Articolo 415 del Codice di procedura penale
Articolo 412Articolo 415 bis
Versione
24 ottobre 1989
>
Versione
2 gennaio 2000
>
Versione
3 agosto 2017
>
Versione
1 gennaio 2023
Art. 415. (Reato commesso da persone ignote) 1. Quando e' ignoto l'autore del reato il pubblico ministero entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.
2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)) .
2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)) .
3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo.
4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 107-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente dalla richiesta o dal decreto.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente