Sentenza 10 ottobre 2013
Massime • 1
La prova della partecipazione di un imprenditore ad una associazione per delinquere di stampo mafioso non può essere desunta dal solo fatto che egli si sia reso disponibile a fungere da formale intestatario di una impresa, o di sue quote, a favore di un esponente del sodalizio criminale, effettivo titolare e gestore dell'attività economica, trattandosi di espediente utilizzabile anche al solo fine di eludere divieti di natura civilistica o di celare interessi illeciti non riconducibili alla cosca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2013, n. 43901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43901 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 10/10/2013
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 3239
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 2829/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EC LI N. IL 22/09/1961;
avverso l'ordinanza n. 1753/2011 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 31/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONI MONICA;
sentite le conclusioni del PG Dott. GALASSO Aurelio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Udito il difensore Avv. STAIANO Salvatore, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 31 gennaio 2013 il Tribunale di Catanzaro, costituito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., accoglieva l'appello proposto dal Procuratore Distrettuale presso il Tribunale di Catanzaro avvero l'ordinanza del G.I.P. di quel Tribunale in data 18 dicembre 2011 ed applicava nei confronti di LI CO la misura della custodia cautelare in carcere in quanto sottoposto ad indagini in ordine al delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso.
1.1 Il Tribunale fondava la decisione sulla ritenuta sussistenza di gravi indizi di reità circa l'avvenuta costituzione da parte del CO di una società con TI OP, dedita al noleggio di videogiochi illegali, i cui prodotti egli avrebbe imposto a diversi esercenti della zona grazie alla forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo, esercitata dall'intervento di persuasione svolto dal OP, attività proseguita con i familiari di questi anche dopo la sua morte. In tal senso valorizzava: 1) quanto riferito dal collaboratore di giustizia NO OP;
2) la conversazione ambientale intercettata del 18/2/2010 con IC LE, nel corso della quale OP NO aveva riferito che il CO era soggetto affidabile e non in rapporti con le forze dell'ordine, altrimenti il defunto fratello TI non l'avrebbe frequentato;
3) le indagini condotte in merito al danneggiamento della vettura di OR MA IR ed all'aggressione subita sempre il 24/11/2009 da tale OR NU, colpito con calci e pugni da un "commando" composto tra gli altri da OR SI e dal CO, nonché all'agguato eseguito il successivo giorno 25/11/2009 nei confronti dell'IR, riuscito a darsi alla fuga.
Gli autori di tali azioni erano stati identificati a seguito di intercettazioni telefoniche, delle testimonianze di alcuni presenti, tra cui lo IR, il quale aveva riconosciuto tra gli inseguitori PA CO, gestore di un bar in Davoli Marina, del luog. Mazzoleni, il quale il giorno 25/11/2009 aveva visto transitare per Davoli Marina una vettura a velocità sostenuta con più soggetti all'interno, uno dei quali riconosciuto con certezza in OR SI con in mano un bastone e delle ammissioni rese dal collaboratore OP NO, secondo il quale il gruppo impegnato nella spedizione punitiva prima dell'aggressione aveva fatto tappa proprio nel bar del CO.
1.2 Quanto alle esigenze cautelari, riteneva operante la presunzione relativa stabilita dall'art. 275 c.p.p., comma 3, stante l'assenza di elementi indicativi della insussistenza di qualsiasi pericolosità sociale.
2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato a mezzo del suo difensore, il quale ha lamentato:
a) inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione agli artt. 192, 292 e 127 c.p.p., in quanto l'ordinanza impugnata era priva di motivazione circa la necessaria valutazione di attendibilità del collaboratore di giustizia NO OP;
b) inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 416 bis c.p., artt. 192 e 127 c.p.p., ed illogicità manifesta della motivazione per l'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di partecipazione ad associazione di stampo mafioso;
le dichiarazioni del OP non indicavano il compimento di atti illeciti, ma soltanto l'opera di convincimento svolta dal defunto fratello TI per indurre gli esercenti a servizi degli apparecchi concessi a noleggio dalla loro impresa e smentivano quanto riferito dai testi IR e CI in ordine alla partecipazione di esso ricorrente alle spedizioni punitive di Davoli Marina. Inoltre, il Tribunale non aveva acquisito prova dell'esistenza dell'organizzazione alla quale il CO avrebbe partecipato, della sua operatività effettiva in un contesto territoriale, dei suoi aderenti, dei suoi metodi violenti ed intimidatori, dei suoi scopi antigiuridici, nonché della sua appartenenza a tale gruppo organizzato, non affermata nemmeno dal OP, mentre le frequentazioni personali con i coindagati non costituirebbero elementi sufficienti per configurare il delitto contestato, c) Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 273 c.p.p., ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1 lett. b):
il Tribunale ha omesso ogni valutazione al riguardo e non ha tenuto conto che le fonti di prova erano risalenti nel tempo e non indicavano un'attualità di legami con esponenti della società criminale contestata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
1. Il Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza impugnata ha ritenuto di dover riformare il provvedimento del G.I.P., che aveva respinto l'istanza del Procuratore della Repubblica per l'applicazione della misura custodiale a carico dell'indagato, ma non ha offerto una giustificazione razionale, compiuta e conforme ai criteri normativi delle ragioni della decisione assunta.
1.1 In particolare, dopo avere premesso il richiamo per "relationem" alla ricostruzione probatoria, esposta nell'ordinanza del G.I.P., circa l'esistenza e l'operatività delle cosche aderenti alla 'ndrangheta, insediate ed attive nella zona della costa ionica catanzarese nel periodo dal 2002 in poi, ha ritenuto acquisito un compendio indiziario di qualificata gravità circa la partecipazione del CO al sodalizio criminoso, capeggiato da OR SI ed attivo nel territorio di Soverato, sulla scorta degli elementi riportati nell'atto di appello cautelare. Ha ricostruito dunque due distinte condotte, ritenute univocamente significative della condotta partecipativa, consistite nei rapporti societari occulti intercorsi con tale OP TI, soggetto inserito nell'organizzazione criminosa locale e dotato di reputazione e di pericolosità tali da convincere gli esercenti a servirsi dei prodotti commercializzati dall'impresa nella titolarità, solo all'apparenza esclusiva, dell'indagato e nella partecipazione di questi, unitamente ad altri sodali del medesimo gruppo delinquenziale, a due spedizioni punitive attuate contro soggetti rumeni, ritenuti responsabili di una precedente aggressione in danno di tale BE SI, figlio del capo dell'organizzazione stessa.
1.2 Ad avviso di questo Collegio le doglianze difensive sono fondate, in quanto in primo luogo il provvedimento in verifica ha omesso qualsiasi indagine in ordine all'attendibilità della fonte dichiarativa utilizzata, di cui non ha nemmeno preso in considerazione la qualità personali, il ruolo svolto nelle vicende narrate, lo spessore criminale, senza consentire di comprendere se le sue dichiarazioni integrino una chiamata in correità o in reità a carico dell'indagato, se frutto di conoscenze personali, oppure indirettamente acquisite da altri soggetti, suoi informatori.
1.3 Ma anche a voler superare tale preliminare e non secondaria osservazione, parimenti incongrua è la considerazione del valore sintomatico della partecipazione a sodalizio di stampo mafioso, assegnato alle condotte ricostruite alla stregua degli elementi indiziari acquisiti: premesso che nessuno ha indicato il CO quale soggetto ritualmente affiliato ad una cosca di 'ndrangheta, da un lato non e' dato comprendere il ruolo criminale del soggetto a favore del quale il ricorrente avrebbe assunto la qualità di intestatario occulto di quote della sua impresa, se si tratti di affiliato alla 'ndrangheta, piuttosto che a diversa organizzazione criminale, quale ruolo abbia rivestito in tale consesso, in quale periodo, in quali specifiche attivita' criminose sia stato coinvolto ed eventualmente quali pertinenti accertamenti, anche se non contenuti in provvedimenti giudiziari irrevocabili, siano stati condotti. In difetto di tali verifiche sul rilievo criminale del OP, l'essersi il CO reso disponibile a fungere da intestatario esclusivo di società a favore di occulto partecipe non è in sè rilevante, rientrando siffatto accordo nello schema lecito della simulazione relativa, finalizzata a costituire una divergenza tra apparente titolare di impresa e di beni, oppure di loro quote, ed effettivo proprietario e gestore. Nè in sè il ricorso a strumenti di interposizione fittizia può assumere rilevanza dimostrativa della partecipazione ad associazione di stampo mafioso, trattandosi di espedienti impiegati anche per eludere divieti di natura civilistica allo svolgimento in modo diretto e palese di attività d'impresa, oppure per celare altri interessi malavitosi, non necessariamente riconducibili ad una comune militanza in cosche di 'ndrangheta.
1.4 Altrettanto va detto quanto all'altra condotta, ritenuta sintomatica di affiliazione: la partecipazione ad iniziativa punitiva con metodi violenti, ancorche' attuata da un gruppo di soggetti sotto le direttive di un capo, per la sua isolata commissione non pare costituire elemento in grado di dimostrare, nemmeno a livello indiziario, l'"affectio societatis", ossia quello stabile e durevole rapporto di appartenenza che lega il singolo partecipazione all'organizzazione.
2. Oltre a tali già dirimenti rilievi, s'impone ulteriore constatazione. Non soltanto le condotte prese in esame dal Tribunale, per come analizzate nell'ordinanza impugnata, non offrono prova dell'elevata probabilità di un'effettiva collaborazione da parte dell'indagato con un sodalizio criminoso, della stabilità dei rapporti con lo stesso, della subordinazione ai suoi vertici e della condivisione del medesimo programma delittuoso, ma in più difetta l'individuazione dell'organizzazione di stampo mafioso alla quale il CO avrebbe preso parte, accertamento non deducibile nemmeno dall'ordinanza del G.I.P., che non ha compiuto una verifica circa la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 416-bis c.p., nei suoi elementi costitutivi tipici.
2.1 Infatti il G.I.P., pur avendo emesso misure custodiali per altri soggetti, ritenuti associati ad un organismo di stampo mafioso, sulla scorta delle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia e della commissione di alcuni omicidi nell'ambito di una guerra scatenatasi dal 2007 in poi tra bande contrapposte, una insediata in Guardavalle con a capo tali Gallace e Novella, l'altra attiva in Soverato, non ha indicato l'esistenza di legami organici e di appartenenza tra questo nuovo gruppo e l'organizzazione denominata 'ndrangheta, ne' l'intervento dell'approvazione dei suoi vertici alla costituzione di una cosca in Soverato. Inoltre, non emerge, nemmeno a livello indiziario, proprio della cognizione cautelare, alcun approfondimento sulla tematica relativa al modo di agire e di rapportarsi della nuova presunta cosca rispetto al contesto economico e sociale della zona. In altri termini, sulla base di quanto riportato nell'ordinanza genetica ed in quella del Tribunale, l'organismo cui avrebbe aderito o comunque col quale avrebbe collaborato l'indagato potrebbe essere costituito da un'associazione malavitosa, che, per quanto armata e solita fare ricorso a metodi violenti, ben poteva essere non dotata degli specifici requisiti per poterla definire di stampo mafioso, perché priva delle strutture organizzative e non proiettatasi all'esterno secondo il tipico operato della mafia o di altre organizzazioni similari, capaci di imporre un clima di omertà ed intimidazione nell'ambito territoriale d'influenza.
2.2 Del resto sul punto non risultano nemmeno richiamate precedenti pronunce giudiziarie, che abbiano già accertato in Soverato l'esistenza e l'operato di una cosca di 'ndrangheta e quindi possano offrire valida prova delle vicende oggetto del giudizio ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p.. 2.3 Si ricorda che, affinche' possa individuarsi l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso, distinta da una qualsiasi associazione per delinquere, è necessario rintracciare in punto di fatto i caratteri distintivi della segretezza del vincolo che lega gli appartenenti, della struttura gerarchica e della fedeltà ai capi, della tendenza di tale raggruppamento a manifestarsi verso l'esterno, del radicamento nel territorio in cui opera, dell'assoggettamento e dell'omertà dei soggetti destinatari dell'azione delittuosa, venutisi a trovare, per effetto della convinzione di essere esposti al pericolo senza alcuna possibilità di difesa, in una condizione di soggezione psicologica e di soccombenza alla forza intimidatrice e condizionante dell'organismo prevaricante, forza realmente esplicatasi in un determinato contesto sociale (Cass. sez. 1^, n. 35627 del 18/04/2012, P.G. in proc. Amurri e altri, rv. 253457; sez. 1^, n. 13635 del 28/03/2012, Versaci, rv. 252358; sez. 1^, n. 29924 del 23/04/2010, Spartà e altri, rv. 248010; sez. 1^, n. 39495 del 28/9/2007, Alferi, rv. 237742; sez. 5^, n. 19141 del 13/02/2006, Bruzzaniti e altri, rv. 234403; sez. 6^, n. 1612 del 11/01/2000, Ferone G. e altri, rv. 216633). In altri termini, l'associazione, a prescindere dall'effettivo compimento di specifici atti di intimidazione da parte dei singoli associati, deve rivelare il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione e di tale capacità di sopraffazione si devono avvalere gli aderenti per realizzare gli scopi antigiuridici, costituenti il programma associativo.
Il provvedimento impugnato difetta di un'analisi compiuta e razionale circa la sussistenza di tali requisiti, il che ne impone l'annullamento con rinvio al Tribunale di Catanzaro perché proceda al rinnovato esame dell'appello del P.M., tenendo conto dei rilievi sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2013