Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2016, n. 48568
CASS
Sentenza 25 febbraio 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di associazione per delinquere, l'esistenza della consorteria criminosa non è esclusa per il fatto che la stessa sia imperniata per lo più intorno a componenti della stessa famiglia, atteso che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono quest'ultimo ancora più pericoloso. (Fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, nella quale la S.C. ha escluso che il rapporto di fratellanza fra i componenti del sodalizio rilevasse per l'esclusione del vincolo associativo ovvero per la sussistenza della attenuante ex art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990).

Commentari2

  • 1L'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di stupefacenti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 9 dicembre 2025

  • 2Concorso in detenzione e spaccio o associazione per traffico di stupefacenti: differenze
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 marzo 2024

    1. La questione: detenzione e spaccio o associazione per traffico di stupefacenti Il Tribunale del riesame di Catanzaro respingeva una richiesta di riesame presentata nei confronti di un'ordinanza genetica emessa dal Gip con la quale era stata applicata all'indagato la custodia cautelare in carcere in relazione all'addebito provvisorio di cui all'art. 74, commi 1, 2, 3, del d.P.R. n. 309 del 1990 [capo 93] e a diversi reati fine. Ciò posto, avverso questo provvedimento la difesa proponeva ricorso per Cassazione deducendo, tra i motivi ivi addotti, uno attinente alla ritenuta insufficienza della piattaforma indiziaria in merito all'addebito associativo. Per approfondire tutti i temi …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2016, n. 48568
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48568
Data del deposito : 25 febbraio 2016

Testo completo