Sentenza 25 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di associazione per delinquere, l'esistenza della consorteria criminosa non è esclusa per il fatto che la stessa sia imperniata per lo più intorno a componenti della stessa famiglia, atteso che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono quest'ultimo ancora più pericoloso. (Fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, nella quale la S.C. ha escluso che il rapporto di fratellanza fra i componenti del sodalizio rilevasse per l'esclusione del vincolo associativo ovvero per la sussistenza della attenuante ex art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990).
Commentari • 2
- 1. L'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 9 dicembre 2025
- 2. Concorso in detenzione e spaccio o associazione per traffico di stupefacenti: differenzeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 marzo 2024
1. La questione: detenzione e spaccio o associazione per traffico di stupefacenti Il Tribunale del riesame di Catanzaro respingeva una richiesta di riesame presentata nei confronti di un'ordinanza genetica emessa dal Gip con la quale era stata applicata all'indagato la custodia cautelare in carcere in relazione all'addebito provvisorio di cui all'art. 74, commi 1, 2, 3, del d.P.R. n. 309 del 1990 [capo 93] e a diversi reati fine. Ciò posto, avverso questo provvedimento la difesa proponeva ricorso per Cassazione deducendo, tra i motivi ivi addotti, uno attinente alla ritenuta insufficienza della piattaforma indiziaria in merito all'addebito associativo. Per approfondire tutti i temi …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2016, n. 48568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48568 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2016 |
Testo completo
48 5 6 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO сп LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE А TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 25/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente N. 597/2016 RENATO GRILLODott. Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANGELO MATTEO SOCCI - - Consigliere -N. 46798/2014 Dott. ALDO ACETO ANDREA GENTILI - Consigliere - Dott. ANTONELLA DI STASI - Consigliere - Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI AR N. IL 25/07/1974 avverso la sentenza n. 4159/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 07/05/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.Siuseppe Corasanity che ha concluso per : < Rigetto del ricossos' Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Amedeo Rizza: ccAccoglimento27. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano con decisione del 7 maggio 2014 ha confermato interamente la sentenza del Tribunale di Milano del 2 marzo 2010, che aveva condannato IN AR (insieme ad altri due imputati) alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione, per i reati unificati in sentenza con la continuazione: capo A, partecipazione in associazione finalizzata allo scopo di acquisto, importazione, trasporto e vendita di varie sostanze stupefacenti -art. 81 cod. pen., e art. 74, comma 2, T. U. stup.; capo B, illecito acquisto e vendita di sostanze stupefacenti di tipo hashish continuato, in concorso art. 81 e 110 cod. pen. e art. 73, T.U. stup.-; in Milano da settembre a novembre 2005; continuazione ritenuta in sentenza tra i due capi.
2. Ricorre in cassazione l'imputato IN AR, tramite il suo difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione ed erronea applicazione degli art. 178, 179, 601 e 578 del cod. proc. pen. L'imputato è stato condannato in concorso con altre persone per il delitto di cui all'art. 74 del T. U. stup. Ai sensi dell'art. 601 del cod. proc. pen. il Presidente ordina la citazione anche dell'imputato non appellante se ricorre taluno dei casi previsti dall'art. 587 del cod. proc. pen. Si dovevano citare, quindi, anche gli altri imputati;
l'omessa citazione rende la sentenza nulla. 2. 2. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 74 del T. U. stup. relativamente alla ritenuta sussistenza del reato associativo. L'associazione, come pure rilevato dal Giudice di primo grado, era composta da tre fratelli, e avrebbe operato per un periodo di tempo limitatissimo, massimo tre mesi. La sentenza d'appello non fornisce adeguata motivazione alle critiche sollevate con l'impugnazione, limitandosi a ritenere che per gli imputati non appellanti c'era la definitività dell'accertamento sul punto. Invece l'impugnazione del ricorrente giovava anche agli altri imputati, ex art. 587 cod. proc. pen. Sul punto quindi la motivazione è illogica in violazione di legge. 2. 3. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 74 T. U. stup. e degli art. 125 e 192 del cod. proc. pen. con riferimento all'omessa concessione dell'attenuante del comma 6 dell'art. 74, citato. Per il brevissimo lasso di tempo, solo tre mesi, e per il tipo di stupefacente, hashish, ricorre l'ipotesi attenuata del comma 6 dell'art. 74 del T. U. stup.; sul punto è omessa ogni motivazione nella sentenza di appello. 2. 4. Violazione ed erronea applicazione degli art. 81, 133 cod. pen. e 73 T.U. stup. L'aumento di pena per l'art. 81 cod. pen. per il capo B, è sproporzionato rispetto ai fatti contestati, anche relativamente alle modifiche legislative per le droghe leggere;
inoltre la condotta è durata un breve lasso temporale, e l'imputato risulta incensurato Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. La sentenza deve annullarsi con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo al reato di cui al capo B dell'imputazione. La sentenza non tiene conto dell'intervento della Corte costituzionale n. 32 del 2014, in Gazzetta ufficiale del 5 marzo 2014, n. 011. Per i delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la pena o l'aumento di pena, in relazione alle così dette "droghe leggere" deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la incostituzionalità degli artt.
4-bis e 4-vicies ter della legge 21 febbraio 2006, n. che ha convertito il d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 - e ha determinato, in 49- merito, la reviviscenza della più favorevole disciplina anteriormente vigente. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 263717). Nella nostra ipotesi si discute di droghe leggere (vedi imputazione). Quando i giudici del merito hanno determinato, nel caso di specie, il trattamento sanzionatorio, essi hanno giudicato utilizzando i parametri normativi previsti dalla legge al momento del commesso reato ma diversi rispetto a quelli 2 stabiliti dalle leggi successive, e dall'intervento della Corte costituzionale già in essere al momento delle decisioni;
la sentenza del tribunale poi confermata dalla corte di appello è del 2 marzo 2010. La previsione sanzionatoria, reintrodotta per effetto della sentenza della Corte costituzionale, stabilisce per le sostanze stupefacenti, di cui alle tabelle II e IV dell'art. 14 la pena della reclusione da due a sei anni oltre la multa da 5.146,00 a 77.468,00 € a differenza del regime dichiarato incostituzionale che prevedeva la pena da sei a venti anni di reclusione e da 26.000,00 a 260.000,00 € di multa. Il trattamento sanzionatorio pertanto va rivisto applicando la norma più favorevole, come risultante dall'intervento della Corte costituzionale citata. La sentenza deve pertanto annullarsi limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della corte di Appello di Milano. Questo motivo assorbe quello del ritenuto eccessivo aumento di pena ex art. 81 cod. pen.
4. Il ricorso risulta infondato nel resto. L'omessa citazione degli altri imputati non appellanti non è causa di nullità della decisione, il vizio infatti può, eventualmente, correggersi in sede esecutiva nei casi previsti dall'art. 587 cod. proc. pen. -. Qualora il giudice di appello, pur sussistendone i presupposti, non abbia citato i coimputati non impugnanti e non abbia estensivamente applicato gli effetti favorevoli del gravame, è consentito il ricorso al giudice dell'esecuzione che, ovviando all'omissione e alla parziale invalidità della sentenza, può rivedere la condanna, eliminandola o ridimensionandola sulla scorta del citato effetto estensivo della più favorevole decisione assunta, attraverso un esame dei profili del fatto richiesti per la sussistenza di tale effetto. (Sez. 6, n. 16509 del 21/01/2010 - dep. 28/04/2010, Di Maggio e altri, Rv. 246654; Sez. 1, n. 1454 del 14/10/2013 - dep. 15/01/2014, Lipari, Rv. 258390). 4. 1. Sul reato associativo l'erronea motivazione della Corte di appello sul passaggio in giudicato del reato associativo per gli imputati non appellanti, non ha inciso sul risultato della decisione, in riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente. Nella valutazione delle due sentenze di merito (in doppia conforme) emerge una motivazione adeguata, non contraddittoria e non manifestamente illogica, ovvero quella condotta emersa con chiarezza " e da parte del nostro indiscussa (non vi è appello per il capo B indiscutibile - cefized Motto Socc tranne che per la pena) a essere stata qualificata come attuazione di un indeterminato e duraturo programma delittuoso: id est, un'associazione a delinquere". Si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, un patto che ha in sé la cosiddetta "affectio societatis", in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale. (Sez. 2, n. 43327 del 08/10/2013 - dep. 23/10/2013, Bashli e altri, Rv. 256969). Inoltre che l'associazione fosse tra fratelli non è rilevante, come puntualmente motivato dalla sentenza impugnata, per l'esclusione del vincolo associativo, e tantomeno per la sussistenza dell'attenuante invocata. In tema di associazione per delinquere, la costituzione del sodalizio criminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso sia imperniato per lo più intorno a componenti della stessa famiglia perché, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericoloso. (Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014 - dep. 25/11/2014, Iussi e altri, Rv. 261426; conforme Cassazione Sez. 1, n. 35992 del 14/06/2011 - dep. 04/10/2011, De Witt e altri, Rv. 250773)
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo al reato di cui al capo B) e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per la determinazione della pena: Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 25/02/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Аидев мой любое Renato Angelo SOCCLMatteo مو DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL Lud 4