Sentenza 15 ottobre 2003
Massime • 1
Commette il reato di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12-quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1992, n. 356, colui che, per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, acquisti la qualità di socio occulto in una società già esistente, partecipando alla gestione e agli utili derivanti dall'attività imprenditoriale.
Commentario • 1
- 1. L'applicabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valoriFabrizio Vanorio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
La I Sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 1616 depositata il 16 giugno 2010, è intervenuta sul tema del delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies d.l. n. 306 del 1992, convertito dalla l. n. 356 del 1992), affermando che realizza un autonomo reato, e non un "post-factum" non punibile, il compimento di distinte operazioni societarie (come la creazione di nuove società, le intestazioni di quote a nuovi soci fittizi o le distribuzioni di utili) al fine di coprire e mascherare la reale proprietà dei beni. I giudici di legittimità, senza rimettere in discussione la natura istantanea del reato in esame, ormai pacifica a seguito dell'intervento delle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2003, n. 43049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43049 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. BARDOVAGNI PAOLO PRESIDENTE
1. Dott. SANTACROCE GIORGIO CONSIGLIERE
2. Dott. RIGGIO GIANFRANCO "
3. Dott. VANCHERI EL "
4. Dott. CANZIO GIOVANNI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di CALTANISSETTA;
nei confronti di:
1) FI EL N. IL 20/07/1967;
avverso SENTENZA del 01/03/2003 TRIB. LIBERTÀ di CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere RIGGIO GIANFRANCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giovanni Palombarini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 28 febbraio 2003 il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del riesame, annullava l'ordinanza emessa dal G.I.P. della stessa sede l'1 febbraio 2003, con cui era stata disposta la custodia in carcere nei confronti di FI EL per i reati di cui agli artt. 110 c.p. e 12 quinquies della legge n.356/92 (capi B e D dell'imputazione).
Secondo l'accusa, il FI, già condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., sottoposto a misura di prevenzione personale ai sensi della legge n. 575/65 e indagato per il medesimo titolo di reato associativo, aveva, in concorso con OR EL e OR, con FI RI e GN AN RI, attribuito fittiziamente alle ultime due la titolarità della società "TERRRANOVA ORTAGGI" e a OR AN la titolarità di diversi mezzi di autotrasporto.
Premesso che la norma contestata presuppone una attività specifica di attribuzione di beni, osservava il Collegio che dalle conversazioni intercettate risultava soltanto l'interessamento del FI alla gestione di attività di trasporto e la stabilità di rapporti con i fratelli OR, ma non una fittizia interposizione in relazione ai beni intestati a OR AN.
Costui era titolare di una azienda di autotrasporto, nella quale era subentrato al padre, OR ARCEL ed era proprietario di automezzi, il cui acquisto era compatibile con le sue risorse economiche, tenuto conto anche del valore dei beni e dei mezzi di pagamento (cambiali, prestazione di ipoteca) in parte impiegati. L'assunto accusatorio, secondo il quale tutti i beni intestati al OR erano nella effettiva disponibilità del FI, prescindeva dai tempi di acquisto e cessione e da qualsiasi ricostruzione delle singole vicende negoziali.
Né deponeva in senso contrario la circostanza che alcuni automezzi intestati al OR erano stati visti più volte rifornirsi di carburante presso il distributore annesso alla sede della "TERRANOVA ORTAGGI", ovvero il fatto che OR OR in alcune conversazioni intercettate aveva rivolto al FI l'appellativo di "principale".
Ricorre per cassazione il pubblico ministero, deducendo, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, che il reato contestato si consuma allorché il soggetto che intende eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale acquista la qualità di socio di fatto, partecipando alla gestione e agli utili di una ditta individuale (come quella di OR AN) o di una società (come la "TERRANOVA ORTAGGI"). Con la conseguenza che non hanno alcuna rilevanza la data dell'acquisto dei singoli beni da parte del titolare apparente e la disponibilità di risorse economiche tali da giustificare le operazioni di acquisto. Rileva il ricorrente, inoltre, che il Tribunale non ha tenuto conto delle dichiarazioni di ON AN, il quale aveva fatto riferimento ai fratelli OR come intestatari di mezzi appartenenti all'agenzia di trasporti riconducibile alla "stidda", così come non ha considerato che titolare di una quota del 50 per cento della "TERRANOVA ORTAGGI" era FI RI, sorella dell'indagato.
Il ricorso è fondato Il reato di cui all'art. 12 quinquies primo comma della legge 7/8/1992 n. 356 è una fattispecie a forma libera,
comprensiva di ogni condotta che comporti il concreto risultato di una volontaria attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, al fine di eludere talune disposizioni legislative, tra le quali le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali.
Lineamento essenziale della "figura criminis" di cui trattasi è, insomma, la consapevole determinazione - in qualsiasi forma realizzata - di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolente normativamente descritta.
Così definiti la struttura e i limiti del reato per cui si procede, emerge la erroneità sul piano giuridico dell'argomentazione svolta nel caso in esame dal Tribunale, che circoscrive la condotta penalmente sanzionata all'acquisizione dissimulata di beni da parte del soggetto destinatario del precetto penale, essendo questa, invece, una delle forme in cui può concretarsi la interposizione fittizia, realizzabile anche allorché detto soggetto divenga socio occulto in una attività già esistente e, perciò, compartecipe della proprietà aziendale e degli utili.
A tale modalità di interposizione, fattualmente possibile e penalmente rilevante, vanno rapportate le risultanze investigative, significative di un singolare, assiduo "interessamento" del FI alla attività del OR, a cui il Tribunale non ha dato una ragionevole spiegazione alternativa.
Di contro, è inconferente l'antecedenza cronologica degli acquisti di singoli beni da parte del OR e la adeguatezza alla sua potenzialità economica, che non escludono la sopravvenuta partecipazione societaria di fatto da parte del FI. Sussistendo il denunciato vizio di legittimità, l'ordinanza gravata deve essere annullata, con rinvio al Giudice di merito, che procederà al nuovo esame attenendosi al principio di diritto enunciato e tenendo conto dei rilievi suesposti in punto di motivazione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Caltanissetta.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'11 NOVEMBRE 2003.