Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/09/2016, n. 5273
CASS
Sentenza 21 settembre 2016

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In tema di delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, rientra nella nozione di infortunio derivante dal fatto, che, ai sensi del secondo comma dell'art. 437 cod. pen., determina l'aumento della pena prevista dal primo comma, anche la c.d. "malattia-infortunio". (In motivazione la Corte ha precisato che a tale ultima nozione appartiene anche la malattia asbesto-correlata).

Il principio di immutabilità del giudice si applica alle sole ipotesi in cui vi sia stata l'emissione di una deliberazione in esito ad un dibattimento caratterizzato dallo svolgimento di attività istruttoria. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva escluso l'applicazione del principio di immutabilità del giudice con riguardo ad un'udienza preliminare conclusasi con l'emissione del decreto che dispone il giudizio senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria).

In tema di reati colposi, l'obbligo di prevenzione gravante sul datore di lavoro non è limitato al solo rispetto delle norme tecniche, ma richiede anche l'adozione di ogni ulteriore accortezza necessaria ad evitare i rischi di nocumento per i lavoratori, purché ciò sia concretamente specificato in regole che descrivono con precisione il comportamento da tenere per evitare il verificarsi dell'evento. (Fattispecie relativa all'applicazione della norma dell'art. 27, comma primo, lett. d), D.Lgs. n. 277 del 1991, in tema di protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione alla polvere di amianto).

In tema di reati colposi, la regola cautelare di cui all'art. 21 d.P.R. n. 303 del 1956 esprime un giudizio di pericolosità dell'esposizione dei lavoratori a qualunque tipo di polveri, prescindendo dalla loro specie e consistenza, essendo essa volta a prevenire non solo l'inalazione di tali polveri, ma anche le malattie che ne possono conseguire. (Fattispecie in tema di inalazione di polveri di amianto).

Il delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro è un reato doloso di pericolo, ove il pericolo consiste nella verificazione, in conseguenza della condotta di rimozione o di omissione, del disastro o dell'infortunio, che costituisce, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 437, una circostanza aggravante.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/09/2016, n. 5273
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5273
Data del deposito : 21 settembre 2016

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