Sentenza 24 marzo 2011
Massime • 1
Il soggetto che metta propri locali a disposizione dello spacciatore di sostanze stupefacenti per la realizzazione dell'incontro con l'acquirente delle stesse, è responsabile in concorso con lo spacciatore del reato di cessione illecita della sostanza stupefacente, e non di favoreggiamento reale, avendo fornito un rilevante contributo causale alla commissione del reato, e non essendosi limitato a porre in essere un mero aiuto per assicurare all'autore il prezzo, il prodotto od il profitto del reato.
Commentario • 1
- 1. L'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 TU stupefacenti (Cass. pen. SSUU, n.36258/2012)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/03/2011, n. 13784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13784 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 24/03/2011
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 569
Dott. MAISANO Giulio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 43605/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IM ON N. IL 17/11/1962;
2) DU IA N. IL 24/09/1960;
avverso la sentenza n. 12278/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 20/01/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/03/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;
udito il P.G. in persona del Dott. GIALANELLA ON che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20 gennaio 2010 la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 22 giugno 2009, ha ridotto la pena inflitta ad RO ON ad anni sette e mesi sei di reclusione ed Euro 36.000,00 di multa, e la pena inflitta a PA AR ad anni cinque di reclusione ed Euro 22.000,00 di multa, entrambi per il reato di cui all'art. 110 cod. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. La Corte territoriale ha motivato la conferma della dichiarazione di responsabilità di entrambi gli imputati in ordine al reato loro ascritto, sulla base del verbale di arresto secondo il quale la PA ha gettato dalla finestra un involucro contenente sostanza stupefacente subito dopo la cessione di droga ad un acquirente da parte del coimputato e coniuge RO, ed ha ritenuto tale azione quale aiuto prestato in corso d'opera e quindi non assimilabile al favoreggiamento, reato invocato dalla difesa. La stessa Corte d'Appello ha pure escluso l'ipotesi dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, sia in considerazione della quantità della sostanza sequestrata e pari a circa gr. 100, sia in considerazione della gravità del fatto risultante dalle sue modalità. È stata inoltre considerata la recidiva per l'RO in quanto il reato esprime una chiara capacità criminale dell'imputato confermata anche dai suoi precedenti penali specifici che inducono ad un inasprimento di pena. Entrambi gli imputati propongono ricorso per cassazione avverso tale sentenza.
La PA lamenta violazione di legge e, segnatamente, dell'art.192 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110, 378 e 384 cod. pen.
e art. 530 c.p.p., comma 2 per avere la Corte d'Appello ritenuto di poter affermare la sua penale responsabilità pur a fronte di elementi quanto meno contraddittori in ordine alla ritenuta ipotesi di concorso nel delitto riconducibile alla sfera giuridica dell'RO, e dovendosi invece ritenere, nel caso di specie, il favoreggiamento nei confronti dello stesso RO;
favoreggiamento posto in essere da persona non punibile ex art. 384 cod. proc. pen. in ragione del rapporto di coniugio. La ricorrente deduce il travisamento della prova che avrebbe indotto la Corte d'Appello ad escludere, nel caso concreto, la esimente in questione, affermando che, nel caso di specie, l'aiuto sarebbe stato prestato in corso d'opera e sarebbe pertanto sussistente una piena ipotesi di concorso nel reato della donna che avrebbe, con il suo comportamento, fornito un contributo causale pieno al verificarsi dell'evento. Con secondo motivo si lamenta violazione di legge, per violazione, in particolare, del disposto dell'art. 114 cod. pen.. Si deduce che, qualora si ritenga legittima la valutazione che la PA abbia prestato aiuto al marito in corso d'opera, il contributo causale al verificarsi dell'evento prestato sarebbe stato certamente di minima importanza nella preparazione ed esecuzione del reato. Con terzo motivo si lamenta violazione di legge e, segnatamente, del disposto del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 deducendosi l'illegittima negazione della relativa attenuante al caso in esame. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge con riferimento all'art. 81 cpv. in relazione all'art. 530 c.p.p., comma 2 assumendosi che sarebbe stata erroneamente considerata la continuazione nel reato quando alla ricorrente, alla luce degli atti, resterebbe ascrivibile un unico episodio delittuoso per cui l'aumento di pena per la continuazione sarebbe illegittimo.
L'RO lamenta, con il primo motivo, violazione del disposto dell'art. 81 cpv. cod. pen. essendo stata ritenuta la continuazione nel reato pur in presenza di un unico episodio contestato. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e segnatamente del disposto del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, laddove la stessa Corte di Appello avrebbe ritenuto di avere compiutamente ottemperato all'obbligo di motivazione con il mero richiamo ad una massima della Suprema Corte, senza indicare, nel caso concreto quale elemento giustificherebbe il processo logico-giuridico che ha ritenuto di escludere che il fatto ascritto al ricorrente potesse rientrare nella previsione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge con riferimento al disposto dell'art. 99 cod. pen. in relazione all'aumento di pena dovuto alla ritenuta recidiva senza motivazione in ordine ai dati sintomatici della maggiore pericolosità sociale del reo derivante da una perdurante inclinazione al delitto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi non sono fondati e vanno conseguentemente rigettati. Con il primo motivo la ricorrente PA ripropone la tesi del favoreggiamento deducendo che la sua condotta sarebbe intervenuta dopo l'esecuzione del reato da parte del marito e coimputato RO. Viceversa, la sentenza impugnata ha affermato la contestualità della condotta della Padano con l'attività di spaccio dell'RO, desumendola da precisi elementi di fatto, costituiti dall'attività di spaccio eseguita nella comune abitazione e dall'immediatezza con la quale la stessa PA ha tentato di disfarsi della sostanza stupefacente gettandola dalla finestra, senza alcuna sollecitazione da parte dell'RO. Tale contestualità è indice anche della piena consapevolezza da parte della PA dell'attività di spaccio contestata al marito. Il reato di favoreggiamento, sia personale (art. 378 c.p.), che reale (art. 379 c.p.), è di carattere residuale perché si configura fuori dei casi di concorso nel reato e, pertanto, quando la condotta dell'autore non abbia fornito un contributo causale alla commissione dell'illecito, nel senso che senza quel contributo il reato o non sarebbe stato commesso o sarebbe stato commesso con un programma diverso. Pertanto, nella qualificazione giuridica del fatto, è necessario verificare preventivamente la possibilità di riconoscervi gli estremi del concorso di persona e solo se questi non ricorrono il fatto stesso può essere qualificato giuridicamente, in presenza dei presupposti di questo reato, come favoreggiamento personale o reale (cfr. Cass. Sez. 5A, 17 gennaio 2007 n. 4997, ric. Accardi e altri). Di conseguenza dà luogo a concorso di persone nel reato di cessione illecita di stupefacente, e non di favoreggiamento (la messa a disposizione di propri locali per la realizzazione dell'incontro fra lo spacciatore e l'acquirente in quanto tale disponibilità costituisce un contributo causale per la commissione del reato, che influisce in modo determinante sullo schema esecutivo dell'illecito e non realizza soltanto un aiuto per assicurare all'autore il prezzo, il prodotto o il profitto del reato. La Corte di merito ha perciò correttamente qualificato la condotta della PA come concorso nel reato di spaccio di stupefacenti, e non di favoreggiamento reale, avendo lei dato un contributo causale alla commissione del fatto, dimostrando, non solo piena consapevolezza dell'attività di spaccio, ma collaborando in essa tanto da essere in grado di disfarsi prontamente della droga non appena scoperta. Non è quindi sostenibile il travisamento della prova dedotto dalla ricorrente stante le precise circostanze di fatto dalle quali la Corte territoriale ha dedotto il concorso in questione.
Nè è sostenibile che il contributo della PA sia stato di minima importanza come sostenuto con il secondo motivo di gravame per gli effetti di cui all'art. 114 cod. pen. in quanto, come correttamente considerato dalla Corte d'Appello non sussistono elementi per affermare che l'apporto di tale imputata sia stato trascurabile o marginale, ne' la ricorrente li ha esplicitati nei motivi di ricorso.
Anche il terzo motivo è infondato in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il solo dato quantitativo o qualitativo, è sufficiente ad escludere il riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 come affermato da questa Corte costantemente almeno dalla sentenza a Sezioni Unite 21 giugno 2000 n. 17, secondo cui la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti), può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri. Il dato ponderale e le modalità del fatto sono circostanza che legittimamente hanno indotto la Corte d'Appello ad escludere l'attenuante invocata.
In ordine al quarto motivo di gravame relativo alla configurabilità della continuazione nel reato, va considerato che agli imputati è stata contestata la detenzione a fini di spaccio ed il successivo autonomo episodio di cessione, che configurano condotte distinte con autonoma rilevanza penale e che giustificano la ritenuta configurabilità dell'art. 81 cpv. cod. pen.. In ordine al ricorso dell'RO valgano, per i primi due motivi, le considerazioni svolte per gli analoghi motivi del ricorso della PA.
Riguardo al terzo motivo relativo alla riconosciuta recidiva, va considerato che la Corte territoriale ha esaurientemente e logicamente motivato la sua mancata esclusione con la verificata continuità della condotta delinquenziale dell'imputato con quelle oggetto delle precedenti condanne, e che inducono ad un inasprimento del trattamento sanzionatorio.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2011. Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2011