Sentenza 9 dicembre 2015
Massime • 1
In tema di competenza per territorio, l'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen. prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza sicché, in caso di concorso tra il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e altri reati in materia di stupefacenti, consumati in distretti diversi, é competente il giudice del luogo di consumazione del reato associativo.
Commentari • 3
- 1. Esclusione della gravità indiziaria per reati o circostanze determinanti e permanenza della competenza funzionale del g.i.p. distrettualeErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 19 novembre 2025
Cass. Pen., Sez. unite, sentenze 2 ottobre 2025 (Ud. 26 giugno 2025), nn. 32853/2025 e 32854/2025 Presidente Cassano, Relatore Messini D'agostini Sommario: 1. Il fatto – 2. I diversi orientamenti della Corte di Cassazione – 3. La soluzione delle Sezioni unite – 4. Conclusioni 1. Il fatto. Nel procedimento in esame, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con ordinanza dell'8 novembre 2024, applicava, nei confronti di due indagati, la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo sussistenti nei loro confronti i gravi indizi di colpevolezza in relazione, rispettivamente, al delitto, indicato al capo 5) dell'imputazione, di estorsione in concorso, aggravato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/12/2015, n. 4484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4484 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2015 |
Testo completo
4 4 8 4 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 09/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N.2330/2015 Dott. GAETANINO ZECCA - - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUISA BIANCHI N. 16164/2015- Consigliere - Dott. CARLA MENICHETTI - Consigliere - Dott. PATRIZIA PICCIALLI - Consigliere - Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE ES N. IL 23/12/1986 ER OL N. IL 17/08/1983 US FL N. IL 16/08/1980 avverso la sentenza n. 2746/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 13/11/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/12/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI del Downs. Derio fuellПоло Udito il Procuratore Generale in persona del Dott che ha concluso per (ii животовые inaanimimibilita rigatur, & tutti i ricorsi - del For d Rate Udito, per la parte civile, l'Avv Bison luce del Ford Frenze Udit i difensor Avv.to fabriele Tenanda REc TU RE l'anoglimenty for RD AR be concludono for de ristettivi ricorsi 16164/2015 RITENUTO IN FATTO :
1. La corte di appello di Firenze con sentenza in data 13 novembre 2013, ha confermato la sentenza del gup di Siena, resa all'esito di giudizio abbreviato, con cui è stata ritenuta la responsabilità degli imputati BR OR, ET RE e RD RN per una numerosa serie di reati ex art. 73 d.p.r. 309 del 1990; più precisamente, la Corte assolveva ET RE dal reato di cui al capo O e RD RN da quello di cui al capo Pe conseguentemente diminuiva la pena loro inflitta, confermando del resto. In particolare, per quanto qui rileva, la contestazione formulata nei confronti di ET RE e RD RN riguardava il reato di cui al capo F, cioè il concorso nell' importazione dall'Olanda di nove chili di cocaina sequestrati il 1 novembre 2008 in un appartamento di Casalecchio, aggravato ex articolo 80, co.2, nonché il concorso in altre specifiche cessioni di cocaina avvenute nel corso dell'ottobre 2008 a favore di diversi soggetti (capi K;
M, O, P, Q, R, S;
T). In rito è opportuno precisare che il procedimento si era incardinato a seguito di indagini condotte dal pubblico ministero di Siena che in data 18/9/2009 disponeva il rinvio a giudizio degli attuali ricorrenti con richiesta di giudizio immediato e che precedentemente, il 5/11/2008, aveva trasmesso gli atti al pm di Firenze in relazione al reato ex articolo 74 d.p.r. 30990 nei confronti dei medesimi imputati;
per tale ultimo reato era stata richiesta l'archiviazione in data 19/1/2009, richiesta respinta dal gip distrettuale con provvedimento che disponeva l'imputazione coatta messo il 6/11/2009. 2.Hanno presentato ricorso per cassazione tutti gli imputati per il tramite dei rispettivi difensori.
2.1 L'avv.to Luca Bisori, nell'interesse di RD RN, deduce: 1) violazione di legge e difetto di motivazione per incompetenza funzionale del Gip di Siena con conseguente nullità della sentenza di primo grado e di quella di appello. Il ricorrente reitera la eccezione già formulata nei giudizi di merito volta a sostenere la competenza funzionale del GIP distrettuale presso il Tribunale di Firenze ex artt. 328, co. 1 bis e 51, co. 3 bis e quater, cpp. Si ricorda che dinanzi al GIP senese, cui erano giunti per la richiesta di giudizio abbreviato, gli imputati avevano sollevato eccezione di incompetenza funzionale ex art. 328 comma I bis c.p.p. in favore del GIP di Firenze, facendo presente che la competenza ex art. 328 comma I bis c,p.p. ha natura funzionale e che la questione può essere fatta valere anche in sede di giudizio abbreviato, in quanto assimilata alla competenza per materia, dunque inderogabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado;
la fattispecie associativa attraeva per connessione forte alla competenza del giudice distrettuale ogni altra ipotesi di reato comunque connessa anche se più grave;
nella vicenda in oggetto vi era totale identità soggettiva tra gli imputati del giudizio immediato senese e gli indagati della fattispecie associativa dal momento che era irrilevante la 1 circostanza che nel procedimento fiorentino ve n'era uno in più, NA IR, poi archiviato;
la connessione oggettiva tra i fatti era evidentissima. Si sostiene che gli argomenti del gip, condivisi dalla Corte di appello, non sono condivisibili: i due procedimenti si trovavano nella stessa fase e ben potevano essere riuniti;
in ogni caso era pregiudiziale e assorbente la circostanza che l'incompetenza funzionale (e non meramente per territorio) prescinde dalla pendenza dei procedimenti nella stessa fase come precisato dalla sentenza n.27343 delle Sezioni Unite di questa Corte;
gli imputati erano gli stessi;
sussisteva la continuazione tra reato associativo e reati fine erroneamente esclusa dalla Corte di appello. 2) omessa dichiarazione di nullità del decreto di giudizio immediato emesso dal GIP ben oltre il termine di 180 giorni dall'esecuzione della misura stabilito dall'art. 453 co. 1 bis, cpp . 3) omessa dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni: sia di quelle ambientali effettuate in luoghi diversi da quelli indicati nei relativi decreti autorizzativi e tra di loro non omogenei;
sia quelle "estero su estero" per violazione dell'art. 727 c.p.p.. Nel primo caso si lamenta che ottenuta l'autorizzazione per effettuare l'intercettazione a bordo di una certa autovettura, il PM disponeva poi il mutamento dell'auto intercettando su auto diverse risultate nell'uso dell'imputato; analogamente, per gli appartamenti (autorizzate le ambientali nell'appartamento aretino, il solo PM disponeva il trasferimento delle re4tive apparecchiature nel nuovo appartamento bolognese sinchè non interveniva proroga dal GIP). Nel secondo si rappresenta che erano state captate numerose conversazioni intercorse tra soggetti che si trovavano entrambi al di fuori del territorio italiano, senza che fosse stata autorizzata la cd tecnica dell'istradamento e senza la necessaria rogatoria. 4) violazione di legge e difetto di motivazione per quanto riguarda la : colpevolezza di RD per i capi K, M, O, R, S, T, U, concernenti le condotte di illecita cessione. Il ricorrente si duole che RD sia stato ritenuto responsabile a titolo di concorso anche per fatti per i quali si trovava all'estero (capi O, R, S); per episodi che avrebbero dovuto ritenersi assorbiti nella più grave condotta di importazione (capi K, M, R) e per condotte prive di rilevanza causale rispetto alle cessioni in valore assoluto (capi R, T, U); per di più sulla base di prove inutilizzabili. 5) violazione e falsa applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza, relativamente al reato di cui al capo F, della aggravante ex art. 80, co.2, dpr 309/90 con particolare riferimento alla sentenza n.32 del 2014 della Corte Costituzionale. 6) erronea applicazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla non meritevolezza delle attenuanti generiche.
2.2. Per ET RE l'avv.to Enrico de Martino, deduce: a) nullità del decreto di citazione a giudizio immediato nonché della sentenza del Tribunale di Siena per incompetenza funzionale del medesimo;
si rappresenta che nel corso del giudizio di primo grado si era eccepita che al momento della richiesta di giudizio immediato era pendente, in fase di udienza preliminare, 2 nei confronti dell'imputato presso il Gip del Tribunale di Firenze altro procedimento relativo all'ipotesi di cui all'art. 74 dpr 309/90, originante dalle medesime indagini;
la competenza spettava, secondo il ricorrente, tale Gip distrettuale anche per i reati ex art. 73, in virtù delle regole che disciplinano la competenza "funzionale" , ex art. 51, co. 3 bis e 328, co. 1 bis, cpp, a decidere sul reato associativo e sui reati fine;
gli argomenti addotti in contrario dai giudici di merito erano erronei atteso che i due procedimenti, a differenza di quanto da essi ritenuto, pendevano nella medesima fase delle indagini preliminari;
che la competenza per connessione- come statuito dalle Sezioni Unite - è criterio originario di attribuzione della competenza;
che sussisteva connessione sia oggettiva che oggettiva tra i due procedimento atteso che gli imputati erano gli stessi e le stesse erano le vicende oggetto di giudizio, cioè l'importazione di cocaina dall'Olanda e il ruolo di organizzatore con il compito di andare a reperire lo stupefacente in Olanda e organizzarne il trasporto in Italia. b) Inutilizzabilità dei risultati probatori frutto di intercettazioni telefoniche e ambientali diverse da quelle originariamente autorizzate, avendo il pubblico ministero disposto che le intercettazioni fossero "spostate" su altre utenze telefoniche senza però il necessario provvedimento del giudice;
la corte di appello si è richiamata al principio, affermato da questa Corte, che consente lo spostamento nei limiti in cui vi è una modifica della scheda SIM ma rimane lo stesso codice IMEI;
ma, secondo il ricorrente, nel caso di specie vi sono intercettazioni su dispositivi aventi codici IMEI diversi come è facilmente verificabile dall'analisi dei codici IMEI registrati al momento dell'intercettazione e visionabili nei supporti digitali presenti nel fascicolo delle indagini;
per analoga ragione sarebbero inutilizzabili le intercettazioni in ambientale disposte sulle autovetture a disposizione del BR, anche in questo caso essendosi provveduto a modificare il veicolo individuato originariamente dal Gip solo con decreto del pubblico ministero;
si sostiene che la modifica dell'autovettura intercettata non può considerarsi semplice modalità esecutiva;
si eccepisce ancora la inutilizzabilità anche delle intercettazioni "estero su estero" delle utenze straniere (UT. 00355694076862 e 0035693779238) senza apposita rogatoria;
non può essere sufficiente il richiamo principio dell'istradamento, che consente solo le intercettazioni di conversazioni intervenute tra una utenza presente nel territorio dello Stato e altra situata all'estero, ma non può estendersi - secondo il ricorrente al caso in cui la - intercettazione di due utenze straniere venga effettuato attraverso un nodo situato in Italia c) Si contesta la responsabilità per i vari reati sostenendosi che è fondata su intercettazioni caratterizzate da errori di traduzione e di trascrizione dei brogliacci delle intercettazioni;
in particolare per l'importazione di cocaina dall'Olanda contestata al capo F si è fatto riferimento alla intercettazione ambientale n.143 del 9/1/2008 che, se analizzata in modo corretto, cioè attribuendo agli interlocutori le corrette frasi pronunciate, e guardando al ET quale Lezo, e non quale Lenzi, non dimostra assolutamente che il medesimo era coinvolto nel viaggio in Olanda per l'approvvigionamento di 3 sostanza stupefacente, ma solo per fini turistici. Analoghe considerazioni vengono svolte per i reati di cui ai capi M, P, R, S, T.
2.3. Sempre nell'interesse di AJ RE l'avv.to Gabriele Terranova nel richiamare e aderire ai motivi già proposti dall'altro difensore reitera le osservazioni già svolte in sede di appello alle quali la sentenza impugnata non ha fornito rispota. Con la prima ci si duole che la questione della competenza sia stata esaminata in blocco e non relativamente a ciascun singolo imputato ed a ciascuna imputazione e si insiste nel rappresentate che il ricorrente era pacificamente imputato in entrambi i procedimento mentre era irrilevante la circostanza che fossero stati contestati addebiti in concorso con soggetti non imputati nel procedimento pendente a Firenze, questi ultimi soli giustificando la soluzione adottata. Con la seconda ci si duole che nei decreti intercettativi non sia stato fatto riferimento alla tecnica dell'istradamento e non sia stato comunque data la prova che le conversazioni sono state concretamente captate in Italia. Con autonomo motivo di ricorso deduce nullità della condanna relativa al capo F per violazione dell'art.522 cpp. Si era contestato all'imputato di essersi recato in Olanda a ritirare la merce, introducendola nel territorio dello Stato e stoccandola nell'appartamento di Bologna, laddove invece in sentenza ha valorizzato ai fini della responsabilità il diverso fatto dell'asserito trasporto in Olanda della provvista monetaria necessaria per lacquisto della sostanza da importare in Italia.
2.4. Breshanj OR, per il tramite dell'avv.to Filippo Viggiano, deduce un unico, stringato, motivo con cui lamenta mancanza o manifesta illogicità di motivazione assumendo che le poche battute della corte di appello non hanno fornito risposta alle specifiche censure dell'appellante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi non meritano accoglimento risultando infondati e talvolta inammissibili i motivi dedotti.
2.Deve essere disattesa la prima, comune, doglianza relativa alla asserita incompetenza dell'autorità giudiziaria di Siena ex art. 328, comma 1 bis, cpp. Al riguardo devono in primo luogo essere richiamati gli argomenti svolti già dal gip per respingere l'eccezione e cioè gli interventi del Procuratore Generale della Cassazione ex articolo 54 c.p.p. e le asserite decisioni di questa Corte ex articolo 309 cpp in sede cautelare;
la circostanza che la vis atractiva non poteva trovare spazio essendo i procedimenti in diverso stato;
la non completa sovrapponibilità fra gli indagati;
la sussistenza di una irriducibile non corrispondenza temporale tra i diversi reati ex articolo 73 e quello associativo, essendo i primi del 2007 ed il secondo del 2008 (la circostanza, evidenziata dai ricorrenti, che i reati per cui gli attuali ricorrenti sono stati condannati sono stati commessi tutti che nell'ottobre del 2008, non è pertinente dal momento che il rinvio a giudizio era stato disposto anche per 4 altri reati commessi nel 2007 ed è solo con la sentenza di primo grado che è intervenuta per essi la assoluzione degli imputati). Rileva il Collegio che tali elementi esprimevano sul piano fattuale quantomeno l'evidente opinabilità circa la sussistenza di sicuri elementi su cui basare la perorata connessione e la conseguente vis atractiva. Tali argomenti sono stati ribaditi dalla Corte di appello che, con osservazione che il Collegio condivide, ha in particolare evidenziato come nella data del 18/9/2009 in cui il pubblico ministero di Siena disponeva il rinvio a giudizio degli attuali ricorrenti per i reati di cui all'art. 73 con richiesta di giudizio immediato, per il reato associativo ex art. 74, già trasmesso a Firenze il 5/11/2008, era pendente la richiesta di archiviazione presentata in data 19/1/2009, richiesta respinta dal gip distrettuale che disponeva l'imputazione coatta solo con provvedimento del 6/11/2009; circostanza che esclude la pendenza dei procedimenti nella stessa fase. In ogni caso osserva il Collegio che sul tema qui in esame è assorbente e decisiva la considerazione della natura del criterio determinativo della competenza di cui si discute, competenza che è stata definita "per trascinamento" per mettere in evidenza che essa è stabilita in parallelo e in funzione di quella del pubblico ministero, e più precisamente delle attribuzioni delle procure distrettuali appositamente istituite nel 1991 per assicurare quel coordinamento delle indagini necessario a rendere efficace la lotta contro il fenomeno della criminalità organizzata;
si è infatti voluto che per un gruppo di reati, via via tassativamente indicati (art. 51, co.3 bis, 3 quater, 3 quinquies, cpp) attribuiti per esigenze investigative alla competenza del pm distrettuale, anche le funzioni di gip e di gup siano esercitate da un magistrato del distretto. Come questa Corte ha già avuto modo di precisare (Sez. 1 5/10/2005 n. 40012 Rv. 232949) l'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen. prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri determinativi della competenza, onde il sistema generale, di cui viene a far parte, va ad essa adattato, tenendo conto della sua preminenza;
ne consegue che é competente il giudice del capoluogo del distretto comprendente la località di costituzione dell'ente associativo in caso di concorso tra il delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e alcuni più gravi reati di importazione, detenzione o cessione di ingenti quantità di sostanze stupefacenti (artt. 73 e 80 d.P.R. 309 del 1990), consumati in distretti diversi. Si è parlato in proposito di competenza funzionale. Tale competenza, che è pur sempre di carattere eccezionale, derogatorio rispetto alle regole ordinarie previste dal codice, è, in conformità con la ratio che vi è sottesa, prevista soltanto per la fase delle indagini preliminari, essendo pacifico che per il rinvio a giudizio operano le regole generali. Ne deriva che la deduzione della incompetenza del gip-gup deve essere sottoposta ad una regola che tenga conto della peculiarità della stessa come sopra evidenziata, e che si devono ritenere tardivamente dedotte le eccezioni di incompetenza formulate nel presente procedimento atteso che le stesse sono state proposte dopo che era 5 stato disposto, ex art. 456 cpp, il giudizio immediato e dunque allorchè il procedimento non si trovava più nella fase di indagini preliminari. Né rileva che il giudizio si sia poi svolto con le forme del giudizio abbreviato atteso che ciò è stato reso possibile solo a seguito della trasformazione del rito adottata a seguito delle richieste formulate dagli imputati dopo la notifica del decreto di giudizio immediato.
3. Sulla questione del decreto di giudizio immediato emesso dal GIP oltre il termine di 180 giorni dall'esecuzione della misura stabilito dall'art. 453 co. 1 bis, cpp è sufficiente osservare che quand'anche dovesse ritenersi sussistente la dedotta nullità, si tratterebbe pur sempre di nullità a regime intermedio che resta sanata in ogni caso ove venga disposto il rito abbreviato (così sez. 1, 4/2/2015 n.22549 Rv. 263742).
4.Vanno disattese le reiterate eccezioni in tema di legittimità delle intercettazioni. Sul punto la sentenza motiva correttamente facendo pertinente riferimento a corretti principi giurisprudenziali che meritano assoluta condivisione.
4.1. Così per quanto attiene alle censure relative al mutamento delle autovetture oggetto di intercettazione ambientale, in relazione al fatto che le intercettazioni sono state estese alle diverse autovetture noleggiate dall'imputato, è da condividere la giurisprudenza di questa Corte secondo cui sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti anche quando nel corso dell'esecuzione intervenga una variazione dei luoghi in cui deve svolgersi la captazione, purché tale variazione rientri nella specificità dell'ambiente oggetto dell'intercettazione autorizzata. (v. sez. 5 06/10/2011 n.5956 Rv. 252137). Con tale sentenza, proprio relativa ad un caso in cui la captazione ambientale era stata trasferita dalla vettura oggetto di autorizzazione ad altra vettura successivamente acquistata dall'indagato sottoposto ad intercettazione, si è infatti chiarito che nel caso in cui la persona presa in osservazione abbia acquisito in uso un'altra autovettura, in sostituzione di quella indicata nel decreto autorizzativo della captazione, sussiste la medesima specificità dell'ambiente, concretamente individuato attraverso il riferimento alla frequentazione da parte di quella stessa persona fisica.
4.2. Parimenti per le intercettazioni telefoniche effettuate attraverso schede telefoniche diverse da quelle originariamente utilizzate, è stata già richiamata dai giudici di merito la giurisprudenza secondo cui qualora la persona nei confronti della quale l'intercettazione telefonica sia stata ritualmente autorizzata utilizzi, per la comunicazione mediante apparecchi di telefonia mobile, schede telefoniche diverse da quella per la quale l'autorizzazione sia stata originariamente disposta, non è necessario un nuovo provvedimento autorizzativo, dovendo ritenersi implicita la sua estensione a tutte le successive utenze telefoniche in uso alla medesima persona (sez. 1 13/1/2009 n.7455 Rv. 242875). Si sostiene da uno dei ricorrenti che vi sarebbero state anche intercettazioni, non autorizzate, su dispositivi aventi non solo scheda SIM ma 6 anche codici IMEI diversi, ma l'eccezione è inammissibile sotto un duplice profilo: in primo luogo in quanto non tiene conto dell'efficacia autorizzatoria da riconoscersi ai decreti di proroga del gip, via via intervenuti, che avevano preso atto e autorizzato il mutamento della utenza intercettata, nulla deducendo al riguardo, e dall'altro non evidenzia, così come necessario secondo la giurisprudenza di questa Corte, quale sarebbe il rilievo probatorio delle conversazioni che si assumono viziate.
4.3. Inaccoglibile è ancora la doglianza sulle intercettazioni di utenze estere: sostengono i ricorrenti che sarebbero state intercettate anche utenze estere e che in ogni caso non è stata autorizzata la procedura dell'istradamento. Anche al riguardo hanno risposto i giudici di merito richiamando in particolare la sentenza della sezione I di questa Corte n.13972 del 4/3/2009. In tale pronuncia si è già chiarito, e viene qui ribadito, che l'attività c.d. di "istradamento", che è identica a quella di "canalizzazione dei flussi", consente la captazione di telefonate che transitano dalle centrali collocate nel territorio dello Stato italiano, e cioè attraverso i c.d. "ponti telefonici". Ne consegue che l'attività di intercettazione viene eseguita esclusivamente se la telefonata, pur avendo ad oggetto un'utenza straniera od essendo compiuta all'estero, si avvale di una delle centrali collocate in Italia per collegarsi con altra utenza, ovvero nel caso inverso che altra utenza si colleghi a quella estera usufruendo dei "ponti telefonici" posti in Italia. Di conseguenza, il ricorso alla procedura dell'istradamento, e cioè il convogliamento delle chiamate partenti da una certa zona all'estero in un "nodo" situato in Italia, non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene compiuta completamente sul territorio italiano. E' stato chiarito che è necessario rifarsi alle forme della richiesta di assistenza giudiziaria unicamente per gli interventi da compiersi all'estero per intercettazioni di conversazioni captate solo da un gestore straniero (Sez. 6, 12/12/2014 n.7634 Rv. 262495, Cass., Sez. 6, 3 dicembre 2007, rv. 239459; Cass., Sez.6, 2 novembre 2004, n. 7258, rv. 231467). Resta al riguardo da puntualizzare che la procedura dell'istradamento rappresenta solo una tecnica di esecuzione delle operazioni di intercettazione e non una modalità di questa, e pertanto la sua utilizzazione non deve essere necessariamente precisata nel decreto autorizzativo del pubblico ministero. In ogni caso, la doglianza è comunque generica e non sufficientemente precisata, in quanto ci si limita ad indicare, senza documentare anche la rilevanza complessiva sulla tenuta del giudizio di responsabilità, talune intercettazioni che si assumono impropriamente assunte in modo irregolare. Ebbene, anche a voler in via di mera ipotesi stabilire l'inutilizzabilità di tali intercettazioni, tale sanzione non si comunicherebbe affatto sulla utilizzabilità di quelle successive. Questo perché la nozione di inutilizzabilità consuma la sua valenza in ambito processuale, nel senso del divieto di utilizzare, ai fini della decisione, il contenuto della captazione raccolta fuori dei casi stabiliti dalla legge, secondo quanto espressamente sancito dall'art. 271 c.p.p., ma non impedisce la piena valenza della successiva attività di indagine, pure occasionata dal dato informativo processualmente 7 inutilizzabile, onde i relativi risultati assumono valenza autonoma e sono pienamente utilizzabili. È argomento che conforta per la reiezione della doglianza (cfr. Sez. 5^, 4 giugno 2008, n. 35774, Signati ed altri).
5. Non sussiste la dedotta violazione dell' art. 522 cpp nei confronti di AJ per il reato di cui al capo F essendo al riguardo sufficiente osservare che le considerazioni svolte nella sentenza impugnata circa la possibilità dell'imputato e della sua difesa di prendere visione di tutto il materiale acquisito nel corso delle indagini preliminari e di fornirne a loro volta, deve essere messa in relazione alla contestazione di reato concorsuale, di importazione di cocaina dall'Olanda formulata nei confronti del AJ, il cui ruolo veniva indicato quale quello di chi collabora a ritirare la merce;
attività di collaborazione che a tutta evidenza viene svolta anche contribuendo ad effettuarne il pagamento.
6. Quanto al merito della responsabilità, il ricorso di AJ è manifestamente infondato. La Corte ha dato conto di come le difformità rivenienti dalla traduzione delle conversazioni captate, ivi compresa l'indicazione del prevenuto come "Lenzi" e non piuttosto come "Lazo", non inficiasse la complessiva tenuta del quadro probatorio, risultando l'individuazione dell'imputato quale interlocutore delle più rilevanti conversazioni telefoniche sicuramente confermata;
e ha congruamente argomentato di come tale quadro deponesse nel senso del pieno coinvolgimento del medesimo nelle diverse condotte delittuose contestategli;
la chiave interpretativa fornita riguardo ai diversi dialoghi intercettati è assistita da elevata plausibilità e deduzioni a piena tenuta logica;
sicchè le censure proposte si caratterizzano nel senso di una auspicata rivisitazione del merito che non può trovare accoglimento in questa sede. Tanto è a dirsi in particolare con riferimento alla importazione dall'Olanda di cui al capo F, tenuto conto della conversazione n.143, riportata a fl. 22 della sentenza, della n.3261 riportata a fl. 23 e di quella ambientale n.87 sempre in riferimento alla univocità delle frasi adoperate e al contesto in cui furono utilizzate;
và parimenti osservato come alla confluenza delle richiamate conversazioni si accompagni altresì pure logicamente correlato rinvenimento, il nell'appartamento dove avvenne il fermo del AJ l'1.11.2000, di 26300,00 euro;
di involucri di panetti scartati e di appunti riferibili a conteggi sempre concernenti la droga e i vari pagamenti. Infine, anche in relazione al capi M, P, R, S, T, il ritenuto coinvolgimento del AJ è sostenuto da una chiave di lettura del portato intercettattivo parimenti confluente e debitamente valorizzato (fogli 24 e 25). Il ricorso di RD è parimenti manifestamente infondato. Congruamente infatti la Corte di appello ha argomentato sul ruolo propulsivo dal medesimo avuto in relazione non solo ai fatti di cui al capo F), dall'imputato peraltro ammessi, ma anche alle ulteriori contestazioni con riferimento alle plurime conversazioni captate e riportate ai fogli 19 e sgg. della sentenza;
tutte dimostrative di un costante rapportarsi con gli altri correi, a cominciare dal BR, per effettuare un puntuale controllo dei conti relativi all'attività di 0 8 0 smercio della sostanza stupefacente variamente indicata con termini quali "le grandi", con l' indicazione di colori (grigio) e la precisazione delle quantità trattate. I singoli episodi contestati sono oggetto di specifica considerazione e risultano debitamente indicati e logicamente valorizzati gli elementi di prova risultanti dai dialoghi. Correttamente è stato escluso dalla Corte di appello l'assorbimento dei vari reati di cessione di stupefacenti nella importazione di cui al capo F. Si è posto in rilievo come si sia trattato di azioni distinte attesa la diversità dei destinatari delle varie cessioni, avvenute in tempi e luoghi diversi ed aventi ad oggetto diverse quantità di stupefacente;
dovendosi in relazione a tale situazione di fatto escludere la possibilità dell'assorbimento o del concorso formale avendo questa Corte precisato (sez. 6 17/11/1999 n.230 Rv. 215175) che in materia di reati concernenti sostanze stupefacenti, in presenza di più condotte riconducibili a quelle, tipiche, descritte dall'art. 73 del dpr n.309/90, quando unico è il fatto concreto che integra contestualmente più azioni tipiche alternative, le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell'ipotesi più grave. Quando invece le differenti azioni tipiche sono distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono distinti reati concorrenti materialmente.
7. Viene contesta la sussistenza della aggravante ex art. 80, co.2, dpr 309/90 sostenendosi che si sarebbe dovuto tenere conto delle modifiche nel quadro normativo di riferimento a seguito della sentenza n.32 del 2014 della Corte Costituzionale. Trattasi di problematica che questa Corte ha già ripetutamente preso in esame affermando, con motivazione alla quale integralmente si rinvia, che per effetto dell'espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile nell'art. 75, comma primo bis, d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla legge 16 maggio 2014, n. 79 (che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 20 marzo 2014, n. 36), la verifica della sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, del predetto d.P.R., può essere tuttora effettuata utilizzando come è stato fatto nel presente caso con valutazione congruamente motivata e pertanto incensurabile - i criteri basati sul rapporto tra la quantità di principio attivo di sostanza stupefacente, oggetto della condotta illecita, ed il valore massimo tabellarmente detenibile (sez. 6, 14/11/2014 n. 47907 Rv. 261261; massime precedenti conformi: N. 32126 del 2014 Rv. 260123, N. 43465 del 2014 Rv. 260307, N. 46301 del 2014 Rv. 261253).
8. Inammissibile è la censura di RD RN relativa alla determinazione della pena e alla valutazione (e non negazione) delle attenuanti generiche atteso che la Corte di appello ha adeguatamente, e dunque insindacabilmente, motivato il proprio giudizio con riferimento alla gravità dei fatti e alla scarsa rilevanza della resipiscenza del medesimo nel riconoscere la propria responsabilità atteso che la stessa ha riguardato solo il capo F, per cui la prova era evidente e non gli altri reati pure addebitati. 9 S 9. In conclusione, risultando fondati su motivi in parte infondati e in parte inammissibili, i ricorsi di tutti gli imputati devono essere rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. p.t.m. rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 9.12.2015. Il Consigliere est. Il Presidente Luisa BianchiLuis All jeBrand Gaetanino Zecca *CORTE lactar- N O I 10 Z A S IL FUNZIONARIO GIUDIZIALO S A C Don Giovan RUELLOety CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 3 FEB. 2016 DICA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pott Giobom BUELLO 10