Sentenza 4 novembre 2015
Massime • 1
Per la determinazione della competenza per territorio, nel caso in cui risulti la connessione tra delitto associativo e reati-fine, va applicato il criterio di cui all'art. 16 cod. pen., in base al quale la competenza per territorio appartiene al giudice competente per il reato più grave ovvero, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato. (In motivazione la S.C. ha affermato che detta connessione è configurabile solo nell'ipotesi in cui risulti che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dall'adesione ad esso, i singoli partecipi, nell'ambito del generico programma criminoso, avevano già individuato uno o più specifici fatti di reato, dagli stessi poi effettivamente commessi).
Commentari • 3
- 1. Art. 12 c.p.p. Casi di connessionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Art. 16 c.p.p. Competenza per territorio determinata dalla connessione.https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 3. Truffa: ottiene con raggiri il rilascio di Titoli di Efficienza Energetica, condannatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima Integra il delitto di truffa aggravata, in forma consumata e non tentata, la condotta di colui che, attraverso artifici e raggiri, ottenga il rilascio di Titoli di Efficienza Energetica (TEE) o certificati bianchi, che attestano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell'efficienza energetica e incorporano il diritto a ottenere un contributo pubblico, in quanto, per la natura di titoli dal valore economico definito nelle sessioni di scambio sul mercato e immediatamente negoziabili dal possessore, senza attenderne la monetizzazione, il reato si consuma al momento della loro emissione, che realizza il profitto ed …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2015, n. 45337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45337 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2015 |
Testo completo
45 337 / 1 5 CC, sentenza N. 2057 R. Gen. N. 31049/2015 Udienza del 04/11/2015 REPUBBLICA ITALIANA I N ΝΟΜΕ DEL POPOLO ITALIANO La Corte Suprema di Cassazione, seconda penale, composta da Presidente Dott. MARIO GENTILE Consigliere Dott. DOMENICO GALLO Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI Consigliere Dott. GEPPINO RAGO ha pronunciato la seguente SENTENZA su ricorso proposto da:
1. EC DJ nato il [...];
2. EC ER nato il [...];
3. RR JO nato il [...];
4. NG EV nato il [...]; avverso l'ordinanza del 02/07/2015 del Tribunale del Riesame di Milano;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Sante Spinaci che ha concluso per il rigetto;
FATTO e DIRITTO 1. Con ordinanza del 02/07/2015, il Tribunale del Riesame di Milano confermava l'ordinanza con la quale, in data 12/06/2015, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Busto Arsizio rinnovando l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pavia che si era dichiarato incompetente aveva applicato, fra gli altri, a EC ON, EC ON e NG KE e RR OK la misura della custodia cautela in carcere per i reati di associazione per delinquere oltre una serie di reati fine (furti aggravati e ricettazione). In particolare, la difesa aveva sollevato eccezione di incompetenza territoriale sostenendo che la medesima spettava al tribunale di Pavia. 1 Infatti, «nella specie, la difesa rilevava che per i reati associativi la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base dove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio e che, nel caso concreto, il cuore pulsante dell'associazione doveva individuarsi in Abbiategrasso, presso il bar Las Vegas sito in via Legnano 52, dove i consociati si riunivano per decidere le azioni da compiere, gli esercizi commerciali da colpire, le abitazioni presso cui portare a termine l'attività criminale della serata e da dove partivano per recarsi presso detti luoghi in esecuzione del programma criminoso rientrante nel vincolo associativo. Sosteneva pertanto che il reato associativo era l'unico in grado di incardinare il procedimento innanzi al giudice territorialmente competente e che trattare l'associazione a delinquere alla strega di qualsiasi altra tipologia di reato, smembrando l'indagine nel suo complesso e dando origine ad una serie di stralci per competenza individuata di volta in volta sulla base del reato più grave tra quelli ascritti al singolo consociato, significava svuotare di contenuto il dettato dell'articolo 416 c.p. nonché travisare in toto la ratio sottesa all'istituto». Il tribunale, però, respingeva la suddetta eccezione osservando che: secondo la stessa impostazione difensiva il reato associativo ed i singoli reati fine contestati ai ricorrenti appaiono unificati da un medesimo disegno criminoso o comunque connessi ai sensi dell'articolo 12 c.p.p. Ne consegue che, in applicazione dell'articolo 16 c.p.p., la competenza per territorio appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di parità gravità, al giudice competente per il primo reato: il giudice della cautela ha quindi correttamente ritenuto la competenza dell'autorità giudiziaria di Busto Arsizio, atteso che il più grave, nonché il primo, dei reati commessi dai quattro fermati risulta essere stato consumato il 3 aprile 2015 a Canegrate, territorio ricadente nella circoscrizione del tribunale di Busto Arsizio. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il legislatore non ha previsto speciali regole derogatorie della competenza territoriale con riferimento al delitto di cui all'articolo 416 c.p., con la conseguenza che l'ordinanza impugnata deve essere sul punto confermata [...]».
2. Contro la suddetta ordinanza, gli indagati, a mezzo del comune difensore, hanno proposto un unico ricorso per cassazione deducendo, come unico motivo, l'incompetenza del tribunale di Busto Arsizio, essendo competente quello di Pavia. La difesa, sostanzialmente, ha ribadito gli stessi argomenti spesi davanti al Tribunale del Riesame, sostenendo che il tribunale non si era adeguato a quella consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la quale in 2 tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio;
in particolare, considerato che l'associazione è una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura»: ex plurimis Cass. 23211/2014 Rv. 259653. 3. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate. In punto di fatto, il dato processuale che occorre considerare è quello indicato dal Tribunale e cioè che «secondo la stessa impostazione difensiva il reato associativo ed i singoli reati fine contestati ai ricorrenti appaiono unificati da un medesimo disegno criminoso o comunque connessi ai sensi dell'articolo 12 c.p.p.». Tale dato processuale occorre darlo per pacifico in quanto tale è stato ritenuto sia dai ricorrenti (che, infatti, in questa sede non lo hanno contestato) sia dallo stesso Tribunale. Fatta questa premessa, la conclusione alla quale il tribunale è pervenuto è corretta. Ha ragione il ricorrente quando sostiene che la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nel senso indicato da una delle tante massime supra citata (Cass. 23211/2014). Ma, la questione giuridica che pone il presente procedimento non è quella indicata dai ricorrenti, ma la seguente: se nell'ipotesi in cui fra il reato associativo ed i reati fine vi sia una connessione ex art. 12 cod. proc. pen. (nella specie ex art. 81 cod. pen.), si applichi o meno la regola di cui all'art. 16 cod. proc. pen. La risposta, come ha correttamente rilevato il Tribunale è affermativa. Infatti, occorre rilevare che, normalmente, la suddetta regola (che non è derogata, da alcuna norma in contrario per la fattispecie in esame) è stata ritenuta inapplicabile dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, perché la connessione tra il delitto associativo ed i reati cd. fine, non è stata ritenuta, in punto di fatto, provata in quanto la connessione può ritenersi sussistente soltanto nella eccezionale ipotesi in cui risulti che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dalla adesione ad esso, un determinato soggetto, nell'ambito del generico programma criminoso, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi. Sul punto, opportuno anche rammentare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l'ipotesi prevista dall'art. 12, comma primo, lett. b) cod. proc. 3 pen. si riferisce a più reati commessi da una sola persona con una sola azione od omissione ovvero con più azioni o omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sicché richiede, perché ricorra il vincolo della connessione, l'esistenza di atti deliberativi e volitivi unitari» (Cass. 3444/1997 riv 210085; Cass. 16620/2001 riv 218772), sicchè quando questi «agisce per la commissione di un reato in concorso con altre persone, ignare del programma individuale ed estranee ai reati precedenti o successivi attuativi dell'unico piano criminoso, non determina la estensione agli altri di una connessione derivata, dato che è ontologicamente inammissibile un effetto espansivo esterno della unità ideologica del reato continuato nei confronti dei concorrenti suddetti»: Cass. 3444/1997 Rv. 210085; Cass. 914/1999 Rv. 214782. Da queste regole, si è, quindi, dedotto che «in tema di reati commessi da più autori in concorso, non si verifica lo spostamento della competenza per connessione prevista dall'art. 12 lett. b) cod. proc. pen., qualora non ricorra l'identità di tutti i compartecipi, difettando, in caso contrario, l'unità del processo volitivo»: Cass. 23591/2008 Rv. 240205. Ma, come si è detto, tutta questa complessa problematica non è stata minimamente sollevata né dai ricorrenti né dal tribunale che, in punto di fatto, hanno dato per pacifico che fra il reato associativo e quelli fine, esistesse in - relazione a tutti i componenti dell'associazione - la connessione ex art 12 lett. b) cod. proc. pen. sotto il profilo della continuazione ex art. 81 cod. pen. Di conseguenza, deve applicarsi la regola di cui all'art. 16 cod. proc. pen. proprio perché non risulta derogata da alcuna norma contraria (sul punto, per un caso perfettamente identico a quello in esame, Cass. 46134/2009 riv 245503; Cass. 40345/2008 Rv. 241713; Cass. 17831/2008 riv 240309), e, siccome, è altrettanto pacifico che il reato più grave è quello di cui al capo sub j) commesso nel circondario del tribunale di Busto Arsizio, correttamente è stata ritenuta la competenza di questo Tribunale. In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi alla stregua del seguente principio di diritto: «In tema di determinazione della competenza per territorio, ove risulti la connessione, ex art. 12 lett. b) cod. proc. pen., tra il delitto associativo e i reati-fine ex art. 81 cod. pen. in quanto fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dalla adesione ad esso, tutti i compartecipi, nell'ambito del generico programma criminoso, individuarono già uno o più specifici fatti di reato, dagli stessi poi effettivamente commessi, si applica il criterio di cui all'art. 16 cod. proc. pen. in base al quale la competenza per territorio appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato». 4 Alla reiezione del ricorso, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e CONDANNA i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art 94/1 ter disp. att. cod. proc. pen. Roma 04/11/2015 IL PRESIDENTE (Dott. Mario Gentile) IL CONSIGLIERE EST. Mario Gumbill (Dott. G. Rag DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 13 NOV 2015 IL A DICASS CANCELLIERE M E R P Claudia Pianelli N A E O Z I 5