Versione
24 ottobre 1989
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1 gennaio 2023
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Art. 414. Riapertura delle indagini 1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni. ((La richiesta di riapertura delle indagini e' respinta quando non e' ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle gia' acquisite, possono determinare l'esercizio dell'azione penale.)) 2. Quando e' autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell'articolo 335.
(( 2-bis. Gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del giudice sono inutilizzabili. ))
(( 2-bis. Gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del giudice sono inutilizzabili. ))
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- 1. le novità dell'art. 414 cod. proc. pen.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 febbraio 2023 · 238.06015
1. Il “nuovo” secondo periodo del primo comma dell'art. 414 cod. proc. pen. Indagini preliminari e riforma Cartabia: orientamenti Procura Generale Riforma del processo penale alla luce dei rilievi svolti dalla Commissione Lattanzi 2. Il “nuovo” comma 2-bis dell'art. 414 cod. proc. pen. Volume consigliato per approfondire La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l'impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2026, n. 17098Provvedimento: […] il Gip - in assenza di qualsivoglia gravame della persona offesa o di istanza di riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen. - ha chiesto al Pubblico Ministero di rivedere le proprie determinazioni sull'a- zione penale. […] attribuendolo unica- mente in capo al tribunale nel caso di reclamo della persona offesa avverso il decreto di archiviazione ex art 410-bis cod. proc. pen. ovvero attribuendo al Gip - in caso di istanza del P.M. - il potere di riaprire le indagini ex art 414 cod. proc. pen. […] gli artt. 410-bis e 414 cod. proc. pen. sono stati interessati, […] il G.I.P. può autorizzare la riapertura delle indagini ai sensi dell'articolo 414 cod. proc. pen. (norma secondo cui: “ 1. […]Leggi di più...
- giurisprudenza di legittimità·
- potere del GIP·
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- art. 410-bis cod. proc. pen.·
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