Articolo 525 del Codice di procedura penale
Articolo 449Articolo 469
Versione
24 ottobre 1989
Art. 525. Immediatezza della deliberazione 1. La sentenza e' deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento.
2. Alla deliberazione concorrono, a pena di nullita' assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Se alla deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti gia' emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 528, la deliberazione non puo' essere sospesa se non in caso di assoluta impossibilita'. La sospensione e' disposta dal presidente con ordinanza.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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