Sentenza 18 novembre 2010
Massime • 1
In tema di intercettazioni telefoniche, le modalità e la durata delle operazioni, previamente autorizzate, sono rimesse al P.M., salva la possibilità di proroga del termine da parte del giudice, che solo in tale specifica ipotesi indica l'ulteriore periodo di protrazione dell'attività di ricerca della prova. Ne consegue che il termine di durata delle intercettazioni può legittimamente essere sospeso, per ragioni contingenti, funzionali alle indagini e concretamente apprezzabili, per poi riprendere la sua decorrenza dal momento in cui, venuta meno la causa di sospensione, venga riattivata la captazione delle conversazioni, senza la necessità di una nuova autorizzazione, ove permangano i presupposti previsti dalla legge.
Commentari • 3
- 1. Art. 267 - Presupposti e forme del provvedimentohttps://www.filodiritto.com/
- 2. La riforma della disciplina della proroga delle intercettazioni in G.U.Accesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 aprile 2025
- 3. L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nella giurisprudenza della Corte di cassazioneAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2010, n. 11682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11682 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 18/11/2010
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 1972
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 18992/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA;
nei confronti di:
1) UD ON N. IL 06/02/1968 C/ e sul ricorso proposto anche da quest'ultimo;
avverso la sentenza n. 2059/2009 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 17/12/2009;
visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del P.G., con annullamento della sentenza sulla pena accessoria, da disporre d'ufficio; rigetto del ricorso del DD;
Uditi i difensori Avv. Veneto A. e Avv. Iaria G., che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso dal loro assistito.
FATTO E DIRITTO
1- Il Gup del Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza 22/5/2009, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava DD NO, sottufficiale in servizio presso il locale Nucleo di Polizia Tributaria, colpevole di due distinti episodi di concussione, ritenuti in continuazione tra loro, e lo condannava alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quella legale per una durata pari alla pena principale.
Più specificamente all'imputato si addebita di avere, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, in concorso col collega ON IC (giudicato separatamente) in servizio presso lo stesso ufficio, indotto, nel maggio 2008, IU IC - dapprima - alla indebita dazione della somma di Euro 10.000,00 e - poi - all'indebita promessa della somma di Euro 20.000,00 o 30.000,00, prospettando che, in caso di rifiuto, la verifica fiscale presso il Centro riabilitativo "Domus Aurea", gestito dal predetto e dalla di lui moglie, avrebbe comportato conseguenze molto pregiudizievoli.
2- A seguito di gravame dell'imputato, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, con sentenza 17/12/2009, riformando in parte la decisione di primo grado, concedeva al DD le circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena principale ad anni quattro di reclusione e quella accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici ad anni cinque.
Il Giudice distrettuale riteneva che la prova a carico dell'imputato era integrata essenzialmente dalle dichiarazioni della persona offesa IU IC, il cui racconto, per spontaneità, precisione, coerenza ed assenza di motivazioni ritorsive, era assistito da un elevato grado di attendibilità ed aveva - tra l'altro - trovato riscontro in altre emergenze processuali.
La vicenda, sulla base di quanto riferito dal denunziante, veniva così ricostruita: i due finanzieri, in occasione della verifica fiscale eseguita presso la citata struttura socio-sanitaria, dopo avere contestato una violazione della normativa antiriciclaggio, avevano velatamente manifestato la loro disponibilità a valutare benevolmente la posizione dell'imputato e avanzato l'implicita richiesta, puntualmente soddisfatta, di un invito a pranzo, alla quale avevano fatto seguito pretese ben più consistenti;
nelle successive visite, infatti, i due militari erano stati molto più espliciti e, lasciando intendere che avrebbero potuto effettuare accertamenti più approfonditi, con intuibili conseguenze onerose per l'imprenditore, avevano chiesto e ottenuto la somma di Euro 10.000,00, nonché la promessa di una percentuale (pari a 20-30 mila Euro) sul corrispettivo che il IC avrebbe ricavato dalla vendita di un immobile, della quale si sarebbe occupato direttamente il ON, avvalendosi della collaborazione dell'agente immobiliare, suo amico, Daniele BA;
pur se le indebite richieste erano state formalmente avanzate dal ON, il DD, presente in più occasioni, le aveva implicitamente condivise e avallate, tanto che, in una circostanza. aveva tranquillizzato il IC, dicendogli che "avrebbero pensato a tutto loro" e, in coincidenza di altro incontro, aveva avvertito la necessità di esternare la sua preoccupazione per l'atteggiamento di diffidenza assunto, in relazione alle modalità della verifica fiscale in corso, dalla moglie dell'imputato, temendo che la medesima potesse sporgere denunzia;
il DD, quindi, non era stato "silente spettatore" delle iniziative del collega ON, ma lo aveva affiancato, ne aveva condiviso le scelte, aveva contribuito, con la sua presenza, a rafforzarne il proposito criminoso e a determinare un clima di maggiore intimidazione della vittima, e ciò era reso ancora più evidente dal rilievo che i due finanzieri avevano agito tenendo accortamente in disparte l'altro componente (Santangelo) del gruppo incaricato di eseguire la verifica fiscale, circostanza questa che dimostrava la diversa posizione di quest'ultimo rispetto a quella che accomunava i primi due.
Il Giudice distrettuale evidenziava, inoltre, che il racconto del IC aveva trovato puntuale riscontro in altri elementi di prova: a) la testimonianza dell'agente immobiliare BA, che aveva riferito in ordine all'interessamento non solo del ON ma anche del DD per la vendita dell'immobile sul cui corrispettivo gli stessi avevano preteso la promessa di una percentuale, circostanza questa che, di per sè, denunciava il rapporto di stretta collaborazione e di perfetta sincronia operativa tra i due finanzieri;
b) contenuto dell'intercettazione ambientale 17/9/2008, regolarmente autorizzata, tra il IC e il ON, che avevano fatto cenno ai diecimila Euro già versati dal primo al secondo, allo stato delle trattative per la vendita dell'immobile, all'affidabilità del DD;
c) esiti dell'intercettazione telefonica 11/11/2008, nel corso della quale l'avv. DE RI (cognata del ON) era stata invitata dalla sorella a controllare se nel cartone di vini recapitato presso il suo studio legale fosse contenuto materiale compromettente (trattasi di telefonata che, in quanto effettuata subito dopo l'arresto dei due finanzieri, assume un particolare valore indiziario, considerato che, in precedenza, la somma di Euro 10.000,00, occultata in un cartone di vini, era stata recapitata proprio presso lo studio del detto legale).
3- Hanno proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato e il Procuratore Generale presso la Corte territoriale. Il primo ha dedotto: 1) violazione della legge processuale, con riferimento agli art. 267 e 271 c.p.p., e vizio di motivazione sulla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni disposte, in via d'urgenza, dal P.M. in data 26/7/2008 con convalida del Gip in pari data, interrotte il 4/8/2008 e riprese, senza altra apposita autorizzazione, il 17 settembre successivo, nonché delle intercettazioni espletate dopo la scadenza del termine (1/10/2008) senza l'adozione di un preventivo e tempestivo provvedimento di proroga;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della principale fonte di prova, il teste IC, che invece era incorso in varie contraddizioni;
3) violazione della legge penale, con riferimento agli artt. 110 e 317 c.p., e vizio di motivazione circa il ravvisato concorso del DD
nella concussione, materialmente posta in essere dal solo ON a fronte di un atteggiamento - al limite - di mera connivenza del DD;
4) violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.. Il difensore dell'imputato ha depositato in data 2/11/2010 motivi aggiunti, con i quali ha ribadito le proprie doglianze circa la ritenuta utilizzabilità degli esiti della intercettazione ambientale 17/9/2008 e ha dedotto un sostanziale travisamento della prova, con riferimento alla valutazione della testimonianza resa dalla persona offesa.
Il Procuratore Generale presso la Corte territoriale ha lamentato l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 3 c.p., comma 7bis e art. 33 c.p.m.p., sotto i profili che la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, tenuto conto della misura della pena principale, doveva essere perpetua e che doveva essere applicata anche la pena militare accessoria della degradazione.
4- Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato non è fondato e deve essere rigettato.
4a- Non ha pregio la doglianza sulla ritenuta utilizzabilità degli esiti della intercettazione ambientale del 17/9/2008. A parte il rilievo che il giudizio di colpevolezza dell'imputato è fondato - secondo la sentenza impugnata - essenzialmente sulla precisa e coerente testimonianza della persona offesa e il contenuto della citata conversazione captata riveste, nell'economia del percorso argomentativo seguito, una valenza accessoria e, per così dire, aggiuntiva (cfr. pg. 9 sent.).
Rileva la Corte che, in ogni caso, corretto deve ritenersi il riferimento fatto all'esito.
Sicuramente utilizzabile, del mezzo di ricerca della prova, quale elemento di riscontro della credibilità della citata fonte dichiarativa.
Ed invero, non può condividersi l'assunto del ricorrente, secondo il quale le intercettazioni, regolarmente autorizzate con decreto del 26/7/2008, sarebbero state concluse il successivo 4 agosto, con la conseguenza che l'attività captativa posta in essere il 17/9/2008 sarebbe stata espletata in assenza di un nuovo provvedimento autorizzativo, che certificasse la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 267 c.p.p., comma 1. In punto di fatto, deve precisarsi che le intercettazioni furono regolarmente autorizzate con decreto del 26/7/2008; le relative operazioni iniziarono il giorno 28 successivo, ma furono interrotte in data 4 agosto, perché, dovendo i due militari sottoposti a controllo allontanarsi dal servizio per usufruire del periodo feriale, non avrebbero potuto fornire elementi utili alle indagini (cfr. comunicazione della Guardia di Finanza di Locri); al rientro dalle ferie dei due militari, ed esattamente a partire dall'11/9/2008, le operazioni di intercettazione furono riattivate. Ciò posto, deve considerarsi che, a norma dell'art. 267 c.p.p., comma 3, le modalità e il termine di durata delle intercettazioni,
previamente autorizzate, sono rimessi al P.M., salva la possibilità di proroga del termine da autorizzarsi dal giudice, con la previsione, in questa sola specifica ipotesi, che il relativo decreto di proroga contenga anche l'indicazione dell'ulteriore periodo di protrazione dell'attività di ricerca della prova attraverso l'intercettazione. Il termine deve farsi logicamente decorrere non dalla data del provvedimento esecutivo, ma da quella dell'effettivo inizio delle operazioni e nulla osta che detto termine, per ragioni contingenti, funzionali alle indagini e concretamente apprezzabili, sia temporaneamente sospeso in coincidenza con la necessità o l'opportunità di interrompere le operazioni, per poi riprendere la sua decorrenza nel momento in cui viene riattivata la captazione delle conversazioni. In sostanza, deve ritenersi legittima la sospensione del termine di durata delle intercettazioni, nell'ipotesi in cui, come è accaduto nel caso in esame, sia funzionale alla efficienza delle indagini;
legittima deve ritenersi, una volta venuta meno la causa di sospensione, la ripresa di decorrenza del termine, senza la necessità di una nuova autorizzazione, ove permangano i presupposti dei gravi indizi di reato e della indispensabilità del mezzo di ricerca della prova ai fini della prosecuzione delle indagini. Nel caso in esame, considerato che l'attività criminosa era, all'epoca delle indagini, ancora in atto, lo stesso ricorrente non evidenzia elementi che denuncino una qualche soluzione di continuità nella perdurante sussistenza dei presupposti legittimanti, ex art. 267 c.p.p., comma 1, la ripresa dell'attività captativa, già regolarmente autorizzata. Generica è la ulteriore doglianza circa l'asserita richiesta tardiva di proroga, in data 1/10/2008, delle intercettazioni. Non offre, infatti, il ricorrente alcuna specifica indicazione sul contenuto delle intercettazioni che la Corte di merito avrebbe illegittimamente utilizzato, in assenza di tempestivo provvedimento di proroga.
4b- Anche il secondo e il terzo motivo, con i quali si contesta il formulato giudizio di responsabilità dell'imputato, sono privi di seria consistenza e non pongono in crisi l'apparato argomentativo su cui riposa la sentenza di merito.
Questa, invero, facendo buon governo della legge penale, con riferimento sia all'osservanza delle regole di valutazione della prova che all'individuazione, nella condotta ascritta all'imputato, degli elementi costitutivi del reato di concussione, da conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene. Nella testimonianza della persona offesa è individuata, come innanzi precisato, la principale fonte di prova, che, all'esito di un analitico, approfondito e logico apprezzamento dei relativi contenuti, mai travisati (cfr. pgg 10 e ss. della sentenza), viene ritenuta altamente attendibile e - tra l'altro - riscontrata, su punti particolarmente qualificanti, da altri elementi di prova di natura dichiarativa (testimonianza BA) o documentale (esiti delle intercettazioni). Alla esaustiva valutazione in fatto operata dalla Corte di merito, senza incorrere nei vizi della contraddittorietà o della manifesta illogicità, non può sovrapporsi, in questa sede, una diversa lettura delle acquisizioni istruttorie, nella prospettiva di accreditare dubbi circa la valenza probatoria, per affidabilità e per rilevanza, delle medesime e di privilegiare, conseguentemente, una soluzione favorevole all'imputato.
Il comportamento dei due militari della Guardia di Finanza, per come ricostruito, integra certamente il reato di concussione. I predetti, infatti, incaricati di verificare eventuali violazioni della normativa antiriciclaggio presso il Centro riabilitativo "Domus Aurea" gestito dal IC, dopo avere riscontrato alcune infrazioni, avevano lasciato intendere all'imprenditore, in maniera graduale ma sempre più incalzante e implicitamente allusiva, che avrebbero potuto dare corso ad un controllo fiscale ben più approfondito e capillare, per evitare il quale sarebbe stata necessaria un'adeguata ricompensa;
era stata, quindi, avanzata l'esplicita richiesta di denaro (Euro 10.000,00), puntualmente soddisfatta dal IC;
v'era stata, a seguito di ulteriore richiesta, anche la promessa da parte del IC di una consistente percentuale sul prezzo di vendita di un suo immobile, per la cui collocazione sul mercato si era impegnato direttamente il finanziere ON.
Sono ravvisabili in tale condotta tutti gli elementi strutturali del reato di cui all'art. 317 c.p.: a) abuso, quanto meno, della qualità da parte dei due pubblici ufficiali;
b) induzione del soggetto passivo alla dazione e alla promessa di utilità; c) metus publicae potestatis risoltosi nella soggezione della vittima alla posizione di preminenza dei pubblici ufficiali, i quali, facendo leva sull'abuso della propria qualità, avevano ingenerato nel soggetto privato, evidentemente suggestionato, la convinzione di dovere sottostare alle richieste avanzategli, per evitare il pericolo di dovere subire un pregiudizio eventualmente maggiore;
d) dazione e promessa indebite di denaro.
Correttamente la sentenza impugnata ravvisa il concorso nel reato del DD, benché costui avesse svolto, nella dinamica della vicenda in esame, un ruolo apparentemente più defilato rispetto a quello del ON, che invece si era esposto in prima persona, ponendo materialmente in essere la condotta incriminata.
Il DD, con la sua presenza, aveva affiancato, sostenuto e condiviso le iniziative del collega, che erano state preventivamente concordate tra i due, come indirettamente ma chiaramente si desume dal tenore di alcuni colloqui intrattenuti col IC, dal contenuto dell'intercettazione ambientale 17/9/2008 tra costui e il ON, dalla testimonianza del BA.
Non deve, peraltro, sottacersi che la condotta del DD, essendosi - quanto meno -concretizzata nella mancata opposizione all'azione delittuosa del suo collega, col quale lo stesso DD, per ragioni istituzionali, operava congiuntamente, non può che essere apprezzata sotto il profilo concausale della produzione dell'evento, gravando sull'imputato, in quanto ufficiale di polizia giudiziaria, l'obbligo giuridico, ex art. 40 cpv. c.p., di impedire l'evento. Infondata si rivela, pertanto, la tesi del ricorrente finalizzata ad accreditare l'ipotesi della mera connivenza non punibile, considerato che l'avere egli agevolato, con la propria presenza, il proposito criminoso del suo collega, l'averne condiviso le scelte e il non essere comunque intervenuto, avendone il dovere giuridico, per impedirle sono tutti indici inequivoci del concorso nel reato;
tale concreta situazione, in conclusione, è ben diversa, sotto il profilo ontologico e giuridico, dall'adesione interna ad una altrui realizzazione criminosa, posizione quest'ultima che nessun contributo arreca alla commissione del delitto.
4c- La doglianza in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art.114 c.p. non sembra essere stata specificamente dedotta con i motivi di appello e non potrebbe, pertanto, essere presa in considerazione per la prima volta in questa sede.
In ogni caso, considerato che la nozione di "minima partecipazione" deve essere interpretata in senso strettamente "oggettivo", come "minima efficienza causale" fondata su parametri valutativi "assoluti" e non "comparativi", deve escludersi, avuto riguardo anche alla tipologia del reato concretamente commesso, che il grado di efficienza causale della condotta tenuta dall'imputato, sia pure meno appariscente rispetto a quella dell'altro concorrente, abbia avuto un'importanza oggettivamente minima nella produzione dell'evento. Le circostanze di fatto innanzi evidenziate denunciano esattamente il contrario,
4d- Al rigetto del ricorso del DD consegue, di diritto, la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali. 5- È fondato il ricorso del Procuratore Generale.
Ha errato la Corte territoriale nell'applicare all'imputato la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Ed invero, a norma dell'art. 3 c.p., comma 7bis, la condanna per il delitto di concussione alla pena della reclusione non inferiore a tre anni importa l'interdizione perpetua di pubblici uffici. Nel caso in esame, la misura della pena principale inflitta al DD, pur tenuto conto delle accordate attenuanti generiche ed escluso l'aumento per la continuazione, è superiore ai tre anni di reclusione, il che importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Alla condanna deve conseguire anche, a norma dell'art. 33 c.p.m.p., comma 1, n. 1, la pena militare accessoria della degradazione, che il Giudice a quo ha omesso di applicare.
Su tali punti, la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e, a norma dell'art. 620 c.p.p., lett. 1), deve disporsi l'applicazione delle dette pene accessorie nei termini precisati.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di applicare l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la degradazione, pene accessorie che applica entrambe. Rigetta il ricorso di NO DD, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011