Sentenza 5 giugno 2017
Massime • 1
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è legittima la motivazione "per relationem" dei decreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del pubblico ministero ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'"iter" cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova.
Commentario • 1
- 1. Truffa: condannato medico che non comunica l'esercizio di attività professionale extra moeniaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima Si configura la truffa cd. a consumazione prolungata, e non una pluralità di reati, nella condotta del sanitario dipendente di una struttura ospedaliera pubblica che, omettendo di comunicare l'esercizio di attività professionale extra moenia, si garantisca la percezione periodica dell'indennità collegata all'esclusività del rapporto con l'amministrazione di appartenenza, in quanto la percezione dei singoli emolumenti è riconducibile ad un un originario ed unico comportamento fraudolento, consistente nell'omissione della richiesta di passaggio al rapporto non esclusivo, prevista dalla normativa di settore, che determinerebbe la cessazione della situazione di illegittimità e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/06/2017, n. 36913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36913 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2017 |
Testo completo
36913-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 05/06/2017 ROSA PEZZULLO - Presidente - Sent. n. sez. 802/2017 EDUARDO DE GREGORIO Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ENRICO VITTORIO STANISLAO N. 17316/2017 SCARLINI LUCA PISTORELLI GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PERUGIA nel procedimento a carico di: PA LI nato il [...] LISE AC DA nato il [...] ES IO AS nato il [...] avverso l'ordinanza del 10/03/2017 del TRIB. LIBERTA' di PERUGIA sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
lette/sentite le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio Udito il difensore dei ricorrenti avv. ORESTE PALMIERI, che conclude per l'inammissibilità del ricorso del PM e, in subordine, per il suo rigetto. RITENUTO IN FATTO 1 - Con ordinanza del 10 marzo 2017, il Tribunale di Perugia, sezione per il riesame, annullava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a PA LI, LIse OB AN e ES IT SI per quattro delitti di furto aggravato e per il delitto previsto dall'art. 416 cod. pen. per aver costituito un'associazione a delinquere volta a consumare i delitti di furto di automezzi pesanti fra i quali si annoveravano quelli a loro già ascritti. 1 1 I Tribunale riteneva inutilizzabili le conversazioni captate con intercettazioni fra presenti per il difetto assoluto di motivazione sia dei provvedimenti autorizzativi, sia dei decreti di proroga. Il Giudice, nel primo provvedimento autorizzativo delle intercettazioni registrate sulla Fiat Bravo DR108NX del 10 novembre 2016, si era limitato a riportarsi alla richiesta del pubblico ministero, al quadro indiziario che emergeva dall'informativa di polizia giudiziaria ed al fatto che lo strumento intercettivo appariva indispensabile al proseguimento delle indagini. Con una motivazione, pertanto, meramente apparente. Analoga era stata la motivazione dei decreti di proroga, operando un generico rinvio a quanto riportato nelle ulteriori informative. Così mai dando conto di avere operato quel vaglio a cui la legge affida la tutela del diritto alla riservatezza delle comunicazioni garantito dall'art. 15 della Costituzione. 1 2 Quanto al quadro indiziario, il Tribunale formulava le seguenti osservazioni: - non era significativo il fatto che i furti fossero stati consumati con analoghe modalità e che i telefoni fossero stati utilizzati nelle celle ove era avvenuto il furto;
nulla poteva desumersi dalla circostanza che gli indagati, negli interrogatori di garanzia, si fossero avvalsi della facoltà di non rispondere;
- non convincenti erano gli elementi che avrebbero dovuto consentire di attribuire agli indagati le utenze telefoniche mobili individuate in relazione ai furti descritti ai capi 3 e 4, visto anche che, in possesso degli indagati, non erano state rinvenute né le schede telefoniche né i cellulari (identificati dagli imei) in cui erano state inserite;
l'unica conversazione intercettata in occasione del furto a Grosseto non appariva in alcun modo significativa;
dubbi erano i riconoscimenti vocali, effettuati dalla Polizia Scientifica, di ES e PA;
nessun elemento era stato raccolto a carico di LIse;
il fatto che gli indagati, in più occasioni, fossero stati controllati a bordo della Fiat Bravo, all'interno della quale erano 1 stati disposte le captazioni, non era significativo;
non vi era prova che, il 27 maggio 2016, gli indagati avessero effettuato un sopralluogo a Terni visto che, quando erano stati sottoposti a controllo, ne erano ancora lontani;
nell'appostamento del 3 novembre non si erano identificati gli occupanti della vettura. anche ritenendo utilizzabili le intercettazioni, le conversazioni registrate non erano prive di ambiguità ed il Giudice che aveva applicato la misura non ne aveva fornito esplicita e dettagliata argomentazione;
la sussistenza del delitto associativo era stata poi dedotta dal mero, presunto, compimento dei reati-fine. 2 Avverso tale ordinanza, propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni, articolando le proprie censure in due motivi. -1 - Con il primo deduce la violazione di legge, ed in particolare degli 2 artt. 267, 273 e 309 cod. proc. pen., ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta inutilizzabilità del compendio intercettivo. La Corte di cassazione infatti aveva affermato la piena legittimità della motivazione dei provvedimenti autorizzativi per relationem, e, nel caso di specie tale tecnica era stata osservata dal giudice che, nell'autorizzare le intercettazioni, aveva richiamato integralmente sia la richiesta del pubblico ministero, sia il contenuto dell'informativa di reato. Così, anche per l'indispensabilità dello strumento investigativo, si era ripresa la richiesta del pubblico ministero nella quale si era dedotta l'inesistenza di mezzi investigativi alternativi, precisando anche che era indispensabile procedere alla intercettazione delle conversazioni che sarebbero intercorse all'interno della Fiat Bravo visto che tale vettura veniva utilizzata come staffetta e per i sopralluoghi da effettuarsi per organizzare i furti. Una motivazione ritenuta sufficiente anche dai più recenti orientamenti della Suprema Corte (Cass. n. 24661 del 11/12/2013, Rv. 259867; ed ancora: Rv. 246518, Rv. 242233, e per i decreti di proroga Rv. 263401), dovendosi poi ricordare che, per disporre la proroga delle intercettazioni, non deve necessariamente sussistere un sufficiente quadro indiziario ma devono essere stati solo raccolti "dati sufficienti", tali da giustificare la protrazione della captazione. -2 2 Con il secondo motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 273 e 309 cod. proc. pen., ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Gli elementi a carico degli indagati avrebbero dovuto essere esaminati nel loro complesso. Si sarebbe così evidenziati una serie di elementi ricorrenti nei furti: 2 i mezzi rubati erano analoghi, spesso della stessa marca e modello, ed erano stati sottratti disattivando le centraline di allarme satellitare e l'allarme perimetrale delle aziende in cui erano custoditi;
nei luoghi e nei periodi di tempo in cui erano stati consumati i vari furti erano attive quattro utenze di telefonia mobile che si erano reciprocamente contattate;
gli utilizzatori delle stesse erano rientrati, in alcuni casi, nella zona di Latina e NA (ove risiedevano ES ed LIse); - i controlli degli indagati su strada ed il pedinamento satellitare della vettura, che aveva raggiunto Grosseto nel momento dei furti e che poi si era spostata nel basso Lazio, ove erano stati rivenuti i mezzi rubati;
- gli accertamenti fonici sulle conversazioni e la loro riconducibilità, anche se non con assoluta certezza, a ES e PA;
-· le emergenze dalle intercettazioni telefoniche in cui si parla di un "quattro assi" e, quindi, di un mezzo pesante come quelli oggetto dei vari furti;
->· le intercettazioni ambientali in cui ES ed LIse programmavano di procurarsi i mezzi poi effettivamente sottratti, tali da costituire esternazioni sostanzialmente confessorie. Si doveva poi tenere conto che dal quadro indiziario era sufficiente desumere una ragionevole probabilità di colpevolezza per giungere all'applicazione della misura coercitiva.
3 - Il difensore degli indagati ha depositato memoria nella quale chiede che il ricorso della pubblica accusa sia dichiarato inammissibile, perché: - era stato depositato presso la segreteria dello stesso pubblico ministero e non presso la cancelleria del Tribunale per il riesame;
né, poi, vi era contezza della data e della persona che l'aveva ricevuto presso la cancelleria del Tribunale di Perugia;
- dai decreti di autorizzazione delle intercettazioni non era possibile evincere, vista la doppia motivazione per relationem, se davvero il giudice avesse autonomamente valutato gli elementi giustificativi;
e, comunque, la motivazione sulla indispensabilità del mezzo era solo apparente;
- il secondo motivo era inammissibile perché con esso si chiede alla Corte di cassazione la rivalutazione del quadro indiziario;
il Tribunale poi aveva deciso riguardando complessivamente gli indizi e valutandoli negativamente anche nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere utilizzabile il contenuto delle intercettazioni. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto dal pubblico ministero è complessivamente infondato, per le ragioni che si preciseranno, e va, pertanto, rigettato. 3 о 1 - L'eccezione di tardività del medesimo, formulata dalla difesa degli indagati, è però infondata in fatto posto che, nel fascicolo, si è rinvenuta una attestazione della cancelleria del Tribunale di Perugia che certifica come il ricorso del pubblico ministero, depositato nella segreteria della Procura il 6 aprile 2017, sia pervenuto a quella cancelleria il giorno successivo, il 7 aprile 2017 e, quindi, nel termine previsto dall'art. 311 cod. proc. pen., di giorni 10 dalla notificazione del provvedimento impugnato, avvenuta il 28 marzo 2017. 2 - L'argomentazione spesa dal pubblico ministero ricorrente, nel primo motivo di censura, in ordine alla utilizzabilità delle intercettazioni è fondata perché il Giudice per le indagini preliminari che le aveva autorizzate aveva motivato per relationem, con una tecnica argomentativa che questa Corte ha già avuto modo di ritenere esente da vizi. Si veda, a tal proposito, da ultimo la sentenza Sez. 5, n. 24661 del 11/12/2013, Adelfio, Rv. 259867, che ha, invero, affermato tale principio in relazione alle intercettazioni previste dall'art. 13 d.l. 13/05/1991 n. 152 conv. in I. 12/07/1991 n. 203, ribadendo però una massima di carattere generale, e, dovendosi, comunque, rilevare come, nel caso di specie, si applichi la norma speciale, essendo contestati, allo stato, come prevede l'articolo da ultimo citato, "delitti di criminalità organizzata", nella cui nozione rientrano anche le condotte consumate da associati a delinquere non di tipo mafioso come hanno di recente chiarito le Sezioni unite con la pronuncia n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266906. Il riferimento fatto dal giudice che aveva autorizzato le intercettazioni alle informative di reato ed alla richiesta del pubblico ministero avrebbe dovuto comportare, quindi, che la valutazione della congruità della motivazione fosse fatta anche in relazione a tali ulteriori atti che erano stati integralmente recepiti. E ciò non era stato fatto, dal Tribunale per il riesame. 2 Come si è preannunciato però, il ricorso deve ritenersi complessivamente infondato perché, pur superata la questione della utilizzabilità delle conversazioni intercettate, la decisione impugnata non è incorsa nei vizi motivazionali denunciati dal pubblico ministero ricorrente nel secondo motivo. Il Tribunale infatti, non si è limitato ad operare un'analisi parcellizzata degli elementi indiziari posti a fondamento della misura ma, dopo averne rilevato le criticità, ne aveva dedotto anche l'insufficienza complessiva, non rinvenendo neppure nella loro coordinata lettura la necessaria persuasività. Troppe erano rimaste le incertezze: sulla attribuibilità delle utenze, sulla riconoscibilità delle voci, sulla prossimità delle utenze e del mezzo intercettato ai luoghi ove erano avvenuti fatti, sugli occupanti del mezzo al cui interno era attiva la captazione delle conversazioni. 4 Una motivazione che il pubblico ministero ritiene poco persuasiva ma che questa Corte non può rivalutare sotto tale profilo perché ciò comporterebbe una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). L'infondatezza di tale motivo determina la complessiva infondatezza del ricorso, fatte salve le osservazioni spese circa l'inutilizzabilità del compendio intercettivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Rosa Pezzully Enrico Vittorio Stanislao Scarlini All си DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 25 LUG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cartsel Lorguise S