Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/11/2003, n. 919
CASS
Sentenza 26 novembre 2003

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Sono legittime le intercettazioni ambientali autorizzate, prima dell'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001 n. 63 (cd. giusto processo), nell'ambito di indagini per delitti di criminalità organizzata, sulla sola base di informazioni confidenziali acquisite da organi di polizia giudiziaria, atteso che la nuova disciplina - secondo cui le dichiarazioni degli informatori sono inutilizzabili quali indizi idonei a legittimare le operazioni di intercettazioni finché non si sia provveduto alla loro audizione (art. 267, comma 1-bis, cod. proc. pen.) - non può incidere, in mancanza di specifiche diverse indicazioni legislative, sulla loro utilizzazione, essendo la successione delle leggi processuali governata dal principio "tempus regit actum", che comporta la persistente validità ed efficacia degli atti compiuti nell'osservanza delle leggi all'epoca vigenti.

È illegittimo il provvedimento conclusivo del giudizio di impugnazione cautelare che sia genericamente motivato con un rinvio al provvedimento impugnato, giacché in tale procedimento la motivazione "per relationem" può svolgere una funzione integrativa, inserendosi in un contesto che disattende i motivi di gravame con un richiamo ad accertamenti e ad argomenti contenuti nel provvedimento impugnato, ma non può costituire una sostanziale vanificazione del mezzo di impugnazione attraverso un generale e generico rinvio a quel provvedimento. (Fattispecie relativa a giudizio di riesame di ordinanza di custodia cautelare, il provvedimento reso all'esito del quale si era limitato ad affermare in modo apodittico, a fronte di puntuali censure mosse dall'indagato, l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza e a giustificare la misura coercitiva con il semplice richiamo all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.).

In tema di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, il decreto del pubblico ministero che dispone, ricorrendone i presupposti a norma dell'art. 268, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, è legittimamente motivato "per relationem" al provvedimento autorizzativo del giudice, e il rinvio, pur non richiedendo, ai fini della congruità e sufficienza della motivazione, formule particolari, non può prescindere dalla considerazione che le condizioni richieste per il decreto del giudice non coincidono con quelle imposte per il provvedimento esecutivo del pubblico ministero, perché il primo non comporta necessariamente l'esistenza delle "eccezionali ragioni di urgenza" occorrenti per legittimare il secondo, sicché, in tanto può risultare utile il rinvio integrativo al primo provvedimento, in quanto dalla motivazione dello stesso emergano anche quelle specifiche, eccezionali, ragioni. (Nella specie si è ritenuta immune da vizi di motivazione l'espressione "visto il decreto del g.i.p." contenuta nel provvedimento del P.M., sul rilievo che nel primo il presupposto dell'eccezionalità delle ragioni di urgenza risultava da uno specifico passo nel quale si descriveva la "situazione in atto di svolgimento dell'attività organizzativa dei reati fine dell'associazione", non contestata dal ricorrente).

È legittima la motivazione "per relationem" del decreto del giudice autorizzativo dell'intercettazione di comunicazioni e conversazioni anche quando la richiesta del P.M. alla quale esso rinvia sia allegata soltanto parzialmente o in veste difforme da quella prescritta per la sua validità (nella specie, in copia priva della sottoscrizione), giacché la sua fisica allegazione ne determina l'integrazione materiale nel provvedimento autorizzativo, con la conseguenza che gli argomenti dell'atto richiamato e allegato diventano rilevanti indipendentemente dalla loro provenienza (la quale in ogni caso, una volta attestata dal giudice, non può essere messa in discussione).

In tema di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, ai fini della legittimità del decreto del pubblico ministero che dispone, a norma dell'art. 268, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, la motivazione relativa alla insufficienza o alla inidoneità degli impianti della procura della Repubblica non può limitarsi a dare atto dell'esistenza di tale situazione, ma deve anche specificare la ragione della insufficienza o della inidoneità, sia pure mediante una indicazione sintetica, purché questa non si traduca nella mera riproduzione del testo di legge, ma dia conto del fatto storico, ricadente nell'ambito dei poteri di cognizione del P.M., che ha dato causa ad essa. (Nel caso di specie si è ritenuto correttamente motivato il decreto del p.m. con l'espressione "attesa l'indisponibilità di linee presso la procura", che, non ripetendo la formula legislativa, consente di identificare il fatto che ha determinato l'insufficienza degli impianti e offre quindi al giudice e alle parti uno strumento di controllo della correttezza dell'operato del P.M.).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/11/2003, n. 919
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 919
Data del deposito : 26 novembre 2003

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