Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2003, n. 43049
CASS
Sentenza 15 ottobre 2003

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Massime1

Commette il reato di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12-quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1992, n. 356, colui che, per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, acquisti la qualità di socio occulto in una società già esistente, partecipando alla gestione e agli utili derivanti dall'attività imprenditoriale.

Commentario1

  • 1L'applicabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori
    Fabrizio Vanorio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    La I Sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 1616 depositata il 16 giugno 2010, è intervenuta sul tema del delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies d.l. n. 306 del 1992, convertito dalla l. n. 356 del 1992), affermando che realizza un autonomo reato, e non un "post-factum" non punibile, il compimento di distinte operazioni societarie (come la creazione di nuove società, le intestazioni di quote a nuovi soci fittizi o le distribuzioni di utili) al fine di coprire e mascherare la reale proprietà dei beni. I giudici di legittimità, senza rimettere in discussione la natura istantanea del reato in esame, ormai pacifica a seguito dell'intervento delle …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2003, n. 43049
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43049
Data del deposito : 15 ottobre 2003

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