Sentenza 13 gennaio 2010
Massime • 2
L'affermazione di responsabilità per il reato di porto illegale di arma comporta, in assenza di prova contraria, l'affermazione di responsabilità per il connesso reato di detenzione illegale della stessa arma, in quanto tale reato costituisce il normale antecedente logico del primo sicché è ravvisabile il concorso tra i due reati, in quanto si tratta di condotte diverse che integrano distinte ipotesi delittuose.
L'attenuante della riparazione del danno non è applicabile quando il completo risarcimento sia l'effetto, in tutto o in parte, non della libera determinazione degli imputati, bensì dell'opera di terzi (nella specie, recupero della refurtiva da parte della polizia).
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- 1. Risarcimento del danno effettuato dal terzoTeam Sistema Diritto Penale · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 15 maggio 2025
Risarcimento del danno effettuato dal terzo Cass. pen., Sez. II, 15 maggio 2025, sentenza n. 18403 LA MASSIMA “La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la natura squisitamente soggettiva dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., soprattutto dal lato psicologico e volontaristico, ossia della condotta del colpevole dopo la commissione del reato, fa sì che essa non possa essere riconosciuta quando il risarcimento del danno sia avvenuto ad opera di un terzo. Si è, pertanto, esclusa la ravvisabilità della circostanza nelle ipotesi di: – recupero della refurtiva da parte della polizia; – risarcimento del danno sofferto dalla vittima del reato a cui avevano provveduto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2010, n. 3998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3998 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 13/01/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 105
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 18357/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di LE NC, n. 29.10.1973;
avverso la sentenza della Corte di appello dell'Aquila in data 16.5.2007;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere Dott. FUMU Giacomo;
Udito il pubblico ministero rappresentato dal sostituto procuratore generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. P. Bellisari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Di LE NC, dichiarato colpevole dei delitti di rapina, porto e detenzione di arma clandestina, denuncia:
1.1. - mancanza della motivazione e violazione degli artt. 444, 446 e 448 c.p.p.; rileva il ricorrente come la Corte di appello abbia omesso di pronunciarsi sulla deduzione difensiva concernente la mancata applicazione ex art. 448 c.p.p., da parte del Tribunale, della pena di cui era stata avanzata la richiesta, immotivatamente opposta dal p.m..
La doglianza è infondata.
Il giudice di secondo grado infatti, pur non richiamando espressamente il parametro quantitativo indicato dall'appellante - cioè quello contenuto nella sua pregressa istanza di applicazione della pena - ha tuttavia espressamente e motivatamente escluso l'eventualità di una possibile riduzione della sanzione, così esplicitamente rigettando la relativa richiesta basata, peraltro, sul presupposto teorico, manifestamente erroneo alla luce dell'insegnamento di Corte cost. n. 313/90, che la funzione rieducativa della pena rilevi esclusivamente nella fase della sua esecuzione e non anche in quella della sua concreta determinazione. 1.2. - vizio della motivazione e violazione dell'art. 62 c.p., n. 6 per non aver la Corte di appello considerato l'intervenuto risarcimento del danno idoneo al riconoscimento della circostanza attenuante contemplata dalla norma indicata come violata. La doglianza è infondata.
Risulta invero risarcito spontaneamente dall'imputato solo il danno non patrimoniale in favore della banca rapinata;
ciò è stato dai giudici di merito correttamente ritenuto insufficiente a fondare il riconoscimento dell'attenuante invocata, che deve escludersi quando la restituzione del bene sottratto - la quale, contrariamente all'assunto del ricorrente, è una delle forme risarcitorie prese in considerazione dalla norma - sia avvenuta come nella specie ad opera della polizia giudiziaria, sicché il risarcimento effettuato non può definirsi integrale (v. sez. 1^, 16.6.1980, Gangale, rv 145846, secondo cui l'attenuante non è configurabile allorché il risarcimento sia l'effetto in tutto o in parte non della libera determinazione volitiva dell'imputato, bensì dell'opera di terzi, come nel caso di recupero, anche parziale, del compendio delittuoso da parte della polizia giudiziaria senza alcuna collaborazione volontaria del colpevole;
conf. mass. uff. n. 183718, 167000, 141352, 140390, 136627).
Nè può trascurarsi, ed in ciò si intenda parzialmente rettificata, in linea di diritto, la motivazione del secondo giudice, che la nozione di "intero" risarcimento del danno ricomprende il ristoro di tutte le persone offese dal reato, le quali nella specie sono state, oltre che l'ente, tutti i soggetti passivi della minaccia finalizzata all'impossessamento del denaro oggetto di rapina;
non emerge che ad alcuna di esse sia stata quanto meno avanzata congrua proposta ristoratoria.
1.3. - vizio della motivazione e violazione di legge per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto il concorso dei delitti di detenzione e porto di arma, mentre il primo avrebbe dovuto escludersi per la contestualità fra le due azioni.
La doglianza è infondata, atteso che la Corte di merito ha espressamente rilevato, nel confermare la sussistenza del concorso dei reati, che l'arma de qua è stata ricevuta dall'imputato in luogo diverso da quello in cui essa venne usata - con la conseguente separazione del momento della detenzione da quello del porto - senza che sia risultata positivamente quella perfetta coincidenza cronologica tra le due azioni che detto concorso avrebbe eliso;
ne' tale coincidenza è verificabile sulla base delle mere asserzioni dell'imputato, le quali anzi, così come riportate nel ricorso, indicano che, tra una rapina e l'altra, vi sia stata una sosta con "pernottamento" a Roma di almeno un giorno, nel quale indiscutibilmente la condotta "statica" si è distinta da quella "dinamica": ed è costante, in proposito, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo sez. 2^, 23.9.2003, Inglese, rv 226970) secondo cui qualora venga attribuito ad un imputato il reato di porto illegale di arma, la sua responsabilità in ordine al connesso reato di detenzione illegale della stessa è presunta, atteso che questo costituisce il normale antecedente logico del primo e può escludersi solo in caso di prova contraria per cui, nel difetto di questa, sussiste il relativo concorso trattandosi di condotte diverse che integrano distinte ipotesi delittuose. 1.4. - vizio della motivazione e violazione di legge per essersi il giudizio di primo grado celebrato nella sua contumacia, illegittimamente dichiarata nonostante il documentato impedimento a comparire determinato dalle avverse condizioni atmosferiche. La doglianza attiene ad apprezzamenti di merito circa l'assolutezza dell'impedimento, come tali insindacabili in questa sede non essendo compito del giudice di legittimità valutare se fosse opportuno o meno per l'imputato, da considerarsi informato delle avverse condizioni climatiche e del pessimo stato della viabilità dalle notizie riportate nel quotidiano prodotto in giudizio nel medesimo giorno per giustificare la sua assenza in udienza, correre il rischio di porsi in viaggio con l'automobile lungo le stesse strade ivi descritte come ricoperte di ghiaccio ovvero ricorrere a mezzi di trasporto alternativi.
2. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010