Sentenza 6 maggio 2016
Massime • 1
Nel giudizio di appello, instaurato a seguito di impugnazione del solo imputato, viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice che, riqualificato in termini di minore gravità il fatto sul quale è commisurata la pena base - a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche -, pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta in primo grado, applica per i reati satellite - già unificati per continuazione - un aumento di pena maggiore rispetto a quello praticato dal giudice della sentenza riformata, in quanto la struttura del reato continuato non cambia nonostante la mutata qualificazione della violazione più grave.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2016, n. 34387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34387 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2016 |
Testo completo
AK 34387 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 06/05/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N. Dott. DOMENICO GALLO 1230 - - Consigliere - Dott. GIACOMO FUMU REGISTRO GENERALE N. 50393/2015- Consigliere - Dott. LUCIANO IMPERIALI - Consigliere - Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO - Rel. Consigliere - Dott. SERGIO BELTRANI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAVARESE CIRO N. IL 03/10/1991 avverso la sentenza n. 10939/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 27/05/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/05/2016 la relazione fatta dal Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.Gabriele retrotte Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI che ha concluso per l'annullaments can rinvio helle sentente infuguete;
мойто l'evu Мачто ВчимоMario (Shifensore hell' infutates) che in è enocieto alle richieste del 8.6.;si Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. f o RITENUTO IN FATTO che l'imputato CIRO SAVARESE, in atti generalizzato, ricorre contro la sentenza della Corte di appello di Napoli indicata in epigrafe (che ha confermato, quanto all'affermazione di responsabilità, la sentenza con la quale il GUP della stessa città aveva dichiarato l'imputato colpevole dei furti e delle rapine ascrittegli, riducendo la pena ritenuta di giustizia dal primo giudice), denunciando violazione dell'art. 597 c.p.p. (nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte di appello ha determinato gli aumenti per la continuazione in misura maggiore rispetto al primo giudice, giungendo ad una pena solo minimamente inferiore rispetto a quella irrogata dal primo giudice); -che, all'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza;
CONSIDERATO IN DIRITTO che il ricorso è fondato;
- che, come già chiarito da questa Corte (Sez. V, n. 41188 del 10.7.2014, rv. 261035), nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione del solo imputato, viola il divieto di reformatio in peius il giudice che, dopo aver riqualificato in termini di minore gravità il fatto sul quale è commisurata la pena base - come inequivocabilmente accaduto nel caso di specie, per effetto del riconoscimento all'imputato delle attenuanti generiche e pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore di quella inflitta in primo grado, applica per i reati satellite - già unificati per continuazione un aumento di pena maggiore rispetto a quello W praticato dal giudice della sentenza riformata, in quanto la posizione di questi ultimi non è mutata;
che il principio, diversamente da quanto talora ritenuto, e da quanto segnalato anche dal - CED di questa Corte, non si pone in contrasto con le decisioni (Sez. un., n. 16208 del 27.3.2014, rv. 258653; Sez. VI, n. 15890 del 3.12.2013, dep. 2014, rv. 261528) che hanno ritenuto non violato il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 c.p.p. dal giudice dell'impugnazione che quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), e quindi soltanto in tale caso, nella specie non ricorrente - applica per il reato ' ritenuto più grave o per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso, rispettivamente, una pena od un aumento maggiore rispetto a quelli ritenuti dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore;
-che la sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per il relativo giudizio, che andrà celebrato conformandosi al principio di diritto in precedenza enunciato;
- che, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., va dichiarata l'irrevocabilità della sentenza impugnata quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato (peraltro non costituente oggetto di ricorso);
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, udienza pubblica 6 maggio 2016 Il consiliere estensore Il Presidente Domenico GalloDomenicYello Sergio Beltrani DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL - 4 AGO. 2016 CANCELLIERE Claudia Pianelli 480 I O N E