Articolo 50 del Codice penale
Articolo 49Articolo 51
Versione
1 luglio 1931
Art. 50.

(Consenso dell'avente diritto)

Non e' punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che puo' validamente disporne.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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