Articolo 414 del Codice di procedura penale
Articolo 423Articolo 415
Versione
24 ottobre 1989
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1 gennaio 2023
Art. 414. Riapertura delle indagini 1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni. ((La richiesta di riapertura delle indagini e' respinta quando non e' ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle gia' acquisite, possono determinare l'esercizio dell'azione penale.)) 2. Quando e' autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell'articolo 335.
(( 2-bis. Gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del giudice sono inutilizzabili. ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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