Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2010, n. 11682
CASS
Sentenza 18 novembre 2010

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In tema di intercettazioni telefoniche, le modalità e la durata delle operazioni, previamente autorizzate, sono rimesse al P.M., salva la possibilità di proroga del termine da parte del giudice, che solo in tale specifica ipotesi indica l'ulteriore periodo di protrazione dell'attività di ricerca della prova. Ne consegue che il termine di durata delle intercettazioni può legittimamente essere sospeso, per ragioni contingenti, funzionali alle indagini e concretamente apprezzabili, per poi riprendere la sua decorrenza dal momento in cui, venuta meno la causa di sospensione, venga riattivata la captazione delle conversazioni, senza la necessità di una nuova autorizzazione, ove permangano i presupposti previsti dalla legge.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2010, n. 11682
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11682
Data del deposito : 18 novembre 2010

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