Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/04/2012, n. 28997
CASS
Sentenza 19 aprile 2012

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La sottoposizione a controllo e la utilizzazione probatoria della corrispondenza epistolare non è soggetta alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, dovendosi invece seguire le forme del sequestro di corrispondenza di cui agli artt. 254 e 353 cod. proc. pen. e, nel caso di corrispondenza di detenuti, anche le particolari formalità stabilite dall'art. 18 ter ord. pen.

Il visto di controllo cui può essere sottoposta la corrispondenza dei detenuti ai sensi dell'art. 18 ter ord. pen. implica necessariamente che, previa apertura non occulta del plico, sul contenuto della corrispondenza stessa sia impresso un segno riconoscibile e idoneo ad attestare l'effettuato controllo da parte dell'autorità, in tal modo venendone resi edotti i soggetti che intrattengono la corrispondenza.

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    Enrico Andolfatto · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/04/2012, n. 28997
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28997
Data del deposito : 19 aprile 2012

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