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24 ottobre 1989
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1 gennaio 2023
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16 giugno 2023
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4 aprile 2024
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Art. 601. Atti preliminari al giudizio 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina altresi' la citazione dell'imputato non appellante se vi e' appello del pubblico ministero o se ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo 587. (290)
2. Quando la corte, anteriormente alla citazione, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, ne e' fatta menzione nel decreto di citazione. Nello stesso decreto e' altresi' indicato se l'appello sara' deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. (290)
3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere a), d-bis), f), g) ((, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in assenza)) nonche' l'indicazione del giudice competente e, fuori dal caso previsto dal comma 2, l'avviso che si procedera' con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l'appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto. Il decreto contiene altresi' l'avviso che la richiesta di partecipazione puo' essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore. Il termine per comparire non puo' essere inferiore a quaranta giorni. (290)
4. E' ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della parte civile; questa e' citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento.
5. Almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, e' notificato avviso ai difensori. ((L'avviso e', altresi', comunicato al procuratore generale.)) (290)
6. Il decreto di citazione e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo certo ((, se non contiene l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in assenza)) ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettera f).
------------- AGGIORNAMENTO (290)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha disposto (con l'art. 94, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 34, comma 1, lettere c), e), f), g), numeri 2), 3), 4), e h), 35, comma 1, lettera a), e 41, comma 1, lettera ee), si applicano a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall' articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 ".
2. Quando la corte, anteriormente alla citazione, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, ne e' fatta menzione nel decreto di citazione. Nello stesso decreto e' altresi' indicato se l'appello sara' deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. (290)
3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere a), d-bis), f), g) ((, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in assenza)) nonche' l'indicazione del giudice competente e, fuori dal caso previsto dal comma 2, l'avviso che si procedera' con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l'appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto. Il decreto contiene altresi' l'avviso che la richiesta di partecipazione puo' essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore. Il termine per comparire non puo' essere inferiore a quaranta giorni. (290)
4. E' ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della parte civile; questa e' citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento.
5. Almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, e' notificato avviso ai difensori. ((L'avviso e', altresi', comunicato al procuratore generale.)) (290)
6. Il decreto di citazione e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo certo ((, se non contiene l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in assenza)) ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettera f).
------------- AGGIORNAMENTO (290)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha disposto (con l'art. 94, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 34, comma 1, lettere c), e), f), g), numeri 2), 3), 4), e h), 35, comma 1, lettera a), e 41, comma 1, lettera ee), si applicano a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall' articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 ".
Commentari • 199
- 1. Provvedimenti per rinvio udienza appello: termine di comparizione del difensoreDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 marzo 2024 · 234.77838
[…] avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell'accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva inosservanza degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., con riferimento all'omessa notifica all'imputato dell'avviso di rinvio dell'udienza conseguente al mancato rispetto del termine dilatorio di venti giorni liberi ex art. 601 cod. proc. pen.. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/06/2024, n. 42125Provvedimento: […] comma 3). 5 Diversamente opinando, sarebbe, inoltre, necessario ritenere che il decreto di citazione dovrebbe contenere tutti gli avvisi previsti dal testo novellato dell'art. 601 cod. proc. pen. (all'evidenza incompatibili con il rito emergenziale del quale è stata pacificamente disposta l'ultrattività fino al 30 giugno 2024: si pensi ad esempio alle diverse tempistiche per accedere all'udienza partecipata), non essendo stata esclusa dalle disposizioni transitorie de quibus (come interpretate dall'opposto orientamento) l'immediata entrata in vigore di questa parte della predetta disposizione novellata. 3.3. […]Leggi di più...
- violazione del termine a comparire di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen·
- decorrenza·
- conseguenze·
- applicabilità·
- nullità a regime intermedio·
- disciplina introdotta dalla cd. “riforma cartabia”·
- art. 601, comma 3, cod. proc. pen·
- termine a comparire di quaranta giorni·
- appello·
- decreto di citazione·
- impugnazioni·
- termine per il giudizio·
- atti preliminari al giudizio