Sentenza 21 ottobre 2014
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12 quinquies, D.L.8 giugno 1992, n.306, convertito in Legge 7 agosto 1992 n.356, lo "scopo elusivo" che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l'esito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/10/2014, n. 2483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2483 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 21/10/2014
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 2015
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 36182/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI POTENZA;
nei confronti di:
OS RO N. IL 05/07/1969;
US OS N. IL 24/08/1980;
NU SO IN N. IL 23/08/1984;
avverso l'ordinanza n. 166/2014 TRIB. LIBERTÀ di POTENZA, del 08/08/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Vito D'Ambrosio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, e degli avvocati Gaetano Rosario Basile e Domenico Biscione, difensori di fiducia degli imputati, che hanno concordemente chiesto il rigetto del ricorso del P.M.;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Potenza, adito ex art. 309 c.p.p., ha annullato l'ordinanza con la quale il GIP della stessa città aveva applicato a OS RO, US OS ed NU SO IN, indagati del delitto di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, (per avere, in concorso tra loro, al fine di eludere le misure di prevenzione patrimoniali applicabili a OS RO, compiuto il quest'ultimo una serie di atti di disposizione patrimoniale di beni ed attività economiche a sè riconducibili, fittiziamente intestati agli altri due).
1.1. Il Tribunale del riesame ha ritenuto pacifica la fittizia intestazione di beni appartenenti al OS, a sua moglie ed al collaboratore rumeno, evidenziando, quanto al necessario dolo, che a 2 diversi soggetti, anch'essi imputati in passato, come il OS, nel procedimento n. 1916/2000 R.G.N.R. per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., erano già state applicate misure di prevenzione patrimoniali;
nondimeno, tali elementi erano insufficienti a corroborare la contestazione, poiché, allo scopo di integrare la necessaria finalità elusiva, dovrebbero ricorrere le condizioni cui il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 24, condiziona la confisca di prevenzione, laddove, nel caso di specie, nulla dimostrava che le attività economiche riconducibili al OS fossero sproporzionate rispetto ai redditi allo stesso riconducibili, oppure frutto di attività illecite od infine costituissero reimpiego di proventi di esse.
2. Contro tale provvedimento, il P.M. territoriale ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il seguente motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
- erronea applicazione della legge penale (poiché la configurabilita, quanto meno a livello cautelare, del reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, non è condizionata dalla concreta applicabilità delle misure di prevenzione, essendone sufficiente il timore, e non rilevando, pertanto, la eventuale sproporzione tra i beni e la capacità reddituale, che condiziona unicamente l'applicazione dell'art. 12 sexies stessa legge, ne' le ulteriori circostanze valorizzate dal Tribunale del riesame).
3. In data 14 ottobre 2014 è pervenuta memoria nell'interesse dei tre indagati, con la quale viene chiesto il rigetto del ricorso, rivendicando la correttezza delle argomentazioni del Tribunale del riesame.
4. All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. La L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, comma 1, stabilisce quanto segue:
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p., è punito con la reclusione da due a sei anni".
1.1. Questa Corte (Sez. un., sentenza n. 8 del 28 febbraio 2001, Ferrarese) ha già chiarito che il disvalore della condotta incriminata si esaurisce mediante l'utilizzazione di meccanismi interpositori in grado di determinare l'effetto traslativo del diritto sul bene (ovvero il conferimento di un potere di fatto sul bene stesso), così da determinarne (attraverso i modelli della simulazione o del negozio fiduciario) la (solo) formale attribuzione, al fine di raggiungere la conseguenza elusiva delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p..
L'art. 12 quinquies, prevede e punisce, quindi, una fattispecie a forma libera, finalisticamente orientata ad evitare l'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, protesa ad eludere talune disposizioni legislative, tra le quali le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali (Sez. 5^, sentenza n. 5541 del 15 gennaio 2009); la fattispecie si caratterizza per "la consapevole determinazione - in qualsiasi forma realizzata - di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolente normativamente descritta. Per questa sua caratteristica risulta irrilevante che il provvedimento di prevenzione non sia ancora disposto, poiché - alla luce dell'interesse giuridico sotteso al reato - conserva indubbiamente interesse penale la cessione dei beni disposta proprio al fine di sottrarli all'effetto ablativo della misura. L'ampiezza e l'indeterminatezza del momento oggettivo, trova però un limite nell'indefettibile presenza del dolo specifico, momento selettivo che qualifica il portato antidoveroso: lo scopo elusivo" (Sez. 2^, sentenza n. 40 del 24 novembre 2011, dep. 4 gennaio 2012).
1.2. Si è più recentemente affermato che, ai fini della integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12 quinquies cit., non rileva il requisito della sproporzione tra beni e reddito o capacità economica dell'imputato, che, invece, attiene alla possibilità di disporre la confisca, ai sensi dell'art. 12 sexies, della suddetta legge, dei beni in questione (Sez. V, sentenza n. 5590 del 25 ottobre 2013, dep. 4 febbraio 2014, CED Cass. n. 258877), condivisibilmente rilevando che, al fine di "ravvisare la figura criminosa ex art. 12 quinquies cit. è sufficiente prendere atto della riferibilità di un bene - formalmente intestato ad altri - ad un soggetto sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale o che abbia concrete prospettive di esserlo, purché emerga da quella intestazione fittizia la prova della volontà di eludere l'esecuzione del (già intervenuto o potenziale) provvedimento. Il requisito della anzidetta sproporzione inerisce invece alla possibilità di materiale apprensione dei bene:
problema logicamente successivo, tant'è che l'art. 12 sexies, nell'enumerare le ipotesi criminose che - in caso di condanna od applicazione di pena su richiesta - impongono la confisca di denaro, beni od utilità che non abbiano giustificata provenienza, e siano sproporzionati al reddito od all'attività economica dell'imputato, contempla anche la fattispecie di cui all'articolo precedente".
1.3. Tali argomentazioni inducono a non accogliere il contrario orientamento espresso da Sez. I, sentenza n. 29526 del 27 giugno 2013, CED Cass. n. 256112, per la quale la fittizia intestazione di beni non suscettibili di confisca a titolo di misura di prevenzione patrimoniale non integra la fattispecie di cui all'art. 12 quinquies cit..
1.3.1. Invero, è pur doveroso convenire che il delitto in questione richiede che il soggetto agente abbia agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, per la cui prova in giudizio non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità (Sez. 5^, sentenza n. 18852 del 12 febbraio 2013, CED Cass. n. 256242). Nondimeno, può ritenersi pacifico (Sez. 1^, sentenza n. 3880 del 25 maggio 1999, CED Cass. n. 214094; Sez. 1^, sentenza n. 19537 del 2 marzo 2004, CED Cass. n. 227969) che il dolo specifico del reato previsto dall'art. 12 quinquies, consiste nel fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione e ben può essere configurato non solo quando sia già in atto la procedura di prevenzione, ma anche prima che la detta procedura sia intrapresa, quando l'interessato possa fondatamente presumerne l'inizio, tanto più in considerazione del fatto che l'essere indagato ed ancor più rinviato a giudizio per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (come nella specie) può al tempo stesso integrare il presupposto soggettivo di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 4, comma 1, lett. A), rendendo facilmente prevedibile il prossimo inizio del procedimento di prevenzione.
1.3.2. Si è già chiarito che il delitto di cui all'art. 12 quinquies, cit. costituisce fattispecie a forma libera, finalisticamente orientata ad evitare l'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, protesa ad eludere talune disposizioni legislative, tra le quali le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali, e che, per questa sua caratteristica risulta irrilevante che il provvedimento di prevenzione non sia ancora disposto, poiché - alla luce dell'interesse giuridico sotteso al reato - conserva indubbiamente interesse penale la cessione dei beni disposta proprio al fine di sottrarli all'effetto ablativo della misura.
In relazione a tali connotazioni della materialità del reato, può convenirsi che il necessario dolo specifico - che si concretizza nello scopo elusivo - costituisce momento selettivo che qualifica la condotta antidoverosa, rendendo illecita una condotta altrimenti priva di rilievo penale;
si è bene osservato che "il fuoco del comando non attiene alla tipologia dei beni ceduti o alle modalità negoziali tramite cui si dispone la cessione del bene, bensì al risultato a cui consapevolmente mira il negozio traslativo". Questa Corte ha già osservato che "le finalità di politica criminale della norma rivelano che l'oggetto giuridico del delitto in questione consiste nell'evitare la sottrazione di patrimoni anche solo potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, sicché la concreta emanazione di queste ultime (o la pendenza del relativo procedimento) non integra l'elemento materiale del reato ne' una sua condizione oggettiva di punibilità, ma può costituire mero indice sintomatico (possibile, ma non indispensabile) di eventuali finalità elusive sottese a trasferimenti fraudolenti o ad intestazioni fittizie di denaro, beni o altre utilità, che connotano il dolo specifico richiesto" (Sez. 2^, sentenza n. 29224 del 14 luglio 2010, in motivazione).
Non a caso esso viene descritto - nella norma incriminatrice in esame - come fine di eludere "le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione-patrimoniali", non già "le misure in concreto disposte o richieste" (Sez. 5^, sentenza n. 5541 del 15 gennaio 2009, in motivazione).
E non può trascurarsi di evidenziare che il legislatore, nei casi in cui ha attribuito rilevanza - ad integrazione della materialità di un reato - alla concreta applicazione di misure di prevenzione od alla pendenza dei relativi procedimenti, lo ha fatto espressamente (si pensi, ad es., alla fattispecie in origine configurata nel secondo comma del medesimo art. 12 quinquies, pur successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima).
1.3.3. Lo "scopo elusivo" che connota il necessario dolo specifico prescinde, pertanto, dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne il concreto esito.
Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto:
"Ai fini della integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356, lo "scopo elusivo" che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l'esito".
2. Nel caso di specie, non rilevano, quindi, il requisito della sproporzione tra beni e reddito o capacità economica dell'indagato OS e gli altri indici negativi valorizzati dal Tribunale del riesame per escludere la configurabilità del delitto de quo, pur dovendo il necessario dolo specifico essere desunto - al livello della gravità indiziaria necessaria e sufficiente ad cautelam - da elementi ulteriori rispetto al mero accertamento dell'intervenuta intestazione fittizia a terzi di beni etc..
2.1. Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato, con rinvio al Tribunale (del riesame) di Potenza per nuovo esame, che andrà condotto attenendosi ai principi di diritto enunciati sub p.
1.3.3. e p. 2 di queste Considerazioni in diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Potenza per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2015