Sentenza 29 gennaio 2016
Massime • 1
Il principio previsto dall'art. 587 cod.proc.pen. riguarda l'estensione, all'imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato, ma non implica l'estensione da un coimputato all'altro dei motivi di impugnazione, con conseguente dovere da parte del giudice di esaminarli. (In applicazione del principio indicato, la Corte ha escluso che l'inammissibilità di un motivo di ricorso per cassazione possa essere superata attraverso il richiamo ai motivi predisposti dal coimputato con l'espressione "si richiamano e si fanno propri, in quanto estensibili, intendendoli qui di seguito trascritti, i motivi proposti nell'interesse del coimputato").
Commentario • 1
- 1. Abuso d'ufficio: sussiste in caso di rilascio titolo abilitativo edilizio in violazione del PRGAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 agosto 2023
La massima In tema di abuso di ufficio, il rilascio del titolo abilitativo edilizio avvenuto senza il rispetto del piano regolatore generale o degli altri strumenti urbanistici integra la violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge, così come richiesto dalla nuova formulazione dell' art. 323 c.p. ad opera dell' art. 16 d.l. 16 luglio 2020, n. 76 , conv. nella l. 11 settembre 2020, n. 120 , atteso che l' art.12, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 prescrive espressamente che il permesso di costruire, per essere legittimo, deve conformarsi agli strumenti urbanistici ed il successivo art. 13 detta la specifica disciplina urbanistica che il direttore del settore è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/2016, n. 21739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21739 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2016 |
Testo completo
2 1 7 39/ 1 6 21739 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 91 Francesco Ippolito - Presidente - Sent. n. sez. UP - 29/01/2016 Domenico Carcano R.G.N. 45532/2014 Andrea Tronci Ersilia Calvanese Laura Scalia - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA M sui ricorsi proposti da IN AN, nato a [...] il [...] IS AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/02/2014 della Corte di appello di Bari vìsti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore della parte civile, avv. Giuseppe Modesti, che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata;
uditi i difensori di IS AN, avv.ti Carlo Federico Grosso e Michele Laforgia, che hanno concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito il difensore di IN AN, avv. Nicola Quaranta, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato AN IN e AN IS per avere gli stessi posto in essere, in concorso con CL IN e IN TE, questi ultimi giudicati separatamente, condotte di turbata libertà degli incanti, relative a procedure di gara ristretta, indette dagli uffici della ASL di Lecce per la fornitura di attrezzature sanitarie (artt. 110 e 353, commi primo e secondo, cod. pen.). Per il medesimo titolo, i prevenuti sono stati assolti dalle originarie imputazioni di associazione per delinquere, in concorso con terzi giudicati separatamente, e di abuso di ufficio (artt. 416 commi primo, secondo e terzo, 110 e 323 cod. pen.). Sono state confermate, nei limiti del raggiunto accertamento di penale responsabilità, le statuizioni risarcitorie e di condanna alle spese in favore della Regione UG, costituitasi parte civile. M 2. Avverso l'indicata sentenza propongono ricorso per cassazione i difensori di AN IN e di AN IS, i cui motivi sono sinteticamente enunciati a norma dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3. IN denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192 e 546 lett. e) cod. proc. pen.), lamentando, dell'impugnata sentenza, quanto all'espresso giudizio di colpevolezza per i capi 6) ed 8) della rubrica, cattivo governo degli esiti probatori e violazione dell'obbligo di enunciare le ragioni per cui erano state ritenute non attendibili le prove contrarie.
3.1. Per il primo episodio di turbativa d'asta (capo 6, dell'imputazione, relativo alla fornitura di due tavoli operatori per le U.O. di Neurochirurgia e Chirurgia Generale dell'Ospedale Vito Fazzi 2 ་ di Lecce), la Corte di appello di Bari ha ritenuto che AN IN, in concorso con il germano CL e con AN IS, abbia istigato il direttore amministrativo dell'Asl di Lecce perché questi, anche per l'opera di altri pubblici ufficiali, consentisse, attraverso strumentali irregolarità procedurali, la definizione della gara per aggiudicazione della fornitura alla GSH S.r.l. dei fratelli IN. Nel ricorso si contesta l'esistenza degli indici rappresentativi dell'apprezzata irregolarità di gara, evidenziando: -che l'estremo dell'urgenza della fornitura era provato in atti per pregresse e reiterate richieste formulate dai chirurghi interessati;
-che il metodo di gara osservato con fissazione, in delibera, di un importo sotto soglia comunitaria, con conseguente adozione di procedura negoziata che avrebbe consentito di gestire la vicenda con piena discrezionalità da parte dei responsabili aveva carattere neutro;
-che l'importo di gara pari ad euro 170 mila oltre Iva sarebbe valso quale indicazione presunta e non vincolante, risultando esplicitati in delibera, a tutti i concorrenti, gli elementi che avrebbero concorso ad individuare l'offerta più vantaggiosa e quindi, per quanto avvenuto in favore dell'aggiudicataria, la qualità della fornitura offerta;
che la prova dell'accordo collusivo contenuto in imputazione non avrebbe potuto univocamente dedursi da meri contatti telefonici, di contenuto non significante, né da un casuale incontro tra CL IN, fratello di AN, ed il direttore della Asl di Lecce la sera prima della nomina dei componenti della commissione, soggetti, questi ultimi, rimasti estranei ad ogni addebito.
3.2. Analoghe argomentazioni sono sviluppate per il distinto episodio della turbativa d'asta di cui al capo n. 8 della rubrica, evidenziandosi la non configurabilità del reato contestato rispetto ad una fornitura con procedura di invito, e richiamando, in via conclusiva, i motivi proposti dal coimputato IS nel separato ricorso. 3 3.3. Con note depositate il 21 gennaio 2016, la difesa del IN ha dedotto la maturata prescrizione del reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.) individuando, per i due contestati episodi, la consumazione, e quindi l'alterazione del meccanismo di gara, in epoca anteriore all'indizione, giusta le richieste, con annotazione d'urgenza, dei responsabili amministrativi, dottori NA e Manca, da qualificarsi come irregolari e, ancora, per le nuove richieste laddove sostenute da urgenza assoluta. La prescrizione sarebbe pertanto intervenuta non oltre il 7 settembre 2015, quanto al capo 6), e non oltre il 28 giugno 2016, quanto al capo 8).
4. AN IS deduce cinque motivi.
4.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia inosservanza delle norme processuali (in relazione agli artt. 190 e 192 cod. proc. pen.) e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla chiamata in correità di AN IN (art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.), rilevando innanzitutto la mancanza del preliminare scrutinio sulla credibilità soggettiva del dichiarante e, ancora, sull'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni. Il ricorrente evidenzia gli esiti della diversa vicenda giudiziaria che aveva attinto VA LA e quanto emerso, per la stessa, sui rapporti tra l'on. Berlusconi, all'epoca Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, ed il IN. Il IN sarebbe stato prezzolato dal LA perché, nella qualità di persona chiamata a rendere dinanzi all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili nel procedimento penale (interrogatori del 29 e del 31 luglio 2009, con i quali il IN aveva iniziato a collaborare con la magistratura ed aveva accusato il IS), egli dichiarasse il falso o assumesse condotte reticenti. In siffatto contesto, IS segnala altresì l'intento di vendetta che avrebbe guidato le dichiarazioni accusatorie del IN contro gli esponenti del centrosinistra (tra cui il IS), da lui ritenuti эф all'origine del complotto ai danni suoi e del Presidente del Consiglio dell'epoca Berlusconi. Il ricorrente denuncia ancora per illogicità la motivazione dei giudici di appello, in punto di ritenuti riscontri esterni. La Corte di merito infatti, dopo aver preso atto della irrevocabilità della sentenza di primo grado nella parte in cui la stessa aveva ritenuto la mancanza di riscontri esterni al pagamento di tangenti da parte del IN in favore del IS, avrebbe poi, con motivazione carente, assunto che siffatto mancato risconto non pregiudicasse l'attendibilità intrinseca del racconto del dichiarante. I Giudici avrebbero così valorizzato in modo incongruo, senza confrontarsi con i motivi di appello, dichiarazioni confuse ed incapaci di tracciare la destinazione del flusso di denaro (dodici mila euro al mese, per un complessivo importo in favore del IS pari, per il periodo in imputazione, a duecentocinquanta mila euro), argomentando dalle ingenti risorse economiche del IN, dimentichi della cronica mancanza di liquidità del prevenuto, come attestata da intercettazioni i cui contenuti erano stati trascritti dalla difesa.
4.2. Con il secondo motivo, IS denuncia inosservanza di 1 legge penale e di norme processuali (art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 110 cod. pen ed agli artt. 190 e 192 cod. proc. pen.) nonché vizi di motivazione con riferimento alle 'altre utilità' asseritamente percepite da AN IS ed al concorso di persone nel reato di cui all'art. 353 cod. pen. Si deduce ancora che la sentenza, con motivazione manifestamente illogica, ha ritenuto l'esistenza di riscontri esterni quanto alle utilità percepite dal IS (camere d'albergo; abbigliamento e favori sessuali): in realtà tra il compendio probatorio raccolto (esistenza di una camera di albergo regolarmente pagata dal medesimo IS;
di un unico capo di abbigliamento regalato;
di incontri con giovani donne, amiche del IN, non prostitute, o comunque non presentate come tali) e i momenti contrassegnanti le gravi anomalie delle gare manca ogni elemento di raccordo. हि 1 05 Nell'inattendibilità del IN ed in difetto di qualsiasi dazione di denaro, conclude la difesa, manca la prova della contestata partecipazione morale al delitto intesa come contributo consapevole e causalmente efficiente ai fini dell'alterazione delle singole procedure di gara.
4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia l'impugnata sentenza per inosservanza delle legge penale, sostanziale e processuale (art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., con nullità per violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.) nonché per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.) con riferimento al concorso nel reato di cui all'art. 353 cod. pen., contestato al capo 6) della rubrica (episodio della fornitura di tavoli operatori alle UU. OO. di Neurochirurgia e Chirurgia Generale dell'Ospedale Vito Fazzi di Lecce). Si deduce in ricorso come l'adottata motivazione non riesca a ricondurre le contestate irregolarità della gara, indetta per la fornitura dei tavoli operatori, agli incontri sessuali procurati dal IN al IS, attesa l'anteriorità cronologica della gara medesima ai favori. Per siffatta evidenza temporale, resterebbe quindi non segnalata l'influenza che il IS avrebbe avuto sulla nomina dei componenti della commissione giudicatrice e sui punteggi dalla stessa attribuiti, nella insufficienza, peraltro, all'indicato fine, di alcuni contatti telefonici intervenuti in coincidenza con la nomina della commissione e la valutazione delle offerte. La sentenza sarebbe inficiata da nullità risultando per la stessa accertato un fatto diverso da quello in contestazione (artt. 521 e 522 cod. proc. pen.). Nella ritenuta regolarità della procedura di aggiudicazione a società riconducibile ai germani IN, non vi sarebbe stata alcuna prova sul diverso fatto che l'offerta presentata dalla società dei fratelli IN, la GSH (Global System Hospital) S.r.l., non fosse qualitativamente migliore, come ritenuto dalla Commissione esaminatrice che, su detta premessa, aveva aggiudicato. он 6 4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente sottolinea vizi da inosservanza delle legge penale sostanziale e processuale (art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.) e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità (art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.), con riferimento al concorso nel reato di cui all'art. 353 cod. pen., contestato al capo 8) della rubrica (fornitura di strumentario chirurgico alla U.O. di Neurochirurgia dell'Ospedale Vito Fazzi di Lecce). Intervenuto il giudicato di assoluzione, quanto all'episodio corruttivo attraverso il quale sarebbe stato raggiunto, al fine della favorevole conclusione della gara per i fratelli IN, il Primario del reparto destinatario della fornitura e componente della Commissione esaminatrice, il dottor NA, il ricorrente deduce l'illogicità di ogni residua conclusione diretta a ricondurre al IS, caduto l'elemento di raccordo, ovverosia la persona del NA e l'episodio al medesimo ascritto, la contestata illegittimità procedurale. L'ulteriore argomento, per il quale alla gara sarebbero state invitate ditte estranee alla produzione dell'armamentario chirurgico perché venissero in tal modo favorite quelle del IN, avrebbe poi rivestito natura retorica, risultando priva di sostegno ogni riconduzione della scelta operata dal funzionario preposto, a pressioni del IS.
4.5. Con il quinto motivo, la difesa denuncia, dell'impugnata sentenza, inosservanza delle legge penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 19, 28 e 29 cod. pen.) e processuale (art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 605 e 541 cod. proc. pen.) e ancora mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in relazione alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici ed alla condanna al rimborso delle spese in favore della parte civile, costituita anche per la fase di appello. In conclusione, si assume la necessità di annullamento, per essere stata erroneamente applicata all'imputato la pena accessoria 7 аф dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno, con riferimento all'imputazione di abuso dei poteri di cui non vi è traccia nei contestati capi 6 ed 8 della rubrica, escluso che il IS abbia esercitato, per le contestate vicende, alcun potere.
4.6. E' stata depositata memoria difensiva nell'interesse di AN IS, con cui sono stati illustrati ulteriori profili di contestazione in ordine agli episodi di turbativa della libertà degli incanti indicati in rubrica sia per quanto più squisitamente relativo alle imputate irregolarità amministrative che per quanto più direttamente afferente all'individuazione della ritenuta condotta di concorso morale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da AN IN è inammissibile in quanto offre una lettura delle evidenze probatorie meramente alternativa a quella fatta propria dai giudici di merito, non evidenziando di quest'ultima, carenze e manifeste illogicità. Il ricorrente opera una impropria parcellizzazione degli episodi di turbativa (art. 353 cod. pen.) ascrittigli, evidenziando, per ciascuno degli stessi, la regolarità formale delle procedure di gara di individuazione delle società aggiudicatarie, fornitrici del materiale ospedaliero di cui ai capi contestati (due tavoli operatori per le UU.OO. di Neurochirurgia e Chirurgia generale dell'ospedale Vito Fazzi e strumentario chirurgico per la U.O. di Neurochirurgia del medesimo presidio ospedaliero). Plurimi rilievi critici vengono proposti con riferimento: - all'urgenza della procedura di cui alla delibera di gara n. 675 del 7 marzo 2008, estremo che si deduce vestito, nella sua obiettiva consistenza, dalle richieste dei responsabili delle UU.00. interessate;
al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con indicazione nella delibera di gara, in via solo presunta, dell'importo di € 170 mila, più Iva, criterio che non sarebbe stato violato per aggiudicazione della fornitura alla società del IN GSH su importo superiore;
0 08 - alla migliore qualità dell'offerta effettuata dalla GSH che, come tale, non sarebbe stata messa in dubbio dall'apparato argomentativo dell'impugnata sentenza. La Corte di appello fornisce risposta ai segnalati elementi attribuendo loro un diverso ed articolato significato, nella più generale premessa che le fattispecie descritte nell'art. 353 cod. pen. risultano definite dal perfezionamento della gara, senza quindi che la regolarità formale della stessa, nella scelta dell'aggiudicatario, precluda la configurabilità del reato. La regolarità della gara per i segnati momenti è stata già oggetto delle valutazioni della Corte di appello che ha, ricomponendo il complessivo quadro di prova, attribuito al dato formale un diverso significato che non risulta indebolito nella sua logica consistenza, tanto da mostrare carenze e manifeste illogicità, dalle censure del ricorrente. Il ricorso non si confronta con quest'ultimo argomento e laddove porta ulteriori temi per sottrarre forza logica alla motivazione spesa dalla Corte di merito non sortisce l'effetto di evidenziare debolezze argomentative. M Tanto accade per i temi: - della irrilevanza, per l'integrazione degli accordi collusivi propri della fattispecie di turbativa ascritta, dei contatti telefonici e degli incontri tra i protagonisti della vicenda, momenti, questi, che si vogliono, dalla difesa, contrassegnati dalla mera contiguità temporale rispetto alle vicende di gara;
- sulla non conferenza delle dichiarazioni autoaccusatorie rese dal IN nella dedotta oggettiva loro diversità rispetto ai fatti in imputazione, così per il richiamo, nelle prime a 'letti' e negli altri a 'tavoli operatori', da fornirsi all'Asl di Lecce;
- sulla irragionevolezza della circostanza che il Direttore amministrativo dell'Asl di Lecce avesse bisogno dei suggerimenti dei fratelli IN per la scelta dei commissari componenti le commissioni di gara. L'argomento della Corte di appello sulla necessità di una visione complessiva ed unitaria dei ritenuti episodi segna un percorso critico 9 rispettoso di una corretta lettura del dato indiziario (art. 192, comma 2, cod. proc. pen.) a fronte di un motivo di ricorso che non si lascia positivamente apprezzare. Il ricorrente lamenta, infatti, dell'impugnata sentenza, il mancato assolvimento dell'obbligo di enunciare le ragioni di inattendibilità delle prove contrarie (art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.) non provvedendo però, egli stesso, ad evidenziare estremi e contenuti di siffatte prove. Ancora, il profilo di ricorso per il quale la difesa denuncia l'inosservanza da parte dei giudici di appello del corretto trattamento delle dichiarazioni dei correi (art. 192, comma 3, cod. proc. pen.) è genericamente dedotto, non risultando indicato, nell'atto difensivo, il dato dichiarato che si vorrebbe intrinsecamente insufficiente e, di questo, il mancato riscontro esterno. Per i segnati momenti non si assiste ad un effettivo raffronto con la motivazione resa dai giudici del merito, raffronto destinato a segnare il passaggio da una generica ed incompleta lettura dell'impugnata sentenza, di cui si vorrebbero cogliere generali aporie (l'assoluzione del dottor NA e degli altri imputati dall'episodio corruttivo di cui al capo 7, sottrarrebbe ogni forza alla ritenuta responsabilità per i residui capi), ad una conducente critica al più articolato percorso logico osservato dalla Corte di appello. Per l'ulteriore profilo di ricorso, ad essere censurata è la motivazione sull'episodio della turbativa d'asta di cui al capo n. 8 della rubrica. Il ricorrente non si confronta con quelle articolazioni della motivazione che segnalano sia il meccanismo di selezione delle ditte concorrenti, invitate alla procedura ristretta di gara del 28 dicembre 2007, come diretto a favorire le società del IN, sia le modalità secondo le quali il primario dell'ospedale 'Vito Fazzi' di Lecce ebbe a formare l'elenco dello strumentario. Nel rilevare che il reato contestato non sarebbe configurabile rispetto ad una fornitura con procedura d'invito, il ricorso prospetta questione di diritto manifestamente infondata. эф 1 10 0 L'art. 353 cod. pen. ricomprende espressamente nel meccanismo di gara anche quello adottato nelle procedure ad invito, quali la licitazione privata, nella premessa per cui si ha il reato di turbata libertà degli incanti in ogni situazione in cui la pubblica Amministrazione proceda all'individuazione del contraente attraverso un meccanismo selettivo delle offerte (Sez. 6, n. 29581 del 24/05/2011, Tatò, Rv. 250732). Sull'indicata premessa la collusione integrativa del reato può consistere anche in accordi preventivi che, diretti ad incidere sui contenuti delle offerte dei partecipanti, determinino l'alterazione della libera concorrenza tra i singoli soggetti giuridici che partecipano, in via autonoma, alla gara (Sez. 6, n. 41336 del 8/11/2011, Crivaro;
Sez. 6, n.16333 del 23/03/2011, Cardinale, Rv. 250042). La motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale non si connota come apparente, ma congrua e coerente con gli esiti probatori che non risultano validamente infirmati dalle deduzioni difensive. Per queste ultime il ricorrente fa infatti valere il difetto di prova in M ordine al concorso del IS, per la contestata condotta di istigazione, senza dedurre, però, in modo critico e concludente rispetto all'impugnata sentenza, con i cui contenuti, quindi, il primo non si confronta. Né il carattere aspecifico ed inammissibile del motivo può dirsi vinto dal richiamo in forma 'aperta' ai motivi proposti dal coimputato IS (Si richiamano e si fanno propri, in quanto estensibili, intendendoli qui di seguito ritrascritti, i motivi proposti nell'interesse del coimputato IS»). Il principio previsto dall'art. 587 cod. proc. pen. riguarda infatti l'estensione all'imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento di un motivo di natura oggettiva che sia stato dedotto dal coimputato e non comporta, come tale, alcun automatismo nell'estensione dei motivi di impugnazione da un coimputato all'altro, con conseguente dovere del giudice di esaminarli. 113 311 Ogni automatismo verrebbe infatti a contrapporsi ai principi generali in materia di impugnazione, per i quali l'ambito di cognizione del giudice dell'impugnazione è delimitato dai punti e dai motivi dedotti con il mezzo di gravame (art. 581 cod. proc. pen.) (Sez. 1, n. 44319 del 30/09/2014, Gargiulo, Rv. 261697). L'estensione dell'impugnazione relativa ad un motivo non esclusivamente personale non opera sul piano degli effetti processuali, integrando una sorta di restituzione nel termine, riaprendo autonomamente il giudizio sul punto della decisione cui si riferiva il motivo comune altrui. Per ragioni d'indole sistematica, la finalità dell'istituto di cui all'art. 587 cod. proc. pen. è infatti di natura sostanziale ed è quella di evitare giudicati contrastanti e di privilegiare esigenze di giustizia, estendendo a colui che non impugni, o che impugni per diversi motivi, di svolgere difese sul punto nella fase di gravame in cui si deve accertare (art. 627, comma 5, cod. proc. pen.), con carattere di decisività, la fondatezza del motivo non personale (Sez. 6, n. 46202 del 02/10/2013, Serio, Rv. 258155 e, in motivazione, par.
2.4 delle 'Ragioni della decisione').
2. Con 'Note' depositate il 21 gennaio 2016, la difesa del IN ha dedotto la prescrizione dei contestati reati in epoca successiva alla pronuncia impugnata, per date che vengono individuate in non oltre il 7 settembre 2015, per le condotte di turbativa d'asta di cui al capo 6) della rubrica, ed in non oltre il 28 giugno 2015, per quelle di cui al capo 8). La deduzione è inammissibile. legittimità, infatti,Per consolidata giurisprudenza di l'inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e resta di conseguenza preclusa la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione che sia intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463; SU, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164). 12 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue (art. 616 cod. proc. pen.) la condanna di AN IN al pagamento delle spese processuali e di una somma che si reputa equo stimare, in ragione dei profili di colpa connessi all'assunta iniziativa processuale, in euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
4. Venendo alla posizione di AN IS, vanno congiuntamente esaminati i primi due motivi del proposto ricorso ed uno dei profili relativi al terzo (mancata correlazione tra il fatto contestato e quello accertato quanto all'episodio sub n. 6 della rubrica). Per gli stessi vengono infatti in considerazione le critiche alla formazione della prova, così come apprezzata dalla Corte territoriale, per le affermazioni eteroaccusatorie rese dal coimputato AN IN. Di queste ultime si denuncia in ricorso, il difetto dei caratteri della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità oggettiva del narrato (art. 192, comma 3, cod. proc. pen.) nonché la carenza dei riscontri estrinseci.
4.1. I due episodi di turbativa della libertà degli incanti (nn. 6 ed 8 della rubrica) che vengono all'esame di questa Corte, secondo contestazione ed accertamenti condotti dai giudici di merito, si inseriscono in un quadro collusivo in cui, pubblici funzionari addetti deliberavano gare per la fornitura di materiali alla Azienda Sanitaria Locale di Lecce, modulando atti preparatori ed aggiudicazioni sui profili delle società facenti capo al IN, che risultavano pertanto vincitrici, dietro istigazione dei fratelli AN e CL IN e di AN IS, all'epoca vice Presidente della Regione UG. Per siffatta premessa, l'attività di istigazione, nel contestato concorso nel reato di turbativa della libertà degli incanti, imputata al IS, e da questi esercitata in ragione del rilevante ruolo politico rivestito all'interno della sanità pugliese sui dirigenti dell'ASL di Lecce, rinviene la propria causa in un patto di tipo corruttivo con AN IN. 13 Il IN corrispondeva al IS utilità consistenti in costosi capi di abbigliamento, prestazioni di natura sessuale, disponibilità di un'autovettura con autista ed il IS garantiva al IN la buona riuscita degli affari illeciti delle sue società in ragione dei rapporti d'indole fiduciaria, determinati dalla natura politica dell'incarico, che il medesimo IS aveva con i dirigenti amministrativi dell'ASL di Lecce. Caduta, per assoluzione pronunciata sul relativo capo della rubrica dalla Corte di appello di Bari, l'imputazione di associazione a delinquere (art. 416, commi primo, secondo e terzo, cod. pen.) e, con la stessa, l'esistenza di ogni generico ed indeterminato programma corruttivo e di sistematici accordi finalizzati alla ripartizione degli utili, il patto collusivo è comunque rimasto, circoscritto alle persone del IS e del IN, quale premessa delle residue imputazioni, a sostegno del concorso morale del IS, quale istigatore, nei ritenuti episodi di turbativa della libertà degli incanti (artt. 110, 353, commi primo e secondo, cod. pen.).
4.2. In questa cornice si inseriscono le contestazioni portate dalla difesa del IS, per i primi due motivi di ricorso, all'attendibilità soggettiva o credibilità intrinseca del dichiarante ed all'attendibilità oggettiva di quanto dal dichiarato da AN IN. Rileva questa Corte che a fronte del vizio di motivazione dedotto in ricorso per un lamentato cattivo governo degli esiti di prova, ogni questione introdotta sull'attendibilità, nei termini sopra precisati, della figura del 'correo dichiarante' può essere diversamente apprezzata, in ragione di una più piena lettura del compendio probatorio fissato nelle sentenze in atti. Soccorrono al riguardo, in particolare, gli argomenti spesi dal Tribunale nella relativa pronuncia, per un'opera diretta a saldare le sentenze dei giudici di merito, di primo e secondo grado, in un unico complessivo corpo argomentativo ed a fare delle stesse oggetto di unica disamina in sede di legittimità. Valgono in tal senso l'omogeneità dei criteri osservati dai giudici di merito nel vagliare censure e difese del prevenuto e l'identità delle determinazioni prese nonché dei fondamentali passaggi logico- 14 giuridici adottati (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 (dep. 2012), Valerio, Rv. 252615) senza quindi che al percorso motivatorio, in tal modo tracciato, si accompagni alcun elemento di novità diretto, come tale, a sorprendere la difesa. Sulle indicate premesse interpretative, si inseriscono le motivazioni delle sentenze adottate nei due gradi di giudizio in ordine alle dichiarazioni rese dagli altri due coimputati (art. 12, lett. a), cod. proc. pen.), CL IN e IN TE, giudicati separatamente secondo il rito ordinario (p. 50, sentenza Gup;
pp. 57 e 58, sentenza Corte di appello), con particolare riguardo all'episodio di turbativa contestato al capo n. 6 della rubrica. Per queste ultime, la Corte territoriale nel dare più ampio contenuto al quadro di prova, con motivazione rispettosa dei criteri richiamati e che quindi strettamente si correla a quella di primo grado, non attinta da contestazione alcuna ad opera della difesa del IS (così per i proposti motivi in appello), ha valorizzato le dichiarazioni rese dal coimputato CL IN. Questi ha riferito di aver appreso dal fratello, AN, del vantaggio ricevuto, grazie a IS, nell'aggiudicazione della fornitura dei due tavoli operatori, attraverso la nomina di una compiacente commissione giudicatrice che aveva reso una favorevole relazione sulla qualità del prodotto. E' utile il richiamo, in punto di composizione del quadro di prova, del principio per cui, le dichiarazioni de relato rese dal coimputato del medesimo reato e non confermate dal soggetto indicato come fonte di informazione, possono costituire elemento indiziario idoneo a fondare la dichiarazione di colpevolezza soltanto se confortate (art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.), da riscontri estrinseci certi, univoci, specifici, individualizzanti e tali da consentire un collegamento diretto ed obiettivo con i fatti contestati e con la persona imputata (Sez. 6, n. 16939 del 20/12/2011, (dep. 2012), De Filippi, Rv. 252631) CL IN ha infatti egli stesso riferito di un incontro avuto con il Direttore amministrativo dell'ASL LE, IN TE, presso 15 la villa di questi in Bisceglie, incontro nel corso del quale il dichiarante ricorda di aver chiesto al TE di attivarsi con AR ELNN, componente della Commissione giudicatrice, per la procedura di gara (p. 50, sentenza Gup). La dichiarazione è riscontrata nella sua obiettiva consistenza, in esterno, dagli esiti della captazione di una conversazione telefonica intercorsa tra i due alle 16,50 del 14 luglio 2008, durante la quale il TE fissava, a CL IN, un appuntamento pomeridiano presso la sua abitazione estiva. La Corte di appello, nel dare composizione alla trama indiziaria, riporta, di seguito alla data relativa all'incontro tra i due coimputati, la nomina della Commissione di gara che, intervenuta giusta delibera n. 391 del 15 luglio 2008, si colloca, come tale, in un rapporto di assoluta contiguità temporale rispetto all'indicato contatto. E' ancora nel narrato ripreso nell'impugnata sentenza la circostanza, riferita da CL IN, che una componente della Commissione giudicatrice della gara, AR ELNN, Responsabile dell'Ufficio patrimonio dell'ASL di Lecce, presso cui lo M stesso CL IN si era recato per avere notizie, aveva confermato che vi era stato l'interessamento del IS. Vengono ancora valorizzate, nella motivazione della Corte di appello, in adesione alle conclusioni raggiunte dal primo giudice (p. 58 sentenza), due telefonate: la prima, intervenuta il 21 ottobre 2008, nella medesima data in cui la Commissione di gara si riunisce per la seconda volta, e una seconda telefonata, quella del 29 ottobre 2008. Per siffatti contatti CL IN chiama, evidenziano i giudici della Corte di merito, nella prima occasione il IS che viene invitato per un caffè nei pressi dell'assessorato e, nella seconda, la ELNN, a cui il dichiarante si rivolge in toni estremamente amichevoli, avvertendola di un suo prossimo passaggio finalizzato a portarle i propri saluti. Nella tratteggiata sequenza di eventi, viene indicato anche il dato obiettivo di una ulteriore telefonata, in cui è AN IN a 16 J chiamare AN IS al quale preannuncia il proprio arrivo dettato dal bisogno di parlargli. Si tratta della telefonata del 13 ottobre 2008, giorno immediatamente precedente la prima riunione della Commissione, nel corso della quale vennero valutate le offerte delle ditte partecipanti alla procedura. In risposta ai proposti motivi di appello, la Corte territoriale sottolinea, reiterando i passaggi argomentativi del Giudice di primo grado, il dato della «coincidenza cronologica», qualificata come sorprendente», delle telefonate effettuate dai fratelli IN a IN TE, ND IS e AR ELNN, rispetto ai momenti salienti della nomina della Commissione e della valutazione delle offerte. Risulta in tal modo adeguatamente superata la deduzione difensiva diretta a sottrarre rilievo al dato cronologico dei contatti tra i germani IN ed il IS, inseriti, anche per l'indicato periodo, in un più neutro quadro di quotidiana, ordinaria cadenza rispettosa di meri amicali rapporti. Il dato cronologico valorizzato dalla Corte di Lecce non è infatti legato al diacronico dispiegarsi dei contatti, ma alla loro quasi sincronica espressione rispetto ai rilevanti momenti di gara. Nel formulato giudizio la Corte prende inoltre in considerazione un più ampio ventaglio di personali contatti che non guarda solo ai rapporti tra i fratelli IN ed il IS, ma che combina questi ultimi, per i peculiari tempi in valutazione, con quelli avuti dai IN con altri soggetti che, per le posizioni rivestite nella indetta procedura, denunciano dei contatti stessi, un univoco rilievo. L'indicata duplice evidenza (temporale e soggettiva) fa dei contatti telefonici, tutti, come coerentemente apprezzati dalla Corte di appello in adesione alle conclusioni raggiunte dal primo giudice, l'espressione dell'esercizio di un monitoraggio e di un costante controllo dei germani IN sui più importanti segmenti del procedimento in corso, sintomaticamente conclusosi con l'aggiudicazione in favore della società GSH. 17 Il dato oggettivo-documentale rappresentato dalla trasmissione avvenuta il 5 febbraio 2009 a mezzo fax dell'esito della gara, definito per delibera di aggiudicazione alla GSH del 28 gennaio 2009, ad una utenza telefonica in uso all'aggiudicataria, viene organicamente ricomposto dalla Corte territoriale per sostenere, insieme alle altre indicate emergenze probatorie, l'esistenza di una procedura di gara articolatasi per atti che, singolarmente vestiti di apparente liceità, risultavano, nel loro sapiente incastro», finalizzati ad orientare la gara in senso favorevole ai IN.
4.3. Nella delineata cornice fattuale la Corte d'appello, riprendendo un passaggio del primo giudice, mette in evidenza la circostanza che anche il TE aveva ammesso di essere stato destinatario di una richiesta di interessamento da parte del IS. Il ruolo del IS, vice Presidente della Regione UG, figura politica in grado, per le rivestite competenze, di intervenire, come apprezzato dalla Corte di appello, sugli assetti decisionali dell'ASL di Lecce e di guidare l'attività amministrativa dell'Azienda verso gli obiettivi illeciti comuni a tutti protagonisti della vicenda, non risulta speso, come ancora coerentemente stimato dai giudici di merito, sul piano così invece per la lettura del medesimo dato spesa dalla - difesa di AN IS di una mera lecita 'raccomandazione/presentazione' dei IN presso il TE. Quel ruolo risulta piuttosto connotarsi, come congruamente rilevato dai giudici di merito, secondo una precisa rilevanza causale sull'esito della gara. Il IS è concorrente, nella veste di 'istigatore mediato', nel reato di turbativa aggravata (artt. 110 e 353, commi primo e secondo, cod. pen.) posta in essere da taluni componenti della Commissione aggiudicatrice nell'esercizio delle loro funzioni, e dal TE. Il TE, raggiunto dal IS, per la natura del rapporto che lo lega a questi, essendo egli Direttore amministrativo della ASL di Lecce, incarico di squisita derivazione politica, come sottolineato dalla Corte di appello, interviene infatti nella procedura di gara per due momenti dotati di indubbia rilevanza. 18 of Tanto avviene, secondo adeguata valorizzazione operata dai giudici di merito: quanto alla nomina della Commissione di gara, giusta l'evidenziata coincidenza temporale dell'incontro tra CL IN ed il TE nel pomeriggio precedente, nell'indubbio rilievo che le valutazioni espresse da siffatto organo hanno avuto nell'aggiudicazione della fornitura all'Ospedale Vito Fazzi di Lecce dei due tavoli operatori alla società del IN;
- quanto alla scelta della tipologia di gara, non pubblica, perché indetta, giusta delibera n. 675 del 7 marzo 2008, per un importo pari ad euro 170 mila, che si colloca sotto soglia comunitaria, secondo procedura negoziata e con fissazione dell'aggiudicazione secondo il criterio dell' 'offerta economicamente più vantaggiosa' (artt. 83 e 125, comma 9, d.lgs. n. 163 del 2006, ratione temporis applicabile).
4.4. La Corte di appello di Bari e, prima ancora, il Giudice del Tribunale di Bari, evidenziano una prima irregolarità della procedura di scelta del contraente, legata ad una patente di urgenza della fornitura dei due tavoli operatori. L'urgenza infatti viene ex post attribuita dal TE in sede di autorizzazione alla spesa e, di contro a quanto riportato nella delibera di indizione del 7 marzo 2008, non risulta invece in siffatti termini sostenuta dalle precedenti richieste dei due responsabili delle UU.00. di Neurochirurgia e Chirurgia Generale dell'Ospedale 'Vito Fazzi' di Lecce. Il Tribunale di Bari rimarca l'importanza dell'apposizione dell'urgenza da parte del TE, Direttore amministrativo, al fine di giustificare l'avvio dell'iter amministrativo, comprensivo del relativo impegno di spesa, rispetto ad una richiesta di fornitura che non si connotava, in origine, per peculiari ragioni che dovevano farla preferire a tante altre richieste della struttura sanitaria. Il dato, come ancora coerentemente evidenziato dal primo Giudice, riveste un particolare rilievo in una gestione dell'Azienda sanitaria priva (in ragione della fusione dei pregressi soggetti, AUSL LE/1 ed LE/2, nella nuova ASL provinciale) del bilancio di previsione 19 off per l'anno di riferimento, il 2007, ed in cui pertanto la qualificazione d'urgenza consentiva l'avvio e la conclusione della relativa procedura.
4.5. Quanto viene ancora congruamente valorizzato dal giudice di primo grado, è poi l'ispirazione della deliberazione di indizione della gara a 'criteri di economia' laddove la stessa espressamente richiama, quale criterio guida, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa «ai sensi dell'art. 125 del digs 163/2006 e del regolamento per gli acquisti in economia approvato con del. Comm. Straord. N. 993/2007» (p. 53, sentenza Gup). L'art. 125 d.lgs. cit. è infatti titolato, 'Lavori, servizi e forniture in economia', e fissa, anche per le forniture, un importo di spesa, importo che risultava rispettato nella procedura per la somma pari ad euro 170 mila, indicata nella delibera di indizione della gara. Alla natura contenuta dei costi si accompagna, come contestato ed evidenziato dai giudici di merito, una procedura semplificata di scelta del contraente che muove da una diretta consultazione di operatori economici idonei, individuati dalla stazione appaltante, all'interno dei quali deve, per l'appunto, cadere la scelta. 今 Altro elemento caratterizzante la procedura prescelta, come adeguatamente valorizzato dai giudici di merito, è il ruolo che la Commissione riveste all'interno della tipologia di gara. Con motivazione coerente che non registra alcuna manifesta illogicità e che si sottrae, come tale, a scrutinio di legittimità, il primo giudice, dopo aver valorizzato la sintomatica contiguità temporale tra la telefonata intercorsa tra CL IN ed il TE ed il successivo incontro tra i due, dal primo sollecitato, e la delibera, a firma anche del TE, n. 391 del 15 luglio 2008 di nomina dei componenti della Commissione giudicatrice, sottolinea il peso specifico avuto sugli esiti della gara dalle valutazioni della Commissione stessa. Il criterio di aggiudicazione ispirato dall' 'offerta economicamente più vantaggiosa' (art. 84 d.lgs. n. 163 del 2006), come congruamente rilevato dal Tribunale, garantisce alla Commissione un ampio margine di manovra riconoscendo alla stessa di muoversi, nell'opera di valorizzazione dei fattori, qualità, servizio successivo alla эф 2 20 0 vendita e prezzo (art. 83 d.lgs. n. 163 del 2006), indicati nel 'Disciplinare di gara' al fine di orientare la scelta, con larga discrezionalità (pp. 56 -58 e note 2 e 3, p. 57, sentenza Gup). La vittoria della GSH viene infatti sancita, in via definitiva per delibera di aggiudicazione n. 248 del 28 gennaio 2009, privilegiando il fattore qualità sul fattore prezzo, per attribuzione del punteggio massimo (lotto 2), o prossimo al massimo (lotto 1), per l'indicata voce, all'offerta dei IN. Il prezzo finale quindi di aggiudicazione, pari ad euro 207.380,96, risulta, come evidenziato dai giudici di merito, decisamente più elevato rispetto a quello offerto dagli altri concorrenti, superando di quasi 40 mila euro la spesa presunta (di euro 170 mila), indicata per l'intera fornitura nella delibera di indizione. Le altre ditte infatti avevano offerto prodotti ad un prezzo che non superasse o superasse di poco, per una sola delle altre partecipanti, la somma indicata (sentenza Gup, pp. 56 e 57). Come rileva con motivazione congrua e rilevante il Tribunale, la circostanza che la scelta effettuata dalla Commissione giudicatrice sia イ caduta sulla ditta che aveva offerto il prodotto di più alta qualità esalta una discrezionalità della prima che, slegata, per il formulato giudizio, dal criterio guida del miglior rapporto tra qualità-prezzo delle offerte, come fissato dalla norma di previsione, ignorando il fattore prezzo, si connota, insieme alle ulteriori valorizzate emergenze di prova, secondo un «ben preciso e marcato disvalore giuridico»>, come evidenziato dalla sentenza di primo grado.
4.6. Nel reato di turbata libertà degli incanti, la condotta di turbamento si verifica quando si altera il normale svolgimento della gara attraverso l'impiego dei mezzi previsti dalla norma incriminatrice (art. 353 cod. pen.). Tra tali mezzi, figura la 'collusione' da intendersi, secondo quanto affermato in più occasioni dalla Corte di legittimità (Sez. 6, n. 8443 del 08/05/1998, Misuraca, Rv. 212223; Sez. 6, n. 37337 del 10/07/2003, D'Amico, Rv. 227320), come ogni accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte attraverso ор 212 4 l'impiego dei mezzi tassativamente previsti dalla norma incriminatrice ed a provocare un danno che può essere immediato ed effettivo o anche mediato e potenziale, nella natura di pericolo della fattispecie di reato di cui all'art. 353 cod. pen. (Sez. 6, n. 37337 cit.). Per la natura di pericolo diviene poi rilevante anche il disturbo portato al regolare svolgimento della gara di cui venga influenzato ed alterato il risultato che, senza l'intervento perturbatore, avrebbe potuto essere diverso. Il bene protetto dalla norma non è, infatti, soltanto la libertà di partecipare alle gare nei pubblici incanti o nelle licitazioni private o comunque in procedure connotate di un consapevole, tra i partecipanti, momento competitivo (Sez. 6, n. 8259 del 11/06/1993, Faro, Rv. 194970), ma anche la libertà di chi vi partecipa ad influenzarne l'esito secondo la libera concorrenza e il giuoco della maggiorazione delle offerte (Sez. 6, n. 10130 del 11/06/1998, De Bartolo, Rv. 211565) o comunque secondo i fisiologici meccanismi di funzionamento. Nella specie, l'inganno portato ai terzi concorrenti si realizza attraverso una intesa diretta ad alterare il meccanismo di gara che viene utilmente orientato alla realizzazione degli interessi di uno dei partecipanti attraverso una modifica, per incongrua valorizzazione, dei fattori di apprezzamento delle offerte come fissati dalla legge e dal disciplinare di gara (art. 83 d.lgs. n. 163 del 2006; art. 6 Disciplinare). L'offerta stessa presentata dall'impresa risultata, per il descritto meccanismo, aggiudicataria della fornitura, esalta dei propri contenuti uno solo dei concorrenti fattori di valutazione, che risulta in tal modo piegato, nell'inosservanza del più generale criterio di ponderazione dell' 'offerta più vantaggiosa' fissato nel bando di gara, agli interessi dell'impresa. I descritti motivi di ricorso sono pertanto infondati e come tali vanno rigettati.
4.7. E' del pari infondato il terzo motivo di ricorso, in relazione al ruolo di concorrente morale, sub specie di istigatore, avuto da AN IS nella vicenda in contestazione: così in particolare 222 冲 2 2 per l'episodio di gara di cui al n. 6 della rubrica, rimettendosi più puntualmente la valutazione dell'ulteriore, il n. 8 dell'imputazione, al prosieguo. Vengono in rilievo le attività spiegate dal IS, in quanto parte di un accordo che vedeva il medesimo destinatario di utilità da parte di AN IN, al fine di favorire l'avvicinamento del IN stesso a figure di rilievo nell'organigramma dell'ASL di Lecce e quindi di determinare la permeabilità agli interessi delle società facenti capo al IN, della gestione dell'Azienda sanitaria, giusta le contestate turbative (art. 353, comma primo e secondo, cod. pen.). Il ricorrente segnala l'insussistenza di ogni cronologica, e quindi eziologica, corrispondenza tra i momenti salienti della gara e le tangenti che si vorrebbero in rubrica corrisposte da AN IN ad AN IS, vice Presidente della Regione UG. Si sottolinea, altresì, l'intervenuto giudicato sull'accertamento negativo su detto punto condotto dal Giudice di primo grado, nell'apprezzata impossibilità di ricomporre, secondo univoca ed esclusiva direzione, i prelievi di denaro effettuati da AN IN dai propri conti e gli incontri tra il primo ed il IS. Il tema delle tangenti, e quindi quello della corresponsione di somme di denaro dal IN al IS per fare di questi l'intermediario degli interessi del primo presso l'ASL di Lecce, non viene ripreso dalla Corte di appello, se non per riportare le conclusioni sul punto raggiunte dal Tribunale. La Corte di merito, piuttosto, ancora in adesione al costrutto fatto proprio dalla sentenza del Tribunale di Bari, insiste sulle altre utilità' contestate all'allora vice Presidente della Regione UG, valorizzando gli incontri sessuali da questi avuti con le escort RI ER De OL, AN Di GL e SO ON attraverso l'intermediazione di AN IN. La motivazione della Corte di appello, muovendo dalla premessa di incontri riconosciuti, nella loro obiettività, dallo stesso IS, aderisce al percorso logico osservato dal primo giudice. Di quest'ultimo la Corte territoriale, in tal modo contrastando le deduzioni difensive, congruamente apprezza le argomentazioni spese 23 эр sulla non credibilità della inconsapevolezza dichiarata dal IS quanto al carattere mercenario degli incontri sessuali a lui procurati dal IN. Il passaggio valorizzato come espressivo della conoscenza da parte di AN IS del carattere 'combinato' e prezzolato dell'incontro sessuale avuto con la De OL quello del 'regalino' promesso dal IS alla donna in vista di successivi incontri perché non venisse ulteriormente coinvolto il IN - è, come ritenuto - dai giudici di appello, sintomatico di quella univocamente consapevolezza negata. Il collegamento tra gli incontri sessuali e l'intervento speso dal IS in favore del IN risulta chiaramente individuato dalla Corte di appello, e prima ancora dal Tribunale, per il richiamo operato alle dichiarazioni rese dalla De OL. Il passaggio, apprezzato come univocamente rivelatore della finalità assolta dai procurati incontri, è quello per il quale la De OL, sentita il 21 maggio 2009, riferisce sulla circostanza che in occasione del suo primo incontro con il IS, il IN, prima di allontanarsi, si era raccomandato con il IS di «vedere delle situazioni di affari». Per più ampia valutazione poi, la correlazione operata nella sentenza impugnata, tra i periodi in cui si registrano, da una parte, gli scambi degli sms tra il IS e la De OL e quindi l'incontro tra i due, e, ancora, gli incontri tra il IS, SO ON e RR Di GL, giovani donne presentate dal IN, e, dall'altra, i rilevanti momenti della procedura sulla fornitura dei tavoli operatori (capo n. 6) (dall'indizione della gara, alla richiesta della responsabile dell'Ufficio patrimonio, AR ELAnno, all'autorizzazione d'urgenza), vale a sostenere congruamente il collegamento tra i descritti favori ed utilità e lo svolgimento della gara medesima, per gli intercettati rilevanti momenti. L'argomento difensivo, introdotto in appello e riproposto in ricorso per cassazione per uno dei profili del terzo articolato motivo, sulla non esatta corrispondenza cronologica tra gli incontri e lo svolgimento delle procedure di gara che si sarebbero articolate, in 24 ogni caso, lungo ampi archi temporali, rinviene nell'impugnata sentenza una risposta non manifestamente illogica, destinata quindi a non prestarsi, come tale, a sindacato di legittimità. Il ragionamento svolto dall'impugnata sentenza resiste alla condotta critica laddove evidenzia che il risultato di una quasi quotidiana frequenza dei prevenuti, dispiegatasi per l'arco di due anni, sia, a sua volta, destinato ad esprimersi ed a trovare attuazione nel decorso del tempo. Il coinvolgimento di terze persone dà conto della necessità del passaggio del tempo perché il risultato giunga a maturazione, venendo meno, in tal modo, come osserva la Corte, ogni automatismo e coincidenza cronologica tra il favore o l'utilità conseguita dal IS e il risultato endoprocedimentale favorevole al IN o, ancora, il successivo esito vittorioso della gara.
4.8. Il quarto motivo di ricorso è fondato. Oggetto del motivo è la procedura di gara indetta con delibera n. 5117 del 28 dicembre 2007 ed aggiudicata con delibera n. 1131 del 29 aprile 2008, per un importo di euro 170.108,62, avente ad oggetto la fornitura di strumentario chirurgico richiesto da NT NA, Direttore della U.O. di Neurochirurgia del P.O. Vito Fazzi di Lecce. IS deduce che l'episodio, contestato al punto n. 8 della rubrica e ricondotto dalla Corte di appello di Bari alla fattispecie, in concorso ascritta al prevenuto, di cui all'art. 353, commi primo e secondo, cod. pen., sia stato sostanzialmente scardinato, nei suoi elementi costitutivi, per l'intervenuta assoluzione, con la sentenza di primo grado, divenuta irrevocabile, del Primario e Direttore dell'U.O. di Neurochirurgia dell'Ospedale Fazzi di Lecce, dottor NT NA (dal connesso capo 7, con la formula perché il fatto non sussiste;
dal capo 8, con la formula per non aver commesso il fatto). Al NA, raggiunto dal IS nella sua veste di intermediario, si attribuiva, infatti, secondo l'originaria imputazione, la partecipazione ad un accordo corruttivo, per il quale egli, compiendo atti contrari ai doveri di ufficio, avrebbe richiesto, per l'indicata qualità, una fornitura di strumentario chirurgico al fine di 25 मै consentire a AN IN, quale socio di fatto della Tecno Hospital S.r.l., di aggiudicarsela, in violazione dei principi di buona amministrazione, dell'economicità della spesa e della trasparenza dell'attività della p.A. In cambio il NA avrebbe ricevuto da AN IN, grazie all'intermediazione del IS, alcuni incarichi professionali di consulenza per il figlio, che svolgeva attività di legale, presso le società del primo. In occasione della descritta vicenda, ancora secondo iniziale imputazione, si attribuiva a AN IN e ad AN IS, in concorso tra loro e con RT AN, addetto all'Area Gestione del Patrimonio di Lecce, la cui posizione è stata stralciata e trasmessa per competenza alla Procura presso il Tribunale di Lecce, di aver turbato la procedura di gara diretta alla fornitura dello strumentario chirurgico. Il TE, Direttore amministrativo, e l'AN avrebbero provveduto a formare la delibera di indizione e quella di } aggiudicazione;
l'AN ed il NA a comporre la commissione di gara, invitando, fraudolentemente, due società riconducibili ai fratelli IN ed altre società estranee alla produzione del prodotto richiesto, e quindi prospettando un fittizio rapporto 'quantità-prezzo' che avrebbe scoraggiato i concorrenti ed avrebbe consentito ai IN di aggiudicarsi la fornitura senza alcuna concorrenza ed al prezzo più conveniente. La Corte di appello dopo aver descritto le anomalie inficianti la gara fonda il giudizio di colpevolezza a carico di AN IS su mere deduzioni logiche inidonee a comporsi in prova critica. Fondatamente la difesa rileva come la Corte affidi le raggiunte conclusioni sulla colpevolezza del IS ad un inconducente interrogativo retorico: «che motivo avrebbe avuto l'AN a chiedere a IN di segnalargli i nominativi di ditte non operanti nel settore, se non fosse stato sollecitato dal IS che invece aveva un personale interesse a favorire l'aggiudicazione della gara in favore del suo elargitore di utilità» (pp. 63 e 64). 26 24 Analoga vizio emerge in un ulteriore passaggio della motivazione, là dove i giudici di appello richiamando, nella eziologia dell'alterato meccanismo della gara, l'attività di istigazione svolta dal IS sugli organi preposti, rimettono la ritenuta integrazione di detta attività, alla constatazione che il IN non aveva retribuito né l'AN né il TE, ma solo il IS e che quindi questi fosse il più interessato a che la gara fosse pilotata in favore del proprio raccomandato, per continuare ad ottenere da quest'ultimo vantaggi ed utilità. I giudici di appello infatti danno conto di un mero interessamento del IS agli esiti della gara, destinato a concretizzarsi in una mera raccomandazione, ma non ad integrare uno degli eventi tipici della contestata fattispecie di turbativa della libertà degli incanti: un contributo causale del concorrente morale alla realizzazione di quel mezzo fraudolento, espresso dalle indicate anomalie di gara, ritenuto in sentenza idoneo a porre in pericolo la correttezza della procedura. Secondo il consolidato indirizzo della Corte di legittimità, non può confondersi l'atipicità (ai sensi dell'art. 110 cod. pen.) della condotta criminosa concorsuale, che può manifestarsi per forme atipiche (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto;
agevolazione alla sua preparazione o consumazione;
rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente;
mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso), con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014 (dep. 2015), Villacaro, Rv. 262310; Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101). Va pertanto disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo 8) della rubrica con rinvio degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bari che provvederà a nuovo giudizio su tale capo, integrando le esposte lacune e carenze della motivazione, attenendosi ai seguenti principi di diritto: a) non vale ad integrare il contributo causale richiesto al concorrente morale nel reato di turbata libertà degli incanti, allorché l'evento imputato consista nell'adozione di "altri mezzi fraudolenti", la mera 27 2$ raccomandazione o il mero interessamento del concorrente allo svolgimento della gara;
b) «il fatto che, in tema di concorso di persone nel reato, il contributo causale del concorrente morale possa tradursi in forme differenziate e atipiche della condotta criminosa, non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato o, ancora, nella fase successiva di esecuzione e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti».
4.9. Il quinto motivo di ricorso è infondato. La disposta pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, di cui si lamenta l'illegittimità in quanto operata sulla erronea premessa che sia stato contestata al IS, condannato per concorso nella fattispecie di cui all'art. 353, comma secondo, cod. pen., una condotta sostenuta da abuso dei poteri, risulta inflitta dalla Corte di appello di Bari, a fronte di una pena principale pari ad un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 400 di multa, per la durata di un イ anno e quindi in misura rispettosa dei più generali limiti di cui agli artt. 29, 31 e 37 cod. pen. Al reato contestato al IS, vice Presidente della Regione UG (artt. 110, 353, commi 1 e 2, cod. pen.), consegue l'indicata pena accessoria, trattandosi di reato commesso comunque con abuso di poteri. IS, infatti, è stato condannato quale concorrente morale (istigatore) nel reato aggravato proprio del Direttore amministrativo della ASL LE, IN TE, di cui, all'art. 352, secondo comma, cod. pen. E' indubbio che il TE, nella sua qualità di preposto alla gara, abbia agito con abuso dei poteri inerenti alla sua funzione, abuso insito nella struttura del reato e come tale non necessitante di separata contestazione. L'aggravante cui si lega l'abuso, rientrando tra quelle concernenti le qualità personali del colpevole e non tra quelle inerenti alla persona del colpevole (tassativamente indicate nel secondo comma # 28 dell'art. 70 cod. pen.), non è soggetta al regime dell'art. 118 cod. pen., bensì a quello dell'art. 59, secondo comma, stesso codice, onde si comunica al correo se dallo stesso conosciuta o ignorata per colpa Sez. 1, n. 4836 del 27/01/2006, Scianna, Rv. 230614; Sez. 6, n. 18310 del 24/04/2007, Cristiano, Rv. 236455). . : Né si può seriamente dubitare che IS conoscesse la qualità del TE. Manifestamente infondato e quindi inammissibile è il profilo del motivo di ricorso relativo alla illegittima ed immotivata condanna alle spese processuali pronunciata in appello a carico del prevenuto ed in favore della Regione UG, costituitasi parte civile, in considerazione del parziale accoglimento dell'appello. La disciplina delle spese di lite può infatti sindacarsi in sede di legittimità per violazione del principio della soccombenza e siffatta ipotesi si realizza soltanto nel caso in cui l'imputato risulti totalmente vittorioso, nel senso che egli sia assolto con formula preclusiva dell'azione civile (art. 592, comma 4, cod. proc. pen.). La graduazione della misura della soccombenza per applicazione イ dell'istituto della compensazione è espressione di un discrezionale apprezzamento del giudice del merito che, come tale, non solo sfugge, ove esercitato, al controllo di legittimità, ma che, per la rivestita natura, neppure può essere vincolativamente imposto. :
5. All'annullamento parziale del capo 8 della rubrica consegue l'eliminazione della pena di quattro mesi di reclusione ed euro 67,00 di multa, inflitta al prevenuto per la continuazione nel reato, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., nonché la irrevocabilità della condanna del IS alla pena di un anno di reclusione ed euro 267,00 di multa : per il reato di cui al capo 6), con applicazione della pena accessoria di ཀ་ pari durata.
6. Consegue alle adottate pronunce: la condanna di AN IN a rifondere alla parte civile, Regione UG, le spese sostenute in questa fase del giudizio che si liquidano complessivamente (art. 12 d.m. 10 marzo 2014 n. 55) in ор 29 euro 3.510,00, per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a., computate le spese generali nella misura del 15%; la condanna di AN IS a rifondere alla parte civile, Regione UG, le spese sostenute dalla stessa per questa fase del giudizio, in misura che si apprezza, in ragione della natura del proposto ricorso, pari al 60% di quelle poste a carico del IN.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di AN IN, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende, nonché alla refusione delle spese di questa fase in favore della parte civile, Regione UG, liquidate complessivamente in euro 3.510,00, oltre i.v.a. e c.p.a., computate le spese generali nella misura del 15%. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AN IS, limitatamente al capo 8); elimina, per l'effetto, la pena di quattro mesi di reclusione ed euro 67,00 di multa, inflitta per la continuazione nel reato, e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per nuovo giudizio su tale capo. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara irrevocabile la condanna del IS alla pena di anni uno di reclusione ed euro 267,00 di multa, inflitta per il reato di cui al capo 6), con applicazione della pena accessoria di pari durata. Condanna altresì il IS alla rifusione delle spese nei confronti della parte civile, Regione UG, che liquida in misura del 60% di quelle poste a carico del IN. Così deciso, il 29/01/2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Hrances polito Laura Scalia [DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 MAG 2016 IL A M IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO DI E R P Piera Esposito FORTE W O H