indagini giudiziarie pregresse sui componenti della cosca PE. 135 24.3.2. Il reato, commesso nella primavera del 2004, non è prescritto per le stesse ragioni di cui alla precedente contestazione sub capo 23. 24.4. Del tutto generici sono i motivi con i quali si censura la sussistenza del reato di intestazione fittizia di cui al capo 28. 24.4.1. Poiché il ricorrente sorvola sulla convergenza delle dichiarazioni di ER OS, PE US e del direttore di banca RO, in ordine alla riferibilità della ditta che gestiva un supermercato e del relativo conto corrente a ER OS, come documentato anche da alcune intercettazioni, anch'esse omesse in ricorso (colloqui del ricorrente del 10 e 17 giugno 2007 e del 31 marzo 2007) nelle, quali egli faceva riferimento con i familiari a quel che avrebbe dovuto architettare in sua difesa per dimostrare che quella ditta era della ER e non sua. 24.4.2. Valgano, in proposito, le stesse osservazioni svolte con riguardo agli analoghi capi di imputazione nn. 23 e 24 quanto alle capacità elusive della condotta ed alla prescrizione. 24.4.3. Il metodo mafioso è stato ricavato dalla Corte, con motivazione immune da censure, sulle testuali parole del direttore di banca RO, che ha spiegato il timore che lo aveva spinto, anche senza una esplicita minaccia nei suoi confronti, ad accondiscendere suo malgrado alle richieste dell'imputato di aprire un conto corrente intestato a ER OS, evenienza alla quale non si sarebbe risolto se si fosse trovato al cospetto di persona diversa dal PE LV. 24.5. Altrettanto generici sono i motivi che censurano l'affermazione di responsabilità per il reato di corruzione di cui al capo 35. 24.5.1. Il ricorrente non si confronta con tutte le numerose intercettazioni citate dalla Corte, nelle quali si lumeggiava il patto di scambio corruttivo tra l'imputato detenuto e la guardia carceraria DI, consistente nel fatto che quest'ultimo elargiva favori al primo (per esempio facendo introdurre un pacco falsamente destinato ad altro soggetto in carcere, effettivamente riscontrato), ricevendo in cambio la promessa di un interessamento del mafioso per far ottenere un posto di lavoro alla moglie, che l'imputato veicolava all'esterno ai suoi familiari, premurandosi che si interessassero effettivamente della questione. Non perché egli si facesse carico delle esigenze familiari della guardia per spirito umanitario, ma perché, parallelamente, costei gli elargiva favori vari durante lo stato di detenzione, come il PE LV spiegava alla moglie nel dialogo del 27.6.2006 citato dalla Corte ed ignorato dal ricorrente nel suo tratto essenziale, così come per tutti gli altri dialoghi trasfusi solo parzialmente nel ricorso dell'avv. Santambrogio. 136 In 24.5.2. Né i ricorsi fanno menzione del fatto, indicato in sentenza, che la guardia carceraria DI era stata definitivamente condannata in parallelo procedimento per lo stesso reato, sentenza utilizzata dalla Corte a supporto del contenuto delle intercettazioni e delle indagini sul pacco con firma contraffatta, nel pieno rispetto della regola di giudizio di cui all'art. 238-bis cod. proc. pen.. La quale sconfigge l'ipotesi di una qualificazione diversa del fatto ai sensi dell'art. 319-quater, comma 2, cod.pen., che, peraltro, non era stata neanche adombrata nei motivi di appello, cosicché deve farsi rientrare tra le censure inammissibili, con consequenziale assorbimento della invocazione di prescrizione ad essa correlata. 24.5.3 Il ricorrente ha ottenuto un notevole abbattimento della pena complessiva rispetto alla condanna di primo grado. A fronte di ciò, egli non ha motivo di dolersi del fatto che, nonostante l'elisione intervenuta in appello della circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 con riguardo al capo 35, la pena in continuazione sia stata determinata nella stessa misura di mesi otto di reclusione rispetto al primo grado. Ritiene la giurisprudenza di legittimità che in tema di determinazione della pena per il reato continuato, le circostanze inerenti alle violazioni meno gravi dei cosiddetti reati satelliti, rimangono prive di efficacia rispetto alla determinazione finale della pena, da calcolarsi tenendo conto esclusivamente delle circostanze aggravanti ed attenuanti concorrenti nel reato più grave (Sez. 4, n. 55178 del 09/11/2016, Sicuranza, Rv. 268692). 24.6. Anche con riguardo al reato di bancarotta fraudolenta di cui al capo 36, i relativi motivi di ricorso sono infondati. 24.6.1. La Corte ha posto a base del convincimento le dichiarazioni del curatore fallimentare, conformi al contenuto della relazione acquisita agli atti, secondo cui la ditta Exclusive doveva possedere al momento del fallimento e sulla base delle scritture contabili, circa 168 mila euro di merce, non ritrovata in sede di inventario. PE US ha confermato tale assunto, sia pure facendo riferimento a merce per 100 mila euro. Che tale merce fosse stata utilizzata per preferire un creditore anziché un altro, trasformando la condotta nella meno grave forma della bancarotta preferenziale, come vorrebbe il ricorrente, è assunto che la Corte ha smentito con convincente motivazione che assorbe il rilievo sulla intervenuta prescrizione della più lieve ipotesi - rilevando che non vi era prova che tutta la merce fosse stata venduta a creditori dell'impresa e che tale non fosse con 137 certezza neanche quel Tassi cui si riferiscono le intercettazioni citate in motivazione ma solo del tutto genericamente nei ricorsi. 24.6.2. Le quali scolpiscono il ruolo di amministratore di fatto del PE LV, del quale aveva riferito anche PE US, altra circostanza sulla quale si apprezza la genericità dei rilievi difensivi. 24.6.3. Il collegio, inoltre, condivide appieno la giurisprudenza di legittimità citata dalla Corte di Appello (fgg. 355 e 356 della sentenza), a proposito della utilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore del fallimento da parte di un imputato (AR PE, comunque di minore rilievo probatorio nell'economia del giudizio restituito dalla sentenza) Sez. 5, 46442 del 25/09/2013, Besana, Rv.257584; e quella a proposito della non sindacabilità da parte del giudice penale dei presupposti che avevano portato alla sentenza dichiarativa di fallimento (Sez.U, n. 19601 del 2008, Niccoli). 24.7. Del pari, sono generici i motivi relativi al reato di falso di cui al capo 50. Il ricorrente tenta di sminuire la prorompente portata accusatoria della oggettiva presenza di un certificato falso del quale si era servito ON CO per andare a fare colloqui carcerari con l'imputato fingendo di essere un parente, come accertato documentalmente, con le dichiarazioni dettagliatissime di US PE che proprio questa circostanza aveva ricordato, attribuendone la paternità al padre così qualificato dominus e concorrente morale nella contraffazione del certificato e non nel suo semplice uso, con assorbimento della invocazione di prescrizione aduso come il figlio CE classe '84 ad utilizzare questi stratagemmi per entrare in contatto con persone del suo entourage mafioso;
come il ON, indicato come correo nel traffico di stupefacenti, dal che la Corte ne faceva discendere, con motivazione ragionevole, la sussistenza dell'aggravante della finalità mafiosa della condotta. 24.8. Infine, quanto al capo 54, relativo alla violazione della normativa sugli stupefacenti, la motivazione offerta dalla Corte, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dell'intercettazione del 24.6.2006 tra l'imputato ed il figlio CE classe 1984, è effettivamente rafforzata rispetto a quella che aveva condotto all'assoluzione in primo grado. Poiché la Corte ha valorizzato un passaggio specifico del dialogo, sfuggito al LE, nel quale il PE CE diceva testualmente che panetto di hashish ritrovato in esito a perquisizione era appartenente al padre ed aveva una determinato iscrizione corrispondente a quella effettivamente riscontrata dagli investigatori (fg.414 della sentenza). Si tratta di detenzione e non di spaccio, secondo una delle condotte indicate in rubrica. 138 m Detenzione finalizzata allo spaccio che la Corte deduceva dalle dichiarazioni concordi di PE US e ER OS sulla compromissione del ricorrente anche in tale settore illecito di attività della cosca, con consequenziale attribuzione dell'aggravante della finalità mafiosa della condotta. Che tale condotta possa ricomprendersi nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R: 309/90, è asserzione incompatibile con la motivazione della sentenza nel suo complesso, avuto riguardo al panorama mafioso di riferimento;
il che spiega il motivo per il quale la Corte, condannando il ricorrente anche per questo reato, non abbia preso in considerazione tale ipotesi. 24.9. Sono infondati anche i motivi sul trattamento sanzionatorio, poiché la Corte ha ritenuto congrua una pena base di poco superiore al minimo edittale di anni dodici di reclusione (considerate le aggravanti di cui ai commi 4e6 dell'art. 416-bis cod.pen.) e giustificato l'aumento per la recidiva con motivazione pienamente convincente ed immune da vizi, avendo riguardo alla "natura e gravità dei reati commessi sintomatiche di una rinnovata e permanente pericolosità dell'agente (il quale persevera nel delinquere ad ampio raggio, mostrandosi impermeabile ad ogni forma di controllo, regola o sanzione); motivazione idonea a supportare un aumento vicino al massimo previsto dall'art. 63, comma 4 cod.pen., che non risulta, pertanto, superato. 24.10. Per quanto attiene alla censura relativa alla mancata diminuzione di un terzo per la scelta del rito, si rimanda a quanto verrà meglio esplicitato con riguardo al ricorrente AR NI;
dovendosi precisare che il PE LV aveva avanzato domanda di abbreviato globale e non solo rispetto alle contestazioni suppletive. Il richiamo cola operato alle pronunce della Corte Costituzionale in tema di contestazioni suppletive, consentono di ritenere manifestamente infondata la correlativa questione di legittimità costituzionale posta dal ricorrente con riguardo all'art. 517 cod. proc. pen.. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato. 25. PE EN. 25.1. Il motivo di ricorso con il quale si censura l'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al reato associativo di cui al capo 1, è manifestamente infondato e generico. Il ricorrente omette di confrontarsi con buona parte della motivazione della sentenza, nella parte in cui, sulla base di alcune intercettazioni indicate ai fgg. 452 e 453 della motivazione, era emerso il coinvolgimento del PE 139 EN in alcune vicende altamente significative per gli interessi della omonima cosca mafiosa;
segnatamente, nella vicenda relativa ai propositi di sopprimere ER OS cui egli era personalmente disponibile a dare corso, come dallo stesso dichiarato allo zio LV PE ai cui ordini sottostava alle strategie susseguenti all'omicidio TI, alla estorsione "AR"; argomenti dei quali si è ampiamente detto a proposito della posizione di altri ricorrenti. A ciò si andavano ad aggiungere, nell'ineccepibile ricostruzione della Corte, gli elementi tratti dalla commissione dei reati-fine in materia di armi (capi 4 e 9) ed in quello estorsivo di cui al capo 15, oltre che, al fine di lumeggiarne la personalità criminale, a quelli di estorsione e rapina di cui al capo 41. Dunque, l'affermazione del ricorrente circa la portata dubbia delle chiamate in correità di CC LV e US PE, che pure avevano indicato l'imputato come appartenente al sodalizio, non riveste alcun peso al cospetto di simili elementi neanche citati in ricorso. 25.2. Ciò consente di inquadrare nella giusta luce anche i reati-fine, avverso i quali, del pari, il ricorrente postula censure del tutto generiche, non richiamando i passaggi decisivi della sentenza impugnata idonei a supportare il giudizio di sua responsabilità, immune da censure. 25.2.1. Quanto al reato di cui al capo 4), la Corte mette in pendant due conversazioni effettuate da CE PE classe 1984: nella prima delle quali, questi, parlando di armi a lui appartenenti (in particolare di un mitra) e rivolgendosi direttamente al ricorrente, lo invitata ad andare a prendere una pistola ("una sette") detenuta da CC, soprannome con il quale era indicato l'imputato D'GO CE, che, nella successiva conversazione di pochi giorni dopo. avuta direttamente con PE CE '84, comunicava a quest'ultimo, su espressa sollecitazione, che il di lui "cugino" fosse effettivamente andato a prendere la pistola. Elemento che serve ad identificare il "cugino" della seconda conversazione nel ricorrente, stante l'esistenza di tale rapporto di parentela tra i PE ed il confronto logico tra le due conversazioni, nella ricostruzione condivisibile effettuata dalla Corte e obliterata in ricorso. 25.2.2. Anche con riguardo al capo 9, le censure del ricorrente sono del tutto aspecifiche rispetto alla motivazione della Corte, che ha richiamato una conversazione nella quale egli attribuiva a sé stesso il fatto di aver portato due pistole da CC (fgg. 163,164 della sentenza, dialogo dell'1/12/2006). 25.2.4. Così come sono evanescenti le censure relative alla estorsione di cui al capo 15, nella misura in cui, nel fare riferimento alle smentite provenienti 140 W dalla persona offesa dal reato (SE), il ricorrente sorvola sulla parte della motivazione in cui la Corte ha spiegato la ragione per la quale la vittima non fosse da ritenere attendibile (avuto riguardo al timore diffuso in cui cadono molti soggetti passivi di imposizioni mafiose) e, soprattutto, glissa sul contenuto chiarissimo delle intercettazioni richiamate in sentenza;
nelle quali il PE EN, anche in questo caso, si autoaccusava di avere commesso l'estorsione al SE con una spedizione armata nella quale la Corte ravvisava, con argomenti logici privi di vizi, il metodo mafioso, lo stesso dal quale faceva discendere la spiegazione dell'omertoso comportamento della persona offesa serbato al dibattimento. 25.2.5. Anche con riguardo alla sussistenza della rapina e successiva estorsione di cui al capo 41, il ricorso è generico, poiché non richiama la conversazione nella quale il ricorrente, anche in questo caso e vantandosi con il suo interlocutore privilegiato (il cugino CE classe 1984), si autoaccusava del fatto il giorno dopo averlo commesso, chiamando anche in correità un soggetto separatamente giudicato con sentenza irrevocabile per il medesimo episodio, a dimostrazione della correttezza ricostruttiva basata sulla interpretazione del dialogo. 25.3. Infine, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ancorato dalla Corte, con giudizio di merito esente da censure, al numero ed alla gravità dei fatti, alla personalità criminale dell'autore dedotta anche dal suo grave precedente penale. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 26. LL AL. 26.1.1. motivo di ricorso con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità del ricorrente, ritenuto responsabile del reato associativo di cui al capo 1, è infondato. 26.1.2. Il ricorso pretenderebbe una globale rilettura in fatto degli elementi processuali, non effettuabile in questa sede. Devono interamente richiamarsi le considerazioni che sono state svolte con riguardo alle posizioni processuali dei ricorrenti ER PE e UC DI, in quanto il LL è stato ritenuto partecipe alla cosca PE quale "cellula" dell'articolazione milanese capeggiata da ER PE. Sia con riguardo a quest'ultimo che con riguardo al ricorrente UC DI, si è detto dell'effettiva sussistenza di questo centro di interessi illeciti del ER a Milano, da lui diretto, non autonomo rispetto alla "casa madre" di OSrno ed in cui era parte UC, specie per quanto concerne l'attività di vendita dei panini ed il pagamento delle spese legali del ER. 141 m In una sola provata occasione, UC era stato anche adibito dal ER alla ricezione di una somma avente causale estorsiva dai "MP", circostanza posta a base della sua condanna anche per il capo 16, qualificato nella forma del tentativo quanto alla posizione del UC. 26.1.3. Ebbene, il LL - che, al contrario del UC, risulta essere stato in diretti e non contestati rapporti di comunicazione con il detenuto ER PE nei colloqui carcerari di questi, in forza di un rapporto di parentela tra i due secondo le risultanze valorizzate dalla Corte con motivazione completa e ragionevole, aveva manifestato il proprio personale interesse in tutte le attività prestate dal UC. Intervenendo attivamente nella soluzione delle incomprensioni sorte tra questi ed il PE CE 1984, ribadendo a costui un rapporto di fratellanza reciproco tra sé medesimo, PE e UC ("FR nostro") e la sua contitolarità della gestione dell'attività del UC ("il camion nostro là", fg. 625,626 della sentenza); recandosi in Calabria dai PE in compagnia del UC per dirimere la questione sorta con terzi;
intervenendo egli stesso, sebbene con minore assiduità, nel pagamento degli avvocati del ER (conversazione 15/12/2007, fg.598 della sentenza); accompagnando il UC dai MP nell'occasione della riscossione di un compendio estorsivo;
dandosi, ancora, da fare per reperire soggetti per conto del ER (si fa riferimento in sentenza a tale Albore, citato in una conversazione); condividendo la linea estorsiva del ER (conversazione 11/11/2006); portando fuori dal carcere le disposizioni del ER a UC (dialogo del 19/19/2006); interessandosi ancora della vicenda della destinazione del camion dopo che UC era andato via dall'Italia (fg. 599 della sentenza). 26.1.4. La sentenza si è premurata anche, così come per UC, di contrastare le diverse tesi difensive, sottolineando sempre l'assoluta padronanza del ricorrente di tutti gli argomenti di interesse mafioso che si agitavano in quel contesto di riferimento, rispetto alla quale la ricostruzione difensiva non aveva saputo offrire adeguata giustificazione alternativa sul perché di un simile interessamento e di una simile conoscenza di uomini e cose da parte del LL. Le argomentazioni difensive non si confrontano con tutti questi dati, tralasciandone alcuni e rimangono assorbite (anche con riguardo ai motivi nuovi ed alle insignificanti discrasie ricostruttive tra le sentenze di primo e secondo grado quanto alla vicenda estorsiva "MP", comunque conformi nel risultato finale) da quanto detto fin qui e da quello che riguarda i due ricorrenti ER PE e UC. 142 m Dovendosi solo sottolineare, con riferimento alla mancanza (che non è contrasto) di indicazioni di PE US, che la circostanza rimane un dato neutro alla luce di quanto valorizzato dalla Corte e non intacca la ragionevolezza della decisione adottata. 26.1.5. L'analisi del capo di imputazione e della motivazione della sentenza, rende manifestamente infondata la questione difensiva invero assai generica e non spintasi al punto da sollevare una nullità ("al limite della nullità" si dice in ricorso), per l'indeterminatezza della imputazione sulla supposta violazione del diritto di difesa per la mancata contestazione al LL del reato sub capo 16; del tutto infondata ove si apprezzi quanto correttamente affermato dalla Corte, in ordine al fatto che tutte le acquisizioni relative a quella vicenda, non avendo addotto il ricorrente specifica prova contraria, fossero state conosciute dal LL, costituendo parte del materiale probatorio sul quale egli aveva approntato fin dall'inizio la sua difesa. 26.1.6. Sono infondati i motivi inerenti la sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6 cod.pen., per le ragioni dette nella parte introduttiva.. 26.2. Le attenuanti generiche sono state negate dalla Corte, con giudizio insindacabile secondo la giurisprudenza di legittimità citata a suo luogo, sulla base della gravità del reato e della personalità del ricorrente, soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato. 27. LE LV. 27.1. I primi motivi di ricorso, con i quali si solleva questione di legittimità costituzionale quanto alle dichiarazioni di NI IO, nonché dubbi sulla attendibilità del NI, incongruenze sulla conoscenza da parte del PE EL di indagini a suo carico e sulla causale delle operazioni di trasferimento, sono infondati per tutte le ragioni esposte a proposito del ricorrente PE EL, alla cui posizione processuale si rinvia. 27.2.1. Il LE, inoltre, non si confronta adeguatamente con il peso probatorio attribuito dalla Corte alle dichiarazioni del NI, genericamente sostenendone l'inattendibilità e la non sicurezza della fonte di riferimento delle notizie da lui apprese. Quando, invece, la Corte non solo ha precisato come il NI avesse saputo che la vendita al LE, come tutte le altre salvo quella ad Arena, fosse fittizia in ragione della sua confidenza con persona altamente qualificata come il genero del PE EL (che si occupava di mantenere contatti con 143 m il NI nell'interesse del suocero), ma anche che il testimone assistito fosse stato difensore pure del ricorrente LE, a favore del quale si sarebbe voluta imbastire un linea difensiva producendo assegni fasulli a giustificazione della vendita fittizia. Dunque, le dichiarazioni del NI erano basate su conoscenze dirette e circostanziate con riguardo alla specifica operazione che aveva avuto il LE come protagonista dell'acquisto di una autovettura del PE EL, per di più per un prezzo non remunerativo per il venditore e senza che i redditi del ricorrente potessero giustificare l'esborso di 19.000 euro in contanti, cosi come precisato dalla Corte. Valutazioni di merito, queste, del tutto ragionevoli e prive di vizi logici, che azzerano ogni ulteriore rilievo difensivo, peraltro di mero fatto. 27.2.2. Anche con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, la motivazione della Corte di Appello resiste alle critiche difensive. Poiché, da un lato, le indagini avevano dimostrato come il LE fosse rappresentante legale di una società che sarebbe stata successivamente sottoposta a sequestro in quanto riconducibile proprio al PE EL;
dall'altro, il NI aveva dichiarato che il ricorrente e tutta la sua famiglia fossero persone "vicine" a PE EL, interessandosi anche delle sue vicende giudiziarie con il medesimo dichiarante ed ex legale del PE. 27.3. Infondato è anche il motivo sul trattamento sanzionatorio, avendo la Corte valorizzato, aderendo ai noti principi giurisprudenziali già richiamati, la gravità del reato e la personalità del ricorrente in quanto soggetto vicino ad ambienti criminali ed in ragione dei suoi precedenti penali, così negando le circostanze attenuanti generiche e comunque fissando pena in prossimità del minimo edittale. Pertanto, il ricorso merita il rigetto. 28. RA CO. 28.1. e 28.2. I primi due motivi di ricorso, di ordine processuale, sono identici a quelli formulati nell'interesse di altri ricorrenti e sono stati trattati a proposito di TU ND, alla cui posizione si rinvia per giustificarne la manifesta infondatezza. 28.3. Del pari, quanto al terzo motivo di ricorso, si rinvia al paragrafo relativo alla questione dell'attendibilità intrinseca dei collaboranti, sollevata da molti ricorrenti, trattata nella parte introduttiva e colà giudicata infondata. 28.4. E' infondato anche il motivo di ricorso con il quale si censura l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato associativo di cui al capo 1. 144 m 28.4.1. In altra parte della motivazione, a proposito di altri ricorrenti (segnatamente TU NI), si è già fatto ampio riferimento all'importanza probatoria dei colloqui in carcere effettuati da CE PE classe 1978 con i propri familiari, sicché a quelle specificazioni può rinviarsi. 28.4.2. L'assunto del ricorrente secondo cui sarebbe illogica la motivazione della Corte di Appello per il fatto di aver differenziato le posizioni dei fratelli RA, assolvendo NC e condannando CO, non tiene conto della specifica differenza indicata nella sentenza a proposito delle prove a carico dei due germani, dei quali solo il RA CO ed è la ragione della sua condanna era stato attinto da ben due chiamate in correità, provenienti dai collaboratori di giustizia CC e PE US, convergenti nell'indicarlo come soggetto facente parte della cosca PE;
dichiarazioni a loro volta corroborate dal contenuto delle intercettazioni soltanto con parte delle quali il ricorrente si confronta. 28.4.3. In particolare, la Corte, con giudizio conforme a quello del LE, indicava che le dichiarazioni di PE US e quelle del CC convergevano, oltre che nella attribuzione del ruolo di partecipe al clan mafioso, nel descrivere l'imputato come persona che riscuoteva la massima fiducia degli esponenti di maggiore spicco della congrega, ON PE ed il figlio CE classe 1978; nel fatto di avere attribuito almeno una cointeressenza di quest'ultimo nella gestione dei distributore Tamoil da parte del RA, nell'indicare tale distributore come luogo per appuntamenti dello stesso consorte mafioso, nel collegare CO RA ed il distributore alla precipua attività di cambio degli assegni con denaro contante posta in essere nell'interesse del PE CE '78 medesimo. 28 4.4. E proprio questa attività del RA, specifica e significativa di un contributo volontario e consapevole prestato al sodalizio - nella cornice di appartenenza ad esso descritta dai collaboranti, che impedisce ogni altra diversa qualificazione del fatto come si vorrebbe sostenere nel ricorso a firma dell'avv. Contestabile è quella che emerge da alcune intercettazioni, che la - sentenza riporta nella descrizione del fatto e con il cui contenuto il ricorso omette di confrontarsi, dimostrando, sotto questo profilo, la sua genericità. Si fa particolare riferimento alle conversazioni del 23.12.2008, del 30.1.2009, del 13.3.2009, nelle quali il CE PE classe '78, dava istruzioni al FR PE per questioni relative a cifre e assegni da cambiare recandosi dal CO RA, così interpretate secondo l'insindacabile giudizio di merito della Corte. 145 Ma anche nella conversazione del 30.12.2008, citata in ricorso, si omette il tratto nel quale si evidenziava come il PE PE facesse da tramite tra il detenuto ed il RA per lo scambio di messaggi. Le intercettazioni documentano, quindi, anche nelle parti citate in ricorso, proprio quegli stretti legami del RA con quel soggetto di vertice che era indicato dai due collaboranti, oltre alla attività di "riciclaggio". E questo nucleo essenziale della condotta, idoneo a fondare la responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, secondo la convincente ricostruzione dei giudici di merito, rimane indenne proprio perché oggettivamente riscontrato da tutte le critiche difensive su altre parti del racconto del CC LV, che non hanno ricevuto riscontri specifici su diverse condotte significative imputate al RA dal collaborante, ma la cui elisione non muta il senso della decisione di condanna, come si ricava dal complesso della motivazione della sentenza. 28.4.5.Tutte le considerazioni che precedono assorbono ogni altro argomento difensivo, compresi quelli di cui ai motivi nuovi, dovendosi precisare, in ordine ad una delle specifiche questioni poste dal ricorrente, che è inammissibile la richiesta di revisione fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, alla sola esclusione di una circostanza aggravante, come, nel caso di specie, quella di cui all'art. 416-bis, comma 6 cod.pen. (Sez. 1, n. 20470 del 10/02/2015, Pelle, Rv. 263592; Sez. 6, n. 12307 del 03/03/2008, Racco, Rv. 239328). Mentre, la diversa ricostruzione operata in altro contesto processuale rispetto alla posizione del figlio del ricorrente, non scalfisce la portata probatoria degli elementi a carico dell'odierno imputato acquisiti in questo procedimento e ritenuti bastevoli dalla Corte di Appello per giustificare la sua condanna in base a giudizio congruo e privo di vizi logici rilevabili in questa sede. 28.5. Sono infondati i motivi inerenti la sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6 cod.pen., per le ragioni di cui alla parte introduttiva. 28.6.1. E' fondato, invece, il motivo inerente la recidiva, che aveva formato oggetto dell'atto di appello. In proposito, la Corte, limitandosi a richiamare i precedenti penali del RA, ha omesso di adottare una motivazione argomentata del perché il nuovo reato commessSO dal ricorrente fosse espressione di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità dell'imputato tanto da meritare l'aumento in discorso;
precisazione resa ancor più indispensabile dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 23 luglio del 2015, che ha 146 eliminato ogni obbligatorietà di tale aumento in ragione della sola natura del reato contestato. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio sul punto. 28.6.2. Lo stesso vizio motivazionale non si rileva con riguardo al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, tenuto conto che la Corte ha richiamato in proposito la gravità dei fatti ed i precedenti penali del RA, ritenendo congrua una sanzione di poco superiore al minimo edittale previsto al tempo in cui la condotta è stata commessa. 7) Infine, la Corte ha omesso di motivare in ordine alla condanna del ricorrente al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, nonostante specifico motivo di appello. Sulla manifesta infondatezza del motivo, che non meritava risposta, si rinvia a quanto detto a proposito di TU NI. Ne consegue da quanto detto che il ricorso, salvo che in punto di recidiva, deve essere rigettato, con dichiarazione di irrevocabilità della responsabilità e della pena base di 12 anni di reclusione. 29. RA PE. 29.1. Il motivo con il quale si censura la responsabilità del ricorrente per il reato di trasferimento di valori di cui al capo 29 è infondato. Il ricorso adduce argomenti di puro merito che non scalfiscono la logicità della sentenza impugnata. 29.1.2. Occorre rinviare alla posizione di PE EL per l'inquadramento della vicenda. 29.1.3. La Corte ha adottato una motivazione rafforzata rispetto a quella del LE, valorizzando, accanto agli elementi indiziari significativi già evidenziati dal primo giudice, quali l'assenza di contabilizzazione delle tre transazioni effettuate con il EL PE e l'inconsistente vantaggio patrimoniale in capo al venditore appena 1.500 euro su una operazione di - circa 70.000 euro, che rende il dato rilevante a prescindere dall'errore aritmetico in cui è incorsa la Corte anche la circostanza, invero sfuggita al LE, che tutte le altre vendite di auto effettuate da RA erano state regolarmente contabilizzate, mentre solo gli acquisti dal PE non lo erano. Ed, inoltre, dando rilievo alle dichiarazioni del collaborante IO NI sulla cui piena ed indiscutibile attendibilità si rinvia a quanto detto a proposito del PE intervenute solo nel giudizio di secondo grado e che aveva dichiarato come tale vendita, al pari delle altre effettuate dal PE, fosse stata fittizia, ad eccezione di quella in favore di Arena Lidia. 147 W Circostanza, quest'ultima, che il ricorrente non ha potuto ribaltare con argomentazioni convincenti ed idonee ad affievolire la tenuta logica della decisione. 29.1.4. Che è altrettanto convincente con riguardo alla individuazione dell'elemento soggettivo, ricavato dalla Corte sulla base dei rapporti di parentela con il PE e della sicura conoscenza personale tra le parti, documentata da un controllo di polizia;
evenienze il cui peso probatorio la Corte ha collegato al fatto che le vendite fittizie operate dal PE nei confronti dei vari soggetti imputati in questo processo per avere acquistato le auto, avevano la comune e per ciò significativa caratteristica di essere state effettuate a persone vicine al dante causa о addirittura legate da cointeressenze societarie o da rapporti di parentela con il medesimo, come nel caso del RA. 29.1.4. Infondato è anche il motivo sul trattamento sanzionatorio, avendo la Corte valorizzato, aderendo ai noti principi giurisprudenziali già richiamati, la gravità del reato e la personalità del ricorrente, così negando le circostanze attenuanti generiche e comunque fissando la pena in prossimità del minimo edittale. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. 30. US FE SE. 30.1. I primi motivi di ricorso, sovrapponibili a quelli del ricorrente LE LV, con i quali si solleva questione di legittimità costituzionale quanto alle dichiarazioni di NI IO, nonché dubbi sulla attendibilità del NI, incongruenze sulla conoscenza da parte di PE EL di indagini a suo carico e sulla causale delle operazioni di trasferimento, sono manifestamente infondati per tutte le ragioni esposte a proposito del citato ricorrente PE EL, alla cui posizione processuale si rinvia. 30.1.2. La US, inoltre, deducendo motivi di puro merito, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha ricavato il carattere fittizio dell'operazione da diversi elementi, quali la mancanza di redditi tali da giustificare l'acquisto per contanti di una autovettura per 17.500,00, l'anti- economicità dell'operazione per il venditore (che l'aveva acquistata a prezzo inferiore di poche centinaia di euro), le modalità della vendita a nero e, sotto il profilo soggettivo, il fatto che il coniuge della ricorrente avesse conclamati rapporti con soggetti pregiudicati;
particolare, questo, del tutto obliterato in ricorso allorquando genericamente si è contestata la sussistenza del dolo. Inoltre, la Corte ha espressamente confutato la rilevanza di ulteriore prova difensiva di sussistenza di redditi, giudicando non attendibile la produzione in 148 appello di documenti solo in fotocopia, dimostrativi di un deposito di 61.000 che la Corte, tuttavia, sulla base della produzione, non riteneva riconducibile alla ricorrente, non potendosi neanche ricostruire le movimentazioni ad esso inerenti (fg. 277 della sentenza impugnata). Infine, valorizzando la dichiarazione del NI, che aveva indicato l'operazione come fittizia al pari delle altre con la sola eccezione di quella in favore di Arena Lidia. 30.2. Infondato è anche il motivo sul trattamento sanzionatorio. Nell'atto di appello la concessione delle circostanze attenuanti generiche e del minimo della pena era stata inserita solo nella parte finale relativa alle richieste, senza alcuna giustificazione a supporto. La Corte non ha motivato in proposito. Tuttavia, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che la manifesta infondatezza della richiesta difensiva in questo caso dovuta alla sua - genericità - impedisce di ritenere viziata per mancanza di motivazione la sentenza impugnata e di procedere al suo annullamento (tra le tante, Sez.5, n. 27202 del 11/12/2012, Tannoia). Per il che, il ricorso deve essere rigettato. 31. RI NG. 31.1. I primi motivi di ricorso, sovrapponibili a quelli dei ricorrenti LE LV e US FE SE, con i quali si solleva questione di legittimità costituzionale quanto alle dichiarazioni di NI IO, nonché dubbi sulla attendibilità del NI, incongruenze sulla conoscenza da parte di PE EL di indagini a suo carico e sulla causale delle operazioni di trasferimento, sono manifestamente infondati per tutte le ragioni esposte a proposito del citato ricorrente PE EL, alla cui posizione processuale si rinvia. 31.2.1. La RI, inoltre, deduce motivi di puro merito, non consentiti in questa sede, laddove, adottando motivazione rafforzata rispetto alla sentenza di primo grado di segno assolutorio, la Corte ha ricavato il carattere fittizio dell'operazione da diversi elementi già valutati dal LE - l'anti- economicità dell'operazione per il venditore (che l'aveva acquistata a prezzo inferiore di poche centinaia di euro), le modalità della vendita a nero ai quali si era aggiunta la specifica indicazione del NI, che all'epoca dei fatti difendeva anche la ricorrente RI, circa il fatto che quelle movimentazioni di danaro, effettuate dal marito della ricorrente che avevano indotto il LE a nutrire dubbi sulla effettiva insussistenza di una provvista per 149 l'acquisto dell'auto, fossero stati in realtà adibiti ad altro e che la vendita era fittizia. 31.2.2. Aggiungendo la Corte, sotto il profilo della valutazione dell'elemento soggettivo, che il NI aveva dichiarato che gli RI ed il marito della ricorrente era persone molto vicine a EL PE e si interessavano personalmente, come i LE, delle sorti del suo processo ed erano anche, come aliunde accertato a conferma, in cointeressenze economiche con il medesimo esponente mafioso. Circostanze, queste ultime, di decisiva rilevanza per la sussistenza del dolo e delle quali il ricorso non fa menzione. 31.3. Manifestamente infondato è anche il motivo sul trattamento sanzionatorio, avendo la Corte valorizzato, aderendo ai noti principi giurisprudenziali già richiamati, la gravità del reato e la personalità della ricorrente, in quanto vicina ad ambienti criminali, così negando le circostanze attenuanti generiche e comunque fissando la pena in prossimità del minimo edittale. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. 32. TA MA. sono32.1. I primi due motivi di ricorso, di natura processuale, manifestamente infondati per le ragioni prima indicate a proposito del ricorrente TU ND. 32.2. Quanto ai motivi volti a censurare l'affermazione di responsabilità dell'imputata per il reato associativo di cui al capo 1, essi sono infondati. 32.2.1. La ricorrente pretenderebbe una nuova e diversa rilettura del contenuto delle intercettazioni, che la Corte ha utilizzato per fondare il proprio convincimento e che si riferiscono ai colloqui in carcere intrattenuti da PE CE classe 1978 (separatamente giudicato) con alcuni suoi familiari e con l'attuale imputata, con la quale all'epoca dei dialoghi (avvenuti dopo il suo arresto del 19.12.2008) egli era fidanzato e che avrebbe successivamente sposato. 32.2.2. Deve premettersi, come già affermato con riguardo alla posizione di altri ricorrenti, che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi). 32.2.3. La Corte di Appello ha reso ampia e ragionevole motivazione. 150 си Innanzitutto, è stato ricostruito il ruolo direttivo svolto da PE CE classe 1978 all'interno del clan e per diretta investitura paterna;
ruolo acclarato in via definitiva anche dalla più volte citata sentenza della Corte di cassazione resa a conclusione del giudizio parallelo celebrato con il rito abbreviato. In secondo luogo e come si è detto a proposito del ricorrente PE PE, FR di CE classe 1978, la Corte ha rimarcato il ruolo mafioso del primo, siccome riveniente dalla necessità di assumere il controllo degli affari della cosca in considerazione del fatto che il padre ON era ergastolano ed il FR CE, che reggeva gli affari della cosca, era stato arrestato il 19.12.2008. In terzo luogo - ed in sintonia con le conclusioni cui si era pervenuti anche nel giudizio abbreviato, non acriticamente recepite dalla Corte, come vorrebbe la difesa e sempre nel rispetto dei limiti di cui all'art. 238-bis cod. proc. pen. - i giudici di appello hanno evidenziato che l'arresto di CE PE classe 1978, aveva per l'appunto determinato l'esigenza che altri suoi familiari essendo il clan composto su base familiare si occupassero di - tutte le questioni mafiose pacificamente riconducibili alla cosca e, più in particolare, in ordine alla regolamentazione di conti relativi ad attività illecite, essendo il sodalizio dedito ad estorsioni e traffico di stupefacenti come definitivamente attestato in questo e negli altri processi. E per cercare di risolvere questa specifica e pressante esigenza - decisiva per il mantenimento non solo economico dell'organizzazione erano sfruttati da - PE CE classe 1978 i colloqui carcerari con i parenti, nei quali gli interlocutori, consapevoli di essere intercettati, utilizzavano delle posture ed un linguaggio criptico che in certi passaggi la Corte è riuscita a decodificare. 32.2.4. Questo essendo il contesto in cui è avvenuta l'opera di interpretazione del significato delle conversazioni da parte dei giudici di merito (anche di quelli del giudizio abbreviato, con l'avallo della Corte di cassazione), pervenuti a conforme decisione quanto alla posizione della ricorrente, occorre dire ancora che la Corte di Appello, affrontando la parallela posizione di PE MA ZI, sorella di PE CE classe '78, ha sottolineato la marginalità del ruolo di costei proprio in funzione del fatto che nei colloqui si era evidenziato che il boss interloquiva principalmente con la TA, così come aveva ritenuto lo stessa Suprema Corte in sede cautelare a proposito di MA ZI PE (fg. 502 della sentenza impugnata). 32.2.5. Ed alla TA, secondo l'insindacabile giudizio di merito offerto, il PE CE aveva attribuito in più occasioni il compito di fungere da 151 m anello di congiunzione con il FR PE, riguardo ad affari illeciti di interesse della cosca, della quale la donna era perfettamente consapevole, come dimostrava sia il fatto che ella mostrasse sempre di comprendere le parole smozzicate del fidanzato, i cenni e le allusioni;
sia perché, come ha puntualizzato la Corte, in una occasione, per esempio, la ricorrente invitava il PE a non guardare la propria mano ove egli aveva trascritto appunti da riferire, ben consapevole delle intercettazioni in corso, anche tramite videoriprese. Inoltre, la Corte ha specificato che le conversazioni dimostravano come PE PE fosse soggetto che per eseguire le direttive del FR dovesse essere sollecitato e spinto, ruolo che era affidato alla ricorrente, compulsata sempre in questo senso. 32.2.6. Nel criticare gli esiti del giudizio della Corte, la TA, peraltro, omette di fare riferimento e non si confronta minimamente dimostrando così anche la genericità dei suoi assunti con due dei passaggi decisivi dei - colloqui ritenuti significativi dalla Corte di Appello, come indicato ai fgg. 521 e 523 della sentenza. Vale a dire con il passaggio del dialogo del 24.12.2008, in cui il PE CE diceva alla fidanzata di ricordare al FR PE, non presente a quella conversazione, che qualcuno gli doveva dare a fine mese "venti"; espressione che la Corte non riconduceva ad argomenti leciti ma alla riscossione di somme provenienti da attività illecite. E con il passaggio della conversazione del 16.1.2009, nella quale il PE CE invitava la ricorrente a ricordare al FR di scrivere ad ogni inizio mese che vi era un soggetto che doveva dare 1000 euro al mese. 32.2.6. La Corte si premurava, altresì, di confutare le alternative ricostruzioni difensive, rapportandosi non soltanto alle modalità criptiche dei dialoghi - non utilizzate con riguardo ad alcuni argomenti leciti trattati nel corso delle stesse conversazioni ritenute significative per la TA ma anche - approntando motivazioni logiche circa il fatto che il PE dicesse al FR di fare attenzione, di non andare a riscuotere personalmente, assumendo toni imperativi che non si addicevano a situazioni in cui presunti suoi debitori per fatti leciti avessero spontaneamente contratto il debito. conSpecificamente disattendendo anche l'assunto difensivo che i dialoghi particolare riguardo a quello ignorato in ricorso e tra i più significativi facessero riferimento a questioni economiche legate alla squadra di calcio del rosarnese, nella quale il PE CE aveva giocato da ragazzo ed in cui si assume avesse interessi economici. 152 m 32.2.7. A questa prospettiva di latrice di consegne illecite nei confronti del FR PE, la Corte ha aggiunto anche la circostanza, sempre tratta dalle conversazioni (quelle del 9 gennaio, 10 e 20 marzo 2009 in particolare), nella quale si evidenziava come la TA percepisse somme di danaro da parte del cognato, sempre provenienti da affari illeciti (desunti dal riferimento ai pagamenti di "questo" o "quello"); e ciò, a dimostrazione del suo livello di compenetrazione con la famiglia PE e di conoscenza dei suoi affari, con rilievo inevitabile in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 32.2.8. A fronte di tale ricostruzione, non colgono nel segno le critiche difensive sulla insussistenza di una condotta concreta e consapevole di contributo alla cosca, specie tenuto conto delle circostanze specifiche in cui si era inserito il suo apporto e della altissima caratura mafiosa del personaggio con il quale ella si interfacciava non solo affettivamente, così come evidenziato dalla Corte di Appello. La TA, infatti, al corrente delle dinamiche interne al clan e del ruolo di comando del fidanzato, favoriva la prosecuzione delle attività illecite della cosca in un momento di difficoltà, percependo anche delle somme per il suo sostentamento personale aventi medesima fonte illecita, così rappresentandosi il suo contributo in termini di intraneità e la impossibilità di configurare altro reato, come quello di cui all'art. 378 cod.pen., sull'erroneo presupposto di cui a motivo di ricorso subordinato, fg. 48 ricorso a firma dell'imputata che l'ausilio prestato fosse stato solo nei confronti di PE - CE ed in relazione ad una questione che la Corte di Appello ha espressamente escluso essere riconducibile al contenuto dei dialoghi ritenuti significativi (come quelli ignorati nei ricorsi). Vale a dire il sequestro della stessa TA ad opera del PE. Tanto emerge dalle intercettazioni, secondo il condivisibile giudizio della Corte, che rende irrilevante l'assenza di altri dati significativi e quanto poteva essere stato affermato nell'ambito del procedimento incidentale de libertate, comunque negativamente conclusosi per l'imputata, che risulta ancora in stato di detenzione. 32.3. Quanto al motivo di ricorso contenente la censura sulla sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6 cod.pen., si richiama quanto già detto nella parte introduttiva. Dovendosi ricordare che proprio il PE CE classe 1978, era il soggetto della cosca che più di ogni altro deteneva lo scettro delle attività imprenditoriali del clan, come ripetutamente affermato dalla Corte di Appello e consacrato definitivamente nel separato processo a suo carico. 153 In 32.4. Così come è da richiamare la giurisprudenza già citata in ordine al fatto che il giudizio di bilanciamento tra circostanze è questione di puro merito, che la Corte ha risolto non ritenendo che vi fossero elementi per arrivare addirittura ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti, determinando la pena al minimo edittale dell'epoca di riferimento del fatto contestato. 32.5. Del tutto generico è l'ultimo motivo del ricorso a firma dell'imputata, per le stesse ragioni espresse a proposito dei ricorrenti NE e TU NI, che avevano svolto identica censura sul risarcimento del danno alle parti civili. Si rinvia, pertanto, alla posizione del TU NI. Tutte le considerazioni che precedono assorbono tutti gli argomenti difensivi, ivi compresi quelli di cui ai motivi nuovi. Ne consegue il rigetto del ricorso. 33. AR NI. 33.1. Il primo motivo di ricorso volto a censurare l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato associativo mafioso di cui al capo 1è manifestamente infondato. 33.1.1. Il ricorso non si confronta adeguatamente con tutto l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, ivi compresa la parte in cui la Corte ha richiamato le più rilevanti emergenze a carico dell'imputato valorizzate dal LE, la cui decisione si fonde con quella impugnata stante l'omogeneità del giudizio. 33.1.2. Il ricorrente, infatti, in primo luogo, sorvola troppo semplicisticamente sulle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia CC LV e US PE · della cui attendibilità intrinseca si - è detto nella parte introduttiva che contengono entrambe, ed in modo assolutamente convergente, l'indicazione di appartenenza alla cosca PE da parte dell'imputato, quale persona avente un rapporto particolarmente fiduciario con due tra i maggiori esponenti del clan, quali ON PE ed il figlio CE classe 78, tutti e due ritenuti responsabili del medesimo reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. (il CE nel separato procedimento più volte citato). Inoltre, CC LV indicava precise condotte di rilevanza mafiosa commesse dall'imputato, costituite dal fatto che il AR si faceva da tramite per organizzare incontri tra lo stesso collaborante ed il CE PE classe 78 (ciò che avveniva "il più delle volte” e non sempre, così da rendere compatibile la dichiarazione del collaborante con altra nella quale egli menzionava altre occasioni di incontro con il PE indipendenti dalla persona 154 ор del ricorrente); nonché il fatto che il AR avesse mediato conflitti tra esponenti della cosca e soggetti ad essa estranei ("quelli di Corigliano"). 33.1.3. In questa specifica cornice di riferimento illecita, la Corte, con motivazione di merito immune da censure logico-giuridiche rilevabili in questa sede (che, peraltro, dovrebbero avere evidenza macroscopica stante la doppia conforme decisione di responsabilità intervenuta nei due gradi di giudizio), ha inserito e interpretato il contenuto delle numerose intercettazioni riportate nella sintesi della posizione del ricorrente. Dimostrative del fatto che egli curasse i rapporti con gli avvocati dei più importanti esponenti della cosca PE, come ON, CE classe 1978, LV e ER PE, assumendosi il compito in qualche caso anche del pagamento dei legali;
dimostrando di avere conoscenza della esistenza di una cassa comune della cosca e di vicende interne alle sue dinamiche, come la "vicenda MP" (fgg.778 e 779 della sentenza). Accanto a ciò, era dimostrato dalle conversazioni che egli interloquiva con altri soggetti appartenenti al clan, come EN e EL PE e che si mettesse a completa disposizione di CE PE classe 1978, per qualsiasi compito che questi volesse assegnargli (conversazione riportata a fg. 775 della sentenza), tanto che la moglie del PE, l'imputata MA TA, usava per il ricorrente, coloritamente, l'espressione "papà adottivo", essendo lo stesso AR a vantare, con il figlio del boss ON PE, i pregressi rapporti di estrema confidenza che lo avevano legato a quest'ultimo negli anni passati, apostrofati dallo stesso ricorrente in termini di "devozione" per la "famiglia". In una conversazione, a conferma del ruolo attivo del ricorrente, egli era stato adibito da CE PE a recapitare un messaggio a EL PE, altro esponente mafioso intraneo al clan, come si è visto trattando della sua posizione processuale, elemento su cui il ricorso tace. -siSempre in questa cornice di riferimento e solo perché in essa compreso inserisce l'organizzazione del matrimonio di CE PE classe 1978, affidata al AR. Pertanto, non risultano valorizzabili le deduzioni difensive che pretenderebbero, a fronte di siffatti dati (molti dei quali obliterati in ricorso) di ricondurre le condotte del ricorrente a mere prestazioni lecite basate su semplice amicizia o sulla parentela con i PE (peraltro alquanto lontana e solo acquisita, per avere il AR sposato una cugina di NG ER, secondo le dichiarazioni di PE US riportate in sentenza), senza mai debordare in attività illecite, in particolare nella cura del rapporto con i 155 W legali, circostanza che, come si vede, rappresenta solo uno degli elementi a carico dell'imputato. Tali considerazioni assorbono ogni altro argomento difensivo. 33.2. e 33.3. I motivi di ricorso inerenti la sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6 cod.pen., sono infondati in ragione di quanto detto nella parte introduttiva. 33.4. E' infondato anche il quarto motivo di ricorso, relativo alla ritenuta sussistenza del reato di frode sportiva di cui al capo 43. 33.4.1. Il ricorrente omette del tutto di menzionare le numerose intercettazioni in cui egli, personalmente e tramite l'ausilio del correo LI LV, dimostrava di aver curato e di seguire lo sviluppo dell'accordo illecito secondo cui la partita di calcio del 17.5.2009 della squadra del OSrno di cui egli era presidente (ma riferibile al solito CE PE classe 1978, secondo le dichiarazioni di PE US), dovesse finire con un punteggio di parità. Tali intercettazioni, richiamate ai fgg. 373-380 della sentenza impugnata, sono riportate dalla sentenza di primo grado (fgg. 748-753), il cui contenuto, anche in questo tratto, si fonde con quella impugnata, tenuto conto del conforme giudizio espresso nei due gradi di merito. Né risultano dialoghi in cui la responsabilità di ciò fosse attribuita ai soli calciatori, come sostenuto dal ricorrente attraverso generica affermazione che non si rifà ad alcun dato processuale specifico. 33.4.2. Tuttavia, il reato si è prescritto alla data odierna, come correttamente sottolineato dal Procuratore generale di udienza, essendo stato commesso il 17/05/2009 (termine di prescrizione massimo di sette anni e sei mesi ed assenza di congrui periodi di sospensione). Ne consegue che sotto l'indicato profilo la sentenza deve essere annullata senza rinvio con eliminazione della pena di mesi sei di reclusione inflitta a titolo di continuazione. 33.5. E' infondato il quinto motivo. 33.5.1. Il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della diminuzione di pena per il rito abbreviato. Tale richiesta era stata formulata dopo che il Pubblico ministero, all'udienza dibattimentale di primo grado del 23.12.2011 (come risulta dalla trascrizione allegata alle note di udienze allegate ai ricorsi), aveva integrato la contestazione di cui all'art. 416-bis cod.pen., di cui al capo 1), inserendovi anche la condotta relativa al fatto che il AR avesse fatto avere ai familiari dei PE certificati in bianco del Comune di OSrno, ove egli lavorava, perché essi potessero riempirli con false attestazioni di rapporti di parentela 156 т di alcuni soggetti con i detenuti in modo da poter essere autorizzati ai colloqui in carcere. All'udienza successiva del 17 gennaio 2012, il difensore dell'imputato aveva formulato la richiesta di abbreviato in modo globale (cfr. fgg. 22 e 23 della trascrizione), vale a dire tanto con riferimento al reato di cui al capo 1, quanto con riferimento al reato di cui al capo 43, siccome contestatogli. Proprio in quanto globalmente riferita ai due reati, la Corte di Appello ha rigettato la richiesta (fgg. 75-80 della sentenza), prendendo spunto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 237 del 26 ottobre del 2012, della quale citava ampi passi, che, sia pure con riguardo alla diversa ipotesi di cui all'art. 517 cod. proc. pen. (contestazione suppletiva di un reato concorrente emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non consentiva all'imputato di richiedere il rito abbreviato relativamente al reato concorrente oggetto della contestazione suppletiva. Rinvenendo nell'avverbio "relativamente", utilizzato dalla Corte Costituzionale anche nel dispositivo della sentenza, il limite cui deve soggiacere la richiesta di abbreviato, che non può estendersi agli altri reati sorretti dall'originario decreto che aveva disposto il giudizio e rimasti "indenni" rispetto alla contestazione suppletiva. 33.5.2. Il ricorrente sostiene il suo assunto citando la sentenza della Corte Costituzionale n. 273 del 2014 successiva alla sentenza di primo grado emessa in questo processo che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 516 cod. proc. pen. (cui andrebbe ricondotto il caso all'esame), nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale che forma oggetto della nuova contestazione. 33.5.3. Deve confermarsi la correttezza della decisione della Corte di Appello, in ordine alla impossibilità per l'imputato di formulare una richiesta di abbreviato "globale" anche nell'ipotesi di cui all'art. 516 cod. proc. pen., che si ricava anche da quest'ultima decisione della Corte Costituzionale, per il fatto di avere utilizzato l'aggettivo "relativamente" nello stesso senso di cui alla precedente sentenza, rispetto alla quale la successiva si pone in sostanziale continuità logica oltre che cronologica come emerge dalla lettura della motivazione. 33.5.4. Ma la questione non è fondata anche per un'altra ragione. Infatti, si deve qui richiamare quanto sostenuto a proposito della posizione dei ricorrenti NE RO e PE PE con riguardo ai motivi 157 h inerenti la violazione della regola della mancata correlazione tra accusa contestata e sentenza. Nel caso del AR, l'integrazione del capo di imputazione sub 1), attraverso l'inserimento di una condotta associativa ulteriore rispetto a quelle contestate, non costituisce fatto "diverso", al di là della scelta del Pubblico ' ministero di procedere a tale contestazione, operata in quanto la "nuova" condotta (per meglio dire e come si comprenderà, quel segmento oggetto della contestazione) proveniva da acquisizioni successive rispetto all'impianto originario delle accuse conosciuto dal ricorrente, in particolare da quanto dichiarato al dibattimento da PE US. Soccorre, nel senso qui sostenuto, oltre a quanto già detto con riguardo agli altri citati imputati, proprio il contenuto della motivazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 273/2014, laddove, aderendo alla giurisprudenza di legittimità già citata a suo luogo, si afferma che "non qualsiasi variazione о puntualizzazione, anche meramente marginale, dell'accusa originaria comporta il suddetto obbligo (quello di modificare l'imputazione ad opera del Pubblico ministero), ma solo quella che, implicando una trasformazione dei tratti essenziali dell'addebito, incida sul diritto di difesa dell'imputato, in altre parole la nozione strutturale di fatto>, contenuta nell'art. 516 cod. proc. pen., va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni delle facoltà difensive". 33.5.5. Nel caso in esame, pertanto, il Pubblico ministero avrebbe potuto anche non integrare il capo di imputazione con l'ulteriore indicazione di una specifica condotta, che non avrebbe modificato i tratti essenziali dell'addebito di cui al capo 1, quanto all'appartenenza del ricorrente alla cosca PE ed alla commissione delle precipue condotte originariamente contestategli (cura dei rapporti con i legali, mediazioni interne al clan), alle quali quella oggetto della nuova contestazione si aggiungeva, come si coglie chiaramente nello stesso capo di imputazione che utilizza l'avverbio "altresì". 33.5.6. Ed ancora, in concreto, la lesione delle garanzie difensive alla cui tutela si ispirano tutte le norme relative alle "nuove contestazioni" previste nell'apposito capo IV del Titolo II del cod. proc. pen. deve radicalmente - escludersi. Sol che si consideri che il AR, fin dal primo grado di giudizio, non è stato ritenuto colpevole del reato associativo per quel segmento della condotta che gli era stato "aggiunto" con la contestazione suppletiva effettuata dal Pubblico ministero al dibattimento, siccome sorretta dalle dichiarazioni di PE US;
poiché quelle dichiarazioni erano state successivamente ritenute dal primo giudice prive di riscontro 158 individualizzante sullo specifico punto e, per questo, non valorizzate né dal LE né dalla Corte di Appello per giungere alla sua condanna per il reato contestatogli. Senza che per questo, si osservi, i giudici di merito avessero proceduto ad assolvere il AR con espressa statuizione;
a conferma che l'ulteriore condotta oggetto di nuova contestazione, non era altro che una delle tante possibili modalità esecutive di un fatto strutturato nei termini di cui all'art. 416-bis cod.pen., siccome specificati a suo luogo e risultanti, anche per il AR, dall'originario capo di imputazione sub 1. 33.6. E' infondato anche l'ultimo motivo. La Corte ha giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche valorizzando la gravità della condotta e la negativa personalità dell'imputato quale componente di una potente cosca mafiosa, nonché a motivo del suo precedente penale. Motivazione congrua in relazione alla giurisprudenza di legittimità citata nella parte introduttiva. La pena, infine, tenuto conto delle aggravanti contestate per il reato di cui al capo 1), è stata rideterminata dalla Corte, in dispositivo, al minimo edittale per il reato più grave previsto all'epoca di riferimento della condotta, oltre la continuazione in una misura non specificata. Per tutte le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 43, che comporta l'eliminazione della pena di mesi sei di reclusione. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato. 34. I ricorrenti il cui ricorso è stato interamente rigettato, devono essere condannati al pagamento delle spese processuali. I ricorrenti il cui ricorso e stato dichiarato interamente inammissibile, oltre ai pagamento delle spese processuali, devono essere condannati a pagare la somma di euro 1500 ciascuno alla Cassa delle Ammende, commisurata al loro grado di colpa nell'aver determinato la causa dell'inammissibilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di TU ND perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ER AR limitatamente all'aumento di anno uno di reclusione per la recidiva, aumento che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. 159 m Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di PE CE classe 1987, limitatamente alla pena che ridetermina in anni tredici di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado nei confronti di PE CE classe 1988 e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il LE per i Minorenni di Reggio Calabria. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NE RO limitatamente alla recidiva, che esclude ed elimina il relativo aumento di pena di mesi dieci di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AR NI, limitatamente al reato di cui al capo 43, perché estinto per prescrizione ed elimina il relativo aumento di pena di mesi sei di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AZ PE con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di D'GO CE limitatamente all'aumento per la recidiva, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità e la pena base di anni 12 di reclusione. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RD PE limitatamente alla recidiva, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità e la pena base di anni 12 di reclusione. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di TU NI limitatamente alla recidiva, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di EO NI limitatamente alla recidiva, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità e la pena base di anni 13 di reclusione. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di UC DI limitatamente alla recidiva, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara 160 h irrevocabile l'affermazione di responsabilità e la pena base di anni 13 e mesi sei di reclusione. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RA CO limitatamente alla recidiva, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità e la pena base di anni 12 di reclusione. Rigetta i ricorsi di PE PE, PE EL, PE LV, LL AL, LE LV, RA PE, US FE SE, RI NG e TA MA, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di ER NG, ER PE, PA AR, PA CO, PE ON, PE CE classe 1979, PE CE classe 1984, PE US, PE AR, PE CO, PE EN, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ciascuno alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 28.03.2017. Il consigliere estensore Il Presidente NC Fiandanese PE Sgadari pancs fondary Gumeffe Squadron' DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 1 0 MAG. 2017 IL ADICASS CANCELLIERE Claudia Pianell R I S A O N Z F U S ther 161