Cass. pen., sez. II, sentenza 16/09/2014, n. 49007
CASS
Sentenza 16 settembre 2014

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Massime5

In tema di motivazione, in sede di impugnazione il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza. (Fattispecie relativa all'omessa motivazione dei giudici di appello sulla censura in ordine al mancato rinvio di una udienza celebrata in primo grado per genericità, riconosciuta dallo stesso ricorrente, della documentazione sanitaria prodotta).

In tema di determinazione della pena nel reato continuato, deve ritenersi congruamente motivata la sentenza che faccia riferimento alle modalità dei fatti ed ai precedenti penali specifici degli imputati; non sussiste, invece, l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena a titolo di continuazione, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base.

Poiché ai fini della determinazione della pena per il reato continuato deve aversi riguardo alla violazione più grave considerata in astratto e non in concreto, nel caso di concorso fra delitto e contravvenzione la "violazione più grave" si individua nel delitto, in relazione al quale il giudizio di maggior gravità discende direttamente dalle scelte del legislatore. (In motivazione la Corte ha altresì precisato che la disposizione di cui all'art. 187 delle norme di attuazione del codice di rito, secondo cui, ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione, <<si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave>>, deve ritenersi limitata alla sola fase esecutiva, alla cui regolamentazione è espressamente volta, ed è insuscettibile di applicazione generalizzata).

In tema di associazione per delinquere, la costituzione del sodalizio criminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso sia imperniato per lo più intorno a componenti della stessa famiglia perché, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericoloso.

Ai fini della lettura di dichiarazioni predibattimentali ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., l'imprevedibilità della impossibilità di ripetizione dell'atto va valutata con criterio "ex ante", avuto riguardo non a mere possibilità o evenienze astratte ed ipotetiche, ma sulla base di conoscenze concrete, di cui la parte interessata poteva disporre fino alla scadenza del termine entro il quale avrebbe potuto chiedere l'incidente probatorio.

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    In tema di letture dibattimentali, la prevedibilità o meno della successiva irreperibilità del teste in fase dibattimentale deve essere valutata dal giudice ex ante e, quindi, con riferimento alle conoscenze che la parte processuale interessata alla testimonianza aveva al momento in cui avrebbe potuto chiedere l'incidente probatorio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. le dichiarazioni rese da cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno condotti presso una struttura di accoglienza, ove era ragionevole ipotizzare permanessero sino al momento dell'incidente probatorio richiesto dal pubblico ministero). Cassazione penale …

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  • 5Continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., come il giudice deve determinare la pena complessiva
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/09/2014, n. 49007
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49007
Data del deposito : 16 settembre 2014

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