Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/03/2011, n. 13784
CASS
Sentenza 24 marzo 2011

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Massime1

Il soggetto che metta propri locali a disposizione dello spacciatore di sostanze stupefacenti per la realizzazione dell'incontro con l'acquirente delle stesse, è responsabile in concorso con lo spacciatore del reato di cessione illecita della sostanza stupefacente, e non di favoreggiamento reale, avendo fornito un rilevante contributo causale alla commissione del reato, e non essendosi limitato a porre in essere un mero aiuto per assicurare all'autore il prezzo, il prodotto od il profitto del reato.

Commentario1

  • 1L'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 TU stupefacenti (Cass. pen. SSUU, n.36258/2012)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/03/2011, n. 13784
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13784
Data del deposito : 24 marzo 2011

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