Sentenza 12 novembre 2018
Massime • 1
La regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, ex art. 533, comma 1, cod. proc. pen. consente di pronunciare sentenza di condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.(Fattispecie in materia di furto, nella quale la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna basata sull'unico indizio dell'essere stato utilizzato per commettere il delitto un furgone di proprietà dell'imputato, che aveva, peraltro, denunciato il furto dello stesso, considerando quest'ultimo evento plausibile).
Commentario • 1
- 1. Guida in stato di ebbrezza: configurabilità dell'aggravante per incidente stradale senza coinvolgimento di terzihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2018, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2018 |
Testo completo
0 1282- 1 92 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 6 V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA REPUBBLICA ITALIANA 11 GEN 2019 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE х QUINTA SEZIONE PENALE IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise Composta da: - Presidente - Sent. n. sez. 2916/2018 ROSSELLA CATENA UP 12/11/2018 CATERINA MAZZITELLI R.G.N. 51760/2017 BARBARA CALASELICE ANDREA FIDANZIA Relatore MATILDE BRANCACCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ET OV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/07/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore avv. Villani che si riporta al ricorso К RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, del 3/11/2015 con la quale ET GI è stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione e 250 euro di multa per i reati di tentato furto aggravato di travi di materiale ferroso da un deposito ferroviario e simulazione di reato, riconosciute equivalenti le circostanze attenuanti generiche alle ritenute aggravanti.
2. Avverso tale provvedimento ricorre l'imputato mediante il proprio difensore che, con un unico motivo, deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata. I giudici d'appello avrebbero desunto la responsabilità dell'imputato da una serie di elementi indiziari inidonei a superare il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio;
tra questi, sicuramente illogica appare l'argomentazione collegata alla denuncia di furto del furgone con cui è stato commesso il reato da parte del ricorrente che ne è il proprietario, argomentazione che i giudici di merito, entrambi, hanno ritenuto apoditticamente falsa, ricavandone una conferma alla tesi della commissione del tentativo da parte del ET e dimenticando che il ricorrente non è stato visto commetterlo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Le motivazioni sia della sentenza di primo grado che di quella d'appello si basano su un argomentare che mette apoditticamente in linea due circostanze di fatto l'appartenenza al ricorrente del furgone utilizzato per commettere il tentativo di furto e la denuncia di furto di detto autoveicolo da parte sua per dedurne un quadro- indiziario di tale gravità da fondare la responsabilità penale dell'imputato sia per il reato di furto tentato che per quello di simulazione di reato con riferimento alla denuncia del furto del furgone, che sarebbe stata sporta falsamente proprio per assicurarsi l'impunità dal primo reato. Tuttavia, il nesso motivazionale utilizzato appare molto labile e sostanzialmente frutto di un salto logico: il furto sarebbe stato posto in essere da ET poiché il furgone presente nei pressi del luogo di commissione del reato e nel quale è stata rinvenuta la refurtiva appartiene al ricorrente e poiché la denuncia di furto del furgone stesso sembra per le circostanze di tempo in cui è stata sporta, a poche ore dal delitto - - essere stata artatamente costruita da costui per liberarsi delle conseguenze di un evidente indizio a proprio carico (anche per la assenza di segni di effrazione sull'automezzo, circostanza valorizzata in entrambe le sentenze di merito). 2 E' evidente, invece, come la Corte di merito avrebbe dovuto interrogarsi sulla valenza della prova indiziaria a superare il vaglio del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio necessario per fondare l'accusa ai sensi dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e, in ogni caso, avrebbe dovuto dar conto del collegamento dei due indizi di per sé non - determinanti, neppure se combinati tra loro con la sicura responsabilità del ricorrente. E', infatti, manifestamente illogica e sostanzialmente frutto di un'affermazione assiomatica la deduzione che, essendo il furgone, rinvenuto sul luogo del delitto con la refurtiva, di proprietà dell'imputato, conseguentemente la denuncia di furto da lui sporta poche ore dopo i fatti debba ritenersi falsa e, addirittura, elemento che rafforza il convincimento di colpevolezza;
una tale conclusione è simile, invece, piuttosto, ad un'inaccettabile attribuzione di responsabilità oggettiva, derivata da indizi sopravvalutati, in senso non conforme alla giurisprudenza di legittimità. Deve condividersi, in proposito, l'affermazione secondo cui, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve valutare, anzitutto, i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza -nel senso, si badi bene, che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti -, saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa, in una visione unitaria, risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e,cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 44324 del 18/4/2013, Stasi, Rv. 258321-01; cfr. anche Sez. 2, n. 42482 del 19/9/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967 e, prima di ogni altra, Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231678-01 che ha inaugurato il metodo di lettura complessivo ed unitario dei singoli indizi, richiedendo in ogni caso la necessaria verifica della valenza qualitativa e del grado di precisione e gravità di ciascuno di essi individualmente considerato). Ebbene, da un lato, proprio la verifica della certezza dei singoli elementi indiziari sconta nel caso di specie un serio deficit di fondatezza: i fatti dati per realmente esistenti dalla Corte di merito la falsità della denuncia sono in realtà solo supposti e neppure - verosimili in misura maggiore dell'opposta ipotesi;
dall'altro, l'intrinseca valenza solo possibilistica degli indizi raccolti (la presenza sul luogo del delitto del furgone del ricorrente;
la mancanza di segni di effrazione su di esso) non evolve verso una visione complessiva unitaria e dotata di elevato grado di credibilità razionale nel senso della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio dell'imputato. Il canone dell'accertamento di responsabilità dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio", che ne legittima la condanna ai sensi dell'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., come si è già anticipato, risulta infatti rispettato quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 31456 del 21/5/2008, Franzoni, Rv. 240763-01; Sez. 1, n. 23813 del 8/5/2009, Manickam, Rv. 243801-01). Il procedimento logico conforme al canone legislativo ispirato alla regola b.a.r.d. di derivazione dal processo anglosassone (l'acronimo sta per beyond any reasonable doubt) deve condurre, dunque, ad una conclusione caratterizzata da un alto grado di credibilità razionale e, quindi, a quella che può definirsi la "certezza processuale" che, esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta sia attribuibile all'agente come fatto proprio (in tal senso già Sez. 1, n. 17921 del 3/3/2010, Giampà, Rv. 247449-01). Ed invece, nel caso di specie, a meno di non ipotizzare inspiegabili lacune nell'esposizione dei fatti probatori rilevanti da parte delle sentenze di merito (che comunque determinerebbero un vizio motivazionale insuperabile), rientra nella ordinaria plausibilità la possibile, alternativa ricostruzione secondo cui la denuncia di furto del furgone sia stata veritiera e sporta subito dopo che, al mattino presto, l'imputato si sia reso conto della sua mancanza, rimanendo in natura irrilevante il particolare dell'assenza di segni di effrazione, di per sé inidoneo a far ritenere che un furto non vi sia stato, e, pertanto, insufficiente l'indizio unico dell'essere stato - utilizzato il furgone di proprietà del ricorrente per commettere il delitto.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per non aver commesso il fatto quanto al reato di furto tentato e perché il fatto non sussiste quanto al delitto di simulazione di reato. Così deciso il 12 novembre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Brancaccio Rossella Catena Rolle City p 4