Sentenza 13 ottobre 2015
Massime • 1
Nel procedimento penale contro ignoti nel quale è stato emesso il decreto di archiviazione, non è richiesta, per la riapertura delle indagini, l'autorizzazione del Gip prevista dall'art. 414 cod.proc.pen. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente il P.M. avesse riaperto le indagini attraverso il "passaggio" del fascicolo da "ignoti" a "noti").
Commentario • 1
- 1. Rilievi tecnici della difesa, quale valore? (Cass. 3624/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/10/2015, n. 42655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42655 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2015 |
Testo completo
42 65 5 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 13.10.2015 Sentenza n. 2037 Reg. gen. n. 1359/2014 composta dai signori dott. Antonio Esposito Presidente dott. Domenico Gallo Consigliere dott.ssa Giovanna Verga Consigliere Consigliere est. dott. Andrea Pellegrino Consigliere dott. Sergio Beltrani ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di TO LU, n. a Cosenza il 28.09.1978, rappresentato e assistito dall'avv. Gianluca Santelli e dall'avv. Naccarato Pasquale, di fiducia, avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, prima sezione penale, n. 591/2010, in data 02.10.2013; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Vito D'Ambrosio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentita la discussione del difensore, avv. Pasquale Naccarato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con annullamento della sentenza impugnata. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 02.10.2013, la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado emessa dal giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Rossano all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava non doversi procedere nei confronti di TO LU in relazione ai reati ascritti ai capi 2) e 3) della rubrica perché estinti per prescrizione e rideterminava la pena per il residuo reato di cui al capo 1) d'imputazione (artt. 110, 628, commi 2 e 3 cod. pen.) in anni due di reclusione ed euro 650,00 di multa. Secondo l'accusa, TO RU, in concorso con RU FA, dopo essersi introdotto all'interno dell'agenzia del Banco di Napoli sita in Rossano, minacciava con un taglierino le persone che si trovavano all'interno nonché i dipendenti della predetta banca e usava violenza
contro
TI FI afferrandola per i capelli e costringendola a stare in ginocchio a capo chino, mentre il RU si impossessava della somma di lire trentasette milioni, facendosela consegnare con minacce di morte dal cassiere Leonetti Gianfranco, e minacciava di morte dapprima l'impiegata IL AR TT al fine di farsi aprire dalla medesima la cassaforte centrale a tempo, senza però riuscirvi, e, successivamente, il direttore della banca Casaleno Andrea, costringendolo ad aprire la cassaforte posta all'interno del proprio ufficio, che però risultava priva di denaro.
2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di TO LU, viene proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi: -inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità (primo motivo); -erronea applicazione della legge penale (secondo motivo); -manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione (terzo motivo).
2.1. In relazione al primo motivo, si evidenzia come l'azione penale non poteva essere iniziata in quanto per lo stesso fatto era stato emesso decreto di archiviazione non seguito da alcun provvedimento di riapertura delle indagini. Inoltre, il materiale intercettivo non poteva essere utilizzato a fini probatori non avendo il pubblico ministero preventivamente motivato le ragioni dell'utilizzo, per 2 l'esecuzione delle operazioni, di impianti esterni agli uffici di Procura. Quest'ultima, peraltro, aveva contravvenuto all'obbligo previsto dall'art. 270, commi 2 e 3 cod. proc. pen.; infine, si denunciava l'assenza dell'avviso al difensore e all'imputato della riproduzione della trascrizione delle intercettazioni nonché la carenza di motivazione dei decreti di autorizzazione alla proroga delle operazioni di intercettazione.
2.2. In relazione al secondo motivo, si censurano le modalità attraverso le quali il giudicante era pervenuto alla individuazione di "LU" citato nelle intercettazioni come TO LU, odierno ricorrente.
2.3. In relazione al terzo motivo, si censura la sentenza impugnata che con motivazioni illogiche e contraddittorie ha confutato le argomentazioni difensive ritenendole prive di pregio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso appare manifestamente infondato e, come tale, risulta inammissibile.
2. Con il primo motivo di gravame il ricorrente eccepisce, sotto un . primo profilo, che, in assenza di un provvedimento di formale riapertura delle indagini, non poteva essere compiuta alcuna nuova attività e, in particolare, non poteva essere nuovamente iniziata l'azione penale;
in ogni caso, la mancanza di tale atto, renderebbe - nell'assunto del ricorrente inutilizzabili tutte le investigazioni compiute successivamente al decreto di archiviazione originariamente rubricato contro ignoti. La censura è manifestamente infondata.
2.1. Osserva il Collegio come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel procedimento contro ignoti, non è richiesta l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, in quanto il regime autorizzatorio prescritto dall'art. 414 cod. proc. pen. è diretto a garantire la posizione della persona già individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro ignoti l'archiviazione ha la semplice funzione di legittimare il congelamento delle indagini, senza 3 alcuna preclusione allo svolgimento di ulteriori, successive attività investigative, ricollegabili direttamente al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (Sez. U, sent. n. 13040 del 28/03/2006, dep. 12/04/2006, P.M. in proc. C. ignoti, Rv. 233198, nella quale si riconosce come un formale provvedimento di riapertura delle indagini, in questa situazione, non si giustifichi in alcun modo non venendo in gioco alcuna funzione di garanzia proprio per la mancanza di un soggetto già indagato). Facendo applicazione di tale principio, è agevole osservare come il "passaggio" del fascicolo da "ignoti" a "noti", ha consentito di procedere alle necessarie investigazioni a carico dell'indagato iscritto, con le garanzie, anche di ordine temporale, a favore dello stesso conseguenti all'avvenuta iscrizione.
2.2. Anche gli altri profili di censura (difetto di motivazione del decreto con cui il pubblico ministero ha disposto l'utilizzazione di impianti esterni alla Procura della Repubblica;
assenza delle registrazioni disposte in altro procedimento penale ex art. 270 cod. proc. pen.; mancanza dell'avviso al difensore ed all'imputato del conferimento dell'incarico peritale per la trascrizione delle intercettazioni telefoniche;
assenza di motivazione dei decreti di proroga delle intercettazioni) appaiono manifestamente infondati. Gli stessi riprendono pedissequamente le obiezioni sollevate in atto di appello senza misurarsi con le ampie ed argomentate motivazioni rese sui punti in discussione dal giudice di secondo grado: circostanza che rende, di per sé, inammissibile la doglianza.
2.3. Invero, per consolidata giurisprudenza di legittimità, è da considerarsi inammissibile il ricorso fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (v., tra le tante, Sez. 5, sent. n. 25559 del 15/06/2012, Pierantoni;
Sez. 6, sent. n. 22445 del 08/05/2009, p.m. in proc. Candita, Rv. 244181; Sez. 5, sent. n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Sez. 6, sent. n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). Questa la motivazione della Corte territoriale: in materia di " necessità di ricorrere ad impianti esterni alla Procura la motivazione del decreto in data 24.01.2001 è tutt'altro che apparente in quanto nell'atto si fa riferimento all'indisponibilità nelle postazioni in servizio presso la Procura dei sette apparecchi RT60000 richiesti Quanto TH all'eccezione relativa alla mancata ottemperanza del disposto di cui all'art. 270, commi 2 e 3 cod. proc. pen. si rileva, oltre alla presenza agli atti del processo delle trascrizioni e dei supporti informatici : relativi alle intercettazioni, che in tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, anche dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 268 cod. proc. pen. di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 336 del 2008, l'omesso deposito degli atti relativi, ivi compresi i nastri di registrazione, presso l'autorità competente per il diverso procedimento, non determina l'inutilizzabilità dei risultati intercettativi, in quanto detta sanzione non è prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. e non rientra nel novero di quelle di cui all'art. 271 cod. proc. pen. aventi carattere tassativo ...> (Sez. 6, sent. n. 48968 del 24/11/2009, dep. 21/12/2009, Rv. 245542). La dedotta violazione dell'obbligo di dare avviso al difensore o all'imputato del conferimento dell'incarico peritale finalizzato alle trascrizioni delle intercettazioni non determina alcuna inutilizzabilità ex art. 271, comma 1 cod. proc. pen. (anche tenuto conto del rito abbreviato prescelto dall'imputato). Quanto alla motivazione dei decreti di proroga, si osserva che gli stessi sono stati motivati con la perdurante latitanza di EL RU, con il rinvenimento a casa sua di telefonini in uso ai familiari e la cui intercettazione avrebbe potuto condurre al rinvenimento del latitante. Si tratta di motivazione adeguata e sufficiente a fronte della quale, ancora nell'atto di gravame, l'appellante non ha mosso censure specifiche essendosi limitato a dedurne la carenza della motivazione". 5 3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di doglianza. Trattasi di censura in fatto sottratta al controllo di legittimità in presenza di logica ed argomentata motivazione sul punto. Evidenzia la Corte territoriale come, a fronte di molteplici elementi che confermano lo stretto legame esistente tra EL RU e LU TO (v. pagg. 7 e 8 della sentenza d'appello), l'identificazione di tale LU nella persona di TO LU emerge chiaramente dai riferimenti che si traggono dai contenuti delle conversazioni intercettate. Premette la Corte come le censure difensive non tengano conto "in maniera adeguata di quanto precisato a pag. 63 della nota del 31.08.2002 dei Carabinieri di Cosenza nella quale si legge espressamente che l'identificazione del parlatore è avvenuta, in primo luogo, grazie al riconoscimento vocale operato dai militari operanti": corretto, a tal fine, è il richiamo alla copiosa giurisprudenza di legittimità che riconosce l'utilizzabilità, a fini decisori, delle dichiarazioni degli operanti (ufficiali ed agenti) di polizia giudiziaria che riferiscono sul riconoscimento delle voci di alcuni degli imputati (cfr., Sez. 6, sent. n. 13085 del 03/10/2013, dep. 20/03/2014, Amato e altri, Rv. 259478, che riconosce come incomba sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario;
nello stesso senso, Sez. 4, sent. n. 16432 del 22/02/2008, dep. 22/04/2008, Koverech, Rv. 239523, secondo cui in tema di intercettazioni telefoniche, qualora l'imputato contesti l'identificazione delle persone colloquianti, non è indispensabile disporre una perizia fonica per il relativo accertamento, ben potendo il giudice trarre il suo convincimento da altri elementi che consentano di risalire all'identità degli interlocutori;
v. anche, Sez. 6, sent. n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta e altri, Rv. 239725; Sez. 6, sent. n. 18453 del 28/02/2012, dep. 15/05/2012, Cataldo e altri, Rv. 252712). A ciò va aggiunto il dato della conversazione citata dalla difesa (n. 110 del 21.02.2001) che la Corte territoriale riconosce come ampiamente compatibile con l'espressione ieri, utilizzata non già in senso letterale, bensì come riferita ad un fatto accaduto qualche giorno prima, tanto è vero che chiarisce la Corte - ― non risulta alcun controllo operato il 20.02.2001 ma in data antecedente (il 15.02.2001).
4. Manifestamente infondato è anche il terzo ed ultimo motivo di 6 censura. Al riguardo occorre premettere che, secondo il costante insegnamento di questa Corte Suprema (per tutte, Sez. U, sent. n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Dessimone e altri), l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, perché il sindacato demandato alla Corte di cassazione è limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'intrinseca adeguatezza e congruità delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento. Dai poteri della Corte di cassazione esula, quindi, ogni "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito. In particolare, non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali perché, appunto, la Corte di cassazione non può sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma invece può, e deve, saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione. Ciò, in quanto nel momento del controllo della motivazione la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione contenuta nella sentenza impugnata sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4, Sent. n. 4842 del 02/12/2003, dep. 06/02/2004). Né la novella codicistica introdotta con la I. n. 46 del 2006, ammettendo l'indagine extratestuale per la rilevazione dell'illogicità manifesta e della contraddittorietà della motivazione, ha modificato la natura del sindacato della Corte di cassazione, il cui controllo rimane limitato alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento impugnato e non può comportare una diversa lettura del materiale probatorio, anche se astrattamente plausibile, sicché anche dopo la legge 46/2006 occorre invece che gli elementi probatori indicati in ricorso (ignorati, inesistenti o travisati, non solo diversamente valutati) siano per sé decisivi in quanto dotati di una intrinseca forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento del giudice del merito (Sez. 3, sent. n. 37006 del 27/09/1996, dep. 09/11/2006, Piras, Rv. 235508). Decisività che deve essere oggetto di specifica e non assertiva deduzione della parte, in esito al confronto con tutta la motivazione della decisione impugnata, pena l'immediata 'contaminazione' del rilievo in termini di preclusa censura di merito. Il controllo di logicità della motivazione che sorregge la decisione di merito può, in secondo luogo, essere eseguito solo, come prima accennato, in riferimento ai tassativi vizi che esclusivamente rilevano in questo giudizio: la assenza di motivazione (anche nella forma della mera apparenza grafica), la 'manifesta' illogicità e la contraddittorietà, così come previsto dalla lettera e) del primo comma dell'art. 606 cod. proc. pen.. Questo significa, ad esempio, che la mera 'illogicità' della motivazione è irrilevante, perché strutturalmente diversa dalla 'manifesta illogicità', vizio distinto dal precedente e unico rilevante. Infatti, l'illogicità della motivazione censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è solo quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi" (Sez. U, sent. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, Petrella). Altrettanto irrilevanti, perché diverse da quelle tassativamente e solo previste dalla lettera e) sono, a titolo esemplificativo, le censure che attribuiscono alla motivazione di essere incongrua, non plausibile, non persuasiva, non esaustiva, insufficiente o insoddisfacente: si tratta infatti di 'difetti' e vizi che, ancorché in ipotesi effettivamente presenti nella motivazione del provvedimento impugnato, sono irrilevanti nel giudizio di legittimità. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultino adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una rigorosa valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede in quanto, come detto, il controllo di legittimità non è diretto a sindacare la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.
5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali 8 nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.000,00
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 13.10.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Andrea Pellegrino Dott. Antonio Esposito Anklet DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 21.10.2015 IL Il Cancelliere E R CANCELLIERE P U S Claudia Pianelli for 9